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Come annullare uno scontrino elettronico già emesso

Lo scontrino elettronico è ormai uno strumento ampiamente utilizzato dagli esercenti commerciali. Negli ultimi anni la sua diffusione è notevolmente aumentata, grazie alla semplificazione delle procedure per l’emissione, la trasmissione dei corrispettivi  telematici giornalieri, consultazione online e la possibilità di imparare velocemente come annullare uno scontrino elettronico già emesso.

I vantaggi sono molteplici: dal minor errore umano nella compilazione alla possibilità di annullare uno scontrino già emesso, fino al minor rischio di evasione fiscale. Anche i clienti apprezzano questo strumento, che assicura maggiore trasparenza sulle operazioni commerciali effettuate. Ebbene, pur essendo un sistema maggiormente controllato, è possibile annullare uno scontrino elettronico già emesso, ma solo se sussistono determinati requisiti.

Come annullare uno scontrino elettronico già emesso

È possibile annullare uno scontrino elettronico già emesso solo se sussistono specifici motivi, indicati dall’Agenzia delle Entrate. I casi in cui è ammesso procedere all’annullamento sono i seguenti:

  1. Ammanchi di cassa: se il pagamento dello scontrino non è stato ricevuto a causa di un incasso sbagliato. In tal caso la merce va annullata dall’inventario.
  2. Errori nella digitazione: se lo scontrino riporta dati erronei come cifre, nomi, codici ecc… Che non corrispondono all’effettiva operazione svolta.
  3. Reso della merce: se la merce oggetto dello scontrino è restituita al venditore, che è tenuto ad annullare lo scontrino per evitare errori nel magazzino.

Per procedere all’annullamento, il regolamento prevede:

  1. La generazione di un nuovo documento di annullamento del precedente.
  2. La contabilizzazione dell’operazione nella prima liquidazione IVA utile come “operazione non imponibile”.

Come annullare uno scontrino elettronico già emesso

L’Agenzia delle Entrate non consente invece l’annullamento per mere scelte commerciali o fiscali, come variazioni di prezzo o esigenze di arrotondamento. Pertanto, in conclusione, l’annullamento di uno scontrino elettronico è ammesso solo in presenza di specifiche e circoscritte casistiche ben definite dall’Amministrazione Finanziaria.

Quanto tempo si ha per annullare uno scontrino?

La normativa italiana non stabilisce specifici termini per effettuare l’annullamento di uno scontrino fiscale. Tuttavia, per gestire efficacemente tali annullamenti e garantire una corretta comunicazione con l’Agenzia delle Entrate, è consigliabile procedere con la notifica dell’annullamento nella prima liquidazione IVA periodica successiva alla data di annullamento dello scontrino.

Annullare scontrino elettronico

È possibile annullare uno scontrino elettronico già emesso seguendo delle semplici istruzioni, a seconda che il registratore di cassa sia telematico o si utilizzi l’apposita app dell’Agenzia delle Entrate.

Con un registratore di cassa telematico, bisogna:

  • Aprire la funzionalità “Annulla documento” e selezionare lo scontrino da annullare scansionando il relativo codice a barre.
  • Inserire il motivo dell’annullamento tra quelli validi previsti (errore, ammanco cassa, reso ecc…) confermare l’annullamento e stampare il nuovo documento fiscale di annullamento dello scontrino.

Utilizzando l’app dell’Agenzia delle Entrate al posto del registratore di cassa, le istruzioni sono simili:

  • Aprire la sezione “Registrazione corrispettivi” e selezionare l’opzione “Annulla documento”.
  • Inserire il numero dello scontrino da annullare e il motivo tra quelli validi.
  • Confermare e stampare il documento fiscale di annullamento.

Infine, esistono piattaforme come quella di FatturaPRO.click che consentono di annullare gli scontrini elettronici già emessi, nei casi specificati da AdE, con pochi semplici, intuitivi passaggi e senza aver bisogno di un registratore di cassa telematico. Sicuramente un sistema molto più valido ed efficace.

Indipendentemente dal metodo, è comunque importante ricordare di:

  1. Effettuare l’annullamento entro 5 giorni lavorativi dall’emissione.
  2. Comunicare l’operazione come “non imponibile” nella prima liquidazione IVA utile.

Seguendo queste semplici istruzioni è possibile annullare correttamente uno scontrino elettronico, purché ricorrano le circostanze ammesse dall’Agenzia delle Entrate.

Obbligo pos: come funziona dal 30 giugno

Dal 30 giugno 2022 è scattato l’obbligo POS per negozianti e studi professionali. Gli esercenti sono tenuti ad accettare i pagamenti con bancomat e carte di credito. Non è più possibile rifiutare i pagamenti elettronici anche se le somme sono molto basse. Sono previste e pronte a scattare sanzioni amministrative a seguito di possibili segnalazioni da parte dei clienti.

Obbligo POS: i soggetti a cui sono applicate le nuove regole

Dal 30 giugno, negozianti e studi professionali devono essere muniti di POS e accettare sempre i pagamenti con bancomat (carta di credito o carta di debito), indipendentemente dall’importo. A imporre il nuovo obbligo POS è decreto legge 36/2022 (cosiddetto “decreto Pnrr 2”, articolo 18, commi 1, 2 e 3) che attua gli obiettivi fissati nel PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza).

L’obbligo doveva partire dal 1° gennaio del 2023, ma il decreto legge lo ha anticipato all’inizio della seconda metà del 2022. Sono quindi applicabili le sanzioni a tutti gli esercenti che rifiutano il pagamento con carta di credito e bancomat. L’obbligo POS deve essere rispettato da tutti coloro che vendono prodotti e/o prestazioni di servizio, anche professionali. È comunque possibile evitare di far pagare tramite POS, senza far scattare le eventuali sanzioni, quando i professionisti possano materialmente dimostrare “l’oggettiva impossibilità tecnica” relativa al suddetto pagamento.

Obbligo POS 2022: le conseguenza per chi non si adegua

I soggetti che dovessero negare la possibilità di pagare tramite POS (bancomat, carta di credito o debito) sono soggetti a sanzioni pecuniarie, un po’ come accade per le sanzioni scontrino elettronico. La sanzione amministrativa ammonta a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione stessa, per la quale è rifiutato il pagamento con carta.

Ad esempio, se il cliente deve pagare 100€ con il POS e l’esercente non ne fosse provvisto, la cifra che il negoziante deve pagare come sanzione ammonta a 34 euro. Il calcolo è dato dalla base di 30 euro previsti come sanzione pecuniaria , più il 4% di 100 euro, che corrisponde a 4 euro.

Obbligo pos

Obbligo pagamento POS: I casi di oggettiva impossibilità tecnica

Alla regola esiste un’eccezione, o meglio, è previsto una casistica particolare. Il decreto legge 179/2012 articolo 15, stabilisce che i negozianti possono non accettare il pagamento con POS solo nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Qualora si dovessero verificare tali circostanze, le sanzioni amministrative applicate, sono quelle previste dalla legge 689/81, con riferimento alle procedure e ai termini (a eccezione dell’articolo 16, che disciplina il pagamento in forma ridotta).

L’oblazione amministrativa, vale a dire l’alternativa alla contestazione della sanzione di effettuare il pagamento in forma ridotta, non è più valida. L’oblazione consente, infatti, al soggetto contravventore di pagare una somma pari a un terzo del massimo della sanzione. In alternativa, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento. Il pagamento è previsto entro 60 giorni dalla contestazione immediata, oppure se questa non dovesse sussistere, dalla notificazione degli estremi della contestazione.

I pagamenti con POS, essendo pagamenti elettronici, sono soggetti a eventuali errori e/o malfunzionamenti tecnici. Di conseguenza è possibile, per gli esercenti, evitare le sanzioni in caso di

  1. malfunzionamento del POS
  2. problemi a rilevare la carta
  3. problemi di connettività a internet che rendono impossibile la trasmissione del pagamento avvenuto
  4. guasti alla rete elettrica

Per evitare le sanzioni, però, è necessario che i negozianti comunichino i disservizi e siano in grado di dimostrarne l’effettività.

Obbligo POS professionisti

L’obbligo POS non vale solo per i commercianti, ma anche per tutti i professionisti che vendono beni e/o servizi. Come per gli esercenti, anche i professionisti potrebbero limitarsi ad accettare anche un unico circuito di pagamento e una sola tipologia di carta di debito e di credito, ma devono comunque accettare il pagamento elettronico.

Per andare incontro a tutti, il Governo ha comunque previsto anche un bonus POS che consiste in un aiuto per acquistare o noleggiare strumenti digitali dedicati alle transazioni B2C, legati a sistemi di pagamento elettronico. Nonostante il bonus, è importante sapere che, per accettare i pagamenti con POS e assolvere all’obbligo POS, basta installare un’app sul proprio smartphone.

Già in passato, i precedenti Governi (Conte e Monti) avevano provato a stabilire l’obbligo POS per i negozianti, ma senza successo. Il governo Conte II, con l’art. 23 del Decreto legge n.124, stabiliva dal 1° luglio 2020 una multa pecuniaria di 30 euro più il 4 % dell’importo rifiutato. Tuttavia, nel corso della conversione in Legge del DL n. 124/2019, l’art. 23 veniva abrogato. Il Governo Monti provò nel 2021 con il Decreto-legge 179/2012, articolo 15, comma 4, ma ugualmente senza risultati.

Scontrino elettronico per omaggio e vendite online

Lo scontrino elettronico è ormai entrato a far parte della normalità quotidiana da diversi anni. Introdotto gradualmente a partire dal 1° luglio 2019, è infine andato a sostituire definitivamente gli scontrini cartacei e le ricevute fiscali. A distanza di oltre due anni abbiamo assistito ad alcune trasformazioni e miglioramenti che hanno reso questo strumento, un valido alleato di aziende e commercianti. Oggi vogliamo fare un po’ il punto della situazione sull’argomento e andare a specificare qualche dettaglio per quanto riguarda l’emissione dello scontrino elettronico per omaggio e per vendite online.

Scontrino elettronico: dove eravamo rimasti

Facciamo un breve riassunto su questo importantissimo argomento, che sta a cuore a diversi soggetti e contribuenti. Entrato in vigore in maniera graduale a partire dal 1° luglio 2019, ha sostituito definitivamente le ricevute fiscali e gli scontrini cartacei. Lo scontrino elettronico è strettamente correlato all’uso di un registratore di cassa fiscale. Inizialmente era obbligatorio averne uno fisico, perché non c’erano alternative. Nel giro di pochi mesi però, grazie a piattaforme come quella di FatturaPRO.click è stato possibile fare a meno di questo dispendioso e fastidioso accessorio. La piattaforma, infatti, è in grado di gestire autonomamente e completamente l’emissione degli scontrini elettronici e l’invio all’Agenzia delle Entrate di tutti i dati acquisiti, senza doversi appoggiare a un registratore telematico fisico.

A chi ancora non avesse compiuto il grande passo di scegliere FatturaPRO.click, e continua a utilizzare i registratori telematici, si ricorda che c’è tempo fino al 1° gennaio 2022 per aggiornare tutti i registratori al tracciato telematico dei corrispettivi giornalieri: TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 – giugno 2020. Fino alla scadenza indicata è quindi ancora possibile inviare i corrispettivi utilizzando il vecchio tracciato nella versione 6.0.

Da segnalare inoltre che, il Provvedimento del 7 settembre 2021 prevede il 31 dicembre 2021 come termine entro il quale i produttori dei registratori telematici, possono dichiararne la conformità rispetto alle specifiche tecniche di un modello già approvato da AdE.

Scontrino elettronico per omaggio

Scontrino elettronico senza registratore telematico

Come abbiamo detto nel paragrafo precedente, i corrispettivi giornalieri possono essere inviati utilizzando un registratore di cassa telematico, o seguendo una lunga e laboriosa procedura online, oppure scegliendo FatturaPRO.click come partner per le transazioni quotidiane. Sicuramente l’ultimo rappresenta la soluzione migliore delle tre. Prima di tutto permette di non spendere soldi nell’acquisto di un registratore telematico che deve sempre e comunque essere aggiornato e sottoposto a manutenzione ordinaria e straordinaria. Poi rappresenta anche un sistema molto più facile e accessibile a tutti per inviare gli scontrini telematici senza perdersi nella complessità dei sistemi predisposti dall’Agenzia delle entrate.

Scontrino elettronico per omaggio e vendite online

Dopo aver riassunto molto brevemente la situazione degli scontrini elettronici in Italia fino a oggi, arriviamo adesso al “nocciolo della questione”. Ci sono alcuni casi in cui molti soggetti si chiedono ancora come devono comportarsi con gli scontrini elettronici. Ad esempio, in tanti si chiedono come emettere scontrino elettronico per omaggio, oppure in caso di vendite online. Facciamo chiarezza subito.

Nel caso di omaggi da parte dei commercianti, gli esercenti devono comunque emettere uno scontrino elettronico pari a zero per giustificare la merce ceduta. Lo scontrino a zero non ha alcun impatto sulla comunicazione dei corrispettivi giornalieri. Ai fini IVA, invece, è necessario emettere una fattura elettronica da inviare al Sistema di Interscambio. La fattura elettronica deve essere compilata  come tipologia di modello TD27= fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa. I campi: cedente/prestatore e del cessionario/committente devono essere compilati con l’identificativo IVA di colui che emette l’autofattura.

Scontrino elettronico per vendite online

Altra nota spinosa per tanti commercianti: le vendite online. Nelle vendite online non vi è l’obbligo di emissione di scontrino elettronico. Rimane invece ancora obbligatoria l’annotazione dei corrispettivi nel registro di competenza. Questa decisione è stata ribadita anche da Agenzia delle Entrate nell’interpello numero 198 del 2019. Il documento spiega nel dettaglio perché per le vendite online non è obbligatorio rilasciare lo scontrino elettronico, a meno che non sia il cliente finale stesso a richiedere l’emissione della fattura elettronica.

In altre parole, il commercio online è inquadrato come commercio elettronico indiretto, assimilato alle vendite per corrispondenza. Il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996 n°696 esclude, infatti, gli obblighi di certificazione nelle vendite per corrispondenza (a eccezione della richiesta di fattura del cliente).

Software gestionale: ecco perché conviene averlo per la fatturazione elettronica

Chi ha partita IVA e si avvale della fatturazione elettronica sa già quanto possa essere essenziale avere un software gestionale. Pratico, comodo, veloce e funzionale, fa risparmiare tempo, soldi e risorse, risolvendo innumerevoli “grattacapi”. All’interno di una società com’è quella attuale, competitiva e soggetta a repentini cambiamenti, una gestione omogenea della propria azienda, può davvero fare la differenza. Quindi un software gestionale per le fatture elettroniche diventa uno strumento indispensabile e un valore aggiunto per tutte le imprese e i professionisti. Chi sceglie di mettersi in proprio e di aprire partita IVA la prima cosa che dovrebbe fare, è quella di pensare di munirsi di un software per la gestione delle fatture elettroniche. Vediamo quindi tutti i motivi per cui è vantaggioso abbonarsi a FatturaPRO.click, sia per chi è alle prime armi, come per chi sta pensando di cambiare gestionale.

Software gestionale fattura elettronica:

Le imprese che decidono di dotarsi di un software gestionale fatture elettroniche hanno una durata di vita superiore ai propri competitor. La maggior parte delle imprese italiane, infatti, “muore” entro soli 5 anni dall’apertura della partita IVA. E non si tratta solo di una questione di “peso fiscale”, ma anche e soprattutto di gestione e amministrazione interna. Una scorretta, manchevole, o addirittura mancante gestione delle fatture elettroniche e della propria azienda, porta a una catastrofica fine imprenditoriale.

Risparmiare tempo e soldi

L’amministrazione e la contabilità di un’azienda richiedono tempo, risorse e soldi. Tre elementi assolutamente importantissimi per la sopravvivenza di un’azienda. Tre elementi che possono essere “risparmiati” e reimpiegati in modo migliore, semplicemente decidendo di dotarsi di un software gestionale per le fatture elettroniche.

Grazie a un software gestionale tutto quello che riguarda le fatture elettroniche è amministrato e svolto regolarmente e in maniera rapida e sicura (dalla creazione, all’invio, passando per la conservazione sostitutiva). È possibile “scrollarsi” di dosso l’onere di ricordare a memoria scadenze, pagamenti, incassi e cicli di fatturazione (attivi e passivi). Pensa a tutto il software e lo fa in maniera molto metodica, sistematica e più precisa di una persona. Lo scadenzario del programma lavora per e al posto degli imprenditori. Promemoria automatici, automatizzazioni di solleciti e pagamenti e invii dedicati e automatici. Tutto questo e molto di più a portata di click, sempre e ovunque e con un unico programma.

Software gestionale

Fatturato, conti e finanze sempre sotto controllo

Un software gestionale delle fatture elettroniche permette di tenere sempre sotto controllo le proprie finanze. È infatti la piattaforma a ricordarsi chi deve ancora pagare ed entro quando. Ed è sempre il sistema che ricorda ai propri clienti le varie scadenze e i saldi da dover rispettare. Tutto chiaro e alla luce del sole. Ogni dato è riportato, calcolato ed esposto in una bacheca chiara e precisa, che può essere controllata in qualunque momento anche dal cellulare. Un maggior controllo delle proprie finanze, significa avere tutto sotto controllo, conoscere meglio la propria attività e, di conseguenza, saperne sfruttare appieno i punti di forza (che tradotto poi significa fare semplicemente più fatturato).

Il software non sbaglia!

È vero, sbagliando si impara, ma è anche vero che sbagliando si perde un “sacco di tempo”. Emettere una fattura elettronica che non doveva essere emessa, inviare una nota di credito al cliente sbagliato, o dimenticarsi di registrare una fatturazione importante, fa perdere minuti, se non addirittura ore, di preziosissimo tempo/business. Quindi, perché rischiare di sbagliare facendo tutto da soli, quando invece è possibile affidarsi a un sistema funzionante al 100% e pressoché autonomo? Un software gestionale è la soluzione ideale per chi è alle prime armi e non sa ancora bene dove mettere le mani, ma è perfetto anche per chi non tempo da perdere e vuole pensare a fatturare piuttosto che perdersi dietro alla contabilità.

Miglior software gestionale: FatturaPro

Ed eccoci al punto! Quale software gestionale per la fatturazione elettronica scegliere? Qual è il migliore del 2021? Sulla piazza ce ne sono davvero tantissimi. Alcuni sono molto costosi, altri sono particolarmente difficili da usare e altri ancora non sono completi in tutte le loro funzioni. Per fortuna una soluzione c’è e si chiama FatturaPRO.

Un’unica piattaforma per la fatturazione elettronica, per i corrispettivi telematici (anche senza registratore di cassa) e con la Conservazione Digitale a norma AgID inclusa. Facile, veloce e tutto incluso. Prezzi vantaggiosi, abbonamenti pensati su misura e un’assistenza rapida e garantita che molte altre piattaforme del settore non hanno.

Sanzioni scontrino elettronico: come cambiano le disposizioni

L’entrata in vigore dello scontrino elettronico è stata una vera e propria rivoluzione nel campo fiscale italiano. Molto si è detto e molto si è scritto sull’argomento, che non accenna a esaurirsi. Dal primo gennaio di quest’anno, ad esempio, sono entrate in vigore le nuove disposizioni sulle sanzioni scontrino elettronico, che rimescolano completamente le carte in tavola. Per capire meglio cosa rischia chi non memorizza gli scontrini, o chi ne sbaglia la trasmissione, si possono utilizzare le circolari operative della Guardia di Finanza.

Il Comando Generale della GdF ha emesso la circolare n° 2017/2021 in data 5 gennaio 2021, nella quale sono riportate le istruzioni per i reparti operativi. La circolare aiuta a capire meglio la situazione e a valutare i rischi correlati a omissione ed eventuali errori di trasmissione dei corrispettivi telematici.

Sanzioni scontrino elettronico entrate in vigore dal primo gennaio

Il primo gennaio di quest’anno ha segnato la data ufficiale di entrata in vigore dello scontrino elettronico. Adesso tutti gli esercenti e i commercianti al dettaglio sono obbligatoriamente tenuti a emettere e inviare i corrispettivi giornalieri telematicamente. Questo vale per tutti, indipendentemente dal volume di affari dichiarato nel 2018.

Il 31 dicembre 2020 è stato l’ultimo giorno valido per la moratoria sanzionatoria. Questo significa che fino a quella data gli esercenti avevano ancora la possibilità di emettere scontrino, ricevute fiscali, o fatture, senza essere obbligati all’emissione, registrazione e invio telematico dei corrispettivi giornalieri. Chi ancora non si era dotato di Registratori di cassa telematici, oppure di piattaforme server come quella di FatturaPRO.click, poteva ancora certificare i corrispettivi rilasciando i classici documenti.

Con la nuova Legge di bilancio 2021, il Legislatore ha ridotto al 90 per cento dell’imposta la sanzione applicabile e ne ha fissata una in quota fissa pari a 100€ in caso di omessa o tardiva trasmissione, o invio con dati incompleti o non veritieri. Queste nuove sanzioni sono state create con l’intento di trovare un giusto equilibrio rispetto a quanto previsto in precedenza. Le sanzioni, in questo caso, tengono conto che l’obbligo dei corrispettivi telematici si concretizza in due distinte fasi:

  • memorizzazione al momento dell’esecuzione dell’operazione
  • trasmissione telematica dei dati entro il dodicesimo giorno successivo

A quanto ammontano le sanzioni

Le nuove sanzioni scontrino elettronico sono quindi applicate nel caso di:

  • mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione
  • memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri

Sanzioni scontrino elettronico

In tutti i casi in cui è prevista l’applicazione della sanzione, questa ammonta al novanta per cento dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500€.

Che si tratti di sanzione per memorizzazione o trasmissione mancate o errate, la sanzione applicata sarà unica.

Non si potrà accampare la scusa del registratore di cassa telematico che non funziona, o che funziona in modo irregolare. Lo stesso varrà per i server RT. In ogni caso, quindi, il corrispettivo deve comunque essere annotato del “registro di emergenza”, sempre che non siano state attuate le procedure web alternative per il recupero e l’invio dei dati.

Quando non vi è alcuna conseguenza sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione è pari a 100€ in misura fissa, per trasmissione.

Sanzioni scontrino elettronico: come non sbagliare

È facile incappare in un errore, ma è anche altrettanto facile non farlo. Basta fare attenzione e seguire qualche piccolo accorgimento. Ad esempio, la memorizzazione del corrispettivo e la consegna della ricevuta al cliente, deve essere eseguita al momento stesso dell’esecuzione dell’operazione. Questo significa che lo scontrino elettronico deve essere emesso al momento della consegna del bene, o all’ultimazione dell’operazione.

Quindi se un commerciante fornisce un bene o un servizio e in quello stesso momento non riceve il pagamento di quanto dovuto, è tenuto a emettere un documento che attesti il mancato pagamento. Al ricevimento poi del pagamento non è tenuto a emettere un nuovo documento commerciale.

Nel caso invece di servizi erogati, ma non saldati subito, il commerciante deve comunque memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale, su cui sarà evidenziato il mancato pagamento. In seguito, al momento del saldo, dovrà poi emettere nuovo documento che richiamerà gli elementi identificativi di quello precedente. L’imposta quindi concorrerà, in questo caso, con la liquidazione dell’ IVA relativa al mese successivo a quello del servizio offerto.

Corrispettivi telematici giornalieri: inadempienze e sanzioni

Nell’articolo: “Scontrino Elettronico: senza registratore fiscale telematico adesso è possibile!”, abbiamo visto come la piattaforma di FatturaPRO.click, abbia reso possibile, l’impossibile! Emettere e trasmettere i corrispettivi telematici giornalieri senza un registratore fiscale. Una soluzione ottimale per tutti i contribuenti esercenti che non hanno voluto, o potuto, acquistare un RT.
Lo scontrino elettronico rappresenta una grandissima novità fiscale introdotta in Italia. Una novità che ha dato non pochi “grattacapo” agli utenti. Come se non bastasse, Agenzia delle Entrate (AdE) ha previsto anche delle sanzioni. Non solo quindi la necessità di doversi adeguare alle novità legali in materia di corrispettivi. Adesso anche le sanzioni. Queste vengono applicate ai soggetti che non trasmettono i corrispettivi mensilmente.

Nonostante le proroghe previste per mettersi in regola (da vedere articolo precedente) e alla luce di quanto detto finora, vi suggeriamo di regolarizzarvi quanto prima. Per farlo basterà dotarsi di un sistema, come quello di FatturaPRO.click, per mettervi in regola con i corrispettivi telematici.

Decreto Legislativo 127/2015 e 471/1997: trasmissione dei corrispettivi

Il Decreto Legislativo 127/2015, articolo 2, comma6, norma le sanzioni previste in caso di mancata comunicazione dei corrispettivi:

“Ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”

Corrispettivi telematici Mentre il Decreto Legislativo 471/1997, articolo 6, comma 2, prevede:

Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione e’ in ogni caso pari al cento per cento dell’imposta corrispondente all’importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali”.

Questo valeva per gli scontrini cartacei e continua a valere anche oggi per i corrispettivi telematici giornalieri.

Le sanzioni

I precedenti decreti specificano le sanzioni applicate, che consistono in:

  • sospensione da tre giorni a un mese della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività;
  • sospensione da uno a sei mesi della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, nel caso in cui l’importo totale dei corrispettivi superi la somma di 50,000 euro.

AdE ha pensato a sancire le norme che prevedono le sanzioni da applicare in caso di mancata comunicazione dei corrispettivi telematici. Lo ha fatto con la Circolare n°3/E del21 febbraio 2020 e con la Risoluzione n°6 del 10 febbraio 2020.
Con questi due atti, Agenzia delle Entrate ha stabilito:
“il soggetto che ha effettuato una corretta memorizzazione cui non segue la trasmissione è sanzionabile (pur nel diverso quantum) al pari di colui che, dopo una memorizzazione infedele, ha inviato regolarmente il relativo dato”

Inoltre ha specificato che:

“la sanzione, volendo colpire l’omesso o errato/infedele adempimento, non trova applicazione multipla in riferimento a ciascuna fase dello stesso. In altre parole. Nelle ipotesi in cui il cedente/prestatore tenga un comportamento illegittimo sia in riferimento alla memorizzazione, sia al successivo invio dei dati, è comunque applicabile un’unica sanzione ex articoli 6, comma 3 e 12, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997”

Corrispettivi telematici: Moratorie

Sono comunque da ricordare che a oggi il contribuente può usufruire della moratoria per l’installazione di un registratore di cassa telematico. É possibile infatti mettersi in regola entro il 31 dicembre 2020, come abbiamo visto nell’articolo: “Scontrino elettronico, registratore telematico e lotteria degli scontrini: le proroghe del DL Rilancio” previste dal Decreto Legislativo 34/2020 (il decreto Rilancio).
C’è da ricordare infine anche la possibilità di ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

A prescindere dalle moratorie, c’è comunque da mettersi in regola il prima possibile con lo scontrino elettronico e la comunicazione dei corrispettivi giornalieri.

 

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Scontrino Elettronico: senza registratore fiscale telematico adesso è possibile!

La novità della fatturazione elettronica è stata una delle più grandi rivoluzioni fiscali introdotte negli ultimi decenni. Ha comportato degli adeguamenti non indifferenti a livello tecnico sia da parte degli organi competenti, che da parte di tutti i contribuenti. Dal primo luglio del 2019 la fattura elettronica è diventata obbligatoria per tutti i contribuenti con un volume d’affari superiore ai 400,000 euro. Dal primo luglio 2020 lo stesso obbligo scatterà per tutti gli altri. Inoltre dal primo gennaio 2020 è entrata in vigore un’altra novità: lo scontrino elettronico. Tutti i soggetti che obbligati all’emissione del vecchio scontrino cartaceo, hanno quindi l’obbligo di emettere adesso quello elettronico. Quali sono le differenze con il vecchio scontrino? E come fare a emettere lo scontrino elettronico?

DPR n° 633/72

Il Decreto n° 633/72 disciplina la materia dello scontrino, stabilendo quali sono i soggetti obbligati all’emissione della ricevuta fiscale.
Tra questi vi rientrano tutti quelli che operano nel settore del commercio al minuto e tutti i soggetti che svolgono un’attività assimilata allo stesso.
In pratica, tutti i contribuenti con attività, che prima erano obbligati a emettere scontrino cartaceo fiscale. Adesso devono passare a quello elettronico. Quindi tutti i soggetti passivi d’IVA che eseguono operazioni imponibili e che non sono obbligati a emettere fattura, adesso devono provvedere allo scontrino elettronico.

Come può un esercente emettere uno scontrino elettronico?

Sono stati previsti e realizzati degli appositi registratori di cassa telematici. Questi consentono di emettere lo scontrino elettronico e inviarlo ad Agenzia delle Entrate (AdE). Il registratore di cassa memorizza tutte le operazioni degli incassi (ed eventuali storni) eseguite nel corso della giornata. Alla fine, al momento della chiusura di cassa, genera un file in formato XML. Questo è trasmesso direttamente ad Agenzia delle Entrate.

Il registratore di cassa entra in funzione ed è automaticamente censito, subito dopo aver eseguito la prima operazione. I dati inseriti nel registratore di cassa immagazzinati e resi sicuri, in modo da non poter essere manomessi, garantendone l’autenticità. Perché un registratore di cassa funzioni correttamente serve solo una connessione internet e alcuni click sulla postazione multimediale adibita.

 

Scontrino Elettronico

 

Lo svantaggio dei registratori di cassa telematici, purtroppo sta tutto nel prezzo. Non sono economici e, di conseguenza, non sono accessibili a tutti, nonostante il metodo sia obbligatorio. Inoltre possono dar fronte a non pochi problemi tecnici tra connessione e mal funzionamento. Richiedono aggiornamenti e tecnici sempre a disposizione.
Esiste quindi un’alternativa? Per fortuna si.

FatturaPRO.click e l’invio dello scontrino elettronico senza registratore di cassa telematico

La piattaforma di FatturaPRO.click è l’unica al momento in grado di garantire l’invio dello scontrino fiscale elettronico senza aver bisogno per forza di un registratore di cassa telematico.
Il sistema permette di compilare, in modo facile, veloce e intuitivo, lo scontrino fiscale elettronico (che ricordiamo deve riportare una serie determinata di dati). Una volta compilato la richiesta di emissione viene inviata immediatamente ad Agenzia delle Entrate, senza aver bisogno di attendere la chiusura della cassa a fine giornata.

AdE a quel punto, ricevuta la richiesta, emetterà immediatamente il numero identificativo e progressivo dello scontrino (che potrà essere stampato con una qualunque stampante bluetooth) e un documento PDF. Quest’ultimo può essere inviato al cliente tramite chat, oppure tramite email.
Quindi il registratore telematico non serve più. Questo perché è come se la richiesta di emissione dello scontrino venisse fatta direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Di conseguenza è proprio AdE a emettere il documento commerciale online e ad assolvere, per l’esercente, a tutti i doveri di contribuente.

La sicurezza di un sistema garantito

Alcuni potrebbero chiedersi quanta e quale sicurezza possa avere un sistema del genere. In realtà la piattaforma è l’unico sistema veramente testato e sicuro. Garantisce infatti che la password del cassetto fiscale venga memorizzata sul proprio dispositivo. Nessuno, al di fuori del titolare, potrà emettere uno scontrino, anche se dovesse avere accesso alla piattaforma.
Questa è l’unica soluzione a oggi sul mercato che permette di emettere l’emissione di scontrino in mobilità. Emettere, stampare il codice su una stampante portatile e consegnarlo direttamente al cliente.

FatturaPRO.click ha ideato un sistema che consente di correre in soccorso di tutti coloro che non intendono comprare un registratore telematico. I soggetti che devono emettere scontrino fiscale e lo vogliono fare senza un RT e senza passare dal portale di fatture e corrispettivi di Agenzia delle Entrare, hanno trovato la soluzione. FatturaPRO.click ha creato un sistema sicuro e rapido per emettere scontrini senza RT e in mobilità. Basta un qualunque dispositivo e una piccola stampante bluetooth.

Smart Working, firma digitale e rapporti lavorativi

La pandemia di Covid-19 ha modificato profondamente la gestione dei rapporti lavorativi. Attività come lo smart working, prima considerate secondarie, se non addirittura marginali, sono invece diventate indispensabili allo svolgimento delle normali attività lavorative. Allo stesso modo l’uso della firma digitale, già utilizzata e conosciuta dagli avvocati, si è imposto come strumento indispensabile a soggetti imprenditoriali o normali cittadini.
Questa è stata probabilmente una delle più grosse rivoluzioni tecnologiche, dall’avvento della fatturazione elettronica. Una rivoluzione più che mai necessaria a garantire la sopravvivenza sul mercato delle attività e della cura degli affari imprenditoriali.

L’era del commercio digitale e della fatturazione elettronica

La pandemia del Coronavirus ha avuto effetti impattanti per aziende, imprese, liberi professioni e qualunque altro soggetto emittente fatturazione elettronica. Il virus ha richiesto misure straordinarie per riorganizzare il lavoro a distanza, stabilendo nuove regole nei rapporti interni ed esterni.
La risposta più immediata da parte del mondo del lavoro è stata quella della vendita online. Gli e-commerce sono esplosi e sempre più attività si sono convertite al web, garantendo così la continuità aziendale. Chi già aveva un sito web, ha pensato bene di convertirlo in e-commerce. Mentre chi non ne possedeva ancora uno, ha provveduto quanto prima a farlo realizzare.
A questo incremento del commercio informatico, ne è conseguito un altro altrettanto consistente del ciclo di fatturazione digitale.
Come un’ondata di alta marea, i software house di fatturazione elettronica, sono stati travolti da una maroso di fatture elettroniche. Solo i più stabili, sicuri e dotati di funzionalità avanzate ed impostazioni personali, hanno retto il colpo, riuscendo a garantire la costante creazione di documenti precompilati automaticamente, in pochissimi click. FatturaPRO.click ha permesso a migliaia di utenti di poter continuare a lavorare grazie al proprio sofisticato sistema di funzionamento:

  • Fatturazione Elettronica B2B e B2C
  • Ordini Telematici NSO e PEPPOL
  • Ciclo passivo automatizzato
  • Connessione con il Commercialista (per rimanere in contatto con il proprio referente, anche in un periodo di lontananza sociale come questo)

fattura elettronica

Inoltre, FatturaPRO.click, ha implementato una nuova funzionalità che permette di emettere documento commerciale on-line senza un registratore di cassa. Con FatturaPRO.click è possibile ricevere il Documento Commerciale direttamente Online, dall’Agenzia delle Entrate. Niente più soldi spesi inutilmente nei registratori di cassa, nemmeno quando le attività commerciali potranno rialzare la saracinesca reale della propria attività.

Attivazione Smart Working e conseguenze lavorative

Non solo e-commerce, ma anche “il lavoro da casa”, ha rappresentato una nuova alternativa nella nostra società.
L’attivazione dello smart working è l’esempio più emblematico della rivoluzione tecnologica alla quale abbiamo assistito, dopo quella della fatturazione elettronica. In risposta al distanziamento sociale e alle restrizioni sulla mobilità, ha rappresentato l’unica vera soluzione al mantenimento della piena operatività per azienda e professionisti in generale.
In passato, o meglio, prima della pandemia, lo smart working era sempre stato l’eccezione e non la regola. Il Covid-19 ha ribaltato la situazione e cambiato le priorità. Le aziende si sono trovate di conseguenza a dover riorganizzare velocemente la routine lavorativa, mettendo tutti i dipendenti nella condizione di poter lavorare a pieno regine da casa.

La firma digitale per attestare la paternità dei documenti

Il terzo grande cambiamento che la maggior parte dei contribuenti ha dovuto affrontare in questo periodo di crisi, è stata quella della firma digitale. L’attestazione digitale della paternità dei documenti, era già ben nota e utilizzata dagli avvocati. Tra i primi a usufruire di questo strumento, non hanno accusato più di tanto, il ricorso alla firma elettronica. A differenza di molte altre categorie che si sono trovate a scontrarsi per la prima volta con questo innovativo strumento di lavoro.
I contratti che prevedono e accettano la firma digitale sono regolamentati dal Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005 e successive modiche) e dal Codice del commercio elettronico (D.lgs 70/2003 e successive modifiche).
L’impatto è stato forte. Piano piano, tutti (o quasi) hanno saputo adattarsi alle nuove regole del commercio imposte dalla pandemia.

Verso la completa digitalizzazione

Dalla fatturazione elettronica, alla firma digitale, dallo smart working, all’avvento del commercio elettronico, tutto parla la lingua dell’informatica. Ormai i modelli di business del passato sono stati stravolti. Bene o male, siamo tutti chiamati ad adattarci alle nuove direttive.

Da tempi bui e burrascosi come quelli attuali, nascono sempre idee importanti per il futuro.

Corrispettivi Telematici: lo scontrino elettronico nel 2020

Nell’articolo: “Comunicazione corrispettivi telematici giornalieri: funzioni e modalità” abbiamo introdotto e spiegato il concetto di scontrino elettronico. Si tratta della principale novità del 2020. Con questo passo si segna un ulteriore balzo in avanti. Procediamo verso l’abbandono della forma cartacea, per una più tecnologica e contemporanea digitalizzazione dei dati.
Questa novità ha impattato dal primo luglio 2019 tutti i commercianti con volume di affari superiore ai 400,000 €. Questi hanno dovuto, per primi, abbandonare lo scontrino cartaceo, e iniziare a emettere quello elettronico.

Il vero passo in avanti però è rappresentato da quello compiuto a partire dal primo gennaio 2020.

Da questa data infatti tutti i commercianti e possessori di partita IVA che emettono scontrini e ricevute, saranno obbligati emettere scontrini elettronici.

Moratorie e sanzioni

L’Agenzia delle Entrate, conscia dell’evento epocale al quale tutti noi stiamo andando incontro, ha lasciato ampio margine a tutti i commercianti per mettersi adeguatamente in regola. Per chi infatti non avesse provveduto a rispettare la normativa dal primo luglio 2019 (ricordiamo quindi che si trattava dei commercianti con volume di affari superiore ai 400,000€) erano state previste delle sanzioni.

A queste sanzioni però era stata applicata una moratoria. Si tratta di una sospensione della scadenza delle obbligazioni, fino al primo gennaio 2020. Da quella data, di conseguenza, i primi commercianti che hanno dovuto adeguarsi allo scontrino elettronico, non hanno più proroghe per rimandare l’inevitabile. Discorso diverso invece per tutti gli altri.
L’obbligo per chiunque è partito dal primo gennaio di questo nuovo decennio. La moratoria, però, Agenzia delle Entrate l’ha concessa per altri sei mesi. Un respiro di sollievo quindi per tutti quei ritardatari cronici che non avessero ancora provveduto ad adeguarsi alla nuova normativa.
Da luglio a dicembre si potrà infatti trasmettere i corrispettivi telematici all’Agenzia delle Entrate, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Resteranno invariati i termini di liquidazione dell’IVA.

I dati della Confcommercio

Secondo Confcommercio, le attività con un volume di affari inferiore ai 400,000 € si aggirano attorno alle 260,000. In queste sono comprese attività di commercio al minuto e assimilate. Secondo l’articolo 22 del DPR IVA, tutti i soggetti possessori di partita IVA che emettono scontrini e ricevute, dovranno adeguarsi ai corrispettivi telematici.
Parliamo di oltre due milioni di commercianti, artigiani e negozianti. Tutti dovranno, in questi primi sei mesi del 2020, transitare dalla carta al digitale, per l’emissione di scontrini e ricevute. Il primo passo da compiere, per tutti, sarà quello di dotarsi di registratori di cassa. Questi dovranno essere idonei alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici.

Registratori di Cassa Telematici (RCT)

Quindi abbiamo visto che il primo passo per adeguarsi alla normativa, sarà quella di dotarsi di nuovissimi RCT. Registratori di Cassa Telematici, ovvero strumenti che permetteranno di emettere e inviare i corrispettivi telematici. In grado inoltre di garantirne l’“inalterabilità e la sicurezza dei dati memorizzati”.
Il decreto legislativo n. 127 del 2015 che, all’articolo 2, come già prevedeva questi RCT per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi:
“sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.”
Inoltre il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 182017/2016 li definisce come:
“strumenti realizzati da componenti hardware e software atti a registrare, memorizzare, elaborare e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di input, nonché da ulteriori elementi hardware e software tra cui, necessariamente, un dispositivo per la stampa e uno per la visualizzazione. […]
I Registratori Telematici sono atti a memorizzare, in memorie permanenti e inalterabili, i dati di dettaglio e i dati di riepilogo delle operazioni effettuate a seguito della cessione/prestazione, nonché alla loro trasmissione in modo autenticato, protetto e sicuro utilizzando la rete pubblica.”
La vera innovazione di questi strumenti risiede tutta nel loro cuore. Si tratta della parte hardware e software. Quest’ultima permette di gestisce la raccolta dei dati ai fini della memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.
Per gravare meno sulle tasche di tutti, sono stati previsti anche dei bonus per l’acquisto dei RCT.
Si potrà infatti beneficiare di un credito d’imposta pari al 50% della spesa fino a un massimo di 250 euro.

Corrispettivi Telematici

50% di bonus per i nuovi registratori di cassa telematici

Abbiamo detto che per gravare meno sulle tasche di tutti commercianti, negozianti e possessori di P.IVA che emettono scontrini e ricevute e dovranno acquistare dei nuovi RCT, lo stato ha previsto un credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta.
Chi acquisterà un nuovo registratore di cassa, avrà diritto fino ad massimo di 250,00€. Chi invece adatterà il vecchio registratore, riceverà un contributo non superiore a 50,00€.
Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione tramite il modello F24. Vale a dire a partire dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese a cui fa riferimento la fattura rilasciata per l’acquisto o l’adattamento del RC.

Corrispettivi telematici con Fattura Pro

Una volta dotati dei nuovi RCT, o adattati i vecchi, sarà possibile, attraverso il sistema di Fattura Pro, una trasmissione semplificata dei corrispettivi giornalieri.
Come già specificato, l’applicazione di FatturaPRO.click e la stessa piattaforma online, consentono di emettere in qualunque momento e ovunque vi troviate, lo scontrino fiscale. L’applicazione, quando si troverà sotto copertura di rete, si collegherà ad AdE (Agenzia delle Entrate). In questo modo AdE restituirà il PDF con il codice progressivo che ne attesti l’emissione effettiva.

Al registratore telematico verrà inviata una notifica di esito. Soltanto in caso di esito positivo la trasmissione si ritenere completata. Il Sistema di FatturaPRO.click, avendo a disposizione un database sempre disponibile, anche offline, permette, ovunque e in qualunque momento, di pilotare anche un RT portatile ed emettere lo stesso uno scontrino. In alternativa l’app permette l’emissione di una fattura (che verrà successivamente trasmessa appena tornerà copertura internet) che riporterà numero progressivo e data, da poter comunicare al cliente.

 

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Scontrino elettronico: guasti e malfunzionamenti del registratore di cassa

L’obbligo dell’emissione di scontrino elettronico è entrata in vigore per tutti dal primo gennaio 2020. Una novità che abbiamo visto nel precedente articolo: “Corrispettivi Telematici: lo scontrino elettronico nel 2020”, come un’iniziativa del Fisco che coinvolge tutti, dai commercianti, ai consumatori.
Cuore pulsante di questa novità, è sicuramente il registratore di cassa, attraverso il quale gli scontrini elettronici vengono prodotti e inviati all’Agenzia delle Entrate (AdE).
Ma cos’è necessario fare quando il registratore di cassa non funziona, perché si guasta o è soggetto a malfunzionamenti?
Agenzia delle Entrate ha previsto un iter piuttosto preciso e dettagliato nelle sue specifiche tecniche, qualora si presentasse una di queste ipotesi.

Fatture e Corrispettivi

Il portale web di AdE, Fatture e corrispettivi, prevede una specifica sezione dedicata alle “procedure di emergenza”. Le specifiche evidenziate in questa sessione permettono a commercianti e artigiani di assolvere agli obblighi legati allo scontrino elettronico, quando, ad esempio, il registratore telematico non funziona.
Sono previste anche specifiche dettagliate in caso di assenza di connessione internet. In realtà abbiamo già visto che punto di forza di FatturaPRO.click e relativa app, è la possibilità di emettere e trasmettere i corrispettivi telematici giornalieri (scontrini, fatture e ricevute), con o senza connessione a internet. Quindi diciamo che metà problema è già risolto!
Ma in caso di guasto del registratore telematico?

Scontrino elettronico: cosa fare in caso di registratore telematico guasto

Se la mancanza di collegamento alla connessione internet rappresenta un problema, un guasto o un malfunzionamento del RT è ancora peggio. Un guasto al nucleo centrale dell’obbligo dello scontrino elettronico, richiede, prima di tutto, l’immediato intervento di un tecnico abilitato.
In attesa della riparazione dell’RT, si dovrà temporaneamente tornare al cartaceo. Bisognerà quindi annotare tutte le transazioni e le singole operazioni giornaliere su un apposito registro. Questo registro potrà essere cartaceo, oppure su file Excel.
Alla fine della giornata i dati annotati sul registro “provvisorio” dovranno essere trasmessi accedendo al portale “Fatture e Corrispettivi, Procedure di Emergenza > Dispositivo Fuori Servizio”, disponibile nella sezione “Area Gestore ed Esercente.
Così facendo si trasmetteranno ad AdE i corrispettivi giornalieri per aliquota/natura IVA(indicando il regime di “ventilazione”, che avrebbe dovuto trasmettere l’RT (sempre rispettando il tracciato XML dettato dall’Agenzia delle Entrate).

Scontrino elettronico

Inviare un file scartato

Agenzia delle Entrate ha previsto un’ulteriore possibilità per trasmettere un file scartato, relativo a due diverse specifiche di errore.
Si può recuperare un file scartato ed evitare una nuova trasmissione degli stessi dati contabili.

È possibile farlo quando è stata sbagliata l’impostazione della “DataOraRilevazione”, ad esempio, o nel caso di assenza della matricola del punto cassa connesso al Server RT.
L’esercente potrà quindi recuperare le seguenti tipologie di scarto:

  1. 00203 – Data nel futuro sull’elemento DataOraRilevazione
  2. 00212 – L’elemento Trasmissione/Dispositivo obbligatorio

In seguito all’invio non sono previste modifiche sulle informazioni contabili inviate.

Specifiche tecniche e provvedimenti per l’invio dei corrispettivi (Registratori Telematici)

Alla pagina: Specifiche tecniche e provvedimenti per l’invio dei corrispettivi (Registratori Telematici) è possibile trovare tutte le indicazioni dettagliate di Ade sull’argomento.
Dalle variazioni alle specifiche tecniche corrispettivi, fino alle precisazioni per l’utilizzo di registratori telematici, server RT e misuratori fiscali.
Dal portale di Agenzia delle Entrate sono scaricabili e consultabili i vari PDF sugli argomenti specifici.
Abbiamo detto che gli interventi sui registratori telematici guasti o mal funzionanti, possono essere eseguiti solo da tecnici abilitati. L’elenco completo di tutti i tecnici presenti sul territorio a livello nazionale, lo potete trovare a questa pagina:“ Laboratori e tecnici abilitati alla verifica periodica dei misuratori fiscali”.
Inserendo come “tipologia” di ricerca “Tecnici” e selezionando dal secondo menù a tendina la propria regione, la ricerca metterà a disposizione l’elenco dei vari manutentori con tanto di codice fiscale, P.IVA e nome del laboratorio di riferimento.