Articoli

Vendere online senza partita iva: è possibile? Conviene?

Vendere online senza partita IVA è possibile, ma solo in determinate circostanze. Quando l’attività è svolta occasionalmente, allora è possibile anche senza aprire una partita IVA nuova. In presenza di attività svolta in modo sporadico e occasionale, non è necessario avere partita IVA per vendere beni e servizi. La vendita di prodotti usati, ad esempio (vestiti, mobili, oggettistica, ecc…) non è tassata perché non è riconosciuta come attività lavorativa che crea reddito d’impresa. Solo quando la vendita si ripete costantemente nel tempo e con maggiore assiduità, lo Stato pretende l’apertura di una partita IVA e il pagamento delle tasse.

Vendere online occasionale o abituale: le differenze

La vendita online senza partita IVA è possibile quando è svolta una tantum e non crea quindi reddito d’impresa. In presenza di attività che si protrae nel tempo in modo costante e con frequenza, allora è necessario aprire partita IVA perché per lo Stato e il Fisco significa fare impresa. Attività che può essere occasionale (è il caso, ad esempio, di chi frequenta mercatini dell’usato o per hobbisti una volta l’anno) oppure abituale. Per la prima non occorre partita IVA, per la seconda si. L’occasionale può trasformarsi anche in abituale e commerciale se chi la svolge si organizza al meglio per realizzarla compiutamente

La differenza tra abituale e occasionale non è imposta dal reddito percepito, bensì dalle modalità di svolgimento dell’attività. La costanza, trasforma un’attività occasionale in abituale. Per non dover aprire partita IVA l’attività deve essere:

  • sporadica
  • non organizzata
  • non continua

Inoltre, nessuna vendita senza partita IVA occasionale, può avere uno shop online. La Partita IVA per e-commerce è obbligatoria perché uno shop online è un’attività organizzata!

Vendere online senza partita iva

Vendere online senza partita IVA: l’occasionalità

Vendere online senza partita IVA non comporta alcun obbligo o adempimento fiscale e contabile. Non si tratta di attività professionale e non crea reddito d’impresa (come ad esempio il pagamento dell’IRPEF e dell’IRAP. Non è nemmeno necessario emettere fatture elettroniche e i prezzi applicati, molto spesso, sono davvero irrisori.

Le transazioni sono occasionali e sporadiche e i proventi percepiti sono considerati rientranti nella categoria dei redditi diversi. Quindi, un’attività di vendita occasionale per non avere partita IVA non può nemmeno avere un e-commerce. Un sito di vendita online, infatti, è considerato un’attività organizzata supportata da promozioni e pubblicità.Vendere prodotti online senza partita IVA sfruttando i Marketplace.

I marketplace sono delle piattaforme organizzate sulle quali è possibile vendere e acquistare online oggetti di varia natura. Contengono centinaia di categorie e attraggono ogni giorno migliaia di utenti che conoscono, riconoscono e si fidano del marchio, percepito come una sorta di autenticità e garanzia dei prodotti venduti.

I marketplace sono mediatori di vendita che richiedono una determinata commissione per ciascuna transazione eseguita sulla loro piattaforma. La media della commissione si aggira attorno al 3,5 %. Sui Marketplace è possibile vendere online senza partita IVA. I marketplace (come ad esempio Ebay, oppure Facebook) consentono quindi la vendita online occasionale, non organizzata (dal soggetto privato), sporadica, a prezzi modici e non continuativa. Amazon non rientra in questa categoria. Per vendere su Amazon è necessario avere partita IVA.

Vendere prodotti online con un e-commerce

Vendere prodotti online con un e-commerce è quindi un’attività che produce reddito d’impresa e richiede l’apertura di partita IVA. Non solo. Per vendere con il proprio e-commerce è necessario: aprire partita IVA.

  1. Compilare una SICA
  2. Iscrivere l’attività al Registro delle Imprese
  3. Eseguire l’iscrizione all’INPS nella sezione gestione commercianti

È inoltre indispensabile scegliere il regime fiscale migliore per la propria attività. Una decisione molto importante che va a incidere sulla gestione aziendale. Nel caso non fosse possibile aderire al Regime Forfettario è necessario ricordare l’obbligo della registrazione contabile di ciascuna operazione legata all’attività stessa (attiva o passiva che sia).

Cosa vendere online per avere successo

Chi desidera aprire una partita iva e cimentarsi in un negozio online deve conoscere molto bene il mercato, domanda e offerta, attuale. Il settore online ha conosciuto, negli ultimi anni, un’impennata vertiginosa. Le previsioni sostengono che entro il 2040 ingloberà addirittura il 95% delle transazioni effettuate nel mondo. Oggi rappresenta circa il 14-18% delle vendite globali al dettaglio. Per avere successo è importante sapere cosa vendere online e puntare sui prodotti giusti, molto richiesti e poco costosi da acquistare, ma che abbiano un discreto margine di guadagno.

Cosa vendere online per guadagnare

Gli articoli vendibili online sono una moltitudine. La prima grande distinzione da fare è tra articoli fisici e quelli digitali. I primi hanno un valore percepito superiore rispetto ai secondi perché sono effettivamente prodotti fisicamente. Le materie prime, la produzione e la distribuzione hanno quindi un loro costo. Sono quindi una categoria che comporta un maggior costo perché richiedono anche un eventuale immagazzinamento e smercio.

I prodotti digitali invece richiedono meno risorse. L’articolo è prodotto solo una volta e rivenduto infinite volte. Per quanto sia più semplice vendere articoli digitali, perché la loro realizzazione non comporta alcuna catena di produzione e/o approvvigionamento, sono anche più facili e soggetti alla contraffazione.

Come vendere le cose online: domande e risposte

Per vendere online bisogna prima chiedersi per quale ragione gli utenti vorrebbero comprare un determinato prodotto. Ci sono diverse ragioni per le quali un utente dovrebbe decidere di acquistare un determinato prodotto su internet:

  • soddisfa un reale e quantificabile bisogno
  • soddisfa un’esigenza emotiva, non precisamente quantificabile
  • si tratta di un articolo che è “necessario avere” anche se non serve effettivamente a qualcosa

Alla fine, qualunque sia la motivazione che spinge un utente verso l’acquisto di un prodotto, l’importante è essere originali, offrire sempre prezzi giusti, vendere prodotti personalizzabili e riuscire a vendere oggetti collegabili tra loro.

Cosa vendere online per avere successo

Cosa fare per vendere online

Per fare impresa e vendere online la prima cosa da fare, oltre ad aprire una nuova partita IVA ad hoc, è quella di trovare una propria nicchia di riferimento. Individuare una nicchia significa localizzare una sorta di vuoto presente sul mercato, che è possibile quindi colmare vendendo i propri articoli. Per trovarla occorre eseguire un’accurata ricerca di mercato andando a individuare quello che piace e a chi piace. Aiuta molto spulciare le grandi piattaforme di vendita online, come Amazon, eBay o Reddit.

Individuata la nicchia si passa invece alla ricerca delle parole chiave che indicano precisamente e identificano il/i prodotto/i da vendere. È importante sapere come Google riesce a far trovare agli utenti quel determinato prodotto. In questo modo tutto il marketing, nonché la piattaforma di vendita vera e propria, saranno improntati a valorizzare i termini più comuni utilizzati dagli utenti quando effettuano le ricerche dei prodotti interessanti.

È inoltre molto importante conoscere le “criticità dei prodotti da vendere. Leggere commenti e opinioni che gli utenti lasciano su prodotti simili acquistati da competitor, aiuta a capire su quali fattori/elementi fare pressione, oppure evitare di spingere. Ad esempio, se la maggior parte degli acquirenti si lamenta che un tale prodotto risulta non impermeabile, nella descrizione della scheda dell’oggetto sul proprio portale, è furbo evidenziare quanto invece lo sia quello che si cerca di piazzare.

Cosa vendere online per avere successo

L’ultimo consiglio da seguire per trovare cosa vendere online e riuscire a guadagnare è quello di sfruttare le tendenze. Gli articoli di tendenza corrispondono agli ultimi usciti, quelli che attirano sempre una grandissima attenzione e che tutti cercano e vogliono. È fondamentale riuscire a individuare prima della concorrenza le ultime tendenze. Per farlo basta darsi un’occhiata in giro:

  • leggere e ascoltare i social media
  • utilizzare Google Trends
  • seguire Trend Hunter
  • usare Reddit come fonte d’informazioni
  • individuare gli articoli più venduti su grandi e famose piattaforme come Amazon oppure Etsy.

Importante non soffermarsi sulle tendenze lampo che nascono e muoiono nel giro di pochissimo tempo. Una tendenza vera è qualcosa che perdura nel tempo, o meglio, all’inizio esplode e con il tempo l’interesse scema ma non scompare del tutto, offrendo comunque buone opportunità di guadagno. Una tendenza soddisfa comunque delle esigenze e lo fa in modi diversi e sempre nuovi. In altre parole un articolo valido da vendere sul web per guadagnare è un prodotto che soddisfa un’esigenza dell’utente e che appaga le aspettative nel tempo presentandosi in modi sempre nuovi e diversi.

Fatturazione elettronica europea 2023

La graduale adozione di parte di ciascun paese europeo alla fatturazione elettronica ha dato, e sta dando, le basi per l’introduzione di un sistema che riesca a unificare l’e-fattura nel vecchio continente. Tutte le attività che in questo momento inviano e ricevono documenti dall’estero dovranno essere pronti per le nuove regole che entreranno in vigore, con ogni probabilità dalla fine di quest’anno.

Vediamo insieme perché la fatturazione europea potrebbe già comparire dall’inizio del 2023.

Fatturazione elettronica: la visione a livello europeo

L’Italia è stata senza ombra di dubbio l’apripista della fatturazione elettronica. Paesi come Spagna, Francia, San Marino e Polonia stanno verso la stessa strada.

Entro il 2024 tutti questi paesi avranno introdotto la fatturazione elettronica B2B, B2G e B2C come obbligatoria.

In ogni caso l’Unione Europea vorrebbe accelerare i processi per raggiungere l’armonizzazione dell’IVA. L’intento è quello di ridurre le frodi fiscali e aver un miglior tracciamento delle operazioni a livello europeo.

Fatturazione elettronica europea: le raccomandazione del Parlamento europeo

Nell’iniziativa 2020/2254(INL) del 28 settembre 2021 si sono aperte due raccomandazioni: la C1 e la C2. Nella prima si parla dell’introduzione obbligatoria della fatturazione elettronica entro il 2023 per tutta l’Unione Europea. Invece, nella seconda si parla di terminare il divario dell’IVA tra gli stati dell’Unione.

Secondo il Parlamento Europeo la Raccomandazione C1 avrebbe lo scopo di fare entrate in vigore l’e-fattura per tutti entro la fine di quest’anno. Questo per emettere fatture amministrate mediante sistemi gestiti dallo Stato o da certificati. Inoltre ci sarà una notevole riduzione dei costi conformità e dei rischi per le PMI (Piccole e Medie imprese).

Invece, per la Raccomandazione C2 si parla della riduzione del divario IVA tra stati dell’Unione. Quest è sostenuta dal rilancio dell’iniziativa del regime definitivo, l’estensione della piattaforma OSS da B2C a B2B e la segnalazione online dei dati per il commercio al di fuori dell’Unione. Tutte queste pratiche dovrebbero essere svolte tra il termine del 2022 e l’inizio del 2023.

Fatturazione elettronica europea

Commissione Europea e IVA, lascia un commento

Fino al 5 maggio del 2022 è aperta una consultazione pubblica da parte della Commissione Europea. Qui è possibile “lasciare il proprio contributo”.

Si può tranquillamente commentare a patto che si faccia parte di una di queste categorie: PMI, associazioni di categoria, delle piattaforme od operatori del commercio elettronico.

La situazione in Italia: addio all’esterometro

Come abbiamo menzionato nel nostro articolo delle novità della fattura elettronica del 2022, a partire dal 1° luglio 2022 l’esterometro andrà nel dimenticatoio. Infatti per le operazioni effettuate verso i soggetti esteri, sarà sufficiente la trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) entro dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.

Il codice destinatario dovrà essere valorizzato con sette X. Fare attenzione per i documenti per e verso San Marino. In questi casi bisogna scrivere 2R4GTO8 come codice destinatario (trovate un articolo con tutte le specifiche qui).

Per le operazioni ricevute dal 1° luglio dovrà essere emessa un’autofattura (di tipo TD16 per i prodotti, oppure di tipo TD17 per i servizi). Questa emissione non può superare il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Attendiamo il documento ufficiale dove ci sarà la data di partenza e le regole che ne conseguono, in modo da darvi tutte le indicazioni in merito alla fattura elettronica europea.

Il Formato: Peppol

Pan-European Public Procurement On-Line (Peppol) è uno standard non solo europeo ma ormai mondiale che rende possibile l’interoperabilità di tutti i tipi di dati.

A livello nazionale, lo standard Peppol è stato preso come riferimento nell’implementazione del Nodo Smistamento Ordini (NSO) del Servizio Sanitario Nazionale, previsto dalla legge di bilancio 2018.

Anche Italia le specifiche tecniche si basano quindi sul formato UBL-XML definito da OpenPeppol, promosso in Italia da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), in qualità di Authority Peppol nazionale.

La fatturazione elettronica europea con FatturaPRO.click

FatturaPRO.click è anche un Access Point PEPPOL, con cui è possibile ricevere e inviare nel formato europeo UBL-XML, occupandosi di convertire in modo trasparente le fatture elettroniche nello standard richiesto.

Di fatto, per i nostri clienti e per i gestionali a noi collegati non cambierà assolutamente nulla, se non il fatto di dover indicare un codice Peppol invece di un codice destinatario SdI.

Già da diverso tempo tutti i piani Premium permettono di emettere un’autofattura per prodotti o servizi acquistati dall’estero e questo consente a tutti di assolvere agli obblighi di legge.

FatturaPRO.click sarà quindi assolutamente pronta ad accogliere le richieste dettate dalla normativa, ma soprattutto lo farà con la semplicità e la flessibilità che serve alle persone, siano esse artigiani, professionisti o imprese.

Trend in ecommerce 2022: come sta andando la vendita online

Come abbiamo già accennato nell’articolo: “Partita iva per e-commerce: tutto quello che c’è da sapere” negli ultimi anni abbiamo assistito a una crescita esponenziale di e-commerce. I consumatori hanno cambiato le loro abitudini, complici le restrizioni legate alla pandemia da Colvid-19, e acquistano sempre di più online. Una consuetudine che cresce e si sta lentamente radicando anche nel Bel Paese. Vediamo quindi qual è la tendenza in e-commerce per l’anno che è appena iniziato.

Trend in e-commerce 2022: i numeri

Per capire quanto e come sono cambiate le abitudini degli Italiani, basta dare un’occhiata ai dati relati allo shopping sul web. Il primo trimestre del 2021 ha fatto registrare un’impennata del 58% nel settore e-commerce globale. Il campo che ha totalizzato la percentuale più alta in assoluto, è quella degli smartphone.

In Italia, in particolare, ha incrementato del 78% rispetto all’anno precedente, il commercio online. L’Italia si piazza oggi al quarto posto sul podio virtuale dei paesi con il maggior numero di vendite online su scala mondiale. Per vedere quali sono i settori che hanno registrato il maggior incremento, è necessario distinguere il commercio B2B dal commercio B2C.

B2B:

  • Largo consumo
  • Metalmeccanico
  • Automobilistico
  • Utility
  • Pubblica Amministrazione
  • Tessile

B2C:

  • Food
  • Beauty
  • Home living
  • Servizi – in passato i servizi si trovavano al primo posto, ma oggi la situazione è cambiata.

Trend in ecommerce

Trend ecommerce: i macro settori

Aprire partita IVA per e-commerce e mettere su uno shop online, ha quindi reso i suoi frutti. Alcuni macro settori e macro servizi, in particolare, hanno beneficiato di questo particolare periodo fortunato. Alcuni servizi che fino a pochi anni fa erano ritenuti impossibili, oggi invece sono all’ordine del giorno. Ne è un esempio perfetto “l’ultimo miglio”. Con questo termine si fa riferimento alla consegna di un pacco dall’hub logistico, direttamente al cliente, anche se si tratta di un percorso molto lungo.

Altro trend ecommerce che ha visto scalare la vetta del Monte Olimpo è quello del live streaming shopping. Si tratta di una modalità di vendita che permette di commercializzare prodotti durante una diretta social.

Altro servizio da segnalare che è molto apprezzato ultimamente è quello del Buy Now Pay Later (compra ora e paga dopo). In passato era un servizio possibile solo con carta di credito oggi invece ci sono diverse soluzioni per poterlo applicare: social lending e rateizzazione digitale breve in due, tre, quattro rate.

Da ultimo ricordiamo anche le nuove modalità di delivery:

  • BOPIS – acronimo di Buy Online Pick up In Store e letteralmente si traduce come “acquistare online e ritirare in negozio”. Un sistema ideato per permettere all’utente di acquistare in tutta calma e ritirare a proprio comodo.
  • BORISBuy Online Return In Store significa “acquista online ed esegui il reso in negozio”. L’acquisto avviene sempre in modalità online, ma l’eventuale reso spinge l’utente in negozio, dove potrebbe acquistare altra merce (opportunità per l’impresa) e contribuisce a ridurre i costi della gestione dei resi dell’impresa.

Aprire un e-commerce: ecco perché conviene

Aprire un e-commerce e iniziare a emettere fatture elettroniche, oggi conviene per molteplici motivi. È un settore in continua evoluzione ed espansione, rappresenta il futuro del commercio. Anche se c’è tanta concorrenza il mercato non è saturo e basta stare al passo con i tempi per emergere.

Aprire un e-commerce ha il vantaggio di ridurre notevolmente i costi di gestione (come affitto o stipendio dipendenti). Avere minori costi di gestione vuol dire poter applicare prezzi inferiori rispetto a quelli che verrebbero applicati in un negozio fisico. L’importante è rendere l’esperienza d’acquisto veloce, pratica e intuitiva. Molti scelgono anche di dare all’utente un servizio in più, predisponendo la sottoscrizione ricorrente con spedizioni programmate.

Anche il lato burocratico è stato notevolmente semplificato grazie, ad esempio, alla possibilità d’inviare la comunicazione unica per aprire partita IVA per e-commerce e iniziare subito a lavorare. Infine, grazie al plugin sviluppato da Gestisco Italia per E-commerce realizzati con WooCommerce, oggi si possono inviare anche fatture elettroniche e scontrini elettronici direttamente dal back-end del proprio sito. Una comodità che ha semplificato enormemente tutto il lavoro tecnico, organizzativo e pratico sulla gestione della fatturazione elettronica.

Partita iva per e-commerce: tutto quello che c’è da sapere

Aprire una partita iva per e-commerce è sicuramente un argomento che interessa molti utenti, soprattutto in questo particolare periodo storico. Che si tratti di vendita diretta dei propri prodotti, piuttosto che una vendita conto-terzi in collaborazione con altri siti, è un argomento attuale e particolarmente sentito. Vediamo quindi cosa serve per iniziare un’attività su internet.

Commercio online: ecco come funziona

Il commercio online è ormai avviato e consolidato da molti anni. Anche nel nostro paese ha riscosso un grandissimo successo e sono sempre di più, gli imprenditori digitali che hanno intrapreso un’attività su internet. Online è ormai presente di tutto, dai big del web come Amazon ed Ebay, a tantissimi altri piccoli negozi che vendono prodotti e servizi di qualunque genere.

Mercato online: le diverse tipologie di vendita su internet

La moltitudine di siti meno noti che svolge attività di commercio online è in costante crescita. Si tratta di shop di piccole e medie dimensioni, alcune con cataloghi di nicchia, mentre altre sono delle vere e proprie realtà emergenti. Volendo è però possibile individuare tre diverse grandi tipologie di vendita online:

  • Vendita diretta – in questo caso il proprietario del sito di vendita online, è proprietario anche della merce che distribuisce. Per avviare un’attività di questo genere è necessario disporre, prima di tutto, di un budget iniziale per l’acquisto del dominio del sito, la sottoscrizione di un servizio di hosting e per la realizzazione materiale del portale stesso.
  • Vendita indiretta – altra casistica che prevede la commercializzazione della propria merce attraverso portali o piattaforme già esistenti. È la piattaforma di appoggio che mette a disposizione degli imprenditori uno specifico spazio virtuale e diversi servizi aggiuntivi, per permettere loro di effettuare vendite online. Un sistema piuttosto semplice, rapido, intuitivo e soprattutto molto più economico rispetto al precedente.
  • Affiliazione – si basa su un accordo tra affiliato e azienda. L’affiliato, che non possiede direttamente la merce, si limita a promuovere prodotti e servizi terzi, ricevendo una commissione per ogni vendita effettuata.

Partita iva per e-commerce

Partita iva per e-commerce: cosa prevede la normativa

In Italia il commercio elettronico è regolato dal Decreto Bersani (D.Lgs. 114/98). L’Art. 21, compare la vendita online di prodotti, ad altre forme di “vendita per corrispondenza”. In generale, quindi, a prescindere da quale tipologia di vendita si voglia avviare, l’imprenditore digitale è assoggettato alle stesse norme. Da specificare che, chi decide di aprire partita IVA per e-commerce non può svolgere l’attività di vendita online in modo occasionale.

La prima cosa da fare è capire l’inquadramento commerciale dell’attività da svolgere. Quindi è necessario capire se l’attività è svolta come ditta individuale di tipo commerciale, oppure come un libero professionista.

In ogni caso è necessario adempiere a un’azione denominata ComUnica. Si tratta di una specifica una pratica telematica compilata e trasmessa agli enti interessati (Camera di Commercio, Agenzia Entrate, INPS). Con la dichiarazione della ComUnica, il soggetto assolve in contemporanea a tutti gli obblighi fiscali e burocratici.

Infatti la ComUnica serve a:

Il codice ATECO corretto da indicare nella dichiarazione per vendita diretta o indiretta è il 47.91.10. Riguarda, infatti il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via Internet”, valido per vendere online ogni genere di articoli, sia fisici che digitali (es. Applicazioni, video corsi, ecc.).

Mentre il codice ATECO giusto per le affiliazioni o dropshipping è il 73.11.02 – Conduzione campagne pubblicitarie.

Partita IVA per e-commerce: tasse, contributi e fatturazione

Gli imprenditori digitali sono soggetti al pagamento delle tasse come qualunque altro imprenditore. Le percentuali da pagare cambiano in base al regime fiscale scelto. Per chi ricade sotto il regime forfettario le tasse corrispondono al 15% (e al 5% per i primi cinque anni d’attività) del reddito imponibile. Inoltre, per loro, sono previste altre agevolazioni come la franchigia IVA, la contabilità assente e l’esonero da molti adempimenti, tra cui esterometro e studi di settore.

Per quanto riguarda invece i contributi, ricordiamo che i commercianti online fanno capo alla Gestione INPS che prevede due diversi tipi di versamento:

  • con reddito pari o inferiore al reddito minimale INPS (ovvero 15.953 euro), è previsto un solo contributo obbligatorio d’importo pari a 3.850 euro
  • con reddito superiore al minimale, invece, si aggiunge un secondo versamento, calcolato sulla sola parte eccedente con aliquota al 24,09% (o al 22,44% per gli under 21)

Per quanto riguarda invece la fatturazione, ricordiamo che è in vigore la fatturazione elettronica. Un sistema che ha apportato enormi benefici anche nell’ambito dell’apertura di partita IVA per e-commerce, soprattutto adesso che è possibile emettere fattura elettronica e scontrino elettronico direttamente dal proprio sito e-commerce realizzato con WooCommerce, grazie al plugin prodotto da FatturaPRO.click.

DIVENTA UN ESPERTO DI E-COMMERCE

Scopri i nostri approfondimenti:

Identificazione diretta ai fini iva: come funziona la procedura di richiesta

Nell’articolo precedente: “Identificazione diretta iva: cos’è e qual è la procedura da seguire” abbiamo visto cos’è e a cosa serve l’identificazione diretta. Riassumendo è quell’operazione necessaria ad un soggetto estero che opera in Italia, di adempiere correttamente agli obblighi tributari e fiscali ai fini IVA. Oggi vogliamo concludere l’argomento riportando la procedura esatta che le aziende straniere dovrebbero seguire per l’identificazione diretta ai fini IVA quando operano su territorio italiano.

Identificazione diretta ai fini IVA: procedura

I soggetti esteri non residenti in Italia, che operano su territorio nostrano, sono tenuti all’identificazione diretta ai fini IVA per assolvere agli obblighi di imposta. La materia è disciplinata dall’ articolo 35-ter del DPR n. 633/72, che riporta l’intera procedura che deve essere seguita.

La prima fase della procedura di identificazione diretta a i fini IVA prevede l’inoltro della richiesta. La società estera che intende operare in Italia, ma non è residente sul nostro territorio, prima di avviare qualunque attività deve presentare ad Agenzia delle Entrate il modello ANR/3. Le richieste possono essere inoltrate esclusivamente presso l’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Via Rio Sparto 21 – 65100 Pescara. La documentazione può essere recapitata di persona all’ufficio, oppure inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (obbligatorio, in questo secondo caso, allegare copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante e la certificazione attestante la qualità di soggetto passivo agli effetti dell’IVA posseduta nello Stato di appartenenza).

Tutti i documenti da presentare

Al modello ANR/3 devono essere allegati una serie di documenti ben precisi:

  • Certificato originale rilasciato dalle Autorità Fiscali del Paese dove ha sede legale l’impresa che attesti l’iscrizione ai fini IVA
  • Certificato aggiornato e originale rilasciato della Camera di Commercio del Paese dove ha la sede legale l’impresa
  • Traduzione in lingua italiana dell’intera documentazione presentata
  • Copia fronte retro valida di un documento di identità del firmatario o del legale rappresentante
  • Dichiarazione dove sono specificate: le attività svolte nel paese estero, l’attività che verrà svolta in Italia, le motivazioni della richiesta, l’identificazione di tutti i soggetti verso i quali si rivolge l’attività in Italia e che il soggetto straniero non è in possesso di una stabile organizzazione su nostro territorio.

Verifica della richiesta e risposta dell’Agenzia delle Entrate

Una volta che Agenzia delle Entrate ha ricevuto l’intera documentazione sopra elencata, ne controlla il contenuto e la correttezza e risponde al soggetto estero con l’avvenuta identificazione diretta ai fini IVA e il rilascio della partita IVA. Da quel momento in poi, il soggetto straniero è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi IVA previsti dalla legge italiana.

Identificazione diretta ai fini iva

Se il soggetto estero sfora annualmente la soglia di 10.000, deve auto certificare nel modello di attribuzione della partita IVA il volume delle vendite per il quale avrebbe dovuto essere applicata l’IVA italiana. È possibile effettuare il pagamento tramite l’istituto del ravvedimento operoso.

Adempimenti

Il soggetto estero identificato IVA in Italia deve:

  • eseguire fatturazione
  • provvedere alla registrazione delle fatture di tutte le operazioni attive e passive effettuate
  • eseguire la liquidazione IVA e provvedere ai versamenti periodici
  • può richiedere eventuali rimborsi IVA trimestrali
  • effettuare la dichiarazione IVA annuale
  • redigere e conservare registri e documenti relativi all’INTRASTAT

Per i soggetti esteri non vi è obbligo di fatturazione elettronica. Inoltre possono effettuare i pagamenti tramite:

Infine, il modello ANR è quello che deve essere utilizzato anche per comunicare eventuali variazioni di uno o più dati indicati al momento della procedura per l’identificazione diretta ai fini IVA. Lo stesso vale anche in caso di cessazione di attività che deve essere comunicata sempre con il medesimo modulo. Come sempre il modello deve essere consegnato a mano, oppure inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno presso gli uffici di Pescara dell’Agenzia delle Entrate.

La procedura per ottenere la partita IVA è particolarmente lunga, perché, purtroppo, non è ancora stata informatizzata. Si tratta inoltre di una procedura piuttosto dispendiosa. A causa di questi motivi, la maggior parte delle aziende estere preferisce procedere all’identificazione tramite stabile organizzazione, oppure nominando un rappresentante fiscale nel Bel Paese. L’unico vantaggio a procedere con l’identificazione diretta ai fini IVA è il fatto che il soggetto estero non diventa soggetto di diritti e obblighi in Italia ai fini delle imposte dirette.

Identificazione diretta iva: cos’è e qual è la procedura da seguire

Sono ancora in molti a chiedersi come funziona la procedura per l’identificazione diretta iva in Italia e qual è la documentazione da presentare. Le aziende estere che si trovano a operare nel nostro paese tramite, ad esempio, e-commerce, potrebbero aver bisogno dell’identificazione diretta ai fini IVA. Per le operazioni eseguite su territorio straniero da una società non residente, l’IVA applicata e dovuta è quella del paese prestatore. Se l’attività all’interno del territorio dell’UE supera i 10.000 euro annuali, allora è obbligatoria l’identificazione diretta IVA per le vendite effettuate nel nostro paese. Il soggetto non residente deve, quindi, inquadrare correttamente la propria posizione da un punto di vista fiscale e tributario.

Identificazione diretta IVA: quando è veramente necessaria

Le aziende straniere che intendono operare in Italia, senza avere la residenza, lo possono fare scegliendo di intraprendere una delle seguenti tre possibilità:

  • Creare una società controllata sul nostro territorio (subsidiary). -soluzione più completa di tutte, attraverso la quale è possibile gestire qualunque attività.
  • Creare una branch, cioè una stabile organizzazione in Italia – il soggetto estero, in questo caso, deve avere almeno un ufficio o una sede fissa su territorio italiano, senza che vi sia un autonomo soggetto di diritto staccato dall’azienda estera.
  • Identificazione diretta iva – in questo caso la società estera non ha nessuna presenza fisica in Italia, ma vi svolge ugualmente un’attività commerciale (tramite e-commerce).

Scegliere l’una o l’altra opzione, dipende dal grado di presenza della società straniera sul nostro territorio. L’identificazione diretta IVA è disciplinata dall’art. 35-ter del DPR n. 633/72. Le aziende straniere che vendono in Italia tramite e-commerce e superano i 10.000 euro annui di fatturato, hanno l’obbligo di identificarsi ai fini IVA. Devono inoltre applicare il regime IVA OSS per adempiere agli obblighi IVA previsti.

Identificazione diretta IVA VS rappresentante fiscale

Identificazione diretta IVA e nomina di un rappresentante fiscale, sono procedure tra loro alternative. La nomina del rappresentante fiscale riguarda i soggetti passivi IVA residenti in un Paese extra-UE. Tali soggetti non possono ricorrere alla procedura di identificazione diretta IVA e, per aprire partita IVA devono quindi nominare un rappresentante fiscale.

Identificazione diretta iva

Identificazione diretta a fini IVA: norme di riferimento e funzionamento

L’identificazione diretta IVA è regolata dal

La procedura dell’identificazione è riservata a tutti quei soggetti che esercitano attività di impresa, di arte o professione all’interno di uno stato dell’Unione Europea. Questa è applicata in alternativa alla stabile organizzazione e alla nomina di rappresentante fiscale. La procedura si attiva quando la società estera cede beni o presta servizi territorialmente rilevanti in Italia. Le operazioni di cessione sono rivolte a soggetti come:

  1. Privati consumatori
  2. Enti non commerciali privi di partita IVA
  3. Soggetti non residenti anche se in possesso di partita Iva

Tutte le operazioni eseguite nei confronti di altre imprese sono soggette all’emissione di fattura elettronica. La fattura non riporterà, in questo caso, l’indicazione della partita IVA italiana. Il soggetto committente italiano, invece, deve registrare la ricevuta del soggetto estero attraverso la procedura del Reverse Charge con il meccanismo dell’autofattura, oppure dell’integrazione contabile.

Responsabilità tributaria

Al pari dell’identificazione, anche la responsabilità tributaria riveste un ruolo molto importante per i soggetti esteri che operano in Italia. La responsabilità tributaria è imputabile all’azienda estera. È necessario fare comunque una distinzione tra imposte dirette  e imposte indirette.

Il soggetto straniero che opera in Italia non assume il territorio nostrano come fiscalmente rilevante. Mantiene quindi quello di origine come riferimento per i tributi. Nonostante questo, la società estera non residente diventa comunque soggetto destinatario di diritti e obblighi previsti dalla normativa fiscale. La legge infatti stabilisce che per le operazioni rilevanti nel territorio dello Stato ai fini IVA, il soggetto rimane obbligato al pagamento.

Al contrario, per quanto riguarda invece le imposte sui redditi, il soggetto estero che opera in Italia, non assume residenza sul nostro territorio, non diventa soggetto di diritto a cui possono essere imputati diritti e obblighi tributari. Tale soggetto rimane assoggettato alle imposte dirette nel Paese in cui risulta essere fiscalmente residente.

One Stop Shop: cos’è e come funziona

Il regime One Stop Shop è partito dal 1° luglio 2021. L’iniziativa è il risultato di una proposta dell’Ue e della direttiva n° 2455/2017 che doveva entrare in vigore dal 1° gennaio 2021. Purtroppo, a causa della pandemia da Covid-19, è stata rimandata fino a metà anno. Si tratta del nuovissimo regime fiscale per gli e-commerce. Il regime prevede moltissime novità in fatto di vendita a distanza di beni. Novità che vogliono semplificare l’esercizio agli operatori del settore.

One Stop Shop e Import One Stop Shop

Prima di addentrarsi nelle specifiche del One Stop Shop, è necessaria una premessa per distinguere one stop shop e import one stop shop (OSS e IOSS). I regimi OSS e IOSS si basano sul sistema IVA unificato e digitale a livello europeo. Questo include le seguenti transazioni:

  • vendite a distanza – riguardano tutte le transazioni di vendita di beni importati da territori terzi o Paesi terzi, effettuate da fornitori o tramite l’uso di interfaccia elettronica.
  • vendite a distanza intracomunitarie – di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica.
  • prestazioni di servizi – da parte di soggetti passivi non stabili nell’UE o da soggetti non passivi (consumatori finali)
  • vendite nazionali – di beni effettuate tramite l’uso dell’interfaccia elettronica.

One Stop Shop: tutte le novità introdotte

Il regime ha previsto una serie di novità che sono entrate in vigore da luglio di quest’anno. Tra queste, ricordiamo ad esempio, l’estensione del regime speciale MOSS (Mini One Stop Shop) a tutti i servizi B2C e alla vendita a distanza, intracomunitarie di beni. Analogamente all’OSS, il regime IOSS è previsto per le vendite a distanza di beni importati da territori e paesi terzi.

Con l’entrata in vigore dell’One Stop Shop, sono previste anche delle eliminazioni di soglia. Infatti le soglie per l’applicazione dell’IVA sulle vendite a distanza intracomunitarie sono state eliminate definitivamente. Vige invece adesso un’unica soglia pari a 10.000€, al di sopra della quale, l’imposta sul valore aggiunto, è applicata nello Stato di destinazione.

Infine OSS ha previsto anche dei nuovi requisiti per le interfacce digitali e l’emissione delle fatture elettroniche. In altre parole queste novità riguardano e agevolano le vendite a distanza di beni, importati da territori o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore ai 150€. Sopra tale valore è, come sempre, prevista e obbligatoria la dichiarazione doganale completa.

One Stop Shop

OSS e IOSS: i soggetti che vi possono aderire

Attuare il regime One Stop Shop, ha risolto non pochi problemi. Prima di tutto ha notevolmente semplificato gli adempimenti iva delle imprese. Infatti il soggetto passivo iva che vuole aderire al regime OSS, deve registrarsi esclusivamente nello Stato in cui si è identificato ai fini IVA. Varia poi a seconda dell’inquadramento utilizzato. Esistono infatti tre diverse tipologie di regime e-commerce:

  • OSS non UE – soggetto passivo extra-UE privo di stabile organizzazione nel territorio UE.
  • OSS UE – soggetto passivo considerato e identificato nello Stato UE in cui è stabilito.
  • IOSS – soggetti passivi extra-UE, se stabiliti in un paese con il quale la Ue ha un accordo di reciproca assistenza per il recupero dell’iva ed effettua vendite a distanza di beni importati da quello stesso paese.

La registrazione al regime, opzionale, deve essere fatta direttamente dal portale di Agenzia delle Entrate. Basta accedere nella sezione Regimi iva mini One Stop Shop, One Stop negozio E Import One Stop Shop, dopo essere entrati nell’area riservata.

Invece, tutti i soggetti che al 30 giugno 2020 risultavano essere già iscritti al regime MOSS, sono automaticamente traslati sull’OSS a partire dal 1° luglio 2021.

Benefici e vantaggi

Sicuramente il beneficio principale dell’introduzione del regime OSS è la semplificazione. Questo sistema, infatti, evita che i soggetti debbano assolvere agli adempimenti IVA in ciascuno Stato membro di consumo. Inoltre va tenuto conto che aderendo al sistema OSS, per emettere una fattura elettronica nei confronti di un privato cittadino, si applica esclusivamente l’Iva del paese in cui l’utente finale risulta domiciliato.

Il versamento Iva è cumulativo. Si può così presentare un’unica dichiarazione IVA in cui il soggetto passivo si è identificato. È compito del paese di registrazione, comunicare a tutti gli altri Stati di residenza del consumatore, le informazioni per una corretta determinazione dell’iva, a seguito della dichiarazione. Infine per le transazioni fino a 10.000€ di imponibile, è possibile vendere all’estero senza dover applicare obbligatoriamente l’iva  relativa al paese della residenza dei clienti.

WooCommerce: Al via il nuovo plugin FatturaPRO.click per i siti di e-commerce

Ce lo avete chiesto in tanti e ci piace essere dei pionieri, per questo è con enorme piacere che annunciamo l’uscita del nostro plugin, che risolve un’esigenza molto sentita tra i nostri clienti, quella di poter emettere non solo fatture elettroniche ma anche il nuovo documento commerciale online direttamente dal sito di  e-commerce basato sulla tecnologia più popolare al mondo.

Il Documento Commerciale Online, direttamente da WooCommerce, con un click

Nuova versione 1.0.12 disponibile, migliora l’esperienza utente nel checkout con Woocommerce 7.6 e superiori

Abbiamo sviluppato un plugin in grado di aggiungere le funzionalità che mancavano a WooCommerce per permettervi di generare fatture e corrispettivi, direttamente dall’elenco ordini sul sito e di farlo con assoluta tranquillità, automatizzando completamente il processo.

Questo è reso possibile dal fatto che abbiamo inserito nel check-out la possibilità di indicare se privato o Azienda, i campi obbligatori richiesti da SdI per l’emissione di una fattura elettronica (codice destinatario o PEC) e inseriti i controlli su Partita IVA e Codice Fiscale.

La configurazione è semplicissima, questi i passaggi per essere subito operativi:

  1. Generare la chiave per il vostro sito dalla piattaforma FatturaPRO.click;
  2. Scaricare e Installare il plugin per WordPress, il link si trova nella stessa pagina;
  3. Inserire la chiave nelle impostazioni del plugin;
  4. Per l’emissione del Documento Commerciale Online occorre inserire anche la password dell’AdE, questa verrà verificata e salvata crittografata sul vostro server.

Configurazione del Plugin

Come prima cosa entriamo nel menu Account di FatturaPRO.click e selezioniamo la voce Domini,

Aggiungiamo il dominio del sito e-commerce e salviamo, verrà generata la chiave che dovremo copiare e incollare nel campo API Key del plugin

Configurazione Plugin WooCommerce FatturaPRO

 

Incolliamo la API Key del dominio relativo al nostro e-commerce, selezioniamo il sezionale che vorremmo utilizzare per le fatture o i corrispettivi generati da questo sito e-commerce (non è necessario se volte utilizzare un’unica numerazione per tutti i documenti)

Se decidiamo di emettere gli scontrini è necessario inserire la password AdE, quando salverete verrà effettuata una verifica per assicurarci che tutto funzioni prima di attivare l’automazione

 

Configurazione Plugin WooCommerce FatturaPRO

 

Infine, se vendo in esenzione IVA, devo indicare a FatturaPRO.click di quale esenzione si tratta, lo faccio inserendo un’imposta aggiuntiva allo 0% che abbia come nome il relativo codice Assosoftware.
Posso indicare più di un’aliquota di esenzione, per ognuna di esse devo inserire un’aliquota d’imposta aggiuntiva.

 

Configurazione Plugin WooCommerce FatturaPRO

 

Dopo aver salvato, ritroviamo la nostra aliquota aggiuntiva nelle impostazioni, clicchiamo su di essa e la impostiamo come segue:

 

Configurazione Plugin WooCommerce FatturaPRO

 

Questo è l’elenco aggiornato delle aliquote, consultabile anche all’interno del plugin:

 

Nome Esenzione
N020100 0% N2.2 #N020100# Fuori campo Iva (generico)
N010100 0% #N010100# Esclusa Art.15
N020101 0% N2.2 #N020101# Art.2 DPR 633/72 (cessioni denaro, crediti, aziende)
N020105 0% N2.2 #N020105# Art.2 c.3 DPR 633/72 (con diritto alla detrazione)
N020102 0% N2.2 #N020102# Art.3 DPR 633/72 (es. diritti d’autore)
N020103 0% N2.2 #N020103# Art.4 c.5 DPR 633/72
N020104 0% N2.2 #N020104# Art.5 DPR 633/72
N020210 0% N2.2 #N020210# Art.7 DPR 633/72 (con diritto alla detrazione)
N020605 0% N2.2 #N020605# Art.8 c.35 Legge 67/88 (distacco del personale)
N020401 0% N2.2 #N020401# Art.13 c.5 DPR 633/72 (cessioni beni acquistati con IVA parz. indetraibile)
N040101 0% N4 #N040101# Esente Art.10 DPR 633/72
N060108 0% N6.8 #N060108# Reverse charge Art.17, co.6,lett.d-bis,d-ter,d-quater (cessione gas/energia elettrica)
N040105 0% N4 #N040105# Esente art.10 n.27quinquies (beni iva tot.indetr.)
N020601 0% N2.2 #N020601# Art.26 c.3 DPR 633/72 (variazioni imponibile e imposta)
N020604 0% N2.2 #N020604# Art.26 bis Legge 196/97 (lavoro in somministrazione)
N020501 0% #N020501# Regime dei minimi
N020502 0% #N020502# Regime forfettario
N020300 0% N2.2 #N020300# Art.74 (tabacchi, quotidiani, altri settori particolari)
N020202 0% N2.1 #N020202# Art.7 TER DPR 633/72 (servizi extra UE)
N030109 0% N3.4 #N030109# Art.8 bis DPR 633/72 (cessione di navi e altre operazioni assimilate alle esportazioni)
N030201 0% N3.5 #N030201# Art.8 c.1 lett.c (esp.indir.lett.intento)
N030118 0% N3.1 #N030118# Art.8 c.1 lett.b-bis (fini umanitari)
N030110 0% N3.4 #N030110# Art.9 DPR 633/72 (servizi internazionali)
N030501 0% N3.6 #N030501# Art.38 QUATER C.1 DPR 633/72 (tax free shopping extra UE)
N030401 0% N3.2 #N030401# Art.41 DL 331/93 (cessioni beni intracomunitari)
N030114 0% N3.3 #N030114# Art.71 DPR 633/72 – Città del Vaticano e Rep San Marino
N030111 0% N3.4 #N030111# Art.72 DPR 633/72 – Trattati e accordi internazionali
N060102 0% N6.1 #N060102# Reverse charge Art.74 C.7 E 8 DPR 633/72 (rottami, metalli ferrosi e non)
N020301 0% N2.2 #N020301# Art.74 c.1 con diritto alla detrazione (art. 19, co. 3, lett. e)
N050200 0% N5 #N050200# Art.74 TER DPR 633/72 – Agenzie viaggi e turismo
N030101 0% N3.1 #N030101# Art.8 c.1 lett.a (esportazione diretta)
N030205 0% N3.5 #N030205# Art.8 c.2 (esportazioni agricole indirette con lettera d’intento)
N050102 0% N5 #N050102# Cessioni reg. margine globale art.36 c.6 DL41/95
N060103 0% N6.2 #N060103# Reverse charge Art.17 C.5 DPR 633/72 (cessioni oro e argento)
N060107 0% N6.7 #N060107# Reverse charge Art.17 c.6 lett.a-ter DPR 633/72 (pulizia, demolizione, installazione impianti, completamento)
N060101 0% N6.4 #N060101# Reverse charge Art.17 c.6 lett.a bis (cessioni fabbricati imponibili art.10,n. 8 bis/ter)
N060104 0% N6.3 #N060104# Reverse charge Art.17 c.6 lett.a (prestazioni settore edile subappalto)
N060105 0% N6.5 #N060105# Reverse charge Art.17 c.6 lett.b (cessioni telefoni cellulari)
N060106 0% N6.6 #N060106# Reverse charge Art.17 c.6 lett.c (dispositivi a circuito integrato, microproc. e unità centrali di elab.)
N060201 0% N2.1 #N060201# Art 7 TER DPR 633/72 (servizi UE)
N030106 0% N3.1 #N030106# Art.8 c.1 lett.b (esportaz.con trasporto a cura del cessionario non residente)
N020207 0% N2.1 #N020207# Art 7 septies DPR 633/72 (servizi extra UE)
N060109 0% N2.1 #N060109# Art 7 BIS DPR 633/72 (cessione di beni UE)
N020204 0% N2.1 #N020204# Art 7 quinquies DPR 633/72 (extra UE)
N050100 0% N5 #N050100# Cessioni in regime del margine art.36 DL n.41/95
N040111 0% N4 #N040111# Esente art.124 c.2 DL34/20 (op.contenimento Covid)
N030403 0% N3.4 #N030403# Art.58 c.1 DL331/93 (triangolazioni nazionali)
N030404 0% N3.4 #N030404# Art.58 c.1 DL331/93 (triangolazioni intracomunitarie)
N020201 0% N2.1 #N020201# Art.7 bis (cessione di beni Extra UE)
N060301 0% N6.9 #N060301# Reverse Charge Art.17 c.6 (altri casi)

 

Commercio elettronico diretto o indiretto: caratteristiche, differenze e fatturazione

Quando si parla di eCommerce non si pensa mai al mondo che sta dietro al commercio elettronico. Non molti sanno infatti che prima di tutto bisogna distinguere tra commercio elettronico diretto e commercio elettronico indiretto:

  • Commercio elettronico diretto – in questa categoria rientra il commercio dei prodotti/servizi immateriali. Ai fini IVA sono considerati come “prestazioni di servizio
  • Commercio elettronico indiretto – si tratta del commercio di beni fisici acquistabili online e da consegnare materialmente all’utente acquirente.

A seconda che si tratti dell’una o dell’altra tipologia, si applicano regole differenti di fatturazione elettronica.

Commercio elettronico diretto e fatturazione elettronica

Tutti i beni immateriali che rientrano nella categoria delle prestazioni di servizio, sono soggetti all’obbligo della fatturazione elettronica. Questo vale quando il cliente ne richiede l’emissione. Quindi dal primo gennaio 2019, con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica, anche gli e-commerce di beni immateriali, hanno l’obbligo di redigere, emettere e inviare al Sistema di Interscambio, la fattura elettronica. In ogni altro caso, i commercianti, devono tenere il registro dei corrispettivi.

La disciplina che regola il commercio elettronico diretto sono state modificate dal primo luglio 2021. La Commissione UE, ha stabilito, relativamente ai rapporti B2C, diverse nuove regole:

  • Non è più applicata la disciplina delle vendite a distanza. Da questo mese infatti vale il criterio generale secondo il quale, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono territorialmente rilevanti nel Paese UE di destinazione (quindi nel paese dove risiede l’acquirente)
  • Eliminate tutte le soglie di protezione e stabilita un’unica soglia pari a 10.000€ comune a tutti gli stati membri. Al disotto di questa soglia le operazioni risultano rilevanti ai fini IVA nel paese del cedente
  • se la soglia comune è superata nel corso dell’anno, si applica, a partire da quel momento, il criterio generale
  • è possibile usare la procedura semplificata MOSS, rinominata in OSS

Commercio elettronico

Commercio elettronico indiretto e fatturazione elettronica

Vendere bene fisici tramite e-commerce non prevede l’obbligo di emissione di fatture elettroniche. L’emissione dell’e-fattura è comunque richiedibile da parte dell’acquirente e in questo caso il venditore, deve emetterla tramite il proprio gestionale.

Da un punto di vista IVA, il commercio elettronico indiretto è considerato come la vecchia vendita per corrispondenza. Pertanto sono applicate tutte le norme, direttive e regole comunitarie e internazionali. Le operazioni degli e-commerce indiretti, ai fini IVA sono rilevanti nel paese del committente. Questo vale che si tratti di un privato, piuttosto che di un operatore economico.

Il DPR n. 633/72 disciplina le operazioni di commercio elettronico indiretto tra soggetti residenti in Italia. Quando il cliente è un privato consumatore, si applica la disciplina delle vendite per corrispondenza. Questo significa che, secondo Agenzia delle Entrate, queste operazioni non sono soggette:

  • obbligo emissione di fattura elettronica, a meno che questa non sia richiesta direttamente dall’acquirente
  • obbligo di certificazioni dei corrispettivi mediante rilascio di scontrino o della ricevuta fiscale (esonero previsto dall’articolo 2, del DPR n. 696/1996)

Nonostante l’esonero da emissione di scontrino elettronico, i corrispettivi giornalieri delle vendite devono essere annotati nell’apposito registro. L’annotazione deve avvenire entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento al giorno di effettuazione. Inoltre, durante la liquidazione IVA, lo scorporo deve essere eseguito secondo il metodo matematico.

E-commerce indiretto come dropshipping

Il dropshipping è un sistema di vendita di prodotti online, senza magazzino fisico. Si tratta di una modalità di vendita relativamente nuova che, negli ultimi anni, si è largamente diffusa. In pratica il venditore spedisce solo il prodotto all’acquirente, fornendo garanzia e supporto. Sarà invece il fornitore ad avere e curare il magazzino. La modalità di fatturazione delle operazioni nel dropshipping avviene con le stesse modalità di un negozio di E-commerce.

Questo significa che il dropshipper emette fattura per i beni venduti dall’azienda eCommerce. La fattura al cliente è registrata dal sistema interno dell’eCommerce e, contestualmente, è emessa fattura di acquisto per il bene acquistato dal fornitore stesso. Se consumatore e produttore si trovano in Italia, il regime IVA applicato è quello italiano. Se il consumatore si trova all’estero, mentre il produttore si trova in Italia, allora la fattura elettronica emessa dal venditore riporterà l’IVA del paese di residenza del consumatore. Presenterà poi all’Agenzia delle Entrate IVA trimestrale distinguendo i corrispettivi e l’IVA a seconda del Paese UE di riferimento.

Infine versa l’IVA così applicata all’Agenzia delle Entrate italiana, la quale provvede a rigirarla ai Paesi di spettanza.