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I nuovi codici della fattura elettronica

Nuova spinta alla digitalizzazione del paese. L’Agenzia delle Entrate (AdE) delle entrate ha introdotto, con un provvedimento del 28 febbraio 2020, una nuova codifica delle varie tipologia di documento. provvedimento n 999222 del 28 febbraio 2020 di Agenzia delle Entrate ha stabilito modifiche alla codifica dei “tipi documento – TD”. Ha inoltre introdotto una maggiore articolazione dei codici relativi alla natura dell’operazione (“N”). In ottica di spinta verso una sempre maggiore digitalizzazione del paese, Agenzia dell’Entrate ha stabilito delle modifiche delle specifiche tecniche della fattura elettronica.

Le novità introdotte

Grazie a queste nuove distinte gli operatori potranno beneficiare di molte agevolazioni. L’intero flusso delle fatture potrà essere gestito in un’unica modalità, del tutto digitalizzata, sia quelle nazionali che estere. Le operazioni passive, comprese quelle dell’esterometro, potranno finalmente essere superate. Infine, la formazione della dichiarazione IVA annuale, potrà essere gestita in modo automatico.

I soggetti interessati alle modifiche

Le novità stabilite impatto le case produttrici dei software che creano i programmi dei sistemi gestionali dei contribuenti (come FatturaPRO.click), ma anche imprese e professionisti.
Le prime, dovranno adeguare software e piattaforme con i nuovi codici segnalati. Imprese e liberi professionisti dovranno invece decidere se modificare o meno, le proprie metodologie lavorative per sfruttare a pieno le opportunità create.

Il calendario degli obblighi

Il 4 Maggio 2020 è la data segnalata per la sperimentazione delle novità introdotte. In via obbligatoria, invece, lo diventeranno dal 01 Ottobre 2020. Le nuove disposizioni imporranno al Sistema di Interscambio (SdI), dal 1 Ottobre, di scartare tutte le fatture elettroniche che non rispetteranno le nuove regole.
Il 29 Febbraio era stato fissato come termine entro il quale tutti i contribuenti, consumatori finali, piuttosto che a partite IVA, potevano dare la propria adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche. Questa scadenza è stata semplicemente prorogata al 04 Maggio 2020.
Specifichiamo che i consumatori finali che hanno già aderito al servizio dal primo marzo 2020, possono già consultare sul proprio cassetto fiscale le fatture elettroniche ricevute dal primo gennaio di quest’anno.

Bollo, ritenute, contributi previdenziali e decimali

Per quanto riguarda il bollo, le novità introdotte permettono di eliminare l’obbligo di compilare il campo relativo. Diventa opzionale in quanto l’importo è sempre pari a 2€ per la fattura elettronica.
Le novità avanzate riguardano anche la gestione delle ritenute e dei contributi previdenziali. Viene infatti consentita una gestione precisa e puntuale delle voci previdenziali. Tra le altre anche quelle relative ai contributi INPS, Enasarco e Enpam.
Inoltre è stato esteso l’arrotondamento ad 8 decimali per gli sconti e le maggiorazioni.
Modificati anche i tipi documento (TD) e il campo “natura”, relativi al formato XML della fattura elettronica.
Da ultimo, ma non per importanza, sono stati introdotti dei nuovi codice di errore per la fattura elettronica.

Tipologia dei Documenti (TD)

Grazie alle novità introdotte, dal 4 Maggio, sarà messo a disposizione un sistema che permetterà un dettaglio maggiore dei documenti. Viene migliorata la gestione delle autofatture, delle fatture differite, l’inversione contabile interna ed esterna di estrazione dal deposito IVA.

Codice TD27 (fatture per auto consumo o per cessioni gratuite senza rivalsa)

Viene introdotto il codice TD27 per le autofatture. Per la fattura elettronica che riporta come mittente e destinatario lo stesso soggetto, questo codice permette di gestirne automaticamente la trasmissione e la ricezione dal Sistema di Interscambio. In pratica, grazie alle novità introdotte, si evita che l’autofattura quando viene ricevuta dal SdI, venga inserita tra le fatture di acquisto.

fattura elettronica

TD24 – fattura differita – art 21, 4 comma, lett. a), del Dpr 633/72

Fatture differite. Fattura elettronica differita di beni e servizi collegata a DDT per i beni (cioè ovvero da idonea documentazione di prova dell’effettuazione per le prestazioni di servizio). TD 25 fattura differita di cui all’art. 21, 4 comma, lett. b), del Dpr 633/72, cioè fattura elettronica differita per triangolari interne. Questi codici permettono un’immediata identificazione di fattura differita prescindere dalle evidenziazioni che devono essere poi gestite all’interno del formato.

Reverse charge interno TD16

Il codice riguarda le integrazioni che vengono inviate opzionalmente al SdI dal destinatario di una fattura ad inversione contabile limitatamente ai casi di reverse charge interno. L’integrazione non è obbligatoria. Viene comunque consigliata a chi ha già aderito al sistema di conservazione elettronica dell’agenzia delle entrate.

Codici TD17 TD18 TD19

Nello specifico:

  • Codici TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
  • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72

Questi codici consentono che ci consentono di uniformare il flusso delle fatture passive dall’estero o da non residenti e di gestire l’integrazione o l’autofattura con il SdI in modo del tutto automatico. Seguendo tutte le nuove disposizioni, è possibile evitare l’esterometro.

Codici TD20 TD21

TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21 Autofattura per splafonamento
Ultimi codici che vogliamo esaminare in questo articolo. L’argomento verrà poi ripreso nel prossimo post per andare a specificare l’estrazione dai depositi IVA e i codici natura.
I codici TD 20 e TD 21 sono stati aggiunti per regolarizzare le fatture ricevute. In altre parole servono per correggere eventuali splafonamenti.

Fatturazione Elettronica ed Esterometro 2020: cosa fare con i clienti esteri

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto importanti novità, dalla fatturazione elettronica all’esterometro. Poco noto e conosciuto dai molti, l’esterometro rappresenta uno strumento indispensabile per tutte quelle azienda che hanno instaurato rapporti commerciali con clienti stranieri.
La Fatturazione Elettronica riguarda solo ed esclusivamente i soggetti residenti e stabiliti sul territorio italiano. Ma come devono comportarsi le imprese e i professionisti italiani che acquistano e/o vendono all’estero? Cerchiamo di fare chiarezza sull’emissione delle fatture (elettroniche e non) verso clienti non residenti in Italia.

Esterometro: cos’è e come funziona

Forse non tutti sanno che oltre all’obbligo della fatturazione elettronica, è scattato anche l’obbligo dell’esterometro. Con questo si intende la comunicazione dei dati delle operazioni “transfrontaliere”. L’emissione della fattura elettronica emesse e ricevute da e verso soggetti non stabiliti sul territorio italiano, non è obbligatorio. Nonostante questo la loro comunicazione all’Agenzia delle Entrate deve comunque essere effettuata. Questo adempimento viene garantito grazie alla compilazione del così detto esterometro (o fatturazione elettronica estera).

Esterometro: soggetti obbligati…

Si tratta di una comunicazione telematica mensile che riepiloga le fatture emesse e ricevute con soggetti non stabiliti nel territorio italiano.
I soggetti obbligati alla compilazione e all’invio dell’esterometro sono gli stessi della fatturazione elettronica. Quindi parliamo di tutti i soggetti titolari di partita IVA. Di conseguenza tutti gli operatori IVA che effettuano operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi effettuati/ricevuti verso e da soggetti non stabiliti sul territorio dello stato.
Con la Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 l’Agenzia delle Entrate (AdE ha inoltre stabilito che l’esterometro è obbligatorio SOLO per i soggetti residenti e stabiliti in Italia. La comunicazione dell’esterometro deve comprendere anche tutte le operazioni realizzate nei confronti dei soggetti identificati. Da questo è chiaro che diventa rilevante che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso. Di contro non è significativo che l’operazione sia o meno rilevante ai fini IVA, sul territorio italiano.

… Committenti esonerati

I soggetti esonerati dall’esterometro sono i contribuenti che rientrano nel regime dei “minimi”, in quello dei “forfettari”, i contribuenti nel regime speciale degli agricoltori e, secondo le ultime novità, anche i medici e i farmacisti.
Per semplificare possiamo dire che chi lavora con clienti esteri può inviare loro fatture in formato cartaceo, comunicandone i dati tramite appunto l’esterometro. In alternativa si può sempre scegliere di usare e inviare la fattura elettronica anche nei confronti di tali soggetti. Il vantaggio sta nel fatto che chi opta per l’emissione della fatturazione elettronica anche nei confronti di soggetti stranieri, può evitare di compilare l’esterometro. Emettendo fattura elettronica, infatti, si è automaticamente esonerati dall’obbligo di trasmettere l’esterometro.

Quali fatture devono essere indicate nell’Esterometro

Nell’esterometro dovranno essere riportate specifiche fatture:

1. fatture emesse verso soggetti comunitari, non stabiliti in Italia, ma identificati ugualmente ai fini IVA (per i quali comunque non è stata emessa fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio);
2. Sono da riportare anche le fatture ricevute dai soggetti comunitari non stabiliti in Italia;
3. Tutte le fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per i quali non sia stata emessa fattura elettronica e non vi sia “bolletta doganale”;
4. Autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
5. Autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extra UE.

Fatturazione Elettronica

Tutti i dati da indicare per le operazioni transfrontaliere

Con il provvedimento del 30 aprile 2018, AdE ha stabilito che i dati da indicare nell’esterometro sono:

• i dati identificativi del cedente/prestatore;
• dati identificativi del cessionario/committente;
• tutti i dati del documento comprovante l’operazione;
• la data di registrazione
• il numero del documento, base imponibile, aliquota IVA applicata e l’imposta.

Esterometro: cosa cambia con la Brexit 2020

A seguito dell’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea (Brexit 2020), i committenti italiani non hanno comunque l’obbligo della redazione dell’esterometro, per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi da soggetti UK. La nuova normativa prevede infatti che le operazioni relative all’acquisto di beni e servizi effettuati da soggetti extra UE, debbano essere documentate con un’autofattura. Non si trattano infatti di operazioni soggette alla fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio, ma trovano invece applicazione nell’ambito dell’esterometro.

Calendario scadenze Esterometro 2020

Entro quando deve essere inviato l’esterometro?
Deve essere inviato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla fine del trimestre.
Il Decreto fiscale 2020 ha previsto le seguenti nuove scadenze:

  • Gennaio – Febbraio – Marzo – comunicazione entro il 31 Maggio 2020
  • Aprile – Maggio – Giugno – comunicazione entro il 30 settembre 2020
  • Luglio – Agosto – Settembre – comunicazione entro il 30 Novembre 2020
  • Ottobre – Novembre – Dicembre – comunicazione entro il 28 Febbraio 2021

Cosa succede se si omette la comunicazione dell’Esterometro?

Facile! Siamo soggetti a delle sanzioni.
Queste sanzioni sono pari a 2 euro per ogni fattura (per un massimo di 1000 €) se si omette o si sbaglia la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere. Scendono ad 1 € (per un massimo di 500 € a trimestre), se l’invio viene effettuato entro i quindici giorni successivi alla scadenza naturale.

Fatturazione elettronica per i clienti esteri

Le regole di compilazione delle fatture elettroniche verso l’estero, sono pressoché le stesse.
É necessario riportare il “Codice Destinatario (occorre indicare il codice convenzionale “XXXXXXX”) e la Partita IVA. Per quanto riguarda la partita IVA, se il soggetto ha sede in uno stato dell’Unione Europea va inserita quella comunitaria con l’identificativo della nazione di appartenenza. Se il soggetto invece fosse “extra UE” va inserito il codice “OO99999999999”.
L’unico accorgimento necessario è quello di inviare al cliente straniero copia cartacea della fattura emessa.