Articoli

Regime opzionale OSS: One Stop Shop entrerà in vigore il prossimo 1° luglio

Il primo luglio 2021 entrerà in vigore un nuovo regime contabile chiamato: regime opzionale OSS (in acronimo OSS). È un regime che vale per tutti gli operatori che effettuano vendite verso privati con volumi d’affari superiore alla soglia di 10.000 euro annui. Si tratta di un passo importante che l’Italia andrà a compiere, per attenersi alle disposizioni stabilite dal VAT e-commerce package all’interno del più ampio quadro del Digital Single Market Strategy. Disposizioni e iniziative stabilite per la riforma globale dell’IVA dalla Commissione Europea nel VAT action plan  del 2016.

Il nuovo regime doveva entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2021, ma è stato posticipato al 1° luglio 2021 a causa degli effetti negativi dovuti alla pandemia di Covid-19.

Regime opzionale OSS: che cos’è

Si tratta del regime con il quale, l’Italia, ma in generale l’Europa, punta alla riforma per l’assolvimento dell’IVA, un nuovo regime centralizzato e digitale che comprende tutta una serie specifica di operazioni:

  • Vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi, effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica (sono esclusi da questi, i beni soggetti ad accise)
  • Prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali)
  • Vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
  • Vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica

La principale novità del nuovo regime è quella secondo la quale l’operatore economico, può registrare l’IVA  telematicamente, in un solo Stato dell’Unione Europea. Questo vale per tutte le operazioni di vendita a distanza eseguite nei confronti di privati. Tutto questo sarà reso possibile attraverso un’unica presentazione trimestrale telematica dell’IVA.

Regime opzionale OSS

Obblighi IVA oltre la soglia di 10.000€

Gli operatori che superano la soglia di 10.000€, per assolvere agli obblighi IVA devono:

  1. Qualificarsi e identificarsi ai fini IVA in ogni singolo Stato Membro in cui si trovano i clienti finali a cui sono state effettuate le vendite
  2. Assolvere all’IVA ogni trimestre, in ogni Stato in cui si sono identificati (per farlo devono quindi registrarsi al regime opzionale OSS)

Questo nuovo regime semplifica moltissimo gli obblighi e gli adempimenti ai fini IVA. Questo perché l’operatore economico deve registrarsi in un solo Stato dell’UE tramite il regime opzionale OSS, quello in cui si è identificato ai fini IVA.

Secondo Agenzia delle Entrate, si aprono quindi tre diversi scenari:

  1. Operatore NON UE – il soggetto passivo sceglie lo Stato UE per l’identificazione IVA
  2. Operatore UE – Prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).
  3. Schema di importazione – In questo caso se l’operatore economico ha sede in uno Stato con il quale l’UE ha stabilito un accordo per il recupero dell’Iva, allora può ricorrere al regime opzionale OSS. In questo modo si può identificare in qualunque Stato membro dell’UE. In caso contrario, l’operatore avrà bisogno di un intermediario che abbia sede in UE per poter usare lo schema di importazione.

Registrazione all’OSS da parte degli operatori economici

Per registrarsi l’operatore può usare un apposito portale internet predisposto dall’UE. Il sistema telematico trasmette così i dati inseriti e li comunica ad ogni altro Stato membro. Gli operatori UE mantengono lo stesso identificativo IVA. Per quanto riguarda invece lo schema d’importazione l’operatore riceve un apposito nuovo codice identificativo.

Regime opzionale OSS: dichiarazione e versamento IVA

La dichiarazione IVA OSS deve essere presentata via telematica. Questa deve avvenire entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre. Deve essere presentata anche qualora non sia stata effettuata alcuna operazione nel corso del trimestre di riferimento. Il periodo d’imposta è trimestrale per le operazioni eseguite secondo gli schemi UE e non UE, ed è mensile per lo schema d’importazione.

Chi si registra a questo regime deve presentare dichiarazione trimestrale anche se non ha prestato alcun servizio digitale. In dichiarazione devono essere indicati:

  • numero di identificazione
  • ammontare IVA – suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di domicilio o di residenza dei clienti
  • aliquote – in base allo Stato membro di domicilio o residenza dei clienti
  • totale prestazioni di servizi digitali eseguite nel trimestre di riferimento

Inoltre i soggetti che hanno delle stabili organizzazioni in Paese Membri:

  • totale servizi digitali resi tramite una stabile organizzazione in ciascuno Stato membro
  • numero individuale di identificazione Iva o il numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione stessa

Il versamento dell’IVA deve avvenire nello Stato Membro presso cui l’operatore economico si è identificato. Sono applicate le aliquote dei vari Stati membri di consumo. Il totale da versare è quello risultante dalla dichiarazione IVA. Spetta infine allo Stato membro di identificazione, ripartire i vari importi tra gli altri Stati.

Codice Eori: cos’è e a cosa serve

Economic Operator Registration and Identification (acronimo di codice EORI) registrazione e identificazione dell’operatore economico. Si tratta di un codice univoco assegnato dalla Comunità economica Europea dal 2009 a tutte le aziende che effettuano operazioni doganali. Quindi alle imprese che eseguono operazioni di importazione ed esportazione, che emettono fatturazione elettronica per merci da e per l’estero, è assegnato un codice alfanumerico che identifica, in modo inequivocabile, l’operatore economico in questione.

Il codice è composto da una sigla alfabetica iniziale che identifica il paese di origine (ad esempio IT per l’Italia, oppure DE per la Germania). La sigla iniziale è seguita da una serie di massimo 15 caratteri (la partita IVA o il codice fiscale).

Codice EORI: a cosa serve

Qualunque azienda, con sede al di fuori dell’Unione Europea, che voglia importare o esportare merci, deve possedere un codice EORI. Il codice è rilasciato dalle autorità doganali del primo stato membro dell’Unione in cui sono state effettuate le importazioni.

Il codice EORI è unico e univoco. Un’azienda può averne solo ed esclusivamente uno. Solitamente è un dato legato alla partita IVA, intracomunitario che si ottiene dal rappresentante fiscale designato sul territorio dell’UE.

Quando non si possiede il codice EORI

Un’azienda che importa ed esporta merci e che, per “X” motivi, non possiede ancora il codice EORI, può avere dei problemi presso le dogane internazionali. Le merci infatti rischiano di rimanere bloccate in dogana, anche se questa è regolarmente accompagnata da modulo DDT. Per evitare ritardi o blocchi, il codice EORI deve essere richiesto, alle autorità competenti, prima che le merci siano spedite verso il paese nel quale si intende esportare.

Importazioni via terra, via mare e via aerea

Il codice EORI è obbligatorio per qualunque tipologia di importazione ed esportazione. Quindi, qualunque operazione doganale eseguita via terra, via mare e persino via aerea. L’obbligo di possedere un codice EORI non è direttamente collegato alla quantità di merce da importare/esportare. In altre parole è sempre consigliato richiedere il rilascio del codice ancor prima di effettuare acquisti di prodotti campione dai propri fornitori.

codice Eori

Società e Privati

Il codice EORI è legato, solitamente, alla partita IVA di una società, oppure al codice fiscale del soggetto privato. Questo significa che il codice EORI può essere richiesto (e ottenuto), sia da persona giuridica, che privata. Le società straniere che intendono importare merci in Italia possono inoltre richiedere di ottenere un codice EORI italiano.

La verifica del codice

La verifica dei codici eseguita presso le dogane dei paesi interessati, dal personale competente. Sulla merce importata/esportata è indicato il nome del destinatario. Da questo dato, le autorità doganali, possono risalire al codice EORI del richiedente. Non è quindi necessario stampare alcun codice. Chi di competenza, facendo i dovuti controlli, potrà risalire in qualunque momento a tutti i dati relativi alla merce trasportata. É comunque necessario richiedere un codice EORI per ciascun paese nel quale si intende importare.

Come richiedere il codice EORI in Italia

Per ottenerlo basta rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questa è una delle tre agenzie fiscali (le altre sono l’Agenzia del demanio e l’Agenzia delle Entrate) che svolgono le attività tecnico-operative che prima erano di competenza del Ministero delle finanze. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli gestisce il sistema doganale italiano e il pagamento delle accise (una delle tante imposte, presenti in Italia, come IRAP, IRPEF ed IRES, ma che in questo caso è richiesta sulla fabbricazione e vendita di prodotti di consumo).

Il codice EORI rilasciato in Italia, non ha scadenza ed è comunque sempre possibile controllarne la validità direttamente dal sito della Commissione Europea.

Fatturazione elettronica con l’estero: operazioni con operatori residenti Paesi Extra-UE

Come funziona la corretta fatturazione con l’estero? Quando un azienda, o un professionista operano con l’estero, ci son alcune aspetti relativi all’obbligo in materia di IVA, che devono essere rispettati. In materia di fatturazione elettronica, ci viene in aiuto la circolare 16/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate.

Fatturazione elettronica e cessione beni mobili nelle operazioni UE ed Extra-Ue

Il momento stesso in cui viene effettuata l’operazione di cessione del bene mobile, è lo stesso momento in cui deve essere fatta la fatturazione elettronica. Indipendentemente dalla data di partenza della merce, il momento in cui questa viene concessa, è o stesso in cui deve essere fatta la fatturazione elettronica. Questo vale sia che si tratti di un privato extra UE, che di un operatore economico extra UE.

Che cos’è l’esportazione diretta

Spieghiamolo molto semplicemente con un esempio. Poniamo il caso di un’azienda italiana, che venda un prodotto a un privato residente in Venezuela. La spedizione è a cura della ditta italiana. In questo caso la fatturazione elettronica emessa dalla società italiana dovrà riportare la dicitura: “non imponibile” IVA. L’esportazione diretta si riferisce quindi al trasporto di beni ceduti a un soggetto extra UE. L’unica cosa a cui si dovrà fare attenzione, sono i dazi doganali. L’esportazione diretta è regolamentata ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) del DPR n. 633/72..

Che cos’è l’esportazione indiretta

L’unica cosa che cambia nell’esempio che abbiamo fatto prima, è che il trasporto o la spedizione dei beni sia a carico del cessionario non residente o per suo conto. In questo caso l’uscita dal territorio dell’UE deve avvenire entro e non oltre 90 giorni. Anche in questo caso la cessione dei beni non è imponibile IVA, in base sempre all’ stesso articolo.
Il cessionario dovrà restituire al cedente copia della fattura vistata dalla dogana di uscita dalla Comunità Europea, entro 90 giorni dall’operazione. Se il cessionario non dovesse adempiere alla restituzione della copia fattura vistata, il cedente dovrà applicare e pagare l’IVA.

Fatturazione elettronica

Fatturazione elettronica e operazioni non imponibili

Per tutte le operazioni non imponibili IVA, nella fatturazione elettronica deve essere riportata la dicitura “operazione non imponibile”. Questo in base all’articolo 21, comma 6, lettera b) del DPR n. 633/72. Nel caso in cui l’operazione avvenga fuori dall’UE, sulla fatturazione elettronica, dovrà essere indicata la dicitura: “operazione non soggetta” (articolo 21, comma 6-bis, lettera b), DPR n. 633/72).

Come funziona la fatturazione elettronica per i beni non imponibili IVA

La fattura deve tornare nelle mani del cedente, entro e non oltre il quarto mese successivo a quando avviene l’operazione. Deve essere inoltre vistata dall’ufficio doganale della comunità.
Se questo non dovesse essere possibile, l’alternativa è quella di emettere fattura elettronica comprensiva IVA, al momento dell’operazione stessa. Poi, se entro tre mesi il privato extra-UE trasporta i beni fuori dalla UE ed entro quattro mesi riconsegna una copia della fattura con il timbro “visto uscire” della Dogana UE di uscita, il cedente rimborserà il privato extra-UE dell’importo dell’IVA e registrerà questa IVA a credito nel registro IVA acquisti.
Volendo il rimborso può essere effettuato anche da società di intermediazione Tax-free o Tax refund.

Come funziona la fatturazione elettronica per e-commerce diretto

In caso di un e-commerce che effettui vendita B2C a soggetti fuori dall’UE, conta il luogo di stabilimento del committente privato, indipendentemente da quello del prestatore. In questi casi quindi, l’IVA non è rilevante ai fini dei servizi resi. Di conseguenza la fattura va emessa senza IVA.

E-commerce B2B e operatori Extra-UE

Nel caso delle transazioni B2B la regola generale è quella della tassazione IVA nello stato di stabilimento del committente (cliente). Quindi il soggetto italiano, dovrà emettere fattura senza IVA, indicando sempre la dicitura: “operazione non soggetta”ex articolo 7-ter, comma 1, lettera a) del DPR n. 633/72.

Tutto più semplice con FatturaPro

Tutte queste operazioni sembrano piuttosto complicate. Doversi ricordare quando e cosa scrivere nella fatturazione elettronica da emettere quando si tratta con l’estero, non è sempre facile. Per fortuna esistono degli strumenti e delle piattaforme, come FatturaPRO.click che facilitano la vita (e non poco) alle aziende e ai professionisti. Basta un click, semplicemente, e la fattura viene emessa, inviata e registrata esattamente come deve essere fatta. Senza dover avere tante competenze specifiche, un click che risolve la questione.

Fattura elettronica: tutte le novità del provvedimento n 999222 del 28/02/2020

Nell’articolo precedente: “I nuovi codici della fattura elettronica”, abbiamo iniziato a vedere tutte le novità introdotte dal provvedimento n 999222 del 28 febbraio 2020 di Agenzia delle Entrate. Le nuove disposizioni riguardano soprattutto modifiche alle codifiche dei Tipi Documento della fattura elettronica. Abbiamo già visto molti dei codici nuovi introdotti e/o modificati dalle nuove disposizioni. Definiamo l’elenco riportando anche le specifiche alle estrazioni dei depositi via e ai codici natura.

Codici TD 22 e TD 23

Ripartiamo dai codici TD 22 e TD 23.

TD22 Estrazione beni da Deposito IVA; TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA.

Sono codici necessari a gestire tutte le operazioni da deposito IVA, nelle quali è necessaria l’integrazione. L’integrazione della fattura di estrazione dal deposito Iva è sempre obbligatoria tranne nei casi in cui l’estrazione non modifica i dati dell’introduzione dei beni dal deposito.

I codici natura

I codici natura indicano al Sistema di Interscambio e alla controparte, la natura dell’operazione di beni o prestazioni di servizi che comportano l’applicazione dell’IVA. Quando questo codice non viene indicato, il Sistema di Interscambio, scarterà la fattura elettronica.

Codici natura N2 N3 ed N6

N2 – operazioni non soggette

N3 – operazioni non imponibili

N6 operazioni a reverse charge

Sono stati individuati tre diversi codici per differenziare le operazioni che non sono soggette per mancanza del requisito di territorialità e le altre tipologie di operazioni non soggette. Distinzione piuttosto importante perché le relative operazioni impattano direttamente sul volume di affari e obbligano il soggetto alla fatturazione.

Il codice N3 in particolare, comprende sette distinte casistiche, una generica e sei relative alle esportazioni, che ci limitiamo a elencare:

  1. N3.1 – art. 8 Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione – VE30 col  le cessioni intracomunitarie (N3.2 – art. 41 Dl 3311/93 – rigo della dichiarazione – VE30 col 3 )
  2. le cessioni verso San Marino (N3.3 – art. 71 Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione – VE30 col le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (N3.4 – art. 8 bis del Dpr 633/72 rigo della dichiarazione – VE30 col 5)
  3. cessioni non imponibili con lettere d’intento (N3.5 – art. 8, 1 comma, lett. c) del Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione – VE31)
  4. altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
  5. (N3.6 art. 21comma 6 bis ovvero cessioni verso depositi Iva art. 50 bis del Dl 331/93 – rigo della dichiarazione – VE32).

Fattura elettronica

Il codice N6 nel dettaglio

Riguarda le operazioni a inversione contabile. Sono stai individuati dieci diversi sottocodici, uno generico e nove specifici. Il codice non ricomprende solo le operazioni attive ma anche alcune operazioni passive.

Anche in questo caso ci limitiamo a elencarvi i codici:

  1. (N6.1 – art. 74 Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. 2)
  2. cessioni di oro e argento puro (N6.2– art. 17, 5 comma Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. subappalto nel settore edile (N6.3 – art. 17, 6 comma Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. 4)
  3. cessione di fabbricati (N6.4 – art. 17, 6 comma lett. a bis), Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. cessione telefoni cellulari (N6.5 – art. 17, 6 comma lett. b), Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col.
  4. cessione di prodotti elettronici (N6.6– art. 17, 6 comma lett. c), Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. 7)
  5. prestazioni comparto edile e settori connessi (N6.7 – art. 17, 6 comma lett. a ter), Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. 8)
  6. operazioni settore energetico (N6.8 – art. 17, 6 comma lettera da d bis a d quater), Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. 9)
  7. altri casi (N6.9)

L’obbligo dal 01/10/2020

Dal primo ottobre 2020 la fattura elettronica che non conterrà questi nuovi codici, verrà automaticamente scartata dal Sistema di Interscambio. L’errore di ritorno che segnalerà il sistema, sarà il codice 00445 per le fatture ordinarie. Mentre per le fatture semplificate il codice di errore sarà 00448.

Conclusioni

Tutto quello che abbiamo voluto specificare in questo e nel precedente articolo, può creare forse un po’ di panico. In realtà è tutto molto più semplice e automatico, se viene gestito attraverso piattaforme automatiche di supporto come FatturaPRO.click. Codici natura, codici tipo documento, bollo, ecc… Qualunque aspetto viene affrontato e gestito automaticamente dal sistema con un semplice e banale click. Quello che vogliamo è comunque rendere consapevole l’utente che queste novità andranno a impattare i seguenti aspetti:

  1. La gestione integrata dei flussi di fatturazione;
  2. Il superamento dell’esterometro;
  3. La gestione della formazione automatizzata della dichiarazione annuale IVA.