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Ricezione della fattura elettronica: dati e modalità di visualizzazione e archiviazione

Finora abbiamo sempre visto come fare a compilare correttamente una fattura elettronica. Per una volta però vogliamo metterci anche nei panni di chi la deve ricevere, magari per la prima volta. Quali sono i dati da fornire per farsi fare e inviare una fattura elettronica? Dove è possibile recuperarla? Come funziona la ricezione della fattura elettronica? Quando si acquistano dei beni, ad esempio, è possibile richiedere al fornitore la fattura per il materiale acquisito. In questo caso la prima cosa da fare è sicuramente quella di fornire tutti i dati completi e giusti al fornitore (oggi non è più sufficiente comunicare solo la partita IVA). Infine, una volta lasciati i dati, riceveremo la fattura e dovremo conservarla correttamente. Vediamo quindi come si svolgono nel dettaglio tutti questi passaggi.

Tutti i dati da comunicare

È sempre possibile recuperare le fatture inviate da fornitori dal proprio cassetto fiscale, ma rimane comunque un’operazione laboriosa e noiosa. Quindi per ricevere una fattura elettronica, senza doverla poi recuperare dal sito dell’Agenzia delle Entrate è necessario fornire o l’indirizzo PEC, oppure il Codice Destinatario a 7 cifre. Quest’ultimo è sempre fornito dal proprio software gestionale della fatturazione elettronica.

Unica alternativa rimane quella di indicare l’indirizzo telematico prevalente nel cassetto fiscale. In pratica è possibile indicare ad AdE sul cassetto fiscale l’indirizzo al quale è preferibile ricevere sempre le fatture elettroniche (PEC o Codice destinatario). Questo ha validità prevalente rispetto a qualunque altra informazione o indicazione si possa dare ai propri fornitori. Un sistema che garantisce di ricevere sempre le fatture con la modalità preferita. Anche così è quindi possibile evitare di dover consultare il cassetto fiscale, che rimane sempre la soluzione più scomoda di tutte.

Ricezione della fattura elettronica: dove recuperare i documenti

Una volta comunicati tutti i dati al fornitore, non resta che rimanere in attesa della ricezione della fattura elettronica.  Chi utilizza una software house come FatturaPRO.click, a questo punto, deve fare poco o nulla. Infatti, a seguito dei controlli eseguiti dal Sistema di Interscambio sulla fattura elettronica, basta importarla sul software gestionale che provvede in automatico a registrarla e archiviarla.

Ricezione della fattura elettronica

Chi invece non ha una software house deve fare qualche passaggio in più. La prima cosa da fare è quella di procurarsi uno strumento che consenta di aprire il formato XML nel quale sono solite essere inviate le fatture elettroniche. In seguito il documento deve essere salvato e successivamente registrato e archiviato. I primi tempi che entrò in vigore la fatturazione elettronica, molte aziende erano solite inviare ai propri clienti anche una copia cartacea delle fatture emesse. Oggi però è sempre più difficile e un’abitudine che sta lentamente (ma sistematicamente) cadendo in disuso.

Le fatture di acquisto non è obbligatorio numerarle, anche se aiuterebbe per l’organizzazione della propria attività. Devono però essere sempre registrate in un apposito registro e gli deve sempre essere attribuito un codice progressivo a ciascuna registrazione.

Detrazione IVA sugli acquisti

Nell’articolo precedente abbiamo visto cosa sono e quanti sono i codici IVA. Compilare una fattura elettronica richiede sempre molta attenzione, a tutti i dettagli e, soprattutto al campo IVA da comunicare ad Agenzia delle Entrate. I software gestionali della fatturazione elettronica, come FatturaPRO.click, aiutano tantissimo in queste operazioni, che invece rimangono sempre più difficoltose ed ostiche a chi ancora non usufruisce delle potenzialità di un gestionale.

Ricordiamo che è sempre possibile detrarre l’IVA sugli acquisti durante la liquidazione IVA del mese o trimestre di effettuazione. Tutti i documenti di acquisto ricevuti entro il 15 del mese successivo, possono essere detratti. Questo vale per tutte le fatture ad eccezione di quelle che si riferiscono a operazioni eseguite l’anno precedente. La liquidazione IVA è un momento molto importante nella vita contabile e fiscale di un’azienda. Anche in questo caso avere a disposizione una piattaforma completa e facile da usare come FatturaPRO.click, aiuta molto a semplificare tutti i passaggi.

Codici IVA: cosa sono, quali sono e a cosa servono

Chi è alle prese ogni giorno con le fatture elettroniche conosce bene l’importanza della compilazione corretta del campo IVA. Il sistema contabile italiano ha ideato una serie di codici IVA per identificare, in modo univoco, ogni casistica, natura dell’operazione, o eventuale motivazione di non applicabilità dell’aliquota IVA. I codici IVA sono anche conosciuto come “codici natura” e identificano tutti i diversi aspetti dell’operazione:

Compilare una fattura elettronica richiede particolare attenzione a tutti i dettagli relativi all’IVA che devono essere obbligatoriamente comunicati ad Agenzia delle Entrate. Per semplificare le procedure, i software gestionali della fatturazione elettronica, come ad esempio FatturaPRO.click, lo fanno quasi del tutto automaticamente, aiutando con suggerimenti e indicazioni durante la compilazione delle e-fatture.

Ogni documento deve quindi riportare l’indicazione dell’aliquota IVA e, qualora si trattassi di un’aliquota pari allo 0%, deve essere indicata la motivazione per la quale non è applicata l’imposta.

Codici IVA: struttura

I codici IVA hanno una struttura molto semplice. Sono sempre composti dalla lettera N che precede un numero. La lettera N è l’iniziale della parola “Natura” che indica appunto il codice di riferimento. Il numero invece classifica semplicemente la “natura” dell’operazione. Vediamo meglio nel dettaglio quanti e quali sono questi codici che tornano sempre molto utili in fase di compilazione di una fattura elettronica.

Codici IVA o Codici Natura: l’elenco completo

Escluso dalla base imponibile art.15                                                 N1       escluse ex art. 15

Codici IVA: NON SOGGETTI

Fuori campo Iva art. 2 DPR 633/1972                                               N2.2    non soggette

Fuori campo Iva art. 3 DPR 633/1972                                               N2.2    non soggette

Fuori campo Iva art. 4 DPR 633/1972                                               N2.2    non soggette

Fuori campo Iva art. 5 DPR 633/1972                                               N2.2    non soggette

Art. 7 bis DPR 633/1972 (cessione di beni extra-UE)                       N2.1    non soggette

Art.7 ter  DPR 633/1972 prestazione servizi UE (vendite)               N2.1    non soggette

Art.7 ter  DPR 633/1972 prestazione servizi extra-UE                     N2.1    non soggette

Art.7 quater DPR 633/1972 prestazione servizi UE (vendite)          N2.1    non soggette

Art.7 quater DPR 633/1972 prestazione servizi extra-UE                N2.1    non soggette

Art.7 quinquies DPR 633/1972 (prestazione servizi)                         N2.1    non soggette

Art.7 sexies, septies DPR 633/1972 (prestazione servizi)                 N2.1    non soggette

Art. 38 c.5 DL  331/1993                                                                   N2.2    non soggette

Art.17 c.3 DPR 633/1972                                                                  N2.2    non soggette

Art.19 c.3 lett. b DPR 633/1972                                                       N2.2    non soggette

Art. 50 bis c.4 DL 331/1993                                                              N2.2    non soggette

Art.74 cc.1 e 2 DPR 633/1972                                                          N2.2    non soggette

Art.19 c.3 lett. e DPR 633/1972                                                        N2.2    non soggette

Art.13 DPR 633/1972                                                                        N2.2    non soggette

Art. 27 c.1 e 2 DL 98/2011 (contribuenti minimi)                             N2.2    non soggette

Art.1 c.54-89 L. 190/2014 e succ. modifiche (regime forfettario)   N2.2    non soggette

Art.26 c.3 DPR 633/1972                                                                  N2.2    non soggette

DM 9/4/1993                                                                                     N2.2    non soggette

Art.26 bis L.196/1997                                                                        N2.2    non soggette

Art.8 c.35 L. 67/1988                                                                        N2.2    non soggette

Codici IVA: NON IMPONIBILI

Art.8 c.1 lett.a DPR 633/1972                                                           N3.1    non imponibili

Art.8 c.1 lett.b DPR 633/1972                                                           N3.1    non imponibili

Art. 2 c. 2, n. 4 DPR 633/1972                                                          N3.6    non imponibili

Art. 8 bis DPR 633/1972                                                                    N3.4    non imponibili

Art.9 c.1 DPR 633/1972                                                                    N3.6    non imponibili

Non imp. art.72 DPR 633/1972                                                        N3.6    non imponibili

Art. 71 DPR 633/1972                                                                       N3.6    non imponibili

Non imp. art. 8 c.1 lett. b-bis  DPR 633/1972                                   N3.1    non imponibili

Non imp. art. 8 c.1 lett. c DPR 633/1972                                          N3.5    non imponibili

Non imp. art. 8 bis c.2 DPR 633/1972                                               N3.4    non imponibili

Non imp. art.9 c.2 DPR 633/1972                                                     N3.1    non imponibili

Non imp.art.72 c.1 DPR 633/1972                                                    N3.1    non imponibili

Non imp. art.50 bis c.4 lett. g DL 331/93                                          N3.1    non imponibili

Non imp. art.50 bis c.4 lett. f DL 331/93                                           N3.2    non imponibili

Non imp. art.41 DL 331/93                                                               N3.2    non imponibili

Non imp. art.58 c.1 DL 331/93                                                         N3.2    non imponibili

Non imp. art.38 quater c.1 DPR 633/1972                                       N3.6    non imponibili

Non imp. art.14 legge n. 49/1987                                                    N3.1    non imponibili

Codici IVA

Codici IVA: ESENTI

Esente art.10 DPR 633/1972                                                            N4       esenti

Esente a.19 c.3 lett.a bis DPR 633/1972                                           N4       esenti

Esente art.10 n. 27 quinquies DPR 633/1972                                   N4       esenti

Esente art.10 n.18 DPR 633/1972                                                    N4       esenti

Esente art.10 n.19 DPR 633/1972                                                    N4       esenti

Codici IVA: NON ESPOSTA IN FATTURA

Art.36 DL n.41/1995              N5       regime del margine / IVA non esposta in fattura

Art.36 c.1 DL 41/1995            N5       regime del margine / IVA non esposta in fattura

Art.36 c.5 DL 41/1995            N5       regime del margine / IVA non esposta in fattura

Art.36 c.6 DL 41/1995            N5       regime del margine / IVA non esposta in fattura

Art. 74 ter DPR 633/1972 (Regime speciale agenzie di viaggio)      N5       regime del margine / IVA non esposta in fattura

Codici IVA: INVERSIONE CONTABILE

Art. 17 c.6 lett.a bis DPR 633/1972   N6       inversione contabile (reverse charge)

Art. 74 c. 7 e 8 DPR 633/1972           N6       inversione contabile (reverse charge)

Art. 17 c.5 DPR 633/1972                  N6       inversione contabile (reverse charge)

Art. 17 c.6 lett. a DPR 633/1972        N6       inversione contabile (reverse charge)

Art. 17 c.6 lett. b DPR 633/1972        N6       inversione contabile (reverse charge)

Art. 17 c.6 lett. c DPR 633/1972        N6       inversione contabile (reverse charge)

Art. 17 c.6 lett. a ter DPR 633/1972  N6       inversione contabile (reverse charge)

Art. 17 c.6 lett. d bis,d ter,d quater DPR 633/1972  N6       inversione contabile (reverse charge)

Art. 7 bis DPR 633/1972 (cessioni di beni UE)          N6       inversione contabile (reverse charge)

Art. 7 ter acquisti UE DPR 633/1972 N6       inversione contabile (reverse charge)

Art.7 quater DPR 633/1972 prestazione servizi (acquisti)   N6       inversione contabile (reverse charge)

Art.7 quinquies DPR 633/1972 prestazione servizi (acquisti)          N6       inversione contabile (reverse charge)

Fattura elettronica 1.6: l’evoluzione

Nell’articolo “Fattura elettronica: tutte le novità del provvedimento n 999222 del 28/02/2020” abbiamo iniziato a vedere tutte le nuove modifiche stabilite dall’Agenzia delle Entrate riguardo la fattura elettronica. Con questo provvedimento è stata sancita l’evoluzione della fattura elettronica dalla versione 1,5 a quella 1,6. Questa manovra ha visto la proroga di alcune scadenze, nonché l’introduzione di nuovi codici al Tipo documento e Natura.

Fattura Elettronica 1,6: le nuove date del calendario amministrativo

Il provvedimento ha posticipato al 30 settembre 2020 la scadenza per l’accettazione da parte del Sistema di Interscambio (SdiI) delle fatture elettroniche redatte nella versione precedente, 1,5. In Sistema di Interscambio continuerà ad accettare tutte le e-fatture create, inviate e registrate, secondo le vecchie specifiche tecniche previste dal provvedimento 89757 del 30 Aprile 2018.
La situazione invece cambierà dal primo ottobre 2020. A quella data il SdI accetterà solo ed esclusivamente le fatture che rispetteranno i canoni previsti dal nuovo provvedimento, scartando in errore, tutte le altre.

Servizio di acquisizione e consultazione delle fatture elettroniche

Al 4 maggio 2020 è stata anche fissata la nuova data per aderire al servizio di “consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.
Per tutti i consumatori finali, invece, che avessero già effettuato l’adesione, le fatture ricevute sono già consultabili, dal primo marzo.

Per semplificare il quadro, indichiamo il seguente specchietto riepilogativo:

  1. Fino al 3 Maggio 2020 il SdI accetterà solo fatture elettroniche conformi alla vecchia versione 1,5;
  2. Dal 4 maggio 2020 al 30 settembre 2020, SDI accetterà le e-fatture conformi sia alla vecchia che alla nuova versione;
  3. Dal 1 ottobre 2020, SDI accetterà esclusivamente le fatture elettroniche conformi alla nuova versione, 1.6

Le modifiche sui tracciati della fatturazione elettronica

Rivediamo in breve i nuovi codici che la versione 1.6 ha introdotto e previsto per e-fattura:

Al “TipoDocumento” (campo TDXX), sono stati aggiunti altri codici:

  • TD16 per Reverse Charge interno
  • TD17 acquisto servizi dall’estero
  • TD18 acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 acquisto di beni dall’estero
  • TD20 regolarizzazione e integrazione delle fatture
  • D21 Autofattura per splafonamento
  • TD22 Estrazione beni da Deposito IV
  • TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
  • TD24 Fattura differita
  • TD25 Fattura differita
  • TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni
  • TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Alla “Natura” (campo NX):

  • Aggiunti anche i subcodici N2.1 per le operazioni non soggette a IVA.
  • Per le operazioni NON IMPONIBILI, sono stati aggiunti i subcodici da N3.1 a N3.6
  • Il campo “Natura” (campo N6), è stato suddiviso in diversi subcodici da N6.1 a N6.8.
  • Aggiunta di un ulteriore codice avente natura residuale (N6.9).

Campo <TipoRitenuta>

Per questa voce sono stai aggiunti vari codici

  • RT03 Contributo INPS
  • RT04 Contributo ENASARCO
  • RT05 Contributo ENPAM
  • RT06 Altro contributo previdenziale

è stata prevista la possibilità di correggere il campo «Ritenuta». Questo è stato aggiunto per permettere di specificare in fattura se la ritenuta si riferisse a persone fisiche, piuttosto che giuridiche.

Fattura elettronica

Ulteriori Modifiche alla fatturazione elettronica

È stato creato e implementato un nuovo campo, a compilazione facoltativa: “Sistema Emittente”. Con questo sarà possibile identificare il sistema con il quale è stata creata ed emessa la fatturazione elettronica nel formato XML.
Qualche miglioramento anche sulla fruibilità del sistema. La lunghezza dei campi: <Importo> <ScontoMaggiorazione> “PrezzoUnitario” e “PrezzoTotale” è stato aumentata, per lasciare più spazio alla digitazione.
Il campo “Dati bollo”, sarà compilabile esclusivamente con il dato “SI”, visto che attualmente il costo è fisso a 2€.
Infine il campo “PEC Destinatario” sarà soggetto a controlli automatici per eliminare una serie di eventuali errori connessi alla digitazione dei dati.

Un lavoro facile facile

Tutte queste modifiche, correzioni e implementazioni previste dall’Agenzia delle Entrate, possono spaventare la maggior parte delle persone. In realtà come abbiamo già detto più volte, non devono preoccupare, visto che basterà utilizzare una piattaforma completa come FatturaPRO.click per risolvere automaticamente qualunque problema. Basta un semplice click per accedere a un mondo semplificato, con il calcolo automatico delle imposte, della cassa previdenziale, della ritenuta d’acconto e conservazione a norma AgID per 10 anni inclusa.

Fattura elettronica: tutte le novità del provvedimento n 999222 del 28/02/2020

Nell’articolo precedente: “I nuovi codici della fattura elettronica”, abbiamo iniziato a vedere tutte le novità introdotte dal provvedimento n 999222 del 28 febbraio 2020 di Agenzia delle Entrate. Le nuove disposizioni riguardano soprattutto modifiche alle codifiche dei Tipi Documento della fattura elettronica. Abbiamo già visto molti dei codici nuovi introdotti e/o modificati dalle nuove disposizioni. Definiamo l’elenco riportando anche le specifiche alle estrazioni dei depositi via e ai codici natura.

Codici TD 22 e TD 23

Ripartiamo dai codici TD 22 e TD 23.

TD22 Estrazione beni da Deposito IVA; TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA.

Sono codici necessari a gestire tutte le operazioni da deposito IVA, nelle quali è necessaria l’integrazione. L’integrazione della fattura di estrazione dal deposito Iva è sempre obbligatoria tranne nei casi in cui l’estrazione non modifica i dati dell’introduzione dei beni dal deposito.

I codici natura

I codici natura indicano al Sistema di Interscambio e alla controparte, la natura dell’operazione di beni o prestazioni di servizi che comportano l’applicazione dell’IVA. Quando questo codice non viene indicato, il Sistema di Interscambio, scarterà la fattura elettronica.

Codici natura N2 N3 ed N6

N2 – operazioni non soggette

N3 – operazioni non imponibili

N6 operazioni a reverse charge

Sono stati individuati tre diversi codici per differenziare le operazioni che non sono soggette per mancanza del requisito di territorialità e le altre tipologie di operazioni non soggette. Distinzione piuttosto importante perché le relative operazioni impattano direttamente sul volume di affari e obbligano il soggetto alla fatturazione.

Il codice N3 in particolare, comprende sette distinte casistiche, una generica e sei relative alle esportazioni, che ci limitiamo a elencare:

  1. N3.1 – art. 8 Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione – VE30 col  le cessioni intracomunitarie (N3.2 – art. 41 Dl 3311/93 – rigo della dichiarazione – VE30 col 3 )
  2. le cessioni verso San Marino (N3.3 – art. 71 Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione – VE30 col le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (N3.4 – art. 8 bis del Dpr 633/72 rigo della dichiarazione – VE30 col 5)
  3. cessioni non imponibili con lettere d’intento (N3.5 – art. 8, 1 comma, lett. c) del Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione – VE31)
  4. altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
  5. (N3.6 art. 21comma 6 bis ovvero cessioni verso depositi Iva art. 50 bis del Dl 331/93 – rigo della dichiarazione – VE32).

Fattura elettronica

Il codice N6 nel dettaglio

Riguarda le operazioni a inversione contabile. Sono stai individuati dieci diversi sottocodici, uno generico e nove specifici. Il codice non ricomprende solo le operazioni attive ma anche alcune operazioni passive.

Anche in questo caso ci limitiamo a elencarvi i codici:

  1. (N6.1 – art. 74 Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. 2)
  2. cessioni di oro e argento puro (N6.2– art. 17, 5 comma Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. subappalto nel settore edile (N6.3 – art. 17, 6 comma Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. 4)
  3. cessione di fabbricati (N6.4 – art. 17, 6 comma lett. a bis), Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. cessione telefoni cellulari (N6.5 – art. 17, 6 comma lett. b), Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col.
  4. cessione di prodotti elettronici (N6.6– art. 17, 6 comma lett. c), Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. 7)
  5. prestazioni comparto edile e settori connessi (N6.7 – art. 17, 6 comma lett. a ter), Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. 8)
  6. operazioni settore energetico (N6.8 – art. 17, 6 comma lettera da d bis a d quater), Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. 9)
  7. altri casi (N6.9)

L’obbligo dal 01/10/2020

Dal primo ottobre 2020 la fattura elettronica che non conterrà questi nuovi codici, verrà automaticamente scartata dal Sistema di Interscambio. L’errore di ritorno che segnalerà il sistema, sarà il codice 00445 per le fatture ordinarie. Mentre per le fatture semplificate il codice di errore sarà 00448.

Conclusioni

Tutto quello che abbiamo voluto specificare in questo e nel precedente articolo, può creare forse un po’ di panico. In realtà è tutto molto più semplice e automatico, se viene gestito attraverso piattaforme automatiche di supporto come FatturaPRO.click. Codici natura, codici tipo documento, bollo, ecc… Qualunque aspetto viene affrontato e gestito automaticamente dal sistema con un semplice e banale click. Quello che vogliamo è comunque rendere consapevole l’utente che queste novità andranno a impattare i seguenti aspetti:

  1. La gestione integrata dei flussi di fatturazione;
  2. Il superamento dell’esterometro;
  3. La gestione della formazione automatizzata della dichiarazione annuale IVA.

I nuovi codici della fattura elettronica

Nuova spinta alla digitalizzazione del paese. L’Agenzia delle Entrate (AdE) delle entrate ha introdotto, con un provvedimento del 28 febbraio 2020, una nuova codifica delle varie tipologia di documento. provvedimento n 999222 del 28 febbraio 2020 di Agenzia delle Entrate ha stabilito modifiche alla codifica dei “tipi documento – TD”. Ha inoltre introdotto una maggiore articolazione dei codici relativi alla natura dell’operazione (“N”). In ottica di spinta verso una sempre maggiore digitalizzazione del paese, Agenzia dell’Entrate ha stabilito delle modifiche delle specifiche tecniche della fattura elettronica.

Le novità introdotte

Grazie a queste nuove distinte gli operatori potranno beneficiare di molte agevolazioni. L’intero flusso delle fatture potrà essere gestito in un’unica modalità, del tutto digitalizzata, sia quelle nazionali che estere. Le operazioni passive, comprese quelle dell’esterometro, potranno finalmente essere superate. Infine, la formazione della dichiarazione IVA annuale, potrà essere gestita in modo automatico.

I soggetti interessati alle modifiche

Le novità stabilite impatto le case produttrici dei software che creano i programmi dei sistemi gestionali dei contribuenti (come FatturaPRO.click), ma anche imprese e professionisti.
Le prime, dovranno adeguare software e piattaforme con i nuovi codici segnalati. Imprese e liberi professionisti dovranno invece decidere se modificare o meno, le proprie metodologie lavorative per sfruttare a pieno le opportunità create.

Il calendario degli obblighi

Il 4 Maggio 2020 è la data segnalata per la sperimentazione delle novità introdotte. In via obbligatoria, invece, lo diventeranno dal 01 Ottobre 2020. Le nuove disposizioni imporranno al Sistema di Interscambio (SdI), dal 1 Ottobre, di scartare tutte le fatture elettroniche che non rispetteranno le nuove regole.
Il 29 Febbraio era stato fissato come termine entro il quale tutti i contribuenti, consumatori finali, piuttosto che a partite IVA, potevano dare la propria adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche. Questa scadenza è stata semplicemente prorogata al 04 Maggio 2020.
Specifichiamo che i consumatori finali che hanno già aderito al servizio dal primo marzo 2020, possono già consultare sul proprio cassetto fiscale le fatture elettroniche ricevute dal primo gennaio di quest’anno.

Bollo, ritenute, contributi previdenziali e decimali

Per quanto riguarda il bollo, le novità introdotte permettono di eliminare l’obbligo di compilare il campo relativo. Diventa opzionale in quanto l’importo è sempre pari a 2€ per la fattura elettronica.
Le novità avanzate riguardano anche la gestione delle ritenute e dei contributi previdenziali. Viene infatti consentita una gestione precisa e puntuale delle voci previdenziali. Tra le altre anche quelle relative ai contributi INPS, Enasarco e Enpam.
Inoltre è stato esteso l’arrotondamento ad 8 decimali per gli sconti e le maggiorazioni.
Modificati anche i tipi documento (TD) e il campo “natura”, relativi al formato XML della fattura elettronica.
Da ultimo, ma non per importanza, sono stati introdotti dei nuovi codice di errore per la fattura elettronica.

Tipologia dei Documenti (TD)

Grazie alle novità introdotte, dal 4 Maggio, sarà messo a disposizione un sistema che permetterà un dettaglio maggiore dei documenti. Viene migliorata la gestione delle autofatture, delle fatture differite, l’inversione contabile interna ed esterna di estrazione dal deposito IVA.

Codice TD27 (fatture per auto consumo o per cessioni gratuite senza rivalsa)

Viene introdotto il codice TD27 per le autofatture. Per la fattura elettronica che riporta come mittente e destinatario lo stesso soggetto, questo codice permette di gestirne automaticamente la trasmissione e la ricezione dal Sistema di Interscambio. In pratica, grazie alle novità introdotte, si evita che l’autofattura quando viene ricevuta dal SdI, venga inserita tra le fatture di acquisto.

fattura elettronica

TD24 – fattura differita – art 21, 4 comma, lett. a), del Dpr 633/72

Fatture differite. Fattura elettronica differita di beni e servizi collegata a DDT per i beni (cioè ovvero da idonea documentazione di prova dell’effettuazione per le prestazioni di servizio). TD 25 fattura differita di cui all’art. 21, 4 comma, lett. b), del Dpr 633/72, cioè fattura elettronica differita per triangolari interne. Questi codici permettono un’immediata identificazione di fattura differita prescindere dalle evidenziazioni che devono essere poi gestite all’interno del formato.

Reverse charge interno TD16

Il codice riguarda le integrazioni che vengono inviate opzionalmente al SdI dal destinatario di una fattura ad inversione contabile limitatamente ai casi di reverse charge interno. L’integrazione non è obbligatoria. Viene comunque consigliata a chi ha già aderito al sistema di conservazione elettronica dell’agenzia delle entrate.

Codici TD17 TD18 TD19

Nello specifico:

  • Codici TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
  • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72

Questi codici consentono che ci consentono di uniformare il flusso delle fatture passive dall’estero o da non residenti e di gestire l’integrazione o l’autofattura con il SdI in modo del tutto automatico. Seguendo tutte le nuove disposizioni, è possibile evitare l’esterometro.

Codici TD20 TD21

TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21 Autofattura per splafonamento
Ultimi codici che vogliamo esaminare in questo articolo. L’argomento verrà poi ripreso nel prossimo post per andare a specificare l’estrazione dai depositi IVA e i codici natura.
I codici TD 20 e TD 21 sono stati aggiunti per regolarizzare le fatture ricevute. In altre parole servono per correggere eventuali splafonamenti.