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Proposta di valore: come dovrebbe essere fatta

Saper redigere una proposta di valore efficace è diventata una competenza fondamentale per il successo di un’impresa. Dati recenti confermano come le aziende che presentano correttamente la propria offerta commerciale tramite questo strumento abbiano statisticamente maggiori possibilità di finalizzare con successo affari e collaborazioni.

Uno studio della Harvard Business Review ha riscontrato che le startup che includono una proposta di valore ben strutturata nella fase iniziale di pitching agli investitori riescono ad attrarre capitale privato con una probabilità superiore del 27%.

Anche nell’ambito B2B, ricerche condotte da importanti centri statistici confermano che oltre l’80% dei processi di vendita che prevedono la stesura di un documento esplicativo dell’offerta da parte del vendor vanno a buon fine, contro percentuali che non raggiungono il 60% quando manca tale presentazione formale.

Quindi, saper estrarre e comunicare i difetti di mercato ai quali si intende porre rimedio, illustrando soluzioni, vantaggi competitivi e added value in maniera organica e persuasiva, aumenta in maniera oggettiva e dimostrabile le chance di crescita e successo di un’attività imprenditoriale.

Proposta di valore: cos’è, cosa deve contenere

Una proposta di valore è uno strumento fondamentale per qualsiasi impresa, soprattutto nella fase iniziale in cui è necessario “aprire una partita IVA” per avviare la propria attività.

Questa rappresenta un documento di marketing tramite il quale un’azienda presenta in modo organico e persuasivo la soluzione proposta per soddisfare i bisogni di un particolare segmento di clienti target. Oltre a contestualizzare il mercato di riferimento e le necessità insoddisfatte dei potenziali clienti, una proposta di valore efficace deve chiaramente illustrare:

  1. Le caratteristiche tecniche del prodotto/servizio offerto;
  2. I benefici concreti che esso è in grado di generare per il destinatario, in un’ottica di risoluzione di problemi e massimizzazione del valore;
  3. Gli elementi distintivi e le competenze chiave dell’impresa che consentono di erogare la specifica soluzione.

Proposta di valore

Solo comprendendo nel modo più accurato possibile questi aspetti, il lettore è in grado di valutare appieno l’utilità e la rispondenza dell’offerta rispetto alle proprie esigenze. Una proposta di valore ben strutturata e completa permette di fugare eventuali dubbi sul servizio proposto e di comprendere appieno in cosa esso possa tradursi in un valore aggiunto. Inoltre, evidenziare con chiarezza i benefici attesi agevola il lettore nel validare se l’offerta sia effettivamente in linea con le sue necessità e aspettative.

Proposte di valore: come deve essere strutturata e best practice per la stesura

La proposta di valore rappresenta uno strumento chiave per chi intende “fare impresa“, sia che si tratti di startup sia di attività già avviate. Questa dovrebbe presentare una struttura lineare ma incisiva, dividendo idealmente il contenuto in quattro sezioni.

Nell’introduzione è opportuno delineare il contesto di riferimento, ovvero il mercato e il settore in cui opera l’azienda, descrivendo sinteticamente dimensioni, trend e dinamiche principali. Particolare attenzione va dedicata poi a evidenziare i fattori, interni ed esterni, che hanno motivato la necessità di effettuare l’analisi e predisporre la proposta di valore.

La seconda parte si focalizza sul customer profiling attraverso una descrizione dettagliata del segmento di clienti target in termini di caratteristiche socio-demografiche, esigenze, problemi, priorità e processi decisionali. Conoscere nel profondo i reali bisogni del target di riferimento è cruciale per strutturare un’offerta effettivamente rispondente.

Il cuore della proposta è la presentazione della soluzione, illustrandone le principali caratteristiche distintive sia sotto il profilo qualitativo che tecnologico/funzionale e spiegandone il meccanismo di funzionamento. Particolare attenzione va posta nel mettere in evidenza i concreti benefici che la soluzione è in grado di apportare al destinatario. Infine, nel paragrafo di chiusura è bene sintetizzare il posizionamento competitivo raggiunto rispetto agli eventuali competitor presenti sul mercato, evidenziando i punti di forza esclusivi rispetto alle alternative disponibili.

Applicando tali “best practicestrutturali e adottando un linguaggio semplice ma specifico, tempestivo nei concetti chiave e armonico nell’impaginazione, è possibile massimizzare l’efficacia persuasiva del documento.

Attività da aprire da casa: quali e come

La pandemia ha spalancato le porte a molteplici attività da aprire a casa per svolgere, finalmente, un lavoro redditizio e gratificante. Sempre più persone hanno, infatti, deciso, di fare soldi lavorando da casa o, addirittura, lasciare un lavoro da dipendente per diventare imprenditore e vivere il proprio business. Oggigiorno è possibile sviluppare e gestire un’impresa direttamente dal salotto di casa propria. Le idee da mettere in campo sono tantissime. Vediamo, quindi, di capire quali sono quelle più gettonate e remunerative.

Attività da aprire da casa: qualche idea

Esistono varie possibilità per chi decide di fare impresa con le attività da aprire a casa. Ad esempio è possibile dedicarsi alla produzione e al commercio di articoli fatti a mano. L’artigianato è, sicuramente, uno dei modi più creativi, ma anche impegnativi, per vendere online.

Chi, invece, non sa ancora cosa e come aprire un’attività da zero potrebbe optare per un più approcciabile dropshipping. Questa forma di commercio elettronico presenta bassi costi di avvio. Infatti, i venditori non devono fare magazzino e collaborano, invece, a stretto giro con i fornitori che si occupano dello stoccaggio merci e delle spedizioni.

Tra le attività da aprire per lavorare da casa troviamo anche quella che prevede l’acquisto di grandi quantitativi di merce all’ingrosso. L’acquisto avviene a prezzi più bassi perché le maggiori quantità bilanciano la spesa. La successiva vendita è quindi possibile a prezzi maggiorati. Online esistono numerose piattaforme che mettono in contatto fornitori a stock e imprenditori.

Infine segnaliamo anche la possibilità di rilevare un’attività già avviata. È possibile trovare varie attività da rilevare sul sito di Exchange Marketplace, ad esempio, per riprendere da dove qualche altro imprenditore ha lasciato. Continuare il business di qualcuno, certe volte, facilita le cose.

Attività da aprire

Attività da aprire con pochi soldi

Non sempre chi decide di vertere su attività da aprire a casa ha una cospicua disponibilità economica. Esistono però delle attività che è possibile avviare anche per chi dispone di poco denaro. Ne è un esempio perfetto la vendita di servizi online. Il trasferimento del proprio know-how in un determinato campo d’interesse, può essere sfruttato quale fonte di remunerazione. Oggi è facile imbattersi in siti che vendono corsi online, ebook e video tutorial. Insegnare agli altri quello che conosciamo è sicuramente un modo come un altro per fare business come lavoratori autonomi.

Non solo corsi. Su internet oggi è possibile vendere qualunque prodotto digitale:

  1. Fotografie
  2. Grafica
  3. Illustrazioni
  4. Animazioni
  5. Modelli grafici
  6. Software
  7. Audio (musica, campioni, podcast, ecc.)
  8. Ricerche (statistiche, rapporti, ecc.)
  9. Traduzioni
  10. Ecc…

Qualunque sia il servizio digitale vendibile online come nuova attività da aprire a casa, l’importante è ritagliarsi la propria fetta di mercato. Cercare e individuare una nicchia di pubblico di riferimento, aiuta a far crescere il proprio business senza disperdere risorse ed energie. I social network in questo possono aiutare veramente tanto. Instagram, YouTube, Twitch, TikTok, ecc… Sono palcoscenici perfetti per il proprio pubblico online e per la monetizzazione del proprio business.

Attività da aprire oggi: conclusioni

Oggi le attività da aprire per creare un proprio business da casa, sono davvero tantissime. Non c’è che l’imbarazzo della scelta. È addirittura possibile vendere online senza partita IVA. Internet è una miniera d’oro d’informazioni da ricercare e seguire per trovare la strada giusta e avviare un’impresa remunerativa. Una condizione semplificata maggiormente anche dalla possibilità di utilizzare software e piattaforme online per la fatturazione elettronica. Proprio come FatturaPRO.click che ha reso possibile una gestione facile e veloce delle fatture, dall’emissione semplificata e illimitata di Fatture Elettroniche PA, B2B e B2C alla ricezione con caricamento e archiviazione automatici. Un modo semplice e automatizzato per portare avanti il proprio business nel migliore dei modi.

Fatturazione elettronica europea 2023

La graduale adozione di parte di ciascun paese europeo alla fatturazione elettronica ha dato, e sta dando, le basi per l’introduzione di un sistema che riesca a unificare l’e-fattura nel vecchio continente. Tutte le attività che in questo momento inviano e ricevono documenti dall’estero dovranno essere pronti per le nuove regole che entreranno in vigore, con ogni probabilità dalla fine di quest’anno.

Vediamo insieme perché la fatturazione europea potrebbe già comparire dall’inizio del 2023.

Fatturazione elettronica: la visione a livello europeo

L’Italia è stata senza ombra di dubbio l’apripista della fatturazione elettronica. Paesi come Spagna, Francia, San Marino e Polonia stanno verso la stessa strada.

Entro il 2024 tutti questi paesi avranno introdotto la fatturazione elettronica B2B, B2G e B2C come obbligatoria.

In ogni caso l’Unione Europea vorrebbe accelerare i processi per raggiungere l’armonizzazione dell’IVA. L’intento è quello di ridurre le frodi fiscali e aver un miglior tracciamento delle operazioni a livello europeo.

Fatturazione elettronica europea: le raccomandazione del Parlamento europeo

Nell’iniziativa 2020/2254(INL) del 28 settembre 2021 si sono aperte due raccomandazioni: la C1 e la C2. Nella prima si parla dell’introduzione obbligatoria della fatturazione elettronica entro il 2023 per tutta l’Unione Europea. Invece, nella seconda si parla di terminare il divario dell’IVA tra gli stati dell’Unione.

Secondo il Parlamento Europeo la Raccomandazione C1 avrebbe lo scopo di fare entrate in vigore l’e-fattura per tutti entro la fine di quest’anno. Questo per emettere fatture amministrate mediante sistemi gestiti dallo Stato o da certificati. Inoltre ci sarà una notevole riduzione dei costi conformità e dei rischi per le PMI (Piccole e Medie imprese).

Invece, per la Raccomandazione C2 si parla della riduzione del divario IVA tra stati dell’Unione. Quest è sostenuta dal rilancio dell’iniziativa del regime definitivo, l’estensione della piattaforma OSS da B2C a B2B e la segnalazione online dei dati per il commercio al di fuori dell’Unione. Tutte queste pratiche dovrebbero essere svolte tra il termine del 2022 e l’inizio del 2023.

Fatturazione elettronica europea

Commissione Europea e IVA, lascia un commento

Fino al 5 maggio del 2022 è aperta una consultazione pubblica da parte della Commissione Europea. Qui è possibile “lasciare il proprio contributo”.

Si può tranquillamente commentare a patto che si faccia parte di una di queste categorie: PMI, associazioni di categoria, delle piattaforme od operatori del commercio elettronico.

La situazione in Italia: addio all’esterometro

Come abbiamo menzionato nel nostro articolo delle novità della fattura elettronica del 2022, a partire dal 1° luglio 2022 l’esterometro andrà nel dimenticatoio. Infatti per le operazioni effettuate verso i soggetti esteri, sarà sufficiente la trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) entro dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.

Il codice destinatario dovrà essere valorizzato con sette X. Fare attenzione per i documenti per e verso San Marino. In questi casi bisogna scrivere 2R4GTO8 come codice destinatario (trovate un articolo con tutte le specifiche qui).

Per le operazioni ricevute dal 1° luglio dovrà essere emessa un’autofattura (di tipo TD16 per i prodotti, oppure di tipo TD17 per i servizi). Questa emissione non può superare il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Attendiamo il documento ufficiale dove ci sarà la data di partenza e le regole che ne conseguono, in modo da darvi tutte le indicazioni in merito alla fattura elettronica europea.

Il Formato: Peppol

Pan-European Public Procurement On-Line (Peppol) è uno standard non solo europeo ma ormai mondiale che rende possibile l’interoperabilità di tutti i tipi di dati.

A livello nazionale, lo standard Peppol è stato preso come riferimento nell’implementazione del Nodo Smistamento Ordini (NSO) del Servizio Sanitario Nazionale, previsto dalla legge di bilancio 2018.

Anche Italia le specifiche tecniche si basano quindi sul formato UBL-XML definito da OpenPeppol, promosso in Italia da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), in qualità di Authority Peppol nazionale.

La fatturazione elettronica europea con FatturaPRO.click

FatturaPRO.click è anche un Access Point PEPPOL, con cui è possibile ricevere e inviare nel formato europeo UBL-XML, occupandosi di convertire in modo trasparente le fatture elettroniche nello standard richiesto.

Di fatto, per i nostri clienti e per i gestionali a noi collegati non cambierà assolutamente nulla, se non il fatto di dover indicare un codice Peppol invece di un codice destinatario SdI.

Già da diverso tempo tutti i piani Premium permettono di emettere un’autofattura per prodotti o servizi acquistati dall’estero e questo consente a tutti di assolvere agli obblighi di legge.

FatturaPRO.click sarà quindi assolutamente pronta ad accogliere le richieste dettate dalla normativa, ma soprattutto lo farà con la semplicità e la flessibilità che serve alle persone, siano esse artigiani, professionisti o imprese.

Fattura cointestata elettronica: più di un’eccezione!

La fattura cointestata elettronica è diventata, oggi, una realtà e non più un’eccezione. Capita sempre più spesso, infatti, che i contribuenti debbano confrontarsi con fatture elettroniche da cointestare a più soggetti diversi. Il caso nasce soprattutto per consulenze fiscali, o notarili, su comproprietà e interessi comuni. In questi casi infatti capita che il committente sia un soggetto pluripersonale con posizione tributaria autonoma (vale a dire, con partita IVA, oppure con codice fiscale). Il dubbio, quindi, nasce, per l’emissione della fattura elettronica che potrebbe essere cointestata verso uno o più cessionari e/o committenti. Vediamo quindi di capire meglio la situazione specifica.

Fattura elettronica cointestata: cosa prevede la norma

Nel DPR n°633/72 sono indicati gli elementi obbligatori che la fattura elettronica ordinaria deve riportare:

  1. a) data di emissione;
  2. b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
  3. c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  4. d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
  5. e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  6. f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale;
  7. g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;

e ancora…

g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui é corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;

  1. h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’articolo 15, primo comma, n. 2;
  2. i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
  3. l) aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro; …”

È evidente che emergono delle limitazioni per quanto riguarda la composizione plurima dei soggetti destinatari. In pratica Agenzia delle Entrate ammette il caso della fattura cointestata elettronica solo se il soggetto plurimo destinatario sia composto da privati (B2C) e non quando i soggetti sono titolari di partita IVA (B2B).

Fattura cointestata elettronica

Fattura cointestata elettronica: ecco come emetterla correttamente

In merito alla questione sulla possibilità di emettere una fattura cointestata elettronica, AdE si è espressa con la Risoluzione n° 87/E del 5 Luglio 2017.

In pratica non si ritiene plausibile la possibilità di emettere fattura cointestata elettronica in caso di cessionario/committente soggetto passivo IVA B2B. Invece, nel caso in cui il committente/cessionario sia un soggetto non passivo IVA, quindi un soggetto B2C, nella sezione identificativi fiscali devono essere. Riportati i dati di uno solo dei soggetti coinvolti.

Il Sistema di Interscambio non effettua, di conseguenza, controlli automatizzati sull’intestazione plurima delle fatture elettroniche. In generale quindi, è possibile concludere che è possibile emettere una fattura cointesta elettronica solo quando il committente/cessionario è un soggetto non passivo IVA e riportando solo i dati di un unico soggetto coinvolto nell’operazione.

Una soluzione sempre valida

In ogni caso, comunque, non esiste un formato specifico oppure delle indicazioni di ordine pratico da seguire da parte dell’Amministrazione Finanziaria, per emettere una fattura cointestata elettronica.

Non esistono delle indicazioni esatte, ma ugualmente si è andata delineando una procedura standard quando si presenta questa situazione specifica:

  • nel caso di soggetti plurimi B2B la fattura deve essere frazionata tra tutti gli interessati
  • uno dei componenti dei soggetti plurimi, deve essere indicato come destinatario della fattura. Tutti gli altri, devono essere indicati come cointestatari all’interno di uno degli altri campi non sottoposto al controllo automatizzato del Sistema di Interscambio.

In ogni caso, comunque, la fattura elettronica emessa, sarà ritenuta valida per l’Amministrazione finanziaria e, quindi, non potrà essere scartata dal Sistema di Interscambio.

Fattura elettronica europea: la proposta INT

L’INT – Istituto Nazionale Tributaristi ha inviato, alla Commissione Europea, un contributo sulla fattura elettronica europea. Le proposte sono contenute in un comunicato risalente a 10 giorni fa, esattamente il 7 febbraio 2022, dove l’INT chiede di semplificare l’iter per gli adempimenti d’imprese e contribuenti. È inoltre auspicata un omogeneità normativa in Unione Europea per quando riguarda IVA e fatturazione elettronica.

Fattura elettronica europea: in cosa consiste la proposta dell’INT

L’INT ha manifestato uno spiccato gradimento nei confronti del piano d’azione adottato dalla Commissione Europea e invita a non fermarsi e a implementare nuove attività. L’INT propone la fattura elettronica europea, sottolineando come questo strumento possa essere necessario ed efficace a combattere l’evasione fiscale.

Suggerisce alla Commissione di semplificare le procedure burocratiche a cui, imprese e contribuenti, devono adempiere. Le parole testuali dell’INT sono state:

“Semplificare i rapporti commerciali intracomunitari riducendo gli adempimenti burocratici.”

La Commissione deve lavorare per cercare di armonizzare il più possibile la normativa che vige nei vari paesi dell’UE relativa all’imposta sul valore aggiunto. Deve inoltre adoperarsi per semplificare al massimo gli adempimenti tra i paesi dell’Unione. I punti obbligatori, presi in esame, sono:

Fattura elettronica europea 2022: le parole del presidente Alemanno

Il presidente dell’INT, Riccardo Alemanno, si è espresso sull’argomento IVA e fattura elettronica europea:

“I sistemi digitali applicati alla fiscalità possono sicuramente avere grande efficacia sia in termini di lotta all’evasione sia di semplificazione. Occorre però che a monte dell’utilizzo di tali strumenti informatici si attui una politica di omogeneità delle norme all’interno dell’Unione europea, in particolare su aliquote IVA e fatturazione elettronica. Pertanto si è assolutamente d’accordo sull’introduzione di una partita IVA europea e si auspica che quanto prima si possa avere anche un’unica piattaforma digitale per la gestione degli scambi intracomunitari.”

Con queste parole, il presidente, ha voluto sottolineare che, grazie a un’auspicabile uniformità normativa, all’interno dell’UE, anche le operazioni commerciali, ne gioverebbero e migliorerebbero sicuramente.

Fattura elettronica europea

Modifiche che si ripercuoterebbero positivamente, anche su contribuenti e consumatori. Alemanno, infatti, sostiene che è necessario arrivare progressivamente ad aliquote armonizzate, così da evitare difformità negli scambi commerciali tra Paesi membri. Inoltre, propone e si augura, che l’obbligo della fatturazione elettronica potrebbe già adesso essere imposto a b2b  e b2c. Così facendo, molte procedure burocratiche che gravano sui consumatori, verrebbero snellite grandemente.

Per la precisione, le parole del Presidente sono state le seguenti:

“È evidente che l’introduzione di sistemi digitali in ambito fiscale possa produrre il massimo beneficio e apportare una semplificazione effettiva degli adempimenti, solo se le attuali normative saranno riformate e adattate all’era digitale. È necessario in ambito IVA arrivare gradualmente ad aliquote armonizzate per evitare difformità negli scambi commerciali dei Paesi membri e semplificarne gli aspetti burocratici e amministrativi. Nell’immediato si potrebbe già attuare l’obbligo di fatturazione elettronica b2b e b2c che, oltre a contribuire alla riduzione dell’evasione dell’IVA, semplificherebbero lo scambio di documentazione evitando una serie di adempimenti che attualmente gravano sulle attività produttive e conseguentemente sui consumatori.”

Fattura elettronica europea e sicurezza nella gestione dei dati

Argomento delicato e spinoso, è trattato con lungimiranza dal presidente Alemanno che esplicita la necessità di una revisione generale delle norme che regolano la privacy in ciascuno Stato membro. Un riesame che porterebbe anche a garantire una sicurezza digitale superiore ai contribuenti, attraverso l’applicazione di strumenti anti intrusione delle piattaforme digitali.

La Commissione Europea ha proposto al Parlamento Comunitario la redazione di una dichiarazione di diritti e principi che guidino in modo condiviso la trasformazione digitale all’interno dell’Unione europea. Alemanno si augura che questa “dichiarazione” possa trovare inserimento anche nel contesto degli scambi commerciali di beni e servizi. Solo così si potranno salvaguardare dati e privacy, senza aggravare ulteriormente gli adempimenti burocratici.

Infine il presidente ha sottolineato la necessità che il legislatore italiano renda al più presto operative le misure previste all’interno della Legge Delega della Riforma Fiscale.

Fatturazione Elettronica in Spagna

I paesi europei stanno guardando con attenzione e interesse all’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica. Non tutti però hanno ancora ben chiaro scadenze, soggetti coinvolti e formati utilizzabili. La Francia, ad esempio, ha previsto la progressiva introduzione della fatturazione elettronica tra il 2023 e il 2025. La questione però deve prima essere messa al vaglio della Commissione Europea e procedere poi, con deroga, proprio come è successo per l’Italia. Anche la Spagna ha recentemente annunciato l’interesse al passaggio definitivo alle e-fatture. Vediamo quindi qual è la situazione attuale nella Penisola Iberica.

Fatturazione elettronica Spagna: tutti i passaggi

Dal 2015, in Spagna, è in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica solo alla Pubblica Amministrazione (PA). A fine luglio 2021, il Governo spagnolo ha però annunciato un disegno di legge chiamato: “Creación y Crecimiento de Empresas”, che tradotto suona come “Creazione e crescita delle imprese”.

Punto focale di questo progetto è l’adozione e l’introduzione obbligatoria per tutte le aziende e liberi professionisti, della fatturazione elettronica nell’ambito dello svolgimento delle loro attività. Come per l’Italia, l’introduzione della fatturazione elettronica prevedere degli step progressivi. All’inizio, infatti, questa sarà obbligatoria solo per tutti i privati il cui fattura annuo supera gli otto milioni di euro. Nei tre anni successivi, tale obbligo, verrà poi esteso a tutte le altre aziende.

FACe

Nonostante le buone intenzioni, però, non sono ancora note le date d’introduzione dell’obbligo, né le tecniche di trasmissione previste. È comunque probabile che si tratti di una semplice estensione dell’attuale modello, simile a quello adottato anche dall’Italia. In Spagna infatti esiste il corrispettivo del nostro Sistema d’Interscambio. È chiamato FACe ed è una piattaforma centrale che permette l’interscambio delle fatture elettroniche nel formato nazionale Facturae e la traduzione del formato UBL europeo.

A oggi, alla piattaforma sono connesse oltre 8.000 Pubbliche Amministrazioni e conta già il transito di oltre 12 milioni di fatture all’anno. Il suo utilizzo, al momento, è obbligatorio per le PA centrali, ma non per le regioni e i comuni. Quest’ultime, infatti, stanno utilizzando una soluzione diversa, cioè una piattaforma fornita da un’altra amministrazione. Da giugno 2018 è stata inoltre affiancata una nuova piattaforma FACeB2b che permette lo scambio di fatture tra privati su base volontaria.

Fatturazione elettronica: cosa succede in Europa

Nell’ambito della fatturazione elettronica, l’Italia è stata una precorritrice. Si è mossa prima e meglio, rispetto a tutti gli altri paese dell’Unione Europea. Adesso, anche la Spagna, sembra volersi muovere in questa direzione, andando a sfruttare tutte le risorse messe a disposizione  dell’Europa con il Next Generation EU. Ricordiamo che quest’ultimo è il Piano per le ripresa economica dell’Europa. Uno strumento temporaneo che messo a disposizione oltre 800 miliardi di Euro per contribuire a trasformare le economie dei paesi europei. Fondi stanziati anche per permettere ai vari Stati d’introdurre e adottare un sistema digitalizzato di fatturazione che serve anche a combattere l’evasione fiscale che dilaga come una piaga in tutta Europa.

Fatturazione Elettronica in Spagna

Un sondaggio internazionale  condotto a fine del 2020 dall’Osservatorio Digitale B2B, ha messo in evidenza i principali motivi che hanno spinto i Paesi ad adottare l’obbligo della fatturazione elettronica:

  • migliorare il rapporto tra PA e imprese
  • aumentare il livello di digitalizzazione di PA e imprese
  • rendere più competitivo il sistema interno del proprio Paese

I Governi, si stanno lentamente rendendo conto dei molteplici vantaggi che ci sono ad adottare un sistema di fatturazione elettronico simile a quello dell’Italia:

  • riduzione delle spese di gestione
  • semplificazione delle attività
  • accelerazione dei tempi di pagamento delle PA

Il passaggio successivo all’adozione di un unico sistema di fatturazione elettronico a livello europeo, sarà quello di passare anche a un unico formato europeo. Un formato che garantirà interoperabilità nelle relazioni commerciali internazionali. L’introduzione di un unico formato dovrà comunque essere accompagnata dalla possibilità, per ciascuno Stato, di poter continuare a utilizzare i propri formati, almeno inizialmente. In questo modo si eviterà di creare situazioni non gestibili di migliaia di formati non in grado di comunicare tra loro.

Copia analogica fattura elettronica: quando, perché e validità

La fattura elettronica è ormai diventata obbligatoria per legge. Solo è in regime forfettario poteva ancora scegliere se emettere o meno fatturazione elettronica, o mantenere quella cartacea. L’emissione di un eventuale copia analogica della fattura elettronica non è comunque un documento avente validità fiscale. Infatti, a oggi, la e-fattura è l’unico mezzo utilizzabile per fatturare le operazioni B2B e B2C. La fattura elettronica, a oggi, è l’unico documento rilevante a fini fiscali in Italia. Ci sono casi in cui, però, è necessario che l’operatore emetta anche copia cartacea, vale a dire la copia analogica della fattura elettronica.

Fattura elettronica: quando e chi deve riceverla

Abbiamo quindi detto che la fattura elettronica è considerata l’unica con validità fiscale nel nostro paese. I destinatari che, obbligatoriamente, la devono ricevere sono:

  • imprese
  • professionisti
  • Enti non commerciali che svolgono attività commerciale al di fuori delle attività istituzionali
  • Operatori economici in Regime Forfettario
  • Operatori economici in Regime dei Minimi
  • Imprenditori agricoli in Regime di Esonero
  • Privati consumatori
  • condomini

Imprese, professionisti ed Enti possono ricevere la fatturazione elettronica esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SdI). I soggetti che invece si trovano in regime di vantaggio (regime dei minimi, forfettario e di esonero) ricevono la e-fattura tramite posta elettronica certificata (PEC) o codice destinatario. Se il recapito avviene tramite PEC non è necessario indicare il codice destinatario. In caso contrario, deve essere indicato il codice “0000000“ (sette volte zero). Chi emette fattura nei confronti di questi tre distinti regimi, deve avvisare i destinatari che la fattura è messa anche a disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso la comunicazione avviene attraverso il rilascio della copia analogica fattura elettronica.

In questo caso è quindi obbligatorio rilasciare anche la copia cartacea della fattura elettronica.

Copia analogica fattura elettronica

E-fattura a privati consumatori e condomini

Ai privati consumatori e ai condomini è obbligatorio la consegna della copia analogica fattura elettronica. In questo caso e solo in questo, il documento valido ai fini fiscali è solo quello emesso sotto forma cartacea. La fattura elettronica deve comunque essere emessa e deve riportare il codice destinatario “0000000” (sette volte zero). Il consumatore può comunque accedere al sito di Agenzia delle Entrate, nella sezione Fatture e Corrispettivi e visualizzare e scaricare le eventuali copie di fatture elettroniche.

Copia analogica fattura elettronica: validità e digitalizzazione

Come abbiamo avuto modo di vedere l’emissione della fattura elettronica non elimina sempre e automaticamente l’obbligo di emettere copia analogica fattura elettronica. La e-fattura vale a fini civilistici e fiscali, ma qualche volta è obbligatorio emettere anche copia cartacea. Infatti, per un privato consumatore, è solo la copia cartacea quella che ha validità fiscale. Oggetto di contabilizzazione fiscale è solo la e-fattura. La contabilizzazione non può avvenire in una data anteriore a quella di ricevimento da parte del Sistema di Interscambio. Una regola stabilita dall’articolo 25 del DPR n°633/72 (Circolare n. 1/E/2018 Agenzia delle Entrate).

Il cliente finale ha facoltà di rinunciare all’emissione della consegna di una copia della fattura. La cosa migliore sarebbe quella di presentare la rinuncia sotto forma scritta (anche se alla fine non è una prassi fattibile nella realtà).

Conclusioni

La fattura elettronica deve essere obbligatoriamente emessa da tutti gli operatori economici. Esistono tre distinte categorie di soggetti destinatari. Di queste tre, due (privati consumatori e i soggetti appartenenti ai regimi semplificati) hanno l’obbligo di ricevere anche copia analogica fattura elettronica. Per i soggetti appartenenti al regime di vantaggio, l’emissione della e-fattura deve seguire il normale iter, ma deve anche essere consegnata in formato PDF al destinatario. Stesso discorso vale per i consumatori finali privati. Loro possono controllare e scaricare le fatture elettroniche direttamente dal sito web di AdE.

In questi unici due casi emettere anche copia cartacea della fattura elettronica è obbligatorio. Rimane invece facoltativa la possibilità di emettere copia cartacea nei confronti degli operatori economici.

Un’ultima precisazione. Quando i dati riportati in fattura elettronica sono discordanti da quelli riportati sulla fattura cartacea, hanno validità tributaria solo ed esclusivamente i dati riportati della fattura elettronica. Infine una copia di cortesia della fattura elettronica è solo un documento privo di valore fiscale, che il venditore ha facoltà di rilasciare al cliente  come semplice anteprima del documento fiscale vero e proprio.

Gara d’appalto: cos’è, come funziona e come potervi partecipare

La gara d’appalto è una procedura precisa alla quale la Pubblica Amministrazione (PA) ricorre quando deve realizzare delle opere pubbliche, o acquistare beni/servizi o forniture. Si tratta di un iter bene preciso di cui la PA si serve per assicurare il rispetto di trasparenza, concorrenza e meritocrazia nell’assegnazione delle opere.

Cos’è un appalto

L’appalto è un contratto, tra appaltatore e appaltante.

L’appaltatore è il soggetto che si incarica di realizzare l’opera, di fornire un bene/servizio, commissionato dal committente a seguito del pagamento di un corrispettivo in denaro.

L’appaltante di conseguenza, è il committente che necessita di far realizzare un’opera, o ricevere un servizio/fornitura.

Una gara d’appalto è quindi lo strumento attraverso il quale la Pubblica Amministrazione ricerca imprese singole o Associazioni Temporanee di imprese che possano realizzare le opere di cui necessità.

Gara d’appalto: come funziona

La gara d’appalto è formata da vari step. Il primo consiste nella pubblicazione del bando di gara. Nel bando è descritto nel dettaglio l’opera che deve essere realizzata. A questo annuncio risponderanno singole imprese, oppure ATI (Associazioni temporanee di impresa) che rispondo a tutti i requisiti richiesti dal bando stesso.

Vince il bando chi risponde in maniera più idonea e pertinente ai requisiti previsti dal bando in termini di prezzo, requisiti e qualità.

Esistono vari tipi di procedure di appalto:

  • aperta
  • ristretta
  • competitiva con negoziazione
  • negoziata senza pubblicazione di un bando
  • dialogo competitivo
  • partenariato per l’innovazione.

Il bando di gara è predisposto dalle Stazioni Appaltanti, dopo l’approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dalle Categorie professionali interessate. Un bando di gara d’appalto può essere indetto da:

  1. Autorità locali
  2. Organismi di diritto pubblico
  3. Esecutivo
  4. Unione Europea
  5. Organizzazioni internazionali
  6. Aziende che operano in settori specifici

I requisiti di partecipazione

Il bando della gara d’appalto riporta l’elenco dei requisiti che un’impresa deve possedere. I requisiti si dividono in

  1. generali – affidabilità morale e professionale dell’impresa
  2. speciali – a loro volta suddivisi in:
  • requisiti di capacitàbilancio d’impresa, fatturato specifico, fatturato globale, ecc…
  • requisiti tecnici – possesso di attrezzature specifiche per realizzare l’opera, personale idoneo, ecc…

Gara d'appalto

Gara d’appalto: come partecipare

L’impresa o l’ATI che vuole partecipare alle gare d’appalto deve prima individuare le gare di suo interesse. Gli avvisi si trovano su:

  • Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
  • Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
  • sito web del MIT
  • sito web del Committente
  • quotidiani a rilevanza locale
  • quotidiani a rilevanza nazionale
  • Albo pretorio del Comune interessato dai lavori
  • Portale appalti sito ANAC (oggi ancora non realizzato)

Una volta valutati tutti i requisiti richiesti, la dove ciascuno di esso venga soddisfatto, l’appaltatore può presentare domanda per partecipare alla gara d’appalto.

Normativa di riferimento

La gara d’appalto è regolata dal Decreto Legislativo n°50 del 18 aprile 2016, chiamato anche Codice dei Contratti Pubblici. Si tratta di un atto pubblico con il quale la Repubblica italiana attua le direttive europee n 2014/23UE, 2014/34/UE, 2014/25/UE.

Il Codice dei Contratti pubblici stabilisce materi a e adempimenti richiesti in tema di appalti pubblici per lavori e forniture di beni e servizi. In generale regola la materia delle opere pubbliche. Questo codice ha stabilito, tra le altre, le modalità di aggiornamento dei programmi e degli elenchi annuali, i criteri per la definizione degli ordini di priorità, la suddivisione in lotti funzionali, criteri e modalità per favorire la realizzazione delle opere e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo.

Nel codice sono inoltre stabiliti:

  • caratteristiche delle stazioni appaltanti e centrali di committenza
  • i requisiti che gli operatori economici, ovvero i soggetti privati o pubblici partecipanti alle gare d’appalto, devono necessariamente possedere;
  • le procedure competitive e non competitive che devono essere seguite per affidare contratti pubblici.

L’articolo 10 della Legge Merloni stabilisce che sia possibile effettuare dei controlli a campione in merito ai requisiti necessari dichiarati nella gara d’appalto. I controlli amministrativi sono svolti dall’Autorità nazionale anticorruzione. L’ANAC è un’autorità amministrativa indipendente italiana che ha l’onere di occuparsi della prevenzione della corruzione nell’ambito della Pubblica Amministrazione e che abbiamo già ritrovato nell’articolo: “CIG Smart: come ottenerlo e come esserne esonerati”. L’ANAC opera mediante il principio di trasparenza in tutti gli aspetti gestionali mediante attività di vigilanza in ambito di appalti pubblici e gare d’appalto.

Regime ordinario: cos’è e come funziona

In alcuni precedenti articoli abbiamo visto requisiti, limiti, vantaggi e svantaggi, del regime forfettario e del regime dei minimi. Oggi invece prendiamo in esame il classico regime ordinario. Cos’è? Come funziona? Chi deve aderirvi e quali sono i documenti obbligatori da presentare al Fisco? Partiamo dall’inizio.

Regime ordinario: definizione

Si tratta di un regime fiscale al quale sono tenuti ad aderire alcune società e imprese di grandi dimensioni. Solitamente aderiscono a questo regime le grandi società e le imprese con un fatturato molto elevato.

Prerogativa del regime ordinario è la contabilità particolarmente articolata e la complessità dei vari registri da redigere, conservare e consegnare alle autorità competenti.

Le aziende che devono aderire al regime ordinario

Le società che sono tenute ad aderire obbligatoriamente a questo regime fiscale sono:

  • S.p.A, S.r.l., S.r.l.s., S.a.p.a., società cooperative e mutue assicuratrici;
  • Enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • Stabili organizzazioni di società ed enti non residenti;
  • Associazioni non riconosciute e consorzi che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

Nel caso in cui vengano poi superati i seguenti limiti:

  1. 400.000 euro per la vendita di servizi
  2. 700.000 euro per altri tipi di attività

Regime ordinario

sono tenuti a registrarsi alla contabilità ordinaria anche:

  • Persone fisiche che esercitano attività commerciali;
  • Società di persone (s.n.c. e s.a.s.);
  • Enti non commerciali che esercitano anche un’attività commerciale in misura non prevalente.

È comunque possibile passare da un regime semplificato, a quello ordinario, presentando tutta la dovuta documentazione.

I registri del regime ordinario

Uno degli obblighi al quale devono sottostare le società a regime ordinario è quello di redigere, conservare e presentare alle autorità alcuni specifici registri. Tra questi ricordiamo:

  1. Il libro giornale
  2. Il libro degli inventari
  3. le scritture di magazzino
  4. il libro mastro
  5. il registro dei beni ammortizzabili
  6. libri sociali
  7. registri IVA

Libro giornale

Si tratta di un libro di contabilità previsto dall’art. 2214 del Codice Civile che recita: “L’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.

Il libro giornale ha esclusivo fine tributario. In questo registro sono annotati tutti i movimenti contabili di una ditta. Esistono vari modi per redigere questo libro, ma quello oggi più diffuso è il sistema a partita doppia. Per spiegare nel modo più semplice possibile di cosa si tratta, si potrebbe dire che la partita doppia elenca l’insieme degli scambi tra le attività e la passività dell’azienda.

Libro degli inventari

In questo registro sono contenute varie informazioni:l’inventario all’inizio dell’attività, gli inventari per i diversi anni, l’indicazione delle risorse dell’azienda e il loro valore, lo stato patrimoniale e il conto economico oltre che il capitale contribuito dall’imprenditore.

Su questo documento è necessario apporre una marca da bollo virtuale, o cartacea e deve essere numerato.

Libro Mastro

È il registro di tutti i conti (mastrini) che compongono un dato sistema contabile. Quindi è l’insieme dei conti accesi di una contabilità.

Il libro è strutturato in due colonne, una del dare e una dell’avere. In più è presente una rubrica alfabetica per debitori e creditori.

Le scritture di magazzino

Questo registro è riservato a tutte quelle attività che, per due esercizi consecutivi, hanno registrato ricavi maggiori di 5.164.568,99 euro e rimanenze alla fine del periodo superiori a 1.032.913,80 euro. Nel caso in cui gli importi registrati successivamente per due esercizi successivi siano inferiori ai limiti sopracitati, l’obbligo di compilazione di questo registro viene meno

Il registro dei beni ammortizzabili

Qui sono registrati gli immobili, i beni annotati nei registri pubblici e tutti gli altri beni. Per ciascuno deve essere indicato l’anno e il costo di acquisizione, eventuali modifiche di valore, il valore e il coefficiente di ammortamento. Anche questo tomo deve essere numerato.

Registri IVA

La tenuta e la stampa dei registri IVA non è più obbligatoria dal 2019 per effetto dell’entrata in vigore della fattura elettronica B2B.

Libri sociali

Permettono una rappresentazione sociale della struttura interna dell’azienda e consento la verifica del funzionamento degli organi societari (libro delle adunanze e libro delle deliberazioni assembleari).

Codice destinatario univoco: tutto quello che c’è da sapere

Il codice destinatario univoco è un codice a sei caratteri alfanumerici che hanno lo scopo di identificare gli uffici della pubblica amministrazione a cui devono essere indirizzate le fatture elettroniche. Si tratta di uno strumento indispensabile, necessario al recapito corretto delle e-fatture da parte del Sistema di Interscambio (SdI).

Codice destinatario univoco: uno strumento indispensabile

Con l’entrata in vigore e il diffondersi della fatturazione elettronica, tutti, prima o poi, hanno sentito parlare del codice destinatario univoco. Il suo utilizzo non è necessario al fine della redazione in senso stretto della fatturazione elettronica, quanto invece al suo invio al SdI.

Abbreviato in CUU, o chiamato anche codice IPA, vuole indicare il codice che identifica un ufficio pubblico destinatario della fattura elettronica. In altre parole è il lascia passare per il Sistema di Interscambio, che gli consente di recapitare correttamente il documento fiscale. A ogni ufficio pubblico sono associati diversi codici univoci, che individuano diversi uffici della stessa amministrazione pubblica.

Tutti i codici univoci delle PA (Pubblica amministrazione) sono elencati sul portale IPA – indice pubblica amministrazione. Qui sono contenute tutte le informazioni relative agli enti pubblici, come il domicilio digitale, la PEC e i codici CUU.

Differenze tra codice destinatario e codice univoco

Non sono la stessa cosa. La funzione è molto simile, ma rappresentano due diversi soggetti.
Il codice destinatario è quello utilizzato nella fattura elettronica B2B o B2C (cioè business to consumer – soggetti privati). Il codice destinatario è composto da sette caratteri. Quello univoco invece è usato solamente per le fatture elettroniche verso le PA ed è composto da sie caratteri.
Il codice univoco è quindi da indicare nelle fatture elettroniche rivolte alle PA.

Codice destinatario univoco

Codice univoco d’ufficio: IPA

IPA è un’altra terminologia per indicare il codice univoco d’ufficio. Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un sistema di ricerca a questo link, suddiviso per:

  1. Alfabeto
  2. categoria
  3. area geografica
  4. codice fiscale
  5. servizio
  6. codice univoco ufficio
  7. domicilio digitale
  8. social network
  9. lingue monitorate
  10. pec

A seconda del dato a disposizione è possibile ricercare e individuare l’ufficio della PA territorialmente competente.

Codice destinatario: cosa c’è da sapere di importante

Il codice destinatario è un codice alfanumerico a 7 caratteri rilasciato dall’Agenzia delle entrate. Rappresenta come una sorta di indirizzo telematico, attraverso il quale il Sistema di Interscambio capisce a chi devono essere indirizzate le fatture elettroniche emesse.

Non è un codice obbligatorio. Non rappresenta altresì l’unico modo per ricevere e/o inviare fatture elettroniche. Al suo posto può essere utilizzata la PEC.

Il codice può essere richiesto direttamente ad Agenzia delle Entrate. In alternativa è possibile utilizzare un codice destinatario di un intermediario che in questo caso riceverà le fatture del delegante.

Dove e come inserire il codice destinatario

Per inviare una fattura elettronica a un altro soggetto, uno dei dati necessari (ma non indispensabili, perché sostituibile con la PEC) è il codice destinatario.
Per utilizzarlo correttamente si possono verificare tre diversi casi:

  1. Se si è in possesso di un codice destinatario, comunicato dal ricevente, basta inserirlo direttamente, così come è stato comunicato, nel sistema utilizzato per l’emissione delle fatture elettroniche (come ad esempio FatturaPRO.click);
  2. Se si è in possesso solo della PEC del destinatario, nel campo codice destinatario basterà allora inserire una stringa di sette zeri: “0000000” e nel campo PEC destinatario, la relativa PEC;
  3. Non avendo invece a disposizione né PEC né codice destinatario è necessario allora inserire una stringa di sette zeri. Al destinatario però dovrà essere ricordato che il documento lo potrà recuperare nella sua area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate (questo perché il Sistema di Interscambio, non avendo a disposizione un indirizzo valido, parcheggerà il documento, in attesa del recupero).