Factoring: cos’è e come funziona

Il factoring è una particolare tipologia di contratto che, soprattutto negli ultimi anni, si è sempre più diffusa a macchia d’olio. Si tratta di un istituto giuridico utilizzato nel diritto commerciale. Serve per tenere sotto controllo i flussi di cassa e ottenere credito immediato dagli istituti bancari. L’esigenza è nata soprattutto perché risulta sempre più difficile riuscire a riscuotere dai propri creditori. Chi ha intenzione di aprire una partita IVA, ma anche chi è già titolare di una microimpresa, o di una grande azienda strutturata, dovrebbe conoscere bene questo istituto. Può essere una vera e propria “ancora di salvezza” in moltissime occasioni. Cerchiamo quindi di conoscerlo meglio e di capirne il corretto funzionamento.

Factoring: un indispensabile strumento per le PMI

L’istituto giuridico del factoring è un contratto con il quale un’impresa cede a una società specializzata (che può anche essere un istituto bancario) i propri crediti. I crediti possono essere presenti o futuri. Lo scopo è quello di ottenere liquidità immediata e una serie di servizi correlati alla gestione del credito ceduto. Con questo sistema è possibile, infatti, ottenere la gestione e l’amministrazione, l’incasso e l’anticipazione dei crediti, prima ancora della loro effettiva scadenza.

Questa particolare risorsa è sfruttata soprattutto dalle imprese che si avvalgono di pagamenti dilazionati con i propri clienti. Un’altra categoria che sfrutta appieno questo sistema è rappresentata dalle PMI che lavorano con la pubblica amministrazione, che ha, notoriamente, tempi molto lunghi per eseguire i pagamenti.

I soggetti coinvolti

Nel factoring i soggetti coinvolti sono:

  • Factor – è l’operatore specializzato che prende in carico i crediti dell’impresa cedente. Il factor gestisce e finanzia anticipatamente una parte (o tutta) dei crediti dell’impresa.
  • Impresa cedente – si tratta dell’impresa che decide di cedere al factor il proprio credito e che ottiene in cambio, immediata liquidità.
  • Debitore ceduto – è rappresentato dall’azienda con la quale l’impresa cedente ha un contratto di fornitura.

Factoring: come funziona

L’impresa cedente cede al factor i crediti che deve avere dall’azienda con cui ha un contratto di fornitura. In cambio, il factor mette a disposizione dell’impresa cedente immediata liquidità. Spetta poi al factor riscuotere i crediti dell’azienda fornitrice. È chiaro quindi che il factoring è un vero e proprio finanziamento d’impresa. Un sistema che consente all’impresa cedente di continuare a pagare puntualmente i propri fornitori e portare avanti la propria attività, senza doversi preoccupare dei pagamenti in ritardo da parte dei propri clienti.

Il factor si assume quindi l’onere di riscuotere i crediti dell’impresa cedente. Per eseguire una tale operazione, il factor richiede il pagamento all’impresa di una relativa commissione. Una tipologia di contratto molto particolare che consente al factor di erogare liquidità all’impresa sotto forma di anticipo sui crediti non ancora scaduti.

Factoring: soluzioni personalizzate

Il contratto di factoring offre numerose soluzioni personalizzate che si differenziano a seconda del business dell’impresa cedente. Il factoring si occupa di:

  • Valutare il portafoglio commerciale dell’impresa cedente
  • Amministrare, gestire e incassare i crediti ceduti (attuali e futuri)
  • Anticipare i crediti all’impresa cedente prima che questi scadano
  • Fornire assistenza legale in fase di recupero crediti
  • Fornire una garanzia del buon fine delle operazioni al termine delle stesse

Factoring

Tipologie di contratto factoring

I contratti factoring non sono tutti uguali. Ne esistono di diverse tipologie:

  • Pro Solvendo – anche se l’impresa cedente passa i propri crediti al factor, rimane comunque titolare dei rischi di insolvenza.
  • Pro Soluto – in questo caso è il factor che, oltre ad occuparsi del servizio di gestione, incasso e finanziamento, si assume anche il rischio di insolvenza.
  • Garantito dal Fondo Di Garanzia – al Factoring Pro Solvendo è possibile aggiungere il factor garantito dal Fondo Centrale di Garanzia. Il fondo copre ben il 60% del finanziamento. Un contratto molto utile per le piccole e nuove imprese, nonché per quelle artigiane.
  • Acquisto a Titolo Definitivo – il rischio d’impresa è a carico del factor ed è possibile fare la derecognition dal bilancio delle attività finanziarie cedute. Con questa formula è esclusa totalmente la possibilità di regresso dei crediti ceduti anche nel caso di insolvenza o mancato pagamento del debitore ceduto.
  • Anticipo Crediti Futuri – il factor anticipa all’impresa cedente un 10-20% del totale imponibile stesso. Il recupero dell’anticipazione dei crediti futuri, avviene con trattenuta di una parte delle anticipazioni dei corrispettivi. Avviene quindi di volta in volta, da parte dell’impresa sui crediti sorti e decaduti pro solvendo o pro soluto.
  • Opzione Maturity – Un’opzione che fa si che il factor garantisca l’erogazione del 100% del corrispettivo e un’eventuale dilazione di pagamento del credito. L’opzione è frutto di un accordo preventivo tra factor e impresa debitrice. L’accordo contrattuale è stipulato tra impresa, banca e debitore ceduto. L’opzione regolamenta il pagamento a scadenza ed i termini dell’eventuale dilazione accordata al debitore.

Abbuono: attivo, passivo e in contabilità

Abbuono è uno dei tanti termini utilizzati in contabilità. Conoscerne il significato aiuta a capire come poter utilizzare questo particolare strumento e soprattutto come e quando indicarlo nelle fatture elettroniche. Assieme a una vasta terminologia utilizzata da contabili, commercialisti, ragionieri, ecc… L’abbuono fa parte di un ricco dizionario che può tornare davvero molto utile a chi vuole aprire una partita IVA da zero, oppure per chi è già “navigato” nel mare delle microimprese e piccole e medie attività. Vediamo quindi di capire meglio la terminologia specifica del settore contabile e come applicarla in pratica, nella vita di tutti i giorni.

Abbuono: definizione

Partiamo dalle basi, vale a dire spieghiamo cos’è materialmente un abbuono. Si tratta di una riduzione concessa  sul pagamento di una prestazione, oppure sul prezzo pattuito con il cliente/committente.

Ci sono vari motivi che spingono un soggetto a concedere un abbuono. Ad esempio è molto comune quando, per errore, viene spedita della merce sbagliata.

Esistono poi due diverse tipologie di abbuono:

  • attivo
  • passivo

Vediamole nel dettaglio.

Abbuono attivo

Si tratta di un abbuono, vale a dire di una riduzione di prezzo, concessa dal fornitore, dopo che la fattura elettronica è già stata emessa. Una condizione piuttosto comune che si verifica quando, ad esempio, la prestazione o i prodotti venduti si rivelano essere inferiori (quantitativamente o qualitativamente) al prezzo pattuito.

Abbuono

Abbuono passivo

In questo caso è richiesto un pagamento inferiore al cliente/committente, rispetto a quanto previsto di solito.

Anche questa casistica si verifica quando, ad esempio, il servizio reso è inferiore alle aspettative pattuite in fase preliminare. Altro caso in cui si presenta la necessità di ricorrere a un abbuono passivo è quello in cui si tratta merce qualitativamente inferiore agli accordi presi. È prassi, in questi casi, prima di emettere la fattura elettronica, ricalcolare il pagamento dovuto, a favore del cliente.

Abbuono: clienti e venditori

Quando si parla di abbuono, si devono distinguere due diversi soggetti interessati dall’elemento in questione: i clienti e i venditori.

Si parla quindi di contabilità cliente e contabilità fornitore. Nella prima è prevista una variazione finanziaria attiva che deve essere registrata in DARE del conto Fornitori, o Debiti v/fornitori per l’importo dell’abbuono e dell’IVA. Si tratta quindi di una variazione economica negativa. Questa è pari all’importo dell’abbuono da rilevare in AVERE del conto Abbuoni attivi. Inoltre deve essere rivelata anche una variazione finanziaria passiva da registrare in AVERE del conto IVA ns/debito per l’importo dell’IVA relativa all’abbuono.

La contabilità fornitore invece è una variazione finanziaria passiva da registrare in AVERE del conto Clienti o Crediti v/clienti per l’importo dell’abbuono e dell’IVA. Questa corrisponde a una variazione economica positiva pari all’importo dell’abbuono da rilevare in DARE del conto Abbuoni passivi e una variazione finanziaria attiva da registrare in DARE del conto IVA ns/credito per l’importo dell’IVA relativa all’abbuono.

Conclusioni

In conclusione questo elemento rappresenta una riduzione. Tale riduzione è concessa al debitore direttamente sulla somma da pagare. In alcuni casi (più unici che rari!) può addirittura arrivare fino alla totale rinuncia della riscossione da parte del creditore. In alcuni casi, le due parti, cliente e venditore, possono prevedere un abbuono reciproco. Questo accade quando, ad esempio, sono rilevate e accertate una o più differenze, nella merce consegnato e/o promessa. In tal modo, è garantita la possibilità di una rettifica di fattura in favore dell’una o dell’altra parte contraente.

Merita una menzione particolare anche l’abbuono d’imposta. Si tratta di uno sgravio, totale o parziale, di un’imposta. È concesso di solito in via temporanea, in seguito a serie decurtazioni del reddito. Le decurtazioni possono avvenire in seguito, ad esempio, di gravi calamità, oppure qualora si paghi un’imposta straordinaria in un tempo minore del previsto.

È spesso utilizzato anche come sinonimo di sconto, reso o arrotondamento. In realtà, ciascuno di questi termini, indica una specifica condizione che si caratterizza in modo particolare rispetto alle altre. In linea generale comunque, può essere definito come una riduzione del prezzo pattuito, previsto per andare a compensare un disagio subito da parte del cliente. L’operazione è documentata da una nota di credito. Quest’ultima è emessa dalla ditta venditrice per l’importo  accordato e della relativa IVA. La scrittura in Partita Doppia viene effettuata al momento dell’emissione del documento.

Microimpresa: definizione, condizioni e opportunità

Le microimprese si trovano alla base dell’intero sistema economico del nostro (e di molti altri) paesi europei. Si definisce come microimpresa un’attività imprenditoriale che possiede specifici caratteri di fatturato e numero di dipendenti. Non sono le uniche realtà presenti in Italia. Affianco delle piccole, medie e grandi imprese, le microimprese concorrono e sostengono lo sviluppo di intere nazioni. Compresa la nostra. Le normative europee ne definiscono i requisiti per essere identificate come tali. Due le prerogative basilari: avere meno di dieci dipendenti e un fatturato annuo inferiore a due milioni di euro. Godono anche di molte agevolazioni fiscali e, in alcuni casi, risultano addirittura, esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario, della nota integrativa e della relazione sulla gestione.

Tipologie d’impresa

La definizione d’impresa è dettata dall’Unione Europea che considera impresa ogni entità che, a prescindere dalla forma giuridica, eserciti un’attività economica. Quello le identifica come tali, è lo scopo di lucro. In questa definizione rientrano moltissime forme giuridiche: lavoratori autonomi, imprese familiari e cooperative sociali. Ne sono invece escluse associazioni e fondazioni senza scopo di lucro.

Un delle più importanti discriminanti tra imprese, è rappresentata dalle dimensioni. Sono le dimensioni che stabiliscono se si tratta di una microimpresa, piuttosto che di una media impresa. Per verificarne le dimensioni è necessario controllare:

  • fatturato (o totale attivo)
  • numero di occupati (effettivi)

Gli effettivi sono tutti coloro che hanno lavorato nell’impresa o per conto di essa a tempo pieno. Nel conteggio degli effettivi è necessario considerare anche i soci che svolgono regolare attività e i proprietari gestori (imprenditori individuali). Sono invece esclusi da questo conteggio:

  • dipendenti in congedo di maternità o parentale
  • contratti di apprendistato
  • contratti di stage
  • tirocini formativi

Microimpresa

Quindi gli effettivi sono calcolati in UNITA’ DI LAVORO ANNUO (ULA). Ogni persona vale un’unità. I lavoratori stagionali e i contratti part-time vengono invece conteggiati in frazioni di unità. Basandosi su questi riferimenti, troviamo quindi:

  1. microimprese
  2. piccole imprese
  3. medie imprese
  4. grandi imprese

Microimprese: definizione e caratteristiche

La categoria dimensionale delle microimprese è definita dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 della Commissione europea. Le categorie sono utili ad individuare tutte le attività economiche che possono beneficiare di contributi e aiuti pubblici. Sono inoltre utili a capire quali attività possono accedere ai contributi relativi ai bandi di finanza agevolata. Un’altra caratteristica importante delle microimprese è quella di non emettere titoli sui mercati regolamentati.

La microimpresa inoltre, non deve aver superato, nel primo anno di esercizio e successivamente per due esercizi consecutivi, tre diversi limiti dimensionali:

  • Totale attivo stato patrimoniale: euro 175.000
  • Ricavi di vendite e prestazioni: euro 350.000
  • Media dipendenti occupati durante l’esercizio: 5

Leggermente diverse le caratteristiche per una piccola impresa. Questa, infatti, deve avere meno di 50 dipendenti. Il fatturato annuo, o il totale di bilancio (desunto dal prospetto dalle attività e delle passività della società) deve essere superiore ai dieci milioni di euro.

A scopo esemplificativo e comparativo con le micro imprese indichiamo anche le caratteristiche delle medie e grandi imprese.

Le medie imprese devono avere meno di 250 occupati e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale attivo non superiore a 43 milioni di euro. Le grandi invece imprese hanno più di 250 occupati e fatturato superiore a 50 milioni di euro o totale attivo superiore a 43 milioni di euro.

Microimprese: autonome, associate e collegate

Un’ulteriore suddivisione tra imprese, le vede classificate come:

  1. autonome
  2. associate
  3. collegate

Autonome

Sono definite autonome, le imprese totalmente indipendenti, oppure che detengono partecipazioni inferiori al 25% del capitale, o dei diritti di volto in una o altre imprese. Per verificare se un’impresa autonoma è anche una microimpresa è necessario controllare sempre numero di occupati e dati finanziari.

Associate

Due imprese si definiscono reciprocamente associate se una detiene quote comprese tra il 25% e il 50% del capitale o dei diritti di voto dell’altra. Ai dati di ogni singola azienda vanno sommati quelli di tutte le altre imprese (effettivi e fatturato) in proporzione alle quote detenute. Quindi, per verificare se due imprese associate, fanno una micro impresa, è necessario verificare i dati di ciascuna impresa.

Collegate

Due o più imprese si definiscono collegate se costituiscono un gruppo e una esercita il controllo o un’influenza dominante sulla maggioranza dei diritti di voto di un’altra. Come per le imprese associate, anche nelle collegate è necessario considerare i dati di fatturato e gli effettivi di ciascuna impresa collegata. Solo così è possibile determinare se corrispondono ad una microimpresa.

Conservazione digitale: cosa cambia dal primo gennaio 2022

La conservazione digitale cambia dal primo gennaio 2022. L’AgID, l’‘Agenzia per l’Italia digitale, ha stilato delle nuove linee guida alle quali ognuno dovrà adeguarsi entro il 31 dicembre 2021. Gli obiettivi dell’agenzia sono la regolamentazione della natura e della funzione del sistema di conservazione, ruoli e funzioni dei soggetti coinvolti e la descrizione minuziosa dell’intero processo. L’aggiornamento delle linee guida ha lo scopo di creare un’unica regolamentazione uniforme sull’argomento della conservazione digitale. Finora infatti le norme di riferimento erano dettate dal

  • Codice dell’amministrazione digitale – articolo 71
  • DPCM del 13 novembre 2014 – Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici
  • DPCM 3 dicembre 2013 – Regole tecniche in materia di sistema di conservazione

Vediamo quindi insieme nel dettaglio cosa cambia da gennaio 2022.

Conservazione digitale: come cambia il ruolo del Responsabile della Conservazione

Il Responsabile della Conservazione è la prima figura a essere interessata alle modifiche previste dalle nuove linee guida dell’AgID. In particolare si specifica che tale figura, nelle pubbliche amministrazioni, deve essere identificata nell’organigramma, in un responsabile o funzionario interno. È altresì specificato che tale figura deve essere formalmente nominata con adeguate competenze legali, informatiche e archivistiche.

Nel caso di soggetti privati invece, il ruolo può anche essere svolto da un soggetto esterno. Deve però essere terzo rispetto a chi gestisce il servizio di conservazione digitale e dotato di appropriate conoscenze.

Conservazione digitale

Che si tratti di un soggetto interno, piuttosto che esterno, il responsabile della conservazione ha specifica responsabilità civilistica. È quindi responsabile dei processi di conservazione e titolare del manuale della conservazione. Per dirla in altre parole. Dal prossimo anno non sarà più sufficiente nominare sulla carta un responsabile della conservazione. Questo dovrà invece attivarsi per porre in essere tutte una serie precisa di attività di controllo. Le attività devono servire a monitorare i processi di conservazione, anche se questi saranno poi svolti da un conservatore esterno.

Il responsabile della conservazione digitale andrà quindi a svolgere un ruolo di assoluta primarietà. Diventerà responsabile giuridicamente dei processi di conservazione digitale.

Conservazione digitale e metadati

I metadati sono associati ai documenti conservati digitalmente. Con le nuove linee guida il loro numero subirà un sostanziale aumento. Il numero e la tipologia di metadati associati ai documenti sarà superiore e serviranno per indicizzare, identificare e ricercare i documenti inviati al sistema di conservazione digitale.

La maggior parte delle novità introdotte sui metadati, impatterà i documenti prodotti dalle Pubbliche Amministrazioni. Ne sono un esempio, i dati di registrazione, come ad esempio il protocollo, il registro, ecc…. Non si applicheranno, invece, ai documenti prodotti in ambito privatistico (come ad esempio le scritture contabili, la dichiarazione dei redditi e le fatture elettroniche).

La cosa migliore, per tutti, sarebbe che i metadati fossero definiti sulla base della categoria documentale. Questo sistema è, ad esempio, applicato ai documenti di origine tributaria. Quest’ultimi sono individuati dal Decreto del Mef del 17 giugno 2014, in cui si specificano cognome, nome, denominazione, codice fiscale, partita Iva, data o associazioni logiche di questi ultimi.

Da tenere conto, inoltre, che moltissimi documenti digitali contengono già al loro interno i suddetti metadati. I documenti che posseggono già queste informazioni, non dovrebbero aver bisogno di una nuova specifica categoria documentale che ne espliciti separatamente il contenuto in questione.

La conservazione digitale è, e rimarrà sempre, un argomento molto importante e delicato. In ambito della fatturazione elettronica riveste un ruolo primario. È auspicabile che ogni modifica introdotta dall’AgiD sia volta a migliorare e coordinare le proprie regole con le norme fiscali/civilistiche. In questo modo i software gestionali delle imprese italiane godrebbero sicuramente di una maggiore semplificazione nello svolgimento delle proprie funzioni.

 

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Regolamento eIDAS: le nuove disposizioni relative alla fatturazione elettronica

Il regolamento eIDAS è l’acronimo di: Regolamento europeo per l’identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. Si tratta di un regolamento dell’Unione Europea che regola l’identificazione elettronica e i servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel Mercato europeo. Il regolamento ha sostituito la precedente direttiva 1999/93/EC. L’ultimo aggiornamento al nuovo regolamento eIDAS, datato 3 giugno 2021, ha introdotto delle interessanti novità relative all’archiviazione elettronica. Vediamo quindi di capire meglio quali sono queste novità, anticipate nell’articolo 45 octies.

Regolamento eIDAS: testo del Considerando

Il Considerando è la premessa al nuovo regolamento eIDAS e testualmente riporta:

Molti stati membri hanno introdotto requisiti nazionali per i servizi che forniscono un’archiviazione digitale sicura e affidabile al fine di consentire la conservazione a lungo termine di documenti elettronici e per i servizi fiduciari associati. Al fine di garantire la certezza del diritto e la fiducia è fondamentale fornire un quadro giuridico che agevoli il riconoscimento transfrontaliero dei servizi di archiviazione elettronica qualificati. Tale quadro potrebbe inoltre aprire nuove opportunità di mercato per i prestatori di servizi fiduciari dell’Unione.

Con questo paragrafo la Commissione Europea riconosce la presenza di norme nazionali relative alla fatturazione elettronica e all’archiviazione digitale. La commissione ha inoltrato formale proposta di regolamentare l’argomento con norme comuni. In questo modo, si augura la Commissione, si potranno aprire nuove ed interessanti opportunità di mercato per tutti.

Regolamento eIDAS: punti 47 e 48

I punti 47 e 48 del nuovo regolamento eIDAS specificano dettagli concernenti servizio di archiviazione elettronica qualificato.

Nell’articolo 47 è data la descrizione di “archiviazione elettronica” e cita:

“… Un servizio che consente la ricezione, la conservazione, la cancellazione e la trasmissione di dati o documenti elettronici al fine di garantire l’integrità, l’esattezza dell’origine e le caratteristiche giuridiche di tali dati o documenti per tutto il periodo di conservazione”.

L’articolo 48 invece specifica la definizione di “servizio di archiviazione elettronica qualificato”. L’archiviazione elettronica qualificata è quella che deve rispettare i requisiti previsti nell’articolo 45 octies. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale, l’archiviazione elettronica è definita come: “l’attività volta a proteggere e custodire nel tempo gli archivi di documenti e dati informatici”.

L’approccio all’argomento da parte della Comunità Europea e da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale, è assolutamente sovrapposto. In altre parole abbiamo seguito per filo e per segno le indicazioni della Comunità Europea per stilare le norme che regolamentano l’argomento relativo alla fatturazione elettronica e alla sua archiviazione.

Regolamento eIDAS: articolo 45 octies

L’articolo 45 octies invece introduce importanti novità. Riportiamo per esteso l’articolo:

Servizi di archiviazione elettronica qualificati

Un servizio di archiviazione elettronica qualificato per documenti elettronici può essere prestato soltanto da un prestatore di servizi fiduciari qualificato che utilizza procedure e tecnologie in grado di estendere l’affidabilità del documento elettronico oltre il periodo di validità tecnologica.

Regolamento eIDAS

Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento la Commissione mediante atti di esecuzione, stabilisce i numeri di riferimento delle norme applicabili ai servizi di archiviazione elettronica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.”

In sostanza l’articolo stabilisce due nuove fondamentali regole relative all’archiviazione elettronica. La prima è che ci si riferisce esclusivamente ai servizi qualificati. La seconda invece è che spetta alla Commissione stabilire delle regole obbligatorie per tutti, che referenziano gli standard da applicare al tema.

ETSI: Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

ETSI è un organismo internazionale, indipendente e senza fini di lucro. È responsabile della definizione e dell’emissione di standard nel campo delle telecomunicazioni in Europa. I tempi previsti per l’emissione dei nuovi standard richiesti dalla Commissione Europea, sono molto lunghi. Perciò è ipotizzabile che verranno revisionati semplicemente quelli già in vigore.

In particolare quelli relativi a:

  • ETSI TS 119 511 – Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) – Politica e requisiti di sicurezza per i fornitori di servizi fiduciari che forniscono la conservazione a lungo termine delle firme digitali o dei dati generali utilizzando tecniche di firma digitale.
  • ETSI TS 119 512 – Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) – Protocolli per fornitori di servizi fiduciari che forniscono servizi di conservazione dei dati a lungo termine.

Le nuove modifiche introdotte dal Regolamento eIDAS hanno messo in evidenza che la visione e le regole stilate e previste dalla Commissione e dal legislatore italiano, sono molto stretti.

Guida Rapida

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Fatturazioni false: tutto quello che c’è da sapere

Le fatturazioni false, per quanto incredibile possa sembrare, sono ancora una piaga in Italia. La falsificazione delle fatture è considerato, nel nostro paese, un reato tributario, o frode fiscale. A tal proposito è il decreto legislativo n°74 del 2000 che ha individuato, con precisione, le conseguenza ad un tale operato. Le fatturazioni false sono fatte per frode il Fisco, pagare meno tasse, oppure non pagarle proprio. In pratica un soggetto fa un dichiarazione fraudolenta, utilizzando fatture elettroniche per operazioni inesistenti, o per valori maggiori/minori rispetto a quanto effettivamente sostenuto. Cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta questo fenomeno.

Fatturazioni false: cosa sono

Per comprendere meglio questo fenomeno, è bene capire cosa si intende, con esattezza, per fatturazioni false. In pratica una fattura elettronica è considerata falsa quando:

  • è emessa per operazioni mai avvenute, in modo parziale o totale
  • riportano l’indicazione di corrispettivi o IVA più alti rispetto a quelli effettivamente sostenuti
  • riportano l’indicazione di corrispettivi o IVA che si riferiscono a soggetti diversi da quelli effettivi

Esistono comunque diversi reati di frode fiscale  legati proprio alle fatture. Tra questi, ad esempio, il legislatore distingue:

  • dichiarazione fraudolenta tramite fatture false
  • emissione di fatture false

Fatturazioni false: dichiarazione fraudolenta per operaizoni inesistenti

Questa particolare forma di dichiarazione fraudolenta è prevista dal decreto legislativo 74 del 2000 all’articolo 2. In pratica un soggetto, nella propria dichiarazione dei redditi, indica elementi passivi fittizi. Il fine è quello di evadere le imposte sui redditi e/o sull’IVA. 

Gli elementi passivi fittizi possono vere varia natura. Ad esempio, si possono riferire a costi mai sostenuti, oppure a costi sostenuti ma non deducibili. Nel secondo caso si tratta di spese realmente sostenute, ma non inerenti allo svolgimento della propria attività lavorativa. È il caso, ad esempio, di un viaggio personale, fatto passare come viaggio di lavoro. In questo modo il professionista può scaricare l’IVA sostenuta durante il viaggio, ma compie reato di dichiarazione fraudolenta con una o più fatture elettroniche emesse per operazioni inesistenti.

Fatturazioni false

Il reato di dichiarazione fraudolenta si perfeziona al momento in cui le fatture elettroniche sono registrate in contabilità obbligatoria. In altre parole quando sono utilizzate come prove nei confronti del Fisco e di eventuali accertamenti. Si tratta di un reato davvero molto grave, per il quale è prevista la reclusione da sei mesi, a un anno, fino al massimo della pena prevista di sei anni.

Fattura elettroniche emesse per operazioni inesistenti

Facendo sempre riferimento al decreto legislativo 74 del 2000, l’articolo 8 tratta dei casi in cui le fatture sono emesse per giustificare operazioni mai realmente compiute. Un reato, questo, commesso per permettere a un soggetto terzo di evadere le imposte sui redditi e/o sull’IVA. In pratica sono emesse o rilasciate fatture per operazioni inesistenti al 100%. La pena prevista per questo genere di reato è la reclusione da sei mesi a un anno, fino a massimo sei anni di galera.

Fatturazioni false e il Decreto Legislativo Fiscale del 2020

Delle importanti novità in materia di evasione fiscale, reati tributari e frodi fiscali, sono state introdotte dal Decreto Legislativo fiscale del 2020 (Decreto-legge n. 124/2019). In particolare, la norma, ha inasprito il reato di falsificazione per i grandi evasori. Inoltre il decreto distingue tra persone fisiche e persone giuridiche.

Per le persone fisiche la reclusione va da un minimo di quattro a un massimo di otto anni. Se la somma evasa (relativa agli importi fittizi) è inferiore a 100.000 euro, la pena resta quella prevista dal D.Lgs. 74/2000 (da un minimo di 18 mesi  a un massimo di sei anni).

Le persone giuridiche invece sono obbligate a pagare delle sanzioni amministrative. Le sanzioni sono previste in relazione alla responsabilità amministrativa di reato prevista, nel dettaglio, dal Decreto Legislativo 231 del 2001. In particolare per il reato di dichiarazione fraudolente delle tasse tramite fatture false (art. 2 d.lgs. 74/2000), il decreto fiscale ha previsto una sanzione pecuniaria fino 500 quote. Ogni quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro. In base a questi dati, si stima che un’azienda può subire una sanzione massima di 774.500 euro (ossia 1.549 per 500).

Si tratta di un argomento molto delicato e complicato. È possibile approfondirlo leggendo i decreti legislativi pubblicati in Gazzetta ufficiale:

Rimborso spese e regime forfettario: cosa sono e come funzionano

Per rimanere nel regime forfettario è necessario non superare la soglia di compensi e ricavi pari a 85.000€ annui, come visto nell’articolo: “Regime forfettario limiti ricavi e fatture elettroniche”. Il rimborso spese contribuisce alla formazione del reddito e al raggiungimento del limite di fatturato di 85.000€ annui imposto per il regime forfettario. È inoltre impossibile, per questo regime, dedurre le spese sostenute per lo svolgimento della propria attività. Esiste però un’eccezione. Infatti il rimborso spese non concorre al calcolo del reddito imponibile, quando queste sono sostenute dal professionista come anticipazione a nome e per conto del cliente.

Vediamo di capire meglio come funziona.

Rimborso spese: le varie tipologie di rimborsi

La definizione: “anticipazione a nome e per conto del cliente”, assume, per il regime forfettario, una particolare accezione. Esistono diverse tipologie di spese che il forfettario può trovare a dover sostenere e, di conseguenza, per ciascuna di esse, un determinato rimborso.

Ad esempio, le spese prepagate dal committente, altro non sono che costi sostenuti in via anticipata dal cliente/committente, prima dell’inizio del lavoro stesso. Per capire meglio di cosa si tratta, si può pensare ai biglietti del treno, dell’aereo o del noleggio di un’autovettura, prima il viaggio del forfettario abbia inizio. Affinché il rimborso spesa possa rientrare in questa specifica categoria, la fattura elettronica deve, obbligatoriamente, essere intestata al cliente/committente. Può, ma non è obbligatorio, contenere il riferimento al forfettario, vale a dire a colui che ha beneficiato del bene/servizio.

Il Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), nell’articolo 54, comma 1, ha specificato dettagliatamente che, in questo caso, le spese sostenute non corrispondono a un compenso. Essendo poi un costo sostenuto direttamente dal committente/cliente, non c’è bisogno nemmeno del rimborso. A tal proposito, il professionista non deve inserire questa voce nella fattura elettronica che emette al cliente per le proprie prestazioni.

Rimborso spese effettuate a nome e per conto del cliente

Altro caso relativo al rimborso spese per il regime forfettario è quello nel quale le spese sono sostenute direttamente dal professionista, ma la fattura è intestata al cliente. In pratica, paga materialmente il forfettario, ma la fattura è fatta intestare al cliente. Questa è l definizione vera e propria di “anticipazioni a nome e per conto del cliente”.

In questo caso, il professionista, in seguito, può chiedere al cliente il rimborso della spesa sostenuta. Il rimborso è richiesto direttamente in fattura elettronica, con una voce specifica relativa la prestazione effettuata. La voce deve essere accompagnata dalla dicitura: “spese anticipate ex. Art. 15 DPR 633/72”. Sarebbe importante, inoltre, allegare alla fattura anche le spese intestate al cliente. Valgono come controprova per gli importi sostenuti.

Rimborso spese

È necessario stabilire a priori con il cliente queste precise spese. Alla fine del lavoro, il loro importo deve poi corrispondere a quello concordato con il committente.

La scelta del metodo di rimborso spese è molto importante. Infatti i rimborsi a forfait sono considerati sempre un ricavo. Significa che contribuiscono all reddito imponibile.

Rimborso spese a nome e per conto proprio

Altra categoria molto importante di rimborso spese per il regime forfettario. A differenza delle spese precedenti, queste sono sostenute e intestate, direttamente a nome del forfettario. Concorrono al raggiungimento del limite della fattura, previsto per il regime (85.000€). Sono inoltre oggetto di calcolo di imposte e contributi, fiscali e previdenziali.

In questo caso il professionista che ha sostenuto la spesa, nella fattura elettronica che emette al cliente per la sua prestazione, deve indicare il rimborso spese da ricevere. Essendo parte del compenso, le spese sostenute dal professionista sono soggette alla ritenuta d’acconto e alla rivalsa previdenziale e contribuiscono alla formazione del reddito imponibile. In altre parole sono considerate imponibile ai fini di IVA.

Esistono due diverse tipologie di rimborso: analitico e forfettario.

Il rimborso spese analitico si ha quando il professionista raccoglie semplicemente le note spese e i documenti attestanti i costi sostenuti e li mostra al cliente. Il rimborso forfettario invece consiste in una somma concordata con il cliente da destinare al professionista per far fronte alle diverse spese.

Forma giuridica: cos’è, quante ne esistono e come sceglierla

Un forma giuridica è un’organizzazione creata da uno o più soggetti per fare business. Esistono diverse tipologie di forme giuridiche. Sceglierne una, piuttosto che un’altra, determina la struttura, l’organizzazione e la tassazione di un’azienda. Al momento in cui si decide di aprire partita IVA una delle prime cose da fare, prima ancora di iniziare a emettere fatture elettroniche, o prendere un software gestionale per la fatturazione elettronica, è quella di scegliere la forma giuridica. Si tratta di una scelta veramente importante perché da questa dipendono differenti conseguenze finanziarie, legali e una diversa esposizione al rischio in caso di contenziosi legali. Vediamo quindi di capire quante forme giuridiche esistono in Italia e quale scegliere per lo svolgimento della propria attività.

Forma giuridica: le diverse tipologie

Come abbiamo già detto, esistono molteplici forme giuridiche in Italia:

Per quanto la scelta possa essere varia, in Italia, la maggior parte delle piccole e medie imprese tende sempre a scegliere tra una s.n.c., piuttosto che una s.a.s., una s.r.l., o un’s.r.l.s. Scegliere una forma, oppure un’altra significa determinare a priori un diverso sistema di struttura interno e una diversa tassazione da parte dello Stato e del Fisco. Iniziamo quindi, in questo articolo, a vedere nel dettaglio ogni singola forma giuridica per capirne meglio le conseguenti implicazioni e la struttura organizzativa interna.

Ditta individuale

Si tratta della forma giuridica più semplice in assoluto. Titolare e gestore della ditta è un’unica persona. Per aprire partita iva come ditta individuale basta iscriversi alla Camera di Commercio della propria provincia. Molti liberi professionisti, Freelancer e consulenti scelgono questa forma giuridica per la propria attività.

La ditta individuale è facile da avviare, non richiede alcuna formalità aziendale (come ad esempio la sottoscrizione di un verbale. Di riunione o di uno Statuto) e permette di detrarre la maggior parte delle spese sulla dichiarazione dei redditi.

Forma giuridica

Società in Nome Collettivo (s.n.c.)

È molto simile alla ditta individuale, la differenza fondamentale è che al “timone” si trovano due o più soci (persone). In una s.n.c. ogni socio gestisce l’attività personalmente e condivide perdite e profitti. Anche questa forma giuridica è piuttosto facile da avviare, non vuole anch’essa nessuna formalità aziendale e le perdite aziendali sono sempre suddivise tra i vari soci.

Società in accomandita semplice (s.a.s.)

Anche in questa forma giuridica l’azienda è gestita e amministrata attivamente da più soci. A differenza della s.n.c. però, ci sono due diverse tipologie di soci:

  • Accomandatari – possiedono, gestiscono e si assumono la responsabilità per l’azienda
  • Accomandanti – agiscono solo come investitori.

In una s.a.s. è facile raccogliere fondi grazie ai soci accomandanti, mentre i soci accomandatari possono mantenere il controllo totale sull’attività svolta.

Società a responsabilità limitata (s.r.l.)

Come dice il nome stesso, una società a responsabilità limitata offre il vantaggio di una responsabilità limitata a ogni socio in base al proprio capitale sociale. Avviarla richiede qualche formalità legale in più, ma i titolari non hanno alcuna responsabilità  personale per gli eventuali debiti dell’azienda. Questo vuol dire che se qualcosa andasse storto, i debiti dovrebbero essere saldati esclusivamente con il patrimonio aziendale. Il patrimonio personale di ciascun socio, rimarrebbe quindi integro e salvo.

Forma Giuridica: Scegliere in modo oculato

La scelta della forma giuridica è davvero molto importante. L’organizzazione scelta infatti, può influenzare la percezione dell’attività stessa da parte delle persone che ne prendono parte. Senza contare che è una scelta che determina precise conseguenza legali e fiscali. Il trattamento fiscale di ciascuna forma giuridica è, difatti, ben diverso l’uno dall’altro. Inoltre, per alcune di esse, è richiesto anche un cospicuo investimento iniziale, mentre per altre non è necessario disporre di grandi somme di denaro per avviarle. Anche dal punto di vista amministrativo possono esserci delle sostanziali differenze. Si parla in termini di fattura elettronica, dichiarazione dei redditi e pagamento di determinate imposte.

Nei prossimi articoli continueremo l’approfondimento sulle ultime forme restanti (Società per azioni – S.p.A.- , Società in accomandita per azioni – S.a.p.A. – e la Cooperativa) e cercheremo di capire come scegliere quella più adatta alla propria attività, in base anche al trattamento fiscale previsto per ciascuna forma giuridica.