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Fattura Elettronica e Decreto Liquidità: slitta il pagamento del bollo

Con il Decreto Legge dell’8 Aprile 2020 (entrato in vigore il 9/04/2020), il Governo ha stabilito ulteriori novità per quanto riguarda le scadenze fiscali dei prossimo futuro (settimane e mesi).
Con il precedente Decreto Cura, il Governo aveva già provveduto a bloccare, o far slittare, molte scadenze e pagamenti. Con le nuove disposizioni previste adesso nel DL 8/4/2020, ha voluto posticipare anche la scadenza del pagamento del bollo della fattura elettronica.

Rinvio, ma non per tutti

Il DL specifica però c del pagamento del bollo della fattura elettronica non potrà valere, ed essere applicato, per tutti e in tutte le casistiche. Sono stati posti determinati paletti per andare a individuare nello specifico tutte le e-fatture per le quali sarà possibile godere di questa agevolazione. In linea generale possiamo dire che il DL on riguarda la totalità delle fatture elettroniche, ma solo una parte di esse. Per usufruire dello slittamento il totale da pagare dovrà infatti essere inferiore a una determinata cifra.
Il Decreto Liquidità indica esattamente la soglia limite. Sopra quella soglia infatti il pagamento dovuto all’Erario sarà sempre obbligatorio nella totalità e rispettando le scadenze dell’attuale calendario fiscale.

Imposta di bollo sulla fattura elettronica: quando è possibile pagarlo in ritardo

Con il Decreto Liquidità è stata stabilita una soglia minima entro la quale il totale della fattura elettronica permette di far slittare il pagamento dell’imposta di bollo. Se il totale da pagare è inferiore a 250€, allora è possibile evitare di pagare il bollo sulla fattura elettronica. Il versamento potrà essere rimandato al 20 Luglio 2020, ulteriore nuova data termine per effettuare il saldo del bollo (data di scadenza per i versamenti relativi al secondo trimestre dell’anno).
Nel caso in cui la somma dell’imposta di bolla del primo e del secondo trimestre dell’anno, dovesse risultare essere comunque inferiore a 250€ per il periodo Gennaio/Giugno 2020, il pagamento verrà ulteriormente posticipato al 20 Ottobre 2020 (data di scadenza del terzo trimestre 2020).
Nel DL Liquidità non sono poi previsti altre posticipazioni (quindi vengono confermate le scadenze del 20 Ottobre e del 20 Gennaio 2021).

Cos’è e come funziona il Bollo della fattura elettronica

Il bollo è un’imposta che viene applicata sull’emissione delle singole e-fatture con importi superiori a 77,47 € e che non sono assoggettate all’IVA.
Dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica l’Esecutivo e Agenzia delle Entrate si è largamente occupata nel Decreto Legge 34 del 2019 (il cosiddetto Decreto Crescita di cui all’articolo 12 comma 9) e nelle successive modifiche riportate nell’articolo 17 del Decreto Fiscale pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 Ottobre 2019 (nel quale si trattavano le modalità di comunicazione, l’ammontare delle sanzioni e le relative tempistiche).
Volendo riassumere possiamo semplicemente dire che la marca da bollo (fisico o digitale che sia) è applicata alla fattura elettronica:

  1. Fuori campo IVA;
  2. Escluse dalla base imponibile;
  3. Esenti IVA;
  4. Non imponibili;
  5. Effettuate da soggetti passivi che usufruiscono del regime dei minimi o forfettario;

Il pagamento viene eseguito tramite modello F24, solo ed esclusivamente in modalità telematica.
Per poterlo fare è necessario conoscere il codice tributo relativo al proprio versamento e seguire le indicazioni per il pagamento online dell’F24.

Fattura Elettronica

Modello F24

L’F24 è un modulo che viene utilizzato per effettuare il pagamento di vario genere. Ricordiamo ad esempio:

  • Imposta di bollo sulle e-fatture;
  • Imposte sui redditi di persone fisiche e imprese (IRPEF, IRES);
  • Ritenute sui redditi da lavoro e sui redditi da capitale;
  • IVA;
  • Imposte sostitutive delle imposte sui redditi dell’IRAP e dell’IVA;
  • Imposta sostitutiva sulle vendite immobiliari;
  • Imposta regionale attività produttive (IRAP);
  • Addizionale regionale e comunale all’IRPEF;
  • Accise, Imposta di consumo e di fabbricazione;
  • Contributi e premi INPS, INAIL, ENPALS, INPGI;
  • IMU, TARES, TARI e TASI;

Il modello F24 ha una sezione diversa dedicata alla tipologia di pagamento da dover effettuare. In linea generale verranno richiesti, per la compilazione completa, i seguenti dati:

  • l’importo da pagare;
  • il codice tributo;
  • l’anno a cui fa riferimento l’imposta;
  • in caso di pagamento rateale, specificare quale rata di sta pagando;
  • eventuali crediti e saldo finale.

La piattaforma di FatturaPRO.click permette di effettuare l’assolvimento dell’imposta di bollo in automatico eseguendo numerosi controlli, per azzerare i rifiuti causati da documenti non compilati correttamente.

Fattura elettronica 1.6: l’evoluzione

Nell’articolo “Fattura elettronica: tutte le novità del provvedimento n 999222 del 28/02/2020” abbiamo iniziato a vedere tutte le nuove modifiche stabilite dall’Agenzia delle Entrate riguardo la fattura elettronica. Con questo provvedimento è stata sancita l’evoluzione della fattura elettronica dalla versione 1,5 a quella 1,6. Questa manovra ha visto la proroga di alcune scadenze, nonché l’introduzione di nuovi codici al Tipo documento e Natura.

Fattura Elettronica 1,6: le nuove date del calendario amministrativo

Il provvedimento ha posticipato al 30 settembre 2020 la scadenza per l’accettazione da parte del Sistema di Interscambio (SdiI) delle fatture elettroniche redatte nella versione precedente, 1,5. In Sistema di Interscambio continuerà ad accettare tutte le e-fatture create, inviate e registrate, secondo le vecchie specifiche tecniche previste dal provvedimento 89757 del 30 Aprile 2018.
La situazione invece cambierà dal primo ottobre 2020. A quella data il SdI accetterà solo ed esclusivamente le fatture che rispetteranno i canoni previsti dal nuovo provvedimento, scartando in errore, tutte le altre.

Servizio di acquisizione e consultazione delle fatture elettroniche

Al 4 maggio 2020 è stata anche fissata la nuova data per aderire al servizio di “consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.
Per tutti i consumatori finali, invece, che avessero già effettuato l’adesione, le fatture ricevute sono già consultabili, dal primo marzo.

Per semplificare il quadro, indichiamo il seguente specchietto riepilogativo:

  1. Fino al 3 Maggio 2020 il SdI accetterà solo fatture elettroniche conformi alla vecchia versione 1,5;
  2. Dal 4 maggio 2020 al 30 settembre 2020, SDI accetterà le e-fatture conformi sia alla vecchia che alla nuova versione;
  3. Dal 1 ottobre 2020, SDI accetterà esclusivamente le fatture elettroniche conformi alla nuova versione, 1.6

Le modifiche sui tracciati della fatturazione elettronica

Rivediamo in breve i nuovi codici che la versione 1.6 ha introdotto e previsto per e-fattura:

Al “TipoDocumento” (campo TDXX), sono stati aggiunti altri codici:

  • TD16 per Reverse Charge interno
  • TD17 acquisto servizi dall’estero
  • TD18 acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 acquisto di beni dall’estero
  • TD20 regolarizzazione e integrazione delle fatture
  • D21 Autofattura per splafonamento
  • TD22 Estrazione beni da Deposito IV
  • TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
  • TD24 Fattura differita
  • TD25 Fattura differita
  • TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni
  • TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Alla “Natura” (campo NX):

  • Aggiunti anche i subcodici N2.1 per le operazioni non soggette a IVA.
  • Per le operazioni NON IMPONIBILI, sono stati aggiunti i subcodici da N3.1 a N3.6
  • Il campo “Natura” (campo N6), è stato suddiviso in diversi subcodici da N6.1 a N6.8.
  • Aggiunta di un ulteriore codice avente natura residuale (N6.9).

Campo <TipoRitenuta>

Per questa voce sono stai aggiunti vari codici

  • RT03 Contributo INPS
  • RT04 Contributo ENASARCO
  • RT05 Contributo ENPAM
  • RT06 Altro contributo previdenziale

è stata prevista la possibilità di correggere il campo «Ritenuta». Questo è stato aggiunto per permettere di specificare in fattura se la ritenuta si riferisse a persone fisiche, piuttosto che giuridiche.

Fattura elettronica

Ulteriori Modifiche alla fatturazione elettronica

È stato creato e implementato un nuovo campo, a compilazione facoltativa: “Sistema Emittente”. Con questo sarà possibile identificare il sistema con il quale è stata creata ed emessa la fatturazione elettronica nel formato XML.
Qualche miglioramento anche sulla fruibilità del sistema. La lunghezza dei campi: <Importo> <ScontoMaggiorazione> “PrezzoUnitario” e “PrezzoTotale” è stato aumentata, per lasciare più spazio alla digitazione.
Il campo “Dati bollo”, sarà compilabile esclusivamente con il dato “SI”, visto che attualmente il costo è fisso a 2€.
Infine il campo “PEC Destinatario” sarà soggetto a controlli automatici per eliminare una serie di eventuali errori connessi alla digitazione dei dati.

Un lavoro facile facile

Tutte queste modifiche, correzioni e implementazioni previste dall’Agenzia delle Entrate, possono spaventare la maggior parte delle persone. In realtà come abbiamo già detto più volte, non devono preoccupare, visto che basterà utilizzare una piattaforma completa come FatturaPRO.click per risolvere automaticamente qualunque problema. Basta un semplice click per accedere a un mondo semplificato, con il calcolo automatico delle imposte, della cassa previdenziale, della ritenuta d’acconto e conservazione a norma AgID per 10 anni inclusa.

I nuovi codici della fattura elettronica

Nuova spinta alla digitalizzazione del paese. L’Agenzia delle Entrate (AdE) delle entrate ha introdotto, con un provvedimento del 28 febbraio 2020, una nuova codifica delle varie tipologia di documento. provvedimento n 999222 del 28 febbraio 2020 di Agenzia delle Entrate ha stabilito modifiche alla codifica dei “tipi documento – TD”. Ha inoltre introdotto una maggiore articolazione dei codici relativi alla natura dell’operazione (“N”). In ottica di spinta verso una sempre maggiore digitalizzazione del paese, Agenzia dell’Entrate ha stabilito delle modifiche delle specifiche tecniche della fattura elettronica.

Le novità introdotte

Grazie a queste nuove distinte gli operatori potranno beneficiare di molte agevolazioni. L’intero flusso delle fatture potrà essere gestito in un’unica modalità, del tutto digitalizzata, sia quelle nazionali che estere. Le operazioni passive, comprese quelle dell’esterometro, potranno finalmente essere superate. Infine, la formazione della dichiarazione IVA annuale, potrà essere gestita in modo automatico.

I soggetti interessati alle modifiche

Le novità stabilite impatto le case produttrici dei software che creano i programmi dei sistemi gestionali dei contribuenti (come FatturaPRO.click), ma anche imprese e professionisti.
Le prime, dovranno adeguare software e piattaforme con i nuovi codici segnalati. Imprese e liberi professionisti dovranno invece decidere se modificare o meno, le proprie metodologie lavorative per sfruttare a pieno le opportunità create.

Il calendario degli obblighi

Il 4 Maggio 2020 è la data segnalata per la sperimentazione delle novità introdotte. In via obbligatoria, invece, lo diventeranno dal 01 Ottobre 2020. Le nuove disposizioni imporranno al Sistema di Interscambio (SdI), dal 1 Ottobre, di scartare tutte le fatture elettroniche che non rispetteranno le nuove regole.
Il 29 Febbraio era stato fissato come termine entro il quale tutti i contribuenti, consumatori finali, piuttosto che a partite IVA, potevano dare la propria adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche. Questa scadenza è stata semplicemente prorogata al 04 Maggio 2020.
Specifichiamo che i consumatori finali che hanno già aderito al servizio dal primo marzo 2020, possono già consultare sul proprio cassetto fiscale le fatture elettroniche ricevute dal primo gennaio di quest’anno.

Bollo, ritenute, contributi previdenziali e decimali

Per quanto riguarda il bollo, le novità introdotte permettono di eliminare l’obbligo di compilare il campo relativo. Diventa opzionale in quanto l’importo è sempre pari a 2€ per la fattura elettronica.
Le novità avanzate riguardano anche la gestione delle ritenute e dei contributi previdenziali. Viene infatti consentita una gestione precisa e puntuale delle voci previdenziali. Tra le altre anche quelle relative ai contributi INPS, Enasarco e Enpam.
Inoltre è stato esteso l’arrotondamento ad 8 decimali per gli sconti e le maggiorazioni.
Modificati anche i tipi documento (TD) e il campo “natura”, relativi al formato XML della fattura elettronica.
Da ultimo, ma non per importanza, sono stati introdotti dei nuovi codice di errore per la fattura elettronica.

Tipologia dei Documenti (TD)

Grazie alle novità introdotte, dal 4 Maggio, sarà messo a disposizione un sistema che permetterà un dettaglio maggiore dei documenti. Viene migliorata la gestione delle autofatture, delle fatture differite, l’inversione contabile interna ed esterna di estrazione dal deposito IVA.

Codice TD27 (fatture per auto consumo o per cessioni gratuite senza rivalsa)

Viene introdotto il codice TD27 per le autofatture. Per la fattura elettronica che riporta come mittente e destinatario lo stesso soggetto, questo codice permette di gestirne automaticamente la trasmissione e la ricezione dal Sistema di Interscambio. In pratica, grazie alle novità introdotte, si evita che l’autofattura quando viene ricevuta dal SdI, venga inserita tra le fatture di acquisto.

fattura elettronica

TD24 – fattura differita – art 21, 4 comma, lett. a), del Dpr 633/72

Fatture differite. Fattura elettronica differita di beni e servizi collegata a DDT per i beni (cioè ovvero da idonea documentazione di prova dell’effettuazione per le prestazioni di servizio). TD 25 fattura differita di cui all’art. 21, 4 comma, lett. b), del Dpr 633/72, cioè fattura elettronica differita per triangolari interne. Questi codici permettono un’immediata identificazione di fattura differita prescindere dalle evidenziazioni che devono essere poi gestite all’interno del formato.

Reverse charge interno TD16

Il codice riguarda le integrazioni che vengono inviate opzionalmente al SdI dal destinatario di una fattura ad inversione contabile limitatamente ai casi di reverse charge interno. L’integrazione non è obbligatoria. Viene comunque consigliata a chi ha già aderito al sistema di conservazione elettronica dell’agenzia delle entrate.

Codici TD17 TD18 TD19

Nello specifico:

  • Codici TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
  • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72

Questi codici consentono che ci consentono di uniformare il flusso delle fatture passive dall’estero o da non residenti e di gestire l’integrazione o l’autofattura con il SdI in modo del tutto automatico. Seguendo tutte le nuove disposizioni, è possibile evitare l’esterometro.

Codici TD20 TD21

TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21 Autofattura per splafonamento
Ultimi codici che vogliamo esaminare in questo articolo. L’argomento verrà poi ripreso nel prossimo post per andare a specificare l’estrazione dai depositi IVA e i codici natura.
I codici TD 20 e TD 21 sono stati aggiunti per regolarizzare le fatture ricevute. In altre parole servono per correggere eventuali splafonamenti.