Conservazione a Norma: tutte le novità del 2020

La conservazione sostitutiva dei documenti digitali, è il sistema attraverso il quale vengono conservati e archiviati:

  1. Fatture attive e passive
  2. Libri e registri contabili (il Libro Giornale, i Registri IVA, i mastri, il libro inventari, …)
  3. Documenti di trasporto (DDT)
  4. Note spese
  5. Bollette doganali
  6. Corrispettivi elettronici
  7. Dichiarativi (dichiarazione dei redditi, dichiarazioni IVA, spesometro, ecc. )
  8. Ricevute fiscali

si tratta di documenti rilevanti per i quali è obbligatoria la conservazione da parte di professionisti, aziende e autonomi.
La conservazione a norma deve attenersi a determinati requisiti stabiliti dalla legge, perché i documenti possano essere ritenuti validi legalmente, alla stregua di quelli cartacei.

Digitalizzazione delle aziende

Si tratta di un processo iniziato da qualche anno e che sicuramente continuerà anche per qualche anno in futuro. La stessa cosa vale anche per la Pubblica Amministrazione (PA). Stare sempre al passo con le nuove tecnologie, richiede infatti del tempo e diversi adeguamenti da parte di tutti. Questo genere di adeguamento è necessario anche per non perdere competitività ed efficienza. Questo nuovo anno porta con se diverse novità che riguardano gestione digitale dei documenti fiscali, ivi compresa la conservazione a norma.

Le principali novità

Il decreto fiscale e la legge del bilancio 2020 introducono diverse novità. Le principali riguarderanno:

  1. la fattura elettronica
  2. lo scontrino digitale
  3. Indici sintetici di affidabilità (ISA)
  4. Nodo smistamento ordini (NSO)
  5. Nuovo utilizzo del POS

Vediamo punto per punto a cosa andremo incontro.

Fattura elettronica

Diciamo che a grandi linee le regole e le modalità sulla gestione delle fatture elettroniche non cambiano. Le novità principali riguardano infatti la conservazione a norma. Regola base stabilisce che le fatture, così come i documenti fiscali, devono essere conservati per un tempo minimo di dieci anni. L’Agenzia delle Entrate conserva i documenti in file .xml inviati fino al 31/12 dell’ottavo anno a partire dalla dichiarazione di riferimento. Questo riguarda anche indagini fiscali o eventuali contenziosi.

Scontrino digitale

Principale argomento del nostro precedente articolo: “Comunicazione corrispettivi telematici giornalieri: funzioni e modalità”, è l’argomento principale e più interessante di questo 2020. In pratica tutti i commercianti e titolare di partita IVA, a partire da quest’anno, dovranno abbandonare il vecchio scontrino cartaceo, ed emettere solo scontrini digitali. Per poterlo fare, i commercianti si dovranno dotare di particolari registratori di cassa, che emetteranno e invieranno gli scontrini digitali direttamente all’Agenzia delle Entrate. Inoltre gli scontrini dovranno essere conservati in regime di conservazione digitale, rispettando quindi la conservazione a norma di legge. Abbiamo altresì visto come FatturaPRO.click, piattaforma e App, diano questa possibilità, a chiunque, in modo semplice e veloce. Il sistema rilevando in automatico la presenza o meno della rete, permetterà sempre l’emissione dello scontrino e quando tornerà sotto copertura, penserà autonomamente all’invio del dato digitale all’Agenzia delle Entrate.

Indici sintetici di affidabilità (ISA)

Dal 2019 l’Agenzia delle Entrate ha introdotto gli Indici sintetici di affidabilità (ISA). Questi si riferiscono a tutti i lavoratori autonomi e alle imprese che svolgono prevalentemente lavoro autonomo. In parole povere servono all’Agenzia delle Entrate per valutare il livello di conformità fiscale. Si tratta quindi di una sorta di auto-valutazione che deve essere redatta dai lavoratori autonomi. In autonomia e sotto la propria responsabilità, i lavoratori dovranno compilare il modello ISA da allegare alla dichiarazione dei redditi. La compilazione corretta del modello non è molto facile o intuitiva. Per questo motivo i lavoratori potranno sempre affidarsi a degli intermediari per redigerli correttamente.

Nodo smistamento ordini (NSO)

Si tratta di un’ulteriore novità 2020. In pratica è un sistema digitale che si occupa della gestione e dell’esecuzione degli ordini di acquisto di beni o servizi. Dal febbraio 2020 NSO diventa obbligatorio per tutte le aziende del servizio Sanitario Nazionale e per tutti i fornitori. Come per lo scontrino digitale, anche gli ordini da febbraio 2020 dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica. Si tratta di un cambiamento molto importante e piuttosto grande per quanto riguarda l’intero processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione.

conservazione a norma

Nuovo utilizzo del POS

A sostegno della lotta contro l’evasione fiscale, dal 2020 tutti i commercianti ed esercenti dovranno dotarsi di particolari POS che permettano l’emissione e la trasmissione di scontrini digitali.

Conservazione a norma: come adeguarsi

Tutte queste novità riguardano l’ambito fiscale in generale. E come abbiamo detto all’inizio dell’articolo, tutti i documenti fiscali dovranno adeguarsi alla giusta conservazione digitale, obbligatoria. Stabilito l’obbligo, non è sempre così facile dotarsi delle necessarie tecnologie e competenze per poterlo fare. Una soluzione rapida, semplice ed economica, è FatturaPRO.click, un unico gestionale che può essere utilizzato dalla A alla Z per l’emissione, la gestione e la conservazione di tutti i documenti fiscali. Per maggiori approfondimenti sulle caratteristiche tecniche di FatturaPRO.click, vi rimandiamo al nostro articolo esemplificativo: “FatturaPRO.click: la fatturazione con un click”.

Lotteria degli scontrini: che cos’è e come funziona

Il Decreto Fiscale collegato alla legge di Bilancio, ha introdotto una novità volta a contrastare l’evasione fiscale: la Lotteria degli scontrini. Oltre alla fatturazione elettronica, agli scontrini elettronici, adesso arriva anche la Lotteria degli scontrini.
L’inizio della Lotteria era stato inizialmente fissato per il primo gennaio 2020. Successivamente è stata spostata al primo luglio 2020. Mancano ancora molte specifiche per definire a tutto tondo il meccanismo di funzionamento della lotteria. Quello che ad oggi è dato sapere è che per parteciparvi bisognerà richiedere il codice lotteria. L’interesse da parte dei consumatori sta crescendo gradualmente, visto che la lotteria promette premi che vanno da 10.000 euro, fino addirittura ad 1 milione di euro.

La lotteria degli scontrini VS evasione fiscale

Ci troviamo a vivere anni particolarmente interessanti dal punto di vista fiscale. Negli ultimi tempi infatti abbiamo assistito a una progressiva digitalizzazione che ci ha portato, in ultima istanza, all’adozione della fatturazione elettronica. Non si tratta però dell’unica novità introdotta dal Governo. Infatti per contrastare l’evasione fiscale, lo Stato ha inventato la Lotteria degli scontrini. Potranno parteciparvi tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia che effettuano acquisti di beni e servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione.
Secondo il Governo, la possibilità di partecipare a una Lotteria con in palio del denaro, fungerà da incentivo agli utenti per richiedere l’emissione dello scontrino fiscale.
Il gioco quindi sarà strettamente legato all’obbligo della memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici da parte di tutti gli esercenti, vale a dire il famoso “scontrino elettronico”.
Entrato già in vigore dal primo luglio 2019 per tutti i soggetti con volume di affari superiore a 400,000 euro, diventerà obbligatorio anche per tutti gli altri dal primo luglio 2020.

Come funziona la Lotteria degli scontrini

Si tratta quindi di una misura anti evasione. Il consumatore, al momento della richiesta di emissione dello scontrino, dovrà fornire al venditore, il codice lotteria. In questo modo potrà partecipare alle estrazioni mensili e annuali legate al gioco.
Il codice rilasciato finirà assieme a tutti gli altri codici che il negoziante dovrà trasmettere ad AdE (Agenzia delle Entrate). A sua volta, AdE fornirà all’Agenzia dei Monopoli, tutte le informazioni necessarie per le estrazioni.

fatturazione elettronica

 

007 del fisco: consumatori spie di AdE

Inizialmente il Decreto Fiscale 2020 aveva previsto l’applicazione di una sanzione per evitare il boicottaggio della lotteria. La sanzione andava dai 100 euro, fino ai 500 euro, per tutti quei commercianti che si fossero rifiutati di comunicare i dati del cliente all’Agenzia delle Entrate.
Successivamente, però, la Legge di Conversione, ha sostituito le sanzioni. Ha dato la possibilità al cliente di segnalare al Fisco l’esercente che si fosse rifiutato di emettere scontrino elettronico e di comunicare di conseguenza i dati necessari per partecipare alla lotteria degli scontrini.
A conti fatti il cliente diventa quindi una “spia del Fisco” che contribuisce alla predisposizione delle liste dei professionisti e delle imprese a rischio evasione. Di conseguenza i controlli da parte della Agenzia delle Entrate si concentreranno proprio sulle imprese presenti in queste liste.

Come ottenere il codice Lotteria

Abbiamo visto che per partecipare alla Lotteria degli scontrini, al momento dell’acquisto, il cliente dovrà comunicare il proprio codice lotteria. Come si ottiene questo codice?
Agenzia delle Entrate ha previsto di mettere online un portale dedicato alla Lotteria, dal quale sarà possibile ottenere il proprio codice.
Con il provvedimento del 31/10/2019, sono state rilasciate le prime indicazioni. Il portale ad oggi non è comunque ancora disponibile. Non sarà necessario fornire il proprio codice fiscale all’esercente, come inizialmente si supponeva, servirà invece il famoso codice lotteria, da recuperare sul portale di AdE. I dati raccolti dal commerciante, saranno poi trasmessi all’Agenzia delle Entrate.

Il Regolamento

In realtà un regolamento definitivo, ancora non esiste. Siamo ancora in attesa dei dettami da parte delle Dogane. Tuttavia sono stati diffusi, a grandi linee, i parametri di funzionamento e i premi in palio.
Le estrazioni saranno mensili e annuali. Per le estrazioni mensili, sono previsti premi per i primi tre estratti. Il primo riceverà un premio pari a 50,000 euro, il secondo 30,000 euro e il terzo 10,000 euro. Con l’estrazione annuale invece sarà possibile arrivare a vincere fino ad 1 milione di euro. Si avranno 90 giorni di tempo per richiedere il premio, e sarà predisposto un sito ad hoc da parte dell’Agenzia delle Entrate. Si potrà partecipare solo con lo scontrino elettronico, per spese pari almeno ad 1 euro. Per ogni euro speso si avrà diritto a 10 ticket. Le possibilità però aumentano, se si decide di pagare con carta o bancomat. In tal caso, l’importo speso sarà “virtualmente” maggiorato del 100% e, in sostanza, aumenterà il numero di biglietti rilasciati.
Questa specifica è stata introdotta dal Decreto Crescita, per spingere i contribuenti a pagare con mezzi di pagamento tracciabili.

Scontrino elettronico e trasmissione dei corrispettivi telematici

L’arrivo della Lotteria degli Scontrini è strettamente legata all’obbligo di emissione di scontrino elettronico e di trasmissione dei corrispettivi telematici. La novità dello scontrino elettronico ha affiancato dal primo luglio 2019 la fatturazione elettronica, che ha già coinvolto i titolari di partita IVA con volume d’affari superiore a 400.000 euro. La trasmissione dei corrispettivi telematici deve riportare non solo il dato cumulato dei corrispettivi giornalieri, ma una serie di elementi fondamentali:

  1. data;
  2. importo;
  3. modalità di pagamento;
  4. codice lotteria del cliente.

Solamente attraverso la comunicazione e la ricezione di questa serie di dati, l’agenzia delle Entrate potrà procedere all’estrazione a sorte della Lotteria.

Fatture elettroniche: pagamento imposta di bollo dal 20/01/2020

Il 20 gennaio 2020 è stata l’ultima data in cui era possibile effettuare il pagamento dell’imposta di bollo relativa ai documenti del quarto trimestre del 2019. Entro quella data è stato infatti necessario versare l’importo dovuto per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SDI) nei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Il calcolo è stato eseguito seguendo i dettami previsti con l’introduzione delle nuove fatture elettroniche.
Ogni tre mesi l’Agenzia delle Entrate (AdE) calcola l’imposta di bollo dovuta sulle fatture emesse senza applicazione dell’IVA. AdE, mette a disposizione sul proprio portale, un modello F24 precompilato. Disponibile nella propria area personale, può essere integrato e modificato in caso di inesattezze.

Ultima chiamata: 20 Gennaio 2020

Quindi il 20 gennaio 2020 è stata l’ultima data in cui è stato possibile effettuare il pagamento del bollo trimestrale. Questo almeno per moltissimi clienti. Infatti dal primo gennaio 2020 per le fatture elettroniche emesse da quella data in poi, il pagamento avverrà con cadenza semestrale. La semestralità vale solo per importi complessivi inferiori ai 1000 euro e solo per una buona fetta di contribuenti. Si tratta di una delle tante novità introdotte dal Decreto Fiscale 2020. A questa si affiancano le sanzioni per il tardivo, omesso o insufficiente pagamento dell’imposta di bollo. In pratica, da ora in poi, si avranno 30 giorni di tempo massimo dalla data di comunicazione da parte di AdE per effettuare i pagamenti dovuti. Trascorso questo tempo, l’importo verrà iscritto a ruolo a titolo definitivo.

pagamento imposta di bollo 2020

Fatture elettroniche e scadenza pagamento imposta di bollo

Il 20 gennaio 2020 ha segnato quindi la scadenza per pagare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del quarto trimestre del 2019.
A partire dal 1° gennaio 2019, il bollo sulle fatture emesse senza applicazione dell’IVA viene effettuato in modalità virtuale, a cadenza trimestrale, ed entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.
In pratica per il bollo sulle fatture elettroniche del primo trimestre, la scadenza sarà il 20 Aprile, per quelle del secondo trimestre, la scadenza è il 20 luglio, per il terzo è il 20 Ottobre e per il quarto è il 20 gennaio.
L’obbligo di versamento dell’imposta di 2 euro riguarda le fatture emesse senza applicazione dell’IVA e di importo superiore a 77,47 euro.
L’introduzione delle fatture elettroniche ha portato al nuovo metodo di pagamento. La marca da bollo cartacea è stata sostituita con il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate, o dall’addebito diretto su conto corrente.

Pagamento semestrale

Per moltissimi titolari di partita IVA, il 20 gennaio 2020 è una data da ricordare. Ha segnato infatti la fine del pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche con scadenza trimestrale.
Decreto legge Fiscale n. 124/2019 ha previsto due diversi versamenti con cadenza semestrale. Se l’importo annuo dovuto non supera la soglia dei 1000 euro, è possibile quindi pagare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche in due volte. La prima scadenza è fissata entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre di ciascun anno.
Di conseguenza si creano due diversi calendari. Il primo con cadenza trimestrale, il secondo con due date semestrali al 16 giugno e al 16 dicembre.

Aggiornamento legge di bilancio 2021:

Per le fatture elettroniche emesse nel primo, secondo e quarto trimestre del 2021, il versamento dell’imposta di bollo dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo.
Ci sarà pertanto un mese di tempo in più per l’imposta di bollo sulle fatture del secondo trimestre, che dovrà essere versata entro la fine del terzo mese successivo ossia il 30 settembre 2021.

Nel dettaglio il calendario delle scadenze.

Primo Trimestre – 31/05/2021
Secondo Trimestre – 30/09/2021
Terzo Trimestre – 30/11/2021
Quarto Trimestre – 28/02/2022

Importi trimestrali NON superiori a 250 euro

Nel caso in cui l’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre non superi l’importo di 250 euro, il contribuente, se lo preferisce, potrà optare per il pagamento entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento ossia il 30 settembre 2021.

Se l’importo dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non supera l’importo di 250 euro, il pagamento del bollo complessivamente dovuto sui predetti trimestri potrà essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento ossia il 30 novembre 2021.

Dettagli per l’assolvimento

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione emanata nel 2019 (nr 42/E del 9 aprile), ha pubblicato i codici di tributo da inserire per il pagamento dell’imposta di bollo per periodo di pertinenza:

  • Codice tributo 2521 – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
  • Codice tributo 2522 – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
  • Codice tributo 2523 – terzo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
  • Codice tributo 2524 – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”.

Disciplina sanzionatoria

Nel Decreto Fiscale 2020 sono è prevista anche la disciplina sanzionatoria. I casi previsti sono di tardivo, omesso o insufficiente pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
In questi tre diversi casi, sarà sempre Agenzia delle Entrate a comunicare al contribuente l’ammontare dell’imposta dovuta. Questa inoltre sarà comprensiva di sanzioni e interessi.
La novità la troviamo nei tempi estremamente ridotto per l’iscrizione a ruolo degli importi dovuti, in caso di mancato pagamento. Dopo solo giorni di ritardo, l’importo verrà iscritto a ruolo in via definitiva. Una novità comunque già in vigore dal ottobre, che riguarda anche gli importi dovuti per il quarto trimestre del 2019.

L’AdE, con risoluzione emanata nel 2019 (nr 42/E del 9 aprile), ha pubblicato i codici di tributo da inserire per il pagamento di eventuali sanzioni e interessi:

  • Codice tributo 2525 – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – sanzioni”;
  • Codice tributo 2526 – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – interessi”.