Modulo DDT: cos’è e come viene compilato

Il modulo DDT, conosciuto come documento di trasporto, oppure come Bolla di trasporto, è un documento che certifica un trasferimento di merce dal cedente venditore al cessionario acquirente. Il DPR 472/96 ha introdotto il modulo DDT in sostituzione alla precedente bolla accompagnatoria.

Modulo DDT: cos’è e come funziona

modulo che certifica il trasferimento di merce dal venditore all’acquirente, il DDT è stato introdotto grazie al DPR 472/96, sostituendo definitivamente la vecchia bolla accompagnatoria.
La consegna avviene presso la sede del cessionario, mentre il trasporto può essere fatto sia dal mittente che dal destinatario, o addirittura assumendo un trasportatore esterno incaricato.

Il DDT deve essere emesso prima della consegna della merce diretta, o dell’affidamento dei beni al trasportatore. In alternativa può anche essere inviato tramite email o fax al destinatario entro il giorno stesso dell’invio della merce.

I dati obbligatori del DDT

Affinché il modulo DDT sia valido deve riportare obbligatoriamente una serie di dati:

  • Dati generali e partita IVA del venditore
  • Riferimento di chi effettua il trasporto (mittente/destinatario/vettore)

Del vettore devono essere indicati i riferimenti identificativi. Se il trasporto è effettuato da diversi vettori, basta indicare le generalità del primo incaricato. Alcune merci particolari invece richiedono dati specifici come ad esempio quelli del trasportatore come persona fisica con il relativo numero di patente (è questo il caso del trasporto di carburanti, liquidi speciali altamente infiammabili e altro).

  • Il DDT deve anche riportare il numero dei colli ed il loro peso
  • la data in cui le merci lasciano la sede del cedente

In alcuni casi vengono indicati anche i prezzi, prassi utile al cessionario che potrà così velocemente emettere successiva fattura elettronica.

Modulo DDT: certificazione di garanzia

L’emissione del DDT ha anche lo scopo di garantire, sia al cedente che al cessionario, l’avvenuta consegna delle merci e una corretta gestione amministrativa.
L’avvento del modulo DDT ha dato la possibilità alle imprese di continuare a emettere fattura differita, che senza documento di trasporto non avrebbe più avuto senso mancando il giustificativo di consegna.

Modulo DDT

Trasportare merci non destinate alla vendita

È possibile che si renda necessario trasportare merce non destinata alla vendita. Questo significa movimentare merce che rimane di proprietà del cessionario. É necessario quindi far viaggiare la merce accompagnata da debita documentazione che dimostri che la merce rimarrà di proprietà del cessionario una volta consegnata. Se in questo caso la merce non venisse accompagnata da uno specifico DDT, l’amministrazione potrebbe sulla base dell’art. 53 del decreto IVA, applicare la presunzione di cessione. In questo caso verrebbe ipotizzata la presunzione di cessione e ipotizzare una cessione senza fattura con le relative conseguenze sanzionatorie.
Modulo DDT e causali di trasporto

Esistono svariate causali di trasporto che vengono utilizzate nel modulo DDT. Ne riportiamo un breve elenco che per ovvie ragioni non potrà mai essere del tutto esaustivo:

  • Vendita
  • Conto visione
  • Conto deposito
  • Tentata vendita
  • Conto Vendita
  • Prestito d’uso
  • Conto Lavorazione
  • Omaggio
  • Riparazione
  • Riparazione in garanzia
  • Reso per accredito
  • Reso per sostituzione

Modulo DDT: riepilogo e conclusioni

Ricapitolando il modulo DDT è il documento di trasporto con valenza ai fini fiscali per il rispetto della normativa, che permette, tra le altre cose, di avvalersi ancora dell’emissione della fatturazione differita. Il DDT permette di evitare la “trappola” della presunzione di cui all’art. 53 del DPR 633/72. Il DDT permette quindi la movimentazione di merce destinata o meno alla vendita ed ha valenza di ricevuta ai fini civilistici.

Parcella elettronica: cos’è e come funziona

La parcella elettronica altro non è che una fattura elettronica emessa da un libero professionista appartenente a una determinata categoria. In altre parole si tratta di un documento fiscale emesso dai professionisti iscritti all’albo di categoria, come, ad esempio, avvocati, ingegneri, ecc…

Parcella elettronica: i soggetti che le emettono

Come abbiamo detto sono tenuti all’emissione della parcella elettronica tutti i professionisti regolarmente iscritti a un regolare albo di categoria. Si tratta quindi di avvocati, notai, architetti, geometri, ingegneri, ecc… Ma devono emettere regolare parcella elettronica anche i professionisti che svolgono un’attività professionale, senza obbligo di iscrizione a un dato alo professionale. È questo il caso di informatici, consulenti marketing, grafici pubblicitari e agenti di commercio.

La corretta terminologia

Volendo essere precisi il termine specifico di “Parcella elettronica” è da utilizzare quando si tratta di un documento fiscale emesso da un professionista iscritto all’Albo, che applica le tariffe previste e ne segue le direttive. Nel caso invece dei professionisti che non sono iscritti a uno specifico Albo, sarebbe più giusto parlare di “Fattura semplice professionisti”. Mentre per quanto riguarda i documenti fiscali emessi dagli Agenti di Commercio, allora meglio chiamarla “Fattura Provvigioni”. Queste parcelle elettroniche più o meno si somigliano tutte, hanno qualche piccola differenza che le contraddistingue, ma in linea generale, è più o meno la stessa cosa.

Il professionista, iscritto o meno all’Albo, ha l’obbligo di emettere la fattura al momento dell’effettivo pagamento e non al termine della prestazione professionale. Di conseguenza è prassi che venga rilasciata al termine della prestazione una fattura pro forma.

Parcella elettronica: le caratteristiche

Come ogni altra fattura elettronica deve obbligatoriamente riportare i dati del professionista e quelli del cliente. Inoltre la parcella deve contenere:

  • accurata descrizione della prestazione servita
  • applicazione della ritenuta d’acconto sull’imponibile
  • calcolo del contributo previdenziale, per la cassa di previdenza (diverso a seconda della categoria professionale)
  • contributo INPS qualora non vi fosse una cassa previdenziale (o ENASARCO per gli agenti di commercio)
  • IVA applicata o l’eventuale causale di esenzione

Parcella elettronica

Enasarco: minimale e massimali

Qualche parola sull’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio. Si tratta di una fondazione italiana con sede a Roma. Istituito nel lontano 1938, come ente previdenziale, è stato privatizzato per effetto del D. Lgs. 509/1994. L’Enasarco è una pubblica amministrazione che svolge un servizio pubblico di tipo previdenziale e fornisce stato assistenziale agli agenti di commercio (come previsto anche dall’art. 38 della Costituzione).

Il contributo Enasarco che gli agenti di commercio devono indicare sulla parcella elettronica, prevede dei minimi e dei massimi. Gli agenti di commercio possono essere Monomandatari, o Plurimandatari. A secondo della tipologia alla quale appartengono i minimi e i massimi di contribuzione ai quali ditte mandanti e agenti sono tenuti ad adeguarsi.

Sul sito dell’Enasarco questi valori sono costantemente aggiornati. Le pagine Contributo Minimo (minimale) e Contributo Massimo (massimale) consentono di visualizzare le tabelle con i minimi e massimi e di trovare documentazione aggiornata su come effettuare i calcoli.

Parcella elettronica: riepilogo e conclusioni

La parcella elettronica è dunque il documento fiscale che certifica i compensi ricevuti da un libero professionista. Questa particolare tipologia di fattura elettronica, oltre a indicare gli importi per i servizi e le prestazioni rese, riporta anche le rivalse per le varie casse previdenziali, i recuperi di spese sostenute (come bolli o vidimazioni) ed evidenzia la ritenuta d’acconto che le aziende clienti devono versare come sostituto di imposta.
É importare prestare molta attenzione al calcolo dell’IVA e della ritenuta d’acconto, perché a seconda della tipologia del professionista variano.

Fattura Pro Forma: cos’è e come funziona

La fattura proforma è un documento senza alcuna valenza fiscale. É rilasciato al cliente come sorta di “facsimile” della fattura semplice. Questo permette di evitare gli obblighi fiscali, garantendo la certezza che il documento non possa far insorgere, in caso di controlli, la presunzione di fatturazione. Non essendo un documento fiscale, non segue alcun regola per la numerazione. Questa è stabilita liberamente dal professionista, senza alcun vincolo di consequenzialità o di come questa numerazione è fatta o legata alla duplicazione.
FatturaPRO.click, tra le altre funzioni, permette di emettere fattura pro forma con la stessa semplicità con la quale è possibile emettere una fattura semplice, o una fattura differita.

Amministrazione finanziaria ed obblighi

La fattura pro forma non genera obblighi al fine della liquidazione dell’IVA e nemmeno al fine della determinazione dei ricavi. É un documento in carta semplice che assomiglia molto a una fattura semplice. La differenza si riscontra nell’evidenza della dicitura “PRO FORMA” e, soprattutto, perché nella pro forma manca il dettaglio dell’IVA. Di solito la fattura pro forma è sempre assimilabile a una fattura semplice ordinaria.

Per il libero professionista

I liberi professionisti hanno obbligo di emettere fattura, al momento del pagamento della prestazione. Di conseguenza è una categoria che ricorre spesso e volentieri all’emissione della pro forma. Presentando pro forma al cliente, il professionista è esonerato dall’accollarsi gli oneri del pagamento dell’IVA e della tassazione sui ricavi fino al pagamento della stessa.
Si tratta di un grande vantaggio in termini finanziari. Un vantaggio da sfruttare appieno visto che a normativa lo consente.

Fattura pro forma e pagamento anticipato

Questo documento è utilizzato quando, ad esempio, è necessario spedire della merce al cliente finale, che deve pagare con bonifico bancario anticipato. La fattura pro forma rappresenterà a quel punto un documento di appoggio per il cliente, dove potrà controllare i prezzi applicati e dove troverà tutti i dati per l’esecuzione del bonifico. Alla spedizione della merce la fattura semplice/ordinaria sarà uguale a quella pro forma.
La fattura pro forma in questi casi ha una doppia valenza. Da una parte abbiamo visto che rappresenta un documento non fiscale di appoggio per il cliente. Dall’altra parte permette all’azienda di evitare una stornatura della fattura semplice a mezzo nota di credito, qualora il cliente non pagasse.

 

Fattura Pro Forma

Fattura pro forma: la gestione in FatturaPro

È molto simile alla fattura semplice. I dati sopra riportati sono sempre gli stessi. L’unica aggiunta è la dicitura in calce: “FATTURA PRO FORMA” e la mancanza del dettaglio dell’IVA. La numerazione è indipendente da quella del ciclo di fatturazione semplice ed è stabilita dal professionista. É buona norma, come abbiamo visto, seguire comunque una certa logica per evitare doppini e sovrapposizioni.
Al momento del pagamento da parte del cliente e della relativa emissione della fattura semplice, FatturaPRO.click semplifica l’operazione in modo facile e veloce. Basta infatti richiamare la pro forma e con un semplice click, trasformarla in un documento semplice. Il lavoro quindi non deve essere rifatto da capo, basterà modificare il documento e convertirlo in ordinario.

Conclusioni

Questo è quindi il documento che permette al professionista di anticipare a cliente gli importi da pagare. Questo consente di emettere la fattura vera e propria solo dopo aver incassato il totale. Così facendo gli obblighi fiscali potranno essere adempiuti solo dopo aver incassato il denaro da parte del cliente finale. In questo modo il professionista potrà non esporsi anticipando i versamenti di imposte, se il cliente non effettuasse il pagamento in modo puntuale.

Fattura Semplice, Differita, Accompagnatoria e di Acconto: tutte le differenze

Esistono varie tipologie di fatture: fattura semplice, fattura differita, accompagnatoria e fattura di acconto. FatturaPRO.click è una piattaforma che permette di emettere qualunque tipologia di fattura elettronica con un semplice click, proponendo anche la possibilità di emettere note di credito e di debito, scontrini elettronici e pro-forma. Cerchiamo di capire meglio quali sono le differenze sostanziali che caratterizzano ciascuna tipologia di fattura.

Fattura semplice: cos’è e come funziona

La fattura semplice, chiamata anche fattura immediata, è quella emessa e consegnata/spedita al cliente, nello stesso giorno in cui è stata effettuata la vendita e/o la prestazione del servizio. Non si tratta quindi di una fattura accompagnatoria. La fattura semplice, oggi fattura elettronica, è quindi il documento fiscale obbligatorio standard, che deve essere emesso quando la merce (bei e/o servizi) non necessitano di alcun documento accompagnatorio.

La fattura semplice è considerata emessa nel momento in cui è consegnata/spedita al destinatario. Non esiste obbligo di verifica di ricezione da parte dell’emittente. Emettere una fattura semplice evita, di conseguenza, l’onere dell’emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino elettronico (in base all’articolo 3, comma 2 del DPR 2112/96 n° 696). Questo comporta l’obbligo della sua emissione contestualmente alla consegna dei beni o all’ultimazione dei servizi.
La fattura semplice è il documento “flessibile” di tutti e quindi più adattabile a tutte le circostanze.

Fattura differita: una questione di tempo

La fattura differita è un documento fiscale emesso in un momento diverso da quello dell’effettuazione della prestazione (o dalla consegna della merce).
Solitamente questa tipologia di fattura è utilizzata la fatturazione a fine mese. La merce è consegnata durante il mese solare con DDT (documento di trasporto) e alla fine dei 30 giorni solari, è emessa fattura (differita). Di solito è utilizzata in presenza di numerosi clienti che abbiano una frequenza di ordini evasi molto alta nel corso del mese.

In generale la fattura differita è utilizzata solo in riferimento a cessione di beni consegnati con DDT, bolla accompagnamento, ricevuta fiscale, o scontrino elettronico, opportunamente integrati con i dati IVA. Quando è utilizzata come documento riepilogativo dei DDT deve contenere:

  • numero del documento
  • data del documento di trasporto (o di altro documento con cui è stata consegnata la merce)

Deve inoltre essere emessa e consegnata al cliente entro il giorno 15 del mese successivo a quello dei documenti di riferimento per i documenti di trasporto.

Fattura Accompagnatoria: un ibrido perfetto

Non esiste un termine migliore di “ibrido” per definire le fatture accompagnatorie. Si tratta infatti di una particolare tipologia di fattura elettronica che possiede contestualmente le peculiarità di una fattura semplice e le caratteristiche e gli obblighi di un DDT.

 

Fattura Semplice

 

É emessa in caso di cessione di beni che devono essere trasferiti/consegnati a un cliente. Non può essere emessa per fatturare esclusivamente una prestazione di servizi, perché in questo caso serve obbligatoriamente la fattura semplice.

La fattura accompagnatoria deve contenere l’indicazione dell’IVA e i riepiloghi dell’aliquota. Dovrà però anche riportare i dati propri di un DDT, quindi gli elementi relativi al trasporto come

  • Vettore
  • peso
  • numero colli
  • ecc…

In altre parole ogni singolo elemento obbligatorio per DDT e fattura semplice, è obbligatorio anche per la fattura accompagnatoria.

Fattura di acconto: un anticipo del totale

Questa fattura è un documento emesso quando il cliente finale paga anticipatamente uno o più importi di un totale più grande. Contestualmente all’incasso è obbligatorio l’emissione della certificazione fiscale. Per questo motivo la fattura di acconto deve contenere una descrizione anche molto semplice senza aver alcun collegamento con il bene o servizio per cui è stata emessa.
Alla fine, quando il cliente provvederà a pagare il saldo, deve essere emessa la fattura definitiva. Quest’ultima dovrà essere emessa scontando l’importo già pagato e riportando tutti i riferimenti alla fattura di acconto. In questo modo nella fattura definitiva verrà riportato l’intero valore del bene, ma dall’imponibile/imposta/netto a pagare verranno detratti gli importi già pagati.

Fatturare all’estero: la fatturazione elettronica in Europa e nel mondo

Fatturare all’estero con la e-fattura non è così scontato. La fatturazione elettronica ha dimostrato e sta dimostrando tuttora la sua validità come strumento chiave nella lotta contro l’evasione, ma non tutti i paesi in Europa e nel mondo l’hanno ancora adottata. La sua diffusione a livello globale è strettamente collegata alla lotta all’evasione fiscale e finora i paesi che l’hanno adottata sono stati quelli caratterizzati da un tasso molto alto di “evasione”. Purtroppo anche l’Italia fa parte di questa classifica ed è per questo che ha deciso di introdurre questo nuovo sistema. Ma in Europa non è la sola, vediamo ad esempio come si è comportato il Portogallo, che si trovava, più o meno, sulla stessa nostra barca, in materia di evasione fiscale.

Fatturare all’estero: il caso del Portogallo

Il Portogallo è l’unico paese europeo, oltre all’Italia, ad aver introdotto l’obbligo della fatturazione elettronica. Questa decisione è stata presa dal Governo portoghese per uscire in modo efficace dalla profonda crisi finanziaria originata nel 2008.
Anche la Commissione Europa è stata concorde nell’affermare che l’introduzione della fatturazione elettronica in Portogallo, è stato lo strumento fondamentale per far uscire il paese dalla profonda crisi nel quale era sprofondato. A partire dal 2012 il Portogallo si è risollevato, uscendo finalmente dai lunghi strascichi del fallimento di Lehman Brothers..

Fatturare all’estero: il quadro generale europeo

33 paesi analizzati per capire come si comportano i vari esecutivi europei. 28 paesi facenti parte dell’Unione Europea, più Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Turchia, sono stati analizzati per capire l’andamento finanziario in relazione alla fatturazione elettronica. In conclusione 13 paesi non hanno ancora regolamentato in via definitiva la fatturazione elettronica. Molti paesi l’hanno adottato ancora su base volontaria e hanno regolamentazioni non univoche a livello federale o regionale.

Tirando le somme dello studio che è stato eseguito, in tutti gli stati è possibile trovare tre diverse casistiche:

  • Obbligo totale
  • Obbligo Parziale
  • Adesione volontaria.

 

Fatturare all'estero

 

Della prima casistica fanno parte 9 paesi. In questo caso i governi hanno deciso di imporre l’obbligo a tutti gli operatori economici e a tutte le autorità pubbliche centrali, regionali e locali.

Nella seconda invece rientrano 7 nazioni. In questi stati sono ancora in vigore deroghe temporanee per le società più piccole, per le fatture sotto una determinata soglia o, ancora, per alcune tipologie di PA (Pubbliche Amministrazioni).

Infine nella terza e ultima casistica rientrano altri 4 paesi. In questi territori l’obbligo delle PA è sol sulla ricezione, ma non esiste ancora una costrizione per gli operatori economici.

Fatturare all’estero: le date in cui è entrato in vigore l’obbligo della e-fattura per le PA

Nel seguente elenco riportiamo le date in cui è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione:

  • Austria (dal 2014)
  • Belgio (dal 2018, per le operazioni sopra ai 135mila euro)
  • Croazia (dal 2016)
  • Danimarca (dal 2005)
  • Estonia (dal 2017)
  • Finlandia (dal 2010)
  • Francia (introduzione progressiva a partire dal 2017)
  • Germania (progressivamente dal 2017)
  • Lituania (dal 2017)
  • Paesi Bassi (dal 2017 verso lo Stato centrale, dal 2019 verso tutte le PA)
  • Slovenia (dal 2015)
  • Spagna (dal 2015, obbligatoria per gli importi superiori ai 5mila euro)
  • Svezia (dal 2008 verso il governo centrale)

Nel 2017 inoltre, l’European Committee for Standardization, ha definito gli standard della fatturazione elettronica per fatturare all’estero. É stato quindi indicato un modello di riferimento ai quali tutti gli Stati membri devono guardare.

Fatturare all’estero: la situazione nel mondo

E dopo aver visto la situazione in Europa, diamo ora uno sguardo al resto del mondo. Come si stanno comportando negli altri continenti rispetto all’adozione della e-fattura?
La fattura elettronica sta riscontrando un discreto successo solo negli stati dell’America del sud. Questo perché in questi paesi lo strumento del documento elettronico è stato adottato per contrastare principalmente l’evasione fiscale. Migliorare il controllo fiscale e ridurre i tassi di evasione sono tra i principali scopi di paesi come il Cile, il Brasile e il Messico.
In USA e in Asia sono stati pochissimi gli stati che hanno dimostrato un timido interesse alla fatturazione elettronica. In Africa invece il ricorso alla e-fattura è ampiamente diffuso in Sudafrica, mentre in Australia siamo ancora nelle fasi di test.

Emissione nota di credito: cos’è e quando è necessaria emetterla

Quando sentiamo pronunciare le parole “emissione nota di credito”, viene subito in mente una fattura annullata e il relativo documento rettificativo in aumento o in diminuzione. La nota di credito è quindi uno strumento potente che corre in aiuto del contribuente qualora dovessero verificarsi degli errori di fatturazione. Esistono note di credito e note di debito. Vediamo le differenze e le regole che le normano.

Emissione nota di credito: cos’è e a cosa serve

La nota di credito è quindi un documento emesso per correggere eventuali errori sulla fatturazione elettronica. Del tutto simile ad una fattura, la nota di credito contiene alcuni dati obbligatori e fondamentali:

  • generalità del cedente (con relativa P.IVA)
  • generalità del cessionario (con relativa P.IVA)
  • Numero e data del documento
  • Descrizione dei beni/servizi oggetto della transazione
  • Prezzi
  • Importi
  • IVA

Per legge questi dati devono obbligatoriamente comparire, in quanto il documento fa riferimento a una precedente fattura già emessa.

Emissione nota di credito e di debito: le differenze

Una fattura errata può essere rettificata in aumento o in diminuzione, a seconda del problema. Quando la variazione è in aumento, ci sarà bisogno di una nota di debito. Quando la variazione è in diminuzione invece, sarà necessaria l’emissione di una nota di credito.
La nota di debito è quindi un documento che va a integrare una fattura elettronica, addebitando al cessionario un maggiore importo. Emettere una nota di debito influisce anche sull’imposta da versare all’erario. Questo significa che la nota di debito deve essere emessa nel momento stesso in cui sussista la variazione.

Emissione nota di credito

La nota di debito di conseguenza deve essere registrata e imputata nella liquidazione IVA periodica di competenza.
La nota di debito può essere emessa senza alcun limite temporale. L’unica cosa di cui tener conto è che sono previste delle sanzioni nel caso sia necessaria una rettifica oltre i termini previsti per la fatturazione elettronica.
L’emissione nota di credito invece non è obbligatoria e deve essere effettuata solo in presenza di determinate condizioni, senza alcun limite temporale.

La numerazione prevista per note di credito e note di debito

In entrambi i casi può seguire la numerazione e la cronologia delle fatture elettroniche emesse. Questo favorisce un riscontro temporale più semplice e immediato. In alternativa comunque è possibile creare un registro a parte per la loro numerazione, assegnandone uno ad hoc.

I limiti temporali per l’emissione nota di credito

L’emissione nota di credito può o no avere limiti temporali. La nota di credito ha limiti temporali qualora sia previsto il recupero dell’IVA. In questo caso il documento deve essere emesso entro e non oltre un anno dall’operazione a cui si riferisce. Per poterla emettere deve esserci accordo tra le parti e prevedere una minore base imponibile.

Nel caso in cui invece la riduzione della base imponibile non dipenda da una delle due parti, la legge prevede di recuperare l’IVA in base all’articolo 26 del DPR 633 del 1972 (ad esempio per contratti nulli, rescissi o conclusi o di fatture insolute per via di procedure concorsuali o esecutive risultate infruttuose). Legge vuole che l’emissione nota di credito sia possibile anche oltre l’anno per sconti, abbuoni e resi.
La nota di credito deve essere emessa entro un anno dall’operazione alla quale si riferisce, anche nel caso di errore in una fattura elettronica. Quando si verifica la necessità di correggere un errore, ad esempio su quantità o prezzo, allora si può emettere una nota di credito.

Emissione nota di credito per annullare una fattura

Una nota di credito può essere emessa anche per annullare completamente una fattura. Questo significa emettere un documento del tutto identico al primo, ma di segno opposto. Si noti bene che FatturaPRO.click permette di emettere note di credito e/o di debito con un semplice click, semplificando moltissimo il lavoro da eseguire.

Emissione nota di credito oltre l’anno

Può capitare la necessità di emettere una nota di credito oltre l’anno previsto dall’art. 26 DPR 633 del 1972. In questo caso la variazione deve essere eseguita fuori campo IVA. Il suo importo di conseguenza deve riferirsi esclusivamente al solo imponibile.
Il documento quindi deve riportare la dicitura: “nota di credito non imponibile art. 26 comma 3”.

Fatturazione elettronica e bonus bici: emissione scontrino elettronico e fattura

Questa volta vogliamo dedicare un articolo ad uno dei tanti bonus previsti dal Decreto Rilancio, il bonus Bici e alle modalità di emissione della fatturazione elettronica. L’Esecutivo ha previsto infatti un bonus di massimo 500 euro per l’acquisto di biciclette elettriche, biciclette, monopattini, hoverboard, segway, monowheel e servizi condivisi. L’iniziativa è stata promossa per incentivare la mobilità sostenibile. A prima un capitolo sull’argomento, per vedere qual è il modo corretto per gestire la fatturazione elettronica.

Come funziona il bonus biciclette

Il bonus è un’iniziativa governativa promossa nel Decreto Rilancio che prevede un’agevolazione sull’acquisto di:

  • biciclette nuove e usate
  • bici a pedalata assistita
  • monopattini
  • hoverboard
  • monowheel
  • segway

Il bonus consiste nello sconto del 60% sul totale della spesa sostenuta. L’importo è erogato sotto forma di rimborso o di buono spesa digitale. L’importo massimo erogabile è pari a 500 €. L’agevolazione può essere richiesto solo una volta e relativamente ad un solo acquisto. Il bonus ha validità retroattiva e vale quindi per tutte le spese sostenute a tal fine dal 4 maggio 2020. Se ne potrà usufruire fino al 31 dicembre 2020.

Chi può usufruire del bonus bici

Il bonus è stato previsto per tutti i cittadini maggiorenni, residenti nelle città che contano almeno 50mila abitanti. Si parla quindi di residenti nei capoluoghi di regione o di provincia, quindi nelle città più grandi. É in queste città infatti che le persone devono affrontare il problema del traffico, al quale il bonus vorrebbe porre rimedio, almeno in parte.
Per le società e le pubbliche amministrazioni, il decreto prevede che debbano nominare un mobility manager, che predisponga un piano per gli spostamenti entro la fine dell’anno. Questo nel caso in cui abbiano almeno più di cento dipendenti nella stessa città.

Come ottenere il bonus bici

Abbiamo visto che il bonus è erogabile sotto forma di rimborso, oppure come bonus spesa digitale.
Il Ministero dell’Ambiente ha predisposto (anche se ancora non è attiva e non lo sarà almeno fino alla fine di luglio), una piattaforma sulla quale sarà possibile scegliere o l’una, o l’altra modalità.

I casi quindi sono due. Ci sarà chi desidererà comprare la bicicletta senza aspettare l’arrivo della suddetta piattaforma e chi invece preferirà attenderne l’inaugurazione.
Nel primo caso, chi acquisterà prima del lancio, deve conservare la fattura elettronica. Quando poi la piattaforma sarà online, basterà accedere con le credenziali SPID inserire I dati della fattura. In questo caso il bonus sarà erogato come rimborso pari al 60% dell’importo speso, fino a un massimo di 500€.

 

Fatturazione elettronica

Quelli che invece preferiscono acquistare solo dopo l’attivazione della piattaforma, riceveranno il buono come bonus spesa digitale. Individuato l’oggetto da comprare, lo segnaleranno sulla piattaforma che automaticamente andrà a generare il buono digitale. Il buono poi andrà consegnato al rivenditore autorizzato.

Fatturazione elettronica e bonus bici

Il decreto Legge del 19 maggio 2020, in relazione alle cessioni effettuate dai commercianti al minuto, prevede che:

“L’emissione della fatturazione elettronica non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione”

Nel caso in cui un commerciante venda una bicicletta emettendo prima uno scontrino elettronico, potrà emettere fatturazione elettronica in base alle disposizioni indicate da AdE nella FAQ n°45 del 21 dicembre 2018. Questo significa che:

Quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un “documento commerciale”), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta; in particolare, il blocco informativo “AltriDatiGestionali” va compilato riportando:

  • nel campo “TipoDato” le parole “Numero scontrino” (oppure “Numero ricevuta” oppure “Numero doc. commerciale”);
  • in quello “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
  • nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
  • ed infine nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino.”

Nel caso in cui invece un cliente chieda l’emissione della fatturazione elettronica nel momento stesso dell’operazione, il commerciante avrà un’alternativa.
Emetterà una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale, che verranno poi usati come documenti validi per emettere una fattura differita.

Corrispettivi telematici giornalieri: inadempienze e sanzioni

Nell’articolo: “Scontrino Elettronico: senza registratore fiscale telematico adesso è possibile!”, abbiamo visto come la piattaforma di FatturaPRO.click, abbia reso possibile, l’impossibile! Emettere e trasmettere i corrispettivi telematici giornalieri senza un registratore fiscale. Una soluzione ottimale per tutti i contribuenti esercenti che non hanno voluto, o potuto, acquistare un RT.
Lo scontrino elettronico rappresenta una grandissima novità fiscale introdotta in Italia. Una novità che ha dato non pochi “grattacapo” agli utenti. Come se non bastasse, Agenzia delle Entrate (AdE) ha previsto anche delle sanzioni. Non solo quindi la necessità di doversi adeguare alle novità legali in materia di corrispettivi. Adesso anche le sanzioni. Queste vengono applicate ai soggetti che non trasmettono i corrispettivi mensilmente.

Nonostante le proroghe previste per mettersi in regola (da vedere articolo precedente) e alla luce di quanto detto finora, vi suggeriamo di regolarizzarvi quanto prima. Per farlo basterà dotarsi di un sistema, come quello di FatturaPRO.click, per mettervi in regola con i corrispettivi telematici.

Decreto Legislativo 127/2015 e 471/1997: trasmissione dei corrispettivi

Il Decreto Legislativo 127/2015, articolo 2, comma6, norma le sanzioni previste in caso di mancata comunicazione dei corrispettivi:

“Ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”

Corrispettivi telematici Mentre il Decreto Legislativo 471/1997, articolo 6, comma 2, prevede:

Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione e’ in ogni caso pari al cento per cento dell’imposta corrispondente all’importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali”.

Questo valeva per gli scontrini cartacei e continua a valere anche oggi per i corrispettivi telematici giornalieri.

Le sanzioni

I precedenti decreti specificano le sanzioni applicate, che consistono in:

  • sospensione da tre giorni a un mese della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività;
  • sospensione da uno a sei mesi della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, nel caso in cui l’importo totale dei corrispettivi superi la somma di 50,000 euro.

AdE ha pensato a sancire le norme che prevedono le sanzioni da applicare in caso di mancata comunicazione dei corrispettivi telematici. Lo ha fatto con la Circolare n°3/E del21 febbraio 2020 e con la Risoluzione n°6 del 10 febbraio 2020.
Con questi due atti, Agenzia delle Entrate ha stabilito:
“il soggetto che ha effettuato una corretta memorizzazione cui non segue la trasmissione è sanzionabile (pur nel diverso quantum) al pari di colui che, dopo una memorizzazione infedele, ha inviato regolarmente il relativo dato”

Inoltre ha specificato che:

“la sanzione, volendo colpire l’omesso o errato/infedele adempimento, non trova applicazione multipla in riferimento a ciascuna fase dello stesso. In altre parole. Nelle ipotesi in cui il cedente/prestatore tenga un comportamento illegittimo sia in riferimento alla memorizzazione, sia al successivo invio dei dati, è comunque applicabile un’unica sanzione ex articoli 6, comma 3 e 12, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997”

Corrispettivi telematici: Moratorie

Sono comunque da ricordare che a oggi il contribuente può usufruire della moratoria per l’installazione di un registratore di cassa telematico. É possibile infatti mettersi in regola entro il 31 dicembre 2020, come abbiamo visto nell’articolo: “Scontrino elettronico, registratore telematico e lotteria degli scontrini: le proroghe del DL Rilancio” previste dal Decreto Legislativo 34/2020 (il decreto Rilancio).
C’è da ricordare infine anche la possibilità di ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

A prescindere dalle moratorie, c’è comunque da mettersi in regola il prima possibile con lo scontrino elettronico e la comunicazione dei corrispettivi giornalieri.

 

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Scontrino elettronico, registratore telematico e lotteria degli scontrini: le proroghe del DL Rilancio

Qualche articolo fa, abbiamo spiegato tutte le novità connesse all’entrata in vigore dello scontrino elettronico e quelle della lotteria degli scontrini. Due tra le più grandi rivoluzioni in materia fiscale, dopo l’introduzione della fatturazione elettronica, che coinvolgono moltissimi contribuenti e che prevedono una serie di aggiornamenti tecnici a cui tutti dovranno attenersi. Purtroppo gli eventi catastrofici che hanno investito il nostro paese, come d’altra parte tutto il resto del mondo, hanno posto un freno all’entrata in vigore della nuova regolamentazione.

La pandemia da Covid-19 ha rallentato bruscamente l’avanzare degli aggiornamenti previsti, posticipando scadenze e date di entrata in vigore. É questo il caso, ad esempio, della lotteria degli scontrini per la quale il decreto Rilancio ha stabilito il rinvio addirittura a inizio del prossimo anno 2021. Ma non solo, anche in materia di registratori di cassa telematici ci sono delle novità, per non parlare poi delle sanzioni legate allo scontrino elettronico. Vediamole in breve.

Le proroghe del decreto Rilancio

Il Decreto Rilancio previsto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha già stabilito alcune
proroghe importanti, rinviando due degli appuntamenti IVA del secondo trimestre 2020.
La prima proroga prevista è quella del periodo transitorio per il registratore telematico.
Per tutte le partite IVA che ancora non hanno un registratore telematico, il Decreto prevede la proroga del periodo transitorio per adeguarsi alla normativa. Il periodo scadeva il primo luglio 2020, ed è stato rimandato tutto all’inizio di gennaio 2021. Di conseguenza sono stato posticipate anche le moratorie sulle sanzioni relative allo scontrino elettronico.
L’avvio a regime dello scontrino elettronico dovrebbe, a tutto gli effetti, essere spostato di alcuni mesi, per dare tempo a tutti di adeguarsi alle novità fiscali.

Rinvio della Lotteria degli scontrini

La seconda proroga prevista dal Decreto è proprio quella della Lotteria degli scontrini. Strettamente correlata agli scontrini elettronici e ai relativi registratori di cassa telematici, anche questa novità sarà posticipata al 2021.
La riffa dello Stato è quindi posticipata dal primo luglio 2020 al primo gennaio 2021.
Una delle misure anti-evasioni previste dall’Esecutivo nella scorsa Legge di Bilancio, è così posticipata in attesa che la situazione nazionale torni a normalizzarsi.
Gli esercenti infatti si sono ritrovati purtroppo nella condizione di non essere sufficientemente pronti per adeguarsi correttamente a tutte le novità fiscali.

 

Scontrino elettronico

 

Invariate le disposizioni relative allo scontrino elettronico

Nonostante le nuove posticipazioni previste dal DL Rilancio (alcune delle quali abbiamo visto nell’articolo: “Decreto Rilancio 2020: una spinta all’Italia”), le disposizioni in materia scontrino elettronico rimangono invariate.
In particolare ricordiamo che tutti i soggetti che svolgono attività di commercio al dettaglio, o attività assimilate a questa, hanno l’obbligo di emettere lo scontrino elettronico. In pratica tutti i soggetti passivi d’IVA. Chiunque esegua operazioni imponibili e che non sia obbligato a emettere fattura. Per farla più semplice. Tutti quelli che prima avevano l’obbligo di emettere lo scontrino cartaceo, mantengono l’obbligo dello scontrino elettronico.
Invariati anche tutti i dati che devono essere riportati nel corrispettivo telematico:

  1. Denominazione o ragione sociale dell’emittente
  2. Partita IVA
  3. Dati contabili
  4. Corrispettivi parziali
  5. Sconti e rettifiche eventuali
  6. Subtotali
  7. Totale dovuto – con indicazione precisa di “totale” a indicarla
  8. Data e ora di emissione
  9. Numero progressivo
  10. Numero di matricola dell’apparecchio
  11. Logotipo fiscale

Invariata anche la tempistica di emissione. Lo scontrino deve essere emesso al momento del pagamento del corrispettivo, o al momento dell’ultimazione della prestazione.

Situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19

In questa situazione precaria e preoccupante, l’Esecutivo ha preferito lasciare spazio alla ripresa commerciale del paese, mettendo in secondo piano elementi più fiscali. La proroga però non è sinonimo di esenzione. Nonostante siano stati posticipate le moratorie delle sanzioni fino al 2021, questo non significa non dover pensare anche a mettersi in regola nel più breve tempo possibile. Quindi fino al primo gennaio 2021 non saranno punibili le violazioni commesse dagli operatori che non siano in grado di dotarsi entro il primo luglio 2020, del registratore telematico. Torneremo però nella medesima situazione a inizio anno prossimo.

In virtù quindi della situazione attuale e delle sanzioni che sono comunque previste a partire da inizio dell’anno prossimo, meglio optare per una soluzione che sollevi immediatamente gli esercenti dal problema. La piattaforma di FatturaPRO.click ha pensato proprio a questo. Ha realizzato un sistema che permette di emettere lo scontrino elettronico in mobilità. Utilizzando qualsiasi Smartphone o Tablet è possibile crearlo. In seguito basta stamparlo, grazie al supporto delle stampanti bluetooth.

Scontrino Elettronico: senza registratore fiscale telematico adesso è possibile!

La novità della fatturazione elettronica è stata una delle più grandi rivoluzioni fiscali introdotte negli ultimi decenni. Ha comportato degli adeguamenti non indifferenti a livello tecnico sia da parte degli organi competenti, che da parte di tutti i contribuenti. Dal primo luglio del 2019 la fattura elettronica è diventata obbligatoria per tutti i contribuenti con un volume d’affari superiore ai 400,000 euro. Dal primo luglio 2020 lo stesso obbligo scatterà per tutti gli altri. Inoltre dal primo gennaio 2020 è entrata in vigore un’altra novità: lo scontrino elettronico. Tutti i soggetti che obbligati all’emissione del vecchio scontrino cartaceo, hanno quindi l’obbligo di emettere adesso quello elettronico. Quali sono le differenze con il vecchio scontrino? E come fare a emettere lo scontrino elettronico?

DPR n° 633/72

Il Decreto n° 633/72 disciplina la materia dello scontrino, stabilendo quali sono i soggetti obbligati all’emissione della ricevuta fiscale.
Tra questi vi rientrano tutti quelli che operano nel settore del commercio al minuto e tutti i soggetti che svolgono un’attività assimilata allo stesso.
In pratica, tutti i contribuenti con attività, che prima erano obbligati a emettere scontrino cartaceo fiscale. Adesso devono passare a quello elettronico. Quindi tutti i soggetti passivi d’IVA che eseguono operazioni imponibili e che non sono obbligati a emettere fattura, adesso devono provvedere allo scontrino elettronico.

Come può un esercente emettere uno scontrino elettronico?

Sono stati previsti e realizzati degli appositi registratori di cassa telematici. Questi consentono di emettere lo scontrino elettronico e inviarlo ad Agenzia delle Entrate (AdE). Il registratore di cassa memorizza tutte le operazioni degli incassi (ed eventuali storni) eseguite nel corso della giornata. Alla fine, al momento della chiusura di cassa, genera un file in formato XML. Questo è trasmesso direttamente ad Agenzia delle Entrate.

Il registratore di cassa entra in funzione ed è automaticamente censito, subito dopo aver eseguito la prima operazione. I dati inseriti nel registratore di cassa immagazzinati e resi sicuri, in modo da non poter essere manomessi, garantendone l’autenticità. Perché un registratore di cassa funzioni correttamente serve solo una connessione internet e alcuni click sulla postazione multimediale adibita.

 

Scontrino Elettronico

 

Lo svantaggio dei registratori di cassa telematici, purtroppo sta tutto nel prezzo. Non sono economici e, di conseguenza, non sono accessibili a tutti, nonostante il metodo sia obbligatorio. Inoltre possono dar fronte a non pochi problemi tecnici tra connessione e mal funzionamento. Richiedono aggiornamenti e tecnici sempre a disposizione.
Esiste quindi un’alternativa? Per fortuna si.

FatturaPRO.click e l’invio dello scontrino elettronico senza registratore di cassa telematico

La piattaforma di FatturaPRO.click è l’unica al momento in grado di garantire l’invio dello scontrino fiscale elettronico senza aver bisogno per forza di un registratore di cassa telematico.
Il sistema permette di compilare, in modo facile, veloce e intuitivo, lo scontrino fiscale elettronico (che ricordiamo deve riportare una serie determinata di dati). Una volta compilato la richiesta di emissione viene inviata immediatamente ad Agenzia delle Entrate, senza aver bisogno di attendere la chiusura della cassa a fine giornata.

AdE a quel punto, ricevuta la richiesta, emetterà immediatamente il numero identificativo e progressivo dello scontrino (che potrà essere stampato con una qualunque stampante bluetooth) e un documento PDF. Quest’ultimo può essere inviato al cliente tramite chat, oppure tramite email.
Quindi il registratore telematico non serve più. Questo perché è come se la richiesta di emissione dello scontrino venisse fatta direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Di conseguenza è proprio AdE a emettere il documento commerciale online e ad assolvere, per l’esercente, a tutti i doveri di contribuente.

La sicurezza di un sistema garantito

Alcuni potrebbero chiedersi quanta e quale sicurezza possa avere un sistema del genere. In realtà la piattaforma è l’unico sistema veramente testato e sicuro. Garantisce infatti che la password del cassetto fiscale venga memorizzata sul proprio dispositivo. Nessuno, al di fuori del titolare, potrà emettere uno scontrino, anche se dovesse avere accesso alla piattaforma.
Questa è l’unica soluzione a oggi sul mercato che permette di emettere l’emissione di scontrino in mobilità. Emettere, stampare il codice su una stampante portatile e consegnarlo direttamente al cliente.

FatturaPRO.click ha ideato un sistema che consente di correre in soccorso di tutti coloro che non intendono comprare un registratore telematico. I soggetti che devono emettere scontrino fiscale e lo vogliono fare senza un RT e senza passare dal portale di fatture e corrispettivi di Agenzia delle Entrare, hanno trovato la soluzione. FatturaPRO.click ha creato un sistema sicuro e rapido per emettere scontrini senza RT e in mobilità. Basta un qualunque dispositivo e una piccola stampante bluetooth.