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Moneta elettronica: vantaggi per imprese, professionisti e cittadini

La moneta elettronica non corrisponde alle criptovalute. Si tratta infatti di una valuta che può essere archiviata elettronicamente su vari dispositivi, ma che, a differenza delle cripto, è supportata da una valuta Fiat. Inoltre è regolamentata dall’autorità centrale. Oggi, la moneta elettronica è una parte importante di ciascuna attività commerciale, che si tratti di un negozio fisico, piuttosto che di un e-commerce per la vendita di prodotti online.

Moneta elettronica: come funziona e cos’è

La moneta elettronica è una valuta archiviabile su:

  • smart card – carte di credito oppure carte di debito
  • sistemi informatici
  • smartphone

è una moneta largamente diffusa e utilizzata in tutto il mondo grazie agli accordi che banche, società finanziarie e processori di rete di monete elettroniche, hanno siglato nel corso del tempo. Oggi è praticamente quasi impossibile trovare un e-commerce che non accetti, come metodo di pagamento, la moneta elettronica per l’acquisto di beni e servizi.

La valuta ha un corso legale e il suo valore è stabilito dal governo che la emette ed è sempre supportata da una moneta fiat. Il denaro Fiat è una valuta a cui corrisponde un asset sottostante, come, ad esempio, l’oro, oppure l’argento. Vista l’ampia diffusione della moneta elettronica, piccole, medie e grandi imprese, la tengono seriamente in considerazione quando si tratta di scambi commerciali.

Tipi di moneta elettronica

Esistono due grandi categorie di monete elettroniche:

  1. Hard – è la valuta usata per transazioni irreversibili, cartolarizzate e di natura procedurale.
  2. Soft – è usata per transazioni reversibili e/o flessibili. Gli utenti possono gestire le proprie transazioni anche dopo aver effettuato il pagamento, richiedendone, ad esempio, l’annullamento o la modifica del prezzo pagato. Il periodo per effettuare eventuali modifiche è comunque limitato nel tempo. A questa categoria corrispondono le transazioni effettuate con i metodi più diffusi e conosciuti al mondo: PayPal, PayTM, Interac, carte di credito, ecc…

Moneta elettronica definizione e caratteristiche

Per essere definita tale, la moneta elettronica deve rispondere a determinate caratteristiche:

  • Riserva di valore – anche se elettronica è pur sempre una riserva di valore, archiviato elettronicamente fino al ritiro fisico vero e proprio.
  • Mezzo di scambio – serve per acquistare un bene o un servizio, vale a dire che è una forma di pagamento e quindi di scambio commerciale.
  • Misura il valore dei beni – come qualunque altra moneta anche quella elettronica serve a valutare il reale valore di un bene/servizio.
  • Pagamento differito – è usata per effettuare pagamenti differiti, cioè è usata come strumento di concessione di credito per rimborsare una fattura.

Moneta elettronica

La moneta elettronica e i suoi molteplici vantaggi

Da quando esiste, la moneta elettronica ha apportato una vasta gamma di benefici a livello globale. Che si tratti di aprire una nuova partita IVA e vendere prodotti online, piuttosto che fare impresa vecchio stile con un negozio fisico, il denaro elettronico ha regalato innumerevoli vantaggi a tutti:

  • Versatilità e praticità – è possibile effettuare pagamenti in qualunque parte del mondo e verso qualunque luogo nel mondo. Basta un click, è facile e veloce, un metodo pratico che non richiede alcuna abilità o conoscenza particolare per essere usato.
  • Tracciabilità e storicità – le transazioni effettuate con moneta elettronica lasciano il “segno”. Vale a dire che sono registrate digitalmente e possono essere seguite e ricontrollate anche a distanza di tempo.
  • Evita attività fraudolente – proprio grazie al fatto che risulta essere tracciabile e quindi per ogni operazione è possibile risalire a dati e informazioni relative, le transazioni sono più sicure e scongiurano i rischi di frodi e attività sospette.
  • Immediatezza – Le transazioni elettroniche sono rapide e immediate. Il denaro è trasferito istantaneamente da una parte all’altra, con una velocità mai sperimentata prima dall’economia globale.
  • Sicurezza – è un metodo di pagamento sicuro perché tracciabile e protetto da misure di sicurezza avanzate (autenticazione e tokenizzazione).

Istituto di moneta elettronico

Gli attori che prendono parte alla produzione e circolazione della moneta elettronica sono tre:

  1. istituzioni finanziarie (banche) – elaborano le transazioni
  2. società non bancarie – produttrici di software e hardware usati nelle e per le operazioni digitali
  3. portafogli digitali (wallet) – magazzini virtuali per la moneta che, attraverso la verifica delle credenziali dei vari utenti, permettono la gestione quotidiana del denaro elettronico.

Il denaro elettronico rappresenta quindi il futuro dei pagamenti e delle transazioni mondiali. I consumatori sono ormai abituati a usare i mezzi di pagamento elettronico e hanno accettato tranquillamente anche scontrini elettronici e fatture elettroniche. Il mondo cambia e punta alla digitalizzazione globale per semplificare e velocizzare al massimo il commercio mondiale.

Cosa vendere online per avere successo

Chi desidera aprire una partita iva e cimentarsi in un negozio online deve conoscere molto bene il mercato, domanda e offerta, attuale. Il settore online ha conosciuto, negli ultimi anni, un’impennata vertiginosa. Le previsioni sostengono che entro il 2040 ingloberà addirittura il 95% delle transazioni effettuate nel mondo. Oggi rappresenta circa il 14-18% delle vendite globali al dettaglio. Per avere successo è importante sapere cosa vendere online e puntare sui prodotti giusti, molto richiesti e poco costosi da acquistare, ma che abbiano un discreto margine di guadagno.

Cosa vendere online per guadagnare

Gli articoli vendibili online sono una moltitudine. La prima grande distinzione da fare è tra articoli fisici e quelli digitali. I primi hanno un valore percepito superiore rispetto ai secondi perché sono effettivamente prodotti fisicamente. Le materie prime, la produzione e la distribuzione hanno quindi un loro costo. Sono quindi una categoria che comporta un maggior costo perché richiedono anche un eventuale immagazzinamento e smercio.

I prodotti digitali invece richiedono meno risorse. L’articolo è prodotto solo una volta e rivenduto infinite volte. Per quanto sia più semplice vendere articoli digitali, perché la loro realizzazione non comporta alcuna catena di produzione e/o approvvigionamento, sono anche più facili e soggetti alla contraffazione.

Come vendere le cose online: domande e risposte

Per vendere online bisogna prima chiedersi per quale ragione gli utenti vorrebbero comprare un determinato prodotto. Ci sono diverse ragioni per le quali un utente dovrebbe decidere di acquistare un determinato prodotto su internet:

  • soddisfa un reale e quantificabile bisogno
  • soddisfa un’esigenza emotiva, non precisamente quantificabile
  • si tratta di un articolo che è “necessario avere” anche se non serve effettivamente a qualcosa

Alla fine, qualunque sia la motivazione che spinge un utente verso l’acquisto di un prodotto, l’importante è essere originali, offrire sempre prezzi giusti, vendere prodotti personalizzabili e riuscire a vendere oggetti collegabili tra loro.

Cosa vendere online per avere successo

Cosa fare per vendere online

Per fare impresa e vendere online la prima cosa da fare, oltre ad aprire una nuova partita IVA ad hoc, è quella di trovare una propria nicchia di riferimento. Individuare una nicchia significa localizzare una sorta di vuoto presente sul mercato, che è possibile quindi colmare vendendo i propri articoli. Per trovarla occorre eseguire un’accurata ricerca di mercato andando a individuare quello che piace e a chi piace. Aiuta molto spulciare le grandi piattaforme di vendita online, come Amazon, eBay o Reddit.

Individuata la nicchia si passa invece alla ricerca delle parole chiave che indicano precisamente e identificano il/i prodotto/i da vendere. È importante sapere come Google riesce a far trovare agli utenti quel determinato prodotto. In questo modo tutto il marketing, nonché la piattaforma di vendita vera e propria, saranno improntati a valorizzare i termini più comuni utilizzati dagli utenti quando effettuano le ricerche dei prodotti interessanti.

È inoltre molto importante conoscere le “criticità dei prodotti da vendere. Leggere commenti e opinioni che gli utenti lasciano su prodotti simili acquistati da competitor, aiuta a capire su quali fattori/elementi fare pressione, oppure evitare di spingere. Ad esempio, se la maggior parte degli acquirenti si lamenta che un tale prodotto risulta non impermeabile, nella descrizione della scheda dell’oggetto sul proprio portale, è furbo evidenziare quanto invece lo sia quello che si cerca di piazzare.

Cosa vendere online per avere successo

L’ultimo consiglio da seguire per trovare cosa vendere online e riuscire a guadagnare è quello di sfruttare le tendenze. Gli articoli di tendenza corrispondono agli ultimi usciti, quelli che attirano sempre una grandissima attenzione e che tutti cercano e vogliono. È fondamentale riuscire a individuare prima della concorrenza le ultime tendenze. Per farlo basta darsi un’occhiata in giro:

  • leggere e ascoltare i social media
  • utilizzare Google Trends
  • seguire Trend Hunter
  • usare Reddit come fonte d’informazioni
  • individuare gli articoli più venduti su grandi e famose piattaforme come Amazon oppure Etsy.

Importante non soffermarsi sulle tendenze lampo che nascono e muoiono nel giro di pochissimo tempo. Una tendenza vera è qualcosa che perdura nel tempo, o meglio, all’inizio esplode e con il tempo l’interesse scema ma non scompare del tutto, offrendo comunque buone opportunità di guadagno. Una tendenza soddisfa comunque delle esigenze e lo fa in modi diversi e sempre nuovi. In altre parole un articolo valido da vendere sul web per guadagnare è un prodotto che soddisfa un’esigenza dell’utente e che appaga le aspettative nel tempo presentandosi in modi sempre nuovi e diversi.

Rilevare un’ attività già avviata: conviene?

Rilevare un’attività già avviata non è uno scherzo. Si tratta di una decisione che deve essere ponderata sotto molti aspetti. Non è detto che per diventare imprenditori sia necessario partire obbligatoriamente da zero, ma se l’intenzione è quella di farsi carico di un’impresa già in essere, allora bisogna prestare la massima attenzione. Rilevare una precedente attività può valere per moltissime diverse tipologie d’imprese: bar, ristoranti, negozi e qualunque altra società e attività generica. I rischi sono sempre in agguato dietro l’angolo, quindi, prima d’intraprendere questa strada è giusto considerare tutti i pro e tutti i contro.

Rilevare un’ attività già avviata: i vantaggi

Rilevare un’impresa preesistente conta dei vantaggi, commerciali, strategici ed economici:

  1. acquisire una clientela fidelizzata
  2. implementare un know-how consolidato
  3. tempi di ritorno sull’investimento sostenuto, molto ridotti
  4. beneficiare di una posizione sul mercato già esistente
  5. avere da subito ben chiara l’idea del proprio giro d’affari
  6. ridurre il rischio d’impresa
  7. ridurre i tempi di avviamento

Un’attività ceduta lascia, però, adito a pensare che dietro possano esserci problemi e magagne. Non sempre è così. Ci sono tantissimi motivi per cui un imprenditore potrebbe decidere di chiudere partita Iva e/o dedicarsi ad altro nella propria vita. Qualche volta. Capita che il business di una vita possa entrare in conflitto con altri aspetti della vita di una persona (familiari, affetti, passioni, ecc…). In altri casi, invece, alcune persone possono semplicemente decidere di cambiare mestiere, lasciando tutto quello che hanno sempre fatto nella vita e andando a vivere da un’altra parte facendo un altro lavoro.

L’importante è stare molto attenti e valutare approfonditamente la situazione economica e finanziaria di un’impresa ceduta.

Rilevare un’ attività già avviata

Rilevare un’attività commerciale: gli svantaggi

Nel momento in cui un’azienda è rilevata, si acquisiscono i suo prodotti/servizi e la sua clientela. Un’operazione molto spesso sottovalutata, ma che presenta anche notevoli rischi e svantaggi:

  1. rischi economici visibili unicamente in seconda analisi
  2. prodotti venduti incompatibili con la nuova filosofia imprenditoriale
  3. clientela legata eccessivamente alla precedente conduzione
  4. collaboratori e fornitori in disarmonia con la nuova impresa
  5. processi non funzionai a seguito della partenza della persona cedente
  6. immagine negativa
  7. grado di notorietà molto basso o comunque non altezza delle prospettive
  8. necessità d’investimenti cospicui per sostituire e/o modernizzare le infrastrutture rilevate riconosciuti solo dopo la fase iniziale di valutazione
  9. difficoltà da parte del personale/clienti ad accettare la nuova gestione, con un crescente malcontento che può portare a provocare problemi di accettazione diffusi.

Come rilevare un’attività già avviata: fattori da valutare

Prima d’intraprendere questa impresa, è necessario interrogarsi a fondo sul progetto da realizzare. I fattori da valutare sono:

  • Posizione – la collocazione dell’attività da rilevare è importante, soprattutto se esistono limiti spaziali da rispettare. In caso contrario è comunque giusto tener conto della posizione di un’attività in ottica di commercio e guadagni, se si trova vicino a papabili nuovi clienti, o se è circondata dalla concorrenza.
  • Dimensione – esiste una sostanziale differenza tra rilevare una “bottega” piuttosto che una “multinazionale”. Ognuno deve quindi fare i conti con le reali disponibilità e con quello che vuole diventi il proprio stile di vita e obiettivo di business.
  • Settore – in tutti i settori conta l’esperienza, quindi è logico pensare che rilevare un’attività già avviata sia più semplice se fatto all’interno di una categoria già conosciuta.
  • Stile di vita – anche in questo caso ognuno deve calcolare ciò che è disposto a fare, non fare oppure a sacrificare, prima di decidere in cosa “imbarcarsi”.

Come rilevare un’attività commerciale: fondi e finanziamenti

Ogni attività richiede un budget. Che si tratti di una nuova impresa, piuttosto che di una già avviata, il denaro è sempre necessario. Esistono diversi metodi per ottenere finanziamenti esterni:

  • Finanziamento bancario – il più classico dei metodi esistenti. Gli istituti bancari sono sempre ben disposti a finanziare attività già avviate, in buona salute e con tutte le garanzie richieste.
  • Seller financing (finanziamento da parte del venditore) – il venditore, qualche volta, accetta di un pagamento dilazionato della vendita dell’attività come forma d’investimento nella stessa.
  • Business Angel o Venture Capital – finanziatori esterni disposti a instaurare un rapporto di partnership. Loro mettono il capitale, mentre l’acquirente si occupa di farlo fruttare.

Oltre a tutto questo esistono anche diverse agevolazioni imprese stanziate dal Governo, come, ad esempio il Fondo Impresa Donna che possono essere determinanti per far funzionare al meglio un’attività rilevata.

Condominio e Fattura elettronica: le novità per amministratori e condomini

È davvero necessario emettere una fattura elettronica condominio o è sufficiente la fattura di cortesia? Nonostante siano passati diversi anni da quando la fattura elettronica è entrata in vigore, sono ancora necessarie alcune precisazioni, soprattutto per quanto riguarda la corretta gestione dell’amministrazione condominiale.

Condominio e Fattura elettronica: un soggetto giuridico privo di partita Iva

Dal 1° gennaio 2019 la fattura elettronica è diventata obbligatoria anche i soggetti privi di partita IVA. È quindi necessario emettere fattura elettronica per tutte le operazioni effettuate nei confronti di soggetti senza partita IVA, come, ad esempio: privati consumatori, enti non commerciali dotati di solo codice fiscale e condomini.

Il condominio è infatti considerato un soggetto giuridico senza partita IVA. È titolare solo del codice fiscale ed è quindi destinato a ricevere fattura elettronica. Questo significa che i fornitori titolari di partita IVA che emettono fattura nei confronti di un condominio, sono tenuti a seguire le regole generali relative alla fatturazione elettronica. In altre parole chi emette fattura nei confronti di un condominio, deve:

  1. compilare la e-fattura in formato XML
  2. inviare il documento al Sistema di Interscambio
  3. inserire il codice fiscale condominiale nel relativo campo
  4. inserire “0000000” (7 volte zero) nel campo “codice destinatario” (in alternativa usare il recapito specifico del condominio)
  5. è facoltativo inviare copia analogica della fattura al condominio
  6. avvisare l’Amministratore condominiale che la copia analogica è solamente un duplicato di cortesia, mentre l’originale si trova, sotto forma digitale, nell’area riservata del contribuente all’interno del portale dell’Agenzia delle Entrate.

Condominio e Fattura elettronica

Condominio e Fattura elettronica: la copia di cortesia

La stessa Agenzia delle Entrate ha specificato, nel provvedimento n. 89757 del 30/04/2018, che il fornitore deve rilasciare al cliente finale:

“copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal Sistema di Interscambio nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate”. 

Il fornitore deve quindi inviare e/o consegnare tramite i canali tradizionali, copia analogica di cortesia al condominio. Nonostante questa specifica, l’unica fattura valida ai fini fiscali è la fattura elettronica redatta in formato XML. Proprio per questo motivo, la copia analogica deve, obbligatoriamente, riportare la dicitura: “copia analogica di fattura elettronica inviata allo SdI”.

Vista la normativa e l’attuale situazione, sono in tanti a chiedersi l’utilità della copia di cortesia. Il condominio è semplicemente un privato consumatore, visto che non possiede partita IVA. In quanto tale, quindi l’amministratore deve semplicemente limitarsi a ricevere copia di cortesia della fattura e verificare invece, per i fini fiscali, la fattura elettronica sul proprio cassetto.

Fattura elettronica e condominio: la validità della copia di cortesia

Ai fini fiscali l’unica fattura valida è quella elettronica. La copia analogica serve solo a effettuare un controllo documentale. Quando e se si dovessero verificare una discordanza di dati tra la copia analogica e quella digitale, sono ritenuti validi quelli riportati sulla copia elettronica. Alla luce di quanto affermato finora, sembra davvero superfluo per un condominio dover ricevere per forza copia cartacea di cortesia.

Anche l’accertamento dei dati della copia analogica senza insensato, visto che gli unici dati validi sono quelli riportati sulla fattura elettronica. Nonostante questo è necessario e doveroso che l’Amministratore condominiale verifichi la correttezza dei dati sulla copia cartacea e si accerti che la copia inviata all’SdI sia compilata correttamente.

Runts terzo settore: cos’è e da quando è operativo

Il Runts terzo settore è il Registro Nazionale del Terzo Settore. Un registro unico, operativo dal 23 novembre 2021 che permette a tutti gli iscritti di fregiarsi della qualifica di Ente del terzo settore. Gli iscritti possono godere di molte agevolazioni previste proprio per il terzo settore.

Registro unico nazionale del terzo settore

Il RUNTS terzo settore è un registro, e strumento fondamentale, agli enti no profit, per farsi conoscere e riconoscere come tali e godere di diverse agevolazioni previste da legge. Nel registro sono riportate diverse informazioni di base di ciascun ente. Le informazioni registrate digitalmente sono:

  1. denominazione
  2. forma giuridica
  3. sede legale e le eventuali sedi secondarie
  4. data di costituzione
  5. oggetto dell‘attività d’interesse generale
  6. codice fiscale o la partita iva
  7. possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo
  8. generalità dei rappresentanti legali
  9. generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali
  10. modifiche agli atti fondamentali
  11. rendiconti
  12. bilanci d’esercizio
  13. bilancio sociale

Runts terzo settore

Runts terzo settore: la struttura

Il Registro unico nazionale del terzo settore è suddiviso in sette sezioni:

  • Organizzazioni di volontariato
  • Associazioni di promozione sociale
  • Enti filantropici
  • Imprese sociali, incluse le cooperative sociali
  • Reti associative
  • Società di mutuo soccorso
  • Altri enti del Terzo settore

Un ente non può essere iscritto contemporaneamente in due o più sezioni. Fanno eccezione gli enti che rientrano nella sezione reti associative.

Iscrizione RUNTS: come funziona

L’iscrizione al RUNTS è disciplinata dal Decreto Ministeriale n°106 del 2020. La registrazione prevede che la domanda d’iscrizione sia presentata dal rappresentante legale dell’ente o dalla sua rete associativa, insieme a:

  • deposito di atto costitutivo
  • statuto
  • altri documenti e informazioni richieste dal decreto menzionato

Il deposito deve avvenire presso l’ufficio competente che può essere:

  • l’ufficio regionale o provinciale competente
  • l’ufficio statale per l’iscrizione nella sezione delle reti associative

In particolari circostanze, al momento della registrazione, l’ufficio competente acquisisce anche la documentazione antimafia. I casi queste informazioni sono richieste sono:

  • l’ente ha superato per due esercizi consecutivi 1.100.000 euro di totale attivo dello stato patrimoniale
  • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, superano i 2.200.000 euro sempre per due esercizi consecutivi
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio sono oltre 12 unità.

Gli uffici competenti verificano la sussistenza dei requisiti minimi necessari all’iscrizione al RUNTS terzo settore, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. In questo lasso di tempo l’ufficio può infine decidere se iscrivere o meno l’ente che ha inoltrato domanda, o invitarlo a completare e integrare la richiesta con ulteriore documentazione. Vige il silenzio assenso, secondo il quale, oltre i 60 giorni, la domanda è considerata automaticamente accolta.

Iscrizione RUNTS: l’eccezione dei 30 giorni

Esiste un’eccezione all’accettazione nei 60 giorni standard previsti da legge. Quando l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente del Terzo settore sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative e approvati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’iscrizione avviene entro soli 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Se la domanda dovesse essere respinta, l’ente può fare ricorso al tribunale amministrativo competente sul territorio.

RUNTS entrata in vigore in scopo

Il RUNTS terzo settore è operativo dal 23 novembre 2021. I soggetti iscritti nel registro possono fregiarsi del titolo di Ente del Terzo Settore. Diversi gli scopi della registrazione:

  1. acquisizione della qualifica di Ente di Terzo Settore (ETS)
  2. acquisizione della denominazione di Organizzazione di Volontariato (ODV)
  3. assegnazione della qualifica di Ente Filantropico o Rete Associativa
  4. acquisizione della qualifica Associazione di Promozione sociale (APS)
  5. accedere ad agevolazioni fiscali (accedere al 5 per mille)
  6. accedere a contributi pubblici o stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni
  7. acquisire personalità giuridica

Il RUNTS è pubblico e può essere consultato da tutti telematicamente. È gestito dall’Ufficio Statale, dagli Uffici Regionali e dagli Uffici Provinciali RUNTS. Ciascun ufficio è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, presso ciascuna Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Fatturazione elettronica per Forfettari: si parte dal 1° luglio

La situazione odierna dei forfettari

Professionisti ed aziende cosiddetti forfettari non addebitano al cliente il pagamento dell’IVA dovuta per la transazione da parte del committente (in rivalsa). Questo tipo di contribuente viene inoltre esonerato non solo dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta ma anche da tutti gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal D.P.R. n. 633/1972 (registrazione delle fatture, dichiarazione IVA annuale, etc.). Far parte di questo regime fa sì che la fatturazione elettronica verso i privati non sia obbligatoria, tuttavia, a partire dal 1° luglio la fatturazione elettronica per forfettari cambierà.

Fatturazione elettronica per Forfettari: quando entrerà in vigore?

Come menzionato nel nostro ultimo articolo Fatturazione elettronica per Forfettari: obblighi e novità dal 2022. Grazie alla decisione presa dal Consiglio Europeo (decisione n. 2021/2251 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE del 17 dicembre 2021) e quella dello scorso 13 aprile dal Governo, ci saranno dei cambiamenti importanti nel nostro paese. In quest’ultima il Governo ha approvato un nuovo decreto urgente, dove si stipulano finalmente le tempistiche della e-fattura per i forfettari. L’obbligo inizierà dal 1° luglio di quest’anno.

E-fattura per Forfettari: le tempistiche

Fino a ora l’accesso al regime forfettario determinava l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica verso i privati (come da articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 127/2015). Si è provato, nel 2015, a incentivare all’utilizzo della fatturazione elettronica, con la legge di Stabilità, che stipulava che per i forfettari che utilizzano esclusivamente fatture elettroniche, l’accertamento per il termine di decadenza si sarebbe ridotto di un anno.

Nonostante ciò, a partire dal primo giorno del mese di luglio scatterà l’obbligo della fatturazione elettronica anche per il regime forfettario. Tuttavia, ci sono delle tempistiche da precisare. Secondo la bozza rilasciata negli ultimi giorni, il primo trimestre sarà strettamente transitorio. Questo significa che dall’inizio di luglio fino alla fine di settembre non scatteranno sanzioni. Inoltre per i sogetti con fatturato inferiore a 25 mila euro (soglia ancora in fase di definizione), la fatturazione elettronica non sarà ancora obbligatoria. 

Questo trimestre avrà lo scopo di dare l’opportunità alle persone e alle piccole imprese di adeguarsi ai cambiamenti.

 

Fatturazione elettronica per forfettari

Fatturazione elettronica per Forfettari: perché è necessaria?

L’obbligo di emissione, esclusivamente di fatture elettroniche per le partite IVA di regime forfettario, è espressamente richiesto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per provare a evitare in misura maggiore l’evasione fiscale. Questo permetterebbe di avere una migliore tracciabilità dei documenti, a differenza di quelli cartacei. Occorre però evidenziare che il passaggio all’utilizzo delle fatture elettroniche non ha avuto un impatto significativo sui costi a carico dei soggetti titolari di partita IVA, ma al contrario, ha permesso di automatizzare molti processi che oggi sono eseguiti in automatico, permettendo alle piccole aziende di alleggerire il peso della burocrazia sul personale e quindi un’ottimizzazione del lavoro dello stesso.

I suggerimenti di Fatturapro.click

La nostra missione fin dall’inizio è stata non solo di cercare una soluzione per l’assolvimento dell’imminente obbligo, ma di creare uno strumento che potesse trasformarlo in un’opportunità, capire come avrebbe potuto essere utile, migliorando e alleggerendo la vostra attività quotidiana.

FatturaPRO.click ha sviluppato un metodo che semplifica il processo di emissione del documento fiscale allo scopo di ottimizzare la gestione delle attività, introducendo strumenti davvero utili che automatizzano procedure, effettuano controlli, intercettano e limitano gli errori.

Se fai parte del regime forfettario e non emetti ancora i documenti in formato digitale FatturaPRO.click è la piattaforma giusta per te. Pensa in grande, pensa a quello che ti serve davvero ogni giorno. Cogli l’occasione, grazie a questa digitalizzazione che rende possibile ottenere in ogni momento le informazioni aggiornate che ti occorrono. 

Ad esempio quanto cubano i tuoi acquisti per:

  • capire se ti conviene ancora il regime forfettario
  • avere sempre sotto controllo chi ti deve dei soldi e quanto, 
  • valutare i rischi ed essere avvisato se qualcosa non va o un documento è stato scartato oppure non è stato recapitato.

Con noi oggi puoi:

  • automatizzare determinate attività: l’emissione di una fattura o di uno scontrino alla ricezione di un ordine e/o di un incasso, 
  • inviare solleciti, 
  • effettuare pagamenti alla scadenza.

Tutto questo grazie alla Fattura Elettronica di FatturaPRO.click, certo puoi farne tranquillamente a meno, ma sei davvero sicuro che sia la scelta giusta? Anche il tuo più diretto concorrente la pensa così? Aspetterai fino alla fine del periodo transitorio, oppure ti organizzerai diversamente?

Sappi che non ti serve un programma di contabilità complesso per ottenere questi risultati. Serve, prima di tutto, lo spirito giusto, un po’ di lungimiranza e lo strumento adeguato per le tue esigenze: a quel punto risulterà una scelta naturale.

Superbonus 110 ultime notizie: quarta cessione del credito d’imposta

Se vi state chiedendo ancora una volta quali sono, in merito al Superbonus 110, ultime novità, iniziative, aggiornamenti e agevolazioni, sappiate che sono nuovamente cambiati i termini stabiliti per la cessione del credito. Di nuovo in discussione la legge del decreto n°17 del 1° marzo 2022, nella quale è inserita la possibilità di una quarta cessione del credito. Vediamo quindi come funziona, a oggi secondo le ultime novità, la cessione del credito, alla banca o alla posta, oppure lo sconto in fattura.

Superbonus 110 ultime notizie sulla cessione del credito

L’articolo 119 del Decreto Rilancio, ha stabilito che, per i bonus edili, come ad esempio il 100, è possibile richiedere la detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, oppure lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Lo sconto in fattura, così come spiega il termine stesso, permette di sfruttare uno sconto direttamente nella fattura del fornitore. La cessione del credito, invece, consiste nel cedere il proprio credito agli istituti bancari, istituti assicurativi, fornitori, o altri intermediari terzi. A questi è richiesto di anticipare gli importi per conto del committente.

Cessione del credito: l’onere della banca

Chi chiede di usufruire dell’agevolazione rappresentata dalla cessione del credito, deve essere consapevole che non si tratta di un’operazione a costo zero. Infatti, se da una parte gli istituti bancari concedono la liquidità necessaria al committente, dall’altra trattengono una parte del credito d’imposta. Quest’ultimo serve a coprire le spese sostenute dalle banche per la gestione delle pratiche  e l’erogazione dei soldi.

Il credito d’imposta è concesso se e solo se i pagamenti del finanziamento avvengono a SAL, vale a dire a stato avanzamento lavori, oppure alla fine delle opere, vale a dire a saldo. Il Decreto Sostegni ter ha introdotto la possibilità di cedere il credito d’imposta fino a un massimo di tre volte. La prima volta libera, le altre due subordinate a intermediari bancari e assicurativi autorizzati. Le cose cambiano invece con il Decreto Energia e la possibilità di accedere a una quarta cessione del credito, sulla quale è già stato detto che si tratta di:

“Un altro risultato è che è consentita nuovamente una cessione del credito ulteriore rispetto a oggi: questo è un fatto positivo, perché dà la possibilità a molte aziende di trovare più facilmente un compratore per il credito, e dunque di ricevere una boccata d’ossigeno”. 

Superbonus 110 ultime notizie

Superbonus 110 ultime notizie sulla quarta cessione del credito

Il Decreto Energia ha introdotto quindi la possibilità di optare per una quarta cessione del credito maturato. La legge stabilisce che banche e intermediari terzi, una volta soddisfatte le precedenti richieste, possano erogare una quarta cessione di credito. Inizialmente banche e istituti intermediari autorizzati erano considerati responsabili solidamente per il recupero dell’importo. Oggi, invece, qualcosa è cambiato e sembra che non debbano più essere considerate tali.

Antonio Federico, capogruppo del Movimento 5 stelle e relatore del Decreto Energia ha detto:

“L’emendamento al decreto Energia, a firma mia e del collega relatore Squeri, introduce la possibilità di una quarta cessione. Questo vale solo per i soltanto per i correntisti delle banche cessionarie. Un passo avanti significativo rispetto alla formulazione precedente del Governo che prevedeva la responsabilità solidale degli istituti di credito. L’interlocuzione con l’esecutivo ha prodotto una soluzione utile a sbloccare l’impasse in cui si trovano le imprese. Ora, infatti, potranno portare i crediti in compensazione alla quarta cessione”.

Tutte queste novità sono applicabili esclusivamente alle cessioni del credito comunicate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022. Importanti novità anche per i titolari di partita IVA e soggetti IRES. L’articolo 29 TER infatti, stabilisce delle novità anche per  i soggetti IRES e titolari di partita IVA. Chi trasmette dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, può inviare la comunicazione dell’esercizio delle opzioni relative allo sconto in fattura o della cessione del credito, anche oltre il 29 aprile, ma entro il 15 ottobre 2022.

Fatturazione elettronica per Forfettari: obblighi e novità dal 2022

La fatturazione elettronica per forfettari diventa, a breve, un obbligo. La Legge di Bilancio 2022 non prevede ancora l’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica anche ai soggetti che rientrano a far parte del regime forfettario. Non si tratta ancora di una misura entrata in vigore, ma il Governo sta studiando la proposta in modo tale da renderla effettiva forse già dalla metà di quest’anno.

La Commissione dell’Unione Europea ha dato il via libera con la decisione n° 2021/2251 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Ue del 17 dicembre 2021. Attualmente i contribuenti appartenenti al regime forfettario non addebitano l’IVA in rivalsa, né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti nazionali, intracomunitari e alle importazioni. Inoltre non vi è alcun obbligo di liquidazione e versamento dell’imposta, nonché obblighi contrattuali e dichiarativi. A oggi, i forfettari non hanno l’obbligo di emettere fatturazione elettronica verso i privati, mentre sono tenuti a farlo verso la Pubblica Amministrazione. La situazione, quindi, potrebbe cambiare nel giro di pochi mesi.

Forfettari e fattura elettronica: le disposizioni della Legge di stabilità 2015

La Legge di Stabilità 2015 ha previsto una serie di agevolazioni per i contribuenti appartenenti al regime forfettario. Tra queste ricordiamo che, chi ha un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, può godere di una riduzione di un anno del termine di decadenza dell’accertamento. Inoltre i contribuenti possono decidere di evitare di conservare le fatture cartacee e passare alla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse. Infine, per le fatture elettroniche ricevute, non esiste obbligo di conservazione sostitutiva. Rimane, invece, l’obbligo di conservare la fattura cartacea.

Fatturazione elettronica per Forfettari: l’ampliamento dell’obbligo

Il 31 dicembre 2021 è scaduto il termine entro il quale il Consiglio Europeo aveva concesso all’Italia l’autorizzazione per l’introduzione del regime della fatturazione elettronica anche tra privati.

Il Ministero dell’Economia ha chiesto la proroga fino al 31 dicembre 2024. Assieme a questa richiesta è stata inoltrata anche l’istanza per estendere l’obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari. Una manovra che permettere di contrastare in modo ancora più efficace, l’evasione fiscale nel nostro paese. In questo modo, infatti, il Fisco riuscirebbe a conoscere in modo più preciso il fatturato prodotto su territorio nazionale. La fatturazione elettronica riuscirebbe, inoltre, a semplificare le procedure legate all’obbligo tributario dei soggetti forfettari e migliorerebbe l’efficientamento della riscossione fiscale.

Fatturazione elettronica per Forfettari

La domanda è stata inoltrata tenendo conto che, la fatturazione elettronica, non ha gravato sui costi sostenuti dai soggetti titolari di Partita IVA.

Il Governo chiede di ampliare l’obbligo al regime forfettario anche per raggiungere il traguardo M1C1-1033. Si tratta di uno degli obiettivi specifici richiesti dall’Unione Europea nell’ambito della riforma fiscale.

Forfettari fattura elettronica 2022: numeri e stime

La proposta inoltrata dal Governo italiano, permetterebbe di recuperare circa 2 miliardi di euro e sarebbero previste entrate supplementari, indirettamente collegate alla misura adottata, per circa 580 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece la lotta all’evasione fiscale, estendere l’obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari potrebbe apportare notevoli benefici. Basti pensare che, solo nel 2019, i controlli eseguiti, hanno fatto recuperare al Fisco oltre 900 milioni di euro.

La lotta all’evasione fiscale rimane, quindi, uno dei punti cardine della nuova riforma fiscale. Riforma che è iniziata grazie alla Legge di Bilancio 2022 e alla rimodulazione delle aliquote IRPEF.

Forfettari, fattura elettronica e delibera del consiglio Europeo

Il Consiglio Europeo ha deciso di accogliere la richiesta italiana. La proposta è stata approvata dal Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) l’8 dicembre 2021 (la decisione del Consiglio è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE del 17 dicembre 2021).

Anche se il Consiglio Europeo ha dato il via libera all’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica al regime forfettario, manca ancora una normativa ad hoc per la regolamentazione delle implementazioni richieste. È quindi molto probabile che la fatturazione elettronica per forfettari diventi obbligatoria nel corso del 2022, anche se attualmente non c’è ancora nulla di certo.

Esenzione iva per i servizi anti Covid

L’esenzione IVA per i servizi anti Covid è prevista per tutta una serie di misure atte a prevenire e controllare la diffusione della pandemia. Effettuazione dei tamponi e somministrazione dei vaccini prima di tutto, servizi e prestazioni strettamente connesse alla diagnostica per Covid-19. Agenzia delle entrate ha specificato le varie configurazioni all’interno della risposta all’Interpello numero 81 del 9 febbraio 2022. Servizi e prestazioni che possono usufruire dell’esenzione IVA proprio come previsto dalla Legge di bilancio 2021. L’agevolazione è applicata a tutti i beni e i servizi che rientrano nel lasso di tempo compreso tra il 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2022.

Esenzione IVA servizi anti Covid-19: il caso analizzato

Nella Legge di bilancio 2021, all’articolo 1 comma 452 e 453 è prevista un’esenzione IVA per servizi e beni anti Covid-19. L’Interpello n°81 del 9 febbraio di quest’anno, ha posto un quesito molto importante e interessante ad Agenzia delle entrate. Il problema riguardava una certa società di noleggio di tende e accessori che si è trovata, in periodo di pandemia, a locare accessori, tende, impianti di condizionamento e riscaldamento a una fondazione dove vengono effettuati tamponi e somministrati vaccini con modalità drive-in.

La fondazione, a sua volta, ha concesso, in comodato d’uso gratuito, tutti i beni locati a un’azienda socio sanitaria territoriale. Lo scopo della fondazione è quello di “offrire al territorio un efficace presidio Covid-19 per il periodo di tempo in cui è possibile prevedere una recrudescenza del fenomeno epidemico.”

A questo punto è sorto un dubbio sulla corretta tassazione IVA da applicare alle cessioni dei beni e dei servizi utilizzati per contrastare la diffusione della pandemia.

Direttive europee

Le esenzioni IVA predisposte da AdE riguardano le cessioni di strumentazioni per diagnostica in vitro e di vaccini anti Covid-19, oltre che hai servizi strettamente connessi a queste cessioni particolari.

I periodi agevolati sono i seguenti:

  • dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 per tutti i beni e servizi che rientrano nel comma 452
  • dal 20 dicembre 2020 per quelli che invece rientrano nel comma 453

Per definire i beni e i servizi in questione, nonché i periodi di riferimento e la tipologia di agevolazioni, AdE ha richiamato la direttiva UE 2020 del 2020 del Consiglio del 7 dicembre 2020 (direttiva Covid). Una direttiva che aveva apportato delle modifiche alla precedente, denominata “direttiva IVA”. In sostanza le modifiche apportate sono quelle che prevedono la possibilità di ridurre l’imposta dell’Iva su alcuni beni e servizi specifici.

Il documento cita:

“Si tratta in particolare di prestazioni di servizi “strettamente connesse” (rectius indispensabili) a tali dispositivi e vaccini anti-Covid senza le quali diventa difficile per uno Stato membro assicurare una capillare ed efficace campagna di prevenzione/diagnosi e vaccinale a costi sostenibili.”

Esenzione iva

IVA da applicare ai servizi anti Covid-19

Oltre alla risposta all’Interpello n° 81, Agenzia delle Entrate fa riferimento anche a una precedente risposta data all’interpello n°354 del 2021. Nel documento citato, AdE spiega che l’esenzione con il diritto alla detrazione, si applica solo alle prestazioni effettuate per i tamponi se strettamente connessi ai dispositivi in vitro.

Nel caso specifico, l’amministrazione finanziaria sottolinea che l’unica operazione rilevante ai fini IVA, è la locazione tra la società e la fondazione in questione. Questo significa che solo questa operazione di “noleggio” è passibile d’IVA. Di conseguenza, può beneficiare dell’esenzione IVA come beni connessi alla prevenzione e al controllo anti Covid-19. L’operazione successiva, vale a dire, la cessione dei beni all’azienda socio sanitaria territoriale, essendo a titolo gratuito, non è rilevante ai fini d’IVA. Quindi, come diretta conseguenza, non può certo beneficiare dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.

Per rispondere in modo esaustivo all’interpello, Agenzia delle Entrate, cita le seguenti risposte:

  • 354 del 2021
  • 541 del 2021
  • 548 del 2021
  • principio di diritto numero 12 del 2021

Esenzione IVA: la risposta definitiva di Agenzia delle Entrate

All’Interpello n° 81 del 9 febbraio 2022, Agenzia delle Entrate ha risposto, in via definitiva, come segue:

“si ritiene che le prestazioni di servizi indicate nel contratto oggetto del presente interpello – le uniche rilevanti ai fini IVA – possano beneficiare del particolare regime di esenzione in commento e quindi essere acquistati dalla Fondazione in esenzione da IVA, senza pregiudizio, in capo all’Istante, del diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del Decreto IVA.”

Fattura cointestata elettronica: più di un’eccezione!

La fattura cointestata elettronica è diventata, oggi, una realtà e non più un’eccezione. Capita sempre più spesso, infatti, che i contribuenti debbano confrontarsi con fatture elettroniche da cointestare a più soggetti diversi. Il caso nasce soprattutto per consulenze fiscali, o notarili, su comproprietà e interessi comuni. In questi casi infatti capita che il committente sia un soggetto pluripersonale con posizione tributaria autonoma (vale a dire, con partita IVA, oppure con codice fiscale). Il dubbio, quindi, nasce, per l’emissione della fattura elettronica che potrebbe essere cointestata verso uno o più cessionari e/o committenti. Vediamo quindi di capire meglio la situazione specifica.

Fattura elettronica cointestata: cosa prevede la norma

Nel DPR n°633/72 sono indicati gli elementi obbligatori che la fattura elettronica ordinaria deve riportare:

  1. a) data di emissione;
  2. b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
  3. c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  4. d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
  5. e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  6. f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale;
  7. g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;

e ancora…

g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui é corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;

  1. h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’articolo 15, primo comma, n. 2;
  2. i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
  3. l) aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro; …”

È evidente che emergono delle limitazioni per quanto riguarda la composizione plurima dei soggetti destinatari. In pratica Agenzia delle Entrate ammette il caso della fattura cointestata elettronica solo se il soggetto plurimo destinatario sia composto da privati (B2C) e non quando i soggetti sono titolari di partita IVA (B2B).

Fattura cointestata elettronica

Fattura cointestata elettronica: ecco come emetterla correttamente

In merito alla questione sulla possibilità di emettere una fattura cointestata elettronica, AdE si è espressa con la Risoluzione n° 87/E del 5 Luglio 2017.

In pratica non si ritiene plausibile la possibilità di emettere fattura cointestata elettronica in caso di cessionario/committente soggetto passivo IVA B2B. Invece, nel caso in cui il committente/cessionario sia un soggetto non passivo IVA, quindi un soggetto B2C, nella sezione identificativi fiscali devono essere. Riportati i dati di uno solo dei soggetti coinvolti.

Il Sistema di Interscambio non effettua, di conseguenza, controlli automatizzati sull’intestazione plurima delle fatture elettroniche. In generale quindi, è possibile concludere che è possibile emettere una fattura cointesta elettronica solo quando il committente/cessionario è un soggetto non passivo IVA e riportando solo i dati di un unico soggetto coinvolto nell’operazione.

Una soluzione sempre valida

In ogni caso, comunque, non esiste un formato specifico oppure delle indicazioni di ordine pratico da seguire da parte dell’Amministrazione Finanziaria, per emettere una fattura cointestata elettronica.

Non esistono delle indicazioni esatte, ma ugualmente si è andata delineando una procedura standard quando si presenta questa situazione specifica:

  • nel caso di soggetti plurimi B2B la fattura deve essere frazionata tra tutti gli interessati
  • uno dei componenti dei soggetti plurimi, deve essere indicato come destinatario della fattura. Tutti gli altri, devono essere indicati come cointestatari all’interno di uno degli altri campi non sottoposto al controllo automatizzato del Sistema di Interscambio.

In ogni caso, comunque, la fattura elettronica emessa, sarà ritenuta valida per l’Amministrazione finanziaria e, quindi, non potrà essere scartata dal Sistema di Interscambio.