Fattura d’acconto: emissione, gestione ed incassi

Un acconto è il pagamento di una parte dell’importo totale, pagato prima che il bene sia consegnato, o il servizio prestato. In pratica, il pagamento di un acconto avviene in un momento diverso da quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi. Si tratta quindi di un pagamento anticipato e costituisce un caso particolare alla regola generale dell’emissione delle fatture elettroniche. Queste infatti devono essere emesse nel momento in cui il bene è consegnato (oppure spedito), nel momento in cui il contratto è siglato (come nel caso dei beni immobili), o nel momento in cui è pagato il corrispettivo per i servizi ricevuti. Quindi una fattura d’acconto segue delle regole leggermente diverse ed è emessa in un momento precedente rispetto a quelli previsti normalmente.

Fattura d’acconto: quando è necessario emetterla

Per “fatturare” è necessario capire quali sono le regole che disciplinano le operazioni rilevanti ai fini Infatti un’operazione diventa rilevante ai fini IVA, vale a dire che l’IVA diventa esigibile, quando si verificano tutti i presupposti richiesti dalla legge. Quindi, in quel preciso momento, decorrono i termini per adempimenti formali, come l’emissione della fattura elettronica e gli adempimenti sostanziali, cioè il versamento dell’IVA.

Regola vuole che una fattura elettronica sia emessa:

  • al momento della consegna dei beni
  • al pagamento dei corrispettivi per servizi ricevuti

Una deroga a questa regola generale si ha nel caso delle fatture d’acconto. Queste fatture devono essere emesse ogni volta che avviene un pagamento precedente ad uno di questi momenti. Importanti ai fini della maturazione degli obblighi d’IVA, la fattura d’acconto è emessa regolarmente per certificare il pagamento parziale. Un acconto non è comunque la stessa cosa di una fattura anticipata. Questa infatti è una vera e propria fattura emessa in una data precedente all’effettivo pagamento. A tale scopo non servono invece fatture proforma, o avvisi di parcella.

Articolo 21 del DPR n. 633/1972

Questo articolo prevede che la fattura sia emessa “nel momento dell’effettuazione dell’operazione”. Per individuare il momento per l’emissione delle fatture esistono regole diverse a seconda della tipologia di operazioni effettuate: cessione di beni o prestazioni di servizi.

L’obbligo IVA scatta al:

  • momento della spedizione/consegna di beni
  • stipula di un contratto (beni immobili)
  • emissione della fattura elettronica
  • momento del pagamento, totale o parziale, del corrispettivo previsto alla cessione dei beni
  • pagamento dei corrispettivo nelle prestazioni di servizi
  • Nel momento della fatturazione, nelle prestazioni di servizi, se anteriore al pagamento
  • Al prelievo materiale del bene

Fattura d’acconto

Pagamento parziale del corrispettivo

Il pagamento anticipato dei corrispettivi rappresenta una deroga alle regole generali, almeno per quanto riguarda la cessione di beni. Nelle prestazioni di servizi invece, il pagamento è il vero e proprio atto con il quale l’iva diventa esigibile. È importante capire quando i pagamenti anticipati sono versati come somme a titolo di acconto sul prezzo e quando invece sono anticipati ad altro titolo.

Quindi, nel caso di cessione di beni mobili in cui è versato un anticipo sulle somme totali, prima di ricevere la merce ordinata, è obbligatorio emettere fattura, limitatamente all’importo incassato. Le fatture d’acconto devono specificare se:

  • si trattano di operazioni imponibili IVA con aliquota al 4%, 10%, 22%
  • sono operazioni non imponibile IVA
  • se si tratta di operazioni esente IVA ai sensi dell’articolo 10 DPR n. 633/72

Prestazioni di servizi

Nel caso in cui sia effettuato un pagamento di acconto per prestazioni di servizi, deve essere emessa fattura d’acconto entro e non oltre la data in cui l’acconto è pagato. È obbligatorio emettere fattura elettronica anche per somme percepite a titolo di acconto o anticipo, visto che si tratta di una parte del prezzo complessivo pattuito.

Solo al momento della consegna/spedizione dei beni, oppure al verificarsi di altro evento scatenante obbligo di esigibilità IVA, si emetterà fattura completa. Da questa deve essere stornato l’importo già incassato con il pagamento anticipato e previsto nella fattura d’acconto.

Fa eccezione il pagamento della caparra confirmatoria. Questa è versata con lo scopo di garantire la conclusione del contratto e quindi il suo pagamento non può essere considerato come parziale pagamento anticipato del prezzo totale.

Fattura d’acconto: dati e caratteristiche

La fattura d’acconto deve riportare l’importo da corrispondere  e la descrizione della transazione e dei beni venduti. L’IVA è calcolata in base all’importo previsto. La cifra pagata come acconto, verrà poi sottratta al momento del saldo sulla relativa fattura a saldo.

Società di fatto: cosa sono e come funzionano

In Italia esistono molteplici forme societarie: B Corp, società benefit, SRL, SPA, società tra imprenditori, ecc… Ne esiste anche un’altra categoria che, sebbene la giurisprudenza non ne dia una definizione precisa, queste prendono la denominazione di società di fatto. Per spiegarla in modo semplice, una società di fatto è quella che nasce dall’intesa verbale o da un comportamento concludente, dal quale emerge la volontà delle parti di costituire un rapporto sociale. Fare impresa e aprire partita IVA nel nostro paese, richiede delle regole precise. Anche per questa formula societaria esistono quindi dei presupposti specifici affinché un rapporto possa definirsi tale. Infatti l’elemento soggettivo non è l’unico necessario perché possa costituirsi società di fatto. Deve anche esserci la volontà tra i soci di conferire beni e servizi e la conseguente formazione di un fondo comune. Quindi è necessario che sia presente uno scopo di lucro e la volontà di essere soci.

Società di fatto: copertura disciplinare

Anche se non esiste una disciplina giuridica specifica che regola le società di fatto, queste ricadono comunque sotto le normative delle società semplici. Allo stesso modo, valgono anche le regole delle società in nome collettivo irregolari, che esercitino o meno un’attività commerciale.

In base a questa puntualizzazione è quindi possibile affermare che le società di fatto sono in realtà società di persone che non si costituiscono sulla base di un contratto. Infatti queste nascono dalla volontà dei soci di costituire società e dai comportamenti reciproci finalizzati a un unico obiettivo.

Ne esistono comunque varie tipologie. Per quanto queste possano essere accomunate a società irregolari, non sono esattamente la stessa cosa. In altre parole, una società di fatto è una società irregolare, ma non tutte le società irregolari sono anche società di fatto. Nelle società irregolari manca l’iscrizione nel registro delle imprese e, di conseguenza, non c’è alcuna pubblicità dichiarativa. Mentre nelle società di fatto manca l’atto costitutivo, documento necessario per poter procedere alla pubblicità.

Personalità giuridica e soggettività giuridica

Tutte le forme societarie sono dotate di soggettività giuridica. Di conseguenza significa che le società sono titolari di posizioni giuridiche attive e passive, di crediti e debiti, diritti e obblighi. In più, hanno anche la possibilità di avere un patrimonio distinto da quello dei soci. In questo modo si determina una situazione di autonomia patrimoniale. Invece le società di fatto non hanno una personalità giuridica. Questa è riservata alle società di capitali e alle cooperative, che acquistano al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese. Questa responsabilità consente ai soci di beneficiare della limitazione della. Responsabilità per le obbligazioni sociali.

società di fatto

Fallimento

Queste società che esercitano attività commerciale possono fallire. Con il fallimento danno luogo, di conseguenza, al fallimento anche di tutti i soci e pertanto sono soggette alla legge fallimentare. Vanno quindi incontro a eventuali procedure giudiziarie fallimentari.

Società di fatto e società occulte

In molti possono pensare che siano la stessa cosa. In realtà non è esattamente così. Il vincolo sociale occulto è quello che si instaura tra diversi soci che esprimono la volontà di costituirne uno. Una volontà che si manifesta all’esterno e che rimane occultato ai terzi. Tutti i rapporti instaurati da una società occulta sono posti in essere per conto della società stessa, ma non in suo nome. In una società occulta può effettivamente esserci l’atto costitutivo. Documento invece mancante nelle società di fatto. Atto che i soci possono deliberatamente aver scelto di mantenere segreto a terzi.

Società di fatto e società apparente

Anche in questo caso si parla di due diverse forme societarie, che non devono essere confuse tra loro. In pratica le società apparenti si creano quando i terzi, in seguito a comportamenti di due o più soci, credano di trovarsi di fronte a un’impresa collettiva. Questo però avviene tutto in assenza di un atto costitutivo e, soprattutto, in mancanza di una vera e propria volontà da parte degli apparenti soci in questione. Le società apparenti sono comunque soggette a fallimento.

In conclusione, le società di fatto sono il risultato di fatti e comportamenti da parte dei soci, che non formalizzano l’accordo con un atto costitutivo. Non sono iscritte al Registro delle imprese, ma sono comunque soggette alle procedure giudiziarie fallimentari.

Ravvedimento operoso 2021: cos’è, come funziona e quali sanzioni prevede

Il ravvedimento operoso è uno strumento ideato da Agenzia delle Entrate che permette ai contribuenti che vogliono mettersi in regola spontaneamente con il fisco. Si tratta quindi di uno strumento utilizzabile nei casi di violazioni, omissioni, pagamenti insufficienti e dichiarazioni dei redditi errate. Con il ravvedimento operoso 2021 è possibile sanare eventuali violazioni pagando delle sanzioni ridotte e applicando degli interessi di mora in base al numero dei giorni di omesso o ritardato adempimento fiscale. In questo modo i contribuenti che vogliono mettersi in regola fiscalmente in modo spontaneo, pagano delle sanzioni notevolmente ridotte rispetto a quelle che riceverebbero se aspettassero l’accertamento fiscale.

Ravvedimento operoso 2021: quando si applica e quali sono i vantaggi

Lo strumento del ravvedimento operoso è utilizzabile da tutti (o quasi) privati cittadini e imprese. Introdotto in Italia dall’art 13 del Decreto legislativo n° 472 del 1997 ha portata a una diminuzione delle sanzioni applicabili a chi commette violazione fiscale. Si può utilizzare nei casi di:

  • versamenti omessi
  • pagamenti ritardati
  • versamenti errati o insufficienti
  • dichiarazione dei redditi omesse, oppure in ritardo, o ancora errate o insufficienti
  • comunicazioni omesse, presentate in ritardo o sbagliate

Ravvedimento operoso 2021

I vantaggi di sfruttare il ravvedimento operoso 2021 si possono riassumere in quattro diversi punti:

  1. pagare una sanzione ridotta in base al numero dei giorni del mancato, ritardato, o insufficiente adempimento
  2. avere la possibilità di saldare un tributo omesso, ritardato o insufficiente
  3. presentare comunicazione o dichiarazione dei redditi omessa
  4. pagare gli interessi di mora legali solo in base al tasso legale annuo stabilito dalla BCE

Ravvedimento operoso 2021: uno strumento versatile e potente

Il meccanismo di funzionamento di questo strumento è piuttosto semplice. In pratica un contribuente, cittadino o impresa che sia, che ha commesso una violazione fiscale, sa che può ricorrere spontaneamente al ravvedimento operoso 2021 per sanare la violazione stessa, pagando solo la sanzione ridotta, il tributo omesso e gli interessi di mora, calcolati sugli effettivi giorni di ritardo.

Il ravvedimento operoso è uno strumento per mettersi in regola spontaneamente. Nessuna lettera, comunicazione, o sollecito è inviata al contribuente per far presente che può pagare una sanzione ridotta, adottando questo sistema. È possibile usufruire del ravvedimento anche quando è già iniziata la procedura di accertamento della violazione, o la sua contestazione, da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Il ravvedimento operoso 2021 è usufruibile solo per mettersi in regola con tributi e tasse dell’Agenzia delle Entrate: IRPEF, IVA, IRAP, imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale, di bollo, successione, ecc…

Anche i contribuenti che hanno già ricevuto una lettera di accertamento fiscale, possono ancora ricorrere all ravvedimento operoso. Non è invece più possibile farvi ricorso nei casi in cui la notifica è per atti di liquidazione, accertamento. Allo stesso modo non si può utilizzare questo strumento in caso di ricezione di comunicazione di irregolarità, emessa a seguito di controlli automatici, o del controllo formale delle dichiarazioni dei redditi.

Tipologie di ravvedimento operoso

Ne esistono di ben 5 diverse tipologie, suddivise in base alle percentuali sanzionatorie applicate. I ravvedimenti quindi possono essere:

  • sprint – se il pagamento è effettuato entro i primi 14 giorni dalla scadenza del tributo/tassa e corrisponde all’1%
  • breve – se il pagamento è effettuato dal 15° al 30° giorno dalla scadenza del tributo/tassa e corrisponde all’1,5%
  • intermedio – se il pagamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del tributo/tassa e corrisponde all’1,67%
  • lungo – se il pagamento è effettuato entro lo stesso anno della violazione (o meglio, entro la dichiarazione dei redditi successiva) e corrisponde all’3,75%
  • lunghissimo – se il pagamento è effettuato entro e oltre i due anni dalla scadenza del tributo/tassa e corrisponde all’4,95-5,00%

Ravvedimento operoso 2021 ed interessi di mora

È quindi possibile pagare usando lo strumento del ravvedimento operoso, saldando la sanzione prevista, ma ridotta, il tributo omesso, insufficiente o in ritardo e infine sommando anche gli interessi di mora.

Gli interessi di mora del ravvedimento operoso 2021 si calcolano in base al tasso legale, vale a dire al tasso effettivo 2021 fissato dal nuovo decreto MEF. Un tasso che rimane valido fino al 31 dicembre del 2021 e che risulta essere pari allo 0,01%. La formula esatta per effettuare il calcolo è la seguente:

Tasso ufficiale interessi di mora X € contributi X numero di giorni trascorsi dalla violazione / 36500

Il ravvedimento operoso 2021 può essere pagato mediante F24 (imposte sui redditi, imposte sostitutive, IRAP, IVA, imposta sugli intrattenimenti), F23 (tributi indiretti), F24 Elide (tributi connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili).

Società benefit: un nuovo modo di fare business

Le società benefit cambieranno il mondo del business. Nel mondo delle società e del lavoro, con il tempo, sono stati distinti tre diversi settori: pubblico, privato e volontariato. Da gennaio di quest’anno però, è in corso una sorta di rivoluzione che ha portato all’aggiunta di un ultimo quarto settore: quello che racchiude appunto le società benefit. Si tratta di un modello alternativo alle Srl e alle Spa, una nuova forma giuridica modellata sul sistema delle B Corp.

Per meglio capire di cosa si tratta, si può dire che le società benefit sono una via di mezzo tra aziende vere e proprie che mirano alla fatturazione elettronica e a incrementare i propri incassi e delle fondazioni che ambiscono ad alti e più nobili obiettivi. Con la Legge di Bilancio l’Italia ha riconosciuto questa nuova forma giuridica che è disegnata sul modello Benefit Corporation americano (lo stesso utilizzato, ad esempio da grandi impresie quali Kickstarter, Etsy e Hootsuite). Questo nuovo modello è nato dall’esigenza di molti imprenditori di voler rimanere fedele alla propria mission e alla propria filosofia, indipendentemente  dalle pure esigenze finanziarie degli azionisti.

Società benefit: tutto nero su bianco

Quello che fa di una società benefit, una VERA società benefit è il contenuto del suo Statuto. In pratica, con questa nuova forma giuridica, le imprese che vogliono definirsi tali, devono obbligatoriamente inserire nel proprio statuto l’oggetto sociale/ambientale che intendono perseguire. La “ragione d’essere dell’impresa” deve quindi essere messa nero su bianco e blindata in termini di legge.

Una dichiarazione scritta che prevede un impegno a lungo termine. Questo perché, quando l’obiettivo sociale è inserito nello Statuto, obbliga anche tutti i futuri azionisti e manager, a doverlo rispettare. E questo vale sia come impatto sulla società, sull’ambiente e, di conseguenza, sugli obiettivi economici perseguiti. Lo società benefit mantengono comunque l’obbligo, assunto anche dalle normali B Corp, di dover misurare e riportare le proprie performance in base al protocollo B Impact Assessment.

Società contributive e Impatto positivo

Il mantra delle società benefit è impatto sociale, ambientale e infine profitti. Tre obiettivi che vogliono e devono essere perseguiti nel lungo termine e che trasformano le aziende, in società dall’impatto positivo sulle persone e sul mondo. Si tratta di un modo molto alternativo di fatturare e fare business. Un sistema che non si basa più solo sull’ottenere il più alto profitto possibile, ma che guarda e rispetta anche le persone che ne fanno parte, oltre che l’intero ambiente circostante.

Società benefit

B Corp e società benefit non si escludono a vicenda e non sono nemmeno la stessa identica cosa. In pratica, anche se le B corp hanno dichiarato i propri intenti benefici, questi sono perseguiti e misurabili solo in termini di impatto a distanza di un preciso lasso di tempo. Nelle società benefit invece, l’intento deve essere messo nero su bianco nello Statuto.

L’Italia, da questo punto di vista, è pioniera in Europa. È infatti è il primo paese dell’UE a essersi dotato di una normativa specifica sulla materia. Normativa la cui stesura e ideazione è iniziata addirittura nel 2016 e che solo grazie all’ultima Legge di Bilancio, è finalmente diventata ufficiale e definitiva. Questa legge ha riconosciuto finalmente il modello di società benefit che intendono perseguire e perpetuare i propri scopi nel lungo termine.

Cosa sono le B Corp

Non sono società benefit, ma possono diventarlo. Al momento per essere certificate come B Corp occorre:

  • una valutazione online sul sito della Onlus B Lab attraverso la compilazione di un complesso questionario che serve a stabilire l’impatto aziendale dal punto di vista sociale e ambientale
  • raggiungere un punteggio di almeno 80 punti con il questionario, su una scala che va da 0 a 200 (0=società completamente estrattiva, 200=massima sostenibilità ed etica aziendale)
  • sottoporsi alla verifica da parte di un ente terzo, autonomo e indipendente, che certifica e conferma quanto dichiarato nel questionario.

Non è un questionario facile, né da compilare, né da superare. In Italia hanno provato oltre 70.000 aziende e di queste solamente 2800 hanno ottenuto la certificazione B Corp. Si tratta quindi di un processo lungo e molto difficile, ma che porta comunque notevoli vantaggi, anche in termini economici. Riuscire infatti a farsi riconoscere come B Corp significa anche attrarre nuovi clienti che condividono e sostengono gli stessi valori. Di conseguenza ne beneficiano gli interessi economici.

Conviene quindi essere B Corp, o meglio ancora società benefit, perché oltre ad avere un impatto sociale e ambientale positivo, il nuovo stato giuridico fa aumentare anche il numero di fatture elettroniche emesse ogni anno!

Interessi di mora: cosa sono e come sono calcolati

Gli interessi di mora, o interessi moratori, sono un costo maggiorato applicato nel caso di mancato pagamento di una rata. Quando gli importi dovuti non sono saldati entro i termini prestabiliti, allora su questi sono calcolati e aggiunti gli interessi. Il sovrapprezzo applicato è solitamente calcolato ad un tasso di mora superiore a quello applicato al finanziamento stesso. Lo scopo della mora è quello di tutelare banche e finanziarie che prestano i soldi. Si tratta di un deterrente per i cattivi pagatori e serve ai creditori per far recuperare le rate non pagate, più un risarcimento danni. Dal punto di vista dei debitori invece rappresenta una vera e propria multa per illecito.  In ogni caso comunque il tasso degli interessi può essere stabilito dalla legge (tasso legale), oppure dalle parti (tasso convenzionale). Nel caso di ritardo di pagamento delle transazioni commerciali, si parla di interessi commerciali.

Interessi di mora: la formula matematica

Gli interessi di mora sono quindi applicati ad un tasso superiore a quello legale. La formula matematica utilizzata per calcolarli è la seguente:

importo dovuto X tasso di mora X numero di giorni di interessi maturati : 365

365 giorni è un elemento fisso usato anche nel caso di anni bisestili. Quello che varia, da banca a banca, è proprio il tasso di mora. Il tasso, che non può superare l’8%, è stabilito dal decreto legislativo 192/2012. Ogni istituto di credito ha comunque la propria politica personale ed interna relativa ai ritardi dei pagamenti.

Ufficialità e validità degli interessi di mora

Affinché gli interessi moratori possano essere applicati e quindi siano ritenuti validi, devono essere dichiarati in modo chiaro e preciso sin dall’inizio. Quindi il debitore deve sapere sin dall’inizio del contratto sottoscritto quali e quanti sono gli interessi di mora applicati in caso di ritardo di pagamento. Non solo. Il creditore ha l’obbligo di inviare al debitore anche una lettera raccomandata A/R entro 30 giorni dalla scadenza della rata di pagamento. Al termine di questa scadenza scattano immediatamente e in maniera automatica gli interessi di mora. Arrivati a questo punto non è più possibile patteggiare e il debitore è obbligato a pagare rata, più interessi senza poter contestare nulla.

Interessi di mora

Esiste però un’eccezione alla regola. Il solo caso in cui il debitore può evitare di pagare gli interessi di mora alla banca ed intentare una causa giustificativa. È il caso dimostrabile di errore della banca. Questo avviene, ad esempio, quando l’addebito della rata mensile non è andato a buon fine a causa di disguidi bancari. In questo caso non c’è intenzionalità di non pagare la rata, ma semplicemente un disguido tra banca e cliente. Quindi il debitore può saldare solo la rata senza dover pagare gli interessi di mora.

Transazioni commerciali, termini e ritardi di pagamento

Il decreto legislativo 231/2002 disciplina i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La norma può essere applicata ai contratti tra:

  • imprese e professionisti
  • imprese e pubbliche amministrazioni

Per oggetto i contratti in questione possono avere:

  • consegna di merci
  • prestazioni di servizi

Quindi, anche nelle transazioni commerciali, che prevedono scambio di beni/servizi contro il pagamento corrispettivo di una somma di denaro, possono essere calcolati e applicati gli interessi di mora, in caso di mancato pagamento. In questo specifico caso sono individuati due diverse tipologie di interessi:

  • concordati tra imprese
  • interessi legali di mora (che corrispondono ad interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali)

In questi specifici casi, gli interessi iniziano a decorrere senza che sia necessaria la costituzione in mora. Partono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. I termini possono essere legali o convenzionali.

I termini convenzionali sono quelli concordati preventivamente dalle parti. Questi però non possono essere superiori ai 60 giorni, nel caso di pagamento tra professionisti lavoratori autonomi. Questa convenzione è specificata nell’articolo 3 della legge 81/2017 recante “recante “misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.

Per la precisione è stabilito che: “si considerano abusive e prive di effetto le clausole […] mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura elettronica o della richiesta di pagamento”.

Sollecito di pagamento: quando come e perché inviarlo

Qualche volta capita che liberi professionisti e imprese si trovino a dover fare i conti con alcuni clienti che tardano a effettuare i pagamenti dovuti. Si rendono spesso irreperibili a telefono e non rispondono alle mail. In questi casi diventa necessario ricorrere a precise misure di recupero credito e lo strumento da utilizzare è proprio il sollecito di pagamento. Si tratta di un documento ufficiale che, se redatto in maniera opportuna, può addirittura avere valore legale.

Fattura elettronica: le caratteristiche fondamentali

Per capire quando è il momento opportuno per inviare una lettera di sollecito di pagamento, è necessario partire dalla fattura. È questo infatti il documento ufficiale dal quale è possibile ricavare tutti i dati necessari per capire importi dovuti ed eventuali scadenze di pagamento concordate.

I dati obbligatori affinché la fattura sia ritenuta valida sono:

  • dati relativi a debitore e creditore – ragione sociale, partita IVA, residenza o domicilio
  • descrizione dell’operazione effettuata o del bene/servizio ceduto
  • importo richiesto
  • termini di pagamento
  • modalità di pagamento

Se il soggetto che acquista non è il consumatore finale, la legge allora prevede che il pagamento possa avvenire nei termini di 30 giorni (in alcuni casi 60), da quando la fattura elettronica è consegnata, dal termine della prestazione o dalla consegna del bene. Alla scadenza di questi termini, il fornitore ha diritto a sollecitare le fatture insolute.

Fatture elettroniche scadute: fatture aperte e non pagate

Nel caso di fatture elettroniche aperte e non ancora pagate, il fornitore può ricorrere all’invio di una lettera di sollecito di pagamento. Nel documento il soggetto invita il debitore ad assolvere a quanto concordato in fattura, rispettando i termini previsti e le modalità di saldo. Quando il mancato pagamento è legato a una involontaria dimenticanza, o una momentanea impossibilità, è possibile risolvere la questione in modo amichevole e informale. Non è quindi necessario ricorrere al sollecito di pagamento. In caso contrario invece, la lettera di sollecito è sicuramente lo strumento migliore per agire.

Sollecito di pagamento: primo avviso

Quando una fattura elettronica risulta aperta e non pagata e i termini previsti per il saldo sono scaduti, il fornitore può inviare un primo avviso al debitore. La prima lettera di sollecito in realtà è un promemoria abbastanza amichevole con il quale sono puntualizzati e ricordati al debitore le somme dovute e i termini, già decorsi, per effettuare il pagamento. Su questo documento sono inseriti i dati principali come il numero della fattura di riferimento, gli importi dovuti e le modalità di pagamento. Se la fattura sollecitata prevede un importo superiore ai 77,47€ allora deve anche essere applicata una marca da bollo di 2€.

Sollecito di pagamento

Sollecito di pagamento: secondo avviso

In questo secondo documento il creditore rafforza la propria richiesta e la propria posizione. Rammenta ancora una volta, ma con tono più deciso, la pretesa sull’importo ancora non saldato. Volendo è già possibile fare presente al debitore il ricorso alle vie legali, in caso di continuo mancato pagamento.

In questo atto devono essere contenuti tutti i dati della fattura (come per il primo sollecito di pagamento) e il riferimento (numero e data) del primo avviso già inviato. La modalità di invio è indifferente, perché hanno tutti la stessa validità. Si può quindi scegliere l’invio cartaceo per posta normale, oppure ricorrere a una semplice email, o ancora preferire il recapito di una PEC, per essere ancora più sicuri che venga consegnata.

Sollecito di pagamento: terzo e ultimo avviso

Il terzo sollecito di pagamento è anche l’ultimo. Se l’importo dovuto non è ancora stato saldato, il credito può rivolgersi a uno studio legale per chiedere di inviare un nuovo sollecito e costituisca la messa in mora del creditore.

La costituzione in mora attiva particolari e precisi effetti in favore del creditore:

  1. inizia la decorrenza degli interessi moratori, nella misura degli interessi legali, salvo comunque diversi accordi
  2. interrompe il termine di prescrizione
  3. inizia l’obbligo per il debitore di risarcire eventuali danni causati dal mancato pagamento
  4. la perpetuatio obligationis, ossia il passaggio in capo al debitore del rischio che la prestazione divenga impossibile

L’ultima lettera di sollecito pagamento deve obbligatoriamente contenere le somme dovute e deve anche apporre la marca da bollo di 2€ da annullare con inchiostro indelebile. Ultimo sollecito e richiesta di costituzione in mora sono da inviare a mezzo raccomandata A/R, oppure PEC, direttamente allo studio legale incaricato.

Stabile organizzazione in Italia: cos’è e come crearne una

La Stabile organizzazione in Italia è definita dall’articolo 162 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi:

“…una sede di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato…”.

La presenza di una società straniera in Italia, può essere esercitata in diversi modi:

  • con consistenza fisica – presenza fisica dell’impresa straniera in Italia, con ufficio, magazzini, depositi, negozi, ecc…
  • senza consistenza fisica – attività svolte online con uno o più siti web che hanno server e utenti italiani
  • stabile organizzazione Personale – soggetto presente fisicamente in Italia che opera sul nostro territorio concludendo contratti per un’azienda estera.

Dal 2017 è stato anche specificato che è considerata stabile organizzazione in Italia: “… Una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio dello stesso”.

Stabile organizzazione in Italia con consistenza fisica

In questo caso la stabile organizzazione in Italia di un’azienda estera, possiede una sede d’affari fisica su territorio nostrano. La sede deve essere fissa, vale a dire deve essere fisica e tangibile, oltre che durevole nel tempo. Per Sede d’affari invece si intende una sede nella quale sono esercitate attività commerciali in Italia.

Stabile organizzazione in Italia senza consistenza fisica

L’articolo 162 del DPR n 917/86 la definisce come:

“… Una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio dello stesso”

Questa nuova definizione è stata creata in previsione di imporre imposte sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate mediante mezzi elettronici. In altre parole: le aziende straniere che operano online su territorio italiano e che hanno come cliente utenti italiani, devono pagare le tasse anche in Italia. Il sito con il quale operano deve avere il server dislocato su territorio italiano.

Stabile organizzazione in Italia

Stabile organizzazione personale in Italia

La stabile organizzazione personale in Italia prende in considerazione tutte quelle aziende straniere che mandano a operare, nel nostro paese, un commissario. In pratica si tratta di un dipendente dell’azienda straniera che opera per conto loro in Italia. Si tratta quindi di un soggetto che svolge un ruolo determinante nella conclusione di un contratto. Il contratto in questione può essere chiuso sia a nome della società straniera, che a nome del commissario stesso.

Fatturazione elettronica e tassazione delle stabili organizzazioni in Italia

Una stabile organizzazione in Italia è tenuta a rispettare i doveri formali di fatturazione elettronica delle operazioni attive e la registrazione delle fatture passive. Inoltre è tenuta a presentare dichiarazione dei redditi annuale. A tutti gli effetti una stabile organizzazione è una vera e propria entità disgiunta e separata dalla casa madre. La sua identificazione serve solo a determinare il reddito d’impresa prodotto dallo Stato italiano.

Questo significa che questa tipologie di organizzazione deve presentare il modello redditi SC, che serve a determinare l’imposta da versare in Italia.

Cosa serve per aprire una stabile organizzazione in Italia

Basta qualche semplice step per poter procedere all’apertura di una stabile organizzazione.

  1. Verbale di istituzione della sede italiana
  2. Nomina del rappresentante in Italia
  3. Attivazione di una PEC
  4. Deposito del verbale e dello statuto presso un notaio (entro 45 giorni)
  5. Deposito presso il Registro delle Imprese
  6. Domanda di rilascio del codice fiscale e della partita IVA ad Agenzia delle Entrate
  7. Iscrizione INAIL in caso di dipendenti
  8. Iscrizione all’INPS

Il verbale costitutivo contiene sia la decisione dell’azienda estera di aprire una sede secondaria in Italia, sia la nomina del proprio rappresentante. L’atto deve essere registrato presso il Tribunale entro 45 giorni ad opera di un notaio con allegata relativa traduzione in lingua italiana. Inoltre entro 30 giorni, il notaio deve anche registrare l’atto presso il Registro delle Imprese. Infine, come specificato nell’elenco precedente, l’impresa deve anche attivare una casella PEC e dichiarare, agli enti competenti, l’acquisizione di relativo codice fiscale e partita IVA.

Commercio elettronico diretto o indiretto: caratteristiche, differenze e fatturazione

Quando si parla di eCommerce non si pensa mai al mondo che sta dietro al commercio elettronico. Non molti sanno infatti che prima di tutto bisogna distinguere tra commercio elettronico diretto e commercio elettronico indiretto:

  • Commercio elettronico diretto – in questa categoria rientra il commercio dei prodotti/servizi immateriali. Ai fini IVA sono considerati come “prestazioni di servizio
  • Commercio elettronico indiretto – si tratta del commercio di beni fisici acquistabili online e da consegnare materialmente all’utente acquirente.

A seconda che si tratti dell’una o dell’altra tipologia, si applicano regole differenti di fatturazione elettronica.

Commercio elettronico diretto e fatturazione elettronica

Tutti i beni immateriali che rientrano nella categoria delle prestazioni di servizio, sono soggetti all’obbligo della fatturazione elettronica. Questo vale quando il cliente ne richiede l’emissione. Quindi dal primo gennaio 2019, con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica, anche gli e-commerce di beni immateriali, hanno l’obbligo di redigere, emettere e inviare al Sistema di Interscambio, la fattura elettronica. In ogni altro caso, i commercianti, devono tenere il registro dei corrispettivi.

La disciplina che regola il commercio elettronico diretto sono state modificate dal primo luglio 2021. La Commissione UE, ha stabilito, relativamente ai rapporti B2C, diverse nuove regole:

  • Non è più applicata la disciplina delle vendite a distanza. Da questo mese infatti vale il criterio generale secondo il quale, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono territorialmente rilevanti nel Paese UE di destinazione (quindi nel paese dove risiede l’acquirente)
  • Eliminate tutte le soglie di protezione e stabilita un’unica soglia pari a 10.000€ comune a tutti gli stati membri. Al disotto di questa soglia le operazioni risultano rilevanti ai fini IVA nel paese del cedente
  • se la soglia comune è superata nel corso dell’anno, si applica, a partire da quel momento, il criterio generale
  • è possibile usare la procedura semplificata MOSS, rinominata in OSS

Commercio elettronico

Commercio elettronico indiretto e fatturazione elettronica

Vendere bene fisici tramite e-commerce non prevede l’obbligo di emissione di fatture elettroniche. L’emissione dell’e-fattura è comunque richiedibile da parte dell’acquirente e in questo caso il venditore, deve emetterla tramite il proprio gestionale.

Da un punto di vista IVA, il commercio elettronico indiretto è considerato come la vecchia vendita per corrispondenza. Pertanto sono applicate tutte le norme, direttive e regole comunitarie e internazionali. Le operazioni degli e-commerce indiretti, ai fini IVA sono rilevanti nel paese del committente. Questo vale che si tratti di un privato, piuttosto che di un operatore economico.

Il DPR n. 633/72 disciplina le operazioni di commercio elettronico indiretto tra soggetti residenti in Italia. Quando il cliente è un privato consumatore, si applica la disciplina delle vendite per corrispondenza. Questo significa che, secondo Agenzia delle Entrate, queste operazioni non sono soggette:

  • obbligo emissione di fattura elettronica, a meno che questa non sia richiesta direttamente dall’acquirente
  • obbligo di certificazioni dei corrispettivi mediante rilascio di scontrino o della ricevuta fiscale (esonero previsto dall’articolo 2, del DPR n. 696/1996)

Nonostante l’esonero da emissione di scontrino elettronico, i corrispettivi giornalieri delle vendite devono essere annotati nell’apposito registro. L’annotazione deve avvenire entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento al giorno di effettuazione. Inoltre, durante la liquidazione IVA, lo scorporo deve essere eseguito secondo il metodo matematico.

E-commerce indiretto come dropshipping

Il dropshipping è un sistema di vendita di prodotti online, senza magazzino fisico. Si tratta di una modalità di vendita relativamente nuova che, negli ultimi anni, si è largamente diffusa. In pratica il venditore spedisce solo il prodotto all’acquirente, fornendo garanzia e supporto. Sarà invece il fornitore ad avere e curare il magazzino. La modalità di fatturazione delle operazioni nel dropshipping avviene con le stesse modalità di un negozio di E-commerce.

Questo significa che il dropshipper emette fattura per i beni venduti dall’azienda eCommerce. La fattura al cliente è registrata dal sistema interno dell’eCommerce e, contestualmente, è emessa fattura di acquisto per il bene acquistato dal fornitore stesso. Se consumatore e produttore si trovano in Italia, il regime IVA applicato è quello italiano. Se il consumatore si trova all’estero, mentre il produttore si trova in Italia, allora la fattura elettronica emessa dal venditore riporterà l’IVA del paese di residenza del consumatore. Presenterà poi all’Agenzia delle Entrate IVA trimestrale distinguendo i corrispettivi e l’IVA a seconda del Paese UE di riferimento.

Infine versa l’IVA così applicata all’Agenzia delle Entrate italiana, la quale provvede a rigirarla ai Paesi di spettanza.