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Gara d’appalto: cos’è, come funziona e come potervi partecipare

La gara d’appalto è una procedura precisa alla quale la Pubblica Amministrazione (PA) ricorre quando deve realizzare delle opere pubbliche, o acquistare beni/servizi o forniture. Si tratta di un iter bene preciso di cui la PA si serve per assicurare il rispetto di trasparenza, concorrenza e meritocrazia nell’assegnazione delle opere.

Cos’è un appalto

L’appalto è un contratto, tra appaltatore e appaltante.

L’appaltatore è il soggetto che si incarica di realizzare l’opera, di fornire un bene/servizio, commissionato dal committente a seguito del pagamento di un corrispettivo in denaro.

L’appaltante di conseguenza, è il committente che necessita di far realizzare un’opera, o ricevere un servizio/fornitura.

Una gara d’appalto è quindi lo strumento attraverso il quale la Pubblica Amministrazione ricerca imprese singole o Associazioni Temporanee di imprese che possano realizzare le opere di cui necessità.

Gara d’appalto: come funziona

La gara d’appalto è formata da vari step. Il primo consiste nella pubblicazione del bando di gara. Nel bando è descritto nel dettaglio l’opera che deve essere realizzata. A questo annuncio risponderanno singole imprese, oppure ATI (Associazioni temporanee di impresa) che rispondo a tutti i requisiti richiesti dal bando stesso.

Vince il bando chi risponde in maniera più idonea e pertinente ai requisiti previsti dal bando in termini di prezzo, requisiti e qualità.

Esistono vari tipi di procedure di appalto:

  • aperta
  • ristretta
  • competitiva con negoziazione
  • negoziata senza pubblicazione di un bando
  • dialogo competitivo
  • partenariato per l’innovazione.

Il bando di gara è predisposto dalle Stazioni Appaltanti, dopo l’approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dalle Categorie professionali interessate. Un bando di gara d’appalto può essere indetto da:

  1. Autorità locali
  2. Organismi di diritto pubblico
  3. Esecutivo
  4. Unione Europea
  5. Organizzazioni internazionali
  6. Aziende che operano in settori specifici

I requisiti di partecipazione

Il bando della gara d’appalto riporta l’elenco dei requisiti che un’impresa deve possedere. I requisiti si dividono in

  1. generali – affidabilità morale e professionale dell’impresa
  2. speciali – a loro volta suddivisi in:
  • requisiti di capacitàbilancio d’impresa, fatturato specifico, fatturato globale, ecc…
  • requisiti tecnici – possesso di attrezzature specifiche per realizzare l’opera, personale idoneo, ecc…

Gara d'appalto

Gara d’appalto: come partecipare

L’impresa o l’ATI che vuole partecipare alle gare d’appalto deve prima individuare le gare di suo interesse. Gli avvisi si trovano su:

  • Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
  • Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
  • sito web del MIT
  • sito web del Committente
  • quotidiani a rilevanza locale
  • quotidiani a rilevanza nazionale
  • Albo pretorio del Comune interessato dai lavori
  • Portale appalti sito ANAC (oggi ancora non realizzato)

Una volta valutati tutti i requisiti richiesti, la dove ciascuno di esso venga soddisfatto, l’appaltatore può presentare domanda per partecipare alla gara d’appalto.

Normativa di riferimento

La gara d’appalto è regolata dal Decreto Legislativo n°50 del 18 aprile 2016, chiamato anche Codice dei Contratti Pubblici. Si tratta di un atto pubblico con il quale la Repubblica italiana attua le direttive europee n 2014/23UE, 2014/34/UE, 2014/25/UE.

Il Codice dei Contratti pubblici stabilisce materi a e adempimenti richiesti in tema di appalti pubblici per lavori e forniture di beni e servizi. In generale regola la materia delle opere pubbliche. Questo codice ha stabilito, tra le altre, le modalità di aggiornamento dei programmi e degli elenchi annuali, i criteri per la definizione degli ordini di priorità, la suddivisione in lotti funzionali, criteri e modalità per favorire la realizzazione delle opere e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo.

Nel codice sono inoltre stabiliti:

  • caratteristiche delle stazioni appaltanti e centrali di committenza
  • i requisiti che gli operatori economici, ovvero i soggetti privati o pubblici partecipanti alle gare d’appalto, devono necessariamente possedere;
  • le procedure competitive e non competitive che devono essere seguite per affidare contratti pubblici.

L’articolo 10 della Legge Merloni stabilisce che sia possibile effettuare dei controlli a campione in merito ai requisiti necessari dichiarati nella gara d’appalto. I controlli amministrativi sono svolti dall’Autorità nazionale anticorruzione. L’ANAC è un’autorità amministrativa indipendente italiana che ha l’onere di occuparsi della prevenzione della corruzione nell’ambito della Pubblica Amministrazione e che abbiamo già ritrovato nell’articolo: “CIG Smart: come ottenerlo e come esserne esonerati”. L’ANAC opera mediante il principio di trasparenza in tutti gli aspetti gestionali mediante attività di vigilanza in ambito di appalti pubblici e gare d’appalto.

Regime ordinario: cos’è e come funziona

In alcuni precedenti articoli abbiamo visto requisiti, limiti, vantaggi e svantaggi, del regime forfettario e del regime dei minimi. Oggi invece prendiamo in esame il classico regime ordinario. Cos’è? Come funziona? Chi deve aderirvi e quali sono i documenti obbligatori da presentare al Fisco? Partiamo dall’inizio.

Regime ordinario: definizione

Si tratta di un regime fiscale al quale sono tenuti ad aderire alcune società e imprese di grandi dimensioni. Solitamente aderiscono a questo regime le grandi società e le imprese con un fatturato molto elevato.

Prerogativa del regime ordinario è la contabilità particolarmente articolata e la complessità dei vari registri da redigere, conservare e consegnare alle autorità competenti.

Le aziende che devono aderire al regime ordinario

Le società che sono tenute ad aderire obbligatoriamente a questo regime fiscale sono:

  • S.p.A, S.r.l., S.r.l.s., S.a.p.a., società cooperative e mutue assicuratrici;
  • Enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • Stabili organizzazioni di società ed enti non residenti;
  • Associazioni non riconosciute e consorzi che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

Nel caso in cui vengano poi superati i seguenti limiti:

  1. 400.000 euro per la vendita di servizi
  2. 700.000 euro per altri tipi di attività

Regime ordinario

sono tenuti a registrarsi alla contabilità ordinaria anche:

  • Persone fisiche che esercitano attività commerciali;
  • Società di persone (s.n.c. e s.a.s.);
  • Enti non commerciali che esercitano anche un’attività commerciale in misura non prevalente.

È comunque possibile passare da un regime semplificato, a quello ordinario, presentando tutta la dovuta documentazione.

I registri del regime ordinario

Uno degli obblighi al quale devono sottostare le società a regime ordinario è quello di redigere, conservare e presentare alle autorità alcuni specifici registri. Tra questi ricordiamo:

  1. Il libro giornale
  2. Il libro degli inventari
  3. le scritture di magazzino
  4. il libro mastro
  5. il registro dei beni ammortizzabili
  6. libri sociali
  7. registri IVA

Libro giornale

Si tratta di un libro di contabilità previsto dall’art. 2214 del Codice Civile che recita: “L’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.

Il libro giornale ha esclusivo fine tributario. In questo registro sono annotati tutti i movimenti contabili di una ditta. Esistono vari modi per redigere questo libro, ma quello oggi più diffuso è il sistema a partita doppia. Per spiegare nel modo più semplice possibile di cosa si tratta, si potrebbe dire che la partita doppia elenca l’insieme degli scambi tra le attività e la passività dell’azienda.

Libro degli inventari

In questo registro sono contenute varie informazioni:l’inventario all’inizio dell’attività, gli inventari per i diversi anni, l’indicazione delle risorse dell’azienda e il loro valore, lo stato patrimoniale e il conto economico oltre che il capitale contribuito dall’imprenditore.

Su questo documento è necessario apporre una marca da bollo virtuale, o cartacea e deve essere numerato.

Libro Mastro

È il registro di tutti i conti (mastrini) che compongono un dato sistema contabile. Quindi è l’insieme dei conti accesi di una contabilità.

Il libro è strutturato in due colonne, una del dare e una dell’avere. In più è presente una rubrica alfabetica per debitori e creditori.

Le scritture di magazzino

Questo registro è riservato a tutte quelle attività che, per due esercizi consecutivi, hanno registrato ricavi maggiori di 5.164.568,99 euro e rimanenze alla fine del periodo superiori a 1.032.913,80 euro. Nel caso in cui gli importi registrati successivamente per due esercizi successivi siano inferiori ai limiti sopracitati, l’obbligo di compilazione di questo registro viene meno

Il registro dei beni ammortizzabili

Qui sono registrati gli immobili, i beni annotati nei registri pubblici e tutti gli altri beni. Per ciascuno deve essere indicato l’anno e il costo di acquisizione, eventuali modifiche di valore, il valore e il coefficiente di ammortamento. Anche questo tomo deve essere numerato.

Registri IVA

La tenuta e la stampa dei registri IVA non è più obbligatoria dal 2019 per effetto dell’entrata in vigore della fattura elettronica B2B.

Libri sociali

Permettono una rappresentazione sociale della struttura interna dell’azienda e consento la verifica del funzionamento degli organi societari (libro delle adunanze e libro delle deliberazioni assembleari).

Codice destinatario univoco: tutto quello che c’è da sapere

Il codice destinatario univoco è un codice a sei caratteri alfanumerici che hanno lo scopo di identificare gli uffici della pubblica amministrazione a cui devono essere indirizzate le fatture elettroniche. Si tratta di uno strumento indispensabile, necessario al recapito corretto delle e-fatture da parte del Sistema di Interscambio (SdI).

Codice destinatario univoco: uno strumento indispensabile

Con l’entrata in vigore e il diffondersi della fatturazione elettronica, tutti, prima o poi, hanno sentito parlare del codice destinatario univoco. Il suo utilizzo non è necessario al fine della redazione in senso stretto della fatturazione elettronica, quanto invece al suo invio al SdI.

Abbreviato in CUU, o chiamato anche codice IPA, vuole indicare il codice che identifica un ufficio pubblico destinatario della fattura elettronica. In altre parole è il lascia passare per il Sistema di Interscambio, che gli consente di recapitare correttamente il documento fiscale. A ogni ufficio pubblico sono associati diversi codici univoci, che individuano diversi uffici della stessa amministrazione pubblica.

Tutti i codici univoci delle PA (Pubblica amministrazione) sono elencati sul portale IPA – indice pubblica amministrazione. Qui sono contenute tutte le informazioni relative agli enti pubblici, come il domicilio digitale, la PEC e i codici CUU.

Differenze tra codice destinatario e codice univoco

Non sono la stessa cosa. La funzione è molto simile, ma rappresentano due diversi soggetti.
Il codice destinatario è quello utilizzato nella fattura elettronica B2B o B2C (cioè business to consumer – soggetti privati). Il codice destinatario è composto da sette caratteri. Quello univoco invece è usato solamente per le fatture elettroniche verso le PA ed è composto da sie caratteri.
Il codice univoco è quindi da indicare nelle fatture elettroniche rivolte alle PA.

Codice destinatario univoco

Codice univoco d’ufficio: IPA

IPA è un’altra terminologia per indicare il codice univoco d’ufficio. Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un sistema di ricerca a questo link, suddiviso per:

  1. Alfabeto
  2. categoria
  3. area geografica
  4. codice fiscale
  5. servizio
  6. codice univoco ufficio
  7. domicilio digitale
  8. social network
  9. lingue monitorate
  10. pec

A seconda del dato a disposizione è possibile ricercare e individuare l’ufficio della PA territorialmente competente.

Codice destinatario: cosa c’è da sapere di importante

Il codice destinatario è un codice alfanumerico a 7 caratteri rilasciato dall’Agenzia delle entrate. Rappresenta come una sorta di indirizzo telematico, attraverso il quale il Sistema di Interscambio capisce a chi devono essere indirizzate le fatture elettroniche emesse.

Non è un codice obbligatorio. Non rappresenta altresì l’unico modo per ricevere e/o inviare fatture elettroniche. Al suo posto può essere utilizzata la PEC.

Il codice può essere richiesto direttamente ad Agenzia delle Entrate. In alternativa è possibile utilizzare un codice destinatario di un intermediario che in questo caso riceverà le fatture del delegante.

Dove e come inserire il codice destinatario

Per inviare una fattura elettronica a un altro soggetto, uno dei dati necessari (ma non indispensabili, perché sostituibile con la PEC) è il codice destinatario.
Per utilizzarlo correttamente si possono verificare tre diversi casi:

  1. Se si è in possesso di un codice destinatario, comunicato dal ricevente, basta inserirlo direttamente, così come è stato comunicato, nel sistema utilizzato per l’emissione delle fatture elettroniche (come ad esempio FatturaPRO.click);
  2. Se si è in possesso solo della PEC del destinatario, nel campo codice destinatario basterà allora inserire una stringa di sette zeri: “0000000” e nel campo PEC destinatario, la relativa PEC;
  3. Non avendo invece a disposizione né PEC né codice destinatario è necessario allora inserire una stringa di sette zeri. Al destinatario però dovrà essere ricordato che il documento lo potrà recuperare nella sua area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate (questo perché il Sistema di Interscambio, non avendo a disposizione un indirizzo valido, parcheggerà il documento, in attesa del recupero).

Smart Working, firma digitale e rapporti lavorativi

La pandemia di Covid-19 ha modificato profondamente la gestione dei rapporti lavorativi. Attività come lo smart working, prima considerate secondarie, se non addirittura marginali, sono invece diventate indispensabili allo svolgimento delle normali attività lavorative. Allo stesso modo l’uso della firma digitale, già utilizzata e conosciuta dagli avvocati, si è imposto come strumento indispensabile a soggetti imprenditoriali o normali cittadini.
Questa è stata probabilmente una delle più grosse rivoluzioni tecnologiche, dall’avvento della fatturazione elettronica. Una rivoluzione più che mai necessaria a garantire la sopravvivenza sul mercato delle attività e della cura degli affari imprenditoriali.

L’era del commercio digitale e della fatturazione elettronica

La pandemia del Coronavirus ha avuto effetti impattanti per aziende, imprese, liberi professioni e qualunque altro soggetto emittente fatturazione elettronica. Il virus ha richiesto misure straordinarie per riorganizzare il lavoro a distanza, stabilendo nuove regole nei rapporti interni ed esterni.
La risposta più immediata da parte del mondo del lavoro è stata quella della vendita online. Gli e-commerce sono esplosi e sempre più attività si sono convertite al web, garantendo così la continuità aziendale. Chi già aveva un sito web, ha pensato bene di convertirlo in e-commerce. Mentre chi non ne possedeva ancora uno, ha provveduto quanto prima a farlo realizzare.
A questo incremento del commercio informatico, ne è conseguito un altro altrettanto consistente del ciclo di fatturazione digitale.
Come un’ondata di alta marea, i software house di fatturazione elettronica, sono stati travolti da una maroso di fatture elettroniche. Solo i più stabili, sicuri e dotati di funzionalità avanzate ed impostazioni personali, hanno retto il colpo, riuscendo a garantire la costante creazione di documenti precompilati automaticamente, in pochissimi click. FatturaPRO.click ha permesso a migliaia di utenti di poter continuare a lavorare grazie al proprio sofisticato sistema di funzionamento:

  • Fatturazione Elettronica B2B e B2C
  • Ordini Telematici NSO e PEPPOL
  • Ciclo passivo automatizzato
  • Connessione con il Commercialista (per rimanere in contatto con il proprio referente, anche in un periodo di lontananza sociale come questo)

fattura elettronica

Inoltre, FatturaPRO.click, ha implementato una nuova funzionalità che permette di emettere documento commerciale on-line senza un registratore di cassa. Con FatturaPRO.click è possibile ricevere il Documento Commerciale direttamente Online, dall’Agenzia delle Entrate. Niente più soldi spesi inutilmente nei registratori di cassa, nemmeno quando le attività commerciali potranno rialzare la saracinesca reale della propria attività.

Attivazione Smart Working e conseguenze lavorative

Non solo e-commerce, ma anche “il lavoro da casa”, ha rappresentato una nuova alternativa nella nostra società.
L’attivazione dello smart working è l’esempio più emblematico della rivoluzione tecnologica alla quale abbiamo assistito, dopo quella della fatturazione elettronica. In risposta al distanziamento sociale e alle restrizioni sulla mobilità, ha rappresentato l’unica vera soluzione al mantenimento della piena operatività per azienda e professionisti in generale.
In passato, o meglio, prima della pandemia, lo smart working era sempre stato l’eccezione e non la regola. Il Covid-19 ha ribaltato la situazione e cambiato le priorità. Le aziende si sono trovate di conseguenza a dover riorganizzare velocemente la routine lavorativa, mettendo tutti i dipendenti nella condizione di poter lavorare a pieno regine da casa.

La firma digitale per attestare la paternità dei documenti

Il terzo grande cambiamento che la maggior parte dei contribuenti ha dovuto affrontare in questo periodo di crisi, è stata quella della firma digitale. L’attestazione digitale della paternità dei documenti, era già ben nota e utilizzata dagli avvocati. Tra i primi a usufruire di questo strumento, non hanno accusato più di tanto, il ricorso alla firma elettronica. A differenza di molte altre categorie che si sono trovate a scontrarsi per la prima volta con questo innovativo strumento di lavoro.
I contratti che prevedono e accettano la firma digitale sono regolamentati dal Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005 e successive modiche) e dal Codice del commercio elettronico (D.lgs 70/2003 e successive modifiche).
L’impatto è stato forte. Piano piano, tutti (o quasi) hanno saputo adattarsi alle nuove regole del commercio imposte dalla pandemia.

Verso la completa digitalizzazione

Dalla fatturazione elettronica, alla firma digitale, dallo smart working, all’avvento del commercio elettronico, tutto parla la lingua dell’informatica. Ormai i modelli di business del passato sono stati stravolti. Bene o male, siamo tutti chiamati ad adattarci alle nuove direttive.

Da tempi bui e burrascosi come quelli attuali, nascono sempre idee importanti per il futuro.

Fatturazione elettronica: un anno di successi

Agid, acronimo di: Agenzia per l’Italia Digitale, è un’agenzia pubblica, costituita sotto il Governo Monti.
Wikipedia la definisce come segue:
L’Agenzia per l’Italia digitale (abbreviato AgID) è una agenzia pubblica italiana istituita dal governo Monti.[2] Sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del presidente del Consiglio dei ministri o del ministro da lui delegato, svolge le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge al fine di perseguire il massimo livello di innovazione tecnologica nell’organizzazione e nello sviluppo della pubblica amministrazione e al servizio dei cittadini e delle imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia.”
In buona sostanza è la società alla quale si deve, per buona parte, l’adozione materiale della fatturazione elettronica in Italia.

2019-2020: tutti i numeri della fatturazione elettronica

Dal primo gennaio 2019 la fattura elettronica è entrata in vigore obbligatoriamente per tutti. Dopo oltre un anno da quando è stata adottata hanno visto la luce oltre due miliardi di fatture elettroniche (per l’esattezza 2,054,000,000).
Il dato è rilasciato proprio dall’Agenzia delle Entrate (AdE), in occasione del Forum italiano sulla fatturazione elettronica tenutosi lo scorso gennaio.
Di tutte queste e-fatture, AdE ha specificato che:

 

Il 45% delle fatture elettroniche ha interessato i seguenti settori:

  • Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
  • Servizi di informazione e comunicazione
  • Attività manifatturiere

Guardando ai cedenti, il 47,8% delle fatture elettroniche sono state emesse dai soggetti passivi con macroattività:

  1. Agricoltura, silvicoltura e pesca
  2. Attività professionali, scientifiche e tecniche
  3. Costruzioni
  4. Attività manifatturiere

La percentuale degli scarti si è da tempo stabilizzata su un livello fisiologico del 3-4 %.

fattura elettronica

Lotta all’evasione fiscale: i risultati dopo un anno

Buone nuove anche sul fronte della lotta contro l’evasione fiscale. L’adozione della fattura elettronica ha avuto un esito positivo anche in questo ambito, almeno è quello che emerge dalla Relazione sull’evasione fiscale e contributiva 2019.
Grazie alla fatturazione elettronica lo Stato ha potuto contare su un incremento paria al 2,5% (vale a dire +3,306 milioni di euro) nelle casse comuni. Non solo. É stato registrato anche un +3% (122,990 milioni di euro), derivati dalla componente relativa agli scambi interni (Fonte: MEF- RGS Rapporto sulle entrate – Dicembre 2019).

Tutti i vantaggi della fatturazione elettronica

Riassumendo possiamo dire che l’Italia ha beneficiato di una serie di vantaggi, da quando ha deciso di introdurre l’obbligo della fatturazione elettronica.

Schematizzando li possiamo riassumere:

  • Misura di contrasto alle frodi fiscali
  • Supporto al monitoraggio della spesa pubblica
  •  Certezza dell’avvenuta trasmissione della fattura
  • Garanzia di autenticità e integrità della fattura
  • Riduzione degli oneri amministrativi (ciclo integrato)
  • Leva per la crescita digitale del Paese.

La fatturazione elettronica ha reso possibile il raggiungimento di svariati obiettivi anche per le imprese a ciclo integrato:

  • Riduzione dei costi legati alla gestione degli archivi fisici
  • Velocità di ricerca (assenza di difficoltà nel reperimento dei documenti)
  • Garanzia di autenticità e integrità dei documenti
  • Elevata riduzione dei rischi di deperimento per cause accidentali (incendi, allagamento, furto…)
  • Riduzione dei costi legati agli adempimenti privacy per il trattamento dei dati sensibili
  • Riduzione dei possibili errori connessi al data-entry
  • Soluzione a basso impatto ambientale
  • Possibilità di accesso ai documenti conservati da remoto.

Quindi una serie di successi non indifferenti a poco più di un anno dall’entrata in vigore obbligatoria della e-fattura.

Che ruolo ha avuto in tutto questo AgID

All’agenzia per l’Italia Digitale si deve l’introduzione dell’obbligo per e Amministrazioni Centrali di inviare e ricevere le fatture elettroniche. AgID ha contribuito all’elaborazione della fatturazione elettronica secondo gli standard europei EN n°148. Tirando le somme, dopo solo un anno dal lancio della fatturazione elettronica, gli obiettivi che AgID si era prefissata, sono stati pienamente raggiunti.

Fattura elettronica europea 2020: arriva l‘obbligo per tutti i paesi

Sull’argomento fattura elettronica l’Europa mostra attualmente un quadro piuttosto disomogeneo. Le regole applicate dai vari paesi dell’Unione Europea sono difformi e non tutti ancora prevedono l’obbligo della fatturazione elettronica. In alcuni casi l’utilizzo della e-fattura è limitato nei confronti della pubblica amministrazione (PA).
In Francia, ad esempio, l’uso della fattura elettronica per quanto riguarda i pagamenti B2B, è limitato solo alle grandi imprese. Danimarca, Austria e Spagna invece hanno una linea guida più definita e l’applicano in modo più delineato.

Portogallo: un esempio per tutti

Per quanto riguarda la fatturazione elettronica B2B, il primo paese ad averla introdotta è stato il Portogallo. Nell’ormai lontano 2012 ha deciso di impiegare per tutte le transazioni la fattura elettronica. Con questo ha ottenendo dei risultati più che soddisfacenti in ambito di evasione fiscale. Anche l’Italia quindi, è stata battuta sul tempo, nell’adottare questa misura cautelare per combattere l’evasione fiscale. Nonostante il buon esempio dell’operato del Portogallo però, i paesi dell’UE continuano a non sentire la necessità di adottare la fatturazione elettronica come obbligatoria nelle transazioni. Anzi, alcuni hanno deciso addirittura di introdurla limitatamene alle operazioni relative alla propria pubblica amministrazione e basta.

Fatturazione elettronica: un optional per l’UE

La legislazione europea vede e indica la fatturazione elettronica come un’opzione. Nei testi e nei documenti che ne parlano è previsto l’obbligo esclusivamente in tema di appalti pubblici, verso i quali tutti i paesi che fanno parte dell’Unione Europea, devo necessariamente adeguarsi. Per quanto riguarda invece ogni altra casistica, la e-fattura rimane facoltativa. Non solo. La normativa europea vigente, prevede che per introdurre l’obbligo, è necessario chiedere una deroga a Bruxelles.
L’Italia in questo è stata una vera e propria pioniera, quando decise di estendere l’obbligo dal 2019 anche a tutte le transazioni tra privati (B2B). Per questo motivo fu costretta a chiedere una deroga per poter estendere e applicare la normativa che desiderava.

fattura elettronica

Direttiva 2014/55/UE: “Fatturazione elettronica negli appalti pubblici”

Con questa direttiva è stato esteso, a tutti i paesi dell’UE, l’obbligo di inviare e ricevere la fattura elettronica da e verso le pubbliche amministrazioni. La e-fattura deve rispettare, anche in questo caso, determinate caratteristiche e condizioni tecniche, come già avvenuto in Italia in passato.
L’obbligo della fattura elettronica è esteso a tutte le PA, comprese quelle locali. La norma è andata a impattare tutte le pubbliche amministrazioni già dal 18 aprile 2019, fino ad arrivare al 18aprile 2020, quando è arrivata a toccare e comprendere anche quelle locali.
I formati della fattura elettronica accettati e conformi alla norma tecnica europea EN 16931 sono: XML – Ubl 2.1 e CII – 16B.
Il formato più diffuso rimane sempre quello del CII, specialmente la versione XML-UBL. Questo formato permette di utilizzare oltre 60 documenti di business, supportando tutte le fasi del ciclo dell’ordine e semplificando le attività.

Il processo di digitalizzazione dei Paesi europei

La normativa è stata adottata per rispondere al processo di digitalizzazione dei Paesi europei. La direttiva ha infatti lo scopo di:

  • Automatizzare l’elaborazione dei dati contenuti nelle fatture;
  • Velocizzare e facilitare le attività di ricezione, invio e gestione fatture, bypassando le difficoltà legate all’utilizzo di strumenti prettamente nazionali;
  • Facilitare il monitoraggio dei costi pubblici e il controllo di eventuali errori e/o irregolarità;
  • Aiutare e facilitare i soggetti passivi IVA a partecipare agli appalti pubblici oltre frontiera.

Si tratta di una serie di obiettivi comuni. La normativa europea ha deciso di cercare di raggiungere dei risultati per avere un’Europa più omogenea e forte e aperta al dialogo tra i suoi paesi (soprattutto per quanto riguarda il quadro economico).

L’Italia post provvedimenti europei

A seguito di questa normativa europea, l’Italia è stata una tra i primi paesi dell’UE a muoversi verso l’acquisizione della fatturazione elettronica estesa a tutte le realtà. A seguito della direttiva europea, l’Italia ha infatti emanato il Decreto legislativo 148/2008, a cui ha fatto seguito il provvedimento n°99370/2019 dell’Agenzia delle Entrate. Attraverso questi due documenti il nostro paese ha approvato e definito le regole tecniche Core Invoice Usage Specification (CIUS) e le modalità applicative per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici. Questi provvedimenti hanno anche fatto si che venisse definito il Sistema di Interscambio e venissero tracciate le caratteristiche per poter elaborare e ricevere le e-fatture.

Fatturazione elettronica con l’estero: operazioni con operatori residenti Paesi Extra-UE

Come funziona la corretta fatturazione con l’estero? Quando un azienda, o un professionista operano con l’estero, ci son alcune aspetti relativi all’obbligo in materia di IVA, che devono essere rispettati. In materia di fatturazione elettronica, ci viene in aiuto la circolare 16/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate.

Fatturazione elettronica e cessione beni mobili nelle operazioni UE ed Extra-Ue

Il momento stesso in cui viene effettuata l’operazione di cessione del bene mobile, è lo stesso momento in cui deve essere fatta la fatturazione elettronica. Indipendentemente dalla data di partenza della merce, il momento in cui questa viene concessa, è o stesso in cui deve essere fatta la fatturazione elettronica. Questo vale sia che si tratti di un privato extra UE, che di un operatore economico extra UE.

Che cos’è l’esportazione diretta

Spieghiamolo molto semplicemente con un esempio. Poniamo il caso di un’azienda italiana, che venda un prodotto a un privato residente in Venezuela. La spedizione è a cura della ditta italiana. In questo caso la fatturazione elettronica emessa dalla società italiana dovrà riportare la dicitura: “non imponibile” IVA. L’esportazione diretta si riferisce quindi al trasporto di beni ceduti a un soggetto extra UE. L’unica cosa a cui si dovrà fare attenzione, sono i dazi doganali. L’esportazione diretta è regolamentata ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) del DPR n. 633/72..

Che cos’è l’esportazione indiretta

L’unica cosa che cambia nell’esempio che abbiamo fatto prima, è che il trasporto o la spedizione dei beni sia a carico del cessionario non residente o per suo conto. In questo caso l’uscita dal territorio dell’UE deve avvenire entro e non oltre 90 giorni. Anche in questo caso la cessione dei beni non è imponibile IVA, in base sempre all’ stesso articolo.
Il cessionario dovrà restituire al cedente copia della fattura vistata dalla dogana di uscita dalla Comunità Europea, entro 90 giorni dall’operazione. Se il cessionario non dovesse adempiere alla restituzione della copia fattura vistata, il cedente dovrà applicare e pagare l’IVA.

Fatturazione elettronica

Fatturazione elettronica e operazioni non imponibili

Per tutte le operazioni non imponibili IVA, nella fatturazione elettronica deve essere riportata la dicitura “operazione non imponibile”. Questo in base all’articolo 21, comma 6, lettera b) del DPR n. 633/72. Nel caso in cui l’operazione avvenga fuori dall’UE, sulla fatturazione elettronica, dovrà essere indicata la dicitura: “operazione non soggetta” (articolo 21, comma 6-bis, lettera b), DPR n. 633/72).

Come funziona la fatturazione elettronica per i beni non imponibili IVA

La fattura deve tornare nelle mani del cedente, entro e non oltre il quarto mese successivo a quando avviene l’operazione. Deve essere inoltre vistata dall’ufficio doganale della comunità.
Se questo non dovesse essere possibile, l’alternativa è quella di emettere fattura elettronica comprensiva IVA, al momento dell’operazione stessa. Poi, se entro tre mesi il privato extra-UE trasporta i beni fuori dalla UE ed entro quattro mesi riconsegna una copia della fattura con il timbro “visto uscire” della Dogana UE di uscita, il cedente rimborserà il privato extra-UE dell’importo dell’IVA e registrerà questa IVA a credito nel registro IVA acquisti.
Volendo il rimborso può essere effettuato anche da società di intermediazione Tax-free o Tax refund.

Come funziona la fatturazione elettronica per e-commerce diretto

In caso di un e-commerce che effettui vendita B2C a soggetti fuori dall’UE, conta il luogo di stabilimento del committente privato, indipendentemente da quello del prestatore. In questi casi quindi, l’IVA non è rilevante ai fini dei servizi resi. Di conseguenza la fattura va emessa senza IVA.

E-commerce B2B e operatori Extra-UE

Nel caso delle transazioni B2B la regola generale è quella della tassazione IVA nello stato di stabilimento del committente (cliente). Quindi il soggetto italiano, dovrà emettere fattura senza IVA, indicando sempre la dicitura: “operazione non soggetta”ex articolo 7-ter, comma 1, lettera a) del DPR n. 633/72.

Tutto più semplice con FatturaPro

Tutte queste operazioni sembrano piuttosto complicate. Doversi ricordare quando e cosa scrivere nella fatturazione elettronica da emettere quando si tratta con l’estero, non è sempre facile. Per fortuna esistono degli strumenti e delle piattaforme, come FatturaPRO.click che facilitano la vita (e non poco) alle aziende e ai professionisti. Basta un click, semplicemente, e la fattura viene emessa, inviata e registrata esattamente come deve essere fatta. Senza dover avere tante competenze specifiche, un click che risolve la questione.

FatturaPRO.click: la fatturazione con un click

La legge finanziaria del 2008 ha introdotto il concetto e la regolamentazione relativa alla fatturazione elettronica. Con questo termine si identificano, in Italia, le fatture in formato digitale. Per l’esattezza si intende tutto il processo relativo alla gestione, invio e conservazione digitale dei documenti. Dal 6 Giugno 2014 le Pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di fatturazione elettronica, mentre per le pubbliche amministrazioni locali, l’obbligo è entrato in vigore dal 31 Marzo 2015.
Dal primo Gennaio 2019, invece è entrato in vigore lo stesso obbligo anche per i B2B (fatturazione elettronica tra imprese) e per i B2C (fatturazione elettronica nei confronti dei consumatori finali).
Sono stati introdotti nuovi concetti come la Fattura PA, il Sistema di Interscambio (SDI), gli operatori economici e gli intermediari.
Alla luce di tutti questi cambiamenti normativi, si è reso necessario un adeguamento a livello nazionale, senza precedenti.

Software di fatturazione elettronica

La normativa attuale ha reso necessario l’avvento di svariati software che fossero in grado di emettere, inviare e conservare le varie fatturazioni elettroniche. A domanda, il mercato, ha dovuto rispondere. Ma la risposta non è sempre stata all’altezza delle aspettative.
Infatti la maggior parte di questi software prevede la generazione di fatture elettroniche in formato xml, l’accettazione con firma tramite smart-card o chiavetta usb e la gestione delle notifiche delle PA tramite email PEC.
Si tratta di vari meccanismi, piuttosto farraginosi e ingarbugliati, che molto spesso e volentieri, hanno messo a dura prova la nostra abilità amministrativa e contabile.
L’Unione Europea ha sancito che gli Stati Membri, avrebbero dovuto dotarsi di un adeguato quadro normativo, organizzativo e tecnologico per gestire in forma elettronica l’intero ciclo di acquisti.
Questo ha portato il nostro mercato a creare una serie quasi infinita di software che permettono l’emissione di fatture elettroniche in formato .xml, ma con tortuosi procedimenti che risultano molto spesso fuorvianti. Risultati piuttosto scadenti e demoralizzanti, si possono constatare, dando uno sguardo ai dati statistici sugli errori riscontrati dall’SDI (sistema di interscambio) in fase di controllo per il corretto inoltro della documentazione.

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FatturaPRO.click: un sistema rivoluzionario facile e veloce

In soccorso al marasma che lentamente si è andato creando in Italia, è stato ideato e progettato un sistema particolarmente semplice e veloce. Questo permette di emettere, gestire, ed inviare e/o stampare i documenti, sia quelli ordinari, piuttosto che quelli elettronici. Un sistema rivolto a qualunque figura, per semplicità di esecuzione e accessibilità di costo.
La rivoluzione del software in questione sta proprio nella sua estrema facilità di utilizzo. La prima cosa che c’è da sapere, è proprio quella che non c’è niente da sapere. Per utilizzare FatturaPRO, non è infatti necessario nessun corso formativo. Non è necessario nemmeno leggere manuali su manuali d’istruzioni per capire come funziona. I meccanismi che si trovano alla base di questo semplice e intuitivo programma, permettono di inserire gli stessi dati utilizzati e inseriti da sempre, in fattura, niente di più, niente di meno. Con un successivo semplice click poi, il gioco è fatto e il documento emesso.
Il documento così emesso verrà poi ricontrollato attentamente dallo staff di FatturaPRO, firmato, inviato e seguito fino all’accettazione.
Inoltre, in caso venissero riscontrati problemi nella compilazione del documento, in automatico, il soggetto verrà ricontattato e avvisato. Facendosi carico poi, di tutti gli adempimenti legati alla conservazione del documento, questo verrà archiviato per dieci anni. Niente di più semplice.

FatturaPRO.click: un’evoluzione continua

Sviluppato da molti anni e in continua evoluzione e miglioramento, FatturaPro è il software che si rivolge a tutti: Clienti, Commercialisti e Partners. Le funzionalità che propone e che vengono messe a disposizione sono numerose:

  1. Fatturazione B2B e B2C;
  2. Ciclo passivo automatizzato;
  3. Conservazione sostitutiva dei documenti ordinari;
  4. Connessione con il Commercialista;
  5. Importazione XML e GSE;
  6. Account Multiutenza per Commercialisti e Partners;
  7. Esportazione massiva ciclo attivo e passivo per il Commercialista;
  8. Web Services.

In particolare con l’introduzione del “ciclo passivo”, è stato realizzato un lavoro attento e meticoloso per sconvolgere totalmente il metodo di gestione di un’attività da parte del professionista. Ricordiamo che con ciclo passivo si intendono tutti quei processi e workflow che si instaurano tra l’azienda/ente, i fornitori e il magazzino. Con il ciclo passivo vengono determinate le uscite economiche dell’azienda (rientrano nel ciclio passivo tutte quelle attività legate alla gestione dell’anagrafica dei fornitori e alla registrazione dei documenti che legano l’azienda/ente a un fornitore – in pratica, parliamo di ordini di acquisto).
Il sistema ha portato a un rapido e definitivo miglioramento della gerenza del ciclo di acquisto e vendita. Sono stati abbattuti in modo sostanziale i tempi amministrativi e riducendo i costi in modo esponenziale.
In continua evoluzione, in base alle esigenze di mercato e alla normativa italiana, FatturaPRO.click, prevede ulteriori migliorie entro la fine del 2019. Questi miglioramenti porteranno il software a diventare lo strumento indispensabile e completo per chi desidera automatizzare tutte le procedure. Si potranno sfruttare a pieno le possibilità messe in campo dalla Fattura Elettronica.
In particolare sono previste:

  1. Integrazione Dashboard;
  2. Integrazioni delle sezioni Preventivi, Ordini e Fatture Proforma;
  3. Statistiche, Notifiche e Promemoria;
  4. Gestione studio;
  5. Conservazione digitale / sostitutiva altri documenti

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Diversi e migliori per scelta

Come abbiamo visto la maggior parte dei software che sono nati nell’arco di due anni per rispondere alla domanda del mercato italiano sulla fatturazione elettronica, sono piuttosto complicati, contorti e/o costosi.
Quello che differenzia in modo rimarchevole FatturaPRO.click rispetto ai vari competitor è proprio la sua semplicità. Un’intuitività che porta all’immediatezza dell’evidenza di utilizzo.
Nessun corso da seguire, nessuna formazione da sostenere, nessuna perdita di tempo e di conseguenza, di denaro.
Altro punto di forza è la “personalizzazione”. Non tutti i software presenti sul mercato si adattano all’eterogenia delle attività. FatturaPro invece si. Permette, attraverso le impostazioni personali, la creazione di documenti precompilati automaticamente. Inoltre i calcoli delle imposte, della cassa previdenziale, della ritenuta d’acconto, e di tutto il resto avvengono in automatico.
I controlli effettuati, come ad esempio quello dello Split Payment o del Bollo, azzerano i rifiuti causati da documenti non compilati correttamente. La “conservazione a norma AgID ” è inclusa per ogni documento inviato e ricevuto. Inoltre prevista un’assistenza telefonica chiara, puntuale e precisa.
Si tratta quindi di un software a tutto tondo. È stato pensato per le esigenze concrete del business, in ogni sua forma e dimensione.