Storno autofattura: come correggere un documento già inviato allo SdI

Capita più spesso di quanto si pensi: un’autofattura inviata allo SdI, e solo dopo ci si accorge dell’errore. Un dato sbagliato, una causale errata, un importo non corretto. Si apre il documento per correggerlo, ma non è più possibile modificarlo. È già stato trasmesso, e adesso bisogna capire come venirne fuori. È proprio in questi momenti che sapere come gestire uno storno autofattura fa tutta la differenza.

Niente panico: la soluzione esiste, ed è più semplice di quanto sembri.

Quando è necessario uno storno autofattura

Lo storno autofattura si rende necessario ogni volta che un documento già trasmesso presenta un errore non più correggibile in modo diretto. Può trattarsi di dati errati, una causale sbagliata o una compilazione da rivedere completamente. In alcuni casi l’errore è evidente fin da subito, in altri emerge solo dopo un controllo più attento, magari in fase di riconciliazione contabile o su segnalazione del proprio commercialista.

Qualunque sia il motivo, il punto di partenza è sempre lo stesso: il documento è già stato inviato allo SdI e non può essere modificato retroattivamente. Qualsiasi intervento correttivo deve quindi avvenire attraverso un nuovo documento, emesso con la logica giusta e con i riferimenti corretti all’autofattura originale.

In questi casi, il primo istinto di molti utenti è ricorrere a una nota di credito classica. Ma nella gestione dell’autofattura la logica operativa è diversa: l’autofattura è un documento che il soggetto emette verso sé stesso, in situazioni specifiche previste dalla normativa — come gli acquisti da fornitori esteri o le operazioni in reverse charge. Per questo motivo, anche la correzione deve seguire un flusso coerente con la natura del documento.

Come eseguire lo storno autofattura su FatturaPRO.click

Su FatturaPRO.click la procedura è diretta e si articola in tre passaggi:

  1. Duplica l’autofattura già inviata
  2. Nella copia appena creata, accedi alle righe documento e modifica il tipo riga in “storno/annullo”
  3. Aggiorna la causale, indicando che il documento è emesso a storno totale dell’autofattura precedente

Seguire questi passaggi nell’ordine corretto garantisce coerenza documentale e permette di tracciare l’operazione in modo chiaro. Una volta completato lo storno, sarà possibile procedere con l’emissione di una nuova autofattura corretta, questa volta con tutti i dati verificati.

Perché conoscere la procedura di storno autofattura fa la differenza

Conoscere questa procedura non è solo una questione tecnica: significa avere uno strumento concreto per correggere errori già trasmessi allo SdI senza improvvisare. Chi gestisce in autonomia la propria contabilità sa bene quanto possa essere stressante trovarsi di fronte a un documento errato già trasmesso. La tentazione di procedere a tentativi, emettendo documenti non coerenti tra loro, è concreta  ma ogni errore aggiuntivo complica ulteriormente la situazione.

Avere una procedura chiara, invece, permette di affrontare questi momenti con lucidità, sapendo esattamente cosa fare e in quale ordine. È qui che FatturaPRO.click va oltre la semplice emissione di documenti: accompagna l’utente anche nelle situazioni meno intuitive, con un flusso definito che trasforma una correzione potenzialmente stressante in un’operazione rapida e ordinata.

Credito d’imposta transizione 4.0: le nuove regole operative

Il credito d’imposta Transizione 4.0 rappresenta una delle principali misure a sostegno degli investimenti in innovazione e digitalizzazione. Negli ultimi aggiornamenti normativi, però, il meccanismo di accesso al beneficio è cambiato in modo significativo, introducendo un passaggio fondamentale: le comunicazioni preventive e la conseguente prenotazione delle risorse.

Non si tratta di un dettaglio tecnico. Oggi, per ottenere il credito d’imposta Transizione 4.0, non basta sostenere l’investimento, ma è necessario muoversi per tempo e rispettare una procedura precisa.

Credito d’imposta Transizione 4.0: il ruolo delle comunicazioni preventive

Nel nuovo impianto, le comunicazioni preventive sono il punto di partenza per accedervi. Attraverso questo passaggio, l’impresa segnala l’intenzione di effettuare un investimento agevolabile e si inserisce nel sistema di monitoraggio delle risorse disponibili.

Questo significa che il credito non è più completamente automatico. L’accesso è legato anche alla corretta gestione delle tempistiche e alla capacità di anticipare la comunicazione rispetto all’investimento.

In pratica, la comunicazione preventiva diventa una condizione necessaria per entrare nel meccanismo di assegnazione del beneficio.

Prenotazione risorse e ordine cronologico

Uno degli elementi più rilevanti riguarda la prenotazione delle risorse, che avviene in base all’ordine cronologico di invio delle comunicazioni.

Nel credito d’imposta Transizione 4.0, questo implica che il fattore tempo assume un ruolo centrale. Non è più sufficiente rispettare i requisiti tecnici dell’investimento: è fondamentale inviare la comunicazione il prima possibile per garantirsi l’accesso ai fondi disponibili.

Questo meccanismo introduce una logica tipica dei sistemi “a sportello”, dove chi arriva prima ha maggiori possibilità di ottenere il beneficio, mentre chi ritarda rischia di restare escluso anche a parità di requisiti.

Credito d’imposta Transizione 4.0: come funziona il processo operativo

Dal punto di vista operativo, il processo del credito d’imposta Transizione 4.0 resta lineare, ma richiede maggiore attenzione rispetto al passato.

L’impresa individua l’investimento agevolabile e, prima di procedere o contestualmente alla pianificazione, invia la comunicazione preventiva. Questo passaggio determina la posizione nella graduatoria temporale per l’accesso alle risorse.

Successivamente, una volta realizzato l’investimento, il credito maturato può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, nel rispetto delle tempistiche previste.

È proprio questa sequenza che deve essere gestita con precisione: anticipare la comunicazione e coordinarla con l’investimento è oggi essenziale.

Scadenze e pianificazione degli investimenti

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda il coordinamento tra comunicazioni e tempistiche degli investimenti. In molti casi, per mantenere il diritto a questa agevolazione è necessario rispettare determinate scadenze e, in alcune situazioni, versare un acconto entro termini specifici.

Questo significa che la pianificazione finanziaria diventa parte integrante del processo. Non si tratta solo di decidere cosa acquistare, ma anche di stabilire quando farlo e quando inviare la comunicazione.

Una gestione non coordinata può portare a perdere il beneficio, anche in presenza di investimenti pienamente agevolabili.

Controlli e verifiche successive

Un altro elemento rilevante riguarda i controlli. Il credito d’imposta Transizione 4.0 è soggetto a verifiche da parte dell’amministrazione finanziaria, che può richiedere documentazione e chiarimenti sugli investimenti effettuati.

In questo contesto, diventa fondamentale poter dimostrare:

  • la coerenza tra comunicazione preventiva e investimento realizzato
  • la corretta classificazione dei beni agevolabili
  • il rispetto delle tempistiche previste

Le verifiche non si limitano alla fase iniziale, ma possono intervenire anche successivamente all’utilizzo del credito in compensazione.

Gli errori più frequenti

Nella pratica, le criticità legate al credito d’imposta Transizione 4.0 emergono soprattutto nella gestione delle tempistiche e delle comunicazioni.

Uno degli errori più comuni è non inviare la comunicazione preventiva, pensando che l’investimento sia sufficiente per accedere al beneficio. Altre volte, la comunicazione viene inviata troppo tardi, quando le risorse sono già esaurite.

Ci sono poi situazioni in cui i dati comunicati non sono coerenti con l’investimento effettivamente realizzato, oppure in cui il credito viene utilizzato in compensazione prima del momento corretto.

Si tratta di errori che possono compromettere l’accesso al beneficio o generare problemi in fase di controllo.

Credito d’imposta Transizione 4.0: perché serve un approccio più strutturato

Il cambiamento introdotto dalle comunicazioni preventive ha reso il credito d’imposta Transizione 4.0 uno strumento più complesso, ma anche più controllato.

Oggi non è più possibile gestire il beneficio in modo reattivo. Serve un approccio strutturato, che integri:

  • pianificazione dell’investimento
  • gestione delle comunicazioni
  • monitoraggio delle scadenze

In questo scenario, la differenza non la fa solo l’investimento, ma la capacità di gestire correttamente l’intero processo.

Le comunicazioni preventive e la prenotazione delle risorse rendono fondamentale muoversi in anticipo e rispettare le tempistiche. Chi riesce a coordinare questi elementi può accedere al beneficio senza difficoltà, mentre chi sottovaluta questi passaggi rischia di perdere un’agevolazione rilevante.

Errori SDI: perché le fatture vengono scartate e come evitarli

Gli errori SDI sono una delle principali cause di blocco nella fatturazione elettronica. Quando una fattura viene scartata dal Sistema di Interscambio, infatti, non si tratta di un semplice ritardo: il documento è considerato come mai emesso, con possibili conseguenze fiscali se non si interviene rapidamente.

Per capire davvero gli errori SDI, è necessario partire da come funziona il sistema. Lo SDI non si limita a recapitare la fattura, ma esegue controlli precisi su struttura, contenuto e coerenza dei dati. Basta che uno di questi controlli fallisca perché il file venga rifiutato.

Errori SDI più comuni: dove nascono davvero gli scarti

La maggior parte degli errori SDI non nasce da problemi complessi, ma da imprecisioni operative.

Uno dei casi più frequenti riguarda i dati del cliente. Una partita IVA errata o un codice fiscale incongruente sono sufficienti per generare uno scarto. Sono errori banali, ma estremamente impattanti.

Un’altra area critica è l’IVA. Inserire un’aliquota pari a zero senza indicare la natura corretta, oppure combinare in modo errato aliquota e natura, genera incoerenze che lo SDI rileva immediatamente. Lo stesso vale per gli errori di calcolo: se imponibile, imposta e totale non tornano perfettamente, la fattura viene scartata.

Errori SDI sui tipi documento: un caso reale e molto frequente

Tra gli errori SDI più tecnici ma sempre più diffusi ci sono quelli legati al campo <TipoDocumento>, spesso sottovalutato.

Lo SDI effettua controlli precisi sulla coerenza tra tipo documento e soggetti coinvolti. In particolare:

  • Se il <TipoDocumento> è TD01, TD02, TD03, TD06, TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD24, TD25, TD28 o TD29, viene verificato che cedente/prestatore e cessionario/committente siano soggetti diversi
  • Se invece il <TipoDocumento> è TD21 o TD27, viene controllato che cedente e cessionario coincidano

Questo significa che, ad esempio, utilizzare un TD01 (fattura ordinaria) indicando lo stesso soggetto sia come emittente che come destinatario genera automaticamente uno scarto SDI.

Sono errori che emergono spesso nelle operazioni particolari, come autofatture o integrazioni, dove è facile confondere la logica del documento. Ed è proprio in questi casi che un controllo automatico prima dell’invio diventa fondamentale.

Fatture duplicate e problemi di numerazione

Un caso spesso sottovalutato riguarda la duplicazione delle fatture. Se viene inviato un documento con lo stesso numero, anno e partita IVA di uno già trasmesso, lo SDI lo considera duplicato e lo scarta. Questo accade frequentemente quando si tenta di reinviare una fattura senza correggerla correttamente o senza verificare lo storico.

Errori SDI: scarto e mancata consegna non sono la stessa cosa

Un aspetto spesso frainteso riguarda la differenza tra scarto e mancata consegna. Nel caso degli errori SDI, la fattura viene rifiutata e deve essere corretta e reinviata. Nella mancata consegna, invece, la fattura è valida ma non è stata recapitata al destinatario.

Questa distinzione è fondamentale per evitare errori di gestione e inutili preoccupazioni. Con strumenti come FatturaPRO.click, è possibile verificare in modo chiaro lo stato della fattura e disporre della prova di consegna, evitando fraintendimenti con clienti e partner.

Errori SDI e gestione operativa: come fatturaPRO.click può venirti in aiuto

Il punto critico degli errori SDI non è solo lo scarto in sé, ma la gestione operativa che ne deriva. Ogni errore richiede tempo: bisogna leggere la notifica, interpretare il codice, correggere la fattura e reinviarla entro 5 giorni.

Un aspetto fondamentale nella gestione degli errori SDI è la prevenzione, ed è proprio su questo che FatturaPRO.click interviene in modo concreto. La piattaforma, infatti, effettua già a monte una serie di controlli automatici sui dati inseriti, intercettando molte delle anomalie più comuni prima ancora dell’invio.

Quando viene rilevata un’incongruenza — che si tratti di campi specifici della fattura, coerenza IVA o struttura del documento — la fattura non viene inviata immediatamente, ma viene posta in stato di revisione. Questo consente di correggere l’errore in anticipo, evitando lo scarto da parte dello SDI e semplificando l’intero flusso operativo.

NB: Per essere sicuri che il documento non venga rifiutato per incongruenza tra p.iva e cf del cliente consigliamo sempre di fare un check sul sito della Camerale se non si è completamente sicuri della coerenza dei dati.

Un altro elemento spesso critico nella fatturazione elettronica è la numerazione dei documenti. Anche in questo caso, utilizzando la numerazione automatica di FatturaPRO.click, il rischio di duplicazioni o salti viene praticamente eliminato.

Nel caso in cui, nonostante i controlli, una fattura venga comunque rifiutata dal Sistema di Interscambio, la piattaforma invia automaticamente una PEC di notifica. Questo messaggio non solo segnala lo scarto, ma riporta anche il motivo dell’errore, permettendo di intervenire rapidamente e correggere il documento senza perdere tempo nell’interpretazione delle notifiche tecniche.

 

Gli errori SDI non sono eventi casuali, ma il risultato di controlli molto precisi. Conoscere le cause più comuni come dati errati, incoerenze IVA, errori di calcolo, duplicazioni e uso scorretto dei tipi documento, è il primo passo per evitarli.

Rottamazione quinquies 2026: guida alle scadenze

La rottamazione quinquies è la nuova definizione agevolata delle cartelle esattoriali introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, che permette ai contribuenti di estinguere i propri debiti con il Fisco eliminando sanzioni, interessi di mora e aggio. Con la sua entrata in vigore, il panorama delle scadenze si è fatto più articolato che mai: chi aderisce alla nuova edizione e ha ancora rate in sospeso dalla rottamazione quater si trova a gestire un calendario fitto di appuntamenti, spesso sovrapposti. Per orientarsi, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) ha pubblicato sul proprio portale uno scadenzario ufficiale aggiornato.

Rottamazione quinquies: chi può aderire e cosa si risparmia

La rottamazione quinquies è aperta a tutti i contribuenti — privati, professionisti e imprese — che hanno debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Il vantaggio principale è la possibilità di pagare esclusivamente il capitale dovuto, azzerando completamente le sanzioni amministrative e gli interessi di mora.

Non tutti i debiti rientrano però nell’agevolazione. Sono esclusi, tra gli altri:​

  • Le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato
  • I crediti derivanti da condanne della Corte dei Conti
  • Le multe e le ammende penali
  • I debiti relativi all‘IVA riscossa all’importazione
  • I contributi previdenziali INPS e INAIL (salvo alcune eccezioni)

Per tutti gli altri debiti rientranti nell’ambito di applicazione, la rottamazione quinquies rappresenta un’opportunità concreta di uscire dal contenzioso fiscale in modo sostenibile.​

Come presentare la domanda di rottamazione quinquies

La domanda di adesione alla rottamazione quinquies deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 tramite il portale telematico dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, accessibile online all’indirizzo ufficiale. La procedura è interamente digitale: il contribuente accede con SPID o CIE, seleziona le cartelle che intende rottamare e invia la richiesta.​

Una volta presentata la domanda, l’AdER invierà entro il 30 giugno 2026 la comunicazione ufficiale con il prospetto delle somme dovute e il piano di pagamento. Da questo momento il contribuente può scegliere tra due opzioni:​

  • Pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026
  • Rateizzazione fino a un massimo di 54 rate bimestrali, con piano che si estende fino al 2035​

Tra le novità rispetto alle edizioni precedenti, la rottamazione quinquies prevede un tasso di interesse sulle rate del 3% annuo (ridotto rispetto al 4% inizialmente ipotizzato), applicato a partire dal 1° agosto 2026, con una rata minima di 100 euro.

Il calendario completo delle scadenze 2026

Per chi aderisce alla rottamazione quinquies e parallelamente ha ancora rate pendenti dalla rottamazione quater, il 2026 presenta ben sette appuntamenti da segnare in agenda. Ecco il quadro completo:​

Data Adempimento Tolleranza
28 febbraio Rottamazione quater (12ª rata) Entro il 9 marzo
31 luglio Rottamazione quater (13ª rata) / Riammissione (5ª rata) Entro il 5 agosto
31 agosto Rottamazione quater (12ª rata – Alluvionati) Entro il 7 settembre
30 aprile Termine domanda rottamazione quinquies
31 luglio Rottamazione quinquies (1ª rata o unica soluzione)
30 settembre Rottamazione quinquies (2ª rata)
30 novembre Rottamazione quinquies (3ª rata) + quater (14ª rata) Entro il 7 dicembre

Per la rottamazione quater è prevista la tolleranza di 5 giorni oltre la scadenza ordinaria. Per la rottamazione quinquies, invece, il mancato pagamento anche di una sola rata entro i termini può comportare la decadenza dal beneficio, con perdita di tutti i vantaggi acquisiti.

Rottamazione quinquies e quater: cosa succede se si decade

Un aspetto cruciale da tenere presente riguarda la decadenza. Per la rottamazione quinquies si perde il beneficio in caso di:​

  • Mancato pagamento dell’unica rata entro il 31 luglio 2026
  • Mancato pagamento di due rate, anche non consecutive
  • Mancato pagamento dell’ultima rata del piano

In caso di decadenza, il debito torna in carico all’AdER nella sua interezza originale — comprensivo di sanzioni e interessi — e non è possibile presentare una nuova domanda per le stesse cartelle. Chi è già decaduto dalla rottamazione quater prima del 30 settembre può invece accedere alla nuova rottamazione quinquies, una delle novità più attese dell’edizione 2026.

Fattura elettronica non ricevuta dal destinatario: cosa fare?

Capita più spesso di quanto si pensi: invii una fattura elettronica, la piattaforma conferma la consegna, ma il cliente,o la Pubblica Amministrazione , ti contatta dicendo di non aver ricevuto nulla. Una situazione che può generare confusione e, nei casi più delicati, anche tensioni commerciali. Capire perché accade e sapere come dimostrare l’avvenuta consegna è fondamentale per ogni imprenditore o professionista che utilizza la fatturazione elettronica. 

Una fattura elettronica non ricevuta dal destinatario può risultare consegnata

 

Per capire il problema, è utile ripercorrere brevemente il percorso di una fattura elettronica. Quando emetti una fattura, questa non viene inviata direttamente al destinatario: passa prima attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate che funge da intermediario obbligatorio per tutte le fatture elettroniche in Italia.​

Lo SDI riceve la fattura, la controlla formalmente, la recapita al destinatario e solo a questo punto, invia al mittente una ricevuta di consegna. Dal lato del mittente, quindi, la fattura risulta regolarmente consegnata perché lo SDI ha confermato l’operazione.​

Il problema nasce a valle: il destinatario potrebbe non ricevere la fattura per una serie di motivi tecnici che non dipendono né dal mittente né dallo SDI:

  • Canale di ricezione non aggiornato:  il destinatario ha cambiato codice destinatario senza aggiornare il proprio profilo sul portale Agenzia delle Entrate
  • Problemi interni al gestionale del destinatario, che non ha importato correttamente il file XML
  • Nel caso della PA: disfunzioni nei sistemi di ricezione del nodo di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione​

In tutti questi scenari, la responsabilità del mittente è già esaurita nel momento in cui lo SDI ha emesso la ricevuta di consegna. La fattura è fiscalmente valida e regolarmente trasmessa.

FatturaPRO.click ha la prova che ti serve: notifica di consegna SDI e file P7M

Quando il destinatario insiste di non aver ricevuto nulla, hai bisogno di una prova documentale concreta da mostrargli. 

Su FatturaPRO.click, nella sezione Fatture e Note di Credito, trovi due pulsanti dedicati proprio a questo scopo.

Il primo ( Scarica documento firmato)  ti permette di scaricare la fattura firmata in formato P7M: si tratta del file XML della fattura con apposita firma digitale, che attesta l’autenticità e l’integrità del documento così come è stato trasmesso allo SDI. È il file “originale” della fattura elettronica, nel formato ufficiale previsto dalla normativa.​

Il secondo ( Scarica notifiche) scarica la notifica di consegna SDI: è la ricevuta ufficiale che lo SDI invia al mittente per confermare che la fattura è stata recapitata correttamente al destinatario. Questo documento ha piena valenza probatoria: riporta data e ora della consegna, identificativo univoco della fattura e dati del destinatario.​

Come usare questi documenti nella pratica

Una volta scaricati i due file, puoi procedere in modo diverso a seconda del destinatario:

Se il destinatario è un privato o un’azienda:
Invia via email entrambi i file  ( il P7M e la notifica di consegna ) accompagnati da una breve spiegazione. Nella maggior parte dei casi, il destinatario potrà aprire il file XML con un visualizzatore gratuito (come quello messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate) e verificare direttamente il contenuto della fattura. La notifica SDI chiude ogni possibile contestazione dell’avvenuta trasmissione.

Se il destinatario è una Pubblica Amministrazione:
Indica all’ufficio amministrativo competente il numero IPA e il codice univoco ufficio utilizzati per l’invio, allegando la notifica di consegna SDI. In molti casi, il problema si risolve chiedendo all’ufficio di verificare la propria casella di ricezione o di contattare il proprio referente informatico interno.​

Come sempre, per ogni ulteriore dubbio, siamo disponibili ad aiutarti attraverso la nostra chat o il nostro numero verde. 

 

Il team di supporto 

Voucher Cloud e Cybersecurity: opportunità per le PMI

Il Voucher Cloud e Cybersecurity è uno degli incentivi più interessanti del 2026 per le piccole e medie imprese italiane: un contributo a fondo perduto fino a 20.000 euro, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), pensato per accelerare la trasformazione digitale e rafforzare la sicurezza informatica delle PMI e dei lavoratori autonomi. In un contesto in cui digitalizzazione e protezione dei dati sono diventate priorità irrinunciabili, questo strumento rappresenta un’occasione concreta per investire senza gravare interamente sul proprio budget.​

Cos’è il Voucher Cloud e Cybersecurity

Il Voucher Cloud e Cybersecurity nasce dal Decreto Ministeriale MIMIT del 18 luglio 2025 ed è finanziato con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, con una dotazione complessiva di 150 milioni di euro. La misura copre il 50% delle spese ammissibili, con un contributo massimo di 20.000 euro per beneficiario e una soglia minima di spesa di 4.000 euro. Il contributo è erogato in regime de minimis, il che significa che si cumula con altri aiuti di Stato eventualmente già ricevuti dall’impresa, nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa europea.

L’obiettivo dichiarato è colmare il divario digitale che ancora caratterizza molte micro e piccole realtà italiane, spesso prive delle risorse necessarie per adottare soluzioni cloud avanzate o sistemi di protezione informatica adeguati. Il MIMIT punta così a rendere le imprese più competitive, resilienti e sicure, in linea con le priorità della transizione digitale europea.​

Chi può richiedere il Voucher Cloud e Cybersecurity

La platea dei beneficiari è ampia e include due categorie principali:

  • Micro, piccole e medie imprese regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese, con sede operativa in Italia
  • Lavoratori autonomi titolari di partita IVA, a condizione di disporre di una connettività minima di 30 Mbps e di una copertura assicurativa contro calamità naturali

Sono invece esclusi i soggetti in stato di difficoltà finanziaria ai sensi della normativa europea sugli aiuti di Stato, nonché quelli che hanno già beneficiato di agevolazioni incompatibili con il regime de minimis oltre i massimali consentiti. Un requisito trasversale è l’assenza di procedimenti penali o amministrativi a carico del richiedente legati a comportamenti fraudolenti nei confronti della Pubblica Amministrazione.​

Spese ammissibili: cosa finanzia il voucher

Il Voucher Cloud e Cybersecurity copre una gamma di investimenti digitali piuttosto estesa:

  • Servizi cloud computing: soluzioni IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) e SaaS (Software as a Service), inclusi servizi di archiviazione, elaborazione dati e ambienti di sviluppo in cloud
  • Cybersecurity: software antivirus avanzati, sistemi di rilevamento delle intrusioni (IDS/IPS), firewall di nuova generazione, soluzioni di autenticazione multifattore e gestione delle identità digitali
  • Hardware certificato: dispositivi fisici strettamente funzionali all’implementazione delle soluzioni di sicurezza o cloud finanziabili
  • Servizi specialistici: consulenza tecnica, formazione del personale e attività di installazione e configurazione dei sistemi acquistati

Tutte le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda e rendicontate al termine del progetto. I fornitori di servizi devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dal MIMIT, una condizione che garantisce standard qualitativi minimi e tutela il beneficiario da soluzioni non conformi.​

Come fare domanda e scadenze

Il bando Voucher Cloud e Cybersecurity funziona a sportello: le domande vengono istruite in ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le finestre temporali per la presentazione delle istanze sono state fissate dalle ore 12:00 del 4 marzo 2026 alle ore 12:00 del 23 aprile 2026. Chi non ha ancora presentato domanda deve muoversi con urgenza, considerando che i fondi potrebbero esaurirsi prima della scadenza formale.

La procedura avviene interamente online, attraverso la piattaforma digitale del MIMIT. Prima di procedere è necessario:​

  1. Individuare un fornitore certificato dall’elenco ufficiale MIMIT
  2. Ottenere un preventivo dettagliato per i servizi o prodotti selezionati
  3. Compilare e inviare la domanda sulla piattaforma, allegando tutta la documentazione richiesta
  4. Attendere l’approvazione e solo successivamente avviare l’investimento
  5. Rendicontare le spese entro i termini previsti per ricevere il contributo

Perché è un’opportunità da non perdere

Il Voucher Cloud e Cybersecurity arriva in un momento in cui gli attacchi informatici alle PMI italiane sono in costante aumento e la migrazione verso il cloud non è più un’opzione, ma una necessità competitiva. Ottenere fino a 20.000 euro a fondo perduto per modernizzare le proprie infrastrutture digitali significa ridurre il rischio di data breach, migliorare l’efficienza operativa e allinearsi agli standard di sicurezza sempre più richiesti dai partner commerciali e dalle normative europee come il GDPR e la Direttiva NIS2. Con una dotazione complessiva di 150 milioni di euro e un meccanismo a sportello, chi si muove per primo ha le maggiori probabilità di accedere al contributo.

Enti del Terzo Settore e RUNTS: cosa cambia?

l 2026 è un anno spartiacque per gli enti del Terzo Settore. Dopo anni di regime transitorio e attese normative, le disposizioni fiscali contenute nel Codice del Terzo Settore (CTS) sono finalmente entrate a pieno regime, ridisegnando il quadro delle agevolazioni, degli obblighi e delle modalità di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Conoscere queste novità è fondamentale per ogni associazione, OdV, APS o impresa sociale che opera nel non profit italiano.

Enti del Terzo Settore e RUNTS: la porta d’accesso alle agevolazioni

Il RUNTS — istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali — è oggi la condizione necessaria e sufficiente per accedere alle agevolazioni fiscali previste dal CTS. L’iscrizione al registro non è solo un formalismo burocratico: senza di essa, nessun ente può beneficiare dei nuovi regimi forfetari, delle esenzioni o delle semplificazioni contabili introdotte dalla riforma. Parallelamente, l’iscrizione impone il rispetto degli obblighi statutari e di trasparenza stabiliti dal Codice, rafforzando la credibilità e la governance degli enti stessi.​

A marzo 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 13 gennaio 2026, che modifica il DM 106/2020, il provvedimento che disciplina il funzionamento del RUNTS, le modalità di deposito degli atti e l’aggiornamento delle informazioni degli enti. Tra le principali novità operative, è stata introdotta la possibilità per il legale rappresentante di delegare un soggetto terzo al deposito degli atti presso il RUNTS, una semplificazione attesa da tempo da molti operatori del settore.

Addio alle ONLUS: cosa devono fare gli enti del Terzo Settore entro il 31 marzo 2026

Una delle novità più impattanti riguarda la definitiva cancellazione dell’Anagrafe delle ONLUS, avvenuta il 1° gennaio 2026. Le oltre 9.000 organizzazioni ancora iscritte a tale anagrafe si trovano ora di fronte a una scelta cruciale: entrare nel perimetro degli enti del Terzo Settore iscrivendosi al RUNTS, oppure restare fuori accettando un quadro fiscale meno vantaggioso.

Chi intende acquisire la qualifica di ETS deve presentare domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026, allegando copia dell’atto costitutivo, dello statuto adeguato alle disposizioni del CTS e degli ultimi due bilanci approvati. Il termine non è prorogabile: gli enti che non completano la migrazione entro questa data non solo perdono le agevolazioni fiscali, ma sono anche soggetti all’obbligo di devolvere il patrimonio accumulato durante il periodo di iscrizione alla vecchia anagrafe, come previsto dall’art. 101, comma 8 del CTS.

Nuovi regimi forfetari per gli enti del Terzo Settore

Con l’entrata a regime della riforma fiscale, gli enti del Terzo Settore possono accedere a nuovi regimi forfetari dedicati, distinti da quelli ordinari. In particolare, le Organizzazioni di Volontariato (OdV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte al RUNTS possono beneficiare di un regime forfetario agevolato, a condizione che nel periodo d’imposta precedente abbiano percepito ricavi non superiori a 85.000 euro.

Una novità rilevante riguarda la Legge 398/1991: dal 2026, questo regime agevolato non è più disponibile per gli ETS iscritti al RUNTS. Le agevolazioni della L. 398/91 rimangono applicabili esclusivamente alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) non iscritte al RUNTS. Per le associazioni fuori dal registro, l’unica alternativa al regime ordinario diventa quella disciplinata dall’art. 145 del TUIR.​

Il test di non commercialità e la fiscalità a regime

Uno dei pilastri della nuova disciplina è il cosiddetto test di non commercialità, che determina se le attività di interesse generale svolte da un ETS debbano essere considerate commerciali o meno ai fini fiscali. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare di chiarimento — firmata dal direttore Vincenzo Carbone e redatta tenendo conto dei contributi ricevuti nella consultazione pubblica chiusasi il 23 gennaio 2026 — che illustra in dettaglio i criteri applicativi del test.

In estrema sintesi, un’attività di interesse generale è considerata non commerciale quando i proventi che genera non superano i costi effettivi sostenuti per svolgerla, tenuto conto anche dei contributi pubblici ricevuti. Questo equilibrio tra entrate e uscite è il parametro fondamentale per determinare il regime fiscale applicabile all’ente. Chi non supera il test conserva i benefici previsti dal CTS; chi invece li supera è soggetto, per quella parte di attività, alle regole ordinarie.​

 

Controlli RUNTS digitalizzati e bilanci semplificati

Il 2026 porta con sé anche una significativa evoluzione sul fronte dei controlli e della trasparenza. Sono stati avviati i controlli RUNTS digitalizzati, che permettono al Ministero del Lavoro di verificare in modo più efficiente il rispetto degli obblighi da parte degli enti iscritti. Contestualmente, è stata introdotta la possibilità di presentare bilanci in forma semplificata, una misura che alleggerisce il carico amministrativo degli enti più piccoli.​

Per mantenere l’iscrizione al RUNTS, gli enti devono presidiare con attenzione la propria casella PEC e rispettare con puntualità gli obblighi di comunicazione previsti dal registro. Una gestione trascurata di questi adempimenti può portare alla cancellazione d’ufficio, con conseguente perdita di tutte le agevolazioni fiscali collegate allo status di ETS.​

Esonero IVA 2026: forfetari e non solo

L’esonero IVA 2026 riguarda una platea ampia di contribuenti che, per legge, non sono tenuti a presentare il Modello IVA relativo all’anno d’imposta 2025. Conoscere le proprie esenzioni permette di evitare adempimenti inutili e gestire al meglio la propria posizione fiscale.

Chi può beneficiare dell’esonero IVA 2026

La dichiarazione IVA 2026, trasmissibile dal 2 febbraio fino al 30 aprile 2026, non è un obbligo universale. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Modello IVA 2026 con le relative istruzioni, chiarendo in modo dettagliato quali soggetti sono sollevati dall’adempimento. In linea generale, l’esonero si applica a chi, nel corso dell’anno d’imposta 2025, non ha generato operazioni IVA rilevanti oppure opera in regimi fiscali agevolati che prevedono già una franchigia dall’imposta.

Regime forfetario: il caso più comune di esonero IVA 2026

Il caso più frequente di esonero IVA 2026 riguarda i contribuenti in regime forfetario. Chi aderisce a questo regime agevolato non applica l’IVA sulle fatture emesse e, di conseguenza, non detrae l’IVA sugli acquisti. La soglia di accesso al regime forfetario rimane fissata a 85.000 euro di ricavi annui: superata questa cifra, si esce automaticamente dal regime dall’anno successivo, diventando soggetti IVA ordinari.

I forfetari beneficiano di una serie di semplificazioni che vanno ben oltre la sola dichiarazione annuale. Sono esonerati dalla registrazione delle fatture emesse e di acquisto, dalla liquidazione e dal versamento periodico dell’IVA, nonché dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA. L’esonero dalla dichiarazione è però valido solo se il regime forfetario è stato applicato per l’intero periodo d’imposta 2025: chi è transitato dal forfetario al regime ordinario (o viceversa) nel corso dell’anno è comunque obbligato a presentare il modello.

Operazioni esenti e altri regimi agevolati

Un altro gruppo di contribuenti che beneficia dell’esonero IVA 2026 è costituito da coloro che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 633/1972, come ad esempio i professionisti sanitari o le compagnie assicurative. L’esonero si applica anche a chi ha optato per la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione (art. 36-bis del DPR n. 633/1972), purché abbia effettuato solo operazioni esenti.

Attenzione, però: questo esonero non opera se il contribuente ha effettuato anche operazioni imponibili, ha registrato operazioni intracomunitarie, oppure ha dovuto eseguire rettifiche della detrazione per acquisti di beni ammortizzabili. In questi casi, anche chi svolge prevalentemente attività esente è obbligato alla presentazione del modello.​

Gli altri soggetti esonerati

L’elenco dei soggetti esclusi dall’obbligo dichiarativo è piuttosto articolato. Ecco le principali categorie:

  • Contribuenti in regime fiscale di vantaggio (cosiddetti “nuovi minimi”), previsto per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011)
  • Produttori agricoli esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 34, comma 6, DPR n. 633/1972, con volume d’affari sotto soglia
  • Imprese individuali che hanno dato in affitto la propria unica azienda e non esercitano altre attività IVA-rilevanti
  • Enti e associazioni che applicano il regime agevolato della Legge n. 398/1991 (spettacolo e intrattenimento), limitatamente ai proventi delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali
  • Soggetti passivi residenti in altri Stati UE che hanno effettuato solo operazioni non imponibili, esenti o senza obbligo di pagamento dell’imposta
  • Soggetti extra-UE identificati ai fini IVA in Italia tramite l‘art. 74-quinquies del DPR n. 633/1972, per i servizi resi a committenti non soggetti passivi
  • Raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi (ATECO 02.30) e di piante officinali spontanee con volume d’affari non superiore a 7.000 euro nell’anno precedente (art. 34-ter DPR n. 633/1972)
  • Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che hanno optato per il regime speciale forfetario (art. 1, commi da 54 a 63, Legge n. 190/2014)

 

Chi è invece obbligato a presentare la dichiarazione

Per completare il quadro sull’esonero IVA 2026, è utile ricordare chi non può sottrarsi all’adempimento. Sono obbligati alla presentazione del modello tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arti o professioni in regime IVA ordinario. Rientrano nell’obbligo anche le società incorporanti in caso di fusione, le società beneficiarie in caso di scissione, i curatori fallimentari, gli eredi del contribuente e chi abbia optato in precedenza per l’applicazione ordinaria dell’IVA pur svolgendo attività normalmente esenti.​

Scadenze da tenere a mente

Anche per chi è esonerato dalla dichiarazione annuale, alcune scadenze IVA rimangono rilevanti. Il versamento dell’IVA a debito risultante dalla dichiarazione annuale andava effettuato entro il 16 marzo 2026 per i soggetti obbligati. La trasmissione del Modello IVA 2026 è invece possibile dal 2 febbraio e deve essere completata entro il 30 aprile 2026. Chi rientra in una delle categorie esonerati non deve fare nulla, ma è sempre consigliabile verificare la propria posizione con il proprio consulente fiscale per escludere situazioni particolari che potrebbero far scattare l’obbligo.

Lotti FIFO LIFO: come gestirli in modo smart con FatturaPRO.click

I lotti FIFO LIFO sono al centro di molte decisioni operative e contabili per chi vende prodotti fisici: dalla rotazione delle scorte alla valorizzazione del magazzino, fino alla tracciabilità verso i clienti e il fisco. In pratica, ogni lotto associa un gruppo di pezzi a una “storia”: data di ingresso, costo, magari data di scadenza o altre caratteristiche. Se questa storia viene gestita bene, l’imprenditore ha sempre sotto controllo cosa sta vendendo, a che condizioni e con quale impatto sui margini.

Lotti FIFO e LIFO: cosa sono ?

Quando parliamo di lotti FIFO e LIFO, ci riferiamo a due logiche diverse di movimentazione e valorizzazione delle scorte. FIFO (First In, First Out) significa che il primo lotto che entra è il primo a uscire: è la logica più naturale per prodotti deperibili o con scadenza (alimentari, cosmetici, farmaceutici), perché assicura che la merce più vecchia venga venduta per prima, riducendo sprechi e obsolescenza. LIFO (Last In, First Out) prevede invece che l’ultimo lotto che entra sia il primo a uscire: è usato soprattutto per beni non deperibili, quando è più efficiente prelevare fisicamente la merce più recente (ad esempio perché è davanti o in alto sugli scaffali) e può avere anche effetti sulla valorizzazione contabile e fiscale del magazzino.

Dal punto di vista dell’imprenditore, i lotti FIFO e LIFO non sono solo tecnica di magazzino: influenzano il costo del venduto e quindi il margine di ogni vendita, riducono il rischio di vendere prodotti scaduti o vecchi (con reclami e resi), e rendono più semplice rispondere a controlli, richieste di tracciabilità o necessità di richiamare un lotto specifico. Tutto questo, però, funziona solo se i lotti sono gestiti in modo strutturato e integrato con il sistema di fatturazione.

Lotti FIFO e LIFO: la nuova automazione in FatturaPRO.click

In FatturaPRO.click la gestione dei lotti è da tempo parte del flusso standard. Una volta che l’imprenditore ha creato le matricole di lotto e caricato in piattaforma le relative giacenze, ogni vendita effettuata tramite Punto Cassa POS può essere collegata al lotto corretto. Quando si registra una vendita il prodotto venduto viene scaricato dal magazzino dal lotto selezionato e se dal POS si procede all’emissione di una fattura, nel documento vengono riportate automaticamente tutte le informazioni di lotto necessarie (es. codice lotto, eventuale data di produzione/scadenza, ecc.), così da avere fatture già pronte anche in caso di controlli o richieste del cliente.

Questo approccio permette di avere stock sempre allineato tra magazzino e vendite, tracciabilità dei lotti fino al singolo documento fiscale e minor rischio di errori manuali nella scelta del lotto o nella compilazione della fattura. Fino a oggi la scelta del lotto avveniva in modo puntuale durante ogni operazione; ora, con l’introduzione della logica lotti FIFO LIFO, il sistema diventa ancora più intelligente e automatizzato.

La novità è che FatturaPRO.click permette ora di applicare automaticamente logiche lotti FIFO LIFO alle vendite, a partire dai lotti caricati in magazzino. In pratica, una volta che l’imprenditore ha definito le matricole di lotto per i propri prodotti e registrato correttamente carichi e giacenze in piattaforma, può abilitare l’automatismo FIFO o LIFO, lasciando che sia il sistema a decidere quale lotto utilizzare per ogni vendita.

Lotti FIFO e LIFO in FatturaPRO.click: vantaggi concreti per l’imprenditore

L’introduzione dei lotti FIFO e LIFO automatizzati offre diversi benefici pratici. Come avviene già da tempo la gestione dei lotti tramite FatturaPRO.click garantisce coerenza tra magazzino e documenti fiscali: ogni vendita è legata al lotto effettivamente scaricato, e le informazioni di lotto finiscono in fattura senza passaggi manuali. La nuova integrazione riduce drasticamente i tempi di gestione delle vendite legate ai lotti, evitando di dover indicare manualmente il lotto in fase di movimentazione di magazzino; l’unica cosa che rimane in capo all’operatore è la rettifica in caso di errori o mancanze. Questo tipo di gestione ottimizza, inoltre,  il controllo dei costi e dei margini: la scelta tra FIFO e LIFO influenza il costo del venduto e la valorizzazione delle rimanenze, e avere questa logica gestita dal sistema aiuta ad avere dati più coerenti e affidabili. 

Il tutto fa parte, come sempre, della filosofia FatturaPRO.click: prendere processi complessi e renderli semplici, integrando magazzino, vendite e fatturazione in un unico flusso digitale.

Come attivare la gestione dei lotti FIFO e LIFO in piattaforma

L’attivazione della gestione automatica dei lotti FIFO LIFO su FatturaPRO.click richiede pochi passaggi, a partire da una corretta impostazione dei lotti a magazzino. Dopo aver creato le matricole e caricato i lotti per ciascun prodotto, sarà sufficiente andare nelle impostazioni del proprio profilo e nella sezione Automazione alla voce  lotti  scegliere di attivare lo scarico automatico FIFO oppure quello  LIFO. 

In caso di dubbi, il team di supporto è sempre disponibile per aiutarvi con la configurazione iniziale e a fare le prime verifiche, così da essere certi che la logica lotti FIFO LIFO scelta sia applicata correttamente su tutti i flussi di vendita.

Rendicontazione ESG: nuove soglie e scadenze al 2036

La rendicontazione ESG attraversa una svolta storica in Europa. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 26 febbraio 2026, la Direttiva (UE) 2026/470 — nota come Direttiva OMNIBUS I — ridisegna in profondità il quadro degli obblighi di sostenibilità per le imprese europee, con effetti a partire dal 18 marzo 2026. L’obiettivo dichiarato è semplificare, ridurre i costi amministrativi e concentrare gli obblighi sulle imprese di maggiori dimensioni, alleggerendo il peso normativo su PMI e aziende di medie dimensioni.

Rendicontazione ESG: le nuove soglie dimensionali

La modifica più immediata e rilevante riguarda il perimetro di applicazione dell’obbligo di rendicontazione ESG. Nella versione originale della CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), l’obbligo scattava per tutte le grandi imprese che soddisfacessero almeno due dei tre criteri previsti: totale attivo, ricavi netti e numero di dipendenti. Con la Direttiva OMNIBUS I, le soglie vengono drasticamente innalzate: l’obbligo si applica ora solo alle imprese con ricavi netti superiori a 450 milioni di euro e un numero medio di dipendenti superiore a 1.000, entrambi i criteri da rispettare contemporaneamente.

Questa modifica esclude circa il 90% delle imprese inizialmente coinvolte dalla CSRD originale, riducendo in modo radicale il perimetro applicativo. Anche per le imprese con sede in paesi extra-UE che operano nel mercato unico europeo, l’obbligo di rendicontazione scatta solo al superamento della soglia dei 450 milioni di ricavi netti generati nell’Unione, garantendo parità di trattamento con gli operatori europei.

Rendicontazione ESG: la CSDDD ridisegnata

Parallelamente alla CSRD, la Direttiva OMNIBUS I interviene in modo ancora più incisivo sulla Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), ridisegnando l’intera platea delle imprese soggette agli obblighi di due diligence sulla catena del valore. Le soglie vengono portate a 5.000 dipendenti (prima erano 1.000) e a 1,5 miliardi di euro di ricavi netti mondiali (prima 450 milioni), con applicazione unificata per tutte le imprese soggette a partire dal 26 luglio 2029.

Di particolare impatto è la soppressione dell’obbligo di adottare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, che nella CSRD aveva un forte valore prospettico e strategico. Questa eliminazione riduce l’intensità degli obblighi di pianificazione verde per le imprese soggette, con implicazioni significative per la credibilità degli impegni climatici dichiarati nel contesto della finanza sostenibile.

Rendicontazione ESG: tutele per le PMI nella catena del valore

Una delle novità più rilevanti per il tessuto produttivo italiano riguarda la protezione delle PMI coinvolte nelle filiere delle grandi imprese. La Direttiva introduce il concetto di “impresa protetta”: ogni impresa con meno di 1.000 dipendenti che si trovi nella catena del valore di un’impresa soggetta agli obblighi di rendicontazione acquisisce il diritto legale di rifiutare qualsiasi richiesta di dati ESG che ecceda i principi volontari (VSME) adottati dalla Commissione europea. Le imprese capofila sono obbligate a informare esplicitamente i propri fornitori protetti di questo diritto.

Gli standard VSME per le PMI dovranno essere pubblicati entro il 19 luglio 2026, ma fino a quella data persiste un vuoto normativo rischioso: i responsabili acquisti delle grandi imprese tendono ad anticipare i propri questionari ESG proprio nei mesi in cui la tutela non è ancora operativa, accelerando la pressione sui fornitori. Per le PMI italiane è quindi consigliabile prepararsi fin d’ora alla raccolta strutturata dei dati di sostenibilità.

Il calendario ESG 2026-2036 per le imprese italiane

Sul fronte italiano, il recepimento delle nuove scadenze prevede un rinvio di due anni per le grandi imprese non ancora soggette alla dichiarazione non finanziaria: l’obbligo di rendicontazione ESG parte dall’esercizio 2027 con prima pubblicazione nel 2028. Per le PMI quotate (escluse le micro-imprese), l’obbligo scatta dal 2028 con prima pubblicazione nel 2029.

Guardando al medio termine, tra il 2028 e il 2031 il quadro normativo si consolida: le sanzioni CSDDD diventano pienamente operative (fino al 3% del fatturato), i dati ESG diventano pubblici e comparabili tramite l’ESAP (European Single Access Point) e le istituzioni europee tracciano il primo bilancio della semplificazione. Dal 2032-2033, anche le PMI di settori ad alto rischio come tessile e alimentare potrebbero essere soggette a obblighi di due diligence, rendendo strategico un adeguamento preventivo.