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Dichiarazione di LIBERA esportazione: cos’è a cosa serve e di quali documenti necessita

La Dichiarazione di LIBERA esportazione è un documento fondamentale per le aziende che intendono esportare merci in tutto il mondo. Questo documento attesta che la merce oggetto di esportazione non è soggetta a restrizioni o divieti doganali nel paese di destinazione. Questo documento permette alle aziende di evitare ritardi e blocchi delle merci in dogana, garantendo una maggiore velocità e sicurezza nelle operazioni di esportazione. È una certificazione spesso richiesta dalle banche per l’emissione di crediti documentari, che rappresentano uno strumento finanziario fondamentale per le operazioni di esportazione. È, quindi, un documento di vitale importanza per le aziende che operano nel commercio internazionale, poiché permette di evitare problemi doganali e di garantire una maggiore fluidità e sicurezza nelle operazioni di esportazione.

Dichiarazione di LIBERA esportazione: le implicazioni legali

La Dichiarazione di LIBERA esportazione è un documento fondamentale per l’esportazione di beni e merci. La sua compilazione e la sua presentazione devono essere effettuate con la massima attenzione, poiché ci sono implicazioni legali importanti da considerare. Questa dichiarazione rappresenta un impegno formale da parte dell’esportatore a rispettare le leggi e le normative doganali del paese destinatario. In caso di non conformità, l’esportatore potrebbe essere soggetto a multe e sanzioni penali. La Dichiarazione deve essere compilata in modo corretto e completo, in quanto eventuali omissioni o errori possono portare a ritardi nella spedizione dei beni o alla loro confisca. In questo senso, l’esportatore deve essere a conoscenza delle normative doganali del paese destinatario e delle modalità di presentazione della Dichiarazione di LIBERA esportazione. Questo documento è uno strumento legale vincolante, che potrebbe essere utilizzato come prova in caso di contenzioso legale o di controversie commerciali.

La Dichiarazione di LIBERA esportazione non è un documento da prendere alla leggera e la sua compilazione richiede competenze specifiche e una conoscenza approfondita delle normative doganali. L’esportatore deve essere consapevole che ogni paese ha le proprie leggi e i propri regolamenti per l’esportazione di beni e merci e che la Dichiarazione deve essere compilata in conformità a tali normative.si tratta di un documento che potrebbe essere richiesta anche da altre autorità doganali, come ad esempio quelle di paesi di transito o di destinazione finale dei beni. In questo caso, l’esportatore deve essere in grado di compilare correttamente il documento anche per queste autorità. Tale documento non garantisce l’ottenimento di licenze o autorizzazioni speciali per l’esportazione di beni o merci soggetti a restrizioni commerciali o a normative specifiche. Pertanto, l’esportatore deve verificare attentamente se sono necessari altri documenti per l’esportazione dei suoi beni e seguire le procedure specifiche richieste.

Dichiarazione di LIBERA esportazione

Dichiarazione libera esportazione: come deve essere compilata

La compilazione della Dichiarazione di LIBERA esportazione richiede un’attenzione particolare per garantire la sua validità. L’esportatore deve verificare che i dati riportati nella Dichiarazione siano corretti e completi. Devono essere specificati i dati del destinatario, la descrizione dei beni esportati e la quantità. Il documento deve essere firmato e datato dal rappresentante dell’azienda esportatrice. In alcuni casi potrebbero essere richiesti altri documenti per la compilazione della Dichiarazione, come ad esempio la fattura proforma, la lista di imballaggio, il certificato di origine e altri documenti richiesti dalle autorità doganali del paese destinatario.

Per la corretta presentazione, chi esporta deve seguire le procedure specifiche richieste dalle autorità doganali del paese destinatario. Verificare se sia necessaria una copia cartacea o una copia elettronica della Dichiarazione di LIBERA esportazione. I dati riportati nella Dichiarazione devono essere conformi alle normative doganali del paese destinatario. Infine, l’esportatore deve essere consapevole che la Dichiarazione di LIBERA esportazione rappresenta un documento legale vincolante e che la sua compilazione e presentazione devono essere effettuate con la massima attenzione per evitare sanzioni penali o ritardi nella spedizione dei beni.

Libera esportazione VS altri documenti doganali

La Dichiarazione di LIBERA esportazione è un documento doganale che attesta che la merce oggetto di esportazione non è soggetta a restrizioni o divieti doganali nel paese di destinazione. Altri documenti doganali, come ad esempio la Dichiarazione di esportazione, sono utilizzati per dichiarare l’uscita di beni dal territorio nazionale. La Fattura doganale, invece, è un documento che contiene informazioni sul valore dei beni esportati ed è utilizzato dalle autorità doganali per calcolare le imposte e i dazi doganali. Infine, il Certificato di origine è un documento che attesta l’origine dei beni esportati e può essere richiesto dalle autorità doganali del paese destinatario per verificare la provenienza della merce. La Dichiarazione di LIBERA esportazione è il documento più appropriato quando non ci sono restrizioni o divieti doganali e non è richiesta una dichiarazione di valore o di origine.

Le esigenze doganali variano a seconda del paese di destinazione e del tipo di merce esportata. In alcuni casi, potrebbe essere necessario compilare e presentare contemporaneamente più documenti doganali. Ad esempio, in alcuni paesi potrebbe essere richiesto il Certificato sanitario per i prodotti alimentari o il Certificato di conformità per i prodotti industriali. Gli esportatori devono quindi informarsi con precisione sulle normative doganali del paese destinatario e sulla documentazione richiesta per l’esportazione dei loro prodotti.

Fattura Pro Forma: cos’è e come funziona

La fattura proforma è un documento senza alcuna valenza fiscale. É rilasciato al cliente come sorta di “facsimile” della fattura semplice. Questo permette di evitare gli obblighi fiscali, garantendo la certezza che il documento non possa far insorgere, in caso di controlli, la presunzione di fatturazione. Non essendo un documento fiscale, non segue alcun regola per la numerazione. Questa è stabilita liberamente dal professionista, senza alcun vincolo di consequenzialità o di come questa numerazione è fatta o legata alla duplicazione.
FatturaPRO.click, tra le altre funzioni, permette di emettere fattura pro forma con la stessa semplicità con la quale è possibile emettere una fattura semplice, o una fattura differita.

Amministrazione finanziaria ed obblighi

La fattura pro forma non genera obblighi al fine della liquidazione dell’IVA e nemmeno al fine della determinazione dei ricavi. É un documento in carta semplice che assomiglia molto a una fattura semplice. La differenza si riscontra nell’evidenza della dicitura “PRO FORMA” e, soprattutto, perché nella pro forma manca il dettaglio dell’IVA. Di solito la fattura pro forma è sempre assimilabile a una fattura semplice ordinaria.

Per il libero professionista

I liberi professionisti hanno obbligo di emettere fattura, al momento del pagamento della prestazione. Di conseguenza è una categoria che ricorre spesso e volentieri all’emissione della pro forma. Presentando pro forma al cliente, il professionista è esonerato dall’accollarsi gli oneri del pagamento dell’IVA e della tassazione sui ricavi fino al pagamento della stessa.
Si tratta di un grande vantaggio in termini finanziari. Un vantaggio da sfruttare appieno visto che a normativa lo consente.

Fattura pro forma e pagamento anticipato

Questo documento è utilizzato quando, ad esempio, è necessario spedire della merce al cliente finale, che deve pagare con bonifico bancario anticipato. La fattura pro forma rappresenterà a quel punto un documento di appoggio per il cliente, dove potrà controllare i prezzi applicati e dove troverà tutti i dati per l’esecuzione del bonifico. Alla spedizione della merce la fattura semplice/ordinaria sarà uguale a quella pro forma.
La fattura pro forma in questi casi ha una doppia valenza. Da una parte abbiamo visto che rappresenta un documento non fiscale di appoggio per il cliente. Dall’altra parte permette all’azienda di evitare una stornatura della fattura semplice a mezzo nota di credito, qualora il cliente non pagasse.

 

Fattura Pro Forma

Fattura pro forma: la gestione in FatturaPro

È molto simile alla fattura semplice. I dati sopra riportati sono sempre gli stessi. L’unica aggiunta è la dicitura in calce: “FATTURA PRO FORMA” e la mancanza del dettaglio dell’IVA. La numerazione è indipendente da quella del ciclo di fatturazione semplice ed è stabilita dal professionista. É buona norma, come abbiamo visto, seguire comunque una certa logica per evitare doppini e sovrapposizioni.
Al momento del pagamento da parte del cliente e della relativa emissione della fattura semplice, FatturaPRO.click semplifica l’operazione in modo facile e veloce. Basta infatti richiamare la pro forma e con un semplice click, trasformarla in un documento semplice. Il lavoro quindi non deve essere rifatto da capo, basterà modificare il documento e convertirlo in ordinario.

Conclusioni

Questo è quindi il documento che permette al professionista di anticipare a cliente gli importi da pagare. Questo consente di emettere la fattura vera e propria solo dopo aver incassato il totale. Così facendo gli obblighi fiscali potranno essere adempiuti solo dopo aver incassato il denaro da parte del cliente finale. In questo modo il professionista potrà non esporsi anticipando i versamenti di imposte, se il cliente non effettuasse il pagamento in modo puntuale.

Fattura Semplice, Differita, Accompagnatoria e di Acconto: tutte le differenze

Esistono varie tipologie di fatture: fattura semplice, fattura differita, accompagnatoria e fattura di acconto. FatturaPRO.click è una piattaforma che permette di emettere qualunque tipologia di fattura elettronica con un semplice click, proponendo anche la possibilità di emettere note di credito e di debito, scontrini elettronici e pro-forma. Cerchiamo di capire meglio quali sono le differenze sostanziali che caratterizzano ciascuna tipologia di fattura.

Fattura semplice: cos’è e come funziona

La fattura semplice, chiamata anche fattura immediata, è quella emessa e consegnata/spedita al cliente, nello stesso giorno in cui è stata effettuata la vendita e/o la prestazione del servizio. Non si tratta quindi di una fattura accompagnatoria. La fattura semplice, oggi fattura elettronica, è quindi il documento fiscale obbligatorio standard, che deve essere emesso quando la merce (bei e/o servizi) non necessitano di alcun documento accompagnatorio.

La fattura semplice è considerata emessa nel momento in cui è consegnata/spedita al destinatario. Non esiste obbligo di verifica di ricezione da parte dell’emittente. Emettere una fattura semplice evita, di conseguenza, l’onere dell’emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino elettronico (in base all’articolo 3, comma 2 del DPR 2112/96 n° 696). Questo comporta l’obbligo della sua emissione contestualmente alla consegna dei beni o all’ultimazione dei servizi.
La fattura semplice è il documento “flessibile” di tutti e quindi più adattabile a tutte le circostanze.

Fattura differita: una questione di tempo

La fattura differita è un documento fiscale emesso in un momento diverso da quello dell’effettuazione della prestazione (o dalla consegna della merce).
Solitamente questa tipologia di fattura è utilizzata la fatturazione a fine mese. La merce è consegnata durante il mese solare con DDT (documento di trasporto) e alla fine dei 30 giorni solari, è emessa fattura (differita). Di solito è utilizzata in presenza di numerosi clienti che abbiano una frequenza di ordini evasi molto alta nel corso del mese.

In generale la fattura differita è utilizzata solo in riferimento a cessione di beni consegnati con DDT, bolla accompagnamento, ricevuta fiscale, o scontrino elettronico, opportunamente integrati con i dati IVA. Quando è utilizzata come documento riepilogativo dei DDT deve contenere:

  • numero del documento
  • data del documento di trasporto (o di altro documento con cui è stata consegnata la merce)

Deve inoltre essere emessa e consegnata al cliente entro il giorno 15 del mese successivo a quello dei documenti di riferimento per i documenti di trasporto.

Fattura Accompagnatoria: un ibrido perfetto

Non esiste un termine migliore di “ibrido” per definire le fatture accompagnatorie. Si tratta infatti di una particolare tipologia di fattura elettronica che possiede contestualmente le peculiarità di una fattura semplice e le caratteristiche e gli obblighi di un DDT.

 

Fattura Semplice

 

É emessa in caso di cessione di beni che devono essere trasferiti/consegnati a un cliente. Non può essere emessa per fatturare esclusivamente una prestazione di servizi, perché in questo caso serve obbligatoriamente la fattura semplice.

La fattura accompagnatoria deve contenere l’indicazione dell’IVA e i riepiloghi dell’aliquota. Dovrà però anche riportare i dati propri di un DDT, quindi gli elementi relativi al trasporto come

  • Vettore
  • peso
  • numero colli
  • ecc…

In altre parole ogni singolo elemento obbligatorio per DDT e fattura semplice, è obbligatorio anche per la fattura accompagnatoria.

Fattura di acconto: un anticipo del totale

Questa fattura è un documento emesso quando il cliente finale paga anticipatamente uno o più importi di un totale più grande. Contestualmente all’incasso è obbligatorio l’emissione della certificazione fiscale. Per questo motivo la fattura di acconto deve contenere una descrizione anche molto semplice senza aver alcun collegamento con il bene o servizio per cui è stata emessa.
Alla fine, quando il cliente provvederà a pagare il saldo, deve essere emessa la fattura definitiva. Quest’ultima dovrà essere emessa scontando l’importo già pagato e riportando tutti i riferimenti alla fattura di acconto. In questo modo nella fattura definitiva verrà riportato l’intero valore del bene, ma dall’imponibile/imposta/netto a pagare verranno detratti gli importi già pagati.