Spese non imponibili o imponibili? Questo è il dilemma!
La gestione delle spese aziendali è un aspetto cruciale per qualsiasi impresa, poiché influenza direttamente la base imponibile IVA e il reddito di impresa. Non sempre è semplice classificarle e si può incorrere in errori talvolta gravi nella conseguente redazione delle fatture elettroniche collegate. Diventa, quindi, molto importante distinguerle in modo adeguato e agire di conseguenza .
In questo articolo cercheremo di analizzare insieme alcune delle macro aree in cui sono collocate le spese aziendali cercando di fare chiarezza insieme apportando anche qualche esempio e soffermandoci in modo particolare su un aspetto molto importante relativo alla situazione degli imprenditori in regime forfettario.
La cosa principale da sapere è che le spese possono essere classificate in due grandi categorie principali: spese non imponibili e spese imponibili. Questa prima distinzione è fondamentale per comprendere come le diverse tipologie di costi siano trattate ai fini fiscali.
Le spese aziendali sono disciplinate da normative specifiche che ne definiscono la natura fiscale. In particolare, l’articolo 15 del D.P.R. 633/72 stabilisce quali costi non concorrono alla formazione della base imponibile IVA, mentre altre disposizioni regolano le spese che contribuiscono al reddito d’impresa.
Spese Non Imponibili (ex Art. 15)
Le spese non imponibili sono quelle che non concorrono alla formazione della base imponibile IVA. Queste includono:
- Spese anticipate in nome e per conto del cliente: Si tratta di anticipazioni finanziarie effettuate da un professionista o azienda a favore del cliente, come marche da bollo o diritti di segreteria.
- Interessi moratori o penalità: Somme dovute a titolo di interessi moratori o penalità per ritardi nelle operazioni commerciali.
- Beni ceduti a titolo gratuito: Sconti o abbuoni su beni venduti.
- Somme relative ad imballaggi e recipienti: Costi associati all’imballaggio dei prodotti venduti.
Queste spese devono essere correttamente documentate per poter essere considerate esenti da IVA.
Esempio Pratico
Un avvocato anticipa al cliente una spesa di 150€ per bolli durante un procedimento legale; questa somma viene addebitata nuovamente al cliente senza applicazione dell’IVA perché rappresenta una semplice anticipazione finanziaria effettuata in nome e per conto del committente.
Spese Imponibili
Le spese imponibili sono quelle che contribuiscono alla formazione della base imponibile IVA, essendo collegate all’esercizio dell’impresa o professione.
1.Costi operativi generali: Affitto dello studio, utenze (luce, acqua), stipendi dei dipendenti.
- Acquisto materiali o forniture necessari all’attività.
2.Servizi esterni come consulenza legale o marketing.
3.Spese viaggio se rientrano nella normale gestione dell’impresa, anche se sostenute dal personale dipendente.
4.Ammortamenti su beni strumentali, inclusa l’ammortizzazione annuale degli immobili utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa.
5.Contributi previdenziali obbligatori, pagati sia dal datore di lavoro sia dal lavoratore dipendente tramite deduzione sul salario lordo prima delle tasse IRPEF applicabili ai soliti parametri legalmente fissati dalla normativa vigente nel territorio nazionale italiano.
Esempio Pratico
Un’azienda acquista materie prime necessarie alla produzione dei propri beni; questi costi sono considerati operativamente pertinenti e rientrano nella base imponibile IVA perché strettamente collegati all’esercizio dell’attività d’impresa.
Spese non imponibili (anticipazioni) in Fattura Elettronica
Nella fatturazione elettronica, le anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente devono essere indicate separatamente dal compenso principale con l’apposizione del codice N1 “escluse ex artt.” nel campo relativo all’IVA nel file XML della fattura digitale inviato tramite SDI (Sistema Di Interscambio). In questo modo si evita l’applicazione dell’IVA su tali importi oltre a facilizzare la corretta rendicontazione fiscale degli stessi mediante procedure automatizzate sempre più diffuse grazie allo sviluppo tecnologico attuale sempre più orientato verso processi digitalizzazione totale nel settore amministrativo-contabile aziendale italiano ed internazionale.
Focus sui Forfettari: Il Bollo Assolto
Per i forfettari (regime fiscale agevolato), il pagamento delle imposte avviene attraverso un sistema semplificato basato su percentuali fisse sul fatturato lordo senza distinzione tra costituente reddito oppure no. La questione relativa al bollo assolto dei forfettari in fattura è uno degli argomenti più spinosi riguardante la compilazione della fattura elettronica e molto spesso le interpretazioni su dove vada inserito o meno sono le più disparate, rischiando di creare confusione oltre ad incorrere in sanzioni da parte delle autorità di controllo.
Secondo recentissimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardanti il regime forfettario agevolato introdotto dalla Legge n°145/2018 (Legge Bilancio 2019), il pagamento degli oneri fiscali come i bolli assolti deve essere trattato separatamente rispetto alle altre voci deducibili ai fini IRPEF.
In particolare:
- Il bollo assolto non è più assimilabile alle anticipazioni e di conseguenza non ci si può rivalere sul committente per il suo pagamento. Il bollo deve essere conteggiato tra le detrazioni IRPEF disponibili solo fino al limite massimo previsto dalla normativa vigente.
- Ciò significa che mentre prima poteva beneficiare indirettamente della deduzione totale ai fini IRPEF tramite la riduzione della quota parte soggetta a tassazione nel regime forfettario tradizionale pre-2019, oggi tale possibilità è limitata ai soliti parametri fissati dalla legge fiscale generale applicabile anche ai regimi specializzati diversificati rispetto al regime ordinario d’imposta.
Comprendere la differenza tra spese non-imponibili ed esenti è fondamentale sia dal punto di vista fiscale che amministrativo-contabile per consentire alle aziende di ottimizzare le proprie strategie fiscali sempre mantenendo un’alta trasparenza nei confronti di clientela finale ma soprattutto nei confronti dell’autorità di vigilanza, garantendo una maggiore equità e giustizia distributiva del carico tributario sul territorio nazionale senza pregiudicare la competitività economica globale delle singole realtà produttive presenti su tutto il territorio UE