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Identificazione diretta iva: cos’è e qual è la procedura da seguire

Sono ancora in molti a chiedersi come funziona la procedura per l’identificazione diretta iva in Italia e qual è la documentazione da presentare. Le aziende estere che si trovano a operare nel nostro paese tramite, ad esempio, e-commerce, potrebbero aver bisogno dell’identificazione diretta ai fini IVA. Per le operazioni eseguite su territorio straniero da una società non residente, l’IVA applicata e dovuta è quella del paese prestatore. Se l’attività all’interno del territorio dell’UE supera i 10.000 euro annuali, allora è obbligatoria l’identificazione diretta IVA per le vendite effettuate nel nostro paese. Il soggetto non residente deve, quindi, inquadrare correttamente la propria posizione da un punto di vista fiscale e tributario.

Identificazione diretta IVA: quando è veramente necessaria

Le aziende straniere che intendono operare in Italia, senza avere la residenza, lo possono fare scegliendo di intraprendere una delle seguenti tre possibilità:

  • Creare una società controllata sul nostro territorio (subsidiary). -soluzione più completa di tutte, attraverso la quale è possibile gestire qualunque attività.
  • Creare una branch, cioè una stabile organizzazione in Italia – il soggetto estero, in questo caso, deve avere almeno un ufficio o una sede fissa su territorio italiano, senza che vi sia un autonomo soggetto di diritto staccato dall’azienda estera.
  • Identificazione diretta iva – in questo caso la società estera non ha nessuna presenza fisica in Italia, ma vi svolge ugualmente un’attività commerciale (tramite e-commerce).

Scegliere l’una o l’altra opzione, dipende dal grado di presenza della società straniera sul nostro territorio. L’identificazione diretta IVA è disciplinata dall’art. 35-ter del DPR n. 633/72. Le aziende straniere che vendono in Italia tramite e-commerce e superano i 10.000 euro annui di fatturato, hanno l’obbligo di identificarsi ai fini IVA. Devono inoltre applicare il regime IVA OSS per adempiere agli obblighi IVA previsti.

Identificazione diretta IVA VS rappresentante fiscale

Identificazione diretta IVA e nomina di un rappresentante fiscale, sono procedure tra loro alternative. La nomina del rappresentante fiscale riguarda i soggetti passivi IVA residenti in un Paese extra-UE. Tali soggetti non possono ricorrere alla procedura di identificazione diretta IVA e, per aprire partita IVA devono quindi nominare un rappresentante fiscale.

Identificazione diretta iva

Identificazione diretta a fini IVA: norme di riferimento e funzionamento

L’identificazione diretta IVA è regolata dal

La procedura dell’identificazione è riservata a tutti quei soggetti che esercitano attività di impresa, di arte o professione all’interno di uno stato dell’Unione Europea. Questa è applicata in alternativa alla stabile organizzazione e alla nomina di rappresentante fiscale. La procedura si attiva quando la società estera cede beni o presta servizi territorialmente rilevanti in Italia. Le operazioni di cessione sono rivolte a soggetti come:

  1. Privati consumatori
  2. Enti non commerciali privi di partita IVA
  3. Soggetti non residenti anche se in possesso di partita Iva

Tutte le operazioni eseguite nei confronti di altre imprese sono soggette all’emissione di fattura elettronica. La fattura non riporterà, in questo caso, l’indicazione della partita IVA italiana. Il soggetto committente italiano, invece, deve registrare la ricevuta del soggetto estero attraverso la procedura del Reverse Charge con il meccanismo dell’autofattura, oppure dell’integrazione contabile.

Responsabilità tributaria

Al pari dell’identificazione, anche la responsabilità tributaria riveste un ruolo molto importante per i soggetti esteri che operano in Italia. La responsabilità tributaria è imputabile all’azienda estera. È necessario fare comunque una distinzione tra imposte dirette  e imposte indirette.

Il soggetto straniero che opera in Italia non assume il territorio nostrano come fiscalmente rilevante. Mantiene quindi quello di origine come riferimento per i tributi. Nonostante questo, la società estera non residente diventa comunque soggetto destinatario di diritti e obblighi previsti dalla normativa fiscale. La legge infatti stabilisce che per le operazioni rilevanti nel territorio dello Stato ai fini IVA, il soggetto rimane obbligato al pagamento.

Al contrario, per quanto riguarda invece le imposte sui redditi, il soggetto estero che opera in Italia, non assume residenza sul nostro territorio, non diventa soggetto di diritto a cui possono essere imputati diritti e obblighi tributari. Tale soggetto rimane assoggettato alle imposte dirette nel Paese in cui risulta essere fiscalmente residente.

One Stop Shop: cos’è e come funziona

Il regime One Stop Shop è partito dal 1° luglio 2021. L’iniziativa è il risultato di una proposta dell’Ue e della direttiva n° 2455/2017 che doveva entrare in vigore dal 1° gennaio 2021. Purtroppo, a causa della pandemia da Covid-19, è stata rimandata fino a metà anno. Si tratta del nuovissimo regime fiscale per gli e-commerce. Il regime prevede moltissime novità in fatto di vendita a distanza di beni. Novità che vogliono semplificare l’esercizio agli operatori del settore.

One Stop Shop e Import One Stop Shop

Prima di addentrarsi nelle specifiche del One Stop Shop, è necessaria una premessa per distinguere one stop shop e import one stop shop (OSS e IOSS). I regimi OSS e IOSS si basano sul sistema IVA unificato e digitale a livello europeo. Questo include le seguenti transazioni:

  • vendite a distanza – riguardano tutte le transazioni di vendita di beni importati da territori terzi o Paesi terzi, effettuate da fornitori o tramite l’uso di interfaccia elettronica.
  • vendite a distanza intracomunitarie – di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica.
  • prestazioni di servizi – da parte di soggetti passivi non stabili nell’UE o da soggetti non passivi (consumatori finali)
  • vendite nazionali – di beni effettuate tramite l’uso dell’interfaccia elettronica.

One Stop Shop: tutte le novità introdotte

Il regime ha previsto una serie di novità che sono entrate in vigore da luglio di quest’anno. Tra queste, ricordiamo ad esempio, l’estensione del regime speciale MOSS (Mini One Stop Shop) a tutti i servizi B2C e alla vendita a distanza, intracomunitarie di beni. Analogamente all’OSS, il regime IOSS è previsto per le vendite a distanza di beni importati da territori e paesi terzi.

Con l’entrata in vigore dell’One Stop Shop, sono previste anche delle eliminazioni di soglia. Infatti le soglie per l’applicazione dell’IVA sulle vendite a distanza intracomunitarie sono state eliminate definitivamente. Vige invece adesso un’unica soglia pari a 10.000€, al di sopra della quale, l’imposta sul valore aggiunto, è applicata nello Stato di destinazione.

Infine OSS ha previsto anche dei nuovi requisiti per le interfacce digitali e l’emissione delle fatture elettroniche. In altre parole queste novità riguardano e agevolano le vendite a distanza di beni, importati da territori o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore ai 150€. Sopra tale valore è, come sempre, prevista e obbligatoria la dichiarazione doganale completa.

One Stop Shop

OSS e IOSS: i soggetti che vi possono aderire

Attuare il regime One Stop Shop, ha risolto non pochi problemi. Prima di tutto ha notevolmente semplificato gli adempimenti iva delle imprese. Infatti il soggetto passivo iva che vuole aderire al regime OSS, deve registrarsi esclusivamente nello Stato in cui si è identificato ai fini IVA. Varia poi a seconda dell’inquadramento utilizzato. Esistono infatti tre diverse tipologie di regime e-commerce:

  • OSS non UE – soggetto passivo extra-UE privo di stabile organizzazione nel territorio UE.
  • OSS UE – soggetto passivo considerato e identificato nello Stato UE in cui è stabilito.
  • IOSS – soggetti passivi extra-UE, se stabiliti in un paese con il quale la Ue ha un accordo di reciproca assistenza per il recupero dell’iva ed effettua vendite a distanza di beni importati da quello stesso paese.

La registrazione al regime, opzionale, deve essere fatta direttamente dal portale di Agenzia delle Entrate. Basta accedere nella sezione Regimi iva mini One Stop Shop, One Stop negozio E Import One Stop Shop, dopo essere entrati nell’area riservata.

Invece, tutti i soggetti che al 30 giugno 2020 risultavano essere già iscritti al regime MOSS, sono automaticamente traslati sull’OSS a partire dal 1° luglio 2021.

Benefici e vantaggi

Sicuramente il beneficio principale dell’introduzione del regime OSS è la semplificazione. Questo sistema, infatti, evita che i soggetti debbano assolvere agli adempimenti IVA in ciascuno Stato membro di consumo. Inoltre va tenuto conto che aderendo al sistema OSS, per emettere una fattura elettronica nei confronti di un privato cittadino, si applica esclusivamente l’Iva del paese in cui l’utente finale risulta domiciliato.

Il versamento Iva è cumulativo. Si può così presentare un’unica dichiarazione IVA in cui il soggetto passivo si è identificato. È compito del paese di registrazione, comunicare a tutti gli altri Stati di residenza del consumatore, le informazioni per una corretta determinazione dell’iva, a seguito della dichiarazione. Infine per le transazioni fino a 10.000€ di imponibile, è possibile vendere all’estero senza dover applicare obbligatoriamente l’iva  relativa al paese della residenza dei clienti.

WooCommerce: Al via il nuovo plugin FatturaPRO.click per i siti di e-commerce

Ce lo avete chiesto in tanti e ci piace essere dei pionieri, per questo è con enorme piacere che annunciamo l’uscita del nostro plugin, che risolve un’esigenza molto sentita tra i nostri clienti, quella di poter emettere non solo fatture elettroniche ma anche il nuovo documento commerciale online direttamente dal sito di  e-commerce basato sulla tecnologia più popolare al mondo.

Il Documento Commerciale Online, direttamente da WooCommerce, con un click

Nuova versione 1.0.12 disponibile, migliora l’esperienza utente nel checkout con Woocommerce 7.6 e superiori

Abbiamo sviluppato un plugin in grado di aggiungere le funzionalità che mancavano a WooCommerce per permettervi di generare fatture e corrispettivi, direttamente dall’elenco ordini sul sito e di farlo con assoluta tranquillità, automatizzando completamente il processo.

Questo è reso possibile dal fatto che abbiamo inserito nel check-out la possibilità di indicare se privato o Azienda, i campi obbligatori richiesti da SdI per l’emissione di una fattura elettronica (codice destinatario o PEC) e inseriti i controlli su Partita IVA e Codice Fiscale.

La configurazione è semplicissima, questi i passaggi per essere subito operativi:

  1. Generare la chiave per il vostro sito dalla piattaforma FatturaPRO.click;
  2. Scaricare e Installare il plugin per WordPress, il link si trova nella stessa pagina;
  3. Inserire la chiave nelle impostazioni del plugin;
  4. Per l’emissione del Documento Commerciale Online occorre inserire anche la password dell’AdE, questa verrà verificata e salvata crittografata sul vostro server.

Configurazione del Plugin

Come prima cosa entriamo nel menu Account di FatturaPRO.click e selezioniamo la voce Domini,

Aggiungiamo il dominio del sito e-commerce e salviamo, verrà generata la chiave che dovremo copiare e incollare nel campo API Key del plugin

Configurazione Plugin WooCommerce FatturaPRO

 

Incolliamo la API Key del dominio relativo al nostro e-commerce, selezioniamo il sezionale che vorremmo utilizzare per le fatture o i corrispettivi generati da questo sito e-commerce (non è necessario se volte utilizzare un’unica numerazione per tutti i documenti)

Se decidiamo di emettere gli scontrini è necessario inserire la password AdE, quando salverete verrà effettuata una verifica per assicurarci che tutto funzioni prima di attivare l’automazione

 

Configurazione Plugin WooCommerce FatturaPRO

 

Infine, se vendo in esenzione IVA, devo indicare a FatturaPRO.click di quale esenzione si tratta, lo faccio inserendo un’imposta aggiuntiva allo 0% che abbia come nome il relativo codice Assosoftware.
Posso indicare più di un’aliquota di esenzione, per ognuna di esse devo inserire un’aliquota d’imposta aggiuntiva.

 

Configurazione Plugin WooCommerce FatturaPRO

 

Dopo aver salvato, ritroviamo la nostra aliquota aggiuntiva nelle impostazioni, clicchiamo su di essa e la impostiamo come segue:

 

Configurazione Plugin WooCommerce FatturaPRO

 

All’interno del plugin è disponibile una lista aggiornata delle esenzioni Assosoftware

 

Nel plugin di Woocommerce potrai trovare una lista che viene costantemente aggiornata e che contiene le esenzioni di uso frequente come la N060104 – Art.17 c.6 lett.a (prestaz.sett.edile subappalto) o N060109- Cessione di beni art. 7bis – UE e tante altre.

Per una lista completa delle esenzioni rimandiamo alla tabella disponibile per il download direttamente dal sito di Assosoftware

 

 

Commercio elettronico diretto o indiretto: caratteristiche, differenze e fatturazione

Quando si parla di eCommerce non si pensa mai al mondo che sta dietro al commercio elettronico. Non molti sanno infatti che prima di tutto bisogna distinguere tra commercio elettronico diretto e commercio elettronico indiretto:

  • Commercio elettronico diretto – in questa categoria rientra il commercio dei prodotti/servizi immateriali. Ai fini IVA sono considerati come “prestazioni di servizio
  • Commercio elettronico indiretto – si tratta del commercio di beni fisici acquistabili online e da consegnare materialmente all’utente acquirente.

A seconda che si tratti dell’una o dell’altra tipologia, si applicano regole differenti di fatturazione elettronica.

Commercio elettronico diretto e fatturazione elettronica

Tutti i beni immateriali che rientrano nella categoria delle prestazioni di servizio, sono soggetti all’obbligo della fatturazione elettronica. Questo vale quando il cliente ne richiede l’emissione. Quindi dal primo gennaio 2019, con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica, anche gli e-commerce di beni immateriali, hanno l’obbligo di redigere, emettere e inviare al Sistema di Interscambio, la fattura elettronica. In ogni altro caso, i commercianti, devono tenere il registro dei corrispettivi.

La disciplina che regola il commercio elettronico diretto sono state modificate dal primo luglio 2021. La Commissione UE, ha stabilito, relativamente ai rapporti B2C, diverse nuove regole:

  • Non è più applicata la disciplina delle vendite a distanza. Da questo mese infatti vale il criterio generale secondo il quale, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono territorialmente rilevanti nel Paese UE di destinazione (quindi nel paese dove risiede l’acquirente)
  • Eliminate tutte le soglie di protezione e stabilita un’unica soglia pari a 10.000€ comune a tutti gli stati membri. Al disotto di questa soglia le operazioni risultano rilevanti ai fini IVA nel paese del cedente
  • se la soglia comune è superata nel corso dell’anno, si applica, a partire da quel momento, il criterio generale
  • è possibile usare la procedura semplificata MOSS, rinominata in OSS

Commercio elettronico

Commercio elettronico indiretto e fatturazione elettronica

Vendere bene fisici tramite e-commerce non prevede l’obbligo di emissione di fatture elettroniche. L’emissione dell’e-fattura è comunque richiedibile da parte dell’acquirente e in questo caso il venditore, deve emetterla tramite il proprio gestionale.

Da un punto di vista IVA, il commercio elettronico indiretto è considerato come la vecchia vendita per corrispondenza. Pertanto sono applicate tutte le norme, direttive e regole comunitarie e internazionali. Le operazioni degli e-commerce indiretti, ai fini IVA sono rilevanti nel paese del committente. Questo vale che si tratti di un privato, piuttosto che di un operatore economico.

Il DPR n. 633/72 disciplina le operazioni di commercio elettronico indiretto tra soggetti residenti in Italia. Quando il cliente è un privato consumatore, si applica la disciplina delle vendite per corrispondenza. Questo significa che, secondo Agenzia delle Entrate, queste operazioni non sono soggette:

  • obbligo emissione di fattura elettronica, a meno che questa non sia richiesta direttamente dall’acquirente
  • obbligo di certificazioni dei corrispettivi mediante rilascio di scontrino o della ricevuta fiscale (esonero previsto dall’articolo 2, del DPR n. 696/1996)

Nonostante l’esonero da emissione di scontrino elettronico, i corrispettivi giornalieri delle vendite devono essere annotati nell’apposito registro. L’annotazione deve avvenire entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento al giorno di effettuazione. Inoltre, durante la liquidazione IVA, lo scorporo deve essere eseguito secondo il metodo matematico.

E-commerce indiretto come dropshipping

Il dropshipping è un sistema di vendita di prodotti online, senza magazzino fisico. Si tratta di una modalità di vendita relativamente nuova che, negli ultimi anni, si è largamente diffusa. In pratica il venditore spedisce solo il prodotto all’acquirente, fornendo garanzia e supporto. Sarà invece il fornitore ad avere e curare il magazzino. La modalità di fatturazione delle operazioni nel dropshipping avviene con le stesse modalità di un negozio di E-commerce.

Questo significa che il dropshipper emette fattura per i beni venduti dall’azienda eCommerce. La fattura al cliente è registrata dal sistema interno dell’eCommerce e, contestualmente, è emessa fattura di acquisto per il bene acquistato dal fornitore stesso. Se consumatore e produttore si trovano in Italia, il regime IVA applicato è quello italiano. Se il consumatore si trova all’estero, mentre il produttore si trova in Italia, allora la fattura elettronica emessa dal venditore riporterà l’IVA del paese di residenza del consumatore. Presenterà poi all’Agenzia delle Entrate IVA trimestrale distinguendo i corrispettivi e l’IVA a seconda del Paese UE di riferimento.

Infine versa l’IVA così applicata all’Agenzia delle Entrate italiana, la quale provvede a rigirarla ai Paesi di spettanza.

Regime opzionale OSS: One Stop Shop entrerà in vigore il prossimo 1° luglio

Il primo luglio 2021 entrerà in vigore un nuovo regime contabile chiamato: regime opzionale OSS (in acronimo OSS). È un regime che vale per tutti gli operatori che effettuano vendite verso privati con volumi d’affari superiore alla soglia di 10.000 euro annui. Si tratta di un passo importante che l’Italia andrà a compiere, per attenersi alle disposizioni stabilite dal VAT e-commerce package all’interno del più ampio quadro del Digital Single Market Strategy. Disposizioni e iniziative stabilite per la riforma globale dell’IVA dalla Commissione Europea nel VAT action plan  del 2016.

Il nuovo regime doveva entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2021, ma è stato posticipato al 1° luglio 2021 a causa degli effetti negativi dovuti alla pandemia di Covid-19.

Regime opzionale OSS: che cos’è

Si tratta del regime con il quale, l’Italia, ma in generale l’Europa, punta alla riforma per l’assolvimento dell’IVA, un nuovo regime centralizzato e digitale che comprende tutta una serie specifica di operazioni:

  • Vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi, effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica (sono esclusi da questi, i beni soggetti ad accise)
  • Prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali)
  • Vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
  • Vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica

La principale novità del nuovo regime è quella secondo la quale l’operatore economico, può registrare l’IVA  telematicamente, in un solo Stato dell’Unione Europea. Questo vale per tutte le operazioni di vendita a distanza eseguite nei confronti di privati. Tutto questo sarà reso possibile attraverso un’unica presentazione trimestrale telematica dell’IVA.

Regime opzionale OSS

Obblighi IVA oltre la soglia di 10.000€

Gli operatori che superano la soglia di 10.000€, per assolvere agli obblighi IVA devono:

  1. Qualificarsi e identificarsi ai fini IVA in ogni singolo Stato Membro in cui si trovano i clienti finali a cui sono state effettuate le vendite
  2. Assolvere all’IVA ogni trimestre, in ogni Stato in cui si sono identificati (per farlo devono quindi registrarsi al regime opzionale OSS)

Questo nuovo regime semplifica moltissimo gli obblighi e gli adempimenti ai fini IVA. Questo perché l’operatore economico deve registrarsi in un solo Stato dell’UE tramite il regime opzionale OSS, quello in cui si è identificato ai fini IVA.

Secondo Agenzia delle Entrate, si aprono quindi tre diversi scenari:

  1. Operatore NON UE – il soggetto passivo sceglie lo Stato UE per l’identificazione IVA
  2. Operatore UE – Prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).
  3. Schema di importazione – In questo caso se l’operatore economico ha sede in uno Stato con il quale l’UE ha stabilito un accordo per il recupero dell’Iva, allora può ricorrere al regime opzionale OSS. In questo modo si può identificare in qualunque Stato membro dell’UE. In caso contrario, l’operatore avrà bisogno di un intermediario che abbia sede in UE per poter usare lo schema di importazione.

Registrazione all’OSS da parte degli operatori economici

Per registrarsi l’operatore può usare un apposito portale internet predisposto dall’UE. Il sistema telematico trasmette così i dati inseriti e li comunica ad ogni altro Stato membro. Gli operatori UE mantengono lo stesso identificativo IVA. Per quanto riguarda invece lo schema d’importazione l’operatore riceve un apposito nuovo codice identificativo.

Regime opzionale OSS: dichiarazione e versamento IVA

La dichiarazione IVA OSS deve essere presentata via telematica. Questa deve avvenire entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre. Deve essere presentata anche qualora non sia stata effettuata alcuna operazione nel corso del trimestre di riferimento. Il periodo d’imposta è trimestrale per le operazioni eseguite secondo gli schemi UE e non UE, ed è mensile per lo schema d’importazione.

Chi si registra a questo regime deve presentare dichiarazione trimestrale anche se non ha prestato alcun servizio digitale. In dichiarazione devono essere indicati:

  • numero di identificazione
  • ammontare IVA – suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di domicilio o di residenza dei clienti
  • aliquote – in base allo Stato membro di domicilio o residenza dei clienti
  • totale prestazioni di servizi digitali eseguite nel trimestre di riferimento

Inoltre i soggetti che hanno delle stabili organizzazioni in Paese Membri:

  • totale servizi digitali resi tramite una stabile organizzazione in ciascuno Stato membro
  • numero individuale di identificazione Iva o il numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione stessa

Il versamento dell’IVA deve avvenire nello Stato Membro presso cui l’operatore economico si è identificato. Sono applicate le aliquote dei vari Stati membri di consumo. Il totale da versare è quello risultante dalla dichiarazione IVA. Spetta infine allo Stato membro di identificazione, ripartire i vari importi tra gli altri Stati.

Smart Working, firma digitale e rapporti lavorativi

La pandemia di Covid-19 ha modificato profondamente la gestione dei rapporti lavorativi. Attività come lo smart working, prima considerate secondarie, se non addirittura marginali, sono invece diventate indispensabili allo svolgimento delle normali attività lavorative. Allo stesso modo l’uso della firma digitale, già utilizzata e conosciuta dagli avvocati, si è imposto come strumento indispensabile a soggetti imprenditoriali o normali cittadini.
Questa è stata probabilmente una delle più grosse rivoluzioni tecnologiche, dall’avvento della fatturazione elettronica. Una rivoluzione più che mai necessaria a garantire la sopravvivenza sul mercato delle attività e della cura degli affari imprenditoriali.

L’era del commercio digitale e della fatturazione elettronica

La pandemia del Coronavirus ha avuto effetti impattanti per aziende, imprese, liberi professioni e qualunque altro soggetto emittente fatturazione elettronica. Il virus ha richiesto misure straordinarie per riorganizzare il lavoro a distanza, stabilendo nuove regole nei rapporti interni ed esterni.
La risposta più immediata da parte del mondo del lavoro è stata quella della vendita online. Gli e-commerce sono esplosi e sempre più attività si sono convertite al web, garantendo così la continuità aziendale. Chi già aveva un sito web, ha pensato bene di convertirlo in e-commerce. Mentre chi non ne possedeva ancora uno, ha provveduto quanto prima a farlo realizzare.
A questo incremento del commercio informatico, ne è conseguito un altro altrettanto consistente del ciclo di fatturazione digitale.
Come un’ondata di alta marea, i software house di fatturazione elettronica, sono stati travolti da una maroso di fatture elettroniche. Solo i più stabili, sicuri e dotati di funzionalità avanzate ed impostazioni personali, hanno retto il colpo, riuscendo a garantire la costante creazione di documenti precompilati automaticamente, in pochissimi click. FatturaPRO.click ha permesso a migliaia di utenti di poter continuare a lavorare grazie al proprio sofisticato sistema di funzionamento:

  • Fatturazione Elettronica B2B e B2C
  • Ordini Telematici NSO e PEPPOL
  • Ciclo passivo automatizzato
  • Connessione con il Commercialista (per rimanere in contatto con il proprio referente, anche in un periodo di lontananza sociale come questo)

fattura elettronica

Inoltre, FatturaPRO.click, ha implementato una nuova funzionalità che permette di emettere documento commerciale on-line senza un registratore di cassa. Con FatturaPRO.click è possibile ricevere il Documento Commerciale direttamente Online, dall’Agenzia delle Entrate. Niente più soldi spesi inutilmente nei registratori di cassa, nemmeno quando le attività commerciali potranno rialzare la saracinesca reale della propria attività.

Attivazione Smart Working e conseguenze lavorative

Non solo e-commerce, ma anche “il lavoro da casa”, ha rappresentato una nuova alternativa nella nostra società.
L’attivazione dello smart working è l’esempio più emblematico della rivoluzione tecnologica alla quale abbiamo assistito, dopo quella della fatturazione elettronica. In risposta al distanziamento sociale e alle restrizioni sulla mobilità, ha rappresentato l’unica vera soluzione al mantenimento della piena operatività per azienda e professionisti in generale.
In passato, o meglio, prima della pandemia, lo smart working era sempre stato l’eccezione e non la regola. Il Covid-19 ha ribaltato la situazione e cambiato le priorità. Le aziende si sono trovate di conseguenza a dover riorganizzare velocemente la routine lavorativa, mettendo tutti i dipendenti nella condizione di poter lavorare a pieno regine da casa.

La firma digitale per attestare la paternità dei documenti

Il terzo grande cambiamento che la maggior parte dei contribuenti ha dovuto affrontare in questo periodo di crisi, è stata quella della firma digitale. L’attestazione digitale della paternità dei documenti, era già ben nota e utilizzata dagli avvocati. Tra i primi a usufruire di questo strumento, non hanno accusato più di tanto, il ricorso alla firma elettronica. A differenza di molte altre categorie che si sono trovate a scontrarsi per la prima volta con questo innovativo strumento di lavoro.
I contratti che prevedono e accettano la firma digitale sono regolamentati dal Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005 e successive modiche) e dal Codice del commercio elettronico (D.lgs 70/2003 e successive modifiche).
L’impatto è stato forte. Piano piano, tutti (o quasi) hanno saputo adattarsi alle nuove regole del commercio imposte dalla pandemia.

Verso la completa digitalizzazione

Dalla fatturazione elettronica, alla firma digitale, dallo smart working, all’avvento del commercio elettronico, tutto parla la lingua dell’informatica. Ormai i modelli di business del passato sono stati stravolti. Bene o male, siamo tutti chiamati ad adattarci alle nuove direttive.

Da tempi bui e burrascosi come quelli attuali, nascono sempre idee importanti per il futuro.