• Collegamento a Facebook
  • Collegamento a X
  • Collegamento a Youtube
  • Collegamento a Instagram
Informazioni e Assistenza: 02 3206 22233
FatturaPRO.click
  • La Piattaforma
    • Specifiche
    • Perché noi
    • La nostra storia
    • Cosa ci rende diversi
    • Funzionalità uniche
    • Domande frequenti
    • Prova gratuita
    • Assistenza e Contatti
  • Pensata Per
    • Arti e Professioni
      • Pensata per te, artigiano, artista, libero professionista o freelance
      • Avvocati e Studi Legali
      • Agenti di Commercio
      • Professionisti e Freelance
      • Commercialisti
      • semplice e concreta
    • Micro Imprese e PMI
      • Pensata per te, commerciante o titolare d'Impresa
      • Produttori agricoli e B&B
      • Installatori e Manutentori
      • Commercianti al dettaglio
      • Proprietari di E-commerce
      • intelligente e connessa
  • Funzionalità
    • Fatturazione Elettronica
    • Corrispettivi Telematici
    • Conservazione a Norma
  • Prezzi
  • Da Sapere
    • Novità e Guide
      • Blog
      • Guida Regime Forfettario 2024
      • Guida E-commerce 2024
    • Risorse e Storie
      • Approfondimenti
      • Dizionario
      • Storie di ordinaria contabilità
  • Prova Gratis
  • Accedi
  • Menu Menu

Tag Archivio per: B2C

Sei in: Home1 / Blog2 / B2C

Articoli

Attività da aprire da casa: quali e come

5 Ottobre 2022/in Professionisti e PMI

La pandemia ha spalancato le porte a molteplici attività da aprire a casa per svolgere, finalmente, un lavoro redditizio e gratificante. Sempre più persone hanno, infatti, deciso, di fare soldi lavorando da casa o, addirittura, lasciare un lavoro da dipendente per diventare imprenditore e vivere il proprio business. Oggigiorno è possibile sviluppare e gestire un’impresa direttamente dal salotto di casa propria. Le idee da mettere in campo sono tantissime. Vediamo, quindi, di capire quali sono quelle più gettonate e remunerative.

Attività da aprire da casa: qualche idea

Esistono varie possibilità per chi decide di fare impresa con le attività da aprire a casa. Ad esempio è possibile dedicarsi alla produzione e al commercio di articoli fatti a mano. L’artigianato è, sicuramente, uno dei modi più creativi, ma anche impegnativi, per vendere online.

Chi, invece, non sa ancora cosa e come aprire un’attività da zero potrebbe optare per un più approcciabile dropshipping. Questa forma di commercio elettronico presenta bassi costi di avvio. Infatti, i venditori non devono fare magazzino e collaborano, invece, a stretto giro con i fornitori che si occupano dello stoccaggio merci e delle spedizioni.

Tra le attività da aprire per lavorare da casa troviamo anche quella che prevede l’acquisto di grandi quantitativi di merce all’ingrosso. L’acquisto avviene a prezzi più bassi perché le maggiori quantità bilanciano la spesa. La successiva vendita è quindi possibile a prezzi maggiorati. Online esistono numerose piattaforme che mettono in contatto fornitori a stock e imprenditori.

Infine segnaliamo anche la possibilità di rilevare un’attività già avviata. È possibile trovare varie attività da rilevare sul sito di Exchange Marketplace, ad esempio, per riprendere da dove qualche altro imprenditore ha lasciato. Continuare il business di qualcuno, certe volte, facilita le cose.

Attività da aprire

Attività da aprire con pochi soldi

Non sempre chi decide di vertere su attività da aprire a casa ha una cospicua disponibilità economica. Esistono però delle attività che è possibile avviare anche per chi dispone di poco denaro. Ne è un esempio perfetto la vendita di servizi online. Il trasferimento del proprio know-how in un determinato campo d’interesse, può essere sfruttato quale fonte di remunerazione. Oggi è facile imbattersi in siti che vendono corsi online, ebook e video tutorial. Insegnare agli altri quello che conosciamo è sicuramente un modo come un altro per fare business come lavoratori autonomi.

Non solo corsi. Su internet oggi è possibile vendere qualunque prodotto digitale:

  1. Fotografie
  2. Grafica
  3. Illustrazioni
  4. Animazioni
  5. Modelli grafici
  6. Software
  7. Audio (musica, campioni, podcast, ecc.)
  8. Ricerche (statistiche, rapporti, ecc.)
  9. Traduzioni
  10. Ecc…

Qualunque sia il servizio digitale vendibile online come nuova attività da aprire a casa, l’importante è ritagliarsi la propria fetta di mercato. Cercare e individuare una nicchia di pubblico di riferimento, aiuta a far crescere il proprio business senza disperdere risorse ed energie. I social network in questo possono aiutare veramente tanto. Instagram, YouTube, Twitch, TikTok, ecc… Sono palcoscenici perfetti per il proprio pubblico online e per la monetizzazione del proprio business.

Attività da aprire oggi: conclusioni

Oggi le attività da aprire per creare un proprio business da casa, sono davvero tantissime. Non c’è che l’imbarazzo della scelta. È addirittura possibile vendere online senza partita IVA. Internet è una miniera d’oro d’informazioni da ricercare e seguire per trovare la strada giusta e avviare un’impresa remunerativa. Una condizione semplificata maggiormente anche dalla possibilità di utilizzare software e piattaforme online per la fatturazione elettronica. Proprio come FatturaPRO.click che ha reso possibile una gestione facile e veloce delle fatture, dall’emissione semplificata e illimitata di Fatture Elettroniche PA, B2B e B2C alla ricezione con caricamento e archiviazione automatici. Un modo semplice e automatizzato per portare avanti il proprio business nel migliore dei modi.

https://fatturapro.click/wp-content/uploads/2022/10/Attività-da-aprire-1-1.jpg 1333 2000 Giovanni Papini https://fatturapro.click/logo_fatturapro.png Giovanni Papini2022-10-05 07:44:282023-07-24 11:45:38Attività da aprire da casa: quali e come

Obbligo pos: come funziona dal 30 giugno

1 Luglio 2022/in Metodi di pagamento

Dal 30 giugno 2022 è scattato l’obbligo POS per negozianti e studi professionali. Gli esercenti sono tenuti ad accettare i pagamenti con bancomat e carte di credito. Non è più possibile rifiutare i pagamenti elettronici anche se le somme sono molto basse. Sono previste e pronte a scattare sanzioni amministrative a seguito di possibili segnalazioni da parte dei clienti.

Obbligo POS: i soggetti a cui sono applicate le nuove regole

Dal 30 giugno, negozianti e studi professionali devono essere muniti di POS e accettare sempre i pagamenti con bancomat (carta di credito o carta di debito), indipendentemente dall’importo. A imporre il nuovo obbligo POS è decreto legge 36/2022 (cosiddetto “decreto Pnrr 2”, articolo 18, commi 1, 2 e 3) che attua gli obiettivi fissati nel PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza).

L’obbligo doveva partire dal 1° gennaio del 2023, ma il decreto legge lo ha anticipato all’inizio della seconda metà del 2022. Sono quindi applicabili le sanzioni a tutti gli esercenti che rifiutano il pagamento con carta di credito e bancomat. L’obbligo POS deve essere rispettato da tutti coloro che vendono prodotti e/o prestazioni di servizio, anche professionali. È comunque possibile evitare di far pagare tramite POS, senza far scattare le eventuali sanzioni, quando i professionisti possano materialmente dimostrare “l’oggettiva impossibilità tecnica” relativa al suddetto pagamento.

Obbligo POS 2022: le conseguenza per chi non si adegua

I soggetti che dovessero negare la possibilità di pagare tramite POS (bancomat, carta di credito o debito) sono soggetti a sanzioni pecuniarie, un po’ come accade per le sanzioni scontrino elettronico. La sanzione amministrativa ammonta a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione stessa, per la quale è rifiutato il pagamento con carta.

Ad esempio, se il cliente deve pagare 100€ con il POS e l’esercente non ne fosse provvisto, la cifra che il negoziante deve pagare come sanzione ammonta a 34 euro. Il calcolo è dato dalla base di 30 euro previsti come sanzione pecuniaria , più il 4% di 100 euro, che corrisponde a 4 euro.

Obbligo pos

Obbligo pagamento POS: I casi di oggettiva impossibilità tecnica

Alla regola esiste un’eccezione, o meglio, è previsto una casistica particolare. Il decreto legge 179/2012 articolo 15, stabilisce che i negozianti possono non accettare il pagamento con POS solo nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Qualora si dovessero verificare tali circostanze, le sanzioni amministrative applicate, sono quelle previste dalla legge 689/81, con riferimento alle procedure e ai termini (a eccezione dell’articolo 16, che disciplina il pagamento in forma ridotta).

L’oblazione amministrativa, vale a dire l’alternativa alla contestazione della sanzione di effettuare il pagamento in forma ridotta, non è più valida. L’oblazione consente, infatti, al soggetto contravventore di pagare una somma pari a un terzo del massimo della sanzione. In alternativa, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento. Il pagamento è previsto entro 60 giorni dalla contestazione immediata, oppure se questa non dovesse sussistere, dalla notificazione degli estremi della contestazione.

I pagamenti con POS, essendo pagamenti elettronici, sono soggetti a eventuali errori e/o malfunzionamenti tecnici. Di conseguenza è possibile, per gli esercenti, evitare le sanzioni in caso di

  1. malfunzionamento del POS
  2. problemi a rilevare la carta
  3. problemi di connettività a internet che rendono impossibile la trasmissione del pagamento avvenuto
  4. guasti alla rete elettrica

Per evitare le sanzioni, però, è necessario che i negozianti comunichino i disservizi e siano in grado di dimostrarne l’effettività.

Obbligo POS professionisti

L’obbligo POS non vale solo per i commercianti, ma anche per tutti i professionisti che vendono beni e/o servizi. Come per gli esercenti, anche i professionisti potrebbero limitarsi ad accettare anche un unico circuito di pagamento e una sola tipologia di carta di debito e di credito, ma devono comunque accettare il pagamento elettronico.

Per andare incontro a tutti, il Governo ha comunque previsto anche un bonus POS che consiste in un aiuto per acquistare o noleggiare strumenti digitali dedicati alle transazioni B2C, legati a sistemi di pagamento elettronico. Nonostante il bonus, è importante sapere che, per accettare i pagamenti con POS e assolvere all’obbligo POS, basta installare un’app sul proprio smartphone.

Già in passato, i precedenti Governi (Conte e Monti) avevano provato a stabilire l’obbligo POS per i negozianti, ma senza successo. Il governo Conte II, con l’art. 23 del Decreto legge n.124, stabiliva dal 1° luglio 2020 una multa pecuniaria di 30 euro più il 4 % dell’importo rifiutato. Tuttavia, nel corso della conversione in Legge del DL n. 124/2019, l’art. 23 veniva abrogato. Il Governo Monti provò nel 2021 con il Decreto-legge 179/2012, articolo 15, comma 4, ma ugualmente senza risultati.

https://fatturapro.click/wp-content/uploads/2022/07/Obbligo-pos.jpg 1335 2000 Giovanni Papini https://fatturapro.click/logo_fatturapro.png Giovanni Papini2022-07-01 08:40:222023-07-17 14:47:46Obbligo pos: come funziona dal 30 giugno

Fatturazione elettronica europea 2023

21 Marzo 2022/in Normative estere

La graduale adozione di parte di ciascun paese europeo alla fatturazione elettronica ha dato, e sta dando, le basi per l’introduzione di un sistema che riesca a unificare l’e-fattura nel vecchio continente. Tutte le attività che in questo momento inviano e ricevono documenti dall’estero dovranno essere pronti per le nuove regole che entreranno in vigore, con ogni probabilità dalla fine di quest’anno.

Vediamo insieme perché la fatturazione europea potrebbe già comparire dall’inizio del 2023.

Fatturazione elettronica: la visione a livello europeo

L’Italia è stata senza ombra di dubbio l’apripista della fatturazione elettronica. Paesi come Spagna, Francia, San Marino e Polonia stanno verso la stessa strada.

Entro il 2024 tutti questi paesi avranno introdotto la fatturazione elettronica B2B, B2G e B2C come obbligatoria.

In ogni caso l’Unione Europea vorrebbe accelerare i processi per raggiungere l’armonizzazione dell’IVA. L’intento è quello di ridurre le frodi fiscali e aver un miglior tracciamento delle operazioni a livello europeo.

Fatturazione elettronica europea: le raccomandazione del Parlamento europeo

Nell’iniziativa 2020/2254(INL) del 28 settembre 2021 si sono aperte due raccomandazioni: la C1 e la C2. Nella prima si parla dell’introduzione obbligatoria della fatturazione elettronica entro il 2023 per tutta l’Unione Europea. Invece, nella seconda si parla di terminare il divario dell’IVA tra gli stati dell’Unione.

Secondo il Parlamento Europeo la Raccomandazione C1 avrebbe lo scopo di fare entrate in vigore l’e-fattura per tutti entro la fine di quest’anno. Questo per emettere fatture amministrate mediante sistemi gestiti dallo Stato o da certificati. Inoltre ci sarà una notevole riduzione dei costi conformità e dei rischi per le PMI (Piccole e Medie imprese).

Invece, per la Raccomandazione C2 si parla della riduzione del divario IVA tra stati dell’Unione. Quest è sostenuta dal rilancio dell’iniziativa del regime definitivo, l’estensione della piattaforma OSS da B2C a B2B e la segnalazione online dei dati per il commercio al di fuori dell’Unione. Tutte queste pratiche dovrebbero essere svolte tra il termine del 2022 e l’inizio del 2023.

Fatturazione elettronica europea

Commissione Europea e IVA, lascia un commento

Fino al 5 maggio del 2022 è aperta una consultazione pubblica da parte della Commissione Europea. Qui è possibile “lasciare il proprio contributo”.

Si può tranquillamente commentare a patto che si faccia parte di una di queste categorie: PMI, associazioni di categoria, delle piattaforme od operatori del commercio elettronico.

La situazione in Italia: addio all’esterometro

Come abbiamo menzionato nel nostro articolo delle novità della fattura elettronica del 2022, a partire dal 1° luglio 2022 l’esterometro andrà nel dimenticatoio. Infatti per le operazioni effettuate verso i soggetti esteri, sarà sufficiente la trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) entro dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.

Il codice destinatario dovrà essere valorizzato con sette X. Fare attenzione per i documenti per e verso San Marino. In questi casi bisogna scrivere 2R4GTO8 come codice destinatario (trovate un articolo con tutte le specifiche qui).

Per le operazioni ricevute dal 1° luglio dovrà essere emessa un’autofattura (di tipo TD16 per i prodotti, oppure di tipo TD17 per i servizi). Questa emissione non può superare il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Attendiamo il documento ufficiale dove ci sarà la data di partenza e le regole che ne conseguono, in modo da darvi tutte le indicazioni in merito alla fattura elettronica europea.

Il Formato: Peppol

Pan-European Public Procurement On-Line (Peppol) è uno standard non solo europeo ma ormai mondiale che rende possibile l’interoperabilità di tutti i tipi di dati.

A livello nazionale, lo standard Peppol è stato preso come riferimento nell’implementazione del Nodo Smistamento Ordini (NSO) del Servizio Sanitario Nazionale, previsto dalla legge di bilancio 2018.

Anche Italia le specifiche tecniche si basano quindi sul formato UBL-XML definito da OpenPeppol, promosso in Italia da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), in qualità di Authority Peppol nazionale.

La fatturazione elettronica europea con FatturaPRO.click

FatturaPRO.click è anche un Access Point PEPPOL, con cui è possibile ricevere e inviare nel formato europeo UBL-XML, occupandosi di convertire in modo trasparente le fatture elettroniche nello standard richiesto.

Di fatto, per i nostri clienti e per i gestionali a noi collegati non cambierà assolutamente nulla, se non il fatto di dover indicare un codice Peppol invece di un codice destinatario SdI.

Già da diverso tempo tutti i piani Premium permettono di emettere un’autofattura per prodotti o servizi acquistati dall’estero e questo consente a tutti di assolvere agli obblighi di legge.

FatturaPRO.click sarà quindi assolutamente pronta ad accogliere le richieste dettate dalla normativa, ma soprattutto lo farà con la semplicità e la flessibilità che serve alle persone, siano esse artigiani, professionisti o imprese.

https://fatturapro.click/wp-content/uploads/2021/10/Fatturazione-elettronica-obbligatoria-in-Europa.jpg 1333 2000 Admin https://fatturapro.click/logo_fatturapro.png Admin2022-03-21 09:30:062023-07-12 13:16:05Fatturazione elettronica europea 2023

Fattura cointestata elettronica: più di un’eccezione!

18 Febbraio 2022/in Tipi di documento

La fattura cointestata elettronica è diventata, oggi, una realtà e non più un’eccezione. Capita sempre più spesso, infatti, che i contribuenti debbano confrontarsi con fatture elettroniche da cointestare a più soggetti diversi. Il caso nasce soprattutto per consulenze fiscali, o notarili, su comproprietà e interessi comuni. In questi casi infatti capita che il committente sia un soggetto pluripersonale con posizione tributaria autonoma (vale a dire, con partita IVA, oppure con codice fiscale). Il dubbio, quindi, nasce, per l’emissione della fattura elettronica che potrebbe essere cointestata verso uno o più cessionari e/o committenti. Vediamo quindi di capire meglio la situazione specifica.

Fattura elettronica cointestata: cosa prevede la norma

Nel DPR n°633/72 sono indicati gli elementi obbligatori che la fattura elettronica ordinaria deve riportare:

  1. a) data di emissione;
  2. b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
  3. c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  4. d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
  5. e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  6. f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale;
  7. g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;

e ancora…

g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui é corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;

  1. h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’articolo 15, primo comma, n. 2;
  2. i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
  3. l) aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro; …”

È evidente che emergono delle limitazioni per quanto riguarda la composizione plurima dei soggetti destinatari. In pratica Agenzia delle Entrate ammette il caso della fattura cointestata elettronica solo se il soggetto plurimo destinatario sia composto da privati (B2C) e non quando i soggetti sono titolari di partita IVA (B2B).

Fattura cointestata elettronica

Fattura cointestata elettronica: ecco come emetterla correttamente

In merito alla questione sulla possibilità di emettere una fattura cointestata elettronica, AdE si è espressa con la Risoluzione n° 87/E del 5 Luglio 2017.

In pratica non si ritiene plausibile la possibilità di emettere fattura cointestata elettronica in caso di cessionario/committente soggetto passivo IVA B2B. Invece, nel caso in cui il committente/cessionario sia un soggetto non passivo IVA, quindi un soggetto B2C, nella sezione identificativi fiscali devono essere. Riportati i dati di uno solo dei soggetti coinvolti.

Il Sistema di Interscambio non effettua, di conseguenza, controlli automatizzati sull’intestazione plurima delle fatture elettroniche. In generale quindi, è possibile concludere che è possibile emettere una fattura cointesta elettronica solo quando il committente/cessionario è un soggetto non passivo IVA e riportando solo i dati di un unico soggetto coinvolto nell’operazione.

Una soluzione sempre valida

In ogni caso, comunque, non esiste un formato specifico oppure delle indicazioni di ordine pratico da seguire da parte dell’Amministrazione Finanziaria, per emettere una fattura cointestata elettronica.

Non esistono delle indicazioni esatte, ma ugualmente si è andata delineando una procedura standard quando si presenta questa situazione specifica:

  • nel caso di soggetti plurimi B2B la fattura deve essere frazionata tra tutti gli interessati
  • uno dei componenti dei soggetti plurimi, deve essere indicato come destinatario della fattura. Tutti gli altri, devono essere indicati come cointestatari all’interno di uno degli altri campi non sottoposto al controllo automatizzato del Sistema di Interscambio.

In ogni caso, comunque, la fattura elettronica emessa, sarà ritenuta valida per l’Amministrazione finanziaria e, quindi, non potrà essere scartata dal Sistema di Interscambio.

https://fatturapro.click/wp-content/uploads/2022/02/Fattura-cointestata-elettronica-.jpg 1200 2000 Giovanni Papini https://fatturapro.click/logo_fatturapro.png Giovanni Papini2022-02-18 08:34:192023-07-11 15:34:43Fattura cointestata elettronica: più di un’eccezione!

Fattura elettronica europea: la proposta INT

11 Febbraio 2022/in Normative estere

L’INT – Istituto Nazionale Tributaristi ha inviato, alla Commissione Europea, un contributo sulla fattura elettronica europea. Le proposte sono contenute in un comunicato risalente a 10 giorni fa, esattamente il 7 febbraio 2022, dove l’INT chiede di semplificare l’iter per gli adempimenti d’imprese e contribuenti. È inoltre auspicata un omogeneità normativa in Unione Europea per quando riguarda IVA e fatturazione elettronica.

Fattura elettronica europea: in cosa consiste la proposta dell’INT

L’INT ha manifestato uno spiccato gradimento nei confronti del piano d’azione adottato dalla Commissione Europea e invita a non fermarsi e a implementare nuove attività. L’INT propone la fattura elettronica europea, sottolineando come questo strumento possa essere necessario ed efficace a combattere l’evasione fiscale.

Suggerisce alla Commissione di semplificare le procedure burocratiche a cui, imprese e contribuenti, devono adempiere. Le parole testuali dell’INT sono state:

“Semplificare i rapporti commerciali intracomunitari riducendo gli adempimenti burocratici.”

La Commissione deve lavorare per cercare di armonizzare il più possibile la normativa che vige nei vari paesi dell’UE relativa all’imposta sul valore aggiunto. Deve inoltre adoperarsi per semplificare al massimo gli adempimenti tra i paesi dell’Unione. I punti obbligatori, presi in esame, sono:

  • dichiarazione IVA
  • fatturazione elettronica
  • trattamento IVA per l’economia delle piattaforme
  • partita IVA unica nell’UE

Fattura elettronica europea 2022: le parole del presidente Alemanno

Il presidente dell’INT, Riccardo Alemanno, si è espresso sull’argomento IVA e fattura elettronica europea:

“I sistemi digitali applicati alla fiscalità possono sicuramente avere grande efficacia sia in termini di lotta all’evasione sia di semplificazione. Occorre però che a monte dell’utilizzo di tali strumenti informatici si attui una politica di omogeneità delle norme all’interno dell’Unione europea, in particolare su aliquote IVA e fatturazione elettronica. Pertanto si è assolutamente d’accordo sull’introduzione di una partita IVA europea e si auspica che quanto prima si possa avere anche un’unica piattaforma digitale per la gestione degli scambi intracomunitari.”

Con queste parole, il presidente, ha voluto sottolineare che, grazie a un’auspicabile uniformità normativa, all’interno dell’UE, anche le operazioni commerciali, ne gioverebbero e migliorerebbero sicuramente.

Fattura elettronica europea

Modifiche che si ripercuoterebbero positivamente, anche su contribuenti e consumatori. Alemanno, infatti, sostiene che è necessario arrivare progressivamente ad aliquote armonizzate, così da evitare difformità negli scambi commerciali tra Paesi membri. Inoltre, propone e si augura, che l’obbligo della fatturazione elettronica potrebbe già adesso essere imposto a b2b  e b2c. Così facendo, molte procedure burocratiche che gravano sui consumatori, verrebbero snellite grandemente.

Per la precisione, le parole del Presidente sono state le seguenti:

“È evidente che l’introduzione di sistemi digitali in ambito fiscale possa produrre il massimo beneficio e apportare una semplificazione effettiva degli adempimenti, solo se le attuali normative saranno riformate e adattate all’era digitale. È necessario in ambito IVA arrivare gradualmente ad aliquote armonizzate per evitare difformità negli scambi commerciali dei Paesi membri e semplificarne gli aspetti burocratici e amministrativi. Nell’immediato si potrebbe già attuare l’obbligo di fatturazione elettronica b2b e b2c che, oltre a contribuire alla riduzione dell’evasione dell’IVA, semplificherebbero lo scambio di documentazione evitando una serie di adempimenti che attualmente gravano sulle attività produttive e conseguentemente sui consumatori.”

Fattura elettronica europea e sicurezza nella gestione dei dati

Argomento delicato e spinoso, è trattato con lungimiranza dal presidente Alemanno che esplicita la necessità di una revisione generale delle norme che regolano la privacy in ciascuno Stato membro. Un riesame che porterebbe anche a garantire una sicurezza digitale superiore ai contribuenti, attraverso l’applicazione di strumenti anti intrusione delle piattaforme digitali.

La Commissione Europea ha proposto al Parlamento Comunitario la redazione di una dichiarazione di diritti e principi che guidino in modo condiviso la trasformazione digitale all’interno dell’Unione europea. Alemanno si augura che questa “dichiarazione” possa trovare inserimento anche nel contesto degli scambi commerciali di beni e servizi. Solo così si potranno salvaguardare dati e privacy, senza aggravare ulteriormente gli adempimenti burocratici.

Infine il presidente ha sottolineato la necessità che il legislatore italiano renda al più presto operative le misure previste all’interno della Legge Delega della Riforma Fiscale.

https://fatturapro.click/wp-content/uploads/2022/02/Fattura-elettronica-europea-.jpg 1335 2000 Giovanni Papini https://fatturapro.click/logo_fatturapro.png Giovanni Papini2022-02-11 08:16:162023-07-11 10:20:38Fattura elettronica europea: la proposta INT

Copia analogica fattura elettronica: quando, perché e validità

14 Dicembre 2021/in Tipi di documento

La fattura elettronica è ormai diventata obbligatoria per legge. Solo è in regime forfettario poteva ancora scegliere se emettere o meno fatturazione elettronica, o mantenere quella cartacea. L’emissione di un eventuale copia analogica della fattura elettronica non è comunque un documento avente validità fiscale. Infatti, a oggi, la e-fattura è l’unico mezzo utilizzabile per fatturare le operazioni B2B e B2C. La fattura elettronica, a oggi, è l’unico documento rilevante a fini fiscali in Italia. Ci sono casi in cui, però, è necessario che l’operatore emetta anche copia cartacea, vale a dire la copia analogica della fattura elettronica.

Fattura elettronica: quando e chi deve riceverla

Abbiamo quindi detto che la fattura elettronica è considerata l’unica con validità fiscale nel nostro paese. I destinatari che, obbligatoriamente, la devono ricevere sono:

  • imprese
  • professionisti
  • Enti non commerciali che svolgono attività commerciale al di fuori delle attività istituzionali
  • Operatori economici in Regime Forfettario
  • Operatori economici in Regime dei Minimi
  • Imprenditori agricoli in Regime di Esonero
  • Privati consumatori
  • condomini

Imprese, professionisti ed Enti possono ricevere la fatturazione elettronica esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SdI). I soggetti che invece si trovano in regime di vantaggio (regime dei minimi, forfettario e di esonero) ricevono la e-fattura tramite posta elettronica certificata (PEC) o codice destinatario. Se il recapito avviene tramite PEC non è necessario indicare il codice destinatario. In caso contrario, deve essere indicato il codice “0000000“ (sette volte zero). Chi emette fattura nei confronti di questi tre distinti regimi, deve avvisare i destinatari che la fattura è messa anche a disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso la comunicazione avviene attraverso il rilascio della copia analogica fattura elettronica.

In questo caso è quindi obbligatorio rilasciare anche la copia cartacea della fattura elettronica.

Copia analogica fattura elettronica

E-fattura a privati consumatori e condomini

Ai privati consumatori e ai condomini è obbligatorio la consegna della copia analogica fattura elettronica. In questo caso e solo in questo, il documento valido ai fini fiscali è solo quello emesso sotto forma cartacea. La fattura elettronica deve comunque essere emessa e deve riportare il codice destinatario “0000000” (sette volte zero). Il consumatore può comunque accedere al sito di Agenzia delle Entrate, nella sezione Fatture e Corrispettivi e visualizzare e scaricare le eventuali copie di fatture elettroniche.

Copia analogica fattura elettronica: validità e digitalizzazione

Come abbiamo avuto modo di vedere l’emissione della fattura elettronica non elimina sempre e automaticamente l’obbligo di emettere copia analogica fattura elettronica. La e-fattura vale a fini civilistici e fiscali, ma qualche volta è obbligatorio emettere anche copia cartacea. Infatti, per un privato consumatore, è solo la copia cartacea quella che ha validità fiscale. Oggetto di contabilizzazione fiscale è solo la e-fattura. La contabilizzazione non può avvenire in una data anteriore a quella di ricevimento da parte del Sistema di Interscambio. Una regola stabilita dall’articolo 25 del DPR n°633/72 (Circolare n. 1/E/2018 Agenzia delle Entrate).

Il cliente finale ha facoltà di rinunciare all’emissione della consegna di una copia della fattura. La cosa migliore sarebbe quella di presentare la rinuncia sotto forma scritta (anche se alla fine non è una prassi fattibile nella realtà).

Conclusioni

La fattura elettronica deve essere obbligatoriamente emessa da tutti gli operatori economici. Esistono tre distinte categorie di soggetti destinatari. Di queste tre, due (privati consumatori e i soggetti appartenenti ai regimi semplificati) hanno l’obbligo di ricevere anche copia analogica fattura elettronica. Per i soggetti appartenenti al regime di vantaggio, l’emissione della e-fattura deve seguire il normale iter, ma deve anche essere consegnata in formato PDF al destinatario. Stesso discorso vale per i consumatori finali privati. Loro possono controllare e scaricare le fatture elettroniche direttamente dal sito web di AdE.

In questi unici due casi emettere anche copia cartacea della fattura elettronica è obbligatorio. Rimane invece facoltativa la possibilità di emettere copia cartacea nei confronti degli operatori economici.

Un’ultima precisazione. Quando i dati riportati in fattura elettronica sono discordanti da quelli riportati sulla fattura cartacea, hanno validità tributaria solo ed esclusivamente i dati riportati della fattura elettronica. Infine una copia di cortesia della fattura elettronica è solo un documento privo di valore fiscale, che il venditore ha facoltà di rilasciare al cliente  come semplice anteprima del documento fiscale vero e proprio.

https://fatturapro.click/wp-content/uploads/2021/12/Copia-analogica-fattura-elettronica.jpg 1288 2000 Giovanni Papini https://fatturapro.click/logo_fatturapro.png Giovanni Papini2021-12-14 08:23:162023-07-06 16:37:04Copia analogica fattura elettronica: quando, perché e validità

Commercio elettronico diretto o indiretto: caratteristiche, differenze e fatturazione

6 Luglio 2021/in Automazione

Quando si parla di eCommerce non si pensa mai al mondo che sta dietro al commercio elettronico. Non molti sanno infatti che prima di tutto bisogna distinguere tra commercio elettronico diretto e commercio elettronico indiretto:

  • Commercio elettronico diretto – in questa categoria rientra il commercio dei prodotti/servizi immateriali. Ai fini IVA sono considerati come “prestazioni di servizio”
  • Commercio elettronico indiretto – si tratta del commercio di beni fisici acquistabili online e da consegnare materialmente all’utente acquirente.

A seconda che si tratti dell’una o dell’altra tipologia, si applicano regole differenti di fatturazione elettronica.

Commercio elettronico diretto e fatturazione elettronica

Tutti i beni immateriali che rientrano nella categoria delle prestazioni di servizio, sono soggetti all’obbligo della fatturazione elettronica. Questo vale quando il cliente ne richiede l’emissione. Quindi dal primo gennaio 2019, con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica, anche gli e-commerce di beni immateriali, hanno l’obbligo di redigere, emettere e inviare al Sistema di Interscambio, la fattura elettronica. In ogni altro caso, i commercianti, devono tenere il registro dei corrispettivi.

La disciplina che regola il commercio elettronico diretto sono state modificate dal primo luglio 2021. La Commissione UE, ha stabilito, relativamente ai rapporti B2C, diverse nuove regole:

  • Non è più applicata la disciplina delle vendite a distanza. Da questo mese infatti vale il criterio generale secondo il quale, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono territorialmente rilevanti nel Paese UE di destinazione (quindi nel paese dove risiede l’acquirente)
  • Eliminate tutte le soglie di protezione e stabilita un’unica soglia pari a 10.000€ comune a tutti gli stati membri. Al disotto di questa soglia le operazioni risultano rilevanti ai fini IVA nel paese del cedente
  • se la soglia comune è superata nel corso dell’anno, si applica, a partire da quel momento, il criterio generale
  • è possibile usare la procedura semplificata MOSS, rinominata in OSS

Commercio elettronico

Commercio elettronico indiretto e fatturazione elettronica

Vendere bene fisici tramite e-commerce non prevede l’obbligo di emissione di fatture elettroniche. L’emissione dell’e-fattura è comunque richiedibile da parte dell’acquirente e in questo caso il venditore, deve emetterla tramite il proprio gestionale.

Da un punto di vista IVA, il commercio elettronico indiretto è considerato come la vecchia vendita per corrispondenza. Pertanto sono applicate tutte le norme, direttive e regole comunitarie e internazionali. Le operazioni degli e-commerce indiretti, ai fini IVA sono rilevanti nel paese del committente. Questo vale che si tratti di un privato, piuttosto che di un operatore economico.

Il DPR n. 633/72 disciplina le operazioni di commercio elettronico indiretto tra soggetti residenti in Italia. Quando il cliente è un privato consumatore, si applica la disciplina delle vendite per corrispondenza. Questo significa che, secondo Agenzia delle Entrate, queste operazioni non sono soggette:

  • obbligo emissione di fattura elettronica, a meno che questa non sia richiesta direttamente dall’acquirente
  • obbligo di certificazioni dei corrispettivi mediante rilascio di scontrino o della ricevuta fiscale (esonero previsto dall’articolo 2, del DPR n. 696/1996)

Nonostante l’esonero da emissione di scontrino elettronico, i corrispettivi giornalieri delle vendite devono essere annotati nell’apposito registro. L’annotazione deve avvenire entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento al giorno di effettuazione. Inoltre, durante la liquidazione IVA, lo scorporo deve essere eseguito secondo il metodo matematico.

E-commerce indiretto come dropshipping

Il dropshipping è un sistema di vendita di prodotti online, senza magazzino fisico. Si tratta di una modalità di vendita relativamente nuova che, negli ultimi anni, si è largamente diffusa. In pratica il venditore spedisce solo il prodotto all’acquirente, fornendo garanzia e supporto. Sarà invece il fornitore ad avere e curare il magazzino. La modalità di fatturazione delle operazioni nel dropshipping avviene con le stesse modalità di un negozio di E-commerce.

Questo significa che il dropshipper emette fattura per i beni venduti dall’azienda eCommerce. La fattura al cliente è registrata dal sistema interno dell’eCommerce e, contestualmente, è emessa fattura di acquisto per il bene acquistato dal fornitore stesso. Se consumatore e produttore si trovano in Italia, il regime IVA applicato è quello italiano. Se il consumatore si trova all’estero, mentre il produttore si trova in Italia, allora la fattura elettronica emessa dal venditore riporterà l’IVA del paese di residenza del consumatore. Presenterà poi all’Agenzia delle Entrate IVA trimestrale distinguendo i corrispettivi e l’IVA a seconda del Paese UE di riferimento.

Infine versa l’IVA così applicata all’Agenzia delle Entrate italiana, la quale provvede a rigirarla ai Paesi di spettanza.

https://fatturapro.click/wp-content/uploads/2021/07/Commercio-elettronico-1-1.jpg 1400 2000 Giovanni Papini https://fatturapro.click/logo_fatturapro.png Giovanni Papini2021-07-06 09:00:332024-02-15 18:19:35Commercio elettronico diretto o indiretto: caratteristiche, differenze e fatturazione

Campioni gratuiti: fatturazione elettronica e adempimenti fiscali

26 Gennaio 2021/in Fisco e normative

Nell’articolo precedente: “Fattura elettronica omaggi: cos’è e come funziona” abbiamo visto come comportarsi in materia di omaggi ai propri clienti. Tra questi abbiamo distinto una categoria identificata come: “campioni gratuiti di modico valore”. Si tratta di una particolare tipologia di cessione di beni, che rientrano a far parte del più ampio argomento relativo alla cessione dei beni gratuiti e che prevedono specifici adempimenti fiscali.

Campioni omaggio: cosa sono e quando vengono usati

I campioni gratuiti sono solitamente beni e prodotti che rientrano a far parte dell’attività stessa dell’impresa. Questo significa che sono beni prodotti e/o venduti dall’azienda. Solitamente sono impiegati per fini propagandistici. Servono cioè a promuovere e pubblicizzare l’attività, oppure sono impiegati per controllare la qualità del prodotto stesso, o ancora per testarne la resa e l’apprezzamento sul mercato (indagini di mercato).

Di solito presentano le stesse caratteristiche qualitative dei beni prodotti e venduti normalmente dall’attività. Stessa qualità, ma non stessa dimensione e/o quantità. Le ridotte dimensioni, o la minore quantità distribuita, rende questi beni NON VENDIBILI SEPARATAMENTE-SINGOLARMENTE.

In base a quanto stabilito dalla legge i campioni gratuiti sono esclusi dal campo di applicazione IVA. Art. 2, comma 3, lett. D) del D.P.R. 633/1972: “cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati”.

Campioni gratuiti: requisiti

Affinché questi beni siano considerati a tutti gli effetti campioni gratuiti di modico valore, devono rispondere ad alcune caratteristiche specificate dalla norma.

Distribuzione gratuita

La cessione deve avvenire a titolo completamente gratuito. Non deve quindi essere versato alcun corrispettivo a seguito dell’omaggio. E per qualunque corrispettivo si intende di qualunque natura, soldi, o altri beni in cambio. Devono essere beni prodotti dall’attività con lo scopo di promuovere l’azienda produttrice stessa. Questa propaganda deve essere protratta a fini pubblicitari, per far conoscere al pubblico il prodotto e favorirne la vendita.

Campioni gratuiti

Marchiatura chiara ed indelebile

È il secondo requisito fondamentale. Ogni campione omaggio deve essere contrassegnato in modo indelebile sulla propria superficie con la dicitura: “campione gratuito”. La dicitura può essere stampata, lacerata, punzonata, perforata, marcata, ecc… Qualunque sia la tecnica utilizzata per marchiare il campione, l’importante è che sia ben evidente, leggibile e comprensibile a tutti. La tecnica inoltre non deve inficiare sul funzionamento e la qualità del prodotto ceduto.

È stata Agenzia delle Entrate stessa a precisare quanto sopra, riportando i criteri di marchiatura dei campioni nella Risoluzione 83/E/2003. La marchiatura serve per evitare che il prodotto venga commercializzato, ma anche a evitare che l’eventuale concorrenza possa intervenire modificandone il contenuto.

Nella Risoluzione n. 381445/1980 è specificato che la marchiatura dei campioni gratuiti può avvenire anche mediante apposizione, in un angolo della busta, del disco a mezzo di un timbro a perforazione, ovvero sull’involucro in plastica a mezzo di un timbro di inchiostro indelebile.

Modico Valore

Terza ed ultima caratteristica. Per capire cosa si intende per “modico valore” è necessario leggere quanto riportato nella Risoluzione n°430288/1991 di AdE:

“nella pratica applicazione, si deve farsi riferimento agli usi commerciali, restando in ogni caso esclusi dall’agevolazione i beni di valore significativo”.

Non è necessario che i beni siano di valore o dimensioni inferiori a quelli prodotti e commercializzati dall’azienda, possono anche essere singoli esemplari di suddetti beni. La Risoluzione n° 360021/1980 considera campioni gratuiti anche i libri sulla cui copertina è riportata la seguente dicitura: “il presente volume è destinato signori insegnati in esame per eventuale adozione, quale campione gratuito”.

Se tutti questi requisiti sono rispettati, allora il bene può essere considerato come campione gratuito ed ogni operazione relativa è considerata fuori campo IVA. Ne consegue che l’attività non è obbligata a emettere fattura elettronica, o altro documento che ne attesti la cessione.

È anche vero che, per superare la presunzione di cessione, al momento della consegna del bene sarebbe opportuno emettere un documento che ne attesti la natura di omaggio. Tutto questo solo per confermare la natura dei beni ed evitare eventuali contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria. Non volendo però ricorrere all’emissione di tale documento, è possibile, in alternativa, redigere uno specifico registro degli omaggi.

https://fatturapro.click/wp-content/uploads/2021/01/Campioni-gratuiti.-.jpg 1333 2000 Giovanni Papini https://fatturapro.click/logo_fatturapro.png Giovanni Papini2021-01-26 08:54:592023-06-14 11:49:12Campioni gratuiti: fatturazione elettronica e adempimenti fiscali

Codice destinatario univoco: tutto quello che c’è da sapere

7 Luglio 2020/in Pubblica Amministrazione

Il codice destinatario univoco è un codice a sei caratteri alfanumerici che hanno lo scopo di identificare gli uffici della pubblica amministrazione a cui devono essere indirizzate le fatture elettroniche. Si tratta di uno strumento indispensabile, necessario al recapito corretto delle e-fatture da parte del Sistema di Interscambio (SdI).

Codice destinatario univoco: uno strumento indispensabile

Con l’entrata in vigore e il diffondersi della fatturazione elettronica, tutti, prima o poi, hanno sentito parlare del codice destinatario univoco. Il suo utilizzo non è necessario al fine della redazione in senso stretto della fatturazione elettronica, quanto invece al suo invio al SdI.

Abbreviato in CUU, o chiamato anche codice IPA, vuole indicare il codice che identifica un ufficio pubblico destinatario della fattura elettronica. In altre parole è il lascia passare per il Sistema di Interscambio, che gli consente di recapitare correttamente il documento fiscale. A ogni ufficio pubblico sono associati diversi codici univoci, che individuano diversi uffici della stessa amministrazione pubblica.

Tutti i codici univoci delle PA (Pubblica amministrazione) sono elencati sul portale IPA – indice pubblica amministrazione. Qui sono contenute tutte le informazioni relative agli enti pubblici, come il domicilio digitale, la PEC e i codici CUU.

Differenze tra codice destinatario e codice univoco

Non sono la stessa cosa. La funzione è molto simile, ma rappresentano due diversi soggetti.
Il codice destinatario è quello utilizzato nella fattura elettronica B2B o B2C (cioè business to consumer – soggetti privati). Il codice destinatario è composto da sette caratteri. Quello univoco invece è usato solamente per le fatture elettroniche verso le PA ed è composto da sie caratteri.
Il codice univoco è quindi da indicare nelle fatture elettroniche rivolte alle PA.

Codice destinatario univoco

Codice univoco d’ufficio: IPA

IPA è un’altra terminologia per indicare il codice univoco d’ufficio. Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un sistema di ricerca a questo link, suddiviso per:

  1. Alfabeto
  2. categoria
  3. area geografica
  4. codice fiscale
  5. servizio
  6. codice univoco ufficio
  7. domicilio digitale
  8. social network
  9. lingue monitorate
  10. pec

A seconda del dato a disposizione è possibile ricercare e individuare l’ufficio della PA territorialmente competente.

Codice destinatario: cosa c’è da sapere di importante

Il codice destinatario è un codice alfanumerico a 7 caratteri rilasciato dall’Agenzia delle entrate. Rappresenta come una sorta di indirizzo telematico, attraverso il quale il Sistema di Interscambio capisce a chi devono essere indirizzate le fatture elettroniche emesse.

Non è un codice obbligatorio. Non rappresenta altresì l’unico modo per ricevere e/o inviare fatture elettroniche. Al suo posto può essere utilizzata la PEC.

Il codice può essere richiesto direttamente ad Agenzia delle Entrate. In alternativa è possibile utilizzare un codice destinatario di un intermediario che in questo caso riceverà le fatture del delegante.

Dove e come inserire il codice destinatario

Per inviare una fattura elettronica a un altro soggetto, uno dei dati necessari (ma non indispensabili, perché sostituibile con la PEC) è il codice destinatario.
Per utilizzarlo correttamente si possono verificare tre diversi casi:

  1. Se si è in possesso di un codice destinatario, comunicato dal ricevente, basta inserirlo direttamente, così come è stato comunicato, nel sistema utilizzato per l’emissione delle fatture elettroniche (come ad esempio FatturaPRO.click);
  2. Se si è in possesso solo della PEC del destinatario, nel campo codice destinatario basterà allora inserire una stringa di sette zeri: “0000000” e nel campo PEC destinatario, la relativa PEC;
  3. Non avendo invece a disposizione né PEC né codice destinatario è necessario allora inserire una stringa di sette zeri. Al destinatario però dovrà essere ricordato che il documento lo potrà recuperare nella sua area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate (questo perché il Sistema di Interscambio, non avendo a disposizione un indirizzo valido, parcheggerà il documento, in attesa del recupero).
https://fatturapro.click/wp-content/uploads/2020/07/Codice-destinatario-univoco-.jpg 1575 2500 Giovanni Papini https://fatturapro.click/logo_fatturapro.png Giovanni Papini2020-07-07 08:53:192023-05-29 11:17:32Codice destinatario univoco: tutto quello che c’è da sapere

Smart Working, firma digitale e rapporti lavorativi

11 Maggio 2020/in Automazione

La pandemia di Covid-19 ha modificato profondamente la gestione dei rapporti lavorativi. Attività come lo smart working, prima considerate secondarie, se non addirittura marginali, sono invece diventate indispensabili allo svolgimento delle normali attività lavorative. Allo stesso modo l’uso della firma digitale, già utilizzata e conosciuta dagli avvocati, si è imposto come strumento indispensabile a soggetti imprenditoriali o normali cittadini.
Questa è stata probabilmente una delle più grosse rivoluzioni tecnologiche, dall’avvento della fatturazione elettronica. Una rivoluzione più che mai necessaria a garantire la sopravvivenza sul mercato delle attività e della cura degli affari imprenditoriali.

L’era del commercio digitale e della fatturazione elettronica

La pandemia del Coronavirus ha avuto effetti impattanti per aziende, imprese, liberi professioni e qualunque altro soggetto emittente fatturazione elettronica. Il virus ha richiesto misure straordinarie per riorganizzare il lavoro a distanza, stabilendo nuove regole nei rapporti interni ed esterni.
La risposta più immediata da parte del mondo del lavoro è stata quella della vendita online. Gli e-commerce sono esplosi e sempre più attività si sono convertite al web, garantendo così la continuità aziendale. Chi già aveva un sito web, ha pensato bene di convertirlo in e-commerce. Mentre chi non ne possedeva ancora uno, ha provveduto quanto prima a farlo realizzare.
A questo incremento del commercio informatico, ne è conseguito un altro altrettanto consistente del ciclo di fatturazione digitale.
Come un’ondata di alta marea, i software house di fatturazione elettronica, sono stati travolti da una maroso di fatture elettroniche. Solo i più stabili, sicuri e dotati di funzionalità avanzate ed impostazioni personali, hanno retto il colpo, riuscendo a garantire la costante creazione di documenti precompilati automaticamente, in pochissimi click. FatturaPRO.click ha permesso a migliaia di utenti di poter continuare a lavorare grazie al proprio sofisticato sistema di funzionamento:

  • Fatturazione Elettronica B2B e B2C
  • Ordini Telematici NSO e PEPPOL
  • Ciclo passivo automatizzato
  • Connessione con il Commercialista (per rimanere in contatto con il proprio referente, anche in un periodo di lontananza sociale come questo)

fattura elettronica

Inoltre, FatturaPRO.click, ha implementato una nuova funzionalità che permette di emettere documento commerciale on-line senza un registratore di cassa. Con FatturaPRO.click è possibile ricevere il Documento Commerciale direttamente Online, dall’Agenzia delle Entrate. Niente più soldi spesi inutilmente nei registratori di cassa, nemmeno quando le attività commerciali potranno rialzare la saracinesca reale della propria attività.

Attivazione Smart Working e conseguenze lavorative

Non solo e-commerce, ma anche “il lavoro da casa”, ha rappresentato una nuova alternativa nella nostra società.
L’attivazione dello smart working è l’esempio più emblematico della rivoluzione tecnologica alla quale abbiamo assistito, dopo quella della fatturazione elettronica. In risposta al distanziamento sociale e alle restrizioni sulla mobilità, ha rappresentato l’unica vera soluzione al mantenimento della piena operatività per azienda e professionisti in generale.
In passato, o meglio, prima della pandemia, lo smart working era sempre stato l’eccezione e non la regola. Il Covid-19 ha ribaltato la situazione e cambiato le priorità. Le aziende si sono trovate di conseguenza a dover riorganizzare velocemente la routine lavorativa, mettendo tutti i dipendenti nella condizione di poter lavorare a pieno regine da casa.

La firma digitale per attestare la paternità dei documenti

Il terzo grande cambiamento che la maggior parte dei contribuenti ha dovuto affrontare in questo periodo di crisi, è stata quella della firma digitale. L’attestazione digitale della paternità dei documenti, era già ben nota e utilizzata dagli avvocati. Tra i primi a usufruire di questo strumento, non hanno accusato più di tanto, il ricorso alla firma elettronica. A differenza di molte altre categorie che si sono trovate a scontrarsi per la prima volta con questo innovativo strumento di lavoro.
I contratti che prevedono e accettano la firma digitale sono regolamentati dal Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005 e successive modiche) e dal Codice del commercio elettronico (D.lgs 70/2003 e successive modifiche).
L’impatto è stato forte. Piano piano, tutti (o quasi) hanno saputo adattarsi alle nuove regole del commercio imposte dalla pandemia.

Verso la completa digitalizzazione

Dalla fatturazione elettronica, alla firma digitale, dallo smart working, all’avvento del commercio elettronico, tutto parla la lingua dell’informatica. Ormai i modelli di business del passato sono stati stravolti. Bene o male, siamo tutti chiamati ad adattarci alle nuove direttive.

Da tempi bui e burrascosi come quelli attuali, nascono sempre idee importanti per il futuro.

https://fatturapro.click/wp-content/uploads/2020/05/Fatturazione-elettronica.jpg 1667 2500 Giovanni Papini https://fatturapro.click/logo_fatturapro.png Giovanni Papini2020-05-11 09:10:072023-05-24 12:12:23Smart Working, firma digitale e rapporti lavorativi
Pagina 2 di 3123

Categorie

  • Automazione
  • Conservazione
  • FatturaPRO
  • Fatturazione Elettronica
  • Fisco e normative
  • Guide
  • Metodi di pagamento
  • Normative estere
  • Organi dello Stato
  • Professionisti e PMI
  • Pubblica Amministrazione
  • Scadenze
  • substack
  • Tipi di documento

Tag

Adempimenti fiscali Agenzia delle Entrate Agevolazioni Attualità Italia Autofattura Azienda B2B B2C Banca Banche Commercialista Conservazione digitale Contributi corrispettivi telematici Digitalizzazione dei processi E-commerce Esportazione Fare impresa Fattura elettronica FatturaPRO Fatturazione Fatturazione elettronica Fatture elettroniche Fatture estere Finanziamenti Finanziamento Fisco Impresa INPS IVA lavoro dipendente Legge di bilancio Libero professionista Multe e sanzioni pagamenti Partita IVA Pec Pubblica Amministrazione Regime dei minimi Regime forfettario Scontrino elettronico Sistema di interscambio Società Tasse XML

Cerca

Search Search
  • Transizione 5.0: al via le comunicazioni al GSE20 Ottobre 2026 - 14:22
  • Gestione resi in app: la novità di FatturaPRO Smart15 Ottobre 2026 - 12:55
  • Concordato preventivo biennale: regole 2026-202713 Ottobre 2026 - 17:12
  • Scontrino regalo: adesso su FatturaPRO Smart!6 Ottobre 2026 - 10:48
  • Fedra 7.20: cosa cambia per il Registro imprese6 Ottobre 2026 - 10:07

Perché comprare un Registratore di Cassa quando puoi fare Senza?

Corrispettivi Telematici senza Registratore di Cassa

Links

Questi link ti potrebbero interessare.

  • Accedi
  • Contattaci
  • Privacy

Su Twitter ti avvisiamo quando succede qualcosa, mentre il nostro feed ti tiene informato.

X Logo X Logo Seguiresu X RSS Feed Logo RSS Feed Logo Abbonarsial canale RSS

Gestisco Italia

Piazza Emilia, 5
20129 Milano (MI)
Italia

Tel: (+39) 02 3206 222 33

Orari d’Ufficio

Il nostro supporto tecnico risponde allo: (02) 3206 22233

  • Lunedì-Venerdì: 10:00 – 18:00
  • Sabato: Chiuso
  • Domenica: Chiuso

Ultime News

  • Transizione 5.0: al via le comunicazioni al GSE20 Ottobre 2026 - 14:22
  • Gestione resi in app: la novità di FatturaPRO Smart15 Ottobre 2026 - 12:55
  • Concordato preventivo biennale: regole 2026-202713 Ottobre 2026 - 17:12
Copyright © 2014-2025 Gestisco Italia - P.IVA 05396940966
  • Collegamento a Facebook
  • Collegamento a X
  • Collegamento a Youtube
  • Collegamento a Instagram
Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto
Gestisci Consenso
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
  • Gestisci opzioni
  • Gestisci servizi
  • Gestisci {vendor_count} fornitori
  • Per saperne di più su questi scopi
Visualizza le preferenze
  • {title}
  • {title}
  • {title}