DAC7: trasparenza fiscale per le piattaforme digitali
La DAC7, acronimo di Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, rappresenta la nuova frontiera della trasparenza fiscale nell’economia digitale europea. Questa direttiva ha introdotto un regime armonizzato di rendicontazione obbligatorio per i gestori di piattaforme digitali, estendendo il monitoraggio fiscale transnazionale anche al settore del commercio online, della gig economy e delle locazioni brevi. La DAC7 è nata dalla necessità di contrastare l’evasione fiscale e l’elusione tributaria in un contesto economico dove milioni di transazioni avvenivano attraverso marketplace, app e portali senza visibilità alle amministrazioni fiscali. Con il recepimento italiano tramite il Decreto Legislativo 32/2023, la DAC7 ha acquisito piena applicabilità, imponendo a tutte le piattaforme digitali residenti in Italia e a quelle straniere che operano in territorio europeo di raccogliere, verificare e comunicare dati dettagliati sui venditori e sulle transazioni.
DAC7: gli obiettivi e il contesto normativo di riferimento
La DAC7 nasce dall’esigenza di integrare nel quadro fiscale europeo un sistema efficace per monitorare e tassare le transazioni effettuate tramite piattaforme digitali, in piena armonia con le Model Rules for Reporting by Platform Operators pubblicate dall’OCSE. Gli obiettivi principali della DAC7 sono molteplici: innanzitutto aumentare la trasparenza fiscale delle attività economiche svolte tramite piattaforma, garantire un monitoraggio sistematico e transfrontaliero dei redditi percepiti, rendere i gestori di piattaforme soggetti obbligati alla comunicazione dei dati, e combattere fenomeni di evasione, elusione e sotto-dichiarazione che caratterizzavano precedentemente l’economia digitale.
La DAC7 si inserisce nel più ampio contesto della Directive on Administrative Cooperation (DAC) e rappresenta l’evoluzione più recente della cooperazione amministrativa nel settore fiscale tra gli Stati membri dell’Unione Europea. Anziché richiedere alle autorità fiscali di scoprire autonomamente i redditi non dichiarati, la DAC7 trasforma i gestori di piattaforme in intermediari informativi, obbligandoli a fornire alle amministrazioni fiscali i dati necessari per identificare i contribuenti e riconciliare i redditi dichiarati con quelli effettivamente generati.
DAC7: piattaforme obbligate e attività monitorate
Secondo la DAC7, il concetto di gestore di piattaforma è estremamente ampio e include tutte le entità che permettono ai venditori di interagire con altri utenti per vendere beni, fornire servizi, affittare immobili o noleggiare mezzi di trasporto. Rientrano negli obblighi della DAC7 marketplace noti come Vinted, eBay, Amazon Marketplace, Etsy, piattaforme di locazione breve come Airbnb, Booking.com e Vrbo, app per servizi e micro-lavori come Fiverr e TaskRabbit, e sistemi di noleggio di mezzi come bike sharing e car sharing. L’obbligo della DAC7 si applica sia alle piattaforme con sede nell’Unione Europea sia a quelle extra-UE che consentono transazioni con venditori residenti in UE o riguardanti immobili situati nel territorio europeo.
Le attività soggette a comunicazione secondo la DAC7 sono ripartite in quattro categorie ben definite: la vendita di beni, che include sia vendite occasionali che continuative da piattaforme come Vinted ed eBay; i servizi personali, comprendenti qualsiasi servizio svolto tramite piattaforma da freelancer, grafici e professionisti; la locazione di beni immobili, incluse locazioni brevi e medio-lunghe per appartamenti e case vacanze; il noleggio di mezzi di trasporto di ogni tipologia. Per ciascuna di queste categorie, la DAC7 richiede la comunicazione di dati standardizzati alle autorità fiscali competenti.
Due diligence obbligatoria e raccolta dati
La DAC7 impone ai gestori di piattaforme un sistema strutturato di due diligence dei venditori analogo ai processi KYC (Know Your Customer) utilizzati nel settore finanziario. Secondo la DAC7, le piattaforme devono raccogliere e verificare una serie completa di informazioni per ciascun venditore: identità anagrafica completa (nome e cognome o ragione sociale), domicilio fiscale con indirizzo e Stato di residenza, codice fiscale o TIN (Tax Identification Number), coordinate bancarie complete, numero totale delle transazioni e relativa frequenza, ammontare lordo annuale dei compensi percepiti, commissioni trattenute dalla piattaforma, e per le locazioni immobiliari, indirizzo della proprietà, tipologia di immobile e giorni di locazione.
Gli obblighi operativi imposti dalla DAC7 richiedono ai gestori di verificare la coerenza dei dati raccolti, richiedere eventuali integrazioni o documentazione mancante, registrare correttamente la posizione di ciascun venditore, escludere i venditori che non forniscono le informazioni richieste entro i termini stabiliti, e trasmettere annualmente i dati raccolti alle autorità fiscali competenti, generalmente entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Questa struttura garantisce che la DAC7 possa operare come strumento efficace di compliance fiscale automatizzata.
DAC7: scambio di dati transnazionale e scadenze
Un elemento distintivo della DAC7 è il sistema di scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri. Una volta che il gestore di piattaforma comunica i dati all’autorità fiscale dello Stato membro di sua residenza, questi vengono elaborati e successivamente scambiati automaticamente con gli altri Stati membri dell’Unione Europea entro la fine del mese di febbraio. In Italia, l’Agenzia delle Entrate riceve i dati comunicati dalle piattaforme e provvede allo scambio automatico con gli altri paesi europei secondo i protocolli uniformi stabiliti dalla DAC7.
La scadenza principale della DAC7 è il 31 gennaio di ogni anno, quando i gestori di piattaforme residenti in Italia devono comunicare all’Agenzia delle Entrate tutti i dati relativi alle transazioni concluse nell’anno precedente. Questa comunicazione deve avvenire esclusivamente mediante modalità telematiche, secondo i format standardizzati previsti dalla normativa. La DAC7 consente proroghe tecniche in caso di comprovate difficoltà, come accaduto nel 2024 quando il termine è stato prorogato al 15 febbraio, ma il principio rimane che la puntualità della comunicazione è essenziale per garantire un efficace scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali.
Inquadramento fiscale e qualificazione dei redditi
Un aspetto critico della DAC7 riguarda la corretta qualificazione fiscale dei redditi generati tramite piattaforma. La DAC7 non introduce nuove imposte, ma aumenta significativamente la trasparenza dei flussi di reddito, rendendo essenziale una corretta classificazione tributaria. Un soggetto che effettua vendite occasionali su Vinted può qualificarsi come privato occasionale con reddito non imponibile; tuttavia, se le vendite diventano sistematiche e organizzate, la qualificazione cambia in attività di impresa, richiedendo apertura di partita IVA e regime contabile ordinario o forfettario.
Analogamente, per i host di piattaforme di locazione breve come Airbnb, il reddito può essere qualificato come reddito fondiario, reddito diverso o reddito d’impresa, a seconda della continuità dell’attività, del numero di immobili, dei servizi aggiuntivi forniti e dell’organizzazione sottostante. La DAC7, evidenziando tramite i dati comunicati il volume delle transazioni, la frequenza e l’organizzazione dell’attività, facilita significativamente l’individuazione dei casi borderline e permette alle amministrazioni fiscali di operare controlli incrociati automatizzati.
DAC7: impatto su commercialisti, piattaforme e contribuenti
L’implementazione della DAC7 comporta importanti implicazioni operative per diverse categorie di soggetti. Per i commercialisti, la DAC7 rappresenta l’occasione di offrire nuovi servizi specialistici: analizzare i dati comunicati dalle piattaforme ai clienti, verificare la coerenza con le dichiarazioni fiscali presentate, supportare l’inquadramento corretto dei redditi digitali, e assistere le stesse piattaforme nella strutturazione dei processi di due diligence e reporting. Le piattaforme devono aggiornare i propri sistemi informatici, implementare moduli KYC automatizzati, conservare adeguatamente la documentazione, e gestire il reporting annuale secondo i standard previsti.
Per i contribuenti che operano tramite piattaforme digitali, la DAC7 implica una maggiore trasparenza dei ricavi, la necessità di monitorare costantemente i dati comunicati dalla piattaforma, la verifica della coerenza tra vendite segnalate e registrazioni contabili, e la gestione attenta del rischio di riqualificazione fiscale. In sintesi, la DAC7 rappresenta un cambio paradigmatico nella fiscalità europea: da un modello reattivo basato su controlli successivi, si passa a un modello proattivo fondato sulla trasparenza automatizzata e sullo scambio sistematico di dati.








