Articoli

Fattura Semplice, Differita, Accompagnatoria e di Acconto: tutte le differenze

Esistono varie tipologie di fatture: fattura semplice, fattura differita, accompagnatoria e fattura di acconto. FatturaPRO.click è una piattaforma che permette di emettere qualunque tipologia di fattura elettronica con un semplice click, proponendo anche la possibilità di emettere note di credito e di debito, scontrini elettronici e pro-forma. Cerchiamo di capire meglio quali sono le differenze sostanziali che caratterizzano ciascuna tipologia di fattura.

Fattura semplice: cos’è e come funziona

La fattura semplice, chiamata anche fattura immediata, è quella emessa e consegnata/spedita al cliente, nello stesso giorno in cui è stata effettuata la vendita e/o la prestazione del servizio. Non si tratta quindi di una fattura accompagnatoria. La fattura semplice, oggi fattura elettronica, è quindi il documento fiscale obbligatorio standard, che deve essere emesso quando la merce (bei e/o servizi) non necessitano di alcun documento accompagnatorio.

La fattura semplice è considerata emessa nel momento in cui è consegnata/spedita al destinatario. Non esiste obbligo di verifica di ricezione da parte dell’emittente. Emettere una fattura semplice evita, di conseguenza, l’onere dell’emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino elettronico (in base all’articolo 3, comma 2 del DPR 2112/96 n° 696). Questo comporta l’obbligo della sua emissione contestualmente alla consegna dei beni o all’ultimazione dei servizi.
La fattura semplice è il documento “flessibile” di tutti e quindi più adattabile a tutte le circostanze.

Fattura differita: una questione di tempo

La fattura differita è un documento fiscale emesso in un momento diverso da quello dell’effettuazione della prestazione (o dalla consegna della merce).
Solitamente questa tipologia di fattura è utilizzata la fatturazione a fine mese. La merce è consegnata durante il mese solare con DDT (documento di trasporto) e alla fine dei 30 giorni solari, è emessa fattura (differita). Di solito è utilizzata in presenza di numerosi clienti che abbiano una frequenza di ordini evasi molto alta nel corso del mese.

In generale la fattura differita è utilizzata solo in riferimento a cessione di beni consegnati con DDT, bolla accompagnamento, ricevuta fiscale, o scontrino elettronico, opportunamente integrati con i dati IVA. Quando è utilizzata come documento riepilogativo dei DDT deve contenere:

  • numero del documento
  • data del documento di trasporto (o di altro documento con cui è stata consegnata la merce)

Deve inoltre essere emessa e consegnata al cliente entro il giorno 15 del mese successivo a quello dei documenti di riferimento per i documenti di trasporto.

Fattura Accompagnatoria: un ibrido perfetto

Non esiste un termine migliore di “ibrido” per definire le fatture accompagnatorie. Si tratta infatti di una particolare tipologia di fattura elettronica che possiede contestualmente le peculiarità di una fattura semplice e le caratteristiche e gli obblighi di un DDT.

 

Fattura Semplice

 

É emessa in caso di cessione di beni che devono essere trasferiti/consegnati a un cliente. Non può essere emessa per fatturare esclusivamente una prestazione di servizi, perché in questo caso serve obbligatoriamente la fattura semplice.

La fattura accompagnatoria deve contenere l’indicazione dell’IVA e i riepiloghi dell’aliquota. Dovrà però anche riportare i dati propri di un DDT, quindi gli elementi relativi al trasporto come

  • Vettore
  • peso
  • numero colli
  • ecc…

In altre parole ogni singolo elemento obbligatorio per DDT e fattura semplice, è obbligatorio anche per la fattura accompagnatoria.

Fattura di acconto: un anticipo del totale

Questa fattura è un documento emesso quando il cliente finale paga anticipatamente uno o più importi di un totale più grande. Contestualmente all’incasso è obbligatorio l’emissione della certificazione fiscale. Per questo motivo la fattura di acconto deve contenere una descrizione anche molto semplice senza aver alcun collegamento con il bene o servizio per cui è stata emessa.
Alla fine, quando il cliente provvederà a pagare il saldo, deve essere emessa la fattura definitiva. Quest’ultima dovrà essere emessa scontando l’importo già pagato e riportando tutti i riferimenti alla fattura di acconto. In questo modo nella fattura definitiva verrà riportato l’intero valore del bene, ma dall’imponibile/imposta/netto a pagare verranno detratti gli importi già pagati.

Fatturazione elettronica e bonus bici: emissione scontrino elettronico e fattura

Questa volta vogliamo dedicare un articolo ad uno dei tanti bonus previsti dal Decreto Rilancio, il bonus Bici e alle modalità di emissione della fatturazione elettronica. L’Esecutivo ha previsto infatti un bonus di massimo 500 euro per l’acquisto di biciclette elettriche, biciclette, monopattini, hoverboard, segway, monowheel e servizi condivisi. L’iniziativa è stata promossa per incentivare la mobilità sostenibile. A prima un capitolo sull’argomento, per vedere qual è il modo corretto per gestire la fatturazione elettronica.

Come funziona il bonus biciclette

Il bonus è un’iniziativa governativa promossa nel Decreto Rilancio che prevede un’agevolazione sull’acquisto di:

  • biciclette nuove e usate
  • bici a pedalata assistita
  • monopattini
  • hoverboard
  • monowheel
  • segway

Il bonus consiste nello sconto del 60% sul totale della spesa sostenuta. L’importo è erogato sotto forma di rimborso o di buono spesa digitale. L’importo massimo erogabile è pari a 500 €. L’agevolazione può essere richiesto solo una volta e relativamente ad un solo acquisto. Il bonus ha validità retroattiva e vale quindi per tutte le spese sostenute a tal fine dal 4 maggio 2020. Se ne potrà usufruire fino al 31 dicembre 2020.

Chi può usufruire del bonus bici

Il bonus è stato previsto per tutti i cittadini maggiorenni, residenti nelle città che contano almeno 50mila abitanti. Si parla quindi di residenti nei capoluoghi di regione o di provincia, quindi nelle città più grandi. É in queste città infatti che le persone devono affrontare il problema del traffico, al quale il bonus vorrebbe porre rimedio, almeno in parte.
Per le società e le pubbliche amministrazioni, il decreto prevede che debbano nominare un mobility manager, che predisponga un piano per gli spostamenti entro la fine dell’anno. Questo nel caso in cui abbiano almeno più di cento dipendenti nella stessa città.

Come ottenere il bonus bici

Abbiamo visto che il bonus è erogabile sotto forma di rimborso, oppure come bonus spesa digitale.
Il Ministero dell’Ambiente ha predisposto (anche se ancora non è attiva e non lo sarà almeno fino alla fine di luglio), una piattaforma sulla quale sarà possibile scegliere o l’una, o l’altra modalità.

I casi quindi sono due. Ci sarà chi desidererà comprare la bicicletta senza aspettare l’arrivo della suddetta piattaforma e chi invece preferirà attenderne l’inaugurazione.
Nel primo caso, chi acquisterà prima del lancio, deve conservare la fattura elettronica. Quando poi la piattaforma sarà online, basterà accedere con le credenziali SPID inserire I dati della fattura. In questo caso il bonus sarà erogato come rimborso pari al 60% dell’importo speso, fino a un massimo di 500€.

 

Fatturazione elettronica

Quelli che invece preferiscono acquistare solo dopo l’attivazione della piattaforma, riceveranno il buono come bonus spesa digitale. Individuato l’oggetto da comprare, lo segnaleranno sulla piattaforma che automaticamente andrà a generare il buono digitale. Il buono poi andrà consegnato al rivenditore autorizzato.

Fatturazione elettronica e bonus bici

Il decreto Legge del 19 maggio 2020, in relazione alle cessioni effettuate dai commercianti al minuto, prevede che:

“L’emissione della fatturazione elettronica non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione”

Nel caso in cui un commerciante venda una bicicletta emettendo prima uno scontrino elettronico, potrà emettere fatturazione elettronica in base alle disposizioni indicate da AdE nella FAQ n°45 del 21 dicembre 2018. Questo significa che:

Quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un “documento commerciale”), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta; in particolare, il blocco informativo “AltriDatiGestionali” va compilato riportando:

  • nel campo “TipoDato” le parole “Numero scontrino” (oppure “Numero ricevuta” oppure “Numero doc. commerciale”);
  • in quello “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
  • nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
  • ed infine nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino.”

Nel caso in cui invece un cliente chieda l’emissione della fatturazione elettronica nel momento stesso dell’operazione, il commerciante avrà un’alternativa.
Emetterà una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale, che verranno poi usati come documenti validi per emettere una fattura differita.

Corrispettivi telematici giornalieri: inadempienze e sanzioni

Nell’articolo: “Scontrino Elettronico: senza registratore fiscale telematico adesso è possibile!”, abbiamo visto come la piattaforma di FatturaPRO.click, abbia reso possibile, l’impossibile! Emettere e trasmettere i corrispettivi telematici giornalieri senza un registratore fiscale. Una soluzione ottimale per tutti i contribuenti esercenti che non hanno voluto, o potuto, acquistare un RT.
Lo scontrino elettronico rappresenta una grandissima novità fiscale introdotta in Italia. Una novità che ha dato non pochi “grattacapo” agli utenti. Come se non bastasse, Agenzia delle Entrate (AdE) ha previsto anche delle sanzioni. Non solo quindi la necessità di doversi adeguare alle novità legali in materia di corrispettivi. Adesso anche le sanzioni. Queste vengono applicate ai soggetti che non trasmettono i corrispettivi mensilmente.

Nonostante le proroghe previste per mettersi in regola (da vedere articolo precedente) e alla luce di quanto detto finora, vi suggeriamo di regolarizzarvi quanto prima. Per farlo basterà dotarsi di un sistema, come quello di FatturaPRO.click, per mettervi in regola con i corrispettivi telematici.

Decreto Legislativo 127/2015 e 471/1997: trasmissione dei corrispettivi

Il Decreto Legislativo 127/2015, articolo 2, comma6, norma le sanzioni previste in caso di mancata comunicazione dei corrispettivi:

“Ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”

Corrispettivi telematici Mentre il Decreto Legislativo 471/1997, articolo 6, comma 2, prevede:

Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione e’ in ogni caso pari al cento per cento dell’imposta corrispondente all’importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali”.

Questo valeva per gli scontrini cartacei e continua a valere anche oggi per i corrispettivi telematici giornalieri.

Le sanzioni

I precedenti decreti specificano le sanzioni applicate, che consistono in:

  • sospensione da tre giorni a un mese della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività;
  • sospensione da uno a sei mesi della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, nel caso in cui l’importo totale dei corrispettivi superi la somma di 50,000 euro.

AdE ha pensato a sancire le norme che prevedono le sanzioni da applicare in caso di mancata comunicazione dei corrispettivi telematici. Lo ha fatto con la Circolare n°3/E del21 febbraio 2020 e con la Risoluzione n°6 del 10 febbraio 2020.
Con questi due atti, Agenzia delle Entrate ha stabilito:
“il soggetto che ha effettuato una corretta memorizzazione cui non segue la trasmissione è sanzionabile (pur nel diverso quantum) al pari di colui che, dopo una memorizzazione infedele, ha inviato regolarmente il relativo dato”

Inoltre ha specificato che:

“la sanzione, volendo colpire l’omesso o errato/infedele adempimento, non trova applicazione multipla in riferimento a ciascuna fase dello stesso. In altre parole. Nelle ipotesi in cui il cedente/prestatore tenga un comportamento illegittimo sia in riferimento alla memorizzazione, sia al successivo invio dei dati, è comunque applicabile un’unica sanzione ex articoli 6, comma 3 e 12, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997”

Corrispettivi telematici: Moratorie

Sono comunque da ricordare che a oggi il contribuente può usufruire della moratoria per l’installazione di un registratore di cassa telematico. É possibile infatti mettersi in regola entro il 31 dicembre 2020, come abbiamo visto nell’articolo: “Scontrino elettronico, registratore telematico e lotteria degli scontrini: le proroghe del DL Rilancio” previste dal Decreto Legislativo 34/2020 (il decreto Rilancio).
C’è da ricordare infine anche la possibilità di ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

A prescindere dalle moratorie, c’è comunque da mettersi in regola il prima possibile con lo scontrino elettronico e la comunicazione dei corrispettivi giornalieri.

 

DIVENTA UN ESPERTO DEI CORRISPETTIVI

Scopri il nostro approfondimento: Corrispettivi

Scontrino elettronico, registratore telematico e lotteria degli scontrini: le proroghe del DL Rilancio

Qualche articolo fa, abbiamo spiegato tutte le novità connesse all’entrata in vigore dello scontrino elettronico e quelle della lotteria degli scontrini. Due tra le più grandi rivoluzioni in materia fiscale, dopo l’introduzione della fatturazione elettronica, che coinvolgono moltissimi contribuenti e che prevedono una serie di aggiornamenti tecnici a cui tutti dovranno attenersi. Purtroppo gli eventi catastrofici che hanno investito il nostro paese, come d’altra parte tutto il resto del mondo, hanno posto un freno all’entrata in vigore della nuova regolamentazione.

La pandemia da Covid-19 ha rallentato bruscamente l’avanzare degli aggiornamenti previsti, posticipando scadenze e date di entrata in vigore. É questo il caso, ad esempio, della lotteria degli scontrini per la quale il decreto Rilancio ha stabilito il rinvio addirittura a inizio del prossimo anno 2021. Ma non solo, anche in materia di registratori di cassa telematici ci sono delle novità, per non parlare poi delle sanzioni legate allo scontrino elettronico. Vediamole in breve.

Le proroghe del decreto Rilancio

Il Decreto Rilancio previsto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha già stabilito alcune
proroghe importanti, rinviando due degli appuntamenti IVA del secondo trimestre 2020.
La prima proroga prevista è quella del periodo transitorio per il registratore telematico.
Per tutte le partite IVA che ancora non hanno un registratore telematico, il Decreto prevede la proroga del periodo transitorio per adeguarsi alla normativa. Il periodo scadeva il primo luglio 2020, ed è stato rimandato tutto all’inizio di gennaio 2021. Di conseguenza sono stato posticipate anche le moratorie sulle sanzioni relative allo scontrino elettronico.
L’avvio a regime dello scontrino elettronico dovrebbe, a tutto gli effetti, essere spostato di alcuni mesi, per dare tempo a tutti di adeguarsi alle novità fiscali.

Rinvio della Lotteria degli scontrini

La seconda proroga prevista dal Decreto è proprio quella della Lotteria degli scontrini. Strettamente correlata agli scontrini elettronici e ai relativi registratori di cassa telematici, anche questa novità sarà posticipata al 2021.
La riffa dello Stato è quindi posticipata dal primo luglio 2020 al primo gennaio 2021.
Una delle misure anti-evasioni previste dall’Esecutivo nella scorsa Legge di Bilancio, è così posticipata in attesa che la situazione nazionale torni a normalizzarsi.
Gli esercenti infatti si sono ritrovati purtroppo nella condizione di non essere sufficientemente pronti per adeguarsi correttamente a tutte le novità fiscali.

 

Scontrino elettronico

 

Invariate le disposizioni relative allo scontrino elettronico

Nonostante le nuove posticipazioni previste dal DL Rilancio (alcune delle quali abbiamo visto nell’articolo: “Decreto Rilancio 2020: una spinta all’Italia”), le disposizioni in materia scontrino elettronico rimangono invariate.
In particolare ricordiamo che tutti i soggetti che svolgono attività di commercio al dettaglio, o attività assimilate a questa, hanno l’obbligo di emettere lo scontrino elettronico. In pratica tutti i soggetti passivi d’IVA. Chiunque esegua operazioni imponibili e che non sia obbligato a emettere fattura. Per farla più semplice. Tutti quelli che prima avevano l’obbligo di emettere lo scontrino cartaceo, mantengono l’obbligo dello scontrino elettronico.
Invariati anche tutti i dati che devono essere riportati nel corrispettivo telematico:

  1. Denominazione o ragione sociale dell’emittente
  2. Partita IVA
  3. Dati contabili
  4. Corrispettivi parziali
  5. Sconti e rettifiche eventuali
  6. Subtotali
  7. Totale dovuto – con indicazione precisa di “totale” a indicarla
  8. Data e ora di emissione
  9. Numero progressivo
  10. Numero di matricola dell’apparecchio
  11. Logotipo fiscale

Invariata anche la tempistica di emissione. Lo scontrino deve essere emesso al momento del pagamento del corrispettivo, o al momento dell’ultimazione della prestazione.

Situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19

In questa situazione precaria e preoccupante, l’Esecutivo ha preferito lasciare spazio alla ripresa commerciale del paese, mettendo in secondo piano elementi più fiscali. La proroga però non è sinonimo di esenzione. Nonostante siano stati posticipate le moratorie delle sanzioni fino al 2021, questo non significa non dover pensare anche a mettersi in regola nel più breve tempo possibile. Quindi fino al primo gennaio 2021 non saranno punibili le violazioni commesse dagli operatori che non siano in grado di dotarsi entro il primo luglio 2020, del registratore telematico. Torneremo però nella medesima situazione a inizio anno prossimo.

In virtù quindi della situazione attuale e delle sanzioni che sono comunque previste a partire da inizio dell’anno prossimo, meglio optare per una soluzione che sollevi immediatamente gli esercenti dal problema. La piattaforma di FatturaPRO.click ha pensato proprio a questo. Ha realizzato un sistema che permette di emettere lo scontrino elettronico in mobilità. Utilizzando qualsiasi Smartphone o Tablet è possibile crearlo. In seguito basta stamparlo, grazie al supporto delle stampanti bluetooth.

Scontrino Elettronico: senza registratore fiscale telematico adesso è possibile!

La novità della fatturazione elettronica è stata una delle più grandi rivoluzioni fiscali introdotte negli ultimi decenni. Ha comportato degli adeguamenti non indifferenti a livello tecnico sia da parte degli organi competenti, che da parte di tutti i contribuenti. Dal primo luglio del 2019 la fattura elettronica è diventata obbligatoria per tutti i contribuenti con un volume d’affari superiore ai 400,000 euro. Dal primo luglio 2020 lo stesso obbligo scatterà per tutti gli altri. Inoltre dal primo gennaio 2020 è entrata in vigore un’altra novità: lo scontrino elettronico. Tutti i soggetti che obbligati all’emissione del vecchio scontrino cartaceo, hanno quindi l’obbligo di emettere adesso quello elettronico. Quali sono le differenze con il vecchio scontrino? E come fare a emettere lo scontrino elettronico?

DPR n° 633/72

Il Decreto n° 633/72 disciplina la materia dello scontrino, stabilendo quali sono i soggetti obbligati all’emissione della ricevuta fiscale.
Tra questi vi rientrano tutti quelli che operano nel settore del commercio al minuto e tutti i soggetti che svolgono un’attività assimilata allo stesso.
In pratica, tutti i contribuenti con attività, che prima erano obbligati a emettere scontrino cartaceo fiscale. Adesso devono passare a quello elettronico. Quindi tutti i soggetti passivi d’IVA che eseguono operazioni imponibili e che non sono obbligati a emettere fattura, adesso devono provvedere allo scontrino elettronico.

Come può un esercente emettere uno scontrino elettronico?

Sono stati previsti e realizzati degli appositi registratori di cassa telematici. Questi consentono di emettere lo scontrino elettronico e inviarlo ad Agenzia delle Entrate (AdE). Il registratore di cassa memorizza tutte le operazioni degli incassi (ed eventuali storni) eseguite nel corso della giornata. Alla fine, al momento della chiusura di cassa, genera un file in formato XML. Questo è trasmesso direttamente ad Agenzia delle Entrate.

Il registratore di cassa entra in funzione ed è automaticamente censito, subito dopo aver eseguito la prima operazione. I dati inseriti nel registratore di cassa immagazzinati e resi sicuri, in modo da non poter essere manomessi, garantendone l’autenticità. Perché un registratore di cassa funzioni correttamente serve solo una connessione internet e alcuni click sulla postazione multimediale adibita.

 

Scontrino Elettronico

 

Lo svantaggio dei registratori di cassa telematici, purtroppo sta tutto nel prezzo. Non sono economici e, di conseguenza, non sono accessibili a tutti, nonostante il metodo sia obbligatorio. Inoltre possono dar fronte a non pochi problemi tecnici tra connessione e mal funzionamento. Richiedono aggiornamenti e tecnici sempre a disposizione.
Esiste quindi un’alternativa? Per fortuna si.

FatturaPRO.click e l’invio dello scontrino elettronico senza registratore di cassa telematico

La piattaforma di FatturaPRO.click è l’unica al momento in grado di garantire l’invio dello scontrino fiscale elettronico senza aver bisogno per forza di un registratore di cassa telematico.
Il sistema permette di compilare, in modo facile, veloce e intuitivo, lo scontrino fiscale elettronico (che ricordiamo deve riportare una serie determinata di dati). Una volta compilato la richiesta di emissione viene inviata immediatamente ad Agenzia delle Entrate, senza aver bisogno di attendere la chiusura della cassa a fine giornata.

AdE a quel punto, ricevuta la richiesta, emetterà immediatamente il numero identificativo e progressivo dello scontrino (che potrà essere stampato con una qualunque stampante bluetooth) e un documento PDF. Quest’ultimo può essere inviato al cliente tramite chat, oppure tramite email.
Quindi il registratore telematico non serve più. Questo perché è come se la richiesta di emissione dello scontrino venisse fatta direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Di conseguenza è proprio AdE a emettere il documento commerciale online e ad assolvere, per l’esercente, a tutti i doveri di contribuente.

La sicurezza di un sistema garantito

Alcuni potrebbero chiedersi quanta e quale sicurezza possa avere un sistema del genere. In realtà la piattaforma è l’unico sistema veramente testato e sicuro. Garantisce infatti che la password del cassetto fiscale venga memorizzata sul proprio dispositivo. Nessuno, al di fuori del titolare, potrà emettere uno scontrino, anche se dovesse avere accesso alla piattaforma.
Questa è l’unica soluzione a oggi sul mercato che permette di emettere l’emissione di scontrino in mobilità. Emettere, stampare il codice su una stampante portatile e consegnarlo direttamente al cliente.

FatturaPRO.click ha ideato un sistema che consente di correre in soccorso di tutti coloro che non intendono comprare un registratore telematico. I soggetti che devono emettere scontrino fiscale e lo vogliono fare senza un RT e senza passare dal portale di fatture e corrispettivi di Agenzia delle Entrare, hanno trovato la soluzione. FatturaPRO.click ha creato un sistema sicuro e rapido per emettere scontrini senza RT e in mobilità. Basta un qualunque dispositivo e una piccola stampante bluetooth.

Legge di bilancio 2020: lotta all’evasione fiscale

Uno dei principali obiettivi che si è posto il Governo con la Legge di Bilancio 2020, è quello alla lotta all’evasione fiscale. Sono già stati raggiunti dei risultati. Tutto questo grazie all’introduzione della fattura elettronica e dello scontrino elettronico, sono già stati raggiunti dei risultati. Purtroppo però, molto spesso, le soluzioni ricercate, si trovano a scontrarsi con livello reale di innovazione in cui si trova il paese. Per fare un esempio, si pensi al “bonus Befana”.  Si tratta del cashback, il sistema ideato per incentivare l’utilizzo di carte di credito e bancomat come metodo di pagamento. Quest’ultimo è in forte contrasto con la predisposizione tecnologica materiale e mentale di moltissimi contribuenti.

Adottare giuste misure

La volontà di adottare delle giuste misure per combattere l’evasione fiscale nel nostro paese, ha portato a scontrarsi con delle difficoltà di livello tecnologico. L’introduzione dello scontrino fiscale ha messo molti commercianti davanti alla necessità di adattarsi a un regime fiscale che prevede l’introduzione di nuove innovazioni nella gestione del cash flow. Prime tra tutte quella di essere dotati di una buona connessione a internet. Purtroppo, non tutti ancora dispongono della rete all’interno della propria attività. Inoltre i commercianti dovranno anche dotarsi di un nuovo dispositivo POS. Anche questo necessita sempre di una connessione alla rete, adatto all’emissione dello scontrino elettronico per incassare moneta elettronica. Ma non solo. Una nota sul cashback.  Molti punti relativi allo storno e al recupero di alcuni costi a vantaggio di chi utilizzerà il bancomat o le carte di credito per i pagamenti, sono ancor piuttosto oscuri.

Regime forfettario

Con la legge di bilancio 2020 il nuovo regime forfettario è stato modificato. L’applicazione dell’aliquota al 20% per le partite IVA che incassano fra i 65 mila e i 100 mila euro. Inoltre viene richiesto che il contribuente non abbia sostenuto spese sopra i 20 mila euro lordi per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaborazioni varie. Queste nuove disposizioni alla fine basano la loro efficacia sugli sconti fiscali proposti e non tanto sulla reale competenza dell’attività.

Cosa ci riserverà il futuro

I prossimi mesi saranno molto importanti nella valutazione dell’impatto che le nuove disposizioni della Legge di Bilancio 2020 avranno avuto, con l’introduzione dello scontrino elettronico e il “Bonus Befana”. Con il passare del tempo sarà possibile valutare se l’ago della bilancia si sposterà verso il raggiungimento dell’obiettivo comune alla lotta all’evasione fiscale, oppure no. In definitiva sarà possibile valutare se l’introduzione dello scontrino elettronico avrà incentivato l’uso della moneta elettronica, o viceversa, lo avrà scoraggiato.

Non è ancora chiaro se i consumatori hanno ben capito quali sono i reali benefici e i concreti incentivi di cui potrebbero beneficiare rinunciando alla moneta e passando all’utilizzo di bancomat e carte di credito.
Quindi, i primi mesi del 2020 saranno il trampolino di lancio per le nuove disposizioni governative. Verrà verificato  se l’innovazione digitale applicata al fisco, permetterà di compiere passi in avanti al paese. Inoltre si verificherà se le procedure di gestione amministrativa subiranno uno snellimento, oppure verranno ulteriormente appesantite.

Innovazione digitale e Pubblica Amministrazione

Nei prossimi mesi sarà inoltre possibile verificare l’impatto che la nuova spinta innovativa digitale avrà sulla Pubblica Amministrazione. In questo caso si tratta di un terreno molto più instabile. Questo a causa del grado di arretratezza nella quale si trova la nostra PA. Facciamo un esempio. L’ANCI (associazione nazionale dei comuni italiani) ha segnalato al Governo, che moltissime amministrazioni locali (come ad esempio le comunità montane), non dispongono ancora di una rete internet minimamente decente. Di conseguenza, si trovino in grande difficoltà nell’utilizzo dello scontrino elettronico.
La Legge di Bilancio 2020 mira giustamente a combattere un’evasione fiscale estremamente pesante in Italia. Lo fa, però, non tenendo sempre conto della reale situazione locale e dell’arretratezza tecnologica con la quale il paese si trova a combattere.

Scontrino elettronico

Digital divide

Il digital divide, cioè il divario digitale, viene definito da Wikipedia come: “… Il divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell’informazione (in particolare personal computer e Internet) e chi ne è escluso, in modo parziale o totale. I motivi di esclusione comprendono diverse variabili: condizioni economiche, livello d’istruzione, qualità delle infrastrutture, differenze di età o di sesso…”
L’Italia è stata una dei primissimi paesi europei ad accedere alla rete. Nella seconda metà degli anno ‘80 si trovava subito dopo Norvegia, Regno Unito e l’allora Germani dell’Ovest. Oggi purtroppo si trova a quattro passi dal fondo della classifica dell’International Digital Economy and Society Index. Quest’ultimo è lo strumento con il quale viene misurata il livello di digitalizzazione dei paesi. In base all’ultima classificazione, l’Italia si trova ala 25° posto, su 28 paesi in elenco.
Di conseguenza è facile capire perché l’introduzione della fatturazione elettronica, sia stata un’innovazione recepita e assimilata meglio e più velocemente rispetto all’avvento dello scontrino elettronico.

Fatturazione Elettronica e Scontrino elettronico

L’introduzione della fatturazione elettronica ha interessato destinatari meglio organizzati dal punto di vista amministrativo. Il loro grado di alfabetizzazione e il livello di conoscenze informatiche, era superiore rispetto a quello dei soggetti interessati all’introduzione dello scontrino elettronico.
Gli utenti che si sono visti imporre lo scontrino online, costituiscono una massa molto più disomogenea e meno attrezzata, soprattutto rispetto alle nuove tecnologie digitali.
Forse l’introduzione dello scontrino online avrebbe dovuto avvenire con maggiore gradualità. Questo per dare tempo e modo a chiunque di attrezzarsi con i mezzi giusti a farvi fronte.
Per questo motivo suggeriamo sempre di far affidamento sui professionisti del settore. Inoltre piattaforme, come FatturaPRO.click, apportano un concreto aiuto a chi deve scontrarsi con la nuova era della digitalizzazione nel nostro paese.

Corrispettivi Telematici: lo scontrino elettronico nel 2020

Nell’articolo: “Comunicazione corrispettivi telematici giornalieri: funzioni e modalità” abbiamo introdotto e spiegato il concetto di scontrino elettronico. Si tratta della principale novità del 2020. Con questo passo si segna un ulteriore balzo in avanti. Procediamo verso l’abbandono della forma cartacea, per una più tecnologica e contemporanea digitalizzazione dei dati.
Questa novità ha impattato dal primo luglio 2019 tutti i commercianti con volume di affari superiore ai 400,000 €. Questi hanno dovuto, per primi, abbandonare lo scontrino cartaceo, e iniziare a emettere quello elettronico.

Il vero passo in avanti però è rappresentato da quello compiuto a partire dal primo gennaio 2020.

Da questa data infatti tutti i commercianti e possessori di partita IVA che emettono scontrini e ricevute, saranno obbligati emettere scontrini elettronici.

Moratorie e sanzioni

L’Agenzia delle Entrate, conscia dell’evento epocale al quale tutti noi stiamo andando incontro, ha lasciato ampio margine a tutti i commercianti per mettersi adeguatamente in regola. Per chi infatti non avesse provveduto a rispettare la normativa dal primo luglio 2019 (ricordiamo quindi che si trattava dei commercianti con volume di affari superiore ai 400,000€) erano state previste delle sanzioni.

A queste sanzioni però era stata applicata una moratoria. Si tratta di una sospensione della scadenza delle obbligazioni, fino al primo gennaio 2020. Da quella data, di conseguenza, i primi commercianti che hanno dovuto adeguarsi allo scontrino elettronico, non hanno più proroghe per rimandare l’inevitabile. Discorso diverso invece per tutti gli altri.
L’obbligo per chiunque è partito dal primo gennaio di questo nuovo decennio. La moratoria, però, Agenzia delle Entrate l’ha concessa per altri sei mesi. Un respiro di sollievo quindi per tutti quei ritardatari cronici che non avessero ancora provveduto ad adeguarsi alla nuova normativa.
Da luglio a dicembre si potrà infatti trasmettere i corrispettivi telematici all’Agenzia delle Entrate, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Resteranno invariati i termini di liquidazione dell’IVA.

I dati della Confcommercio

Secondo Confcommercio, le attività con un volume di affari inferiore ai 400,000 € si aggirano attorno alle 260,000. In queste sono comprese attività di commercio al minuto e assimilate. Secondo l’articolo 22 del DPR IVA, tutti i soggetti possessori di partita IVA che emettono scontrini e ricevute, dovranno adeguarsi ai corrispettivi telematici.
Parliamo di oltre due milioni di commercianti, artigiani e negozianti. Tutti dovranno, in questi primi sei mesi del 2020, transitare dalla carta al digitale, per l’emissione di scontrini e ricevute. Il primo passo da compiere, per tutti, sarà quello di dotarsi di registratori di cassa. Questi dovranno essere idonei alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici.

Registratori di Cassa Telematici (RCT)

Quindi abbiamo visto che il primo passo per adeguarsi alla normativa, sarà quella di dotarsi di nuovissimi RCT. Registratori di Cassa Telematici, ovvero strumenti che permetteranno di emettere e inviare i corrispettivi telematici. In grado inoltre di garantirne l’“inalterabilità e la sicurezza dei dati memorizzati”.
Il decreto legislativo n. 127 del 2015 che, all’articolo 2, come già prevedeva questi RCT per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi:
“sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.”
Inoltre il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 182017/2016 li definisce come:
“strumenti realizzati da componenti hardware e software atti a registrare, memorizzare, elaborare e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di input, nonché da ulteriori elementi hardware e software tra cui, necessariamente, un dispositivo per la stampa e uno per la visualizzazione. […]
I Registratori Telematici sono atti a memorizzare, in memorie permanenti e inalterabili, i dati di dettaglio e i dati di riepilogo delle operazioni effettuate a seguito della cessione/prestazione, nonché alla loro trasmissione in modo autenticato, protetto e sicuro utilizzando la rete pubblica.”
La vera innovazione di questi strumenti risiede tutta nel loro cuore. Si tratta della parte hardware e software. Quest’ultima permette di gestisce la raccolta dei dati ai fini della memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.
Per gravare meno sulle tasche di tutti, sono stati previsti anche dei bonus per l’acquisto dei RCT.
Si potrà infatti beneficiare di un credito d’imposta pari al 50% della spesa fino a un massimo di 250 euro.

Corrispettivi Telematici

50% di bonus per i nuovi registratori di cassa telematici

Abbiamo detto che per gravare meno sulle tasche di tutti commercianti, negozianti e possessori di P.IVA che emettono scontrini e ricevute e dovranno acquistare dei nuovi RCT, lo stato ha previsto un credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta.
Chi acquisterà un nuovo registratore di cassa, avrà diritto fino ad massimo di 250,00€. Chi invece adatterà il vecchio registratore, riceverà un contributo non superiore a 50,00€.
Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione tramite il modello F24. Vale a dire a partire dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese a cui fa riferimento la fattura rilasciata per l’acquisto o l’adattamento del RC.

Corrispettivi telematici con Fattura Pro

Una volta dotati dei nuovi RCT, o adattati i vecchi, sarà possibile, attraverso il sistema di Fattura Pro, una trasmissione semplificata dei corrispettivi giornalieri.
Come già specificato, l’applicazione di FatturaPRO.click e la stessa piattaforma online, consentono di emettere in qualunque momento e ovunque vi troviate, lo scontrino fiscale. L’applicazione, quando si troverà sotto copertura di rete, si collegherà ad AdE (Agenzia delle Entrate). In questo modo AdE restituirà il PDF con il codice progressivo che ne attesti l’emissione effettiva.

Al registratore telematico verrà inviata una notifica di esito. Soltanto in caso di esito positivo la trasmissione si ritenere completata. Il Sistema di FatturaPRO.click, avendo a disposizione un database sempre disponibile, anche offline, permette, ovunque e in qualunque momento, di pilotare anche un RT portatile ed emettere lo stesso uno scontrino. In alternativa l’app permette l’emissione di una fattura (che verrà successivamente trasmessa appena tornerà copertura internet) che riporterà numero progressivo e data, da poter comunicare al cliente.

 

DIVENTA UN ESPERTO DEI CORRISPETTIVI

Scopri il nostro approfondimento: Corrispettivi

Scontrino elettronico: guasti e malfunzionamenti del registratore di cassa

L’obbligo dell’emissione di scontrino elettronico è entrata in vigore per tutti dal primo gennaio 2020. Una novità che abbiamo visto nel precedente articolo: “Corrispettivi Telematici: lo scontrino elettronico nel 2020”, come un’iniziativa del Fisco che coinvolge tutti, dai commercianti, ai consumatori.
Cuore pulsante di questa novità, è sicuramente il registratore di cassa, attraverso il quale gli scontrini elettronici vengono prodotti e inviati all’Agenzia delle Entrate (AdE).
Ma cos’è necessario fare quando il registratore di cassa non funziona, perché si guasta o è soggetto a malfunzionamenti?
Agenzia delle Entrate ha previsto un iter piuttosto preciso e dettagliato nelle sue specifiche tecniche, qualora si presentasse una di queste ipotesi.

Fatture e Corrispettivi

Il portale web di AdE, Fatture e corrispettivi, prevede una specifica sezione dedicata alle “procedure di emergenza”. Le specifiche evidenziate in questa sessione permettono a commercianti e artigiani di assolvere agli obblighi legati allo scontrino elettronico, quando, ad esempio, il registratore telematico non funziona.
Sono previste anche specifiche dettagliate in caso di assenza di connessione internet. In realtà abbiamo già visto che punto di forza di FatturaPRO.click e relativa app, è la possibilità di emettere e trasmettere i corrispettivi telematici giornalieri (scontrini, fatture e ricevute), con o senza connessione a internet. Quindi diciamo che metà problema è già risolto!
Ma in caso di guasto del registratore telematico?

Scontrino elettronico: cosa fare in caso di registratore telematico guasto

Se la mancanza di collegamento alla connessione internet rappresenta un problema, un guasto o un malfunzionamento del RT è ancora peggio. Un guasto al nucleo centrale dell’obbligo dello scontrino elettronico, richiede, prima di tutto, l’immediato intervento di un tecnico abilitato.
In attesa della riparazione dell’RT, si dovrà temporaneamente tornare al cartaceo. Bisognerà quindi annotare tutte le transazioni e le singole operazioni giornaliere su un apposito registro. Questo registro potrà essere cartaceo, oppure su file Excel.
Alla fine della giornata i dati annotati sul registro “provvisorio” dovranno essere trasmessi accedendo al portale “Fatture e Corrispettivi, Procedure di Emergenza > Dispositivo Fuori Servizio”, disponibile nella sezione “Area Gestore ed Esercente.
Così facendo si trasmetteranno ad AdE i corrispettivi giornalieri per aliquota/natura IVA(indicando il regime di “ventilazione”, che avrebbe dovuto trasmettere l’RT (sempre rispettando il tracciato XML dettato dall’Agenzia delle Entrate).

Scontrino elettronico

Inviare un file scartato

Agenzia delle Entrate ha previsto un’ulteriore possibilità per trasmettere un file scartato, relativo a due diverse specifiche di errore.
Si può recuperare un file scartato ed evitare una nuova trasmissione degli stessi dati contabili.

È possibile farlo quando è stata sbagliata l’impostazione della “DataOraRilevazione”, ad esempio, o nel caso di assenza della matricola del punto cassa connesso al Server RT.
L’esercente potrà quindi recuperare le seguenti tipologie di scarto:

  1. 00203 – Data nel futuro sull’elemento DataOraRilevazione
  2. 00212 – L’elemento Trasmissione/Dispositivo obbligatorio

In seguito all’invio non sono previste modifiche sulle informazioni contabili inviate.

Specifiche tecniche e provvedimenti per l’invio dei corrispettivi (Registratori Telematici)

Alla pagina: Specifiche tecniche e provvedimenti per l’invio dei corrispettivi (Registratori Telematici) è possibile trovare tutte le indicazioni dettagliate di Ade sull’argomento.
Dalle variazioni alle specifiche tecniche corrispettivi, fino alle precisazioni per l’utilizzo di registratori telematici, server RT e misuratori fiscali.
Dal portale di Agenzia delle Entrate sono scaricabili e consultabili i vari PDF sugli argomenti specifici.
Abbiamo detto che gli interventi sui registratori telematici guasti o mal funzionanti, possono essere eseguiti solo da tecnici abilitati. L’elenco completo di tutti i tecnici presenti sul territorio a livello nazionale, lo potete trovare a questa pagina:“ Laboratori e tecnici abilitati alla verifica periodica dei misuratori fiscali”.
Inserendo come “tipologia” di ricerca “Tecnici” e selezionando dal secondo menù a tendina la propria regione, la ricerca metterà a disposizione l’elenco dei vari manutentori con tanto di codice fiscale, P.IVA e nome del laboratorio di riferimento.

Conservazione a Norma: tutte le novità del 2020

La conservazione sostitutiva dei documenti digitali, è il sistema attraverso il quale vengono conservati e archiviati:

  1. Fatture attive e passive
  2. Libri e registri contabili (il Libro Giornale, i Registri IVA, i mastri, il libro inventari, …)
  3. Documenti di trasporto (DDT)
  4. Note spese
  5. Bollette doganali
  6. Corrispettivi elettronici
  7. Dichiarativi (dichiarazione dei redditi, dichiarazioni IVA, spesometro, ecc. )
  8. Ricevute fiscali

si tratta di documenti rilevanti per i quali è obbligatoria la conservazione da parte di professionisti, aziende e autonomi.
La conservazione a norma deve attenersi a determinati requisiti stabiliti dalla legge, perché i documenti possano essere ritenuti validi legalmente, alla stregua di quelli cartacei.

Digitalizzazione delle aziende

Si tratta di un processo iniziato da qualche anno e che sicuramente continuerà anche per qualche anno in futuro. La stessa cosa vale anche per la Pubblica Amministrazione (PA). Stare sempre al passo con le nuove tecnologie, richiede infatti del tempo e diversi adeguamenti da parte di tutti. Questo genere di adeguamento è necessario anche per non perdere competitività ed efficienza. Questo nuovo anno porta con se diverse novità che riguardano gestione digitale dei documenti fiscali, ivi compresa la conservazione a norma.

Le principali novità

Il decreto fiscale e la legge del bilancio 2020 introducono diverse novità. Le principali riguarderanno:

  1. la fattura elettronica
  2. lo scontrino digitale
  3. Indici sintetici di affidabilità (ISA)
  4. Nodo smistamento ordini (NSO)
  5. Nuovo utilizzo del POS

Vediamo punto per punto a cosa andremo incontro.

Fattura elettronica

Diciamo che a grandi linee le regole e le modalità sulla gestione delle fatture elettroniche non cambiano. Le novità principali riguardano infatti la conservazione a norma. Regola base stabilisce che le fatture, così come i documenti fiscali, devono essere conservati per un tempo minimo di dieci anni. L’Agenzia delle Entrate conserva i documenti in file .xml inviati fino al 31/12 dell’ottavo anno a partire dalla dichiarazione di riferimento. Questo riguarda anche indagini fiscali o eventuali contenziosi.

Scontrino digitale

Principale argomento del nostro precedente articolo: “Comunicazione corrispettivi telematici giornalieri: funzioni e modalità”, è l’argomento principale e più interessante di questo 2020. In pratica tutti i commercianti e titolare di partita IVA, a partire da quest’anno, dovranno abbandonare il vecchio scontrino cartaceo, ed emettere solo scontrini digitali. Per poterlo fare, i commercianti si dovranno dotare di particolari registratori di cassa, che emetteranno e invieranno gli scontrini digitali direttamente all’Agenzia delle Entrate. Inoltre gli scontrini dovranno essere conservati in regime di conservazione digitale, rispettando quindi la conservazione a norma di legge. Abbiamo altresì visto come FatturaPRO.click, piattaforma e App, diano questa possibilità, a chiunque, in modo semplice e veloce. Il sistema rilevando in automatico la presenza o meno della rete, permetterà sempre l’emissione dello scontrino e quando tornerà sotto copertura, penserà autonomamente all’invio del dato digitale all’Agenzia delle Entrate.

Indici sintetici di affidabilità (ISA)

Dal 2019 l’Agenzia delle Entrate ha introdotto gli Indici sintetici di affidabilità (ISA). Questi si riferiscono a tutti i lavoratori autonomi e alle imprese che svolgono prevalentemente lavoro autonomo. In parole povere servono all’Agenzia delle Entrate per valutare il livello di conformità fiscale. Si tratta quindi di una sorta di auto-valutazione che deve essere redatta dai lavoratori autonomi. In autonomia e sotto la propria responsabilità, i lavoratori dovranno compilare il modello ISA da allegare alla dichiarazione dei redditi. La compilazione corretta del modello non è molto facile o intuitiva. Per questo motivo i lavoratori potranno sempre affidarsi a degli intermediari per redigerli correttamente.

Nodo smistamento ordini (NSO)

Si tratta di un’ulteriore novità 2020. In pratica è un sistema digitale che si occupa della gestione e dell’esecuzione degli ordini di acquisto di beni o servizi. Dal febbraio 2020 NSO diventa obbligatorio per tutte le aziende del servizio Sanitario Nazionale e per tutti i fornitori. Come per lo scontrino digitale, anche gli ordini da febbraio 2020 dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica. Si tratta di un cambiamento molto importante e piuttosto grande per quanto riguarda l’intero processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione.

conservazione a norma

Nuovo utilizzo del POS

A sostegno della lotta contro l’evasione fiscale, dal 2020 tutti i commercianti ed esercenti dovranno dotarsi di particolari POS che permettano l’emissione e la trasmissione di scontrini digitali.

Conservazione a norma: come adeguarsi

Tutte queste novità riguardano l’ambito fiscale in generale. E come abbiamo detto all’inizio dell’articolo, tutti i documenti fiscali dovranno adeguarsi alla giusta conservazione digitale, obbligatoria. Stabilito l’obbligo, non è sempre così facile dotarsi delle necessarie tecnologie e competenze per poterlo fare. Una soluzione rapida, semplice ed economica, è FatturaPRO.click, un unico gestionale che può essere utilizzato dalla A alla Z per l’emissione, la gestione e la conservazione di tutti i documenti fiscali. Per maggiori approfondimenti sulle caratteristiche tecniche di FatturaPRO.click, vi rimandiamo al nostro articolo esemplificativo: “FatturaPRO.click: la fatturazione con un click”.

Lotteria degli scontrini: che cos’è e come funziona

Il Decreto Fiscale collegato alla legge di Bilancio, ha introdotto una novità volta a contrastare l’evasione fiscale: la Lotteria degli scontrini. Oltre alla fatturazione elettronica, agli scontrini elettronici, adesso arriva anche la Lotteria degli scontrini.
L’inizio della Lotteria era stato inizialmente fissato per il primo gennaio 2020. Successivamente è stata spostata al primo luglio 2020. Mancano ancora molte specifiche per definire a tutto tondo il meccanismo di funzionamento della lotteria. Quello che ad oggi è dato sapere è che per parteciparvi bisognerà richiedere il codice lotteria. L’interesse da parte dei consumatori sta crescendo gradualmente, visto che la lotteria promette premi che vanno da 10.000 euro, fino addirittura ad 1 milione di euro.

La lotteria degli scontrini VS evasione fiscale

Ci troviamo a vivere anni particolarmente interessanti dal punto di vista fiscale. Negli ultimi tempi infatti abbiamo assistito a una progressiva digitalizzazione che ci ha portato, in ultima istanza, all’adozione della fatturazione elettronica. Non si tratta però dell’unica novità introdotta dal Governo. Infatti per contrastare l’evasione fiscale, lo Stato ha inventato la Lotteria degli scontrini. Potranno parteciparvi tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia che effettuano acquisti di beni e servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione.
Secondo il Governo, la possibilità di partecipare a una Lotteria con in palio del denaro, fungerà da incentivo agli utenti per richiedere l’emissione dello scontrino fiscale.
Il gioco quindi sarà strettamente legato all’obbligo della memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici da parte di tutti gli esercenti, vale a dire il famoso “scontrino elettronico”.
Entrato già in vigore dal primo luglio 2019 per tutti i soggetti con volume di affari superiore a 400,000 euro, diventerà obbligatorio anche per tutti gli altri dal primo luglio 2020.

Come funziona la Lotteria degli scontrini

Si tratta quindi di una misura anti evasione. Il consumatore, al momento della richiesta di emissione dello scontrino, dovrà fornire al venditore, il codice lotteria. In questo modo potrà partecipare alle estrazioni mensili e annuali legate al gioco.
Il codice rilasciato finirà assieme a tutti gli altri codici che il negoziante dovrà trasmettere ad AdE (Agenzia delle Entrate). A sua volta, AdE fornirà all’Agenzia dei Monopoli, tutte le informazioni necessarie per le estrazioni.

fatturazione elettronica

 

007 del fisco: consumatori spie di AdE

Inizialmente il Decreto Fiscale 2020 aveva previsto l’applicazione di una sanzione per evitare il boicottaggio della lotteria. La sanzione andava dai 100 euro, fino ai 500 euro, per tutti quei commercianti che si fossero rifiutati di comunicare i dati del cliente all’Agenzia delle Entrate.
Successivamente, però, la Legge di Conversione, ha sostituito le sanzioni. Ha dato la possibilità al cliente di segnalare al Fisco l’esercente che si fosse rifiutato di emettere scontrino elettronico e di comunicare di conseguenza i dati necessari per partecipare alla lotteria degli scontrini.
A conti fatti il cliente diventa quindi una “spia del Fisco” che contribuisce alla predisposizione delle liste dei professionisti e delle imprese a rischio evasione. Di conseguenza i controlli da parte della Agenzia delle Entrate si concentreranno proprio sulle imprese presenti in queste liste.

Come ottenere il codice Lotteria

Abbiamo visto che per partecipare alla Lotteria degli scontrini, al momento dell’acquisto, il cliente dovrà comunicare il proprio codice lotteria. Come si ottiene questo codice?
Agenzia delle Entrate ha previsto di mettere online un portale dedicato alla Lotteria, dal quale sarà possibile ottenere il proprio codice.
Con il provvedimento del 31/10/2019, sono state rilasciate le prime indicazioni. Il portale ad oggi non è comunque ancora disponibile. Non sarà necessario fornire il proprio codice fiscale all’esercente, come inizialmente si supponeva, servirà invece il famoso codice lotteria, da recuperare sul portale di AdE. I dati raccolti dal commerciante, saranno poi trasmessi all’Agenzia delle Entrate.

Il Regolamento

In realtà un regolamento definitivo, ancora non esiste. Siamo ancora in attesa dei dettami da parte delle Dogane. Tuttavia sono stati diffusi, a grandi linee, i parametri di funzionamento e i premi in palio.
Le estrazioni saranno mensili e annuali. Per le estrazioni mensili, sono previsti premi per i primi tre estratti. Il primo riceverà un premio pari a 50,000 euro, il secondo 30,000 euro e il terzo 10,000 euro. Con l’estrazione annuale invece sarà possibile arrivare a vincere fino ad 1 milione di euro. Si avranno 90 giorni di tempo per richiedere il premio, e sarà predisposto un sito ad hoc da parte dell’Agenzia delle Entrate. Si potrà partecipare solo con lo scontrino elettronico, per spese pari almeno ad 1 euro. Per ogni euro speso si avrà diritto a 10 ticket. Le possibilità però aumentano, se si decide di pagare con carta o bancomat. In tal caso, l’importo speso sarà “virtualmente” maggiorato del 100% e, in sostanza, aumenterà il numero di biglietti rilasciati.
Questa specifica è stata introdotta dal Decreto Crescita, per spingere i contribuenti a pagare con mezzi di pagamento tracciabili.

Scontrino elettronico e trasmissione dei corrispettivi telematici

L’arrivo della Lotteria degli Scontrini è strettamente legata all’obbligo di emissione di scontrino elettronico e di trasmissione dei corrispettivi telematici. La novità dello scontrino elettronico ha affiancato dal primo luglio 2019 la fatturazione elettronica, che ha già coinvolto i titolari di partita IVA con volume d’affari superiore a 400.000 euro. La trasmissione dei corrispettivi telematici deve riportare non solo il dato cumulato dei corrispettivi giornalieri, ma una serie di elementi fondamentali:

  1. data;
  2. importo;
  3. modalità di pagamento;
  4. codice lotteria del cliente.

Solamente attraverso la comunicazione e la ricezione di questa serie di dati, l’agenzia delle Entrate potrà procedere all’estrazione a sorte della Lotteria.