Pagamenti PA ai professionisti: cosa cambia dal 15 giugno

Dal 15 giugno 2026 i pagamenti della Pubblica Amministrazione ai professionisti sono soggetti a un sistema di controllo fiscale completamente rinnovato. L’articolo 1, comma 725, della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto il comma 1-ter all’articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973, estendendo l’obbligo di verifica preventiva della regolarità fiscale e contributiva anche ai compensi professionali di importo inferiore a 5.000 euro.

La novità è operativa per tutti i pagamenti effettuati a partire da quella data, indipendentemente da quando la prestazione è stata eseguita o la fattura elettronica emessa.

Pagamenti PA ai professionisti: chi è coinvolto

La nuova disciplina riguarda tutti i soggetti che rientrano nella definizione di esercenti arti e professioni ai sensi dell’art. 54 del TUIR. In particolare sono inclusi: avvocati, anche in regime di patrocinio a spese dello Stato in sede processuale o nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita; ausiliari del giudice e periti di parte; professionisti incaricati in ambito civile, penale, amministrativo e tributario.

Restano al di fuori dall’ambito di applicazione le prestazioni occasionali ex art. 67 TUIR, le società tra professionisti (STP) e le associazioni tra avvocati (STA), per le quali continua a valere la regola ordinaria del blocco oltre i 5.000 euro.

Un punto ancora da chiarire a livello normativo riguarda i professionisti in regime forfettario, poiché la norma richiama espressamente l’art. 54 TUIR e non l’art. 53.

Pagamenti PA ai professionisti: blocco e scomputo a confronto

Prima del 15 giugno 2026, l’art. 48-bis imponeva alla PA di verificare la regolarità fiscale del beneficiario solo per pagamenti superiori a 5.000 euro. In caso di debiti scaduti per almeno tale importo, scattava la sospensione del pagamento per 60 giorni, lasciando tempo all’Agente della riscossione di notificare un eventuale pignoramento.

Con il nuovo meccanismo, il quadro cambia in modo sostanziale su due fronti.

Primo: l’obbligo di verifica si estende a qualsiasi importo, anche inferiore a 5.000 euro.

Secondo: non è più prevista una semplice sospensione, ma uno scomputo diretto e automatico del compenso. Se dalla verifica emerge un debito complessivo pari ad almeno 5.000 euro, la PA versa direttamente all’Agente della riscossione la quota corrispondente all’inadempienza accertata e liquida al professionista solo l’eventuale parte eccedente.

Il pagamento non si blocca, ma viene redistribuito.

Quando avviene la verifica: il chiarimento del Ministero della Giustizia

Un aspetto operativo cruciale è stato chiarito dal Ministero della Giustizia con la circolare del 17 marzo 2026. La verifica fiscale non deve essere effettuata nella fase di liquidazione del compenso, cioè quando si determina l’importo spettante, bensì esclusivamente nella fase del pagamento materiale, a ridosso del mandato di erogazione.

Questo distinguo è rilevante per gli uffici contabili: l’atto di liquidazione e quello di pagamento sono momenti distinti, e il controllo scatta solo nel secondo.

Inoltre, la stessa circolare chiarisce che la nuova disciplina si applica a tutti i pagamenti effettuati dal 15 giugno 2026, anche quelli riferiti a prestazioni svolte in periodi precedenti. Un incarico completato nel 2025 ma pagato dopo il 15 giugno 2026 è quindi pienamente soggetto alla nuova procedura.

Quali debiti rilevano nei pagamenti PA ai professionisti

Non tutti i debiti verso l’Erario bloccano o decurtano il pagamento. Rilevano esclusivamente le cartelle di pagamento notificate e gli importi iscritti a ruolo e scaduti.

Sono invece esclusi dal conteggio:

  • le somme iscritte a ruolo ma non ancora recepite in cartella;
  • i debiti con rateazione regolare in corso;
  • i debiti oggetto di rottamazione o definizione agevolata;
  • i debiti con sospensione della riscossione;
  • gli avvisi bonari e gli avvisi di accertamento non esecutivi.

Come tutelarsi: cosa deve fare il professionista

Per chi lavora regolarmente con enti pubblici, la misura preventiva più efficace è controllare in anticipo la propria posizione debitoria presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite il servizio “La situazione debitoria”.

È consigliabile anche richiedere l’estratto di ruolo e allegarlo alla fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio.

Eventuali piani di rateazione, sospensioni o definizioni agevolate devono risultare correttamente aggiornati nei sistemi dell’Agente della riscossione, altrimenti il debito potrebbe comunque emergere nella verifica.

Fatture estere con aliquota IVA estera: ora è semplice

Per chi vende all’estero, soprattutto tramite e-commerce, la gestione delle fatture estere con aliquota IVA estera può diventare più complessa rispetto a una normale vendita nazionale. In alcuni casi non basta applicare un’esenzione o un codice IVA generico: può essere necessario indicare in fattura l’aliquota prevista dal Paese di destinazione.

È quanto accade nelle vendite transfrontaliere, nei regimi IVA europei, negli e-commerce configurati con aliquote diverse per ogni Paese o nelle procedure in cui l’imposta deve essere calcolata in base alla destinazione del cliente.

Per semplificare questa gestione, FatturaPRO.click introduce una nuova funzionalità dedicata alle fatture estere con aliquota IVA estera.

Fatture estere con aliquota IVA estera: cosa cambia

 

Fino a oggi non era possibile emettere una fattura estera indicando liberamente un’aliquota IVA diversa da quelle previste dalla fiscalità italiana.

Con il nuovo aggiornamento, quando si emette una fattura elettronica verso un cliente estero, sarà possibile inserire manualmente l’aliquota IVA desiderata nel campo dedicato. La condizione è semplice: se la nazione del cliente è diversa dall’Italia, FatturaPRO.click consentirà di indicare l’aliquota IVA estera senza applicare i controlli previsti per le operazioni nazionali.

Chi deve emettere una fattura con l’aliquota del Paese di destinazione potrà farlo direttamente dalla piattaforma, senza ricorrere a forzature o soluzioni alternative.

Perché può servire applicare l’IVA estera

L’esigenza nasce soprattutto nelle vendite internazionali e nell’e-commerce. Chi vende online in più Paesi si trova spesso a gestire aliquote IVA differenti a seconda dello Stato del cliente, del tipo di prodotto o del regime fiscale applicato.

In questi casi, l’e-commerce è già configurato per calcolare l’aliquota corretta in base al Paese di destinazione. Il problema sorge quando quella stessa informazione deve essere riportata correttamente anche nella fattura emessa dal gestionale.

La nuova gestione delle fatture estere con aliquota IVA estera permette quindi di mantenere coerenza tra ordine, aliquota applicata nel carrello, importo incassato e documento fiscale emesso.

Fatture estere con aliquota IVA estera per chi usa un e-commerce

Per chi utilizza un e-commerce integrato con FatturaPRO.click, la gestione sarà automatica. Se nell’e-commerce sono già state configurate le aliquote IVA per i diversi Paesi di vendita, FatturaPRO.click utilizzerà direttamente l’aliquota trasmessa dall’e-commerce per l’emissione della fattura, senza ricalcolarla secondo le regole italiane.

In pratica, se il negozio online ha già gestito correttamente l’aliquota in fase di vendita, la fattura potrà riportare quella stessa aliquota, garantendo piena continuità tra transazione online e documento fiscale.

Come funziona per le fatture create manualmente

La nuova funzionalità è disponibile anche per chi crea fatture estere direttamente da FatturaPRO.click. Quando il cliente ha una nazione diversa dall’Italia, il campo aliquota potrà essere compilato manualmente con il valore desiderato: la piattaforma non applicherà i controlli previsti per la fiscalità italiana, lasciando all’utente la libertà di inserire l’aliquota corretta in base al caso specifico, alla normativa applicabile o alle indicazioni del proprio consulente fiscale.

Questa flessibilità è particolarmente utile per chi lavora con clienti esteri, opera in più mercati o deve emettere documenti coerenti con aliquote già applicate a monte.

Un aiuto concreto per chi vende fuori dall’Italia

La nuova gestione nasce per semplificare il lavoro di chi vende oltre confine. Per gli e-commerce significa mantenere allineati carrello, ordine e fattura. Per chi emette fatture manualmente significa poter indicare l’aliquota corretta senza essere bloccato dai controlli pensati per le operazioni nazionali.

La scelta dell’aliquota da applicare rimane comunque una valutazione fiscale: è sempre consigliabile confrontarsi con il proprio commercialista o consulente, soprattutto quando si opera con regimi come OSS, IOSS o vendite transfrontaliere.

Dichiarazione IVA omessa: l’allerta dell’AdE e le soluzioni

La dichiarazione IVA omessa è uno degli errori fiscali più comuni tra imprenditori e professionisti, ma anche tra i più delicati dal punto di vista delle conseguenze. L’Agenzia delle Entrate ha avviato l’invio di comunicazioni automatiche — tramite PEC, cassetto fiscale e l’interfaccia web Fatture e Corrispettivi — ai contribuenti che risultano non aver presentato la dichiarazione IVA entro la scadenza del 30 aprile o che l’hanno trasmessa in maniera incompleta, compilando solo il quadro “Va”. Buona notizia: insieme all’allerta arriva anche la strada per rimediare.

Dichiarazione IVA omessa: quando scatta il problema

Per legge, tutti i soggetti passivi IVA che esercitano attività d’impresa, arte o professione e superano determinate soglie di fatturato sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA annuale. Si parla di omissione totale quando la dichiarazione non viene inviata affatto; di omissione parziale quando viene trasmessa in ritardo o in modo incompleto.

Un caso tipico riguarda chi ha regolarmente inviato i dati delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio, dimenticando però di procedere con la dichiarazione annuale o omettendo alcuni dati essenziali. L’Agenzia delle Entrate incrocia questi flussi informativi e individua le anomalie, inviando poi i propri promemoria ai diretti interessati.

Le sanzioni per la dichiarazione IVA omessa

Le conseguenze economiche variano in base al ritardo accumulato. La sanzione ordinaria per omessa dichiarazione IVA ammonta al 120% dell’imposta non versata, con un minimo di 250 euro anche nei casi in cui non siano dovute imposte. Tuttavia, se la dichiarazione viene presentata entro 90 giorni dalla scadenza originaria, si rientra nella fattispecie di dichiarazione tardiva, che beneficia di sanzioni più contenute. Decorso questo termine, la dichiarazione si considera definitivamente omessa, con un aggravio significativo delle penali.

Nei casi più gravi, quando l’IVA evasa supera la soglia di 50.000 euro, può configurarsi il reato di omessa dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 74/2000, punito con la reclusione da 18 mesi a 4 anni. Se invece il mancato versamento supera 250.000 euro, scatta la rilevanza penale per omesso versamento IVA, con pene da 6 mesi a 2 anni. L’Agenzia delle Entrate considera più gravemente le omissioni reiterate per più anni consecutivi, con possibili conseguenze anche per gli amministratori della società.

Dichiarazione IVA omessa: come rimediare con il ravvedimento operoso

Lo strumento principale per regolarizzare la propria posizione è il ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997. Questo istituto consente di presentare la dichiarazione tardiva e versare l’imposta dovuta con sanzioni ridotte, proporzionali ai giorni di ritardo. Il contribuente può accedere al ravvedimento a prescindere dal fatto che la violazione sia già stata constatata, purché non siano iniziati formalmente accessi, ispezioni o verifiche.

Per chi ha invece presentato la dichiarazione ma con errori od omissioni, la soluzione è la dichiarazione integrativa: si trasmette una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione dell’originale. È fondamentale ricordare che la dichiarazione integrativa presuppone che sia stata validamente presentata quella originaria: se l’originale manca del tutto, si rientra nella procedura di dichiarazione tardiva o omessa.

Dichiarazione IVA omessa e crediti IVA: attenzione alla perdita

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la sorte dei crediti IVA maturati nel periodo in cui la dichiarazione è stata omessa. L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 34/E del 6 agosto 2012, ha chiarito che in caso di omessa dichiarazione non è possibile riportare il credito nella dichiarazione successiva né chiederlo a rimborso in via ordinaria.

Il contribuente potrà recuperarlo solo attraverso la procedura di rimborso IVA ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 546/1992, presentando apposita domanda entro due anni dal pagamento delle somme indicate negli esiti di liquidazione e a condizione di aver prima sanato l’irregolarità.

Come rispondere all’allerta dell’Agenzia delle Entrate

Ricevuto il promemoria, i contribuenti hanno a disposizione due strade. La prima è regolarizzare la propria posizione presentando la dichiarazione tardiva o integrativa e versando le relative sanzioni ridotte tramite ravvedimento operoso, anche attraverso il modello F24 e i relativi codici tributo.

La seconda è segnalare elementi, fatti o circostanze che possano giustificare l’anomalia riscontrata, contattando l’Agenzia al numero dedicato (848.800.444 da rete fissa, 06.96668907 da cellulare, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17) oppure tramite il proprio commercialista o intermediario fiscale.

Agire tempestivamente, prima che l’Agenzia avvii un’eventuale procedura di accertamento fiscale, consente di accedere alle sanzioni più favorevoli e di evitare l’escalation verso conseguenze più serie.

Decreto fiscale 2026: cosa cambia con la legge di conversione

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2026, il decreto fiscale D.L. n. 38/2026 è diventato definitivamente Legge n. 88/2026. La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di conversione il 20 maggio con 132 voti favorevoli e 81 contrari, dopo che il Senato aveva già dato il via libera la settimana precedente. Il testo finale non è una semplice conferma del decreto originario: il percorso parlamentare ha arricchito il provvedimento con emendamenti rilevanti su concordato preventivo biennale, rottamazione delle cartelle, Transizione 5.0 e agevolazioni fiscali per imprese e contribuenti.

Decreto fiscale: IVA sulle operazioni permutative

Una delle novità più tecniche ma impattanti riguarda il regime IVA applicabile alle permute. La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) aveva introdotto una disciplina in base alla quale la base imponibile IVA di queste operazioni si calcolava sull’ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni. Il decreto fiscale corregge questa impostazione: la base imponibile viene ora identificata nel valore monetario dei beni e dei servizi pattuito contrattualmente tra le parti, fermo restando che tale valore non possa essere inferiore ai costi complessivi riferibili all’operazione. La nuova disciplina si applica ai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026, con salvaguardia dei comportamenti adottati dai contribuenti nella fase transitoria fino al 22 maggio 2026.

Decreto fiscale e Iperammortamento: cade il vincolo UE

Una misura molto attesa dalle imprese è l’eliminazione del requisito geografico per l’accesso all’Iperammortamento. La Legge di Bilancio 2026 aveva limitato la maggiorazione delle quote di ammortamento ai soli beni strumentali prodotti nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo. Il decreto fiscale rimuove questo vincolo: dal 1° gennaio 2026 l’agevolazione è accessibile anche per investimenti in beni strumentali prodotti al di fuori dell’UE, purché rientrino nelle categorie agevolate previste dagli allegati IV e V della L. 199/2025. La misura è graduata in tre fasce: 180% di maggiorazione per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 100% da 2,5 a 10 milioni, 50% da 10 a 20 milioni.

Transizione 5.0: credito d’imposta all’89,77%

Sul fronte degli incentivi agli investimenti in beni strumentali, il decreto fiscale tutela le cosiddette imprese “esodate”, ovvero quelle che avevano presentato domanda di accesso al credito d’imposta Transizione 5.0 entro il 27 novembre 2025 ma erano rimaste escluse per esaurimento delle risorse disponibili. Per queste imprese viene confermato l’aumento del credito d’imposta all’89,77% rispetto al precedente 35%, utilizzabile in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2026. A completare il quadro, viene riconosciuto anche un contributo finanziario di 197,7 milioni di euro per il triennio 2026-2028 per gli investimenti in impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo, effettuati entro fine 2025.

Decreto fiscale e concordato preventivo biennale

Il decreto fiscale introduce importanti correttivi al concordato preventivo biennale (CPB), l’istituto che consente ai contribuenti di concordare in anticipo con l’Agenzia delle Entrate la base imponibile su cui pagare le imposte per due anni. In primo luogo, viene stabilito che nella determinazione del reddito d’impresa oggetto di concordato non rileva la maggiorazione dell’Iperammortamento, evitando così un’asimmetria tra chi aderisce e chi non aderisce al CPB. In secondo luogo, vengono introdotte due nuove soglie massime del reddito proponibile parametrate ai punteggi ISA più bassi: +30% per punteggi ISA da 6 a 8 e +35% per punteggi inferiori a 6. Infine, il termine di adesione per il biennio 2026-2027 è prorogato al 31 ottobre 2026.

Rottamazione quinquies estesa ai tributi locali

Tra le novità introdotte in fase di conversione parlamentare, spicca l’estensione della rottamazione-quinquies ai tributi locali. La misura, originariamente prevista dalla Legge di Bilancio 2026 per i soli carichi erariali, viene ora applicata anche ai debiti affidati dagli enti locali — Regioni e Comuni — agli agenti della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. I contribuenti potranno così regolarizzare la propria posizione versando solo il debito capitale e le spese di procedura, senza sanzioni né interessi di mora. Le domande potranno essere presentate dal 16 settembre al 31 ottobre 2026, con pagamento in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 oppure in fino a 54 rate bimestrali con interessi al 3%.

Regime dividendi e PEX: si torna alla disciplina precedente

Un’ulteriore misura di rilievo riguarda la tassazione dei dividendi e delle plusvalenze da partecipazione. La Legge di Bilancio 2026 aveva modificato in senso più oneroso il regime applicabile a imprenditori individuali e società. Il decreto fiscale cancella quelle modifiche e ripristina la disciplina previgente: per le società di persone e gli imprenditori individuali i dividendi restano esenti per il 41,86% del loro ammontare, mentre per le società di capitali e gli enti IRES l’esenzione rimane al 95%. Il regime si applica retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2026, garantendo così continuità e certezza per le operazioni già pianificate.

Contributi per eventi sportivi 2026: guida al bando nazionale

Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il nuovo avviso per la selezione di domande di contributi per eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale per l’anno 2026, con una dotazione complessiva di 7,5 milioni di euro. Le domande possono essere presentate sulla piattaforma dedicata a partire dalle ore 14:00 del 21 maggio 2026 e fino al 1° dicembre 2026, esclusivamente tramite SPID del legale rappresentante. Per ASD, SSD, federazioni sportive e comitati organizzatori, conoscere i requisiti e le modalità di accesso è fondamentale per non perdere questa opportunità.

Chi può richiedere i contributi per eventi sportivi

L’avviso è aperto a una platea ampia di soggetti, purché abbiano un titolo di esclusività nell’organizzazione e/o realizzazione dell’evento per il quale viene richiesto il contributo. Possono presentare domanda:

  • Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD), in forma singola o associata, iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport
  • Comitati organizzatori regolarmente costituiti
  • Federazioni sportive nazionali e paralimpiche
  • Discipline sportive associate e paralimpiche
  • Enti di promozione sportiva
  • Enti e/o società pubbliche o private, purché in possesso del titolo di esclusività

Per le ASD e SSD, il requisito dell’iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche è condizione necessaria e non derogabile: chi non è ancora iscritto deve provvedere prima di presentare domanda.

Quali eventi sportivi sono ammissibili ai contributi

Il bando è focalizzato su eventi di rilevanza nazionale e internazionale. Nella definizione rientrano sia le grandi manifestazioni agonistiche riconosciute dalle federazioni internazionali sia gli eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale — una categoria che il Dipartimento per lo Sport ha tradizionalmente sostenuto con particolare attenzione negli ultimi anni.

Non sono invece ammissibili attività ordinarie di allenamento, campionati regionali di base o eventi privi di riconoscimento da parte degli organismi sportivi nazionali o internazionali competenti. La coerenza tra la natura dell’evento e la tipologia di contributo richiesto è uno degli elementi centrali della valutazione delle domande.

Come presentare la domanda di contributi per eventi sportivi

La procedura è interamente digitale. Le domande devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma informatica del Dipartimento per lo Sport, disponibile all’indirizzo 

avvisibandi.sport.governo.it

.

L’accesso alla piattaforma è consentito solo tramite SPID del legale rappresentante dell’ente richiedente. Non sono previste modalità alternative di presentazione: domande inviate via email, PEC o su carta non saranno accettate.

Prima di accedere alla piattaforma, è consigliabile preparare in anticipo tutta la documentazione necessaria, che tipicamente include:

  • Atto costitutivo e statuto dell’ente
  • Documentazione che comprovi l’iscrizione ai registri sportivi rilevanti
  • Piano economico-finanziario dell’evento
  • Documentazione attestante il titolo di esclusività nell’organizzazione dell’evento
  • Eventuale patrocinio o riconoscimento delle federazioni competenti

I contributi per eventi sportivi nelle Regioni: focus su Emilia-Romagna e Lombardia

Parallelamente al bando nazionale, molte Regioni hanno attivato propri avvisi per il finanziamento di eventi sportivi sul territorio. Due esempi rilevanti per il 2026:

Emilia-Romagna: la Regione ha stanziato 1 milione di euro per eventi sportivi regionali 2026, con domande accettate fino al 30 aprile 2026 tramite accesso digitale con SPID, CIE o CNS. Requisito fondamentale per l’ammissibilità: l’adesione alla Carta etica dello sport della Regione. Ogni soggetto può presentare una sola domanda tra i diversi bandi sportivi regionali disponibili — in caso di domande multiple, viene mantenuta solo la prima in ordine cronologico.

Lombardia: Regione Lombardia ha messo a disposizione 500.000 euro per grandi eventi sportivi di rilevanza internazionale realizzati tra aprile e settembre 2026, con un costo complessivo minimo dell’evento superiore a 200.000 euro. Il contributo viene calcolato in base al disavanzo del piano economico dell’evento e al 50% delle spese ammissibili, con un sistema a fasce di merito. Anche qui la domanda si presenta esclusivamente online tramite la piattaforma regionale.

Il bando Sport Missione Comune: contributi per impianti sportivi

Per gli enti locali che invece intendono investire sulle infrastrutture sportive, è disponibile il bando Sport Missione Comune 2026 dell’Istituto per il Credito Sportivo, con una dotazione di 250 milioni di euro sotto forma di mutui agevolati. Possono accedere Comuni, Unioni di Comuni, Città Metropolitane, Province e Regioni per la riqualificazione di impianti sportivi pubblici. L’importo massimo agevolabile è di 2 milioni di euro per i Comuni fino a 5.000 abitanti. Le domande vanno presentate sul portale del Credito Sportivo entro il 30 settembre 2026, previa acquisizione del parere favorevole del CONI.

Tax free shopping: validazione unica dal 1° luglio 2026

Dal 1° luglio 2026 il tax free shopping in Italia cambia con una semplificazione concreta per i viaggiatori extra-UE e per gli esercenti: entra in vigore la validazione unica delle fatture elettroniche, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) e disciplinata operativamente dalla Determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) n. 248879 del 29 aprile 2026. Una novità che semplifica la procedura di rimborso IVA, riduce le code agli sportelli doganali e rende il processo più rapido sia per chi acquista sia per chi vende.

Tax free shopping: cos’è e come funziona il rimborso IVA

Il tax free shopping è il regime che consente ai soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione Europea di acquistare beni in Italia senza pagare l’IVA, oppure ottenendone il rimborso all’uscita dal territorio doganale.

La base normativa è l’art. 38-quater del D.P.R. n. 633/1972, che disciplina le cessioni a soggetti extra-UE di beni destinati all’uso personale o familiare, trasportati nei bagagli personali. La soglia minima per accedere all’agevolazione è fissata a 70 euro comprensivi di IVA — un valore già ridotto rispetto ai precedenti 154,94 euro in vigore fino al 31 dicembre 2024. I dati di Global Blue confermano che questa riduzione ha già prodotto un effetto concreto: gli acquisti tax free sono aumentati sensibilmente a quasi due anni dalla modifica.

Per usufruire del regime, il negoziante deve emettere una fattura elettronica e il viaggiatore deve trasportare i beni fuori dal territorio UE entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

La novità del 2026: cos’è la validazione unica nel tax free shopping

Fino ad oggi, il viaggiatore extra-UE che aveva effettuato acquisti in più negozi diversi doveva gestire separatamente la validazione di ciascuna fattura all’uscita dal territorio doganale — una procedura macchinosa, spesso fonte di attese e complicazioni agli sportelli aeroportuali.

Con la nuova procedura, il viaggiatore può presentare tutte le fatture intestate al suo nome in una sola operazione, ottenendo la validazione contestualmente all’uscita dal territorio doganale. Questo vale sia agli sportelli doganali tradizionali sia — novità importante — presso gli intermediari specializzati nel tax refund (le cosiddette società di refund). In pratica, basterà recarsi una sola volta allo sportello, mostrare il passaporto e far validare in blocco tutti i documenti accumulati durante il soggiorno.

Il sistema si integra con OTELLO 2.0, la piattaforma digitale dell’Agenzia delle Dogane che gestisce già da anni il flusso delle fatture elettroniche tax free in Italia. Il passaporto del viaggiatore funge da collegamento tra tutti i voucher emessi nei vari negozi: scansionandolo una sola volta, il sistema recupera automaticamente tutte le fatture associate.

Tax free shopping e intermediari: come cambia la procedura operativa

La Determinazione ADM del 29 aprile 2026 chiarisce nel dettaglio come gli intermediari del tax refund — come Global Blue, Planet o altri operatori abilitati — devono gestire la nuova procedura. In sostanza, dal 1° luglio 2026:

  • Il viaggiatore si presenta una sola volta allo sportello dell’intermediario con tutte le fatture tax free
  • L’intermediario effettua la validazione unica trasmettendo i dati al sistema OTELLO 2.0
  • Il rimborso viene elaborato in un’unica sessione, indipendentemente da quanti negozi abbiano emesso le fatture
  • Lo sportello dell’intermediario può gestire anche fatture emesse da cedenti diversi, purché intestate allo stesso cessionario

Restano invece escluse dalla procedura di validazione unica le fatture emesse da cedenti di altri Stati membri UE: queste continuano a seguire la procedura ordinaria prevista dal rispettivo Paese di emissione.

Tax free shopping 2026: l’estensione dei termini per la prova di esportazione

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto anche un’altra semplificazione rilevante per il tax free shopping: l’estensione del termine entro cui il negoziante deve ricevere la prova dell’avvenuta uscita dei beni dal territorio UE.

Il termine per la restituzione delle fatture validate dalla dogana da parte del viaggiatore all’operatore tax free passa da quattro a sei mesi. Un cambiamento significativo per i commercianti, che avranno più tempo per regolarizzare la propria posizione IVA senza il rischio di dover versare l’imposta per mancata ricezione della documentazione nei vecchi termini più stringenti.

Cosa devono fare gli esercenti

Per gli esercenti italiani che praticano il tax free shopping, le novità operative si riflettono principalmente sul lato della fatturazione elettronica: è fondamentale che le fatture siano emesse correttamente con i dati del cessionario (nome, documento di identità, Paese di residenza) per consentire al sistema OTELLO 2.0 di riconoscere e aggregare tutti i documenti in fase di validazione.

Non sono richiesti adeguamenti tecnici specifici per chi è già integrato con i sistemi di fatturazione elettronica: la semplificazione riguarda il lato del processo doganale, non quello dell’emissione. È comunque consigliabile aggiornarsi con il proprio intermediario di riferimento per verificare che i sistemi siano allineati alla nuova procedura operativa prima del 1° luglio 2026.

Statistiche prodotti: nuovi filtri su FatturaPRO.click

Tenere sotto controllo l’andamento della propria attività non significa soltanto emettere documenti corretti, ma anche saper leggere i dati nel modo giusto. Per un imprenditore, capire quali prodotti stanno vendendo di più, quali categorie generano più movimento e come cambiano i risultati nel tempo è fondamentale per prendere decisioni più consapevoli.

Proprio per questo FatturaPRO.click ha aggiornato la sezione Statistiche, rendendola più completa e più utile nella lettura dei dati aziendali. L’obiettivo è offrire agli utenti una visione più chiara dell’andamento di prodotti, clienti, categorie, vendite, acquisti e resi, così da avere sempre una panoramica ordinata delle informazioni più importanti.

Statistiche prodotti: nuovi filtri per analisi più precise

Con le nuove statistiche prodotti, è possibile filtrare la ricerca in base a diversi criteri, scegliendo l’area da analizzare tra prodotti, clienti, categorie, vendite, acquisti e resi.

Se si decide di procedere con l’analisi dei prodotti, la piattaforma permette di filtrare i dati per anno, mese, codice prodotto o categoria prodotto. In questo modo diventa più semplice individuare l’andamento di uno specifico articolo o di un’intera categoria, senza dover ricostruire manualmente i dati partendo dai singoli documenti.

Uno degli aspetti più utili è la possibilità di visualizzare l’andamento del prodotto fino a tre anni prima. Questo consente di confrontare i risultati nel tempo e capire se un prodotto sta crescendo, rallentando o mantenendo un andamento stabile.

Statistiche prodotti e confronto con il periodo precedente

La nuova visualizzazione non si limita a mostrare un dato isolato. Sopra il dettaglio della ricerca sono presenti degli specchietti riepilogativi che aiutano a leggere subito le informazioni principali.

L’utente può vedere il totale del periodo selezionato e confrontarlo con lo stesso periodo precedente. Può inoltre consultare la variazione rispetto all’anno precedente e analizzare quantità e media mensile, sempre in relazione al periodo selezionato.

Questo rende le statistiche prodotti molto più utili nella gestione quotidiana, perché non mostrano solo “quanto” è stato venduto o movimentato, ma aiutano a capire come quel dato si sta comportando nel tempo.

Una visione più completa dell’attività

Avere statistiche più dettagliate significa poter prendere decisioni migliori. Se un prodotto vende meno rispetto all’anno precedente, l’imprenditore può accorgersene prima. Se una categoria cresce, può decidere di investirci di più. Se i resi aumentano, può approfondire le cause e intervenire.

La nuova sezione Statistiche nasce proprio per questo: offrire una lettura più immediata e organizzata dei dati, senza costringere l’utente a esportare informazioni o fare confronti manuali.

In un’unica area è possibile analizzare prodotti, clienti, categorie, vendite, acquisti e resi, con una struttura pensata per rendere più semplice il controllo dell’attività.

Statistiche prodotti: una funzione in evoluzione

Sappiamo che le esigenze dei nostri utenti variano a seconda dell’attività e da quello che si aspettano di trovare in piattaforma. Per questo il team di sviluppo sta già lavorando per rendere la sezione Statistiche ancora più funzionale e adatta alle diverse esigenze operative.

L’obiettivo è continuare a migliorare gli strumenti di analisi disponibili in piattaforma, così da offrire una visione sempre più precisa e utile dell’andamento aziendale.

Bonus ZES 2026: come funziona l’esonero contributivo INPS

Il bonus ZES è uno degli incentivi più rilevanti per le piccole imprese del Sud Italia che intendono rafforzare il proprio organico con assunzioni stabili. Con la Circolare INPS n. 56 del 14 maggio 2026, l’Istituto ha fornito le istruzioni operative aggiornate per il Bonus ZES 2026 — il successore del precedente esonero contributivo previsto dal Decreto Coesione — chiarendo requisiti, modalità di accesso e procedure di domanda per i datori di lavoro che operano nelle regioni della ZES Unica per il Mezzogiorno.

Bonus ZES 2026: chi può accedervi

Il bonus ZES è riservato ai datori di lavoro privati — anche non imprenditori — che nel mese dell’assunzione occupino fino a 10 dipendenti e abbiano sede o unità produttiva ubicata nelle regioni della ZES Unica. Le regioni ammesse sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria (queste ultime due incluse dal 20 novembre 2025).

Sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura, nonché quelli che operano in settori considerati sensibili dalla normativa europea sugli aiuti di Stato.

Sul fronte dei lavoratori, il bonus ZES riguarda esclusivamente assunzioni di personale non dirigenziale che, alla data dell’assunzione, abbia:

  • Compiuto almeno 35 anni di età
  • Uno stato di disoccupazione da almeno 24 mesi, documentato da una Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) valida

Lo stato di disoccupazione è riconosciuto anche in presenza di attività lavorativa con redditi inferiori alle soglie di 8.500 euro per lavoro dipendente e 5.500 euro per lavoro autonomo. Il DID deve essere mantenuto per almeno 24 mesi consecutivi.

Bonus ZES: misura e durata dell’esonero contributivo

Il bonus ZES consiste in un esonero totale del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ad esclusione dei premi e contributi INAIL. L’agevolazione è soggetta a un limite massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore assunto, da riproporzionare in caso di contratto part-time.

La durata massima dell’incentivo è di 24 mesi dall’assunzione. Qualora il lavoratore venga riassunto dallo stesso o da un diverso datore di lavoro entro il periodo agevolabile, è possibile fruire del beneficio residuo nei limiti dell’importo già autorizzato.

Il contratto di lavoro deve essere a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e sia con orario pieno che part-time. Sono invece esclusi i contratti a tempo determinato, di apprendistato e di lavoro domestico.

Bonus ZES e condizioni obbligatorie per le imprese

L’accesso al bonus ZES non è privo di vincoli per l’impresa. Il datore di lavoro deve rispettare alcune condizioni essenziali, pena la revoca del beneficio:

  • Nessun licenziamento per giustificato motivo oggettivo o collettivo nei sei mesi precedenti all’assunzione agevolata, nella stessa unità produttiva e per la medesima qualifica
  • Divieto di licenziamento del lavoratore assunto con il bonus nei sei mesi successivi all’assunzione — in caso di violazione, scatta la revoca del beneficio e la restituzione degli importi fruiti
  • Incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti: l’assunzione deve essere aggiuntiva e non sostitutiva
  • Rispetto della clausola Deggendorf, ovvero il lavoratore non deve essere destinatario di aiuti di Stato non compatibili con la normativa europea

L’incremento occupazionale deve essere reale e consolidato nei 12 mesi successivi all’assunzione, e viene verificato dall’INPS in fase di controllo.

Come fare domanda per il bonus ZES

Per accedere al bonus ZES, il datore di lavoro deve presentare domanda telematica tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) dell’INPS, selezionando la voce “Incentivi Decreto Coesione – Articolo 24”. La domanda deve essere presentata prima dell’inizio del rapporto di lavoro agevolato.

Una volta ottenuta l’autorizzazione, il datore di lavoro espone il beneficio nel flusso UniEmens, nella sezione dedicata ai conguagli contributivi mensili. L’INPS ha precisato che i conguagli relativi ai periodi pregressi (febbraio-aprile 2026) possono essere recuperati nelle denunce contributive successive all’autorizzazione, senza necessità di trasmissioni tardive.

Il bonus ZES nel contesto del Decreto Lavoro 2026

Con il Decreto Lavoro 2026 (DL n. 62 del 30 aprile 2026), il quadro degli incentivi alle assunzioni è stato ulteriormente ridisegnato. Il bonus ZES viene confermato e rafforzato come misura strutturale per ridurre il divario occupazionale tra Nord e Sud, affiancandosi al Bonus Giovani under 35 e al Bonus Donne.

In parallelo, il decreto introduce un nuovo incentivo alla stabilizzazione dei contratti a termine per lavoratori under 35 mai assunti a tempo indeterminato — con esonero biennale fino a 500 euro mensili — seppur subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea. Chi gestisce un’impresa nel Mezzogiorno ha quindi oggi a disposizione un ventaglio di strumenti agevolativi concreti, a patto di rispettare i requisiti e le procedure stabilite dall’INPS.

Associazioni sportive dilettantistiche: regime 398/91 e novità 2026

Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) godono in Italia di un regime fiscale di favore che le distingue nettamente dagli enti commerciali ordinari. Queste agevolazioni non sono automatiche: per accedervi è necessario rispettare requisiti sostanziali precisi, documentare correttamente la propria attività e — con l’entrata in vigore della Riforma dello Sport — adeguarsi a un quadro normativo profondamente rinnovato. Conoscere le regole è fondamentale per non rischiare di perdere i benefici in caso di controllo fiscale.

Associazioni sportive dilettantistiche e requisiti sostanziali per le agevolazioni

Non basta definirsi associazione sportiva dilettantistica per godere delle agevolazioni fiscali previste dalla legge. Con la Riforma dello Sport (D.Lgs. n. 36/2021), entrata pienamente in vigore il 1° luglio 2023, i requisiti per accedere ai benefici fiscali sono diventati più stringenti e verificabili.​

Il punto di partenza è l’iscrizione al Registro delle Attività Sportive (RAS) gestito dal CONI o dagli enti sportivi riconosciuti. L’iscrizione certifica ufficialmente la natura dilettantistica dell’ente e costituisce la condizione necessaria per accedere alle agevolazioni tributarie e ai contributi riservati al comparto sportivo non professionistico. Senza iscrizione, nessun beneficio è applicabile.​

Sul piano sostanziale, lo statuto deve contenere:

  • Il divieto esplicito di distribuire utili o avanzi di gestione tra i soci
  • L’obbligo di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento a fini sportivi
  • Le norme sul diritto di voto e sull’eleggibilità degli organi direttivi
  • Il riferimento all’affiliazione a una Federazione Sportiva Nazionale o a un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI

La Corte di Cassazione ha ribadito in più occasioni che i benefici fiscali spettano solo quando esistono i requisiti sostanziali — non solo formali — e che l’onere della prova ricade sull’associazione stessa.​

Il regime forfetario della Legge 398/1991 per le associazioni sportive dilettantistiche

Il cuore del sistema agevolativo per le associazioni sportive dilettantistiche è il regime forfetario previsto dalla Legge n. 398/1991, ancora oggi il principale strumento di vantaggio fiscale per le ASD e SSD non iscritte al RUNTS.​

Possono accedere a questo regime le ASD e SSD che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito proventi da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro. Le agevolazioni sono significative:​

Ai fini delle imposte sui redditi (IRES):
Il reddito imponibile viene determinato applicando un coefficiente di redditività del 3% ai proventi derivanti da attività commerciali, a cui si aggiunge l’intero importo delle plusvalenze patrimoniali. In sostanza, solo il 3% dei ricavi commerciali è soggetto a tassazione IRES — il restante 97% è deducibile in via forfetaria.​

Ai fini IVA:
L’imposta è determinata applicando le percentuali di detrazione forfetaria stabilite dalla legge alle diverse tipologie di proventi. Le ASD aderenti al regime 398/91 sono inoltre esonerate dalla dichiarazione annuale IVA.​

Semplificazioni contabili:
Le associazioni che aderiscono alla Legge 398/91 sono esonerate da:

  • Tenuta delle scritture contabili ordinarie
  • Obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali per le attività istituzionali
  • Redazione del bilancio secondo le norme ordinarie

È sufficiente annotare gli incassi in un apposito registro mensile IVA minori, semplificando enormemente la gestione amministrativa.

Cosa non rientra nelle agevolazioni delle associazioni sportive dilettantistiche

Il perimetro delle attività agevolate non è illimitato. Le associazioni sportive dilettantistiche beneficiano dell’esclusione da tassazione per tutte le attività svolte nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti — anche se esercitate verso il pagamento di corrispettivi specifici — purché siano realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell’ente e abbiano carattere non commerciale.​

L’Agenzia delle Entrate ha però chiarito con precisione dove finisce l’agevolazione. Alcune attività tipicamente offerte da centri sportivi non possono beneficiare del regime agevolato quando risultano estranee alla finalità sportiva vera e propria. Ad esempio, le prestazioni di bagno turco e idromassaggio non rientrano nell’agevolazione. Analogamente, le attività di ristorazione, bar e le sponsorizzazioni pubblicitarie seguono regole diverse e sono soggette a obblighi specifici — tra cui la fatturazione elettronica obbligatoria per sponsorizzazioni, pubblicità e diritti televisivi.

Le agevolazioni per i donatori delle associazioni sportive dilettantistiche

Non solo l’associazione beneficia di un regime di favore — anche chi dona a una ASD o SSD può ottenere agevolazioni fiscali. Le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali a favore di associazioni sportive dilettantistiche hanno diritto a una detrazione IRPEF del 19% sulle somme donate, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera i-ter) del TUIR.​

Ad esempio, una donazione di 1.200 euro a una ASD consente al donatore di detrarre 228 euro nella propria dichiarazione dei redditi. Un incentivo concreto che può contribuire a sostenere finanziariamente le realtà sportive del territorio.​

Cosa cambia con la Riforma dello Sport dal 2026

Dal 1° gennaio 2026 il quadro normativo ha subito ulteriori evoluzioni. Le ASD e SSD iscritte al RUNTS non possono più avvalersi del regime della Legge 398/91, che rimane invece applicabile solo agli enti non iscritti al RUNTS. Per gli enti iscritti al registro del Terzo Settore, le agevolazioni seguono le nuove regole del Codice del Terzo Settore, con un regime forfetario IRES al 3% sui proventi commerciali fino a 100.000 euro.

La scelta tra iscrizione al RUNTS e permanenza nel regime 398/91 richiede quindi una valutazione attenta caso per caso, tenendo conto del volume di attività commerciale, delle fonti di finanziamento e della struttura organizzativa dell’associazione.

Credito d’imposta transizione 4.0: le nuove regole operative

Il credito d’imposta Transizione 4.0 rappresenta una delle principali misure a sostegno degli investimenti in innovazione e digitalizzazione. Negli ultimi aggiornamenti normativi, però, il meccanismo di accesso al beneficio è cambiato in modo significativo, introducendo un passaggio fondamentale: le comunicazioni preventive e la conseguente prenotazione delle risorse.

Non si tratta di un dettaglio tecnico. Oggi, per ottenere il credito d’imposta Transizione 4.0, non basta sostenere l’investimento, ma è necessario muoversi per tempo e rispettare una procedura precisa.

Credito d’imposta Transizione 4.0: il ruolo delle comunicazioni preventive

Nel nuovo impianto, le comunicazioni preventive sono il punto di partenza per accedervi. Attraverso questo passaggio, l’impresa segnala l’intenzione di effettuare un investimento agevolabile e si inserisce nel sistema di monitoraggio delle risorse disponibili.

Questo significa che il credito non è più completamente automatico. L’accesso è legato anche alla corretta gestione delle tempistiche e alla capacità di anticipare la comunicazione rispetto all’investimento.

In pratica, la comunicazione preventiva diventa una condizione necessaria per entrare nel meccanismo di assegnazione del beneficio.

Prenotazione risorse e ordine cronologico

Uno degli elementi più rilevanti riguarda la prenotazione delle risorse, che avviene in base all’ordine cronologico di invio delle comunicazioni.

Nel credito d’imposta Transizione 4.0, questo implica che il fattore tempo assume un ruolo centrale. Non è più sufficiente rispettare i requisiti tecnici dell’investimento: è fondamentale inviare la comunicazione il prima possibile per garantirsi l’accesso ai fondi disponibili.

Questo meccanismo introduce una logica tipica dei sistemi “a sportello”, dove chi arriva prima ha maggiori possibilità di ottenere il beneficio, mentre chi ritarda rischia di restare escluso anche a parità di requisiti.

Credito d’imposta Transizione 4.0: come funziona il processo operativo

Dal punto di vista operativo, il processo del credito d’imposta Transizione 4.0 resta lineare, ma richiede maggiore attenzione rispetto al passato.

L’impresa individua l’investimento agevolabile e, prima di procedere o contestualmente alla pianificazione, invia la comunicazione preventiva. Questo passaggio determina la posizione nella graduatoria temporale per l’accesso alle risorse.

Successivamente, una volta realizzato l’investimento, il credito maturato può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, nel rispetto delle tempistiche previste.

È proprio questa sequenza che deve essere gestita con precisione: anticipare la comunicazione e coordinarla con l’investimento è oggi essenziale.

Scadenze e pianificazione degli investimenti

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda il coordinamento tra comunicazioni e tempistiche degli investimenti. In molti casi, per mantenere il diritto a questa agevolazione è necessario rispettare determinate scadenze e, in alcune situazioni, versare un acconto entro termini specifici.

Questo significa che la pianificazione finanziaria diventa parte integrante del processo. Non si tratta solo di decidere cosa acquistare, ma anche di stabilire quando farlo e quando inviare la comunicazione.

Una gestione non coordinata può portare a perdere il beneficio, anche in presenza di investimenti pienamente agevolabili.

Controlli e verifiche successive

Un altro elemento rilevante riguarda i controlli. Il credito d’imposta Transizione 4.0 è soggetto a verifiche da parte dell’amministrazione finanziaria, che può richiedere documentazione e chiarimenti sugli investimenti effettuati.

In questo contesto, diventa fondamentale poter dimostrare:

  • la coerenza tra comunicazione preventiva e investimento realizzato
  • la corretta classificazione dei beni agevolabili
  • il rispetto delle tempistiche previste

Le verifiche non si limitano alla fase iniziale, ma possono intervenire anche successivamente all’utilizzo del credito in compensazione.

Gli errori più frequenti

Nella pratica, le criticità legate al credito d’imposta Transizione 4.0 emergono soprattutto nella gestione delle tempistiche e delle comunicazioni.

Uno degli errori più comuni è non inviare la comunicazione preventiva, pensando che l’investimento sia sufficiente per accedere al beneficio. Altre volte, la comunicazione viene inviata troppo tardi, quando le risorse sono già esaurite.

Ci sono poi situazioni in cui i dati comunicati non sono coerenti con l’investimento effettivamente realizzato, oppure in cui il credito viene utilizzato in compensazione prima del momento corretto.

Si tratta di errori che possono compromettere l’accesso al beneficio o generare problemi in fase di controllo.

Credito d’imposta Transizione 4.0: perché serve un approccio più strutturato

Il cambiamento introdotto dalle comunicazioni preventive ha reso il credito d’imposta Transizione 4.0 uno strumento più complesso, ma anche più controllato.

Oggi non è più possibile gestire il beneficio in modo reattivo. Serve un approccio strutturato, che integri:

  • pianificazione dell’investimento
  • gestione delle comunicazioni
  • monitoraggio delle scadenze

In questo scenario, la differenza non la fa solo l’investimento, ma la capacità di gestire correttamente l’intero processo.

Le comunicazioni preventive e la prenotazione delle risorse rendono fondamentale muoversi in anticipo e rispettare le tempistiche. Chi riesce a coordinare questi elementi può accedere al beneficio senza difficoltà, mentre chi sottovaluta questi passaggi rischia di perdere un’agevolazione rilevante.