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Lotteria degli scontrini: i premi in palio dal 2021

La lotteria degli scontrini partirà dal primo gennaio 2021. La sua entrata in vigore è stata posticipata ad anno nuovo a causa della pandemia da Covid-19. Si tratta di un’ingegnosa manovra messa a punto dall’Esecutivo e da Agenzia delle Entrate, per cercare di combattere la dilagante piaga dell’evasione fiscale.

Il funzionamento è molto semplice. I clienti che acquistano al dettaglio prodotti e articoli per importi superiori ad 1€, hanno la possibilità di partecipare alla Lotteria degli scontrini. Sono previste una serie di estrazioni, settimanali, mensili e una annuale, dove sono messi in palio diversi premi. Per partecipare alle estrazioni è obbligatorio fornire il codice lotteria (non più il codice fiscale come precedentemente era stato ipotizzato) e farsi rilasciare gli scontrini tutte le volte che viene eseguito un acquisto.

Il sistema è stato ideato per “costringere” i clienti a chiedere ogni volta l’emissione dello scontrino ai vari esercenti. Uno stratagemma ingegnoso volto a contrastare la pressante evasione fiscale che da decenni minaccia il tessuto fiscale ed economico del paese.

Lotteria degli scontrini

Lotteria degli scontrini e Decreto Rilancio

La lotteria degli scontrini serve quindi a incentivare la richiesta di emissione scontrino ogni qualvolta venga compiuta una transazione commerciale. La lotteria parte dal primo gennaio 2021,con circa un anno di ritardo rispetto alla normale tabella di marcia.

L’operazione rientra fra le tante novità fiscali previste dal Decreto Rilancio, come lo è ad esempio scontrino elettronico, in un più ampio contesto relativo alla dematerializzazione e digitalizzazione dei processi di gestione dei documenti fiscali e dei dati.

A ottobre di quest’anno sono state introdotte ulteriori novità. Il Garante per la Privacy ha stabilito che riceveranno dei premi a estrazione, non solo i consumatori maggiorenni, ma anche gli esercenti stessi.

Come funziona la Lotteria degli Scontrini

La partecipazione alla lotteria è facoltativa. Il concorso prevede due diverse tipologie di funzionamento a seconda che gli acquisti siano saldati in contanti, piuttosto che con carta. Per partecipare alle estrazioni è necessario richiedere il codice lotteria, direttamente sul sito di Agenzia delle Entrate (la richiesta può essere inoltrata sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it). Il codice è alfanumerico e può essere richiesto da chiunque, anche dai soggetti che non posseggono le credenziali per l’accesso ai servizi online del Fisco.

Alla lotteria possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, che acquistano beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione. Per gli esercenti è vincolante essersi regolarizzati con le disposizioni in merito allo scontrino elettronico, che diventerà obbligatorio per tutti dal primo gennaio 2021.

Al momento del pagamento e al rilascio dello scontrino, il cliente deve segnalare al commerciante il proprio codice lotteria. L’esercente a sua volta deve trasmettere i dati ad Agenzia delle Entrate che inoltrerà a sua volta le informazioni necessarie per l’estrazione a sorte all’Agenzia dei Monopoli.

Le vincite possono essere controllate invece sul Portale Lotteria, accedendo con le credenziali SPID, Fisconline o CNS. I biglietti della lotteria degli scontrini non sono cartacei, ma virtuali e sono rilasciati nel computo dello scontrino di importo superiore ad 1€ fino a un massimo di 1000€.

Vecchie sanzioni e nuovi provvedimenti

Inizialmente erano state previste delle sanzioni dai 100 ai 500 euro per tutti quei commercianti che non avessero voluto trasmettere i dati dei clienti ad Agenzia delle Entrate. Adesso invece le sanzioni sono sostituite dalle segnalazioni. In altre parole i clienti avranno la possibilità di segnalare al Fisco gli esercenti che si rifiutano di indicare i dati per partecipare alla lotteria degli scontrini.

In questo modo i clienti diventano una sorta di “spia per il fisco”, che inserirà gli esercenti indicati in un’apposita lista di professionisti e imprese a rischio evasione. Nei confronti di quest’ultime si concentreranno i controlli da parte di Agenzia delle Entrate.

Lotteria degli scontrini: i premi

I premi delle estrazioni sono diverse a seconda che le transazioni vengano saldate in contati, piuttosto che con carta.

I premi previsti per i pagamenti in contanti sono:

  1. Estrazione annuale – 1.000.000 euro
  2. Mensile – 30,000 euro (3 premi mensili)
  3. Settimanale – 5000 euro (7 premi settimanali)

I premi previsti per i pagamenti con cashless sono:

  1. Estrazione annuale – 5.000.000 euro
  2. Mensile – 100,000 euro (10 premi mensili)
  3. Settimanale – 25000 euro (15 premi settimanali)

I premi per gli esercenti

Sono previsti premi anche per gli esercenti, ma solo per i pagamenti con carta. I premi prevedono:

  1. Estrazione annuale – 1.000.000 euro
  2. Mensile – 20,000 euro
  3. Settimanale – 5000 euro (15 premi settimanali)

Nel caso un consumatore vinca, anche al commerciante è assegnato un premio. Gli esercenti dovranno obbligatoriamente adeguarsi alle specifiche legate alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, il così detto scontrino elettronico.

Firma elettronica avanzata: cos’è, come funziona e come ottenerla

FEA, acronimo di firma elettronica avanzata è definita e regolata dall’art n° 82 del decreto legislativo 7 del marzo del 2005:

“… è l’insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l’identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati”.

Un’evoluzione “potenziata” della normale firma elettronica semplice. Connessa unicamente al firmatario, lo identifica e ha validità legale al pari di una firma autografa.

Firma elettronica avanzata: come funziona

Il Regolamento Europa la chiama eIDAS, acronimo di Electronic IDentification Authentication and Signature. La normativa ha stabilito che la firma elettronica avanzata:

  • identifica esclusivamente il firmatario
  • è connessa esclusivamente al soggetto che appone la firma
  • è creata attraverso una serie di dati che il firmatario può, sotto il proprio controllo, usare in maniera esclusiva. È collegata ai dati sottoscritti e permette l’identificazione di ogni successiva modifica. In altre parole permette di rilevare se i dati sono stati modificati successivamente all’apposizione della firma elettronica avanzata.

L’art. 21, comma 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale, dispone che:

“… Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all’ articolo 20, comma 3, che garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile. L’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria”.

Firma elettronica avanzata: quando e come utilizzarla

La firma elettronica avanzata sostituisce in pieno quella analogica. É utilizzata in moltissimi ambiti, che vanno da quello fiscale (per sottoscrizione di contratti, bolle, fatture elettroniche, ecc…), a quello bancario ed assicurativo.

I documenti sui quali è apposta la firma elettronica avanzata hanno delle limitazioni:

  • ambito di validità limitato ai soli rapporti intercorrenti tra il sottoscrittore e il soggetto l’erogatore della soluzione di firma;
  • può essere utilizzata per la sottoscrizione di tutti gli atti per la cui validità sia richiesta la forma scritta (come i contratti bancari o assicurativi), tranne atti e contratti aventi oggetto beni immobili;
  • non è valida per la sottoscrizione di atti da parte di pubblico ufficiale.

 

Firma elettronica avanzata

Tipologie di firma elettronica avanzata

Esistono alcune specifiche forme di firma elettronica avanzata:

  1. Firma Grafometrica
  2. Firma remota avanzata

Firma Grafometrica

Si tratta della firma elettronica avanzata apposta su un particolare dispositivo hardware (come ad esempio un tablet), dotato di una particolare appendice (pen drive) che consente di memorizzare e rilevare alcune caratteristiche biometriche del firmatario (come ad esempio la velocità di scrittura, la pressione della firma e l’accelerazione del movimento).

Firma remota avanzata

In questo caso è utilizzato il telefono cellulare del firmatario come strumento di strong authentication e identification.

Differenze tra FEA, FEQ, FE e Firma digitale

La firma elettronica avanzata non è una semplice firma elettronica (FE). La FE è un’operazione informatica attraverso la quale il firmatario si attribuisce la titolarità del documento firmato.

La FEQ invece (firma elettronica qualificata) è una forma più strutturata e complessa. Presenta tutte le caratteristiche della firma elettronica avanzata, ma il suo funzionamento si basa anche su un certificato qualificato rilasciato da un Certificatore accreditato dall’AgID.

Infine la firma digitale è una particolare tipologia di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia. Si trattano di una chiave pubblica e di una privata. Queste consentono al titolare, tramite la chiave privata, e al destinatario tramite la chiave pubblica di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

Tutti i vantaggi della firma elettronica avanzata

Primo fra tutti la possibilità di apporre firme senza necessità di stampare su supporto cartaceo i documenti. Inoltre le firme elettroniche avanzate possono essere apposte anche in mobilità, grazie all’ausilio di moderni software che consentono di inviare le richieste di firma e monitorarne tutti i processi.

I processi sono molto sicuri perché remotizzati, oltre a fornire una copertura assicurativa (obbligatoria secondo norma).

Fatturazione elettronica: i risultati ottenuti ad oggi

L’introduzione della fatturazione elettronica ha permesso allo stato di incassare oltre 2 miliardi in più di gettito IVA da quando è entrata in vigore a oggi. Inoltre si è rivelata essere un metodo efficace contro l’evasione fiscale.

Nonostante il lockdown e la crisi economica derivante dalla pandemia globale, la crescita della fatturazione elettronica non si è fermata. Obbligatoria da oltre un anno, ha visto inizialmente un periodo di assestamento per le grandi e piccole aziende, per marciare adesso a pieno regime.

Fatturazione elettronica: Commissione Finanza della Camera

Dei molteplici benefici derivanti dall’adozione della fatturazione elettronica ne ha ampiamente parlato Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate (AdE). Benefici e vantaggi che ammontano, a oggi, a 3,5 miliardi di euro. A completare il quadro dei guadagni anche il gettito IVA, aumentato di oltre 2 miliardi di euro. Una stima redatta di recente invece vuole l’aumento delle imposte dirette a circa 580 milioni di euro.

Raggiunti quindi gli obiettivi che la fatturazione elettronica si era prospettata: lotta all’evasione fiscale e un maggior gettito fiscale.

Il discorso del direttore di AdE

Ruffini, nell’audizione alla Camera tenuta il giugno scorso, ha evidenziato:

“… “in una prospettiva di lungo termine, lo scopo è di favorire la nascita di una cultura digitale che pervada non solo il settore produttivo, ma l’intera società italiana. In quest’ottica, la fatturazione elettronica è, a oggi, una realtà ormai collaudata e apprezzata dagli operatori, è un processo che ha dimostrato la sua efficacia soprattutto durante l’attuale situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica da Covid-19, in cui la dematerializzazione dei documenti ha assunto un ruolo cruciale”.

Nel discorso ha tenuto a precisare ed elencare tutti i vantaggi derivanti dall’adozione della fatturazione elettronica:

  1. semplificazione fiscale
  2. riduzione del numero degli adempimenti
  3. modernizzazione del settore produttivo italiano
  4. riduzione dei costi amministrativi per le imprese.

Fatturazione elettronica

Inoltre è stato fatto riferimento a tutti gli strumenti che Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione degli utenti, tra i quali:

  • procedure web
  • app per tablet e smartphone
  • software stand alone
  • servizi per la conservare le fatture elettronicamente (con valenza sia civilistica che fiscale)
  • servizio per la generazione di un QR Code, un codice da stampare o salvare sul proprio smartphone
  • registrazione dell’indirizzo telematico dove l’operatore intende ricevere dal Sistema di Interscambio (SdI), di default, tutte le sue fatture passive
  • un servizio di consultazione e acquisizione di tutte le fatture emesse e ricevute.

Fatturazione elettronica: un unico obiettivo

Guardando al di fuori dei confini nazionali, il direttore Ruffini ha ricordato lo scopo primario di realizzare un mercato digitale unico. La fatturazione elettronica è uno degli obiettivi comuni di semplificazione che l’Europa si è posta di raggiungere. L’Europa ha voluto introdurre ampi processi di digital transformation, nei processi di aziende pubbliche e private, per raggiungere risultati comuni a tutti i suoi membri.

Il segreto del successo della fatturazione elettronica

Il successo della fatturazione elettronica è dovuto, per la maggiore, alla semplicità di piattaforme nate per l’emissione, l’invio e la conservazione dei documenti fiscali. Piattaforme come FatturaPRO.click, facili e intuitive, che hanno permesso a chiunque, sin da l’inizio della digitalizzazione, di sapere tener testa a tutte le novità introdotte da AdE.

Fatturazione elettronica: tutti i numeri del 2020

Il trend della fattura elettronica è in costante crescita, anche durante questo difficile 2020. Nei primi cinque mesi dell’anno infatti (compreso quindi il periodo del lockdown) sono state inviate oltre 770 milioni di fatture da circa 3,3 milioni di operatori. Numeri da record, vista la situazione precaria e di crisi generale. Numeri che hanno comunque voluto sottolineare una crescita anche rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

All’inizio di questa nuova iniziativa molti si sono fatti trovare impreparati e hanno dovuto recuperare strada facendo. Altri invece sono arrivati più che pronti all’appuntamento del 1° Gennaio 2019, quando è entrata in vigore la fatturazione elettronica. Nonostante l’andamento dell’adattamento un po’ frastagliato, oggi sono tutti (o quasi) ormai allineati con le nuove richieste.

Le piattaforma di gestione ed emissione delle fatture elettroniche sono in costante aggiornamento e sviluppo e consento a tutti gli operatori di rimanere al passo con i tempi.

Modulo DDT: cos’è e come viene compilato

Il modulo DDT, conosciuto come documento di trasporto, oppure come Bolla di trasporto, è un documento che certifica un trasferimento di merce dal cedente venditore al cessionario acquirente. Il DPR 472/96 ha introdotto il modulo DDT in sostituzione alla precedente bolla accompagnatoria.

Modulo DDT: cos’è e come funziona

modulo che certifica il trasferimento di merce dal venditore all’acquirente, il DDT è stato introdotto grazie al DPR 472/96, sostituendo definitivamente la vecchia bolla accompagnatoria.
La consegna avviene presso la sede del cessionario, mentre il trasporto può essere fatto sia dal mittente che dal destinatario, o addirittura assumendo un trasportatore esterno incaricato.

Il DDT deve essere emesso prima della consegna della merce diretta, o dell’affidamento dei beni al trasportatore. In alternativa può anche essere inviato tramite email o fax al destinatario entro il giorno stesso dell’invio della merce.

I dati obbligatori del DDT

Affinché il modulo DDT sia valido deve riportare obbligatoriamente una serie di dati:

  • Dati generali e partita IVA del venditore
  • Riferimento di chi effettua il trasporto (mittente/destinatario/vettore)

Del vettore devono essere indicati i riferimenti identificativi. Se il trasporto è effettuato da diversi vettori, basta indicare le generalità del primo incaricato. Alcune merci particolari invece richiedono dati specifici come ad esempio quelli del trasportatore come persona fisica con il relativo numero di patente (è questo il caso del trasporto di carburanti, liquidi speciali altamente infiammabili e altro).

  • Il DDT deve anche riportare il numero dei colli ed il loro peso
  • la data in cui le merci lasciano la sede del cedente

In alcuni casi vengono indicati anche i prezzi, prassi utile al cessionario che potrà così velocemente emettere successiva fattura elettronica.

Modulo DDT: certificazione di garanzia

L’emissione del DDT ha anche lo scopo di garantire, sia al cedente che al cessionario, l’avvenuta consegna delle merci e una corretta gestione amministrativa.
L’avvento del modulo DDT ha dato la possibilità alle imprese di continuare a emettere fattura differita, che senza documento di trasporto non avrebbe più avuto senso mancando il giustificativo di consegna.

Modulo DDT

Trasportare merci non destinate alla vendita

È possibile che si renda necessario trasportare merce non destinata alla vendita. Questo significa movimentare merce che rimane di proprietà del cessionario. É necessario quindi far viaggiare la merce accompagnata da debita documentazione che dimostri che la merce rimarrà di proprietà del cessionario una volta consegnata. Se in questo caso la merce non venisse accompagnata da uno specifico DDT, l’amministrazione potrebbe sulla base dell’art. 53 del decreto IVA, applicare la presunzione di cessione. In questo caso verrebbe ipotizzata la presunzione di cessione e ipotizzare una cessione senza fattura con le relative conseguenze sanzionatorie.
Modulo DDT e causali di trasporto

Esistono svariate causali di trasporto che vengono utilizzate nel modulo DDT. Ne riportiamo un breve elenco che per ovvie ragioni non potrà mai essere del tutto esaustivo:

  • Vendita
  • Conto visione
  • Conto deposito
  • Tentata vendita
  • Conto Vendita
  • Prestito d’uso
  • Conto Lavorazione
  • Omaggio
  • Riparazione
  • Riparazione in garanzia
  • Reso per accredito
  • Reso per sostituzione

Modulo DDT: riepilogo e conclusioni

Ricapitolando il modulo DDT è il documento di trasporto con valenza ai fini fiscali per il rispetto della normativa, che permette, tra le altre cose, di avvalersi ancora dell’emissione della fatturazione differita. Il DDT permette di evitare la “trappola” della presunzione di cui all’art. 53 del DPR 633/72. Il DDT permette quindi la movimentazione di merce destinata o meno alla vendita ed ha valenza di ricevuta ai fini civilistici.

Smart Working, firma digitale e rapporti lavorativi

La pandemia di Covid-19 ha modificato profondamente la gestione dei rapporti lavorativi. Attività come lo smart working, prima considerate secondarie, se non addirittura marginali, sono invece diventate indispensabili allo svolgimento delle normali attività lavorative. Allo stesso modo l’uso della firma digitale, già utilizzata e conosciuta dagli avvocati, si è imposto come strumento indispensabile a soggetti imprenditoriali o normali cittadini.
Questa è stata probabilmente una delle più grosse rivoluzioni tecnologiche, dall’avvento della fatturazione elettronica. Una rivoluzione più che mai necessaria a garantire la sopravvivenza sul mercato delle attività e della cura degli affari imprenditoriali.

L’era del commercio digitale e della fatturazione elettronica

La pandemia del Coronavirus ha avuto effetti impattanti per aziende, imprese, liberi professioni e qualunque altro soggetto emittente fatturazione elettronica. Il virus ha richiesto misure straordinarie per riorganizzare il lavoro a distanza, stabilendo nuove regole nei rapporti interni ed esterni.
La risposta più immediata da parte del mondo del lavoro è stata quella della vendita online. Gli e-commerce sono esplosi e sempre più attività si sono convertite al web, garantendo così la continuità aziendale. Chi già aveva un sito web, ha pensato bene di convertirlo in e-commerce. Mentre chi non ne possedeva ancora uno, ha provveduto quanto prima a farlo realizzare.
A questo incremento del commercio informatico, ne è conseguito un altro altrettanto consistente del ciclo di fatturazione digitale.
Come un’ondata di alta marea, i software house di fatturazione elettronica, sono stati travolti da una maroso di fatture elettroniche. Solo i più stabili, sicuri e dotati di funzionalità avanzate ed impostazioni personali, hanno retto il colpo, riuscendo a garantire la costante creazione di documenti precompilati automaticamente, in pochissimi click. FatturaPRO.click ha permesso a migliaia di utenti di poter continuare a lavorare grazie al proprio sofisticato sistema di funzionamento:

  • Fatturazione Elettronica B2B e B2C
  • Ordini Telematici NSO e PEPPOL
  • Ciclo passivo automatizzato
  • Connessione con il Commercialista (per rimanere in contatto con il proprio referente, anche in un periodo di lontananza sociale come questo)

fattura elettronica

Inoltre, FatturaPRO.click, ha implementato una nuova funzionalità che permette di emettere documento commerciale on-line senza un registratore di cassa. Con FatturaPRO.click è possibile ricevere il Documento Commerciale direttamente Online, dall’Agenzia delle Entrate. Niente più soldi spesi inutilmente nei registratori di cassa, nemmeno quando le attività commerciali potranno rialzare la saracinesca reale della propria attività.

Attivazione Smart Working e conseguenze lavorative

Non solo e-commerce, ma anche “il lavoro da casa”, ha rappresentato una nuova alternativa nella nostra società.
L’attivazione dello smart working è l’esempio più emblematico della rivoluzione tecnologica alla quale abbiamo assistito, dopo quella della fatturazione elettronica. In risposta al distanziamento sociale e alle restrizioni sulla mobilità, ha rappresentato l’unica vera soluzione al mantenimento della piena operatività per azienda e professionisti in generale.
In passato, o meglio, prima della pandemia, lo smart working era sempre stato l’eccezione e non la regola. Il Covid-19 ha ribaltato la situazione e cambiato le priorità. Le aziende si sono trovate di conseguenza a dover riorganizzare velocemente la routine lavorativa, mettendo tutti i dipendenti nella condizione di poter lavorare a pieno regine da casa.

La firma digitale per attestare la paternità dei documenti

Il terzo grande cambiamento che la maggior parte dei contribuenti ha dovuto affrontare in questo periodo di crisi, è stata quella della firma digitale. L’attestazione digitale della paternità dei documenti, era già ben nota e utilizzata dagli avvocati. Tra i primi a usufruire di questo strumento, non hanno accusato più di tanto, il ricorso alla firma elettronica. A differenza di molte altre categorie che si sono trovate a scontrarsi per la prima volta con questo innovativo strumento di lavoro.
I contratti che prevedono e accettano la firma digitale sono regolamentati dal Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005 e successive modiche) e dal Codice del commercio elettronico (D.lgs 70/2003 e successive modifiche).
L’impatto è stato forte. Piano piano, tutti (o quasi) hanno saputo adattarsi alle nuove regole del commercio imposte dalla pandemia.

Verso la completa digitalizzazione

Dalla fatturazione elettronica, alla firma digitale, dallo smart working, all’avvento del commercio elettronico, tutto parla la lingua dell’informatica. Ormai i modelli di business del passato sono stati stravolti. Bene o male, siamo tutti chiamati ad adattarci alle nuove direttive.

Da tempi bui e burrascosi come quelli attuali, nascono sempre idee importanti per il futuro.

Fatturazione elettronica e detrazione IVA: quando e come

L’articolo 19 del DPR n° 633/72 stabilisce le regole per la detrazione dell’IVA pagata per le operazioni passive di imprese e professionisti. In generale è sempre possibile entro il termine ultimo di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno in cui l’operazione è avventa. In alcuni casi, ai soggetti passivi IVA, però, è anche concessa la retro imputazione. Questo vale almeno per le fatture elettroniche ricevute entro il 15 del mese.

Articolo 19 del DPR n° 633/72: fatture elettroniche e detrazione IVA

L’articolo specifica:
Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo
C’è da tenere conto che alla registrazione della fattura passiva segue il diritto alla detrazione della relativa imposta. I questo modo viene garantita la liquidazione, o la maturazione del credito relativo alle fatture elettroniche.

DPR n 100/98 articolo 1 comma 1

Accanto al DPR n° 633/7 consideriamo anche il DPR n 100/98 articolo 1 comma 1. In questo articolo viene specificato che chi ha ricevuto e annotato, entro il 15 del mese successivo, fatture elettroniche relative a operazioni eseguite nel mese precedente, può esercitare il diritto alla detrazione con riferimento alla liquidazione periodica del mese precedente.
Questo meccanismo è stato previsto per un motivo ben preciso. Infatti possono intercorrere diversi giorni da quando vengono effettuate le operazioni, emesse le fatture elettroniche e ricevute dal destinatario.
Di conseguenza questo articolo assicura di poter far slittare la detrazione al mese di effettuazione dell’operazione, aspettando quanto necessario.
Così procedendo si potranno quindi inviare fatture elettroniche entro il 15 del mese successivo a quando le operazioni sino effettivamente avvenute.

Detrazione IVA con fatture elettroniche

Perché la detrazione dell’IVA sulle fatture elettroniche possa avvenire si devono compiere due aspetti fondamentali: quello sostanziale e quello formale. I presupposti sostanziali corrispondo all’effettuazione dell’operazione. Mentre quelli formali sono relativi al “possesso di una valida fattura di acquisto”. Entrambi sono previsti dalla Direttiva n°2006/112/CE e specificata anche nella Circolare n°1/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate.
Nel processo della fatturazione elettronica, la e-fattura è considerata ricevuta, quando è stata correttamente recapitata all’indirizzo telematico del cessionario. Solo da quel momento in poi è possibile l’esercizio della detrazione, perché i presupposti sostanziali e formali si sono verificati.

fattura elettronica

DPR n 633/72 articolo 25

Nell’articolo 25, che tratta l’annotazione degli acquisti, dal primo gennaio 2019 è stato abolito ‘obbligo della protocollazione delle fatture elettroniche di acquisto. É stato abolito perché con la e-fattura, l’adempimento è compiuto tramite il Sistema di Interscambio. In pratica è possibile ricevere delle fatture elettroniche, datata inizio mese, che ilSistema di Interscambio andrà a protocollare entro il 15 del mese in corso. Successivamente poi potrebbero arrivare delle fatture relative al mese precedente.
In questo caso il software house utilizzato, come FatturaPRO.click, annoterà la fattura elettronica ricevuta nel mese in corso entro il 15 del mese stesso, consentendo la detrazione IVA nello stesso mese. Allo stesso tempo, il sistema, registrando una fattura relativa a operazione del mese precedente, farà confluire la relativa imposta detraibile nella liquidazione riferita al mese di antecedente

DPR n 633/72 articolo 19

Il termine ultimo per la detrazione dell’IVA nelle fatture elettroniche è stato regolamentato dall’articolo 19 del DPR 633/72:

il diritto alla detrazione IVA può essere esercitato con riferimento all’anno solare nel corso del quale l’imposta è divenuta esigibile, al più tardi con la corrispondente dichiarazione annuale

Di fatto, la norma, limita la detrazione IVA ai quattro mesi successivi all’anno in cui l’imposta è divenuta esigibile. La registrazione delle fatture elettroniche deve essere fatta prima della liquidazione periodica del diritto alla detrazione.

In tutti i casi deve comunque essere fatto entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento allo stesso anno.

Fatturazione elettronica: un anno di successi

Agid, acronimo di: Agenzia per l’Italia Digitale, è un’agenzia pubblica, costituita sotto il Governo Monti.
Wikipedia la definisce come segue:
L’Agenzia per l’Italia digitale (abbreviato AgID) è una agenzia pubblica italiana istituita dal governo Monti.[2] Sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del presidente del Consiglio dei ministri o del ministro da lui delegato, svolge le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge al fine di perseguire il massimo livello di innovazione tecnologica nell’organizzazione e nello sviluppo della pubblica amministrazione e al servizio dei cittadini e delle imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia.”
In buona sostanza è la società alla quale si deve, per buona parte, l’adozione materiale della fatturazione elettronica in Italia.

2019-2020: tutti i numeri della fatturazione elettronica

Dal primo gennaio 2019 la fattura elettronica è entrata in vigore obbligatoriamente per tutti. Dopo oltre un anno da quando è stata adottata hanno visto la luce oltre due miliardi di fatture elettroniche (per l’esattezza 2,054,000,000).
Il dato è rilasciato proprio dall’Agenzia delle Entrate (AdE), in occasione del Forum italiano sulla fatturazione elettronica tenutosi lo scorso gennaio.
Di tutte queste e-fatture, AdE ha specificato che:

 

Il 45% delle fatture elettroniche ha interessato i seguenti settori:

  • Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
  • Servizi di informazione e comunicazione
  • Attività manifatturiere

Guardando ai cedenti, il 47,8% delle fatture elettroniche sono state emesse dai soggetti passivi con macroattività:

  1. Agricoltura, silvicoltura e pesca
  2. Attività professionali, scientifiche e tecniche
  3. Costruzioni
  4. Attività manifatturiere

La percentuale degli scarti si è da tempo stabilizzata su un livello fisiologico del 3-4 %.

fattura elettronica

Lotta all’evasione fiscale: i risultati dopo un anno

Buone nuove anche sul fronte della lotta contro l’evasione fiscale. L’adozione della fattura elettronica ha avuto un esito positivo anche in questo ambito, almeno è quello che emerge dalla Relazione sull’evasione fiscale e contributiva 2019.
Grazie alla fatturazione elettronica lo Stato ha potuto contare su un incremento paria al 2,5% (vale a dire +3,306 milioni di euro) nelle casse comuni. Non solo. É stato registrato anche un +3% (122,990 milioni di euro), derivati dalla componente relativa agli scambi interni (Fonte: MEF- RGS Rapporto sulle entrate – Dicembre 2019).

Tutti i vantaggi della fatturazione elettronica

Riassumendo possiamo dire che l’Italia ha beneficiato di una serie di vantaggi, da quando ha deciso di introdurre l’obbligo della fatturazione elettronica.

Schematizzando li possiamo riassumere:

  • Misura di contrasto alle frodi fiscali
  • Supporto al monitoraggio della spesa pubblica
  •  Certezza dell’avvenuta trasmissione della fattura
  • Garanzia di autenticità e integrità della fattura
  • Riduzione degli oneri amministrativi (ciclo integrato)
  • Leva per la crescita digitale del Paese.

La fatturazione elettronica ha reso possibile il raggiungimento di svariati obiettivi anche per le imprese a ciclo integrato:

  • Riduzione dei costi legati alla gestione degli archivi fisici
  • Velocità di ricerca (assenza di difficoltà nel reperimento dei documenti)
  • Garanzia di autenticità e integrità dei documenti
  • Elevata riduzione dei rischi di deperimento per cause accidentali (incendi, allagamento, furto…)
  • Riduzione dei costi legati agli adempimenti privacy per il trattamento dei dati sensibili
  • Riduzione dei possibili errori connessi al data-entry
  • Soluzione a basso impatto ambientale
  • Possibilità di accesso ai documenti conservati da remoto.

Quindi una serie di successi non indifferenti a poco più di un anno dall’entrata in vigore obbligatoria della e-fattura.

Che ruolo ha avuto in tutto questo AgID

All’agenzia per l’Italia Digitale si deve l’introduzione dell’obbligo per e Amministrazioni Centrali di inviare e ricevere le fatture elettroniche. AgID ha contribuito all’elaborazione della fatturazione elettronica secondo gli standard europei EN n°148. Tirando le somme, dopo solo un anno dal lancio della fatturazione elettronica, gli obiettivi che AgID si era prefissata, sono stati pienamente raggiunti.

La fatturazione elettronica al tempo del Covid-19

Il Covid-19 ha cambiato molto le nostre vite. Non solo nell’immediato ma anche guardano al futuro si possono già intravedere delle conseguenze in ogni campo, o settore. Persino quello della fatturazione elettronica ha risentito, più o meno indirettamente, dell’effetto Coronavirus. Sviluppi ed effetti che si possono leggere nel provvedimento del 20 aprile 2020 rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.

Provvedimento Agenzia delle Entrate 20 Aprile 2020

Il 20 Aprile 2020 Agenzia delle Entrate ha emanato un nuovo provvedimento per stabilire alcune specifiche tecniche che saranno obbligatorie, in materia di fatturazione elettronica, a partire dal 2021.

Tra le MOTIVAZIONI, del provvedimento viene citato:

“In considerazione dell’attuale situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica COVID-19 e recependo anche le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, con il presente provvedimento sono modificati i termini di utilizzo della nuova versione delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 99922 del 28 febbraio 2020. In particolare, a partire dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema allegato a questo provvedimento, sia con lo schema attualmente in
vigore (versione 1.5 approvata con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018); dal 1° gennaio 2021 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato con il presente
provvedimento. Nello specifico, nel recepire le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, nella nuova versione (1.6.1) delle specifiche tecniche sono state aggiornate le date di fine validità per taluni codici e modificata la data di entrata in vigore di taluni controlli.” (Il testo completo del’ provvedimento è disponibile a questo link).

Da tutto questo si evince che il termine del 1° ottobre 2020 viene fatto slittare a causa della situazione di emergenza della pandemia. Per arrivare a questa conclusione, Agenzia delle Entrate ha ricevuto molteplici istanze direttamente da parte degli operatori e associazioni di categoria.
Di conseguenza, fino a nuovo anno, resteranno in vigore le specifiche tecniche approvate con il precedente provvedimento del 30 Aprile 2018.

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Le nuove disposizioni

Le nuove disposizioni di trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) della fatturazione elettronica e delle note di variazione, rimane quindi in “still”, fino a nuovo anno. La data del 1° ottobre 2020, slitta a inizio anno nuovo 2021 (si parla del1° Gennaio, ma vedremo come si evolveranno le situazioni in un lasso di tempo relativamente lungo). A quella data diventeranno obbligatorie le specifiche tecniche che l’Agenzia delle Entrate ha approvato con il precedente provvedimento, il n 99922 del 28 Febbraio 2020.
Alla luce di tutto questo, il Sistema di Interscambio, dal 1° ottobre 2020 fino alla fine dell’anno (31 Dicembre 2020), accetterà le fatture elettroniche e le note di variazione predisposte sia con il nuovo che con il vecchio schema.

I riferimenti normativi

Tra i riferimenti normativi riportati nel nuovo provvedimento del 20 Aprile 2020, troviamo:

  • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 99922 del 28 febbraio
    2020, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
    del 30 aprile 2018 come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia
    delle entrate del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019, del 30 maggio 2019, del 30
    ottobre 2019 e del 17 dicembre 2019.
  • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 1427541 del 17 dicembre
    2019, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
    del 30 aprile 2018 come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia
    delle entrate del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019, del 30 maggio 2019 e del 30
    ottobre 2019;

Nel provvedimento n°1427541 del 17 dicembre, venivano approvate delle modifiche relative a:
“… “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio” al primo periodo, le parole. “(dal 1° luglio 2019 al 20 dicembre 2019)” sono sostituite dalle parole “(dal 1° luglio 2019 al 29 febbraio 2020)”.

Una situazione incerta anche per la fatturazione elettronica

Stiamo vivendo un periodo di grande incertezza, economica e finanziaria, nella quale si susseguono velocemente provvedimenti e relative rettifiche. Purtroppo nulla è dato per certo e fino a quando la situazione non si sarà chiarita del tutto e per questo potrebbe volerci molto più tempo di quanto si possa immaginare.
Nel frattempo cerchiamo di rimanere costantemente informati sull’argomento fatturazione elettronica, che vede coinvolti direttamente moltissimi contribuenti.

Decreto Cura Italia: fatturazione elettronica e Covid-19

Il Decreto Cura è l’atto con quale il Consiglio dei Ministri, ha stanziato fondi a sostegno delle imprese a favore delle famiglie. Con questo decreto viene anche ridisegnato il nuovo calendario fiscale. Le scadenze per gli adempimenti amministrativi delle attività di liberi professionisti e per le partite IVA sono state per lo più posticipate. Purtroppo rimangono esclusi tutti i soggetti che utilizzano la fatturazione elettronica. Vediamo come e perché.

Comunicato del Ministero dell’Economia e delle finanze

Il comunicato del 13 marzo 2020 comunicava che:
“I termini relativi ai versamenti previsti al 16 marzo saranno differiti con una norma nel decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri, relativo alle misure per il contenimento degli effetti dell’epidemia di Covid-19. Il decreto legge introdurrà anche ulteriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno di imprese, professionisti e partite IVA colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria”.
Con il decreto Cura, sono stati poi stabilite ulteriori provvedimenti a sostegno di imprese e famiglia e riscritto un nuovo calendario fiscale per tutti, tranne per chi utilizza la fatturazione elettronica.

Calendario fiscale

Il nuovo calendario prevede ad esempio che per il saldo IVA del 2019, tutti i soggetti che hanno maturato ricavi nell’anno trascorso superiori ai 2 milioni di euro, non avranno la proroga al 30 giugno prossimo. Potranno invece eseguire entro il 30 giugno, il pagamento dell’importo dovuto con una maggiorazione delle somme dello 0,40% (per ogni mese o frazione di mese trascorso dalla scadenza originale). Sarà inoltre possibile posticipare il pagamento di un ulteriore mese, portando la scadenza al 30 luglio, maggiorando le somme di un ulteriore 0,40%.

Nuove scadenze per le attività più colpite

Tra le filiere maggiormente colpite dall’emergenza Corona virus, troviamo quelle:

  1. turistico-alberghiero
  2. della ristorazione e dei bar
  3. del trasporti passeggeri
  4. termale
  5. della cultura (cinema, teatri)
  6. dell’istruzione
  7. delle sale giochi e centri scommesse
  8. dello sport
  9. parchi divertimento
  10. eventi (fiere e convegni)

 

Per tutte queste categorie il Governo ha stabilito una sospensione del fisco, senza nessun limite di fatturato. Quindi per tutte le attività del comparto produttivo e dei servizi, sono state redatte una serie di discipline agevolanti per questo particolare periodo storico.
Inoltre è stato previsto un fermo anche alle ritenute d’acconto sulle fatture di marzo ed aprile per tutti i professionisti senza dipendenti con ricavi non superiori a 400mila euro.
Infine, per quanto riguarda le società sportive e dilettantistiche, i pagamenti saranno sospesi. La loro nuova scadenza è stata programmata al 30 giugno prossimo.

Esclusione per chi utilizza la fatturazione elettronica

Purtroppo da tutti questi provvedimenti, sono stati esclusi tutti i soggetti che utilizzano la fatturazione elettronica. La fatturazione elettronica viene considerato un documento con validità di rappresentanza dell’accordo commerciale tra le parti. Di conseguenza rimane fermo l’obbligo in materia di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici.

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Registratore telematico e sospensione dell’attività per Covid-19

Un ultimo sguardo a tutti quegli esercenti dotati di Registratore Telematico, che hanno dovuto sospendere la propria attività per l’emergenza Covid-19.
Il Decreto Ministeriale dell’11 marzo 2020, riguarda anche gli esercenti in possesso di Registratore Telematico.

I soggetti che hanno dovuto sospendere l’attività a causa dell’emergenza Corona virus, non hanno obbligo di effettuare particolari comunicazioni. Inoltre non dovranno procedere a specifiche procedure tramite il portale Fatture e Corrispettivi.
Sono solo due i punti che dovranno verificare:

  1. di aver effettuato l’ultima chiusura giornaliera, precedente l’inizio della sospensione
  2. e che tale ultima trasmissione dei corrispettivi giornalieri sia andata a buon fine.

Nel Decreto viene espressamente previsto:
“nel caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio) il RT alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, provvede all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non ha effettuato l’operazione di chiusura giornaliera”.

Quando l’attività riprenderà, il registratore telematico provvederà in automatico a trasmettere i corrispettivi. In questo caso valorizzerà un importo pari a “zero” per il periodo della sospensione.

I servizi digitali per le imprese

Alla luce di tutto quello che sta accadendo nel nostro paese e in tutto il resto del mondo, vogliamo anche ricordare l’insieme dei servizi digitali messi a disposizione delle imprese.
Una parola sul portale della fatturazione elettronica. Permette alle Camere di oltre centomila imprese, di compilare, inviare e conservare online, 700mila fatture telematiche.

Inoltre le imprese possono, anche in smart working, accedere attraverso il Registro delle Imprese. Da qui hanno accesso a molte informazioni ufficiali su visure, bilanci, protesti; effettuare pagamenti telematici per pagare i servizi di e-gov; ricercare un indirizzo di posta elettronica certificata, trovare servizi e informazioni sui contratti di rete, start up e PMI innovative.

Lotteria degli scontrini: che cos’è e come funziona

Il Decreto Fiscale collegato alla legge di Bilancio, ha introdotto una novità volta a contrastare l’evasione fiscale: la Lotteria degli scontrini. Oltre alla fatturazione elettronica, agli scontrini elettronici, adesso arriva anche la Lotteria degli scontrini.
L’inizio della Lotteria era stato inizialmente fissato per il primo gennaio 2020. Successivamente è stata spostata al primo luglio 2020. Mancano ancora molte specifiche per definire a tutto tondo il meccanismo di funzionamento della lotteria. Quello che ad oggi è dato sapere è che per parteciparvi bisognerà richiedere il codice lotteria. L’interesse da parte dei consumatori sta crescendo gradualmente, visto che la lotteria promette premi che vanno da 10.000 euro, fino addirittura ad 1 milione di euro.

La lotteria degli scontrini VS evasione fiscale

Ci troviamo a vivere anni particolarmente interessanti dal punto di vista fiscale. Negli ultimi tempi infatti abbiamo assistito a una progressiva digitalizzazione che ci ha portato, in ultima istanza, all’adozione della fatturazione elettronica. Non si tratta però dell’unica novità introdotta dal Governo. Infatti per contrastare l’evasione fiscale, lo Stato ha inventato la Lotteria degli scontrini. Potranno parteciparvi tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia che effettuano acquisti di beni e servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione.
Secondo il Governo, la possibilità di partecipare a una Lotteria con in palio del denaro, fungerà da incentivo agli utenti per richiedere l’emissione dello scontrino fiscale.
Il gioco quindi sarà strettamente legato all’obbligo della memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici da parte di tutti gli esercenti, vale a dire il famoso “scontrino elettronico”.
Entrato già in vigore dal primo luglio 2019 per tutti i soggetti con volume di affari superiore a 400,000 euro, diventerà obbligatorio anche per tutti gli altri dal primo luglio 2020.

Come funziona la Lotteria degli scontrini

Si tratta quindi di una misura anti evasione. Il consumatore, al momento della richiesta di emissione dello scontrino, dovrà fornire al venditore, il codice lotteria. In questo modo potrà partecipare alle estrazioni mensili e annuali legate al gioco.
Il codice rilasciato finirà assieme a tutti gli altri codici che il negoziante dovrà trasmettere ad AdE (Agenzia delle Entrate). A sua volta, AdE fornirà all’Agenzia dei Monopoli, tutte le informazioni necessarie per le estrazioni.

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007 del fisco: consumatori spie di AdE

Inizialmente il Decreto Fiscale 2020 aveva previsto l’applicazione di una sanzione per evitare il boicottaggio della lotteria. La sanzione andava dai 100 euro, fino ai 500 euro, per tutti quei commercianti che si fossero rifiutati di comunicare i dati del cliente all’Agenzia delle Entrate.
Successivamente, però, la Legge di Conversione, ha sostituito le sanzioni. Ha dato la possibilità al cliente di segnalare al Fisco l’esercente che si fosse rifiutato di emettere scontrino elettronico e di comunicare di conseguenza i dati necessari per partecipare alla lotteria degli scontrini.
A conti fatti il cliente diventa quindi una “spia del Fisco” che contribuisce alla predisposizione delle liste dei professionisti e delle imprese a rischio evasione. Di conseguenza i controlli da parte della Agenzia delle Entrate si concentreranno proprio sulle imprese presenti in queste liste.

Come ottenere il codice Lotteria

Abbiamo visto che per partecipare alla Lotteria degli scontrini, al momento dell’acquisto, il cliente dovrà comunicare il proprio codice lotteria. Come si ottiene questo codice?
Agenzia delle Entrate ha previsto di mettere online un portale dedicato alla Lotteria, dal quale sarà possibile ottenere il proprio codice.
Con il provvedimento del 31/10/2019, sono state rilasciate le prime indicazioni. Il portale ad oggi non è comunque ancora disponibile. Non sarà necessario fornire il proprio codice fiscale all’esercente, come inizialmente si supponeva, servirà invece il famoso codice lotteria, da recuperare sul portale di AdE. I dati raccolti dal commerciante, saranno poi trasmessi all’Agenzia delle Entrate.

Il Regolamento

In realtà un regolamento definitivo, ancora non esiste. Siamo ancora in attesa dei dettami da parte delle Dogane. Tuttavia sono stati diffusi, a grandi linee, i parametri di funzionamento e i premi in palio.
Le estrazioni saranno mensili e annuali. Per le estrazioni mensili, sono previsti premi per i primi tre estratti. Il primo riceverà un premio pari a 50,000 euro, il secondo 30,000 euro e il terzo 10,000 euro. Con l’estrazione annuale invece sarà possibile arrivare a vincere fino ad 1 milione di euro. Si avranno 90 giorni di tempo per richiedere il premio, e sarà predisposto un sito ad hoc da parte dell’Agenzia delle Entrate. Si potrà partecipare solo con lo scontrino elettronico, per spese pari almeno ad 1 euro. Per ogni euro speso si avrà diritto a 10 ticket. Le possibilità però aumentano, se si decide di pagare con carta o bancomat. In tal caso, l’importo speso sarà “virtualmente” maggiorato del 100% e, in sostanza, aumenterà il numero di biglietti rilasciati.
Questa specifica è stata introdotta dal Decreto Crescita, per spingere i contribuenti a pagare con mezzi di pagamento tracciabili.

Scontrino elettronico e trasmissione dei corrispettivi telematici

L’arrivo della Lotteria degli Scontrini è strettamente legata all’obbligo di emissione di scontrino elettronico e di trasmissione dei corrispettivi telematici. La novità dello scontrino elettronico ha affiancato dal primo luglio 2019 la fatturazione elettronica, che ha già coinvolto i titolari di partita IVA con volume d’affari superiore a 400.000 euro. La trasmissione dei corrispettivi telematici deve riportare non solo il dato cumulato dei corrispettivi giornalieri, ma una serie di elementi fondamentali:

  1. data;
  2. importo;
  3. modalità di pagamento;
  4. codice lotteria del cliente.

Solamente attraverso la comunicazione e la ricezione di questa serie di dati, l’agenzia delle Entrate potrà procedere all’estrazione a sorte della Lotteria.