Articoli

Fatturazione elettronica B2B: l’evoluzione normativa e il confronto con l’emissione verso i consumatori

La normativa in materia di fatturazione elettronica B2B ha affrontato sin dalla sua entrata in vigore un processo di costante evoluzione e aggiornamento.

Quando nel 2019 è divenuto operativo l’obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni commerciali intracomunitarie previsto dal D.Lgs. n.127/2015, sono state emanate disposizioni attuative che con il tempo hanno affinato i meccanismi di trasmissione e consultazione delle fatture digitali.

Ad esempio, sono state aggiornate le specifiche tecniche per la trasmissione al Sistema di Interscambio dei file in formato XML, in risposta all’esigenza delle imprese di snellire i processi. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato progressivamente ulteriori chiarimenti e FAQ interpretative circa gli aspetti applicativi della fatturazione elettronica B2B.

A dimostrazione di ciò, recentemente sono state introdotte alcune semplificazioni per la gestione del codice destinatario univoco ed è stato potenziato il canale di assistenza per la risoluzione di anomalie.

Alla luce di quanto descritto, appare evidente come la normativa sulla fatturazione elettronica in ambito business-to-business, anche a seguito dei feedback provenienti dal mercato, sia dinamica e in costante fase di perfezionamento. Risulta quindi indispensabile per gli operatori vigilare con attenzione sulle novità introdotte al fine di operare sempre nel pieno rispetto del quadro giuridico di riferimento.

B2B fattura elettronica: Il quadro normativo e i cambiamenti introdotti dalla fatturazione elettronica

La normativa in materia di fatturazione elettronica B2B ha introdotto elementi di novità che hanno modificato le procedure amministrative tra operatori economici.

Con la legge n.222 del 2017 il legislatore ha stabilito l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, a partire dal 1° gennaio 2019. In attuazione di ciò, la fatturazione elettronica B2B prevede che i file XML delle fatture, una volta generate mediante software certificati dall’Agenzia delle Entrate, devono essere inviati al Sistema di Interscambio, la piattaforma telematica istituita presso l’Amministrazione Finanziaria.

Oltre al file in formato elettronico, la norma richiede che ciascun operatore economico comunichi al proprio fornitore un codice destinatario univoco, ovvero il codice identificativo costituito da 7 cifre associato alla partita IVA. Tale codice consente al Sistema di Interscambio di recapitare correttamente la fattura elettronica al singolo destinatario.

In concreto, la fatturazione elettronica B2B ha imposto la dematerializzazione degli scambi documentali mediante l’uso obbligatorio della tecnologia digitale, da un lato per la generazione dei file XML e il loro invio telematico, dall’altro per la comunicazione e l’utilizzo del codice destinatario univoco al fine del recapito della fattura elettronica. Un processo ormai codificato nell’attuale sistema normativo di riferimento.

Fatturazione elettronica B2B

Fatturazione elettronica B2B VS fatturazione elettronica B2C: le differenze principali

Nell’attuale quadro normativo della fatturazione elettronica esistono alcune differenze significative tra il processo di fatturazione elettronica B2B e quello B2C. La fatturazione elettronica B2B, resa obbligatoria dal 1° gennaio 2019 con la Legge n.222/2017 nei rapporti commerciali tra operatori, prevede che i file XML delle fatture, una volta generati mediante software certificati, debbano essere inviati al Sistema di Interscambio per il loro inoltro ai singoli clienti identificati tramite il codice destinatario univoco.

Diversamente, la fatturazione elettronica 2024 emessa nei confronti dei consumatori da parte di soggetti individuali non obbligati denominata B2C, prevede di inserire i “0000000” (7 volte 0) nel codice destinatario per i privati residenti in Italia, mentre per quelli residenti all’estero si prevede il codice “XXXXXXX” (7 volte X).

Impresa agricola: asset e regole del settore primario

L’impresa agricola è soggetta a una normativa contabile e di fatturazione elettronica specifica, che è importante conoscere per una corretta gestione amministrativa e fiscale.

Dal punto di vista contabile, le imprese agricole di piccole dimensioni possono applicare, in alternativa alla contabilità ordinaria, la mera registrazione di incassi e pagamenti sui registri IVA semplificati o la revisione semestrale delle scritture. Tuttavia, è consigliabile valutare caso per caso la soluzione più adeguata alle proprie esigenze organizzative.

Relativamente alla fatturazione elettronica, dal 1° gennaio 2024 anche l’impresa agricola è tenuta all’invio telematico delle fatture attive e passive al Sistema di Interscambio. È necessario quindi dotarsi degli strumenti tecnologici idonei e acquisire familiarità con le procedure di compilazione e trasmissione dei documenti digitali, al fine di assolvere correttamente a tale obbligo.

Inoltre, l’impresa agricola svolge attività di autospedizione dei propri prodotti, emettendo autofatture. Pertanto, è importante conoscere le specifiche modalità di applicazione della fatturazione elettronica a tali documenti semplificati, al fine di evitare inconvenienti con il fisco.

La normativa contabile e di fatturazione elettronica riserva all’impresa agricola alcune regole peculiari, che è opportuno padroneggiare in modo da gestire in maniera ottimale gli adempimenti amministrativi e fiscali richiesti, scongiurando possibili sanzioni.

Impresa agricola: caratteristiche, settori di attività e normativa di riferimento

L’impresa agricola è un’unità operativa i cui scopi principali sono la produzione agricola e zootecnica. Essa gestisce un’attività economica riguardante la coltivazione del suolo, l’allevamento del bestiame e lo sfruttamento delle risorse naturali, con una organizzazione tecnica ed economica finalizzata alla produzione e vendita di beni agricoli.

Le aziende agricole si differenziano per dimensioni, per settori produttivi coinvolti, per tecniche adottate e per destinazione delle produzioni. In termini generali è possibile suddividere le imprese agricole tra quelle che operano nel settore della coltivazione, quelle orientate all’allevamento zootecnico e quelle attive sia nella coltivazione che nell’allevamento.

La normativa di riferimento per l’impresa agricola è costituita in primo luogo dal Regolamento (UE) n.1308/2013 che ha sostituito l’Organizzazione Comune dei Mercati Agricoli, disciplinando aspetti come produzione, commercializzazione e organizzazione della filiera agricola. Ulteriori disposizioni sono contenute nel D.Lgs. n.99/2004 che recepisce la direttiva comunitaria sulle norme relative alle organizzazioni comuni di mercato, nella normativa statale in materia civilistica e su questioni come la sicurezza e l’igiene alimentare.

L’impresa agricola può assumere diverse forme giuridiche, prevalendo in Italia la forma di ditta individuale o società semplice. Caratteristica peculiare è l’autofattura agricola, ovvero la possibilità per le imprese agricole di emettere fatture semplificate senza ricorrere a intermediari. Tale forma consente di alleggerire gli adempimenti amministrativi e burocratici in capo alle aziende agricole.

L’impresa agricola svolge un ruolo fondamentale nel sistema economico e sociale del Paese, contribuendo in modo rilevante alla formazione del valore aggiunto nazionale e all’occupazione. Essa costituisce inoltre un presidio importante per il mantenimento del territorio e della biodiversità. Proprio per la sua importanza, il quadro normativo di riferimento è costantemente aggiornato al fine di sostenere la competitività e lo sviluppo sostenibile del settore agricolo.

Impresa agricola

Imprese agricole: Contabilità semplificata e tassazione dei redditi

Le imprese agricole godono di una disciplina contabile e fiscale semplificata rispetto alle altre attività economiche.

Dal punto di vista contabile, per le aziende agricole di piccole dimensioni è facoltativa la tenuta della contabilità ordinaria ed è ammessa la mera registrazione degli incassi e pagamenti mediante moduli prestabiliti, denominati registri IVA semplificati. Inoltre, queste imprese possono applicare il regime di revisione semestrale delle scritture contabili.

Per quanto riguarda la tassazione dei redditi, per l’impresa agricola opera un regime di determinazione del reddito imponibile basato su criteri forfettari, direttamente collegati alla produzione, anziché sulla determinazione analitica dei costi e ricavi. Tale regime semplificato trova applicazione per le aziende al di sotto di determinati limiti di ricavi.

Un’ulteriore agevolazione è rappresentata dalla cosiddetta “autofatturazione”, che consente alle imprese agricole di emettere fatture semplificate per i conferimenti di prodotti senza dover ricorrere a intermediari.

Da evidenziare che a partire dal 1° gennaio 2024, per effetto della riforma fiscale, anche le imprese agricole saranno soggette all’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica 2024, allineandosi alla disciplina delle altre attività economiche. Tale novità semplificherà gli adempimenti amministrativi dell’impresa agricola, rendendo più celere lo scambio delle informazioni fiscali con l’Agenzia delle Entrate.

Pertanto, seppur nel rispetto dei principi generali di determinazione del reddito d’impresa, il quadro normativo riserva alle imprese agricole un regime contabile e fiscale semplificato, con l’obiettivo di alleviarne gli oneri amministrativi, riconoscendone il ruolo strategico per l’economia nazionale.

Fatture messe a disposizione: diritti dei soggetti passivi e obblighi di verifica

Risulta di fondamentale importanza per tutti gli operatori economici che emettono fatture elettroniche avere piena consapevolezza del significato e delle implicazioni della casistica delle “fatture messe a disposizione”.

Risulta quindi imprescindibile per ogni operatore fiscale che emette fatture elettroniche conoscere nel dettaglio le caratteristiche e le conseguenze delle “fatture messe a disposizione“, al fine di assolvere correttamente ai rispettivi obblighi informativi e di verifica e non incorrere in sanzioni amministrative. Soltanto attraverso una piena consapevolezza di questa casistica è possibile instaurare un rapporto di collaborazione virtuoso con gli uffici dell’Amministrazione Finanziaria.

Fatture messe a disposizione: cosa sono e quando si verifica il mancato recapito

Le fatture messe a disposizione, anche note come fatture collocate nel cassetto fiscale fatture elettroniche, rappresentano un’importante casistica di mancato recapito delle fatture elettroniche che può comportare gravi conseguenze sull’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 435 del 2023, le fatture messe a disposizione si riferiscono a documenti elettronici il cui recapito non è avvenuto a causa di problemi tecnici non imputabili al Sistema di Interscambio (SdI), come ad esempio caselle PEC piene o non attive ovvero canali telematici non operativi. In tali circostanze, le fatture vengono collocate nell’area riservata del sito web dell’Agenzia, precisamente nel cassetto fiscale fatture elettroniche del portale “Fatture e Corrispettivi”.

A differenza delle normali fatture elettroniche consegnate tramite Sistema di Interscambio, le fatture messe a disposizione sono soggette al rischio di mancata presa visione da parte del destinatario, con conseguente impossibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. Come chiarito dalla circolare n. 1/E del 2018, tale diritto sorge al verificarsi congiunto del requisito sostanziale dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e del requisito formale del possesso del documento comprovante l’operazione. Nel caso delle fatture messe a disposizione, la prova di ricezione è rappresentata dalla data di presa visione nel cassetto fiscale fatture elettroniche.

Pertanto, la data di effettiva detraibilità dell’IVA non corrisponde a quella di emissione, bensì a quella di visualizzazione del documento nell’area riservata, a condizione che quest’ultima avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno cui si riferisce il diritto. Decorso tale termine, anche in presenza di copia di cortesia, il recupero dell’IVA non è più possibile. Risulta quindi fondamentale verificare periodicamente il cassetto fiscale fatture elettroniche al fine di non perdere importanti diritti fiscali.

Fatture messe a disposizione

Diritti e obblighi relativi alle fatture messe a disposizione

In primo luogo, va definito che per fatture messe a disposizione, ai sensi della risposta n. 435/2023 dell’Agenzia delle Entrate, si intendono quei documenti elettronici il cui recapito non è avvenuto tramite Sistema di Interscambio a causa di problematiche tecniche, come caselle PEC piene o inattive. In tali casi, le fatture vengono collocate nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, ovvero nel cassetto fiscale fatture elettroniche.

Emergono quindi diritti e obblighi connessi al corretto utilizzo di tale strumento. In primis, il destinatario detiene il diritto di detrazione dell’IVA a partire dalla data di presa visione del documento nell’area riservata e non già da quella di emissione, a condizione che tale adempimento formale avvenga entro i termini di presentazione della dichiarazione IVA.

Il cedente/prestatore, dal canto suo, è tenuto a informare tempestivamente il destinatario del mancato recapito, indirizzandolo a verificare la presenza delle fatture nel cassetto fiscale fatture elettroniche. Quest’ultimo, a sua volta, ha l’obbligo di attivarsi con sollecitudine al fine sia di non perdere importanti diritti fiscali, sia di non essere reputato artefice di un’arbitraria procrastinazione della presa visione.

Risulta pertanto determinante, ai fini dell’esercizio corretto dei diritti e degli obblighi connessi alle fatture messe a disposizione nell’area telematica dell’Agenzia delle Entrate, verificare periodicamente la presenza di tali documenti nel cassetto fiscale fatture elettroniche entro i termini di legge.

Delega fatturazione elettronica: definizione e procedura di rilascio

La delega fatturazione elettronica costituisce uno strumento essenziale per molti operatori economici a cui la normativa sulla fatturazione elettronica può risultare complessa, ad esempio per carenza di competenze informatiche o scarsa familiarità con i vincoli del tracciato unico.

Tale delega, infatti, consente a un terzo abilitato di assolvere materialmente gli obblighi di invio e ricezione delle fatture digitali per conto del delegante. Un valido ausilio soprattutto per le piccole realtà produttive.

Diventa però dirimente che tale delega sia rilasciata correttamente, senza errori fattura elettronica formali rispetto alle rigorose procedure fissate dall’Agenzia delle Entrate. Soltanto l’esatta compilazione dei campi identificativi di delegato e delegante e la formale accettazione dell’incarico tramite i servizi telematici ne garantiscono la piena efficacia.

Eventuali errori nella compilazione della delega, come refusi o discordanze nei dati, potrebbero infatti pregiudicarne la validità con il rischio di vanificare gli sforzi del delegante per assolvere adeguatamente gli adempimenti di fatturazione elettronica.

Delega fatturazione elettronica: cos’è

Con delega fatturazione elettronica si intende il meccanismo che consente a un soggetto abilitato, il delegante, di conferire ad altri operatori, il delegante, la possibilità di gestire le attività connesse alla fatturazione elettronica per suo conto.

La Delega fatturazione elettronica disciplinata dall’Agenzia delle Entrate regola il rapporto tra delegante e delegato mediante apposita convenzione, che vincola quest’ultimo al corretto assolvimento degli obblighi relativi alla fatturazione elettronica nei confronti del Sistema di Interscambio e dell’Amministrazione finanziaria.

Nello specifico, i delegati all’emissione possono provvedere alla predisposizione e trasmissione delle fatture elettroniche per conto dei deleganti, mentre i delegati alla ricezione sono abilitati alla ricezione, archiviazione e gestione sul piano contabile-fiscale delle fatture elettroniche ricevute.

I delegati all’emissione possono assistere il delegante in tutte le fasi dell’iter di trasmissione delle fatture elettroniche attive. Ciò significa che potranno occuparsi della generazione del file in formato XML con i dati fiscali estratti dal gestionale, dell’apposizione della firma digitale/marca temporale qualificata nonché dell’invio al Sistema di Interscambio nei termini di legge.

Per quanto concerne i delegati alla ricezione, essi potranno ricevere e scaricare dal SdI le fatture elettroniche passive del delegante. Dovranno quindi provvedere alla loro archiviazione elettronica in modulo sicuro e alla successiva registrazione in contabilità, allegando i documenti ricevuti digitalmente ai relativi provvedimenti contabili. Si occuperanno altresì di eventuali comunicazioni per lo scarto dei file. La delega interessa dunque tutte le operazioni propedeutiche e consecutive alla fatturazione elettronica di competenza del delegante. Tale strumento risulta utile per semplificare gli adempimenti connessi alla fatturazione elettronica.

 

Delega fatturazione elettronica

Delega fattura elettronica: Procedure e modalità per il rilascio della delega

La delega fatturazione elettronica viene conferita mediante un apparato normativo che ne disciplina i requisiti di validità. Il soggetto delegante, in primis, deve accedere al proprio Cassetto fiscale o utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per generare una richiesta di delega indicando il tipo (emissione/ricezione) e i dati identificativi del delegato.

Parallelamente, il futuro delegato deve essere in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia per poter ricevere ed accettare la richiesta di conferimento dell’incarico. Accettata la delega, essa diviene operativa a seguito di registrazione da parte dell’Amministrazione finanziaria.

La delega deve essere adeguatamente circostanziata attraverso un modulo che vincola entrambe le parti, con indicazione del periodo di vigenza e della tipologia di atti gestibili. Decorso tale termine, essa può essere rinnovata. È essenziale che il delegato sia identificabile con certezza attraverso i sistemi telematici per consentire la formale attribuzione delle specifiche abilitazioni. In particolare, sarà necessario che lo stesso inserisca nella delega i codici di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, come le credenziali Fisconline o Entratel. Solo attraverso tali codici identificativi sarà possibile per l’Amministrazione finanziaria riconoscere in via definitiva il delegato e abilitarlo operativamente alla trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche per conto del delegante.

Fattura ricevuta da soggetto identificato in Italia ma non residente: adempimenti e implicazioni fiscali

La fattura ricevuta da soggetto identificato in Italia ma non residente riveste un particolare grado di criticità nell’ambito della Fatturazione elettronica. Infatti, affinché tale documento sia considerato valido ai fini IVA, occorre che vengano rispettati vincoli specifici di compilazione come il codice TD28 e l’indicazione dell’identificativo IVA italiano.

Qualora tali requisiti non siano soddisfatti, il sitema del Sistema di Interscambio provvederà allo scarto della fattura con conseguente mancata deducibilità dell’IVA.

Di qui l’importanza di porre la massima cura nella registrazione contabile di tali documenti, verificando attentamente i dati obbligatori in essi riportati, per evitare di incorrere in errori che potrebbero ripercuotersi negativamente in sede di dichiarazione IVA, di controllo dell’Agenzia delle Entrate o di determinazione del credito/debito d’imposta.

Anche un banale refuso nell’indicazione dell’identificativo fiscale estero potrebbe rendere non conforme la fattura, con effetti pregiudizievoli sull’operatività dell’impresa. Occorre quindi porre la massima cautela nella ricezione di tali fatture da validare con accuratezza.

Fattura ricevuta da soggetto identificato in Italia ma non residente: i requisiti

Nell’ambito della fatturazione elettronica, la normativa prevede specifiche disposizioni per la gestione contabile delle fatture passive ricevute da soggetti IVA identificati in Italia ma non residenti nel territorio nazionale.

In particolare, il Codice di comportamento per la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche stabilisce che tali operazioni, per essere considerate valide, devono riportare nel tracciato in formato XML il codice “TD28”.

In aggiunta, la fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente l’indicazione dell’identificativo IVA del cedente/prestatore non residente rilasciato dall’Agenzia delle Entrate italiana. Tale dato identificativo è comunicato dal soggetto all’Anagrafe tributaria italiana.

Il rispetto di questi due requisiti di codifica dell’operazione (TD28) e di indicazione dell’identificativo IVA consente di considerare regolare, ai fini IVA in Italia, il documento ricevuto in formato elettronico. L’omessa o errata presenza anche di uno soltanto dei campi determina lo scarto della fattura.

Se una fattura elettronica ricevuta da un soggetto identificato in Italia ma non residente non rispetta i requisiti di cui sopra (codifica dell’operazione con TD28 e indicazione dell’identificativo IVA italiano), le conseguenze sono le seguenti:

  1. La fattura è scartata e non può essere registrata contabilmente dal sistema del SdI (Sistema di Interscambio). Pertanto non è deducibile ai fini IVA.
  2. Il vendor riceve una nota di scarto contenente le motivazioni del mancato accoglimento del file XML.
  3. Sarà necessario richiedere al cedente/prestatore l’emissione di una nuova fattura elettronica con i dati corretti.
  4. In mancanza di fattura valida, non è possibile detrarre l’IVA a credito e l’importo diventa una spesa non deducibile fiscalmente.
  5. Possono configurarsi profili di irregolarità IVA, con conseguenti sanzioni, nel caso di registrazione contabile di documenti non validi ai fini fiscali.

Pertanto è fondamentale porre la massima attenzione affinché la fattura elettronica contenga correttamente tutti gli elementi obbligatori richiesti dalla normativa. È quindi necessario porre particolare attenzione al corretto assolvimento di tali obblighi formali nella gestione delle fatture passive da soggetti non residenti ma identificati in Italia.

Fattura ricevuta da soggetto identificato in Italia ma non residente

Soggetto identificato ma non residente in Italia: Regime IVA e obblighi contabili

I soggetti non residenti nel territorio italiano che intrattengono rapporti economici con clienti e fornitori localizzati in Italia possono scegliere di identificarsi ad IVA nel nostro Paese.

In questo caso, l’identificazione comporta l’assoggettamento al regime IVA italiano per le sole cessioni di beni e prestazioni di servizi rese sul territorio nazionale, con obbligo di:

  • Emissione di fatture elettroniche per le operazioni attive, utilizzando il codice identificativo rilasciato dall’Agenzia delle Entrate;
  • Trasmissione al Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche ricevute, che dovranno riportare correttamente la posizione IVA del cedente;
  • Liquidazione periodica dell’IVA in Italia per le operazioni passive, utilizzando il modello di pagamento F24.
  • Tenuta della contabilità IVA con evidenza delle singole operazioni.

È quindi essenziale che tali soggetti identificati rispettino scrupolosamente gli obblighi contabili, per evitare possibili errori fattura elettronica o irregolarità sanzionabili.

TD27 fattura elettronica: per quali operazioni è utilizzata?

La corretta conoscenza della sezione TD27 della fattura elettronica è importante per chiunque decida di aprire una partita IVA. Infatti, sebbene la TD27 trovi applicazione solo in specifici casi di operazioni non imponibili, è comunque fondamentale sapere come funziona e quando può essere utilizzata.

Capire le differenze di utilizzo tra le diverse TD (sezioni) della fattura elettronica, anch’essa obbligatoria dal 2019 per la generalità dei soggetti IVA, consente di gestire gli adempimenti in modo corretto ed efficace sin dal primo giorno di avvio dell’attività. Ad esempio, ci si può trovare a dover emettere una TD27 per movimenti interni o cessioni gratuite. Conoscere prima questa casistica è utile per non incorrere in errori o sanzioni.

Familiarizzare con i diversi casi d’uso previsti dallo standard di fatturazione elettronica, come appunto la TD27, risulta fondamentale per chi si approccia per la prima volta alla gestione della contabilità di un’impresa.

TD27 fattura elettronica per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

La TD27 è prevista dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 per le ipotesi di autoconsumo o cessioni gratuite di beni e servizi senza rivalsa dell’IVA. Tale sezione è utilizzata per documentare le operazioni non imponibili ai fini IVA, come previsto dall’articolo 10 del DPR 633/72, che esclude l’applicazione dell’imposta per le cessioni non effettuate nell’esercizio di impresa, arte o professione.

Nella prassi, la TD27 viene compilata per movimentazioni interne a fini amministrativi come trasferimento di beni da magazzino a reparto produzione. Oppure, la si utilizza per cessioni gratuite a determinati soggetti come enti no profit. Nel dettaglio, attraverso la fatturazione elettronica si inseriscono nella TD01 i dati identificativi del cessionario/committente e nella TD27 le informazioni relative a beni/servizi ceduti (natura, quantità, valore).

Il documento elettronico così prodotto assolve agli obblighi di documentazione della transazione non imponibile, garantendo completezza e tracciabilità dei dati nel pieno rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

TD27 fattura elettronica

Fattura elettronica td27: quando utilizzarla

La sezione TD27 della fattura elettronica trova applicazione in precise ipotesi di operazioni non imponibili, come previsto dall’articolo 10 del DPR 633/72. Nello specifico, la TD27 viene utilizzata per documentare le cessioni di beni e prestazioni di servizi che esulano dall’esercizio di attività d’impresa, come le cessioni gratuite a determinati soggetti (ospedali, onlus, volontariato).

Un altro caso riguarda le movimentazioni interne a fini amministrativi, come il prelievo da magazzino per essere impiegati nel ciclo produttivo. La TD27 è impiegata anche per le cessioni di beni per i quali è stata esercitata l’opzione per il margine o per le vendite in leasing.

In tutte queste ipotesi, tramite la fatturazione elettronica è possibile emettere un documento utilizzando la sezione TD27, indicando i dati del cessionario/committente e specificando i dettagli delle merci/servizi non imponibili ceduti. Ciò consente di assolvere agli obblighi di tracciabilità e prova dell’operazione in maniera formale e digitale.

Cerchiamo anche di chiarire meglio quest’ultima affermazione. L’emissione del documento elettronico tramite il Sistema di Interscambio assolve agli obblighi di registrazione e trasmissione dei dati prescritti dalla normativa in materia di tracciabilità fiscale. Questo garantisce che le informazioni riguardanti le operazioni non imponibili documentate con la TD27 vengano rese disponibili alle autorità fiscali in modo automatico, standardizzato e non manipolabile, attraverso un sistemati di interscambio protetto.

Inoltre, ogni fattura elettronica viene firmata digitalmente dal soggetto emittente, assicurando requisiti di autenticità, integrità dei dati, leggibilità e conservabilità nel tempo. Queste caratteristiche consentono di fornire prova legale delle cessioni/prestazioni non imponibili in modo completo, sicuro e non alterabile rispetto alla tradizionale documentazione cartacea. Pertanto, anche l’uso della TD27 sfrutta a pieno i vantaggi giuridici ed economici della fatturazione elettronica.

 

Scritture contabili obbligatorie: ecco come avere sempre i conti in regola con il Fisco

Aprire una partita IVA e iniziare un’attività d’impresa è sicuramente un passo importante, che però richiede anche una buona dose di consapevolezza sulle incombenze burocratiche e sugli adempimenti fiscali da rispettare.

Tra gli aspetti più rilevanti ci sono le scritture contabili obbligatorie che l’Agenzia delle Entrate impone a tutte le attività economiche. Tenere registri come il libro giornale, i registri IVA, le fatture emesse e ricevute secondo le scadenze corrette è fondamentale per tracciare in modo trasparente i flussi economici in entrata e uscita.

Tuttavia, capire e rispettare tutte le regole non è sempre semplice, soprattutto per chi non ha dimestichezza con la contabilità e gli adempimenti fiscali. Proprio per questo, la cosa migliore quando si apre un’attività è rivolgersi sin da subito a un commercialista o consulente del lavoro qualificato.

Affidandosi a un professionista esperto e in regola con i corsi di aggiornamento, si avrà la certezza che i libri contabili e gli altri registri vengano tenuti correttamente e rispettando tutte le scadenze. In questo modo si eviteranno spiacevoli sorprese in caso di controllo e si potrà gestire la propria impresa con serenità, focalizzandosi sulla crescita del business.

 

Scritture contabili obbligatorie: i registri richiesti per legge

Le scritture contabili obbligatorie previste per legge costituiscono un adempimento di fondamentale importanza per ogni attività economica. I registri che devono essere compilati correttamente sono stabiliti dal Codice Civile, Codice Penale e decreto fiscale.

In particolare, l’imprenditore commerciale è tenuto alla tenuta del Registro IVA, delle Fatture Emesse e Ricevute con relativa Numerazione, del Giornale e della scrittura IVA, eventualmente anche del Registro bene ammortizzabili. Tali documenti contabili sono progettati per tracciare in modo analitico e indiscutibile il quantum delle operazioni effettivamente poste in essere, al fine di una corretta liquidazione dell’IVA e redazione delle dichiarazioni periodiche.

Il Registro IVA consente di rilevare e riportare in modo dettagliato e differenziato gli acquisti e le vendite effettuati distintamente per aliquota, in modo da poter calcolare i relativi debiti/crediti trimestralmente. Le fatture, sia passive che attive, devono essere annotate con univoca numerazione progressiva su appositi Registri, allegando anche la relativa documentazione contabile. Il Giornale deve contenere l’annotazione giornaliera degli eventi aziendali, utilizzando partite doppie che esprimono il principio di causalità.

Tali documenti devono essere conservati per 10 anni dal termine dell’annualità a cui si riferiscono o dalla data di presentazione della dichiarazione, in modo da poter essere esibiti in caso di verifiche. Pertanto, l’imprenditore commerciale è tenuto a dotarsi di tale strumentazione contabile per assolvere correttamente agli obblighi di tracciabilità imposti dalla normativa. Solo attraverso il puntuale rispetto di tali scritture obbligatorie sarà in grado di documentare in ogni momento la propria posizione fiscale.

Scritture contabili obbligatorie

Libri contabili obbligatori: le scadenze e gli adempimenti fiscali correlati

I libri contabili obbligatori devono essere redatti secondo precisi obblighi fiscali cui è soggetto l’imprenditore.

Le scritture contabili, come regole generali, devono essere tenute entro il mese successivo a quello cui si riferiscono. Fatta eccezione per il Registro acquisti che può essere compilato entro il 15° giorno successivo al mese di effettuazione delle operazioni.

Verso lo Stato sono poi previsti adempimenti periodici quali liquidazione dell’IVA con modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello cui si riferisce; presentazione della dichiarazione IVA annuale entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce il periodo d’imposta.

I dati contabili obbligatori devono essere conservati per 10 anni con originale o copia autenticata, fatta eccezione per fatture elettroniche che possono beneficiare della sola conservazione digitale.

Tali scadenze e modalità di conservazione sono stabilite chiaramente dalla normativa vigente al fine di assicurare la corrispondenza tra contabilità e dichiarazione, nonché di consentire gli accertamenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Pertanto, gli operatori economici sono tenuti a monitorare con attenzione le scadenze previste e le corrette modalità di archiviazione dei dati.

Shopify fatturazione elettronica e corrispettivi con FatturaPRO.click

FatturaPRO.click ha sviluppato con successo un’applicazione integrata per Shopify che risolve in modo definitivo la problematica della fatturazione elettronica per i merchants che utilizzano questa piattaforma di commercio digitale. Grazie all’app FatturaPRO, gli operatori del mondo Shopify oggi possono contare su uno strumento eccezionale che garantisce l’emissione automatica e diretta di fatture e corrispettivi a partire dagli ordini registrati nel backoffice del negozio online.

Tutto il processo risulta completamente snellito e gestibile con pochi click: basta collegare il proprio account Shopify all’app tramite le proprie credenziali e impostare solo una volta i dati aziendali per attivare il flusso documentale in modo completamente digitale e conforme alle normative fiscali.

Tra i principali vantaggi di questa soluzione spiccano l’assoluta semplicità d’uso e il risparmio notevole di tempo, grazie all’automazione end-to-end del ciclo di fatturazione. Inoltre, gli avanzati sistemi di sicurezza implementati da FatturaPRO.click tutelano i dati sensibili da possibili minacce. Grazie a questa app sviluppata ad hoc, FatturaPRO si dimostra ancora una volta il partner ideale per la gestione fiscale delle attività di commercio digitale su Shopify.

Fatture Shopify: come funziona la piattaforma e-commerce

Shopify è una piattaforma di e-commerce che permette di creare e gestire negozi online in modo semplice e flessibile. Secondo il sito ufficiale di Shopify, oltre 1 milione di attività in 175 paesi utilizzano la piattaforma. Stando al report annuale pubblicato da Shopify, nel 2021 il volume globale di vendite sulla piattaforma ha raggiunto i 175 miliardi di dollari. Per quanto riguarda il mercato italiano, l’Osservatorio eCommerce B2c della School of Management del Politecnico di Milano certifica che in Italia sono oltre 50.000 gli shop online gestiti tramite Shopify.

Shopify fatturazione elettronica

La soluzione offre tutti gli strumenti necessari per avviare un business digitale: dalla gestione del catalogo prodotti e ordini, alla configurazione del tema grafico e delle modalità di pagamento, fino alla creazione di campagne promozionali e di fidelizzazione della clientela. Inoltre, grazie all’integrazione con soluzioni di terze parti, Shopify consente di ottimizzare ulteriormente le funzioni del proprio negozio online.

Per quanto riguarda Shopify fatturazione elettronica, è possibile, attraverso un’app appositamente sviluppata da FatturaPRO.click, provevdere in modo facile e veloce alla fatturazione elettronica in modo automatico e completamente integrato con la piattaforma. Il merchant può configurare direttamente i propri dati fiscali e procedere alla generazione e all’invio delle fatture elettroniche, senza passaggi manuali. Una funzione che semplifica notevolmente la gestione amministrativo-fiscale per gli utenti. Shopify rappresenta una soluzione di successo per la vendita online, grazie alla sua completa gamma di strumenti per avviare con successo un’attività di e-commerce.

Shopify fatturazione elettronica con FatturaPRO.click

Shopify è quindi oggi uno dei principali software per la vendita online, utilizzato da centinaia di migliaia di attività commerciali a livello globale. Come accaduto in precedenza per WooCommerce, anche per questa piattaforma FatturaPRO.click ha sviluppato una soluzione integrata capace di semplificare notevolmente la gestione della fatturazione fiscale da negozio online.

L’app FatturaPRO per Shopify permette infatti di generare ed emettere fatture elettroniche e corrispettivi telematici in modo diretto e completamente automatizzato a partire dagli ordini registrati nel back-end del negozio. Il merchant non deve fare altro che collegare il proprio account Shopify all’app tramite le credenziali, impostare i dati aziendali una sola volta e da quel momento ogni ordine diventa immediatamente una fattura fiscale pronta per l’invio al Sistema di Interscambio.

Grazie a questa soluzione, i titolari di e-commerce basati su Shopify hanno finalmente la possibilità di digitalizzare del tutto il flusso documentale legato agli scambi commerciali, liberandosi da fastidiosi adempimenti burocratici e gestendo la parte amministrativo-contabile direttamente all’interno del proprio shop online, con assoluta tranquillità e semplicità.

Secondo lavoro online: come avviarlo, quando è necessaria la partita IVA e come gestire la fatturazione elettronica

Oggigiorno avere un secondo lavoro online è senza dubbio più facile e fattibile che in passato. Grazie alla diffusione di Internet e dei social network, alle tante opportunità offerte dal digitale e all’abbattimento di molte barriere geografiche, chi possiede ingegno, motivazione e una adeguata preparazione ha concrete chances di incrementare il proprio reddito lavorando da remoto.

Basta saper individuare una propria nicchia di competenza e sviluppare un’idea vincente, sia essa la creazione di contenuti digitali, l’erogazione di corsi online, il commercio elettronico o altre attività web-based. Con impegno e costanza nel tempo si può costruire progressivamente una clientela sparsa in vari Paesi.

Anche chi ha un lavoro dipendente a tempo pieno può trovare spazi per avviare un business parallelo sfruttando il proprio talento e investendo tempo libero nella formazione. Gli strumenti tecnologici oggi permettono di lavorare da qualsiasi luogo, in autonomia e flessibilità di orario.

Per chi desidera e sa cogliere le potenzialità del lavoro agile e dei canali digitali, avere una seconda occupazione online è certamente realizzabile senza particolari ostacoli.

Secondo lavoro online: le categorie principali e come avviare un’attività in rete

Esistono diverse opportunità per incrementare il proprio reddito attraverso i cosiddetti “secondi lavori online“. Per sapere come guadagnare soldi extra basta usare un po’ di ingegno, ma non solo! Alcuni tra i più diffusi sono:

  1. Content creator: creazione e pubblicazione di contenuti su blog/YouTube legati a un topic specifico. Prevede una preliminare strategia di social media marketing per acquisire followers.
  2. Dropshipping: vendita di prodotti presenti su marketplace tramite l’apertura di un e-commerce gestito da terzi per l’inventario e le spedizioni. Necessita ottimizzazione SEO del sito e campagne promozionali.
  3. Social media manager: gestione di profili aziendali sui principali social network secondo obiettivi prefissati, reportistica e piani editoriali. Richiede competenze relative a Instagram, Facebook, Twitter e relativi strumenti pubblicitari.
  4. Tutoraggio online: erogazione di lezioni one-to-one in videoconferenza su diversi argomenti didattici. Predisposizione di programmi di apprendimento differenziati.

Secondo lavoro online

In ogni caso è buona norma aprire la Partita IVA per attività continuative e redditizie al fine di adempiere a tutti gli obblighi di natura fiscale e previdenziale. Per avviare con successo le attività sopracitate è consigliabile redigere un piano editoriale a supporto della propria presenza sui canali social, per assicurare la produzione e pubblicazione di contenuti in modo strutturato.

Alcune figure professionali emergenti includono il personal shopper digitale, che fornisce suggerimenti e consulenza agli utenti per gli acquisti online, e il content reviewer, ovvero chi produce resoconti e recensioni di prodotti e servizi. Prima di intraprendere queste attività è importante verificare la normativa di riferimento al fine di rispettare tutti gli adempimenti burocratici, amministrativi e fiscali richiesti per legge.

Secondo lavoro da casa: la normativa fiscale per le attività online, partita IVA e fatturazione elettronica

Gli aspetti fiscali assumono particolare rilevanza per le attività da aprire da casa attraverso Internet, in quanto determinano gli adempimenti cui è necessario ottemperare.

In linea generale, è richiesta l’apertura della partita IVA per qualsiasi attività commerciale, artistica o professionale che consenta di produrre proventi, anche se svolta online e prevalentemente da remoto. Non rientrano invece nel regime IVA i semplici hobby occasionali privi di finalità lucrative.

Una volta ottenuto il codice fiscale e la partita IVA tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate (sempre consultabili gratuitamente come descritto nel nostro articolo “come trovare una partita IVA“), si deve procedere alla registrazione sul Sistema di Interscambio (SdI), abilitando i servizi di fatturazione elettronica. Quest’ultima prevede l’emissione, la trasmissione e la conservazione in formato XML delle fatture attraverso un software certificato.

Presentando le caratteristiche di accuratezza e tracciabilità dei dati, la fatturazione elettronica è ormai obbligatoria per legge per la generalità dei soggetti IVA al fine di garantire la trasparenza fiscale. È importante che il regime fiscale scelto per le attività online sia compatibile con il carico di lavoro previsto e con i redditi stimati, per evitare di incorrere in sanzioni in sede di dichiarazione dei redditi.

Tra gli adempimenti periodici rientrano anche la liquidazione dell’IVA con modello F24 e la presentazione della dichiarazione dei redditi, operazioni per le quali è possibile avvalersi del supporto di commercialisti ed esperti contabili. Alcune forme giuridiche, come la disciplina del lavoro autonomo occasionale, consentono di fatturare sotto determinate soglie di compenso annuo senza dover aprire la partita IVA, semplificando gli oneri amministrativi.

Fattura elettronica condominio: tutti i passaggi per una fatturazione corretta

La fattura elettronica condominio è un adempimento che richiede accurata professionalità e specifiche competenze. Infatti, il condominio presenta delle peculiari caratteristiche giuridico-amministrative che lo differenziano rispetto a una normale impresa o privato. Non avendo partita IVA, le regole per l’emissione della fattura elettronica necessitano di alcuni accorgimenti che vanno oltre le normali procedure.

In particolare, il prestatore o fornitore che emette fattura nei confronti del condominio deve avere piena padronanza delle normative civilistiche e fiscali che disciplinano la natura di questo particolare ente. Solo assimilando concetti come l’assetto organizzativo, la rappresentanza dell’amministratore, il codice fiscale dell’ente, è possibile comprendere appieno le specificità del destinatario della fattura elettronica.

Fondamentale è poi la conoscenza delle istruzioni operative emanate periodicamente dall’Agenzia delle Entrate, che riguardano aspetti come l’indicazione del codice destinatario, la conservazione dell’originale presso il Sistema di Interscambio, l’invio della copia di cortesia. Non meno importante è la padronanza delle corrette modalità di compilazione dei dati fiscali, quali natura, aliquota e assoggettabilità a ritenuta d’acconto dell’operazione, che possono variare per la specificità del destinatario.

Solo grazie a una elevata competenza “tecnica” e a una continua attività di aggiornamento normativo è possibile garantire la piena ottemperanza degli obblighi di fatturazione elettronica quando il cliente è un condominio, evitando errori nella procedura con potenziali conseguenze in termini di sanzioni.

Fattura elettronica condominio: Requisiti e adempimenti per l’emissione

L’emissione della fattura elettronica condominio deve avvenire obbligatoriamente mediante trasmissione dei dati al Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, salvo le previste eccezioni per i regimi agevolati. A tale proposito, è necessario che il soggetto emittente sia in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) abilitata ai servizi telematici, attraverso la quale effettuare l’invio al SdI appositamente compilando i dati identificativi del condominio.

Nel caso il condominio non sia abilitato al servizio di fatturazione elettronica presso un gestore telematico accreditato dall’Agenzia delle Entrate e quindi sprovvisto di codice destinatario, il campo “codice destinatario” della fattura dovrà essere compilato inserendo “0000000“. Contestualmente deve essere riportato nell’apposito campo il codice fiscale del condominio, individuabile dall’atto costitutivo depositato presso l’Agenzia del Territorio. Qualora invece il condominio abbia attivato tale servizio, l’amministratore comunicherà al fornitore/prestatore il codice SdI da riportare nell’apposito campo identificativo del destinatario della fattura elettronica. Al fine di consentirne la corretta ricezione e consultazione, è inoltre necessario inviare copia della fattura elettronica, in formato Pdf/A, all’amministratore di condominio tramite PEC.

Da non tralasciare è la verifica della natura dell’operazione per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% o ordinaria del 22%, nonché l’eventuale applicazione della ritenuta d’acconto nella misura del 4-20% prevista per talune prestazioni rese a favore di persone giuridiche.

Fattura elettronica condominio

Fattura elettronica a condominio: le fasi per una corretta gestione del processo

La procedura di emissione e gestione della fattura elettronica quando il destinatario è un condominio prevede diverse fasi che è importante rispettare per assolvere correttamente a tutti gli obblighi di natura fiscale e amministrativa.

In primo luogo, il soggetto emittente deve verificare preventivamente se il condominio risulti abilitato o meno al servizio di fatturazione elettronica presso un gestore telematico accreditato dall’Agenzia delle Entrate. Nel primo caso, come abbiamo visto, l’amministratore deve fornire il relativo codice SdI da inserire nel documento fiscale. In mancanza di tale codice, deve essere riportato “0000000“. Una volta predisposta e validata la fattura elettronica, questa deve essere trasmessa al Sistema di Interscambio mediante il Sistema di Interscambio. Parallelamente, ne va inviata copia in formato PDF/A all’amministratore di condominio via PEC, specificando che l’originale è a disposizione nel cassetto fiscale del destinatario presso il portale dell’Agenzia.

Qualora prevista, tale fase può comprendere l’applicazione dell’IVA agevolata al 10% o ordinaria al 22% in base alla destinazione del condominio, nonché la verifica dell’assoggettabilità a ritenuta d’acconto, da applicare al 4-20% in funzione del tipo di prestazione resa.

La conservazione del documento, per i successivi termini di decadenza, è assolta direttamente dal Sistema di Interscambio. L’emissione della fattura, pertanto, deve intendersi completata solo a ricevuta della conferma di regolare accettazione da parte dello stesso. L’amministratore, infine, può memorizzare la copia di cortesia per la conservazione nel fascicolo condominiale al fine di rendere disponibile la documentazione amministrativo-fiscale dell’ente.