Articoli

Fatture messe a disposizione: diritti dei soggetti passivi e obblighi di verifica

Risulta di fondamentale importanza per tutti gli operatori economici che emettono fatture elettroniche avere piena consapevolezza del significato e delle implicazioni della casistica delle “fatture messe a disposizione”.

Risulta quindi imprescindibile per ogni operatore fiscale che emette fatture elettroniche conoscere nel dettaglio le caratteristiche e le conseguenze delle “fatture messe a disposizione“, al fine di assolvere correttamente ai rispettivi obblighi informativi e di verifica e non incorrere in sanzioni amministrative. Soltanto attraverso una piena consapevolezza di questa casistica è possibile instaurare un rapporto di collaborazione virtuoso con gli uffici dell’Amministrazione Finanziaria.

Fatture messe a disposizione: cosa sono e quando si verifica il mancato recapito

Le fatture messe a disposizione, anche note come fatture collocate nel cassetto fiscale fatture elettroniche, rappresentano un’importante casistica di mancato recapito delle fatture elettroniche che può comportare gravi conseguenze sull’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 435 del 2023, le fatture messe a disposizione si riferiscono a documenti elettronici il cui recapito non è avvenuto a causa di problemi tecnici non imputabili al Sistema di Interscambio (SdI), come ad esempio caselle PEC piene o non attive ovvero canali telematici non operativi. In tali circostanze, le fatture vengono collocate nell’area riservata del sito web dell’Agenzia, precisamente nel cassetto fiscale fatture elettroniche del portale “Fatture e Corrispettivi”.

A differenza delle normali fatture elettroniche consegnate tramite Sistema di Interscambio, le fatture messe a disposizione sono soggette al rischio di mancata presa visione da parte del destinatario, con conseguente impossibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. Come chiarito dalla circolare n. 1/E del 2018, tale diritto sorge al verificarsi congiunto del requisito sostanziale dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e del requisito formale del possesso del documento comprovante l’operazione. Nel caso delle fatture messe a disposizione, la prova di ricezione è rappresentata dalla data di presa visione nel cassetto fiscale fatture elettroniche.

Pertanto, la data di effettiva detraibilità dell’IVA non corrisponde a quella di emissione, bensì a quella di visualizzazione del documento nell’area riservata, a condizione che quest’ultima avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno cui si riferisce il diritto. Decorso tale termine, anche in presenza di copia di cortesia, il recupero dell’IVA non è più possibile. Risulta quindi fondamentale verificare periodicamente il cassetto fiscale fatture elettroniche al fine di non perdere importanti diritti fiscali.

Fatture messe a disposizione

Diritti e obblighi relativi alle fatture messe a disposizione

In primo luogo, va definito che per fatture messe a disposizione, ai sensi della risposta n. 435/2023 dell’Agenzia delle Entrate, si intendono quei documenti elettronici il cui recapito non è avvenuto tramite Sistema di Interscambio a causa di problematiche tecniche, come caselle PEC piene o inattive. In tali casi, le fatture vengono collocate nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, ovvero nel cassetto fiscale fatture elettroniche.

Emergono quindi diritti e obblighi connessi al corretto utilizzo di tale strumento. In primis, il destinatario detiene il diritto di detrazione dell’IVA a partire dalla data di presa visione del documento nell’area riservata e non già da quella di emissione, a condizione che tale adempimento formale avvenga entro i termini di presentazione della dichiarazione IVA.

Il cedente/prestatore, dal canto suo, è tenuto a informare tempestivamente il destinatario del mancato recapito, indirizzandolo a verificare la presenza delle fatture nel cassetto fiscale fatture elettroniche. Quest’ultimo, a sua volta, ha l’obbligo di attivarsi con sollecitudine al fine sia di non perdere importanti diritti fiscali, sia di non essere reputato artefice di un’arbitraria procrastinazione della presa visione.

Risulta pertanto determinante, ai fini dell’esercizio corretto dei diritti e degli obblighi connessi alle fatture messe a disposizione nell’area telematica dell’Agenzia delle Entrate, verificare periodicamente la presenza di tali documenti nel cassetto fiscale fatture elettroniche entro i termini di legge.

Vendita cannabis light online: come funziona la fatturazione e la disciplina fiscale

La vendita cannabis light online si sta imponendo come uno dei business più interessanti del commercio elettronico in questi anni. Diversi studi di settore confermano infatti la crescita esponenziale di questo mercato.

Stando a una ricerca condotta nel 2021 da Cross-Border Growth Capital, il giro d’affari legato alla vendita online di cannabis light in Europa ha raggiunto un volume di 880 milioni di euro nel corso del 2020. Un aumento del 220% rispetto all’anno precedente. Anche in Italia si registrano trend analoghi: secondo i dati forniti dall’Osservatorio sul mercato della canapa industriale di Luiss Business School, nel nostro Paese il mercato della Vendita cannabis light online valeva circa 50 milioni di euro nel 2019, con prospettive di raddoppio entro il 2024.

Tali cifre dimostrano come questo settore, legale e regolamentato, stia diventando una vera e propria industria in forte crescita. Proprio per tale motivo, risulta fondamentale per chi intende avviare un’attività in tale ambito conoscere a fondo la normativa fiscale applicabile. Solo un corretto inquadramento contabile e tributario può infatti consentire di massimizzare i profitti e gestire al meglio la propria impresa. Soprattutto nel commercio digitale, dove la concorrenza è ormai globale, risulta vitale adottare il regime fiscale migliore per posizionarsi strategicamente sul mercato.

Vendita cannabis light online: il giusto Regime IVA per la vendita online di prodotti derivati

La vendita online di cannabis light è quindi certamente un settore in evoluzione, soggetto a normative in fase di chiarimento.

Vendita cannabis light online è attualmente possibile in molti Paesi, sebbene alcuni prodotti derivati dalla canapa siano soggetti a regolamentazioni doganali e imposizione IVA. In Italia, la Legge n.242/2016 e i successivi chiarimenti ministeriali consentono la commercializzazione di infiorescenze e altri derivati della canapa sativa contenenti un tasso di THC inferiore allo 0,5%, esenti da obblighi in materia di sostanze stupefacenti.

Alla luce di un business così fiorente, sono in tanti a chiedersi quindi cosa vendere online per avere successo e se il commercio elettronico deve quindi comprendere anche la marijuana light. Una domanda cui non esiste una risposta univoca, poiché fattori come la competitività di mercato, la qualità dell’offerta e la capacità di fidelizzare i clienti sono determinanti. Nel caso specifico della cannabis light, alcuni produttori hanno ottenuto risultati commerciali lusinghieri proponendo infiorescenze, oli, resine, creme e altri articoli per uso wellness e rilassamento, grazie a una comunicazione trasparente e rispettosa delle normative.

Vendita cannabis light online

In merito alla corretta applicazione dell’IVA, va considerato che per i prodotti CANAPA SATIVA con THC inferiore allo 0,5% sussiste un regime IVA agevolato, equiparandoli a prodotti di erboristeria e benessere. L’aliquota IVA applicabile è quindi quella del 10% (art.74 DPR 633/72 e successive modifiche), in luogo di quella del 22% prevista per i prodotti di tabacchi e sigarette.

Tale orientamento è stato confermato dall’Agenzia delle Dogane che, con la circolare 14/E del 5 luglio 2019, ha chiarito la non riconducibilità dei derivati della canapa sativa L. contenenti THC inferiore allo 0,2% alla voce TARIC NC24039980Altri tabacchi lavorati” soggetti ad aliquota IVA del 22%.

Cannabis light online: obblighi fiscali e modalità di fatturazione per un e-commerce

Come abbiamo detto la vendita cannabis light online è consentita per prodotti contenenti THC inferiore allo 0,5%, ma ciò non esime dal rispetto delle normative contabili e tributarie.

Le imprese che vendono online devono prima di tutto aprire una partita IVA, in quanto l’attività svolta costituisce un’effettiva attività. Per un e-commerce di cannabis light, essendo i prodotti assimilabili a quelli di erboristeria, l’aliquota IVA applicabile è del 10%. L’Agenzia delle Entrate prevede poi l’emissione di fatture elettroniche per tutti gli operatori con volume d’affari superiore a 25.000 euro.

Un aspetto da non sottovalutare riguarda la corretta tenuta della contabilità. Per le vendite online è necessario emettere fattura immediatamente dopo il pagamento da parte del cliente, registrando correttamente incassi e ricavi. Fondamentale poi versare trimestralmente i contributi INPS come titolare di partita IVA. Questi obblighi possono sembrare gravosi, ma grazie all’automazione dei pagamenti, la gestione amministrativa di un e-commerce si rivela più semplice di quanto si possa pensare dando così vita a un vero e proprio secondo lavoro online redditizio.

Fattura ricevuta da soggetto identificato in Italia ma non residente: adempimenti e implicazioni fiscali

La fattura ricevuta da soggetto identificato in Italia ma non residente riveste un particolare grado di criticità nell’ambito della Fatturazione elettronica. Infatti, affinché tale documento sia considerato valido ai fini IVA, occorre che vengano rispettati vincoli specifici di compilazione come il codice TD28 e l’indicazione dell’identificativo IVA italiano.

Qualora tali requisiti non siano soddisfatti, il sitema del Sistema di Interscambio provvederà allo scarto della fattura con conseguente mancata deducibilità dell’IVA.

Di qui l’importanza di porre la massima cura nella registrazione contabile di tali documenti, verificando attentamente i dati obbligatori in essi riportati, per evitare di incorrere in errori che potrebbero ripercuotersi negativamente in sede di dichiarazione IVA, di controllo dell’Agenzia delle Entrate o di determinazione del credito/debito d’imposta.

Anche un banale refuso nell’indicazione dell’identificativo fiscale estero potrebbe rendere non conforme la fattura, con effetti pregiudizievoli sull’operatività dell’impresa. Occorre quindi porre la massima cautela nella ricezione di tali fatture da validare con accuratezza.

Fattura ricevuta da soggetto identificato in Italia ma non residente: i requisiti

Nell’ambito della fatturazione elettronica, la normativa prevede specifiche disposizioni per la gestione contabile delle fatture passive ricevute da soggetti IVA identificati in Italia ma non residenti nel territorio nazionale.

In particolare, il Codice di comportamento per la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche stabilisce che tali operazioni, per essere considerate valide, devono riportare nel tracciato in formato XML il codice “TD28”.

In aggiunta, la fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente l’indicazione dell’identificativo IVA del cedente/prestatore non residente rilasciato dall’Agenzia delle Entrate italiana. Tale dato identificativo è comunicato dal soggetto all’Anagrafe tributaria italiana.

Il rispetto di questi due requisiti di codifica dell’operazione (TD28) e di indicazione dell’identificativo IVA consente di considerare regolare, ai fini IVA in Italia, il documento ricevuto in formato elettronico. L’omessa o errata presenza anche di uno soltanto dei campi determina lo scarto della fattura.

Se una fattura elettronica ricevuta da un soggetto identificato in Italia ma non residente non rispetta i requisiti di cui sopra (codifica dell’operazione con TD28 e indicazione dell’identificativo IVA italiano), le conseguenze sono le seguenti:

  1. La fattura è scartata e non può essere registrata contabilmente dal sistema del SdI (Sistema di Interscambio). Pertanto non è deducibile ai fini IVA.
  2. Il vendor riceve una nota di scarto contenente le motivazioni del mancato accoglimento del file XML.
  3. Sarà necessario richiedere al cedente/prestatore l’emissione di una nuova fattura elettronica con i dati corretti.
  4. In mancanza di fattura valida, non è possibile detrarre l’IVA a credito e l’importo diventa una spesa non deducibile fiscalmente.
  5. Possono configurarsi profili di irregolarità IVA, con conseguenti sanzioni, nel caso di registrazione contabile di documenti non validi ai fini fiscali.

Pertanto è fondamentale porre la massima attenzione affinché la fattura elettronica contenga correttamente tutti gli elementi obbligatori richiesti dalla normativa. È quindi necessario porre particolare attenzione al corretto assolvimento di tali obblighi formali nella gestione delle fatture passive da soggetti non residenti ma identificati in Italia.

Fattura ricevuta da soggetto identificato in Italia ma non residente

Soggetto identificato ma non residente in Italia: Regime IVA e obblighi contabili

I soggetti non residenti nel territorio italiano che intrattengono rapporti economici con clienti e fornitori localizzati in Italia possono scegliere di identificarsi ad IVA nel nostro Paese.

In questo caso, l’identificazione comporta l’assoggettamento al regime IVA italiano per le sole cessioni di beni e prestazioni di servizi rese sul territorio nazionale, con obbligo di:

  • Emissione di fatture elettroniche per le operazioni attive, utilizzando il codice identificativo rilasciato dall’Agenzia delle Entrate;
  • Trasmissione al Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche ricevute, che dovranno riportare correttamente la posizione IVA del cedente;
  • Liquidazione periodica dell’IVA in Italia per le operazioni passive, utilizzando il modello di pagamento F24.
  • Tenuta della contabilità IVA con evidenza delle singole operazioni.

È quindi essenziale che tali soggetti identificati rispettino scrupolosamente gli obblighi contabili, per evitare possibili errori fattura elettronica o irregolarità sanzionabili.

Fatturazione elettronica 2024: le specifiche tecniche in vigore dal 1° febbraio

Dal 1°febbraio 2024 è importante essere a conoscenza delle novità introdotte per la fatturazione elettronica che entreranno in vigore da tale data. L’Agenzia delle Entrate ha infatti pubblicato le specifiche tecniche per la trasmissione e la ricezione dei file XML delle fatture elettroniche nella nuova versione 1.8, che va a sostituire la precedente 1.7.

Le modifiche apportate, entrando nel dettaglio, riguardano l’introduzione di una nuova codifica facoltativa utile ai produttori agricoli per la gestione automatica dell’IVA, un controllo aggiuntivo per le fatture con dichiarazione d’intento invalidata e alcuni miglioramenti a livello anagrafico e di codifica delle operazioni. È quindi fondamentale che tutti i soggetti emittenti e riceventi fatture elettroniche prendano visione di queste novità, in quanto le regole per la trasmissione e ricezione dei file XML si adegueranno a partire dal 1° febbraio al nuovo tracciato previsto nelle specifiche tecniche 1.8.

I software di fatturazione elettronica dovranno inoltre essere prontamente aggiornati per allinearsi alle nuove disposizioni. Conoscere nel dettaglio queste modifiche introdotte è molto importante per evitare errori ed eventuali scarti delle fatture elettroniche a partire dalla data del 1° febbraio 2024.

Fatturazione elettronica 2024: le principali novità

Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica esteso a tutti i contribuenti in regime forfettario dal 1° gennaio 2024 e l’entrata in vigore, dal 1° febbraio, della versione 1.8 delle Specifiche Tecniche per la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche tra privati, si prepara un anno denso di cambiamenti per la Fatturazione elettronica in Italia.

Le nuove Specifiche Tecniche, rilasciate il 12 dicembre 2023 dall’Agenzia delle Entrate, introducono importanti novità per supportare al meglio i produttori agricoli in regime speciale IVA nella gestione automatica della liquidazione dell’imposta, nonché per rendere più stringenti i controlli sulle operazioni documentate con dichiarazione d’intento poi invalidata. Viene inoltre integrata la descrizione dell’IdPaese nei Dati Anagrafici del Cedente/Prestatore e aggiornate le indicazioni per l’utilizzo del codice TD28 per le operazioni svolte tra soggetti identificati in Italia ma non stabiliti sul territorio nazionale.

Con l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica a tutti i contribuenti minimi e forfettari dal 1° gennaio 2024, si abbandonerà definitivamente la Certificazione Unica a favore della trasmissione telematica delle fatture emesse e ricevute da tali soggetti. Tale novità, unitamente alle specifiche tecniche aggiornate, porterà ad un’ulteriore semplificazione degli adempimenti IVA facendo leva sulle potenzialità della Fatturazione elettronica quale strumento di semplificazione, controllo e tracciabilità delle operazioni effettuate dai soggetti passivi dell’imposta.

Fatturazione elettronica 2024

Fattura elettronica 2024: un approfondimento sull’abbandono della Certificazione Unica

L’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica ai soggetti minimi e forfettari, prevista a partire dal 1° gennaio 2024, determinerà l’abbandono dello strumento della Certificazione Unica (CU) per la gestione degli adempimenti fiscali di tali contribuenti.

Finora, i forfettari e minimi utilizzavano la CU per la dichiarazione integrativa dei redditi percepiti e delle ritenute operate, nonché per l’assolvimento dei relativi obblighi di versamento. Tale documento verrà meno per effetto del nuovo obbligo di fatturazione elettronica esteso a tali categorie di contribuenti.

La trasmissione e conservazione delle sole fatture emesse e ricevute digitalmente, secondo le Specifiche Tecniche definite dall’Agenzia delle Entrate, permetterà infatti agli stessi soggetti di assolvere integralmente agli obblighi dichiarativi e di versamento dell’IVA. Non sarà più necessario, di conseguenza, ricorrere alla CU che risulterà definitivamente superata per minimi e forfettari, i quali dovranno unicamente occuparsi della corretta fatturazione elettronica delle operazioni effettuate.

Tale novità semplificherà quindi gli adempimenti di tali categorie di contribuenti grazie alla dematerializzazione totale dei processi di fatturazione.

Come fare soldi partendo da zero: ripartire da capo con il nuovo anno

È indubbio che all’inizio di ogni anno, quando comunemente si traccia il bilancio del precedente periodo e si sceglie quali obiettivi perseguire nei mesi a venire, siano in molti a porsi l’interrogativo su come fare soldi partendo da zero e intraprendere nuove strade lavorative per generare quell’autonomia economica che consenta maggior margine decisionale.

Soprattutto dopo i notevoli stravolgimenti degli ultimi anni, sono sempre più le persone desiderose di trovare il proprio spazio sul mercato del lavoro o di valorizzare talenti e competenze in maniera indipendente e redditizia. C’è voglia di partire da zero e costruire qualcosa di solido e duraturo.

Ecco allora che la ricerca di idee per fare soldi anche senza esperienza o capitale iniziale diventa un topic particolarmente sentito all’inizio di ogni anno, quando fresche di motivi di cambiamento e desiderio di autodeterminazione si annidano nelle menti di molti. Comprenderne le opportunità, anche solo come integrazione del reddito familiare, è quindi una tematica che interessa una platea ampia.

Come fare soldi partendo da zero: alcune idee molto promettenti

Come generare reddito partendo da zero sono possibili diverse idee promettenti che possono essere sviluppate anche con un basso capitale iniziale. Una di queste riguarda la creazione di reddito passivo attraverso la pubblicazione di ebook su store online. Scrivendo un contenuto di valore su un determinato argomento e promuovendolo attraverso i propri canali, è possibile monetizzare le vendite nel tempo senza un costante impegno attivo.

Un’altra opportunità è offrire servizi online come la creazione di siti web, consulenza digitale o corsi online su piattaforme come Udemy. Anche in questo caso, pianificando contenuti formativi di qualità è possibile generare un flusso di entrate ricorrente. Da considerare è anche l’home staging, ovvero il ristrutturare e allestire case altrui per renderle pronte alla vendita. Con una buona organizzazione e capacità di marketing, il giro d’affari può crescere rapidamente.

Altre vie praticabili riguardano il private blogging, il commercio online su Amazon o l’affiliazione per i prodotti altrui. Con costanza e ottimizzazione continua, queste idee possono dimostrarsi valide fonti di reddito aggiuntivo o principale.

Come fare soldi partendo da zero

Come fare soldi online partendo da zero: occhio alla fatturazione e alla corretta contabilità

Generare reddito online partendo da zero comporta alcune accortezze burocratiche da non sottovalutare come la fatturazione e la contabilità.

Se anche con idee creative come ebook, corsi digitali o affiliazione è possibile avviare un’attività senza capitale iniziale, superata una certa soglia di compensi è necessario aprire partita IVA e adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale.

Gestire la contabilità in modo chiaro sin da subito, così come emettere fatture elettroniche secondo lo standard previsto dalla normativa, risulta fondamentale per lavorare in piena regola ed evitare potenziali sanzioni.

Anche chi inizia da zero con piccole prestazioni occasionali dovrebbe informarsi per aprire attività senza soldi ne spese iniziali, ad esempio con il regime forfettario. Solo documentando correttamente entrate e uscite tramite i registri IVA si potrà dimostrare la liceità dell’impresa nel tempo, facendola eventualmente crescere fino a diventarne l’unica fonte di reddito. Attenzione alla fatturazione e alla contabilità appaiono dunque elementi chiave per trasformare un’idea imprenditoriale online in un lavoro duraturo e sicuro anche dal punto di vista amministrativo.

Scritture contabili obbligatorie: ecco come avere sempre i conti in regola con il Fisco

Aprire una partita IVA e iniziare un’attività d’impresa è sicuramente un passo importante, che però richiede anche una buona dose di consapevolezza sulle incombenze burocratiche e sugli adempimenti fiscali da rispettare.

Tra gli aspetti più rilevanti ci sono le scritture contabili obbligatorie che l’Agenzia delle Entrate impone a tutte le attività economiche. Tenere registri come il libro giornale, i registri IVA, le fatture emesse e ricevute secondo le scadenze corrette è fondamentale per tracciare in modo trasparente i flussi economici in entrata e uscita.

Tuttavia, capire e rispettare tutte le regole non è sempre semplice, soprattutto per chi non ha dimestichezza con la contabilità e gli adempimenti fiscali. Proprio per questo, la cosa migliore quando si apre un’attività è rivolgersi sin da subito a un commercialista o consulente del lavoro qualificato.

Affidandosi a un professionista esperto e in regola con i corsi di aggiornamento, si avrà la certezza che i libri contabili e gli altri registri vengano tenuti correttamente e rispettando tutte le scadenze. In questo modo si eviteranno spiacevoli sorprese in caso di controllo e si potrà gestire la propria impresa con serenità, focalizzandosi sulla crescita del business.

 

Scritture contabili obbligatorie: i registri richiesti per legge

Le scritture contabili obbligatorie previste per legge costituiscono un adempimento di fondamentale importanza per ogni attività economica. I registri che devono essere compilati correttamente sono stabiliti dal Codice Civile, Codice Penale e decreto fiscale.

In particolare, l’imprenditore commerciale è tenuto alla tenuta del Registro IVA, delle Fatture Emesse e Ricevute con relativa Numerazione, del Giornale e della scrittura IVA, eventualmente anche del Registro bene ammortizzabili. Tali documenti contabili sono progettati per tracciare in modo analitico e indiscutibile il quantum delle operazioni effettivamente poste in essere, al fine di una corretta liquidazione dell’IVA e redazione delle dichiarazioni periodiche.

Il Registro IVA consente di rilevare e riportare in modo dettagliato e differenziato gli acquisti e le vendite effettuati distintamente per aliquota, in modo da poter calcolare i relativi debiti/crediti trimestralmente. Le fatture, sia passive che attive, devono essere annotate con univoca numerazione progressiva su appositi Registri, allegando anche la relativa documentazione contabile. Il Giornale deve contenere l’annotazione giornaliera degli eventi aziendali, utilizzando partite doppie che esprimono il principio di causalità.

Tali documenti devono essere conservati per 10 anni dal termine dell’annualità a cui si riferiscono o dalla data di presentazione della dichiarazione, in modo da poter essere esibiti in caso di verifiche. Pertanto, l’imprenditore commerciale è tenuto a dotarsi di tale strumentazione contabile per assolvere correttamente agli obblighi di tracciabilità imposti dalla normativa. Solo attraverso il puntuale rispetto di tali scritture obbligatorie sarà in grado di documentare in ogni momento la propria posizione fiscale.

Scritture contabili obbligatorie

Libri contabili obbligatori: le scadenze e gli adempimenti fiscali correlati

I libri contabili obbligatori devono essere redatti secondo precisi obblighi fiscali cui è soggetto l’imprenditore.

Le scritture contabili, come regole generali, devono essere tenute entro il mese successivo a quello cui si riferiscono. Fatta eccezione per il Registro acquisti che può essere compilato entro il 15° giorno successivo al mese di effettuazione delle operazioni.

Verso lo Stato sono poi previsti adempimenti periodici quali liquidazione dell’IVA con modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello cui si riferisce; presentazione della dichiarazione IVA annuale entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce il periodo d’imposta.

I dati contabili obbligatori devono essere conservati per 10 anni con originale o copia autenticata, fatta eccezione per fatture elettroniche che possono beneficiare della sola conservazione digitale.

Tali scadenze e modalità di conservazione sono stabilite chiaramente dalla normativa vigente al fine di assicurare la corrispondenza tra contabilità e dichiarazione, nonché di consentire gli accertamenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Pertanto, gli operatori economici sono tenuti a monitorare con attenzione le scadenze previste e le corrette modalità di archiviazione dei dati.

Shopify fatturazione elettronica e corrispettivi con FatturaPRO.click

FatturaPRO.click ha sviluppato con successo un’applicazione integrata per Shopify che risolve in modo definitivo la problematica della fatturazione elettronica per i merchants che utilizzano questa piattaforma di commercio digitale. Grazie all’app FatturaPRO, gli operatori del mondo Shopify oggi possono contare su uno strumento eccezionale che garantisce l’emissione automatica e diretta di fatture e corrispettivi a partire dagli ordini registrati nel backoffice del negozio online.

Tutto il processo risulta completamente snellito e gestibile con pochi click: basta collegare il proprio account Shopify all’app tramite le proprie credenziali e impostare solo una volta i dati aziendali per attivare il flusso documentale in modo completamente digitale e conforme alle normative fiscali.

Tra i principali vantaggi di questa soluzione spiccano l’assoluta semplicità d’uso e il risparmio notevole di tempo, grazie all’automazione end-to-end del ciclo di fatturazione. Inoltre, gli avanzati sistemi di sicurezza implementati da FatturaPRO.click tutelano i dati sensibili da possibili minacce. Grazie a questa app sviluppata ad hoc, FatturaPRO si dimostra ancora una volta il partner ideale per la gestione fiscale delle attività di commercio digitale su Shopify.

Fatture Shopify: come funziona la piattaforma e-commerce

Shopify è una piattaforma di e-commerce che permette di creare e gestire negozi online in modo semplice e flessibile. Secondo il sito ufficiale di Shopify, oltre 1 milione di attività in 175 paesi utilizzano la piattaforma. Stando al report annuale pubblicato da Shopify, nel 2021 il volume globale di vendite sulla piattaforma ha raggiunto i 175 miliardi di dollari. Per quanto riguarda il mercato italiano, l’Osservatorio eCommerce B2c della School of Management del Politecnico di Milano certifica che in Italia sono oltre 50.000 gli shop online gestiti tramite Shopify.

Shopify fatturazione elettronica

La soluzione offre tutti gli strumenti necessari per avviare un business digitale: dalla gestione del catalogo prodotti e ordini, alla configurazione del tema grafico e delle modalità di pagamento, fino alla creazione di campagne promozionali e di fidelizzazione della clientela. Inoltre, grazie all’integrazione con soluzioni di terze parti, Shopify consente di ottimizzare ulteriormente le funzioni del proprio negozio online.

Per quanto riguarda Shopify fatturazione elettronica, è possibile, attraverso un’app appositamente sviluppata da FatturaPRO.click, provevdere in modo facile e veloce alla fatturazione elettronica in modo automatico e completamente integrato con la piattaforma. Il merchant può configurare direttamente i propri dati fiscali e procedere alla generazione e all’invio delle fatture elettroniche, senza passaggi manuali. Una funzione che semplifica notevolmente la gestione amministrativo-fiscale per gli utenti. Shopify rappresenta una soluzione di successo per la vendita online, grazie alla sua completa gamma di strumenti per avviare con successo un’attività di e-commerce.

Shopify fatturazione elettronica con FatturaPRO.click

Shopify è quindi oggi uno dei principali software per la vendita online, utilizzato da centinaia di migliaia di attività commerciali a livello globale. Come accaduto in precedenza per WooCommerce, anche per questa piattaforma FatturaPRO.click ha sviluppato una soluzione integrata capace di semplificare notevolmente la gestione della fatturazione fiscale da negozio online.

L’app FatturaPRO per Shopify permette infatti di generare ed emettere fatture elettroniche e corrispettivi telematici in modo diretto e completamente automatizzato a partire dagli ordini registrati nel back-end del negozio. Il merchant non deve fare altro che collegare il proprio account Shopify all’app tramite le credenziali, impostare i dati aziendali una sola volta e da quel momento ogni ordine diventa immediatamente una fattura fiscale pronta per l’invio al Sistema di Interscambio.

Grazie a questa soluzione, i titolari di e-commerce basati su Shopify hanno finalmente la possibilità di digitalizzare del tutto il flusso documentale legato agli scambi commerciali, liberandosi da fastidiosi adempimenti burocratici e gestendo la parte amministrativo-contabile direttamente all’interno del proprio shop online, con assoluta tranquillità e semplicità.

Fattura elettronica forfettari: l’obbligo dal 1° gennaio 2024

A partire dal 1°gennaio 2024, la fatturazione elettronica diventerà obbligatoria per tutti i contribuenti aderenti al regime forfettario, senza alcuna distinzione legata ai volumi di ricavi e compensi.

Si tratta di un momento importante nel percorso di digitalizzazione intrapreso dal nostro Paese, che porterà a uniformare le modalità di fatturazione tra operatori economici. Gli oltre 1,7 milioni di forfettari saranno tenuti a emettere, ricevere e conservare le fatture unicamente in formato elettronico, gestendo i documenti fiscali attraverso un idoneo sistema informatico. La normativa pone quindi la necessità per ciascun operatore di dotarsi di una piattaforma telematica sicura, certificata e di semplice utilizzo, al fine di garantire l’invio delle fatture verso i clienti e la corretta archiviazione fiscale obbligatoria, proprio come FatturaPRO.click. La scelta deve ricadere su piattaforme professionali in grado di assolvere agli adempimenti in modo efficace e conforme alle disposizioni.

Fattura elettronica forfettari: i cambiamenti dal 1° gennaio 2024

Come previsto dalla normativa, dal 1 gennaio 2024 il sistema di fatturazione elettronica sarà esteso a tutti i soggetti aderenti al regime forfettario, senza alcuna distinzione legata ai volumi di ricavi e compensi conseguiti, com’era stato finora. In particolare, l’obbligo di fatturazione elettronica riguarderà:

  1. I contribuenti forfettari che applicano il regime agevolato di determinazione del reddito (di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190);
  2. I soggetti aderenti al regime di vantaggio, caratterizzato dall’applicazione di un’aliquota IVA pari al 15% e di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 5% (di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111);
  3. Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) iscritte nel registro CONI o nel registro parallelo CIP.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2024 tutte queste categorie di operatori economici saranno obbligate a emettere fattura in formato elettronico verso terzi, senza alcun vincolo legato al volume d’affari conseguito. Attualmente, l’obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari era già in vigore dal 1°luglio 2022, ma limitatamente a coloro che nell’anno 2021 avevano registrato introiti superiori a 25.000 euro.

Tale limite soggettivo verrà meno dal nuovo anno, rendendo omogenea l’applicazione del nuovo sistema di fatturazione per tutti i contribuenti forfettari, come confermato anche dalla recente circolare n.26/E dell’Agenzia delle Entrate.

Secondo i dati statistici emersi dalle dichiarazioni dei redditi 2022, risultano aderire al regime forfettario oltre 1,7 milioni di soggetti, prevalentemente operanti nel settore dei servizi professionali, del commercio e sanitario. Il reddito medio imponibile dichiarato è pari a circa 15.601 euro, cifra che sale a 21.853 euro per il comparto immobiliare. Ciò dimostra come il regime forfettario risulti il più utilizzato e conveniente tra quelli agevolati. Quindi, dal prossimo 1°gennaio il sistematizzato passaggio all’emissione elettronica delle fatture interesserà in maniera capillare tutti i contribuenti aderenti al regime fiscale con imposta sostitutiva semplificata.

Fattura elettronica forfettari

Fatturazione elettronica forfettari: vantaggi e opportunità

L’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica a tutti i soggetti in regime forfettario determinerà consistenti benefici e opportunità sia per gli operatori interessati che per l’amministrazione finanziaria.

  1. Maggiore semplicità ed efficienza nei rapporti commerciali. Grazie all’impiego uniforme della “fattura elettronica“, verrà superata la complessità legata alla gestione di diversi formati di fatturazione. Ciò consentirà tempi di scambio più rapidi e la tempestiva condivisione del documento fiscale con tutte le controparti.
  2. Riduzione dei costi di gestione e conservazione dei documenti. L’abolizione del supporto cartaceo e l’archiviazione in formato digitale della fattura elettronica porteranno a ingenti risparmi sui costi di stampa, spedizione e archiviazione delle fatture per operatori e aziende.
  3. Vantaggi fiscali per gli operatori IVA. Gli operatori IVA che emettono e ricevono solo fattura elettronica potranno beneficiare dell’eliminazione dell’obbligo contabile e della riduzione dei termini di accertamento fiscale, con alleggerimento degli adempimenti e maggiori garanzie. Per dirlo in altre parole, gli operatori IVA in regime di contabilità semplificata che emettono solo fatture elettroniche (cioè soggetti che effettuano solo cessioni di beni e prestazioni di servizi non soggette ad IVA) potranno beneficiare dell’esonero dagli obblighi contabili di registrazione delle operazioni attive e passive, come previsto dagli articoli 23 e 25 del D.P.R. 633/1972. Inoltre, gli stessi operatori IVA, ricevendo ed effettuando pagamenti tracciabili di importo superiore a 500 euro, godranno della riduzione di 2 anni dei termini di accertamento fiscale, passando da 5 a 3 anni sia per l’IVA che per le imposte dirette ai sensi degli articoli 57 del DPR 633/1972 e 43 del DPR 600/1973. Ciò comporterà un alleggerimento degli oneri amministrativi da sostenere e maggiori garanzie di definizione formale dei rapporti con il fisco, con benefici in termini fiscali per tutti gli operatori interessati dall’obbligo di fatturazione elettronica.
  4. Opportunità di digitalizzazione dei processi aziendali. L’adozione integrale della “fattura elettronica” consentirà l’ammodernamento digitale del ciclo passivo-attivo, con considerevoli benefici in termini di efficienza e tracciabilità delle informazioni fiscali.
  5. Uniformità delle disposizioni normative. L’estensione della normativa assicurerà uniformità di trattamento, semplificando gli obblighi per tutti i forfettari mediante una disciplina fiscale coerente e omogenea dal punto di vista tecnologico.

L’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica a tutti i contribuenti forfettari determinerà una trasformazione digitale integrale dei processi fiscali che coinvolgeranno tali categorie di operatori economici. L’ammodernamento tecnologico imposto dalla normativa consentirà di velocizzare gli scambi commerciali, semplificare gli adempimenti contabili e razionalizzare la conservazione dei documenti amministrativi. Tali benefici si riverseranno positivamente anche sull’attività di analisi dei dati svolta dall’Amministrazione Finanziaria, che potrà contare su flussi informativi più completi e tempestivi. Pur con gli oneri di adeguamento iniziale che saranno sostenuti, soprattutto dalle realtà di minori dimensioni, nel medio-lungo periodo i vantaggi economici e le opportunità di efficientamento produrranno indubbi benefici per tutto il tessuto produttivo italiano composto prevalentemente da piccole e medie imprese.

Factoring pro solvendo: come funziona e come può aiutare le imprese

Secondo i dati dell’Associazione Italiana per il Factoring pro solvendo e pro soluto:

  • Nel 2021 il factoring pro solvendo in Italia ha registrato una crescita del 27% rispetto all’anno precedente, raggiungendo un giro d’affari di quasi 11 miliardi di euro.
  • La quota di mercato del factoring pro solvendo è salita al 30%, diventando una delle tipologie di factoring in più rapida ascesa.
  • Le imprese che nel 2021 hanno usato per la prima volta questo strumento sono aumentate del 19% rispetto al 2020.

Questa crescita è dovuta principalmente alle esigenze delle imprese di reperire liquidità di cassa, che sono aumentate durante la crisi pandemica.

I vantaggi del factoring pro solvendo rispetto ad altre forme di finanziamento sono:

  1. L’accesso immediato a risorse fresche, trasformando i crediti ancora da incassare in disponibilità liquida.
  2. L’esternalizzazione della riscossione dei crediti alla società di factoring, semplificando i processi aziendali.
  3. La maggiore flessibilità, dal momento che non sono necessarie garanzie reali o personali.

Le imprese stanno dunque ricorrendo sempre più spesso a questo strumento per soddisfare il fabbisogno di capitale circolante e finanziare la ripresa economica. I dati confermano come il factoring pro solvendo si sta imponendo come una soluzione concreta per le PMI in cerca di liquidità.

Cessione pro solvendo: che cos’è veramente

Questa soluzione si tratta quindi di una forma particolare di factoring che consente a un’azienda di cedere i propri crediti commerciali ancora da incassare a una società di factoring, ottenendo in cambio una liquidità immediata.

A differenza del factoring tradizionale, che riguarda crediti già scaduti e fatturati, con il factoring pro solvendo l’impresa cede crediti futuri verso i propri clienti, a fronte della emissione di fatture elettroniche ma non ancora incassati perché non scaduti.

Il processo di cessione del credito avviene mediante contratto con la società di factoring (o factotum): l’azienda cede, tramite appunto un processo che si chiama cessione di credito“, i propri crediti commerciali non ancora esigibili e la società di factoring corrisponde subito una somma pari a una percentuale degli stessi, solitamente compresa tra l’80% e il 90%.

factoring pro solvendo

Quando poi i crediti giungono a scadenza è la società di factoring a incassare direttamente le fatture dai clienti finali.

Quindi il factoring pro solvendo consente all’impresa di ottenere liquidità immediata trasformando in disponibilità finanziaria i crediti non ancora incassati, gestendo poi in outsourcing tutta l’attività di follow-up e rivendita dei crediti.

Factoring pro solvendo: tutti i vantaggi per le imprese

Il principale beneficio del factoring pro solvendo è la disponibilità immediata di liquidità, consentendo all’impresa di incassare in anticipo i crediti e di monetizzarli prima della loro naturale scadenza.

In questo modo l’azienda può ottenere le risorse finanziarie per:

  • Finanziare nuovi investimenti in campagne marketing, ricerca e sviluppo, rinnovo magazzino. I fondi derivanti dal factoring possono essere il volano per nuovi progetti di crescita.
  • Ottimizzare la gestione del capitale circolante, riequilibrando le poste attive e passive e migliorando l’efficienza.
  • Avere maggiore flessibilità operativa, potendo contare su risorse aggiuntive per il business senza ricorrere a prestiti o altre forme di indebitamento.

Un altro vantaggio è la semplificazione della gestione amministrativa dei crediti ceduti: la società di factoring esternalizza infatti tutte le complesse attività di recupero e incasso del credito.

Questo consente all’azienda di:

  • Ridurre i costi per le risorse umane dedicate alla riscossione crediti.
  • Eliminare i ritardi e le insolvenze, dal momento che la società di factoring opera ricorrendo anche a strumenti specialistici.

Il factoring, e in particolare il factoring pro solvendo, offre numerosi benefici in termini di liquidità, efficienza e capacità di finanziamento per la crescita del business.

Rivalsa INPS 4 fattura elettronica agenzia entrate: cos’è e come inserirla correttamente in fattura

La corretta indicazione della rivalsa INPS nelle fatture elettroniche riveste una notevole importanza sia per i fornitori che per l’Agenzia delle Entrate. Per i fornitori che emettono fattura elettronica, specificare tale voce è fondamentale per diversi motivi:

  1. Consente di addebitare correttamente ai clienti i costi del personale dipendente utilizzato per erogare la prestazione fatturata. Questo in base al principio contabile per cui tutti i costi devono essere imputati ai clienti finali.
  2. Garantisce la possibilità di riversare effettivamente all’INPS – attraverso il modello F24 – l’ammontare dovuto a titolo di rivalsa. In assenza di tale indicazione, l’INPS non avrebbe modo di calcolare la somma da versare.
  3. Permette di dimostrare, in caso di controlli, di aver addebitato ai clienti tutti i costi effettivamente sostenuti per poter ottenere i ricavi dichiarati.

Per l’Agenzia delle Entrate invece l’indicazione della rivalsa in fattura elettronica consente di:

  1. Verificare che i fornitori stiano addebitando ai clienti tutti i costi di competenza come previsto dalla legge, evitando distorsioni fiscali.
  2. Monitorare il corretto versamento di quanto dovuto all’INPS a titolo contributivo.

Quindi, la rivalsa INPS 4 fattura elettronica agenzia entrate può essere considerata un’informazione rilevante sia per una corretta fiscalità da parte dei fornitori che per le attività ispettive dell’Agenzia delle Entrate. Un suo omesso o errato utilizzo nelle fatture elettroniche potrebbe comportare sanzioni.

rivalsa INPS 4 fattura elettronica agenzia entrateRivalsa INPS 4 fattura elettronica: cos’è e qual è il suo scopo

La rivalsa INPS è un contributo aggiuntivo che i datori di lavoro devono versare all’INPS a titolo di recupero di una parte dei costi sostenuti per alcune prestazioni assistenziali e previdenziali erogate ai dipendenti.

In pratica sulle fatture emesse ai clienti i fornitori che applicano la fatturazione elettronica per Forfettari devono indicare questa voce di costo (rivalsa INPS) per poter poi riversare all’INPS quanto dovuto. Quando e perché deve essere inserita? La rivalsa INPS va sempre inserita nelle fatture elettroniche emesse, per ogni periodo di lavoro svolto dai dipendenti, per la quota parte di competenza del cliente.

 

Ad esempio se un dipendente ha lavorato il 50% del mese per un cliente, nella fattura emessa a quest’ultimo verrà addebitato anche il 50% dell’importo complessivo della rivalsa INPS dovuta per quel mese. L’importo è pari a circa il 24% dei contributi previdenziali INPS a carico dell’azienda (come TFR, malattia, maternità e ferie). Indicando correttamente la rivalsa INPS nelle fatture elettroniche si rende noto al cliente il costo del lavoro “nascosto” dietro la prestazione fatturata, permettendo poi all’azienda di assolvere l’obbligo di versamento all’INPS.

Rivalsa INPS 4 fattura elettronica agenzia entrate: come inserirla correttamente in fattura elettronica

È fondamentale inserire la rivalsa INPS nella fattura elettronica in modo corretto, seguendo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate:

  1. La denominazione. La voce deve essere denominata “Rivalsa INPS” o “Rivalsa art. 2119 cc”, valorizzando obbligatoriamente il tipo di dato CNT336.
  2. Le voci di costo. La rivalsa rientra nella categoria “oneri accessori”, andando a incidere sul costo indiretto del personale dipendente utilizzato per fornire la prestazione.
  3. Collocazione in fattura. La rivalsa deve essere inserita in una riga separata, alla fine del dettaglio delle voci di costo, indicando anche l’aliquota di calcolo (solitamente 24%).

Esempio:

Descrizione Quantità Prezzo Unitario Aliquota IVA Importo IVA Importo Rig

Rivalsa INPS 1 500,00 esente 0,00 500,00

Altri aspetti. Non sono presenti limiti di importo ma è importante saper calcolare correttamente l’ammontare in base alle norme vigenti, poiché in occasione dei controlli l’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare un importo irregolare. Quindi, indicando una corretta rivalsa INPS in fattura elettronica si evita il rischio di sanzioni ed è possibile riversare all’INPS effettivamente quanto dovuto a titolo di contributi.