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Marca da bollo virtuale: costo, validità e funzione

La marca da bollo virtuale è un modo semplice e veloce per assolvere l’imposta senza dover esser costretti a andare fisicamente in tabaccheria ad acquistare la marca cartacea. Il 14 aprile 2017 è stata introdotta, per la prima volta in Italia, la marca da bollo virtuale. Nell’ottica della digitalizzazione delle procedure, per renderle più snelle e fluide, il sistema di pagamento virtuale si è rivelato efficace e apprezzato dagli utenti. Un sistema che vuole sostituire completamente l’utilizzo del contrassegno cartaceo.

Marca da bollo virtuale: cos’è e cosa serve

La marca da bollo è un contrassegno (adesivo fino a qualche anno fa) da applicare su documenti, atti, fatture (sulle fatture elettroniche si indica solo che è soggetta) e ricevute fiscali. La versione cartacea si acquista presso qualunque tabaccaio e ricevitoria autorizzata. Nell’aspetto è simile a un francobollo e possiede valore nominale pari a 2 euro, oppure a 16 euro.

Serve a convalidare atti ufficiali o adempiere all’onere tributario in sostituzione dell’IVA qualora non esigibile. Quindi consente di versare l’imposta di bollo. La marca da bollo virtuale, al pari di quella cartacea, sostituisce l’imposta dell’IVA quando non è applicabile. Essendo virtuale è utilizzabile esclusivamente per via telematica ed è acquistabile online e non in tabaccheria.

Acquisto marche da bollo virtuali

Le marche da bollo virtuali non sono propriamente acquistate, nel senso stretto del termine. Corrispondono, piuttosto, al versamento di un determinato importo. L’importo dovuto può essere versato utilizzando un modello F24 a seguito della richiesta e dell’ottenimento dell’autorizzazione ad Agenzia delle Entrate. Il tempo massimo per assolvere a quanto dovuto è pari a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. La marca da bollo virtuale non ha scadenza.

Anche per quanto riguarda le fatture elettroniche, la marca da bollo virtuale può essere pagata versando l’imposta tramite il modello F24 e può essere apposta sulla e-fattura seguendo la medesima procedura.

Marca da bollo assolta in modo virtuale: le tipologie

Esistono diversi importi di marche da bollo virtuale. Le più comuni sono quelle da 2 e 16 euro stabilite dal governo Letta tramite decreto legge 43/2013. Fino ad allora le marche da bollo avevano importi inferiori, ovvero 1,81 euro e 14,62 euro.

Marca da bollo virtuale

Assolvimento marca da bollo in modo virtuale: quando è applicata

La marca da bollo virtuale è obbligatoria per tutte le fatture elettroniche e cartacee o ricevute fiscali d’importo superiore ai 77,47 euro, in quanto non soggette al versamento dell’IVA. Il DPR 642/72 impone l’obbligo del pagamento della marca da bollo per le seguenti fatture:

  1. esenti IVA
  2. emesse da soggetti che rientrano nel regime dei minimi o nel regime forfettario
  3. fuori campo IVA, ovvero in cui viene a mancare il requisito oggettivo o soggettivo
  4. fuori campo IVA per assenza del requisito territoriale
  5. non imponibili – come ad esempio la vendita di auto, navi, aerei e di ogni altro componente e/o prestazione di servizio destinati ai suddetti
  6. fatture non imponibili riguardanti servizi internazionali o relativi a scambi internazionali.

Sulle fatture relative a servizi internazionali relativi all’esportazione di merci, la marca da bollo non deve essere applicata e pagata.

Marca da bollo virtuale fattura elettronica: quando non è prevista

La legge vuole che la marca da bollo virtuale pari a 2 euro non debba essere corrisposta nei seguenti casi:

  • nelle fatture dove l’IVA risulta esposta, tuttavia la quota in esenzione non deve superare i 77,47 euro
  • fatture per esportazione di merce
  • documenti fiscali relativi a operazioni intracomunitarie
  • fatture in cui l’IVA risulta assolta in origine
  • operazioni di reverse charge

Mentre per le fatture cartacee la marca deve essere fisicamente apposta sul documento, per le fatture elettroniche basta indicare l’obbligo di versamento dell’imposta sul documento stesso inserendo il relativo valore nel campo previsto dal formato.

Infine, non è obbligatorio apporre la marca da bollo virtuale per i seguenti soggetti.

  • ONLUS con iscrizione presso l’Anagrafe dell’Agenzia delle Entrate
  • associazioni di volontariato con iscrizione presso il Registro regionale del Volontariato
  • ogni federazione sportiva ed Ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI

Il bollo in regime forfettario

Nel caso dei forfettari, la fattura elettronica (a meno che questa non superi l’importo di € 77,47) è sempre soggetta all’imposta di bollo di € 2,00 in quanto contiene importi esenti IVA regime forfettario (codice esenzione N2.2), di conseguenza deve sempre riportare l’indicazione.

Nel caso dei forfettari il bollo deve essere solo indicato e non addebitato, questo perché le somme che danno origine al bollo non sono anticipazioni (spese sostenute per conto del cliente art.15) ma i compensi del forfettario, come confermato dalla risposta n.248/2022 del 12 agosto dell’Ageniza delle Entrate.

Per effetto del fatto che si tratta di compensi e non di spese anticipate per conto del cliente, il bollo nella fattura elettronica di un forfettario non deve essere addebitato al cliente, qualora il bollo venisse inserito in fattura per avvalersi (senza alcun titolo) della rivalsa nei confronti del cliente, l’importo di 2 euro deve essere inserito in fattura con esenzione N2.2 (quella del regime forfettario) e sarà soggetto a tassazione (importi che concorrono all’utile), diversamente da come avviene per le anticipazioni, che non costituiscono utile d’impresa.

Le Sanzioni

I soggetti che non dovessero rispettare l’obbligo di pagamento della marca da bollo sono soggetti a sanzioni pecuniarie come stabilito dall’articolo l’articolo 23 del DPR 633/1972. Le sanzioni previste sono pari ad ammende che vanno da un 1 a 5 volte l’imposta evasa per ogni documento irregolare.

La fattura elettronica: i dati confermano un grande successo

Sono già passati tre anni da quando la fattura elettronica è diventata obbligatoria in Italia. All’inizio l’atteggiamento generale delle utenze è stato molto diffidente, ma, nonostante tutto, l’e-fattura è andata avanti e sta funzionando egregiamente. Non si tratta solo di una sensazione, ma di una certezza confermata da dati statistici ministeriali. Infatti, il Politecnico di Milano, ha condotto un’accurata ricerca per capire qual è la situazione generale che emerge attualmente nel nostro paese e quali sono i settori che hanno tratto maggiore vantaggio dall’introduzione della fatturazione elettronica.

La fattura elettronica

Inizialmente la e-fattura era stata introdotta per i titolari di partita IVA, a eccezione dei soggetti che rientravano nel regime dei minimi e in quello forfettario. L’ingresso nel Bel Paese è datato 1° gennaio 2019. L’idea era quella di dotarsi di uno strumento efficace per combattere l’evasione fiscale e portare avanti un progetto più ampio relativo alla digitalizzazione dello Stato.

All’inizio c’era molta reticenza nel doverla e poterla usare, ma con il passare del tempo, gli utenti hanno finalmente riconosciuto e capito il grande valore aggiunto che porta al mercato italiano. In particolare, la digitalizzazione dei processi amministrativi, ha apportato notevoli benefici a qualunque libero professionista e attività in generale. Vantaggi e benefici sottolineati da una serie di numeri alquanto impressionanti.

La fattura elettronica ha notevolmente abbassato i costi di gestione, ha velocizzato le operatività e gli scambi e ha apportato anche un vantaggio ecologico al sistema, eliminando i documenti cartacei per sempre. Alla fine, anche l’ambiente ha potuto godere dall’introduzione di questo fenomenale strumento amministrativo.

La fattura elettronica

Fattura elettronica e dati del MEF

Il MEF e l’Osservatorio sulla Fatturazione Elettronica del Politecnico di Milano ha delineato una situazione molto positiva sulla fatturazione elettronica. Il Report del Dipartimento delle Finanze ha messo in luce che l’imponibile IVA del primo trimestre del 2021 è aumentato del 21,3% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Un dato che sottolinea quanto e come la fattura elettronica ha superato egregiamente il periodo della pandemia da Covid 19. Anche l’Osservatorio Digital B2b della School of Management del Politecnico di Milano ha dichiarato che il numero delle fatture elettroniche scambiate sono state addirittura due miliardi, vale a dire il 4% in più rispetto al periodo pre pandemia. Un sistema che, quindi, funziona, molto bene, per privati e aziende e rende più semplice e veloce fare impresa. La categoria dei liberi professionisti ha addirittura incrementato del 24,1%, mentre le persone fisiche sono arrivate al 21,2%.

Come va la fatturazione elettronica nelle varie regioni d’Italia

Il periodo esaminato dal MEF ha evidenziato anche che la regione italiana che ha registrato il maggior numero di fatture elettroniche è la Lombardia. La regione ha totalizzato un 21,1% pari a un +6,7% sulla crescita totale. È a nord che si concentra la maggiore crescita con un 43% di emissione di fatture valide. La secondo posto troviamo, invece, il Lazio con un 36% delle fatture trasmesse a livello nazionale.

La fattura elettronica e i settori di utilizzo

L’ Osservatorio sulla Fatturazione Elettronica del Politecnico di Milano ha riscontrato che il settore economico che ha registrato gli aumenti maggiori dell’imponibile sono il commercio all’ingrosso e al dettaglio. Le percentuali relative sono rispettivamente pari al 27,7% del totale fatturato l’anno precedente. In seconda posizione troviamo le utility con il 18,6% nel 2020 contro il 18,4% del 2019. A seguire:

Invece, i settori che hanno avuto più difficoltà durante il periodo pandemico, sono anche quelli che hanno registrato il maggior calo:

  • alloggio e ristorazione – 40%
  • finanziario e assicurativo -35%
  • servizi di noleggio, supporto alle imprese e agenzie di viaggio -19%.

I servizi che hanno poi registrato le perdite maggiori sono:

  • organismi extraterritoriali -91,1%
  • attività legate alle famiglie e alle convivenze – categoria che comprende, tra gli altri, lavoro per personale domestico e organizzazioni condominiali, che hanno registrato in totale un calo del 47,3%.

Alla fine, comunque, il bilancio è più che positivo e, per il futuro, è previsto un ulteriore incremento che porterà il numero delle fatture elettroniche emesse ad aumentare sensibilmente.

Fatturazione elettronica per Forfettari: si parte dal 1° luglio

La situazione odierna dei forfettari

Professionisti ed aziende cosiddetti forfettari non addebitano al cliente il pagamento dell’IVA dovuta per la transazione da parte del committente (in rivalsa). Questo tipo di contribuente viene inoltre esonerato non solo dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta ma anche da tutti gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal D.P.R. n. 633/1972 (registrazione delle fatture, dichiarazione IVA annuale, etc.). Far parte di questo regime fa sì che la fatturazione elettronica verso i privati non sia obbligatoria, tuttavia, a partire dal 1° luglio la fatturazione elettronica per forfettari cambierà.

Fatturazione elettronica per Forfettari: quando entrerà in vigore?

Come menzionato nel nostro ultimo articolo Fatturazione elettronica per Forfettari: obblighi e novità dal 2022. Grazie alla decisione presa dal Consiglio Europeo (decisione n. 2021/2251 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE del 17 dicembre 2021) e quella dello scorso 13 aprile dal Governo, ci saranno dei cambiamenti importanti nel nostro paese. In quest’ultima il Governo ha approvato un nuovo decreto urgente, dove si stipulano finalmente le tempistiche della e-fattura per i forfettari. L’obbligo inizierà dal 1° luglio di quest’anno.

E-fattura per Forfettari: le tempistiche

Fino a ora l’accesso al regime forfettario determinava l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica verso i privati (come da articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 127/2015). Si è provato, nel 2015, a incentivare all’utilizzo della fatturazione elettronica, con la legge di Stabilità, che stipulava che per i forfettari che utilizzano esclusivamente fatture elettroniche, l’accertamento per il termine di decadenza si sarebbe ridotto di un anno.

Nonostante ciò, a partire dal primo giorno del mese di luglio scatterà l’obbligo della fatturazione elettronica anche per il regime forfettario. Tuttavia, ci sono delle tempistiche da precisare. Secondo la bozza rilasciata negli ultimi giorni, il primo trimestre sarà strettamente transitorio. Questo significa che dall’inizio di luglio fino alla fine di settembre non scatteranno sanzioni. Inoltre per i sogetti con fatturato inferiore a 25 mila euro (soglia ancora in fase di definizione), la fatturazione elettronica non sarà ancora obbligatoria. 

Questo trimestre avrà lo scopo di dare l’opportunità alle persone e alle piccole imprese di adeguarsi ai cambiamenti.

 

Fatturazione elettronica per forfettari

Fatturazione elettronica per Forfettari: perché è necessaria?

L’obbligo di emissione, esclusivamente di fatture elettroniche per le partite IVA di regime forfettario, è espressamente richiesto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per provare a evitare in misura maggiore l’evasione fiscale. Questo permetterebbe di avere una migliore tracciabilità dei documenti, a differenza di quelli cartacei. Occorre però evidenziare che il passaggio all’utilizzo delle fatture elettroniche non ha avuto un impatto significativo sui costi a carico dei soggetti titolari di partita IVA, ma al contrario, ha permesso di automatizzare molti processi che oggi sono eseguiti in automatico, permettendo alle piccole aziende di alleggerire il peso della burocrazia sul personale e quindi un’ottimizzazione del lavoro dello stesso.

I suggerimenti di Fatturapro.click

La nostra missione fin dall’inizio è stata non solo di cercare una soluzione per l’assolvimento dell’imminente obbligo, ma di creare uno strumento che potesse trasformarlo in un’opportunità, capire come avrebbe potuto essere utile, migliorando e alleggerendo la vostra attività quotidiana.

FatturaPRO.click ha sviluppato un metodo che semplifica il processo di emissione del documento fiscale allo scopo di ottimizzare la gestione delle attività, introducendo strumenti davvero utili che automatizzano procedure, effettuano controlli, intercettano e limitano gli errori.

Se fai parte del regime forfettario e non emetti ancora i documenti in formato digitale FatturaPRO.click è la piattaforma giusta per te. Pensa in grande, pensa a quello che ti serve davvero ogni giorno. Cogli l’occasione, grazie a questa digitalizzazione che rende possibile ottenere in ogni momento le informazioni aggiornate che ti occorrono. 

Ad esempio quanto cubano i tuoi acquisti per:

  • capire se ti conviene ancora il regime forfettario
  • avere sempre sotto controllo chi ti deve dei soldi e quanto, 
  • valutare i rischi ed essere avvisato se qualcosa non va o un documento è stato scartato oppure non è stato recapitato.

Con noi oggi puoi:

  • automatizzare determinate attività: l’emissione di una fattura o di uno scontrino alla ricezione di un ordine e/o di un incasso, 
  • inviare solleciti, 
  • effettuare pagamenti alla scadenza.

Tutto questo grazie alla Fattura Elettronica di FatturaPRO.click, certo puoi farne tranquillamente a meno, ma sei davvero sicuro che sia la scelta giusta? Anche il tuo più diretto concorrente la pensa così? Aspetterai fino alla fine del periodo transitorio, oppure ti organizzerai diversamente?

Sappi che non ti serve un programma di contabilità complesso per ottenere questi risultati. Serve, prima di tutto, lo spirito giusto, un po’ di lungimiranza e lo strumento adeguato per le tue esigenze: a quel punto risulterà una scelta naturale.

PEPPOL: cos’è, come funziona e come migliora gli scambi

PEPPOL è acronimo di: Pan-European Public On Line. Si tratta di una sofisticata piattaforma che serve per l’interscambio di fatture elettroniche verso le PA a livello paneuropeo. Peppol è nato con l’intento di creare un mercato digitale unico europeo. In pratica vuole riuscire a semplificare tutte le operazioni di procurement digitale fornendo un’infrastruttura e un protocollo tecnico specifico. Si tratta di una valida ed efficiente alternativa al Nodo Smistamento Ordini (NSO) per ricevere gli ordini elettronici dalle Pubbliche amministrazioni relativa al Sistema di Interscambio(SdI).

Peppol: ricezione degli ordini elettronici

Dal 1° febbraio 2020 è entrato in vigore l’obbligo per tutte le PA afferenti il SdI, la modalità di ricezione degli ordini elettronici tramite NSO. In altre parole le PA hanno l’obbligo d’inviare ai propri fornitori gli ordini elettronici, per acquisto di beni, solo attraverso il NSO. Il 1° gennaio 2021 l’obbligo è esteso anche all’acquisto di servizi. Peppol è quindi un canale alternativo, ma equivalente al NSO. Spetta alle varie Pubbliche Amministrazioni scegliere se utilizzare Peppol piuttosto che il Nodo Smistamento Ordini. I fornitore che vorranno ricevere ordini dalle PA attraverso Peppol, si devono procurare il codice identificativo e lo devono comunicare alle relative PA.

ID Peppol: come ottenere il codice identificativo

AgiD (Agenzia per l’Italia Digitale) ha creato degli specifici Peppol Access Point ai quali i fornitori possono rivolgersi per richiedere un proprio codice identificativo alla piattaforma.

L’Access Point altro non è che un intermediario accreditato da AgiD per la ricezione degli ordini elettronici. L’intermediario rilascia un codice identificativo univoco Peppol su richieste dell’utente, che deve registrarsi alla rete specifica. Questo rappresenterà l’indirizzo elettronico associato agli ordini che il soggetto richiedente riceverà dalle Pubbliche amministrazioni. Una volta ottenuto il proprio codice, il fornitore deve comunicarlo alle PA afferenti il Sistema di Interscambio.

Progetto Peppol e fatturazione elettronica europea

Da un punto di vista meramente tecnico, Peppol funziona esattamente come il SdI ideato da Agenzia delle Entrate. La fatturazione elettronica europea si basa su un’architettura a quattro nodi. Un sistema che mette in comunicazione e collegamento tutti i soggetti che partecipano al relativo processo:

  1. mittente del documento
  2. Access Point PEPPOL del mittente
  3. Access Point del destinatario
  4. Destinatario

PEPPOL- Pan-European Public On Line

Il collegamento tra gli Access Point è garantito dal Service Metadata Publisher (SMP) che verifica e accredita l’indirizzo del destinatario e controlla la disponibilità a ricevere la fattura elettronica. Quando un’azienda vuole emettere una fattura elettronica Peppol nei confronti di un cliente straniero deve solo accedere all’Access Point Provider e attivare un account. I passaggi successivi prevedono:

  • entrare in possesso delle coordinate Peppol del destinatario
  • accedere alla dashboard del proprio provider
  • compilare la fattura elettronica da trasmettere
  • inserire il codice identificativo del destinatario
  • inviare la fattura elettronica al proprio Access Point

L’AP elabora e controlla il documento e lo inoltra alla PA destinataria.

La Pubblica Amministrazione riceve una notifica quando il documento è pronto da scaricare dal proprio hub. Attualmente occorre però inviare anche un file in formato XML al Sistema di Interscambio di Agenzia delle Entrate. Solo in questo modo, infatti, il Fisco può registrare la fattura elettronica.

Rete Peppol: i vantaggi del sistema

Anche se siamo ancora agli albori di questo Sistema di Interscambio, sono chiari i notevoli vantaggi per imprese e Pubbliche Amministrazioni. Si tratta di una piattaforma che nei prossimi anni si rivelerà fondamentale per il progresso e la diffusione della fatturazione elettronica a livello europeo. Un sistema che permette di abbattere moltissima burocrazia e riduce i costi di emissione, trasmissione e conservazione. Una piattaforma che permette d’introdurre uno standard comune certificato. Il programma Peppol sostiene l’innovazione tecnologica delle Pubbliche Amministrazioni per quanto riguarda la gestione documentale e l’automazione. Una piattaforma e una struttura che permetterà, sempre di più, di avere una visione più chiara ed estesa sui business intrapresi sui mercati esteri e internazionali.

Ritenuta d’acconto condominio: ecco come funziona in caso di detrazioni fiscali

In merito alla ritenuta d’acconto condominio sussistono sempre moltissimi dubbi e perplessità, soprattutto quando sono previste delle detrazioni fiscali. Le domande sorgono sulle modalità di emissione di una relativa fattura, oppure su quando e come è applicata la ritenuta. Un argomento complesso e delicato che vogliamo cercare di spiegare in maniera semplice e lineare.

Ritenuta d’acconto condominio: la regolarità delle fatture

Negli ultimi anni sono aumentati sempre di più i casi in cui, professionisti e imprese, emettono fatture nei confronti di condomini necessarie a ottenere delle detrazioni fiscali. Infatti, quando i professionisti o le imprese emettono fattura al condominio per lo svolgimento delle proprie attività, è necessario che stiano molto attenti alla regolarità dei dati inseriti. Una regola che vale sempre, ma in particolar modo quando la fattura deve essere utilizzata dal condominio per accedere e avere diritto a specifiche detrazioni fiscali.

Per garantire l’accesso alla detraibilità fiscale, il documento deve rispettare determinati criteri e riportare specifici dati. Infatti, il condominio, in qualità di sostituto d’imposta, deve versare una precisa ritenuta al momento del pagamento di tutte le fatture emesse. Che si tratti quindi di fatturazione da parte d’imprese o liberi professionali per lavori o prestazioni eseguite nei confronti di un condominio, le fatture devono essere emesse rispettando una determinata forma e sostanza.

Ritenuta d'acconto condominio

Condominio ritenuta d’acconto al 4% e 20%

L’attuale normativa vigente prevede l’applicazione di due differenti ritenute d’acconto per i condomini: al 4% e al 20%. L’art. 25-ter  D.p.r. 600/1973 stabilisce una ritenuta al 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito, per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o di servizi svolte da imprese. Per meglio identificare le prestazioni soggette a tale ritenuta, l’Agenzia delle Entrate ne ha chiarito la natura con la Circolare n°7/2007. A titolo esemplificativo, sono assoggettate a ritenuta del 4% le seguenti prestazioni:

  1. manutenzione o ristrutturazione di edificio condominiale
  2. manutenzione o ristrutturazione degli impianti elettrici o idraulici
  3. esecuzione di attività di pulizia e manutenzione di caldaie
  4. manutenzione ascensori
  5. manutenzione giardini
  6. esecuzione di attività di pulizia e manutenzione piscine
  7. pulizia e manutenzione di altre parti comuni dell’edificio

Sempre l’art. 25-ter  D.p.r. 600/1973 ha invece stabilito che è applicata una ritenuta pari al 20% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito quando il condominio deve elargire compensi per lavoro autonomo. Ad esempio per:

  1. compensi all’Amministratore del condominio
  2. compensi al commercialista per l’attività fiscale svolta a favore del condominio
  3. ecc…

Fattura a condominio per detrazioni fiscali: la ritenuta corretta da applicare

Gli adempimenti fiscali non sono tutti uguali. Cambiano in base alle prestazioni di professionisti e imprese svolte a favore dei condomini. Infatti le spese che possono essere recuperate tramite detrazione fiscale sono diverse a seconda che si tratti di costi sostenuti per riqualificazione energetica, o per il recupero del patrimonio edilizio.

A stabilirlo è il D.L. 78/2010 a decorrere dal 1° luglio 2010. Per spese sostenute a favore di ristrutturazione edilizia o risparmio energetico, gli istituti di credito o le Poste possono operare una ritenuta a titolo d’acconto all’atto dell’accreditamento della somma sul conto del beneficiario. La ritenuta relativa ha cambiato più volte l’importo, nel corso degli anni. Inizialmente prevista al 10% nel 2010, è passata poi al 4% dal 6 luglio 2011 per tornare all’8% dal primo gennaio 2015.

Di fronte all’emissione di una fattura per prestazione a favore di un condomini, si corre quindi il rischio di un doppio prelievo nel momento dei pagamenti. La prima ritenuta operata dal condominio (al 4% o al 20% a seconda della diversa prestazione) e una seconda operata dalla banca dell’8% all’atto di accredito della somma.

Fatture a condominio con ritenuta d’acconto

Il problema sollevato nel paragrafo precedente è risolto grazie alla Circolare n°40/2010. Per evitare il doppio prelievo, la circolare ha chiarito che deve essere applicata esclusivamente la ritenuta pari all’8%, così come stabilito anche dal Decreto Legislativo 78/2010.

Quindi, i condomini che pagano con bonifico bancario le prestazioni e gli interventi, non devono operare su tali somme la ritenuta ordinariamente prevista dal DPR 600/1973.

Fatturazione Elettronica in Spagna

I paesi europei stanno guardando con attenzione e interesse all’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica. Non tutti però hanno ancora ben chiaro scadenze, soggetti coinvolti e formati utilizzabili. La Francia, ad esempio, ha previsto la progressiva introduzione della fatturazione elettronica tra il 2023 e il 2025. La questione però deve prima essere messa al vaglio della Commissione Europea e procedere poi, con deroga, proprio come è successo per l’Italia. Anche la Spagna ha recentemente annunciato l’interesse al passaggio definitivo alle e-fatture. Vediamo quindi qual è la situazione attuale nella Penisola Iberica.

Fatturazione elettronica Spagna: tutti i passaggi

Dal 2015, in Spagna, è in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica solo alla Pubblica Amministrazione (PA). A fine luglio 2021, il Governo spagnolo ha però annunciato un disegno di legge chiamato: “Creación y Crecimiento de Empresas”, che tradotto suona come “Creazione e crescita delle imprese”.

Punto focale di questo progetto è l’adozione e l’introduzione obbligatoria per tutte le aziende e liberi professionisti, della fatturazione elettronica nell’ambito dello svolgimento delle loro attività. Come per l’Italia, l’introduzione della fatturazione elettronica prevedere degli step progressivi. All’inizio, infatti, questa sarà obbligatoria solo per tutti i privati il cui fattura annuo supera gli otto milioni di euro. Nei tre anni successivi, tale obbligo, verrà poi esteso a tutte le altre aziende.

FACe

Nonostante le buone intenzioni, però, non sono ancora note le date d’introduzione dell’obbligo, né le tecniche di trasmissione previste. È comunque probabile che si tratti di una semplice estensione dell’attuale modello, simile a quello adottato anche dall’Italia. In Spagna infatti esiste il corrispettivo del nostro Sistema d’Interscambio. È chiamato FACe ed è una piattaforma centrale che permette l’interscambio delle fatture elettroniche nel formato nazionale Facturae e la traduzione del formato UBL europeo.

A oggi, alla piattaforma sono connesse oltre 8.000 Pubbliche Amministrazioni e conta già il transito di oltre 12 milioni di fatture all’anno. Il suo utilizzo, al momento, è obbligatorio per le PA centrali, ma non per le regioni e i comuni. Quest’ultime, infatti, stanno utilizzando una soluzione diversa, cioè una piattaforma fornita da un’altra amministrazione. Da giugno 2018 è stata inoltre affiancata una nuova piattaforma FACeB2b che permette lo scambio di fatture tra privati su base volontaria.

Fatturazione elettronica: cosa succede in Europa

Nell’ambito della fatturazione elettronica, l’Italia è stata una precorritrice. Si è mossa prima e meglio, rispetto a tutti gli altri paese dell’Unione Europea. Adesso, anche la Spagna, sembra volersi muovere in questa direzione, andando a sfruttare tutte le risorse messe a disposizione  dell’Europa con il Next Generation EU. Ricordiamo che quest’ultimo è il Piano per le ripresa economica dell’Europa. Uno strumento temporaneo che messo a disposizione oltre 800 miliardi di Euro per contribuire a trasformare le economie dei paesi europei. Fondi stanziati anche per permettere ai vari Stati d’introdurre e adottare un sistema digitalizzato di fatturazione che serve anche a combattere l’evasione fiscale che dilaga come una piaga in tutta Europa.

Fatturazione Elettronica in Spagna

Un sondaggio internazionale  condotto a fine del 2020 dall’Osservatorio Digitale B2B, ha messo in evidenza i principali motivi che hanno spinto i Paesi ad adottare l’obbligo della fatturazione elettronica:

  • migliorare il rapporto tra PA e imprese
  • aumentare il livello di digitalizzazione di PA e imprese
  • rendere più competitivo il sistema interno del proprio Paese

I Governi, si stanno lentamente rendendo conto dei molteplici vantaggi che ci sono ad adottare un sistema di fatturazione elettronico simile a quello dell’Italia:

  • riduzione delle spese di gestione
  • semplificazione delle attività
  • accelerazione dei tempi di pagamento delle PA

Il passaggio successivo all’adozione di un unico sistema di fatturazione elettronico a livello europeo, sarà quello di passare anche a un unico formato europeo. Un formato che garantirà interoperabilità nelle relazioni commerciali internazionali. L’introduzione di un unico formato dovrà comunque essere accompagnata dalla possibilità, per ciascuno Stato, di poter continuare a utilizzare i propri formati, almeno inizialmente. In questo modo si eviterà di creare situazioni non gestibili di migliaia di formati non in grado di comunicare tra loro.

Comunicazione Unica: cos’è, a cosa serve e chi deve inviarla

Nel precedente articolo: “Partita iva per e-commerce: tutto quello che c’è da sapere” abbiamo visto i passaggi che un imprenditore digitale deve seguire per aprire partita IVA e vendere online. Tra questi troviamo la comunicazione unica, detta anche comunicazione unica d’impresa. Si tratta di un adempimento che concretizza un’idea, trasformandola da sogno in business. Una procedura telematica che permette, in un unico step, di assolvere diversi adempimenti. Vediamola nel dettaglio.

Comunicazione Unica: cos’è

Specifichiamo subito che oggi non è più possibile, o necessario, recarsi di persona presso i singoli uffici per aprire partita IVA, iscriversi alla Camera di Commercio, alla Gestione INPS Artigiani e Commercianti, oppure all’INAIL. Oggi basta fare la comunicazione unica.

Uno strumento che consente di depositare l’iscrizione di una nuova attività presso il Registro delle Imprese. La legge che l’ha introdotto è la n°40/2007 art.9 ed è diventata obbligatoria a partire dal 01 aprile 2010 nei casi di:

  • Presentazione domanda iscrizione Registro delle Imprese
  • Richiesta di variazione/cessazione per imprese già in essere

La comunicazione Unica d’Impresa è un modello da compilare online che contiene i seguenti dati:

  • Dati del richiedente
  • Oggetto della comunicazione
  • Riepilogo richieste inoltrate ai vari enti

A seconda poi della necessità può contenere anche uno o più dei seguenti modelli:

Ci sono casi in cui, oltre a quanto riportato sopra, è necessario presentare anche la SCIA (Segnalazione Certificata d’Inizio attività) al SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) del proprio comune.

Comunicazione Unica

Comunicazione unica d’impresa: i soggetti obbligati

Non tutti i lavoratori autonomi sono obbligati a presentare la comunicazione unica. Si tratta infatti di uno step obbligatorio per le ditte individuali che devono essere iscritte al Registro delle Imprese. L’iter burocratico che invece devono seguire i liberi professionisti è molto semplice, veloce e non costa nulla.

Non è sempre facile inquadrare e definire l’ambito di ciascuna attività. In alcuni casi i confini sono sottili e poco delineati, soprattutto per quanto concerne attività innovative. Nonostante tutto proviamo ugualmente a generalizzare per indicare i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione unica d’impresa:

  • Imprenditori del settore commerciale – in questa categoria rientrano i titolari di negozi fisici, ma anche gli imprenditori digitali di siti di e-commerce
  • Titolari di agenzie (es. Agenzie di marketing, organizzazione eventi, pubblicità, ecc…)
  • Titolari di esercizi pubblici – facciamo qualche esempio: bar, ristoranti, pub, ecc…
  • Imprenditori artigiani – questa categoria, in particolare, comprende:
  • Parrucchieri, estetiste, tatuatori, onicotecniche, ecc…
  • Fabbri, falegnami, idraulici, elettricisti, giardinieri, ecc…
  • Pasticceri, cuochi, cake-designer, ecc…
  • Sarti, stilisti, tappezzieri, ecc…
  • Imprese di pulizie, addetti alle disinfestazioni e sanificazioni, ecc…

Comunicazione Unica: funzioni e procedura

In passato tutto la documentazione cartacea da presentare per aprire una partita IVA doveva essere consegnata a mano presso:

  • Camere di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato (CCIAA)
  • Agenzia delle Entrate
  • INPS
  • INAIL

Oggi, invece, grazie alla comunicazione Unica d’Impresa con un solo documento e in via telematica, si può presentare le seguenti richieste:

  • Iscrizione al Registro delle Imprese
  • Iscrizione al Repertorio Economico – Amministrativo (REA) o all’Albo Artigiani
  • Codice Fiscale e Partita IVA, comprensiva di:
  • Indicazione Codice ATECO
  • Indicazione regime fiscale
  • Iscrizione all’INPS (Gestione Artigiani e Commercianti)
  • Apertura posizione assicurativa presso l’INAIL

L’intero iter burocratico è stata quindi semplificato, i tempi di attesa ridotti e le possibilità di commettere errori, sono notevolmente diminuite. Per adempiere alla comunicazione è necessario aver aderito al servizio Telematico – Consultazione e Invio Pratiche della Comunicazione Unica, essere in possesso della firma digitale e di un indirizzo PEC – Posta elettronica certificata. Quest’ultimo deve essere indicato all’interno della pratica che viene inviata telematicamente. Serve per ricevere comunicazioni da parte degli enti coinvolti e per seguire l’intero iter della pratica stessa. La procedura può essere svolta in completa autonomia dal diretto interessato, oppure può essere seguita da un esperto del settore, come ad esempio un commercialista o studio associato.

Grazie a questa pratica unica, oggi è ancora più semplice e veloce aprire partita IVA e iniziare anche a vendere online. Un accorgimento che ha permesso, in Italia, d’incentivare il commercio online e l’apertura di partita IVA per e-commerce. Di conseguenza anche l’emissione di fatture elettroniche direttamente dal web e dai propri siti realizzati con Woocommerce ha registrato una crescita sorprendente grazie al plugin sviluppato da Gestisco Italia che serve a emettere e-fatture e scontrini elettronici direttamente dal proprio sito.

Fattura elettronica sbagliata: ecco come correggere la partita iva se trascritta in modo errato

Con l’interpello n°133 del 18 maggio 2020 inoltrato ad Agenzia delle Entrate, aveva chiesto ad AdE come correggere una fattura elettronica nel caso in cui la partita IVA riportata fosse sbagliata. Chiarito come correggere l’eventuale errore, vediamo nel dettaglio le indicazioni dell’Amministrazione Fiscale.

Fattura elettronica sbagliata: interpello n°133 del 18 Maggio 2020

La partita IVA è uno dei dati obbligatori e necessari affinché una fattura elettronica possa considerarsi valida e accettata dal Sistema di Interscambio. Ma cosa succede se il numero di partita IVA riportato sulla e-fattura viene indicato in modo errato?

È quanto è stato chiesto nell’interpello n° 133 del 18 Maggio 2020 da un operatore economico caduto in errore. Nel caso specifico, che prevedeva soggetti appartenenti a un gruppo IVA, Agenzia delle Entrate ha risposto come segue:

“In sintesi, l’istante ritiene di poter emettere una nota di variazione con data 31 dicembre 2019, al fine di esercitare la detrazione dell’IVA addebitata in fattura entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019, anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione”.

Trovate il testo completo a questo link.

Cosa stabilisce il decreto MEF

La partita IVA è un dato obbligatorio da indicare in fattura. Deve essere presente sia quella del cessionario che del committente, per quanto riguarda i soggetti passivi IVA stabiliti dall’UE. Mentre, per quanto riguarda i soggetti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione, è obbligatorio indicare il codice fiscale.

Quando la fattura elettronica tratta cessione di beni o servizi effettuati nei confronti di un soggetto facente parte di un gruppo IVA, l’operazione è considerata effettuata nei confronti del gruppo stesso.

Questo significa che obblighi e diritti sull’IVA sono a carico e a favore del gruppo IVA. È quanto stabilito dall’articolo 3 comma 2 del decreto MEF del 6 aprile 2018:

“Ai fini della fatturazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuati nei confronti del Gruppo IVA, il rappresentante del Gruppo o i partecipanti comunicano ai fornitori la partita IVA del Gruppo ed il codice fiscale del singolo acquirente. Al momento della ricezione della fattura i medesimi soggetti verificano l’indicazione del codice fiscale e provvedono al suo inserimento ove mancante”.

Quindi, se un soggetto appartenente a un gruppo IVA, riceve una fattura elettronica con indicata una partita IVA errata, deve necessariamente correggere quel dato.

Fattura elettronica sbagliata

Come correggere la partita IVA sbagliata sulle fatture elettroniche

Il cessionario deve quindi emettere un’autofattura al sistema di Intercambio. Nell’autofattura deve indicare il codice TD20 nel campo documento, deve compilare le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente utilizzando i dati del fornitore e i propri.

Una correzione che richiede, obbligatoriamente, la presentazione dell’autofattura in formato analogico all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente. La correzione, così apportata, presuppone comunque che il cessionario/committente abbia segnalato l’errore al prestatore/cedente. Solo così può avere la possibilità di emettere nota di variazione a storno della fattura, emettendo un documento nuovo e valido.

Fattura elettronica sbagliata: basta l’autofattura per la correzione

Quando e se il prestatore/cedente non ha avuto comunicazione da parte dell’errore, basta che il committente/cessionario emetta autofattura per correggere l’eventuale partita IVA errata. In questo caso specifico se il committente regolarizza la fattura per correggere la partita IVA errata, ma non comunica preventivamente l’errore commesso, al prestatore non è richiesta l’emissione di una nota di variazione.

Agenzia delle Entrate, nell’interpello 133 del 18 Maggio 2020 specifica che è sufficiente un’annotazione sul registro IVA vendite. L’annotazione deve riportare la regolarizzazione della fattura in questione che è avvenuta mediante emissione di autofattura da parte del committente. Il documento deve comunque essere sempre conservato agli atti senza bisogno di essere comunque annotato nel registro IVA vendite.

Nell’interpello è possibile leggere questa casistica propria in chiusura di risposta:

“Nel caso prospettato, dunque, avendo il committente già regolarizzato mediante autofattura l’errata indicazione in fattura della sua partita IVA in luogo di quella del gruppo IVA, senza preventivamente comunicare all’istante l’errore commesso, quest’ultimo non ha più necessità di emettere una nota di variazione di cui all’articolo 26 del D.p.r. n. 633 del 1972 per correggere, a sua volta il medesimo errore. In tale evenienza, infatti, è sufficiente che l’istante annoti sul registro IVA vendite che la regolarizzazione della fattura in argomento è avvenuta mediante

emissione di autofattura da parte del committente, documento che deve essere conservato agli atti senza essere anch’esso annotato nel registro IVA vendite”.

Copia analogica fattura elettronica: quando, perché e validità

La fattura elettronica è ormai diventata obbligatoria per legge. Solo è in regime forfettario poteva ancora scegliere se emettere o meno fatturazione elettronica, o mantenere quella cartacea. L’emissione di un eventuale copia analogica della fattura elettronica non è comunque un documento avente validità fiscale. Infatti, a oggi, la e-fattura è l’unico mezzo utilizzabile per fatturare le operazioni B2B e B2C. La fattura elettronica, a oggi, è l’unico documento rilevante a fini fiscali in Italia. Ci sono casi in cui, però, è necessario che l’operatore emetta anche copia cartacea, vale a dire la copia analogica della fattura elettronica.

Fattura elettronica: quando e chi deve riceverla

Abbiamo quindi detto che la fattura elettronica è considerata l’unica con validità fiscale nel nostro paese. I destinatari che, obbligatoriamente, la devono ricevere sono:

  • imprese
  • professionisti
  • Enti non commerciali che svolgono attività commerciale al di fuori delle attività istituzionali
  • Operatori economici in Regime Forfettario
  • Operatori economici in Regime dei Minimi
  • Imprenditori agricoli in Regime di Esonero
  • Privati consumatori
  • condomini

Imprese, professionisti ed Enti possono ricevere la fatturazione elettronica esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SdI). I soggetti che invece si trovano in regime di vantaggio (regime dei minimi, forfettario e di esonero) ricevono la e-fattura tramite posta elettronica certificata (PEC) o codice destinatario. Se il recapito avviene tramite PEC non è necessario indicare il codice destinatario. In caso contrario, deve essere indicato il codice “0000000“ (sette volte zero). Chi emette fattura nei confronti di questi tre distinti regimi, deve avvisare i destinatari che la fattura è messa anche a disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso la comunicazione avviene attraverso il rilascio della copia analogica fattura elettronica.

In questo caso è quindi obbligatorio rilasciare anche la copia cartacea della fattura elettronica.

Copia analogica fattura elettronica

E-fattura a privati consumatori e condomini

Ai privati consumatori e ai condomini è obbligatorio la consegna della copia analogica fattura elettronica. In questo caso e solo in questo, il documento valido ai fini fiscali è solo quello emesso sotto forma cartacea. La fattura elettronica deve comunque essere emessa e deve riportare il codice destinatario “0000000” (sette volte zero). Il consumatore può comunque accedere al sito di Agenzia delle Entrate, nella sezione Fatture e Corrispettivi e visualizzare e scaricare le eventuali copie di fatture elettroniche.

Copia analogica fattura elettronica: validità e digitalizzazione

Come abbiamo avuto modo di vedere l’emissione della fattura elettronica non elimina sempre e automaticamente l’obbligo di emettere copia analogica fattura elettronica. La e-fattura vale a fini civilistici e fiscali, ma qualche volta è obbligatorio emettere anche copia cartacea. Infatti, per un privato consumatore, è solo la copia cartacea quella che ha validità fiscale. Oggetto di contabilizzazione fiscale è solo la e-fattura. La contabilizzazione non può avvenire in una data anteriore a quella di ricevimento da parte del Sistema di Interscambio. Una regola stabilita dall’articolo 25 del DPR n°633/72 (Circolare n. 1/E/2018 Agenzia delle Entrate).

Il cliente finale ha facoltà di rinunciare all’emissione della consegna di una copia della fattura. La cosa migliore sarebbe quella di presentare la rinuncia sotto forma scritta (anche se alla fine non è una prassi fattibile nella realtà).

Conclusioni

La fattura elettronica deve essere obbligatoriamente emessa da tutti gli operatori economici. Esistono tre distinte categorie di soggetti destinatari. Di queste tre, due (privati consumatori e i soggetti appartenenti ai regimi semplificati) hanno l’obbligo di ricevere anche copia analogica fattura elettronica. Per i soggetti appartenenti al regime di vantaggio, l’emissione della e-fattura deve seguire il normale iter, ma deve anche essere consegnata in formato PDF al destinatario. Stesso discorso vale per i consumatori finali privati. Loro possono controllare e scaricare le fatture elettroniche direttamente dal sito web di AdE.

In questi unici due casi emettere anche copia cartacea della fattura elettronica è obbligatorio. Rimane invece facoltativa la possibilità di emettere copia cartacea nei confronti degli operatori economici.

Un’ultima precisazione. Quando i dati riportati in fattura elettronica sono discordanti da quelli riportati sulla fattura cartacea, hanno validità tributaria solo ed esclusivamente i dati riportati della fattura elettronica. Infine una copia di cortesia della fattura elettronica è solo un documento privo di valore fiscale, che il venditore ha facoltà di rilasciare al cliente  come semplice anteprima del documento fiscale vero e proprio.

Sanzioni tardiva emissione fattura elettronica: cosa si rischia e come rimediare

La disciplina vuole che l’emissione della fattura elettronica avvenga entro 24 ore massime dal momento in cui si effettua un’operazione. Invece per le fatture differite il termine di emissione è stabilito al 15 del mese successivo a quello in cui l’operazione si è conclusa. Il legislatore ha quindi previsto una serie di sanzioni tardiva emissione fattura elettronica. Inizialmente, al fine di agevolare la fase di avvio della fatturazione elettronica, erano stati previsti degli esoneri sull’applicazione di eventuali sanzioni. Ad oggi, invece, non esistono esoneri e sono quindi applicate sistematicamente le sanzioni previste dall’ dall’art. 6 del D.Lgs. n 471/97. Vediamo qualche dettaglio in più.

Emissione fattura elettronica: termini e scadenze

Le fatture elettroniche non sono tutte uguali. Ne esistono di vari tipi e, a seconda della tipologia di appartenenza, prevedono un termine di emissione diverso. Le fatture elettroniche possono essere:

  • immediate
  • differite

 

Una e-fattura è considerata emessa solo se inviata al Sistema di Interscambio e se non risulta scartata. Le fatture immediate devono essere emesse entro 12 giorni dal momento dell’effettuazione dell’operazione, come stabilisce l’art. 6 del DPR n. 633/72. Le fatture elettroniche differite, invece, deve essere emessa e registrata entro il 15 del mese successivo a quello in cui si è conclusa l’operazione di riferimento. Per quest’ultime è d’obbligo indicare il mese di riferimento, perché l’operazione rientra nella liquidazione periodica dello stesso mese e l’IVA è da versare entro il 16 del mese successivo.

Sanzioni tardiva emissione fattura elettronica: cosa prevede la legge

Visti i termini entro i quali una e-fattura deve essere emessa, il legislatore ha previsto anche delle sanzioni tardiva emissione fattura elettronica. A stabilire la misura della sanzione amministrativa applicata, ci pensa l’ art. 6 del D.Lgs. n. 471/97, che cita:

“La sanzione varia dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro. La sanzione è dovuta nella misura da 250 a 2.000 euro, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo”.

Entrando nel dettaglio, la norma prevede una diversa sanzione a seconda della violazione commessa:

  • Fra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato (con un minimo di 500 euro)
  • Da 250 a 2.000 euro, qualora la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

Le sanzioni possono comunque essere ridotte grazie all’esercizio del ravvedimento operoso. L’esercizio del ravvedimento operoso è previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo n°472/1997. Sono previste diverse casistiche a seconda della data entro la quale avverrà il pagamento richiesto.

Anche le fatture scartate dal Sistema di Interscambio, potrebbero essere soggette a sanzioni amministrative. Per ovviare al problema è possibile rinviare la fattura elettronica in questione entro 5 giorni dalla data di notifica dello scarto (provvedimento 30 aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate).

Sanzioni tardiva emissione fattura elettronica: le conseguenze per il cessionario o committente

Inviare una fattura elettronica in ritardo, comporta delle conseguenze e relative sanzioni, anche da parte del committente o cessionario. Nell’ art. 6 co. 8 del D.Lgs. n. 471/97 è stabilito che tali sanzioni debbano ammontare al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro per ogni violazione. Per evitare di dover pagare questi importi, il committente/cessionario deve adempiere a una serie precisa di obblighi documentali.

Sanzioni tardiva emissione fattura elettronica

 

Nel caso in cui il committente/cessionario non riceva la fattura elettronica entro 4 mesi dalla data dell’operazione deve trasmettere, al SddI, un’autofattura di regolarizzazione. Inoltre deve pagare l’imposta entro il tredicesimo giorno successivo. Nella documentazione inviata deve indicare, alla sezione anagrafica del cedente/prestatore i dati del fornitore e in quella del cessionario/committente i propri. Infine, il campo “TipoDocumento” deve essere compilato con il codice “TD20”.

Nel caso in cui, invece, il cessionario/committente riceva una fattura elettronica irregolare deve trasmettere lo stesso documento previsto nell’altra casistica, previo pagamento dell’imposta, entro il trentesimo giorno successivo alla registrazione. Inviare digitalmente l’autofattura di regolarizzazione al Sistema di Interscambio solleva il committente dall’obbligo di presentare la fattura in formato analogico, direttamente presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Codice tributo F24

Le sanzioni tardiva emissione fattura elettronica possono essere pagate tramite un modello F24. È necessario compilare la sezione erario e utilizzare il codice tributo 8911. Il modello chiede inoltre l’indicazione dell’anno di riferimento. Quello da indicare è l’anno in cui è avvenuta la violazione stessa.