Regime semplificato

Regime semplificato: caratteristiche e funzionamento

Abbiamo già visto in cosa consiste il regime forfettario, il regime dei minimi e infine il regime ordinario. Adesso occupiamoci del regime semplificato. Un particolare regime fiscale nel quale gli obblighi di contabilità sono ridotti per alcune attività entro un certo limite di volume d’affari. Vediamo nel dettaglio quali sono le sue caratteristiche, come funzione e i vantaggi riservati a chi vi aderisce.

Regime semplificato: che cos’è

Il regime di contabilità semplificata, lo dice la parola stessa, ha il vantaggio di essere di facile applicazione e di richieder epoche conoscenze contabili. É un regime particolarmente caro e utilizzato soprattutto a chi ha intenzione di aprire una partita IVA. Questo regime infatti permette la gestione di una piccola attività in modo molto più semplice e meno onerosa.

Regime semplificato: chi può aderirvi

Vi possono aderire:

  1. Liberi professionisti
  2. Ditte individuali
  3. Società di persone
  4. Enti non commerciali

Un requisito importante è che il fatturato non superi i limiti previsti agli art. 57 e 85 TUIR. La normativa di riferimento è comunque l’art. 18 del DPR n°600/1973.

Limite dei ricavi

Il regime semplificato prevede anche un limite massimo di ricavi, oltre il quale non è possibile andare. Questi limiti prevedono che nell’ultimo anno intero, i ricavi totali non abbiano superato:

  • 400.000 euro per le imprese aventi a oggetto prestazioni di servizi;
  • 700.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.

Invece se l’attività dovesse essere iniziata durante il corso dell’anno, la verifica è da eseguire al ragguaglio dei ricavi.

Chi desidera aprire una partita IVA deve sapere che al momento dell’attribuzione del numero, il controllo per l’assegnazione del regime fiscale è eseguito sul volume d’affari presunto. Se questo dovesse essere al di sotto dei limiti sopra indicati, il regime contabile assegnato è in automatico quello semplificato.

Regime semplificato

Multi attività e regime semplificato

Nel caso in cui l’impresa svolga più di un’attività, a determinare il regime di appartenenza sarà l’attività prevalente, vale a dire quella con il maggior volume d’affari.

Se i ricavi delle attività svolte non fossero registrati separatamente, allora si deve fare riferimento al limite delle attività diverse dalla prestazione di servizi, vale a dire € 700,000,00.

I vantaggi del regime semplificato

Chiariti i requisiti di accessibilità, veniamo ora ai vantaggi. Primo fra tutti che aderisce al regime semplificato non ha l’obbligo di redigere il bilancio ed è esonerato dal conservare le scritture contabili. Questo quindi esclude il libro giornale, il libro inventari e le scritture ausiliarie.

La contabilità è appunto semplificate. Questo significa che i soli registri obbligatori sono:

  • I registri IVA – nei quali devono comunque essere riportate anche le annotazioni non utili ai fini d’imposta
  • registro dei beni ammortizzabili (in alternativa gli stessi dati possono essere forniti all’amministrazione Finanziaria)
  • Libro Unico del Lavoro – in caso di dipendenti
  • Registro di incassi e pagamenti – entro 60 giorni dall’avvenuto pagamento o dell’incasso registrato

Non è più obbligatoria la bollatura del registro dei beni ammortizzabili ne dei registri IVA. É invece ancora obbligatoria la numerazione progressiva, che deve essere eseguita autonomamente dal soggetto incaricato della tenuta delle scritture.

Infine il soggetto incaricato può registrate le spese per prestazioni di lavoro dipendente cumulativamente nel registro IVA acquisto. Questo deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e sempre che queste pagine vengano annotate anche nel Libro Unico del Lavoro.

Il principio di cassa

La Legge 232/2016 – Legge di Stabilità 2017 – ha previsto che le imprese in regime semplificato debbano calcolare il redditto d’imposta (anche ai fini IRAP) in base al principio di cassa (alternativo a quello di competenza). Oggi esiste un calcolo misto cassa-competenza che prevede la determinazione del reddito d’impresa calcolato dalla differenza tra il totale:

+ ricavi e proventi percepiti;
– spese sostenute.