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Scontrino elettronico per omaggio e vendite online

Lo scontrino elettronico è ormai entrato a far parte della normalità quotidiana da diversi anni. Introdotto gradualmente a partire dal 1° luglio 2019, è infine andato a sostituire definitivamente gli scontrini cartacei e le ricevute fiscali. A distanza di oltre due anni abbiamo assistito ad alcune trasformazioni e miglioramenti che hanno reso questo strumento, un valido alleato di aziende e commercianti. Oggi vogliamo fare un po’ il punto della situazione sull’argomento e andare a specificare qualche dettaglio per quanto riguarda l’emissione dello scontrino elettronico per omaggio e per vendite online.

Scontrino elettronico: dove eravamo rimasti

Facciamo un breve riassunto su questo importantissimo argomento, che sta a cuore a diversi soggetti e contribuenti. Entrato in vigore in maniera graduale a partire dal 1° luglio 2019, ha sostituito definitivamente le ricevute fiscali e gli scontrini cartacei. Lo scontrino elettronico è strettamente correlato all’uso di un registratore di cassa fiscale. Inizialmente era obbligatorio averne uno fisico, perché non c’erano alternative. Nel giro di pochi mesi però, grazie a piattaforme come quella di FatturaPRO.click è stato possibile fare a meno di questo dispendioso e fastidioso accessorio. La piattaforma, infatti, è in grado di gestire autonomamente e completamente l’emissione degli scontrini elettronici e l’invio all’Agenzia delle Entrate di tutti i dati acquisiti, senza doversi appoggiare a un registratore telematico fisico.

A chi ancora non avesse compiuto il grande passo di scegliere FatturaPRO.click, e continua a utilizzare i registratori telematici, si ricorda che c’è tempo fino al 1° gennaio 2022 per aggiornare tutti i registratori al tracciato telematico dei corrispettivi giornalieri: TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 – giugno 2020. Fino alla scadenza indicata è quindi ancora possibile inviare i corrispettivi utilizzando il vecchio tracciato nella versione 6.0.

Da segnalare inoltre che, il Provvedimento del 7 settembre 2021 prevede il 31 dicembre 2021 come termine entro il quale i produttori dei registratori telematici, possono dichiararne la conformità rispetto alle specifiche tecniche di un modello già approvato da AdE.

Scontrino elettronico per omaggio

Scontrino elettronico senza registratore telematico

Come abbiamo detto nel paragrafo precedente, i corrispettivi giornalieri possono essere inviati utilizzando un registratore di cassa telematico, o seguendo una lunga e laboriosa procedura online, oppure scegliendo FatturaPRO.click come partner per le transazioni quotidiane. Sicuramente l’ultimo rappresenta la soluzione migliore delle tre. Prima di tutto permette di non spendere soldi nell’acquisto di un registratore telematico che deve sempre e comunque essere aggiornato e sottoposto a manutenzione ordinaria e straordinaria. Poi rappresenta anche un sistema molto più facile e accessibile a tutti per inviare gli scontrini telematici senza perdersi nella complessità dei sistemi predisposti dall’Agenzia delle entrate.

Scontrino elettronico per omaggio e vendite online

Dopo aver riassunto molto brevemente la situazione degli scontrini elettronici in Italia fino a oggi, arriviamo adesso al “nocciolo della questione”. Ci sono alcuni casi in cui molti soggetti si chiedono ancora come devono comportarsi con gli scontrini elettronici. Ad esempio, in tanti si chiedono come emettere scontrino elettronico per omaggio, oppure in caso di vendite online. Facciamo chiarezza subito.

Nel caso di omaggi da parte dei commercianti, gli esercenti devono comunque emettere uno scontrino elettronico pari a zero per giustificare la merce ceduta. Lo scontrino a zero non ha alcun impatto sulla comunicazione dei corrispettivi giornalieri. Ai fini IVA, invece, è necessario emettere una fattura elettronica da inviare al Sistema di Interscambio. La fattura elettronica deve essere compilata  come tipologia di modello TD27= fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa. I campi: cedente/prestatore e del cessionario/committente devono essere compilati con l’identificativo IVA di colui che emette l’autofattura.

Scontrino elettronico per vendite online

Altra nota spinosa per tanti commercianti: le vendite online. Nelle vendite online non vi è l’obbligo di emissione di scontrino elettronico. Rimane invece ancora obbligatoria l’annotazione dei corrispettivi nel registro di competenza. Questa decisione è stata ribadita anche da Agenzia delle Entrate nell’interpello numero 198 del 2019. Il documento spiega nel dettaglio perché per le vendite online non è obbligatorio rilasciare lo scontrino elettronico, a meno che non sia il cliente finale stesso a richiedere l’emissione della fattura elettronica.

In altre parole, il commercio online è inquadrato come commercio elettronico indiretto, assimilato alle vendite per corrispondenza. Il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996 n°696 esclude, infatti, gli obblighi di certificazione nelle vendite per corrispondenza (a eccezione della richiesta di fattura del cliente).

Cartella Esattoriale: cos’è, quando e perché arriva e come fare a pagarla

Agenzia delle Entrate ha a disposizione svariati strumenti per gestire il fisco italiano. Dall’esterometro, al redditometro, fino alla cartella esattoriale. La cartella esattoriale è usata da AdE, per recuperare i crediti insoluti da parte dei contribuenti. Molte le domande legate a questo strumento: quando e come sono notificate? Come è possibile controllare se sono state cancellate? Come è possibile difendersene? Non sempre è tutto chiaro quindi abbiamo voluto redigere questo breve articolo per riportare nel dettaglio qualche informazione in più relativamente a questo delicato argomento.

Cartella esattoriale: cos’è e a cosa serve

La cartella esattoriale è chiamata anche cartella di pagamento. Si tratta di un documento di intimazione al pagamento, usato dall’agente di riscossione per richiedere il saldo di una somma dovuta e non pagata. La somma in questione può riferirsi ad un debito nei confronti di un qualunque ente della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, Comune, ecc…).

La cartella esattoriale è usata anche per richiedere i pagamenti relativi a contravvenzioni stradali, sanzioni amministrative e tasse comunali. Fondamentale quindi capire sin da subito chi invia la cartella per riuscire ad identificare la violazione contestata.

La cartella esattoriale da tempo al contribuente di saldare l’importo richiesto, entro 60 giorni dalla ricezione. Le somme richieste sono definite come “iscritte a ruolo”. Significa che il debito è registrato dall’ente creditore in una specifica lista che invia successivamente all’agente di riscossione competente sul territorio. L’agente, ricevuta la lista delle somme iscritte a ruolo, può avviare la procedura per il recupero coatto degli importi.

Cartella Esattoriale

Nella cartella è possibile trovare tutte le indicazioni necessarie per effettuare il relativo pagamento:

  • somme dovute
  • scadenza entro la quale effettuare il pagamento
  • indicazioni sulle varie modalità di pagamento
  • indicazioni su come richiedere eventualmente la rateizzazione degli importi
  • specifica del responsabile dell’invio della cartella stessa.

Cartella esattoriale: ecco come saldare il debito

È la cartella esattoriale stessa che indica al contribuente il metodo di pagamento. Di solito contiene uno o più bollettini postali con i quali è possibile saldare il debito. I bollettini possono essere usati solo ed esclusivamente se il saldo dell’importo dovuto, è eseguito entro e non oltre la scadenza dei 60 giorni. Se il pagamento dovesse invece essere effettuato successivamente alla scadenza naturale della cartella, allora l’importo sarà diverso, maggiorato.

Altri metodi di pagamento accettati sono:

  • Pagamenti postali
  • Pagamenti bancari
  • Tramite home banking della propria banca o di Poste italiane
  • Presso gli sportelli bancari
  • In tabaccheria (solo quelle convenzionate con ITB, Sisal e Lottomatica)
  • Presso gli sportelli dell’agente di riscossione che ha emesso la cartella in questione
  • Sul sito di Agenzia delle Entrate – Riscossione

Cosa accade quando non si paga

Come accennato poco sopra, se il pagamento non è eseguito entro la scadenza naturale della cartella esattoriale (vale a dire entro 60 giorni dalla ricezione), allora le somme dovute cambieranno e aumenteranno. Gli importi sono maggiorati con:

  • gli interessi di mora maturati a partire dalla data di ricezione della cartella
  • gli oneri dovuti all’agente di riscossione
  • le spese richieste per mancato o ritardato pagamento

alla scadenza dei 60 giorni, l’agente di riscossione ha il diritto di procedere alla riscossione coatta dei beni del debitore. Può anche richiedere un fermo amministrativo di beni mobili registrati, piuttosto che un pignoramento dei beni.

Cartella esattoriale: ecco come verificarne la cancellazione

La cancellazione delle cartelle esattoriali è verificabile. È possibile effettuare un controllo su quelle di importo inferiore a 1000€. La verifica può essere fatta direttamente dal sito di Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata. In alternativa è possibile anche recarsi presso gli sportelli di Agenzia delle Entrate – Riscossione. Presso gli sportelli si può richiedere un estratto di ruolo, compilando l’apposito modello RD1 (scaricabile anche sul sito).

Come contestare le cartelle esattoriali

I termini per contestare una cartella esattoriale variano in base alla sua natura e alla natura del credito richiesto. Una cartella di pagamento di natura tributaria prevede un termine per il ricorso pari a 60 giorni dalla notifica. Una cartella esattoriale di natura contributiva o assistenziale invece, conta un termine di 40 giorni per il ricorso presso il Tribunale – Sezione Lavoro.

Se la cartella dovesse poi contenere dei vizi di forma, allora è possibile impugnarla entro 20 giorni dalla notifica. Infine se la cartella di pagamento è inviata per chiedere la riscossione di una sanzione amministrativa, o di violazione del codice della strada, allora il termine è di 30 giorni dalla notifica.

Accertamento sintetico: cos’è e come funziona

L’accertamento sintetico, conosciuto più comunemente come redditometro, è uno strumento utilizzato dal Fisco. Serve a determinare il reddito presunto dei contribuenti. Basa i calcoli sulle spese sostenute ed effettuati dai vari soggetti. È presente in Italia dal lontano 1973, ma rivisitato e potenziato nel 2010 in seguito al decreto legge n° 78.

Questo strumento è utilizzato dall’Agenzia delle Entrate. Serve quindi a determinare il reddito complessivo netto dei contribuenti e prende in esame le spese generiche sostenute dai vari soggetti. In base alle spese, Ade, determina il reddito netto e spetta al contribuente la prova contraria. In altre parole è a carico dell’utente dimostrare all’Agenzia delle Entrate che le spese sostenute sono state pagate con redditi diversi da quelli posseduti durante il periodo d’imposta (vale a dire preso in esame), oppure con redditi che non partecipano alla formazione del reddito imponibile, o ancora con redditi soggetti, o esenti, dalla ritenuta alla fonte.

Accertamento sintetico: dalle origini ad oggi

Per conoscere meglio questo particolare strumento del Fisco, partiamo proprio dalle sue origini. È introdotto nel 1973, dall’articolo n°38, c. 4 a 8, DPR n°600/1973. Fino al 2008 l’accertamento sintetico previsto dalla legge, prevedeva:

“… Con riferimento esclusivo alle persone fisiche, che prevede che l’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’art. 39 del DPR n. 600/1973, può in base ad elementi e circostanze di fatto certo, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato”.

Nel 2010 le disposizioni sono state rivisitate. Oggi, infatti, l’accertamento sintetico e quindi il relativo redditometro consiste nella:

“… Determinazione sintetica del reddito complessivo ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. L’ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fi ni dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione”.

Una forma leggermente diversa, con termini modificati che, in sostanza, comunque prevede sempre il redditometro quale strumento per l’accertamento del reddito netto di un contribuente. A lui poi l’onere della prova contraria.

Accertamento sintetico

Accertamento sintetico: a chi si applica

L0’accertamento sintetico è applicabile a tutte le persone fisiche ai fini di determinare l’imposta sul reddito. È inoltre applicabile a tutte le persone fisiche  che esercitano imprese, arti e professioni. In quest’ultimo caso il reddito complessivo dei soggetti deve risultare essere inferiore a quello a loro attribuibile, in base a tutte le spese sostenute nel periodo d’imposta esaminato e ai relativi indici di capacità contributiva. In altre parole si ricorre al redditometro, solo quando il reddito presunto supera di almeno il 20% di quello realmente dichiarato.

Il calcolo del reddito è eseguito in base a specifici indicatori di capacità contributiva. Il Fisco prende in esame specifiche spese sostenute dal soggetto durante il periodo d’imposta e ne moltiplica gli importi per determinati coefficienti di riferimento. I coefficienti sono legati alla classe di appartenenza del contribuente.

Accertamento sintetico: ecco come funziona

Cerchiamo adesso di capire nel dettaglio come funziona l’accertamento sintetico. Le caratteristiche prese in considerazione sono tre:

  • Composizione familiare – i calcoli sono effettuati valutando la situazione familiare del contribuente. Quindi si tiene conto se è single, oppure in coppia e se ha o no dei figli.
  • Età – tre i diversi scaglioni di appartenenza: fino a 35 anni, da 35 a 64 anni e oltre i 65 anni.
  • Area geografica di riferimento – in base alla residenza del contribuente sul territorio nazionale.

Ogni contribuente è identificato all’interno di specifiche classi. A ciascuna classe corrispondono dei coefficienti. Le spese effettuate dai contribuenti nell’arco del periodo d’imposta, sono moltiplicate per i relativi coefficienti. Il risultato corrisponde al presunto reddito netto. Agenzia delle Entrate, dopo aver calcolato l’importo, invia comunicazione al contribuente. In seguito alla ricezione dell’avviso, spetta al contribuente presentarsi presso gli uffici AdE competenti per territorio, e fornire le prove che giustificano le eventuali differenze tra spese e reddito dichiarato.

Successivamente all’accertamento sintetico, il contribuente può richiedere un accertamento di adesione. Agenzia delle Entrate mette inoltre a disposizione un sistema, chiamato Redditest che consente di calcolare preventivamente un’eventuale congruenza tra reddito dichiarato e spese sostenute.

Conservazione digitale: cosa cambia dal primo gennaio 2022

La conservazione digitale cambia dal primo gennaio 2022. L’AgID, l’‘Agenzia per l’Italia digitale, ha stilato delle nuove linee guida alle quali ognuno dovrà adeguarsi entro il 31 dicembre 2021. Gli obiettivi dell’agenzia sono la regolamentazione della natura e della funzione del sistema di conservazione, ruoli e funzioni dei soggetti coinvolti e la descrizione minuziosa dell’intero processo. L’aggiornamento delle linee guida ha lo scopo di creare un’unica regolamentazione uniforme sull’argomento della conservazione digitale. Finora infatti le norme di riferimento erano dettate dal

  • Codice dell’amministrazione digitale – articolo 71
  • DPCM del 13 novembre 2014 – Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici
  • DPCM 3 dicembre 2013 – Regole tecniche in materia di sistema di conservazione

Vediamo quindi insieme nel dettaglio cosa cambia da gennaio 2022.

Conservazione digitale: come cambia il ruolo del Responsabile della Conservazione

Il Responsabile della Conservazione è la prima figura a essere interessata alle modifiche previste dalle nuove linee guida dell’AgID. In particolare si specifica che tale figura, nelle pubbliche amministrazioni, deve essere identificata nell’organigramma, in un responsabile o funzionario interno. È altresì specificato che tale figura deve essere formalmente nominata con adeguate competenze legali, informatiche e archivistiche.

Nel caso di soggetti privati invece, il ruolo può anche essere svolto da un soggetto esterno. Deve però essere terzo rispetto a chi gestisce il servizio di conservazione digitale e dotato di appropriate conoscenze.

Conservazione digitale

Che si tratti di un soggetto interno, piuttosto che esterno, il responsabile della conservazione ha specifica responsabilità civilistica. È quindi responsabile dei processi di conservazione e titolare del manuale della conservazione. Per dirla in altre parole. Dal prossimo anno non sarà più sufficiente nominare sulla carta un responsabile della conservazione. Questo dovrà invece attivarsi per porre in essere tutte una serie precisa di attività di controllo. Le attività devono servire a monitorare i processi di conservazione, anche se questi saranno poi svolti da un conservatore esterno.

Il responsabile della conservazione digitale andrà quindi a svolgere un ruolo di assoluta primarietà. Diventerà responsabile giuridicamente dei processi di conservazione digitale.

Conservazione digitale e metadati

I metadati sono associati ai documenti conservati digitalmente. Con le nuove linee guida il loro numero subirà un sostanziale aumento. Il numero e la tipologia di metadati associati ai documenti sarà superiore e serviranno per indicizzare, identificare e ricercare i documenti inviati al sistema di conservazione digitale.

La maggior parte delle novità introdotte sui metadati, impatterà i documenti prodotti dalle Pubbliche Amministrazioni. Ne sono un esempio, i dati di registrazione, come ad esempio il protocollo, il registro, ecc…. Non si applicheranno, invece, ai documenti prodotti in ambito privatistico (come ad esempio le scritture contabili, la dichiarazione dei redditi e le fatture elettroniche).

La cosa migliore, per tutti, sarebbe che i metadati fossero definiti sulla base della categoria documentale. Questo sistema è, ad esempio, applicato ai documenti di origine tributaria. Quest’ultimi sono individuati dal Decreto del Mef del 17 giugno 2014, in cui si specificano cognome, nome, denominazione, codice fiscale, partita Iva, data o associazioni logiche di questi ultimi.

Da tenere conto, inoltre, che moltissimi documenti digitali contengono già al loro interno i suddetti metadati. I documenti che posseggono già queste informazioni, non dovrebbero aver bisogno di una nuova specifica categoria documentale che ne espliciti separatamente il contenuto in questione.

La conservazione digitale è, e rimarrà sempre, un argomento molto importante e delicato. In ambito della fatturazione elettronica riveste un ruolo primario. È auspicabile che ogni modifica introdotta dall’AgiD sia volta a migliorare e coordinare le proprie regole con le norme fiscali/civilistiche. In questo modo i software gestionali delle imprese italiane godrebbero sicuramente di una maggiore semplificazione nello svolgimento delle proprie funzioni.

 

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Ricezione della fattura elettronica: dati e modalità di visualizzazione e archiviazione

Finora abbiamo sempre visto come fare a compilare correttamente una fattura elettronica. Per una volta però vogliamo metterci anche nei panni di chi la deve ricevere, magari per la prima volta. Quali sono i dati da fornire per farsi fare e inviare una fattura elettronica? Dove è possibile recuperarla? Come funziona la ricezione della fattura elettronica? Quando si acquistano dei beni, ad esempio, è possibile richiedere al fornitore la fattura per il materiale acquisito. In questo caso la prima cosa da fare è sicuramente quella di fornire tutti i dati completi e giusti al fornitore (oggi non è più sufficiente comunicare solo la partita IVA). Infine, una volta lasciati i dati, riceveremo la fattura e dovremo conservarla correttamente. Vediamo quindi come si svolgono nel dettaglio tutti questi passaggi.

Tutti i dati da comunicare

È sempre possibile recuperare le fatture inviate da fornitori dal proprio cassetto fiscale, ma rimane comunque un’operazione laboriosa e noiosa. Quindi per ricevere una fattura elettronica, senza doverla poi recuperare dal sito dell’Agenzia delle Entrate è necessario fornire o l’indirizzo PEC, oppure il Codice Destinatario a 7 cifre. Quest’ultimo è sempre fornito dal proprio software gestionale della fatturazione elettronica.

Unica alternativa rimane quella di indicare l’indirizzo telematico prevalente nel cassetto fiscale. In pratica è possibile indicare ad AdE sul cassetto fiscale l’indirizzo al quale è preferibile ricevere sempre le fatture elettroniche (PEC o Codice destinatario). Questo ha validità prevalente rispetto a qualunque altra informazione o indicazione si possa dare ai propri fornitori. Un sistema che garantisce di ricevere sempre le fatture con la modalità preferita. Anche così è quindi possibile evitare di dover consultare il cassetto fiscale, che rimane sempre la soluzione più scomoda di tutte.

Ricezione della fattura elettronica: dove recuperare i documenti

Una volta comunicati tutti i dati al fornitore, non resta che rimanere in attesa della ricezione della fattura elettronica.  Chi utilizza una software house come FatturaPRO.click, a questo punto, deve fare poco o nulla. Infatti, a seguito dei controlli eseguiti dal Sistema di Interscambio sulla fattura elettronica, basta importarla sul software gestionale che provvede in automatico a registrarla e archiviarla.

Ricezione della fattura elettronica

Chi invece non ha una software house deve fare qualche passaggio in più. La prima cosa da fare è quella di procurarsi uno strumento che consenta di aprire il formato XML nel quale sono solite essere inviate le fatture elettroniche. In seguito il documento deve essere salvato e successivamente registrato e archiviato. I primi tempi che entrò in vigore la fatturazione elettronica, molte aziende erano solite inviare ai propri clienti anche una copia cartacea delle fatture emesse. Oggi però è sempre più difficile e un’abitudine che sta lentamente (ma sistematicamente) cadendo in disuso.

Le fatture di acquisto non è obbligatorio numerarle, anche se aiuterebbe per l’organizzazione della propria attività. Devono però essere sempre registrate in un apposito registro e gli deve sempre essere attribuito un codice progressivo a ciascuna registrazione.

Detrazione IVA sugli acquisti

Nell’articolo precedente abbiamo visto cosa sono e quanti sono i codici IVA. Compilare una fattura elettronica richiede sempre molta attenzione, a tutti i dettagli e, soprattutto al campo IVA da comunicare ad Agenzia delle Entrate. I software gestionali della fatturazione elettronica, come FatturaPRO.click, aiutano tantissimo in queste operazioni, che invece rimangono sempre più difficoltose ed ostiche a chi ancora non usufruisce delle potenzialità di un gestionale.

Ricordiamo che è sempre possibile detrarre l’IVA sugli acquisti durante la liquidazione IVA del mese o trimestre di effettuazione. Tutti i documenti di acquisto ricevuti entro il 15 del mese successivo, possono essere detratti. Questo vale per tutte le fatture ad eccezione di quelle che si riferiscono a operazioni eseguite l’anno precedente. La liquidazione IVA è un momento molto importante nella vita contabile e fiscale di un’azienda. Anche in questo caso avere a disposizione una piattaforma completa e facile da usare come FatturaPRO.click, aiuta molto a semplificare tutti i passaggi.

Codici IVA: cosa sono, quali sono e a cosa servono

Chi è alle prese ogni giorno con le fatture elettroniche conosce bene l’importanza della compilazione corretta del campo IVA. Il sistema contabile italiano ha ideato una serie di codici IVA per identificare, in modo univoco, ogni casistica, natura dell’operazione, o eventuale motivazione di non applicabilità dell’aliquota IVA. I codici IVA sono anche conosciuto come “codici natura” e identificano tutti i diversi aspetti dell’operazione:

Compilare una fattura elettronica richiede particolare attenzione a tutti i dettagli relativi all’IVA che devono essere obbligatoriamente comunicati ad Agenzia delle Entrate. Per semplificare le procedure, i software gestionali della fatturazione elettronica, come ad esempio FatturaPRO.click, lo fanno quasi del tutto automaticamente, aiutando con suggerimenti e indicazioni durante la compilazione delle e-fatture.

Ogni documento deve quindi riportare l’indicazione dell’aliquota IVA e, qualora si trattassi di un’aliquota pari allo 0%, deve essere indicata la motivazione per la quale non è applicata l’imposta.

Codici IVA: struttura

I codici IVA hanno una struttura molto semplice. Sono sempre composti dalla lettera N che precede un numero. La lettera N è l’iniziale della parola “Natura” che indica appunto il codice di riferimento. Il numero invece classifica semplicemente la “natura” dell’operazione. Vediamo meglio nel dettaglio quanti e quali sono questi codici che tornano sempre molto utili in fase di compilazione di una fattura elettronica.

Codici IVA o Codici Natura: l’elenco completo

Escluso dalla base imponibile art.15                                                 N1       escluse ex art. 15

Codici IVA: NON SOGGETTI

Fuori campo Iva art. 2 DPR 633/1972                                               N2.2    non soggette

Fuori campo Iva art. 3 DPR 633/1972                                               N2.2    non soggette

Fuori campo Iva art. 4 DPR 633/1972                                               N2.2    non soggette

Fuori campo Iva art. 5 DPR 633/1972                                               N2.2    non soggette

Art. 7 bis DPR 633/1972 (cessione di beni extra-UE)                       N2.1    non soggette

Art.7 ter  DPR 633/1972 prestazione servizi UE (vendite)               N2.1    non soggette

Art.7 ter  DPR 633/1972 prestazione servizi extra-UE                     N2.1    non soggette

Art.7 quater DPR 633/1972 prestazione servizi UE (vendite)          N2.1    non soggette

Art.7 quater DPR 633/1972 prestazione servizi extra-UE                N2.1    non soggette

Art.7 quinquies DPR 633/1972 (prestazione servizi)                         N2.1    non soggette

Art.7 sexies, septies DPR 633/1972 (prestazione servizi)                 N2.1    non soggette

Art. 38 c.5 DL  331/1993                                                                   N2.2    non soggette

Art.17 c.3 DPR 633/1972                                                                  N2.2    non soggette

Art.19 c.3 lett. b DPR 633/1972                                                       N2.2    non soggette

Art. 50 bis c.4 DL 331/1993                                                              N2.2    non soggette

Art.74 cc.1 e 2 DPR 633/1972                                                          N2.2    non soggette

Art.19 c.3 lett. e DPR 633/1972                                                        N2.2    non soggette

Art.13 DPR 633/1972                                                                        N2.2    non soggette

Art. 27 c.1 e 2 DL 98/2011 (contribuenti minimi)                             N2.2    non soggette

Art.1 c.54-89 L. 190/2014 e succ. modifiche (regime forfettario)   N2.2    non soggette

Art.26 c.3 DPR 633/1972                                                                  N2.2    non soggette

DM 9/4/1993                                                                                     N2.2    non soggette

Art.26 bis L.196/1997                                                                        N2.2    non soggette

Art.8 c.35 L. 67/1988                                                                        N2.2    non soggette

Codici IVA: NON IMPONIBILI

Art.8 c.1 lett.a DPR 633/1972                                                           N3.1    non imponibili

Art.8 c.1 lett.b DPR 633/1972                                                           N3.1    non imponibili

Art. 2 c. 2, n. 4 DPR 633/1972                                                          N3.6    non imponibili

Art. 8 bis DPR 633/1972                                                                    N3.4    non imponibili

Art.9 c.1 DPR 633/1972                                                                    N3.6    non imponibili

Non imp. art.72 DPR 633/1972                                                        N3.6    non imponibili

Art. 71 DPR 633/1972                                                                       N3.6    non imponibili

Non imp. art. 8 c.1 lett. b-bis  DPR 633/1972                                   N3.1    non imponibili

Non imp. art. 8 c.1 lett. c DPR 633/1972                                          N3.5    non imponibili

Non imp. art. 8 bis c.2 DPR 633/1972                                               N3.4    non imponibili

Non imp. art.9 c.2 DPR 633/1972                                                     N3.1    non imponibili

Non imp.art.72 c.1 DPR 633/1972                                                    N3.1    non imponibili

Non imp. art.50 bis c.4 lett. g DL 331/93                                          N3.1    non imponibili

Non imp. art.50 bis c.4 lett. f DL 331/93                                           N3.2    non imponibili

Non imp. art.41 DL 331/93                                                               N3.2    non imponibili

Non imp. art.58 c.1 DL 331/93                                                         N3.2    non imponibili

Non imp. art.38 quater c.1 DPR 633/1972                                       N3.6    non imponibili

Non imp. art.14 legge n. 49/1987                                                    N3.1    non imponibili

Codici IVA

Codici IVA: ESENTI

Esente art.10 DPR 633/1972                                                            N4       esenti

Esente a.19 c.3 lett.a bis DPR 633/1972                                           N4       esenti

Esente art.10 n. 27 quinquies DPR 633/1972                                   N4       esenti

Esente art.10 n.18 DPR 633/1972                                                    N4       esenti

Esente art.10 n.19 DPR 633/1972                                                    N4       esenti

Codici IVA: NON ESPOSTA IN FATTURA

Art.36 DL n.41/1995              N5       regime del margine / IVA non esposta in fattura

Art.36 c.1 DL 41/1995            N5       regime del margine / IVA non esposta in fattura

Art.36 c.5 DL 41/1995            N5       regime del margine / IVA non esposta in fattura

Art.36 c.6 DL 41/1995            N5       regime del margine / IVA non esposta in fattura

Art. 74 ter DPR 633/1972 (Regime speciale agenzie di viaggio)      N5       regime del margine / IVA non esposta in fattura

Codici IVA: INVERSIONE CONTABILE

Art. 17 c.6 lett.a bis DPR 633/1972   N6       inversione contabile (reverse charge)

Art. 74 c. 7 e 8 DPR 633/1972           N6       inversione contabile (reverse charge)

Art. 17 c.5 DPR 633/1972                  N6       inversione contabile (reverse charge)

Art. 17 c.6 lett. a DPR 633/1972        N6       inversione contabile (reverse charge)

Art. 17 c.6 lett. b DPR 633/1972        N6       inversione contabile (reverse charge)

Art. 17 c.6 lett. c DPR 633/1972        N6       inversione contabile (reverse charge)

Art. 17 c.6 lett. a ter DPR 633/1972  N6       inversione contabile (reverse charge)

Art. 17 c.6 lett. d bis,d ter,d quater DPR 633/1972  N6       inversione contabile (reverse charge)

Art. 7 bis DPR 633/1972 (cessioni di beni UE)          N6       inversione contabile (reverse charge)

Art. 7 ter acquisti UE DPR 633/1972 N6       inversione contabile (reverse charge)

Art.7 quater DPR 633/1972 prestazione servizi (acquisti)   N6       inversione contabile (reverse charge)

Art.7 quinquies DPR 633/1972 prestazione servizi (acquisti)          N6       inversione contabile (reverse charge)

Fattura elettronica scartata: cosa fare quando Sdi non accetta un documento

Con l’ultimo articolo abbiamo visto quali sono alcuni dei messaggi che il Sistema di Interscambio (SdI) restituisce al trasmittente quando si invia una fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione. Il SdI però controlla e verifica tutte le fatture elettroniche, anche quelle tra privati con partita IVA. Dai controlli effettuati sono poi restituiti una serie di messaggi con i quali sono notificati eventuali errori da correggere. Quindi le fatture elettroniche possono essere scartate. A seconda del messaggio di scarto ricevuto bisogna comportarsi diversamente e seguire un processo diverso. Infine, dopo che la fattura elettronica scartata da SdI è corretta, si può procedere al rinvio al destinatario. Ma vediamo di capire meglio quali sono questi messaggi di scarto che il sistema invia e cosa fare quando si ricevono.

Fattura elettronica scartata: cosa significa e perché succede

Quando il Sistema di Interscambio riceve una fattura elettronica, la sottopone a scrupolosi controlli. A seguito di questi controlli, il documento può essere accettato e quindi recapitato al destinatario, oppure scartato. Quando la fattura è scartata, il trasmittente riceve entro 5 giorni una “ricevuta di scarto”, anche detta “notifica di scarto”. La fattura è considerata “non emessa”.

Quando si verifica questa situazione è necessario correggere opportunamente la fattura in questione e inviarla nuovamente al SdI. Correzione ed invio devono avvenire entro massimo 5 giorni dalla ricezione della notifica di scarto. Numero e data del documento non devono variare. La tempistica indicata per la riemissione della fattura va rispettata, per non incorrere nelle sanzioni per tardiva emissione della fattura.

Notifica di scarto: contenuto e significato

Il Sistema di Interscambio per notificare che una fattura elettronica scartata deve essere ricompilata, utilizza dei codici. Ogni codice corrisponde a un preciso errore e a una conseguente modifica e correzione da apportare al documento. Esistono moltissimi codici di errori che il sistema può segnalare, ma tra i più comuni, troviamo sicuramente l’errore:

  • 00324 – IdFiscaleIVA e CodiceFiscale non coerenti (cliente)
  • 00404 – Fattura duplicata
  • 00423 – Valore del campo PrezzoTotale non calcolato correttamente

L’elenco completo dei codici errore è presente sul sito delle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate.

Fattura elettronica scartata

Errore 00324 – IdFiscaleIVA e CodiceFiscale non coerenti (cliente)

Con questo errore il SdI segnala che sul documento inviato sono indicati in modo errato i campi P.IVA e Codice Fiscale del destinatario. Diversi i motivi che possono aver portato all’errore. Ad esempio, è possibile aver inserito il Codice Fiscale di una persona fisica, quando invece il destinatario è una società. Un altro comune errore è quello di inserire lo stesso dato per codice Fiscale e Partita IVA, quando invece il destinatario è una ditta individuale o un libero professionista.

Errore 00404 – Fattura duplicata

L’errore 00404 indica che è stato usato lo stesso numero di documento per più fatture. Questo accade, ad esempio, quando una fattura è trasmessa con software gestionale di fatture e un’altra invece utilizzando un canale alternativo, come il cartaceo o le email. Si tratta inoltre di un errore che può capitare quando si tratta dell’invio di una fattura elettronica alla pubblica amministrazione, accettata da SdI, ma scartata dall’ufficio di destinazione. In entrambi i casi, la nuova fattura emessa deve riportare un nuovo numero di documento.

Errore 00423 – Valore del campo PrezzoTotale non calcolato correttamente

Il valore riportato nel campo “PrezzoTotale” risulta errato. Accade quando si inserisce una percentuale di sconto con più di due valori decimali.

Fattura elettronica scartata: come correggere l’errore

A seconda del codice errore notificato da SdI, la fattura elettronica va corretta. Visto che la fattura elettronica scartata non è considerata emessa, non è necessario trasmette al sistema alcuna nota di variazione.

Eseguita la correzione si passa al rinvio del documento. La fattura è così sottoposta a un nuovo controllo da parte del Sistema di Interscambio. Se il controllo va bene, il sistema procede al recapito al cliente.

Per riemettere fattura elettronica scartata è possibile agire in tre diversi modi, spiegati da Agenzia delle Entrate, nella circolare 13 del 2 Luglio 2018:

  1. Emettere fattura con data e numero di documento invariato, entro 5 giorni dalla ricezione della notifica di scarto
  2. Emettere fattura con nuova data e numero di documento, rispettando la successione progressiva delle fatture
  3. Inviare fattura con una numerazione specifica che serve a mettere in evidenza che si tratta di un documento rettificato rispetto a quello precedente.

Fattura elettronica a privato senza partita IVA: ecco come fare in pochi semplici mosse!

Oggi può capitare (molto più spesso di quanto si pensi) di dover emettere Fattura elettronica a privato senza partita IVA. Sembra facile, soprattutto se ci si avvale di un software gestionale delle fatture elettroniche come FatturaPRO.click, ma in alcuni casi può sorgere qualche dubbio. Ad esempio, non tutti conoscono alla perfezione i campi obbligatori da compilare, o non sanno quali sono i dati che devono essere riportati, o ancora come fare a recapitargli il documento creato. Vediamo quindi di fugare ogni dubbio e cerchiamo di capire i passaggi fondamentali per una corretta compilazione, emissione e invio di una Fattura elettronica a privato senza p.IVA.

Fattura elettronica a privato senza p iva: obbligo di legge

Emettere Fattura elettronica a privato senza p.IVA è obbligatorio. È la legge a stabilirlo. Ed è obbligatorio sin dal primo gennaio 2019 per effetto della Legge di Bilancio. Una regola che riguarda tutte le operazioni B2C che hanno per oggetto la cessione di beni mobili e immobili effettuate da un soggetto IVA verso un cliente o un consumatore finale. Nonostante questa specifica esistono come 4 eccezioni alla regola principale. In altre parole alcuni soggetti sono esonerati dall’obbligo di emettere fattura elettronica a privato senza p.IVA. È questo il caso, ad esempio, dei contribuenti che agiscono nel regime forfettario. È comunque sempre possibile adottarla come scelta libera.

Fattura elettronica a privato senza p.IVA, senza codice destinatario e senza PEC

I privati senza partita IVA non hanno alcun obbligo di dotarsi di PEC, oppure di codice destinatario, anche se devono ricevere una fattura elettronica. Resta il fatto che, in alcuni casi, un’azienda o un professionista debba emettere fattura elettronica a privato senza p.IVA. In questo caso, in fase di compilazione della e-fattura, deve:

  • inserire il codice convenzionale: “0000000” (7 zeri) nel campo “CodiceDestinatario
  • Lasciare vuoto senza compilazione il campo “IdFiscaleIVA” e specificare solo l’eventuale Codice Fiscale del destinatario
  • Lasciare vuoto il campo “PECDestinatario”.

Inoltre il Provvedimento 89757 del Direttore dell’Agenzia delle entrate ha stabilito che:

  • Il Sistema di Interscambio recapita la fattura elettronica al destinatario direttamente nell’area riservata del sito di AdE
  • È obbligatorio consegnare al cliente una copia cartacea o digitale e informarlo che l’originale si trova sul sito dell’Agenzia delle Entrate

Inoltre è importante sapere che alcuni software/piattaforme sono in grado di convertire il formato XML in uno leggibile in altri formati desiderati.

E-fattura a privato senza p.IVA, senza codice univoco, ma con PEC

Può capitare che qualche privato abbia la PEC, ma non per questo il codice univoco. In questi casi allora bisogna:

  • inserire il codice convenzionale: “0000000” (7 zeri) nel campo “CodiceDestinatario
  • Lasciare vuoto senza compilazione il campo “IdFiscaleIVA” e specificare solo l’eventuale Codice Fiscale del destinatario
  • compilare il campo “PECDestinatario”.

Il sistema di Interscambio (SdI), questa volta, recapiterà alla PEC del destinatario la fattura elettronica. SdI mette comunque a disposizione del destinatario una copia della fattura all’interno dell’area privata sul sito di Agenzia delle Entrate.

Fattura elettronica a privato senza p iva

Privato senza p.IVA, con codice univoco

Anche se si tratta di un caso davvero molto raro, è pur sempre probabile. In questo caso, in fase di compilazione della fattura elettronica bisogna:

  • inserire nel campo “CodiceDestinatario” il codice comunicato
  • Lasciare vuoto senza compilazione il campo “IdFiscaleIVA” e specificare solo l’eventuale Codice Fiscale del destinatario
  • Compilare o meno il campo “PECDestinatario”.

Per quanto riguarda l’invio invece SDI recapita la fattura elettronica all’indirizzo corrispondente al codice destinatario.

Privato senza partita IVA e cliente estero

L’emissione di una fattura a cliente estero sena partita IVA è un caso piuttosto frequente, che deve essere gestito come segue:

  • inserire il codice convenzionale: “XXXXXXX” (7 volte X) nel campo “CodiceDestinatario
  • indicare nel campo “CodiceFiscale” il codice fiscale del destinatario
  • Lasciare vuoto senza compilazione il campo “IdFiscaleIVA” e specificare solo l’eventuale Codice Fiscale del destinatario

In questo specifico caso però il Sistema di Interscambio non è in grado di recapitare la fattura elettronica al destinatario. Questo perché non la può recapitare all’estero, visto che il sistema di fatturazione elettronica esiste (al momento) solo in Italia. Questo significa che la fattura deve essere consegnata a mano al cliente. Il formato può essere cartaceo, oppure digitale nella forma che lui desidera.

Tutto un altro discorso la compilazione della fattura elettronica a un destinatario avente partita IVA, oppure se è una Pubblica amministrazione.

Ravvedimento operoso 2021: cos’è, come funziona e quali sanzioni prevede

Il ravvedimento operoso è uno strumento ideato da Agenzia delle Entrate che permette ai contribuenti che vogliono mettersi in regola spontaneamente con il fisco. Si tratta quindi di uno strumento utilizzabile nei casi di violazioni, omissioni, pagamenti insufficienti e dichiarazioni dei redditi errate. Con il ravvedimento operoso 2021 è possibile sanare eventuali violazioni pagando delle sanzioni ridotte e applicando degli interessi di mora in base al numero dei giorni di omesso o ritardato adempimento fiscale. In questo modo i contribuenti che vogliono mettersi in regola fiscalmente in modo spontaneo, pagano delle sanzioni notevolmente ridotte rispetto a quelle che riceverebbero se aspettassero l’accertamento fiscale.

Ravvedimento operoso 2021: quando si applica e quali sono i vantaggi

Lo strumento del ravvedimento operoso è utilizzabile da tutti (o quasi) privati cittadini e imprese. Introdotto in Italia dall’art 13 del Decreto legislativo n° 472 del 1997 ha portata a una diminuzione delle sanzioni applicabili a chi commette violazione fiscale. Si può utilizzare nei casi di:

  • versamenti omessi
  • pagamenti ritardati
  • versamenti errati o insufficienti
  • dichiarazione dei redditi omesse, oppure in ritardo, o ancora errate o insufficienti
  • comunicazioni omesse, presentate in ritardo o sbagliate

Ravvedimento operoso 2021

I vantaggi di sfruttare il ravvedimento operoso 2021 si possono riassumere in quattro diversi punti:

  1. pagare una sanzione ridotta in base al numero dei giorni del mancato, ritardato, o insufficiente adempimento
  2. avere la possibilità di saldare un tributo omesso, ritardato o insufficiente
  3. presentare comunicazione o dichiarazione dei redditi omessa
  4. pagare gli interessi di mora legali solo in base al tasso legale annuo stabilito dalla BCE

Ravvedimento operoso 2021: uno strumento versatile e potente

Il meccanismo di funzionamento di questo strumento è piuttosto semplice. In pratica un contribuente, cittadino o impresa che sia, che ha commesso una violazione fiscale, sa che può ricorrere spontaneamente al ravvedimento operoso 2021 per sanare la violazione stessa, pagando solo la sanzione ridotta, il tributo omesso e gli interessi di mora, calcolati sugli effettivi giorni di ritardo.

Il ravvedimento operoso è uno strumento per mettersi in regola spontaneamente. Nessuna lettera, comunicazione, o sollecito è inviata al contribuente per far presente che può pagare una sanzione ridotta, adottando questo sistema. È possibile usufruire del ravvedimento anche quando è già iniziata la procedura di accertamento della violazione, o la sua contestazione, da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Il ravvedimento operoso 2021 è usufruibile solo per mettersi in regola con tributi e tasse dell’Agenzia delle Entrate: IRPEF, IVA, IRAP, imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale, di bollo, successione, ecc…

Anche i contribuenti che hanno già ricevuto una lettera di accertamento fiscale, possono ancora ricorrere all ravvedimento operoso. Non è invece più possibile farvi ricorso nei casi in cui la notifica è per atti di liquidazione, accertamento. Allo stesso modo non si può utilizzare questo strumento in caso di ricezione di comunicazione di irregolarità, emessa a seguito di controlli automatici, o del controllo formale delle dichiarazioni dei redditi.

Tipologie di ravvedimento operoso

Ne esistono di ben 5 diverse tipologie, suddivise in base alle percentuali sanzionatorie applicate. I ravvedimenti quindi possono essere:

  • sprint – se il pagamento è effettuato entro i primi 14 giorni dalla scadenza del tributo/tassa e corrisponde all’1%
  • breve – se il pagamento è effettuato dal 15° al 30° giorno dalla scadenza del tributo/tassa e corrisponde all’1,5%
  • intermedio – se il pagamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del tributo/tassa e corrisponde all’1,67%
  • lungo – se il pagamento è effettuato entro lo stesso anno della violazione (o meglio, entro la dichiarazione dei redditi successiva) e corrisponde all’3,75%
  • lunghissimo – se il pagamento è effettuato entro e oltre i due anni dalla scadenza del tributo/tassa e corrisponde all’4,95-5,00%

Ravvedimento operoso 2021 ed interessi di mora

È quindi possibile pagare usando lo strumento del ravvedimento operoso, saldando la sanzione prevista, ma ridotta, il tributo omesso, insufficiente o in ritardo e infine sommando anche gli interessi di mora.

Gli interessi di mora del ravvedimento operoso 2021 si calcolano in base al tasso legale, vale a dire al tasso effettivo 2021 fissato dal nuovo decreto MEF. Un tasso che rimane valido fino al 31 dicembre del 2021 e che risulta essere pari allo 0,01%. La formula esatta per effettuare il calcolo è la seguente:

Tasso ufficiale interessi di mora X € contributi X numero di giorni trascorsi dalla violazione / 36500

Il ravvedimento operoso 2021 può essere pagato mediante F24 (imposte sui redditi, imposte sostitutive, IRAP, IVA, imposta sugli intrattenimenti), F23 (tributi indiretti), F24 Elide (tributi connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili).

Stabile organizzazione in Italia: cos’è e come crearne una

La Stabile organizzazione in Italia è definita dall’articolo 162 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi:

“…una sede di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato…”.

La presenza di una società straniera in Italia, può essere esercitata in diversi modi:

  • con consistenza fisica – presenza fisica dell’impresa straniera in Italia, con ufficio, magazzini, depositi, negozi, ecc…
  • senza consistenza fisica – attività svolte online con uno o più siti web che hanno server e utenti italiani
  • stabile organizzazione Personale – soggetto presente fisicamente in Italia che opera sul nostro territorio concludendo contratti per un’azienda estera.

Dal 2017 è stato anche specificato che è considerata stabile organizzazione in Italia: “… Una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio dello stesso”.

Stabile organizzazione in Italia con consistenza fisica

In questo caso la stabile organizzazione in Italia di un’azienda estera, possiede una sede d’affari fisica su territorio nostrano. La sede deve essere fissa, vale a dire deve essere fisica e tangibile, oltre che durevole nel tempo. Per Sede d’affari invece si intende una sede nella quale sono esercitate attività commerciali in Italia.

Stabile organizzazione in Italia senza consistenza fisica

L’articolo 162 del DPR n 917/86 la definisce come:

“… Una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio dello stesso”

Questa nuova definizione è stata creata in previsione di imporre imposte sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate mediante mezzi elettronici. In altre parole: le aziende straniere che operano online su territorio italiano e che hanno come cliente utenti italiani, devono pagare le tasse anche in Italia. Il sito con il quale operano deve avere il server dislocato su territorio italiano.

Stabile organizzazione in Italia

Stabile organizzazione personale in Italia

La stabile organizzazione personale in Italia prende in considerazione tutte quelle aziende straniere che mandano a operare, nel nostro paese, un commissario. In pratica si tratta di un dipendente dell’azienda straniera che opera per conto loro in Italia. Si tratta quindi di un soggetto che svolge un ruolo determinante nella conclusione di un contratto. Il contratto in questione può essere chiuso sia a nome della società straniera, che a nome del commissario stesso.

Fatturazione elettronica e tassazione delle stabili organizzazioni in Italia

Una stabile organizzazione in Italia è tenuta a rispettare i doveri formali di fatturazione elettronica delle operazioni attive e la registrazione delle fatture passive. Inoltre è tenuta a presentare dichiarazione dei redditi annuale. A tutti gli effetti una stabile organizzazione è una vera e propria entità disgiunta e separata dalla casa madre. La sua identificazione serve solo a determinare il reddito d’impresa prodotto dallo Stato italiano.

Questo significa che questa tipologie di organizzazione deve presentare il modello redditi SC, che serve a determinare l’imposta da versare in Italia.

Cosa serve per aprire una stabile organizzazione in Italia

Basta qualche semplice step per poter procedere all’apertura di una stabile organizzazione.

  1. Verbale di istituzione della sede italiana
  2. Nomina del rappresentante in Italia
  3. Attivazione di una PEC
  4. Deposito del verbale e dello statuto presso un notaio (entro 45 giorni)
  5. Deposito presso il Registro delle Imprese
  6. Domanda di rilascio del codice fiscale e della partita IVA ad Agenzia delle Entrate
  7. Iscrizione INAIL in caso di dipendenti
  8. Iscrizione all’INPS

Il verbale costitutivo contiene sia la decisione dell’azienda estera di aprire una sede secondaria in Italia, sia la nomina del proprio rappresentante. L’atto deve essere registrato presso il Tribunale entro 45 giorni ad opera di un notaio con allegata relativa traduzione in lingua italiana. Inoltre entro 30 giorni, il notaio deve anche registrare l’atto presso il Registro delle Imprese. Infine, come specificato nell’elenco precedente, l’impresa deve anche attivare una casella PEC e dichiarare, agli enti competenti, l’acquisizione di relativo codice fiscale e partita IVA.