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Fatturazione elettronica obbligatoria in Europa: uno sguardo generale all’UE

La fatturazione elettronica non è un’innovazione digitale che riguarda esclusivamente l’Italia. L’Unione Europea infatti vede questo strumento come un sistema di ammodernamento dell’IVA. È prevista quindi una Fatturazione elettronica obbligatoria in Europa che, progressivamente si andrà a stabilizzare in ogni paese facente parte degli stati europei. L’Italia, fino a oggi, è l’unico paese che ha introdotto, come obbligatoria, la fatturazione elettronica. La scelta deriva dalla necessità che ha il nostro paese di contrastare e combattere l’evasione fiscale. Inizialmente l’obbligo è stato introdotto, fino al 2021. Adesso che ci troviamo alla fine dell’anno, l’Unione Europea ha autorizzato un’estensione anche per il prossimo triennio. Nel prossimo futuro è molto probabile che l’adempimento telematico, sarà esteso a qualunque piccola tipologia di contribuente che è rimasta ancora fuori dall’obbligo di emissione di fattura elettronica (come ad esempio i soggetti appartenenti al regime forfettario).

Fatturazione elettronica obbligatoria in Europa e Sistema italiano

La sperimentazione italiana sull’obbligo della fatturazione elettronica, per essere capita, deve essere considerata e valutata sotto un punto di vista più ampio. Infatti, anche se la Fatturazione elettronica obbligatoria in Europa non è ancora prevista del tutto, è già presente, ormai da anni, una sorta di sistema analogo. Per l’esattezza, dal 2019, in Europa, gli appalti pubblici, seguono le direttive previste per la fatturazione elettronica. Si tratta di un primo e significativo passo che l’UE ha compiuto verso un ammodernamento del sistema dell’IVA. È infatti l’IVA, l’imposta sulla quale va tarata la discendenza alla fatturazione elettronica. L’imposta sul valore aggiunto è armonizzata a livello unionale.

L’Unione Europa, inoltre, ha intenzione di mettere mano anche alle questioni relative alle regole delle vendite a distanza tra paesi intra-UE nei confronti dei consumatori. Tutto questo in relazione all’impiego e alla diffusione, sempre più marcata, del sistema OSS, vale a dire il Regime One Shop Stop. A ogni modo, la fatturazione elettronica è ufficialmente all’ordine del giorno a Bruxelles. Sembra che lo scopo dell’Unione Europea sia proprio quello di evitare la frammentazione dei sistemi telematici nazionali. Troppi diversi sistemi, infatti, potrebbero, alla fine, risultare del tutto incompatibili tra loro. Quindi L’UE cercherà di introdurre, lentamente, l’obbligo della fatturazione elettronica anche per ogni altro paese dell’unione.

Fatturazione elettronica obbligatoria in Europa

La digitalizzazione dell’IVA

Non si può parlare di Fatturazione elettronica obbligatoria in Europa senza accennare alla volontà dell’UE di digitalizzare il sistema dell’IVA, nel futuro prossimo. Quindi è prevista una chiara migrazione dell’imposta sul valore aggiunto verso un sistema telematico generalizzato, che appiani divergenze e incompatibilità di sistemi e applicazioni. L’Unione Europea ha previsto, a questo scopo, un programma preciso e dettagliato, suddiviso in quattro distinti punti:

  • introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica
  • digitalizzazione della dichiarazione IVA
  • nuovo trattamento IVA per le piattaforme digitali
  • registrazione unica europea per l’IVA

Per ora il programma è ancora in fase embrionale, ma L’UE lo ha comunque già previsto e messo all’ordine del giorno. Entro la fine del 2021, infatti, è prevista una consultazione pubblica sull’elenco delle tematiche precedenti. Ma è il 2022 l’anno che vedrà avverarsi l’adempimento all’effettiva proposta di direttiva. Una proposta molto attesa che non finirà certo di stupire i soggetti coinvolti in queste importanti decisioni.

Fatturazione elettronica obbligatoria in Europa: l’Italia, un esempio da seguire

Una volta ogni tanto gli Italiani sono primi tra i primi. La fatturazione elettronica è stata introdotta e adottata nel nostro sistema ormai da anni. Attorno a questa importante novità si sono sviluppati forti business e piattaforme telematiche, come FatturaPRO.click. L’Italia è vista oggi, dagli altri paesi europei, come un esempio da seguire. Il modello obbligatorio di fatturazione elettronica adottato per combattere l’evasione fiscale, potrebbe quindi essere preso come base ed esempio dagli altri stati Membri come arma per scongiurare l’evasione e l’elusione fiscale.

È probabile che una normativa dedicata proprio a questa transizione, potrebbe essere introdotta nei pacchetti di riforme previsti dai vari Piani nazionali di ripresa e resilienza delle Nazioni EU.

La proposta dell’UE, avanzata proprio questo autunno, vuole evitare che gli altri Stati Comunitari, adottino delle regole ex novo per la gestione delle rispettive discipline nazionali per la fattura elettronica. Si cerca quindi uniformità, per evitare una disastrosa difficoltà di comunicazione tra i differenti sistemi di fatturazione dei diversi Stati Membri. L’UE ha intenzione quindi di presentare una proposta che prevede un modello ispirato a quello italiano. Questo è basato sull’interoperabilità tra le diverse e-fatture degli Stati membri per automatizzarne i processi di elaborazione dei dati contenuti nella fattura elettronica.

Internazionalizzazione d’impresa: un futuro possibile e sempre più vicino

L’internazionalizzazione è un processo di penetrazione in nuovi mercati esteri da parte delle aziende nostrane. Le società si aprono sempre più frequentemente ai mercati esteri. I motivi di questa scelta sono svariati. Alcuni ad esempio lo fanno perché i mercati sui quali stanno già operando stagnano e non progrediscono (o addirittura retrocedono), in altri casi invece si prospettano semplicemente delle nuove opportunità di guadagno. Qualunque sia la motivazione di questa scelta è opportuno ponderarla e munirsi degli strumenti amministrativi e gestionali adatti a dirigere i vari aspetti economici e fiscali, per far fronte alle eventuali necessità (ne è un esempio il connubio “valuta estera e fatturazione elettronica”).

Internazionalizzazione: un nuovo modo di fare impresa

L’internazionalizzazione è evoluzione del tradizionale “fare impresa”. Si tratta infatti dell’apertura delle società locali ai mercati esteri, con i quali sono instaurati rapporti atti a vendere, e/o scambiare merce e servizi, produrre, acquistare materie prime e trovare, perché no, nuove fonti di finanziamento.

In questo processo le aziende presenti su un certo territorio entrano in contatto con aziende ed enti esteri, consumatori ed istituzioni operanti su diversi territori stranieri.

Molto spesso le società italiane decidono di ricorrere all’internazionalizzazione  perché:

  • il mercato locale è saturo
  • la concorrenza dei competitors è troppo alta e agguerrita
  • mancano stimoli al consumo
  • è presente un’eccessiva burocratizzazione che rallenta la produttività
  • le società sono oppresse da un elevato carico fiscale

I mercati stranieri allettano le imprese italiane per la presenza di una burocrazia snella  e una tassazione semplificata. Il processo di internazionalizzazione non è comunque privo di ostacoli. Per avvicinarsi ad un dato mercato estero è importante prima conoscere l’ambiente politico, sociale, economico e fiscale del paese con il quale si intende intrattenere rapporti commerciali.

In cosa consiste l’internazionalizzazione

In buona sostanza un’azienda sta compiendo il processo di internazionalizzazione quando svolge una delle seguenti attività:

  • produzione all’estero
  • esportazione all’estero dei propri prodotti
  • vendita all’estero dei propri prodotti
  • alleanze e coalizioni con partner stranieri
  • apporti di capitali di azionisti stranieri
  • creazione nei paesi stranieri di unità produttive locali

si tratta di un’ottima occasione di fare business all’estero.

Obiettivi dell’internazionalizzazione

Un’impresa italiana si interessa ai vari processi di internazionalizzazione per:

  • aumentare i propri ricavi
  • ridurre i costi di produzione
  • affacciarsi a nuovi sbocchi commerciali
  • delocalizzazione aziendale
  • ottimizzazione e/o riduzione del carico fiscale e del cuneo fiscale
  • trovare nuovi acquirenti

Internazionalizzazione

è possibile aspirare all’internazionalizzazione della propria azienda quando:

  • è ideato è ideato un nuovo prodotto adatto al mercato estero sul quale si vuole operare
  • esistono particolari opportunità di business
  • si hanno contatti e/o clienti all’estero
  • si hanno partner o contatti con papabili partner per la produzione all’estero
  • è possibile attirare eventuali investitori stranieri grazie a particolari prodotti e/o metodologie di produzione/lavoro
  • necessità di approvvigionamento presso fornitori esteri
  • è necessario ridurre i costi e trovare delle migliori condizioni economiche e fiscali all’estero

Internazionalizzazione: i requisiti

Non è possibile prendere in considerazione un processo di internazionalizzazione se prima non si valuta lo stato di “salute” della propria ditta. Non esistono regole precise da seguire, ma indubbiamente volersi affacciare ai mercati esteri è possibile quando la società ha una discreta solidità economica-finanziaria alle spalle, produce prodotti di qualità e adatti al target straniero, vanta prezzi competitivi sui mercati di destinazione, dispone di un sistema d’informazione affidabile e dispone infine di risorse temporali, economiche e umane per investire su un’altra piazza.

Immancabili dovrebbero essere anche interlocutori e controparti estere affidabili. Infatti poter fare affidamento su uno o più partner già presenti sul mercato straniero, significa riuscire a far fronte ad eventuali problematiche legate alla logistica, agli investimenti, ai pagamenti, ecc.

La migliore strategia

L’internalizzazione è sicuramente una buona carta da giocare per un’impresa che voglia avere maggiori opportunità di business. Affrontarla nel modo giusto però, significa fare affidamento ed essere affiancati durante il processo da professionisti in grado di stilare e strutturare un’adeguata strategia. Il tutto infatti deve essere realizzato tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dell’azienda e degli specifici mercati d’interesse. Per questi obiettivi sono erogati anche diversi contributi a fondo perduto pubblici  nonché finanziamenti agevolati.

Valuta estera e fatturazione elettronica

In alcuni casi è necessario emettere una fattura elettronica con valuta estera. L’Agenzia delle Entrate (AdE) ha previsto una serie di indicazioni ufficiali da seguire per non cadere in errori banali di forma e sostanza.
La necessità di emettere una fattura elettronica con una valuta diversa dall’euro, può capitare, ad esempio, nei settori delle commodities o in quello del bunkeraggio. La stessa esigenza può manifestarsi anche difronte a soggetti committenti esteri.

Valuta estera e fatturazione elettronica: la normativa di riferimento

Premesso che a oggi non esiste ancora un chiarimento ufficiale, è necessario fare quindi riferimento alle norme in vigore di derivazione UE.
L’amministrazione finanziaria non ha quindi chiarito del tutto come comportarsi quando la base imponibile, imposte (IVA) e totale fattura elettronica devono essere espresse in valuta estera (in valuta quindi diversa dall’euro).

In assenza di specifiche è necessario quindi fare riferimento alla Direttiva n° 2010/45/UE. Questa che contiene le indicazioni sulle modalità di emissione della fattura.

 

Valuta estera

 

In una precedente direttiva (n° 2006/112/CE) veniva stabilito quanto segue:
“gli importi figuranti in fattura possono essere espressi in qualsiasi moneta. Questo purché l’importo dell’IVA da pagare o da regolarizzare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro”

Di conseguenza questo significa che l’emissione di una fattura elettronica con valuta estera è possibile. Rimane però vincolante che l’importo IVA deve per forza essere espresso nella moneta nazionale (EURO).
In questo caso il tasso di cambio da utilizzare deve essere l’ultimo pubblicato dalla Banca Centrale Europea al momento in cui l’imposta diventa esigibile (cioè al momento dell’emissione della fattura).

Valuta estera e fatturazione elettronica: la normativa italiana

Queste indicazioni però non sono state rispettate alla lettera dalla nostra normativa nazionale. Infatti l’articolo 21 comma 2 lettera 1) del DPR n° 633/72 stabilisce che in fattura sono obbligatori i seguenti dati:

  • aliquota
  • ammontare dell’imposta
  • imponibile con arrotondamento “al centesimo di euro”

Si parla quindi di centesimi di euro. In soccorso a questa precisazione arriva la Circolare n°12/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate. Qui è presente un rimando al dettato normativo della Direttiva europea n°2006/112/CE.

É stabilito inoltre che: “vale la regola generale dettata al comma 2, lettera l), che dispone l’indicazione dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro”.

Da questo sembra effettivamente che non sia possibile emettere una fattura elettronica con valuta estera. Esiste un’eccezione. Questa è data dall’emissione dell’e-fattura in doppia valuta con l’adozione del tasso di cambio del giorno in cui l’IVA è divenuta esigibile.

Valuta estera: una situazione di incertezza generale

La situazione rimane quindi molto incerta. Da una parte una Direttiva Europea concede la possibilità di emettere fatture elettroniche con valuta estera. Dall’altra la normativa italiana dice il contrario. Nel mezzo ci sono migliaia di aziende che a oggi hanno comunque necessità di emettere e-fatture con valute straniere.

É necessario muoversi con cautela. Una soluzione potrebbe essere quella di indicare in euro gli importi relativi a base imponibile e imposta (IVA). Nel campo “descrizione” del file XML sarà necessario quindi indicare il tasso di cambio e la conversione degli importi nella valuta desiderata.

Esiste una soluzione alternativa. Questa prevede di emettere la fattura elettronica in Euro e allegare a questa un documento fiscalmente irrilevante (una copia di cortesia per il cliente), nella valuta estera che si desidera, con la relativa conversione in euro.

Fatturare all’estero: la fatturazione elettronica in Europa e nel mondo

Fatturare all’estero con la e-fattura non è così scontato. La fatturazione elettronica ha dimostrato e sta dimostrando tuttora la sua validità come strumento chiave nella lotta contro l’evasione, ma non tutti i paesi in Europa e nel mondo l’hanno ancora adottata. La sua diffusione a livello globale è strettamente collegata alla lotta all’evasione fiscale e finora i paesi che l’hanno adottata sono stati quelli caratterizzati da un tasso molto alto di “evasione”. Purtroppo anche l’Italia fa parte di questa classifica ed è per questo che ha deciso di introdurre questo nuovo sistema. Ma in Europa non è la sola, vediamo ad esempio come si è comportato il Portogallo, che si trovava, più o meno, sulla stessa nostra barca, in materia di evasione fiscale.

Fatturare all’estero: il caso del Portogallo

Il Portogallo è l’unico paese europeo, oltre all’Italia, ad aver introdotto l’obbligo della fatturazione elettronica. Questa decisione è stata presa dal Governo portoghese per uscire in modo efficace dalla profonda crisi finanziaria originata nel 2008.
Anche la Commissione Europa è stata concorde nell’affermare che l’introduzione della fatturazione elettronica in Portogallo, è stato lo strumento fondamentale per far uscire il paese dalla profonda crisi nel quale era sprofondato. A partire dal 2012 il Portogallo si è risollevato, uscendo finalmente dai lunghi strascichi del fallimento di Lehman Brothers..

Fatturare all’estero: il quadro generale europeo

33 paesi analizzati per capire come si comportano i vari esecutivi europei. 28 paesi facenti parte dell’Unione Europea, più Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Turchia, sono stati analizzati per capire l’andamento finanziario in relazione alla fatturazione elettronica. In conclusione 13 paesi non hanno ancora regolamentato in via definitiva la fatturazione elettronica. Molti paesi l’hanno adottato ancora su base volontaria e hanno regolamentazioni non univoche a livello federale o regionale.

Tirando le somme dello studio che è stato eseguito, in tutti gli stati è possibile trovare tre diverse casistiche:

  • Obbligo totale
  • Obbligo Parziale
  • Adesione volontaria.

 

Fatturare all'estero

 

Della prima casistica fanno parte 9 paesi. In questo caso i governi hanno deciso di imporre l’obbligo a tutti gli operatori economici e a tutte le autorità pubbliche centrali, regionali e locali.

Nella seconda invece rientrano 7 nazioni. In questi stati sono ancora in vigore deroghe temporanee per le società più piccole, per le fatture sotto una determinata soglia o, ancora, per alcune tipologie di PA (Pubbliche Amministrazioni).

Infine nella terza e ultima casistica rientrano altri 4 paesi. In questi territori l’obbligo delle PA è sol sulla ricezione, ma non esiste ancora una costrizione per gli operatori economici.

Fatturare all’estero: le date in cui è entrato in vigore l’obbligo della e-fattura per le PA

Nel seguente elenco riportiamo le date in cui è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione:

  • Austria (dal 2014)
  • Belgio (dal 2018, per le operazioni sopra ai 135mila euro)
  • Croazia (dal 2016)
  • Danimarca (dal 2005)
  • Estonia (dal 2017)
  • Finlandia (dal 2010)
  • Francia (introduzione progressiva a partire dal 2017)
  • Germania (progressivamente dal 2017)
  • Lituania (dal 2017)
  • Paesi Bassi (dal 2017 verso lo Stato centrale, dal 2019 verso tutte le PA)
  • Slovenia (dal 2015)
  • Spagna (dal 2015, obbligatoria per gli importi superiori ai 5mila euro)
  • Svezia (dal 2008 verso il governo centrale)

Nel 2017 inoltre, l’European Committee for Standardization, ha definito gli standard della fatturazione elettronica per fatturare all’estero. É stato quindi indicato un modello di riferimento ai quali tutti gli Stati membri devono guardare.

Fatturare all’estero: la situazione nel mondo

E dopo aver visto la situazione in Europa, diamo ora uno sguardo al resto del mondo. Come si stanno comportando negli altri continenti rispetto all’adozione della e-fattura?
La fattura elettronica sta riscontrando un discreto successo solo negli stati dell’America del sud. Questo perché in questi paesi lo strumento del documento elettronico è stato adottato per contrastare principalmente l’evasione fiscale. Migliorare il controllo fiscale e ridurre i tassi di evasione sono tra i principali scopi di paesi come il Cile, il Brasile e il Messico.
In USA e in Asia sono stati pochissimi gli stati che hanno dimostrato un timido interesse alla fatturazione elettronica. In Africa invece il ricorso alla e-fattura è ampiamente diffuso in Sudafrica, mentre in Australia siamo ancora nelle fasi di test.

Fattura elettronica europea 2020: arriva l‘obbligo per tutti i paesi

Sull’argomento fattura elettronica l’Europa mostra attualmente un quadro piuttosto disomogeneo. Le regole applicate dai vari paesi dell’Unione Europea sono difformi e non tutti ancora prevedono l’obbligo della fatturazione elettronica. In alcuni casi l’utilizzo della e-fattura è limitato nei confronti della pubblica amministrazione (PA).
In Francia, ad esempio, l’uso della fattura elettronica per quanto riguarda i pagamenti B2B, è limitato solo alle grandi imprese. Danimarca, Austria e Spagna invece hanno una linea guida più definita e l’applicano in modo più delineato.

Portogallo: un esempio per tutti

Per quanto riguarda la fatturazione elettronica B2B, il primo paese ad averla introdotta è stato il Portogallo. Nell’ormai lontano 2012 ha deciso di impiegare per tutte le transazioni la fattura elettronica. Con questo ha ottenendo dei risultati più che soddisfacenti in ambito di evasione fiscale. Anche l’Italia quindi, è stata battuta sul tempo, nell’adottare questa misura cautelare per combattere l’evasione fiscale. Nonostante il buon esempio dell’operato del Portogallo però, i paesi dell’UE continuano a non sentire la necessità di adottare la fatturazione elettronica come obbligatoria nelle transazioni. Anzi, alcuni hanno deciso addirittura di introdurla limitatamene alle operazioni relative alla propria pubblica amministrazione e basta.

Fatturazione elettronica: un optional per l’UE

La legislazione europea vede e indica la fatturazione elettronica come un’opzione. Nei testi e nei documenti che ne parlano è previsto l’obbligo esclusivamente in tema di appalti pubblici, verso i quali tutti i paesi che fanno parte dell’Unione Europea, devo necessariamente adeguarsi. Per quanto riguarda invece ogni altra casistica, la e-fattura rimane facoltativa. Non solo. La normativa europea vigente, prevede che per introdurre l’obbligo, è necessario chiedere una deroga a Bruxelles.
L’Italia in questo è stata una vera e propria pioniera, quando decise di estendere l’obbligo dal 2019 anche a tutte le transazioni tra privati (B2B). Per questo motivo fu costretta a chiedere una deroga per poter estendere e applicare la normativa che desiderava.

fattura elettronica

Direttiva 2014/55/UE: “Fatturazione elettronica negli appalti pubblici”

Con questa direttiva è stato esteso, a tutti i paesi dell’UE, l’obbligo di inviare e ricevere la fattura elettronica da e verso le pubbliche amministrazioni. La e-fattura deve rispettare, anche in questo caso, determinate caratteristiche e condizioni tecniche, come già avvenuto in Italia in passato.
L’obbligo della fattura elettronica è esteso a tutte le PA, comprese quelle locali. La norma è andata a impattare tutte le pubbliche amministrazioni già dal 18 aprile 2019, fino ad arrivare al 18aprile 2020, quando è arrivata a toccare e comprendere anche quelle locali.
I formati della fattura elettronica accettati e conformi alla norma tecnica europea EN 16931 sono: XML – Ubl 2.1 e CII – 16B.
Il formato più diffuso rimane sempre quello del CII, specialmente la versione XML-UBL. Questo formato permette di utilizzare oltre 60 documenti di business, supportando tutte le fasi del ciclo dell’ordine e semplificando le attività.

Il processo di digitalizzazione dei Paesi europei

La normativa è stata adottata per rispondere al processo di digitalizzazione dei Paesi europei. La direttiva ha infatti lo scopo di:

  • Automatizzare l’elaborazione dei dati contenuti nelle fatture;
  • Velocizzare e facilitare le attività di ricezione, invio e gestione fatture, bypassando le difficoltà legate all’utilizzo di strumenti prettamente nazionali;
  • Facilitare il monitoraggio dei costi pubblici e il controllo di eventuali errori e/o irregolarità;
  • Aiutare e facilitare i soggetti passivi IVA a partecipare agli appalti pubblici oltre frontiera.

Si tratta di una serie di obiettivi comuni. La normativa europea ha deciso di cercare di raggiungere dei risultati per avere un’Europa più omogenea e forte e aperta al dialogo tra i suoi paesi (soprattutto per quanto riguarda il quadro economico).

L’Italia post provvedimenti europei

A seguito di questa normativa europea, l’Italia è stata una tra i primi paesi dell’UE a muoversi verso l’acquisizione della fatturazione elettronica estesa a tutte le realtà. A seguito della direttiva europea, l’Italia ha infatti emanato il Decreto legislativo 148/2008, a cui ha fatto seguito il provvedimento n°99370/2019 dell’Agenzia delle Entrate. Attraverso questi due documenti il nostro paese ha approvato e definito le regole tecniche Core Invoice Usage Specification (CIUS) e le modalità applicative per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici. Questi provvedimenti hanno anche fatto si che venisse definito il Sistema di Interscambio e venissero tracciate le caratteristiche per poter elaborare e ricevere le e-fatture.

Fatturazione elettronica con l’estero: operazioni con operatori residenti Paesi Extra-UE

Come funziona la corretta fatturazione con l’estero? Quando un azienda, o un professionista operano con l’estero, ci son alcune aspetti relativi all’obbligo in materia di IVA, che devono essere rispettati. In materia di fatturazione elettronica, ci viene in aiuto la circolare 16/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate.

Fatturazione elettronica e cessione beni mobili nelle operazioni UE ed Extra-Ue

Il momento stesso in cui viene effettuata l’operazione di cessione del bene mobile, è lo stesso momento in cui deve essere fatta la fatturazione elettronica. Indipendentemente dalla data di partenza della merce, il momento in cui questa viene concessa, è o stesso in cui deve essere fatta la fatturazione elettronica. Questo vale sia che si tratti di un privato extra UE, che di un operatore economico extra UE.

Che cos’è l’esportazione diretta

Spieghiamolo molto semplicemente con un esempio. Poniamo il caso di un’azienda italiana, che venda un prodotto a un privato residente in Venezuela. La spedizione è a cura della ditta italiana. In questo caso la fatturazione elettronica emessa dalla società italiana dovrà riportare la dicitura: “non imponibile” IVA. L’esportazione diretta si riferisce quindi al trasporto di beni ceduti a un soggetto extra UE. L’unica cosa a cui si dovrà fare attenzione, sono i dazi doganali. L’esportazione diretta è regolamentata ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) del DPR n. 633/72..

Che cos’è l’esportazione indiretta

L’unica cosa che cambia nell’esempio che abbiamo fatto prima, è che il trasporto o la spedizione dei beni sia a carico del cessionario non residente o per suo conto. In questo caso l’uscita dal territorio dell’UE deve avvenire entro e non oltre 90 giorni. Anche in questo caso la cessione dei beni non è imponibile IVA, in base sempre all’ stesso articolo.
Il cessionario dovrà restituire al cedente copia della fattura vistata dalla dogana di uscita dalla Comunità Europea, entro 90 giorni dall’operazione. Se il cessionario non dovesse adempiere alla restituzione della copia fattura vistata, il cedente dovrà applicare e pagare l’IVA.

Fatturazione elettronica

Fatturazione elettronica e operazioni non imponibili

Per tutte le operazioni non imponibili IVA, nella fatturazione elettronica deve essere riportata la dicitura “operazione non imponibile”. Questo in base all’articolo 21, comma 6, lettera b) del DPR n. 633/72. Nel caso in cui l’operazione avvenga fuori dall’UE, sulla fatturazione elettronica, dovrà essere indicata la dicitura: “operazione non soggetta” (articolo 21, comma 6-bis, lettera b), DPR n. 633/72).

Come funziona la fatturazione elettronica per i beni non imponibili IVA

La fattura deve tornare nelle mani del cedente, entro e non oltre il quarto mese successivo a quando avviene l’operazione. Deve essere inoltre vistata dall’ufficio doganale della comunità.
Se questo non dovesse essere possibile, l’alternativa è quella di emettere fattura elettronica comprensiva IVA, al momento dell’operazione stessa. Poi, se entro tre mesi il privato extra-UE trasporta i beni fuori dalla UE ed entro quattro mesi riconsegna una copia della fattura con il timbro “visto uscire” della Dogana UE di uscita, il cedente rimborserà il privato extra-UE dell’importo dell’IVA e registrerà questa IVA a credito nel registro IVA acquisti.
Volendo il rimborso può essere effettuato anche da società di intermediazione Tax-free o Tax refund.

Come funziona la fatturazione elettronica per e-commerce diretto

In caso di un e-commerce che effettui vendita B2C a soggetti fuori dall’UE, conta il luogo di stabilimento del committente privato, indipendentemente da quello del prestatore. In questi casi quindi, l’IVA non è rilevante ai fini dei servizi resi. Di conseguenza la fattura va emessa senza IVA.

E-commerce B2B e operatori Extra-UE

Nel caso delle transazioni B2B la regola generale è quella della tassazione IVA nello stato di stabilimento del committente (cliente). Quindi il soggetto italiano, dovrà emettere fattura senza IVA, indicando sempre la dicitura: “operazione non soggetta”ex articolo 7-ter, comma 1, lettera a) del DPR n. 633/72.

Tutto più semplice con FatturaPro

Tutte queste operazioni sembrano piuttosto complicate. Doversi ricordare quando e cosa scrivere nella fatturazione elettronica da emettere quando si tratta con l’estero, non è sempre facile. Per fortuna esistono degli strumenti e delle piattaforme, come FatturaPRO.click che facilitano la vita (e non poco) alle aziende e ai professionisti. Basta un click, semplicemente, e la fattura viene emessa, inviata e registrata esattamente come deve essere fatta. Senza dover avere tante competenze specifiche, un click che risolve la questione.

Fattura elettronica: tutte le novità del provvedimento n 999222 del 28/02/2020

Nell’articolo precedente: “I nuovi codici della fattura elettronica”, abbiamo iniziato a vedere tutte le novità introdotte dal provvedimento n 999222 del 28 febbraio 2020 di Agenzia delle Entrate. Le nuove disposizioni riguardano soprattutto modifiche alle codifiche dei Tipi Documento della fattura elettronica. Abbiamo già visto molti dei codici nuovi introdotti e/o modificati dalle nuove disposizioni. Definiamo l’elenco riportando anche le specifiche alle estrazioni dei depositi via e ai codici natura.

Codici TD 22 e TD 23

Ripartiamo dai codici TD 22 e TD 23.

TD22 Estrazione beni da Deposito IVA; TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA.

Sono codici necessari a gestire tutte le operazioni da deposito IVA, nelle quali è necessaria l’integrazione. L’integrazione della fattura di estrazione dal deposito Iva è sempre obbligatoria tranne nei casi in cui l’estrazione non modifica i dati dell’introduzione dei beni dal deposito.

I codici natura

I codici natura indicano al Sistema di Interscambio e alla controparte, la natura dell’operazione di beni o prestazioni di servizi che comportano l’applicazione dell’IVA. Quando questo codice non viene indicato, il Sistema di Interscambio, scarterà la fattura elettronica.

Codici natura N2 N3 ed N6

N2 – operazioni non soggette

N3 – operazioni non imponibili

N6 operazioni a reverse charge

Sono stati individuati tre diversi codici per differenziare le operazioni che non sono soggette per mancanza del requisito di territorialità e le altre tipologie di operazioni non soggette. Distinzione piuttosto importante perché le relative operazioni impattano direttamente sul volume di affari e obbligano il soggetto alla fatturazione.

Il codice N3 in particolare, comprende sette distinte casistiche, una generica e sei relative alle esportazioni, che ci limitiamo a elencare:

  1. N3.1 – art. 8 Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione – VE30 col  le cessioni intracomunitarie (N3.2 – art. 41 Dl 3311/93 – rigo della dichiarazione – VE30 col 3 )
  2. le cessioni verso San Marino (N3.3 – art. 71 Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione – VE30 col le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (N3.4 – art. 8 bis del Dpr 633/72 rigo della dichiarazione – VE30 col 5)
  3. cessioni non imponibili con lettere d’intento (N3.5 – art. 8, 1 comma, lett. c) del Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione – VE31)
  4. altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
  5. (N3.6 art. 21comma 6 bis ovvero cessioni verso depositi Iva art. 50 bis del Dl 331/93 – rigo della dichiarazione – VE32).

Fattura elettronica

Il codice N6 nel dettaglio

Riguarda le operazioni a inversione contabile. Sono stai individuati dieci diversi sottocodici, uno generico e nove specifici. Il codice non ricomprende solo le operazioni attive ma anche alcune operazioni passive.

Anche in questo caso ci limitiamo a elencarvi i codici:

  1. (N6.1 – art. 74 Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. 2)
  2. cessioni di oro e argento puro (N6.2– art. 17, 5 comma Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. subappalto nel settore edile (N6.3 – art. 17, 6 comma Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. 4)
  3. cessione di fabbricati (N6.4 – art. 17, 6 comma lett. a bis), Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. cessione telefoni cellulari (N6.5 – art. 17, 6 comma lett. b), Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col.
  4. cessione di prodotti elettronici (N6.6– art. 17, 6 comma lett. c), Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. 7)
  5. prestazioni comparto edile e settori connessi (N6.7 – art. 17, 6 comma lett. a ter), Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. 8)
  6. operazioni settore energetico (N6.8 – art. 17, 6 comma lettera da d bis a d quater), Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. 9)
  7. altri casi (N6.9)

L’obbligo dal 01/10/2020

Dal primo ottobre 2020 la fattura elettronica che non conterrà questi nuovi codici, verrà automaticamente scartata dal Sistema di Interscambio. L’errore di ritorno che segnalerà il sistema, sarà il codice 00445 per le fatture ordinarie. Mentre per le fatture semplificate il codice di errore sarà 00448.

Conclusioni

Tutto quello che abbiamo voluto specificare in questo e nel precedente articolo, può creare forse un po’ di panico. In realtà è tutto molto più semplice e automatico, se viene gestito attraverso piattaforme automatiche di supporto come FatturaPRO.click. Codici natura, codici tipo documento, bollo, ecc… Qualunque aspetto viene affrontato e gestito automaticamente dal sistema con un semplice e banale click. Quello che vogliamo è comunque rendere consapevole l’utente che queste novità andranno a impattare i seguenti aspetti:

  1. La gestione integrata dei flussi di fatturazione;
  2. Il superamento dell’esterometro;
  3. La gestione della formazione automatizzata della dichiarazione annuale IVA.

Fatturazione Elettronica ed Esterometro 2020: cosa fare con i clienti esteri

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto importanti novità, dalla fatturazione elettronica all’esterometro. Poco noto e conosciuto dai molti, l’esterometro rappresenta uno strumento indispensabile per tutte quelle azienda che hanno instaurato rapporti commerciali con clienti stranieri.
La Fatturazione Elettronica riguarda solo ed esclusivamente i soggetti residenti e stabiliti sul territorio italiano. Ma come devono comportarsi le imprese e i professionisti italiani che acquistano e/o vendono all’estero? Cerchiamo di fare chiarezza sull’emissione delle fatture (elettroniche e non) verso clienti non residenti in Italia.

Esterometro: cos’è e come funziona

Forse non tutti sanno che oltre all’obbligo della fatturazione elettronica, è scattato anche l’obbligo dell’esterometro. Con questo si intende la comunicazione dei dati delle operazioni “transfrontaliere”. L’emissione della fattura elettronica emesse e ricevute da e verso soggetti non stabiliti sul territorio italiano, non è obbligatorio. Nonostante questo la loro comunicazione all’Agenzia delle Entrate deve comunque essere effettuata. Questo adempimento viene garantito grazie alla compilazione del così detto esterometro (o fatturazione elettronica estera).

Esterometro: soggetti obbligati…

Si tratta di una comunicazione telematica mensile che riepiloga le fatture emesse e ricevute con soggetti non stabiliti nel territorio italiano.
I soggetti obbligati alla compilazione e all’invio dell’esterometro sono gli stessi della fatturazione elettronica. Quindi parliamo di tutti i soggetti titolari di partita IVA. Di conseguenza tutti gli operatori IVA che effettuano operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi effettuati/ricevuti verso e da soggetti non stabiliti sul territorio dello stato.
Con la Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 l’Agenzia delle Entrate (AdE ha inoltre stabilito che l’esterometro è obbligatorio SOLO per i soggetti residenti e stabiliti in Italia. La comunicazione dell’esterometro deve comprendere anche tutte le operazioni realizzate nei confronti dei soggetti identificati. Da questo è chiaro che diventa rilevante che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso. Di contro non è significativo che l’operazione sia o meno rilevante ai fini IVA, sul territorio italiano.

… Committenti esonerati

I soggetti esonerati dall’esterometro sono i contribuenti che rientrano nel regime dei “minimi”, in quello dei “forfettari”, i contribuenti nel regime speciale degli agricoltori e, secondo le ultime novità, anche i medici e i farmacisti.
Per semplificare possiamo dire che chi lavora con clienti esteri può inviare loro fatture in formato cartaceo, comunicandone i dati tramite appunto l’esterometro. In alternativa si può sempre scegliere di usare e inviare la fattura elettronica anche nei confronti di tali soggetti. Il vantaggio sta nel fatto che chi opta per l’emissione della fatturazione elettronica anche nei confronti di soggetti stranieri, può evitare di compilare l’esterometro. Emettendo fattura elettronica, infatti, si è automaticamente esonerati dall’obbligo di trasmettere l’esterometro.

Quali fatture devono essere indicate nell’Esterometro

Nell’esterometro dovranno essere riportate specifiche fatture:

1. fatture emesse verso soggetti comunitari, non stabiliti in Italia, ma identificati ugualmente ai fini IVA (per i quali comunque non è stata emessa fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio);
2. Sono da riportare anche le fatture ricevute dai soggetti comunitari non stabiliti in Italia;
3. Tutte le fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per i quali non sia stata emessa fattura elettronica e non vi sia “bolletta doganale”;
4. Autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
5. Autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extra UE.

Fatturazione Elettronica

Tutti i dati da indicare per le operazioni transfrontaliere

Con il provvedimento del 30 aprile 2018, AdE ha stabilito che i dati da indicare nell’esterometro sono:

• i dati identificativi del cedente/prestatore;
• dati identificativi del cessionario/committente;
• tutti i dati del documento comprovante l’operazione;
• la data di registrazione
• il numero del documento, base imponibile, aliquota IVA applicata e l’imposta.

Esterometro: cosa cambia con la Brexit 2020

A seguito dell’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea (Brexit 2020), i committenti italiani non hanno comunque l’obbligo della redazione dell’esterometro, per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi da soggetti UK. La nuova normativa prevede infatti che le operazioni relative all’acquisto di beni e servizi effettuati da soggetti extra UE, debbano essere documentate con un’autofattura. Non si trattano infatti di operazioni soggette alla fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio, ma trovano invece applicazione nell’ambito dell’esterometro.

Calendario scadenze Esterometro 2020

Entro quando deve essere inviato l’esterometro?
Deve essere inviato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla fine del trimestre.
Il Decreto fiscale 2020 ha previsto le seguenti nuove scadenze:

  • Gennaio – Febbraio – Marzo – comunicazione entro il 31 Maggio 2020
  • Aprile – Maggio – Giugno – comunicazione entro il 30 settembre 2020
  • Luglio – Agosto – Settembre – comunicazione entro il 30 Novembre 2020
  • Ottobre – Novembre – Dicembre – comunicazione entro il 28 Febbraio 2021

Cosa succede se si omette la comunicazione dell’Esterometro?

Facile! Siamo soggetti a delle sanzioni.
Queste sanzioni sono pari a 2 euro per ogni fattura (per un massimo di 1000 €) se si omette o si sbaglia la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere. Scendono ad 1 € (per un massimo di 500 € a trimestre), se l’invio viene effettuato entro i quindici giorni successivi alla scadenza naturale.

Fatturazione elettronica per i clienti esteri

Le regole di compilazione delle fatture elettroniche verso l’estero, sono pressoché le stesse.
É necessario riportare il “Codice Destinatario (occorre indicare il codice convenzionale “XXXXXXX”) e la Partita IVA. Per quanto riguarda la partita IVA, se il soggetto ha sede in uno stato dell’Unione Europea va inserita quella comunitaria con l’identificativo della nazione di appartenenza. Se il soggetto invece fosse “extra UE” va inserito il codice “OO99999999999”.
L’unico accorgimento necessario è quello di inviare al cliente straniero copia cartacea della fattura emessa.