Dichiarazione annuale Iva: i soggetti esonerati nel 2022

La dichiarazione annuale IVA è un adempimento obbligatorio, in linea di massima, per tutti i contribuenti titolari di partita IVA. In pratica, chiunque eserciti un’attività d’impresa, arte o professione, è tenuto a presentarla. Nonostante l’obbligo sia imputato a tutti, il legislatore ha previsto comunque dei soggetti esonerati. Le categorie esentate da tale obbligo sono, di norma, regimi agevolati, come, ad esempio, quello dei forfettari o i contribuenti minimi. Ci sono comunque anche altre categorie che è bene ricordare in vista della dichiarazione annuale.

Dichiarazione annuale IVA: i soggetti esonerati nel 2022 (anno d’imposta 2021)

I soggetti che nell’anno d’imposta 2021 hanno registrato solo operazioni esenti (art. 10 Dpr 633/72) o hanno usufruito della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (art 36 bis) sono dispensati dall’obbligo di dichiarazione annuale IVA. L’esonero, però, non è applicabile nel caso in cui il contribuente.

  • Ha effettuato operazioni intracomunitarie
  • Deve eseguire rettifica della detrazione IVA (art. 19-bis2)
  • Ha acquistato prodotti per i quali l’imposta è dovuta da parte del cessionario (una regola che vale, ad esempio, per l’acquisto di oro, argento, rottami, ecc…)
  • Quando effettua operazioni non esenti riferite ad attività gestite con contabilità separata.

Dichiarazione annuale iva

Tra i vari soggetti esonerati dall’obbligo della dichiarazione annuale IVA ritroviamo anche:

  1. contribuenti che rientrano nel regime dei forfettari per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  2. contribuenti che hanno goduto dell’agevolazione fiscale per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  3. produttori agricoli con volume d’affari annuale inferiore a 7000 euro (volume che deve essere costituito almeno per i due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell’allegata tabella A del Dpr 633/72);
  4. attività di organizzazione giochi e intrattenimenti
  5. altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari.

Dichiarazione annuale Iva: l’elenco continua con…

I soggetti elencati finora rientrano nelle casistiche previste dal legislatore come esoneri dall’obbligo di dichiarazione annuale Iva. Non si tratta, però, degli unici casi. Infatti, l’elenco previsto per il 2022 prevede anche:

  1. imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti ai fini IVA;
  2. soggetti passivi d’imposta non residenti (art. 44, comma 3, secondo periodo del decreto-legge n. 331 del 1993) – questo vale solo nel caso in cui tali soggetti non abbiamo effettuato durante il 2021 operazioni non imponibili, o comunque non soggette all’obbligo del pagamento dell’imposta;
  3. Enti non commerciali, società sportive che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 398/91;
  4. soggetti domiciliati o residenti fuori dall’UE – in questo caso si tratta di soggetti non identificati in ambito comunitario, ma identificati fini dell’IVA sul territorio dello Stato in base alle modalità previste dall’art. 74. In questa categoria rientrano, tra gli altri, l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.
  5. raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi – soggetti che rientrano nella categoria identificata con codice Ateco30;
  6. raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee, come stabilito dall’art. 3 del decreto legislativo n°21 maggio 2018, n°75, che non abbiano superato un volume d’affari annuo di 7000 euro, nell’anno fiscale precedente.

Garante della Privacy: GDPR e protezione dei dati personali

Il Garante della Privacy è un’autorità amministrativa indipendente. A istituirla è stata la Legge n°675 31 dicembre 1996, poi disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Al Garante è demandato il compito di controllare la corretta applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679 art 51.

Garante della Privacy: i compiti

Tutti i compiti in carico al Garante della Privacy sono riportati nel Regolamento 2016/679 e dal Codice in Materia di protezione dei dati. I doveri del GPDP (Garante per la protezione dei dati personali) sono:

  • controllare la conformità del trattamento dei dati personali al Regolamento e alle leggi nazionali;
  • prescrivere ai responsabili dei trattamenti le misure da adottare per svolgere il proprio lavoro correttamente;
  • collaborare con le altre autorità di controllo garantendo reciproca assistenza;
  • esaminare e rispondere ai reclami;
  • inoltrare ammonimenti a chi non rispetta il Regolamento, prescrivendo, ove necessario:
    • limitazioni provvisorie o definitive del trattamento
    • divieti di trattamento
    • rettifiche
    • cancellazione di dati personali
    • limitazione del trattamento
  • applicare i provvedimenti previsti dalla normativa;
  • consigliare e segnalare al Parlamento atti amministrativi necessari alla tutela dei dati personali;
  • redigere una relazione annuale sull’attività svolta;
  • prendere parte all’attività svolta in materia dall’Unione europea;
  • gestire e curare l’informazione divulgativa in materia di protezione dei dati personali (con particolare riguardo alla tutela dei minori);
  • registrare internamente le violazioni commesse;
  • imporre sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento.

Violazione dei dati personali: gestione reclami

Nell’elenco precedente abbiamo visto che tra i numerosi compiti del Garante è presente quello di vagliare e gestire i reclami ricevuti. Un onere che prevede, nella maggior parte dei casi, una successiva applicazione di sanzioni, qualora risultassero violati i dettami previsti nel Regolamento.

Il fine ultimo, però, non è quello di applicare una sanzione, quanto di cercare di fare luce su determinati quesiti che spesso, aziende ed enti pubblici, si trovano a dover affrontare relativamente alla normativa da applicare. I reclami quindi sono dei canali attraverso i quali il GDPD chiarisce la norma da applicare e indica la corretta interpretazione della legge.

GDPD e informazione attiva

Tra gli altri obblighi, il GDPD deve provvedere alla promozione della consapevolezza del pubblico e dei titolari e responsabili del trattamento. In altre parole, deve aiutare a far comprendere meglio tutti i rischi correlati a una possibile violazione dei dati, deve istruire sulle norme e sui regolamenti che tutelano i dati e fornire tutte le garanzie del caso affinché la protezione sia costante e puntuale.

Garante della Privacy

È importante quindi che contribuisca a creare una vera e propria cultura in materia di protezione dei dati personali, in Italia e in Europa. Un obbligo al quale ottempera attraverso la realizzazione di diversi infografiche messe a disposizione del grande pubblico ed elaborando linee guida chiare ed esaustive.

Volendo riportare a titolo di esempio una vecchia infografica realizzata dal Garante della Privacy, ricordiamo quella relativa al phishing e all’importanza della cyber security:

“Il phishing è una tecnica illecita utilizzata per appropriarsi d’informazioni riservate relative a una persona o a un’azienda – username e password, codici di accesso (come il PIN del cellulare), numeri di conto corrente, dati del bancomat e della carta di credito – con l’intento di compiere operazioni fraudolente.”

Oltre a definire chiaramente cos’è il phishing, il GDPD chiarisce anche i modi efficaci per riconoscerlo, evitarlo e segnalarlo.

Garante della Privacy e ruolo consultivo

Infine, una breve parentesi per quanto riguarda il ruolo consultivo del Garante. Deve fornire il proprio parere sulle proposte di atti normativi. Infatti, in base all’ Art. 57, comma 1, c), Regolamento generale sulla protezione dei dati, il Garante deve fornire:

“Consulenza, a norma del diritto degli Stati membri, al parlamento nazionale, al governo e ad altri organismi e istituzioni in merito alle misure legislative e amministrative relative alla protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento”.

Alla luce di tutto questo, è chiaro che il GDPD non svolge solo una mera funzione sanzionatoria. Piuttosto rappresenta un organo preposto a creare consapevolezza sull’importanza di trattare e proteggere correttamente tutti i dati personali in essere.

Cyber Security: l’importanza della sicurezza digitale nelle aziende

Nell’articolo: “Cyber crime: come possono difendersi le aziende” abbiamo visto cos’è e con quali mezzi si manifesta il cyber crime in Italia (e non solo). Una piaga dilagante che, purtroppo, sta prendendo sempre più piede con l’avvento delle nuove tecnologie. Per combattere la criminalità digitale le aziende, oggi, hanno a disposizione diversi sistemi, più o meno efficaci, che possono (e devono) attuare per salvaguardare la propria privacy e incolumità imprenditoriale. La cyber security è un quindi un tema attuale e di primissima importanza per qualunque società. Si tratta di un insieme di azioni, strumenti e metodi da adottare per proteggere computer, sistemi, dispositivi mobile, reti e sistemi elettronici da possibili attacchi dannosi.

Cyber Security: categorie e diverse tipologie

Esistono differenti categorie in cui può essere classificata la sicurezza digitale:

  1. Di rete – serve a proteggere le reti informatiche aziendali dalle iniziative dannose di cyber criminali.
  2. Delle applicazioni – è utile a difendere software e dispositivi da minacce informatiche. Infatti, un’applicazione compromessa può lasciare aperta una porta di accesso su dati e informazioni riservate. La cyber security, in questo caso, deve iniziare proprio dalla progettazione, molto prima del deployment di un programma o di un dispositivo.
  3. Delle informazioni – atta a proteggere tutte le informazioni private ed essenziali, sia archiviate che temporanee.
  4. Operativa – è l’insieme di processi e decisioni che servono a gestire e proteggere gli asset dei dati. In questo genere di cyber security rientrano, ad esempio, tutte le autorizzazioni rilasciate agli utenti per l’accesso alle reti aziendali e i sistemi che servono all’archiviazione dei dati condivisi.

Cyber Security

  1. Disaster recovery e business continuity – sono le strategie e i processi adottati dalle aziende per rispondere ad attacchi cyber subiti che abbiano provocato perdita di dati, operazioni e danni generali. In altre parole consistono nelle operazioni da attuare per ripristinare il più velocemente possibile le operazioni e le informazioni aziendali.
  2. Formazione utenti – La formazione aziendale è uno dei sistemi migliori e più importanti per applicare una valida e solida cyber security. Le persone sono il cardine attorno al quale girano tutte le procedure e i metodi di sicurezza aziendale applicati. È importante insegnare a ciascun utente come deve comportarsi in ogni occasione.

Cyber Security: perché conviene applicarla

In campo aziendale, ma in realtà in qualunque altro settore, la prevenzione è la formula migliore per evitare disastri e problemi. Riuscire a rendere i sistemi informatici più forti e resistenti a eventuali attacchi è un mantra imprescindibile per garantire il corretto funzionamento di un’impresa. Un’azienda ha diversi validi motivi per interessarsi e occuparsi di cyber security:

  • Evitare il blocco totale o rallentamenti nel proprio lavoro – quando un sistema informatico è attaccato, si blocca. Di conseguenza si blocca anche tutto il lavoro correlato a quel sistema. Anche se venisse evitato il blocco totale, subirebbe comunque dei rallentamenti che comporterebbero perdite economiche ingenti, diminuzione di produttività e clienti insoddisfatti.
  • Proteggere tutti i dati sensibili – gli attacchi informatici possono mettere a rischio sicurezza i dati sensibili, relativa all’azienda stessa, oppure dei propri clienti. Perdere dati, oggi, significa perdere clienti e rischiare molti problemi legali.
  • Migliorare la propria reputazione – la cattiva pubblicità non fa mai bene a un’azienda. Essere conosciuti e riconosciuti perché vittime di ripetuti attacchi informatici andati a segno, abbassa la credibilità e il livello di affidabilità percepito sul mercato. Non pensare quindi alla prevenzione della sicurezza digitale potrebbe significare perdere vecchi clienti e avere difficoltà a trovarne di nuovi.

Con l’aumento di attacchi informatici sempre più forti, insistenti e dannosi, la cyber security è diventata una vera e propria priorità per tutte le aziende. Nuove tecnologie e innovativi sistemi digitali permettono ai cyber criminali di attaccare ovunque e in qualunque momento. I sistemi adottati oggi dalle aziende, potrebbero risultare inefficaci già domani. Per questo motivo è importante prevenire, rimanere sempre aggiornati sulle nuove tecnologie in essere e restare al passo con i tempi sui sistemi da adottare in difesa del proprio business.

Fatturazione elettronica per Forfettari: si parte dal 1° luglio

La situazione odierna dei forfettari

Professionisti ed aziende cosiddetti forfettari non addebitano al cliente il pagamento dell’IVA dovuta per la transazione da parte del committente (in rivalsa). Questo tipo di contribuente viene inoltre esonerato non solo dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta ma anche da tutti gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal D.P.R. n. 633/1972 (registrazione delle fatture, dichiarazione IVA annuale, etc.). Far parte di questo regime fa sì che la fatturazione elettronica verso i privati non sia obbligatoria, tuttavia, a partire dal 1° luglio la fatturazione elettronica per forfettari cambierà.

Fatturazione elettronica per Forfettari: quando entrerà in vigore?

Come menzionato nel nostro ultimo articolo Fatturazione elettronica per Forfettari: obblighi e novità dal 2022. Grazie alla decisione presa dal Consiglio Europeo (decisione n. 2021/2251 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE del 17 dicembre 2021) e quella dello scorso 13 aprile dal Governo, ci saranno dei cambiamenti importanti nel nostro paese. In quest’ultima il Governo ha approvato un nuovo decreto urgente, dove si stipulano finalmente le tempistiche della e-fattura per i forfettari. L’obbligo inizierà dal 1° luglio di quest’anno.

E-fattura per Forfettari: le tempistiche

Fino a ora l’accesso al regime forfettario determinava l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica verso i privati (come da articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 127/2015). Si è provato, nel 2015, a incentivare all’utilizzo della fatturazione elettronica, con la legge di Stabilità, che stipulava che per i forfettari che utilizzano esclusivamente fatture elettroniche, l’accertamento per il termine di decadenza si sarebbe ridotto di un anno.

Nonostante ciò, a partire dal primo giorno del mese di luglio scatterà l’obbligo della fatturazione elettronica anche per il regime forfettario. Tuttavia, ci sono delle tempistiche da precisare. Secondo la bozza rilasciata negli ultimi giorni, il primo trimestre sarà strettamente transitorio. Questo significa che dall’inizio di luglio fino alla fine di settembre non scatteranno sanzioni. Inoltre per i sogetti con fatturato inferiore a 25 mila euro (soglia ancora in fase di definizione), la fatturazione elettronica non sarà ancora obbligatoria. 

Questo trimestre avrà lo scopo di dare l’opportunità alle persone e alle piccole imprese di adeguarsi ai cambiamenti.

 

Fatturazione elettronica per forfettari

Fatturazione elettronica per Forfettari: perché è necessaria?

L’obbligo di emissione, esclusivamente di fatture elettroniche per le partite IVA di regime forfettario, è espressamente richiesto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per provare a evitare in misura maggiore l’evasione fiscale. Questo permetterebbe di avere una migliore tracciabilità dei documenti, a differenza di quelli cartacei. Occorre però evidenziare che il passaggio all’utilizzo delle fatture elettroniche non ha avuto un impatto significativo sui costi a carico dei soggetti titolari di partita IVA, ma al contrario, ha permesso di automatizzare molti processi che oggi sono eseguiti in automatico, permettendo alle piccole aziende di alleggerire il peso della burocrazia sul personale e quindi un’ottimizzazione del lavoro dello stesso.

I suggerimenti di Fatturapro.click

La nostra missione fin dall’inizio è stata non solo di cercare una soluzione per l’assolvimento dell’imminente obbligo, ma di creare uno strumento che potesse trasformarlo in un’opportunità, capire come avrebbe potuto essere utile, migliorando e alleggerendo la vostra attività quotidiana.

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Agevolazioni imprese: cosa prevede il Decreto attuativo

Il 2 febbraio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Mise del 19-11-2021. Il DM stabilisce le disposizioni per l’attuazione dell’art. 1 relativo ai commi dal 109 al 112 della Legge di bilancio 2021. In particolare riguarda le agevolazioni imprese creative, sia piccole che medie, e individua la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo.

Agevolazioni nuove imprese: cosa stabilisce il decreto

Il decreto attuativo, in merito al Fondo per piccole e medie imprese creative, ha individuato:

  • ripartizione finanziaria del Fondo
  • codici Ateco per le imprese del settore creativo
  • modalità e criteri di concessione delle agevolazioni imprese
  • iniziative ammissibili alle forme di aiuto
  • ulteriori forme d’intervento del Fondo

La disciplina del decreto

In modo particolare il Decreto attuativo, suddiviso in diversi capitoli, stabilisce la disciplina inerente alla creazione, lo sviluppo, la dotazione finanziaria e l’acquisizione di servizi specialistici delle imprese creative.

Al Capo II troviamo, infatti, la normativa relativa alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle imprese creative in relazione ai programmi di:

  • investimento da parte delle singole imprese creative
  • investimento da parte d’imprese creative in collaborazioni con altre imprese creative e non
  • investimenti nel capitale di rischio delle imprese creative, a beneficio esclusivo di quelle che costituiscono start-up innovative e PMI innovative

Al Capo III invece è normata la situazione relativa ai voucher per l’acquisizione dei servizi specialistici erogati da imprese creative. Inoltre sono presi in considerazione gli interventi per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori, sostenendo l’acquisizione di servizi specialistici.

Capo IV, analizza tutte le modalità di agevolazioni imprese relative ai paragrafi precedenti.

Al Capo V, infine, sono normate altre formule di sostegno all’intero sistema imprenditoriale creativo.

Agevolazioni imprese: la ripartizione della dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista dal Fondo per ciascun anno, 2021 e 2022, ammonta a 20 milioni di euro. La ripartizione prevista è la seguente:

  • 28.000.000,00 euro per ogni intervento previsto al Capo II
  • 10.000.000,00 euro per gli interventi relativi al Capo III
  • 2.000.000,00 euro per i sistemi previsti al Capo V

La concessione dell’erogazione dei fondi è quindi subordinata a un’accettazione preventiva sottoposta a una procedura valutativa con procedimento a sportello.

Per ottenere le agevolazioni imprese previste al Capo II e III, le domande devono essere inoltrate seguendo le regole stabilite da diversi provvedimenti del Ministero. Regole che prevedono, eventuali concorsi finanziari delle regioni, specifici ambiti settoriali, di filiera o tecnologici.

I finanziamenti agevolati imprese sono gestiti direttamente dall’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a., Invitalia.

Agevolazioni imprese

Impresa Creativa: definizione

Il Decreto Ministeriale definisce impresa creativa:

“l’impresa operante nel settore creativo la cui attività, come risultante dal registro delle imprese, è individuata da uno dei codici ATECO elencati all’allegato 1”

Per meglio capire e identificare tale imprese, riportiamo anche alcuni codici Ateco dell’elenco proposto nel Decreto:

  • 15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
  • 16.10.00 Taglio e piallatura del legno
  •  16.2 Fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio
  • 16.29.19 Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
  • 16.29.20 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
  •  16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
  •  16.29.40 Laboratori di corniciai
  • 17.29 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
  • 18.1 Stampa e servizi connessi alla stampa
  • 18.13 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
  • 18.14 Legatoria e servizi connessi
  •  18.20 Stampa e riproduzione di supporti registrati
  • 23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
  •  23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
  • 23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica

Per l’elenco completo è possibile consultare il seguente link.

Gli incentivi per le piccole e medie imprese sono, ormai, all’ordine del giorno e la classe politica prende sempre in seria considerazione tali misure, anche per fini propagandistici. In particolare, come abbiamo potuto vedere con questo Decreto attuativo, i settori maggiormente interessati dalle agevolazioni, sono proprio quelli relativi all’innovazione tecnologica. Un campo diventato quindi indispensabile ed essenziale per l’intera struttura socio-economica del paese.

Fatturazione elettronica per Forfettari: obblighi e novità dal 2022

La fatturazione elettronica per forfettari diventa, a breve, un obbligo. La Legge di Bilancio 2022 non prevede ancora l’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica anche ai soggetti che rientrano a far parte del regime forfettario. Non si tratta ancora di una misura entrata in vigore, ma il Governo sta studiando la proposta in modo tale da renderla effettiva forse già dalla metà di quest’anno.

La Commissione dell’Unione Europea ha dato il via libera con la decisione n° 2021/2251 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Ue del 17 dicembre 2021. Attualmente i contribuenti appartenenti al regime forfettario non addebitano l’IVA in rivalsa, né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti nazionali, intracomunitari e alle importazioni. Inoltre non vi è alcun obbligo di liquidazione e versamento dell’imposta, nonché obblighi contrattuali e dichiarativi. A oggi, i forfettari non hanno l’obbligo di emettere fatturazione elettronica verso i privati, mentre sono tenuti a farlo verso la Pubblica Amministrazione. La situazione, quindi, potrebbe cambiare nel giro di pochi mesi.

Forfettari e fattura elettronica: le disposizioni della Legge di stabilità 2015

La Legge di Stabilità 2015 ha previsto una serie di agevolazioni per i contribuenti appartenenti al regime forfettario. Tra queste ricordiamo che, chi ha un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, può godere di una riduzione di un anno del termine di decadenza dell’accertamento. Inoltre i contribuenti possono decidere di evitare di conservare le fatture cartacee e passare alla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse. Infine, per le fatture elettroniche ricevute, non esiste obbligo di conservazione sostitutiva. Rimane, invece, l’obbligo di conservare la fattura cartacea.

Fatturazione elettronica per Forfettari: l’ampliamento dell’obbligo

Il 31 dicembre 2021 è scaduto il termine entro il quale il Consiglio Europeo aveva concesso all’Italia l’autorizzazione per l’introduzione del regime della fatturazione elettronica anche tra privati.

Il Ministero dell’Economia ha chiesto la proroga fino al 31 dicembre 2024. Assieme a questa richiesta è stata inoltrata anche l’istanza per estendere l’obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari. Una manovra che permettere di contrastare in modo ancora più efficace, l’evasione fiscale nel nostro paese. In questo modo, infatti, il Fisco riuscirebbe a conoscere in modo più preciso il fatturato prodotto su territorio nazionale. La fatturazione elettronica riuscirebbe, inoltre, a semplificare le procedure legate all’obbligo tributario dei soggetti forfettari e migliorerebbe l’efficientamento della riscossione fiscale.

Fatturazione elettronica per Forfettari

La domanda è stata inoltrata tenendo conto che, la fatturazione elettronica, non ha gravato sui costi sostenuti dai soggetti titolari di Partita IVA.

Il Governo chiede di ampliare l’obbligo al regime forfettario anche per raggiungere il traguardo M1C1-1033. Si tratta di uno degli obiettivi specifici richiesti dall’Unione Europea nell’ambito della riforma fiscale.

Forfettari fattura elettronica 2022: numeri e stime

La proposta inoltrata dal Governo italiano, permetterebbe di recuperare circa 2 miliardi di euro e sarebbero previste entrate supplementari, indirettamente collegate alla misura adottata, per circa 580 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece la lotta all’evasione fiscale, estendere l’obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari potrebbe apportare notevoli benefici. Basti pensare che, solo nel 2019, i controlli eseguiti, hanno fatto recuperare al Fisco oltre 900 milioni di euro.

La lotta all’evasione fiscale rimane, quindi, uno dei punti cardine della nuova riforma fiscale. Riforma che è iniziata grazie alla Legge di Bilancio 2022 e alla rimodulazione delle aliquote IRPEF.

Forfettari, fattura elettronica e delibera del consiglio Europeo

Il Consiglio Europeo ha deciso di accogliere la richiesta italiana. La proposta è stata approvata dal Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) l’8 dicembre 2021 (la decisione del Consiglio è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE del 17 dicembre 2021).

Anche se il Consiglio Europeo ha dato il via libera all’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica al regime forfettario, manca ancora una normativa ad hoc per la regolamentazione delle implementazioni richieste. È quindi molto probabile che la fatturazione elettronica per forfettari diventi obbligatoria nel corso del 2022, anche se attualmente non c’è ancora nulla di certo.

IVA prima casa: AdE chiarisce le novità per gli under 36

Nell’articolo precedente: “Esenzione iva per i servizi anti Covid” abbiamo visto come la Legge di Bilancio 2021 avesse introdotto delle importanti novità in materia di esenzione iva per i servizi anti Covid-19. Oggi, vogliamo invece affrontare un altro importante argomento che riguarda l’IVA prima casa e le novità previste dalla nuova Legge di bilancio 2022. Novità che riguardano l’acquisto della prima casa da parte degli under 36. Il decreto sostegni bis ha introdotto delle agevolazioni relative all’imposta sul valore aggiunto nel caso di compravendite d’immobili. La Legge di Bilancio 2022 ha previsto che, per gli atti soggetti a IVA, il credito d’imposta sia dello stesso importo del tributo corrisposto. Agenzia delle Entrate chiarisce l’argomento con la circolare numero 3 del 4 febbraio.

IVA prima casa: contenuto della circolare numero 3 del 4 Febbraio

La circolare numero 3 del 4 febbraio 2022 ha chiarito alcuni importanti argomenti, quale, ad esempio, l’IVA prima casa under 36. Il documento riassume brevemente il contenuto della Legge di Bilancio 2022. È poi prevista un’IVA agevolata e ridotta al 5% sulle forniture gas metano destinato a usi civili e industriali, per i primi tre mesi dell’anno in corso (2022).

Senza contare che la circolare riporta anche chiarimenti sulle novità per quanto riguarda la sospensione dei versamenti delle imposte dovute dagli enti sportivi (come abbiamo visto nell’articolo: “LIPE: istruzioni di compilazione per il 2022”) e l’applicazione dell’IVA al 5% sulla vendita degli assorbenti e, infine, delucidazioni sull’imposta di bollo.

Quello che interessa, con questo articolo, è prendere in esame le agevolazioni acquisto prima casa per i giovani sotto i 36 anni. Anche questa novità è introdotta dal decreto Sostegni Bis.

Bonus prima casa

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 il bonus prima casa. In sostanza questo prevede che i giovani sotto i 36 anni di età, con un ISEE non superiore ai 40.000€, possono acquistare la prima casa sfruttando le agevolazioni previste dal decreto.

È il punto 3.2 a trattare l’argomento: “Proroga agevolazioni prima casa under 36 (comma 151)”

IVA prima casa

IVA prima casa: cosa prevede il bonus nello specifico

L’articolo 1 al comma 151 della Legge di Bilancio, prevede la proroga delle agevolazioni sull’acquisto prima casa da parte dei giovani under 36. Per accedere al bonus e usufruire delle agevolazioni, i requisiti da rispettare sono sempre gli stessi:

  1. non avere ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto di compravendita è rogitato
  2. avere un ISEE non superiore ai 40.000€ annui
  3. la compravendita deve riguardare solo l’acquisto della prima casa
  4. l’atto deve quindi rispettare quanto previsto nelle condizioni indicate dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al TUR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

In alternativa all’esenzione è prevista un’agevolazione anche per gli atti soggetti a IVA. Questo vale al momento del rogito per il pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale.

Per essere più chiari, i soggetti hanno diritto a un credito d’imposta pari all’ammontare del tributo corrisposto in relazione all’acquisto. La circolare numero 3 del 4 febbraio 2022 specifica inoltre:

“Tale credito può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute per successivi atti e denunce ovvero dalle imposte sui redditi delle persone fisiche risultanti dalla dichiarazione presentata dopo il perfezionamento dell’acquisto oppure in compensazione tramite F24.”

È prevista anche l’esenzione dell’imposta sostitutiva ex articolo 18 del DPR numero 601 del 1973, per i finanziamenti erogati per l’acquisto, costruzione e ristrutturazione dell’immobile a uso abitativo. Per quanto riguarda i requisiti, si tratta sempre dei medesimi che devono essere rispettati.

Esenzione iva per i servizi anti Covid

L’esenzione IVA per i servizi anti Covid è prevista per tutta una serie di misure atte a prevenire e controllare la diffusione della pandemia. Effettuazione dei tamponi e somministrazione dei vaccini prima di tutto, servizi e prestazioni strettamente connesse alla diagnostica per Covid-19. Agenzia delle entrate ha specificato le varie configurazioni all’interno della risposta all’Interpello numero 81 del 9 febbraio 2022. Servizi e prestazioni che possono usufruire dell’esenzione IVA proprio come previsto dalla Legge di bilancio 2021. L’agevolazione è applicata a tutti i beni e i servizi che rientrano nel lasso di tempo compreso tra il 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2022.

Esenzione IVA servizi anti Covid-19: il caso analizzato

Nella Legge di bilancio 2021, all’articolo 1 comma 452 e 453 è prevista un’esenzione IVA per servizi e beni anti Covid-19. L’Interpello n°81 del 9 febbraio di quest’anno, ha posto un quesito molto importante e interessante ad Agenzia delle entrate. Il problema riguardava una certa società di noleggio di tende e accessori che si è trovata, in periodo di pandemia, a locare accessori, tende, impianti di condizionamento e riscaldamento a una fondazione dove vengono effettuati tamponi e somministrati vaccini con modalità drive-in.

La fondazione, a sua volta, ha concesso, in comodato d’uso gratuito, tutti i beni locati a un’azienda socio sanitaria territoriale. Lo scopo della fondazione è quello di “offrire al territorio un efficace presidio Covid-19 per il periodo di tempo in cui è possibile prevedere una recrudescenza del fenomeno epidemico.”

A questo punto è sorto un dubbio sulla corretta tassazione IVA da applicare alle cessioni dei beni e dei servizi utilizzati per contrastare la diffusione della pandemia.

Direttive europee

Le esenzioni IVA predisposte da AdE riguardano le cessioni di strumentazioni per diagnostica in vitro e di vaccini anti Covid-19, oltre che hai servizi strettamente connessi a queste cessioni particolari.

I periodi agevolati sono i seguenti:

  • dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 per tutti i beni e servizi che rientrano nel comma 452
  • dal 20 dicembre 2020 per quelli che invece rientrano nel comma 453

Per definire i beni e i servizi in questione, nonché i periodi di riferimento e la tipologia di agevolazioni, AdE ha richiamato la direttiva UE 2020 del 2020 del Consiglio del 7 dicembre 2020 (direttiva Covid). Una direttiva che aveva apportato delle modifiche alla precedente, denominata “direttiva IVA”. In sostanza le modifiche apportate sono quelle che prevedono la possibilità di ridurre l’imposta dell’Iva su alcuni beni e servizi specifici.

Il documento cita:

“Si tratta in particolare di prestazioni di servizi “strettamente connesse” (rectius indispensabili) a tali dispositivi e vaccini anti-Covid senza le quali diventa difficile per uno Stato membro assicurare una capillare ed efficace campagna di prevenzione/diagnosi e vaccinale a costi sostenibili.”

Esenzione iva

IVA da applicare ai servizi anti Covid-19

Oltre alla risposta all’Interpello n° 81, Agenzia delle Entrate fa riferimento anche a una precedente risposta data all’interpello n°354 del 2021. Nel documento citato, AdE spiega che l’esenzione con il diritto alla detrazione, si applica solo alle prestazioni effettuate per i tamponi se strettamente connessi ai dispositivi in vitro.

Nel caso specifico, l’amministrazione finanziaria sottolinea che l’unica operazione rilevante ai fini IVA, è la locazione tra la società e la fondazione in questione. Questo significa che solo questa operazione di “noleggio” è passibile d’IVA. Di conseguenza, può beneficiare dell’esenzione IVA come beni connessi alla prevenzione e al controllo anti Covid-19. L’operazione successiva, vale a dire, la cessione dei beni all’azienda socio sanitaria territoriale, essendo a titolo gratuito, non è rilevante ai fini d’IVA. Quindi, come diretta conseguenza, non può certo beneficiare dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.

Per rispondere in modo esaustivo all’interpello, Agenzia delle Entrate, cita le seguenti risposte:

  • 354 del 2021
  • 541 del 2021
  • 548 del 2021
  • principio di diritto numero 12 del 2021

Esenzione IVA: la risposta definitiva di Agenzia delle Entrate

All’Interpello n° 81 del 9 febbraio 2022, Agenzia delle Entrate ha risposto, in via definitiva, come segue:

“si ritiene che le prestazioni di servizi indicate nel contratto oggetto del presente interpello – le uniche rilevanti ai fini IVA – possano beneficiare del particolare regime di esenzione in commento e quindi essere acquistati dalla Fondazione in esenzione da IVA, senza pregiudizio, in capo all’Istante, del diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del Decreto IVA.”

Fattura elettronica e privacy: novità 2022

La fattura cartacea non esiste più da circa tre anni. È stata sostituita dalla fattura elettronica che è molto più semplice, veloce e comoda. Inoltre si è dimostrata essere un valido aiuto nella battaglia contro l’evasione fiscale che, nel 2021 è calata drasticamente. Nonostante i miglioramenti che la fatturazione elettronica ha apportato al nostro sistema, c’è chi sostiene che violi la privacy dei contribuenti. Cerchiamo quindi di capire meglio tutte le dinamiche che intercorrono tra fattura elettronica e privacy.

Fattura elettronica e privacy

La fattura elettronica è un sistema relativamente “nuovo” introdotto in Italia da circa tre anni. In questo lasso di tempo ha già dato buoni frutti e ha fatto ottenere diversi risultati sul fronte evasione fiscale dell’IVA (soprattutto per quanto riguarda l’anno d’imposta 2021).

Anche a causa della pandemia da Covid-19, le attività online sono andate aumentando sempre di più. Sono pratiche, funzionali, comode e veloci. La possibilità di pagare online per un acquisto è ha semplificato la vita a molte persone e reso possibile commerci che fino a qualche anno fa non erano nemmeno immaginabili.

Anche lo Stato ha potuto beneficiare, e non poco, di questo innovativo sistema di pagamenti. Infatti, ha la possibilità di controllare molto meglio ogni singola attività svolta e transazione effettuata. Di conseguenza non riscontra alcun problema per eseguire verifiche e incassare imposte e tributi dovuti. Le autorità competenti, quindi, possono controllare più facilmente ogni genere di commercio, scambio, pagamento e transazione eseguita dai contribuenti.

La fattura elettronica, però, ha comunque sollevato alcuni dubbi riguardo la sua legittimità nei confronti della popolazione. Le riserve riguardano, in particolar modo il diritto alla privacy. Ma cerchiamo di fare il punto sulla situazione attuale.

Fattura elettronica: cos’è e come funziona

Facciamo un breve riassunto che non guasta mai. La fattura elettronica ha sostituito definitivamente quella cartacea e permette d’inviare e ricevere la documentazione relativa alle transazioni economiche, completamente in formato digitale. Esistono software specializzati nella creazione, conservazione e invio delle fatture elettroniche (proprio come FatturaPRO.click).

Le fatture elettroniche sono create direttamente attraverso questi software che le emettono in formato .XML, l’unico legalmente riconosciuto al momento attuale. I programmi specifici sono quindi in grado di compilare una fattura elettronica, firmarla digitalmente, inviarla al destinatario (passando attraverso il Sistema di Interscambio) e recapitarla a chi di competenza.

Un sistema particolarmente semplice che ha permesso di ridurre l’evasione fiscale dell’IVA di 7,4% nel 2021, rispetto all’anno precedente. L’anno scorso, infatti, l’evasione dell’IVA è stata per la prima volta al di sotto della soglia del 20%, per l’esattezza è stata pari al 19,9%.

Ma tornando al problema iniziale che vede coinvolte la fattura elettronica e privacy, c’è chi sostiene che questo strumento violi questo diritto dei soggetti coinvolti. Perché? Vediamolo.

Fattura elettronica e privacy

Garante privacy e fattura elettronica: davvero c’è violazione?

Le fatture elettroniche devono riportare, obbligatoriamente: natura, quantità, qualità dei beni e servizi prestati. Al fine di capire se vi fosse o meno violazione della privacy, il Garante per la protezione dei dati personali, ha avviati, quindi, una serie di colloqui con Agenzia delle Entrate.

Alla fine del 2021, a seguito del lavoro del Garante, è stato emesso un provvedimento che serve ad aumentare la privacy delle fatture elettroniche. Una delle misure introdotte dall’Autority è quella di limitare la possibilità agli esercenti, di emettere fatture elettroniche al posto del normale scontrino commerciale, per adempiere ai doveri amministrativi.

Alla luce di quanto analizzato, il Garante, ha però dichiarato che il rapporto “fatture elettroniche e privacy” deve ancora essere migliorato. In vista, quindi, delle novità per il 2022. Non sono ancora state specificate nel dettaglio le novità in materia, ma gli scenari prospettabili sono tanti.

Privacy e fattura elettronica: alcuni possibili scenari

Viste le obiezioni mosse dal Garante verso il rispetto della privacy da parte delle e-fatture, Agenzia delle Entrate potrebbe eliminare l’obbligatorietà di emissione, lasciandole facoltative in base alla volontà del contribuente.

Un’altra possibilità, invece, è quella secondo la quale lo stesso contribuente potrebbe vietare ad AdE di “conservare le proprie fatture”. A oggi, in effetti, Agenzia delle Entrate, conserva le fatture elettroniche per 8 anni dalla data della transazione. È stato il Decreto Legislativo 127/2019 a stabilirlo:

“I file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:

  1. a) dalla Guardia di finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68; 
  1. b) dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.”

Insomma, alla fine le possibilità sono tante e disparate. Bisogna solo aspettare la decisione definitiva che prenderà l’Autority nell’arco di quest’anno.

Autoliquidazione: cos’è, calcolo e scadenze

Per legge, ogni azienda, con dipendenti, è obbligata a pagare un premio annuale all’INAIL per la copertura di eventuali infortuni sul lavoro. Il medesimo obbligo ce l’hanno gli artigiani che esercitano la propria attività, anche quando non collaborano con dei subordinati. L’autoliquidazione rappresenta, quindi, un adempimento basilare per datori di lavoro e artigiani.

Autoliquidazione: cos’è

Visto quanto detto poco sopra, è chiaro che l’autoliquidazione INAIL costituisce semplicemente l’obbligo di versamento dei contributi dovuti all’Istituto per la copertura obbligatoria di eventuali infortuni. Un onere a carico dei proprietari d’azienda e degli artigiani che esercitano la propria professione. Si tratta di un premio annuale calcolato in base a determinate variabili. Il calcolo è fatto autonomamente, oppure attraverso l’ausilio di specifici studio di commercialisti. Essendo un argomento alquanto complesso e delicato, la cosa migliore da fare è quella di rivolgersi sempre a dei professionisti del settore, onde evitare d’incappare in spiacevoli errori.

Calcolo autoliquidazione INAIL

L’autoliquidazione è calcolata in base a specifici parametri:

  • settore di competenza dell’attività (artigianato, industria, servizi o altre attività)
  • mansione e ruolo all’interno dell’azienda
  • numero d’infortuni avvenuti all’interno dell’impresa
  • maggiorazioni, o riduzioni, previste

Nel calcolo è preso in considerazione e applicato un tassodi rischio specifico. Quest’ultimo varia in base all’imponibile, vale a dire alla somma delle retribuzioni annue. Sul sito dell’INAIL è presente una sezione specifica dove, ciascuna azienda, ha la possibilità di trovare il proprio tasso di rischio specifico. Per accedere al proprio fascicolo aziendale ogni impresa deve essere in possesso di un determinato PIN che è rilasciato dall’ Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro.

Autoliquidazione

Scadenza autoliquidazione INAIL

Come ogni altro obbligo, anche l’autoliquidazione prevede delle specifiche scadenze. Prima di tutto è un obbligo annuale, quindi significa che l’imprenditore con dipendenti, o l’artigiano che esercita la professione, devono corrisponderlo ogni anno. È stato fissato un termine unico al 16 febbraio. Entro tale scadenza devono essere compiute precise operazioni:

  1. calcolo della rata del premio annuale – l’ammontare deve comprendere l’anno in corso e l’eventuale conguaglio relativo all’annualità precedente
  2. calcolo del premio di autoliquidazione – questa comprende la rata dell’anno corrente, più il conguaglio dell’anno precedente. La somma risultante è al netto delle eventuali riduzioni previste
  3. pagamento del relativo premio tramite modello F24 – il pagamento può essere fatto usando il modello F24, cioè il modello di pagamento unificato, oppure utilizzando l’F24 EP, vale a dire Modello di pagamento unificato enti pubblici.

Rateazione autoliquidazione INAIL

L’autoliquidazione può essere pagata a INAIL in un’unica soluzione alla scadenza del 16 febbraio, oppure può essere rateizzata. Quattro è il numero massimo di rate previste. La comunicazione della volontà di effettuare il pagamento rateale, deve avvenire tramite comunicazione telematica.

Le scadenze dei pagamenti rateizzati sono le seguenti:

  • Prima rata: 16 febbraio
  • Seconda rata: 16 maggio
  • Terza rata: 20 agosto
  • Quarta rata: 16 novembre

In caso di rateizzazione è applicato un tasso d’interesse pari allo 0,68%. Le quattro rate trimestrali corrispondono quindi al 25% del premio annuale. Il tasso d’interesse è calcolato sempre facendo riferimento al tasso medio d’interesse 2021 pubblicato sul sito www.dt.tesoro.it

Autoliquidazione INAIL 2022: aggiornamento scadenze

Il 29 dicembre 2021 INAIL ha pubblicato tutte le istruzioni operative sull’autoliquidazione 2021/2022. In particolare, nella guida, sono specificate le operatività circa le eventuali riduzioni contributive da applicare. Le istruzioni contengono un riepilogo accurato delle scadenze e delle modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.

Nello specifico ricordiamo l’ultimo aggiornamento in merito alle scadenze che prevede:

  • 16 febbraio 2022 – versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale e contributi associativi  in unica soluzione
  • 28 febbraio 2022 – presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2021

Nella guida sono indicate anche tutte le riduzioni che si applicano all’autoliquidazione 2021/2022. Tra le più significative ricordiamo:

  • Sgravio per il Registro Internazionale (PAN)
  • Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT)
  • Riduzione per le imprese artigiane (PAT)
  • Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT)
  • Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT)

Tutti i servizi relativi all’autoliquidazione sono presenti direttamente sul sito dell’INAIL.