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Come firmare fattura elettronica PA agenzia entrate

Il passaggio alla fatturazione elettronica ha costretto aziende e liberi professionisti a rivedere i propri processi amministrativi e fiscali, talvolta riscontrando difficoltà. In particolare, non è raro che molte imprese e professionisti abbiano ancora dubbi su come firmare fattura elettronica PA. La legislazione, infatti, stabilisce che la fattura elettronica nei confronti della PA è valida anche in assenza di firma digitale, poiché la sola trasmissione telematica assolve agli obblighi fiscali. Tuttavia, molte aziende preferirebbero apporre comunque una firma sulla fattura, per aumentarne l’autenticità e il valore probatorio.

Purtroppo, non tutti gli studi professionali e gli uffici amministrativi hanno piena chiarezza sui passaggi per firmare le fatture elettroniche PA. Spesso non sono a conoscenza delle diverse tipologie di firma digitale disponibili, né sanno esattamente come acquisirle e implementarle all’interno del proprio gestionale. Di conseguenza, molte aziende e professionisti rinunciano per il momento ad apporre una firma sulle fatture elettroniche destinate alla pubblica amministrazione.

In realtà, seguendo una corretta procedura e utilizzando gli strumenti tecnologici adeguati, apporre una firma elettronica qualificata o avanzata sulle fatture elettroniche PA non è poi così complesso, e consente di aumentarne l’autenticità e la certezza legale. Tuttavia, sono ancora molte le imprese e gli studi professionali che non sanno come fare.

Firma fattura elettronica PA agenzia entrate: cosa prevede la legge

La normativa relativa alla fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione (PA) stabilisce disposizioni specifiche in merito alla firma delle fatture elettroniche. È importante comprendere le regole stabilite dalla legge per garantire la conformità nella trasmissione delle fatture elettroniche agli enti pubblici.

Secondo il regolamento sulla fatturazione elettronica, l’utilizzo della firma digitale non è obbligatorio per le fatture elettroniche emesse verso la PA. Questo significa che le fatture possono essere trasmesse telematicamente senza la necessità di una firma digitale qualificata o avanzata. La legge riconosce che la semplice trasmissione telematica della fattura ha valore legale equivalente alla firma tradizionale. Ciò significa che la trasmissione elettronica della fattura, tramite canali telematici come il Sistema di Interscambio (SDI) in Italia, costituisce prova legale dell’emissione e della ricezione della fattura stessa.

Come firmare fattura elettronica PA agenzia entrate

Esistono però alcune eccezioni in cui la firma digitale può essere richiesta. Alcuni tipi di contratti o accordi specifici possono richiedere esplicitamente l’utilizzo della firma digitale qualificata. Ad esempio, nel caso di contratti di appalto pubblico di importo elevato, potrebbe essere richiesta la firma digitale per garantire l’autenticità e l’integrità del documento. In generale, tuttavia, le fatture elettroniche emesse verso la PA sono valide anche senza l’utilizzo della firma digitale o elettronica avanzata. La normativa mira a semplificare la procedura di fatturazione elettronica, riducendo gli oneri amministrativi per le imprese e promuovendo l’adozione della fatturazione elettronica come strumento efficiente e sostenibile. Anche in assenza della firma digitale, le fatture elettroniche devono comunque rispettare gli altri requisiti previsti dalla normativa, come l’integrità del contenuto, l’identificazione del mittente e del destinatario, e l’utilizzo di un formato di scambio compatibile con gli standard definiti.

Come firmare fattura elettronica PA agenzia entrate

Per apporre comunque una firma digitale alle fatture elettroniche destinate alla Pubblica Amministrazione è possibile adottare la seguente procedura in tono professionale:

Si consiglia l’utilizzo di un software di fatturazione elettronica in grado di gestire l’apposizione di firme digitali. Tale software deve consentire di scegliere il tipo di firma che si intende utilizzare: qualificata, avanzata o semplice a seconda del livello di sicurezza e validità legale richiesto.

Per apporre la firma digitale è necessario dotarsi del sistema di firma prescelto, che può essere una smart card, una chiavetta USB o un token. Successivamente è indispensabile installare il certificato di firma all’interno del software di fatturazione elettronica, seguendo le istruzioni fornite. A questo punto, all’interno della fattura elettronica verso la PA, nella sezione apposita, sarà possibile aggiungere la firma digitale prescelta.

Sebbene non obbligatoria ai fini della Pubblica Amministrazione, la firma digitale aggiunge validità legale e autenticità al documento fiscale elettronico, attestandone in maniera inequivocabile la provenienza e le eventuali modifiche apportate. L’apposizione di una firma digitale sulle fatture elettroniche destinate alla PA è una pratica consigliabile sebbene non vincolante, che va ad aumentare il valore probatorio del documento fiscale.

Emissione fattura a cliente estero senza partita iva

Per emettere fatture verso paesi esteri, è necessario seguire la procedura del Sistema di Interscambio (SDI), conformemente alle direttive fornite dall’Agenzia delle Entrate. È fondamentale acquisire tutte le informazioni rilevanti e seguire correttamente i passaggi per evitare eventuali errori durante il processo di fatturazione.

Per emettere fatture verso paesi esteri, sia con IVA che senza, è indispensabile utilizzare un software di fatturazione elettronica compatibile con il sistema SDI dell’Agenzia delle Entrate. Il codice destinatario da inserire nella fattura destinata all’estero è composto da sette “X” nel caso di partite IVA, mentre per le persone fisiche è necessario inserire sette zeri. Anche le attività in regime forfettario devono emettere fatture estere in formato elettronico.

Se il proprio business coinvolge attività di e-commerce o prevede relazioni commerciali con fornitori e clienti all’interno dell’Unione Europea o a livello internazionale, diventa essenziale comprendere il processo di fatturazione verso paesi esteri.

Può sorgere qualche dubbio dato che il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate è adottato solo a livello nazionale per le fatture elettroniche. Tuttavia, è necessario comunque aderire a tale sistema al fine di rispettare gli obblighi di fatturazione, seguendo le specifiche regole e compilando accuratamente tutti i campi richiesti. Inoltre, è importante inviare la fattura estera in formato PDF o cartaceo al cliente privato o con partita IVA. 

Emissione fattura a cliente estero

La fatturazione elettronica è obbligatoria solo per le operazioni commerciali interne in cui sono coinvolti soggetti passivi IVA residenti in Italia. Pertanto, le fatture emesse verso clienti esteri, sia all’interno dell’UE che al di fuori di essa, possono essere emesse in formato cartaceo senza l’obbligo di utilizzare il Sistema di Interscambio (Sdl) dell’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, le imprese italiane hanno la possibilità di adottare volontariamente la fatturazione elettronica anche per le transazioni con l’estero. Questa scelta non richiede alcuna opzione preventiva e può semplificare alcuni adempimenti. Infatti, coloro che utilizzano la fatturazione elettronica possono evitare di inviare l'”esterometro” trimestrale

Emissione fattura a cliente estero senza partita iva

Nel caso in cui si scelga di emettere una fattura elettronica per transazioni internazionali, è importante prestare attenzione ai dati inclusi nel file XML da inviare al Sdl. Ad esempio, nel campo del codice destinatario è necessario inserire il codice XXXXXXX, che identifica la controparte estera e indica un’operazione transfrontaliera.

Per quanto riguarda i dati anagrafici del cliente, sia all’interno che all’esterno dell’UE, possono sorgere alcune difficoltà legate al campo del CAP del Paese estero e al campo IDCodice del cliente, specialmente quando il cliente non è titolare di una partita IVA.

Emissione fattura a cliente estero senza partita IVA

Quali sono le procedure per emettere una fattura elettronica verso consumatori finali stranieri privi di identificativo fiscale italiano, considerando che è obbligatorio fornire il codice fiscale o la partita IVA?

Gli operatori IVA italiani possono scegliere di emettere una fattura elettronica verso clienti esteri, sia aziende che consumatori finali, comunitari o extracomunitari. In questo caso, non è necessario inviare i dati di tale fattura tramite l’esterometro. La fattura elettronica dovrà includere le seguenti informazioni:

  1. Nel campo 1.4.1.1.1 “IdPaese“, è necessario indicare il codice del Paese estero (diverso da IT), utilizzando lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code.
  2. Nel campo 1.4.1.1.2 “IdCodice“, è richiesto un valore alfanumerico identificativo della controparte, con un massimo di 28 caratteri alfanumerici. Se il cliente è un consumatore finale estero, è sufficiente compilare solo il campo 1.4.1.1.2 “IdCodice“, lasciando vuoto il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale“.
  3. Infine, per indicare l’indirizzo estero del cliente sulla fattura, è necessario selezionare la nazione di appartenenza (senza compilare la Provincia) e inserire il valore generico “00000” nel campo CAP. L’indirizzo può essere utilizzato per indicare il CAP straniero.

Si tratta di procedure che possono diventare alquanto complicate, soprattutto per chi è alle prime “armi”. Quindi il consiglio rimane sempre lo stesso, affidarsi completamente a un software per la fatturazione elettronica, come FatturaPRO.click. Un sistema che semplifica, agevola e favorisce lo scambio di documenti con l’estero con la certezza di rispettare sempre tutte le norme fiscali del proprio paese e soddisfare i criteri d’invio dei documenti per l’estero.

Quanto fatturato si deve avere per la partita iva: limiti e obblighi

Aprire una partita IVA è un passo importante per coloro che intendono avviare un’attività autonoma o lavorare come professionisti. Tuttavia, per poter aprire una partita IVA, è necessario soddisfare alcuni requisiti, tra cui il limite di fatturato annuo previsto dalla legge. In questo articolo, vediamo quindi di capire quanto fatturato si deve avere per la partita IVA, il limite di reddito annuo previsto, nonché gli obblighi fiscali e contabili che i titolari devono rispettare e cosa succede quando si supera il limite di fatturato previsto.

Quanto fatturato si deve avere per la partita IVA: limite del reddito annuo

Per aprire una partita IVA, il primo requisito da soddisfare è il limite di reddito annuo previsto dalla legge. Attualmente, il limite di fatturato annuo per l’apertura di una partita IVA varia a seconda della categoria di appartenenza.

Nello specifico, per l’anno fiscale 2023, i limiti di fatturato per le diverse categorie di partite IVA sono i seguenti:

  1. Regime forfettario: il limite di fatturato annuo previsto per questa categoria è di €85.000,00;
  2. Regime ordinario: per le attività commerciali e artigianali, il limite di fatturato annuo è di € 700.000,00, mentre per le attività professionali il limite è di € 300.000,00;
  3. Regime semplificato: il limite di fatturato annuo per questa categoria è di € 30.000,00.

Il limite di fatturato è relativo al reddito dell’anno precedente e quelli previsti possono essere soggetti a variazioni e aggiornamenti. Pertanto è sempre opportuno informarsi sulla normativa vigente al momento dell’apertura della partita IVA. Non ci sono invece limiti minimi di fatturato per aprire una partita IVA. Infatti, anche chi possiede un’attività che genera un reddito molto basso o nullo, è comunque possibile aprire una partita IVA per poter emettere fatture e dedurre le spese sostenute nell’ambito dell’attività svolta. L’apertura di un’attività comporta comunque degli obblighi fiscali e contabili, come la dichiarazione dei redditi e la tenuta dei registri contabili, che devono essere rispettati anche in caso di fatturato basso o nullo.

Quanto fatturato si deve avere per la partita iva

Apertura p IVA: obblighi fiscali e contabili

Fare impresa non significa solo avere la possibilità di emettere fatture elettroniche e ricevere pagamenti, ma comporta anche una serie di obblighi fiscali e contabili.

Tra gli obblighi fiscali, il titolare di partita IVA è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi annuale, ovvero il modello UNICO, entro i termini previsti dalla legge. Inoltre, in caso di superamento del limite di fatturato annuo previsto, è necessario pagare le imposte e le tasse dovute.

I titolari di partita IVA sono tenuti alla tenuta della contabilità, ovvero l’organizzazione e la registrazione dei documenti contabili (fatture, ricevute, bollette, ecc…). La contabilità deve essere tenuta in modo preciso e sistematico, in modo da permettere una corretta compilazione del modello UNICO.

Aprire p.IVA: il superamento dei limiti di fatturato

In caso di superamento del limite di fatturato previsto per la propria categoria, il titolare di partita IVA deve adeguarsi al regime fiscale previsto per la nuova soglia di fatturato. Ad esempio, se un professionista che opera nel regime forfettario supera il limite di €85.000,00 di fatturato annuo previsto, deve passare al regime ordinario.

Con il superamento dei limiti di fatturato previsti, il titolare deve anche pagare le tasse e le imposte dovute per l’anno in corso. In caso di mancato pagamento delle imposte e delle tasse, potrebbe incorrere in sanzioni e multe da parte dell’Agenzia delle Entrate.

È importante anche tenere presente che il superamento del limite di fatturato previsto comporta anche l’obbligo di emissione della fattura elettronica, indipendentemente dal regime fiscale in cui si opera. La fattura elettronica è un documento fiscale obbligatorio per tutte le transazioni commerciali effettuate da titolari di partita IVA e deve essere emessa attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate.

Come annullare una fattura elettronica

La fatturazione elettronica è un sistema di emissione e trasmissione di fatture attraverso il web, introdotto in Italia dal 2019. In questo articolo, spiegheremo come annullare una fattura elettronica.

Si Può Annullare una Fattura Elettronica?

Sì, è possibile annullare una fattura elettronica. In alcuni casi, potrebbe essere necessario annullare una fattura elettronica perché è stata emessa in modo errato o perché la transazione commerciale a cui si riferisce non è andata a buon fine.

Come Annullare una Fattura Elettronica Emessa Ma non ancora inviata

Per annullare una fattura elettronica non ancora inviata, basta semplicemente eliminarla dal proprio sistema di fatturazione. Una volta emessa e salvata, una fattura elettronica non può essere modificata o cancellata. Pertanto, è importante verificare attentamente i dati inseriti prima di procedere all’emissione. Se la fattura contiene un errore ma non si è ancora proceduto all’invio, è sufficiente eliminarlo definitivamente dalla propria piattaforma e crearne una nuova corretta. È importante assicurarsi di seguire le linee guida stabilite dall’Agenzia delle Entrate per l’emissione delle fatture elettroniche.

Annullare una fattura elettronica scartata dal Sistema di Interscambio

Quando una fattura elettronica inviata al Sistema di Interscambio (SdI) è scartata perché contenente errori, non può più essere annullata. Una volta emessa e inviata, una fattura elettronica non può essere modificata o cancellata. Pertanto, il primo passo da fare in questo caso è correggere gli errori della fattura scartata e inviarla nuovamente al SdI entro 5 giorni dalla data della notifica di scarto. In questo specifico caso è fondamentale assicurarsi di utilizzare lo stesso numero e la stessa data della fattura originale. In alternativa è anche possibile emettere una nuova fattura corretta con nuovo numero e data, seguendo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate. In ogni caso, è sempre consigliato consultare e seguire le linee guida stabilite dall’Agenzia delle Entrate per l’emissione delle fatture elettroniche.

Fattura elettronica rifiutata dalla pubblica amministrazione

La Pubblica Amministrazione può rifiutare una fattura elettronica anche se è stata già approvata dal Sistema di Interscambio (SdI). Ci sono due modi in cui questo può avvenire:

  1. la Pubblica Amministrazione può inviare una “Notifica di esito negativo“, in cui notifica gli errori presenti nella fattura
  2. può rifiutare la fattura dopo averla già accettata o più di 15 giorni dopo averla ricevuta senza prima segnalare eventuali problemi.

In questi casi, la Pubblica Amministrazione potrebbe contattare direttamente il mittente della fattura per richiedere una nota di credito e una nuova fattura elettronica. È importante correggere gli errori il prima possibile per evitare sanzioni in caso di controlli delle autorità.

Come annullare una fattura elettronica

Nota di credito fattura elettronica

La nota di credito è un documento utilizzato per annullare o modificare una fattura già emessa. Con l’entrata in vigore della fattura elettronica, l’emissione di una nota di credito diventa simile all’emissione di una fattura elettronica stessa. Anche la nota di credito deve essere trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) utilizzando il codice operativo TD04. In alcuni casi, non è necessario emettere una nota di credito. Ad esempio:

  • l’IBAN è diverso
  • i campi della fattura elettronica (FE) sono compilati in modo improprio
  • l’indirizzo PEC è errato ma la fattura è stata comunque ricevuta dallo SdI
  • l’importo totale è sbagliato ma l’imponibile e l’IVA sono corretti.

Come fare nota di credito fattura elettronica

La necessità di sapere come annullare una fattura elettronica è nata sin da quando è entrato in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica. A questa necessità si è affiancata anche quella di sapere come emettere una nota di credito. Vogliamo quindi ricordare brevemente le caratteristiche principali delle note di credito. La nota di credito ha caratteristiche simili a una fattura ordinaria, ma deve essere indicata come “nota di credito” e deve contenere alcune informazioni specifiche. In particolare, devono essere specificati:

  1. data di emissione
  2. numero progressivo
  3. dati dell’emittente
  4. dati del destinatario
  5. tipo di pagamento.

Inoltre, dev’essere fornita una descrizione della prestazione, che può essere l’importo totale nel caso di annullamento della fattura o l’importo da rettificare in caso di modifica della fattura. Altre informazioni da includere sono le modifiche all’IVA, alla rivalsa INPS e alla ritenuta d’acconto. Nel caso in cui sia apportata una modifica alla rivalsa INPS o all’IVA, questi importi devono essere indicati in negativo. Se è apportata una modifica alla ritenuta d’acconto, deve essere indicata in positivo. È importante compilare correttamente la nota di credito per evitare sanzioni in caso di controlli delle autorità. È anche importante tenere traccia delle note di credito emesse, in modo da poterle utilizzare come riferimento in futuro, se necessario.

Come fatturare ad una onlus

In questo articolo spiegheremo in modo dettagliato come realizzare correttamente una fattura elettronica rivolta alle onlus e in generale alle organizzazioni no profit. Vedremo quindi come fatturare ad una onlus, come impostare una fattura per le associazioni, e vedremo in fatturazione elettronica come si registra una onlus.

Come Fatturare ad una Onlus

Le onlus sono organizzazioni no profit, sono enti che svolgono attività di interesse generale senza scopo di lucro. Nonostante ciò, le onlus possono emettere fatture per le prestazioni di servizi o la fornitura di beni che forniscono. In questo caso, le fatture devono essere emesse utilizzando lo stesso modello previsto per le imprese che operano a scopo di lucro.

Invece per emettere una fattura ad una onlus, è necessario seguire questi passaggi:

  • Verificare che l’onlus sia registrata nel Registro delle Onlus presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Solo le onlus iscritte a questo registro possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per le organizzazioni no profit.
  • Compilare il modello di fattura elettronica secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate. In particolare, è necessario inserire i seguenti dati:
  • Dati del venditore (nome, indirizzo, partita IVA)
  • Dati del compratore (nome, indirizzo, partita IVA)
  • Data di emissione
  • Numero di fattura
  • Descrizione della prestazione o del bene fornito
  • Prezzo
  • Aliquota IVA
  • Importo IVA
  • Totale fattura

Fattura onlus: attenzione alla Partita IVA

È importante verificare che l’onlus abbia una partita IVA valida e attiva, in quanto questo numero identificativo è obbligatorio per emettere una fattura. Se l’onlus non ha ancora ottenuto la partita IVA, è possibile richiederla presso l’Agenzia delle Entrate o presso il competente Ufficio delle Imposte del luogo in cui ha sede l’onlus.

Come fatturare ad una onlus

Come Impostare una Fattura per le Onlus

Una volta che si è verificata la presenza della partita IVA e si è compilata la fattura elettronica, è necessario inviarla all’onlus tramite il Sistema di Interscambio (SdI) delle fatture elettroniche.

Il Sistema di Interscambio (SDI) è una piattaforma online gestita dall’Agenzia delle Entrate che permette di trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche in modo sicuro e tempestivo. Per inviare la fattura elettronica all’onlus tramite il SdI, è sufficiente avere a disposizione una piattaforma completa come quella di FatturaPRO.click che permette di creare, registrare ed inviare le fatture elettroniche a imprese, liberi professionisti e onlus.

Come Si Registra una Onlus in Fatturazione Elettronica

Per poter ricevere le fatture elettroniche, le onlus devono registrarsi al sistema di interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate. La registrazione è gratuita e permette di ottenere un codice destinatario, ovvero il numero identificativo assegnato dal SDI all’ente.

Come Fare una Fattura ad una Onlus

Una volta ottenuto il codice destinatario, le onlus possono iniziare a ricevere le fatture elettroniche dai propri fornitori. Per verificare la ricezione delle fatture, è sufficiente accedere all’area riservata del servizio di Fatturazione Elettronica dell’Agenzia delle Entrate e selezionare la voce “Fatture Ricevute”.

Le onlus possono inoltre emettere fatture elettroniche ai propri clienti seguendo le stesse procedure previste per le imprese che operano a scopo di lucro. È sufficiente compilare il modello di fattura elettronica secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate e inviarla tramite il sistema di interscambio (SdI).

Cosa Fare in Caso di Errore nella Fattura

Nel caso in cui si riscontrino errori o inesattezze nella fattura emessa ad una onlus, è possibile procedere con la rettifica della fattura stessa. Per fare ciò, è necessario emettere una nuova fattura elettronica con gli stessi dati della fattura originaria, ma indicando la dicitura “Fattura rettificata” e specificando gli errori o le inesattezze corretti. La nuova fattura dovrà essere inviata all’onlus tramite il sistema di interscambio (SdI).

Tracciabilità pagamenti e riduzione dei termini di accertamento

La tracciabilità pagamenti è un argomento sempre attuale e di grandissima importanza per tutti gli imprenditori e i professionisti. Grazie all’articolo 3 del D. Lgs n° 127/2015 è possibile ottenere delle discrete agevolazioni fiscali se pagamenti e incassi sopra i 500€ sono tracciati. Vediamo allora di capire come, quando e a chi si applicano queste agevolazioni

Tracciabilità pagamenti e accertamenti

Attualmente i termini di accertamento per pagamenti e incassi su lavoro autonomo e imprese corrisponde al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. A stabilire questa scadenza è l’articolo 43 comma 1 del DPR n° 600/1973.

Adesso, però, è possibile ottenere una riduzione dei termini di accertamento di ben due anni rispetto a quelli ordinari. Quindi, rispettando determinati criteri è possibile una riduzione che equivale al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni. In altre parole, Agenzia delle Entrate, si impegna a non controllare i cinque anni precedenti, ma solamente tre dal momento della presentazione della dichiarazione, a patto che alcuni requisiti minimi siano rispettati dai contribuenti. Un aspetto molto importante da tenere sicuramente in considerazione durante la propria pianificazione fiscale.

Agenzia delle entrate pagamenti tracciabili

I termini di accertamento IVA e quelli sulle imposte sui redditi hanno scadenza quinquennale. È possibile ridurre questo termini di due anni a patto che tutti i pagamenti effettuati e ricevuti sopra i 500€ siano correttamente tracciati. Questo significa che tutte le operazioni realizzate devono essere documentate tramite fattura elettronica via SdI (Sistema di Interscambio) e/o memorizzate e tramite l’invio dei corrispettivi. I modi stabiliti con il decreto Mef del 4 agosto 2016, devono pertanto essere pienamente rispettati, ivi compreso quello che stabilisce che la regola vale per tutti i pagamenti oltre i 500€ comprensivi di eventuali imposte.

Pagamento tracciato: come deve avvenire

La tracciabilità pagamenti può avvenire effettuando o ricevendo i pagamenti con:

  1. bonifico bancario
  2. bonifico postale
  3. assegno circolare bancario – recante la clausola di non trasferibilità
  4. assegno circolare postale – recante la clausola di non trasferibilità
  5. carta di credito
  6. carta di debito

Tracciabilità pagamenti

I contribuenti che hanno ricevuto o effettuato anche un solo pagamento con metodo diverso da quelli sopra elencati, non possono beneficiare dell’agevolazione fiscale di riduzione dei termini di accertamento. Quindi, basta anche un solo pagamento fatto o ricevuto in contanti, ad esempio, per perdere il diritto all’agevolazione fiscale.

Inoltre, affinché sia possibile usufruire di tale agevolazione, in dichiarazione dei redditi deve essere comunicata l’esistenza dei requisiti. Per farlo è necessario compilare il riquadro RS indicando:

  • RS 136 dei modello redditi PF e SP
  • RS 269 dei modello redditi SC e ENC

Importante barrare correttamente le caselle corrispondenti, pena la perdita del diritto alla riduzione. Infine, per usufruire della riduzione dei termini di accertamento, la dichiarazione dei requisiti deve essere fatta ogni anno.

Agevolazione fiscale: i soggetti beneficiari

L’art.1 del D.Lgs. n. 127/2015 stabilisce i soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione fiscale. Ne possono godere i soggetti passivi che emettono esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio. Dal 2020 rientrano in questa categoria anche i commercianti al minuto grazie alla certificazione telematica dei corrispettivi. A conti fatti è possibile far rientrare nella categoria dei beneficiari anche i soggetti sotto regime forfettario.

Accertamento fiscale: i controlli

I soggetti devono essere in grado di provare che tutte le operazioni attive e passive inerenti alla propria attività, sono eseguite esclusivamente con mezzi tracciabili. A seguito di accertamenti fiscali è possibile che i soggetti siano passibili di sanzioni che vanno da un minimo di 250€ a un massimo di 2000€. Sanzioni applicate nel caso di violazione di obblighi informativi, senza contare che perderebbero anche il diritto di poter continuare a beneficiare dell’agevolazione fiscale.

La tracciabilità pagamenti è difficile da garantire, ma non impossibile. Grazie a piattaforme come quella di FatturaPRO.click è possibile automatizzare qualunque operazione attiva o passiva, garantendo così la piena tracciabilità di ogni operazione eseguita nell’ambito della propria attività.

Autofattura agricola: cos’è e chi deve emetterla

Gli imprenditori agricoli di piccole dimensioni operano all’interno del regime di esonero agricoltura. Il regime di esonero IVA consente di avere molte agevolazioni e richiede l’emissione dell’autofattura agricola. In alcuni casi è obbligatorio emetterla e dal 1° gennaio 2019 è diventato obbligatorio l’invio della fattura elettronica.

Regime esonero agricoltura: in cosa consiste

Gli imprenditori agricoli, o coltivatori diretti, sono coloro che producono e vendono prodotti agricoli e ittici. Necessitano di una partita IVA ad hoc e svolgono un’attività lavorativa continuativa superando i 5000 € annui.

Per diventare tali devono aprire una partita IVA denominata agricola e legata a regime di esonero agricoltura. L’imprenditore agricolo non può avvalersi del regime speciale o di quello ordinario. Diventare imprenditore agricolo significa aver realizzato nell’anno solare precedente un volume di affari minore a 7000€ annui. L’attività svolta deve essere costituita per almeno due terzi dalla cessione di prodotti agricoli o ittici.

Autofattura agricola

Gli imprenditori agricoli non sono inoltre tenuti a versare IVA e IRAP, né a tenere la contabilità e altra tipo di documentazione (come ad esempio la liquidazione periodica o la fatturazione elettronica). Tra i pochi obblighi che hanno c’è quello di conservare le fatture di acquisto, così come accade nel regime forfettario, di mantenere in ordine le bollette doganali e di emettere autofattura agricola.

Autofattura agricola: cos’è

Ogni volta che avviene un acquisto di prodotti agricoli o ittici presso un imprenditore agricolo che si trova a operare in regime di esonero agricoltura, è obbligatorio emettere un’autofattura agricola. L’autofattura è prodotta, solitamente, in due copie. La prima è detenuta dall’acquirente, la seconda dal venditore che deve obbligatoriamente conservarla in caso di futuri accertamenti da parte dell’autorità competente.

Autofattura agricola senza partita IVA o autofattura a titolare di partita IVA

Esistono due casi. Il primo prevede l’acquisto da parte di un privato, il secondo da parte di titolare di partita IVA. Quando la vendita è fatta nei confronti di un privato, l’imprenditore agricolo non è tenuto a emettere scontrino o ricevuta fiscale. La mancanza dell’obbligo è dovuta al fatto che questa tipologia di transazione è esonerata dall’applicazione dell’IVA.

Quando invece la vendita è fatta nei confronti di un soggetto titolare di partita IVA, l’imprenditore agricolo non è comunque obbligato a emettere fattura elettronica. Chi possiede una partita IVA, però, deve ottenere in cambio di un acquisto una fattura. Per questo motivo il coltivatore diretto deve emettere un’autofattura agricola.

Autofattura imprenditore agricolo: modello e compilazione

L’autofattura agricola deve contenere una serie di dati obbligatori. Esistono dei modelli e dei facsimili che possono anche essere presi come riferimento. Riportiamo comunque un elenco esaustivo di tutti i dati necessari a compilare correttamente un’autofattura:

  1. dati anagrafici del soggetto che acquista
  2. denominazione sociale dell’acquirente
  3. codice fiscale
  4. Partita IVA
  5. sede legale
  6. numero autofattura
  7. data di emissione di autofattura
  8. oggetto dell’acquisto suddiviso in base alla tipologia di merce e alla quantità venduta
  9. dati anagrafici del produttore agricolo esonerato
  10. denominazione sociale del produttore
  11. codice fiscale del produttore
  12. Partita IVA del produttore
  13. sede legale del produttore
  14. tipologia e quantità prodotti, per l prezzo al Kg o al pz
  15. totale imponibile
  16. aliquota IVA di compensazione
  17. totale fattura
  18. autofattura emessa per acquisti da soggetto esonerato a norma dell’art. 34, 6° c. DPR 633/72

Autofattura agricola elettronica agenzia entrate

Dal 1° gennaio 2019 l’autofattura agricola deve essere emessa in formato elettronico. Una volta emessa il venditore deve numerarla e conservarla per gli eventuali futuri controlli. L’acquirente deve a sua volta conservarla registrandola nel registro degli acquisti del cessionario.

Le agevolazioni previste dal regime esonero agricoltura cessano automaticamente a partire dal regime di imposta successivo, quando e se sono superati i 7000 € annui. Nel caso in cui un imprenditore agricolo uscisse dal regime agevolato, le autofatture non devono più essere emesse e, di conseguenza, le autofatture elettroniche non verrebbero più ricevute automaticamente dal Sistema di Interscambio.

 

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Condominio e Fattura elettronica: le novità per amministratori e condomini

È davvero necessario emettere una fattura elettronica condominio o è sufficiente la fattura di cortesia? Nonostante siano passati diversi anni da quando la fattura elettronica è entrata in vigore, sono ancora necessarie alcune precisazioni, soprattutto per quanto riguarda la corretta gestione dell’amministrazione condominiale.

Condominio e Fattura elettronica: un soggetto giuridico privo di partita Iva

Dal 1° gennaio 2019 la fattura elettronica è diventata obbligatoria anche i soggetti privi di partita IVA. È quindi necessario emettere fattura elettronica per tutte le operazioni effettuate nei confronti di soggetti senza partita IVA, come, ad esempio: privati consumatori, enti non commerciali dotati di solo codice fiscale e condomini.

Il condominio è infatti considerato un soggetto giuridico senza partita IVA. È titolare solo del codice fiscale ed è quindi destinato a ricevere fattura elettronica. Questo significa che i fornitori titolari di partita IVA che emettono fattura nei confronti di un condominio, sono tenuti a seguire le regole generali relative alla fatturazione elettronica. In altre parole chi emette fattura nei confronti di un condominio, deve:

  1. compilare la e-fattura in formato XML
  2. inviare il documento al Sistema di Interscambio
  3. inserire il codice fiscale condominiale nel relativo campo
  4. inserire “0000000” (7 volte zero) nel campo “codice destinatario” (in alternativa usare il recapito specifico del condominio)
  5. è facoltativo inviare copia analogica della fattura al condominio
  6. avvisare l’Amministratore condominiale che la copia analogica è solamente un duplicato di cortesia, mentre l’originale si trova, sotto forma digitale, nell’area riservata del contribuente all’interno del portale dell’Agenzia delle Entrate.

Condominio e Fattura elettronica

Condominio e Fattura elettronica: la copia di cortesia

La stessa Agenzia delle Entrate ha specificato, nel provvedimento n. 89757 del 30/04/2018, che il fornitore deve rilasciare al cliente finale:

“copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal Sistema di Interscambio nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate”. 

Il fornitore deve quindi inviare e/o consegnare tramite i canali tradizionali, copia analogica di cortesia al condominio. Nonostante questa specifica, l’unica fattura valida ai fini fiscali è la fattura elettronica redatta in formato XML. Proprio per questo motivo, la copia analogica deve, obbligatoriamente, riportare la dicitura: “copia analogica di fattura elettronica inviata allo SdI”.

Vista la normativa e l’attuale situazione, sono in tanti a chiedersi l’utilità della copia di cortesia. Il condominio è semplicemente un privato consumatore, visto che non possiede partita IVA. In quanto tale, quindi l’amministratore deve semplicemente limitarsi a ricevere copia di cortesia della fattura e verificare invece, per i fini fiscali, la fattura elettronica sul proprio cassetto.

Fattura elettronica e condominio: la validità della copia di cortesia

Ai fini fiscali l’unica fattura valida è quella elettronica. La copia analogica serve solo a effettuare un controllo documentale. Quando e se si dovessero verificare una discordanza di dati tra la copia analogica e quella digitale, sono ritenuti validi quelli riportati sulla copia elettronica. Alla luce di quanto affermato finora, sembra davvero superfluo per un condominio dover ricevere per forza copia cartacea di cortesia.

Anche l’accertamento dei dati della copia analogica senza insensato, visto che gli unici dati validi sono quelli riportati sulla fattura elettronica. Nonostante questo è necessario e doveroso che l’Amministratore condominiale verifichi la correttezza dei dati sulla copia cartacea e si accerti che la copia inviata all’SdI sia compilata correttamente.

Fatturazione Elettronica San Marino: si avvicina l’obbligo

Con il passare del tempo sta diventando ogni volta più usuale, sia per convenienza che per legge, l’utilizzo della fatturazione elettronica. Quest’anno sembra che stia marcando un nuovo punto nella storia della e-fattura. Partendo dall’obbligo anche per i forfettari, come ne abbiamo già parlato in uno dei nostri ultimi articoli “Fatturazione elettronica per Forfettari: si parte dal 1° luglio”, fino all’introduzione graduale in tutta l’Unione Europa. Infatti la Spagna e la Francia non sembrano molto lontane dalla situazione della nostra penisola. Nonostante il processo dell’internazionalizzazione della fatturazione elettronica richieda del tempo, ci sono dei paesi che stanno già aderendo a questa pratica. In effetti oggi parliamo della situazione di uno dei nostri vicini, o in altre parole, la fatturazione elettronica San Marino.

Le date da segnare

Le nuove norme definite sia dal decreto del 21 giugno 2021 che dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 agosto 2021, danno inizio al regime transitorio. Dal prossimo 1° luglio lo scambio di fatture tra l’Italia e San Marino sarà unicamente telematico. Tuttavia dal 1° ottobre del 2021 fino al 1° luglio del 2022, ci sarà ancora l’opzione di effettuare fatture cartacee, rendendo quelle elettroniche strettamente facoltative.

Il decreto entrato in vigore il 1° ottobre 2021 è composta da 23 articoli, suddivisi in 7 titoli, dalle disposizioni generali fino alla cessione dei beni.

In ragione di ciò, abbiamo visionato e decomposto tutta l’informazione fondamentale, per portarla a voi nel modo più sintetico, chiaro e semplice possibile.

Fatturazione delle cessioni di beni verso San Marino

Dal 1° luglio 2022, tutte le fatture di cessioni di beni verso San Marino, dei soggetti passivi d’imposta nel territorio italiano, non potranno più essere emesse in formato cartaceo.

Il codice destinatario confermato da inserire in queste fatture è 2R4GTO8.

Fatturazione delle cessioni di beni da San Marino verso l’Italia

Da San Marino verso l’Italia il percorso sarà completamente opposto. Questo significa che le fatture elettroniche emesse saranno trasmesse dall’Ufficio Tributario sammarinese al Sistema di Interscambio(SdI) italiano. Gestito dal Sdl con un canale ad hoc.

Infine, anche se San Marino non sia uno stato integrante dell’Unione Europea, per gli acquisti di beni provenienti da San Marino non viene applicata la normativa prevista per le importazioni.

 

Fatturazione Elettronica San Marino: si avvicina l’obbligo

I controlli

Per la spedizione e ricezione delle fatture, fin dalla loro nascita sono state contraddistinte della loro sicurezza, dovuta in parte alla quantità di controlli (in maggior parte automatici) dei sistemi. E per quelle trasmesse da San Marino versi l’Italia e viceversa non si sono fatte eccezione. La procedura di revisione funziona in questo modo:

  1. Trasmissione del numero identificativo dal SdI all’Ufficio tributario di San Marino;
  2. Verifica dell’assolvimento dell’imposta sull’importazione e delle validità della fattura;
  3. Comunicazione all’ufficio apposito dell’Agenzia delle Entrate.

L’operatore italiano può verificare il risultato della procedura sopra elencata attraverso i servizi specializzati dell’Agenzia delle Entrate. Se dopo quattro mesi dall’emissione della fattura, l’ufficio di San Marino non ha ancora approvato la procedura, l’operatore italiano deve emettere una nota di variazione in aumento entro 30 giorni. Non si subiranno né sanzioni o né interessi per questa procedura. Queste regole hanno la stessa validità in caso dovesse essere effettuata la fatturazione in formato cartaceo.

Fattura Cartacea

Fino al 1° luglio 2022 sarà possibile emettere facoltativamente le fatture in formato cartaceo tra le due repubbliche (anche in modalità semplificata).

Se le condizioni per la detrazione di imposta si dovessero presentare, sarebbe possibile effettuarla anche sotto questa tipologia di fattura.

Modalità d’acquisto con o senza imposta

Esistono due modalità d’acquisto quelle con o senza imposta. Nel primo scenario è già stata versata l’IVA dal soggetto cedente sammarinese, invece nel secondo caso attraverso il meccanismo del “Reverse Charge” (inversione contabile) e la ricezione della fattura viene assolto al cessionario l’imposta sul valore aggiunto.

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Proroga esterometro 2022: slitta l’abrogazione

Proroga esterometro 2022 datata 1° luglio. L’anno passato era circolata comunicazione che l’abrogazione doveva entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2022. Nuove comunicazioni hanno smentito definitivamente quanto preventivano nel 2021. Infatti, fino al 30 giugno 2022 tutti i dati relativi alle operazioni transnazionali effettuate dai soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono continuare a essere comunicati ogni tre mesi ad Agenzia delle entrate. La situazione cambio invece dal 1° luglio, quando la comunicazione dei dati ad Agenzia delle Entrate (AdE) dovrà usare obbligatoriamente il Sistema di Interscambio e utilizzare il formato della classica fattura elettronica.

Proroga esterometro 2022: legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021)

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo a carico dei soggetti passivi IVA la trasmissione dei dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi transfrontaliere. In altre parole, l’esterometro. I soggetti obbligati a tale adempimento sono tutti quelli residenti o stabiliti nel territorio italiano. Le operazioni soggette a comunicazione sono tutte quelle rese o ricevute da soggetti non residenti o stabiliti su territorio dello Stato. La periodicità della comunicazione ha cadenza trimestrale.

Scadenza esterometro

Riassumendo schematicamente le scadenze previste per la comunicazione dell’esterometro, troviamo:

  1. Gennaio, febbraio, marzo – 30 aprile 2021
  2. Aprile, maggio, giugno – 2 agosto 2021
  3. Luglio, agosto, settembre – 2 novembre 2021
  4. Ottobre, novembre, dicembre – 31 gennaio 2022

Agenzia delle entrate esterometro: operazioni escluse

La comunicazione dei dati transnazionali non è obbligatoria per le seguenti operazioni:

Proroga esterometro 2022

Proroga esterometro 2022: cosa cambia

La Legge di Bilancio 2021 prevedeva un cambiamento delle precedenti disposizioni. Dal 1° gennaio 2022 la comunicazione dell’esterometro doveva avvenire attraverso il Sistema di Interscambio, secondo formato di fattura elettronica.

In particolare:

  • per le operazioni svolte nei confronti di soggetti non residenti o non stabiliti sul territorio dello Stato, la comunicazione doveva avvenire entro 12 giorni dal momento dell’operazione stessa;
  • per le operazioni ricevute da soggetti non residenti o non stabiliti sul territorio dello Stato, doveva essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione della stessa.

La proroga esterometro 2022 slitta però al 1° Luglio. Questo significa che per Operazioni transnazionali effettuate fino al 30 giugno 2022, i dati devono essere comunicati sempre trimestralmente ad Agenzia delle Entrate. Rimangono come sempre escluse tutte le operazioni per le quali siano state emesse bollette doganali, oppure ricevuta una fattura elettronica.

Proroga esterometro: cosa succede dal 1° luglio in poi

Dal 1à luglio 2022 tutti i dati relativi alle operazioni transnazionali potranno essere trasmessi esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio. Il formato utilizzabile sarà solamente quello XML, lo stesso utilizzato per le fatture elettroniche. Alcune specifiche per la compilazione corretta e l’invio delle comunicazioni:

  1. Il campo destinatario deve essere compilato con “XXXXXXX” (7 volte la lettera “X”) per quanto riguarda le fatture attive;
  2. per le fatture passive, vale a dire quelle ricevute dai fornitori esterni, il documento da generare è quello di tipo TD17, TD18 e TD19, da trasmettere al Sistema di Interscambio.

L’abrogazione quindi è rimandata ancora una volta. Dal 1° luglio per le operazioni transfrontaliere di:

  • cessioni di beni
  • e prestazioni di servizi effettuate (e ricevute)
  • nei confronti di soggetti al di fuori del territorio dello Stato

per le quali è prevista l’emissione di fattura, diventa quindi obbligatoria la trasmissione tramite Sistema di Interscambio (già previsto in Italia per le fatture elettroniche).

Per le operazioni che prevedono emissione di una bolletta doganale, o per quelle per le quali sono emesse o ricevute fatture elettroniche, la trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.