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Fattura cointestata elettronica: più di un’eccezione!

La fattura cointestata elettronica è diventata, oggi, una realtà e non più un’eccezione. Capita sempre più spesso, infatti, che i contribuenti debbano confrontarsi con fatture elettroniche da cointestare a più soggetti diversi. Il caso nasce soprattutto per consulenze fiscali, o notarili, su comproprietà e interessi comuni. In questi casi infatti capita che il committente sia un soggetto pluripersonale con posizione tributaria autonoma (vale a dire, con partita IVA, oppure con codice fiscale). Il dubbio, quindi, nasce, per l’emissione della fattura elettronica che potrebbe essere cointestata verso uno o più cessionari e/o committenti. Vediamo quindi di capire meglio la situazione specifica.

Fattura elettronica cointestata: cosa prevede la norma

Nel DPR n°633/72 sono indicati gli elementi obbligatori che la fattura elettronica ordinaria deve riportare:

  1. a) data di emissione;
  2. b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
  3. c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  4. d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
  5. e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  6. f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale;
  7. g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;

e ancora…

g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui é corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;

  1. h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’articolo 15, primo comma, n. 2;
  2. i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
  3. l) aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro; …”

È evidente che emergono delle limitazioni per quanto riguarda la composizione plurima dei soggetti destinatari. In pratica Agenzia delle Entrate ammette il caso della fattura cointestata elettronica solo se il soggetto plurimo destinatario sia composto da privati (B2C) e non quando i soggetti sono titolari di partita IVA (B2B).

Fattura cointestata elettronica

Fattura cointestata elettronica: ecco come emetterla correttamente

In merito alla questione sulla possibilità di emettere una fattura cointestata elettronica, AdE si è espressa con la Risoluzione n° 87/E del 5 Luglio 2017.

In pratica non si ritiene plausibile la possibilità di emettere fattura cointestata elettronica in caso di cessionario/committente soggetto passivo IVA B2B. Invece, nel caso in cui il committente/cessionario sia un soggetto non passivo IVA, quindi un soggetto B2C, nella sezione identificativi fiscali devono essere. Riportati i dati di uno solo dei soggetti coinvolti.

Il Sistema di Interscambio non effettua, di conseguenza, controlli automatizzati sull’intestazione plurima delle fatture elettroniche. In generale quindi, è possibile concludere che è possibile emettere una fattura cointesta elettronica solo quando il committente/cessionario è un soggetto non passivo IVA e riportando solo i dati di un unico soggetto coinvolto nell’operazione.

Una soluzione sempre valida

In ogni caso, comunque, non esiste un formato specifico oppure delle indicazioni di ordine pratico da seguire da parte dell’Amministrazione Finanziaria, per emettere una fattura cointestata elettronica.

Non esistono delle indicazioni esatte, ma ugualmente si è andata delineando una procedura standard quando si presenta questa situazione specifica:

  • nel caso di soggetti plurimi B2B la fattura deve essere frazionata tra tutti gli interessati
  • uno dei componenti dei soggetti plurimi, deve essere indicato come destinatario della fattura. Tutti gli altri, devono essere indicati come cointestatari all’interno di uno degli altri campi non sottoposto al controllo automatizzato del Sistema di Interscambio.

In ogni caso, comunque, la fattura elettronica emessa, sarà ritenuta valida per l’Amministrazione finanziaria e, quindi, non potrà essere scartata dal Sistema di Interscambio.

Fattura elettronica europea: la proposta INT

L’INT – Istituto Nazionale Tributaristi ha inviato, alla Commissione Europea, un contributo sulla fattura elettronica europea. Le proposte sono contenute in un comunicato risalente a 10 giorni fa, esattamente il 7 febbraio 2022, dove l’INT chiede di semplificare l’iter per gli adempimenti d’imprese e contribuenti. È inoltre auspicata un omogeneità normativa in Unione Europea per quando riguarda IVA e fatturazione elettronica.

Fattura elettronica europea: in cosa consiste la proposta dell’INT

L’INT ha manifestato uno spiccato gradimento nei confronti del piano d’azione adottato dalla Commissione Europea e invita a non fermarsi e a implementare nuove attività. L’INT propone la fattura elettronica europea, sottolineando come questo strumento possa essere necessario ed efficace a combattere l’evasione fiscale.

Suggerisce alla Commissione di semplificare le procedure burocratiche a cui, imprese e contribuenti, devono adempiere. Le parole testuali dell’INT sono state:

“Semplificare i rapporti commerciali intracomunitari riducendo gli adempimenti burocratici.”

La Commissione deve lavorare per cercare di armonizzare il più possibile la normativa che vige nei vari paesi dell’UE relativa all’imposta sul valore aggiunto. Deve inoltre adoperarsi per semplificare al massimo gli adempimenti tra i paesi dell’Unione. I punti obbligatori, presi in esame, sono:

Fattura elettronica europea 2022: le parole del presidente Alemanno

Il presidente dell’INT, Riccardo Alemanno, si è espresso sull’argomento IVA e fattura elettronica europea:

“I sistemi digitali applicati alla fiscalità possono sicuramente avere grande efficacia sia in termini di lotta all’evasione sia di semplificazione. Occorre però che a monte dell’utilizzo di tali strumenti informatici si attui una politica di omogeneità delle norme all’interno dell’Unione europea, in particolare su aliquote IVA e fatturazione elettronica. Pertanto si è assolutamente d’accordo sull’introduzione di una partita IVA europea e si auspica che quanto prima si possa avere anche un’unica piattaforma digitale per la gestione degli scambi intracomunitari.”

Con queste parole, il presidente, ha voluto sottolineare che, grazie a un’auspicabile uniformità normativa, all’interno dell’UE, anche le operazioni commerciali, ne gioverebbero e migliorerebbero sicuramente.

Fattura elettronica europea

Modifiche che si ripercuoterebbero positivamente, anche su contribuenti e consumatori. Alemanno, infatti, sostiene che è necessario arrivare progressivamente ad aliquote armonizzate, così da evitare difformità negli scambi commerciali tra Paesi membri. Inoltre, propone e si augura, che l’obbligo della fatturazione elettronica potrebbe già adesso essere imposto a b2b  e b2c. Così facendo, molte procedure burocratiche che gravano sui consumatori, verrebbero snellite grandemente.

Per la precisione, le parole del Presidente sono state le seguenti:

“È evidente che l’introduzione di sistemi digitali in ambito fiscale possa produrre il massimo beneficio e apportare una semplificazione effettiva degli adempimenti, solo se le attuali normative saranno riformate e adattate all’era digitale. È necessario in ambito IVA arrivare gradualmente ad aliquote armonizzate per evitare difformità negli scambi commerciali dei Paesi membri e semplificarne gli aspetti burocratici e amministrativi. Nell’immediato si potrebbe già attuare l’obbligo di fatturazione elettronica b2b e b2c che, oltre a contribuire alla riduzione dell’evasione dell’IVA, semplificherebbero lo scambio di documentazione evitando una serie di adempimenti che attualmente gravano sulle attività produttive e conseguentemente sui consumatori.”

Fattura elettronica europea e sicurezza nella gestione dei dati

Argomento delicato e spinoso, è trattato con lungimiranza dal presidente Alemanno che esplicita la necessità di una revisione generale delle norme che regolano la privacy in ciascuno Stato membro. Un riesame che porterebbe anche a garantire una sicurezza digitale superiore ai contribuenti, attraverso l’applicazione di strumenti anti intrusione delle piattaforme digitali.

La Commissione Europea ha proposto al Parlamento Comunitario la redazione di una dichiarazione di diritti e principi che guidino in modo condiviso la trasformazione digitale all’interno dell’Unione europea. Alemanno si augura che questa “dichiarazione” possa trovare inserimento anche nel contesto degli scambi commerciali di beni e servizi. Solo così si potranno salvaguardare dati e privacy, senza aggravare ulteriormente gli adempimenti burocratici.

Infine il presidente ha sottolineato la necessità che il legislatore italiano renda al più presto operative le misure previste all’interno della Legge Delega della Riforma Fiscale.

Copia analogica fattura elettronica: quando, perché e validità

La fattura elettronica è ormai diventata obbligatoria per legge. Solo è in regime forfettario poteva ancora scegliere se emettere o meno fatturazione elettronica, o mantenere quella cartacea. L’emissione di un eventuale copia analogica della fattura elettronica non è comunque un documento avente validità fiscale. Infatti, a oggi, la e-fattura è l’unico mezzo utilizzabile per fatturare le operazioni B2B e B2C. La fattura elettronica, a oggi, è l’unico documento rilevante a fini fiscali in Italia. Ci sono casi in cui, però, è necessario che l’operatore emetta anche copia cartacea, vale a dire la copia analogica della fattura elettronica.

Fattura elettronica: quando e chi deve riceverla

Abbiamo quindi detto che la fattura elettronica è considerata l’unica con validità fiscale nel nostro paese. I destinatari che, obbligatoriamente, la devono ricevere sono:

  • imprese
  • professionisti
  • Enti non commerciali che svolgono attività commerciale al di fuori delle attività istituzionali
  • Operatori economici in Regime Forfettario
  • Operatori economici in Regime dei Minimi
  • Imprenditori agricoli in Regime di Esonero
  • Privati consumatori
  • condomini

Imprese, professionisti ed Enti possono ricevere la fatturazione elettronica esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SdI). I soggetti che invece si trovano in regime di vantaggio (regime dei minimi, forfettario e di esonero) ricevono la e-fattura tramite posta elettronica certificata (PEC) o codice destinatario. Se il recapito avviene tramite PEC non è necessario indicare il codice destinatario. In caso contrario, deve essere indicato il codice “0000000“ (sette volte zero). Chi emette fattura nei confronti di questi tre distinti regimi, deve avvisare i destinatari che la fattura è messa anche a disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso la comunicazione avviene attraverso il rilascio della copia analogica fattura elettronica.

In questo caso è quindi obbligatorio rilasciare anche la copia cartacea della fattura elettronica.

Copia analogica fattura elettronica

E-fattura a privati consumatori e condomini

Ai privati consumatori e ai condomini è obbligatorio la consegna della copia analogica fattura elettronica. In questo caso e solo in questo, il documento valido ai fini fiscali è solo quello emesso sotto forma cartacea. La fattura elettronica deve comunque essere emessa e deve riportare il codice destinatario “0000000” (sette volte zero). Il consumatore può comunque accedere al sito di Agenzia delle Entrate, nella sezione Fatture e Corrispettivi e visualizzare e scaricare le eventuali copie di fatture elettroniche.

Copia analogica fattura elettronica: validità e digitalizzazione

Come abbiamo avuto modo di vedere l’emissione della fattura elettronica non elimina sempre e automaticamente l’obbligo di emettere copia analogica fattura elettronica. La e-fattura vale a fini civilistici e fiscali, ma qualche volta è obbligatorio emettere anche copia cartacea. Infatti, per un privato consumatore, è solo la copia cartacea quella che ha validità fiscale. Oggetto di contabilizzazione fiscale è solo la e-fattura. La contabilizzazione non può avvenire in una data anteriore a quella di ricevimento da parte del Sistema di Interscambio. Una regola stabilita dall’articolo 25 del DPR n°633/72 (Circolare n. 1/E/2018 Agenzia delle Entrate).

Il cliente finale ha facoltà di rinunciare all’emissione della consegna di una copia della fattura. La cosa migliore sarebbe quella di presentare la rinuncia sotto forma scritta (anche se alla fine non è una prassi fattibile nella realtà).

Conclusioni

La fattura elettronica deve essere obbligatoriamente emessa da tutti gli operatori economici. Esistono tre distinte categorie di soggetti destinatari. Di queste tre, due (privati consumatori e i soggetti appartenenti ai regimi semplificati) hanno l’obbligo di ricevere anche copia analogica fattura elettronica. Per i soggetti appartenenti al regime di vantaggio, l’emissione della e-fattura deve seguire il normale iter, ma deve anche essere consegnata in formato PDF al destinatario. Stesso discorso vale per i consumatori finali privati. Loro possono controllare e scaricare le fatture elettroniche direttamente dal sito web di AdE.

In questi unici due casi emettere anche copia cartacea della fattura elettronica è obbligatorio. Rimane invece facoltativa la possibilità di emettere copia cartacea nei confronti degli operatori economici.

Un’ultima precisazione. Quando i dati riportati in fattura elettronica sono discordanti da quelli riportati sulla fattura cartacea, hanno validità tributaria solo ed esclusivamente i dati riportati della fattura elettronica. Infine una copia di cortesia della fattura elettronica è solo un documento privo di valore fiscale, che il venditore ha facoltà di rilasciare al cliente  come semplice anteprima del documento fiscale vero e proprio.

Commercio elettronico diretto o indiretto: caratteristiche, differenze e fatturazione

Quando si parla di eCommerce non si pensa mai al mondo che sta dietro al commercio elettronico. Non molti sanno infatti che prima di tutto bisogna distinguere tra commercio elettronico diretto e commercio elettronico indiretto:

  • Commercio elettronico diretto – in questa categoria rientra il commercio dei prodotti/servizi immateriali. Ai fini IVA sono considerati come “prestazioni di servizio
  • Commercio elettronico indiretto – si tratta del commercio di beni fisici acquistabili online e da consegnare materialmente all’utente acquirente.

A seconda che si tratti dell’una o dell’altra tipologia, si applicano regole differenti di fatturazione elettronica.

Commercio elettronico diretto e fatturazione elettronica

Tutti i beni immateriali che rientrano nella categoria delle prestazioni di servizio, sono soggetti all’obbligo della fatturazione elettronica. Questo vale quando il cliente ne richiede l’emissione. Quindi dal primo gennaio 2019, con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica, anche gli e-commerce di beni immateriali, hanno l’obbligo di redigere, emettere e inviare al Sistema di Interscambio, la fattura elettronica. In ogni altro caso, i commercianti, devono tenere il registro dei corrispettivi.

La disciplina che regola il commercio elettronico diretto sono state modificate dal primo luglio 2021. La Commissione UE, ha stabilito, relativamente ai rapporti B2C, diverse nuove regole:

  • Non è più applicata la disciplina delle vendite a distanza. Da questo mese infatti vale il criterio generale secondo il quale, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono territorialmente rilevanti nel Paese UE di destinazione (quindi nel paese dove risiede l’acquirente)
  • Eliminate tutte le soglie di protezione e stabilita un’unica soglia pari a 10.000€ comune a tutti gli stati membri. Al disotto di questa soglia le operazioni risultano rilevanti ai fini IVA nel paese del cedente
  • se la soglia comune è superata nel corso dell’anno, si applica, a partire da quel momento, il criterio generale
  • è possibile usare la procedura semplificata MOSS, rinominata in OSS

Commercio elettronico

Commercio elettronico indiretto e fatturazione elettronica

Vendere bene fisici tramite e-commerce non prevede l’obbligo di emissione di fatture elettroniche. L’emissione dell’e-fattura è comunque richiedibile da parte dell’acquirente e in questo caso il venditore, deve emetterla tramite il proprio gestionale.

Da un punto di vista IVA, il commercio elettronico indiretto è considerato come la vecchia vendita per corrispondenza. Pertanto sono applicate tutte le norme, direttive e regole comunitarie e internazionali. Le operazioni degli e-commerce indiretti, ai fini IVA sono rilevanti nel paese del committente. Questo vale che si tratti di un privato, piuttosto che di un operatore economico.

Il DPR n. 633/72 disciplina le operazioni di commercio elettronico indiretto tra soggetti residenti in Italia. Quando il cliente è un privato consumatore, si applica la disciplina delle vendite per corrispondenza. Questo significa che, secondo Agenzia delle Entrate, queste operazioni non sono soggette:

  • obbligo emissione di fattura elettronica, a meno che questa non sia richiesta direttamente dall’acquirente
  • obbligo di certificazioni dei corrispettivi mediante rilascio di scontrino o della ricevuta fiscale (esonero previsto dall’articolo 2, del DPR n. 696/1996)

Nonostante l’esonero da emissione di scontrino elettronico, i corrispettivi giornalieri delle vendite devono essere annotati nell’apposito registro. L’annotazione deve avvenire entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento al giorno di effettuazione. Inoltre, durante la liquidazione IVA, lo scorporo deve essere eseguito secondo il metodo matematico.

E-commerce indiretto come dropshipping

Il dropshipping è un sistema di vendita di prodotti online, senza magazzino fisico. Si tratta di una modalità di vendita relativamente nuova che, negli ultimi anni, si è largamente diffusa. In pratica il venditore spedisce solo il prodotto all’acquirente, fornendo garanzia e supporto. Sarà invece il fornitore ad avere e curare il magazzino. La modalità di fatturazione delle operazioni nel dropshipping avviene con le stesse modalità di un negozio di E-commerce.

Questo significa che il dropshipper emette fattura per i beni venduti dall’azienda eCommerce. La fattura al cliente è registrata dal sistema interno dell’eCommerce e, contestualmente, è emessa fattura di acquisto per il bene acquistato dal fornitore stesso. Se consumatore e produttore si trovano in Italia, il regime IVA applicato è quello italiano. Se il consumatore si trova all’estero, mentre il produttore si trova in Italia, allora la fattura elettronica emessa dal venditore riporterà l’IVA del paese di residenza del consumatore. Presenterà poi all’Agenzia delle Entrate IVA trimestrale distinguendo i corrispettivi e l’IVA a seconda del Paese UE di riferimento.

Infine versa l’IVA così applicata all’Agenzia delle Entrate italiana, la quale provvede a rigirarla ai Paesi di spettanza.

Campioni gratuiti: fatturazione elettronica e adempimenti fiscali

Nell’articolo precedente: “Fattura elettronica omaggi: cos’è e come funziona” abbiamo visto come comportarsi in materia di omaggi ai propri clienti. Tra questi abbiamo distinto una categoria identificata come: “campioni gratuiti di modico valore”. Si tratta di una particolare tipologia di cessione di beni, che rientrano a far parte del più ampio argomento relativo alla cessione dei beni gratuiti e che prevedono specifici adempimenti fiscali.

Campioni omaggio: cosa sono e quando vengono usati

I campioni gratuiti sono solitamente beni e prodotti che rientrano a far parte dell’attività stessa dell’impresa. Questo significa che sono beni prodotti e/o venduti dall’azienda. Solitamente sono impiegati per fini propagandistici. Servono cioè a promuovere e pubblicizzare l’attività, oppure sono impiegati per controllare la qualità del prodotto stesso, o ancora per testarne la resa e l’apprezzamento sul mercato (indagini di mercato).

Di solito presentano le stesse caratteristiche qualitative dei beni prodotti e venduti normalmente dall’attività. Stessa qualità, ma non stessa dimensione e/o quantità. Le ridotte dimensioni, o la minore quantità distribuita, rende questi beni NON VENDIBILI SEPARATAMENTE-SINGOLARMENTE.

In base a quanto stabilito dalla legge i campioni gratuiti sono esclusi dal campo di applicazione IVA. Art. 2, comma 3, lett. D) del D.P.R. 633/1972: “cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati”.

Campioni gratuiti: requisiti

Affinché questi beni siano considerati a tutti gli effetti campioni gratuiti di modico valore, devono rispondere ad alcune caratteristiche specificate dalla norma.

Distribuzione gratuita

La cessione deve avvenire a titolo completamente gratuito. Non deve quindi essere versato alcun corrispettivo a seguito dell’omaggio. E per qualunque corrispettivo si intende di qualunque natura, soldi, o altri beni in cambio. Devono essere beni prodotti dall’attività con lo scopo di promuovere l’azienda produttrice stessa. Questa propaganda deve essere protratta a fini pubblicitari, per far conoscere al pubblico il prodotto e favorirne la vendita.

Campioni gratuiti

Marchiatura chiara ed indelebile

È il secondo requisito fondamentale. Ogni campione omaggio deve essere contrassegnato in modo indelebile sulla propria superficie con la dicitura: “campione gratuito”. La dicitura può essere stampata, lacerata, punzonata, perforata, marcata, ecc… Qualunque sia la tecnica utilizzata per marchiare il campione, l’importante è che sia ben evidente, leggibile e comprensibile a tutti. La tecnica inoltre non deve inficiare sul funzionamento e la qualità del prodotto ceduto.

È stata Agenzia delle Entrate stessa a precisare quanto sopra, riportando i criteri di marchiatura dei campioni nella Risoluzione 83/E/2003. La marchiatura serve per evitare che il prodotto venga commercializzato, ma anche a evitare che l’eventuale concorrenza possa intervenire modificandone il contenuto.

Nella Risoluzione n. 381445/1980 è specificato che la marchiatura dei campioni gratuiti può avvenire anche mediante apposizione, in un angolo della busta, del disco a mezzo di un timbro a perforazione, ovvero sull’involucro in plastica a mezzo di un timbro di inchiostro indelebile.

Modico Valore

Terza ed ultima caratteristica. Per capire cosa si intende per “modico valore” è necessario leggere quanto riportato nella Risoluzione n°430288/1991 di AdE:

“nella pratica applicazione, si deve farsi riferimento agli usi commerciali, restando in ogni caso esclusi dall’agevolazione i beni di valore significativo”.

Non è necessario che i beni siano di valore o dimensioni inferiori a quelli prodotti e commercializzati dall’azienda, possono anche essere singoli esemplari di suddetti beni. La Risoluzione n° 360021/1980 considera campioni gratuiti anche i libri sulla cui copertina è riportata la seguente dicitura: “il presente volume è destinato signori insegnati in esame per eventuale adozione, quale campione gratuito”.

Se tutti questi requisiti sono rispettati, allora il bene può essere considerato come campione gratuito ed ogni operazione relativa è considerata fuori campo IVA. Ne consegue che l’attività non è obbligata a emettere fattura elettronica, o altro documento che ne attesti la cessione.

È anche vero che, per superare la presunzione di cessione, al momento della consegna del bene sarebbe opportuno emettere un documento che ne attesti la natura di omaggio. Tutto questo solo per confermare la natura dei beni ed evitare eventuali contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria. Non volendo però ricorrere all’emissione di tale documento, è possibile, in alternativa, redigere uno specifico registro degli omaggi.

Codice destinatario univoco: tutto quello che c’è da sapere

Il codice destinatario univoco è un codice a sei caratteri alfanumerici che hanno lo scopo di identificare gli uffici della pubblica amministrazione a cui devono essere indirizzate le fatture elettroniche. Si tratta di uno strumento indispensabile, necessario al recapito corretto delle e-fatture da parte del Sistema di Interscambio (SdI).

Codice destinatario univoco: uno strumento indispensabile

Con l’entrata in vigore e il diffondersi della fatturazione elettronica, tutti, prima o poi, hanno sentito parlare del codice destinatario univoco. Il suo utilizzo non è necessario al fine della redazione in senso stretto della fatturazione elettronica, quanto invece al suo invio al SdI.

Abbreviato in CUU, o chiamato anche codice IPA, vuole indicare il codice che identifica un ufficio pubblico destinatario della fattura elettronica. In altre parole è il lascia passare per il Sistema di Interscambio, che gli consente di recapitare correttamente il documento fiscale. A ogni ufficio pubblico sono associati diversi codici univoci, che individuano diversi uffici della stessa amministrazione pubblica.

Tutti i codici univoci delle PA (Pubblica amministrazione) sono elencati sul portale IPA – indice pubblica amministrazione. Qui sono contenute tutte le informazioni relative agli enti pubblici, come il domicilio digitale, la PEC e i codici CUU.

Differenze tra codice destinatario e codice univoco

Non sono la stessa cosa. La funzione è molto simile, ma rappresentano due diversi soggetti.
Il codice destinatario è quello utilizzato nella fattura elettronica B2B o B2C (cioè business to consumer – soggetti privati). Il codice destinatario è composto da sette caratteri. Quello univoco invece è usato solamente per le fatture elettroniche verso le PA ed è composto da sie caratteri.
Il codice univoco è quindi da indicare nelle fatture elettroniche rivolte alle PA.

Codice destinatario univoco

Codice univoco d’ufficio: IPA

IPA è un’altra terminologia per indicare il codice univoco d’ufficio. Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un sistema di ricerca a questo link, suddiviso per:

  1. Alfabeto
  2. categoria
  3. area geografica
  4. codice fiscale
  5. servizio
  6. codice univoco ufficio
  7. domicilio digitale
  8. social network
  9. lingue monitorate
  10. pec

A seconda del dato a disposizione è possibile ricercare e individuare l’ufficio della PA territorialmente competente.

Codice destinatario: cosa c’è da sapere di importante

Il codice destinatario è un codice alfanumerico a 7 caratteri rilasciato dall’Agenzia delle entrate. Rappresenta come una sorta di indirizzo telematico, attraverso il quale il Sistema di Interscambio capisce a chi devono essere indirizzate le fatture elettroniche emesse.

Non è un codice obbligatorio. Non rappresenta altresì l’unico modo per ricevere e/o inviare fatture elettroniche. Al suo posto può essere utilizzata la PEC.

Il codice può essere richiesto direttamente ad Agenzia delle Entrate. In alternativa è possibile utilizzare un codice destinatario di un intermediario che in questo caso riceverà le fatture del delegante.

Dove e come inserire il codice destinatario

Per inviare una fattura elettronica a un altro soggetto, uno dei dati necessari (ma non indispensabili, perché sostituibile con la PEC) è il codice destinatario.
Per utilizzarlo correttamente si possono verificare tre diversi casi:

  1. Se si è in possesso di un codice destinatario, comunicato dal ricevente, basta inserirlo direttamente, così come è stato comunicato, nel sistema utilizzato per l’emissione delle fatture elettroniche (come ad esempio FatturaPRO.click);
  2. Se si è in possesso solo della PEC del destinatario, nel campo codice destinatario basterà allora inserire una stringa di sette zeri: “0000000” e nel campo PEC destinatario, la relativa PEC;
  3. Non avendo invece a disposizione né PEC né codice destinatario è necessario allora inserire una stringa di sette zeri. Al destinatario però dovrà essere ricordato che il documento lo potrà recuperare nella sua area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate (questo perché il Sistema di Interscambio, non avendo a disposizione un indirizzo valido, parcheggerà il documento, in attesa del recupero).

Smart Working, firma digitale e rapporti lavorativi

La pandemia di Covid-19 ha modificato profondamente la gestione dei rapporti lavorativi. Attività come lo smart working, prima considerate secondarie, se non addirittura marginali, sono invece diventate indispensabili allo svolgimento delle normali attività lavorative. Allo stesso modo l’uso della firma digitale, già utilizzata e conosciuta dagli avvocati, si è imposto come strumento indispensabile a soggetti imprenditoriali o normali cittadini.
Questa è stata probabilmente una delle più grosse rivoluzioni tecnologiche, dall’avvento della fatturazione elettronica. Una rivoluzione più che mai necessaria a garantire la sopravvivenza sul mercato delle attività e della cura degli affari imprenditoriali.

L’era del commercio digitale e della fatturazione elettronica

La pandemia del Coronavirus ha avuto effetti impattanti per aziende, imprese, liberi professioni e qualunque altro soggetto emittente fatturazione elettronica. Il virus ha richiesto misure straordinarie per riorganizzare il lavoro a distanza, stabilendo nuove regole nei rapporti interni ed esterni.
La risposta più immediata da parte del mondo del lavoro è stata quella della vendita online. Gli e-commerce sono esplosi e sempre più attività si sono convertite al web, garantendo così la continuità aziendale. Chi già aveva un sito web, ha pensato bene di convertirlo in e-commerce. Mentre chi non ne possedeva ancora uno, ha provveduto quanto prima a farlo realizzare.
A questo incremento del commercio informatico, ne è conseguito un altro altrettanto consistente del ciclo di fatturazione digitale.
Come un’ondata di alta marea, i software house di fatturazione elettronica, sono stati travolti da una maroso di fatture elettroniche. Solo i più stabili, sicuri e dotati di funzionalità avanzate ed impostazioni personali, hanno retto il colpo, riuscendo a garantire la costante creazione di documenti precompilati automaticamente, in pochissimi click. FatturaPRO.click ha permesso a migliaia di utenti di poter continuare a lavorare grazie al proprio sofisticato sistema di funzionamento:

  • Fatturazione Elettronica B2B e B2C
  • Ordini Telematici NSO e PEPPOL
  • Ciclo passivo automatizzato
  • Connessione con il Commercialista (per rimanere in contatto con il proprio referente, anche in un periodo di lontananza sociale come questo)

fattura elettronica

Inoltre, FatturaPRO.click, ha implementato una nuova funzionalità che permette di emettere documento commerciale on-line senza un registratore di cassa. Con FatturaPRO.click è possibile ricevere il Documento Commerciale direttamente Online, dall’Agenzia delle Entrate. Niente più soldi spesi inutilmente nei registratori di cassa, nemmeno quando le attività commerciali potranno rialzare la saracinesca reale della propria attività.

Attivazione Smart Working e conseguenze lavorative

Non solo e-commerce, ma anche “il lavoro da casa”, ha rappresentato una nuova alternativa nella nostra società.
L’attivazione dello smart working è l’esempio più emblematico della rivoluzione tecnologica alla quale abbiamo assistito, dopo quella della fatturazione elettronica. In risposta al distanziamento sociale e alle restrizioni sulla mobilità, ha rappresentato l’unica vera soluzione al mantenimento della piena operatività per azienda e professionisti in generale.
In passato, o meglio, prima della pandemia, lo smart working era sempre stato l’eccezione e non la regola. Il Covid-19 ha ribaltato la situazione e cambiato le priorità. Le aziende si sono trovate di conseguenza a dover riorganizzare velocemente la routine lavorativa, mettendo tutti i dipendenti nella condizione di poter lavorare a pieno regine da casa.

La firma digitale per attestare la paternità dei documenti

Il terzo grande cambiamento che la maggior parte dei contribuenti ha dovuto affrontare in questo periodo di crisi, è stata quella della firma digitale. L’attestazione digitale della paternità dei documenti, era già ben nota e utilizzata dagli avvocati. Tra i primi a usufruire di questo strumento, non hanno accusato più di tanto, il ricorso alla firma elettronica. A differenza di molte altre categorie che si sono trovate a scontrarsi per la prima volta con questo innovativo strumento di lavoro.
I contratti che prevedono e accettano la firma digitale sono regolamentati dal Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005 e successive modiche) e dal Codice del commercio elettronico (D.lgs 70/2003 e successive modifiche).
L’impatto è stato forte. Piano piano, tutti (o quasi) hanno saputo adattarsi alle nuove regole del commercio imposte dalla pandemia.

Verso la completa digitalizzazione

Dalla fatturazione elettronica, alla firma digitale, dallo smart working, all’avvento del commercio elettronico, tutto parla la lingua dell’informatica. Ormai i modelli di business del passato sono stati stravolti. Bene o male, siamo tutti chiamati ad adattarci alle nuove direttive.

Da tempi bui e burrascosi come quelli attuali, nascono sempre idee importanti per il futuro.

Fatturazione elettronica: un anno di successi

Agid, acronimo di: Agenzia per l’Italia Digitale, è un’agenzia pubblica, costituita sotto il Governo Monti.
Wikipedia la definisce come segue:
L’Agenzia per l’Italia digitale (abbreviato AgID) è una agenzia pubblica italiana istituita dal governo Monti.[2] Sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del presidente del Consiglio dei ministri o del ministro da lui delegato, svolge le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge al fine di perseguire il massimo livello di innovazione tecnologica nell’organizzazione e nello sviluppo della pubblica amministrazione e al servizio dei cittadini e delle imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia.”
In buona sostanza è la società alla quale si deve, per buona parte, l’adozione materiale della fatturazione elettronica in Italia.

2019-2020: tutti i numeri della fatturazione elettronica

Dal primo gennaio 2019 la fattura elettronica è entrata in vigore obbligatoriamente per tutti. Dopo oltre un anno da quando è stata adottata hanno visto la luce oltre due miliardi di fatture elettroniche (per l’esattezza 2,054,000,000).
Il dato è rilasciato proprio dall’Agenzia delle Entrate (AdE), in occasione del Forum italiano sulla fatturazione elettronica tenutosi lo scorso gennaio.
Di tutte queste e-fatture, AdE ha specificato che:

 

Il 45% delle fatture elettroniche ha interessato i seguenti settori:

  • Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
  • Servizi di informazione e comunicazione
  • Attività manifatturiere

Guardando ai cedenti, il 47,8% delle fatture elettroniche sono state emesse dai soggetti passivi con macroattività:

  1. Agricoltura, silvicoltura e pesca
  2. Attività professionali, scientifiche e tecniche
  3. Costruzioni
  4. Attività manifatturiere

La percentuale degli scarti si è da tempo stabilizzata su un livello fisiologico del 3-4 %.

fattura elettronica

Lotta all’evasione fiscale: i risultati dopo un anno

Buone nuove anche sul fronte della lotta contro l’evasione fiscale. L’adozione della fattura elettronica ha avuto un esito positivo anche in questo ambito, almeno è quello che emerge dalla Relazione sull’evasione fiscale e contributiva 2019.
Grazie alla fatturazione elettronica lo Stato ha potuto contare su un incremento paria al 2,5% (vale a dire +3,306 milioni di euro) nelle casse comuni. Non solo. É stato registrato anche un +3% (122,990 milioni di euro), derivati dalla componente relativa agli scambi interni (Fonte: MEF- RGS Rapporto sulle entrate – Dicembre 2019).

Tutti i vantaggi della fatturazione elettronica

Riassumendo possiamo dire che l’Italia ha beneficiato di una serie di vantaggi, da quando ha deciso di introdurre l’obbligo della fatturazione elettronica.

Schematizzando li possiamo riassumere:

  • Misura di contrasto alle frodi fiscali
  • Supporto al monitoraggio della spesa pubblica
  •  Certezza dell’avvenuta trasmissione della fattura
  • Garanzia di autenticità e integrità della fattura
  • Riduzione degli oneri amministrativi (ciclo integrato)
  • Leva per la crescita digitale del Paese.

La fatturazione elettronica ha reso possibile il raggiungimento di svariati obiettivi anche per le imprese a ciclo integrato:

  • Riduzione dei costi legati alla gestione degli archivi fisici
  • Velocità di ricerca (assenza di difficoltà nel reperimento dei documenti)
  • Garanzia di autenticità e integrità dei documenti
  • Elevata riduzione dei rischi di deperimento per cause accidentali (incendi, allagamento, furto…)
  • Riduzione dei costi legati agli adempimenti privacy per il trattamento dei dati sensibili
  • Riduzione dei possibili errori connessi al data-entry
  • Soluzione a basso impatto ambientale
  • Possibilità di accesso ai documenti conservati da remoto.

Quindi una serie di successi non indifferenti a poco più di un anno dall’entrata in vigore obbligatoria della e-fattura.

Che ruolo ha avuto in tutto questo AgID

All’agenzia per l’Italia Digitale si deve l’introduzione dell’obbligo per e Amministrazioni Centrali di inviare e ricevere le fatture elettroniche. AgID ha contribuito all’elaborazione della fatturazione elettronica secondo gli standard europei EN n°148. Tirando le somme, dopo solo un anno dal lancio della fatturazione elettronica, gli obiettivi che AgID si era prefissata, sono stati pienamente raggiunti.

FatturaPRO.click: la fatturazione con un click

La legge finanziaria del 2008 ha introdotto il concetto e la regolamentazione relativa alla fatturazione elettronica. Con questo termine si identificano, in Italia, le fatture in formato digitale. Per l’esattezza si intende tutto il processo relativo alla gestione, invio e conservazione digitale dei documenti. Dal 6 Giugno 2014 le Pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di fatturazione elettronica, mentre per le pubbliche amministrazioni locali, l’obbligo è entrato in vigore dal 31 Marzo 2015.
Dal primo Gennaio 2019, invece è entrato in vigore lo stesso obbligo anche per i B2B (fatturazione elettronica tra imprese) e per i B2C (fatturazione elettronica nei confronti dei consumatori finali).
Sono stati introdotti nuovi concetti come la Fattura PA, il Sistema di Interscambio (SDI), gli operatori economici e gli intermediari.
Alla luce di tutti questi cambiamenti normativi, si è reso necessario un adeguamento a livello nazionale, senza precedenti.

Software di fatturazione elettronica

La normativa attuale ha reso necessario l’avvento di svariati software che fossero in grado di emettere, inviare e conservare le varie fatturazioni elettroniche. A domanda, il mercato, ha dovuto rispondere. Ma la risposta non è sempre stata all’altezza delle aspettative.
Infatti la maggior parte di questi software prevede la generazione di fatture elettroniche in formato xml, l’accettazione con firma tramite smart-card o chiavetta usb e la gestione delle notifiche delle PA tramite email PEC.
Si tratta di vari meccanismi, piuttosto farraginosi e ingarbugliati, che molto spesso e volentieri, hanno messo a dura prova la nostra abilità amministrativa e contabile.
L’Unione Europea ha sancito che gli Stati Membri, avrebbero dovuto dotarsi di un adeguato quadro normativo, organizzativo e tecnologico per gestire in forma elettronica l’intero ciclo di acquisti.
Questo ha portato il nostro mercato a creare una serie quasi infinita di software che permettono l’emissione di fatture elettroniche in formato .xml, ma con tortuosi procedimenti che risultano molto spesso fuorvianti. Risultati piuttosto scadenti e demoralizzanti, si possono constatare, dando uno sguardo ai dati statistici sugli errori riscontrati dall’SDI (sistema di interscambio) in fase di controllo per il corretto inoltro della documentazione.

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FatturaPRO.click: un sistema rivoluzionario facile e veloce

In soccorso al marasma che lentamente si è andato creando in Italia, è stato ideato e progettato un sistema particolarmente semplice e veloce. Questo permette di emettere, gestire, ed inviare e/o stampare i documenti, sia quelli ordinari, piuttosto che quelli elettronici. Un sistema rivolto a qualunque figura, per semplicità di esecuzione e accessibilità di costo.
La rivoluzione del software in questione sta proprio nella sua estrema facilità di utilizzo. La prima cosa che c’è da sapere, è proprio quella che non c’è niente da sapere. Per utilizzare FatturaPRO, non è infatti necessario nessun corso formativo. Non è necessario nemmeno leggere manuali su manuali d’istruzioni per capire come funziona. I meccanismi che si trovano alla base di questo semplice e intuitivo programma, permettono di inserire gli stessi dati utilizzati e inseriti da sempre, in fattura, niente di più, niente di meno. Con un successivo semplice click poi, il gioco è fatto e il documento emesso.
Il documento così emesso verrà poi ricontrollato attentamente dallo staff di FatturaPRO, firmato, inviato e seguito fino all’accettazione.
Inoltre, in caso venissero riscontrati problemi nella compilazione del documento, in automatico, il soggetto verrà ricontattato e avvisato. Facendosi carico poi, di tutti gli adempimenti legati alla conservazione del documento, questo verrà archiviato per dieci anni. Niente di più semplice.

FatturaPRO.click: un’evoluzione continua

Sviluppato da molti anni e in continua evoluzione e miglioramento, FatturaPro è il software che si rivolge a tutti: Clienti, Commercialisti e Partners. Le funzionalità che propone e che vengono messe a disposizione sono numerose:

  1. Fatturazione B2B e B2C;
  2. Ciclo passivo automatizzato;
  3. Conservazione sostitutiva dei documenti ordinari;
  4. Connessione con il Commercialista;
  5. Importazione XML e GSE;
  6. Account Multiutenza per Commercialisti e Partners;
  7. Esportazione massiva ciclo attivo e passivo per il Commercialista;
  8. Web Services.

In particolare con l’introduzione del “ciclo passivo”, è stato realizzato un lavoro attento e meticoloso per sconvolgere totalmente il metodo di gestione di un’attività da parte del professionista. Ricordiamo che con ciclo passivo si intendono tutti quei processi e workflow che si instaurano tra l’azienda/ente, i fornitori e il magazzino. Con il ciclo passivo vengono determinate le uscite economiche dell’azienda (rientrano nel ciclio passivo tutte quelle attività legate alla gestione dell’anagrafica dei fornitori e alla registrazione dei documenti che legano l’azienda/ente a un fornitore – in pratica, parliamo di ordini di acquisto).
Il sistema ha portato a un rapido e definitivo miglioramento della gerenza del ciclo di acquisto e vendita. Sono stati abbattuti in modo sostanziale i tempi amministrativi e riducendo i costi in modo esponenziale.
In continua evoluzione, in base alle esigenze di mercato e alla normativa italiana, FatturaPRO.click, prevede ulteriori migliorie entro la fine del 2019. Questi miglioramenti porteranno il software a diventare lo strumento indispensabile e completo per chi desidera automatizzare tutte le procedure. Si potranno sfruttare a pieno le possibilità messe in campo dalla Fattura Elettronica.
In particolare sono previste:

  1. Integrazione Dashboard;
  2. Integrazioni delle sezioni Preventivi, Ordini e Fatture Proforma;
  3. Statistiche, Notifiche e Promemoria;
  4. Gestione studio;
  5. Conservazione digitale / sostitutiva altri documenti

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Diversi e migliori per scelta

Come abbiamo visto la maggior parte dei software che sono nati nell’arco di due anni per rispondere alla domanda del mercato italiano sulla fatturazione elettronica, sono piuttosto complicati, contorti e/o costosi.
Quello che differenzia in modo rimarchevole FatturaPRO.click rispetto ai vari competitor è proprio la sua semplicità. Un’intuitività che porta all’immediatezza dell’evidenza di utilizzo.
Nessun corso da seguire, nessuna formazione da sostenere, nessuna perdita di tempo e di conseguenza, di denaro.
Altro punto di forza è la “personalizzazione”. Non tutti i software presenti sul mercato si adattano all’eterogenia delle attività. FatturaPro invece si. Permette, attraverso le impostazioni personali, la creazione di documenti precompilati automaticamente. Inoltre i calcoli delle imposte, della cassa previdenziale, della ritenuta d’acconto, e di tutto il resto avvengono in automatico.
I controlli effettuati, come ad esempio quello dello Split Payment o del Bollo, azzerano i rifiuti causati da documenti non compilati correttamente. La “conservazione a norma AgID ” è inclusa per ogni documento inviato e ricevuto. Inoltre prevista un’assistenza telefonica chiara, puntuale e precisa.
Si tratta quindi di un software a tutto tondo. È stato pensato per le esigenze concrete del business, in ogni sua forma e dimensione.