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Esenzione iva per i servizi anti Covid

L’esenzione IVA per i servizi anti Covid è prevista per tutta una serie di misure atte a prevenire e controllare la diffusione della pandemia. Effettuazione dei tamponi e somministrazione dei vaccini prima di tutto, servizi e prestazioni strettamente connesse alla diagnostica per Covid-19. Agenzia delle entrate ha specificato le varie configurazioni all’interno della risposta all’Interpello numero 81 del 9 febbraio 2022. Servizi e prestazioni che possono usufruire dell’esenzione IVA proprio come previsto dalla Legge di bilancio 2021. L’agevolazione è applicata a tutti i beni e i servizi che rientrano nel lasso di tempo compreso tra il 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2022.

Esenzione IVA servizi anti Covid-19: il caso analizzato

Nella Legge di bilancio 2021, all’articolo 1 comma 452 e 453 è prevista un’esenzione IVA per servizi e beni anti Covid-19. L’Interpello n°81 del 9 febbraio di quest’anno, ha posto un quesito molto importante e interessante ad Agenzia delle entrate. Il problema riguardava una certa società di noleggio di tende e accessori che si è trovata, in periodo di pandemia, a locare accessori, tende, impianti di condizionamento e riscaldamento a una fondazione dove vengono effettuati tamponi e somministrati vaccini con modalità drive-in.

La fondazione, a sua volta, ha concesso, in comodato d’uso gratuito, tutti i beni locati a un’azienda socio sanitaria territoriale. Lo scopo della fondazione è quello di “offrire al territorio un efficace presidio Covid-19 per il periodo di tempo in cui è possibile prevedere una recrudescenza del fenomeno epidemico.”

A questo punto è sorto un dubbio sulla corretta tassazione IVA da applicare alle cessioni dei beni e dei servizi utilizzati per contrastare la diffusione della pandemia.

Direttive europee

Le esenzioni IVA predisposte da AdE riguardano le cessioni di strumentazioni per diagnostica in vitro e di vaccini anti Covid-19, oltre che hai servizi strettamente connessi a queste cessioni particolari.

I periodi agevolati sono i seguenti:

  • dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 per tutti i beni e servizi che rientrano nel comma 452
  • dal 20 dicembre 2020 per quelli che invece rientrano nel comma 453

Per definire i beni e i servizi in questione, nonché i periodi di riferimento e la tipologia di agevolazioni, AdE ha richiamato la direttiva UE 2020 del 2020 del Consiglio del 7 dicembre 2020 (direttiva Covid). Una direttiva che aveva apportato delle modifiche alla precedente, denominata “direttiva IVA”. In sostanza le modifiche apportate sono quelle che prevedono la possibilità di ridurre l’imposta dell’Iva su alcuni beni e servizi specifici.

Il documento cita:

“Si tratta in particolare di prestazioni di servizi “strettamente connesse” (rectius indispensabili) a tali dispositivi e vaccini anti-Covid senza le quali diventa difficile per uno Stato membro assicurare una capillare ed efficace campagna di prevenzione/diagnosi e vaccinale a costi sostenibili.”

Esenzione iva

IVA da applicare ai servizi anti Covid-19

Oltre alla risposta all’Interpello n° 81, Agenzia delle Entrate fa riferimento anche a una precedente risposta data all’interpello n°354 del 2021. Nel documento citato, AdE spiega che l’esenzione con il diritto alla detrazione, si applica solo alle prestazioni effettuate per i tamponi se strettamente connessi ai dispositivi in vitro.

Nel caso specifico, l’amministrazione finanziaria sottolinea che l’unica operazione rilevante ai fini IVA, è la locazione tra la società e la fondazione in questione. Questo significa che solo questa operazione di “noleggio” è passibile d’IVA. Di conseguenza, può beneficiare dell’esenzione IVA come beni connessi alla prevenzione e al controllo anti Covid-19. L’operazione successiva, vale a dire, la cessione dei beni all’azienda socio sanitaria territoriale, essendo a titolo gratuito, non è rilevante ai fini d’IVA. Quindi, come diretta conseguenza, non può certo beneficiare dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.

Per rispondere in modo esaustivo all’interpello, Agenzia delle Entrate, cita le seguenti risposte:

  • 354 del 2021
  • 541 del 2021
  • 548 del 2021
  • principio di diritto numero 12 del 2021

Esenzione IVA: la risposta definitiva di Agenzia delle Entrate

All’Interpello n° 81 del 9 febbraio 2022, Agenzia delle Entrate ha risposto, in via definitiva, come segue:

“si ritiene che le prestazioni di servizi indicate nel contratto oggetto del presente interpello – le uniche rilevanti ai fini IVA – possano beneficiare del particolare regime di esenzione in commento e quindi essere acquistati dalla Fondazione in esenzione da IVA, senza pregiudizio, in capo all’Istante, del diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del Decreto IVA.”

Fattura cointestata elettronica: più di un’eccezione!

La fattura cointestata elettronica è diventata, oggi, una realtà e non più un’eccezione. Capita sempre più spesso, infatti, che i contribuenti debbano confrontarsi con fatture elettroniche da cointestare a più soggetti diversi. Il caso nasce soprattutto per consulenze fiscali, o notarili, su comproprietà e interessi comuni. In questi casi infatti capita che il committente sia un soggetto pluripersonale con posizione tributaria autonoma (vale a dire, con partita IVA, oppure con codice fiscale). Il dubbio, quindi, nasce, per l’emissione della fattura elettronica che potrebbe essere cointestata verso uno o più cessionari e/o committenti. Vediamo quindi di capire meglio la situazione specifica.

Fattura elettronica cointestata: cosa prevede la norma

Nel DPR n°633/72 sono indicati gli elementi obbligatori che la fattura elettronica ordinaria deve riportare:

  1. a) data di emissione;
  2. b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
  3. c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  4. d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
  5. e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  6. f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale;
  7. g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;

e ancora…

g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui é corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;

  1. h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’articolo 15, primo comma, n. 2;
  2. i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
  3. l) aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro; …”

È evidente che emergono delle limitazioni per quanto riguarda la composizione plurima dei soggetti destinatari. In pratica Agenzia delle Entrate ammette il caso della fattura cointestata elettronica solo se il soggetto plurimo destinatario sia composto da privati (B2C) e non quando i soggetti sono titolari di partita IVA (B2B).

Fattura cointestata elettronica

Fattura cointestata elettronica: ecco come emetterla correttamente

In merito alla questione sulla possibilità di emettere una fattura cointestata elettronica, AdE si è espressa con la Risoluzione n° 87/E del 5 Luglio 2017.

In pratica non si ritiene plausibile la possibilità di emettere fattura cointestata elettronica in caso di cessionario/committente soggetto passivo IVA B2B. Invece, nel caso in cui il committente/cessionario sia un soggetto non passivo IVA, quindi un soggetto B2C, nella sezione identificativi fiscali devono essere. Riportati i dati di uno solo dei soggetti coinvolti.

Il Sistema di Interscambio non effettua, di conseguenza, controlli automatizzati sull’intestazione plurima delle fatture elettroniche. In generale quindi, è possibile concludere che è possibile emettere una fattura cointesta elettronica solo quando il committente/cessionario è un soggetto non passivo IVA e riportando solo i dati di un unico soggetto coinvolto nell’operazione.

Una soluzione sempre valida

In ogni caso, comunque, non esiste un formato specifico oppure delle indicazioni di ordine pratico da seguire da parte dell’Amministrazione Finanziaria, per emettere una fattura cointestata elettronica.

Non esistono delle indicazioni esatte, ma ugualmente si è andata delineando una procedura standard quando si presenta questa situazione specifica:

  • nel caso di soggetti plurimi B2B la fattura deve essere frazionata tra tutti gli interessati
  • uno dei componenti dei soggetti plurimi, deve essere indicato come destinatario della fattura. Tutti gli altri, devono essere indicati come cointestatari all’interno di uno degli altri campi non sottoposto al controllo automatizzato del Sistema di Interscambio.

In ogni caso, comunque, la fattura elettronica emessa, sarà ritenuta valida per l’Amministrazione finanziaria e, quindi, non potrà essere scartata dal Sistema di Interscambio.

LIPE: istruzioni di compilazione per il 2022

LIPE= liquidazioni periodiche IVA, per il 2022 Agenzia delle Entrate (AdE) aggiorna le istruzioni per la comunicazione dell’IVA trimestrale. Anche il software per la compilazione e il controllo delle comunicazioni subisce degli aggiornamenti sostanziali. Tra i vari aggiornamenti troviamo, ad esempio, la sospensione dei versamenti nel settore sport da gennaio ad aprile, prevista direttamente dalla Legge di Bilancio 2022.

Le federazioni sportive nazionali, devono indicare con il codice 2, l’accesso alla sospensione dei versamenti IVA. La sospensione è ideata e valida per tutte le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società dilettantistiche e professionali. Quindi, aggiornamenti LIPE e nuove specifiche tecniche.

LIPE: nuove specifiche tecniche e sospensione versamenti settore sport

Abbiamo quindi detto che per le seguenti categorie:

  • federazioni sportive nazionali
  • enti di promozione sportiva
  • associazioni e società dilettantistiche e professionali

La Legge di bilancio 2022 ha previsto delle sospensioni dei versamenti per:

  • somme dovute a titolo di ritenute alla fonte dei sostituti d’imposta
  • contributi previdenziali
  • contributi assistenziali
  • IVA
  • Imposte sui redditi

Questo significa che i pagamenti relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile rimangono congelati.  Agenzia delle Entrate (AdE) ha quindi aggiornato tempestivamente le istruzioni relative alla compilazione delle comunicazioni Iva tenendo conto dell’articolo 1, comma 923 lettera C della Legge n° 234/2021, al rigo VP1 nella casella relativa agli “Eventi eccezionali” debutta il codice 2.

Eventi Eccezionali si riferiscono a tutti i soggetti che hanno beneficiato di agevolazioni fiscali in materia di IVA che sono previste per chi ha subito calamità o altre tipologie di situazioni gravi.

LIPE

LIPE: disposizioni aggiornate da Agenzia delle Entrate

Riportiamo il dettaglio delle specifiche LIPE 2022 che Agenzia delle Entrate ha riportato direttamente sul proprio sito ufficiali:

“… Il codice 2 va indicato dalle Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del d.p.c.m. 24 ottobre 2020. Per tali soggetti l’articolo 1, comma 923, della legge n. 234 del 2021, ha sospeso i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022.”

Le modifiche adottate da AdE coinvolgono, di conseguenza, anche le specifiche tecniche per la compilazione della comunicazione delle liquidazioni IVA periodiche e i relativi software di compilazione e controllo. Gli aggiornamenti fanno riferimento al 10 febbraio 2022.

LIPE: sospensione versamenti IVA settore sport e competizioni in corso

Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuove indicazioni per la compilazione delle LIPE 2022 dopo la decisione di sospendere i versamenti IVA.

Le novità sono indicate nella circolare n°3/4 del 4 febbraio 2022. I primi soggetti che beneficiano delle sospensioni dei versamenti IVA sono, come abbiamo detto, le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. I soggetti devono avere il domicilio fiscale, la sede legale, oppure la sede operativa sul territorio dello stato e devono operare nell’ambito delle competizioni sportive, ancora in corso di svolgimento.

Non tutti i soggetti del mondo dello sport hanno accesso e diritto alla sospensione dei versamenti Iva previsti dalla Legge di Bilancio 2022. Anche le varie associazioni e federazioni sportive possono usufruire dell’agevolazione esclusivamente nell’ambito di attività e competizioni sportive ancora in corso di svolgimento. La competizione sportiva deve quindi essere in corso di svolgimento alla data del 1° gennaio 2022. La data è stata prevista direttamente nella Legge di Bilancio 2022.

Fattura elettronica e privacy: novità 2022

La fattura cartacea non esiste più da circa tre anni. È stata sostituita dalla fattura elettronica che è molto più semplice, veloce e comoda. Inoltre si è dimostrata essere un valido aiuto nella battaglia contro l’evasione fiscale che, nel 2021 è calata drasticamente. Nonostante i miglioramenti che la fatturazione elettronica ha apportato al nostro sistema, c’è chi sostiene che violi la privacy dei contribuenti. Cerchiamo quindi di capire meglio tutte le dinamiche che intercorrono tra fattura elettronica e privacy.

Fattura elettronica e privacy

La fattura elettronica è un sistema relativamente “nuovo” introdotto in Italia da circa tre anni. In questo lasso di tempo ha già dato buoni frutti e ha fatto ottenere diversi risultati sul fronte evasione fiscale dell’IVA (soprattutto per quanto riguarda l’anno d’imposta 2021).

Anche a causa della pandemia da Covid-19, le attività online sono andate aumentando sempre di più. Sono pratiche, funzionali, comode e veloci. La possibilità di pagare online per un acquisto è ha semplificato la vita a molte persone e reso possibile commerci che fino a qualche anno fa non erano nemmeno immaginabili.

Anche lo Stato ha potuto beneficiare, e non poco, di questo innovativo sistema di pagamenti. Infatti, ha la possibilità di controllare molto meglio ogni singola attività svolta e transazione effettuata. Di conseguenza non riscontra alcun problema per eseguire verifiche e incassare imposte e tributi dovuti. Le autorità competenti, quindi, possono controllare più facilmente ogni genere di commercio, scambio, pagamento e transazione eseguita dai contribuenti.

La fattura elettronica, però, ha comunque sollevato alcuni dubbi riguardo la sua legittimità nei confronti della popolazione. Le riserve riguardano, in particolar modo il diritto alla privacy. Ma cerchiamo di fare il punto sulla situazione attuale.

Fattura elettronica: cos’è e come funziona

Facciamo un breve riassunto che non guasta mai. La fattura elettronica ha sostituito definitivamente quella cartacea e permette d’inviare e ricevere la documentazione relativa alle transazioni economiche, completamente in formato digitale. Esistono software specializzati nella creazione, conservazione e invio delle fatture elettroniche (proprio come FatturaPRO.click).

Le fatture elettroniche sono create direttamente attraverso questi software che le emettono in formato .XML, l’unico legalmente riconosciuto al momento attuale. I programmi specifici sono quindi in grado di compilare una fattura elettronica, firmarla digitalmente, inviarla al destinatario (passando attraverso il Sistema di Interscambio) e recapitarla a chi di competenza.

Un sistema particolarmente semplice che ha permesso di ridurre l’evasione fiscale dell’IVA di 7,4% nel 2021, rispetto all’anno precedente. L’anno scorso, infatti, l’evasione dell’IVA è stata per la prima volta al di sotto della soglia del 20%, per l’esattezza è stata pari al 19,9%.

Ma tornando al problema iniziale che vede coinvolte la fattura elettronica e privacy, c’è chi sostiene che questo strumento violi questo diritto dei soggetti coinvolti. Perché? Vediamolo.

Fattura elettronica e privacy

Garante privacy e fattura elettronica: davvero c’è violazione?

Le fatture elettroniche devono riportare, obbligatoriamente: natura, quantità, qualità dei beni e servizi prestati. Al fine di capire se vi fosse o meno violazione della privacy, il Garante per la protezione dei dati personali, ha avviati, quindi, una serie di colloqui con Agenzia delle Entrate.

Alla fine del 2021, a seguito del lavoro del Garante, è stato emesso un provvedimento che serve ad aumentare la privacy delle fatture elettroniche. Una delle misure introdotte dall’Autority è quella di limitare la possibilità agli esercenti, di emettere fatture elettroniche al posto del normale scontrino commerciale, per adempiere ai doveri amministrativi.

Alla luce di quanto analizzato, il Garante, ha però dichiarato che il rapporto “fatture elettroniche e privacy” deve ancora essere migliorato. In vista, quindi, delle novità per il 2022. Non sono ancora state specificate nel dettaglio le novità in materia, ma gli scenari prospettabili sono tanti.

Privacy e fattura elettronica: alcuni possibili scenari

Viste le obiezioni mosse dal Garante verso il rispetto della privacy da parte delle e-fatture, Agenzia delle Entrate potrebbe eliminare l’obbligatorietà di emissione, lasciandole facoltative in base alla volontà del contribuente.

Un’altra possibilità, invece, è quella secondo la quale lo stesso contribuente potrebbe vietare ad AdE di “conservare le proprie fatture”. A oggi, in effetti, Agenzia delle Entrate, conserva le fatture elettroniche per 8 anni dalla data della transazione. È stato il Decreto Legislativo 127/2019 a stabilirlo:

“I file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:

  1. a) dalla Guardia di finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68; 
  1. b) dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.”

Insomma, alla fine le possibilità sono tante e disparate. Bisogna solo aspettare la decisione definitiva che prenderà l’Autority nell’arco di quest’anno.

Comunicazione Unica: cos’è, a cosa serve e chi deve inviarla

Nel precedente articolo: “Partita iva per e-commerce: tutto quello che c’è da sapere” abbiamo visto i passaggi che un imprenditore digitale deve seguire per aprire partita IVA e vendere online. Tra questi troviamo la comunicazione unica, detta anche comunicazione unica d’impresa. Si tratta di un adempimento che concretizza un’idea, trasformandola da sogno in business. Una procedura telematica che permette, in un unico step, di assolvere diversi adempimenti. Vediamola nel dettaglio.

Comunicazione Unica: cos’è

Specifichiamo subito che oggi non è più possibile, o necessario, recarsi di persona presso i singoli uffici per aprire partita IVA, iscriversi alla Camera di Commercio, alla Gestione INPS Artigiani e Commercianti, oppure all’INAIL. Oggi basta fare la comunicazione unica.

Uno strumento che consente di depositare l’iscrizione di una nuova attività presso il Registro delle Imprese. La legge che l’ha introdotto è la n°40/2007 art.9 ed è diventata obbligatoria a partire dal 01 aprile 2010 nei casi di:

  • Presentazione domanda iscrizione Registro delle Imprese
  • Richiesta di variazione/cessazione per imprese già in essere

La comunicazione Unica d’Impresa è un modello da compilare online che contiene i seguenti dati:

  • Dati del richiedente
  • Oggetto della comunicazione
  • Riepilogo richieste inoltrate ai vari enti

A seconda poi della necessità può contenere anche uno o più dei seguenti modelli:

Ci sono casi in cui, oltre a quanto riportato sopra, è necessario presentare anche la SCIA (Segnalazione Certificata d’Inizio attività) al SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) del proprio comune.

Comunicazione Unica

Comunicazione unica d’impresa: i soggetti obbligati

Non tutti i lavoratori autonomi sono obbligati a presentare la comunicazione unica. Si tratta infatti di uno step obbligatorio per le ditte individuali che devono essere iscritte al Registro delle Imprese. L’iter burocratico che invece devono seguire i liberi professionisti è molto semplice, veloce e non costa nulla.

Non è sempre facile inquadrare e definire l’ambito di ciascuna attività. In alcuni casi i confini sono sottili e poco delineati, soprattutto per quanto concerne attività innovative. Nonostante tutto proviamo ugualmente a generalizzare per indicare i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione unica d’impresa:

  • Imprenditori del settore commerciale – in questa categoria rientrano i titolari di negozi fisici, ma anche gli imprenditori digitali di siti di e-commerce
  • Titolari di agenzie (es. Agenzie di marketing, organizzazione eventi, pubblicità, ecc…)
  • Titolari di esercizi pubblici – facciamo qualche esempio: bar, ristoranti, pub, ecc…
  • Imprenditori artigiani – questa categoria, in particolare, comprende:
  • Parrucchieri, estetiste, tatuatori, onicotecniche, ecc…
  • Fabbri, falegnami, idraulici, elettricisti, giardinieri, ecc…
  • Pasticceri, cuochi, cake-designer, ecc…
  • Sarti, stilisti, tappezzieri, ecc…
  • Imprese di pulizie, addetti alle disinfestazioni e sanificazioni, ecc…

Comunicazione Unica: funzioni e procedura

In passato tutto la documentazione cartacea da presentare per aprire una partita IVA doveva essere consegnata a mano presso:

  • Camere di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato (CCIAA)
  • Agenzia delle Entrate
  • INPS
  • INAIL

Oggi, invece, grazie alla comunicazione Unica d’Impresa con un solo documento e in via telematica, si può presentare le seguenti richieste:

  • Iscrizione al Registro delle Imprese
  • Iscrizione al Repertorio Economico – Amministrativo (REA) o all’Albo Artigiani
  • Codice Fiscale e Partita IVA, comprensiva di:
  • Indicazione Codice ATECO
  • Indicazione regime fiscale
  • Iscrizione all’INPS (Gestione Artigiani e Commercianti)
  • Apertura posizione assicurativa presso l’INAIL

L’intero iter burocratico è stata quindi semplificato, i tempi di attesa ridotti e le possibilità di commettere errori, sono notevolmente diminuite. Per adempiere alla comunicazione è necessario aver aderito al servizio Telematico – Consultazione e Invio Pratiche della Comunicazione Unica, essere in possesso della firma digitale e di un indirizzo PEC – Posta elettronica certificata. Quest’ultimo deve essere indicato all’interno della pratica che viene inviata telematicamente. Serve per ricevere comunicazioni da parte degli enti coinvolti e per seguire l’intero iter della pratica stessa. La procedura può essere svolta in completa autonomia dal diretto interessato, oppure può essere seguita da un esperto del settore, come ad esempio un commercialista o studio associato.

Grazie a questa pratica unica, oggi è ancora più semplice e veloce aprire partita IVA e iniziare anche a vendere online. Un accorgimento che ha permesso, in Italia, d’incentivare il commercio online e l’apertura di partita IVA per e-commerce. Di conseguenza anche l’emissione di fatture elettroniche direttamente dal web e dai propri siti realizzati con Woocommerce ha registrato una crescita sorprendente grazie al plugin sviluppato da Gestisco Italia che serve a emettere e-fatture e scontrini elettronici direttamente dal proprio sito.

Fattura elettronica 2022: tutte le novità più importanti

La fattura elettronica 2022 è cambiata? Quali sono le più importanti e significative novità introdotte per quest’anno? In realtà, nel breve termine, non è previsto alcun rilevante aggiornamento, se non l’estensione della platea dei soggetti obbligati. Qualche regola nuova è attesa anche per le operazioni “da e verso” l’estero, ma a partire da luglio. Vediamo quindi insieme cosa è cambiato e le conseguenze che riscontreremo.

Fattura elettronica 2022: un anno ricco di novità

Anche se nel breve termine non è prevista alcuna modifica sostanziale, l’anno 2022 porterà in casa alla fatturazione elettronica dei cambiamenti piuttosto importanti. Infatti, la Commissione Europea ha autorizzato la proroga della fatturazione elettronica tra privati. La deroga alle regole comunitarie in materia d’IVA è differita fino al 31 dicembre 2024.

Si tratta di una misura che va a sommarsi a quelle previste dal Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022. Il Decreto Legislativo infatti ha introdotto la possibilità di ampliare la platea di soggetti obbligati alla fatturazione elettronica  e che attualmente risultano esclusi dall’onere. Si tratta dei soggetti appartenenti al regime forfettario.

Fattura elettronica 2022 e prestazioni sanitarie

Mentre per gli appartenenti al regime forfettario si avvia l’obbligo di emettere fatturazione elettronica, medici e soggetti che erogano prestazioni sanitarie, non devono ancora adeguarsi a questa regola.

All’inizio l’obbligo per questi soggetti doveva partire dal primo gennaio 2022. Invece con la legge di conversione del Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio, il DL n. 146/2021, è prevista una nuova deroga che fa slittare la decorrenza al 2023. Si rimane quindi in attesa di una maggiore specificità delle regole sulla tutela della privacy degli interessati.

Per i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria, rimane quindi ancora vietata l’emissione della e-fattura. Anche per i soggetti che emettono alle fatture i cui dati sono da inviare ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, non esiste pertanto obbligo di fatturazione elettronica.

Non si tratta di un esonero, ma piuttosto di uno specifico divieto, introdotto dall’articolo 10-bis del Decreto Fiscale n. 119/2018. Divieto che continuerà a dover essere applicato anche nel caso di fatture relative a prestazioni sanitarie verso persone fisiche, da parte di soggetti non obbligati a trasmettere i dati al Sistema Tessera sanitaria.

Fatturazione elettronica 2022 e addio all’esterometro

Ulteriore proroga anche per l’esterometro e conseguentemente anche per l’obbligo della fatturazione elettronica per gli scambi esteri. Abolita quindi la comunicazione per le operazioni transfrontaliere, mentre per le fatture con l’estero è sempre indicato, quale canale di trasmissione, il Sistema d’Interscambio di Agenzia delle Entrate.

L’obbligo slitta al primo luglio 2022, nuova data introdotta in sede di conversione del Decreto n°146/2021. Il nuovo calendario prevede:

  • per le operazioni effettuate dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, deve essere inviato:
    • esterometro del primo trimestre entro il 30 aprile (lunedì 2 maggio)
    • esterometro del secondo trimestre entro il 31 luglio (22 agosto, a causa della proroga feriale)
  • per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022:
    • invio dei dati delle operazioni verso soggetti esteri è effettuato tramite il SdI entro dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione
    • l’invio dei dati relativi alle operazioni ricevute è effettuato tramite il SdI entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Fattura elettronica 2022

Fatturazione elettronica: estensione ai forfettari

Nei prossimi mesi ci saranno importanti novità per i forfettari. Infatti, l’obbligo di emissione di fattura elettronica si estende anche ai soggetti appartenenti al regime forfettario. L’Europa ha già dato il consenso, quindi manca davvero poco perché l’obbligo sia attuato definitivamente.

La commissione Europea e il Consiglio UE hanno già approvato la richiesta dell’Italia per estendere l’onere alle partite IVA che applicano la franchigia per le piccole imprese prevista dall’articolo 282 della direttiva in materia d’imposta sul valore aggiunto. Manca quindi solo l’ultimo passo che deve essere compiuto dall’Italia. Il Bel Paese è infatti chiamato a disciplinare tempi e criteri per l’imposizione dell’obbligo. È probabile che la normativa trovi spazio direttamente all’interno della legge delega sulla riforma fiscale, prevista nel corso del 2022.

È plausibile, quindi, che quest’anno si possa assistere all’uniformazione delle regole che disciplinano la fatturazione elettronica per tutti i titolari di partita IVA. Una prospettiva molto allettante in cui riporre le speranze per contrastare ancora più efficacemente l’evasione fiscale e, al tempo stesso, per semplificare le regole del Fisco digitale.

Fattura elettronica sbagliata: ecco come correggere la partita iva se trascritta in modo errato

Con l’interpello n°133 del 18 maggio 2020 inoltrato ad Agenzia delle Entrate, aveva chiesto ad AdE come correggere una fattura elettronica nel caso in cui la partita IVA riportata fosse sbagliata. Chiarito come correggere l’eventuale errore, vediamo nel dettaglio le indicazioni dell’Amministrazione Fiscale.

Fattura elettronica sbagliata: interpello n°133 del 18 Maggio 2020

La partita IVA è uno dei dati obbligatori e necessari affinché una fattura elettronica possa considerarsi valida e accettata dal Sistema di Interscambio. Ma cosa succede se il numero di partita IVA riportato sulla e-fattura viene indicato in modo errato?

È quanto è stato chiesto nell’interpello n° 133 del 18 Maggio 2020 da un operatore economico caduto in errore. Nel caso specifico, che prevedeva soggetti appartenenti a un gruppo IVA, Agenzia delle Entrate ha risposto come segue:

“In sintesi, l’istante ritiene di poter emettere una nota di variazione con data 31 dicembre 2019, al fine di esercitare la detrazione dell’IVA addebitata in fattura entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019, anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione”.

Trovate il testo completo a questo link.

Cosa stabilisce il decreto MEF

La partita IVA è un dato obbligatorio da indicare in fattura. Deve essere presente sia quella del cessionario che del committente, per quanto riguarda i soggetti passivi IVA stabiliti dall’UE. Mentre, per quanto riguarda i soggetti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione, è obbligatorio indicare il codice fiscale.

Quando la fattura elettronica tratta cessione di beni o servizi effettuati nei confronti di un soggetto facente parte di un gruppo IVA, l’operazione è considerata effettuata nei confronti del gruppo stesso.

Questo significa che obblighi e diritti sull’IVA sono a carico e a favore del gruppo IVA. È quanto stabilito dall’articolo 3 comma 2 del decreto MEF del 6 aprile 2018:

“Ai fini della fatturazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuati nei confronti del Gruppo IVA, il rappresentante del Gruppo o i partecipanti comunicano ai fornitori la partita IVA del Gruppo ed il codice fiscale del singolo acquirente. Al momento della ricezione della fattura i medesimi soggetti verificano l’indicazione del codice fiscale e provvedono al suo inserimento ove mancante”.

Quindi, se un soggetto appartenente a un gruppo IVA, riceve una fattura elettronica con indicata una partita IVA errata, deve necessariamente correggere quel dato.

Fattura elettronica sbagliata

Come correggere la partita IVA sbagliata sulle fatture elettroniche

Il cessionario deve quindi emettere un’autofattura al sistema di Intercambio. Nell’autofattura deve indicare il codice TD20 nel campo documento, deve compilare le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente utilizzando i dati del fornitore e i propri.

Una correzione che richiede, obbligatoriamente, la presentazione dell’autofattura in formato analogico all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente. La correzione, così apportata, presuppone comunque che il cessionario/committente abbia segnalato l’errore al prestatore/cedente. Solo così può avere la possibilità di emettere nota di variazione a storno della fattura, emettendo un documento nuovo e valido.

Fattura elettronica sbagliata: basta l’autofattura per la correzione

Quando e se il prestatore/cedente non ha avuto comunicazione da parte dell’errore, basta che il committente/cessionario emetta autofattura per correggere l’eventuale partita IVA errata. In questo caso specifico se il committente regolarizza la fattura per correggere la partita IVA errata, ma non comunica preventivamente l’errore commesso, al prestatore non è richiesta l’emissione di una nota di variazione.

Agenzia delle Entrate, nell’interpello 133 del 18 Maggio 2020 specifica che è sufficiente un’annotazione sul registro IVA vendite. L’annotazione deve riportare la regolarizzazione della fattura in questione che è avvenuta mediante emissione di autofattura da parte del committente. Il documento deve comunque essere sempre conservato agli atti senza bisogno di essere comunque annotato nel registro IVA vendite.

Nell’interpello è possibile leggere questa casistica propria in chiusura di risposta:

“Nel caso prospettato, dunque, avendo il committente già regolarizzato mediante autofattura l’errata indicazione in fattura della sua partita IVA in luogo di quella del gruppo IVA, senza preventivamente comunicare all’istante l’errore commesso, quest’ultimo non ha più necessità di emettere una nota di variazione di cui all’articolo 26 del D.p.r. n. 633 del 1972 per correggere, a sua volta il medesimo errore. In tale evenienza, infatti, è sufficiente che l’istante annoti sul registro IVA vendite che la regolarizzazione della fattura in argomento è avvenuta mediante

emissione di autofattura da parte del committente, documento che deve essere conservato agli atti senza essere anch’esso annotato nel registro IVA vendite”.

Copia analogica fattura elettronica: quando, perché e validità

La fattura elettronica è ormai diventata obbligatoria per legge. Solo è in regime forfettario poteva ancora scegliere se emettere o meno fatturazione elettronica, o mantenere quella cartacea. L’emissione di un eventuale copia analogica della fattura elettronica non è comunque un documento avente validità fiscale. Infatti, a oggi, la e-fattura è l’unico mezzo utilizzabile per fatturare le operazioni B2B e B2C. La fattura elettronica, a oggi, è l’unico documento rilevante a fini fiscali in Italia. Ci sono casi in cui, però, è necessario che l’operatore emetta anche copia cartacea, vale a dire la copia analogica della fattura elettronica.

Fattura elettronica: quando e chi deve riceverla

Abbiamo quindi detto che la fattura elettronica è considerata l’unica con validità fiscale nel nostro paese. I destinatari che, obbligatoriamente, la devono ricevere sono:

  • imprese
  • professionisti
  • Enti non commerciali che svolgono attività commerciale al di fuori delle attività istituzionali
  • Operatori economici in Regime Forfettario
  • Operatori economici in Regime dei Minimi
  • Imprenditori agricoli in Regime di Esonero
  • Privati consumatori
  • condomini

Imprese, professionisti ed Enti possono ricevere la fatturazione elettronica esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SdI). I soggetti che invece si trovano in regime di vantaggio (regime dei minimi, forfettario e di esonero) ricevono la e-fattura tramite posta elettronica certificata (PEC) o codice destinatario. Se il recapito avviene tramite PEC non è necessario indicare il codice destinatario. In caso contrario, deve essere indicato il codice “0000000“ (sette volte zero). Chi emette fattura nei confronti di questi tre distinti regimi, deve avvisare i destinatari che la fattura è messa anche a disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso la comunicazione avviene attraverso il rilascio della copia analogica fattura elettronica.

In questo caso è quindi obbligatorio rilasciare anche la copia cartacea della fattura elettronica.

Copia analogica fattura elettronica

E-fattura a privati consumatori e condomini

Ai privati consumatori e ai condomini è obbligatorio la consegna della copia analogica fattura elettronica. In questo caso e solo in questo, il documento valido ai fini fiscali è solo quello emesso sotto forma cartacea. La fattura elettronica deve comunque essere emessa e deve riportare il codice destinatario “0000000” (sette volte zero). Il consumatore può comunque accedere al sito di Agenzia delle Entrate, nella sezione Fatture e Corrispettivi e visualizzare e scaricare le eventuali copie di fatture elettroniche.

Copia analogica fattura elettronica: validità e digitalizzazione

Come abbiamo avuto modo di vedere l’emissione della fattura elettronica non elimina sempre e automaticamente l’obbligo di emettere copia analogica fattura elettronica. La e-fattura vale a fini civilistici e fiscali, ma qualche volta è obbligatorio emettere anche copia cartacea. Infatti, per un privato consumatore, è solo la copia cartacea quella che ha validità fiscale. Oggetto di contabilizzazione fiscale è solo la e-fattura. La contabilizzazione non può avvenire in una data anteriore a quella di ricevimento da parte del Sistema di Interscambio. Una regola stabilita dall’articolo 25 del DPR n°633/72 (Circolare n. 1/E/2018 Agenzia delle Entrate).

Il cliente finale ha facoltà di rinunciare all’emissione della consegna di una copia della fattura. La cosa migliore sarebbe quella di presentare la rinuncia sotto forma scritta (anche se alla fine non è una prassi fattibile nella realtà).

Conclusioni

La fattura elettronica deve essere obbligatoriamente emessa da tutti gli operatori economici. Esistono tre distinte categorie di soggetti destinatari. Di queste tre, due (privati consumatori e i soggetti appartenenti ai regimi semplificati) hanno l’obbligo di ricevere anche copia analogica fattura elettronica. Per i soggetti appartenenti al regime di vantaggio, l’emissione della e-fattura deve seguire il normale iter, ma deve anche essere consegnata in formato PDF al destinatario. Stesso discorso vale per i consumatori finali privati. Loro possono controllare e scaricare le fatture elettroniche direttamente dal sito web di AdE.

In questi unici due casi emettere anche copia cartacea della fattura elettronica è obbligatorio. Rimane invece facoltativa la possibilità di emettere copia cartacea nei confronti degli operatori economici.

Un’ultima precisazione. Quando i dati riportati in fattura elettronica sono discordanti da quelli riportati sulla fattura cartacea, hanno validità tributaria solo ed esclusivamente i dati riportati della fattura elettronica. Infine una copia di cortesia della fattura elettronica è solo un documento privo di valore fiscale, che il venditore ha facoltà di rilasciare al cliente  come semplice anteprima del documento fiscale vero e proprio.

Modulo F24: cos’è, come si può usare e tipologie esistenti

Il modulo F24 è un pratico strumento di pagamento. Lo abbiamo già rammentato in diverse occasioni, ad esempio  nell’articolo sulle metodologie di pagamento dell’acconto IVA, oppure quando parlavamo del ravvedimento operoso 2021. Esistono diverse tipologie di f24, per l’esattezza tre: base, accise ed elide. In questo articolo vogliamo andare a indicarvi gli elementi necessari per capire la differenza tra i vari modelli esistenti e sapere esattamente quando e per cosa possono essere usati.

Modulo F24: cos’è e modelli a disposizione

È già chiaro che il modulo F24 è uno strumento semplice e versatile con il quale è possibile effettuare dei pagamenti, anche online. I modelli disponibili sono tre:

  • Base – è il modello maggiormente utilizzato dai contribuenti che serve a pagare la maggior parte dei contributi, delle imposte e dei tributi
  • Accise – si differenzia dal modello precedente perché contiene una specifica sezione relativa, appunto, al pagamento delle accise, ma anche dei tributi di Monopolio e altre somme. Quando si utilizza questo modello non è possibile comprendere importi in compensazione.
  • Elide – serve a pagare l’imposta di registro sui contratti di locazione, l’imposta sui veicoli a motore e altre specifiche tipologie di versamenti per i quali sono necessarie informazioni non trascrivibili direttamente sul modello. In pratica serve per pagare: Imposta di Registro, Imposta di bollo, sanzioni e interessi relativi ai contratti di locazione, Tributi speciali e compensi, IVA per immatricolazione e voltura di mezzi di trasporto immatricolati nella UE e Contributi previdenziali INPS.

Quindi, prima di procedere a un qualunque pagamento, è bene individuare il modello esatto da usare.

Modulo F24

Tributi e imposte che si possono pagare con l’F24

Per quali tributi e imposte è possibile utilizzare il modulo F24 per effettuare il pagamento? Le imposte e i tributi (imposte, tasse, contributi previdenziali, tributi locali e accise) pagabili attraverso questo sistema, sono molteplici:

A ogni tributo corrisponde uno specifico codice tributo che deve essere indicato nel modulo f24. Si tratta di codici specifici e identificativi di ciascun tributo o imposta. Agenzia delle Entrate ha predisposto un link apposito, al quale è possibile cercare e trovare il codice tributo relativo alla propria imposta/tributo da pagare.

Modelli F24 per pagamento online

I modelli F24 possono essere usare per effettuare i pagamenti dovuti a ogni singola scadenza. Chi possiede una partita IVA deve, obbligatoriamente, effettuare il pagamento in modalità telematica. Questo è quanto previsto dall’articolo 37,comma 49, del D.L. n. 04/07/2006, n. 223. Esistono comunque delle specifiche eccezioni, vale a dire precisi casi d’esenzione.

Per pagare utilizzando un modulo F24 bisogna seguire delle precise regole:

  • I privati che devono pagare importi superiori a 1000€, o che utilizzano crediti in compensazione, a saldo zero, non possono più portare l’F24 cartaceo in banca. Anche loro dovranno quindi pagare l’F24 telematicamente
  • L’F24 cartaceo è possibile solo se precompilato dall’ente impositore, di qualsiasi importo. Non devono però essere presenti crediti in compensazione
  • È possibile infine pagare con modello cartaceo per i beneficiari di agevolazioni fiscali riconosciute sotto forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione

F23 VS F24

Il modello F23 non esiste più. Serviva per effettuare il pagamento dell’imposta di registro relativa ai contratti di comodato gratuito. Il modulo F24 invece si utilizza per il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali.  L’unico modello di pagamento delle imposte con elementi identificativi è il modello F24.

Sanzioni tardiva emissione fattura elettronica: cosa si rischia e come rimediare

La disciplina vuole che l’emissione della fattura elettronica avvenga entro 24 ore massime dal momento in cui si effettua un’operazione. Invece per le fatture differite il termine di emissione è stabilito al 15 del mese successivo a quello in cui l’operazione si è conclusa. Il legislatore ha quindi previsto una serie di sanzioni tardiva emissione fattura elettronica. Inizialmente, al fine di agevolare la fase di avvio della fatturazione elettronica, erano stati previsti degli esoneri sull’applicazione di eventuali sanzioni. Ad oggi, invece, non esistono esoneri e sono quindi applicate sistematicamente le sanzioni previste dall’ dall’art. 6 del D.Lgs. n 471/97. Vediamo qualche dettaglio in più.

Emissione fattura elettronica: termini e scadenze

Le fatture elettroniche non sono tutte uguali. Ne esistono di vari tipi e, a seconda della tipologia di appartenenza, prevedono un termine di emissione diverso. Le fatture elettroniche possono essere:

  • immediate
  • differite

 

Una e-fattura è considerata emessa solo se inviata al Sistema di Interscambio e se non risulta scartata. Le fatture immediate devono essere emesse entro 12 giorni dal momento dell’effettuazione dell’operazione, come stabilisce l’art. 6 del DPR n. 633/72. Le fatture elettroniche differite, invece, deve essere emessa e registrata entro il 15 del mese successivo a quello in cui si è conclusa l’operazione di riferimento. Per quest’ultime è d’obbligo indicare il mese di riferimento, perché l’operazione rientra nella liquidazione periodica dello stesso mese e l’IVA è da versare entro il 16 del mese successivo.

Sanzioni tardiva emissione fattura elettronica: cosa prevede la legge

Visti i termini entro i quali una e-fattura deve essere emessa, il legislatore ha previsto anche delle sanzioni tardiva emissione fattura elettronica. A stabilire la misura della sanzione amministrativa applicata, ci pensa l’ art. 6 del D.Lgs. n. 471/97, che cita:

“La sanzione varia dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro. La sanzione è dovuta nella misura da 250 a 2.000 euro, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo”.

Entrando nel dettaglio, la norma prevede una diversa sanzione a seconda della violazione commessa:

  • Fra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato (con un minimo di 500 euro)
  • Da 250 a 2.000 euro, qualora la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

Le sanzioni possono comunque essere ridotte grazie all’esercizio del ravvedimento operoso. L’esercizio del ravvedimento operoso è previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo n°472/1997. Sono previste diverse casistiche a seconda della data entro la quale avverrà il pagamento richiesto.

Anche le fatture scartate dal Sistema di Interscambio, potrebbero essere soggette a sanzioni amministrative. Per ovviare al problema è possibile rinviare la fattura elettronica in questione entro 5 giorni dalla data di notifica dello scarto (provvedimento 30 aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate).

Sanzioni tardiva emissione fattura elettronica: le conseguenze per il cessionario o committente

Inviare una fattura elettronica in ritardo, comporta delle conseguenze e relative sanzioni, anche da parte del committente o cessionario. Nell’ art. 6 co. 8 del D.Lgs. n. 471/97 è stabilito che tali sanzioni debbano ammontare al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro per ogni violazione. Per evitare di dover pagare questi importi, il committente/cessionario deve adempiere a una serie precisa di obblighi documentali.

Sanzioni tardiva emissione fattura elettronica

 

Nel caso in cui il committente/cessionario non riceva la fattura elettronica entro 4 mesi dalla data dell’operazione deve trasmettere, al SddI, un’autofattura di regolarizzazione. Inoltre deve pagare l’imposta entro il tredicesimo giorno successivo. Nella documentazione inviata deve indicare, alla sezione anagrafica del cedente/prestatore i dati del fornitore e in quella del cessionario/committente i propri. Infine, il campo “TipoDocumento” deve essere compilato con il codice “TD20”.

Nel caso in cui, invece, il cessionario/committente riceva una fattura elettronica irregolare deve trasmettere lo stesso documento previsto nell’altra casistica, previo pagamento dell’imposta, entro il trentesimo giorno successivo alla registrazione. Inviare digitalmente l’autofattura di regolarizzazione al Sistema di Interscambio solleva il committente dall’obbligo di presentare la fattura in formato analogico, direttamente presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Codice tributo F24

Le sanzioni tardiva emissione fattura elettronica possono essere pagate tramite un modello F24. È necessario compilare la sezione erario e utilizzare il codice tributo 8911. Il modello chiede inoltre l’indicazione dell’anno di riferimento. Quello da indicare è l’anno in cui è avvenuta la violazione stessa.