Piano di welfare aziendale: come funziona, benefit e agevolazioni

Nel precedente articolo: “Welfare aziendale: cos’è e a cosa serve” abbiamo iniziato a vedere cos’è un piano di welfare aziendale e a cosa serve. Nello specifico, adesso, vogliamo spiegare come funziona, come viene erogato e chi sono i destinatari delle agevolazioni. Prima di iniziare riassumiamone il concetto. Il welfare aziendale è un insieme di agevolazioni che il datore di lavoro mette a disposizione dei propri dipendenti a tempo indeterminato. I welfare sono quindi dei benefit di cui i dipendenti possono godere a proprio piacimento. Sono stabiliti dal datore di lavoro senza consultare le associazioni sindacali, né i dipendenti (con qualche eccezione). Concedere dei welfare aziendali e usufruire di tali benefit, comporta delle notevoli agevolazioni fiscali sia per i datori di lavoro che per i dipendenti stessi. Vediamo adesso nello specifico come funzionano e chi ne può usufruire al meglio.

Piano di welfare aziendale: ecco come funziona

I welfare aziendali si sono andati via via sempre più diffondendo negli ultimi anni. Incentivati dalle varie leggi di rilancio, dal 2016, i piani di welfare aziendale sono aumentati rispetti alla previsione dei comuni premi di produzione. La loro diffusione è andata di pari passo all’implementazione di tantissime piattaforme che servono a erogare i vari benefit ai dipendenti. Questi portali sono gestiti da società che si occupano esclusivamente, oppure no, di seguire i piani di welfare delle aziende. È attraverso queste piattaforme che il datore di lavoro mette a disposizione dei dipendenti i benefit che ha previsto per loro. I dipendenti registrandosi e accedendo alle varie piattaforme, possono scegliere come utilizzare i vari benefit fino a esaurimento del proprio portafoglio.

Piano di welfare aziendale: i soggetti destinatari dei benefit

Per essere definito tale, un welfare aziendale deve essere rivolto a tutti i dipendenti di un’azienda. In alternativa può anche essere previsto per specifiche categorie di lavoratori. Per categoria non si intende una specifica qualifica contrattuale (impiegati, quadri, operai e dirigenti), ma, in generale, possono essere inclusi vari gruppi di lavoratori accomunati da criteri specifici e comuni (livelli, posizioni, fasce gerarchiche, ecc…).

Uno dei vantaggi del piano welfare aziendale è che i benefit previsti possono anche essere estesi ai familiari dei dipendenti (secondo quanto previsto dall’articolo 12 del TUIR):

  • coniuge non legalmente ed effettivamente separato (o partner nelle unioni civili ex L.76/2016)
  • figli, compresi i naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati
  • coniuge
  • genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi
  • fratelli e sorelle
  • genitori adottanti
  • generi e nuore
  • suocero e suocera

Piano di welfare aziendale

Tipologie di benefit

Abbiamo già visto che il welfare aziendale può prevedere diverse tipologie di benefit. La loro natura è stabilita direttamente dal datore di lavoro. Tra questi ricordiamo:

  • Spese familiari – si tratta di una serie di rimborsi che il lavoratore può richiedere al datore di lavoro per usufruire del proprio portafoglio welfare. I rimborsi sono erogati in busta paga. Le spese sono esenti da imposizione fiscale o previdenziale.
  • Fringe benefit (Beneficts) – i fringe benefit sono beni ceduti o dati in concessione al dipendente da parte del datore di lavoro. Spesso sono dati in concessione beni come l’auto aziendale, un appartamento aziendale, buoni carburante, buoni spesa, card spendibili per viaggi in aereo o in treno. Questi benefit non sono tassati quando il loro valore annuale è inferiore a 258,23€.
  • Buoni Pasto – completamente esenti da tassazione fino ad un importo giornaliero pari a 5,29€ per i buoni pasto cartacei e aumentato a 7€ nel caso di ticket pasto elettronici.
  • Assistenza sanitaria e previdenza – i dipendenti possono destinare tutto o parte dei propri benefit a incrementare e integrare le prestazioni statali fornite dall’INPS, in materia di previdenza e sistema sanitario nazionale. In altre parole possono decidere di destinare il welfare aziendale in casse, fondi e gestioni previsti da contratti collettivi, accordi, regolamenti aziendali che erogano prestazioni integrative previdenziali o assistenziali.
  • Spese per il servizio di trasporto pubblico – rientrano in questa categoria gli abbonamenti di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Ci sono due alternative: il datore di lavoro acquista per il dipendente l’abbonamento, oppure ne rimborsa il costo sostenuto dal lavoratore, direttamente in busta paga.

Rimborso degli interessi pagati per un mutuo

Infine i dipendenti possono decidere di usare il portafoglio di welfare aziendali per richiedere il rimborso degli interessi pagati per un mutuo stipulato con la propria banca. In questo caso, il lavoratore non potrà, successivamente, portare in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, gli interessi già rimborsati tramite il piano di welfare aziendale.

Welfare aziendale: cos’è e a cosa serve

Il welfare aziendale è un insieme di iniziative, beni e servizi, messi a disposizione delle aziende come sostegno al reddito. Serve per accrescere il potere di spesa, la salute e il benessere dei lavoratori che hanno un contratto a tempo indeterminato. Il termine deriva dall’inglese e significa “benessere”, ma anche sussidi e assistenza sociale. Il welfare aziendale può avere carattere pubblico, privato, oppure aziendale. In Italia, negli ultimi anni, si è riscontrato un sostanziale aumento di piani welfare, sempre più ricchi di beni e servizi.

Welfare aziendale: definizione e agevolazioni

Quindi il welfare aziendale è un piano che l’azienda prevede per l’assegnazione di benefit ai propri dipendenti. Si tratta di un programma che comprende benefici quali beni, prestazioni, opere e servizi di natura, oppure elargiti sotto forma di rimborso spese. I welfare aziendali possono essere costituiti in diverse modalità:

  • per volontà del datore di lavoro attraverso un regolamento aziendale
  • tramite contratto/accordo aziendale
  • attraverso una previsione espressa nel contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)

Mettere a disposizione dei benefit per i propri dipendenti, consente ai datori di lavoro di accedere a specifici privilegi fiscali. Ad esempio, i welfare aziendali consentono ai datori di godere dell’esenzione contributiva e della deducibilità totale o parziale dal reddito d’impresa, sempre secondo gli attuali criteri di legge. Da parte loro invece, i dipendenti che beneficiano dei benefit messi a loro disposizione, sono esentati, in maniera totale o parziale, da imposte e contributi.

Welfare aziendale: cos’è

Entrando nello specifico i welfare aziendali sono un insieme di prestazioni non monetarie che il datore di lavoro mette a disposizione dei dipendenti. In altre parole, si tratta di agevolazioni aggiuntive alla retribuzione percepita dai dipendenti. I benefit concessi possono avere varia natura:

Ciascuna di queste forme gode di un particolare regime fiscale agevolato, sia per il dipendente che per il datore di lavoro. La diffusione dei welfare aziendali, negli ultimi anni, è stata particolarmente marcata. Una situazione che ha portato, addirittura, alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro, a prevedere degli importi annuali che il datore di lavoro è obbligato a mettere a disposizione dei lavoratori (come ad esempio è successo nel settore dell’industria metalmeccanica).

 

Welfare aziendale

Tutti i benefit previsti

Come abbiamo visto i welfare aziendali prevedono una serie precisa di agevolazioni non monetarie a disposizione dei dipendenti. Il pacchetto di agevolazioni è definito dal datore di lavoro. Questi può scegliere tra molteplici alternative. Infatti, la normativa fiscale prevede che i welfare possano essere:

  • buoni d’acquisto per il carburante
  • contributi per shopping o spesa al supermercato
  • sport e benessere, tempo libero, cultura e formazione
  • previdenza complementare;
  • assistenza sanitaria integrativa
  • rimborsi scolastici

Le tipologie di welfare aziendale che possono essere messe a disposizione dei dipendenti, sono individuate dalla normativa fiscale (art. 51 del TUIR – Testo unico delle imposte sui redditi).

Il piano welfare aziendale è comunque stabilito in piena autonomia direttamente dal datore di lavoro. Nel processo decisionale non sono interpellati i dipendenti, né le associazioni sindacali (a eccezione della costituzione del welfare aziendale relativo al premio di produzione). Esiste un’unica caratteristiche che deve sempre essere rispettata. L’erogazione ai welfare è subordinata al raggiungimento di risultati. È il datore di lavoro che determina liberamente gli obiettivi da raggiungere.

Esiste anche un’alternativa che consente al datore di lavoro di permettere ai dipendenti di convertire tutto, o parte, dei premi produzione, in welfare. In questo caso ci sono però alcune regole da seguire:

  • è necessaria una contrattazione di secondo livello
  • il contratto d’accordo deve essere depositato sul portale ministeriale
  • è indispensabile prevedere l’indicazione di precisi parametri misurabili di incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. In questi casi, inoltre, la decisione di convertire il proprio premio di risultato deve essere presa liberamente dal singolo lavoratore.

Flexible benefit VS premi di risultato

Le varie leggi di stabilità che si sono susseguite dal 2016 ad oggi, hanno agevolato la diffusione dei welfare aziendali. Lentamente questi stanno andando a sostituire i vecchi premi di produzione. La grande differenza che intercorre tra premi di produzione e welfare aziendali, sta nella flessibilità dei benefit. Sono infatti definiti anche come flexible benefit, vale a dire “flessibili”. Proprio la loro versatilità consente al lavoratore di scegliere come “spendere” il proprio portafoglio di benefit messi a disposizione dal datore di lavoro.

One Stop Shop: cos’è e come funziona

Il regime One Stop Shop è partito dal 1° luglio 2021. L’iniziativa è il risultato di una proposta dell’Ue e della direttiva n° 2455/2017 che doveva entrare in vigore dal 1° gennaio 2021. Purtroppo, a causa della pandemia da Covid-19, è stata rimandata fino a metà anno. Si tratta del nuovissimo regime fiscale per gli e-commerce. Il regime prevede moltissime novità in fatto di vendita a distanza di beni. Novità che vogliono semplificare l’esercizio agli operatori del settore.

One Stop Shop e Import One Stop Shop

Prima di addentrarsi nelle specifiche del One Stop Shop, è necessaria una premessa per distinguere one stop shop e import one stop shop (OSS e IOSS). I regimi OSS e IOSS si basano sul sistema IVA unificato e digitale a livello europeo. Questo include le seguenti transazioni:

  • vendite a distanza – riguardano tutte le transazioni di vendita di beni importati da territori terzi o Paesi terzi, effettuate da fornitori o tramite l’uso di interfaccia elettronica.
  • vendite a distanza intracomunitarie – di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica.
  • prestazioni di servizi – da parte di soggetti passivi non stabili nell’UE o da soggetti non passivi (consumatori finali)
  • vendite nazionali – di beni effettuate tramite l’uso dell’interfaccia elettronica.

One Stop Shop: tutte le novità introdotte

Il regime ha previsto una serie di novità che sono entrate in vigore da luglio di quest’anno. Tra queste, ricordiamo ad esempio, l’estensione del regime speciale MOSS (Mini One Stop Shop) a tutti i servizi B2C e alla vendita a distanza, intracomunitarie di beni. Analogamente all’OSS, il regime IOSS è previsto per le vendite a distanza di beni importati da territori e paesi terzi.

Con l’entrata in vigore dell’One Stop Shop, sono previste anche delle eliminazioni di soglia. Infatti le soglie per l’applicazione dell’IVA sulle vendite a distanza intracomunitarie sono state eliminate definitivamente. Vige invece adesso un’unica soglia pari a 10.000€, al di sopra della quale, l’imposta sul valore aggiunto, è applicata nello Stato di destinazione.

Infine OSS ha previsto anche dei nuovi requisiti per le interfacce digitali e l’emissione delle fatture elettroniche. In altre parole queste novità riguardano e agevolano le vendite a distanza di beni, importati da territori o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore ai 150€. Sopra tale valore è, come sempre, prevista e obbligatoria la dichiarazione doganale completa.

One Stop Shop

OSS e IOSS: i soggetti che vi possono aderire

Attuare il regime One Stop Shop, ha risolto non pochi problemi. Prima di tutto ha notevolmente semplificato gli adempimenti iva delle imprese. Infatti il soggetto passivo iva che vuole aderire al regime OSS, deve registrarsi esclusivamente nello Stato in cui si è identificato ai fini IVA. Varia poi a seconda dell’inquadramento utilizzato. Esistono infatti tre diverse tipologie di regime e-commerce:

  • OSS non UE – soggetto passivo extra-UE privo di stabile organizzazione nel territorio UE.
  • OSS UE – soggetto passivo considerato e identificato nello Stato UE in cui è stabilito.
  • IOSS – soggetti passivi extra-UE, se stabiliti in un paese con il quale la Ue ha un accordo di reciproca assistenza per il recupero dell’iva ed effettua vendite a distanza di beni importati da quello stesso paese.

La registrazione al regime, opzionale, deve essere fatta direttamente dal portale di Agenzia delle Entrate. Basta accedere nella sezione Regimi iva mini One Stop Shop, One Stop negozio E Import One Stop Shop, dopo essere entrati nell’area riservata.

Invece, tutti i soggetti che al 30 giugno 2020 risultavano essere già iscritti al regime MOSS, sono automaticamente traslati sull’OSS a partire dal 1° luglio 2021.

Benefici e vantaggi

Sicuramente il beneficio principale dell’introduzione del regime OSS è la semplificazione. Questo sistema, infatti, evita che i soggetti debbano assolvere agli adempimenti IVA in ciascuno Stato membro di consumo. Inoltre va tenuto conto che aderendo al sistema OSS, per emettere una fattura elettronica nei confronti di un privato cittadino, si applica esclusivamente l’Iva del paese in cui l’utente finale risulta domiciliato.

Il versamento Iva è cumulativo. Si può così presentare un’unica dichiarazione IVA in cui il soggetto passivo si è identificato. È compito del paese di registrazione, comunicare a tutti gli altri Stati di residenza del consumatore, le informazioni per una corretta determinazione dell’iva, a seguito della dichiarazione. Infine per le transazioni fino a 10.000€ di imponibile, è possibile vendere all’estero senza dover applicare obbligatoriamente l’iva  relativa al paese della residenza dei clienti.

Fatturazione elettronica obbligatoria in Europa: uno sguardo generale all’UE

La fatturazione elettronica non è un’innovazione digitale che riguarda esclusivamente l’Italia. L’Unione Europea infatti vede questo strumento come un sistema di ammodernamento dell’IVA. È prevista quindi una Fatturazione elettronica obbligatoria in Europa che, progressivamente si andrà a stabilizzare in ogni paese facente parte degli stati europei. L’Italia, fino a oggi, è l’unico paese che ha introdotto, come obbligatoria, la fatturazione elettronica. La scelta deriva dalla necessità che ha il nostro paese di contrastare e combattere l’evasione fiscale. Inizialmente l’obbligo è stato introdotto, fino al 2021. Adesso che ci troviamo alla fine dell’anno, l’Unione Europea ha autorizzato un’estensione anche per il prossimo triennio. Nel prossimo futuro è molto probabile che l’adempimento telematico, sarà esteso a qualunque piccola tipologia di contribuente che è rimasta ancora fuori dall’obbligo di emissione di fattura elettronica (come ad esempio i soggetti appartenenti al regime forfettario).

Fatturazione elettronica obbligatoria in Europa e Sistema italiano

La sperimentazione italiana sull’obbligo della fatturazione elettronica, per essere capita, deve essere considerata e valutata sotto un punto di vista più ampio. Infatti, anche se la Fatturazione elettronica obbligatoria in Europa non è ancora prevista del tutto, è già presente, ormai da anni, una sorta di sistema analogo. Per l’esattezza, dal 2019, in Europa, gli appalti pubblici, seguono le direttive previste per la fatturazione elettronica. Si tratta di un primo e significativo passo che l’UE ha compiuto verso un ammodernamento del sistema dell’IVA. È infatti l’IVA, l’imposta sulla quale va tarata la discendenza alla fatturazione elettronica. L’imposta sul valore aggiunto è armonizzata a livello unionale.

L’Unione Europa, inoltre, ha intenzione di mettere mano anche alle questioni relative alle regole delle vendite a distanza tra paesi intra-UE nei confronti dei consumatori. Tutto questo in relazione all’impiego e alla diffusione, sempre più marcata, del sistema OSS, vale a dire il Regime One Shop Stop. A ogni modo, la fatturazione elettronica è ufficialmente all’ordine del giorno a Bruxelles. Sembra che lo scopo dell’Unione Europea sia proprio quello di evitare la frammentazione dei sistemi telematici nazionali. Troppi diversi sistemi, infatti, potrebbero, alla fine, risultare del tutto incompatibili tra loro. Quindi L’UE cercherà di introdurre, lentamente, l’obbligo della fatturazione elettronica anche per ogni altro paese dell’unione.

Fatturazione elettronica obbligatoria in Europa

La digitalizzazione dell’IVA

Non si può parlare di Fatturazione elettronica obbligatoria in Europa senza accennare alla volontà dell’UE di digitalizzare il sistema dell’IVA, nel futuro prossimo. Quindi è prevista una chiara migrazione dell’imposta sul valore aggiunto verso un sistema telematico generalizzato, che appiani divergenze e incompatibilità di sistemi e applicazioni. L’Unione Europea ha previsto, a questo scopo, un programma preciso e dettagliato, suddiviso in quattro distinti punti:

  • introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica
  • digitalizzazione della dichiarazione IVA
  • nuovo trattamento IVA per le piattaforme digitali
  • registrazione unica europea per l’IVA

Per ora il programma è ancora in fase embrionale, ma L’UE lo ha comunque già previsto e messo all’ordine del giorno. Entro la fine del 2021, infatti, è prevista una consultazione pubblica sull’elenco delle tematiche precedenti. Ma è il 2022 l’anno che vedrà avverarsi l’adempimento all’effettiva proposta di direttiva. Una proposta molto attesa che non finirà certo di stupire i soggetti coinvolti in queste importanti decisioni.

Fatturazione elettronica obbligatoria in Europa: l’Italia, un esempio da seguire

Una volta ogni tanto gli Italiani sono primi tra i primi. La fatturazione elettronica è stata introdotta e adottata nel nostro sistema ormai da anni. Attorno a questa importante novità si sono sviluppati forti business e piattaforme telematiche, come FatturaPRO.click. L’Italia è vista oggi, dagli altri paesi europei, come un esempio da seguire. Il modello obbligatorio di fatturazione elettronica adottato per combattere l’evasione fiscale, potrebbe quindi essere preso come base ed esempio dagli altri stati Membri come arma per scongiurare l’evasione e l’elusione fiscale.

È probabile che una normativa dedicata proprio a questa transizione, potrebbe essere introdotta nei pacchetti di riforme previsti dai vari Piani nazionali di ripresa e resilienza delle Nazioni EU.

La proposta dell’UE, avanzata proprio questo autunno, vuole evitare che gli altri Stati Comunitari, adottino delle regole ex novo per la gestione delle rispettive discipline nazionali per la fattura elettronica. Si cerca quindi uniformità, per evitare una disastrosa difficoltà di comunicazione tra i differenti sistemi di fatturazione dei diversi Stati Membri. L’UE ha intenzione quindi di presentare una proposta che prevede un modello ispirato a quello italiano. Questo è basato sull’interoperabilità tra le diverse e-fatture degli Stati membri per automatizzarne i processi di elaborazione dei dati contenuti nella fattura elettronica.

Registro delle imprese: cos’è, a cosa serve e come funziona

In Italia quando si decide di aprire una partita IVA ci sono una serie di obblighi a cui dover adempiere. Uno di questi prevede l’iscrizione al registro delle imprese. Si tratta di un registro che permette di consultare dati e documenti su qualunque azienda italiana. È un registro gestito direttamente dalle varie Camere di Commercio che si trovano disseminate su tutto il territorio nazionale. In altre parole è una sorta di anagrafe delle imprese consultabile pubblicamente. Quindi, chi intende vivere emettendo fatture elettroniche e non, come titolare di un’attività in Italia, deve per forza iscriversi in questo registro.

Registro delle Imprese: un po’ di storia

La storia del registro delle imprese inizia nel lontano 1942, quando venne previsto per la prima volta nel Codice Civile. Per l’attuazione però bisogna attendere il 1993 grazie alla legge n°580 e reso operativo un paio di anni dopo nel 1995. Il registro delle imprese ha unificato il precedente registro delle società e il registro delle ditte. Nel nuovo registro sono stati compresi tutti i dati e i documenti relativi a ogni singola azienda italiana, impresa estera con sede o unità locale in Italia e tutti gli altri enti che esercitano un’attività economica.

Anche il registro delle imprese ha subito una trasformazione digitale. Progressivamente, dal 1996 al 2012, si è trasformato diventando infine telematico. L’iscrizione telematica è diventata definitivamente obbligatoria a partire dal 1997. Successivamente il registro imprese  ha assunto anche i ruoli che fino ad allora erano ricoperti dagli ex Ruoli degli Agenti di commercio, degli Agenti d’affari in mediazione e degli spedizionieri autorizzati.

Il Registro è oggi fruibile anche online e ha rappresentato, in certo senso, il precursore della dematerializzazione che ha visto coinvolte le PA negli ultimi anni.

Registro delle Imprese: a cosa serve

Il registro serve a raccogliere in modo semplice e preciso, tutte le informazioni che riguardano un’impresa. Dal nome della società, fino alle sedi legali e operative, dal nome dei soci, fino a quelle dei capitali versati. Insomma, tutto quello che riguarda un’attività e che può essere d’interesse pubblico. Il registro è infatti consultabile pubblicamente. È suddiviso in una sezione ordinaria e una sezione speciale. Nella sezione ordinaria si trovano:

  • imprese individuali
  • società
  • cooperative
  • consorzi
  • Enti Pubblici che svolgono come attività principale il commercio
  • gruppi europei di interesse economico (GEIE)
  • società estere con sede in Italia
  • aziende speciali
  • consorzi degli enti locali

Registro delle imprese

Nella sezione speciale invece ci sono:

  • aziende agricole
  • piccole aziende commerciali
  • coltivatori diretti
  • società semplici
  • artigiani
  • startup
  • PMI innovative
  • società tra professionisti e avvocati

La differenza è importante quando si tratta, ad esempio, di bandi pubblici. Alcuni di questi, infatti, sono aperti o all’una, o all’altra sezione. Iscriversi al registro delle imprese, inoltre, può dare modo di accedere anche a eventuali esenzioni fiscali.

Come consultare il registro imprese

Il registro delle imprese dispone di un proprio sito: www.registroimprese.it. I registri sono gestiti dalle relative camere di commercio di competenza territoriale. Sul sito è possibile cercare un’azienda in base alla provincia di appartenenza, oppure in modo libero e generale.

Appena iscritto, un imprenditore può subito accedere a molti documenti per partecipare a un bando pubblico. L’accesso ai bandi è consentito con firma digitale CNS o con SPID.

Molti documenti sono gratuiti, mentre per altri è richiesto il pagamento di un corrispettivo di diritti di segreteria stabiliti direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico. Quando si consulta il registro delle imprese è possibile ottenere certificate e visure di ogni azienda interessata alla ricerca. Non solo. Oggi è possibile anche ottenere una mappa per visualizzare ogni sede di una stessa attività.

La maggior parte delle volte, il registro è consultato per capire se un’azienda è ancora attiva oppure no. Utile da studiare per capire quanti e quali competitor si possono trovare in una certa zona. È anche utile quando si è alla ricerca di eventuali partner con i quali iniziare una collaborazione imprenditoriale. Questo fa capire quanto sia importante il registro delle imprese. Non si tratta infatti semplicemente di un obbligo al quale assolvere quando si decide di aprire partita IVA. È un database completo e consultabile pubblicamente da chiunque per ottenere tutta una serie di preziose informazioni per il proprio business. Senza contare che, iscrivendosi nel registro, si hanno diverse opportunità di business, collaborazione e partecipazione ai bandi pubblici.

Azienda in liquidazione: cosa significa e quale procedura è prevista

Mettere un’azienda in liquidazione, non è mai una scelta facile da prendere. Decidere infine di liquidare un’impresa nella quale si sono profusi tempo, denaro, energie e speranze, è davvero difficile. Sembra però essere l’unico metodo utile per salvare il salvabile e rimettersi in gioco con una nuova attività. Anche se si tratta di una situazione dura da affrontare, è comunque una possibilità, per chi emette fatture elettroniche e non, e vive con la propria impresa, che deve prendere sempre in considerazione. Vediamo quindi di capire per bene di cosa si tratta.

Azienda in liquidazione: che cosa significa

Mettere un’azienda in liquidazione significa che i beni dell’attività sono messi in vendita (liquidati) e l’azienda viene chiusa. Si tratta di una decisione che spetta al CEO, oppure ai socie dell’azienda, o ancora al consiglio d’amministrazione se si tratta di un’azienda di grandi dimensioni. Un’azienda in liquidazione può anche essere messa in modo coatto (liquidazione coatta). A seguito di atti illeciti, o reati, la legge stabilisce di chiudere l’impresa e liquidarne i beni.

I beni sono quindi messi in vendita. Il ricavato è utilizzato per pagare i debiti e gli insoluti. Al termine della procedura, se rimane un patrimonio attivo, è allora diviso tra i vari soci. Appena dichiarata la liquidazione, vi è un periodo nel quale l’attività deve concludere tutti i lavori in pending e cercare di saldare tutti i debito. La liquidazione termina quando tutti i beni dell’impresa sono stati liquidati e la società cessa, di conseguenza, di esistere.

Nei casi in cui l’azienda non ha debiti, passivi, o attivi, può comunque decidere di chiudere definitivamente l’azienda, senza dover per forza passare attraverso la procedura della liquidazione.

Azienda in liquidazione: le diverse tipologie

Esistono diverse tipologie di liquidazione delle attività:

  • volontario o ordinaria – si tratta del caso più comune, quello nel quale i soci stessi decidono di porre fine alla vita dell’azienda e mettono i beni in liquidazione. I divide in tre fasi: causa di scioglimento, liquidazione, estinzione.
  • forzata o giudiziale – è il tribunale a stabilire la chiusura e la messa in liquidazione dell’azienda.
  • coatta o amministrativa – come specificato prima, è l’autorità amministrativa, a stabilire che l’azienda venga messa in liquidazione (per esempio a seguito di reati o illeciti).

Azienda in liquidazione

Le fasi della liquidazione

Che si tratti di volontaria, forzata o coatta, un’azienda in liquidazione deve passare tre diverse fasi:

  • decisione di mettere l’azienda in liquidazione (causa di scioglimento)
  • assemblea dei soci per decidere il numero dei liquidatori, la loro nomina e i criteri per il processo di liquidazione
  • nomina del liquidatore – la figura che deve gestire la liquidazione materiale dei beni dell’impresa. Si può trattare di un socio o di un commercialista, nel caso di liquidazione volontaria, oppure del tribunale stesso se si tratta di liquidazione coatta.
  • Fase di bilancio di chiusura – in questa fase il liquidatore si preoccupa di estinguere i debiti aziendali e riscuotere eventuali crediti. È così possibile chiudere il bilancio.
  • Estinzione – ultima fase nella quale l’azienda in liquidazione cessa definitivamente di esistere. La società è infine cancellata dal registro delle imprese.

Anche se spiegata così può sembrare relativamente semplice, si tratta invece di una procedura molto lunga e complicata. In alcuni casi, infatti, può durare anche diversi anni. Per questo motivo è stata creata una procedura di liquidazione semplificata.

Liquidazione semplificata: la procedura in poche parole

Quando un’azienda in liquidazione avvia la pratica che la porterà alla sua chiusura definitiva, è sempre necessaria la figura di un notaio. Sempre, a meno che non si tratti di una società a responsabilità limitata (SRL). In questo processo non è previsto nemmeno un termine perentorio ai fini della contestazione. In pratica una volta stabilito che la società deve essere messa in liquidazione, l’organo amministrativo accerta la causa di scioglimento, deposita la contestazione al Registro delle Imprese e convoca l’assemblea dei soci. Questi ultimi devono deliberare su:

  • numero dei liquidatori
  • nomina dei liquidatori
  • criteri per far svolgere la liquidazione

L’assemblea delibera con maggioranze qualificate e il verbale non è imposto. Quindi non è necessario che il verbale sia redatto e depositato da un notaio. Si tratta quindi di una procedura molto più semplice e snella, sicuramente molto meno onerosa. Si attiva solo ed esclusivamente difronte a specifiche casistiche previste dal n°1 al n° 5 dell’articolo 2484 del codice civile.

WooCommerce: Al via il nuovo plugin FatturaPRO.click per i siti di e-commerce

Ce lo avete chiesto in tanti e ci piace essere dei pionieri, per questo è con enorme piacere che annunciamo l’uscita del nostro plugin, che risolve un’esigenza molto sentita tra i nostri clienti, quella di poter emettere non solo fatture elettroniche ma anche il nuovo documento commerciale online direttamente dal sito di  e-commerce basato sulla tecnologia più popolare al mondo.

Il Documento Commerciale Online, direttamente da WooCommerce, con un click

Nuova versione 1.0.12 disponibile, migliora l’esperienza utente nel checkout con Woocommerce 7.6 e superiori

Abbiamo sviluppato un plugin in grado di aggiungere le funzionalità che mancavano a WooCommerce per permettervi di generare fatture e corrispettivi, direttamente dall’elenco ordini sul sito e di farlo con assoluta tranquillità, automatizzando completamente il processo.

Questo è reso possibile dal fatto che abbiamo inserito nel check-out la possibilità di indicare se privato o Azienda, i campi obbligatori richiesti da SdI per l’emissione di una fattura elettronica (codice destinatario o PEC) e inseriti i controlli su Partita IVA e Codice Fiscale.

La configurazione è semplicissima, questi i passaggi per essere subito operativi:

  1. Generare la chiave per il vostro sito dalla piattaforma FatturaPRO.click;
  2. Scaricare e Installare il plugin per WordPress, il link si trova nella stessa pagina;
  3. Inserire la chiave nelle impostazioni del plugin;
  4. Per l’emissione del Documento Commerciale Online occorre inserire anche la password dell’AdE, questa verrà verificata e salvata crittografata sul vostro server.

Configurazione del Plugin

Come prima cosa entriamo nel menu Account di FatturaPRO.click e selezioniamo la voce Domini,

Aggiungiamo il dominio del sito e-commerce e salviamo, verrà generata la chiave che dovremo copiare e incollare nel campo API Key del plugin

Configurazione Plugin WooCommerce FatturaPRO

 

Incolliamo la API Key del dominio relativo al nostro e-commerce, selezioniamo il sezionale che vorremmo utilizzare per le fatture o i corrispettivi generati da questo sito e-commerce (non è necessario se volte utilizzare un’unica numerazione per tutti i documenti)

Se decidiamo di emettere gli scontrini è necessario inserire la password AdE, quando salverete verrà effettuata una verifica per assicurarci che tutto funzioni prima di attivare l’automazione

 

Configurazione Plugin WooCommerce FatturaPRO

 

Infine, se vendo in esenzione IVA, devo indicare a FatturaPRO.click di quale esenzione si tratta, lo faccio inserendo un’imposta aggiuntiva allo 0% che abbia come nome il relativo codice Assosoftware.
Posso indicare più di un’aliquota di esenzione, per ognuna di esse devo inserire un’aliquota d’imposta aggiuntiva.

 

Configurazione Plugin WooCommerce FatturaPRO

 

Dopo aver salvato, ritroviamo la nostra aliquota aggiuntiva nelle impostazioni, clicchiamo su di essa e la impostiamo come segue:

 

Configurazione Plugin WooCommerce FatturaPRO

 

Questo è l’elenco aggiornato delle aliquote, consultabile anche all’interno del plugin:

 

Nome Esenzione
N020100 0% N2.2 #N020100# Fuori campo Iva (generico)
N010100 0% #N010100# Esclusa Art.15
N020101 0% N2.2 #N020101# Art.2 DPR 633/72 (cessioni denaro, crediti, aziende)
N020105 0% N2.2 #N020105# Art.2 c.3 DPR 633/72 (con diritto alla detrazione)
N020102 0% N2.2 #N020102# Art.3 DPR 633/72 (es. diritti d’autore)
N020103 0% N2.2 #N020103# Art.4 c.5 DPR 633/72
N020104 0% N2.2 #N020104# Art.5 DPR 633/72
N020210 0% N2.2 #N020210# Art.7 DPR 633/72 (con diritto alla detrazione)
N020605 0% N2.2 #N020605# Art.8 c.35 Legge 67/88 (distacco del personale)
N020401 0% N2.2 #N020401# Art.13 c.5 DPR 633/72 (cessioni beni acquistati con IVA parz. indetraibile)
N040101 0% N4 #N040101# Esente Art.10 DPR 633/72
N060108 0% N6.8 #N060108# Reverse charge Art.17, co.6,lett.d-bis,d-ter,d-quater (cessione gas/energia elettrica)
N040105 0% N4 #N040105# Esente art.10 n.27quinquies (beni iva tot.indetr.)
N020601 0% N2.2 #N020601# Art.26 c.3 DPR 633/72 (variazioni imponibile e imposta)
N020604 0% N2.2 #N020604# Art.26 bis Legge 196/97 (lavoro in somministrazione)
N020501 0% #N020501# Regime dei minimi
N020502 0% #N020502# Regime forfettario
N020300 0% N2.2 #N020300# Art.74 (tabacchi, quotidiani, altri settori particolari)
N020202 0% N2.1 #N020202# Art.7 TER DPR 633/72 (servizi extra UE)
N030109 0% N3.4 #N030109# Art.8 bis DPR 633/72 (cessione di navi e altre operazioni assimilate alle esportazioni)
N030201 0% N3.5 #N030201# Art.8 c.1 lett.c (esp.indir.lett.intento)
N030118 0% N3.1 #N030118# Art.8 c.1 lett.b-bis (fini umanitari)
N030110 0% N3.4 #N030110# Art.9 DPR 633/72 (servizi internazionali)
N030501 0% N3.6 #N030501# Art.38 QUATER C.1 DPR 633/72 (tax free shopping extra UE)
N030401 0% N3.2 #N030401# Art.41 DL 331/93 (cessioni beni intracomunitari)
N030114 0% N3.3 #N030114# Art.71 DPR 633/72 – Città del Vaticano e Rep San Marino
N030111 0% N3.4 #N030111# Art.72 DPR 633/72 – Trattati e accordi internazionali
N060102 0% N6.1 #N060102# Reverse charge Art.74 C.7 E 8 DPR 633/72 (rottami, metalli ferrosi e non)
N020301 0% N2.2 #N020301# Art.74 c.1 con diritto alla detrazione (art. 19, co. 3, lett. e)
N050200 0% N5 #N050200# Art.74 TER DPR 633/72 – Agenzie viaggi e turismo
N030101 0% N3.1 #N030101# Art.8 c.1 lett.a (esportazione diretta)
N030205 0% N3.5 #N030205# Art.8 c.2 (esportazioni agricole indirette con lettera d’intento)
N050102 0% N5 #N050102# Cessioni reg. margine globale art.36 c.6 DL41/95
N060103 0% N6.2 #N060103# Reverse charge Art.17 C.5 DPR 633/72 (cessioni oro e argento)
N060107 0% N6.7 #N060107# Reverse charge Art.17 c.6 lett.a-ter DPR 633/72 (pulizia, demolizione, installazione impianti, completamento)
N060101 0% N6.4 #N060101# Reverse charge Art.17 c.6 lett.a bis (cessioni fabbricati imponibili art.10,n. 8 bis/ter)
N060104 0% N6.3 #N060104# Reverse charge Art.17 c.6 lett.a (prestazioni settore edile subappalto)
N060105 0% N6.5 #N060105# Reverse charge Art.17 c.6 lett.b (cessioni telefoni cellulari)
N060106 0% N6.6 #N060106# Reverse charge Art.17 c.6 lett.c (dispositivi a circuito integrato, microproc. e unità centrali di elab.)
N060201 0% N2.1 #N060201# Art 7 TER DPR 633/72 (servizi UE)
N030106 0% N3.1 #N030106# Art.8 c.1 lett.b (esportaz.con trasporto a cura del cessionario non residente)
N020207 0% N2.1 #N020207# Art 7 septies DPR 633/72 (servizi extra UE)
N060109 0% N2.1 #N060109# Art 7 BIS DPR 633/72 (cessione di beni UE)
N020204 0% N2.1 #N020204# Art 7 quinquies DPR 633/72 (extra UE)
N050100 0% N5 #N050100# Cessioni in regime del margine art.36 DL n.41/95
N040111 0% N4 #N040111# Esente art.124 c.2 DL34/20 (op.contenimento Covid)
N030403 0% N3.4 #N030403# Art.58 c.1 DL331/93 (triangolazioni nazionali)
N030404 0% N3.4 #N030404# Art.58 c.1 DL331/93 (triangolazioni intracomunitarie)
N020201 0% N2.1 #N020201# Art.7 bis (cessione di beni Extra UE)
N060301 0% N6.9 #N060301# Reverse Charge Art.17 c.6 (altri casi)

 

Cartella Esattoriale: cos’è, quando e perché arriva e come fare a pagarla

Agenzia delle Entrate ha a disposizione svariati strumenti per gestire il fisco italiano. Dall’esterometro, al redditometro, fino alla cartella esattoriale. La cartella esattoriale è usata da AdE, per recuperare i crediti insoluti da parte dei contribuenti. Molte le domande legate a questo strumento: quando e come sono notificate? Come è possibile controllare se sono state cancellate? Come è possibile difendersene? Non sempre è tutto chiaro quindi abbiamo voluto redigere questo breve articolo per riportare nel dettaglio qualche informazione in più relativamente a questo delicato argomento.

Cartella esattoriale: cos’è e a cosa serve

La cartella esattoriale è chiamata anche cartella di pagamento. Si tratta di un documento di intimazione al pagamento, usato dall’agente di riscossione per richiedere il saldo di una somma dovuta e non pagata. La somma in questione può riferirsi ad un debito nei confronti di un qualunque ente della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, Comune, ecc…).

La cartella esattoriale è usata anche per richiedere i pagamenti relativi a contravvenzioni stradali, sanzioni amministrative e tasse comunali. Fondamentale quindi capire sin da subito chi invia la cartella per riuscire ad identificare la violazione contestata.

La cartella esattoriale da tempo al contribuente di saldare l’importo richiesto, entro 60 giorni dalla ricezione. Le somme richieste sono definite come “iscritte a ruolo”. Significa che il debito è registrato dall’ente creditore in una specifica lista che invia successivamente all’agente di riscossione competente sul territorio. L’agente, ricevuta la lista delle somme iscritte a ruolo, può avviare la procedura per il recupero coatto degli importi.

Cartella Esattoriale

Nella cartella è possibile trovare tutte le indicazioni necessarie per effettuare il relativo pagamento:

  • somme dovute
  • scadenza entro la quale effettuare il pagamento
  • indicazioni sulle varie modalità di pagamento
  • indicazioni su come richiedere eventualmente la rateizzazione degli importi
  • specifica del responsabile dell’invio della cartella stessa.

Cartella esattoriale: ecco come saldare il debito

È la cartella esattoriale stessa che indica al contribuente il metodo di pagamento. Di solito contiene uno o più bollettini postali con i quali è possibile saldare il debito. I bollettini possono essere usati solo ed esclusivamente se il saldo dell’importo dovuto, è eseguito entro e non oltre la scadenza dei 60 giorni. Se il pagamento dovesse invece essere effettuato successivamente alla scadenza naturale della cartella, allora l’importo sarà diverso, maggiorato.

Altri metodi di pagamento accettati sono:

  • Pagamenti postali
  • Pagamenti bancari
  • Tramite home banking della propria banca o di Poste italiane
  • Presso gli sportelli bancari
  • In tabaccheria (solo quelle convenzionate con ITB, Sisal e Lottomatica)
  • Presso gli sportelli dell’agente di riscossione che ha emesso la cartella in questione
  • Sul sito di Agenzia delle Entrate – Riscossione

Cosa accade quando non si paga

Come accennato poco sopra, se il pagamento non è eseguito entro la scadenza naturale della cartella esattoriale (vale a dire entro 60 giorni dalla ricezione), allora le somme dovute cambieranno e aumenteranno. Gli importi sono maggiorati con:

  • gli interessi di mora maturati a partire dalla data di ricezione della cartella
  • gli oneri dovuti all’agente di riscossione
  • le spese richieste per mancato o ritardato pagamento

alla scadenza dei 60 giorni, l’agente di riscossione ha il diritto di procedere alla riscossione coatta dei beni del debitore. Può anche richiedere un fermo amministrativo di beni mobili registrati, piuttosto che un pignoramento dei beni.

Cartella esattoriale: ecco come verificarne la cancellazione

La cancellazione delle cartelle esattoriali è verificabile. È possibile effettuare un controllo su quelle di importo inferiore a 1000€. La verifica può essere fatta direttamente dal sito di Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata. In alternativa è possibile anche recarsi presso gli sportelli di Agenzia delle Entrate – Riscossione. Presso gli sportelli si può richiedere un estratto di ruolo, compilando l’apposito modello RD1 (scaricabile anche sul sito).

Come contestare le cartelle esattoriali

I termini per contestare una cartella esattoriale variano in base alla sua natura e alla natura del credito richiesto. Una cartella di pagamento di natura tributaria prevede un termine per il ricorso pari a 60 giorni dalla notifica. Una cartella esattoriale di natura contributiva o assistenziale invece, conta un termine di 40 giorni per il ricorso presso il Tribunale – Sezione Lavoro.

Se la cartella dovesse poi contenere dei vizi di forma, allora è possibile impugnarla entro 20 giorni dalla notifica. Infine se la cartella di pagamento è inviata per chiedere la riscossione di una sanzione amministrativa, o di violazione del codice della strada, allora il termine è di 30 giorni dalla notifica.

Accertamento sintetico: cos’è e come funziona

L’accertamento sintetico, conosciuto più comunemente come redditometro, è uno strumento utilizzato dal Fisco. Serve a determinare il reddito presunto dei contribuenti. Basa i calcoli sulle spese sostenute ed effettuati dai vari soggetti. È presente in Italia dal lontano 1973, ma rivisitato e potenziato nel 2010 in seguito al decreto legge n° 78.

Questo strumento è utilizzato dall’Agenzia delle Entrate. Serve quindi a determinare il reddito complessivo netto dei contribuenti e prende in esame le spese generiche sostenute dai vari soggetti. In base alle spese, Ade, determina il reddito netto e spetta al contribuente la prova contraria. In altre parole è a carico dell’utente dimostrare all’Agenzia delle Entrate che le spese sostenute sono state pagate con redditi diversi da quelli posseduti durante il periodo d’imposta (vale a dire preso in esame), oppure con redditi che non partecipano alla formazione del reddito imponibile, o ancora con redditi soggetti, o esenti, dalla ritenuta alla fonte.

Accertamento sintetico: dalle origini ad oggi

Per conoscere meglio questo particolare strumento del Fisco, partiamo proprio dalle sue origini. È introdotto nel 1973, dall’articolo n°38, c. 4 a 8, DPR n°600/1973. Fino al 2008 l’accertamento sintetico previsto dalla legge, prevedeva:

“… Con riferimento esclusivo alle persone fisiche, che prevede che l’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’art. 39 del DPR n. 600/1973, può in base ad elementi e circostanze di fatto certo, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato”.

Nel 2010 le disposizioni sono state rivisitate. Oggi, infatti, l’accertamento sintetico e quindi il relativo redditometro consiste nella:

“… Determinazione sintetica del reddito complessivo ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. L’ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fi ni dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione”.

Una forma leggermente diversa, con termini modificati che, in sostanza, comunque prevede sempre il redditometro quale strumento per l’accertamento del reddito netto di un contribuente. A lui poi l’onere della prova contraria.

Accertamento sintetico

Accertamento sintetico: a chi si applica

L0’accertamento sintetico è applicabile a tutte le persone fisiche ai fini di determinare l’imposta sul reddito. È inoltre applicabile a tutte le persone fisiche  che esercitano imprese, arti e professioni. In quest’ultimo caso il reddito complessivo dei soggetti deve risultare essere inferiore a quello a loro attribuibile, in base a tutte le spese sostenute nel periodo d’imposta esaminato e ai relativi indici di capacità contributiva. In altre parole si ricorre al redditometro, solo quando il reddito presunto supera di almeno il 20% di quello realmente dichiarato.

Il calcolo del reddito è eseguito in base a specifici indicatori di capacità contributiva. Il Fisco prende in esame specifiche spese sostenute dal soggetto durante il periodo d’imposta e ne moltiplica gli importi per determinati coefficienti di riferimento. I coefficienti sono legati alla classe di appartenenza del contribuente.

Accertamento sintetico: ecco come funziona

Cerchiamo adesso di capire nel dettaglio come funziona l’accertamento sintetico. Le caratteristiche prese in considerazione sono tre:

  • Composizione familiare – i calcoli sono effettuati valutando la situazione familiare del contribuente. Quindi si tiene conto se è single, oppure in coppia e se ha o no dei figli.
  • Età – tre i diversi scaglioni di appartenenza: fino a 35 anni, da 35 a 64 anni e oltre i 65 anni.
  • Area geografica di riferimento – in base alla residenza del contribuente sul territorio nazionale.

Ogni contribuente è identificato all’interno di specifiche classi. A ciascuna classe corrispondono dei coefficienti. Le spese effettuate dai contribuenti nell’arco del periodo d’imposta, sono moltiplicate per i relativi coefficienti. Il risultato corrisponde al presunto reddito netto. Agenzia delle Entrate, dopo aver calcolato l’importo, invia comunicazione al contribuente. In seguito alla ricezione dell’avviso, spetta al contribuente presentarsi presso gli uffici AdE competenti per territorio, e fornire le prove che giustificano le eventuali differenze tra spese e reddito dichiarato.

Successivamente all’accertamento sintetico, il contribuente può richiedere un accertamento di adesione. Agenzia delle Entrate mette inoltre a disposizione un sistema, chiamato Redditest che consente di calcolare preventivamente un’eventuale congruenza tra reddito dichiarato e spese sostenute.