Ai Act: cosa cambia dal 2 agosto

AI Act: dal 2 agosto inizia la deadline più rilevante del calendario attuativo europeo sull’intelligenza artificiale. Diventano pienamente applicabili gli obblighi per i sistemi ad alto rischio.

Cosa prevede l’AI Act dal 2 agosto

Ill 2 agosto 2026 introduce l’applicazione della maggior parte delle norme del regolamento, comprese quelle relative ai sistemi di IA ad alto rischio elencati nell’Allegato III.

Da questa data ogni azienda italiana ed europea che utilizza sistemi di intelligenza artificiale nei propri processi sarà soggetta a obblighi di classificazione del rischio, trasparenza e documentazione tecnica.

Il tema riguarda da vicino anche le PMI, soprattutto quando usano strumenti di automazione, software gestionali, sistemi di analisi dati o soluzioni basate su modelli come gli LLM.

Le sanzioni previste dall’AI Act

Le conseguenze previste dall’AI Act dal 2 agosto sono particolarmente severe per le aziende inadempienti.

Le sanzioni possono arrivare fino al 7% del fatturato globale annuo, oppure fino a 35 milioni di euro, in base a quale importo risulti più elevato.

Per i settori più esposti, come le risorse umane e altri usi ad alto rischio, sono inoltre previste ispezioni mirate da parte delle autorità competenti.

Gli obblighi per le imprese con l’AI Act dal 2 agosto

Dalla fatidica data le imprese devono garantire diversi adempimenti concreti: l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, la formazione dei dipendenti e l’adozione di misure di trasparenza verso gli utenti finali.

Il Regolamento UE 2024/1689, entrato in vigore il 1° agosto 2024, aveva già previsto un’applicazione differita per fasi, con i primi divieti e gli obblighi di alfabetizzazione digitale attivi dal 2 febbraio 2025.

In questo quadro diventano centrali anche temi già noti alle imprese, come GDPR, cybersecurity, gestione dei dati e controllo dei processi digitali.

Il calendario che porta all’AI Act

Non è una scadenza isolata, ma il punto centrale di un percorso attuativo più ampio.

Prima di questa data erano già diventate operative le norme sui modelli di intelligenza artificiale per finalità generali e sui relativi obblighi di governance.

L’ ultima tappa del calendario è fissata per il 2 agosto 2027, quando entreranno in vigore anche le regole per l’IA ad alto rischio integrata nei prodotti regolamentati.

Per molte imprese, questo percorso si intreccia con la digitalizzazione dei processi aziendali, l’automazione delle attività operative e l’uso di strumenti come ERP e RPA.

Perché l’AI Act dal 2 agosto è decisivo per le imprese

Gli esperti sottolineano che questo rappresenta il momento in cui il regolamento passa da principio normativo a obbligo operativo concreto per la maggior parte delle aziende europee.

Da questa data diventano attivi anche i nuovi obblighi di trasparenza destinati sia ai fornitori che ai deployer di sistemi di intelligenza artificiale.

Le imprese che non hanno ancora avviato un percorso di conformità dovrebbero considerare  il 2 agosto come termine ultimo per adeguare processi, documentazione e formazione interna.

Il punto non è solo usare l’intelligenza artificiale per lavorare più velocemente.

Il punto è usarla in modo controllato, documentato e coerente con le nuove regole europee, soprattutto quando l’IA incide su decisioni, dati, sicurezza e organizzazione aziendale.

In questo senso, l’AI Act si inserisce nello stesso percorso di compliance digitale che coinvolge anche NIS2, sicurezza informatica e gestione responsabile delle tecnologie.

GPSR: cosa cambia per chi vende online

Il GPSR, acronimo di General Product Safety Regulation, è il Regolamento UE 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti.

Dal 13 dicembre 2024 ha sostituito la precedente disciplina europea sulla sicurezza dei prodotti e ha introdotto nuovi obblighi per chi fabbrica, importa, distribuisce o vende prodotti destinati ai consumatori nell’Unione Europea.

Il punto è semplice: se un prodotto viene venduto nell’UE, anche online, deve essere sicuro e accompagnato da informazioni chiare.

Per chi lavora con l’e-commerce, questo significa una cosa molto concreta: la scheda prodotto non può più essere trattata solo come una pagina commerciale pensata per vendere. Diventa anche uno spazio informativo con valore di compliance.

Cos’è il GPSR

Il GPSR è il regolamento europeo che stabilisce le regole generali di sicurezza per i prodotti di consumo immessi o messi a disposizione sul mercato UE.

Si applica a molti prodotti non alimentari venduti ai consumatori, sia nei canali fisici sia online.

Il regolamento riguarda diversi soggetti della filiera:

  • fabbricanti;
  • importatori;
  • distributori;
  • rappresentanti autorizzati;
  • fornitori di servizi di logistica;
  • marketplace e piattaforme online.

L’obiettivo è rafforzare la tracciabilità dei prodotti, rendere più chiare le responsabilità e facilitare il ritiro dal mercato dei prodotti pericolosi.

GPSR e scheda prodotto online

Una delle novità più rilevanti riguarda le vendite online.

Quando un prodotto viene offerto su un sito e-commerce o su un marketplace, nella scheda prodotto devono essere presenti alcune informazioni essenziali.

In particolare, l’offerta online deve permettere al consumatore di identificare chiaramente:

  • il prodotto;
  • il fabbricante;
  • l’eventuale responsabile stabilito nell’Unione Europea;
  • le avvertenze o informazioni di sicurezza necessarie.

Questo significa che una scheda prodotto non può limitarsi a titolo, prezzo, foto e pulsante “acquista”.

Deve contenere anche i dati minimi utili a capire chi è responsabile del prodotto e quali informazioni servono per usarlo in sicurezza.

Dati del fabbricante e responsabile UE

Il GPSR richiede particolare attenzione ai dati del fabbricante. Nelle offerte online devono essere indicati nome, denominazione commerciale o marchio del fabbricante, insieme ai dati di contatto previsti.

Se il fabbricante non è stabilito nell’Unione Europea, diventa importante indicare anche il soggetto responsabile nell’UE. Questo punto è fondamentale per chi vende prodotti importati da Paesi extra UE.

Non basta più caricare il prodotto nello shop e iniziare a venderlo. Bisogna sapere chi è il fabbricante, chi è l’operatore economico responsabile nell’Unione Europea e quali dati devono essere messi a disposizione del consumatore.

Per chi gestisce cataloghi ampi, magari con fornitori esteri o dropshipping, questo può diventare un lavoro importante di revisione delle schede prodotto.

Identificazione del prodotto

Oltre ai dati del fabbricante, la scheda prodotto deve permettere di identificare chiaramente il bene venduto.

Questo può includere elementi come:

  • immagine del prodotto;
  • tipo di prodotto;
  • modello;
  • lotti;
  • numero di serie;
  • Codice SKU;
  • altri elementi identificativi disponibili.

La logica è chiara: se un prodotto presenta un problema, deve essere possibile capire esattamente quale prodotto è coinvolto.

Non basta sapere che si tratta, ad esempio, di “un caricatore”, “un giocattolo” o “un accessorio per la casa”.

Serve un’identificazione precisa.

Questa tracciabilità è utile sia per il consumatore sia per chi vende, perché permette di gestire meglio segnalazioni, controlli e richiami.

Avvertenze e informazioni di sicurezza

Un altro punto centrale del GPSR riguarda le avvertenze.

Se per utilizzare il prodotto in modo sicuro sono necessarie istruzioni, limitazioni d’uso o avvisi specifici, queste informazioni devono essere rese disponibili anche nella vendita online.

Le avvertenze possono riguardare, ad esempio:

  • età minima di utilizzo;
  • rischi per bambini;
  • modalità corrette di installazione;
  • uso improprio prevedibile;
  • materiali o componenti potenzialmente pericolosi;
  • precauzioni d’uso;
  • istruzioni per conservazione, montaggio o manutenzione.

In pratica, se una certa informazione è necessaria per usare il prodotto in sicurezza, non dovrebbe comparire solo nel foglietto dentro la confezione.

Deve essere accessibile anche prima dell’acquisto, nella pagina online.

GPSR e marketplace

Il GPSR riguarda anche i marketplace. Le piattaforme online hanno obblighi specifici legati alla sicurezza dei prodotti, alla collaborazione con le autorità e alla gestione delle segnalazioni.

I marketplace devono essere in grado di intervenire quando un prodotto risulta pericoloso o non conforme, anche rimuovendo le offerte e collaborando con le autorità competenti. Questo cambia il ruolo delle piattaforme.

Non sono più solo vetrine digitali dove venditori terzi pubblicano prodotti. Diventano soggetti chiamati a gestire procedure, contatti e controlli legati alla sicurezza.

Per chi vende tramite marketplace, il punto pratico è evidente: le piattaforme potrebbero chiedere sempre più spesso dati completi sul prodotto, documentazione, informazioni sul fabbricante e riferimenti del responsabile UE.

Safety Gate e richiami di prodotto

Il GPSR rafforza anche il ruolo di Safety Gate, il sistema europeo di allerta rapida per i prodotti pericolosi non alimentari.

Attraverso Safety Gate, le autorità nazionali e la Commissione Europea condividono informazioni sui prodotti pericolosi, sui rischi individuati e sulle misure adottate, come ritiri o richiami.

Per le imprese significa che la gestione della sicurezza non finisce al momento della vendita.

Se emerge un rischio, bisogna essere in grado di intervenire.

Questo può voler dire:

  • bloccare la vendita;
  • informare i clienti;
  • ritirare il prodotto dal mercato;
  • pubblicare un avviso di richiamo;
  • collaborare con le autorità;
  • aggiornare le schede prodotto e i canali di vendita.

Anche qui torna il tema centrale: senza dati ordinati, gestire un richiamo diventa molto più complicato.

Perché il GPSR interessa chi vende online

Il GPSR interessa chi vende online perché trasforma la scheda prodotto in un punto centrale della compliance. Non riguarda solo grandi produttori o importatori strutturati.

Può riguardare anche negozi online, PMI, venditori su marketplace e operatori che importano prodotti da fornitori extra UE.

Per chi gestisce un catalogo e-commerce, i controlli da fare sono concreti:

  • le schede prodotto riportano dati sufficienti sul fabbricante?
  • se il produttore è extra UE, è indicato il responsabile nell’Unione Europea?
  • il prodotto è identificabile con modello, immagine o altro codice?
  • le avvertenze sono presenti quando necessarie?
  • le informazioni sono coerenti tra sito, marketplace, confezione e documentazione?
  • esiste una procedura in caso di richiamo o segnalazione?

Il problema non è solo “essere a norma”.

Il problema è evitare che un catalogo online diventi un insieme di prodotti venduti senza informazioni sufficienti.

GPSR: cosa deve fare un e-commerce

Per affrontare il GPSR in modo pratico, un e-commerce dovrebbe partire da una revisione del catalogo. La prima cosa da fare è mappare i prodotti venduti e capire quali informazioni sono già disponibili.

Poi bisogna verificare le schede prodotto, soprattutto per i beni importati o venduti tramite fornitori esterni.

In particolare, conviene controllare:

  • dati del fabbricante;
  • dati del responsabile UE, se necessario;
  • immagini e identificativi prodotto;
  • avvertenze e istruzioni di sicurezza;
  • documentazione ricevuta dal fornitore;
  • coerenza tra scheda online e prodotto fisico;
  • eventuali prodotti già segnalati o richiamati.

Questa attività si collega anche alla gestione magazzino, perché identificare correttamente prodotti, lotti e codici permette di intervenire più rapidamente in caso di richiamo.

Per chi importa prodotti da Paesi extra UE, possono diventare rilevanti anche aspetti doganali come il Codice EORI e i dazi doganali, soprattutto quando il catalogo online dipende da fornitori esterni. Questa attività può sembrare noiosa.

Ma è molto meglio farla prima, quando il catalogo è sotto controllo, che dopo una segnalazione, un reclamo o un richiamo.

GPSR: meno marketing, più responsabilità

Per anni molte schede prodotto sono state costruite con un solo obiettivo: vendere. Titoli accattivanti, immagini, prezzo, recensioni e descrizioni persuasive. Con il GPSR, però, la scheda prodotto diventa anche uno strumento di responsabilità. Deve aiutare il consumatore a sapere cosa sta comprando, da chi arriva il prodotto e quali precauzioni deve conoscere.

Per chi vende online, questo è un cambio di mentalità. Il catalogo non è solo un archivio commerciale. È anche una parte della gestione documentale, normativa e organizzativa dell’impresa. E come sempre, chi lavora con dati ordinati parte avvantaggiato.

Chi invece gestisce prodotti, fornitori, immagini, codici e avvertenze in modo improvvisato rischia di scoprire il problema quando ormai è troppo tardi.

Dichiarazione IVA OSS: un solo adempimento per le vendite europee

La dichiarazione IVA OSS è uno degli adempimenti più importanti per chi vende beni o servizi in altri Paesi dell’Unione Europea. Il sistema OSS, infatti, consente di gestire in modo centralizzato l’IVA sulle vendite transfrontaliere, evitando registrazioni multiple nei diversi Stati membri e semplificando la vita di imprese ed e-commerce.

Non è solo una questione di compilare un modello trimestrale: dietro la dichiarazione IVA OSS c’è un cambio di approccio fiscale, basato sulla destinazione del cliente e su un’unica interfaccia digitale per dichiarare e versare l’imposta.

Dichiarazione IVA OSS: chi la usa

Il regime OSS è pensato per chi effettua vendite transfrontaliere di beni e servizi verso consumatori finali nell’UE. Può essere utilizzato da imprese stabilite nell’Unione, da soggetti extra UE per specifici servizi e, nei casi previsti, anche dai marketplace che intervengono nelle operazioni.

La logica è semplice: se vendi in più Paesi UE, puoi registrarti una sola volta nello Stato membro scelto come Paese di identificazione, presentare una sola dichiarazione IVA e fare un solo versamento. L’IVA viene applicata all’aliquota IVA del Paese del cliente, quindi la gestione richiede attenzione sia alla natura dell’operazione sia alla corretta classificazione del destinatario.

Dichiarazione IVA OSS: quando si presenta

La dichiarazione IVA OSS va trasmessa con cadenza trimestrale per il regime UE e non UE, mentre il regime IOSS segue una periodicità mensile. L’Agenzia delle Entrate ricorda inoltre che la dichiarazione va presentata anche in assenza di operazioni nel trimestre di riferimento.

Il termine è fissato al mese successivo alla fine del trimestre: in pratica, le operazioni del trimestre vanno riepilogate entro il mese seguente, attraverso il portale OSS dell’amministrazione fiscale competente. Per questo è fondamentale non aspettare l’ultimo giorno: i dati vanno controllati con cura prima dell’invio.

Dichiarazione IVA OSS e vendite e-commerce

Per chi opera con l’e-commerce, la dichiarazione IVA OSS è particolarmente utile perché consente di gestire vendite in più Paesi senza aprire posizioni IVA separate ovunque. Questo vale soprattutto quando si vende a privati consumatori nell’UE e si applica l’IVA del Paese di destinazione.

La piattaforma OSS aiuta a mantenere ordinati i flussi fiscali, ma il controllo dei dati resta essenziale: imponibile, aliquota, Paese del cliente e tipo di operazione devono essere coerenti tra loro. Una buona gestione interna riduce il rischio di errori nella dichiarazione e nei versamenti successivi.

Per chi gestisce molte vendite online, anche la fatturazione e-commerce deve essere impostata correttamente: gli ordini, i documenti fiscali, le aliquote e i dati del cliente devono dialogare tra loro senza dover essere ricostruiti a mano ogni trimestre.

Dichiarazione IVA OSS: cosa ricordare

La dichiarazione IVA OSS non sostituisce la corretta gestione contabile delle operazioni, ma la semplifica. Rimangono necessari registri aggiornati, conservazione dei dati per i tempi richiesti e verifica della corretta applicazione dell’aliquota del Paese del cliente.

In sintesi, il regime OSS è uno strumento pensato per semplificare la fiscalità dell’e-commerce europeo: una sola registrazione, una sola dichiarazione e un solo versamento per più mercati. Per chi vende oltreconfine, è una leva pratica per ridurre burocrazia e tenere sotto controllo l’IVA transfrontaliera.

Stati della fattura elettronica su FatturaPRO.click

Fare l’imprenditore significa gestire mille cose contemporaneamente. Tra queste, inviare fatture è una delle attività più quotidiane — ma non sempre la più semplice da tenere sotto controllo. Una fattura inviata è davvero arrivata? È stata accettata? Perché risulta “non consegnata”? Capire cosa sta succedendo a un documento fiscale non è sempre intuitivo, soprattutto quando in mezzo ci sono sistemi telematici, enti pubblici e tempi di risposta che non dipendono da te.

Per questo FatturaPRO.click mostra in modo chiaro lo stato di ogni fattura elettronica: non per aggiungere complessità, ma per darti una lettura precisa di dove si trova il tuo documento in ogni momento del percorso.

Perché quando emetti una fattura con FatturaPRO.click, il documento non passa direttamente dallo stato “creata” allo stato “conclusa”. In mezzo ci sono diversi passaggi: alcuni dipendono dalla piattaforma, altri dal Sistema di Interscambio, altri ancora dal tipo di destinatario.

Ed è qui che spesso nasce la confusione. Una fattura inviata a un cliente con codice destinatario non segue lo stesso percorso di una fattura emessa a un privato senza partita IVA. E una fattura verso la Pubblica Amministrazione ha un flusso ancora diverso, perché dopo la consegna l’ente può accettare, rifiutare o non rispondere entro i termini.

Per questo è utile capire cosa significano gli stati della fattura su FatturaPRO.click e cosa fare in ogni fase.

Gli stati iniziali della fattura

Prima di distinguere i tre flussi, ci sono alcuni stati comuni a tutti.

INVIABILE
Una fattura è in stato INVIABILE quando è pronta per essere trasmessa. Il documento è stato compilato e può essere inviato allo SdI, ma non è ancora partito: resta fermo fino a quando l’utente clicca su Invia fattura.

ATTESA INVIO
Dopo aver cliccato su Invia fattura, la fattura passa in ATTESA INVIO. Su FatturaPRO.click l’invio non è immediatamente irreversibile: hai fino a 15 minuti per annullarlo. È una finestra di sicurezza utile se ti accorgi subito di un errore, di un dato mancante o di una modifica da fare. Passati i 15 minuti, la fattura entra in coda per essere inviata.

INVIATO SDI
Quando la fattura viene effettivamente trasmessa, passa allo stato INVIATO SDI. Da questo momento il documento è stato inviato al Sistema di Interscambio e bisogna attendere i tempi tecnici: lo SdI può impiegare fino a 5 giorni per restituire l’esito. In questa fase non è FatturaPRO.click a tenere ferma la fattura — la piattaforma ha già inviato il documento e sta attendendo la risposta del sistema nazionale.

Da qui il percorso cambia in base al tipo di destinatario.

Flusso 1: fattura a cliente con codice destinatario

Il primo caso è quello di una fattura inviata a un cliente con codice destinatario — il caso tipico di una fattura tra soggetti IVA, quindi un flusso B2B.

Cosa significa

La fattura parte da INVIABILE. Dopo il clic su Invia fattura passa in ATTESA INVIO, con la possibilità di bloccare tutto entro 15 minuti. Poi entra in coda, viene trasmessa allo SdI e lo stato diventa INVIATO SDI. Se la fattura viene recapitata correttamente al programma di fatturazione del cliente, lo stato finale diventa CONSEGNATA.

CONSEGNATA significa che il documento ha completato correttamente il percorso: inviato allo SdI e recapitato al canale telematico del cliente.

Flusso 2: fattura a cliente privato senza partita IVA

Il secondo caso riguarda la fattura emessa a un cliente privato, cioè una persona senza partita IVA. La prima parte del flusso è identica al caso precedente; cambia lo stato finale.

Cosa significa

Nel caso di un cliente privato senza partita IVA, la fattura non può essere consegnata a un programma di fatturazione elettronica, perché il destinatario non ha un codice destinatario. Per questo, dopo l’invio allo SdI, lo stato finale può essere NON CONSEGNATA.

Questo stato può trarre in inganno. NON CONSEGNATA non significa che la fattura non esiste, non è valida o non è arrivata da nessuna parte. Significa semplicemente che non è stata recapitata a un canale telematico di fatturazione elettronica, perché il cliente non ne possiede uno. Il cliente privato potrà comunque trovarla nel proprio cassetto fiscale o nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.

Per il cliente privato, NON CONSEGNATA è uno stato normale, non un errore. In questi casi è buona prassi inviare anche una copia di cortesia, così il destinatario può leggere il documento senza dover accedere all’area riservata.

Flusso 3: fattura verso la Pubblica Amministrazione

Il terzo caso riguarda la fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Anche qui la prima parte del flusso è uguale; la differenza arriva dopo l’invio allo SdI.

 

Cosa significa

Quando la fattura viene consegnata alla Pubblica Amministrazione, lo stato diventa CONSEGNATO PA. Attenzione però: CONSEGNATO PA non è uno stato conclusivo. Significa che la fattura è arrivata all’ente, ma quest’ultimo deve ancora esprimersi. Da quel momento la PA ha 15 giorni per accettare o rifiutare il documento.

I tre esiti possibili della fattura PA

Dopo CONSEGNATO PA, la fattura può assumere tre stati diversi: 

ACCETTATO PA

La Pubblica Amministrazione ha accettato la fattura. Il documento è stato ricevuto e l’ente non ha rilevato motivi per respingerlo. È lo stato conclusivo positivo del flusso PA.

RIFIUTATO PA

La Pubblica Amministrazione ha respinto la fattura. Il rifiuto può dipendere da dati mancanti, riferimenti errati, problemi con ordine, contratto, Codice CIG, Codice CUP o altri elementi richiesti dall’ente. In questo caso è necessario leggere il motivo del rifiuto e capire come intervenire.

ACCETTATO DT

ACCETTATO DT significa accettato per decorrenza termini: la PA non ha né accettato né rifiutato la fattura entro i 15 giorni a disposizione. Quando il termine scade senza risposta, la fattura passa automaticamente in questo stato. Non è un’accettazione esplicita dell’ente, ma è comunque uno stato conclusivo del flusso.

Perché è importante capire gli stati della fattura

Capire gli stati della fattura elettronica evita errori e fraintendimenti:

  • Una fattura in ATTESA INVIO non è ancora partita definitivamente
  • Una fattura in INVIATO SDI è stata trasmessa, ma non ha ancora ricevuto l’esito finale
  • Una fattura NON CONSEGNATA non è necessariamente un problema
  • Una fattura CONSEGNATO PA non è ancora conclusa

Ed è proprio qui che FatturaPRO.click aiuta: mostra lo stato di ogni fattura in modo chiaro, così sai sempre se il documento è pronto, in attesa, inviato, consegnato o ancora soggetto alla risposta della Pubblica Amministrazione.

ViDA: il futuro dell’IVA UE

L’Europa sta preparando il prossimo grande passaggio della fiscalità digitale: si chiama ViDA, acronimo di VAT in the Digital Age, ovvero IVA nell’era digitale.

Non è l’ennesima sigla buona per riempire una circolare. È una riforma destinata a cambiare concretamente il modo in cui imprese, professionisti, piattaforme ed e-commerce gestiscono l’IVA nelle operazioni europee.

Il pacchetto ViDA è già stato adottato a livello europeo e verrà applicato in modo progressivo nei prossimi anni. In Italia, il percorso di recepimento è entrato nel vivo con la consultazione sullo schema di decreto legislativo dedicato alla riforma.

Tradotto: non succederà tutto domani mattina, ma la direzione è chiarissima. Meno carta, meno registrazioni IVA multiple, più dati digitali e più controlli in tempo reale.

Cos’è ViDA

ViDA è il pacchetto europeo pensato per modernizzare il sistema IVA e adattarlo all’economia digitale. Un sistema nato in un mondo molto diverso da quello attuale: meno vendite online, meno piattaforme, meno operazioni transfrontaliere.

Oggi un’impresa può vendere in più Paesi UE, usare marketplace, spedire beni oltre confine e gestire servizi digitali. Il problema è che, spesso, la burocrazia fiscale è rimasta indietro.

ViDA interviene su tre fronti principali:

  • fatturazione elettronica e comunicazione digitale dei dati;
  • nuove regole IVA per le piattaforme digitali;
  • registrazione IVA unica per semplificare gli adempimenti europei.

ViDA: fatturazione elettronica e digital reporting

Uno dei punti più rilevanti di ViDA riguarda la fattura elettronica e il reporting digitale. L’obiettivo europeo è arrivare a un sistema in cui le operazioni transfrontaliere B2B vengano comunicate in modo più rapido, strutturato e digitale — non solo come documento fiscale, ma anche come strumento di contrasto alle frodi IVA.

Per le imprese il messaggio è chiaro: la fattura elettronica diventerà sempre più centrale anche fuori dall’Italia. Noi italiani, in questo, siamo già avanti. Abbiamo imparato a convivere con file XML, Sistema di Interscambio, codici destinatario e notifiche di stato. Il resto d’Europa si sta muovendo nella stessa direzione.

ViDA e Single VAT Registration

Il secondo tema chiave è la Single VAT Registration: ridurre la necessità di aprire registrazioni IVA in più Paesi europei. Chi vende in diversi Stati UE si trova spesso a gestire obblighi complessi, soprattutto con vendite a distanza, magazzini distribuiti o clienti finali in più Paesi.

ViDA punta ad ampliare e rafforzare il modello già sperimentato con OSS e IOSS: un unico portale per gestire gli obblighi IVA europei, eliminando registrazioni multiple e adempimenti ripetitivi.

Per chi lavora con l’e-commerce, questa è una novità importante. Vendere online in Europa non significa solo ricevere ordini: significa capire dove si applica l’IVA, quale aliquota usare, quali soglie rispettare e come dichiarare correttamente le operazioni.

Piattaforme digitali e nuove responsabilità IVA

ViDA interviene anche sul ruolo delle piattaforme digitali. In particolare, quelle che facilitano servizi come affitti brevi e trasporto passeggeri potranno assumere nuove responsabilità nella riscossione e nel versamento dell’IVA, quando il fornitore del servizio non la gestisce correttamente.

È un passaggio coerente con l’evoluzione dell’economia digitale: sempre più vendite e servizi transitano attraverso marketplace e intermediari online. Di conseguenza, il Fisco non guarda più solo al venditore finale, ma anche a chi controlla il canale, i dati, il pagamento e la relazione con il cliente.

Perché ViDA interessa imprese e professionisti

ViDA non è una riforma per multinazionali. Riguarda anche PMI, professionisti, negozi online e imprese che operano oltre confine.

Chi lavora solo in Italia potrebbe pensare di essere fuori dal perimetro. Forse oggi è così. Ma la direzione della fiscalità è chiara: documenti digitali, dati strutturati, controlli più veloci, meno spazio per gestioni manuali e improvvisate.

Chi invece vende già in Europa, usa marketplace o gestisce operazioni B2C transfrontaliere dovrebbe iniziare a seguire il tema con attenzione. ViDA può incidere su:

  • gestione dell’IVA estera;
  • uso di OSS e IOSS;
  • fatturazione elettronica europea;
  • dati da trasmettere alle autorità fiscali;
  • rapporti con piattaforme e marketplace;
  • procedure amministrative interne.

ViDA: meno burocrazia o burocrazia più digitale?

Sulla carta, ViDA nasce per semplificare. Nella pratica, ogni riforma fiscale passa da una fase in cui le imprese devono apprendere nuove regole, nuovi flussi e nuove scadenze. È il solito paradosso: per semplificare domani, oggi bisogna studiare un nuovo pacchetto normativo.

La differenza è che questa volta la direzione è abbastanza netta. La gestione fiscale europea sarà sempre più digitale, integrata e basata sui dati. Chi usa strumenti aggiornati e processi ordinati partirà avvantaggiato; chi lavora ancora con fogli sparsi e documenti scollegati rischia di inseguire l’ennesima trasformazione all’ultimo minuto.

Pagamenti PA ai professionisti: cosa cambia dal 15 giugno

Dal 15 giugno 2026 i pagamenti della Pubblica Amministrazione ai professionisti sono soggetti a un sistema di controllo fiscale completamente rinnovato. L’articolo 1, comma 725, della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto il comma 1-ter all’articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973, estendendo l’obbligo di verifica preventiva della regolarità fiscale e contributiva anche ai compensi professionali di importo inferiore a 5.000 euro.

La novità è operativa per tutti i pagamenti effettuati a partire da quella data, indipendentemente da quando la prestazione è stata eseguita o la fattura elettronica emessa.

Pagamenti PA ai professionisti: chi è coinvolto

La nuova disciplina riguarda tutti i soggetti che rientrano nella definizione di esercenti arti e professioni ai sensi dell’art. 54 del TUIR. In particolare sono inclusi: avvocati, anche in regime di patrocinio a spese dello Stato in sede processuale o nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita; ausiliari del giudice e periti di parte; professionisti incaricati in ambito civile, penale, amministrativo e tributario.

Restano al di fuori dall’ambito di applicazione le prestazioni occasionali ex art. 67 TUIR, le società tra professionisti (STP) e le associazioni tra avvocati (STA), per le quali continua a valere la regola ordinaria del blocco oltre i 5.000 euro.

Un punto ancora da chiarire a livello normativo riguarda i professionisti in regime forfettario, poiché la norma richiama espressamente l’art. 54 TUIR e non l’art. 53.

Pagamenti PA ai professionisti: blocco e scomputo a confronto

Prima del 15 giugno 2026, l’art. 48-bis imponeva alla PA di verificare la regolarità fiscale del beneficiario solo per pagamenti superiori a 5.000 euro. In caso di debiti scaduti per almeno tale importo, scattava la sospensione del pagamento per 60 giorni, lasciando tempo all’Agente della riscossione di notificare un eventuale pignoramento.

Con il nuovo meccanismo, il quadro cambia in modo sostanziale su due fronti.

Primo: l’obbligo di verifica si estende a qualsiasi importo, anche inferiore a 5.000 euro.

Secondo: non è più prevista una semplice sospensione, ma uno scomputo diretto e automatico del compenso. Se dalla verifica emerge un debito complessivo pari ad almeno 5.000 euro, la PA versa direttamente all’Agente della riscossione la quota corrispondente all’inadempienza accertata e liquida al professionista solo l’eventuale parte eccedente.

Il pagamento non si blocca, ma viene redistribuito.

Quando avviene la verifica: il chiarimento del Ministero della Giustizia

Un aspetto operativo cruciale è stato chiarito dal Ministero della Giustizia con la circolare del 17 marzo 2026. La verifica fiscale non deve essere effettuata nella fase di liquidazione del compenso, cioè quando si determina l’importo spettante, bensì esclusivamente nella fase del pagamento materiale, a ridosso del mandato di erogazione.

Questo distinguo è rilevante per gli uffici contabili: l’atto di liquidazione e quello di pagamento sono momenti distinti, e il controllo scatta solo nel secondo.

Inoltre, la stessa circolare chiarisce che la nuova disciplina si applica a tutti i pagamenti effettuati dal 15 giugno 2026, anche quelli riferiti a prestazioni svolte in periodi precedenti. Un incarico completato nel 2025 ma pagato dopo il 15 giugno 2026 è quindi pienamente soggetto alla nuova procedura.

Quali debiti rilevano nei pagamenti PA ai professionisti

Non tutti i debiti verso l’Erario bloccano o decurtano il pagamento. Rilevano esclusivamente le cartelle di pagamento notificate e gli importi iscritti a ruolo e scaduti.

Sono invece esclusi dal conteggio:

  • le somme iscritte a ruolo ma non ancora recepite in cartella;
  • i debiti con rateazione regolare in corso;
  • i debiti oggetto di rottamazione o definizione agevolata;
  • i debiti con sospensione della riscossione;
  • gli avvisi bonari e gli avvisi di accertamento non esecutivi.

Come tutelarsi: cosa deve fare il professionista

Per chi lavora regolarmente con enti pubblici, la misura preventiva più efficace è controllare in anticipo la propria posizione debitoria presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite il servizio “La situazione debitoria”.

È consigliabile anche richiedere l’estratto di ruolo e allegarlo alla fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio.

Eventuali piani di rateazione, sospensioni o definizioni agevolate devono risultare correttamente aggiornati nei sistemi dell’Agente della riscossione, altrimenti il debito potrebbe comunque emergere nella verifica.

Fatture estere con aliquota IVA estera: ora è semplice

Per chi vende all’estero, soprattutto tramite e-commerce, la gestione delle fatture estere con aliquota IVA estera può diventare più complessa rispetto a una normale vendita nazionale. In alcuni casi non basta applicare un’esenzione o un codice IVA generico: può essere necessario indicare in fattura l’aliquota prevista dal Paese di destinazione.

È quanto accade nelle vendite transfrontaliere, nei regimi IVA europei, negli e-commerce configurati con aliquote diverse per ogni Paese o nelle procedure in cui l’imposta deve essere calcolata in base alla destinazione del cliente.

Per semplificare questa gestione, FatturaPRO.click introduce una nuova funzionalità dedicata alle fatture estere con aliquota IVA estera.

Fatture estere con aliquota IVA estera: cosa cambia

 

Fino a oggi non era possibile emettere una fattura estera indicando liberamente un’aliquota IVA diversa da quelle previste dalla fiscalità italiana.

Con il nuovo aggiornamento, quando si emette una fattura elettronica verso un cliente estero, sarà possibile inserire manualmente l’aliquota IVA desiderata nel campo dedicato. La condizione è semplice: se la nazione del cliente è diversa dall’Italia, FatturaPRO.click consentirà di indicare l’aliquota IVA estera senza applicare i controlli previsti per le operazioni nazionali.

Chi deve emettere una fattura con l’aliquota del Paese di destinazione potrà farlo direttamente dalla piattaforma, senza ricorrere a forzature o soluzioni alternative.

Perché può servire applicare l’IVA estera

L’esigenza nasce soprattutto nelle vendite internazionali e nell’e-commerce. Chi vende online in più Paesi si trova spesso a gestire aliquote IVA differenti a seconda dello Stato del cliente, del tipo di prodotto o del regime fiscale applicato.

In questi casi, l’e-commerce è già configurato per calcolare l’aliquota corretta in base al Paese di destinazione. Il problema sorge quando quella stessa informazione deve essere riportata correttamente anche nella fattura emessa dal gestionale.

La nuova gestione delle fatture estere con aliquota IVA estera permette quindi di mantenere coerenza tra ordine, aliquota applicata nel carrello, importo incassato e documento fiscale emesso.

Fatture estere con aliquota IVA estera per chi usa un e-commerce

Per chi utilizza un e-commerce integrato con FatturaPRO.click, la gestione sarà automatica. Se nell’e-commerce sono già state configurate le aliquote IVA per i diversi Paesi di vendita, FatturaPRO.click utilizzerà direttamente l’aliquota trasmessa dall’e-commerce per l’emissione della fattura, senza ricalcolarla secondo le regole italiane.

In pratica, se il negozio online ha già gestito correttamente l’aliquota in fase di vendita, la fattura potrà riportare quella stessa aliquota, garantendo piena continuità tra transazione online e documento fiscale.

Come funziona per le fatture create manualmente

La nuova funzionalità è disponibile anche per chi crea fatture estere direttamente da FatturaPRO.click. Quando il cliente ha una nazione diversa dall’Italia, il campo aliquota potrà essere compilato manualmente con il valore desiderato: la piattaforma non applicherà i controlli previsti per la fiscalità italiana, lasciando all’utente la libertà di inserire l’aliquota corretta in base al caso specifico, alla normativa applicabile o alle indicazioni del proprio consulente fiscale.

Questa flessibilità è particolarmente utile per chi lavora con clienti esteri, opera in più mercati o deve emettere documenti coerenti con aliquote già applicate a monte.

Un aiuto concreto per chi vende fuori dall’Italia

La nuova gestione nasce per semplificare il lavoro di chi vende oltre confine. Per gli e-commerce significa mantenere allineati carrello, ordine e fattura. Per chi emette fatture manualmente significa poter indicare l’aliquota corretta senza essere bloccato dai controlli pensati per le operazioni nazionali.

La scelta dell’aliquota da applicare rimane comunque una valutazione fiscale: è sempre consigliabile confrontarsi con il proprio commercialista o consulente, soprattutto quando si opera con regimi come OSS, IOSS o vendite transfrontaliere.

Dichiarazione IVA omessa: l’allerta dell’AdE e le soluzioni

La dichiarazione IVA omessa è uno degli errori fiscali più comuni tra imprenditori e professionisti, ma anche tra i più delicati dal punto di vista delle conseguenze. L’Agenzia delle Entrate ha avviato l’invio di comunicazioni automatiche — tramite PEC, cassetto fiscale e l’interfaccia web Fatture e Corrispettivi — ai contribuenti che risultano non aver presentato la dichiarazione IVA entro la scadenza del 30 aprile o che l’hanno trasmessa in maniera incompleta, compilando solo il quadro “Va”. Buona notizia: insieme all’allerta arriva anche la strada per rimediare.

Dichiarazione IVA omessa: quando scatta il problema

Per legge, tutti i soggetti passivi IVA che esercitano attività d’impresa, arte o professione e superano determinate soglie di fatturato sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA annuale. Si parla di omissione totale quando la dichiarazione non viene inviata affatto; di omissione parziale quando viene trasmessa in ritardo o in modo incompleto.

Un caso tipico riguarda chi ha regolarmente inviato i dati delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio, dimenticando però di procedere con la dichiarazione annuale o omettendo alcuni dati essenziali. L’Agenzia delle Entrate incrocia questi flussi informativi e individua le anomalie, inviando poi i propri promemoria ai diretti interessati.

Le sanzioni per la dichiarazione IVA omessa

Le conseguenze economiche variano in base al ritardo accumulato. La sanzione ordinaria per omessa dichiarazione IVA ammonta al 120% dell’imposta non versata, con un minimo di 250 euro anche nei casi in cui non siano dovute imposte. Tuttavia, se la dichiarazione viene presentata entro 90 giorni dalla scadenza originaria, si rientra nella fattispecie di dichiarazione tardiva, che beneficia di sanzioni più contenute. Decorso questo termine, la dichiarazione si considera definitivamente omessa, con un aggravio significativo delle penali.

Nei casi più gravi, quando l’IVA evasa supera la soglia di 50.000 euro, può configurarsi il reato di omessa dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 74/2000, punito con la reclusione da 18 mesi a 4 anni. Se invece il mancato versamento supera 250.000 euro, scatta la rilevanza penale per omesso versamento IVA, con pene da 6 mesi a 2 anni. L’Agenzia delle Entrate considera più gravemente le omissioni reiterate per più anni consecutivi, con possibili conseguenze anche per gli amministratori della società.

Dichiarazione IVA omessa: come rimediare con il ravvedimento operoso

Lo strumento principale per regolarizzare la propria posizione è il ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997. Questo istituto consente di presentare la dichiarazione tardiva e versare l’imposta dovuta con sanzioni ridotte, proporzionali ai giorni di ritardo. Il contribuente può accedere al ravvedimento a prescindere dal fatto che la violazione sia già stata constatata, purché non siano iniziati formalmente accessi, ispezioni o verifiche.

Per chi ha invece presentato la dichiarazione ma con errori od omissioni, la soluzione è la dichiarazione integrativa: si trasmette una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione dell’originale. È fondamentale ricordare che la dichiarazione integrativa presuppone che sia stata validamente presentata quella originaria: se l’originale manca del tutto, si rientra nella procedura di dichiarazione tardiva o omessa.

Dichiarazione IVA omessa e crediti IVA: attenzione alla perdita

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la sorte dei crediti IVA maturati nel periodo in cui la dichiarazione è stata omessa. L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 34/E del 6 agosto 2012, ha chiarito che in caso di omessa dichiarazione non è possibile riportare il credito nella dichiarazione successiva né chiederlo a rimborso in via ordinaria.

Il contribuente potrà recuperarlo solo attraverso la procedura di rimborso IVA ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 546/1992, presentando apposita domanda entro due anni dal pagamento delle somme indicate negli esiti di liquidazione e a condizione di aver prima sanato l’irregolarità.

Come rispondere all’allerta dell’Agenzia delle Entrate

Ricevuto il promemoria, i contribuenti hanno a disposizione due strade. La prima è regolarizzare la propria posizione presentando la dichiarazione tardiva o integrativa e versando le relative sanzioni ridotte tramite ravvedimento operoso, anche attraverso il modello F24 e i relativi codici tributo.

La seconda è segnalare elementi, fatti o circostanze che possano giustificare l’anomalia riscontrata, contattando l’Agenzia al numero dedicato (848.800.444 da rete fissa, 06.96668907 da cellulare, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17) oppure tramite il proprio commercialista o intermediario fiscale.

Agire tempestivamente, prima che l’Agenzia avvii un’eventuale procedura di accertamento fiscale, consente di accedere alle sanzioni più favorevoli e di evitare l’escalation verso conseguenze più serie.

Decreto fiscale 2026: cosa cambia con la legge di conversione

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2026, il decreto fiscale D.L. n. 38/2026 è diventato definitivamente Legge n. 88/2026. La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di conversione il 20 maggio con 132 voti favorevoli e 81 contrari, dopo che il Senato aveva già dato il via libera la settimana precedente. Il testo finale non è una semplice conferma del decreto originario: il percorso parlamentare ha arricchito il provvedimento con emendamenti rilevanti su concordato preventivo biennale, rottamazione delle cartelle, Transizione 5.0 e agevolazioni fiscali per imprese e contribuenti.

Decreto fiscale: IVA sulle operazioni permutative

Una delle novità più tecniche ma impattanti riguarda il regime IVA applicabile alle permute. La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) aveva introdotto una disciplina in base alla quale la base imponibile IVA di queste operazioni si calcolava sull’ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni. Il decreto fiscale corregge questa impostazione: la base imponibile viene ora identificata nel valore monetario dei beni e dei servizi pattuito contrattualmente tra le parti, fermo restando che tale valore non possa essere inferiore ai costi complessivi riferibili all’operazione. La nuova disciplina si applica ai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026, con salvaguardia dei comportamenti adottati dai contribuenti nella fase transitoria fino al 22 maggio 2026.

Decreto fiscale e Iperammortamento: cade il vincolo UE

Una misura molto attesa dalle imprese è l’eliminazione del requisito geografico per l’accesso all’Iperammortamento. La Legge di Bilancio 2026 aveva limitato la maggiorazione delle quote di ammortamento ai soli beni strumentali prodotti nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo. Il decreto fiscale rimuove questo vincolo: dal 1° gennaio 2026 l’agevolazione è accessibile anche per investimenti in beni strumentali prodotti al di fuori dell’UE, purché rientrino nelle categorie agevolate previste dagli allegati IV e V della L. 199/2025. La misura è graduata in tre fasce: 180% di maggiorazione per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 100% da 2,5 a 10 milioni, 50% da 10 a 20 milioni.

Transizione 5.0: credito d’imposta all’89,77%

Sul fronte degli incentivi agli investimenti in beni strumentali, il decreto fiscale tutela le cosiddette imprese “esodate”, ovvero quelle che avevano presentato domanda di accesso al credito d’imposta Transizione 5.0 entro il 27 novembre 2025 ma erano rimaste escluse per esaurimento delle risorse disponibili. Per queste imprese viene confermato l’aumento del credito d’imposta all’89,77% rispetto al precedente 35%, utilizzabile in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2026. A completare il quadro, viene riconosciuto anche un contributo finanziario di 197,7 milioni di euro per il triennio 2026-2028 per gli investimenti in impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo, effettuati entro fine 2025.

Decreto fiscale e concordato preventivo biennale

Il decreto fiscale introduce importanti correttivi al concordato preventivo biennale (CPB), l’istituto che consente ai contribuenti di concordare in anticipo con l’Agenzia delle Entrate la base imponibile su cui pagare le imposte per due anni. In primo luogo, viene stabilito che nella determinazione del reddito d’impresa oggetto di concordato non rileva la maggiorazione dell’Iperammortamento, evitando così un’asimmetria tra chi aderisce e chi non aderisce al CPB. In secondo luogo, vengono introdotte due nuove soglie massime del reddito proponibile parametrate ai punteggi ISA più bassi: +30% per punteggi ISA da 6 a 8 e +35% per punteggi inferiori a 6. Infine, il termine di adesione per il biennio 2026-2027 è prorogato al 31 ottobre 2026.

Rottamazione quinquies estesa ai tributi locali

Tra le novità introdotte in fase di conversione parlamentare, spicca l’estensione della rottamazione-quinquies ai tributi locali. La misura, originariamente prevista dalla Legge di Bilancio 2026 per i soli carichi erariali, viene ora applicata anche ai debiti affidati dagli enti locali — Regioni e Comuni — agli agenti della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. I contribuenti potranno così regolarizzare la propria posizione versando solo il debito capitale e le spese di procedura, senza sanzioni né interessi di mora. Le domande potranno essere presentate dal 16 settembre al 31 ottobre 2026, con pagamento in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 oppure in fino a 54 rate bimestrali con interessi al 3%.

Regime dividendi e PEX: si torna alla disciplina precedente

Un’ulteriore misura di rilievo riguarda la tassazione dei dividendi e delle plusvalenze da partecipazione. La Legge di Bilancio 2026 aveva modificato in senso più oneroso il regime applicabile a imprenditori individuali e società. Il decreto fiscale cancella quelle modifiche e ripristina la disciplina previgente: per le società di persone e gli imprenditori individuali i dividendi restano esenti per il 41,86% del loro ammontare, mentre per le società di capitali e gli enti IRES l’esenzione rimane al 95%. Il regime si applica retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2026, garantendo così continuità e certezza per le operazioni già pianificate.

Contributi per eventi sportivi 2026: guida al bando nazionale

Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il nuovo avviso per la selezione di domande di contributi per eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale per l’anno 2026, con una dotazione complessiva di 7,5 milioni di euro. Le domande possono essere presentate sulla piattaforma dedicata a partire dalle ore 14:00 del 21 maggio 2026 e fino al 1° dicembre 2026, esclusivamente tramite SPID del legale rappresentante. Per ASD, SSD, federazioni sportive e comitati organizzatori, conoscere i requisiti e le modalità di accesso è fondamentale per non perdere questa opportunità.

Chi può richiedere i contributi per eventi sportivi

L’avviso è aperto a una platea ampia di soggetti, purché abbiano un titolo di esclusività nell’organizzazione e/o realizzazione dell’evento per il quale viene richiesto il contributo. Possono presentare domanda:

  • Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD), in forma singola o associata, iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport
  • Comitati organizzatori regolarmente costituiti
  • Federazioni sportive nazionali e paralimpiche
  • Discipline sportive associate e paralimpiche
  • Enti di promozione sportiva
  • Enti e/o società pubbliche o private, purché in possesso del titolo di esclusività

Per le ASD e SSD, il requisito dell’iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche è condizione necessaria e non derogabile: chi non è ancora iscritto deve provvedere prima di presentare domanda.

Quali eventi sportivi sono ammissibili ai contributi

Il bando è focalizzato su eventi di rilevanza nazionale e internazionale. Nella definizione rientrano sia le grandi manifestazioni agonistiche riconosciute dalle federazioni internazionali sia gli eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale — una categoria che il Dipartimento per lo Sport ha tradizionalmente sostenuto con particolare attenzione negli ultimi anni.

Non sono invece ammissibili attività ordinarie di allenamento, campionati regionali di base o eventi privi di riconoscimento da parte degli organismi sportivi nazionali o internazionali competenti. La coerenza tra la natura dell’evento e la tipologia di contributo richiesto è uno degli elementi centrali della valutazione delle domande.

Come presentare la domanda di contributi per eventi sportivi

La procedura è interamente digitale. Le domande devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma informatica del Dipartimento per lo Sport, disponibile all’indirizzo 

avvisibandi.sport.governo.it

.

L’accesso alla piattaforma è consentito solo tramite SPID del legale rappresentante dell’ente richiedente. Non sono previste modalità alternative di presentazione: domande inviate via email, PEC o su carta non saranno accettate.

Prima di accedere alla piattaforma, è consigliabile preparare in anticipo tutta la documentazione necessaria, che tipicamente include:

  • Atto costitutivo e statuto dell’ente
  • Documentazione che comprovi l’iscrizione ai registri sportivi rilevanti
  • Piano economico-finanziario dell’evento
  • Documentazione attestante il titolo di esclusività nell’organizzazione dell’evento
  • Eventuale patrocinio o riconoscimento delle federazioni competenti

I contributi per eventi sportivi nelle Regioni: focus su Emilia-Romagna e Lombardia

Parallelamente al bando nazionale, molte Regioni hanno attivato propri avvisi per il finanziamento di eventi sportivi sul territorio. Due esempi rilevanti per il 2026:

Emilia-Romagna: la Regione ha stanziato 1 milione di euro per eventi sportivi regionali 2026, con domande accettate fino al 30 aprile 2026 tramite accesso digitale con SPID, CIE o CNS. Requisito fondamentale per l’ammissibilità: l’adesione alla Carta etica dello sport della Regione. Ogni soggetto può presentare una sola domanda tra i diversi bandi sportivi regionali disponibili — in caso di domande multiple, viene mantenuta solo la prima in ordine cronologico.

Lombardia: Regione Lombardia ha messo a disposizione 500.000 euro per grandi eventi sportivi di rilevanza internazionale realizzati tra aprile e settembre 2026, con un costo complessivo minimo dell’evento superiore a 200.000 euro. Il contributo viene calcolato in base al disavanzo del piano economico dell’evento e al 50% delle spese ammissibili, con un sistema a fasce di merito. Anche qui la domanda si presenta esclusivamente online tramite la piattaforma regionale.

Il bando Sport Missione Comune: contributi per impianti sportivi

Per gli enti locali che invece intendono investire sulle infrastrutture sportive, è disponibile il bando Sport Missione Comune 2026 dell’Istituto per il Credito Sportivo, con una dotazione di 250 milioni di euro sotto forma di mutui agevolati. Possono accedere Comuni, Unioni di Comuni, Città Metropolitane, Province e Regioni per la riqualificazione di impianti sportivi pubblici. L’importo massimo agevolabile è di 2 milioni di euro per i Comuni fino a 5.000 abitanti. Le domande vanno presentate sul portale del Credito Sportivo entro il 30 settembre 2026, previa acquisizione del parere favorevole del CONI.