Articoli

Fattura elettronica a privato senza partita IVA: ecco come fare in pochi semplici mosse!

Oggi può capitare (molto più spesso di quanto si pensi) di dover emettere Fattura elettronica a privato senza partita IVA. Sembra facile, soprattutto se ci si avvale di un software gestionale delle fatture elettroniche come FatturaPRO.click, ma in alcuni casi può sorgere qualche dubbio. Ad esempio, non tutti conoscono alla perfezione i campi obbligatori da compilare, o non sanno quali sono i dati che devono essere riportati, o ancora come fare a recapitargli il documento creato. Vediamo quindi di fugare ogni dubbio e cerchiamo di capire i passaggi fondamentali per una corretta compilazione, emissione e invio di una Fattura elettronica a privato senza p.IVA.

Fattura elettronica a privato senza p iva: obbligo di legge

Emettere Fattura elettronica a privato senza p.IVA è obbligatorio. È la legge a stabilirlo. Ed è obbligatorio sin dal primo gennaio 2019 per effetto della Legge di Bilancio. Una regola che riguarda tutte le operazioni B2C che hanno per oggetto la cessione di beni mobili e immobili effettuate da un soggetto IVA verso un cliente o un consumatore finale. Nonostante questa specifica esistono come 4 eccezioni alla regola principale. In altre parole alcuni soggetti sono esonerati dall’obbligo di emettere fattura elettronica a privato senza p.IVA. È questo il caso, ad esempio, dei contribuenti che agiscono nel regime forfettario. È comunque sempre possibile adottarla come scelta libera.

Fattura elettronica a privato senza p.IVA, senza codice destinatario e senza PEC

I privati senza partita IVA non hanno alcun obbligo di dotarsi di PEC, oppure di codice destinatario, anche se devono ricevere una fattura elettronica. Resta il fatto che, in alcuni casi, un’azienda o un professionista debba emettere fattura elettronica a privato senza p.IVA. In questo caso, in fase di compilazione della e-fattura, deve:

  • inserire il codice convenzionale: “0000000” (7 zeri) nel campo “CodiceDestinatario
  • Lasciare vuoto senza compilazione il campo “IdFiscaleIVA” e specificare solo l’eventuale Codice Fiscale del destinatario
  • Lasciare vuoto il campo “PECDestinatario”.

Inoltre il Provvedimento 89757 del Direttore dell’Agenzia delle entrate ha stabilito che:

  • Il Sistema di Interscambio recapita la fattura elettronica al destinatario direttamente nell’area riservata del sito di AdE
  • È obbligatorio consegnare al cliente una copia cartacea o digitale e informarlo che l’originale si trova sul sito dell’Agenzia delle Entrate

Inoltre è importante sapere che alcuni software/piattaforme sono in grado di convertire il formato XML in uno leggibile in altri formati desiderati.

E-fattura a privato senza p.IVA, senza codice univoco, ma con PEC

Può capitare che qualche privato abbia la PEC, ma non per questo il codice univoco. In questi casi allora bisogna:

  • inserire il codice convenzionale: “0000000” (7 zeri) nel campo “CodiceDestinatario
  • Lasciare vuoto senza compilazione il campo “IdFiscaleIVA” e specificare solo l’eventuale Codice Fiscale del destinatario
  • compilare il campo “PECDestinatario”.

Il sistema di Interscambio (SdI), questa volta, recapiterà alla PEC del destinatario la fattura elettronica. SdI mette comunque a disposizione del destinatario una copia della fattura all’interno dell’area privata sul sito di Agenzia delle Entrate.

Fattura elettronica a privato senza p iva

Privato senza p.IVA, con codice univoco

Anche se si tratta di un caso davvero molto raro, è pur sempre probabile. In questo caso, in fase di compilazione della fattura elettronica bisogna:

  • inserire nel campo “CodiceDestinatario” il codice comunicato
  • Lasciare vuoto senza compilazione il campo “IdFiscaleIVA” e specificare solo l’eventuale Codice Fiscale del destinatario
  • Compilare o meno il campo “PECDestinatario”.

Per quanto riguarda l’invio invece SDI recapita la fattura elettronica all’indirizzo corrispondente al codice destinatario.

Privato senza partita IVA e cliente estero

L’emissione di una fattura a cliente estero sena partita IVA è un caso piuttosto frequente, che deve essere gestito come segue:

  • inserire il codice convenzionale: “XXXXXXX” (7 volte X) nel campo “CodiceDestinatario
  • indicare nel campo “CodiceFiscale” il codice fiscale del destinatario
  • Lasciare vuoto senza compilazione il campo “IdFiscaleIVA” e specificare solo l’eventuale Codice Fiscale del destinatario

In questo specifico caso però il Sistema di Interscambio non è in grado di recapitare la fattura elettronica al destinatario. Questo perché non la può recapitare all’estero, visto che il sistema di fatturazione elettronica esiste (al momento) solo in Italia. Questo significa che la fattura deve essere consegnata a mano al cliente. Il formato può essere cartaceo, oppure digitale nella forma che lui desidera.

Tutto un altro discorso la compilazione della fattura elettronica a un destinatario avente partita IVA, oppure se è una Pubblica amministrazione.

Ravvedimento operoso 2021: cos’è, come funziona e quali sanzioni prevede

Il ravvedimento operoso è uno strumento ideato da Agenzia delle Entrate che permette ai contribuenti che vogliono mettersi in regola spontaneamente con il fisco. Si tratta quindi di uno strumento utilizzabile nei casi di violazioni, omissioni, pagamenti insufficienti e dichiarazioni dei redditi errate. Con il ravvedimento operoso 2021 è possibile sanare eventuali violazioni pagando delle sanzioni ridotte e applicando degli interessi di mora in base al numero dei giorni di omesso o ritardato adempimento fiscale. In questo modo i contribuenti che vogliono mettersi in regola fiscalmente in modo spontaneo, pagano delle sanzioni notevolmente ridotte rispetto a quelle che riceverebbero se aspettassero l’accertamento fiscale.

Ravvedimento operoso 2021: quando si applica e quali sono i vantaggi

Lo strumento del ravvedimento operoso è utilizzabile da tutti (o quasi) privati cittadini e imprese. Introdotto in Italia dall’art 13 del Decreto legislativo n° 472 del 1997 ha portata a una diminuzione delle sanzioni applicabili a chi commette violazione fiscale. Si può utilizzare nei casi di:

  • versamenti omessi
  • pagamenti ritardati
  • versamenti errati o insufficienti
  • dichiarazione dei redditi omesse, oppure in ritardo, o ancora errate o insufficienti
  • comunicazioni omesse, presentate in ritardo o sbagliate

Ravvedimento operoso 2021

I vantaggi di sfruttare il ravvedimento operoso 2021 si possono riassumere in quattro diversi punti:

  1. pagare una sanzione ridotta in base al numero dei giorni del mancato, ritardato, o insufficiente adempimento
  2. avere la possibilità di saldare un tributo omesso, ritardato o insufficiente
  3. presentare comunicazione o dichiarazione dei redditi omessa
  4. pagare gli interessi di mora legali solo in base al tasso legale annuo stabilito dalla BCE

Ravvedimento operoso 2021: uno strumento versatile e potente

Il meccanismo di funzionamento di questo strumento è piuttosto semplice. In pratica un contribuente, cittadino o impresa che sia, che ha commesso una violazione fiscale, sa che può ricorrere spontaneamente al ravvedimento operoso 2021 per sanare la violazione stessa, pagando solo la sanzione ridotta, il tributo omesso e gli interessi di mora, calcolati sugli effettivi giorni di ritardo.

Il ravvedimento operoso è uno strumento per mettersi in regola spontaneamente. Nessuna lettera, comunicazione, o sollecito è inviata al contribuente per far presente che può pagare una sanzione ridotta, adottando questo sistema. È possibile usufruire del ravvedimento anche quando è già iniziata la procedura di accertamento della violazione, o la sua contestazione, da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Il ravvedimento operoso 2021 è usufruibile solo per mettersi in regola con tributi e tasse dell’Agenzia delle Entrate: IRPEF, IVA, IRAP, imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale, di bollo, successione, ecc…

Anche i contribuenti che hanno già ricevuto una lettera di accertamento fiscale, possono ancora ricorrere all ravvedimento operoso. Non è invece più possibile farvi ricorso nei casi in cui la notifica è per atti di liquidazione, accertamento. Allo stesso modo non si può utilizzare questo strumento in caso di ricezione di comunicazione di irregolarità, emessa a seguito di controlli automatici, o del controllo formale delle dichiarazioni dei redditi.

Tipologie di ravvedimento operoso

Ne esistono di ben 5 diverse tipologie, suddivise in base alle percentuali sanzionatorie applicate. I ravvedimenti quindi possono essere:

  • sprint – se il pagamento è effettuato entro i primi 14 giorni dalla scadenza del tributo/tassa e corrisponde all’1%
  • breve – se il pagamento è effettuato dal 15° al 30° giorno dalla scadenza del tributo/tassa e corrisponde all’1,5%
  • intermedio – se il pagamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del tributo/tassa e corrisponde all’1,67%
  • lungo – se il pagamento è effettuato entro lo stesso anno della violazione (o meglio, entro la dichiarazione dei redditi successiva) e corrisponde all’3,75%
  • lunghissimo – se il pagamento è effettuato entro e oltre i due anni dalla scadenza del tributo/tassa e corrisponde all’4,95-5,00%

Ravvedimento operoso 2021 ed interessi di mora

È quindi possibile pagare usando lo strumento del ravvedimento operoso, saldando la sanzione prevista, ma ridotta, il tributo omesso, insufficiente o in ritardo e infine sommando anche gli interessi di mora.

Gli interessi di mora del ravvedimento operoso 2021 si calcolano in base al tasso legale, vale a dire al tasso effettivo 2021 fissato dal nuovo decreto MEF. Un tasso che rimane valido fino al 31 dicembre del 2021 e che risulta essere pari allo 0,01%. La formula esatta per effettuare il calcolo è la seguente:

Tasso ufficiale interessi di mora X € contributi X numero di giorni trascorsi dalla violazione / 36500

Il ravvedimento operoso 2021 può essere pagato mediante F24 (imposte sui redditi, imposte sostitutive, IRAP, IVA, imposta sugli intrattenimenti), F23 (tributi indiretti), F24 Elide (tributi connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili).

Stabile organizzazione in Italia: cos’è e come crearne una

La Stabile organizzazione in Italia è definita dall’articolo 162 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi:

“…una sede di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato…”.

La presenza di una società straniera in Italia, può essere esercitata in diversi modi:

  • con consistenza fisica – presenza fisica dell’impresa straniera in Italia, con ufficio, magazzini, depositi, negozi, ecc…
  • senza consistenza fisica – attività svolte online con uno o più siti web che hanno server e utenti italiani
  • stabile organizzazione Personale – soggetto presente fisicamente in Italia che opera sul nostro territorio concludendo contratti per un’azienda estera.

Dal 2017 è stato anche specificato che è considerata stabile organizzazione in Italia: “… Una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio dello stesso”.

Stabile organizzazione in Italia con consistenza fisica

In questo caso la stabile organizzazione in Italia di un’azienda estera, possiede una sede d’affari fisica su territorio nostrano. La sede deve essere fissa, vale a dire deve essere fisica e tangibile, oltre che durevole nel tempo. Per Sede d’affari invece si intende una sede nella quale sono esercitate attività commerciali in Italia.

Stabile organizzazione in Italia senza consistenza fisica

L’articolo 162 del DPR n 917/86 la definisce come:

“… Una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio dello stesso”

Questa nuova definizione è stata creata in previsione di imporre imposte sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate mediante mezzi elettronici. In altre parole: le aziende straniere che operano online su territorio italiano e che hanno come cliente utenti italiani, devono pagare le tasse anche in Italia. Il sito con il quale operano deve avere il server dislocato su territorio italiano.

Stabile organizzazione in Italia

Stabile organizzazione personale in Italia

La stabile organizzazione personale in Italia prende in considerazione tutte quelle aziende straniere che mandano a operare, nel nostro paese, un commissario. In pratica si tratta di un dipendente dell’azienda straniera che opera per conto loro in Italia. Si tratta quindi di un soggetto che svolge un ruolo determinante nella conclusione di un contratto. Il contratto in questione può essere chiuso sia a nome della società straniera, che a nome del commissario stesso.

Fatturazione elettronica e tassazione delle stabili organizzazioni in Italia

Una stabile organizzazione in Italia è tenuta a rispettare i doveri formali di fatturazione elettronica delle operazioni attive e la registrazione delle fatture passive. Inoltre è tenuta a presentare dichiarazione dei redditi annuale. A tutti gli effetti una stabile organizzazione è una vera e propria entità disgiunta e separata dalla casa madre. La sua identificazione serve solo a determinare il reddito d’impresa prodotto dallo Stato italiano.

Questo significa che questa tipologie di organizzazione deve presentare il modello redditi SC, che serve a determinare l’imposta da versare in Italia.

Cosa serve per aprire una stabile organizzazione in Italia

Basta qualche semplice step per poter procedere all’apertura di una stabile organizzazione.

  1. Verbale di istituzione della sede italiana
  2. Nomina del rappresentante in Italia
  3. Attivazione di una PEC
  4. Deposito del verbale e dello statuto presso un notaio (entro 45 giorni)
  5. Deposito presso il Registro delle Imprese
  6. Domanda di rilascio del codice fiscale e della partita IVA ad Agenzia delle Entrate
  7. Iscrizione INAIL in caso di dipendenti
  8. Iscrizione all’INPS

Il verbale costitutivo contiene sia la decisione dell’azienda estera di aprire una sede secondaria in Italia, sia la nomina del proprio rappresentante. L’atto deve essere registrato presso il Tribunale entro 45 giorni ad opera di un notaio con allegata relativa traduzione in lingua italiana. Inoltre entro 30 giorni, il notaio deve anche registrare l’atto presso il Registro delle Imprese. Infine, come specificato nell’elenco precedente, l’impresa deve anche attivare una casella PEC e dichiarare, agli enti competenti, l’acquisizione di relativo codice fiscale e partita IVA.

Commercio elettronico diretto o indiretto: caratteristiche, differenze e fatturazione

Quando si parla di eCommerce non si pensa mai al mondo che sta dietro al commercio elettronico. Non molti sanno infatti che prima di tutto bisogna distinguere tra commercio elettronico diretto e commercio elettronico indiretto:

  • Commercio elettronico diretto – in questa categoria rientra il commercio dei prodotti/servizi immateriali. Ai fini IVA sono considerati come “prestazioni di servizio
  • Commercio elettronico indiretto – si tratta del commercio di beni fisici acquistabili online e da consegnare materialmente all’utente acquirente.

A seconda che si tratti dell’una o dell’altra tipologia, si applicano regole differenti di fatturazione elettronica.

Commercio elettronico diretto e fatturazione elettronica

Tutti i beni immateriali che rientrano nella categoria delle prestazioni di servizio, sono soggetti all’obbligo della fatturazione elettronica. Questo vale quando il cliente ne richiede l’emissione. Quindi dal primo gennaio 2019, con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica, anche gli e-commerce di beni immateriali, hanno l’obbligo di redigere, emettere e inviare al Sistema di Interscambio, la fattura elettronica. In ogni altro caso, i commercianti, devono tenere il registro dei corrispettivi.

La disciplina che regola il commercio elettronico diretto sono state modificate dal primo luglio 2021. La Commissione UE, ha stabilito, relativamente ai rapporti B2C, diverse nuove regole:

  • Non è più applicata la disciplina delle vendite a distanza. Da questo mese infatti vale il criterio generale secondo il quale, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono territorialmente rilevanti nel Paese UE di destinazione (quindi nel paese dove risiede l’acquirente)
  • Eliminate tutte le soglie di protezione e stabilita un’unica soglia pari a 10.000€ comune a tutti gli stati membri. Al disotto di questa soglia le operazioni risultano rilevanti ai fini IVA nel paese del cedente
  • se la soglia comune è superata nel corso dell’anno, si applica, a partire da quel momento, il criterio generale
  • è possibile usare la procedura semplificata MOSS, rinominata in OSS

Commercio elettronico

Commercio elettronico indiretto e fatturazione elettronica

Vendere bene fisici tramite e-commerce non prevede l’obbligo di emissione di fatture elettroniche. L’emissione dell’e-fattura è comunque richiedibile da parte dell’acquirente e in questo caso il venditore, deve emetterla tramite il proprio gestionale.

Da un punto di vista IVA, il commercio elettronico indiretto è considerato come la vecchia vendita per corrispondenza. Pertanto sono applicate tutte le norme, direttive e regole comunitarie e internazionali. Le operazioni degli e-commerce indiretti, ai fini IVA sono rilevanti nel paese del committente. Questo vale che si tratti di un privato, piuttosto che di un operatore economico.

Il DPR n. 633/72 disciplina le operazioni di commercio elettronico indiretto tra soggetti residenti in Italia. Quando il cliente è un privato consumatore, si applica la disciplina delle vendite per corrispondenza. Questo significa che, secondo Agenzia delle Entrate, queste operazioni non sono soggette:

  • obbligo emissione di fattura elettronica, a meno che questa non sia richiesta direttamente dall’acquirente
  • obbligo di certificazioni dei corrispettivi mediante rilascio di scontrino o della ricevuta fiscale (esonero previsto dall’articolo 2, del DPR n. 696/1996)

Nonostante l’esonero da emissione di scontrino elettronico, i corrispettivi giornalieri delle vendite devono essere annotati nell’apposito registro. L’annotazione deve avvenire entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento al giorno di effettuazione. Inoltre, durante la liquidazione IVA, lo scorporo deve essere eseguito secondo il metodo matematico.

E-commerce indiretto come dropshipping

Il dropshipping è un sistema di vendita di prodotti online, senza magazzino fisico. Si tratta di una modalità di vendita relativamente nuova che, negli ultimi anni, si è largamente diffusa. In pratica il venditore spedisce solo il prodotto all’acquirente, fornendo garanzia e supporto. Sarà invece il fornitore ad avere e curare il magazzino. La modalità di fatturazione delle operazioni nel dropshipping avviene con le stesse modalità di un negozio di E-commerce.

Questo significa che il dropshipper emette fattura per i beni venduti dall’azienda eCommerce. La fattura al cliente è registrata dal sistema interno dell’eCommerce e, contestualmente, è emessa fattura di acquisto per il bene acquistato dal fornitore stesso. Se consumatore e produttore si trovano in Italia, il regime IVA applicato è quello italiano. Se il consumatore si trova all’estero, mentre il produttore si trova in Italia, allora la fattura elettronica emessa dal venditore riporterà l’IVA del paese di residenza del consumatore. Presenterà poi all’Agenzia delle Entrate IVA trimestrale distinguendo i corrispettivi e l’IVA a seconda del Paese UE di riferimento.

Infine versa l’IVA così applicata all’Agenzia delle Entrate italiana, la quale provvede a rigirarla ai Paesi di spettanza.

Fare impresa: cosa significa aprire partita IVA nel 2021

Fare impresa nel 2021 vuol dire avere sicuramente grande coraggio visto il periodo delicato che sta attraversando l’economia, ma vuol dire anche gettarsi in un mercato che sta subendo una grande trasformazione a livello digitale. Fatturazione elettronica e scontrino elettronico sono solo 2 dei pilastri di un’impresa completamente nuova che sta cercando di trovare la sua dimensione. Ma cerchiamo di comprendere quali sono i passi per fare impresa nel 2021 e soprattutto quanto costa farlo.

Fare impresa: quando si apre una partita IVA

Fare impresa non vuol dire altro se non fare il grande passo ed entrare nel mondo della partita IVA, la cui apertura è indispensabile per tutti coloro che superano i 5.000 euro annui di reddito svolgendo un’attività da libero professionista o da imprenditore. Quando si parla di Partita IVA ci si riferisce a un codice numerico di 11 cifre che rilascia l’Agenzia delle Entrate e che identifica una certa impresa sul mercato o appunto un libero professionista. Niente di complicato vero? Se non fosse per tutta una serie di obblighi a cui si deve far fronte dal momento in cui si apre partita IVA.

Come si apre Partita IVA

 

La prima cosa che ti occorre per poter ottenere il tuo numero di Partita IVA è un indirizzo di posta elettronica certificata (la classica PEC per intenderci) che verrà utilizzata per ricevere e inviare tutte le comunicazioni ufficiali. Il proprio numero di partita IVA verrà poi richiesto all’Agenzia delle Entrate o affidandosi a un professionista in grado di svolgere tutte le pratiche al nostro posto oppure in completa autonomia compilando un apposito modulo di richiesta in cui dovrà essere inserito il codice ATECO della propria attività.

Un percorso piuttosto semplice questo, riservato però ai liberi professionisti. Per gli imprenditori invece si procederà all’iscrizione tramite la Camera di Commercio, la comunicazione di inizio attività al Comune in cui quest’ultima ha sede legale (SCIA) e contestualmente avverrà anche l’iscrizione alla gestione INPS per Commercianti e artigiani. Se tutto ciò in precedenza avveniva con la consegna manuale di alcuni moduli, a oggi il tutto avviene per via telematica, accedendo al sito della Camera di Commercio e del Comune, nella sezione Impresa in un giorno.

Se tale procedimento viene portato a termine in maniera autonoma, l’apertura della partita IVA non prevede alcun costo, se ci si affida a un professionista, allora se ne pagherà la parcella.

Fare impresa: a cosa serve la partita IVA

Quindi per poter dire che si sta facendo impresa occorre aprire la partita IVA, ma a cosa serve questo codice numerico? La partita IVA permette:

  • di verificare che il soggetto abbia i requisiti richiesti per l’esercizio della professione. Questo succede soprattutto in tutte quelle professioni in cui è richiesto l’iscrizione all’Albo;
  • permette di assolvere l’obbligo di iscrizione alla posizione previdenziale INPS per il pagamento dei contributi dovuti e all’INAIL per eventuali infortuni sul lavoro;
  • determina la forma giuridica dell’attività e il relativo regime fiscale.

Per dirla in poche parole la partita IVA è quell’elemento che permette all’azienda o al libero professionista di effettuare compravendite di beni e servizi ed emissione di fattura o scontrino fiscale.

Fare impresa

Regime forfettario vs regime ordinario

Come anticipato poco fa l’apertura della Partita IVA permette di determinare anche il tipe di regime a cui si aderisce. In genere la scelta avviene tra il regime forfettario e quello ordinario. A livello generico è possibile affermare che al di sotto dei 85.000 euro annui di ricavo è possibile aderire al regime forfettario a meno che non ci siano anche altri requisiti minimi non soddisfatti.

Al di sopra dei 85.000 euro di ricavi occorre procedere ad adesione al regime ordinario. Questo prevede l’aliquota fissa al 22% sul reddito imponibile. L’aliquota può variare a seconda dell’attività svolta fino a un minimo del 4% applicato alle attività che producono beni di prima necessità.

Con il regime forfettario invece si gode di non poche agevolazioni. Tra queste l’aliquota unica del 15% su una base imponibile calcolata in maniera forfettaria. Il calcolo è stabilito anche in base al proprio codice ATECO. Inoltre per tutti coloro che avviano una nuova attività per i primi 5 anni, l’imposta dovuta si riduce al 5%. Successivamente passa al 15%.

 

Finanza agevolata: cos’è e di quali agevolazioni possono beneficiare le imprese

La finanza agevolata è l’insieme di strumenti, processi ed elementi offerti alle partite IVA per incentivare lo sviluppo economico delle attività. Ne esistono diverse forme, che prevedono differenti bonus e agevolazioni, promossi da altrettanti enti (locali, regionali, nazionali, comunitari, ecc.). Si tratta quindi di una parte importante dell’economia nazionale, alla quale è riconosciuta una rilevanza e un peso non indifferente nella politica industriale del paese. È attraverso la finanza agevolata che le imprese sono sostenute e aiutate anche dallo Stato con sgravi fiscali e incentivi alla crescita e alla competitività.

Negli ultimi anni, per dare un impulso ulteriore alla crescita delle attività imprenditoriali e per sostenere alcuni settori economici, le agevolazioni concesse alle imprese, sono aumentate. I contributi per la concessione di tali agevolazioni, sono il frutto di un complesso e articolato quadro normativo. Fondamentale conoscerlo a fondo e nel dettaglio per non lasciarsi sfuggire nessuna opportunità.

Finanza agevolata: le varie tipologie di contributi previsti dal legislatore

Tanti e diversi gli strumenti messi a disposizione delle imprese, dal legislatore, a sostegno dell’economia nazionale. Tra i diversi strumenti troviamo:

  1. contributi a fondo perduto
  2. prestiti a tasso zero
  3. sgravi fiscali
  4. garanzia del credito
  5. intervento nel capitale di rischio

Contributi a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto è uno degli strumenti della finanza agevolata maggiormente utilizzato e apprezzato. È chiamato anche contributo in conto capitale. Per spiegarla in parole semplici, si tratta dell’erogazione di capitale, per il quale non è prevista la restituzione. Il totale liquidato è sempre una percentuale del totale del progetto per il quale è richiesto il contributo (quindi un contributo percentuale).

Prestiti a tasso zero

I prestiti a tasso zero possono essere concessi da enti pubblici, istituti bancari, o entrambi in compartecipazione. La definizione “a tasso zero” non rispecchia effettivamente la precisa verità. Nel senso che i prestiti concessi prevedono quasi sempre un tasso di interesse. L’agevolazione sta nel fatto che il tasso ha una soglia nettamente inferiore a quella rispetto ai tassi di mercato. La stima media si aggira in percentuale attorno allo 0,5%. Il risparmio per le aziende è comunque molto importante.

Finanza agevolata

Sgravi Fiscali

Nella maggior parte dei casi, lo sgravio fiscale è previsto sotto forma di credito d’imposta. Questo significa vantare un credito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Può essere sfruttato attraverso compensazioni eseguibili con semplici F24 al momento del pagamento delle imposte dovute.

Diversi invece gli sgravi contributivi. Questi infatti sono concessi alle imprese che accettano di assumere come dipendenti, determinate categorie di lavoratori.

Garanzia del credito

Come dice il nome stesso la garanzia del credito è una misura della finanza agevolata che ha lo scopo di rendere più affidabile un’impresa. La garanzia esterna e aggiuntiva che un’impresa possa assolvere ai propri impegni creditizi qualora richiedesse un eventuale finanziamento, aiuta le aziende a far ottenere meglio e più velocemente i prestiti. Per accedere a tale agevolazione, le imprese che ne fanno richiesta sono, solitamente, sottoposte a una valutazione economica-finanziaria e andamentale.

Intervento nel capitale di rischio

In questo caso l’agevolazione si trova nella partecipazione da parte di un partner istituzionale/pubblico, al capitale di rischio di una società. La partecipazione prevede solo quote minoritarie. In questo modo le imprese risultano maggiormente rafforzate verso terzi e in più, molto spesso, ricevono anche dei finanziamenti agevolati a sostegno delle attività svolte.

Finanza agevolata: richieste e procedure

Affinché le imprese possano beneficiare dei vari contributi previsti dalla finanza agevolata, devono inoltrare richieste attraverso i bandi di finanziamento. Questi sono periodicamente aperti a livello nazionale, regionale, oppure locale.

In alternativa esistono le procedure a sportello. A differenza dei bandi, quelle a sportello non prevedono una tempistica massima per la raccolta delle richieste. Queste infatti rimangono a disposizione fino a esaurimento delle risorse del finanziamento.

Nell’uno o nell’altro caso è importante, prima di tutto, inquadrare la propria impresa in modo esatto. Dimensione, ubicazione, settore, parametri di riferimento, ecc… Il progetto proposto deve essere correttamente definito prima dell’inoltro dell’eventuale richiesta per l’agevolazione. Utile, in questi casi, definire e redigere un accurato business plan nel quale è illustrato dettagliatamente il progetto da realizzare, sia nella sua parte tecnico/pratica, che in quella economica e finanziaria.

Baratto finanziario: compensazione multilaterale di crediti e debiti

Il baratto finanziario è uno strumento introdotto quest’anno dalla Legge di Bilancio. In pratica consiste nella compensazione multilaterale di crediti e debiti commerciali che provengono da fatture elettroniche. Il baratto è una delle forme commerciali più antiche che esistano al mondo. Ci sono due diverse tipologie di baratto: semplice e multiplo. Il primo, chiamato anche baratto diretto, consiste nello scambio di un singolo bene/servizio con un altro bene/servizio, preventivamente concordato tra le parti. Nel secondo, che prende anche il nome di baratto indiretto, il soggetto che cede il bene/servizio, non riceve in cambio quanto vuole a causa di una differenza di valore e/o reperibilità. Nel corso del tempo, sia in Italia, che nel resto del mondo, sono nate anche altre forme di baratto: amministrativo, finanziario e online. Quello introdotto dalla nuova legge di Bilancio è appunto il baratto finanziario, definito 4.0 che dovrebbe permettere alle imprese di compensare le proprie posizioni creditizie e debitorie, senza nemmeno dover passare dalla moneta.

Baratto finanziario: un sistema complementare a quello bancario

Si tratta di una vera e propria rivoluzione, al pari di quella protratta dall’introduzione della fatturazione elettronica e dei corrispettivi telematici. Il baratto finanziario è un vero e proprio sistema complementare a quello bancario.

La proposta di questa nuova formula compensatoria, nasce dall’ Associazione italiana dei Commercialisti e di Confimi industria (Confederazione dell’industria manifatturiera italiana). L’idea è nata dalla volontà di andare incontro e in aiuto alle imprese che presentano difficoltà finanziarie. In pratica, se venisse concretizzata, le fatture elettroniche verrebbero utilizzate come moneta di scambio (al posto della vera e propria moneta). Un’impresa non da poco, che presenta però moltissimi vantaggi, tra i quali, sicuramente, quello di dare respiro alle aziende in crisi di liquidità.

Si tratta quindi di un sistema sicuro e controllato che vuole incentivare la circolazione di beni e servizi tra le imprese. Un meccanismo che sfrutta appieno il sistema e i vantaggi della fatturazione elettronica.

Baratto Finanziario: i soggetti che possono sfruttare la compensazione

La compensazioni promossa dalle associazioni sopra citate avverrebbe su base volontaria attraverso una piattaforma telematica di Agenzia delle Entrate. Le imprese che aderirebbero potrebbero così chiedere la compensazione di crediti e debiti con altre aziende aderenti. Se entrambe le parti accettano la compensazioni, il sistema aggiorna la situazione e gli importi di crediti e debiti relativi. Le operazioni portate in compensazione comportano l’estinzione dell’obbligazione ex art. 1241 del codice civile.

Al baratto finanziario possono accedere tutte le imprese residenti o stabilite in Italia. Non possono invece sfruttare questo meccanismo le imprese:

  • soggette a procedure concorsuali
  • che hanno aderito a operazioni di ristrutturazione del debito
  • che hanno accettato e hanno in corso piani di risanamento iscritti al Registro delle Imprese.

Baratto Finanziario: tutti i vantaggi

I vantaggi per chi aderisce al baratto finanziario sono davvero molteplici. Le aziende infatti potrebbero, in questo modo, riuscire a ridurre:

  • il ricorso ai finanziamenti bancari
  • i rischi di crisi di liquidità
  • le perdite su crediti
  • il ricorso allo sconto su fatture elettroniche

Baratto Finanziario

Ma non solo. Il sistema del baratto finanziario funzionerebbe infatti su una piattaforma telematica controllata da Agenzia delle Entrate e farebbe affidamento su operazioni testimoniate e garantite dalla presenza delle fatture elettroniche. Questo significa che ci sarebbero molte meno possibilità di pressione sulle imprese da parte di organizzazioni mafiose, con una sensibile riduzione del rischio di usura.

Alla fine, riuscire a trasformare le fatture elettroniche in una vera e propria moneta digitale equivarrebbe a un grandissimo vantaggio competitivo per il paese. L’Italia oggi è l’unico paese in occidentale ad aver introdotto la fatturazione elettronica obbligatoria. Vale a dire un sistema controllato direttamente da Agenzia delle Entrate che sfrutta il Sistema di Interscambio (SdI) per emettere, controllare e recapitare le fatture elettroniche. Riuscire a sfruttare il SdI anche per compensare debiti e crediti delle imprese darebbe un ulteriore nuovo impulso al rinnovamento finanziario italiano. I rischi delle imprese verrebbero ridotti e molti dei fallimenti sistematici che incombono su diversi settori, verrebbero scongiurati per sempre.

Baratto Finanziario: a quali casi è applicato

Spiegato cos’è il baratto finanziario cerchiamo adesso di capire a quali casi potrebbe essere applicato questo sistema.

A questo scopo riportiamo due esempio:

Caso 1

L’impresa A emette fattura all’impresa B per un valore di 100€. Al tempo stesso l’impresa B emette fattura all’impresa A del valore di 70€. Saldato il debito, l’impresa A rimane creditrice nei confronti dell’impresa B di soli 30€

Caso 2

A fattura a B 100€. B fattura a C 200€ e C deve 100€ ad A. Compensando le varie fatture rimane solo un debito pari a 100€ dell’impresa B verso C

Questi sono due semplici esempio ai quali il sistema del baratto finanziario 4.0 potrebbe essere applicato con efficacia.

Dichiarazioni 730 – cosa sono, quando si fanno, scadenze e compilazione

Le dichiarazioni 730 sono quelle riservate ai lavoratori dipendenti e ai pensionati. Dal 10 maggio di quest’anno sul sito dell’Agenzia delle Entrate (AdE) è disponibile il modello del 730 precompilato. A distanza di 15 giorni AdE consente ai contribuenti di scaricarlo, compilarlo e inviarlo in forma telematica. Per poter accedere all’area personale sul sito di AdE è necessario possedere le credenziali PIN dell’Agenzia delle Entrate, il PIN dell’INPS, oppure SPID o CIE. La compilazione di queste dichiarazioni offrono diversi vantaggi ai lavoratori. Prima fra tutti quella secondo la quale non è necessario eseguire i calcoli per poi ottenere il rimborso in busta paga, piuttosto che sulla rata della pensione. Al contrario, se dai calcoli, risultasse necessario effettuare dei pagamenti, questi sono trattenuti direttamente dalla retribuzione, piuttosto che dalla pensione stessa.

Quindi si tratta di modelli di dichiarazione dei redditi che devono presentare le persone fisiche. I modelli cambiano a seconda della tipologia di reddito posseduta (pensione, retribuzione da lavoro dipendente, ecc…).

Dichiarazioni 730: alternativa al Modello Unico

Il modello 730 è usato in alternativa al Modello Unico da tutti i contribuenti che devono dichiarare i seguenti redditi:

  • di pensione o di lavoro dipendente (compresi i redditi da collaborazione coordinata e continuativa e le indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente); i redditi di pensione o di lavoro dipendente (assieme alle trattenute fiscali e i contributi previdenziali) sono certificati nel CUD emesso dal datore di lavoro o dall’INPS
  • di terreni e fabbricati
  • a tassazione separata
  • di capitale
  • di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (ad esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)
  • redditi diversi (ad esempio redditi di terreni e fabbricati situati all’estero)

I titolari di partita IVA invece non devono usare il modello 730. Oltre a loro ci sono un’altra serie di soggetti esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni 730:

  • contribuenti non residenti in Italia
  • eredi di contribuenti deceduti
  • tutti coloro i cui datori di lavoro non sono tenuti a versare le ritenute d’acconto (ad esempio, i lavoratori domestici come colf, giardinieri, ecc.)
  • i contribuenti con soli redditi da abitazione principale più eventuali altri fabbricati non locati
  • i contribuenti con soli redditi da lavoro dipendente o pensione a patto che il datore di lavoro/ente pensionistico abbia effettuato correttamente tutte le ritenute fiscali in busta paga
  • coloro che oltre ad aver percepito redditi da lavoro dipendente o pensione, posseggono anche la loro abitazione principale più altri eventuali fabbricati non locati

A differenza del modello Unico, le dichiarazioni 730 possono essere congiunte e contenere i redditi di entrambi i coniugi.

Dichiarazioni 730

Dichiarazioni 730: scadenze e modalità di presentazione

La scadenza fiscale entro la quale le dichiarazioni 730 devono essere presentate è il 30 settembre 2021. Il termine di trasmissione è sempre lo stesso. Mentre la data per l’erogazione del rimborso IRPEF spettante è differenziata in relazione al periodo di trasmissione della dichiarazione dei redditi.

Gli eventuali rimborso emersi dal calcolo del 730, sono erogati sulle retribuzioni di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto la comunicazione di liquidazione, in altre parole il risultato del calcolo della dichiarazione dei redditi.

Da ricordare infine la data del 25 ottobre 2021, entro la quale è necessario per i lavoratori inviare l’eventuale dichiarazione dei redditi integrativa in caso di errori.

Rimborsi e conservazione

Abbiamo visto quindi che la data di rimborso, se previsto, arriva direttamente in busta paga a cadenza personalizzata. Nel caso in cui il 730 contenga i dati del sostituto d’imposta, allora il rimborso è accreditato a partire dalla busta paga del mese di luglio. Per i pensionati invece il rimborso va sulla rata della pensione a partire da quella del mese di agosto.

Se il modello 730 invece non contiene i dati del sostituto d’imposta, allora il rimborso è accreditato da parte dell’Agenzia delle Entrate entro fine anno, o all’inizio dell’anno successivo, direttamente sul conto corrente bancario del soggetto dichiarante.

Le dichiarazioni 730 devono essere obbligatoriamente conservate per almeno i 5 anni successivi dall’anno di presentazione (termine stabilito per l’accertamento). Per fare un esempio: la dichiarazione del 730 dell’anno 2018, va conservata fino al 31 dicembre del 2023.

Infine si ricorda che i contribuenti con partita IVA non possono fare dichiarazioni 730 nemmeno se avessero percepito anche un reddito da lavoro dipendente o da pensione. Devono per forza fare il modello REDDITI (ex Modello Unico).

Bolletta doganale: cos’è e come funziona

La bolletta doganale è un documento che attesta e conferma il pagamento delle tasse doganali. Inoltre è una sorta di certificato che dichiara la conformità ad ogni altra formalità previste dalla dogana. Tutto ha inizio al momento della spedizione. In questa prima fase, il mittente, compila e firma la bolletta doganale che servirà ad accompagnare la merce fino alla frontiera. Questo documento assolve, contemporaneamente, a due importanti compiti: individuare il paese di destinazione merce e calcolare le relative tasse doganali. Il documento si trasforma in una vera e propria bolletta doganale, chiamata anche DAU (Documento Amministrativo Unico) o DAE (Documento Accompagnamento Esportazione), quando le tasse doganali risultano pagate e la dogana assegna al modulo una data e un numero identificativo. La bolletta doganale è unica e vale sia per importazioni che per le esportazioni.

Bolletta doganale: tipologie, modelli e caratteristiche

A seconda dei casi la bolletta doganale può assumere denominazioni diverse:

  • di accompagnamento – questo termine indica una bolletta doganale che serve solo ad accompagnare la merce da una dogana all’altra. Solo nell’ultima dogana verranno pagate le tasse.
  • di importazione – utilizzata per trasportare la merce dalla dogana alla destinazione finale
  • di esportazione o temporanea importazione – in questo caso la merce transita solo temporaneamente da una dogana, quindi sulla bolla è scritto la data entro la quale la merce deve essere definitivamente spostata
  • introduzione in deposito – si tratta dei documenti che accompagnano le merci depositate in appositi locali messi a disposizione dalle dogane.

Al momento in cui è fatto un acquisto di merce proveniente da un Paese Extra UE, assieme alla bolla doganale, l’acquirente riceve anche:

  • fattura emessa dal venditore straniero
  • fattura del trasportatore

quando un’azienda riceve quindi della merce proveniente da un paese Extra UE deve registrare la bolla doganale, la fattura del venditore e la fattura dello spedizioniere. Quando le bolle doganali e le corredate fatture devono essere registrate è necessario fare tre diverse distinte.

Dazi doganali: cosa sono e come sono calcolati

Da oltre 2000 anni le civiltà impongono dei dazi sulle merci che venivano scambiate con le popolazioni vicine. Oggi il dazio doganale è definito come: “imposta indiretta applicata sul valore di tutti i prodotti importati ed esportati dal Paese che l’impone”. In Europa, è applicato un dazio doganale per tutti quei prodotti che provenienti, o diretti in Paesi che non fanno parte della CEE (Comunità Economica Europea).

In Italia l’importo da pagare alla dogana varia a seconda della merce. Ci sono però alcuni fattori da considerare sempre:

  • valore del prodotto importato
  • tipologia di prodotto importato

Bolletta doganale

Dazi doganali: come sono calcolati

I dazi doganali sono calcolati quindi tenendo conto del valore stesso della merce importata/esportata. È applicata una relativa percentuale che varia in base appunto alla merce. Esiste una tabella specifica che serve ad identificare e classificare ogni diversa tipologia di merce importata. Online è inoltre disponibile il TARIC, un servizio telematico che consente di recuperare tutte le informazioni necessarie ad identificare la tipologia di merce che passa per le dogane.

Volendo trarre una formula generica per spiegare la composizione di un dazio doganale, è possibile affermare che questo è composto da:

valore della merce + nolo Extra UE (nolo=spesa di trasporto)

Infine l’IVA, imposta sul valore aggiunto, è calcolata su valore del bene + nolo Extra UE + dazi doganali. In altre parole l’IVA è calcolata e fatta pagare anche sugli stessi dazi doganali! Quando la bolletta doganale non è espressa in Euro, la conversione va fatta tenendo conto del tasso di cambio alla data riportata sulla bolletta stessa.

Bolletta doganale: sezioni e caselle

La bolletta doganale è suddivisa in una serie di caselle, codici e sezioni, ciascuna delle quali indica uno specifico elemento. Le caselle più importanti sono:

  • 1 – Dichiarazione Contiene la scritta IM (importazione)
  • 8 – Destinatario Il tuo indirizzo
  • 12 – Elementi di trasporto Spese di trasporto UE e extra UE
  • 20 – Termini Le condizioni contrattuali di spedizione
  • 22 – Valuta La valuta usata per l’acquisto
  • 23 – Tasso di cambio tasso di cambio fissato dalla dogana
  • 33 – Codice merci Codice identificativo delle merci
  • 42 – Prezzo Costo della merce al tasso di cambio
  • 44 – Speciali Eventuali autorizzazioni, certificati
  • 47 – Imposte IVA e dazi doganali

Spesometro

Lo spesometro è una particolare comunicazione che i titolari di partita IVA devono redigere e presentare ad Agenzia delle Entrate. Non sono tenuti alla compilazione di questa documentazione i contribuenti che rientrano nel regime forfettario, commercianti al dettaglio per operazioni inferiori ai 3.000 € e le agenzie di viaggio per importi inferiori a 3.600 €.

Lo spesometro contiene solo operazioni certificate da scontrino elettronico o ricevuta fiscale, nonché tutte quelle fatturate con fatturazione elettronica. Dal 2017 lo spesometro è stato poi collegato anche alla comunicazione IVA e alla liquidazione IVA periodica.

Le spese sostenute per importazioni Extra UE NON vanno riportate nello spesometro. Quando la merce transita in Italia, occorre semplicemente  emettere bolla doganale e, con quella, il Fisco è già consapevole del trasporto.

Regime opzionale OSS: One Stop Shop entrerà in vigore il prossimo 1° luglio

Il primo luglio 2021 entrerà in vigore un nuovo regime contabile chiamato: regime opzionale OSS (in acronimo OSS). È un regime che vale per tutti gli operatori che effettuano vendite verso privati con volumi d’affari superiore alla soglia di 10.000 euro annui. Si tratta di un passo importante che l’Italia andrà a compiere, per attenersi alle disposizioni stabilite dal VAT e-commerce package all’interno del più ampio quadro del Digital Single Market Strategy. Disposizioni e iniziative stabilite per la riforma globale dell’IVA dalla Commissione Europea nel VAT action plan  del 2016.

Il nuovo regime doveva entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2021, ma è stato posticipato al 1° luglio 2021 a causa degli effetti negativi dovuti alla pandemia di Covid-19.

Regime opzionale OSS: che cos’è

Si tratta del regime con il quale, l’Italia, ma in generale l’Europa, punta alla riforma per l’assolvimento dell’IVA, un nuovo regime centralizzato e digitale che comprende tutta una serie specifica di operazioni:

  • Vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi, effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica (sono esclusi da questi, i beni soggetti ad accise)
  • Prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali)
  • Vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
  • Vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica

La principale novità del nuovo regime è quella secondo la quale l’operatore economico, può registrare l’IVA  telematicamente, in un solo Stato dell’Unione Europea. Questo vale per tutte le operazioni di vendita a distanza eseguite nei confronti di privati. Tutto questo sarà reso possibile attraverso un’unica presentazione trimestrale telematica dell’IVA.

Regime opzionale OSS

Obblighi IVA oltre la soglia di 10.000€

Gli operatori che superano la soglia di 10.000€, per assolvere agli obblighi IVA devono:

  1. Qualificarsi e identificarsi ai fini IVA in ogni singolo Stato Membro in cui si trovano i clienti finali a cui sono state effettuate le vendite
  2. Assolvere all’IVA ogni trimestre, in ogni Stato in cui si sono identificati (per farlo devono quindi registrarsi al regime opzionale OSS)

Questo nuovo regime semplifica moltissimo gli obblighi e gli adempimenti ai fini IVA. Questo perché l’operatore economico deve registrarsi in un solo Stato dell’UE tramite il regime opzionale OSS, quello in cui si è identificato ai fini IVA.

Secondo Agenzia delle Entrate, si aprono quindi tre diversi scenari:

  1. Operatore NON UE – il soggetto passivo sceglie lo Stato UE per l’identificazione IVA
  2. Operatore UE – Prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).
  3. Schema di importazione – In questo caso se l’operatore economico ha sede in uno Stato con il quale l’UE ha stabilito un accordo per il recupero dell’Iva, allora può ricorrere al regime opzionale OSS. In questo modo si può identificare in qualunque Stato membro dell’UE. In caso contrario, l’operatore avrà bisogno di un intermediario che abbia sede in UE per poter usare lo schema di importazione.

Registrazione all’OSS da parte degli operatori economici

Per registrarsi l’operatore può usare un apposito portale internet predisposto dall’UE. Il sistema telematico trasmette così i dati inseriti e li comunica ad ogni altro Stato membro. Gli operatori UE mantengono lo stesso identificativo IVA. Per quanto riguarda invece lo schema d’importazione l’operatore riceve un apposito nuovo codice identificativo.

Regime opzionale OSS: dichiarazione e versamento IVA

La dichiarazione IVA OSS deve essere presentata via telematica. Questa deve avvenire entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre. Deve essere presentata anche qualora non sia stata effettuata alcuna operazione nel corso del trimestre di riferimento. Il periodo d’imposta è trimestrale per le operazioni eseguite secondo gli schemi UE e non UE, ed è mensile per lo schema d’importazione.

Chi si registra a questo regime deve presentare dichiarazione trimestrale anche se non ha prestato alcun servizio digitale. In dichiarazione devono essere indicati:

  • numero di identificazione
  • ammontare IVA – suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di domicilio o di residenza dei clienti
  • aliquote – in base allo Stato membro di domicilio o residenza dei clienti
  • totale prestazioni di servizi digitali eseguite nel trimestre di riferimento

Inoltre i soggetti che hanno delle stabili organizzazioni in Paese Membri:

  • totale servizi digitali resi tramite una stabile organizzazione in ciascuno Stato membro
  • numero individuale di identificazione Iva o il numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione stessa

Il versamento dell’IVA deve avvenire nello Stato Membro presso cui l’operatore economico si è identificato. Sono applicate le aliquote dei vari Stati membri di consumo. Il totale da versare è quello risultante dalla dichiarazione IVA. Spetta infine allo Stato membro di identificazione, ripartire i vari importi tra gli altri Stati.