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Dichiarazioni 730 – cosa sono, quando si fanno, scadenze e compilazione

Le dichiarazioni 730 sono quelle riservate ai lavoratori dipendenti e ai pensionati. Dal 10 maggio di quest’anno sul sito dell’Agenzia delle Entrate (AdE) è disponibile il modello del 730 precompilato. A distanza di 15 giorni AdE consente ai contribuenti di scaricarlo, compilarlo e inviarlo in forma telematica. Per poter accedere all’area personale sul sito di AdE è necessario possedere le credenziali PIN dell’Agenzia delle Entrate, il PIN dell’INPS, oppure SPID o CIE. La compilazione di queste dichiarazioni offrono diversi vantaggi ai lavoratori. Prima fra tutti quella secondo la quale non è necessario eseguire i calcoli per poi ottenere il rimborso in busta paga, piuttosto che sulla rata della pensione. Al contrario, se dai calcoli, risultasse necessario effettuare dei pagamenti, questi sono trattenuti direttamente dalla retribuzione, piuttosto che dalla pensione stessa.

Quindi si tratta di modelli di dichiarazione dei redditi che devono presentare le persone fisiche. I modelli cambiano a seconda della tipologia di reddito posseduta (pensione, retribuzione da lavoro dipendente, ecc…).

Dichiarazioni 730: alternativa al Modello Unico

Il modello 730 è usato in alternativa al Modello Unico da tutti i contribuenti che devono dichiarare i seguenti redditi:

  • di pensione o di lavoro dipendente (compresi i redditi da collaborazione coordinata e continuativa e le indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente); i redditi di pensione o di lavoro dipendente (assieme alle trattenute fiscali e i contributi previdenziali) sono certificati nel CUD emesso dal datore di lavoro o dall’INPS
  • di terreni e fabbricati
  • a tassazione separata
  • di capitale
  • di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (ad esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)
  • redditi diversi (ad esempio redditi di terreni e fabbricati situati all’estero)

I titolari di partita IVA invece non devono usare il modello 730. Oltre a loro ci sono un’altra serie di soggetti esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni 730:

  • contribuenti non residenti in Italia
  • eredi di contribuenti deceduti
  • tutti coloro i cui datori di lavoro non sono tenuti a versare le ritenute d’acconto (ad esempio, i lavoratori domestici come colf, giardinieri, ecc.)
  • i contribuenti con soli redditi da abitazione principale più eventuali altri fabbricati non locati
  • i contribuenti con soli redditi da lavoro dipendente o pensione a patto che il datore di lavoro/ente pensionistico abbia effettuato correttamente tutte le ritenute fiscali in busta paga
  • coloro che oltre ad aver percepito redditi da lavoro dipendente o pensione, posseggono anche la loro abitazione principale più altri eventuali fabbricati non locati

A differenza del modello Unico, le dichiarazioni 730 possono essere congiunte e contenere i redditi di entrambi i coniugi.

Dichiarazioni 730

Dichiarazioni 730: scadenze e modalità di presentazione

La scadenza fiscale entro la quale le dichiarazioni 730 devono essere presentate è il 30 settembre 2021. Il termine di trasmissione è sempre lo stesso. Mentre la data per l’erogazione del rimborso IRPEF spettante è differenziata in relazione al periodo di trasmissione della dichiarazione dei redditi.

Gli eventuali rimborso emersi dal calcolo del 730, sono erogati sulle retribuzioni di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto la comunicazione di liquidazione, in altre parole il risultato del calcolo della dichiarazione dei redditi.

Da ricordare infine la data del 25 ottobre 2021, entro la quale è necessario per i lavoratori inviare l’eventuale dichiarazione dei redditi integrativa in caso di errori.

Rimborsi e conservazione

Abbiamo visto quindi che la data di rimborso, se previsto, arriva direttamente in busta paga a cadenza personalizzata. Nel caso in cui il 730 contenga i dati del sostituto d’imposta, allora il rimborso è accreditato a partire dalla busta paga del mese di luglio. Per i pensionati invece il rimborso va sulla rata della pensione a partire da quella del mese di agosto.

Se il modello 730 invece non contiene i dati del sostituto d’imposta, allora il rimborso è accreditato da parte dell’Agenzia delle Entrate entro fine anno, o all’inizio dell’anno successivo, direttamente sul conto corrente bancario del soggetto dichiarante.

Le dichiarazioni 730 devono essere obbligatoriamente conservate per almeno i 5 anni successivi dall’anno di presentazione (termine stabilito per l’accertamento). Per fare un esempio: la dichiarazione del 730 dell’anno 2018, va conservata fino al 31 dicembre del 2023.

Infine si ricorda che i contribuenti con partita IVA non possono fare dichiarazioni 730 nemmeno se avessero percepito anche un reddito da lavoro dipendente o da pensione. Devono per forza fare il modello REDDITI (ex Modello Unico).

Iscro: cassa integrazione per i lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS hanno ottenuto, grazie alla Legge di Bilancio 2021 una nuova agevolazione: l’ISCRO. Si tratta della cassa integrazione per i lavoratori autonomi per indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa che verrà sperimentata nel triennio 2021-2023. L’indennità è erogata direttamente dall’INPS ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata. Per poterne beneficiare occorre soddisfare alcuni precisi requisiti.

ISCRO: beneficiari e requisiti

I vantaggi della ISCRO sono riservati esclusivamente ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS. Sono quindi esclusi i soggetti iscritti alla Gestione Commercianti e i professionisti iscritti alle casse previdenziali private (avvocati, medici, giornalisti, ecc…).

Per poterne beneficiare occorre rispondere a determinati requisiti. Infatti l’indennità straordinaria è erogata solo ai lavoratori autonomi che esercitano una professione abituale e sono iscritti alla gestione separata INPS. Quindi per poterne beneficiare occorre che i soggetti:

  • non siano titolari di altri trattamenti pensionistici
  • non siano assicurati anche con altre forme previdenziali obbligatorie
  • Il lavoro autonomo prodotto nell’anno precedente deve essere inferiore del 50% rispetto alla media dei medesimi redditi percepiti nei tre anni precedenti a quello sottoposto a valutazione affinché la domanda sia accettata
  • non devono percepire reddito di cittadinanza
  • Il reddito massimo comune non deve essere superiore ad 8145€
  • Devono essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali obbligatori
  • Possedere partita IVA attiva da almeno 4 anni, con la stessa attività con la quale è stata fatta la registrazione alla Gestione separata INPS.

Il reddito prodotto deve essere presentato accompagnato da un’autocertificazione e l’Agenzia delle Entrate lo comparerà poi a quanto dichiarato. A questo punto spetta all’INPS calcolare il calo di fatturato e determinare l’importo spettante.

Iscro

Come presentare domanda

La domanda deve essere presentata ad INPS solo in forma telematica. Della ISCRO è possibile beneficiare solo una volta durante il triennio e la richiesta deve essere inviata entro e non oltre il 31 ottobre anno corrente.

Per non perdere il contributo è necessario seguire anche dei corsi professionali di formazione obbligatori, promossi dall’ANPAL e monitorate dallo stesso ente (Agenzia Nazionale per le Politiche attive). Le specifiche per presentare la domanda sono emesse attraverso il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro il sessantesimo giorno dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio. Quello che è noto finora è che, una volta acquisita la domanda, INPS comunicherà ad Agenzia delle Entrate i riferimenti anagrafici dell’interessato. Questo passaggio servirà ad AdE per effettuare controlli sul possesso dei requisiti minimi per accedere al bonus.

ISCRO: gli importi

La ISCRO è pari al 25% percepito l’anno precedente. Tale importo spetta dal giorno successivo alla presentazione della domanda. L’indennità vale sei mesi dall’approvazione e non comporta accreditamento di contribuzione figurativa. Gli importi minimi corrisposti sono di 250€, mentre i massimi sono di 800€. Le somme erogate come ISCRO non concorrono alla formazione del credito d’imposta.

I lavoratori autonomi con partita IVA, professionisti senza cassa, iscritti alla gestione separata dell’INPS dal 1° gennaio versano lo 0,26% in più dei contributi previdenziali. È con questo piccolo aumento che è finanziata la ISCRO. Un aumento previsto direttamente in Legge di bilancio 2021 che vuole aiutare tutti i professionisti senza cassa che hanno dovuto sostenere una diminuzione di reddito superiore al 50% a causa degli avvenimenti dell’ultimo anno.

INPS con la circolare n°12 del 5 febbraio 2021 ha reso note le aliquote addizionali per l’anno in corso. Queste saranno così suddivise:

  • Aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in misura pari al 25%
  • addizionale 0,72% destinata a finanziare le prestazioni di maternità, assegni nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale
  • addizionale 0,26% prevista ex novo a finanziamento di ISCRO

In pratica per il 2021 l’aliquota INPS è pari al 25,98%. Mentre per gli anni successivi, 2022 e 2023, il contributo passerà dallo 0,26% e poi passerà allo 0,51% per ciascuna annualità.

Scadenze Fiscali 2021: tutti gli appuntamenti di quest’anno con il Fisco

Anche quest’anno, come ogni altro anno, gli appuntamenti con il Fisco sono molti. Nonostante l’emergenza Coronavirus abbia fatto emanare diversi decreti e norme che hanno provveduto a posticipare alcune scadenze, molti adempimenti rimangono pur sempre validi. Le agevolazioni del governo per favorire imprenditori, liberi professionisti, aziende, società e possessori di partita IVA, sono stati improntanti a proroghe, esenzioni e/o sospensioni per il pagamento di alcune delle più importanti tasse. Tra queste, ad esempio, ricordiamo: IVA, IRPEF, IRES, IRAP e IMU. Le scadenze fiscali, mese per mese, sono riportate anche sul sito ufficiale di Agenzia delle Entrate (AdE) ed è disponibile a questo link. Nella pagina è disponibile un menù a tendina dal quale è possibile selezionare il mese di interesse per visualizzarne le diverse scadenze. Riepiloghiamo quindi quelle più importanti dell’anno.

Scadenze fiscali mensili

Appuntamenti (quasi) fissi a scadenza mensile, che ricadono, più o meno, intorno alla metà di ogni mese:

  • pagamento imposta IVA per i contribuenti IVA mensili;
  • versamento ritenute e imposta sostitutiva incrementi produttività;
  • versamento ritenute sui bonifici da parte di Banche e Poste.

Dal 2021 l’invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie deve essere fatto tramite il sistema TS mensile entro fine mese in cui le operazioni sono state effettuate. Dati e spese dei rimborsi del 2020 devono poi essere comunicati entro l’8 febbraio.

Scadenze fiscali gennaio 2021

A gennaio troviamo diverse scadenze fiscali a cui bisogna prestare attenzione:

  • 15 gennaio – IVA/Fatturazione differita del mese precedente;
  • 18 gennaio – scade il termine per i sostituti d’imposta per il versamento delle ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati;
  • 20 gennaio – scadenza per il versamento imposta di bollo del quarto trimestre 2020 sulle fatture elettroniche;
  • 25 gennaio – una scadenza che si riferisce a tutti gli operatori intracomunitari che devono ricordarsi di presentare gli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.

Il 31 gennaio invece raccoglie un’altra serie di scadenze fiscali molto importanti:

  • versamento IVA per acquisti intracomunitari per enti non commerciali ed agricoli;
  • versamento mensile sui premi incassati per le imprese di assicurazione;
  • pagamento canone RAI.

Febbraio 2021

1° febbraio – esterometro per il quarto trimestre 2020 per ogni operazione non documentata da fattura elettronica

16 febbraio

  • INPS / Versamento contributi lavoro dipendente
  • INPS / Versamento contributi collaboratori e lavoratori autonomi
  • INPGI / Denuncia e versamento contributi giornalisti dipendenti
  • TFR / Versamento saldo imposta sostitutiva
  • ENASARCO, pagamento 4° trimestre 2020.

28 febbraio –

  • IMU 2020;
  • termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici;
  • FASI, Per aziende industriali: versamento contributi dirigenti
  • INAIL / Richiesta della riduzione del tasso medio di tariffa INAIL per prevenzione

Marzo 2021

1° Marzo – a questa data è stata spostata la scadenza fiscale per i contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione ter e al saldo e stralcio, hanno pagato le rate 2019 ma che sono in ritardo con le rate 2020

10 Marzo – Regolarizzazione presentazione tardiva Dichiarazione Redditi 2020

16 Marzo – A questa data sono slittati i pagamenti previsti al 16 dicembre relativi a:

  • ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e soggetti assimilati e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale
  • acconto IVA 2020
  • contributi previdenziali e assistenziali

Sempre al 16 marzo scadono i termini per:

  • società di capitali per il versamento della tassa annuale di concessione governativa 2021 per la vidimazione dei libri sociali in misura forfetaria;
  • trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche (scadenza inizialmente prevista per il 7 marzo);
  • trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi precompilate.

17 Marzo – saldo IVA 2019 senza maggiorazione

31 Marzo –

  • quarta rata del saldo e stralcio;
  • versamento annuale del contributo FIRR;
  • dichiarazione all’INPS di eventuali  redditi da lavoro autonomo/impresa percepiti nel 2019 che possano comportare riduzioni dell’indennità NASpI o DIS-COLL;
  • richiesta di indennità di disoccupazione agricola;
  • trasmissione ad INAIL dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Scadenze Fiscali

Scadenze fiscali Aprile 2021

Aprile è un mese particolarmente ricco di scadenze fiscali.

10 Aprile – scadenza pagamento INPS per i lavoratori domestici;

20 Aprile – versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche per il primo trimestre;

25 Aprile – scadenza che si riferisce a tutti gli operatori intracomunitari che devono ricordarsi di presentare gli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.

30 Aprile –

  • versamento secondo o unico acconto IRAP/IRPEF/IRES 2020
  • comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi all’anno precedente
  • messa a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata;
  • dichiarazione IVA annuale per l’anno 2020;
  • Esterometro primo trimestre 2021

Maggio 2021

20 maggio – versamento primo trimestre 2021 ENASARCO

31 maggio – pagamento imposta di bollo sulle fatture elettroniche  relativo al primo trimestre 2021 (per importi inferiori a 250€ la scadenza è posticipata al 30 settembre 2021).

Giugno 2021

30 giugno – saldo IRPEF + primo acconto pari al 40% de l’importo è superiore a 257,52€

Luglio 2021

10 luglio – versamenti contributi INPS da parte dei datori di lavoro domestico

16 luglio – versamenti contributi INPS da parte dei lavoratori agricoli;

20 luglio – versamento contributi a Fondo CCNL Logistica

31 luglio –

  • scadenza quinta rata per adesione dei contribuenti al “saldo e stralcio” delle cartelle
  • Esterometro, secondo trimestre 2021

Agosto 2021

20 agosto –

  • ENASARCO secondo trimestre
  • Versamento INPS dei contributi artigiani e commercianti fissi

Settembre 2021

30 settembre –

  • scadenza per presentare istanza per il rimborso IVA assolta in un altro Stato membro         in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, relativi al periodo d’imposta 2020;
  • dichiarazione dei redditi 2020, modello 730
  • pagamento imposte di bollo sulle fatture elettroniche del secondo trimestre (se la somma del bollo del primo e secondo trimestre è inferiore a 250 euro si può pagare entro il 30 novembre 2021).

Ottobre 2021

10 ottobre – versamento INPS da parte dei datori di lavoro domestico;

31 ottobre – ultima data per trasmettere la Certificazione Unica

Novembre 2021

2 novembre – Esterometro terzo trimestre

15 novembre – versamento seconda rata imposta sostitutiva prevista nella misura unica dell’11%, per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1°luglio 2020;

20 novembre – ENASARCO terzo trimestre

30 novembre –

  • dichiarazione IRPEF 2020
  • Acconto unico IRPEF 2021 per importi inferiori a 257,52€
  • Comunicazione ad AdE delle spese per adeguamenti ambienti di lavoro
  • Pagamento bollo su fatture elettroniche TERZO TRIMESTRE 2021

 Dicembre 2021

16 dicembre –

  • saldo IMU 2021
  • Versamento acconto imposta sostitutiva del TFR

28 dicembre – acconto IVA

Ricevuta prestazione occasionale: come si compila e a cosa serve

Nell’articolo precedente abbiamo visto cos’è una quietanza di pagamento, chi la emette, chi la richiede e le principali differenze con una fattura elettronica. Oggi invece trattiamo della ricevuta prestazione occasionale, un documento che deve essere consegnato dal lavoratore che presta lavoro occasionale al proprio committente.

L’emissione e la compilazione di una ricevuta per prestazione occasionale, deve sottostare a precise regole. Regole che riguardano, ad esempio la ritenuta d’acconto, o l’eventuale marca da bollo. Dal punto di vista giuridico, la prestazione occasionale è stata normata dal Decreto Legislativo 81/2015 e dall’articolo 2222 del Codice Civile, che tratta del contratto d’opera.

Ricevuta prestazione occasionale: cos’è e come si compila

Chi svolge un lavoro occasionale per un altro privato, oppure per un’azienda, con rapporto non continuativo, non occorre aprire partita IVA. Senza partita IVA però non è possibile emettere fattura elettronica che attesti il lavoro svolto e il pagamento da incassare. Serve quindi un altro documento che certifichi la prestazione lavorativa e richieda al committente l’importo a saldo. In questo caso si emetterà una ricevuta prestazione occasionale.

Affinché questo documento possa essere ritenuto valido deve contenere dei dati precisi:

  1. Dati del prestatore del lavoro occasionale (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, ecc…)
  2. Generalità del committente (vale a dire tutti i dati della persona fisica, piuttosto che quelli dell’azienda)
  3. Compenso pagato:
    • Importo lordo
    • Ritenuta d’acconto del 20% sul totale
    • Somma netta percepita effettivamente
  1. Descrizione dell’attività svolta
  2. Data
  3. Numero progressivo della ricevuta e se verrà prestato in futuro altri servizi alla stessa azienda
  4. Firma
  5. Riferimenti alla normativa nel caso di esenzione dall’IVA per prestazione occasionale (articolo 5 del DPR 633/72) e in caso di assoggettamento alla ritenuta d’acconto (articolo 25 del DPR 633/72)
  6. firma del prestatore
  7. eventuale marca da bollo se il valore della prestazione è superiore a 77,46 euro.

È possibile ricorrere alla ricevuta per prestazioni occasionali solo se la prestazione lavorativa è veramente “occasionale” e non continuativa. È imposta una soglia massima annuale pari a 5000 €.

Ricevuta prestazione occasionale

Ritenuta d’acconto e marca da bollo

Quando si compila una ricevuta per prestazione occasionale si rende necessario fare attenzione al soggetto al quale è stato prestato servizio. Se il committente ha partita IVA, infatti, il creditore dovrà obbligatoriamente versare la ritenuta d’acconto pari al 20% del compenso lordo in qualità di sostituto d’imposta.

Tale versamento deve avvenire entro il 16 del mese successivo alla data della ricevuta per prestazione occasionale.

Se invece il committente è un altro privato, il compenso dovuto non è soggetto a ritenuta d’acconto e quindi deve essere versato l’importo complessivo del compenso pattuito.

Per ricevute di importo superiore ai 77,47 euro, è poi necessario ricordarsi di versare la marca da bollo da 2€.

Se il lavoratore che presenta ricevute per prestazioni occasionali, dovesse, nell’anno, superare i 5000 , dovrà obbligatoriamente iscriversi alla Gestione Separata presso l’INPS. Infatti, per importi superiori a tale cifra, diventa obbligatorio il versamento dei contributi previdenziali.

Lavoro autonomo occasionale

Il lavoro autonomo occasionale è una particolare tipologia di prestazione a carattere sporadico, non stabile, derivato dalla cessione di un’opera, o di un dato servizio, da parte di un soggetto nei confronti di un committente.

Il vantaggio del lavoro autonomo occasionale e delle relative ricevute, è che non è necessario aprire una partita IVA. Basta però ricordarsi di pagare la ritenuta d’acconto, dove necessario. Per essere definito tale, il lavoro occasionale non deve:

  • avere durata continuativa nel tempo, oppure abituale
  • avere alcun tipo di coordinamento da parte del committente
  • possedere vincolo di subordinazione

Inoltre la prestazione da eseguire deve essere svolta in autonomia da parte del prestatore, senza vincoli di tempo e/o modalità di esecuzione. Questo significa che il prestatore deve essere libero di svolgere l’attività richiesta, quando e come vuole, in piena libertà decisionale.

Lavoro dipendente e partita Iva: è possibile contemporaneamente?

Molti si sono chiesti e si continuano a domandare se sia possibile svolgere contemporaneamente un lavoro dipendente di una società e avere una partita IVA attiva. Per rispondere in modo esaustivo a questa domanda è importante conoscere bene e a fondo le regole che disciplinano i due diversi rapporti di lavoro, gli aspetti giuridici, quelli fiscali e previdenziali coinvolti.

La prima distinzione da fare è tra dipendenti pubblici e privati, in quanto le regole che disciplinano queste realtà sono assai diverse. Di ogni aspetto è importante conoscere ogni aspetto giuridico, fiscale e previdenziale.

Lavoro dipendente privato e partita IVA

I lavoratori dipendenti nel settore privato possono tranquillamente avere una partita IVA ed esercitare liberamente un’attività professionale propria o d’impresa. L’importante è che non vi sia concorrenza tra le due attività svolte.

A regolare l’aspetto giuridico in questa situazione ci pensa l’articolo 2105 del codice civile, che cita:

“prestatore di lavoro non deve trattare affari per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”

Si tratta dell’obbligo di fedeltà che, quando e se viene a mancare, rende possibile per il datore di lavoro licenziare per giusta causa il dipendente.

Il dipendente non è comunque obbligato ad avvisare della propria partita IVA, il proprio datore di lavoro. È comunque consigliato farlo.

Lavoro dipendente pubblico e partita IVA

Chi è dipendente pubblico è obbligato per legge a prestare servizio in esclusiva all’Amministrazione da cui dipende. Questa è la regola generale a cui però sono applicate delle eccezioni. Esistono infatti alcuni regimi speciali che possono fare sia l’uno che l’altro. Ne sono un esempio i docenti che possono tranquillamente svolgere la loro professione. Altra eccezione è costituita dai dipendenti pubblici part time a orario di lavoro inferiore al 50%.

I dipendenti pubblici full time che vogliono avere una propria partita IVA rischiano il licenziamento, o la decadenza dall’impiego. In alcuni casi la Pubblica Amministrazione (PA) può richiedere ai propri dipendenti full time di svolgere funzioni e incarichi di diversa natura. In questo caso però è richiesto solo al verificarsi di determinate condizioni:

  1. temporaneità d’incarico
  2. occasionalità di lavoro
  3. assenza di conflitto di interessi
  4. compatibilità con l’impiego principale svolto per la PA.

Lavoro dipendente

 

I part time al 50% possono essere contemporaneamente dipendenti PA e svolgere una propria attività con partita IVA. Basta che l’attività non sia in contrasto con la PA e che non venga svolta con alta Pubblica amministrazione.

I dipendenti pubblici di PA con orario inferiore al 50% e iscritti ad albi professionali, non possono lavorare con e per conto di altre PA.

Lavoro dipendente e partita IVA

Fiscalmente non sussiste alcun problema alla coesistenza di redditi da lavoratore dipendente e redditi d’impresa o di lavoro autonomo. In tutti i casi quello che importa è dichiarare sempre e comunque ogni reddito percepito.

I lavoratori dipendenti possono presentare dichiarazione dei redditi usando gli appositi modelli 730. Chi invece svolge entrambe le attività dovrà presentare l’Unico.

Chi volesse accedere al regime forfettario non possono farlo chi nell’anno precedente ha percepito un reddito superiore a 30.000€ derivante da lavoro dipendente e non.

Contributi e pensione

Per quanto riguarda invece il punto di vista previdenziale, occorre fare distinzione tra attività d’impresa o lavoro autonomo.

Nel primo caso infatti il contribuente deve iscriversi alla gestione IVS (artigiani e commercianti). Questo però se e solo se l’attività come dipendente non costituisca l’attività prevalente (tempo e reddito), perché in questo caso non è necessaria l’iscrizione e il relativo versamento dei contributi.

Nel secondo caso invece, quello che prevede lo svolgimento di lavoro autonomo, è necessaria l’iscrizione alla Gestione separata INPS e il versamento dei relativi contributi, con applicazione di aliquote ridotte. I lavoratori autonomi iscritti a un albo professionale possono non iscriversi alla relativa cassa.

Agenzia delle entrate e riscossione: cos’è e come funziona

Equitalia era una società italiana incaricata alla riscossione dei tributi su tutto il territorio nazionale, ad eccezione della Sicilia. A questa società partecipavano Agenzia delle Entrate (con una quota pari al 51%) e l’INPS (quota pari al 49%). Dal primo luglio 2017, Equitalia non esiste più. L’unica società del gruppo che è ancora attiva è Equitalia Giustizia. Il gruppo è stato sostituito da Agenzia delle entrate e riscossione. Si tratta di un ente pubblico economico strumentale dell’Agenzia delle Entrate che, per semplificare, possiamo dire che oggi gestisce le vecchie cartelle Equitalia.

Decreto legge n. 193/2016

A partire dal 30 giugno 2017 il gruppo Equitalia non esiste più. Al suo posto oggi, abbiamo Agenzia delle Entrate e Riscossione (Aer). Questa è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura processuale, grazie al decreto legislativo n° 193/2016.

Aer è diventata pertanto agente di riscossione. Il suo ruolo è quello di occuparsi dell’attività di esazione a livello nazionale, a eccezione sempre della regione Sicilia. Nel decreto sono specificate le varie funzioni necessarie a svolgere le attività di riscossione.

Il personale in servizio dell’Equitalia, al momento del trasferimento, ha mantenuto la propria posizione giuridica, economica e previdenziale. Prima però i dipendenti sono stati controllati per verificare che “… La ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente.”

Agenzia delle entrate e riscossione: struttura e organizzazione

Agenzia delle entrate e riscossione è composta da:

  1. Presidente (che corrisponde al Direttore dell’Agenzia delle Entrate)
  2. Comitato di gestione
  3. Collegio dei revisori dei conti (il cui Presidente è scelto tra i magistrati della Corte dei Conti).

Il presidente di Aer oltre a essere il Direttore dell’Agenzia delle Entrate è anche il soggetto che compone il Comitato di gestione. Si tratta di cariche gratuite che non prevedono rimborsi spese, compensi o indennità.

Agenzia delle Entrate e Riscossioni è direttamente controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Si tratta, come abbiamo già specificato, di un organismo strumentale di Agenzia delle Entrate, che rimane titolare della riscossione nazionale.

Agenzia delle entrate e riscossione

Qual è lo scopo di Agenzia delle entrate e riscossione

Questo organismo è stato creato per migliorare e facilitare i processi di riscossione a livello nazionale. Aer è stato composto pensando a soddisfare le esigenze di economicità di gestione della riscossione in tutto il paese. Inoltre, rispetto alla vecchia Equitalia, è stata posta maggiore attenzione alla soddisfazione dei soggetti che si avvalgono dei suoi servizi. Con Aer è stato auspicato un aumento degli importi riscossi, una maggiore incentivazione alle azioni di prevenzione e di contrasto all’evasione fiscale. Questo organo, assieme alla fatturazione elettronica e allo scontrino elettronico è uno dei tanti strumenti adottati per combattere la dilagante piaga dell’evasione fiscale in Italia.

Agenzia delle entrate e riscossione: cosa può fare

Dal primo ottobre 2011 gli avvisi di accertamento emessi da Agenzia delle Entrate, ai fini delle imposte sui redditi, IVA e IRAP, sono “esecutivi”. Questo perché contengono l’intimazione ad adempiere al pagamento degli importi indicati, nei termini previsti. Questi avvisi di accertamento diventano esecutivi trascorsi 30 giorni, periodo messo a disposizione per presentare eventuale ricorso.

Aer informa l’utente con raccomandata semplice o con posta elettronica, di aver preso in carico la riscossione delle somme. L’esecuzione forzata è comunque sospesa per un periodo di 180 giorni dalla data di tale affidamento. Questa sospensione non vale nel caso di accertamenti definitivi e nel caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateizzazione.

Allo stesso modo, dal primo gennaio 2011, avvengono gli avvisi di addebiti notificati dall’INPS. Gli avvisi hanno quindi valore di titolo esecutivo per la riscossione che sostituisce in tutto e per tutto la classica vecchia cartella di pagamento.

Cos’è l’iscrizione a ruolo

Si tratta dell’inserimento di un contribuente nell’elenco dei debitori, creato dall’ente creditore (Agenzia delle Entrate, INPS, comuni, ecc…). Sono iscritti a ruolo i soggetti intimati da Aer al pagamento di tributi, altre entrate, sanzioni e interessi. Con questa iscrizione l’ente incarica l’agente di riscossione (agenzia delle entrate e riscossione) a richiedere il pagamento di quanto dovuto. Questa operazione avviene attraverso l’invio della cartella di pagamento o, in fase di riscossione volontaria, di un avviso di pagamento.

La cartella di pagamento è notificata dal messo notificatore.

INPS iscrizione gestione separata: cos’è, come funziona e quando iscriversi

La Gestione Separata è un fondo pensionistico dell’INPS, finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori. Il sistema pensionistico ha visto la nascita dell’iscrizione gestione separata nel 1995, grazie alla legge 335. La riforma è stata prevista per garantire ed erogare le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori atipici. In passato infatti esistevano delle categorie escluse dal piano pensionistico nazionale. Solo dopo la riforma del sistema pensionistico pubblico Dini, i lavoratori atipici, autonomi con partita IVA o parasubordinati, hanno avuto garanzia di pensione. Queste categorie infatti erano state escluse fino a quel momento, ma grazie a un intervento, articolato su tre diversi fronti, hanno avuto anche loro una certa garanzia pensionistica.

INPS iscrizione gestione separata: cos’è e come è stata resa possibile

L’iscrizione gestione separata è quindi un fondo pensionistico previsto per tutte quelle categorie escluse fino al 1995/96. Categorie alle quali è stata assicurata una previdenza assistenziale derivante dalla raccolta di tutti i contributi previdenziali dei liberi professionisti.

Tra i tanti vantaggi introdotti dalla riforma degli anni ‘90, ai lavoratori è stata assicurata l’assistenza per invalidità, la pensione anticipata e supplementare, la pensione di vecchiaia e la pensione indiretta.

INPS iscrizione gestione separata

La riforma ha agito in tre diverse modi:

  • ha disposto la costituzione di nuovi fondi previdenziali (grazie al Decreto Legislativo n°103 del 10/02/1996);
  • sono aggregate diverse categorie di lavoratori e professionisti a casse previdenziali già esistenti;
  • È costituita l’iscrizione alla Gestione Separata (art.2 comma 26) (tutti i liberi professionisti, la quasi totalità delle forme di collaborazione coordinata e continuativa, la categoria dei venditori a domicilio, ecc…).

INPS iscrizione gestione separata: i soggetti obbligati

Esistono casi in cui l’iscrizione alla gestione separata risulta essere obbligatoria. Questa può avvenire anche in via telematica oggi, accedendo, ad esempio, al sito ufficiale dell’INPS, oppure telefonicamente, chiamando l’istituto.

L’iscrizione è obbligatoria per:

  1. Freelance senza una specifica cassa previdenziale
  2. lavoratori autonomi occasionali
  3. collaboratori coordinati e continuativi
  4. beneficiari di borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti
  5. beneficiari di degli assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero
  6. assegnisti di ricerca
  7. associati in partecipazione
  8. amministratori locali
  9. spedizionieri doganali non dipendenti
  10. medici che si stanno formando (formazione specialistica)
  11. i Volontari del Servizio Civile Nazionale (avviati dal 2006 al 2008)

I soggetti che devono versare i contributi

In alcuni casi i contributi previdenziali destinati ad alimentare la gestione separata, devono essere versati dagli stessi lavoratori autonomi e in altri casi dai committenti. I liberi professionisti che emettono fattura elettronica devono provvedere al versamento dei contributi autonomamente. Il versamento avviene attraverso modello f24.

I collaboratori oggi rientrano nella categoria dei lavoratori dipendenti. Di conseguenza questo significa che il pagamento dei contributi avviene per 1/3 a carico del collaboratore e per i restanti 2/3 a carico del committente del lavoro stesso. Il calcolo è fatto in base alla percentuale delle somme e ai valori percepiti a qualunque titolo dagli assicurati (anche sotto forma di erogazioni liberali).

Infine, per i lavoratori occasionali, è il datore di lavoro che versa le somme all’INPS.

INPS iscrizione gestione separata: come avviene la registrazione

L’iscrizione avviene sempre e comunque in concomitanza del primo rapporto di lavoro, senza bisogno che si ripeta per tutti quelli successivi. Quindi è possibile iscriversi:

  • via web attraverso i servizi telematici (è necessario in questo caso un PIN dispositivo rilasciato dallo stesso sistema INPS);
  • attraverso contact center (quindi chiamando semplicemente l’Istituto di previdenza sociale);
  • Interpellando i vari patronati.

A cosa da diritto la Gestione Separata

Questa garantisce ai propri iscritti:

  • Pensioni (calcolate con il sistema contributivo);
  • Indennità di disoccupazione DIS-COLL;
  • Assegno per il nucleo familiare;
  • Indennità di malattia per degenza ospedaliera;
  • malattia;
  • maternità.

Fattura Elettronica e Decreto Liquidità: slitta il pagamento del bollo

Con il Decreto Legge dell’8 Aprile 2020 (entrato in vigore il 9/04/2020), il Governo ha stabilito ulteriori novità per quanto riguarda le scadenze fiscali dei prossimo futuro (settimane e mesi).
Con il precedente Decreto Cura, il Governo aveva già provveduto a bloccare, o far slittare, molte scadenze e pagamenti. Con le nuove disposizioni previste adesso nel DL 8/4/2020, ha voluto posticipare anche la scadenza del pagamento del bollo della fattura elettronica.

Rinvio, ma non per tutti

Il DL specifica però c del pagamento del bollo della fattura elettronica non potrà valere, ed essere applicato, per tutti e in tutte le casistiche. Sono stati posti determinati paletti per andare a individuare nello specifico tutte le e-fatture per le quali sarà possibile godere di questa agevolazione. In linea generale possiamo dire che il DL on riguarda la totalità delle fatture elettroniche, ma solo una parte di esse. Per usufruire dello slittamento il totale da pagare dovrà infatti essere inferiore a una determinata cifra.
Il Decreto Liquidità indica esattamente la soglia limite. Sopra quella soglia infatti il pagamento dovuto all’Erario sarà sempre obbligatorio nella totalità e rispettando le scadenze dell’attuale calendario fiscale.

Imposta di bollo sulla fattura elettronica: quando è possibile pagarlo in ritardo

Con il Decreto Liquidità è stata stabilita una soglia minima entro la quale il totale della fattura elettronica permette di far slittare il pagamento dell’imposta di bollo. Se il totale da pagare è inferiore a 250€, allora è possibile evitare di pagare il bollo sulla fattura elettronica. Il versamento potrà essere rimandato al 20 Luglio 2020, ulteriore nuova data termine per effettuare il saldo del bollo (data di scadenza per i versamenti relativi al secondo trimestre dell’anno).
Nel caso in cui la somma dell’imposta di bolla del primo e del secondo trimestre dell’anno, dovesse risultare essere comunque inferiore a 250€ per il periodo Gennaio/Giugno 2020, il pagamento verrà ulteriormente posticipato al 20 Ottobre 2020 (data di scadenza del terzo trimestre 2020).
Nel DL Liquidità non sono poi previsti altre posticipazioni (quindi vengono confermate le scadenze del 20 Ottobre e del 20 Gennaio 2021).

Cos’è e come funziona il Bollo della fattura elettronica

Il bollo è un’imposta che viene applicata sull’emissione delle singole e-fatture con importi superiori a 77,47 € e che non sono assoggettate all’IVA.
Dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica l’Esecutivo e Agenzia delle Entrate si è largamente occupata nel Decreto Legge 34 del 2019 (il cosiddetto Decreto Crescita di cui all’articolo 12 comma 9) e nelle successive modifiche riportate nell’articolo 17 del Decreto Fiscale pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 Ottobre 2019 (nel quale si trattavano le modalità di comunicazione, l’ammontare delle sanzioni e le relative tempistiche).
Volendo riassumere possiamo semplicemente dire che la marca da bollo (fisico o digitale che sia) è applicata alla fattura elettronica:

  1. Fuori campo IVA;
  2. Escluse dalla base imponibile;
  3. Esenti IVA;
  4. Non imponibili;
  5. Effettuate da soggetti passivi che usufruiscono del regime dei minimi o forfettario;

Il pagamento viene eseguito tramite modello F24, solo ed esclusivamente in modalità telematica.
Per poterlo fare è necessario conoscere il codice tributo relativo al proprio versamento e seguire le indicazioni per il pagamento online dell’F24.

Fattura Elettronica

Modello F24

L’F24 è un modulo che viene utilizzato per effettuare il pagamento di vario genere. Ricordiamo ad esempio:

  • Imposta di bollo sulle e-fatture;
  • Imposte sui redditi di persone fisiche e imprese (IRPEF, IRES);
  • Ritenute sui redditi da lavoro e sui redditi da capitale;
  • IVA;
  • Imposte sostitutive delle imposte sui redditi dell’IRAP e dell’IVA;
  • Imposta sostitutiva sulle vendite immobiliari;
  • Imposta regionale attività produttive (IRAP);
  • Addizionale regionale e comunale all’IRPEF;
  • Accise, Imposta di consumo e di fabbricazione;
  • Contributi e premi INPS, INAIL, ENPALS, INPGI;
  • IMU, TARES, TARI e TASI;

Il modello F24 ha una sezione diversa dedicata alla tipologia di pagamento da dover effettuare. In linea generale verranno richiesti, per la compilazione completa, i seguenti dati:

  • l’importo da pagare;
  • il codice tributo;
  • l’anno a cui fa riferimento l’imposta;
  • in caso di pagamento rateale, specificare quale rata di sta pagando;
  • eventuali crediti e saldo finale.

La piattaforma di FatturaPRO.click permette di effettuare l’assolvimento dell’imposta di bollo in automatico eseguendo numerosi controlli, per azzerare i rifiuti causati da documenti non compilati correttamente.

Fattura elettronica 1.6: l’evoluzione

Nell’articolo “Fattura elettronica: tutte le novità del provvedimento n 999222 del 28/02/2020” abbiamo iniziato a vedere tutte le nuove modifiche stabilite dall’Agenzia delle Entrate riguardo la fattura elettronica. Con questo provvedimento è stata sancita l’evoluzione della fattura elettronica dalla versione 1,5 a quella 1,6. Questa manovra ha visto la proroga di alcune scadenze, nonché l’introduzione di nuovi codici al Tipo documento e Natura.

Fattura Elettronica 1,6: le nuove date del calendario amministrativo

Il provvedimento ha posticipato al 30 settembre 2020 la scadenza per l’accettazione da parte del Sistema di Interscambio (SdiI) delle fatture elettroniche redatte nella versione precedente, 1,5. In Sistema di Interscambio continuerà ad accettare tutte le e-fatture create, inviate e registrate, secondo le vecchie specifiche tecniche previste dal provvedimento 89757 del 30 Aprile 2018.
La situazione invece cambierà dal primo ottobre 2020. A quella data il SdI accetterà solo ed esclusivamente le fatture che rispetteranno i canoni previsti dal nuovo provvedimento, scartando in errore, tutte le altre.

Servizio di acquisizione e consultazione delle fatture elettroniche

Al 4 maggio 2020 è stata anche fissata la nuova data per aderire al servizio di “consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.
Per tutti i consumatori finali, invece, che avessero già effettuato l’adesione, le fatture ricevute sono già consultabili, dal primo marzo.

Per semplificare il quadro, indichiamo il seguente specchietto riepilogativo:

  1. Fino al 3 Maggio 2020 il SdI accetterà solo fatture elettroniche conformi alla vecchia versione 1,5;
  2. Dal 4 maggio 2020 al 30 settembre 2020, SDI accetterà le e-fatture conformi sia alla vecchia che alla nuova versione;
  3. Dal 1 ottobre 2020, SDI accetterà esclusivamente le fatture elettroniche conformi alla nuova versione, 1.6

Le modifiche sui tracciati della fatturazione elettronica

Rivediamo in breve i nuovi codici che la versione 1.6 ha introdotto e previsto per e-fattura:

Al “TipoDocumento” (campo TDXX), sono stati aggiunti altri codici:

  • TD16 per Reverse Charge interno
  • TD17 acquisto servizi dall’estero
  • TD18 acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 acquisto di beni dall’estero
  • TD20 regolarizzazione e integrazione delle fatture
  • D21 Autofattura per splafonamento
  • TD22 Estrazione beni da Deposito IV
  • TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
  • TD24 Fattura differita
  • TD25 Fattura differita
  • TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni
  • TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Alla “Natura” (campo NX):

  • Aggiunti anche i subcodici N2.1 per le operazioni non soggette a IVA.
  • Per le operazioni NON IMPONIBILI, sono stati aggiunti i subcodici da N3.1 a N3.6
  • Il campo “Natura” (campo N6), è stato suddiviso in diversi subcodici da N6.1 a N6.8.
  • Aggiunta di un ulteriore codice avente natura residuale (N6.9).

Campo <TipoRitenuta>

Per questa voce sono stai aggiunti vari codici

  • RT03 Contributo INPS
  • RT04 Contributo ENASARCO
  • RT05 Contributo ENPAM
  • RT06 Altro contributo previdenziale

è stata prevista la possibilità di correggere il campo «Ritenuta». Questo è stato aggiunto per permettere di specificare in fattura se la ritenuta si riferisse a persone fisiche, piuttosto che giuridiche.

Fattura elettronica

Ulteriori Modifiche alla fatturazione elettronica

È stato creato e implementato un nuovo campo, a compilazione facoltativa: “Sistema Emittente”. Con questo sarà possibile identificare il sistema con il quale è stata creata ed emessa la fatturazione elettronica nel formato XML.
Qualche miglioramento anche sulla fruibilità del sistema. La lunghezza dei campi: <Importo> <ScontoMaggiorazione> “PrezzoUnitario” e “PrezzoTotale” è stato aumentata, per lasciare più spazio alla digitazione.
Il campo “Dati bollo”, sarà compilabile esclusivamente con il dato “SI”, visto che attualmente il costo è fisso a 2€.
Infine il campo “PEC Destinatario” sarà soggetto a controlli automatici per eliminare una serie di eventuali errori connessi alla digitazione dei dati.

Un lavoro facile facile

Tutte queste modifiche, correzioni e implementazioni previste dall’Agenzia delle Entrate, possono spaventare la maggior parte delle persone. In realtà come abbiamo già detto più volte, non devono preoccupare, visto che basterà utilizzare una piattaforma completa come FatturaPRO.click per risolvere automaticamente qualunque problema. Basta un semplice click per accedere a un mondo semplificato, con il calcolo automatico delle imposte, della cassa previdenziale, della ritenuta d’acconto e conservazione a norma AgID per 10 anni inclusa.

I nuovi codici della fattura elettronica

Nuova spinta alla digitalizzazione del paese. L’Agenzia delle Entrate (AdE) delle entrate ha introdotto, con un provvedimento del 28 febbraio 2020, una nuova codifica delle varie tipologia di documento. provvedimento n 999222 del 28 febbraio 2020 di Agenzia delle Entrate ha stabilito modifiche alla codifica dei “tipi documento – TD”. Ha inoltre introdotto una maggiore articolazione dei codici relativi alla natura dell’operazione (“N”). In ottica di spinta verso una sempre maggiore digitalizzazione del paese, Agenzia dell’Entrate ha stabilito delle modifiche delle specifiche tecniche della fattura elettronica.

Le novità introdotte

Grazie a queste nuove distinte gli operatori potranno beneficiare di molte agevolazioni. L’intero flusso delle fatture potrà essere gestito in un’unica modalità, del tutto digitalizzata, sia quelle nazionali che estere. Le operazioni passive, comprese quelle dell’esterometro, potranno finalmente essere superate. Infine, la formazione della dichiarazione IVA annuale, potrà essere gestita in modo automatico.

I soggetti interessati alle modifiche

Le novità stabilite impatto le case produttrici dei software che creano i programmi dei sistemi gestionali dei contribuenti (come FatturaPRO.click), ma anche imprese e professionisti.
Le prime, dovranno adeguare software e piattaforme con i nuovi codici segnalati. Imprese e liberi professionisti dovranno invece decidere se modificare o meno, le proprie metodologie lavorative per sfruttare a pieno le opportunità create.

Il calendario degli obblighi

Il 4 Maggio 2020 è la data segnalata per la sperimentazione delle novità introdotte. In via obbligatoria, invece, lo diventeranno dal 01 Ottobre 2020. Le nuove disposizioni imporranno al Sistema di Interscambio (SdI), dal 1 Ottobre, di scartare tutte le fatture elettroniche che non rispetteranno le nuove regole.
Il 29 Febbraio era stato fissato come termine entro il quale tutti i contribuenti, consumatori finali, piuttosto che a partite IVA, potevano dare la propria adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche. Questa scadenza è stata semplicemente prorogata al 04 Maggio 2020.
Specifichiamo che i consumatori finali che hanno già aderito al servizio dal primo marzo 2020, possono già consultare sul proprio cassetto fiscale le fatture elettroniche ricevute dal primo gennaio di quest’anno.

Bollo, ritenute, contributi previdenziali e decimali

Per quanto riguarda il bollo, le novità introdotte permettono di eliminare l’obbligo di compilare il campo relativo. Diventa opzionale in quanto l’importo è sempre pari a 2€ per la fattura elettronica.
Le novità avanzate riguardano anche la gestione delle ritenute e dei contributi previdenziali. Viene infatti consentita una gestione precisa e puntuale delle voci previdenziali. Tra le altre anche quelle relative ai contributi INPS, Enasarco e Enpam.
Inoltre è stato esteso l’arrotondamento ad 8 decimali per gli sconti e le maggiorazioni.
Modificati anche i tipi documento (TD) e il campo “natura”, relativi al formato XML della fattura elettronica.
Da ultimo, ma non per importanza, sono stati introdotti dei nuovi codice di errore per la fattura elettronica.

Tipologia dei Documenti (TD)

Grazie alle novità introdotte, dal 4 Maggio, sarà messo a disposizione un sistema che permetterà un dettaglio maggiore dei documenti. Viene migliorata la gestione delle autofatture, delle fatture differite, l’inversione contabile interna ed esterna di estrazione dal deposito IVA.

Codice TD27 (fatture per auto consumo o per cessioni gratuite senza rivalsa)

Viene introdotto il codice TD27 per le autofatture. Per la fattura elettronica che riporta come mittente e destinatario lo stesso soggetto, questo codice permette di gestirne automaticamente la trasmissione e la ricezione dal Sistema di Interscambio. In pratica, grazie alle novità introdotte, si evita che l’autofattura quando viene ricevuta dal SdI, venga inserita tra le fatture di acquisto.

fattura elettronica

TD24 – fattura differita – art 21, 4 comma, lett. a), del Dpr 633/72

Fatture differite. Fattura elettronica differita di beni e servizi collegata a DDT per i beni (cioè ovvero da idonea documentazione di prova dell’effettuazione per le prestazioni di servizio). TD 25 fattura differita di cui all’art. 21, 4 comma, lett. b), del Dpr 633/72, cioè fattura elettronica differita per triangolari interne. Questi codici permettono un’immediata identificazione di fattura differita prescindere dalle evidenziazioni che devono essere poi gestite all’interno del formato.

Reverse charge interno TD16

Il codice riguarda le integrazioni che vengono inviate opzionalmente al SdI dal destinatario di una fattura ad inversione contabile limitatamente ai casi di reverse charge interno. L’integrazione non è obbligatoria. Viene comunque consigliata a chi ha già aderito al sistema di conservazione elettronica dell’agenzia delle entrate.

Codici TD17 TD18 TD19

Nello specifico:

  • Codici TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
  • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72

Questi codici consentono che ci consentono di uniformare il flusso delle fatture passive dall’estero o da non residenti e di gestire l’integrazione o l’autofattura con il SdI in modo del tutto automatico. Seguendo tutte le nuove disposizioni, è possibile evitare l’esterometro.

Codici TD20 TD21

TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21 Autofattura per splafonamento
Ultimi codici che vogliamo esaminare in questo articolo. L’argomento verrà poi ripreso nel prossimo post per andare a specificare l’estrazione dai depositi IVA e i codici natura.
I codici TD 20 e TD 21 sono stati aggiunti per regolarizzare le fatture ricevute. In altre parole servono per correggere eventuali splafonamenti.