Fatturazione elettronica e bonus bici: emissione scontrino elettronico e fattura

Questa volta vogliamo dedicare un articolo ad uno dei tanti bonus previsti dal Decreto Rilancio, il bonus Bici e alle modalità di emissione della fatturazione elettronica. L’Esecutivo ha previsto infatti un bonus di massimo 500 euro per l’acquisto di biciclette elettriche, biciclette, monopattini, hoverboard, segway, monowheel e servizi condivisi. L’iniziativa è stata promossa per incentivare la mobilità sostenibile. A prima un capitolo sull’argomento, per vedere qual è il modo corretto per gestire la fatturazione elettronica.

Come funziona il bonus biciclette

Il bonus è un’iniziativa governativa promossa nel Decreto Rilancio che prevede un’agevolazione sull’acquisto di:

  • biciclette nuove e usate
  • bici a pedalata assistita
  • monopattini
  • hoverboard
  • monowheel
  • segway

Il bonus consiste nello sconto del 60% sul totale della spesa sostenuta. L’importo è erogato sotto forma di rimborso o di buono spesa digitale. L’importo massimo erogabile è pari a 500 €. L’agevolazione può essere richiesto solo una volta e relativamente ad un solo acquisto. Il bonus ha validità retroattiva e vale quindi per tutte le spese sostenute a tal fine dal 4 maggio 2020. Se ne potrà usufruire fino al 31 dicembre 2020.

Chi può usufruire del bonus bici

Il bonus è stato previsto per tutti i cittadini maggiorenni, residenti nelle città che contano almeno 50mila abitanti. Si parla quindi di residenti nei capoluoghi di regione o di provincia, quindi nelle città più grandi. É in queste città infatti che le persone devono affrontare il problema del traffico, al quale il bonus vorrebbe porre rimedio, almeno in parte.
Per le società e le pubbliche amministrazioni, il decreto prevede che debbano nominare un mobility manager, che predisponga un piano per gli spostamenti entro la fine dell’anno. Questo nel caso in cui abbiano almeno più di cento dipendenti nella stessa città.

Come ottenere il bonus bici

Abbiamo visto che il bonus è erogabile sotto forma di rimborso, oppure come bonus spesa digitale.
Il Ministero dell’Ambiente ha predisposto (anche se ancora non è attiva e non lo sarà almeno fino alla fine di luglio), una piattaforma sulla quale sarà possibile scegliere o l’una, o l’altra modalità.

I casi quindi sono due. Ci sarà chi desidererà comprare la bicicletta senza aspettare l’arrivo della suddetta piattaforma e chi invece preferirà attenderne l’inaugurazione.
Nel primo caso, chi acquisterà prima del lancio, deve conservare la fattura elettronica. Quando poi la piattaforma sarà online, basterà accedere con le credenziali SPID inserire I dati della fattura. In questo caso il bonus sarà erogato come rimborso pari al 60% dell’importo speso, fino a un massimo di 500€.

 

Fatturazione elettronica

Quelli che invece preferiscono acquistare solo dopo l’attivazione della piattaforma, riceveranno il buono come bonus spesa digitale. Individuato l’oggetto da comprare, lo segnaleranno sulla piattaforma che automaticamente andrà a generare il buono digitale. Il buono poi andrà consegnato al rivenditore autorizzato.

Fatturazione elettronica e bonus bici

Il decreto Legge del 19 maggio 2020, in relazione alle cessioni effettuate dai commercianti al minuto, prevede che:

“L’emissione della fatturazione elettronica non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione”

Nel caso in cui un commerciante venda una bicicletta emettendo prima uno scontrino elettronico, potrà emettere fatturazione elettronica in base alle disposizioni indicate da AdE nella FAQ n°45 del 21 dicembre 2018. Questo significa che:

Quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un “documento commerciale”), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta; in particolare, il blocco informativo “AltriDatiGestionali” va compilato riportando:

  • nel campo “TipoDato” le parole “Numero scontrino” (oppure “Numero ricevuta” oppure “Numero doc. commerciale”);
  • in quello “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
  • nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
  • ed infine nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino.”

Nel caso in cui invece un cliente chieda l’emissione della fatturazione elettronica nel momento stesso dell’operazione, il commerciante avrà un’alternativa.
Emetterà una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale, che verranno poi usati come documenti validi per emettere una fattura differita.

Corrispettivi telematici giornalieri: inadempienze e sanzioni

Nell’articolo: “Scontrino Elettronico: senza registratore fiscale telematico adesso è possibile!”, abbiamo visto come la piattaforma di FatturaPRO.click, abbia reso possibile, l’impossibile! Emettere e trasmettere i corrispettivi telematici giornalieri senza un registratore fiscale. Una soluzione ottimale per tutti i contribuenti esercenti che non hanno voluto, o potuto, acquistare un RT.
Lo scontrino elettronico rappresenta una grandissima novità fiscale introdotta in Italia. Una novità che ha dato non pochi “grattacapo” agli utenti. Come se non bastasse, Agenzia delle Entrate (AdE) ha previsto anche delle sanzioni. Non solo quindi la necessità di doversi adeguare alle novità legali in materia di corrispettivi. Adesso anche le sanzioni. Queste vengono applicate ai soggetti che non trasmettono i corrispettivi mensilmente.

Nonostante le proroghe previste per mettersi in regola (da vedere articolo precedente) e alla luce di quanto detto finora, vi suggeriamo di regolarizzarvi quanto prima. Per farlo basterà dotarsi di un sistema, come quello di FatturaPRO.click, per mettervi in regola con i corrispettivi telematici.

Decreto Legislativo 127/2015 e 471/1997: trasmissione dei corrispettivi

Il Decreto Legislativo 127/2015, articolo 2, comma6, norma le sanzioni previste in caso di mancata comunicazione dei corrispettivi:

“Ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”

Corrispettivi telematici Mentre il Decreto Legislativo 471/1997, articolo 6, comma 2, prevede:

Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione e’ in ogni caso pari al cento per cento dell’imposta corrispondente all’importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali”.

Questo valeva per gli scontrini cartacei e continua a valere anche oggi per i corrispettivi telematici giornalieri.

Le sanzioni

I precedenti decreti specificano le sanzioni applicate, che consistono in:

  • sospensione da tre giorni a un mese della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività;
  • sospensione da uno a sei mesi della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, nel caso in cui l’importo totale dei corrispettivi superi la somma di 50,000 euro.

AdE ha pensato a sancire le norme che prevedono le sanzioni da applicare in caso di mancata comunicazione dei corrispettivi telematici. Lo ha fatto con la Circolare n°3/E del21 febbraio 2020 e con la Risoluzione n°6 del 10 febbraio 2020.
Con questi due atti, Agenzia delle Entrate ha stabilito:
“il soggetto che ha effettuato una corretta memorizzazione cui non segue la trasmissione è sanzionabile (pur nel diverso quantum) al pari di colui che, dopo una memorizzazione infedele, ha inviato regolarmente il relativo dato”

Inoltre ha specificato che:

“la sanzione, volendo colpire l’omesso o errato/infedele adempimento, non trova applicazione multipla in riferimento a ciascuna fase dello stesso. In altre parole. Nelle ipotesi in cui il cedente/prestatore tenga un comportamento illegittimo sia in riferimento alla memorizzazione, sia al successivo invio dei dati, è comunque applicabile un’unica sanzione ex articoli 6, comma 3 e 12, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997”

Corrispettivi telematici: Moratorie

Sono comunque da ricordare che a oggi il contribuente può usufruire della moratoria per l’installazione di un registratore di cassa telematico. É possibile infatti mettersi in regola entro il 31 dicembre 2020, come abbiamo visto nell’articolo: “Scontrino elettronico, registratore telematico e lotteria degli scontrini: le proroghe del DL Rilancio” previste dal Decreto Legislativo 34/2020 (il decreto Rilancio).
C’è da ricordare infine anche la possibilità di ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

A prescindere dalle moratorie, c’è comunque da mettersi in regola il prima possibile con lo scontrino elettronico e la comunicazione dei corrispettivi giornalieri.

 

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Scontrino elettronico, registratore telematico e lotteria degli scontrini: le proroghe del DL Rilancio

Qualche articolo fa, abbiamo spiegato tutte le novità connesse all’entrata in vigore dello scontrino elettronico e quelle della lotteria degli scontrini. Due tra le più grandi rivoluzioni in materia fiscale, dopo l’introduzione della fatturazione elettronica, che coinvolgono moltissimi contribuenti e che prevedono una serie di aggiornamenti tecnici a cui tutti dovranno attenersi. Purtroppo gli eventi catastrofici che hanno investito il nostro paese, come d’altra parte tutto il resto del mondo, hanno posto un freno all’entrata in vigore della nuova regolamentazione.

La pandemia da Covid-19 ha rallentato bruscamente l’avanzare degli aggiornamenti previsti, posticipando scadenze e date di entrata in vigore. É questo il caso, ad esempio, della lotteria degli scontrini per la quale il decreto Rilancio ha stabilito il rinvio addirittura a inizio del prossimo anno 2021. Ma non solo, anche in materia di registratori di cassa telematici ci sono delle novità, per non parlare poi delle sanzioni legate allo scontrino elettronico. Vediamole in breve.

Le proroghe del decreto Rilancio

Il Decreto Rilancio previsto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha già stabilito alcune
proroghe importanti, rinviando due degli appuntamenti IVA del secondo trimestre 2020.
La prima proroga prevista è quella del periodo transitorio per il registratore telematico.
Per tutte le partite IVA che ancora non hanno un registratore telematico, il Decreto prevede la proroga del periodo transitorio per adeguarsi alla normativa. Il periodo scadeva il primo luglio 2020, ed è stato rimandato tutto all’inizio di gennaio 2021. Di conseguenza sono stato posticipate anche le moratorie sulle sanzioni relative allo scontrino elettronico.
L’avvio a regime dello scontrino elettronico dovrebbe, a tutto gli effetti, essere spostato di alcuni mesi, per dare tempo a tutti di adeguarsi alle novità fiscali.

Rinvio della Lotteria degli scontrini

La seconda proroga prevista dal Decreto è proprio quella della Lotteria degli scontrini. Strettamente correlata agli scontrini elettronici e ai relativi registratori di cassa telematici, anche questa novità sarà posticipata al 2021.
La riffa dello Stato è quindi posticipata dal primo luglio 2020 al primo gennaio 2021.
Una delle misure anti-evasioni previste dall’Esecutivo nella scorsa Legge di Bilancio, è così posticipata in attesa che la situazione nazionale torni a normalizzarsi.
Gli esercenti infatti si sono ritrovati purtroppo nella condizione di non essere sufficientemente pronti per adeguarsi correttamente a tutte le novità fiscali.

 

Scontrino elettronico

 

Invariate le disposizioni relative allo scontrino elettronico

Nonostante le nuove posticipazioni previste dal DL Rilancio (alcune delle quali abbiamo visto nell’articolo: “Decreto Rilancio 2020: una spinta all’Italia”), le disposizioni in materia scontrino elettronico rimangono invariate.
In particolare ricordiamo che tutti i soggetti che svolgono attività di commercio al dettaglio, o attività assimilate a questa, hanno l’obbligo di emettere lo scontrino elettronico. In pratica tutti i soggetti passivi d’IVA. Chiunque esegua operazioni imponibili e che non sia obbligato a emettere fattura. Per farla più semplice. Tutti quelli che prima avevano l’obbligo di emettere lo scontrino cartaceo, mantengono l’obbligo dello scontrino elettronico.
Invariati anche tutti i dati che devono essere riportati nel corrispettivo telematico:

  1. Denominazione o ragione sociale dell’emittente
  2. Partita IVA
  3. Dati contabili
  4. Corrispettivi parziali
  5. Sconti e rettifiche eventuali
  6. Subtotali
  7. Totale dovuto – con indicazione precisa di “totale” a indicarla
  8. Data e ora di emissione
  9. Numero progressivo
  10. Numero di matricola dell’apparecchio
  11. Logotipo fiscale

Invariata anche la tempistica di emissione. Lo scontrino deve essere emesso al momento del pagamento del corrispettivo, o al momento dell’ultimazione della prestazione.

Situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19

In questa situazione precaria e preoccupante, l’Esecutivo ha preferito lasciare spazio alla ripresa commerciale del paese, mettendo in secondo piano elementi più fiscali. La proroga però non è sinonimo di esenzione. Nonostante siano stati posticipate le moratorie delle sanzioni fino al 2021, questo non significa non dover pensare anche a mettersi in regola nel più breve tempo possibile. Quindi fino al primo gennaio 2021 non saranno punibili le violazioni commesse dagli operatori che non siano in grado di dotarsi entro il primo luglio 2020, del registratore telematico. Torneremo però nella medesima situazione a inizio anno prossimo.

In virtù quindi della situazione attuale e delle sanzioni che sono comunque previste a partire da inizio dell’anno prossimo, meglio optare per una soluzione che sollevi immediatamente gli esercenti dal problema. La piattaforma di FatturaPRO.click ha pensato proprio a questo. Ha realizzato un sistema che permette di emettere lo scontrino elettronico in mobilità. Utilizzando qualsiasi Smartphone o Tablet è possibile crearlo. In seguito basta stamparlo, grazie al supporto delle stampanti bluetooth.

Scontrino Elettronico: senza registratore fiscale telematico adesso è possibile!

La novità della fatturazione elettronica è stata una delle più grandi rivoluzioni fiscali introdotte negli ultimi decenni. Ha comportato degli adeguamenti non indifferenti a livello tecnico sia da parte degli organi competenti, che da parte di tutti i contribuenti. Dal primo luglio del 2019 la fattura elettronica è diventata obbligatoria per tutti i contribuenti con un volume d’affari superiore ai 400,000 euro. Dal primo luglio 2020 lo stesso obbligo scatterà per tutti gli altri. Inoltre dal primo gennaio 2020 è entrata in vigore un’altra novità: lo scontrino elettronico. Tutti i soggetti che obbligati all’emissione del vecchio scontrino cartaceo, hanno quindi l’obbligo di emettere adesso quello elettronico. Quali sono le differenze con il vecchio scontrino? E come fare a emettere lo scontrino elettronico?

DPR n° 633/72

Il Decreto n° 633/72 disciplina la materia dello scontrino, stabilendo quali sono i soggetti obbligati all’emissione della ricevuta fiscale.
Tra questi vi rientrano tutti quelli che operano nel settore del commercio al minuto e tutti i soggetti che svolgono un’attività assimilata allo stesso.
In pratica, tutti i contribuenti con attività, che prima erano obbligati a emettere scontrino cartaceo fiscale. Adesso devono passare a quello elettronico. Quindi tutti i soggetti passivi d’IVA che eseguono operazioni imponibili e che non sono obbligati a emettere fattura, adesso devono provvedere allo scontrino elettronico.

Come può un esercente emettere uno scontrino elettronico?

Sono stati previsti e realizzati degli appositi registratori di cassa telematici. Questi consentono di emettere lo scontrino elettronico e inviarlo ad Agenzia delle Entrate (AdE). Il registratore di cassa memorizza tutte le operazioni degli incassi (ed eventuali storni) eseguite nel corso della giornata. Alla fine, al momento della chiusura di cassa, genera un file in formato XML. Questo è trasmesso direttamente ad Agenzia delle Entrate.

Il registratore di cassa entra in funzione ed è automaticamente censito, subito dopo aver eseguito la prima operazione. I dati inseriti nel registratore di cassa immagazzinati e resi sicuri, in modo da non poter essere manomessi, garantendone l’autenticità. Perché un registratore di cassa funzioni correttamente serve solo una connessione internet e alcuni click sulla postazione multimediale adibita.

 

Scontrino Elettronico

 

Lo svantaggio dei registratori di cassa telematici, purtroppo sta tutto nel prezzo. Non sono economici e, di conseguenza, non sono accessibili a tutti, nonostante il metodo sia obbligatorio. Inoltre possono dar fronte a non pochi problemi tecnici tra connessione e mal funzionamento. Richiedono aggiornamenti e tecnici sempre a disposizione.
Esiste quindi un’alternativa? Per fortuna si.

FatturaPRO.click e l’invio dello scontrino elettronico senza registratore di cassa telematico

La piattaforma di FatturaPRO.click è l’unica al momento in grado di garantire l’invio dello scontrino fiscale elettronico senza aver bisogno per forza di un registratore di cassa telematico.
Il sistema permette di compilare, in modo facile, veloce e intuitivo, lo scontrino fiscale elettronico (che ricordiamo deve riportare una serie determinata di dati). Una volta compilato la richiesta di emissione viene inviata immediatamente ad Agenzia delle Entrate, senza aver bisogno di attendere la chiusura della cassa a fine giornata.

AdE a quel punto, ricevuta la richiesta, emetterà immediatamente il numero identificativo e progressivo dello scontrino (che potrà essere stampato con una qualunque stampante bluetooth) e un documento PDF. Quest’ultimo può essere inviato al cliente tramite chat, oppure tramite email.
Quindi il registratore telematico non serve più. Questo perché è come se la richiesta di emissione dello scontrino venisse fatta direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Di conseguenza è proprio AdE a emettere il documento commerciale online e ad assolvere, per l’esercente, a tutti i doveri di contribuente.

La sicurezza di un sistema garantito

Alcuni potrebbero chiedersi quanta e quale sicurezza possa avere un sistema del genere. In realtà la piattaforma è l’unico sistema veramente testato e sicuro. Garantisce infatti che la password del cassetto fiscale venga memorizzata sul proprio dispositivo. Nessuno, al di fuori del titolare, potrà emettere uno scontrino, anche se dovesse avere accesso alla piattaforma.
Questa è l’unica soluzione a oggi sul mercato che permette di emettere l’emissione di scontrino in mobilità. Emettere, stampare il codice su una stampante portatile e consegnarlo direttamente al cliente.

FatturaPRO.click ha ideato un sistema che consente di correre in soccorso di tutti coloro che non intendono comprare un registratore telematico. I soggetti che devono emettere scontrino fiscale e lo vogliono fare senza un RT e senza passare dal portale di fatture e corrispettivi di Agenzia delle Entrare, hanno trovato la soluzione. FatturaPRO.click ha creato un sistema sicuro e rapido per emettere scontrini senza RT e in mobilità. Basta un qualunque dispositivo e una piccola stampante bluetooth.

Decreto Rilancio 2020: una spinta all’Italia

L’approvazione del Decreto Rilancio 2020 n°45 è datata 13 maggio. La normativa è stata proposta dal Presidente Giuseppe Conte e dal Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri. Con questo Decreto sono state introdotte delle misure urgenti in materia di salute, economia, lavoro e politiche sociali. Con questa regolamentazione l’Esecutivo ha cercato di tutelare famiglie, lavoratori, imprese, artigiani e liberi professionisti. Un intervento tangibile, che possa consolidare, snellire e velocizzare gli istituti di protezione e coesione sociale. In particolare vediamo l’impatto sull’economia e sulle imprese. Dalla fattura elettronica, ai contributi sulle locazioni degli immobili, ogni aspetto è stato trattato e gestito in ottica di sostegno e potenziamento.

Sostegno alle imprese

Chi ha partita IVA (qualunque operatore economico, compresi artigiani, lavoratori autonomi e professionisti) troverà una serie di agevolazioni a sostegno della propria attività.
Alcune delle misure adottate prevedono benefici e bonus, nonché posticipazione di scadenze e pagamenti.
Ricordiamo ad esempio:

Contributo a fondo perduto per titolari di partita IVA:

  • oggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo
  • imprese esercenti attività agricola o commerciale (anche se svolte in forma di impresa cooperativa)

Questi devono avere un fatturato d’imposta inferiore ai 5 milioni di euro, nell’ultimo periodo di riferimento. Il contributo è erogato se il fatturato+contributo di aprile 2020è inferiore a quello dell’aprile del 2019. Nel caso invece di nuove aziende, che abbiano iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta a prescindere.

Come viene calcolato il contributo

Il totale del contributo da erogare è calcolato in base alla percentuale rispetto alla differenza riscontrata:

  • Nella quantità del 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nell’ultimo periodo d’imposta;
  • In misura del 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nell’ultimo periodo d’imposta;
  • Per un totale del 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nell’ultimo periodo d’imposta.

Il contributo sarà erogato nella seconda metà di giugno. Non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. L’accredito avverrà direttamente su conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.

Esenzione del versamento del saldo IRAP

Per quanto riguarda l’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) rimane l’obbligo del pagamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. Mentre è rimandato il versamento del primo acconto del 2020, pari al 40%.

Agevolazione locazione immobili

Per tutti i contribuenti emittenti fattura elettronica che dimostrano di aver avuto una diminuzione del fatturato nei mesi di marzo, aprile e maggio, pari al 50%, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, è prevista un’agevolazione per il pagamento delle locazioni. Fino al 60%dell’ammontare del canone mensile di locazione di immobili a uso non abitativo, destinati quindi allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale,artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Ma non solo. Il Decreto prevede anche:

  1. L’abolizione del versamento della prima rata dell’IMU
  2. La riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestiche
  3. il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, con la previsione della detraibilità per le persone fisiche e della deducibilità per quelle giuridiche
  4. l’autorizzazione a Cassa depositi e prestiti S.p.a.
  5. l’istituzione del “Fondo Patrimonio PMI“.

E molti altri ancora. Inoltre il Decreto Rilancio ha previsto anche una serie di incentivo e semplificazione fiscale.

Per il fronte fiscale sono state previste, tra le altre cose:

• cancellazione clausole IVA
detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti a incrementare l’efficienza energetica degli edifici
• reddito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro
• compensazioni fiscali
• credito imposta ricerca e sviluppo al sud
• riduzione IVA dei beni necessari al contenimento e gestione dell’epidemia
• versamenti sospesi fino a settembre: prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati

fattura elettronica
rinvio procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche: rinviata al 1° gennaio 2021 l’applicazione della procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il sistema di interscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta;
rinvio della lotteria degli scontrini e dell’obbligo del registratore telematico al 1° gennaio 2021.
Insomma, con questo Decreto, l’Esecutivo ha cercato di toccare ogni singolo aspetto della vita economica del paese. Un sostegno solido e tangibile al mondo della lavoro e delle politiche sociali connesse all’emergenza Covid-19.

Smart Working, firma digitale e rapporti lavorativi

La pandemia di Covid-19 ha modificato profondamente la gestione dei rapporti lavorativi. Attività come lo smart working, prima considerate secondarie, se non addirittura marginali, sono invece diventate indispensabili allo svolgimento delle normali attività lavorative. Allo stesso modo l’uso della firma digitale, già utilizzata e conosciuta dagli avvocati, si è imposto come strumento indispensabile a soggetti imprenditoriali o normali cittadini.
Questa è stata probabilmente una delle più grosse rivoluzioni tecnologiche, dall’avvento della fatturazione elettronica. Una rivoluzione più che mai necessaria a garantire la sopravvivenza sul mercato delle attività e della cura degli affari imprenditoriali.

L’era del commercio digitale e della fatturazione elettronica

La pandemia del Coronavirus ha avuto effetti impattanti per aziende, imprese, liberi professioni e qualunque altro soggetto emittente fatturazione elettronica. Il virus ha richiesto misure straordinarie per riorganizzare il lavoro a distanza, stabilendo nuove regole nei rapporti interni ed esterni.
La risposta più immediata da parte del mondo del lavoro è stata quella della vendita online. Gli e-commerce sono esplosi e sempre più attività si sono convertite al web, garantendo così la continuità aziendale. Chi già aveva un sito web, ha pensato bene di convertirlo in e-commerce. Mentre chi non ne possedeva ancora uno, ha provveduto quanto prima a farlo realizzare.
A questo incremento del commercio informatico, ne è conseguito un altro altrettanto consistente del ciclo di fatturazione digitale.
Come un’ondata di alta marea, i software house di fatturazione elettronica, sono stati travolti da una maroso di fatture elettroniche. Solo i più stabili, sicuri e dotati di funzionalità avanzate ed impostazioni personali, hanno retto il colpo, riuscendo a garantire la costante creazione di documenti precompilati automaticamente, in pochissimi click. FatturaPRO.click ha permesso a migliaia di utenti di poter continuare a lavorare grazie al proprio sofisticato sistema di funzionamento:

  • Fatturazione Elettronica B2B e B2C
  • Ordini Telematici NSO e PEPPOL
  • Ciclo passivo automatizzato
  • Connessione con il Commercialista (per rimanere in contatto con il proprio referente, anche in un periodo di lontananza sociale come questo)

fattura elettronica

Inoltre, FatturaPRO.click, ha implementato una nuova funzionalità che permette di emettere documento commerciale on-line senza un registratore di cassa. Con FatturaPRO.click è possibile ricevere il Documento Commerciale direttamente Online, dall’Agenzia delle Entrate. Niente più soldi spesi inutilmente nei registratori di cassa, nemmeno quando le attività commerciali potranno rialzare la saracinesca reale della propria attività.

Attivazione Smart Working e conseguenze lavorative

Non solo e-commerce, ma anche “il lavoro da casa”, ha rappresentato una nuova alternativa nella nostra società.
L’attivazione dello smart working è l’esempio più emblematico della rivoluzione tecnologica alla quale abbiamo assistito, dopo quella della fatturazione elettronica. In risposta al distanziamento sociale e alle restrizioni sulla mobilità, ha rappresentato l’unica vera soluzione al mantenimento della piena operatività per azienda e professionisti in generale.
In passato, o meglio, prima della pandemia, lo smart working era sempre stato l’eccezione e non la regola. Il Covid-19 ha ribaltato la situazione e cambiato le priorità. Le aziende si sono trovate di conseguenza a dover riorganizzare velocemente la routine lavorativa, mettendo tutti i dipendenti nella condizione di poter lavorare a pieno regine da casa.

La firma digitale per attestare la paternità dei documenti

Il terzo grande cambiamento che la maggior parte dei contribuenti ha dovuto affrontare in questo periodo di crisi, è stata quella della firma digitale. L’attestazione digitale della paternità dei documenti, era già ben nota e utilizzata dagli avvocati. Tra i primi a usufruire di questo strumento, non hanno accusato più di tanto, il ricorso alla firma elettronica. A differenza di molte altre categorie che si sono trovate a scontrarsi per la prima volta con questo innovativo strumento di lavoro.
I contratti che prevedono e accettano la firma digitale sono regolamentati dal Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005 e successive modiche) e dal Codice del commercio elettronico (D.lgs 70/2003 e successive modifiche).
L’impatto è stato forte. Piano piano, tutti (o quasi) hanno saputo adattarsi alle nuove regole del commercio imposte dalla pandemia.

Verso la completa digitalizzazione

Dalla fatturazione elettronica, alla firma digitale, dallo smart working, all’avvento del commercio elettronico, tutto parla la lingua dell’informatica. Ormai i modelli di business del passato sono stati stravolti. Bene o male, siamo tutti chiamati ad adattarci alle nuove direttive.

Da tempi bui e burrascosi come quelli attuali, nascono sempre idee importanti per il futuro.

Fatturazione elettronica e detrazione IVA: quando e come

L’articolo 19 del DPR n° 633/72 stabilisce le regole per la detrazione dell’IVA pagata per le operazioni passive di imprese e professionisti. In generale è sempre possibile entro il termine ultimo di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno in cui l’operazione è avventa. In alcuni casi, ai soggetti passivi IVA, però, è anche concessa la retro imputazione. Questo vale almeno per le fatture elettroniche ricevute entro il 15 del mese.

Articolo 19 del DPR n° 633/72: fatture elettroniche e detrazione IVA

L’articolo specifica:
Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo
C’è da tenere conto che alla registrazione della fattura passiva segue il diritto alla detrazione della relativa imposta. I questo modo viene garantita la liquidazione, o la maturazione del credito relativo alle fatture elettroniche.

DPR n 100/98 articolo 1 comma 1

Accanto al DPR n° 633/7 consideriamo anche il DPR n 100/98 articolo 1 comma 1. In questo articolo viene specificato che chi ha ricevuto e annotato, entro il 15 del mese successivo, fatture elettroniche relative a operazioni eseguite nel mese precedente, può esercitare il diritto alla detrazione con riferimento alla liquidazione periodica del mese precedente.
Questo meccanismo è stato previsto per un motivo ben preciso. Infatti possono intercorrere diversi giorni da quando vengono effettuate le operazioni, emesse le fatture elettroniche e ricevute dal destinatario.
Di conseguenza questo articolo assicura di poter far slittare la detrazione al mese di effettuazione dell’operazione, aspettando quanto necessario.
Così procedendo si potranno quindi inviare fatture elettroniche entro il 15 del mese successivo a quando le operazioni sino effettivamente avvenute.

Detrazione IVA con fatture elettroniche

Perché la detrazione dell’IVA sulle fatture elettroniche possa avvenire si devono compiere due aspetti fondamentali: quello sostanziale e quello formale. I presupposti sostanziali corrispondo all’effettuazione dell’operazione. Mentre quelli formali sono relativi al “possesso di una valida fattura di acquisto”. Entrambi sono previsti dalla Direttiva n°2006/112/CE e specificata anche nella Circolare n°1/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate.
Nel processo della fatturazione elettronica, la e-fattura è considerata ricevuta, quando è stata correttamente recapitata all’indirizzo telematico del cessionario. Solo da quel momento in poi è possibile l’esercizio della detrazione, perché i presupposti sostanziali e formali si sono verificati.

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DPR n 633/72 articolo 25

Nell’articolo 25, che tratta l’annotazione degli acquisti, dal primo gennaio 2019 è stato abolito ‘obbligo della protocollazione delle fatture elettroniche di acquisto. É stato abolito perché con la e-fattura, l’adempimento è compiuto tramite il Sistema di Interscambio. In pratica è possibile ricevere delle fatture elettroniche, datata inizio mese, che ilSistema di Interscambio andrà a protocollare entro il 15 del mese in corso. Successivamente poi potrebbero arrivare delle fatture relative al mese precedente.
In questo caso il software house utilizzato, come FatturaPRO.click, annoterà la fattura elettronica ricevuta nel mese in corso entro il 15 del mese stesso, consentendo la detrazione IVA nello stesso mese. Allo stesso tempo, il sistema, registrando una fattura relativa a operazione del mese precedente, farà confluire la relativa imposta detraibile nella liquidazione riferita al mese di antecedente

DPR n 633/72 articolo 19

Il termine ultimo per la detrazione dell’IVA nelle fatture elettroniche è stato regolamentato dall’articolo 19 del DPR 633/72:

il diritto alla detrazione IVA può essere esercitato con riferimento all’anno solare nel corso del quale l’imposta è divenuta esigibile, al più tardi con la corrispondente dichiarazione annuale

Di fatto, la norma, limita la detrazione IVA ai quattro mesi successivi all’anno in cui l’imposta è divenuta esigibile. La registrazione delle fatture elettroniche deve essere fatta prima della liquidazione periodica del diritto alla detrazione.

In tutti i casi deve comunque essere fatto entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento allo stesso anno.

Fattura elettronica: cosa fare se…

Da quando la fattura elettronica è entrata a far parte del sistema amministrativo italiano, di acqua sotto i ponti né passata moltissima. All’inizio è diventata obbligatoria per le Pubbliche Amministrazioni centrali (PA) – 6 giugno 2014. Successivamente è stata estesa per le PA locali – 31 marzo 2015.

È diventata poi obbligatoria per i B2B dal 1 gennaio 2019, quando l’aggiornamento al formato digitale ha interessato tutte le imprese e i liberi professionisti.

Infine è stata resa obbligatoria anche per i B2C, quando l’emissione del documento digitale è stato reso inderogabile anche nei confronti dei consumatori finali in tutti i casi di cessione di beni o servizi.

La gestione della fatturazione elettronica ha reso indispensabile la nascita di piattaforme come FatturaPRO.click. Con un solo click, permette di emettere, inviare e conservare la fattura elettronica. Pochi passaggi, semplici e precisi. Attorno alla e-fattura si è creato un mondo complesso e vario, che ha generato, qualche volta, alcuni dubbi e difficoltà. Le norme al riguardo sono molto precise, ma la loro decifrazione non è sempre intuitiva e alla portata di tutti.
Vediamo quindi le casistiche più comuni nell’emettere fattura elettronica con i relativi suggerimenti per gestirli al meglio.

Fattura elettronica: cosa fare se viene indicata una PEC diversa da quella del destinatario

Può capitare che al momento in cui è necessario comunicare i dati affinché possa essere emessa una fattura elettronica, la PEC dichiarata sia diversa da quella del destinatario. Per dimenticanza, o per negligenza, può capitare di comunicare un data sbagliato, in questo caso la PEC. In questo caso allora la fattura elettronica è sempre valida?
L’indirizzo PEC serve semplicemente per il recapito della fattura elettronica stessa, nel caso non venissero messi a disposizione altri recapiti telematici (come ad esempio il codice destinatario). Se la PEC non viene indicata (o ne viene indicata una sbagliata, alternativa), la e-fattura è comunque messa a disposizione dell’acquirente nell’area riservata accessibile con credenziali Entratel/Fisconline.
Alla fine la PEC non è un elemento obbligatorio e indispensabile per l’emissione del documento digitale. Quindi, anche se non è indicata (o indicata sbagliata), la e-fattura è comunque valida e corretta.

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Fattura elettronica: cosa fare se ne riceviamo una per sbaglio

Possibile (poco probabile, ma possibile) che un soggetto per errore riceva una fattura elettronica (fattura o nota di credito) non indirizzate espressamente a lui. In questo caso è necessario effettuarne la registrazione? No, non è necessario (né fattura, né nota di credito). Non esiste nessun obbligo di registrazione, in quanto i documenti non sono destinati a chi li ha ricevuti per errore. Al contrario, chi li ha emessi e inviati dovrebbe provvedere a eliminarli. L’eliminazione dovrebbe avvenire emettendo documenti recanti la stessa data di emissione di quelli sbagliati. Questo per evitare distorsioni nel meccanismo della liquidazione dell’imposta. A chi emette, quindi, serve un documento di rettifica, altrimenti farebbe sballare la dichiarazione annuale dell’IVA.

Fattura elettronica: come fare se voglio scegliere la cifra dalla quale iniziare per la numerazione

Può capitare che una nuova attività desideri iniziare la numerazione della fatturazione elettronica, da una determinata cifra, che non corrisponda esattamente dalla n°”1”. La domanda quindi sorge spontanea: è possibile?
Per rispondere a questa domanda partiamo dal DPR 633/1972 e più precisamente dall’articolo 21, comma 1, lettera b). Questo cita che: “… si può ricorrere a qualsiasi tipo di numerazione progressiva che ne garantisca l’identificazione univoca, … ogni contribuente può scegliere se adottare una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1 la identifichi in modo univoco”.
Questo significa che la numerazione della fattura elettronica può partire da una qualunque cifra. Può essere scelta dal contribuente, che la identificherà in modo “progressivo”. È possibile quindi scegliere il numero che si preferisce, anche perché il Sistema di Interscambio (SDI) assegna a ogni fattura un numero che la caratterizza, di conseguenza la numerazione del contribuente ha assunto un ruolo secondario.