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PEPPOL: cos’è, come funziona e come migliora gli scambi

PEPPOL è acronimo di: Pan-European Public On Line. Si tratta di una sofisticata piattaforma che serve per l’interscambio di fatture elettroniche verso le PA a livello paneuropeo. Peppol è nato con l’intento di creare un mercato digitale unico europeo. In pratica vuole riuscire a semplificare tutte le operazioni di procurement digitale fornendo un’infrastruttura e un protocollo tecnico specifico. Si tratta di una valida ed efficiente alternativa al Nodo Smistamento Ordini (NSO) per ricevere gli ordini elettronici dalle Pubbliche amministrazioni relativa al Sistema di Interscambio(SdI).

Peppol: ricezione degli ordini elettronici

Dal 1° febbraio 2020 è entrato in vigore l’obbligo per tutte le PA afferenti il SdI, la modalità di ricezione degli ordini elettronici tramite NSO. In altre parole le PA hanno l’obbligo d’inviare ai propri fornitori gli ordini elettronici, per acquisto di beni, solo attraverso il NSO. Il 1° gennaio 2021 l’obbligo è esteso anche all’acquisto di servizi. Peppol è quindi un canale alternativo, ma equivalente al NSO. Spetta alle varie Pubbliche Amministrazioni scegliere se utilizzare Peppol piuttosto che il Nodo Smistamento Ordini. I fornitore che vorranno ricevere ordini dalle PA attraverso Peppol, si devono procurare il codice identificativo e lo devono comunicare alle relative PA.

ID Peppol: come ottenere il codice identificativo

AgiD (Agenzia per l’Italia Digitale) ha creato degli specifici Peppol Access Point ai quali i fornitori possono rivolgersi per richiedere un proprio codice identificativo alla piattaforma.

L’Access Point altro non è che un intermediario accreditato da AgiD per la ricezione degli ordini elettronici. L’intermediario rilascia un codice identificativo univoco Peppol su richieste dell’utente, che deve registrarsi alla rete specifica. Questo rappresenterà l’indirizzo elettronico associato agli ordini che il soggetto richiedente riceverà dalle Pubbliche amministrazioni. Una volta ottenuto il proprio codice, il fornitore deve comunicarlo alle PA afferenti il Sistema di Interscambio.

Progetto Peppol e fatturazione elettronica europea

Da un punto di vista meramente tecnico, Peppol funziona esattamente come il SdI ideato da Agenzia delle Entrate. La fatturazione elettronica europea si basa su un’architettura a quattro nodi. Un sistema che mette in comunicazione e collegamento tutti i soggetti che partecipano al relativo processo:

  1. mittente del documento
  2. Access Point PEPPOL del mittente
  3. Access Point del destinatario
  4. Destinatario

PEPPOL- Pan-European Public On Line

Il collegamento tra gli Access Point è garantito dal Service Metadata Publisher (SMP) che verifica e accredita l’indirizzo del destinatario e controlla la disponibilità a ricevere la fattura elettronica. Quando un’azienda vuole emettere una fattura elettronica Peppol nei confronti di un cliente straniero deve solo accedere all’Access Point Provider e attivare un account. I passaggi successivi prevedono:

  • entrare in possesso delle coordinate Peppol del destinatario
  • accedere alla dashboard del proprio provider
  • compilare la fattura elettronica da trasmettere
  • inserire il codice identificativo del destinatario
  • inviare la fattura elettronica al proprio Access Point

L’AP elabora e controlla il documento e lo inoltra alla PA destinataria.

La Pubblica Amministrazione riceve una notifica quando il documento è pronto da scaricare dal proprio hub. Attualmente occorre però inviare anche un file in formato XML al Sistema di Interscambio di Agenzia delle Entrate. Solo in questo modo, infatti, il Fisco può registrare la fattura elettronica.

Rete Peppol: i vantaggi del sistema

Anche se siamo ancora agli albori di questo Sistema di Interscambio, sono chiari i notevoli vantaggi per imprese e Pubbliche Amministrazioni. Si tratta di una piattaforma che nei prossimi anni si rivelerà fondamentale per il progresso e la diffusione della fatturazione elettronica a livello europeo. Un sistema che permette di abbattere moltissima burocrazia e riduce i costi di emissione, trasmissione e conservazione. Una piattaforma che permette d’introdurre uno standard comune certificato. Il programma Peppol sostiene l’innovazione tecnologica delle Pubbliche Amministrazioni per quanto riguarda la gestione documentale e l’automazione. Una piattaforma e una struttura che permetterà, sempre di più, di avere una visione più chiara ed estesa sui business intrapresi sui mercati esteri e internazionali.

Manuale della conservazione digitale: perché è fondamentale?

Prima di tutto è giusto partire dalla definizione del concetto per poter parlarne adeguatamente. Riportando le parole dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), il Manuale della conservazione digitale può essere definito come: “un documento informatico che deve illustrare dettagliatamente: 

  • L’organizzazione; 
  • I soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi;
  • Il modello di funzionamento;
  • La descrizione del processo;
  • La descrizione delle architetture e delle infrastrutture utilizzate;
  • Le misure di sicurezza adottate e ogni altra informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento, nel tempo, del sistema di conservazione”.

Il manuale di conservazione è un documento di carattere obbligatorio in tutte le pubbliche amministrazioni

I principali documenti da reperire in caso in si volesse fare un approfondimento sulla tematica sono: 

  • Le linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici emanate da AgID a Maggio 2021 (entrate in vigore il 1° gennaio di questo anno).
  • Il Codice dell’amministrazione digitale.
  • I DPCM del 3 dicembre 2013 e del 13 novembre 2014.

Conservazione digitale: concetti chiave

Il documento sopra descritto ha lo scopo di garantire che nel momento della sua scrittura, le informazioni siano esatte e complete. Vediamo insieme quali caratteristiche deve avere: 

  • Completezza delle sue informazioni;
  • Veridicità dei dati e delle informazioni;
  • Comprensibilità del documento stesso;
  • Facile accesso dei documenti informatici.

Manuale della conservazione digitale: a chi è rivolto e cosa non può mancare

Per una pubblica amministrazione tanto come un privato che conserva i documenti in forma telematica, questo documento è di carattere obbligatorio. La stesura del documento può essere fatta sia internamente che esternamente, nel secondo scenario sarà trascritto da un servizio di conservazione esterno. In ogni caso, in qualsiasi delle due modalità venga scritto, il manuale dovrà comunque sviluppare gli stessi punti:

  • Identificare le tipologie documentali trattate e i relativi metadati da associare;
  • Segnalare le modalità e le tempistiche di trasmissione dei pacchetti di versamento;
  • Elencare le tempistiche di selezione e scarto dei propri documenti informatici.

Manuale della conservazione digitale

Chi si incarica della stesura del Manuale della conservazione digitale?

Il Manuale di Conservazione richiede delle competenze specifiche per poter scriverlo, perciò, la figura adatta per svolgere questa mansione è il Responsabile della Conservazione. Dovuto a questa ragione, il documento deve sempre essete redatto da un Responsabile della Conservazione professionale. Soprattutto quando si chiede una consulenza esterna.

Considerazioni

In conclusione questo documento fondamentale (e obbligatorio) per tutte le imprese, può essere visto come un caveau pieno di informazioni basilari relative a tutti i documenti trattati, con la descrizione delle responsabilità delle persone coinvolte nel loro trattamento e la spiegazione di come questi vengono custoditi per garantirne la sicurezza, la veridicità e l’integrità.

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Fatturazione elettronica per Forfettari: obblighi e novità dal 2022

La fatturazione elettronica per forfettari diventa, a breve, un obbligo. La Legge di Bilancio 2022 non prevede ancora l’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica anche ai soggetti che rientrano a far parte del regime forfettario. Non si tratta ancora di una misura entrata in vigore, ma il Governo sta studiando la proposta in modo tale da renderla effettiva forse già dalla metà di quest’anno.

La Commissione dell’Unione Europea ha dato il via libera con la decisione n° 2021/2251 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Ue del 17 dicembre 2021. Attualmente i contribuenti appartenenti al regime forfettario non addebitano l’IVA in rivalsa, né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti nazionali, intracomunitari e alle importazioni. Inoltre non vi è alcun obbligo di liquidazione e versamento dell’imposta, nonché obblighi contrattuali e dichiarativi. A oggi, i forfettari non hanno l’obbligo di emettere fatturazione elettronica verso i privati, mentre sono tenuti a farlo verso la Pubblica Amministrazione. La situazione, quindi, potrebbe cambiare nel giro di pochi mesi.

Forfettari e fattura elettronica: le disposizioni della Legge di stabilità 2015

La Legge di Stabilità 2015 ha previsto una serie di agevolazioni per i contribuenti appartenenti al regime forfettario. Tra queste ricordiamo che, chi ha un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, può godere di una riduzione di un anno del termine di decadenza dell’accertamento. Inoltre i contribuenti possono decidere di evitare di conservare le fatture cartacee e passare alla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse. Infine, per le fatture elettroniche ricevute, non esiste obbligo di conservazione sostitutiva. Rimane, invece, l’obbligo di conservare la fattura cartacea.

Fatturazione elettronica per Forfettari: l’ampliamento dell’obbligo

Il 31 dicembre 2021 è scaduto il termine entro il quale il Consiglio Europeo aveva concesso all’Italia l’autorizzazione per l’introduzione del regime della fatturazione elettronica anche tra privati.

Il Ministero dell’Economia ha chiesto la proroga fino al 31 dicembre 2024. Assieme a questa richiesta è stata inoltrata anche l’istanza per estendere l’obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari. Una manovra che permettere di contrastare in modo ancora più efficace, l’evasione fiscale nel nostro paese. In questo modo, infatti, il Fisco riuscirebbe a conoscere in modo più preciso il fatturato prodotto su territorio nazionale. La fatturazione elettronica riuscirebbe, inoltre, a semplificare le procedure legate all’obbligo tributario dei soggetti forfettari e migliorerebbe l’efficientamento della riscossione fiscale.

Fatturazione elettronica per Forfettari

La domanda è stata inoltrata tenendo conto che, la fatturazione elettronica, non ha gravato sui costi sostenuti dai soggetti titolari di Partita IVA.

Il Governo chiede di ampliare l’obbligo al regime forfettario anche per raggiungere il traguardo M1C1-1033. Si tratta di uno degli obiettivi specifici richiesti dall’Unione Europea nell’ambito della riforma fiscale.

Forfettari fattura elettronica 2022: numeri e stime

La proposta inoltrata dal Governo italiano, permetterebbe di recuperare circa 2 miliardi di euro e sarebbero previste entrate supplementari, indirettamente collegate alla misura adottata, per circa 580 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece la lotta all’evasione fiscale, estendere l’obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari potrebbe apportare notevoli benefici. Basti pensare che, solo nel 2019, i controlli eseguiti, hanno fatto recuperare al Fisco oltre 900 milioni di euro.

La lotta all’evasione fiscale rimane, quindi, uno dei punti cardine della nuova riforma fiscale. Riforma che è iniziata grazie alla Legge di Bilancio 2022 e alla rimodulazione delle aliquote IRPEF.

Forfettari, fattura elettronica e delibera del consiglio Europeo

Il Consiglio Europeo ha deciso di accogliere la richiesta italiana. La proposta è stata approvata dal Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) l’8 dicembre 2021 (la decisione del Consiglio è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE del 17 dicembre 2021).

Anche se il Consiglio Europeo ha dato il via libera all’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica al regime forfettario, manca ancora una normativa ad hoc per la regolamentazione delle implementazioni richieste. È quindi molto probabile che la fatturazione elettronica per forfettari diventi obbligatoria nel corso del 2022, anche se attualmente non c’è ancora nulla di certo.

Fatturazione Elettronica in Spagna

I paesi europei stanno guardando con attenzione e interesse all’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica. Non tutti però hanno ancora ben chiaro scadenze, soggetti coinvolti e formati utilizzabili. La Francia, ad esempio, ha previsto la progressiva introduzione della fatturazione elettronica tra il 2023 e il 2025. La questione però deve prima essere messa al vaglio della Commissione Europea e procedere poi, con deroga, proprio come è successo per l’Italia. Anche la Spagna ha recentemente annunciato l’interesse al passaggio definitivo alle e-fatture. Vediamo quindi qual è la situazione attuale nella Penisola Iberica.

Fatturazione elettronica Spagna: tutti i passaggi

Dal 2015, in Spagna, è in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica solo alla Pubblica Amministrazione (PA). A fine luglio 2021, il Governo spagnolo ha però annunciato un disegno di legge chiamato: “Creación y Crecimiento de Empresas”, che tradotto suona come “Creazione e crescita delle imprese”.

Punto focale di questo progetto è l’adozione e l’introduzione obbligatoria per tutte le aziende e liberi professionisti, della fatturazione elettronica nell’ambito dello svolgimento delle loro attività. Come per l’Italia, l’introduzione della fatturazione elettronica prevedere degli step progressivi. All’inizio, infatti, questa sarà obbligatoria solo per tutti i privati il cui fattura annuo supera gli otto milioni di euro. Nei tre anni successivi, tale obbligo, verrà poi esteso a tutte le altre aziende.

FACe

Nonostante le buone intenzioni, però, non sono ancora note le date d’introduzione dell’obbligo, né le tecniche di trasmissione previste. È comunque probabile che si tratti di una semplice estensione dell’attuale modello, simile a quello adottato anche dall’Italia. In Spagna infatti esiste il corrispettivo del nostro Sistema d’Interscambio. È chiamato FACe ed è una piattaforma centrale che permette l’interscambio delle fatture elettroniche nel formato nazionale Facturae e la traduzione del formato UBL europeo.

A oggi, alla piattaforma sono connesse oltre 8.000 Pubbliche Amministrazioni e conta già il transito di oltre 12 milioni di fatture all’anno. Il suo utilizzo, al momento, è obbligatorio per le PA centrali, ma non per le regioni e i comuni. Quest’ultime, infatti, stanno utilizzando una soluzione diversa, cioè una piattaforma fornita da un’altra amministrazione. Da giugno 2018 è stata inoltre affiancata una nuova piattaforma FACeB2b che permette lo scambio di fatture tra privati su base volontaria.

Fatturazione elettronica: cosa succede in Europa

Nell’ambito della fatturazione elettronica, l’Italia è stata una precorritrice. Si è mossa prima e meglio, rispetto a tutti gli altri paese dell’Unione Europea. Adesso, anche la Spagna, sembra volersi muovere in questa direzione, andando a sfruttare tutte le risorse messe a disposizione  dell’Europa con il Next Generation EU. Ricordiamo che quest’ultimo è il Piano per le ripresa economica dell’Europa. Uno strumento temporaneo che messo a disposizione oltre 800 miliardi di Euro per contribuire a trasformare le economie dei paesi europei. Fondi stanziati anche per permettere ai vari Stati d’introdurre e adottare un sistema digitalizzato di fatturazione che serve anche a combattere l’evasione fiscale che dilaga come una piaga in tutta Europa.

Fatturazione Elettronica in Spagna

Un sondaggio internazionale  condotto a fine del 2020 dall’Osservatorio Digitale B2B, ha messo in evidenza i principali motivi che hanno spinto i Paesi ad adottare l’obbligo della fatturazione elettronica:

  • migliorare il rapporto tra PA e imprese
  • aumentare il livello di digitalizzazione di PA e imprese
  • rendere più competitivo il sistema interno del proprio Paese

I Governi, si stanno lentamente rendendo conto dei molteplici vantaggi che ci sono ad adottare un sistema di fatturazione elettronico simile a quello dell’Italia:

  • riduzione delle spese di gestione
  • semplificazione delle attività
  • accelerazione dei tempi di pagamento delle PA

Il passaggio successivo all’adozione di un unico sistema di fatturazione elettronico a livello europeo, sarà quello di passare anche a un unico formato europeo. Un formato che garantirà interoperabilità nelle relazioni commerciali internazionali. L’introduzione di un unico formato dovrà comunque essere accompagnata dalla possibilità, per ciascuno Stato, di poter continuare a utilizzare i propri formati, almeno inizialmente. In questo modo si eviterà di creare situazioni non gestibili di migliaia di formati non in grado di comunicare tra loro.

Factoring: cos’è e come funziona

Il factoring è una particolare tipologia di contratto che, soprattutto negli ultimi anni, si è sempre più diffusa a macchia d’olio. Si tratta di un istituto giuridico utilizzato nel diritto commerciale. Serve per tenere sotto controllo i flussi di cassa e ottenere credito immediato dagli istituti bancari. L’esigenza è nata soprattutto perché risulta sempre più difficile riuscire a riscuotere dai propri creditori. Chi ha intenzione di aprire una partita IVA, ma anche chi è già titolare di una microimpresa, o di una grande azienda strutturata, dovrebbe conoscere bene questo istituto. Può essere una vera e propria “ancora di salvezza” in moltissime occasioni. Cerchiamo quindi di conoscerlo meglio e di capirne il corretto funzionamento.

Factoring: un indispensabile strumento per le PMI

L’istituto giuridico del factoring è un contratto con il quale un’impresa cede a una società specializzata (che può anche essere un istituto bancario) i propri crediti. I crediti possono essere presenti o futuri. Lo scopo è quello di ottenere liquidità immediata e una serie di servizi correlati alla gestione del credito ceduto. Con questo sistema è possibile, infatti, ottenere la gestione e l’amministrazione, l’incasso e l’anticipazione dei crediti, prima ancora della loro effettiva scadenza.

Questa particolare risorsa è sfruttata soprattutto dalle imprese che si avvalgono di pagamenti dilazionati con i propri clienti. Un’altra categoria che sfrutta appieno questo sistema è rappresentata dalle PMI che lavorano con la pubblica amministrazione, che ha, notoriamente, tempi molto lunghi per eseguire i pagamenti.

I soggetti coinvolti

Nel factoring i soggetti coinvolti sono:

  • Factor – è l’operatore specializzato che prende in carico i crediti dell’impresa cedente. Il factor gestisce e finanzia anticipatamente una parte (o tutta) dei crediti dell’impresa.
  • Impresa cedente – si tratta dell’impresa che decide di cedere al factor il proprio credito e che ottiene in cambio, immediata liquidità.
  • Debitore ceduto – è rappresentato dall’azienda con la quale l’impresa cedente ha un contratto di fornitura.

Factoring: come funziona

L’impresa cedente cede al factor i crediti che deve avere dall’azienda con cui ha un contratto di fornitura. In cambio, il factor mette a disposizione dell’impresa cedente immediata liquidità. Spetta poi al factor riscuotere i crediti dell’azienda fornitrice. È chiaro quindi che il factoring è un vero e proprio finanziamento d’impresa. Un sistema che consente all’impresa cedente di continuare a pagare puntualmente i propri fornitori e portare avanti la propria attività, senza doversi preoccupare dei pagamenti in ritardo da parte dei propri clienti.

Il factor si assume quindi l’onere di riscuotere i crediti dell’impresa cedente. Per eseguire una tale operazione, il factor richiede il pagamento all’impresa di una relativa commissione. Una tipologia di contratto molto particolare che consente al factor di erogare liquidità all’impresa sotto forma di anticipo sui crediti non ancora scaduti.

Factoring: soluzioni personalizzate

Il contratto di factoring offre numerose soluzioni personalizzate che si differenziano a seconda del business dell’impresa cedente. Il factoring si occupa di:

  • Valutare il portafoglio commerciale dell’impresa cedente
  • Amministrare, gestire e incassare i crediti ceduti (attuali e futuri)
  • Anticipare i crediti all’impresa cedente prima che questi scadano
  • Fornire assistenza legale in fase di recupero crediti
  • Fornire una garanzia del buon fine delle operazioni al termine delle stesse

Factoring

Tipologie di contratto factoring

I contratti factoring non sono tutti uguali. Ne esistono di diverse tipologie:

  • Pro Solvendo – anche se l’impresa cedente passa i propri crediti al factor, rimane comunque titolare dei rischi di insolvenza.
  • Pro Soluto – in questo caso è il factor che, oltre ad occuparsi del servizio di gestione, incasso e finanziamento, si assume anche il rischio di insolvenza.
  • Garantito dal Fondo Di Garanzia – al Factoring Pro Solvendo è possibile aggiungere il factor garantito dal Fondo Centrale di Garanzia. Il fondo copre ben il 60% del finanziamento. Un contratto molto utile per le piccole e nuove imprese, nonché per quelle artigiane.
  • Acquisto a Titolo Definitivo – il rischio d’impresa è a carico del factor ed è possibile fare la derecognition dal bilancio delle attività finanziarie cedute. Con questa formula è esclusa totalmente la possibilità di regresso dei crediti ceduti anche nel caso di insolvenza o mancato pagamento del debitore ceduto.
  • Anticipo Crediti Futuri – il factor anticipa all’impresa cedente un 10-20% del totale imponibile stesso. Il recupero dell’anticipazione dei crediti futuri, avviene con trattenuta di una parte delle anticipazioni dei corrispettivi. Avviene quindi di volta in volta, da parte dell’impresa sui crediti sorti e decaduti pro solvendo o pro soluto.
  • Opzione Maturity – Un’opzione che fa si che il factor garantisca l’erogazione del 100% del corrispettivo e un’eventuale dilazione di pagamento del credito. L’opzione è frutto di un accordo preventivo tra factor e impresa debitrice. L’accordo contrattuale è stipulato tra impresa, banca e debitore ceduto. L’opzione regolamenta il pagamento a scadenza ed i termini dell’eventuale dilazione accordata al debitore.

Fattura elettronica scartata: cosa fare quando Sdi non accetta un documento

Con l’ultimo articolo abbiamo visto quali sono alcuni dei messaggi che il Sistema di Interscambio (SdI) restituisce al trasmittente quando si invia una fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione. Il SdI però controlla e verifica tutte le fatture elettroniche, anche quelle tra privati con partita IVA. Dai controlli effettuati sono poi restituiti una serie di messaggi con i quali sono notificati eventuali errori da correggere. Quindi le fatture elettroniche possono essere scartate. A seconda del messaggio di scarto ricevuto bisogna comportarsi diversamente e seguire un processo diverso. Infine, dopo che la fattura elettronica scartata da SdI è corretta, si può procedere al rinvio al destinatario. Ma vediamo di capire meglio quali sono questi messaggi di scarto che il sistema invia e cosa fare quando si ricevono.

Fattura elettronica scartata: cosa significa e perché succede

Quando il Sistema di Interscambio riceve una fattura elettronica, la sottopone a scrupolosi controlli. A seguito di questi controlli, il documento può essere accettato e quindi recapitato al destinatario, oppure scartato. Quando la fattura è scartata, il trasmittente riceve entro 5 giorni una “ricevuta di scarto”, anche detta “notifica di scarto”. La fattura è considerata “non emessa”.

Quando si verifica questa situazione è necessario correggere opportunamente la fattura in questione e inviarla nuovamente al SdI. Correzione ed invio devono avvenire entro massimo 5 giorni dalla ricezione della notifica di scarto. Numero e data del documento non devono variare. La tempistica indicata per la riemissione della fattura va rispettata, per non incorrere nelle sanzioni per tardiva emissione della fattura.

Notifica di scarto: contenuto e significato

Il Sistema di Interscambio per notificare che una fattura elettronica scartata deve essere ricompilata, utilizza dei codici. Ogni codice corrisponde a un preciso errore e a una conseguente modifica e correzione da apportare al documento. Esistono moltissimi codici di errori che il sistema può segnalare, ma tra i più comuni, troviamo sicuramente l’errore:

  • 00324 – IdFiscaleIVA e CodiceFiscale non coerenti (cliente)
  • 00404 – Fattura duplicata
  • 00423 – Valore del campo PrezzoTotale non calcolato correttamente

L’elenco completo dei codici errore è presente sul sito delle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate.

Fattura elettronica scartata

Errore 00324 – IdFiscaleIVA e CodiceFiscale non coerenti (cliente)

Con questo errore il SdI segnala che sul documento inviato sono indicati in modo errato i campi P.IVA e Codice Fiscale del destinatario. Diversi i motivi che possono aver portato all’errore. Ad esempio, è possibile aver inserito il Codice Fiscale di una persona fisica, quando invece il destinatario è una società. Un altro comune errore è quello di inserire lo stesso dato per codice Fiscale e Partita IVA, quando invece il destinatario è una ditta individuale o un libero professionista.

Errore 00404 – Fattura duplicata

L’errore 00404 indica che è stato usato lo stesso numero di documento per più fatture. Questo accade, ad esempio, quando una fattura è trasmessa con software gestionale di fatture e un’altra invece utilizzando un canale alternativo, come il cartaceo o le email. Si tratta inoltre di un errore che può capitare quando si tratta dell’invio di una fattura elettronica alla pubblica amministrazione, accettata da SdI, ma scartata dall’ufficio di destinazione. In entrambi i casi, la nuova fattura emessa deve riportare un nuovo numero di documento.

Errore 00423 – Valore del campo PrezzoTotale non calcolato correttamente

Il valore riportato nel campo “PrezzoTotale” risulta errato. Accade quando si inserisce una percentuale di sconto con più di due valori decimali.

Fattura elettronica scartata: come correggere l’errore

A seconda del codice errore notificato da SdI, la fattura elettronica va corretta. Visto che la fattura elettronica scartata non è considerata emessa, non è necessario trasmette al sistema alcuna nota di variazione.

Eseguita la correzione si passa al rinvio del documento. La fattura è così sottoposta a un nuovo controllo da parte del Sistema di Interscambio. Se il controllo va bene, il sistema procede al recapito al cliente.

Per riemettere fattura elettronica scartata è possibile agire in tre diversi modi, spiegati da Agenzia delle Entrate, nella circolare 13 del 2 Luglio 2018:

  1. Emettere fattura con data e numero di documento invariato, entro 5 giorni dalla ricezione della notifica di scarto
  2. Emettere fattura con nuova data e numero di documento, rispettando la successione progressiva delle fatture
  3. Inviare fattura con una numerazione specifica che serve a mettere in evidenza che si tratta di un documento rettificato rispetto a quello precedente.

Fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione: le notifiche del Sistema di Interscambio

Con l’articolo precedente: Fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione: come crearla, inviarla e conservarla abbiamo iniziato a vedere cos’è e come deve essere compilata una fattura elettronica rivolta alla pubblica amministrazione. Riteniamo che questo argomento debba essere ulteriormente approfondito in merito, soprattutto, alle varie notifiche che il SdI invia ai fornitori. Nell’ultimo paragrafo dell’articolo precedente, infatti, abbiamo iniziato a elencare i vari messaggi che il Sistema di Interscambio può inviare a seguito della ricezione di una fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione. Vediamo adesso di entrare nello specifico e capire meglio la diversa natura dei vari messaggi che il sistema genera automaticamente.

File, fatture e messaggi del Sistema di Interscambio

Iniziamo dicendo subito che il Sistema di Interscambio riconosce tre diverse tipologie di file:

  1. FatturaPA – il file è in formato XML ed è firmato digitalmente rispettando le specifiche del formato della FatturaPA. Può contenere una fattura elettronica singola, oppure un lotto di più fatture.
  2. Archivio – si tratta di file compressi in formato .zip contenente una o più FatturePA
  3. Messaggio – file sempre in formato XML che deve essere conforme ad uno degli schemi previsti dalla documentazione del sistema di Interscambio. 

In particolare i file messaggio, altro non sono che le notifiche il SdI restituisce al mittente ogni qualvolta riceve una fattura elettronica per la pubblica amministrazione. Vediamo nel dettaglio queste particolari notifiche.

Fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione: Notifiche e messaggi del SdI

Le Pubbliche Amministrazioni possono ricevere esclusivamente fatture elettroniche. Le fatture cartacee non sono più ammesse e accettate. Le PA non possono quindi pagare, nemmeno parzialmente, importi relativi a fatture cartacee. Quando si invia al SdI una fattura elettronica per la pubblica amministrazione, è possibile ricevere molti più messaggi rispetto a quando si invia a un privato con partita IVA. Questo perché le PA possono rifiutare fatture elettroniche che invece sono già state accettate dal Sistema di Interscambio.

Fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione

Tra i tanti messaggi che è possibile ricevere, troviamo:

  • Notifica di scarto – in questo caso la fattura elettronica non è riuscita a superare i controlli del SdI. Questo significa che è necessario modificare la fattura come richiesto dal sistema e rinviarla entro 5 giorni dalla notifica.
  • Notifica di mancata consegna – la fattura non è proprio stata recapitata alla Pubblica Amministrazione. Il messaggio del SdI inviato al trasmittente, può essere generato anche solo per segnalare la temporanea impossibilità di recapitare al destinatario il file FatturaPA.
  • Attestazione di avvenuta trasmissione – questa notifica arriva 10 giorni dopo che la fattura elettronica alla pubblica amministrazione non è andato a buon fine. A questo punto è possibile chiedere direttamente alla PA di controllare il documento e liquidare l’importo dovuto.

Altre notifiche:

  • Notifica di scarto esito – esito della PA sostanzialmente o formalmente errato
  • Ricevuta di consegna – controlli SdI superati, fattura elettronica correttamente consegnata alla PA
  • Notifica di esito (accettata o rifiutata) – la Pubblica Amministrazione è libera di accettare o rifiutare la fattura elettronica ricevuta. In caso dovesse rifiutarla, è necessario emettere una nota di credito e creare una nuova fattura elettronica. Il messaggio del SdI è inviato al destinatario, anche per segnalare un’eventuale situazione di non ammissibilità o non conformità della notifica di esito committente
  • Notifica di decorrenza termini – questo messaggio è inviato sia al trasmittente che al destinatario. La notifica parte entro 15 giorni dalla data della ricevuta di consegna o dalla data della notifica di mancata consegna, ma solo se questa sia seguita da una ricevuta di consegna. La notifica serve quando non è stata ricevuta notifica di esito committente entro il termine di 15 giorni.

Firma elettronica

Tutti i messaggi prodotti e inviati dal Sistema di Interscambio sono firmati elettronicamente mediante una firma elettronica di tipo XAdES-Bes.

Il sistema comunque ammette anche un altro formato di firma elettronica: CAdES-BES   (CMS Advanced Electronic Signatures).

Conoscendo le notifiche e i messaggi che il Sistema di Interscambio restituisce ogni volta che è inviata una fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione, è possibile comportarsi di conseguenza. I codici servono a notificare, ma anche a dare indicazioni su come e cosa fare in seguito alla loro ricezione. Con queste notifiche è infatti possibile capire se è necessario emettere una nota di credito, piuttosto che rinviare semplicemente la fattura, o ancora se fosse necessario cambiare o aggiungere qualche dato mancante/errato sul documento.

Fattura elettronica Pubblica Amministrazione: come crearla, inviarla e conservarla

Nell’articolo precedente:Fattura elettronica a privato senza p iva: ecco come fare in pochi semplici mosse!Abbiamo visto come e quando è possibile emettere una fattura elettronica a un soggetto privato senza partita IVA. Abbiamo suddiviso le differenti casistiche per capire meglio i dati a inserire in fattura e specificato come fare a inviare e conservare correttamente i documenti inviati. Oggi invece vogliamo soffermarci sulle modalità da seguire per emettere fattura elettronica Pubblica Amministrazione (PA). In questo caso è di assoluta importanza conoscere alcuni concetti fondamentali, quali, ad esempio: codice univoco, CIG, CUP, Split Payment e decorrenza termini. Una terminologia specifica, per un “cliente” molto particolare, le PA.

Fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione: un obbligo per tutti

Emettere Fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione è obbligatorio per qualunque soggetto. Con l’entrata i vigore della digitalizzazione dei documenti commerciali, non esiste più la possibilità di emettere e consegnare alle PA fatture cartacee. La fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione, inoltre, richiede di indicare e usare una serie di dati del tutto assenti per le fatture verso i privati.

Tutti i documenti cartacei trasmessi alle PA non possono essere pagati, nemmeno parzialmente. A stabilirlo è stato proprio il Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha deciso che Ministeri, Agenzie Fiscali ed Enti Nazionali di Previdenza e tutte le PA non possono più ricevere fatture cartacee.

Questo significa che anche i privati in regime forfettario devono emettere fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione.

Fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione

Fattura Elettronica verso PA: quali sono i dati obbligatori

In base al destinatario delle fatture elettroniche, i dati da riportare sui documenti e i campi da compilare, differiscono. Nelle fatture elettroniche verso PA, ad esempio, troviamo l’obbligo di compilare alcuni campi che invece non risultano presenti o importanti per i privati.

Partendo dal codice univoco, fino al CIG o CUP, i dati da segnalare e inserire sono molto specifici. Il codice univoco deve infatti corrispondere al numero seriale di 6 cifre che identifica in modo univoco l’ufficio pubblico. Già qui troviamo una differenza con le fatture ai privati, perché il codice univoco è di sette (numeri e lettere) cifre e non di sei (numeri e lettere).

Se il codice non è fornito direttamente è possibile recuperarlo direttamente dal portale IPA.

Altri due dati obbligatori da inserire nella fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione sono i codici CIG e CUP.

  • CIG – Codice Identificativo di Gara – dieci caratteri alfanumerici che serve a indicare una gara d’appalto
  • CUP – Codice Unico di Progetto – 15 caratteri alfanumerici che identifica un progetto d’investimento pubblico.

Dati necessari a garantire la tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni. Mentre il CUP è da inserire solo se espressamente richiesto dall’Ente, il CIG invece deve essere sempre presente. Sono previsti solo alcuni sporadici casi in cui è prevista l’esclusività dall’obbligo della tracciabilità. Casi riportati dalla Legge n°136 del 13 agosto 2010.

Split Payment

Lo split payment è la scissione dei pagamenti, vale a dire un meccanismo secondo il quale le PA che acquistano, possono non corrispondere l’IVA presente in fattura al fornitore, ma direttamente all’erario.

Sul sito del Dipartimento delle Finanze è presente l’elenco completo di tutte le Amministrazioni Pubbliche e degli enti che applicano lo Split Payment. In generale chiunque emetta fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione deve seguire la regola dello split payment. Esistono comunque delle eccezioni. Non sono costretti ad applicare split payment:

  • i professionisti con ritenuta alla fonte a titolo d’acconto o di imposta sul reddito
  • i Contribuenti Forfettari e i soggetti a regimi speciali IVA

Fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione: cosa succede quando viene recapitata

Una volta compilata la fattura elettronica, queste deve essere inviata alla PA tramite il ben noto Sistema di Interscambio. Come tutti sanno, quando si procede all’invio di un’e-fattura, l’SDI risponde con una serie di messaggi che indicano lo stato di avanzamento dell’operazione compiuta. Anche in questo caso riscontriamo delle differenze rispetto all’invio delle fatture elettroniche verso privati.

Inviare fatture elettroniche alle PA può generare un numero maggiore di notifiche. Questo perché le PA possono rifiutare fatture elettroniche che invece sono state accettate dal Sistema di Interscambio.

Diversi i messaggi, tra cui:

  • Notifica di scarto
  • Notifica di mancata consegna
  • Attestazione di avvenuta trasmissione
  • Notifica di scarto esito
  • Ricevuta di consegna
  • Notifica di esito (accettata o rifiutata)
  • Notifica di decorrenza termini

A seconda del messaggio ricevuto è opportuno gestire la fattura in un modo, piuttosto che un altro.

 

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CIE: carta identità elettronica per i servizi online di AdE e riscossione

La CIE andrà, piano piano, a sostituire il vecchio documento di identità e la precedente carta di identità elettronica. Da ottobre 2020 sono già state emesse oltre 17 milioni di CIE e le procedure per rilasciare il documento sono già state snellite e semplificate moltissimo. Ad oggi, ad esempio, è possibile caricare la foto direttamente online, anche scattata da smartphone, usando la nuova Agenda CIE.

Dal 13 gennaio 2021 è stato predisposta la possibilità di accedere ai servizi telematici di Agenzia delle Entrate, da parte degli utenti persone fisiche, tramite identità digitale autenticata con CIE (Carta di identità elettronica). Quindi, anche chi non possiede le credenziali dei servizi telematici delle Agenzie, Fisconline ed Entratel e non dispone nemmeno di SPID, potrà comunque accedere all’area riservata tramite CIE.

Da metà del mese scorso infatti è disponibile il nuovo sistema di identificazione: “Entra con CIE”. Agenzia delle Entrate e agenzia delle entrate e delle Riscossioni hanno aderito all’iniziativa, per estendere sempre di più la possibilità di accedere ai propri servizi, senza costringere gli utenti a recarsi di persona presso gli sportelli fisici.

CIE e servizi disponibili

I soggetti che si registrano sul sito con le credenziali CIE ottengono password e pin code associate al proprio profilo. Con la CIE è possibile fruire di diversi servizi online:

Per i professionisti

Il soggetto che accede tramite autenticazione CIE può essere persona fisica, oppure delegato da altro professionista, impresa, oppure ente. Al momento dell’autenticazione deve selezionare il ruolo corrispondente alla reale natura dell’accesso.

La CIE può essere sfruttata anche per accedere tramite smartphone, utilizzando l’applicazione denominata “IO”, che gestisce una serie piuttosto ampia di servizi pubblici.

È inoltre previsto l’accesso con CIE anche per l’esecuzione di pagamenti e servizi di riscossione, tramite sito e app Equiclick. In questo caso lo scenario che si prospetta è quello molto ampio di svariate funzioni e operazioni che possono essere svolte in completa autonomia, senza doversi rivolgere a funzionari e uffici preposti.

carta identità elettronica

Chi può richiedere la carta di identità elettronica

La nuova carta di identità, CIE, per accedere ai servizi sopra citati, può essere richiesta da:

  1. chi non ne ha mai avuta una
  2. i soggetti che hanno smarrito il proprio documenti di identità
  3. chi ha danneggiato la sua carta
  4. i soggetti che hanno apportato modifiche ai propri dati anagrafici
  5. i contribuenti che hanno raggiunto la data di scadenza del proprio documenti di riconoscimento

è inoltre possibile richiedere la CIE in caso di rinnovo di documento, prima ancora che scada. Il Decreto Legislativo 76/2020 ha infatti reso possibile inoltrare richiesta di CIE prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza (e non solamente dopo come invece era possibile fino a poco tempo fa).

Obiettivo è sempre quello di favorire al massimo l’accesso dei cittadini ai servizi in rete di Agenzia delle Entrate e di ogni altra Pubblica Amministrazione.

La durata di validità della CIE varia in base all’età del titolare:

  • 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni
  • 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni
  • 10 anni per i maggiorenni.

Le carte di identità adesso scadono nel giorno del compleanno del titolare, successivo allo scadere del decimo (oppure quinto o terzo, come sopra) anno dal giorno dell’emissione del documento. Durano quindi di più rispetto al passato. Anche i cittadini residenti all’estero possono richiedere la CIE. Dovranno, in questo caso presentare domanda presso il Consolato.

CIE: quanto costa

L’importo varia leggermente da comune a comune. In linea di massima comunque ammonta a 22,21€. La carta di identità elettronica è stampata dal Poligrafico dello Stato al costo basi di 16,79€. A questo importo sono poi aggiunti i diritti di segreteria e i diritti fissi spettanti al comune. Questi ammontano al massimo a 5,16€ per diritto fisso e 0,26€ per diritto di segreteria. La somma alla fine è di 22,21€. Sul totale delle CIE emesse, il Ministero riconosce ai Comuni la cifra forfettaria di 0,70 euro per ciascun documento.

Contrassegno telematico: cos’è, a cosa serve e come acquistarlo

Il contrassegno telematico è un certificato di pagamento dell’imposta di bollo. Il suo valore varia a seconda delle disposizioni di legge e da documento a documento. In passato esisteva solamente la marca da bollo cartacea, liberamente acquistabile anche in tabaccheria. Oggi, invece, è possibile comprare anche le marche da bollo telematiche, direttamente online. Il contrassegno telematico non ha una validità, una data di scadenza se vogliamo. Acquistandolo online non si compra un vero e proprio contrassegno, ma, piuttosto, si effettua un “versamento”.

La marca da bollo telematica consente quindi a privati e imprese di assolvere all’obbligo del versamento dell’imposta, richiesto per atti e documenti della Pubblica Amministrazione (PA).

Contrassegno telematico: come funziona

Volendo acquistare un contrassegno telematico è necessario utilizzare il servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate che si chiama @e.bollo. L’acquisto è addebitato direttamente sul proprio conto corrente, oppure su carta di debito o su carta prepagata tramite il sistema PagoPa. Per farlo basta scegliere un prestatore di servizi di pagamento abilitato al servizio, che abbia aderito alla convenzione tra AgID e Agenzia delle entrate.

Al momento comunque, l’unico prestatore che abbia aderito al servizio è quello rappresentato dall’Istituto di Pagamento del sistema camerale.

Dove acquistare il contrassegno telematico

Attualmente non è possibile acquistare ovunque la marca da bollo online. Infatti, per ora, il servizio è attivo e utilizzabile esclusivamente tramite i portali internet delle PA che offrono servizi interattivi di dialogo tra utenti che rilasciano documenti elettronici e che hanno aderito al Sistema dei pagamenti elettronici o pagoPA dell’AgID.

Per il momento è questa la situazione, piuttosto limitata quindi, ma in futuro sono previsti dei cambiamenti e notevoli miglioramenti. Gli utenti infatti potranno acquistare le marche da bollo online via PEC con le relative amministrazioni, oppure direttamente presso i PSP convenzionati, attraverso appositi servizi predisposti utilizzando il proprio smartphone, tablet o PC.

L’acquisto online del contrassegno telematico vuole portare alla completa digitalizzazione la richiesta di atti pubblici e documenti della Pubblica Amministrazione, per i quali è ancora obbligatorio il versamento dell’imposta di bollo. In questo modo di andrà a dematerializzare e a semplificare il rapporto tra PA, cittadini e imprese.

Contrassegno telematico

Marca da bollo digitale: quando e come usarla

La marca da bollo è regolamentata dall’art.3 del DPR 642/1972. La norma stabilisce che la marca da bollo è obbligatoria ogni volta che si vuole ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o di un relativo atto pubblico. La legge stessa prevede comunque casi specifici di esonero dal pagamento. È questo il caso, ad esempio, della richiesta di documenti e/o istanze da ONLUS, federazioni sportive, enti di promozione sportiva riconosciuti CONI e le organizzazioni di volontariato.

Contrassegno telematico e fatture

Le fatture esenti IVA, come ad esempio quelle emesse in regime forfettario, di importo maggiore a 77,47€ richiedo il pagamento di una marca da bollo da 2,00€. Per assolvere telematicamente alla richiesta è necessario compilare un modulo di dichiarazione consutiva. Questo deve essere presentato entro il 31 gennaio successivo all’anno di imposta. La dichiarazione deve riportare l’elenco dei documenti fiscali emessi nell’anno solare precedente, sui quali è necessario apporre la marca da bollo virtuale. La trasmissione di questa dichiarazione è possibile esclusivamente online.

Il pagamento della marca da bollo elettronica avviene utilizzando apposito modello f24 con relativi codici tributo:

  • 2505: in caso di rateizzazione dei versamenti
  • 2506: pagamento dell’acconto
  • 2507: pagamento di eventuali sanzioni
  • 2508: pagamento di eventuali interessi

Contrassegno telematico e fatture elettroniche

Chi emette fatture elettroniche ha la possibilità di acquistare la marca da bollo virtuale con le stesse modalità delle vecchie fatture. Il consuntivo con l’elenco dei documenti che richiedono l’apposizione della marca da bollo deve quindi essere presentato entro il 31 gennaio dell’anno d’imposta successivo. Il pagamento avviene sempre tramite nodello F24.

Istanze trasmesse alle Pubbliche Amministrazioni

Le istanze trasmesse alle PA richiedo apposizione e pagamento di marca da bollo. Anche in questo caso il contrassegno può essere comprato online attraverso il portale @e.bollo sul quale è possibile acquistare la marca da bollo forfettaria del valore di 16€ indipendentemente dalle dimensioni del documento.