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Trend in ecommerce 2022: come sta andando la vendita online

Come abbiamo già accennato nell’articolo: “Partita iva per e-commerce: tutto quello che c’è da sapere” negli ultimi anni abbiamo assistito a una crescita esponenziale di e-commerce. I consumatori hanno cambiato le loro abitudini, complici le restrizioni legate alla pandemia da Colvid-19, e acquistano sempre di più online. Una consuetudine che cresce e si sta lentamente radicando anche nel Bel Paese. Vediamo quindi qual è la tendenza in e-commerce per l’anno che è appena iniziato.

Trend in e-commerce 2022: i numeri

Per capire quanto e come sono cambiate le abitudini degli Italiani, basta dare un’occhiata ai dati relati allo shopping sul web. Il primo trimestre del 2021 ha fatto registrare un’impennata del 58% nel settore e-commerce globale. Il campo che ha totalizzato la percentuale più alta in assoluto, è quella degli smartphone.

In Italia, in particolare, ha incrementato del 78% rispetto all’anno precedente, il commercio online. L’Italia si piazza oggi al quarto posto sul podio virtuale dei paesi con il maggior numero di vendite online su scala mondiale. Per vedere quali sono i settori che hanno registrato il maggior incremento, è necessario distinguere il commercio B2B dal commercio B2C.

B2B:

  • Largo consumo
  • Metalmeccanico
  • Automobilistico
  • Utility
  • Pubblica Amministrazione
  • Tessile

B2C:

  • Food
  • Beauty
  • Home living
  • Servizi – in passato i servizi si trovavano al primo posto, ma oggi la situazione è cambiata.

Trend in ecommerce

Trend ecommerce: i macro settori

Aprire partita IVA per e-commerce e mettere su uno shop online, ha quindi reso i suoi frutti. Alcuni macro settori e macro servizi, in particolare, hanno beneficiato di questo particolare periodo fortunato. Alcuni servizi che fino a pochi anni fa erano ritenuti impossibili, oggi invece sono all’ordine del giorno. Ne è un esempio perfetto “l’ultimo miglio”. Con questo termine si fa riferimento alla consegna di un pacco dall’hub logistico, direttamente al cliente, anche se si tratta di un percorso molto lungo.

Altro trend ecommerce che ha visto scalare la vetta del Monte Olimpo è quello del live streaming shopping. Si tratta di una modalità di vendita che permette di commercializzare prodotti durante una diretta social.

Altro servizio da segnalare che è molto apprezzato ultimamente è quello del Buy Now Pay Later (compra ora e paga dopo). In passato era un servizio possibile solo con carta di credito oggi invece ci sono diverse soluzioni per poterlo applicare: social lending e rateizzazione digitale breve in due, tre, quattro rate.

Da ultimo ricordiamo anche le nuove modalità di delivery:

  • BOPIS – acronimo di Buy Online Pick up In Store e letteralmente si traduce come “acquistare online e ritirare in negozio”. Un sistema ideato per permettere all’utente di acquistare in tutta calma e ritirare a proprio comodo.
  • BORISBuy Online Return In Store significa “acquista online ed esegui il reso in negozio”. L’acquisto avviene sempre in modalità online, ma l’eventuale reso spinge l’utente in negozio, dove potrebbe acquistare altra merce (opportunità per l’impresa) e contribuisce a ridurre i costi della gestione dei resi dell’impresa.

Aprire un e-commerce: ecco perché conviene

Aprire un e-commerce e iniziare a emettere fatture elettroniche, oggi conviene per molteplici motivi. È un settore in continua evoluzione ed espansione, rappresenta il futuro del commercio. Anche se c’è tanta concorrenza il mercato non è saturo e basta stare al passo con i tempi per emergere.

Aprire un e-commerce ha il vantaggio di ridurre notevolmente i costi di gestione (come affitto o stipendio dipendenti). Avere minori costi di gestione vuol dire poter applicare prezzi inferiori rispetto a quelli che verrebbero applicati in un negozio fisico. L’importante è rendere l’esperienza d’acquisto veloce, pratica e intuitiva. Molti scelgono anche di dare all’utente un servizio in più, predisponendo la sottoscrizione ricorrente con spedizioni programmate.

Anche il lato burocratico è stato notevolmente semplificato grazie, ad esempio, alla possibilità d’inviare la comunicazione unica per aprire partita IVA per e-commerce e iniziare subito a lavorare. Infine, grazie al plugin sviluppato da Gestisco Italia per E-commerce realizzati con WooCommerce, oggi si possono inviare anche fatture elettroniche e scontrini elettronici direttamente dal back-end del proprio sito. Una comodità che ha semplificato enormemente tutto il lavoro tecnico, organizzativo e pratico sulla gestione della fatturazione elettronica.

Fattura elettronica 2022: tutte le novità più importanti

La fattura elettronica 2022 è cambiata? Quali sono le più importanti e significative novità introdotte per quest’anno? In realtà, nel breve termine, non è previsto alcun rilevante aggiornamento, se non l’estensione della platea dei soggetti obbligati. Qualche regola nuova è attesa anche per le operazioni “da e verso” l’estero, ma a partire da luglio. Vediamo quindi insieme cosa è cambiato e le conseguenze che riscontreremo.

Fattura elettronica 2022: un anno ricco di novità

Anche se nel breve termine non è prevista alcuna modifica sostanziale, l’anno 2022 porterà in casa alla fatturazione elettronica dei cambiamenti piuttosto importanti. Infatti, la Commissione Europea ha autorizzato la proroga della fatturazione elettronica tra privati. La deroga alle regole comunitarie in materia d’IVA è differita fino al 31 dicembre 2024.

Si tratta di una misura che va a sommarsi a quelle previste dal Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022. Il Decreto Legislativo infatti ha introdotto la possibilità di ampliare la platea di soggetti obbligati alla fatturazione elettronica  e che attualmente risultano esclusi dall’onere. Si tratta dei soggetti appartenenti al regime forfettario.

Fattura elettronica 2022 e prestazioni sanitarie

Mentre per gli appartenenti al regime forfettario si avvia l’obbligo di emettere fatturazione elettronica, medici e soggetti che erogano prestazioni sanitarie, non devono ancora adeguarsi a questa regola.

All’inizio l’obbligo per questi soggetti doveva partire dal primo gennaio 2022. Invece con la legge di conversione del Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio, il DL n. 146/2021, è prevista una nuova deroga che fa slittare la decorrenza al 2023. Si rimane quindi in attesa di una maggiore specificità delle regole sulla tutela della privacy degli interessati.

Per i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria, rimane quindi ancora vietata l’emissione della e-fattura. Anche per i soggetti che emettono alle fatture i cui dati sono da inviare ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, non esiste pertanto obbligo di fatturazione elettronica.

Non si tratta di un esonero, ma piuttosto di uno specifico divieto, introdotto dall’articolo 10-bis del Decreto Fiscale n. 119/2018. Divieto che continuerà a dover essere applicato anche nel caso di fatture relative a prestazioni sanitarie verso persone fisiche, da parte di soggetti non obbligati a trasmettere i dati al Sistema Tessera sanitaria.

Fatturazione elettronica 2022 e addio all’esterometro

Ulteriore proroga anche per l’esterometro e conseguentemente anche per l’obbligo della fatturazione elettronica per gli scambi esteri. Abolita quindi la comunicazione per le operazioni transfrontaliere, mentre per le fatture con l’estero è sempre indicato, quale canale di trasmissione, il Sistema d’Interscambio di Agenzia delle Entrate.

L’obbligo slitta al primo luglio 2022, nuova data introdotta in sede di conversione del Decreto n°146/2021. Il nuovo calendario prevede:

  • per le operazioni effettuate dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, deve essere inviato:
    • esterometro del primo trimestre entro il 30 aprile (lunedì 2 maggio)
    • esterometro del secondo trimestre entro il 31 luglio (22 agosto, a causa della proroga feriale)
  • per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022:
    • invio dei dati delle operazioni verso soggetti esteri è effettuato tramite il SdI entro dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione
    • l’invio dei dati relativi alle operazioni ricevute è effettuato tramite il SdI entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Fattura elettronica 2022

Fatturazione elettronica: estensione ai forfettari

Nei prossimi mesi ci saranno importanti novità per i forfettari. Infatti, l’obbligo di emissione di fattura elettronica si estende anche ai soggetti appartenenti al regime forfettario. L’Europa ha già dato il consenso, quindi manca davvero poco perché l’obbligo sia attuato definitivamente.

La commissione Europea e il Consiglio UE hanno già approvato la richiesta dell’Italia per estendere l’onere alle partite IVA che applicano la franchigia per le piccole imprese prevista dall’articolo 282 della direttiva in materia d’imposta sul valore aggiunto. Manca quindi solo l’ultimo passo che deve essere compiuto dall’Italia. Il Bel Paese è infatti chiamato a disciplinare tempi e criteri per l’imposizione dell’obbligo. È probabile che la normativa trovi spazio direttamente all’interno della legge delega sulla riforma fiscale, prevista nel corso del 2022.

È plausibile, quindi, che quest’anno si possa assistere all’uniformazione delle regole che disciplinano la fatturazione elettronica per tutti i titolari di partita IVA. Una prospettiva molto allettante in cui riporre le speranze per contrastare ancora più efficacemente l’evasione fiscale e, al tempo stesso, per semplificare le regole del Fisco digitale.

Copia analogica fattura elettronica: quando, perché e validità

La fattura elettronica è ormai diventata obbligatoria per legge. Solo è in regime forfettario poteva ancora scegliere se emettere o meno fatturazione elettronica, o mantenere quella cartacea. L’emissione di un eventuale copia analogica della fattura elettronica non è comunque un documento avente validità fiscale. Infatti, a oggi, la e-fattura è l’unico mezzo utilizzabile per fatturare le operazioni B2B e B2C. La fattura elettronica, a oggi, è l’unico documento rilevante a fini fiscali in Italia. Ci sono casi in cui, però, è necessario che l’operatore emetta anche copia cartacea, vale a dire la copia analogica della fattura elettronica.

Fattura elettronica: quando e chi deve riceverla

Abbiamo quindi detto che la fattura elettronica è considerata l’unica con validità fiscale nel nostro paese. I destinatari che, obbligatoriamente, la devono ricevere sono:

  • imprese
  • professionisti
  • Enti non commerciali che svolgono attività commerciale al di fuori delle attività istituzionali
  • Operatori economici in Regime Forfettario
  • Operatori economici in Regime dei Minimi
  • Imprenditori agricoli in Regime di Esonero
  • Privati consumatori
  • condomini

Imprese, professionisti ed Enti possono ricevere la fatturazione elettronica esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SdI). I soggetti che invece si trovano in regime di vantaggio (regime dei minimi, forfettario e di esonero) ricevono la e-fattura tramite posta elettronica certificata (PEC) o codice destinatario. Se il recapito avviene tramite PEC non è necessario indicare il codice destinatario. In caso contrario, deve essere indicato il codice “0000000“ (sette volte zero). Chi emette fattura nei confronti di questi tre distinti regimi, deve avvisare i destinatari che la fattura è messa anche a disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso la comunicazione avviene attraverso il rilascio della copia analogica fattura elettronica.

In questo caso è quindi obbligatorio rilasciare anche la copia cartacea della fattura elettronica.

Copia analogica fattura elettronica

E-fattura a privati consumatori e condomini

Ai privati consumatori e ai condomini è obbligatorio la consegna della copia analogica fattura elettronica. In questo caso e solo in questo, il documento valido ai fini fiscali è solo quello emesso sotto forma cartacea. La fattura elettronica deve comunque essere emessa e deve riportare il codice destinatario “0000000” (sette volte zero). Il consumatore può comunque accedere al sito di Agenzia delle Entrate, nella sezione Fatture e Corrispettivi e visualizzare e scaricare le eventuali copie di fatture elettroniche.

Copia analogica fattura elettronica: validità e digitalizzazione

Come abbiamo avuto modo di vedere l’emissione della fattura elettronica non elimina sempre e automaticamente l’obbligo di emettere copia analogica fattura elettronica. La e-fattura vale a fini civilistici e fiscali, ma qualche volta è obbligatorio emettere anche copia cartacea. Infatti, per un privato consumatore, è solo la copia cartacea quella che ha validità fiscale. Oggetto di contabilizzazione fiscale è solo la e-fattura. La contabilizzazione non può avvenire in una data anteriore a quella di ricevimento da parte del Sistema di Interscambio. Una regola stabilita dall’articolo 25 del DPR n°633/72 (Circolare n. 1/E/2018 Agenzia delle Entrate).

Il cliente finale ha facoltà di rinunciare all’emissione della consegna di una copia della fattura. La cosa migliore sarebbe quella di presentare la rinuncia sotto forma scritta (anche se alla fine non è una prassi fattibile nella realtà).

Conclusioni

La fattura elettronica deve essere obbligatoriamente emessa da tutti gli operatori economici. Esistono tre distinte categorie di soggetti destinatari. Di queste tre, due (privati consumatori e i soggetti appartenenti ai regimi semplificati) hanno l’obbligo di ricevere anche copia analogica fattura elettronica. Per i soggetti appartenenti al regime di vantaggio, l’emissione della e-fattura deve seguire il normale iter, ma deve anche essere consegnata in formato PDF al destinatario. Stesso discorso vale per i consumatori finali privati. Loro possono controllare e scaricare le fatture elettroniche direttamente dal sito web di AdE.

In questi unici due casi emettere anche copia cartacea della fattura elettronica è obbligatorio. Rimane invece facoltativa la possibilità di emettere copia cartacea nei confronti degli operatori economici.

Un’ultima precisazione. Quando i dati riportati in fattura elettronica sono discordanti da quelli riportati sulla fattura cartacea, hanno validità tributaria solo ed esclusivamente i dati riportati della fattura elettronica. Infine una copia di cortesia della fattura elettronica è solo un documento privo di valore fiscale, che il venditore ha facoltà di rilasciare al cliente  come semplice anteprima del documento fiscale vero e proprio.

Fatturazione elettronica obbligatoria in Europa: uno sguardo generale all’UE

La fatturazione elettronica non è un’innovazione digitale che riguarda esclusivamente l’Italia. L’Unione Europea infatti vede questo strumento come un sistema di ammodernamento dell’IVA. È prevista quindi una Fatturazione elettronica obbligatoria in Europa che, progressivamente si andrà a stabilizzare in ogni paese facente parte degli stati europei. L’Italia, fino a oggi, è l’unico paese che ha introdotto, come obbligatoria, la fatturazione elettronica. La scelta deriva dalla necessità che ha il nostro paese di contrastare e combattere l’evasione fiscale. Inizialmente l’obbligo è stato introdotto, fino al 2021. Adesso che ci troviamo alla fine dell’anno, l’Unione Europea ha autorizzato un’estensione anche per il prossimo triennio. Nel prossimo futuro è molto probabile che l’adempimento telematico, sarà esteso a qualunque piccola tipologia di contribuente che è rimasta ancora fuori dall’obbligo di emissione di fattura elettronica (come ad esempio i soggetti appartenenti al regime forfettario).

Fatturazione elettronica obbligatoria in Europa e Sistema italiano

La sperimentazione italiana sull’obbligo della fatturazione elettronica, per essere capita, deve essere considerata e valutata sotto un punto di vista più ampio. Infatti, anche se la Fatturazione elettronica obbligatoria in Europa non è ancora prevista del tutto, è già presente, ormai da anni, una sorta di sistema analogo. Per l’esattezza, dal 2019, in Europa, gli appalti pubblici, seguono le direttive previste per la fatturazione elettronica. Si tratta di un primo e significativo passo che l’UE ha compiuto verso un ammodernamento del sistema dell’IVA. È infatti l’IVA, l’imposta sulla quale va tarata la discendenza alla fatturazione elettronica. L’imposta sul valore aggiunto è armonizzata a livello unionale.

L’Unione Europa, inoltre, ha intenzione di mettere mano anche alle questioni relative alle regole delle vendite a distanza tra paesi intra-UE nei confronti dei consumatori. Tutto questo in relazione all’impiego e alla diffusione, sempre più marcata, del sistema OSS, vale a dire il Regime One Shop Stop. A ogni modo, la fatturazione elettronica è ufficialmente all’ordine del giorno a Bruxelles. Sembra che lo scopo dell’Unione Europea sia proprio quello di evitare la frammentazione dei sistemi telematici nazionali. Troppi diversi sistemi, infatti, potrebbero, alla fine, risultare del tutto incompatibili tra loro. Quindi L’UE cercherà di introdurre, lentamente, l’obbligo della fatturazione elettronica anche per ogni altro paese dell’unione.

Fatturazione elettronica obbligatoria in Europa

La digitalizzazione dell’IVA

Non si può parlare di Fatturazione elettronica obbligatoria in Europa senza accennare alla volontà dell’UE di digitalizzare il sistema dell’IVA, nel futuro prossimo. Quindi è prevista una chiara migrazione dell’imposta sul valore aggiunto verso un sistema telematico generalizzato, che appiani divergenze e incompatibilità di sistemi e applicazioni. L’Unione Europea ha previsto, a questo scopo, un programma preciso e dettagliato, suddiviso in quattro distinti punti:

  • introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica
  • digitalizzazione della dichiarazione IVA
  • nuovo trattamento IVA per le piattaforme digitali
  • registrazione unica europea per l’IVA

Per ora il programma è ancora in fase embrionale, ma L’UE lo ha comunque già previsto e messo all’ordine del giorno. Entro la fine del 2021, infatti, è prevista una consultazione pubblica sull’elenco delle tematiche precedenti. Ma è il 2022 l’anno che vedrà avverarsi l’adempimento all’effettiva proposta di direttiva. Una proposta molto attesa che non finirà certo di stupire i soggetti coinvolti in queste importanti decisioni.

Fatturazione elettronica obbligatoria in Europa: l’Italia, un esempio da seguire

Una volta ogni tanto gli Italiani sono primi tra i primi. La fatturazione elettronica è stata introdotta e adottata nel nostro sistema ormai da anni. Attorno a questa importante novità si sono sviluppati forti business e piattaforme telematiche, come FatturaPRO.click. L’Italia è vista oggi, dagli altri paesi europei, come un esempio da seguire. Il modello obbligatorio di fatturazione elettronica adottato per combattere l’evasione fiscale, potrebbe quindi essere preso come base ed esempio dagli altri stati Membri come arma per scongiurare l’evasione e l’elusione fiscale.

È probabile che una normativa dedicata proprio a questa transizione, potrebbe essere introdotta nei pacchetti di riforme previsti dai vari Piani nazionali di ripresa e resilienza delle Nazioni EU.

La proposta dell’UE, avanzata proprio questo autunno, vuole evitare che gli altri Stati Comunitari, adottino delle regole ex novo per la gestione delle rispettive discipline nazionali per la fattura elettronica. Si cerca quindi uniformità, per evitare una disastrosa difficoltà di comunicazione tra i differenti sistemi di fatturazione dei diversi Stati Membri. L’UE ha intenzione quindi di presentare una proposta che prevede un modello ispirato a quello italiano. Questo è basato sull’interoperabilità tra le diverse e-fatture degli Stati membri per automatizzarne i processi di elaborazione dei dati contenuti nella fattura elettronica.

Accertamento sintetico: cos’è e come funziona

L’accertamento sintetico, conosciuto più comunemente come redditometro, è uno strumento utilizzato dal Fisco. Serve a determinare il reddito presunto dei contribuenti. Basa i calcoli sulle spese sostenute ed effettuati dai vari soggetti. È presente in Italia dal lontano 1973, ma rivisitato e potenziato nel 2010 in seguito al decreto legge n° 78.

Questo strumento è utilizzato dall’Agenzia delle Entrate. Serve quindi a determinare il reddito complessivo netto dei contribuenti e prende in esame le spese generiche sostenute dai vari soggetti. In base alle spese, Ade, determina il reddito netto e spetta al contribuente la prova contraria. In altre parole è a carico dell’utente dimostrare all’Agenzia delle Entrate che le spese sostenute sono state pagate con redditi diversi da quelli posseduti durante il periodo d’imposta (vale a dire preso in esame), oppure con redditi che non partecipano alla formazione del reddito imponibile, o ancora con redditi soggetti, o esenti, dalla ritenuta alla fonte.

Accertamento sintetico: dalle origini ad oggi

Per conoscere meglio questo particolare strumento del Fisco, partiamo proprio dalle sue origini. È introdotto nel 1973, dall’articolo n°38, c. 4 a 8, DPR n°600/1973. Fino al 2008 l’accertamento sintetico previsto dalla legge, prevedeva:

“… Con riferimento esclusivo alle persone fisiche, che prevede che l’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’art. 39 del DPR n. 600/1973, può in base ad elementi e circostanze di fatto certo, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato”.

Nel 2010 le disposizioni sono state rivisitate. Oggi, infatti, l’accertamento sintetico e quindi il relativo redditometro consiste nella:

“… Determinazione sintetica del reddito complessivo ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. L’ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fi ni dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione”.

Una forma leggermente diversa, con termini modificati che, in sostanza, comunque prevede sempre il redditometro quale strumento per l’accertamento del reddito netto di un contribuente. A lui poi l’onere della prova contraria.

Accertamento sintetico

Accertamento sintetico: a chi si applica

L0’accertamento sintetico è applicabile a tutte le persone fisiche ai fini di determinare l’imposta sul reddito. È inoltre applicabile a tutte le persone fisiche  che esercitano imprese, arti e professioni. In quest’ultimo caso il reddito complessivo dei soggetti deve risultare essere inferiore a quello a loro attribuibile, in base a tutte le spese sostenute nel periodo d’imposta esaminato e ai relativi indici di capacità contributiva. In altre parole si ricorre al redditometro, solo quando il reddito presunto supera di almeno il 20% di quello realmente dichiarato.

Il calcolo del reddito è eseguito in base a specifici indicatori di capacità contributiva. Il Fisco prende in esame specifiche spese sostenute dal soggetto durante il periodo d’imposta e ne moltiplica gli importi per determinati coefficienti di riferimento. I coefficienti sono legati alla classe di appartenenza del contribuente.

Accertamento sintetico: ecco come funziona

Cerchiamo adesso di capire nel dettaglio come funziona l’accertamento sintetico. Le caratteristiche prese in considerazione sono tre:

  • Composizione familiare – i calcoli sono effettuati valutando la situazione familiare del contribuente. Quindi si tiene conto se è single, oppure in coppia e se ha o no dei figli.
  • Età – tre i diversi scaglioni di appartenenza: fino a 35 anni, da 35 a 64 anni e oltre i 65 anni.
  • Area geografica di riferimento – in base alla residenza del contribuente sul territorio nazionale.

Ogni contribuente è identificato all’interno di specifiche classi. A ciascuna classe corrispondono dei coefficienti. Le spese effettuate dai contribuenti nell’arco del periodo d’imposta, sono moltiplicate per i relativi coefficienti. Il risultato corrisponde al presunto reddito netto. Agenzia delle Entrate, dopo aver calcolato l’importo, invia comunicazione al contribuente. In seguito alla ricezione dell’avviso, spetta al contribuente presentarsi presso gli uffici AdE competenti per territorio, e fornire le prove che giustificano le eventuali differenze tra spese e reddito dichiarato.

Successivamente all’accertamento sintetico, il contribuente può richiedere un accertamento di adesione. Agenzia delle Entrate mette inoltre a disposizione un sistema, chiamato Redditest che consente di calcolare preventivamente un’eventuale congruenza tra reddito dichiarato e spese sostenute.

Conservazione digitale: cosa cambia dal primo gennaio 2022

La conservazione digitale cambia dal primo gennaio 2022. L’AgID, l’‘Agenzia per l’Italia digitale, ha stilato delle nuove linee guida alle quali ognuno dovrà adeguarsi entro il 31 dicembre 2021. Gli obiettivi dell’agenzia sono la regolamentazione della natura e della funzione del sistema di conservazione, ruoli e funzioni dei soggetti coinvolti e la descrizione minuziosa dell’intero processo. L’aggiornamento delle linee guida ha lo scopo di creare un’unica regolamentazione uniforme sull’argomento della conservazione digitale. Finora infatti le norme di riferimento erano dettate dal

  • Codice dell’amministrazione digitale – articolo 71
  • DPCM del 13 novembre 2014 – Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici
  • DPCM 3 dicembre 2013 – Regole tecniche in materia di sistema di conservazione

Vediamo quindi insieme nel dettaglio cosa cambia da gennaio 2022.

Conservazione digitale: come cambia il ruolo del Responsabile della Conservazione

Il Responsabile della Conservazione è la prima figura a essere interessata alle modifiche previste dalle nuove linee guida dell’AgID. In particolare si specifica che tale figura, nelle pubbliche amministrazioni, deve essere identificata nell’organigramma, in un responsabile o funzionario interno. È altresì specificato che tale figura deve essere formalmente nominata con adeguate competenze legali, informatiche e archivistiche.

Nel caso di soggetti privati invece, il ruolo può anche essere svolto da un soggetto esterno. Deve però essere terzo rispetto a chi gestisce il servizio di conservazione digitale e dotato di appropriate conoscenze.

Conservazione digitale

Che si tratti di un soggetto interno, piuttosto che esterno, il responsabile della conservazione ha specifica responsabilità civilistica. È quindi responsabile dei processi di conservazione e titolare del manuale della conservazione. Per dirla in altre parole. Dal prossimo anno non sarà più sufficiente nominare sulla carta un responsabile della conservazione. Questo dovrà invece attivarsi per porre in essere tutte una serie precisa di attività di controllo. Le attività devono servire a monitorare i processi di conservazione, anche se questi saranno poi svolti da un conservatore esterno.

Il responsabile della conservazione digitale andrà quindi a svolgere un ruolo di assoluta primarietà. Diventerà responsabile giuridicamente dei processi di conservazione digitale.

Conservazione digitale e metadati

I metadati sono associati ai documenti conservati digitalmente. Con le nuove linee guida il loro numero subirà un sostanziale aumento. Il numero e la tipologia di metadati associati ai documenti sarà superiore e serviranno per indicizzare, identificare e ricercare i documenti inviati al sistema di conservazione digitale.

La maggior parte delle novità introdotte sui metadati, impatterà i documenti prodotti dalle Pubbliche Amministrazioni. Ne sono un esempio, i dati di registrazione, come ad esempio il protocollo, il registro, ecc…. Non si applicheranno, invece, ai documenti prodotti in ambito privatistico (come ad esempio le scritture contabili, la dichiarazione dei redditi e le fatture elettroniche).

La cosa migliore, per tutti, sarebbe che i metadati fossero definiti sulla base della categoria documentale. Questo sistema è, ad esempio, applicato ai documenti di origine tributaria. Quest’ultimi sono individuati dal Decreto del Mef del 17 giugno 2014, in cui si specificano cognome, nome, denominazione, codice fiscale, partita Iva, data o associazioni logiche di questi ultimi.

Da tenere conto, inoltre, che moltissimi documenti digitali contengono già al loro interno i suddetti metadati. I documenti che posseggono già queste informazioni, non dovrebbero aver bisogno di una nuova specifica categoria documentale che ne espliciti separatamente il contenuto in questione.

La conservazione digitale è, e rimarrà sempre, un argomento molto importante e delicato. In ambito della fatturazione elettronica riveste un ruolo primario. È auspicabile che ogni modifica introdotta dall’AgiD sia volta a migliorare e coordinare le proprie regole con le norme fiscali/civilistiche. In questo modo i software gestionali delle imprese italiane godrebbero sicuramente di una maggiore semplificazione nello svolgimento delle proprie funzioni.

 

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Regolamento eIDAS: le nuove disposizioni relative alla fatturazione elettronica

Il regolamento eIDAS è l’acronimo di: Regolamento europeo per l’identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. Si tratta di un regolamento dell’Unione Europea che regola l’identificazione elettronica e i servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel Mercato europeo. Il regolamento ha sostituito la precedente direttiva 1999/93/EC. L’ultimo aggiornamento al nuovo regolamento eIDAS, datato 3 giugno 2021, ha introdotto delle interessanti novità relative all’archiviazione elettronica. Vediamo quindi di capire meglio quali sono queste novità, anticipate nell’articolo 45 octies.

Regolamento eIDAS: testo del Considerando

Il Considerando è la premessa al nuovo regolamento eIDAS e testualmente riporta:

Molti stati membri hanno introdotto requisiti nazionali per i servizi che forniscono un’archiviazione digitale sicura e affidabile al fine di consentire la conservazione a lungo termine di documenti elettronici e per i servizi fiduciari associati. Al fine di garantire la certezza del diritto e la fiducia è fondamentale fornire un quadro giuridico che agevoli il riconoscimento transfrontaliero dei servizi di archiviazione elettronica qualificati. Tale quadro potrebbe inoltre aprire nuove opportunità di mercato per i prestatori di servizi fiduciari dell’Unione.

Con questo paragrafo la Commissione Europea riconosce la presenza di norme nazionali relative alla fatturazione elettronica e all’archiviazione digitale. La commissione ha inoltrato formale proposta di regolamentare l’argomento con norme comuni. In questo modo, si augura la Commissione, si potranno aprire nuove ed interessanti opportunità di mercato per tutti.

Regolamento eIDAS: punti 47 e 48

I punti 47 e 48 del nuovo regolamento eIDAS specificano dettagli concernenti servizio di archiviazione elettronica qualificato.

Nell’articolo 47 è data la descrizione di “archiviazione elettronica” e cita:

“… Un servizio che consente la ricezione, la conservazione, la cancellazione e la trasmissione di dati o documenti elettronici al fine di garantire l’integrità, l’esattezza dell’origine e le caratteristiche giuridiche di tali dati o documenti per tutto il periodo di conservazione”.

L’articolo 48 invece specifica la definizione di “servizio di archiviazione elettronica qualificato”. L’archiviazione elettronica qualificata è quella che deve rispettare i requisiti previsti nell’articolo 45 octies. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale, l’archiviazione elettronica è definita come: “l’attività volta a proteggere e custodire nel tempo gli archivi di documenti e dati informatici”.

L’approccio all’argomento da parte della Comunità Europea e da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale, è assolutamente sovrapposto. In altre parole abbiamo seguito per filo e per segno le indicazioni della Comunità Europea per stilare le norme che regolamentano l’argomento relativo alla fatturazione elettronica e alla sua archiviazione.

Regolamento eIDAS: articolo 45 octies

L’articolo 45 octies invece introduce importanti novità. Riportiamo per esteso l’articolo:

Servizi di archiviazione elettronica qualificati

Un servizio di archiviazione elettronica qualificato per documenti elettronici può essere prestato soltanto da un prestatore di servizi fiduciari qualificato che utilizza procedure e tecnologie in grado di estendere l’affidabilità del documento elettronico oltre il periodo di validità tecnologica.

Regolamento eIDAS

Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento la Commissione mediante atti di esecuzione, stabilisce i numeri di riferimento delle norme applicabili ai servizi di archiviazione elettronica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.”

In sostanza l’articolo stabilisce due nuove fondamentali regole relative all’archiviazione elettronica. La prima è che ci si riferisce esclusivamente ai servizi qualificati. La seconda invece è che spetta alla Commissione stabilire delle regole obbligatorie per tutti, che referenziano gli standard da applicare al tema.

ETSI: Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

ETSI è un organismo internazionale, indipendente e senza fini di lucro. È responsabile della definizione e dell’emissione di standard nel campo delle telecomunicazioni in Europa. I tempi previsti per l’emissione dei nuovi standard richiesti dalla Commissione Europea, sono molto lunghi. Perciò è ipotizzabile che verranno revisionati semplicemente quelli già in vigore.

In particolare quelli relativi a:

  • ETSI TS 119 511 – Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) – Politica e requisiti di sicurezza per i fornitori di servizi fiduciari che forniscono la conservazione a lungo termine delle firme digitali o dei dati generali utilizzando tecniche di firma digitale.
  • ETSI TS 119 512 – Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) – Protocolli per fornitori di servizi fiduciari che forniscono servizi di conservazione dei dati a lungo termine.

Le nuove modifiche introdotte dal Regolamento eIDAS hanno messo in evidenza che la visione e le regole stilate e previste dalla Commissione e dal legislatore italiano, sono molto stretti.

Ricezione della fattura elettronica: dati e modalità di visualizzazione e archiviazione

Finora abbiamo sempre visto come fare a compilare correttamente una fattura elettronica. Per una volta però vogliamo metterci anche nei panni di chi la deve ricevere, magari per la prima volta. Quali sono i dati da fornire per farsi fare e inviare una fattura elettronica? Dove è possibile recuperarla? Come funziona la ricezione della fattura elettronica? Quando si acquistano dei beni, ad esempio, è possibile richiedere al fornitore la fattura per il materiale acquisito. In questo caso la prima cosa da fare è sicuramente quella di fornire tutti i dati completi e giusti al fornitore (oggi non è più sufficiente comunicare solo la partita IVA). Infine, una volta lasciati i dati, riceveremo la fattura e dovremo conservarla correttamente. Vediamo quindi come si svolgono nel dettaglio tutti questi passaggi.

Tutti i dati da comunicare

È sempre possibile recuperare le fatture inviate da fornitori dal proprio cassetto fiscale, ma rimane comunque un’operazione laboriosa e noiosa. Quindi per ricevere una fattura elettronica, senza doverla poi recuperare dal sito dell’Agenzia delle Entrate è necessario fornire o l’indirizzo PEC, oppure il Codice Destinatario a 7 cifre. Quest’ultimo è sempre fornito dal proprio software gestionale della fatturazione elettronica.

Unica alternativa rimane quella di indicare l’indirizzo telematico prevalente nel cassetto fiscale. In pratica è possibile indicare ad AdE sul cassetto fiscale l’indirizzo al quale è preferibile ricevere sempre le fatture elettroniche (PEC o Codice destinatario). Questo ha validità prevalente rispetto a qualunque altra informazione o indicazione si possa dare ai propri fornitori. Un sistema che garantisce di ricevere sempre le fatture con la modalità preferita. Anche così è quindi possibile evitare di dover consultare il cassetto fiscale, che rimane sempre la soluzione più scomoda di tutte.

Ricezione della fattura elettronica: dove recuperare i documenti

Una volta comunicati tutti i dati al fornitore, non resta che rimanere in attesa della ricezione della fattura elettronica.  Chi utilizza una software house come FatturaPRO.click, a questo punto, deve fare poco o nulla. Infatti, a seguito dei controlli eseguiti dal Sistema di Interscambio sulla fattura elettronica, basta importarla sul software gestionale che provvede in automatico a registrarla e archiviarla.

Ricezione della fattura elettronica

Chi invece non ha una software house deve fare qualche passaggio in più. La prima cosa da fare è quella di procurarsi uno strumento che consenta di aprire il formato XML nel quale sono solite essere inviate le fatture elettroniche. In seguito il documento deve essere salvato e successivamente registrato e archiviato. I primi tempi che entrò in vigore la fatturazione elettronica, molte aziende erano solite inviare ai propri clienti anche una copia cartacea delle fatture emesse. Oggi però è sempre più difficile e un’abitudine che sta lentamente (ma sistematicamente) cadendo in disuso.

Le fatture di acquisto non è obbligatorio numerarle, anche se aiuterebbe per l’organizzazione della propria attività. Devono però essere sempre registrate in un apposito registro e gli deve sempre essere attribuito un codice progressivo a ciascuna registrazione.

Detrazione IVA sugli acquisti

Nell’articolo precedente abbiamo visto cosa sono e quanti sono i codici IVA. Compilare una fattura elettronica richiede sempre molta attenzione, a tutti i dettagli e, soprattutto al campo IVA da comunicare ad Agenzia delle Entrate. I software gestionali della fatturazione elettronica, come FatturaPRO.click, aiutano tantissimo in queste operazioni, che invece rimangono sempre più difficoltose ed ostiche a chi ancora non usufruisce delle potenzialità di un gestionale.

Ricordiamo che è sempre possibile detrarre l’IVA sugli acquisti durante la liquidazione IVA del mese o trimestre di effettuazione. Tutti i documenti di acquisto ricevuti entro il 15 del mese successivo, possono essere detratti. Questo vale per tutte le fatture ad eccezione di quelle che si riferiscono a operazioni eseguite l’anno precedente. La liquidazione IVA è un momento molto importante nella vita contabile e fiscale di un’azienda. Anche in questo caso avere a disposizione una piattaforma completa e facile da usare come FatturaPRO.click, aiuta molto a semplificare tutti i passaggi.

Codici IVA: cosa sono, quali sono e a cosa servono

Chi è alle prese ogni giorno con le fatture elettroniche conosce bene l’importanza della compilazione corretta del campo IVA. Il sistema contabile italiano ha ideato una serie di codici IVA per identificare, in modo univoco, ogni casistica, natura dell’operazione, o eventuale motivazione di non applicabilità dell’aliquota IVA. I codici IVA sono anche conosciuto come “codici natura” e identificano tutti i diversi aspetti dell’operazione:

Compilare una fattura elettronica richiede particolare attenzione a tutti i dettagli relativi all’IVA che devono essere obbligatoriamente comunicati ad Agenzia delle Entrate. Per semplificare le procedure, i software gestionali della fatturazione elettronica, come ad esempio FatturaPRO.click, lo fanno quasi del tutto automaticamente, aiutando con suggerimenti e indicazioni durante la compilazione delle e-fatture.

Ogni documento deve quindi riportare l’indicazione dell’aliquota IVA e, qualora si trattassi di un’aliquota pari allo 0%, deve essere indicata la motivazione per la quale non è applicata l’imposta.

Codici IVA: struttura

I codici IVA hanno una struttura molto semplice. Sono sempre composti dalla lettera N che precede un numero. La lettera N è l’iniziale della parola “Natura” che indica appunto il codice di riferimento. Il numero invece classifica semplicemente la “natura” dell’operazione. Vediamo meglio nel dettaglio quanti e quali sono questi codici che tornano sempre molto utili in fase di compilazione di una fattura elettronica.

Codici IVA o Codici Natura: l’elenco completo

Escluso dalla base imponibile art.15                                                 N1       escluse ex art. 15

Codici IVA: NON SOGGETTI

Fuori campo Iva art. 2 DPR 633/1972                                               N2.2    non soggette

Fuori campo Iva art. 3 DPR 633/1972                                               N2.2    non soggette

Fuori campo Iva art. 4 DPR 633/1972                                               N2.2    non soggette

Fuori campo Iva art. 5 DPR 633/1972                                               N2.2    non soggette

Art. 7 bis DPR 633/1972 (cessione di beni extra-UE)                       N2.1    non soggette

Art.7 ter  DPR 633/1972 prestazione servizi UE (vendite)               N2.1    non soggette

Art.7 ter  DPR 633/1972 prestazione servizi extra-UE                     N2.1    non soggette

Art.7 quater DPR 633/1972 prestazione servizi UE (vendite)          N2.1    non soggette

Art.7 quater DPR 633/1972 prestazione servizi extra-UE                N2.1    non soggette

Art.7 quinquies DPR 633/1972 (prestazione servizi)                         N2.1    non soggette

Art.7 sexies, septies DPR 633/1972 (prestazione servizi)                 N2.1    non soggette

Art. 38 c.5 DL  331/1993                                                                   N2.2    non soggette

Art.17 c.3 DPR 633/1972                                                                  N2.2    non soggette

Art.19 c.3 lett. b DPR 633/1972                                                       N2.2    non soggette

Art. 50 bis c.4 DL 331/1993                                                              N2.2    non soggette

Art.74 cc.1 e 2 DPR 633/1972                                                          N2.2    non soggette

Art.19 c.3 lett. e DPR 633/1972                                                        N2.2    non soggette

Art.13 DPR 633/1972                                                                        N2.2    non soggette

Art. 27 c.1 e 2 DL 98/2011 (contribuenti minimi)                             N2.2    non soggette

Art.1 c.54-89 L. 190/2014 e succ. modifiche (regime forfettario)   N2.2    non soggette

Art.26 c.3 DPR 633/1972                                                                  N2.2    non soggette

DM 9/4/1993                                                                                     N2.2    non soggette

Art.26 bis L.196/1997                                                                        N2.2    non soggette

Art.8 c.35 L. 67/1988                                                                        N2.2    non soggette

Codici IVA: NON IMPONIBILI

Art.8 c.1 lett.a DPR 633/1972                                                           N3.1    non imponibili

Art.8 c.1 lett.b DPR 633/1972                                                           N3.1    non imponibili

Art. 2 c. 2, n. 4 DPR 633/1972                                                          N3.6    non imponibili

Art. 8 bis DPR 633/1972                                                                    N3.4    non imponibili

Art.9 c.1 DPR 633/1972                                                                    N3.6    non imponibili

Non imp. art.72 DPR 633/1972                                                        N3.6    non imponibili

Art. 71 DPR 633/1972                                                                       N3.6    non imponibili

Non imp. art. 8 c.1 lett. b-bis  DPR 633/1972                                   N3.1    non imponibili

Non imp. art. 8 c.1 lett. c DPR 633/1972                                          N3.5    non imponibili

Non imp. art. 8 bis c.2 DPR 633/1972                                               N3.4    non imponibili

Non imp. art.9 c.2 DPR 633/1972                                                     N3.1    non imponibili

Non imp.art.72 c.1 DPR 633/1972                                                    N3.1    non imponibili

Non imp. art.50 bis c.4 lett. g DL 331/93                                          N3.1    non imponibili

Non imp. art.50 bis c.4 lett. f DL 331/93                                           N3.2    non imponibili

Non imp. art.41 DL 331/93                                                               N3.2    non imponibili

Non imp. art.58 c.1 DL 331/93                                                         N3.2    non imponibili

Non imp. art.38 quater c.1 DPR 633/1972                                       N3.6    non imponibili

Non imp. art.14 legge n. 49/1987                                                    N3.1    non imponibili

Codici IVA

Codici IVA: ESENTI

Esente art.10 DPR 633/1972                                                            N4       esenti

Esente a.19 c.3 lett.a bis DPR 633/1972                                           N4       esenti

Esente art.10 n. 27 quinquies DPR 633/1972                                   N4       esenti

Esente art.10 n.18 DPR 633/1972                                                    N4       esenti

Esente art.10 n.19 DPR 633/1972                                                    N4       esenti

Codici IVA: NON ESPOSTA IN FATTURA

Art.36 DL n.41/1995              N5       regime del margine / IVA non esposta in fattura

Art.36 c.1 DL 41/1995            N5       regime del margine / IVA non esposta in fattura

Art.36 c.5 DL 41/1995            N5       regime del margine / IVA non esposta in fattura

Art.36 c.6 DL 41/1995            N5       regime del margine / IVA non esposta in fattura

Art. 74 ter DPR 633/1972 (Regime speciale agenzie di viaggio)      N5       regime del margine / IVA non esposta in fattura

Codici IVA: INVERSIONE CONTABILE

Art. 17 c.6 lett.a bis DPR 633/1972   N6       inversione contabile (reverse charge)

Art. 74 c. 7 e 8 DPR 633/1972           N6       inversione contabile (reverse charge)

Art. 17 c.5 DPR 633/1972                  N6       inversione contabile (reverse charge)

Art. 17 c.6 lett. a DPR 633/1972        N6       inversione contabile (reverse charge)

Art. 17 c.6 lett. b DPR 633/1972        N6       inversione contabile (reverse charge)

Art. 17 c.6 lett. c DPR 633/1972        N6       inversione contabile (reverse charge)

Art. 17 c.6 lett. a ter DPR 633/1972  N6       inversione contabile (reverse charge)

Art. 17 c.6 lett. d bis,d ter,d quater DPR 633/1972  N6       inversione contabile (reverse charge)

Art. 7 bis DPR 633/1972 (cessioni di beni UE)          N6       inversione contabile (reverse charge)

Art. 7 ter acquisti UE DPR 633/1972 N6       inversione contabile (reverse charge)

Art.7 quater DPR 633/1972 prestazione servizi (acquisti)   N6       inversione contabile (reverse charge)

Art.7 quinquies DPR 633/1972 prestazione servizi (acquisti)          N6       inversione contabile (reverse charge)

Fattura elettronica scartata: cosa fare quando Sdi non accetta un documento

Con l’ultimo articolo abbiamo visto quali sono alcuni dei messaggi che il Sistema di Interscambio (SdI) restituisce al trasmittente quando si invia una fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione. Il SdI però controlla e verifica tutte le fatture elettroniche, anche quelle tra privati con partita IVA. Dai controlli effettuati sono poi restituiti una serie di messaggi con i quali sono notificati eventuali errori da correggere. Quindi le fatture elettroniche possono essere scartate. A seconda del messaggio di scarto ricevuto bisogna comportarsi diversamente e seguire un processo diverso. Infine, dopo che la fattura elettronica scartata da SdI è corretta, si può procedere al rinvio al destinatario. Ma vediamo di capire meglio quali sono questi messaggi di scarto che il sistema invia e cosa fare quando si ricevono.

Fattura elettronica scartata: cosa significa e perché succede

Quando il Sistema di Interscambio riceve una fattura elettronica, la sottopone a scrupolosi controlli. A seguito di questi controlli, il documento può essere accettato e quindi recapitato al destinatario, oppure scartato. Quando la fattura è scartata, il trasmittente riceve entro 5 giorni una “ricevuta di scarto”, anche detta “notifica di scarto”. La fattura è considerata “non emessa”.

Quando si verifica questa situazione è necessario correggere opportunamente la fattura in questione e inviarla nuovamente al SdI. Correzione ed invio devono avvenire entro massimo 5 giorni dalla ricezione della notifica di scarto. Numero e data del documento non devono variare. La tempistica indicata per la riemissione della fattura va rispettata, per non incorrere nelle sanzioni per tardiva emissione della fattura.

Notifica di scarto: contenuto e significato

Il Sistema di Interscambio per notificare che una fattura elettronica scartata deve essere ricompilata, utilizza dei codici. Ogni codice corrisponde a un preciso errore e a una conseguente modifica e correzione da apportare al documento. Esistono moltissimi codici di errori che il sistema può segnalare, ma tra i più comuni, troviamo sicuramente l’errore:

  • 00324 – IdFiscaleIVA e CodiceFiscale non coerenti (cliente)
  • 00404 – Fattura duplicata
  • 00423 – Valore del campo PrezzoTotale non calcolato correttamente

L’elenco completo dei codici errore è presente sul sito delle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate.

Fattura elettronica scartata

Errore 00324 – IdFiscaleIVA e CodiceFiscale non coerenti (cliente)

Con questo errore il SdI segnala che sul documento inviato sono indicati in modo errato i campi P.IVA e Codice Fiscale del destinatario. Diversi i motivi che possono aver portato all’errore. Ad esempio, è possibile aver inserito il Codice Fiscale di una persona fisica, quando invece il destinatario è una società. Un altro comune errore è quello di inserire lo stesso dato per codice Fiscale e Partita IVA, quando invece il destinatario è una ditta individuale o un libero professionista.

Errore 00404 – Fattura duplicata

L’errore 00404 indica che è stato usato lo stesso numero di documento per più fatture. Questo accade, ad esempio, quando una fattura è trasmessa con software gestionale di fatture e un’altra invece utilizzando un canale alternativo, come il cartaceo o le email. Si tratta inoltre di un errore che può capitare quando si tratta dell’invio di una fattura elettronica alla pubblica amministrazione, accettata da SdI, ma scartata dall’ufficio di destinazione. In entrambi i casi, la nuova fattura emessa deve riportare un nuovo numero di documento.

Errore 00423 – Valore del campo PrezzoTotale non calcolato correttamente

Il valore riportato nel campo “PrezzoTotale” risulta errato. Accade quando si inserisce una percentuale di sconto con più di due valori decimali.

Fattura elettronica scartata: come correggere l’errore

A seconda del codice errore notificato da SdI, la fattura elettronica va corretta. Visto che la fattura elettronica scartata non è considerata emessa, non è necessario trasmette al sistema alcuna nota di variazione.

Eseguita la correzione si passa al rinvio del documento. La fattura è così sottoposta a un nuovo controllo da parte del Sistema di Interscambio. Se il controllo va bene, il sistema procede al recapito al cliente.

Per riemettere fattura elettronica scartata è possibile agire in tre diversi modi, spiegati da Agenzia delle Entrate, nella circolare 13 del 2 Luglio 2018:

  1. Emettere fattura con data e numero di documento invariato, entro 5 giorni dalla ricezione della notifica di scarto
  2. Emettere fattura con nuova data e numero di documento, rispettando la successione progressiva delle fatture
  3. Inviare fattura con una numerazione specifica che serve a mettere in evidenza che si tratta di un documento rettificato rispetto a quello precedente.