Esenzione iva per i servizi anti Covid
L’esenzione IVA per i servizi anti Covid è prevista per tutta una serie di misure atte a prevenire e controllare la diffusione della pandemia. Effettuazione dei tamponi e somministrazione dei vaccini prima di tutto, servizi e prestazioni strettamente connesse alla diagnostica per Covid-19. Agenzia delle entrate ha specificato le varie configurazioni all’interno della risposta all’Interpello numero 81 del 9 febbraio 2022. Servizi e prestazioni che possono usufruire dell’esenzione IVA proprio come previsto dalla Legge di bilancio 2021. L’agevolazione è applicata a tutti i beni e i servizi che rientrano nel lasso di tempo compreso tra il 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2022.
Esenzione IVA servizi anti Covid-19: il caso analizzato
Nella Legge di bilancio 2021, all’articolo 1 comma 452 e 453 è prevista un’esenzione IVA per servizi e beni anti Covid-19. L’Interpello n°81 del 9 febbraio di quest’anno, ha posto un quesito molto importante e interessante ad Agenzia delle entrate. Il problema riguardava una certa società di noleggio di tende e accessori che si è trovata, in periodo di pandemia, a locare accessori, tende, impianti di condizionamento e riscaldamento a una fondazione dove vengono effettuati tamponi e somministrati vaccini con modalità drive-in.
La fondazione, a sua volta, ha concesso, in comodato d’uso gratuito, tutti i beni locati a un’azienda socio sanitaria territoriale. Lo scopo della fondazione è quello di “offrire al territorio un efficace presidio Covid-19 per il periodo di tempo in cui è possibile prevedere una recrudescenza del fenomeno epidemico.”
A questo punto è sorto un dubbio sulla corretta tassazione IVA da applicare alle cessioni dei beni e dei servizi utilizzati per contrastare la diffusione della pandemia.
Direttive europee
Le esenzioni IVA predisposte da AdE riguardano le cessioni di strumentazioni per diagnostica in vitro e di vaccini anti Covid-19, oltre che hai servizi strettamente connessi a queste cessioni particolari.
I periodi agevolati sono i seguenti:
- dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 per tutti i beni e servizi che rientrano nel comma 452
- dal 20 dicembre 2020 per quelli che invece rientrano nel comma 453
Per definire i beni e i servizi in questione, nonché i periodi di riferimento e la tipologia di agevolazioni, AdE ha richiamato la direttiva UE 2020 del 2020 del Consiglio del 7 dicembre 2020 (direttiva Covid). Una direttiva che aveva apportato delle modifiche alla precedente, denominata “direttiva IVA”. In sostanza le modifiche apportate sono quelle che prevedono la possibilità di ridurre l’imposta dell’Iva su alcuni beni e servizi specifici.
Il documento cita:
“Si tratta in particolare di prestazioni di servizi “strettamente connesse” (rectius indispensabili) a tali dispositivi e vaccini anti-Covid senza le quali diventa difficile per uno Stato membro assicurare una capillare ed efficace campagna di prevenzione/diagnosi e vaccinale a costi sostenibili.”
IVA da applicare ai servizi anti Covid-19
Oltre alla risposta all’Interpello n° 81, Agenzia delle Entrate fa riferimento anche a una precedente risposta data all’interpello n°354 del 2021. Nel documento citato, AdE spiega che l’esenzione con il diritto alla detrazione, si applica solo alle prestazioni effettuate per i tamponi se strettamente connessi ai dispositivi in vitro.
Nel caso specifico, l’amministrazione finanziaria sottolinea che l’unica operazione rilevante ai fini IVA, è la locazione tra la società e la fondazione in questione. Questo significa che solo questa operazione di “noleggio” è passibile d’IVA. Di conseguenza, può beneficiare dell’esenzione IVA come beni connessi alla prevenzione e al controllo anti Covid-19. L’operazione successiva, vale a dire, la cessione dei beni all’azienda socio sanitaria territoriale, essendo a titolo gratuito, non è rilevante ai fini d’IVA. Quindi, come diretta conseguenza, non può certo beneficiare dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.
Per rispondere in modo esaustivo all’interpello, Agenzia delle Entrate, cita le seguenti risposte:
- 354 del 2021
- 541 del 2021
- 548 del 2021
- principio di diritto numero 12 del 2021
Esenzione IVA: la risposta definitiva di Agenzia delle Entrate
All’Interpello n° 81 del 9 febbraio 2022, Agenzia delle Entrate ha risposto, in via definitiva, come segue:
“si ritiene che le prestazioni di servizi indicate nel contratto oggetto del presente interpello – le uniche rilevanti ai fini IVA – possano beneficiare del particolare regime di esenzione in commento e quindi essere acquistati dalla Fondazione in esenzione da IVA, senza pregiudizio, in capo all’Istante, del diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del Decreto IVA.”