Autofattura agricola

Autofattura agricola: cos’è e chi deve emetterla

Gli imprenditori agricoli di piccole dimensioni operano all’interno del regime di esonero agricoltura. Il regime di esonero IVA consente di avere molte agevolazioni e richiede l’emissione dell’autofattura agricola. In alcuni casi è obbligatorio emetterla e dal 1° gennaio 2019 è diventato obbligatorio l’invio della fattura elettronica.

Regime esonero agricoltura: in cosa consiste

Gli imprenditori agricoli, o coltivatori diretti, sono coloro che producono e vendono prodotti agricoli e ittici. Necessitano di una partita IVA ad hoc e svolgono un’attività lavorativa continuativa superando i 5000 € annui.

Per diventare tali devono aprire una partita IVA denominata agricola e legata a regime di esonero agricoltura. L’imprenditore agricolo non può avvalersi del regime speciale o di quello ordinario. Diventare imprenditore agricolo significa aver realizzato nell’anno solare precedente un volume di affari minore a 7000€ annui. L’attività svolta deve essere costituita per almeno due terzi dalla cessione di prodotti agricoli o ittici.

Autofattura agricola

Gli imprenditori agricoli non sono inoltre tenuti a versare IVA e IRAP, né a tenere la contabilità e altra tipo di documentazione (come ad esempio la liquidazione periodica o la fatturazione elettronica). Tra i pochi obblighi che hanno c’è quello di conservare le fatture di acquisto, così come accade nel regime forfettario, di mantenere in ordine le bollette doganali e di emettere autofattura agricola.

Autofattura agricola: cos’è

Ogni volta che avviene un acquisto di prodotti agricoli o ittici presso un imprenditore agricolo che si trova a operare in regime di esonero agricoltura, è obbligatorio emettere un’autofattura agricola. L’autofattura è prodotta, solitamente, in due copie. La prima è detenuta dall’acquirente, la seconda dal venditore che deve obbligatoriamente conservarla in caso di futuri accertamenti da parte dell’autorità competente.

Autofattura agricola senza partita IVA o autofattura a titolare di partita IVA

Esistono due casi. Il primo prevede l’acquisto da parte di un privato, il secondo da parte di titolare di partita IVA. Quando la vendita è fatta nei confronti di un privato, l’imprenditore agricolo non è tenuto a emettere scontrino o ricevuta fiscale. La mancanza dell’obbligo è dovuta al fatto che questa tipologia di transazione è esonerata dall’applicazione dell’IVA.

Quando invece la vendita è fatta nei confronti di un soggetto titolare di partita IVA, l’imprenditore agricolo non è comunque obbligato a emettere fattura elettronica. Chi possiede una partita IVA, però, deve ottenere in cambio di un acquisto una fattura. Per questo motivo il coltivatore diretto deve emettere un’autofattura agricola.

Autofattura imprenditore agricolo: modello e compilazione

L’autofattura agricola deve contenere una serie di dati obbligatori. Esistono dei modelli e dei facsimili che possono anche essere presi come riferimento. Riportiamo comunque un elenco esaustivo di tutti i dati necessari a compilare correttamente un’autofattura:

  1. dati anagrafici del soggetto che acquista
  2. denominazione sociale dell’acquirente
  3. codice fiscale
  4. Partita IVA
  5. sede legale
  6. numero autofattura
  7. data di emissione di autofattura
  8. oggetto dell’acquisto suddiviso in base alla tipologia di merce e alla quantità venduta
  9. dati anagrafici del produttore agricolo esonerato
  10. denominazione sociale del produttore
  11. codice fiscale del produttore
  12. Partita IVA del produttore
  13. sede legale del produttore
  14. tipologia e quantità prodotti, per l prezzo al Kg o al pz
  15. totale imponibile
  16. aliquota IVA di compensazione
  17. totale fattura
  18. autofattura emessa per acquisti da soggetto esonerato a norma dell’art. 34, 6° c. DPR 633/72

Autofattura agricola elettronica agenzia entrate

Dal 1° gennaio 2019 l’autofattura agricola deve essere emessa in formato elettronico. Una volta emessa il venditore deve numerarla e conservarla per gli eventuali futuri controlli. L’acquirente deve a sua volta conservarla registrandola nel registro degli acquisti del cessionario.

Le agevolazioni previste dal regime esonero agricoltura cessano automaticamente a partire dal regime di imposta successivo, quando e se sono superati i 7000 € annui. Nel caso in cui un imprenditore agricolo uscisse dal regime agevolato, le autofatture non devono più essere emesse e, di conseguenza, le autofatture elettroniche non verrebbero più ricevute automaticamente dal Sistema di Interscambio.

 

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