IVA prima casa: AdE chiarisce le novità per gli under 36

Nell’articolo precedente: “Esenzione iva per i servizi anti Covid” abbiamo visto come la Legge di Bilancio 2021 avesse introdotto delle importanti novità in materia di esenzione iva per i servizi anti Covid-19. Oggi, vogliamo invece affrontare un altro importante argomento che riguarda l’IVA prima casa e le novità previste dalla nuova Legge di bilancio 2022. Novità che riguardano l’acquisto della prima casa da parte degli under 36. Il decreto sostegni bis ha introdotto delle agevolazioni relative all’imposta sul valore aggiunto nel caso di compravendite d’immobili. La Legge di Bilancio 2022 ha previsto che, per gli atti soggetti a IVA, il credito d’imposta sia dello stesso importo del tributo corrisposto. Agenzia delle Entrate chiarisce l’argomento con la circolare numero 3 del 4 febbraio.

IVA prima casa: contenuto della circolare numero 3 del 4 Febbraio

La circolare numero 3 del 4 febbraio 2022 ha chiarito alcuni importanti argomenti, quale, ad esempio, l’IVA prima casa under 36. Il documento riassume brevemente il contenuto della Legge di Bilancio 2022. È poi prevista un’IVA agevolata e ridotta al 5% sulle forniture gas metano destinato a usi civili e industriali, per i primi tre mesi dell’anno in corso (2022).

Senza contare che la circolare riporta anche chiarimenti sulle novità per quanto riguarda la sospensione dei versamenti delle imposte dovute dagli enti sportivi (come abbiamo visto nell’articolo: “LIPE: istruzioni di compilazione per il 2022”) e l’applicazione dell’IVA al 5% sulla vendita degli assorbenti e, infine, delucidazioni sull’imposta di bollo.

Quello che interessa, con questo articolo, è prendere in esame le agevolazioni acquisto prima casa per i giovani sotto i 36 anni. Anche questa novità è introdotta dal decreto Sostegni Bis.

Bonus prima casa

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 il bonus prima casa. In sostanza questo prevede che i giovani sotto i 36 anni di età, con un ISEE non superiore ai 40.000€, possono acquistare la prima casa sfruttando le agevolazioni previste dal decreto.

È il punto 3.2 a trattare l’argomento: “Proroga agevolazioni prima casa under 36 (comma 151)”

IVA prima casa

IVA prima casa: cosa prevede il bonus nello specifico

L’articolo 1 al comma 151 della Legge di Bilancio, prevede la proroga delle agevolazioni sull’acquisto prima casa da parte dei giovani under 36. Per accedere al bonus e usufruire delle agevolazioni, i requisiti da rispettare sono sempre gli stessi:

  1. non avere ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto di compravendita è rogitato
  2. avere un ISEE non superiore ai 40.000€ annui
  3. la compravendita deve riguardare solo l’acquisto della prima casa
  4. l’atto deve quindi rispettare quanto previsto nelle condizioni indicate dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al TUR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

In alternativa all’esenzione è prevista un’agevolazione anche per gli atti soggetti a IVA. Questo vale al momento del rogito per il pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale.

Per essere più chiari, i soggetti hanno diritto a un credito d’imposta pari all’ammontare del tributo corrisposto in relazione all’acquisto. La circolare numero 3 del 4 febbraio 2022 specifica inoltre:

“Tale credito può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute per successivi atti e denunce ovvero dalle imposte sui redditi delle persone fisiche risultanti dalla dichiarazione presentata dopo il perfezionamento dell’acquisto oppure in compensazione tramite F24.”

È prevista anche l’esenzione dell’imposta sostitutiva ex articolo 18 del DPR numero 601 del 1973, per i finanziamenti erogati per l’acquisto, costruzione e ristrutturazione dell’immobile a uso abitativo. Per quanto riguarda i requisiti, si tratta sempre dei medesimi che devono essere rispettati.

Esenzione iva per i servizi anti Covid

L’esenzione IVA per i servizi anti Covid è prevista per tutta una serie di misure atte a prevenire e controllare la diffusione della pandemia. Effettuazione dei tamponi e somministrazione dei vaccini prima di tutto, servizi e prestazioni strettamente connesse alla diagnostica per Covid-19. Agenzia delle entrate ha specificato le varie configurazioni all’interno della risposta all’Interpello numero 81 del 9 febbraio 2022. Servizi e prestazioni che possono usufruire dell’esenzione IVA proprio come previsto dalla Legge di bilancio 2021. L’agevolazione è applicata a tutti i beni e i servizi che rientrano nel lasso di tempo compreso tra il 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2022.

Esenzione IVA servizi anti Covid-19: il caso analizzato

Nella Legge di bilancio 2021, all’articolo 1 comma 452 e 453 è prevista un’esenzione IVA per servizi e beni anti Covid-19. L’Interpello n°81 del 9 febbraio di quest’anno, ha posto un quesito molto importante e interessante ad Agenzia delle entrate. Il problema riguardava una certa società di noleggio di tende e accessori che si è trovata, in periodo di pandemia, a locare accessori, tende, impianti di condizionamento e riscaldamento a una fondazione dove vengono effettuati tamponi e somministrati vaccini con modalità drive-in.

La fondazione, a sua volta, ha concesso, in comodato d’uso gratuito, tutti i beni locati a un’azienda socio sanitaria territoriale. Lo scopo della fondazione è quello di “offrire al territorio un efficace presidio Covid-19 per il periodo di tempo in cui è possibile prevedere una recrudescenza del fenomeno epidemico.”

A questo punto è sorto un dubbio sulla corretta tassazione IVA da applicare alle cessioni dei beni e dei servizi utilizzati per contrastare la diffusione della pandemia.

Direttive europee

Le esenzioni IVA predisposte da AdE riguardano le cessioni di strumentazioni per diagnostica in vitro e di vaccini anti Covid-19, oltre che hai servizi strettamente connessi a queste cessioni particolari.

I periodi agevolati sono i seguenti:

  • dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 per tutti i beni e servizi che rientrano nel comma 452
  • dal 20 dicembre 2020 per quelli che invece rientrano nel comma 453

Per definire i beni e i servizi in questione, nonché i periodi di riferimento e la tipologia di agevolazioni, AdE ha richiamato la direttiva UE 2020 del 2020 del Consiglio del 7 dicembre 2020 (direttiva Covid). Una direttiva che aveva apportato delle modifiche alla precedente, denominata “direttiva IVA”. In sostanza le modifiche apportate sono quelle che prevedono la possibilità di ridurre l’imposta dell’Iva su alcuni beni e servizi specifici.

Il documento cita:

“Si tratta in particolare di prestazioni di servizi “strettamente connesse” (rectius indispensabili) a tali dispositivi e vaccini anti-Covid senza le quali diventa difficile per uno Stato membro assicurare una capillare ed efficace campagna di prevenzione/diagnosi e vaccinale a costi sostenibili.”

Esenzione iva

IVA da applicare ai servizi anti Covid-19

Oltre alla risposta all’Interpello n° 81, Agenzia delle Entrate fa riferimento anche a una precedente risposta data all’interpello n°354 del 2021. Nel documento citato, AdE spiega che l’esenzione con il diritto alla detrazione, si applica solo alle prestazioni effettuate per i tamponi se strettamente connessi ai dispositivi in vitro.

Nel caso specifico, l’amministrazione finanziaria sottolinea che l’unica operazione rilevante ai fini IVA, è la locazione tra la società e la fondazione in questione. Questo significa che solo questa operazione di “noleggio” è passibile d’IVA. Di conseguenza, può beneficiare dell’esenzione IVA come beni connessi alla prevenzione e al controllo anti Covid-19. L’operazione successiva, vale a dire, la cessione dei beni all’azienda socio sanitaria territoriale, essendo a titolo gratuito, non è rilevante ai fini d’IVA. Quindi, come diretta conseguenza, non può certo beneficiare dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.

Per rispondere in modo esaustivo all’interpello, Agenzia delle Entrate, cita le seguenti risposte:

  • 354 del 2021
  • 541 del 2021
  • 548 del 2021
  • principio di diritto numero 12 del 2021

Esenzione IVA: la risposta definitiva di Agenzia delle Entrate

All’Interpello n° 81 del 9 febbraio 2022, Agenzia delle Entrate ha risposto, in via definitiva, come segue:

“si ritiene che le prestazioni di servizi indicate nel contratto oggetto del presente interpello – le uniche rilevanti ai fini IVA – possano beneficiare del particolare regime di esenzione in commento e quindi essere acquistati dalla Fondazione in esenzione da IVA, senza pregiudizio, in capo all’Istante, del diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del Decreto IVA.”

Fattura cointestata elettronica: più di un’eccezione!

La fattura cointestata elettronica è diventata, oggi, una realtà e non più un’eccezione. Capita sempre più spesso, infatti, che i contribuenti debbano confrontarsi con fatture elettroniche da cointestare a più soggetti diversi. Il caso nasce soprattutto per consulenze fiscali, o notarili, su comproprietà e interessi comuni. In questi casi infatti capita che il committente sia un soggetto pluripersonale con posizione tributaria autonoma (vale a dire, con partita IVA, oppure con codice fiscale). Il dubbio, quindi, nasce, per l’emissione della fattura elettronica che potrebbe essere cointestata verso uno o più cessionari e/o committenti. Vediamo quindi di capire meglio la situazione specifica.

Fattura elettronica cointestata: cosa prevede la norma

Nel DPR n°633/72 sono indicati gli elementi obbligatori che la fattura elettronica ordinaria deve riportare:

  1. a) data di emissione;
  2. b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
  3. c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  4. d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
  5. e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  6. f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale;
  7. g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;

e ancora…

g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui é corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;

  1. h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’articolo 15, primo comma, n. 2;
  2. i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
  3. l) aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro; …”

È evidente che emergono delle limitazioni per quanto riguarda la composizione plurima dei soggetti destinatari. In pratica Agenzia delle Entrate ammette il caso della fattura cointestata elettronica solo se il soggetto plurimo destinatario sia composto da privati (B2C) e non quando i soggetti sono titolari di partita IVA (B2B).

Fattura cointestata elettronica

Fattura cointestata elettronica: ecco come emetterla correttamente

In merito alla questione sulla possibilità di emettere una fattura cointestata elettronica, AdE si è espressa con la Risoluzione n° 87/E del 5 Luglio 2017.

In pratica non si ritiene plausibile la possibilità di emettere fattura cointestata elettronica in caso di cessionario/committente soggetto passivo IVA B2B. Invece, nel caso in cui il committente/cessionario sia un soggetto non passivo IVA, quindi un soggetto B2C, nella sezione identificativi fiscali devono essere. Riportati i dati di uno solo dei soggetti coinvolti.

Il Sistema di Interscambio non effettua, di conseguenza, controlli automatizzati sull’intestazione plurima delle fatture elettroniche. In generale quindi, è possibile concludere che è possibile emettere una fattura cointesta elettronica solo quando il committente/cessionario è un soggetto non passivo IVA e riportando solo i dati di un unico soggetto coinvolto nell’operazione.

Una soluzione sempre valida

In ogni caso, comunque, non esiste un formato specifico oppure delle indicazioni di ordine pratico da seguire da parte dell’Amministrazione Finanziaria, per emettere una fattura cointestata elettronica.

Non esistono delle indicazioni esatte, ma ugualmente si è andata delineando una procedura standard quando si presenta questa situazione specifica:

  • nel caso di soggetti plurimi B2B la fattura deve essere frazionata tra tutti gli interessati
  • uno dei componenti dei soggetti plurimi, deve essere indicato come destinatario della fattura. Tutti gli altri, devono essere indicati come cointestatari all’interno di uno degli altri campi non sottoposto al controllo automatizzato del Sistema di Interscambio.

In ogni caso, comunque, la fattura elettronica emessa, sarà ritenuta valida per l’Amministrazione finanziaria e, quindi, non potrà essere scartata dal Sistema di Interscambio.

LIPE: istruzioni di compilazione per il 2022

LIPE= liquidazioni periodiche IVA, per il 2022 Agenzia delle Entrate (AdE) aggiorna le istruzioni per la comunicazione dell’IVA trimestrale. Anche il software per la compilazione e il controllo delle comunicazioni subisce degli aggiornamenti sostanziali. Tra i vari aggiornamenti troviamo, ad esempio, la sospensione dei versamenti nel settore sport da gennaio ad aprile, prevista direttamente dalla Legge di Bilancio 2022.

Le federazioni sportive nazionali, devono indicare con il codice 2, l’accesso alla sospensione dei versamenti IVA. La sospensione è ideata e valida per tutte le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società dilettantistiche e professionali. Quindi, aggiornamenti LIPE e nuove specifiche tecniche.

LIPE: nuove specifiche tecniche e sospensione versamenti settore sport

Abbiamo quindi detto che per le seguenti categorie:

  • federazioni sportive nazionali
  • enti di promozione sportiva
  • associazioni e società dilettantistiche e professionali

La Legge di bilancio 2022 ha previsto delle sospensioni dei versamenti per:

  • somme dovute a titolo di ritenute alla fonte dei sostituti d’imposta
  • contributi previdenziali
  • contributi assistenziali
  • IVA
  • Imposte sui redditi

Questo significa che i pagamenti relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile rimangono congelati.  Agenzia delle Entrate (AdE) ha quindi aggiornato tempestivamente le istruzioni relative alla compilazione delle comunicazioni Iva tenendo conto dell’articolo 1, comma 923 lettera C della Legge n° 234/2021, al rigo VP1 nella casella relativa agli “Eventi eccezionali” debutta il codice 2.

Eventi Eccezionali si riferiscono a tutti i soggetti che hanno beneficiato di agevolazioni fiscali in materia di IVA che sono previste per chi ha subito calamità o altre tipologie di situazioni gravi.

LIPE

LIPE: disposizioni aggiornate da Agenzia delle Entrate

Riportiamo il dettaglio delle specifiche LIPE 2022 che Agenzia delle Entrate ha riportato direttamente sul proprio sito ufficiali:

“… Il codice 2 va indicato dalle Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del d.p.c.m. 24 ottobre 2020. Per tali soggetti l’articolo 1, comma 923, della legge n. 234 del 2021, ha sospeso i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022.”

Le modifiche adottate da AdE coinvolgono, di conseguenza, anche le specifiche tecniche per la compilazione della comunicazione delle liquidazioni IVA periodiche e i relativi software di compilazione e controllo. Gli aggiornamenti fanno riferimento al 10 febbraio 2022.

LIPE: sospensione versamenti IVA settore sport e competizioni in corso

Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuove indicazioni per la compilazione delle LIPE 2022 dopo la decisione di sospendere i versamenti IVA.

Le novità sono indicate nella circolare n°3/4 del 4 febbraio 2022. I primi soggetti che beneficiano delle sospensioni dei versamenti IVA sono, come abbiamo detto, le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. I soggetti devono avere il domicilio fiscale, la sede legale, oppure la sede operativa sul territorio dello stato e devono operare nell’ambito delle competizioni sportive, ancora in corso di svolgimento.

Non tutti i soggetti del mondo dello sport hanno accesso e diritto alla sospensione dei versamenti Iva previsti dalla Legge di Bilancio 2022. Anche le varie associazioni e federazioni sportive possono usufruire dell’agevolazione esclusivamente nell’ambito di attività e competizioni sportive ancora in corso di svolgimento. La competizione sportiva deve quindi essere in corso di svolgimento alla data del 1° gennaio 2022. La data è stata prevista direttamente nella Legge di Bilancio 2022.

Bando INAIL: proroga al 23 febbraio 2022

Il Bando ISI è stato inizialmente revocato, perché tutti i fondi sono stati dirottati a favore delle misure contro il Covid-19. INAIL ha pubblicato il bando solo nel mese di novembre 2020, in cui erano stati messi a disposizione 211.226.450 euro  per i consueti  finanziamenti annuali a fondo perduto. Fondi destinati a realizzare progetti che dovevano servire a migliorare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il click day, vale a dire il giorno previsto per l’invio delle domande, si è concluso regolarmente l’11-11-2021. Il 3 febbraio, L’istituto, sul proprio sito istituzionale, ha annunciato il rinvio della scadenza per la presentazione della documentazione e, di conseguenza, anche per la pubblicazione degli elenchi definitivi dei progetti approvati. Vediamo quindi quali sono le nuove date per il Bando INAIL.

Bando INAIL: le nuove scadenze

INAIL ha annunciato le seguenti nuove proroghe:

  • Upload della documentazione entro il  23 febbraio 2022, ore 18:00 (annullata la data del 4 febbraio 2022)
  • Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi entro il 31 marzo 2022 (data rinviata rispetto al 16 marzo 2022).

Il 3 dicembre scorso, invece, sono già stati pubblicati gli elenchi provvisori dei beneficiari, suddivisi per regione e asse di finanziamento.

Gli elenchi riportano tutte le domande correttamente inoltrate, in ordine cronologico di arrivo di arrivo registrato dai sistemi INAIL. Ogni domanda è contrassegnata in base all’esito con una serie di lettere:

  • S – posizione utile per l’ammissibilità
  • S-REC – subentrate in posizione utile a seguito dell’esclusione di domande annullate per violazione delle regole tecniche
  • N – provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi

Per l’ammissibilità vera e propria le domande contrassegnate dalle lettere “S” ed “S-REC” devono essere convalidate. La convalida avviene a seguito dell’invio del modulo di domanda (modulo A) e della documentazione a suo completamento, entro le ore 18 del 23 febbraio 2022.

Bando INAIL: i destinatari

Come per gli anni precedenti, i destinatari del bando INAIL sono:

  • Imprese iscritte alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura
  • Enti del terzo settore appartenenti all’asse 2.

Bando INAIL

Bando INAIL: assi di finanziamento

Le risorse finanziarie sono ripartite per assi di finanziamento e in base alle regioni. Gli assi di Finanziamento sono:

  •  1  – Progetti d’investimento (primo avviso)
  •  1 – Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (secondo avviso)
  •  2 – Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC)
  • 3 – Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
  •  4 – Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività:
      • Pesca (codice Ateco A03.1)
      • Fabbricazione di mobili (codice Ateco C31)

Importo erogabile

Sono previste delle soglie massime erogabili alle varie aziende:

  • 130.000 euro per tutti i progetti rientranti negli assi 1, 2, 3.
  • 50.000 euro per tutti i progetti rientranti nell’asse 4.

Bando INAIL: le procedure informatiche

Il 1° giugno 2021, INAIL ha annunciato l’apertura delle procedure informatiche e una tabella cronologica con la quale sono indicate le modalità d’inoltro delle domande:

  • Compilazione domande – dal 1° giugno 2021 al 15 luglio 2021 ore 18.00
  • Download codici identificativi – dal 20 luglio 2021
  • Comunicazione regole tecniche per l’invio della domanda online – entro il 15 luglio
  • Click day – 11 novembre 2021
  • Comunicazione elenchi provvisori dei beneficiari – 25 novembre 2021, poi posticipato al 3 dicembre 2021
  • Upload documentazione e invio – 23 febbraio 2022 h. 18.00
  • Pubblicazione elenchi definitivi – entro il 31 marzo 2022

È inoltre stato messo a disposizione un numero telefonico per ottenere assistenza e informazioni: 06.6001 del Contact center Inail.

Fattura elettronica europea: la proposta INT

L’INT – Istituto Nazionale Tributaristi ha inviato, alla Commissione Europea, un contributo sulla fattura elettronica europea. Le proposte sono contenute in un comunicato risalente a 10 giorni fa, esattamente il 7 febbraio 2022, dove l’INT chiede di semplificare l’iter per gli adempimenti d’imprese e contribuenti. È inoltre auspicata un omogeneità normativa in Unione Europea per quando riguarda IVA e fatturazione elettronica.

Fattura elettronica europea: in cosa consiste la proposta dell’INT

L’INT ha manifestato uno spiccato gradimento nei confronti del piano d’azione adottato dalla Commissione Europea e invita a non fermarsi e a implementare nuove attività. L’INT propone la fattura elettronica europea, sottolineando come questo strumento possa essere necessario ed efficace a combattere l’evasione fiscale.

Suggerisce alla Commissione di semplificare le procedure burocratiche a cui, imprese e contribuenti, devono adempiere. Le parole testuali dell’INT sono state:

“Semplificare i rapporti commerciali intracomunitari riducendo gli adempimenti burocratici.”

La Commissione deve lavorare per cercare di armonizzare il più possibile la normativa che vige nei vari paesi dell’UE relativa all’imposta sul valore aggiunto. Deve inoltre adoperarsi per semplificare al massimo gli adempimenti tra i paesi dell’Unione. I punti obbligatori, presi in esame, sono:

Fattura elettronica europea 2022: le parole del presidente Alemanno

Il presidente dell’INT, Riccardo Alemanno, si è espresso sull’argomento IVA e fattura elettronica europea:

“I sistemi digitali applicati alla fiscalità possono sicuramente avere grande efficacia sia in termini di lotta all’evasione sia di semplificazione. Occorre però che a monte dell’utilizzo di tali strumenti informatici si attui una politica di omogeneità delle norme all’interno dell’Unione europea, in particolare su aliquote IVA e fatturazione elettronica. Pertanto si è assolutamente d’accordo sull’introduzione di una partita IVA europea e si auspica che quanto prima si possa avere anche un’unica piattaforma digitale per la gestione degli scambi intracomunitari.”

Con queste parole, il presidente, ha voluto sottolineare che, grazie a un’auspicabile uniformità normativa, all’interno dell’UE, anche le operazioni commerciali, ne gioverebbero e migliorerebbero sicuramente.

Fattura elettronica europea

Modifiche che si ripercuoterebbero positivamente, anche su contribuenti e consumatori. Alemanno, infatti, sostiene che è necessario arrivare progressivamente ad aliquote armonizzate, così da evitare difformità negli scambi commerciali tra Paesi membri. Inoltre, propone e si augura, che l’obbligo della fatturazione elettronica potrebbe già adesso essere imposto a b2b  e b2c. Così facendo, molte procedure burocratiche che gravano sui consumatori, verrebbero snellite grandemente.

Per la precisione, le parole del Presidente sono state le seguenti:

“È evidente che l’introduzione di sistemi digitali in ambito fiscale possa produrre il massimo beneficio e apportare una semplificazione effettiva degli adempimenti, solo se le attuali normative saranno riformate e adattate all’era digitale. È necessario in ambito IVA arrivare gradualmente ad aliquote armonizzate per evitare difformità negli scambi commerciali dei Paesi membri e semplificarne gli aspetti burocratici e amministrativi. Nell’immediato si potrebbe già attuare l’obbligo di fatturazione elettronica b2b e b2c che, oltre a contribuire alla riduzione dell’evasione dell’IVA, semplificherebbero lo scambio di documentazione evitando una serie di adempimenti che attualmente gravano sulle attività produttive e conseguentemente sui consumatori.”

Fattura elettronica europea e sicurezza nella gestione dei dati

Argomento delicato e spinoso, è trattato con lungimiranza dal presidente Alemanno che esplicita la necessità di una revisione generale delle norme che regolano la privacy in ciascuno Stato membro. Un riesame che porterebbe anche a garantire una sicurezza digitale superiore ai contribuenti, attraverso l’applicazione di strumenti anti intrusione delle piattaforme digitali.

La Commissione Europea ha proposto al Parlamento Comunitario la redazione di una dichiarazione di diritti e principi che guidino in modo condiviso la trasformazione digitale all’interno dell’Unione europea. Alemanno si augura che questa “dichiarazione” possa trovare inserimento anche nel contesto degli scambi commerciali di beni e servizi. Solo così si potranno salvaguardare dati e privacy, senza aggravare ulteriormente gli adempimenti burocratici.

Infine il presidente ha sottolineato la necessità che il legislatore italiano renda al più presto operative le misure previste all’interno della Legge Delega della Riforma Fiscale.

Startup innovative e agevolazioni IVA

Le Startup innovative, hanno la possibilità di sfruttare una serie di agevolazioni IVA. I vantaggi fiscali a loro riservati sono molteplici: deduzioni e detrazioni per le imposte dirette IRPEF e IRES e benefici a livello d’imposte indirette. Le regole che disciplinano la costituzione delle startup innovative sono contenute nell’ articolo 25 del D.L. n. 179/2012  e con la  Legge n. 221/2012. Per incentivarne lo sviluppo, il legislatore ha previsto una serie di agevolazioni, tra le quali ritroviamo, appunto, quelle relative all’IVA. Vediamo di cosa si tratta.

Startup innovative agevolazioni

Tra le agevolazioni previste per le Startup innovative, ci sono quelle relative ai rimborsi annuali e alla compensazione dell’imposta sul valore aggiunto. Quando in dichiarazione IVA risulta un saldo a credito del contribuente, si prospettano tre diverse possibilità:

  1. richiesta di rimborso totale o parziale – solo se l’ammontare è superiore a euro 2.582,28 e se deriva da una delle seguenti situazioni:
  • cessazione attività
  • se l’aliquota media sugli acquisti e importazioni supera quella media sulle operazioni attive, aumentata del 10%
  • in presenza di operazioni non imponibili per esportazioni
  • presenza di acquisti di beni ammortizzabili
  • rimborsi Iva spettanti ai rappresentanti fiscali in Italia di società non residenti
  • esportazioni e cessioni intracomunitarie di prodotti soggetti ad accisa
  1. riporto all’anno successivo del credito utilizzabile nelle liquidazioni periodiche
  2. compensazione

La decisione può essere manifestata all’interno della dichiarazione IVA stessa. Rimborso o compensazione, invece, possono anche essere scelte durante l’anno attraverso i rimborsi infrannuali.

Il rimborso può essere richiesto e spetta solo se risultano eccedenze d’IVA detraibile, dalle dichiarazioni dei due anni precedenti.

Rimborso IVA: come funziona

Il rimborso IVA deve essere effettuato entro tre mesi dalla dichiarazione annuale. Esistono diverse modalità di rimborso a seconda degli importi da versare:

  • rimborsi inferiori o uguali a euro 30.000,00 – basta la dichiarazione annuale
  • rimborsi superiori a euro 30.000,00 – erogabili senza garanzia, a meno che il soggetto non rientri in casistiche particolari (come, ad esempio, per i soggetti che esercitano attività d’impresa da meno di due anni, o soggetti che presentano la dichiarazione annuale IVA senza visto di conformità o di sottoscrizione alternativa.)

Per ottenere il rimborso IVA, il soggetto deve apporre alla dichiarazione annuale il visto di conformità o la sottoscrizione. In alcuni casi particolari è poi necessario allegare anche una dichiarazione sostitutiva che attesta le precise condizioni.

Startup innovative e agevolazioni IVA

Per le Startup innovative, il limite di 5.000 euro è aumentato a 50.000 euro annui. Questo vale per tutti il periodo d’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese. Lo stesso vale quando chiedono l’esonero dall’obbligo del visto di conformità, soprattutto quando è richiesta la compensazione dell’IVA.

Quindi, le Startup Innovative sono esonerate dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA fino a 50.000 euro. Solo quando questa soglia viene superata, allora è dovuta l’apposizione del visto di conformità in dichiarazione IVA.

Startup innovative

Startup innovative agevolazioni

Vogliamo ricordare, brevemente anche tutte le altre agevolazioni di cui godono le Startup Innovative:

  • Costituzione digitale gratuita – possono quindi evitare la costituzione della società presso un notaio, grazie alla firma digitale.
  • Esonero da bollo e diritti – le Startup innovative devono iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese tenuto presso le Camere di Commercio. Questa registrazione consente loro di avere diritto all’esonero dall’applicazione dall’imposta di bollo.
  • Deroghe alla gestione ordinaria – con la formula giuridica di S.R.L., possono costituire categorie particolari di azioni.
  • Riporto delle perdite con disciplina derogatoria – nel caso si verificasse una diminuzione del capitale, di oltre un terzo, il tempo, entro il quale, devono provare che la perdita è diminuita è posticipato al secondo esercizio successivo.
  • Disciplina sulle società di comodo – alle start up innovative non può essere applicata la disciplina sulle società di comodo.
  • Disciplina del lavoro ad hoc – la costituzione dei contratti a tempo determinato, non può superare la soglia dei 36 mesi.
  • Strumenti di partecipazione al capitale – i collaboratori possono ricevere strumenti di partecipazione al capitale, quale forma di remunerazione. I fornitori esterni, invece, possono essere pagati attraverso work for equity.

Per concludere, si ricorda che le Startup Innovative sono società che non rientrano nel reddito imponibile, ma sono soggette solamente alla tassazione sul capital gain.

Fattura elettronica e privacy: novità 2022

La fattura cartacea non esiste più da circa tre anni. È stata sostituita dalla fattura elettronica che è molto più semplice, veloce e comoda. Inoltre si è dimostrata essere un valido aiuto nella battaglia contro l’evasione fiscale che, nel 2021 è calata drasticamente. Nonostante i miglioramenti che la fatturazione elettronica ha apportato al nostro sistema, c’è chi sostiene che violi la privacy dei contribuenti. Cerchiamo quindi di capire meglio tutte le dinamiche che intercorrono tra fattura elettronica e privacy.

Fattura elettronica e privacy

La fattura elettronica è un sistema relativamente “nuovo” introdotto in Italia da circa tre anni. In questo lasso di tempo ha già dato buoni frutti e ha fatto ottenere diversi risultati sul fronte evasione fiscale dell’IVA (soprattutto per quanto riguarda l’anno d’imposta 2021).

Anche a causa della pandemia da Covid-19, le attività online sono andate aumentando sempre di più. Sono pratiche, funzionali, comode e veloci. La possibilità di pagare online per un acquisto è ha semplificato la vita a molte persone e reso possibile commerci che fino a qualche anno fa non erano nemmeno immaginabili.

Anche lo Stato ha potuto beneficiare, e non poco, di questo innovativo sistema di pagamenti. Infatti, ha la possibilità di controllare molto meglio ogni singola attività svolta e transazione effettuata. Di conseguenza non riscontra alcun problema per eseguire verifiche e incassare imposte e tributi dovuti. Le autorità competenti, quindi, possono controllare più facilmente ogni genere di commercio, scambio, pagamento e transazione eseguita dai contribuenti.

La fattura elettronica, però, ha comunque sollevato alcuni dubbi riguardo la sua legittimità nei confronti della popolazione. Le riserve riguardano, in particolar modo il diritto alla privacy. Ma cerchiamo di fare il punto sulla situazione attuale.

Fattura elettronica: cos’è e come funziona

Facciamo un breve riassunto che non guasta mai. La fattura elettronica ha sostituito definitivamente quella cartacea e permette d’inviare e ricevere la documentazione relativa alle transazioni economiche, completamente in formato digitale. Esistono software specializzati nella creazione, conservazione e invio delle fatture elettroniche (proprio come FatturaPRO.click).

Le fatture elettroniche sono create direttamente attraverso questi software che le emettono in formato .XML, l’unico legalmente riconosciuto al momento attuale. I programmi specifici sono quindi in grado di compilare una fattura elettronica, firmarla digitalmente, inviarla al destinatario (passando attraverso il Sistema di Interscambio) e recapitarla a chi di competenza.

Un sistema particolarmente semplice che ha permesso di ridurre l’evasione fiscale dell’IVA di 7,4% nel 2021, rispetto all’anno precedente. L’anno scorso, infatti, l’evasione dell’IVA è stata per la prima volta al di sotto della soglia del 20%, per l’esattezza è stata pari al 19,9%.

Ma tornando al problema iniziale che vede coinvolte la fattura elettronica e privacy, c’è chi sostiene che questo strumento violi questo diritto dei soggetti coinvolti. Perché? Vediamolo.

Fattura elettronica e privacy

Garante privacy e fattura elettronica: davvero c’è violazione?

Le fatture elettroniche devono riportare, obbligatoriamente: natura, quantità, qualità dei beni e servizi prestati. Al fine di capire se vi fosse o meno violazione della privacy, il Garante per la protezione dei dati personali, ha avviati, quindi, una serie di colloqui con Agenzia delle Entrate.

Alla fine del 2021, a seguito del lavoro del Garante, è stato emesso un provvedimento che serve ad aumentare la privacy delle fatture elettroniche. Una delle misure introdotte dall’Autority è quella di limitare la possibilità agli esercenti, di emettere fatture elettroniche al posto del normale scontrino commerciale, per adempiere ai doveri amministrativi.

Alla luce di quanto analizzato, il Garante, ha però dichiarato che il rapporto “fatture elettroniche e privacy” deve ancora essere migliorato. In vista, quindi, delle novità per il 2022. Non sono ancora state specificate nel dettaglio le novità in materia, ma gli scenari prospettabili sono tanti.

Privacy e fattura elettronica: alcuni possibili scenari

Viste le obiezioni mosse dal Garante verso il rispetto della privacy da parte delle e-fatture, Agenzia delle Entrate potrebbe eliminare l’obbligatorietà di emissione, lasciandole facoltative in base alla volontà del contribuente.

Un’altra possibilità, invece, è quella secondo la quale lo stesso contribuente potrebbe vietare ad AdE di “conservare le proprie fatture”. A oggi, in effetti, Agenzia delle Entrate, conserva le fatture elettroniche per 8 anni dalla data della transazione. È stato il Decreto Legislativo 127/2019 a stabilirlo:

“I file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:

  1. a) dalla Guardia di finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68; 
  1. b) dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.”

Insomma, alla fine le possibilità sono tante e disparate. Bisogna solo aspettare la decisione definitiva che prenderà l’Autority nell’arco di quest’anno.