Cashback: cos’è e come funziona

Il cashback è una delle manovre che l’Esecutivo ha pensato di introdurre nel Bel Paese per disincentivare l’uso dei contanti. Con le manovre previste nel Piano Italia cashless, il Governo vuole incentivare l’uso dei pagamenti elettronici (con carte di credito) e dispositivi mobile e combattere l’evasione fiscale. Si tratta quindi di ulteriori provvedimenti adottati per contrastare l’evasione e l’elusione fiscale assieme alla fatturazione elettronica e allo scontrino elettronico. Un’altra grande novità sulla quale gli italiani hanno iniziato a porsi qualche domanda, soprattutto in vista dell’8 dicembre, da quando, cioè prenderà il via il cashback di Natale.

Cashback: cos’è e cosa significa

Cashback significa letteralmente: “soldi indietro” (cash: soldi e back: indietro). In altre parole può essere considerato un sinonimo di rimborso. Il cashback non è un buono sconto, o un vero e proprio guadagno e non va confuso. I soldi sono infatti accreditati a posteriori, cioè dopo che la spesa è già stata fatta. Lo si potrebbe definire meglio come una sorta di “ricompensa”. Una ricompensa con la quale il cliente è premiato per aver fatto acquisti direttamente da un commerciante, piuttosto che da un altro. Parte dell’importo speso è immediatamente riaccreditato sul conto del cliente. La percentuale varia da commerciante a commerciante.

Alcuni rivenditori premiano inoltre i clienti con eventuali percentuali più alte, se promotori di attività extra, derivanti dalle azioni compiute dai propri invitati (i famosi referrals). Si tratta quindi di un ottimo incentivo a fare acquisti e un meccanismo di fidelizzazione molto potente.

Cashback VS evasione fiscale

Il Governo Conte ha pensato al meccanismo del cashback come manovra definitiva per contrastare la piaga dilagante dell’evasione fiscale in Italia. L’idea è quella di incentivare i pagamenti tramite carta di credito e bancomat e dispositivi mobile, abbandonando la strada dei contanti. In questo modo i pagamenti sono tracciati e il flusso di denaro è seguito più da vicino.

Cashback

L’argomento è stato introdotto dalla Legge Finanziaria per il 2020 e inserito nel decreto agosto. Il via ufficiale invece è previsto per il 12° gennaio 2021. La versione sperimentale del cashback di Natale è prevista per l’8 dicembre, dopo il provvedimento Mef.

Il cashback dello stato consisterà nel rimborso del 10% dell’importo speso su acquisti fatti con carta di credito o debito bancomat, bonifici bancari e piattaforme di pagamento installate su smartphone (es: Apple Pay, Google Pay, Satispay). I soldi verranno accreditati direttamente sul conto corrente dei contribuenti. Non varranno invece pagamenti ed acquisti online.

  1. Il meccanismo di funzionamento è così strutturato:
  2. il rimborso avverrà ogni 6 mesi
  3. l’importo massimo rimborsato sarà di 1500€ a semestre

Per accedere al rimborso sarà necessario aver effettuato almeno 50 pagamenti ognuno per un massimo di 150€ a semestre.

Super Cashback

Il super cashback, annunciato dal Governo, prevede un incentivo in più per i primi 100,000 utenti registrati. Questi utenti che riusciranno a superare le 50 operazioni di pagamento previste e raggiunto in 6 mesi il numero dei pagamenti cashless, otterranno 1500 euro aggiunti al cashback standard.

Il cashback è accessibile solo agli utenti maggiorenni, residenti in Italia e registrati all’app IO. Quest’app è una piattaforma messa a disposizione dalla Pubblica Amministrazione, alla quale si accede con il proprio SPID o con la carta d’identità elettronica. Una volta eseguito l’accesso è sufficiente indicare il proprio codice fiscale, uno o più sistemi di pagamento elettronico con il quale partecipare al programma e l’IBANdel conto corrente su cui ricevere l’accredito cashback.

Accedere al Cashback di stato senza SPID o registrazione app IO

Per chi volesse accedere al cashback, ma non ha ancora lo SPID, una propria identità digitale e non si è registrato quindi all’app IO, ci sono delle alternative. Quattro diverse app che consentono la partecipazione al programma, in modo semplice e diretto:

  1. Satispay
  2. Hype
  3. Nexi Pay
  4. Yap

Satispay è forse la più grande piattaforma attualmente conosciuta, per i pagamenti digitali. Dall’8 dicembre la funzione cashback sarà presente nei servizi dell’app.

Hype è la carta-conto di Banca Sella, che permetterà dall’8 dicembre 2020 di ottenere il cashback di Stato anche senza avere lo SPID. All’interno dell’app gli utenti troveranno una sezione dedicata all’iniziativa.

Tutte le carte Nexi e le app Nexi Pay e YAP del Gruppo, consentono di accedere facilmente all’iniziativa del cashback del Governo.

Lotteria degli scontrini: i premi in palio dal 2021

La lotteria degli scontrini partirà dal primo gennaio 2021. La sua entrata in vigore è stata posticipata ad anno nuovo a causa della pandemia da Covid-19. Si tratta di un’ingegnosa manovra messa a punto dall’Esecutivo e da Agenzia delle Entrate, per cercare di combattere la dilagante piaga dell’evasione fiscale.

Il funzionamento è molto semplice. I clienti che acquistano al dettaglio prodotti e articoli per importi superiori ad 1€, hanno la possibilità di partecipare alla Lotteria degli scontrini. Sono previste una serie di estrazioni, settimanali, mensili e una annuale, dove sono messi in palio diversi premi. Per partecipare alle estrazioni è obbligatorio fornire il codice lotteria (non più il codice fiscale come precedentemente era stato ipotizzato) e farsi rilasciare gli scontrini tutte le volte che viene eseguito un acquisto.

Il sistema è stato ideato per “costringere” i clienti a chiedere ogni volta l’emissione dello scontrino ai vari esercenti. Uno stratagemma ingegnoso volto a contrastare la pressante evasione fiscale che da decenni minaccia il tessuto fiscale ed economico del paese.

Lotteria degli scontrini

Lotteria degli scontrini e Decreto Rilancio

La lotteria degli scontrini serve quindi a incentivare la richiesta di emissione scontrino ogni qualvolta venga compiuta una transazione commerciale. La lotteria parte dal primo gennaio 2021,con circa un anno di ritardo rispetto alla normale tabella di marcia.

L’operazione rientra fra le tante novità fiscali previste dal Decreto Rilancio, come lo è ad esempio scontrino elettronico, in un più ampio contesto relativo alla dematerializzazione e digitalizzazione dei processi di gestione dei documenti fiscali e dei dati.

A ottobre di quest’anno sono state introdotte ulteriori novità. Il Garante per la Privacy ha stabilito che riceveranno dei premi a estrazione, non solo i consumatori maggiorenni, ma anche gli esercenti stessi.

Come funziona la Lotteria degli Scontrini

La partecipazione alla lotteria è facoltativa. Il concorso prevede due diverse tipologie di funzionamento a seconda che gli acquisti siano saldati in contanti, piuttosto che con carta. Per partecipare alle estrazioni è necessario richiedere il codice lotteria, direttamente sul sito di Agenzia delle Entrate (la richiesta può essere inoltrata sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it). Il codice è alfanumerico e può essere richiesto da chiunque, anche dai soggetti che non posseggono le credenziali per l’accesso ai servizi online del Fisco.

Alla lotteria possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, che acquistano beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione. Per gli esercenti è vincolante essersi regolarizzati con le disposizioni in merito allo scontrino elettronico, che diventerà obbligatorio per tutti dal primo gennaio 2021.

Al momento del pagamento e al rilascio dello scontrino, il cliente deve segnalare al commerciante il proprio codice lotteria. L’esercente a sua volta deve trasmettere i dati ad Agenzia delle Entrate che inoltrerà a sua volta le informazioni necessarie per l’estrazione a sorte all’Agenzia dei Monopoli.

Le vincite possono essere controllate invece sul Portale Lotteria, accedendo con le credenziali SPID, Fisconline o CNS. I biglietti della lotteria degli scontrini non sono cartacei, ma virtuali e sono rilasciati nel computo dello scontrino di importo superiore ad 1€ fino a un massimo di 1000€.

Vecchie sanzioni e nuovi provvedimenti

Inizialmente erano state previste delle sanzioni dai 100 ai 500 euro per tutti quei commercianti che non avessero voluto trasmettere i dati dei clienti ad Agenzia delle Entrate. Adesso invece le sanzioni sono sostituite dalle segnalazioni. In altre parole i clienti avranno la possibilità di segnalare al Fisco gli esercenti che si rifiutano di indicare i dati per partecipare alla lotteria degli scontrini.

In questo modo i clienti diventano una sorta di “spia per il fisco”, che inserirà gli esercenti indicati in un’apposita lista di professionisti e imprese a rischio evasione. Nei confronti di quest’ultime si concentreranno i controlli da parte di Agenzia delle Entrate.

Lotteria degli scontrini: i premi

I premi delle estrazioni sono diverse a seconda che le transazioni vengano saldate in contati, piuttosto che con carta.

I premi previsti per i pagamenti in contanti sono:

  1. Estrazione annuale – 1.000.000 euro
  2. Mensile – 30,000 euro (3 premi mensili)
  3. Settimanale – 5000 euro (7 premi settimanali)

I premi previsti per i pagamenti con cashless sono:

  1. Estrazione annuale – 5.000.000 euro
  2. Mensile – 100,000 euro (10 premi mensili)
  3. Settimanale – 25000 euro (15 premi settimanali)

I premi per gli esercenti

Sono previsti premi anche per gli esercenti, ma solo per i pagamenti con carta. I premi prevedono:

  1. Estrazione annuale – 1.000.000 euro
  2. Mensile – 20,000 euro
  3. Settimanale – 5000 euro (15 premi settimanali)

Nel caso un consumatore vinca, anche al commerciante è assegnato un premio. Gli esercenti dovranno obbligatoriamente adeguarsi alle specifiche legate alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, il così detto scontrino elettronico.

Cos’ è il reverse charge e come funziona

Cos’è il reverse charge ? Domanda che ancora oggi molti si trovano a porsi, non sapendo esattamente a cosa si faccia riferimento quando si usa questa terminologia. É presto detto, il reverse charge è un particolare meccanismo che comporta lo spostamento degli obblighi fiscali relativi all’IVA in capo al cessionario e non al cedente, come normalmente avviene. L’obiettivo della fatturazione reverse charge è quello di evitare frodi IVA. L’inganno è così strutturato: un ipotetico soggetto “A” emette fattura a “B”. Incassa l’IVA, ma non la riversa all’erario. B, ignaro di tutto (oppure no!) chiede il rimborso e l’ottiene.

Cos’è il reverse charge: la posizione dell’erario

Prendendo in considerazione l’esempio precedente, l’Erario non fidandosi del soggetto A, indica nel soggetto B il debitore dell’imposta dovuta. Questo viene fatto quando lo stato considera più affidabile il secondo soggetto rispetto al primo, di solito perché si tratta di una società che vive di vita propria ed ha un mercato reale. La legge quindi impone che, per determinate operazioni, debba essere applicato il meccanismo di Reverse Charge (art. 17 DPR 633/72) con il quale gli obblighi d’imposta vengono spostati in capo al soggetto B.

Quando è applicato il reverse charge

Il meccanismo del reverse charge è stato piano piano esteso a diverse operazioni che prima non lo prevedevano. La prima applicazione è quella relativa alle merci scambiate tra aziende di stati membri dell’Unione Europea, dal 1995. Successivamente hanno aggiunto:

  • cessioni di immobili del terziario
  • cessioni di telefoni cellulari e microprocessori tra operatori del settore all’interno del territorio nazionale
  • prestazioni di servizi generiche da parte di fornitori UE ad imprese italiane ed analogamente da parte di imprese italiane a clienti UE

La fatturazione elettronica e il Reverse Charge

Una fattura elettronica gestita con le regole del reverse charge deve essere registrata seguendo un preciso schema:

  • La fatturazione elettronica è integrata con l’esposizione dell’IVA
  • Il documenti fiscale è registrato nel registro acquisti
  • L’autofattura si registra ex art. 17 c. 6 DPR 633/72 nel registro vendite per rendere l’operazione neutra ai fini IVA (solo ai fini IVA e non ai fini del reddito). Ed è proprio con questa operazione che gli obblighi IVA sono stati invertiti e spostati in capo al secondo soggetto.

Nel gestionale, anche in quello di FatturaPRO.click, va creato un apposito codice IVA analogo a quello utilizzato per registrare gli acquisti intracomunitari e un conto transitorio dove far transitare le registrazioni.

Cos’ è il reverse charge

Settore immobiliare e reverse charge

Dal primo ottobre 2017 le cessioni di immobili per il settore terziario sono soggette al regime dei fatturazione Reverse Charge. In questa categoria rientrano quindi le seguenti operazioni:

  • vendite di immobili del terziario;
  • vendite per le quali il cedente ha espressamente indicato nell’atto di compravendita l’opzione per l’imposizione ai fini IVA.

Sono invece escluse operazioni quali:

  • vendite di immobili terziario nuove
  • quelle eseguite a persone fisiche;
  • vendite di immobili terziario a soggetti con detraibilità IVA inferiore al 25%
  • le vendite di aree edificabili e non edificabili
  • quelle relative ad immobili abitativi
  • gli apporti a fondi immobiliari di una pluralità di immobili prevalentemente locati.

Riepilogo e conclusioni

Abbiamo quindi visto nel dettaglio cos’è il reverse charge e come funziona. Un meccanismo nato con il preciso obiettivo di evitare frodi a scapito dell’Erario. Uno strumento che ha trovato sempre più ampia applicazione nel corso del tempo e che oggi è processato molto più semplicemente grazie all’ausilio di piattaforme per la fatturazione elettronica come FatturaPRO.click.

Le nuove modalità di funzionamento della lotteria degli scontrini elettronici

Il provvedimento 80217/RU del 5 marzo, dell’Agenzia delle Entrate e delle Dogane dei Monopoli, ha stabilito in via definitiva la regolamentazione della Lotteria degli scontrini elettronici. Tutte le regole e le modalità di funzionamento rese finalmente pubbliche, dopo la bozza di inizio anno 2020.

Lotteria degli scontrini

È stato predisposto un portale dedicato alla lotteria degli scontrini elettronici reso disponibile a partire dal 09 Marzo 2020.
Sul portale l’utente può:

  • Registrarsi coni propri dati, comunicando se vuole anche mail/pec e numero di cellulare per gli sms;
  • Richiedere il codice lotteria: si tratta di un codice alfanumerico, composto da otto caratteri (disponibile sotto forma di codice a barre). Il codice rappresenta a tutti gli effetti il consumatore stesso. Per partecipare alla lotteria, il consumatore deve comunicare o mostrare il codice a barre, al negoziante. Non occorrerà comunicare altri dati personali, nel pieno rispetto della privacy.
  • Consultare l’elenco dei propri scontrini e dei relativi biglietti virtuali ricevuti.

Inoltre si possono verificare le vincite e gestire il proprio account. É possibile infatti anche richiedere la cancellazione e la disattivazione dei codici.

In caso di smarrimento del codice lotteria

In questo caso il consumatore potrà andare a visualizzare il proprio codice direttamente nella sua area privata del portale. In alternativa potrà anche richiederne uno nuovo, accedendo alla sezione: “Partecipa Ora”. Attualmente non ancora disponibile, a breve prevederà una sezione nella quale poter inserire il proprio codice fiscale per ottenere il codice lotteria. Nel caso di ritrovamento del primo codice lotteria, l’utente potrà comunque utilizzarlo in alternativa a quello nuovo.

Esercenti e Lotteria degli scontrini elettronici

Dal canto loro tutti gli esercenti potranno, attraverso il portale delle fatture e corrispettivi, andare a visualizzare e controllare i dati dei propri clienti per la partecipazione all’estrazione. L’unico dato che non potrà mai essere visualizzato dagli esercenti, è proprio il codice lotteria. Il codice infatti è univocamente abbinato al codice fiscale dell’utente e serve a mantenerne l’anonimato. Questo impedisce, sia all’esercente, che ad altri soggetti, di risalire all’utente tramite profilazione o analisi delle abitudini di spesa.

I biglietti virtuali

La data inizio lotteria è fissata al primo luglio 2020. Ogni euro speso da inizio luglio in poi, verrà convertito in un biglietto virtuale. Sono previsti arrotondamenti all’unità di euro superiore se la cifra decimale è superiore a 49 centesimi. In sostanza, più alto sarà l’importo speso, maggiore sarà il numero di biglietti associati all’acquisto, fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali.

Nel 2020 sono previste estrazioni mensili e annuali. Dal 2021 anche estrazioni settimanali. Nel 2020 verranno effettuate solamente sei estrazioni mensili e una estrazione annuale. Per le 3 estrazioni mensili sono previsti 3 premi da 30mila euro ciascuno ogni mese. Per l’estrazione annuale il premio previsto è pari a 1 milione di euro. A partire dal 2021 verranno attivate anche estrazioni settimanali. In questo caso verranno estratti 7 premi del valore di 5mila euro ciascuno.

Estrazioni “zero contanti”

Si tratta di estrazioni aggiuntive, riservate a chi effettuerà acquisti pagando solamente con bancomat e carte di credito. Il provvedimento è ancora in fase di emanazione, ma confidiamo arrivi presto. I premi previsti per queste estrazioni, saranno ancora più alti, e quindi più allettanti. Sono previsti sia per gli esercenti, che per i consumatori finali.
Per l’estrazione annuale, infatti, il premio sarà di 5 milioni di euro per il cittadino e di 1 milione di euro per l’esercente; per quelle mensili ci saranno ogni mese 10 premi da 100mila euro per i cittadini e 10 premi da 20mila euro per gli esercenti; per le estrazioni settimanali (dal 2021) sono previsti, infine, 15 premi da 25mila euro per i cittadini e 15 premi da 5mila euro per gli esercenti.

scontrini elettronici

Verificare la vincita

I vincitori della lotteria degli scontrini elettronici saranno avvisati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via PEC e SMS (se hanno comunicato tali dati nell’area riservata del portale lotteria). É possibile anche accedere con SPID, CNS o Fisconline. In questo caso il vincitore, riceverà immediatamente una notifica che segnala la vittoria, senza necessità di ricontrollare.

I limiti della lotteria

È previsto un numero massimo di scontrini virtuali con i quali poter partecipare. Il limite è 1000 euro e di conseguenza 1000 scontrini. Ogni singolo euro speso in più, sarà sprecato ai fini delle estrazioni. Altro limite ancora presente, ma che speriamo verrà rimosso quanto prima, è quello di non poter ancora partecipare alla lotteria con gli acquisti che permettano detrazioni fiscali. É questo il caso, ad esempio, degli scontrini elettronici emessi per spese mediche. Si tratta, in questo caso, di una questione di tutela della privacy. I dati del consumatore, infatti, ivi compreso il codice fiscale, su questi scontrini/fatture, sono infatti presenti e visibili a tutti. Stando così le cose, verrebbe infatti vanificato il ruolo del “codice lotteria”.

Pagamenti elettronici

Per quanto riguarda le estrazioni riservate alla modalità “zero contanti”, purtroppo Agenzia delle entrate, ha ignorato nel provvedimento moltissimi metodi di pagamento digitale innovati, oggi particolarmente diffusi. Gli unici metodi ai quali il provvedimento, nonché il comunicato stampa del 06 marzo, fanno riferimento, sono genericamente:“ pagamenti elettronici con bancomat e carte di credito”.
Da questa categoria, quindi vengono lasciati fuori una buona fetta di pagamenti elettronici innovativi, che molti già conoscono e utilizzano spesso e volentieri.

Estrazioni

Le estrazioni avverranno il secondo giovedì del mese. Nel sorteggio rientreranno tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema entro le 23:59 dell’ultimo giorno del mese precedente.
Nel caso in cui il secondo giovedì del mese dovesse coincidere con una Festività nazionale, l’estrazione sarà rinviata al primo giorno feriale successivo. La prima estrazione sarà effettuata venerdì 7 agosto.

Successive estrazioni:

  • Giovedì 10 settembre
  • Giovedì 8 ottobre
  • Giovedì 12 novembre
  • Giovedì 10 dicembre

Lotteria degli scontrini: che cos’è e come funziona

Il Decreto Fiscale collegato alla legge di Bilancio, ha introdotto una novità volta a contrastare l’evasione fiscale: la Lotteria degli scontrini. Oltre alla fatturazione elettronica, agli scontrini elettronici, adesso arriva anche la Lotteria degli scontrini.
L’inizio della Lotteria era stato inizialmente fissato per il primo gennaio 2020. Successivamente è stata spostata al primo luglio 2020. Mancano ancora molte specifiche per definire a tutto tondo il meccanismo di funzionamento della lotteria. Quello che ad oggi è dato sapere è che per parteciparvi bisognerà richiedere il codice lotteria. L’interesse da parte dei consumatori sta crescendo gradualmente, visto che la lotteria promette premi che vanno da 10.000 euro, fino addirittura ad 1 milione di euro.

La lotteria degli scontrini VS evasione fiscale

Ci troviamo a vivere anni particolarmente interessanti dal punto di vista fiscale. Negli ultimi tempi infatti abbiamo assistito a una progressiva digitalizzazione che ci ha portato, in ultima istanza, all’adozione della fatturazione elettronica. Non si tratta però dell’unica novità introdotta dal Governo. Infatti per contrastare l’evasione fiscale, lo Stato ha inventato la Lotteria degli scontrini. Potranno parteciparvi tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia che effettuano acquisti di beni e servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione.
Secondo il Governo, la possibilità di partecipare a una Lotteria con in palio del denaro, fungerà da incentivo agli utenti per richiedere l’emissione dello scontrino fiscale.
Il gioco quindi sarà strettamente legato all’obbligo della memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici da parte di tutti gli esercenti, vale a dire il famoso “scontrino elettronico”.
Entrato già in vigore dal primo luglio 2019 per tutti i soggetti con volume di affari superiore a 400,000 euro, diventerà obbligatorio anche per tutti gli altri dal primo luglio 2020.

Come funziona la Lotteria degli scontrini

Si tratta quindi di una misura anti evasione. Il consumatore, al momento della richiesta di emissione dello scontrino, dovrà fornire al venditore, il codice lotteria. In questo modo potrà partecipare alle estrazioni mensili e annuali legate al gioco.
Il codice rilasciato finirà assieme a tutti gli altri codici che il negoziante dovrà trasmettere ad AdE (Agenzia delle Entrate). A sua volta, AdE fornirà all’Agenzia dei Monopoli, tutte le informazioni necessarie per le estrazioni.

fatturazione elettronica

 

007 del fisco: consumatori spie di AdE

Inizialmente il Decreto Fiscale 2020 aveva previsto l’applicazione di una sanzione per evitare il boicottaggio della lotteria. La sanzione andava dai 100 euro, fino ai 500 euro, per tutti quei commercianti che si fossero rifiutati di comunicare i dati del cliente all’Agenzia delle Entrate.
Successivamente, però, la Legge di Conversione, ha sostituito le sanzioni. Ha dato la possibilità al cliente di segnalare al Fisco l’esercente che si fosse rifiutato di emettere scontrino elettronico e di comunicare di conseguenza i dati necessari per partecipare alla lotteria degli scontrini.
A conti fatti il cliente diventa quindi una “spia del Fisco” che contribuisce alla predisposizione delle liste dei professionisti e delle imprese a rischio evasione. Di conseguenza i controlli da parte della Agenzia delle Entrate si concentreranno proprio sulle imprese presenti in queste liste.

Come ottenere il codice Lotteria

Abbiamo visto che per partecipare alla Lotteria degli scontrini, al momento dell’acquisto, il cliente dovrà comunicare il proprio codice lotteria. Come si ottiene questo codice?
Agenzia delle Entrate ha previsto di mettere online un portale dedicato alla Lotteria, dal quale sarà possibile ottenere il proprio codice.
Con il provvedimento del 31/10/2019, sono state rilasciate le prime indicazioni. Il portale ad oggi non è comunque ancora disponibile. Non sarà necessario fornire il proprio codice fiscale all’esercente, come inizialmente si supponeva, servirà invece il famoso codice lotteria, da recuperare sul portale di AdE. I dati raccolti dal commerciante, saranno poi trasmessi all’Agenzia delle Entrate.

Il Regolamento

In realtà un regolamento definitivo, ancora non esiste. Siamo ancora in attesa dei dettami da parte delle Dogane. Tuttavia sono stati diffusi, a grandi linee, i parametri di funzionamento e i premi in palio.
Le estrazioni saranno mensili e annuali. Per le estrazioni mensili, sono previsti premi per i primi tre estratti. Il primo riceverà un premio pari a 50,000 euro, il secondo 30,000 euro e il terzo 10,000 euro. Con l’estrazione annuale invece sarà possibile arrivare a vincere fino ad 1 milione di euro. Si avranno 90 giorni di tempo per richiedere il premio, e sarà predisposto un sito ad hoc da parte dell’Agenzia delle Entrate. Si potrà partecipare solo con lo scontrino elettronico, per spese pari almeno ad 1 euro. Per ogni euro speso si avrà diritto a 10 ticket. Le possibilità però aumentano, se si decide di pagare con carta o bancomat. In tal caso, l’importo speso sarà “virtualmente” maggiorato del 100% e, in sostanza, aumenterà il numero di biglietti rilasciati.
Questa specifica è stata introdotta dal Decreto Crescita, per spingere i contribuenti a pagare con mezzi di pagamento tracciabili.

Scontrino elettronico e trasmissione dei corrispettivi telematici

L’arrivo della Lotteria degli Scontrini è strettamente legata all’obbligo di emissione di scontrino elettronico e di trasmissione dei corrispettivi telematici. La novità dello scontrino elettronico ha affiancato dal primo luglio 2019 la fatturazione elettronica, che ha già coinvolto i titolari di partita IVA con volume d’affari superiore a 400.000 euro. La trasmissione dei corrispettivi telematici deve riportare non solo il dato cumulato dei corrispettivi giornalieri, ma una serie di elementi fondamentali:

  1. data;
  2. importo;
  3. modalità di pagamento;
  4. codice lotteria del cliente.

Solamente attraverso la comunicazione e la ricezione di questa serie di dati, l’agenzia delle Entrate potrà procedere all’estrazione a sorte della Lotteria.