Condominio e Fattura elettronica: le novità per amministratori e condomini

È davvero necessario emettere una fattura elettronica condominio o è sufficiente la fattura di cortesia? Nonostante siano passati diversi anni da quando la fattura elettronica è entrata in vigore, sono ancora necessarie alcune precisazioni, soprattutto per quanto riguarda la corretta gestione dell’amministrazione condominiale.

Condominio e Fattura elettronica: un soggetto giuridico privo di partita Iva

Dal 1° gennaio 2019 la fattura elettronica è diventata obbligatoria anche i soggetti privi di partita IVA. È quindi necessario emettere fattura elettronica per tutte le operazioni effettuate nei confronti di soggetti senza partita IVA, come, ad esempio: privati consumatori, enti non commerciali dotati di solo codice fiscale e condomini.

Il condominio è infatti considerato un soggetto giuridico senza partita IVA. È titolare solo del codice fiscale ed è quindi destinato a ricevere fattura elettronica. Questo significa che i fornitori titolari di partita IVA che emettono fattura nei confronti di un condominio, sono tenuti a seguire le regole generali relative alla fatturazione elettronica. In altre parole chi emette fattura nei confronti di un condominio, deve:

  1. compilare la e-fattura in formato XML
  2. inviare il documento al Sistema di Interscambio
  3. inserire il codice fiscale condominiale nel relativo campo
  4. inserire “0000000” (7 volte zero) nel campo “codice destinatario” (in alternativa usare il recapito specifico del condominio)
  5. è facoltativo inviare copia analogica della fattura al condominio
  6. avvisare l’Amministratore condominiale che la copia analogica è solamente un duplicato di cortesia, mentre l’originale si trova, sotto forma digitale, nell’area riservata del contribuente all’interno del portale dell’Agenzia delle Entrate.

Condominio e Fattura elettronica

Condominio e Fattura elettronica: la copia di cortesia

La stessa Agenzia delle Entrate ha specificato, nel provvedimento n. 89757 del 30/04/2018, che il fornitore deve rilasciare al cliente finale:

“copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal Sistema di Interscambio nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate”. 

Il fornitore deve quindi inviare e/o consegnare tramite i canali tradizionali, copia analogica di cortesia al condominio. Nonostante questa specifica, l’unica fattura valida ai fini fiscali è la fattura elettronica redatta in formato XML. Proprio per questo motivo, la copia analogica deve, obbligatoriamente, riportare la dicitura: “copia analogica di fattura elettronica inviata allo SdI”.

Vista la normativa e l’attuale situazione, sono in tanti a chiedersi l’utilità della copia di cortesia. Il condominio è semplicemente un privato consumatore, visto che non possiede partita IVA. In quanto tale, quindi l’amministratore deve semplicemente limitarsi a ricevere copia di cortesia della fattura e verificare invece, per i fini fiscali, la fattura elettronica sul proprio cassetto.

Fattura elettronica e condominio: la validità della copia di cortesia

Ai fini fiscali l’unica fattura valida è quella elettronica. La copia analogica serve solo a effettuare un controllo documentale. Quando e se si dovessero verificare una discordanza di dati tra la copia analogica e quella digitale, sono ritenuti validi quelli riportati sulla copia elettronica. Alla luce di quanto affermato finora, sembra davvero superfluo per un condominio dover ricevere per forza copia cartacea di cortesia.

Anche l’accertamento dei dati della copia analogica senza insensato, visto che gli unici dati validi sono quelli riportati sulla fattura elettronica. Nonostante questo è necessario e doveroso che l’Amministratore condominiale verifichi la correttezza dei dati sulla copia cartacea e si accerti che la copia inviata all’SdI sia compilata correttamente.

Firma elettronica qualificata: tutti i dispositivi revocati da inizio 2022

La firma elettronica qualificata è uno strumento che permette di scambiare documenti online con piena validità legale. La procedura che garantisce l’autenticità, l’integrità e la sicurezza dell’accettazione dei documenti informatici, è chiamata validazione. Tutte le persone fisiche hanno facoltà di dotarsi di FEQ (Firma elettronica qualificata). I prestatori di servizi fiduciari qualificati autorizzati da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) possono garantire l’identità dei soggetti che utilizzano la FEQ. Da quando esiste questo strumento, esiste anche un elenco per la certificazione dei dispositivi  per la firma elettronica qualificata. Quest’anno è uscita una nuova comunicazione che revoca l’utilizzo di due secure electronic signature creation devices (SSCD) e qualified electronic signature creation devices (QSCD) dall’elenco notificato alla Commissione europea.

Firma elettronica qualificata e ANSSI

L’ANSSI, acronimo di Agenzia nazionale per la sicurezza dei sistemi informativi, è un ente francese creato allo scopo di assistere il Primo ministro nell’esercizio delle sue responsabilità in materia di difesa e sicurezza nazionale. In altre parole deve assicurare, a livello internazionale, la sicurezza dei sistemi informativi. Svolge il compito di proporre ai vari Stati dell’UE, le regole da seguire e applicare per la tutela dei sistemi dello stato e di verificarne l’applicazione. Inoltre fornisce anche un servizio di monitoraggio, rilevamento, allerta e risposta ad attacchi informatici, in particolare sulle reti statali.

Scopi e poteri conferiti grazie al Regolamento eIDAS che ha disposto, in base all’articolo 30, c1, la certificazione dei dispositivi per la firma elettronica qualificata.

Firma elettronica qualificata: dispositivi revocati

L’ANSSI ha comunicato all’AgiD che a partire dal 2023 due dispositivi utilizzati per la certificazione dei dispositivi per la firma elettronica qualificata, non saranno più validi. Si tratta di:

  • smart card di tipo Applet ID One Classic v1.01.1 en configuration CNS, Classic ou CIE chargée sur Cosmo v7.0-n Large, Standard et Basic (modes dual ou contact) sur composants NXP T;
  • smart card TS-CNS con chip NXP ASEPCOS-CNS v1.84 in SSCD configuration with patch PL07 on NXP P60D080PVG dual interface microcontroller T.

La scelta della revoca di validità è dettata dalla longevità dei due dispositivi, che ormai risultavano essere datati. In Italia il 25% dei certificati qualificati di firma digitale attivi, sono archiviati su smart card o token appartenenti alle due tipologie revocate. La revoca comporta la non validità delle firme digitali opposte con tali dispositivi a partire dal 31 dicembre 2022. La revoca comporta infatti il venir meno  della catena trust eIDAS.

Firma elettronica qualificata

Firma digitale elettronica qualificata e AgID

A seguito della comunicazione dell’ANSSI, AgID ha inoltrato la direttiva di dismissione ai prestatori di servizi fiduciari qualificati. In questo modo le Amministrazioni, le aziende e i professionisti clienti che utilizzano i dispositivi revocati, possono provvedere alla loro sostituzione in tempi brevi. Gli strumenti da sostituire devono essere rimpiazzati con dispositivi alternativi certificati e con tecnologie più innovative e recenti.

L’alternativa è rappresentata dalla firma digitale da remoto e dall’identificazione e autenticazione elettroniche che rispettino le disposizioni vigenti in materia d’identificazione elettronica e servizi fiduciari qualificati in ambito eIDAS. Per firma digitale da remoto si intende quella ottenuta usando proprio specifici strumenti di autenticazione, solitamente rappresentati dalla formula: user id+ password +OTP o telefono cellulare. Si tratta di elementi che sono in grado di generare la firma del firmatario su un dispositivo HSM. Dispositivo custodito dal certificatore (in terminologia europea, prestatore del servizio fiduciario qualificato).

Comunicazione lavoro occasionale: cos’è e chi deve farla

La comunicazione lavoro occasionale è diventata un obbligo grazie al Decreto fisco-lavoro n° 146 del 2021. È possibile effettuarla anche online dal 28 marzo 2022, direttamente sul sito dell’ispettorato del lavoro grazie alle credenziali SPID e CIE. Vogliamo ricordare modalità, tempi e regole generali di comunicazione.

Comunicazione lavoro occasionale: i soggetti obbligati

Oltre ai precedenti soggetti obbligati a comunicare la prestazione occasionale, le nuove disposizioni a norma di legge hanno incluso nell’elenco anche:

  1. i committenti che operano in qualità d’imprenditori (esclusi quindi i professionisti)
  2. lavoratori autonomi occasionali inquadrati nella definizione dell’articolo 222 c.c.

Una classificazione che porta, di conseguenza, all’esclusione di:

  1. collaborazioni coordinate e continuative, comprese quelle etero-organizzate  già oggetto di comunicazione preventiva
  2. rapporti instaurati in base all’54-bis del D.L. n. 50/2017
  3. professioni intellettuali, in base alla disciplina dell’articolo 2229 c.c. Tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA
  4. rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), TUIR, soggetti a specifici obblighi di comunicazione)

Una nota esplicativa dell’ispettorato del lavoro ha specificato che gli Enti del Terzo Settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale, non sono soggetti all’obbligo di comunicazione.  Solo nel caso in cui svolgano attività d’impresa, anche in forma marginale, tornano immediatamente ad assoggettarsi all’obbligo della comunicazione.

Anche le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall’obbligo di comunicazione. Così come i lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale, i lavoratori dello spettacolo, le ASD, le SSD e gli studi professionali a patto che non siamo organizzati in forma d’impresa.

Comunicazione lavoro occasionale 2022: tempistiche

La comunicazione lavoro occasionale deve essere trasmessa entro il 18 gennaio nel caso di collaborazioni iniziate prima o dopo il 21.12 e ancora attive alla data dell’11 gennaio 2022. Stessa scadenza per le collaborazioni iniziate dopo il 21.12 e cessate prima dell’11.1.2022.

È necessaria invece una comunicazione preventiva nel caso di collaborazioni iniziate dopo l’11 gennaio. Sono invece escluse dall’obbligo della comunicazione tutte quelle collaborazioni iniziate e cessate  entro il 21 dicembre.

Lavoro autonomo occasionale 2022: le modalità di comunicazione

La normativa attualmente vigente prevede l’obbligo di comunicare la prestazione di lavoro occasionale all’Ispettorato competente. Tale comunicazione può essere inviata tramite sms oppure posta elettronica (all’indirizzo specifico del relativo Ispettorato del Lavoro). È inoltre disponibile una piattaforma chiamata “Comunicazioni obbligatorie” con la quale è possibile indicare la prestazione in via telematica.

L’indicazione per email deve contenere dei dati obbligatori:

  • dati del committente
  • dati del prestatore
  • luogo di lavoro
  • descrizione dell’attività svolta
  • data d’inizio prestazione
  • arco temporale entro il quale la prestazione lavorativa possa dirsi conclusa
  • importo del compenso pattuito

Se la data di termine prestazione non dovesse essere rispettata, è necessario inviare una nuova comunicazione. Le varie dichiarazioni possono essere modificate e/o annullate entro e non oltre l’inizio dell’attività del prestatore. I dati trasmessi incompleti e/o errati (data d’inizio e dati personali dei soggetti coinvolti), non sono considerati come un’omessa comunicazione.

Comunicazione lavoro occasionale

Per quanto riguarda le indicazione dei termini entro le quali la prestazione può ritenersi conclusa sono tre:

  • 7 giorni
  • 15 giorni
  • 30 giorni

Comunicazione lavoro occasionale: sanzioni per omessa trasmissione

È prevista una precisa sanzione amministrativa in caso di omissione di comunicazione lavoro occasionale. Si tratta di un importo compreso tra i 500 € e i 2500 €. La sanzione pecuniaria è applicata per ciascun lavoratore autonomo occasionale per il quale sia stata omessa la comunicazione obbligatoria.

Le sanzioni sono applicate anche nel caso in cui la prestazione lavorativa si protragga nel tempo oltre la data indicata inizialmente e manchi la successiva nuova comunicazione. I lavoratori occasionali che svolgono prestazioni non comunicate sono annoverati e conteggiati come lavoratori irregolari. Sono soggetti a ispezioni e, se il loro numero supera il 10% dei lavoratori impiegati nello svolgimento della prestazione, l’ispettorato può prendere la decisione di sospendere l’attività lavorativa.

Runts terzo settore: cos’è e da quando è operativo

Il Runts terzo settore è il Registro Nazionale del Terzo Settore. Un registro unico, operativo dal 23 novembre 2021 che permette a tutti gli iscritti di fregiarsi della qualifica di Ente del terzo settore. Gli iscritti possono godere di molte agevolazioni previste proprio per il terzo settore.

Registro unico nazionale del terzo settore

Il RUNTS terzo settore è un registro, e strumento fondamentale, agli enti no profit, per farsi conoscere e riconoscere come tali e godere di diverse agevolazioni previste da legge. Nel registro sono riportate diverse informazioni di base di ciascun ente. Le informazioni registrate digitalmente sono:

  1. denominazione
  2. forma giuridica
  3. sede legale e le eventuali sedi secondarie
  4. data di costituzione
  5. oggetto dell‘attività d’interesse generale
  6. codice fiscale o la partita iva
  7. possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo
  8. generalità dei rappresentanti legali
  9. generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali
  10. modifiche agli atti fondamentali
  11. rendiconti
  12. bilanci d’esercizio
  13. bilancio sociale

Runts terzo settore

Runts terzo settore: la struttura

Il Registro unico nazionale del terzo settore è suddiviso in sette sezioni:

  • Organizzazioni di volontariato
  • Associazioni di promozione sociale
  • Enti filantropici
  • Imprese sociali, incluse le cooperative sociali
  • Reti associative
  • Società di mutuo soccorso
  • Altri enti del Terzo settore

Un ente non può essere iscritto contemporaneamente in due o più sezioni. Fanno eccezione gli enti che rientrano nella sezione reti associative.

Iscrizione RUNTS: come funziona

L’iscrizione al RUNTS è disciplinata dal Decreto Ministeriale n°106 del 2020. La registrazione prevede che la domanda d’iscrizione sia presentata dal rappresentante legale dell’ente o dalla sua rete associativa, insieme a:

  • deposito di atto costitutivo
  • statuto
  • altri documenti e informazioni richieste dal decreto menzionato

Il deposito deve avvenire presso l’ufficio competente che può essere:

  • l’ufficio regionale o provinciale competente
  • l’ufficio statale per l’iscrizione nella sezione delle reti associative

In particolari circostanze, al momento della registrazione, l’ufficio competente acquisisce anche la documentazione antimafia. I casi queste informazioni sono richieste sono:

  • l’ente ha superato per due esercizi consecutivi 1.100.000 euro di totale attivo dello stato patrimoniale
  • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, superano i 2.200.000 euro sempre per due esercizi consecutivi
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio sono oltre 12 unità.

Gli uffici competenti verificano la sussistenza dei requisiti minimi necessari all’iscrizione al RUNTS terzo settore, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. In questo lasso di tempo l’ufficio può infine decidere se iscrivere o meno l’ente che ha inoltrato domanda, o invitarlo a completare e integrare la richiesta con ulteriore documentazione. Vige il silenzio assenso, secondo il quale, oltre i 60 giorni, la domanda è considerata automaticamente accolta.

Iscrizione RUNTS: l’eccezione dei 30 giorni

Esiste un’eccezione all’accettazione nei 60 giorni standard previsti da legge. Quando l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente del Terzo settore sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative e approvati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’iscrizione avviene entro soli 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Se la domanda dovesse essere respinta, l’ente può fare ricorso al tribunale amministrativo competente sul territorio.

RUNTS entrata in vigore in scopo

Il RUNTS terzo settore è operativo dal 23 novembre 2021. I soggetti iscritti nel registro possono fregiarsi del titolo di Ente del Terzo Settore. Diversi gli scopi della registrazione:

  1. acquisizione della qualifica di Ente di Terzo Settore (ETS)
  2. acquisizione della denominazione di Organizzazione di Volontariato (ODV)
  3. assegnazione della qualifica di Ente Filantropico o Rete Associativa
  4. acquisizione della qualifica Associazione di Promozione sociale (APS)
  5. accedere ad agevolazioni fiscali (accedere al 5 per mille)
  6. accedere a contributi pubblici o stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni
  7. acquisire personalità giuridica

Il RUNTS è pubblico e può essere consultato da tutti telematicamente. È gestito dall’Ufficio Statale, dagli Uffici Regionali e dagli Uffici Provinciali RUNTS. Ciascun ufficio è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, presso ciascuna Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Come richiedere la NASPI

La NASPI è il sussidio di disoccupazione. La Legge di Bilancio 2022 ha modificato alcune regole molto importanti su come richiedere la NASPI, anche se le regole generali sono rimaste sempre le stesse. Oggi, infatti, i soggetti che possono farne richiesto sono molti di più (come, ad esempio, gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative agricole e loro consorzi, precedentemente esclusi). Inoltre, i vincoli relativi ai 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti e, in parallelo, sul calcolo dell’importo cambia il décalage del 3 per cento mensile, che si applicherà dal sesto o dall’ottavo mese di fruizione, in base all’età del beneficiario, sono decaduti. Cerchiamo, quindi, di capire meglio come richiedere la NASPI, quali documenti occorrono e dove e quando devono essere consegnati.

Come richiedere la NASPI: il modulo INPS

INPS ha predisposto uno specifico modulo NASPI da scaricare, stampare, compilare e rispedire. Il documento può essere inviato.

  • Tramite sito inps.it (è necessario possedere SPID, CIE O CNS)
  • Utilizzando l’app d’INPS (è necessario possedere SPID, CIE O CNS)
  • Attraverso il patronato
  • Grazie al supporto del call center Multicanale INPS INAIL

L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha messo a disposizione sul proprio sito, una guida completa e dettagliata per compilare correttamente il pdf scaricabile.

NASPI: a chi spetta

Su questo punto la Legge di Bilancio 2022 ha introdotto delle novità. Oltre a tutti i soggetti precedentemente autorizzati a fare domanda NASPI, oggi possono inoltrare richiesta anche:

  1. apprendisti
  2. soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative
  3. personale artistico con rapporto di lavoro subordinato
  4. dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni

Requisiti NASPI

Anche i requisiti per l’inoltro della domanda NASPI sono cambiati grazie alla Legge di Bilancio 2022. I nuovi requisiti introdotti quest’anno sono:

  • stato di disoccupazione involontario
  • il requisito contributivo ovvero il lavoratore deve poter far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione.

Inoltre, i lavoratori disoccupati dal 1° gennaio 2022 non devono più rispettare il requisito che prevedeva 30 giornate di lavoro effettivo, effettuate meglio ultimi 12 mesi, per poter inoltrare domanda di sussidio.

Come richiedere la NASPI

Nuova NASPI: i soggetti esclusi

Tra le novità su come richiedere la NASPI troviamo anche l’elenco dei soggetti esclusi. Non ne possono beneficiare:

  • dipendenti a tempo indeterminato delle PA
  • operai agricoli a tempo determinato
  • operai agricoli a tempo indeterminato che non siano dipendenti di cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici
  • lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa

Come richiedere la NASPI: lo stato di disoccupazione

I soggetti che desiderano sapere come richiedere la NASPI deve, prima di tutto, conoscere il modo in cui inoltrare domanda di disoccupazione. Per chiedere lo stato di disoccupazione è necessario rilasciare la DD, Dichiarazione d’Immediata Disponibilità e soddisfare i seguenti requisiti:

Lavorare, quindi, non significa dover per forza rinunciare allo stato di disoccupazione e, di conseguenza, non aver diritto alla NASPI. A fare la differenza è il reddito percepito. Il reddito varia in base alla soglia ed è previsto:

  • lavoro dipendente – soglia imposta a 8145 euro all’anno
  • lavoro autonomo – soglia imposta a 4800 euro annui

Lo stato di disoccupazione può essere richiesto direttamente presso i Centri per l’impiego presentando:

  • carta d’identità (o altro documento di riconoscimento valido)
  • copia contratto di lavoro
  • Permesso di soggiorno e indirizzo di residenza (per i disoccupati stranieri)

Lo stato di disoccupazione si mantiene presentandosi ogni anno per i Centri per l’impiego e aggiornare lo status attualmente in vigore.

Calcolo NASPI

La NASPI si calcola dividendo il totale delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, per il numero di settimane contributive. Il risultato deve poi essere moltiplicato per il valore 4,33. Quando e se la retribuzione mensile fosse pari o inferiore a 1250,87 euro, la NASPI è calcolata nella percentuale del 75% della retribuzione stessa.

Quando e se superiore a tale soglia, invece, al 75% è aggiunto un importo pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il precedente importo. INPS aiuta i disoccupati a calcolare correttamente l’importo spettante, grazie a un nuovo sistema di calcolo avanzato messo a disposizione sul proprio sito.

Cash flow: cos’è, come si calcola e come gestire i flussi di cassa

Il cash flow è un aspetto finanziario molto importante e utile alle aziende per controllare correttamente la liquidità d’impresa. Si tratta di una voce che sintetizza la liquidità accumulata nel corso di un preciso lasso di tempo. L’intervallo temporale può essere mensile, trimestrale e annuale. In pratica serve a definire l’aumento o la diminuzione della liquidità aziendale in un determinato periodo di tempo. Il suo calcolo è dato dalla differenza tra entrate e uscite monetarie e corrisponde alla disponibilità monetaria delle aziende.

Cash flow definizione

Il cash flow è una risorsa molta importante per tutte le aziende. Aiuta le imprese a conoscere sempre la propria disponibilità di liquidità. È conosciuto anche come flusso primario dopo le imposte. Il valore di questo parametro è dato dalla differenza tra il totale delle entrate (cash inflow) e delle uscite (cash outflow). Il valore risultante è inserito anche nella contabilità generale e serve a determinare, all’interno del bilancio aziendale, gli scambi economici avvenuti con l’esterno (costi-ricavi).

Stabilito cos’è il cash flow, è necessario chiarire cosa non è. Non deve, infatti, essere confuso con il bilancio d’esercizio. Il bilancio è un documento che sintetizza tutti i dati quotidiani relativi a un’azienda a seguito della propria attività. Con il bilancio, però, non è possibile verificare l’andamento di un singolo prodotto, la sua redditività, oppure il costo delle materie prime e della distribuzione in generale. Il dettaglio dei singoli dati è tenuto sotto controllo solo grazie alla contabilità analitica, che parte proprio dal cash flow e si addentra nelle specifiche performance, linee produttive o singoli prodotti.

Cash flow

Calcolo cash flow

Il calcolo del cash flow parte dal rendiconto finanziario. Un documento aziendale di fondamentale importanza perché sintetizza i fattori d’incremento e diminuzione delle liquidità disponibili all’interno di un’impresa. In altre parole è un bilancio tra pagamenti effettuati e pagamenti ricevuti un determinato periodo di tempo. Non tiene conto delle spese da pagare e degli importi non ancora effettivi. È necessario, quindi, procedere con il calcolo del flusso di cassa.

Il documento tiene in considerazione anche:

  • proventi degli investimenti
  • passività da sostenere
  • interessi
  • dividendi
  • stipendi
  • tasse

Il cash flow è positivo quando la liquidità acquisita è maggiore di quella persa. Al contrario, è negativo quando la liquidità acquisita è inferiore a quella persa.

Cash flow: le varie tipologie

Esistono diverse tipologie di cash flow. Ciascuna è importante per controllare lo stato di liquidità a disposizione della propria azienda:

  • Flusso di cassa operativo – permette di calcolare la liquidità dovuto a seguito della gestione aziendale. Per calcolarlo occorre conoscere il reddito operativo che, a sua volta, deriva dall’utile aziendale al netto d’imposte e oneri finanziari.
  • Flusso di cassa per l’impresa – rappresenta la liquidità che gli investitori hanno a disposizione. È un parametro molto importante perché aiuta a stabilire la redditività precisa dell’azienda. Il risultato è dato dalla sottrazione delle spese sostenute in un determinato lasso di tempo che parte dal saldo tra attività e passività operative.
  • Flusso di cassa per gli azionisti – il parametro indica la somma da corrispondere agli azionisti che possiedono quote del capitale sociale.

Flussi di cassa: gestirli al meglio

Il cash flow è molto importante per una corretta gestione della propria attività. Serve a raggiungere una stabile e solida economia aziendale e a rispettare tutti gli impegni e gli obblighi prefissati. In combinazione a una corretta gestione dei rischi d’impresa, data dall’analisi della natura di vendite e investimenti, possono essere raggiunti dei risultati notevoli. È sempre molto importante monitorare le dilazioni di pagamento ed evitare che i flussi d’incasso vadano oltre una certa soglia.

Oggi esistono diversi software che permettono una gestione automatizzata e facilitata del proprio cash flow. Programmi che riescono a ridurre al minimo i rischi di cash outflow. Una sana gestione aziendale è composta da tante piccole accortezze che vanno dal corretto calcolo del cash flow a una corretta pianificazione del magazzino, dell’ammortamento e delle attrezzature, passando per previsioni di budget e analisi di ogni dato consuntivo.

Istruzioni dichiarazione iva: ecco come indicare i rottami

Si sta avvicinando il momento di presentare la dichiarazione annuale IVA relativa all’anno d’imposta 2021. In questo periodo, più che in altri, occorre fare chiarezza su alcuni passaggi che molto spesso rimangono oscuri durante la compilazione dei dati. Per questo motivo vogliamo indicare alcune istruzioni dichiarazione IVA su come comunicare pellet, scarti, rottami e il regime di reverse charge.

Istruzioni dichiarazione iva: i rottami

I commi 7 e 8 dell’articolo n°74 DPR 633/72 tratta la regolamentazione dei rottami ai fini IVA. Si tratta di una disciplina alquanto complessa, difficile sia dal punto di vista della contabilizzazione, ma anche e soprattutto per quanto riguarda l’indicazione in dichiarazione IVA. Cerchiamo, quindi, di fare chiarezza, specificando prima cos’è considerato “rottame” e poi riepilogando cos’è e come funziona il reverse charge.

Articolo n°74 DPR 633/72

Il settimo e l’ottavo comma specificano cosa si intende per rottami ed elencano i beni compresi nella disciplina della cessione dei rottami.

Comma 7:

Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l’utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito dell’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e seguenti e con l’annotazione «inversione contabile» e l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all’articolo 25. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell’articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 2003:

  • a) ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie (v.d. 72.01);
  • b) ferro-leghe (v.d., 72.02);
  • c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro e altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili (v.d. 72.03);
  • d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (v.d. 72.05).

Istruzioni dichiarazione iva

Comma 8

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:

  • a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);
  • b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
  • c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
  • d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);
  • e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);
  • e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01);
  • e-ter) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11);
  • e-quater) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.11);
  • e-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21);
  • e-sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21).

Istruzioni dichiarazione IVA: cessione dei rottami

La cessione dei rottami si basa, prima di tutto, sull’identificazione della soggettività dell’acquirente. Possono verificarsi due casi:

  1. l’acquirente è un consumatore finale
  2. l’acquirente è un soggetto passivo IVA

Nel primo caso si applica il regime ordinario IVA. Nel secondo caso, invece, è applicato il reverse charge, cioè l’inversione contabile.

Istruzioni dichiarazione iva e Reverse charge

Nel reverse charge il cedente deve emettere fattura elettronica per esercitare la rivalsa, non addebitare l’IVA in fattura e indicare la dicitura: “inversione contabile, art.74 c.7, DPR 633/72.”. L’acquirente di conseguenza deve integrare la fattura emessa dal cedente indicando l’aliquota applicabile e la relativa imposta. Deve, inoltre, inserirla nel registro delle fatture emesse o nel registro dei corrispettivi per poterla comprendere nelle liquidazioni periodiche. Infine, la medesima fattura, deve essere annotata nel registro degli acquisti per poter così operare la detrazione d’imposta.

Dichiarazione IVA istruzioni per indicazione dei rottami

L’indicazione dei rottami in dichiarazione IVA è molto complessa, in quanto cambia a seconda del cedente e del cessionario. Esistono quindi cinque diverse casistiche che prevedono ruoli diversi per cessionario e cedente:

  • Cessioni verso San Marino VE30 – Acquisti all’interno VF13, VJ6
  • Cessioni intracomunitarie VE30 – Acquisti da San Marino VF13, VJ1, VF28 campo 6
  • Esportazioni VE30 – Acquisti intracomunitari VF13, VJ9, VF 28 campo 1
  • Cessioni all’interno effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta VE35, campo 2 – Importazioni VF13, VJ10, VF28 campo 3
  • Cessioni all’interno effettuate nei confronti di privati consumatori quadro VE sezione 2

Si tratta d’indicazioni precise che devono essere rispettate affinché la cessione dei rottami possa essere indicata correttamente nella dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2021.

Dichiarazione annuale Iva: i soggetti esonerati nel 2022

La dichiarazione annuale IVA è un adempimento obbligatorio, in linea di massima, per tutti i contribuenti titolari di partita IVA. In pratica, chiunque eserciti un’attività d’impresa, arte o professione, è tenuto a presentarla. Nonostante l’obbligo sia imputato a tutti, il legislatore ha previsto comunque dei soggetti esonerati. Le categorie esentate da tale obbligo sono, di norma, regimi agevolati, come, ad esempio, quello dei forfettari o i contribuenti minimi. Ci sono comunque anche altre categorie che è bene ricordare in vista della dichiarazione annuale.

Dichiarazione annuale IVA: i soggetti esonerati nel 2022 (anno d’imposta 2021)

I soggetti che nell’anno d’imposta 2021 hanno registrato solo operazioni esenti (art. 10 Dpr 633/72) o hanno usufruito della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (art 36 bis) sono dispensati dall’obbligo di dichiarazione annuale IVA. L’esonero, però, non è applicabile nel caso in cui il contribuente.

  • Ha effettuato operazioni intracomunitarie
  • Deve eseguire rettifica della detrazione IVA (art. 19-bis2)
  • Ha acquistato prodotti per i quali l’imposta è dovuta da parte del cessionario (una regola che vale, ad esempio, per l’acquisto di oro, argento, rottami, ecc…)
  • Quando effettua operazioni non esenti riferite ad attività gestite con contabilità separata.

Dichiarazione annuale iva

Tra i vari soggetti esonerati dall’obbligo della dichiarazione annuale IVA ritroviamo anche:

  1. contribuenti che rientrano nel regime dei forfettari per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  2. contribuenti che hanno goduto dell’agevolazione fiscale per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  3. produttori agricoli con volume d’affari annuale inferiore a 7000 euro (volume che deve essere costituito almeno per i due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell’allegata tabella A del Dpr 633/72);
  4. attività di organizzazione giochi e intrattenimenti
  5. altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari.

Dichiarazione annuale Iva: l’elenco continua con…

I soggetti elencati finora rientrano nelle casistiche previste dal legislatore come esoneri dall’obbligo di dichiarazione annuale Iva. Non si tratta, però, degli unici casi. Infatti, l’elenco previsto per il 2022 prevede anche:

  1. imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti ai fini IVA;
  2. soggetti passivi d’imposta non residenti (art. 44, comma 3, secondo periodo del decreto-legge n. 331 del 1993) – questo vale solo nel caso in cui tali soggetti non abbiamo effettuato durante il 2021 operazioni non imponibili, o comunque non soggette all’obbligo del pagamento dell’imposta;
  3. Enti non commerciali, società sportive che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 398/91;
  4. soggetti domiciliati o residenti fuori dall’UE – in questo caso si tratta di soggetti non identificati in ambito comunitario, ma identificati fini dell’IVA sul territorio dello Stato in base alle modalità previste dall’art. 74. In questa categoria rientrano, tra gli altri, l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.
  5. raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi – soggetti che rientrano nella categoria identificata con codice Ateco30;
  6. raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee, come stabilito dall’art. 3 del decreto legislativo n°21 maggio 2018, n°75, che non abbiano superato un volume d’affari annuo di 7000 euro, nell’anno fiscale precedente.

La fattura elettronica: i dati confermano un grande successo

Sono già passati tre anni da quando la fattura elettronica è diventata obbligatoria in Italia. All’inizio l’atteggiamento generale delle utenze è stato molto diffidente, ma, nonostante tutto, l’e-fattura è andata avanti e sta funzionando egregiamente. Non si tratta solo di una sensazione, ma di una certezza confermata da dati statistici ministeriali. Infatti, il Politecnico di Milano, ha condotto un’accurata ricerca per capire qual è la situazione generale che emerge attualmente nel nostro paese e quali sono i settori che hanno tratto maggiore vantaggio dall’introduzione della fatturazione elettronica.

La fattura elettronica

Inizialmente la e-fattura era stata introdotta per i titolari di partita IVA, a eccezione dei soggetti che rientravano nel regime dei minimi e in quello forfettario. L’ingresso nel Bel Paese è datato 1° gennaio 2019. L’idea era quella di dotarsi di uno strumento efficace per combattere l’evasione fiscale e portare avanti un progetto più ampio relativo alla digitalizzazione dello Stato.

All’inizio c’era molta reticenza nel doverla e poterla usare, ma con il passare del tempo, gli utenti hanno finalmente riconosciuto e capito il grande valore aggiunto che porta al mercato italiano. In particolare, la digitalizzazione dei processi amministrativi, ha apportato notevoli benefici a qualunque libero professionista e attività in generale. Vantaggi e benefici sottolineati da una serie di numeri alquanto impressionanti.

La fattura elettronica ha notevolmente abbassato i costi di gestione, ha velocizzato le operatività e gli scambi e ha apportato anche un vantaggio ecologico al sistema, eliminando i documenti cartacei per sempre. Alla fine, anche l’ambiente ha potuto godere dall’introduzione di questo fenomenale strumento amministrativo.

La fattura elettronica

Fattura elettronica e dati del MEF

Il MEF e l’Osservatorio sulla Fatturazione Elettronica del Politecnico di Milano ha delineato una situazione molto positiva sulla fatturazione elettronica. Il Report del Dipartimento delle Finanze ha messo in luce che l’imponibile IVA del primo trimestre del 2021 è aumentato del 21,3% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Un dato che sottolinea quanto e come la fattura elettronica ha superato egregiamente il periodo della pandemia da Covid 19. Anche l’Osservatorio Digital B2b della School of Management del Politecnico di Milano ha dichiarato che il numero delle fatture elettroniche scambiate sono state addirittura due miliardi, vale a dire il 4% in più rispetto al periodo pre pandemia. Un sistema che, quindi, funziona, molto bene, per privati e aziende e rende più semplice e veloce fare impresa. La categoria dei liberi professionisti ha addirittura incrementato del 24,1%, mentre le persone fisiche sono arrivate al 21,2%.

Come va la fatturazione elettronica nelle varie regioni d’Italia

Il periodo esaminato dal MEF ha evidenziato anche che la regione italiana che ha registrato il maggior numero di fatture elettroniche è la Lombardia. La regione ha totalizzato un 21,1% pari a un +6,7% sulla crescita totale. È a nord che si concentra la maggiore crescita con un 43% di emissione di fatture valide. La secondo posto troviamo, invece, il Lazio con un 36% delle fatture trasmesse a livello nazionale.

La fattura elettronica e i settori di utilizzo

L’ Osservatorio sulla Fatturazione Elettronica del Politecnico di Milano ha riscontrato che il settore economico che ha registrato gli aumenti maggiori dell’imponibile sono il commercio all’ingrosso e al dettaglio. Le percentuali relative sono rispettivamente pari al 27,7% del totale fatturato l’anno precedente. In seconda posizione troviamo le utility con il 18,6% nel 2020 contro il 18,4% del 2019. A seguire:

Invece, i settori che hanno avuto più difficoltà durante il periodo pandemico, sono anche quelli che hanno registrato il maggior calo:

  • alloggio e ristorazione – 40%
  • finanziario e assicurativo -35%
  • servizi di noleggio, supporto alle imprese e agenzie di viaggio -19%.

I servizi che hanno poi registrato le perdite maggiori sono:

  • organismi extraterritoriali -91,1%
  • attività legate alle famiglie e alle convivenze – categoria che comprende, tra gli altri, lavoro per personale domestico e organizzazioni condominiali, che hanno registrato in totale un calo del 47,3%.

Alla fine, comunque, il bilancio è più che positivo e, per il futuro, è previsto un ulteriore incremento che porterà il numero delle fatture elettroniche emesse ad aumentare sensibilmente.