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Fatturare in Italia con partita iva estera: guida agli adempimenti nel Bel Paese

La necessaria conoscenza del regime IVA italiano per i soggetti esteri che fatturano nel nostro Paese L’operatività transfrontaliera che prevede l’emissione di fatture in Italia da parte di soggetti non residenti titolari di partita IVA estera necessita di un’approfondita conoscenza del quadro normativo IVA nazionale.

Fatturare in Italia con partita IVA estera, infatti, comporta precisi obblighi dichiarativi e adempimenti contabili cui adeguarsi. La disciplina prevede complessi formati da rispettare per le fatture elettroniche emesse, scadenze cadenzate per gli invii al Sistema di Interscambio nonché termini per la presentazione della dichiarazione annuale.

La non conoscenza anche di un solo aspetto di tale articolata normativa potrebbe facilmente determinare errori sanzionabili, come l’omessa o tardiva trasmissione di fatture, la non corretta compilazione dei file XML o irregolarità nel versamento delle imposte dovute. Le conseguenze possono essere pesanti ammende, talvolta nell’ordine di diverse migliaia di euro. Diviene quindi imprescindibile per i soggetti esteri acquisire piena consapevolezza delle discipline IVA italiane, al fine di scongiurare inutili rischi di inadempienza.

Fatturare in Italia con partita iva estera: requisiti e adempimenti relativi

I soggetti non residenti che intendono emettere fatture per le cessioni di beni o prestazioni di servizi rese nel territorio italiano devono rispettare specifici requisiti.

In primis, è necessario identificarsi ad IVA in Italia tramite l’attribuzione di un codice identificativo da parte dell’Agenzia delle Entrate. Successivamente, per ogni operazione attiva soggetta a fatturazione elettronica, è d’obbligo utilizzare tale codice ai fini della compilazione del file XML.

Ulteriori vincoli riguardano la trasmissione delle fatture emesse mediante il Sistema di Interscambio, nonché il rispetto delle scadenze per l’assolvimento degli obblighi IVA, quali la liquidazione trimestrale dell’imposta. È altresì necessario conservare tutta la documentazione contabile e fiscale relativa alle operazioni effettuate, per eventuali controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Il mancato adempimento di tali requisiti e obblighi comporta l’applicazione di sanzioni. Pertanto, i soggetti extra-UE che fatturano in Italia devono porre massima cura nella gestione dell’IVA al fine di scongiurare errori fattura elettronica.

Fattura estera con partita IVA italiana: Regime IVA e obblighi dichiarativi

I soggetti residenti all’estero che intendono emettere fatture in Italia tramite una partita IVA nostrana sono assoggettati al regime IVA italiano solo per le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel territorio nazionale.

In particolare, è previsto che tali soggetti:

  • Emettano fatture elettroniche secondo il tracciato previsto ai fini della fatturazione elettronica;
  • Trasmettano periodicamente al Sistema di Interscambio le fatture emesse;
  • Presentino la dichiarazione IVA relativa alle operazioni attive nel nostro Paese con cadenza annuale, utilizzando il modello IVA 70;
  • Versino l’imposta dovuta mediante modello F24;
  • Conservino la documentazione a supporto delle operazioni intrattenute.

È fondamentale che i soggetti esteri con partita IVA in Italia conoscano appieno gli obblighi contabili a cui sono assoggettati, affinché non incorrano in condotte sanzionabili in materia di fatturazione elettronica e dichiarazione IVA.

La normativa in materia di fatturazione elettronica e di adempimenti IVA per i soggetti non residenti con partita IVA in Italia prevede obblighi molto specifici, la cui non conoscenza o il cui mancato rispetto possono comportare l’irrogazione di pesanti sanzioni. I soggetti esteri devono quindi acquisire piena consapevolezza circa i corretti formati dei file XML da trasmettere tramite SdI, le scadenze per la periodicità degli invii e quelle dichiarative. Particolare attenzione va posta alla compilazione dei campi identificativi dell’emittente/ricevente e del codice destinazione d’uso.

Eventuali irregolarità formali nelle fatture emesse/ricevute, errori nella presentazione del modello IVA 70 o nel versamento delle imposte possono comportare l’applicazione di ammende che, ai sensi di legge, variano fra il 90% e il 180% dell’importo non versato. Risulta quindi imprescindibile per i soggetti extra-UE adeguarsi pienamente ai complessi adempimenti contabili italiani al fine di evitare il rischio di sanzioni.

Fattura ricevuta da soggetto identificato in Italia ma non residente: adempimenti e implicazioni fiscali

La fattura ricevuta da soggetto identificato in Italia ma non residente riveste un particolare grado di criticità nell’ambito della Fatturazione elettronica. Infatti, affinché tale documento sia considerato valido ai fini IVA, occorre che vengano rispettati vincoli specifici di compilazione come il codice TD28 e l’indicazione dell’identificativo IVA italiano.

Qualora tali requisiti non siano soddisfatti, il sitema del Sistema di Interscambio provvederà allo scarto della fattura con conseguente mancata deducibilità dell’IVA.

Di qui l’importanza di porre la massima cura nella registrazione contabile di tali documenti, verificando attentamente i dati obbligatori in essi riportati, per evitare di incorrere in errori che potrebbero ripercuotersi negativamente in sede di dichiarazione IVA, di controllo dell’Agenzia delle Entrate o di determinazione del credito/debito d’imposta.

Anche un banale refuso nell’indicazione dell’identificativo fiscale estero potrebbe rendere non conforme la fattura, con effetti pregiudizievoli sull’operatività dell’impresa. Occorre quindi porre la massima cautela nella ricezione di tali fatture da validare con accuratezza.

Fattura ricevuta da soggetto identificato in Italia ma non residente: i requisiti

Nell’ambito della fatturazione elettronica, la normativa prevede specifiche disposizioni per la gestione contabile delle fatture passive ricevute da soggetti IVA identificati in Italia ma non residenti nel territorio nazionale.

In particolare, il Codice di comportamento per la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche stabilisce che tali operazioni, per essere considerate valide, devono riportare nel tracciato in formato XML il codice “TD28”.

In aggiunta, la fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente l’indicazione dell’identificativo IVA del cedente/prestatore non residente rilasciato dall’Agenzia delle Entrate italiana. Tale dato identificativo è comunicato dal soggetto all’Anagrafe tributaria italiana.

Il rispetto di questi due requisiti di codifica dell’operazione (TD28) e di indicazione dell’identificativo IVA consente di considerare regolare, ai fini IVA in Italia, il documento ricevuto in formato elettronico. L’omessa o errata presenza anche di uno soltanto dei campi determina lo scarto della fattura.

Se una fattura elettronica ricevuta da un soggetto identificato in Italia ma non residente non rispetta i requisiti di cui sopra (codifica dell’operazione con TD28 e indicazione dell’identificativo IVA italiano), le conseguenze sono le seguenti:

  1. La fattura è scartata e non può essere registrata contabilmente dal sistema del SdI (Sistema di Interscambio). Pertanto non è deducibile ai fini IVA.
  2. Il vendor riceve una nota di scarto contenente le motivazioni del mancato accoglimento del file XML.
  3. Sarà necessario richiedere al cedente/prestatore l’emissione di una nuova fattura elettronica con i dati corretti.
  4. In mancanza di fattura valida, non è possibile detrarre l’IVA a credito e l’importo diventa una spesa non deducibile fiscalmente.
  5. Possono configurarsi profili di irregolarità IVA, con conseguenti sanzioni, nel caso di registrazione contabile di documenti non validi ai fini fiscali.

Pertanto è fondamentale porre la massima attenzione affinché la fattura elettronica contenga correttamente tutti gli elementi obbligatori richiesti dalla normativa. È quindi necessario porre particolare attenzione al corretto assolvimento di tali obblighi formali nella gestione delle fatture passive da soggetti non residenti ma identificati in Italia.

Fattura ricevuta da soggetto identificato in Italia ma non residente

Soggetto identificato ma non residente in Italia: Regime IVA e obblighi contabili

I soggetti non residenti nel territorio italiano che intrattengono rapporti economici con clienti e fornitori localizzati in Italia possono scegliere di identificarsi ad IVA nel nostro Paese.

In questo caso, l’identificazione comporta l’assoggettamento al regime IVA italiano per le sole cessioni di beni e prestazioni di servizi rese sul territorio nazionale, con obbligo di:

  • Emissione di fatture elettroniche per le operazioni attive, utilizzando il codice identificativo rilasciato dall’Agenzia delle Entrate;
  • Trasmissione al Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche ricevute, che dovranno riportare correttamente la posizione IVA del cedente;
  • Liquidazione periodica dell’IVA in Italia per le operazioni passive, utilizzando il modello di pagamento F24.
  • Tenuta della contabilità IVA con evidenza delle singole operazioni.

È quindi essenziale che tali soggetti identificati rispettino scrupolosamente gli obblighi contabili, per evitare possibili errori fattura elettronica o irregolarità sanzionabili.

Fatturazione elettronica 2024: le specifiche tecniche in vigore dal 1° febbraio

Dal 1°febbraio 2024 è importante essere a conoscenza delle novità introdotte per la fatturazione elettronica che entreranno in vigore da tale data. L’Agenzia delle Entrate ha infatti pubblicato le specifiche tecniche per la trasmissione e la ricezione dei file XML delle fatture elettroniche nella nuova versione 1.8, che va a sostituire la precedente 1.7.

Le modifiche apportate, entrando nel dettaglio, riguardano l’introduzione di una nuova codifica facoltativa utile ai produttori agricoli per la gestione automatica dell’IVA, un controllo aggiuntivo per le fatture con dichiarazione d’intento invalidata e alcuni miglioramenti a livello anagrafico e di codifica delle operazioni. È quindi fondamentale che tutti i soggetti emittenti e riceventi fatture elettroniche prendano visione di queste novità, in quanto le regole per la trasmissione e ricezione dei file XML si adegueranno a partire dal 1° febbraio al nuovo tracciato previsto nelle specifiche tecniche 1.8.

I software di fatturazione elettronica dovranno inoltre essere prontamente aggiornati per allinearsi alle nuove disposizioni. Conoscere nel dettaglio queste modifiche introdotte è molto importante per evitare errori ed eventuali scarti delle fatture elettroniche a partire dalla data del 1° febbraio 2024.

Fatturazione elettronica 2024: le principali novità

Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica esteso a tutti i contribuenti in regime forfettario dal 1° gennaio 2024 e l’entrata in vigore, dal 1° febbraio, della versione 1.8 delle Specifiche Tecniche per la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche tra privati, si prepara un anno denso di cambiamenti per la Fatturazione elettronica in Italia.

Le nuove Specifiche Tecniche, rilasciate il 12 dicembre 2023 dall’Agenzia delle Entrate, introducono importanti novità per supportare al meglio i produttori agricoli in regime speciale IVA nella gestione automatica della liquidazione dell’imposta, nonché per rendere più stringenti i controlli sulle operazioni documentate con dichiarazione d’intento poi invalidata. Viene inoltre integrata la descrizione dell’IdPaese nei Dati Anagrafici del Cedente/Prestatore e aggiornate le indicazioni per l’utilizzo del codice TD28 per le operazioni svolte tra soggetti identificati in Italia ma non stabiliti sul territorio nazionale.

Con l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica a tutti i contribuenti minimi e forfettari dal 1° gennaio 2024, si abbandonerà definitivamente la Certificazione Unica a favore della trasmissione telematica delle fatture emesse e ricevute da tali soggetti. Tale novità, unitamente alle specifiche tecniche aggiornate, porterà ad un’ulteriore semplificazione degli adempimenti IVA facendo leva sulle potenzialità della Fatturazione elettronica quale strumento di semplificazione, controllo e tracciabilità delle operazioni effettuate dai soggetti passivi dell’imposta.

Fatturazione elettronica 2024

Fattura elettronica 2024: un approfondimento sull’abbandono della Certificazione Unica

L’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica ai soggetti minimi e forfettari, prevista a partire dal 1° gennaio 2024, determinerà l’abbandono dello strumento della Certificazione Unica (CU) per la gestione degli adempimenti fiscali di tali contribuenti.

Finora, i forfettari e minimi utilizzavano la CU per la dichiarazione integrativa dei redditi percepiti e delle ritenute operate, nonché per l’assolvimento dei relativi obblighi di versamento. Tale documento verrà meno per effetto del nuovo obbligo di fatturazione elettronica esteso a tali categorie di contribuenti.

La trasmissione e conservazione delle sole fatture emesse e ricevute digitalmente, secondo le Specifiche Tecniche definite dall’Agenzia delle Entrate, permetterà infatti agli stessi soggetti di assolvere integralmente agli obblighi dichiarativi e di versamento dell’IVA. Non sarà più necessario, di conseguenza, ricorrere alla CU che risulterà definitivamente superata per minimi e forfettari, i quali dovranno unicamente occuparsi della corretta fatturazione elettronica delle operazioni effettuate.

Tale novità semplificherà quindi gli adempimenti di tali categorie di contribuenti grazie alla dematerializzazione totale dei processi di fatturazione.

Secondo lavoro online: come avviarlo, quando è necessaria la partita IVA e come gestire la fatturazione elettronica

Oggigiorno avere un secondo lavoro online è senza dubbio più facile e fattibile che in passato. Grazie alla diffusione di Internet e dei social network, alle tante opportunità offerte dal digitale e all’abbattimento di molte barriere geografiche, chi possiede ingegno, motivazione e una adeguata preparazione ha concrete chances di incrementare il proprio reddito lavorando da remoto.

Basta saper individuare una propria nicchia di competenza e sviluppare un’idea vincente, sia essa la creazione di contenuti digitali, l’erogazione di corsi online, il commercio elettronico o altre attività web-based. Con impegno e costanza nel tempo si può costruire progressivamente una clientela sparsa in vari Paesi.

Anche chi ha un lavoro dipendente a tempo pieno può trovare spazi per avviare un business parallelo sfruttando il proprio talento e investendo tempo libero nella formazione. Gli strumenti tecnologici oggi permettono di lavorare da qualsiasi luogo, in autonomia e flessibilità di orario.

Per chi desidera e sa cogliere le potenzialità del lavoro agile e dei canali digitali, avere una seconda occupazione online è certamente realizzabile senza particolari ostacoli.

Secondo lavoro online: le categorie principali e come avviare un’attività in rete

Esistono diverse opportunità per incrementare il proprio reddito attraverso i cosiddetti “secondi lavori online“. Per sapere come guadagnare soldi extra basta usare un po’ di ingegno, ma non solo! Alcuni tra i più diffusi sono:

  1. Content creator: creazione e pubblicazione di contenuti su blog/YouTube legati a un topic specifico. Prevede una preliminare strategia di social media marketing per acquisire followers.
  2. Dropshipping: vendita di prodotti presenti su marketplace tramite l’apertura di un e-commerce gestito da terzi per l’inventario e le spedizioni. Necessita ottimizzazione SEO del sito e campagne promozionali.
  3. Social media manager: gestione di profili aziendali sui principali social network secondo obiettivi prefissati, reportistica e piani editoriali. Richiede competenze relative a Instagram, Facebook, Twitter e relativi strumenti pubblicitari.
  4. Tutoraggio online: erogazione di lezioni one-to-one in videoconferenza su diversi argomenti didattici. Predisposizione di programmi di apprendimento differenziati.

Secondo lavoro online

In ogni caso è buona norma aprire la Partita IVA per attività continuative e redditizie al fine di adempiere a tutti gli obblighi di natura fiscale e previdenziale. Per avviare con successo le attività sopracitate è consigliabile redigere un piano editoriale a supporto della propria presenza sui canali social, per assicurare la produzione e pubblicazione di contenuti in modo strutturato.

Alcune figure professionali emergenti includono il personal shopper digitale, che fornisce suggerimenti e consulenza agli utenti per gli acquisti online, e il content reviewer, ovvero chi produce resoconti e recensioni di prodotti e servizi. Prima di intraprendere queste attività è importante verificare la normativa di riferimento al fine di rispettare tutti gli adempimenti burocratici, amministrativi e fiscali richiesti per legge.

Secondo lavoro da casa: la normativa fiscale per le attività online, partita IVA e fatturazione elettronica

Gli aspetti fiscali assumono particolare rilevanza per le attività da aprire da casa attraverso Internet, in quanto determinano gli adempimenti cui è necessario ottemperare.

In linea generale, è richiesta l’apertura della partita IVA per qualsiasi attività commerciale, artistica o professionale che consenta di produrre proventi, anche se svolta online e prevalentemente da remoto. Non rientrano invece nel regime IVA i semplici hobby occasionali privi di finalità lucrative.

Una volta ottenuto il codice fiscale e la partita IVA tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate (sempre consultabili gratuitamente come descritto nel nostro articolo “come trovare una partita IVA“), si deve procedere alla registrazione sul Sistema di Interscambio (SdI), abilitando i servizi di fatturazione elettronica. Quest’ultima prevede l’emissione, la trasmissione e la conservazione in formato XML delle fatture attraverso un software certificato.

Presentando le caratteristiche di accuratezza e tracciabilità dei dati, la fatturazione elettronica è ormai obbligatoria per legge per la generalità dei soggetti IVA al fine di garantire la trasparenza fiscale. È importante che il regime fiscale scelto per le attività online sia compatibile con il carico di lavoro previsto e con i redditi stimati, per evitare di incorrere in sanzioni in sede di dichiarazione dei redditi.

Tra gli adempimenti periodici rientrano anche la liquidazione dell’IVA con modello F24 e la presentazione della dichiarazione dei redditi, operazioni per le quali è possibile avvalersi del supporto di commercialisti ed esperti contabili. Alcune forme giuridiche, come la disciplina del lavoro autonomo occasionale, consentono di fatturare sotto determinate soglie di compenso annuo senza dover aprire la partita IVA, semplificando gli oneri amministrativi.

Errori fattura elettronica: ecco come evitare quelli più comuni

Purtroppo gli errori fattura elettronica rimangono ancora un problema molto diffuso nonostante i miglioramenti introdotti nel tempo. Secondo l’analisi condotta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sul portale dell’Agenzia delle Entrate, il tasso di scarto delle fatture elettroniche inviate nel 2021 si attesta al 21,6%, in lieve calo rispetto al 23,3% del 2020 ma ancora molto lontano da uno standard accettabile.

I motivi degli errori sono i più disparati, da refusi nei codici identificativi a omissioni di dati obbligatori, da problemi tecnici relativi a una formattazione dei file errata. Anche l’Osservatorio Fattura Elettronica/e-Fattura B2B ha stimato circa 1 fattura su 5 non supera il controllo di conformità nel 2021, pari a circa 182 milioni di fatture scartate sul totale di 905 milioni inviate in Italia.

Questi numeri dimostrano come, nonostante l’esperienza ormai pluriennale, permangono ancora significative criticità nell’adeguamento agli standards richiesti, con ricadute negative su aziende e PA.

Errori fattura elettronica: mancanza di dati obbligatori e refusi nei codici identificativi

Tra i principali motivi di errore nella emissione di fatture elettroniche rientrano sicuramente la mancanza di dati obbligatori previsti dal tracciato e i refusi nei codici identificativi. La normativa sulla fattura elettronica sbagliata prevede infatti l’obbligo di indicare chiaramente nel documento XML generato una serie di elementi informativi quali partita IVA e codice fiscale di clienti e fornitori, natura, qualità e quantità dei beni ceduti, tipologia di pagamento applicata, eventuali sconti praticati.

Tralasciare anche solo uno di questi campi obbliga il Sistema di Interscambio a scartare la fattura, generando criticità nel processo contabile. Altro motivo frequente di errore sono i refusi accidentali nei codici identificativi, come la partita IVA indicata con un solo numero diverso da quello corretto o l’inserimento di un carattere non valido nel codice CUP.

Errori fattura elettronica

I refusi nei codici identificativi inseriti all’interno della fattura elettronica sono spesso causati da banali distrazioni durante la digitazione da parte dell’operatore.

Tra le cause principali ci sono:

  1. Ripetizione errata di un solo numero/lettera del codice, che altera però la corretta identificazione di anagrafica e operazione;
  2. Scambio involontario della posizione di due caratteri adiacenti durante la battitura;
  3. Mancanza di una verifica incrociata del codice riportato dopo l’inserimento, che causa refusi non intercettati;
  4. Distrazione momentanea dovuta a fattori esterni, come telefonate o rumori ambientali, nel momento della digitazione;
  5. Stanchezza o affaticamento visivo dopo aver inserito molti codici di seguito, specialmente se lunghi/complessi.

L’attenzione umana risulta essere il fattore più vulnerabile, pertanto processi strutturati e tools digitali di supporto sono elementi determinanti per prevenire questo tipo di errore. Anche in questi casi la fattura è scartata e l’utenza deve procedere con una nuova emissione correggendo l’anomalia.

Errori formali fattura elettronica: come prevenirli e correggerli

Per prevenire errori formali nella fattura elettronica che possano portare allo scarto del file da parte del Sistema di Interscambio è fondamentale adottare alcune accortezze. Innanzitutto è possibile effettuare dei controlli preventivi sulla Fattura elettronica scartata mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, che verificano la correttezza sintattica e semantica del documento in bozza. Eventuali anomalie sono evidenziate e l’impresa può correggerle prima dell’invio definitivo.

Ulteriori verifiche andrebbero condotte sui dati identificativi inseriti, come Partita IVA/Codice Fiscale mittente/destinatario, mediante un riscontro incrociato su banche dati ministeriali.

Qualora nonostante i controlli la fattura sia respinta, è necessario emetterne una nuova correttiva. Ove possibile, è consigliabile inviare una Nota di Variazione, modificando i soli dati errati senza re-emissione del documento originario. Procedure strutturate ed eventuale supporto di software gestionali consentono una drastica riduzione degli errori formali, garantendo la piena operatività del processo di fatturazione elettronica.

Come rifiutare una fattura elettronica

È fondamentale per gli operatori economici che operano con la fatturazione elettronica non solo conoscere le procedure per emettere e conservare correttamente le fatture, ma anche sapere come rifiutare una fattura elettronica. Infatti, mentre l’emissione e la conservazione del documento fiscale sono procedure ormai ordinarie, può capitare di voler notificare il rigetto di una specifica fattura per varie motivazioni, dalla non conformità del file ai dati della fornitura, fino agli errori formali. La premessa è che: “Non  è possibile per un privato (B2b e B2c) rifiutare una fattura elettronica al di fuori del sistema della fatturazione verso la Pubblica amministrazione”. È possibile però far presente al fornitore che la fattura è errata. Vediamo come.

Sapere esattamente come motivare adeguatamente la contestazione e inviare la comunicazione al fornitore è importante per evitare contenziosi con il cedente. Allo stesso modo è altrettanto rilevante ricevere correttamente una notifica qualora si sia mittenti della fattura contestata perchè errata.

Gestire correttamente anche questo aspetto dimostra una conoscenza professionale completa del processo di fatturazione elettronica, dalla sua creazione alla sua eventuale contestazione. Oltre ad assicurare la piena regolarità formale delle procedure, conoscere anche questo step intermedio consente agli operatori di tutelare al meglio i propri interessi economici nello scambio digitale di documenti fiscali. Essere in grado di far presente correttamente che una fattura, per legittime ragioni come errori, difformità rispetto all’ordine o pagamenti già effettuati, è errata, permette infatti di non farsi carico di addebiti non dovuti e non corretti.

Allo stesso modo, sapere di poter ricevere una regolare notifica nel caso la propria fattura venisse a sua volta contesta da un cliente, tutela l’emittente da problematiche amministrative e contenziosi. In definitiva, la corretta applicazione di una procedura di controllo nel processo di fatturazione elettronica consente agli operatori di proteggere le rispettive posizioni economico-contabili nello scambio telematico di documenti fiscali con controparti terze.

Come rifiutare una fattura elettronica: le motivazioni giustificate

Sono diverse le motivazioni che possono giustificare la contestazione di una fattura elettronica da parte del soggetto ricevente. Tra gli errori formali più comuni si annoverano l’omessa o errata indicazione del codice destinatario, problema nella firma digitale del file XML, formato della fattura non conforme alle specifiche tecniche.

Anche la presenza di difformità rispetto all’ordine o alla fornitura effettivamente resa costituisce motivo legittimo di segnalazione al fornitore. Ad esempio, discordanza tra quantità, prezzi o sconti riportati in fattura e quelli pattuiti, diversa natura dell’oggetto fatturato, mancata o parziale esecuzione delle prestazioni, consegna di beni o servizi difformi rispetto a quanto ordinato, fatturazione di oneri o penali non dovuti o previsti contrattualmente.

Come rifiutare una fattura elettronica

Inoltre, errori nei dati identificativi come partita IVA o codice fiscale del cedente/cessionario, dati anagrafici non corretti, coordinate bancarie non corrispondenti, sono cause ammissibili di contestazione dell’e-fattura. Così come la presenza di un importo diverso rispetto a quanto stabilito nei documenti della fornitura, l’applicazione di penali o interessi moratori non dovuti o senza previa comunicazione scritta.

Queste motivazioni, se debitamente documentabili e segnalate al cedente, giustificano pienamente la contestazione dell’addebito digitale.

Come rifiutare una fattura elettronica agenzia delle entrate: la corretta procedura per comunicare la contestazione

Tra privati (B2b e B2c) non è possibile rifiutare la ricezione di una fattura elettronica, ma questo non significa che non può, o non debba, essere segnalato all’emittente l’errore commesso. La procedura da seguire per comunicare correttamente la contestazione di una fattura elettronica prevede alcuni passaggi ben definiti. Una volta rilevato nel Sistema di Interscambio il file xml contenente l’e-fattura, il soggetto ricevente deve preliminarmente verificarne la validità formale tramite l’apposito software di controllo.

In caso di esito positivo, si procede all’esame del contenuto: se riscontrate difformità o altre motivazioni di rigetto, il soggetto passivo deve immediatamente comunicarlo all’emittente.

La comunicazione deve indicare in modo chiaro e dettagliato i motivi che hanno determinato l’esito negativo della verifica da parte del ricevente. Non è previsto un obbligo di segnalazione all’Agenzia delle Entrate. Il suggerimento, però, è quello di conservare la prova della comunicazione degli errori e delle anomalie riscontrate, qualora dovessero risultare utili ai fini di un contenzioso legale, nonché di eventuali controlli da parte delle autorità competenti.

CIG fattura elettronica: cos’è, dove è usato e come inserirlo

Il corretto inserimento del Codice Identificativo Gara nella fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione riveste un’importanza fondamentale. Il CIG permette di collegare in maniera univoca ciascuna fattura emessa alla specifica procedura d’acquisto che ne è alla base. Ciò consente agli uffici della PA di conciliare automaticamente e agevolmente i versamenti con le singole forniture.

Il codice identificativo, inoltre, snellisce le attività di controllo e pagamento da parte degli enti, rendendo immediato il reperimento delle informazioni necessarie ad accertare la corrispondenza tra l’ordine e la fattura pervenuta. Questo semplifica la gestione degli incassi per il fornitore e velocizza i flussi di tesoreria nella PA.

Una valorizzazione errata del CIG, invece, impedirebbe il collegamento univoco tra la gara e la successiva fatturazione. Ciò potrebbe comportare ritardi nei pagamenti, errori di imputazione contabile, necessità di ulteriori verifiche manuali.

È quindi fondamentale, ai fini del rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione, che il codice sia recuperato correttamente dalla documentazione della gara e inserito nel formato Xml della fattura elettronica secondo le specifiche tecniche vigenti. Solo una corretta gestione di questo passaggio consente di sfruttare appieno i vantaggi dell’interoperabilità digitale tra fornitori e PA.

CIG fattura elettronica: cos’è, com’è generato e dove deve essere inserito

Il Codice Identificativo Gara (CIG) è un codice di 16 caratteri alfanumerici introdotto obbligatoriamente nella fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione.

Il CIG è generato automaticamente dai sistemi informativi delle Centrali di Committenza (organismi creati nell’ambito della Pubblica Amministrazione per centralizzare e ottimizzare le attività di committenza di beni e servizi) e assegnato a ciascuna procedura di affidamento indetta da stazioni appaltanti o enti aggiudicatori (come concorsi pubblici, gare d’appalto, convenzioni quadro, accordi quadro ecc…). Il Codice Identificativo Gara descrive in modo univoco la singola gara o procedura d’acquisto e include informazioni quali:

  1. L’area territoriale di riferimento;
  2. L’oggetto dell’affidamento;
  3. Ente aggiudicatore;
  4. L’anno e il numero progressivo d’affidamento assegnato dalla centrale di committenza;
  5. L’eventuale divisione in lotti della gara;
  6. Il criterio con cui è stata aggiudicata la gara (es. offerta economicamente più vantaggiosa, prezzo più basso);
  7. Le modalità di presentazione delle offerte (es. tramite procedura aperta, ristretta, negoziata);
  8. Il valore stimato della fornitura;
  9. La data di scadenza per la ricezione delle offerte.

CIG fattura elettronica

Ai fini della fatturazione elettronica, una volta ottenuto l’ordine/assegnazione della fornitura tramite una specifica procedura a evidenza pubblica, il fornitore deve recuperare il CIG che la individua e riportarlo obbligatoriamente nel blocco dati identificativi della fattura elettronica (DatiGara) nonché nel tracciante. Ciò permette alla Pubblica Amministrazione committente di collegare in maniera univoca ciascuna fattura emessa al relativo incarico, rendendo il processo di pagamento più celere e la conciliazione contabile più agevole.

La procedura per individuarlo e inserirlo correttamente

Il primo passo per reperire il CIG di riferimento è recuperare la documentazione relativa all’iniziale procedura di gara o acquisto tramite la quale si è ottenuto l’incarico/fornitura presso la PA. Generalmente il Codice Identificativo Gara è riportato negli atti della procedura competitiva, nell’ordine di acquisto o nel contratto sottoscritto. Una volta individuato il CIG, è necessario verificarne la correttezza formale, che sia composto da 16 caratteri alfanumerici. A questo punto il codice è pronto per essere inserito nella fattura elettronica.

Nel blocco dati identificativi <DatiGara>, il campo CIG va valorizzato con il codice ottenuto, rispettandone maiuscole e minuscole. Nel tracciante invece, l’elemento <CodiceCIG> va inserito come child di <DatiGara>.

È importante controllare che il CIG inserito corrisponda a quello della specifica gara di riferimento, in quanto errore di valorizzazione potrebbe comportare il mancato incasso da parte del fornitore. Seguendo questa procedura guidata, che prevede il reperimento del CIG dalla documentazione di gara e il suo corretto inserimento in fattura secondo le specifiche tecniche, è possibile identificare in modo univoco la transazione commerciale.

Emissione fattura a cliente estero senza partita iva

Per emettere fatture verso paesi esteri, è necessario seguire la procedura del Sistema di Interscambio (SDI), conformemente alle direttive fornite dall’Agenzia delle Entrate. È fondamentale acquisire tutte le informazioni rilevanti e seguire correttamente i passaggi per evitare eventuali errori durante il processo di fatturazione.

Per emettere fatture verso paesi esteri, sia con IVA che senza, è indispensabile utilizzare un software di fatturazione elettronica compatibile con il sistema SDI dell’Agenzia delle Entrate. Il codice destinatario da inserire nella fattura destinata all’estero è composto da sette “X” nel caso di partite IVA, mentre per le persone fisiche è necessario inserire sette zeri. Anche le attività in regime forfettario devono emettere fatture estere in formato elettronico.

Se il proprio business coinvolge attività di e-commerce o prevede relazioni commerciali con fornitori e clienti all’interno dell’Unione Europea o a livello internazionale, diventa essenziale comprendere il processo di fatturazione verso paesi esteri.

Può sorgere qualche dubbio dato che il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate è adottato solo a livello nazionale per le fatture elettroniche. Tuttavia, è necessario comunque aderire a tale sistema al fine di rispettare gli obblighi di fatturazione, seguendo le specifiche regole e compilando accuratamente tutti i campi richiesti. Inoltre, è importante inviare la fattura estera in formato PDF o cartaceo al cliente privato o con partita IVA. 

Emissione fattura a cliente estero

La fatturazione elettronica è obbligatoria solo per le operazioni commerciali interne in cui sono coinvolti soggetti passivi IVA residenti in Italia. Pertanto, le fatture emesse verso clienti esteri, sia all’interno dell’UE che al di fuori di essa, possono essere emesse in formato cartaceo senza l’obbligo di utilizzare il Sistema di Interscambio (Sdl) dell’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, le imprese italiane hanno la possibilità di adottare volontariamente la fatturazione elettronica anche per le transazioni con l’estero. Questa scelta non richiede alcuna opzione preventiva e può semplificare alcuni adempimenti. Infatti, coloro che utilizzano la fatturazione elettronica possono evitare di inviare l'”esterometro” trimestrale

Emissione fattura a cliente estero senza partita iva

Nel caso in cui si scelga di emettere una fattura elettronica per transazioni internazionali, è importante prestare attenzione ai dati inclusi nel file XML da inviare al Sdl. Ad esempio, nel campo del codice destinatario è necessario inserire il codice XXXXXXX, che identifica la controparte estera e indica un’operazione transfrontaliera.

Per quanto riguarda i dati anagrafici del cliente, sia all’interno che all’esterno dell’UE, possono sorgere alcune difficoltà legate al campo del CAP del Paese estero e al campo IDCodice del cliente, specialmente quando il cliente non è titolare di una partita IVA.

Emissione fattura a cliente estero senza partita IVA

Quali sono le procedure per emettere una fattura elettronica verso consumatori finali stranieri privi di identificativo fiscale italiano, considerando che è obbligatorio fornire il codice fiscale o la partita IVA?

Gli operatori IVA italiani possono scegliere di emettere una fattura elettronica verso clienti esteri, sia aziende che consumatori finali, comunitari o extracomunitari. In questo caso, non è necessario inviare i dati di tale fattura tramite l’esterometro. La fattura elettronica dovrà includere le seguenti informazioni:

  1. Nel campo 1.4.1.1.1 “IdPaese“, è necessario indicare il codice del Paese estero (diverso da IT), utilizzando lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code.
  2. Nel campo 1.4.1.1.2 “IdCodice“, è richiesto un valore alfanumerico identificativo della controparte, con un massimo di 28 caratteri alfanumerici. Se il cliente è un consumatore finale estero, è sufficiente compilare solo il campo 1.4.1.1.2 “IdCodice“, lasciando vuoto il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale“.
  3. Infine, per indicare l’indirizzo estero del cliente sulla fattura, è necessario selezionare la nazione di appartenenza (senza compilare la Provincia) e inserire il valore generico “00000” nel campo CAP. L’indirizzo può essere utilizzato per indicare il CAP straniero.

Si tratta di procedure che possono diventare alquanto complicate, soprattutto per chi è alle prime “armi”. Quindi il consiglio rimane sempre lo stesso, affidarsi completamente a un software per la fatturazione elettronica, come FatturaPRO.click. Un sistema che semplifica, agevola e favorisce lo scambio di documenti con l’estero con la certezza di rispettare sempre tutte le norme fiscali del proprio paese e soddisfare i criteri d’invio dei documenti per l’estero.

Condominio e Fattura elettronica: le novità per amministratori e condomini

È davvero necessario emettere una fattura elettronica condominio o è sufficiente la fattura di cortesia? Nonostante siano passati diversi anni da quando la fattura elettronica è entrata in vigore, sono ancora necessarie alcune precisazioni, soprattutto per quanto riguarda la corretta gestione dell’amministrazione condominiale.

Condominio e Fattura elettronica: un soggetto giuridico privo di partita Iva

Dal 1° gennaio 2019 la fattura elettronica è diventata obbligatoria anche i soggetti privi di partita IVA. È quindi necessario emettere fattura elettronica per tutte le operazioni effettuate nei confronti di soggetti senza partita IVA, come, ad esempio: privati consumatori, enti non commerciali dotati di solo codice fiscale e condomini.

Il condominio è infatti considerato un soggetto giuridico senza partita IVA. È titolare solo del codice fiscale ed è quindi destinato a ricevere fattura elettronica. Questo significa che i fornitori titolari di partita IVA che emettono fattura nei confronti di un condominio, sono tenuti a seguire le regole generali relative alla fatturazione elettronica. In altre parole chi emette fattura nei confronti di un condominio, deve:

  1. compilare la e-fattura in formato XML
  2. inviare il documento al Sistema di Interscambio
  3. inserire il codice fiscale condominiale nel relativo campo
  4. inserire “0000000” (7 volte zero) nel campo “codice destinatario” (in alternativa usare il recapito specifico del condominio)
  5. è facoltativo inviare copia analogica della fattura al condominio
  6. avvisare l’Amministratore condominiale che la copia analogica è solamente un duplicato di cortesia, mentre l’originale si trova, sotto forma digitale, nell’area riservata del contribuente all’interno del portale dell’Agenzia delle Entrate.

Condominio e Fattura elettronica

Condominio e Fattura elettronica: la copia di cortesia

La stessa Agenzia delle Entrate ha specificato, nel provvedimento n. 89757 del 30/04/2018, che il fornitore deve rilasciare al cliente finale:

“copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal Sistema di Interscambio nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate”. 

Il fornitore deve quindi inviare e/o consegnare tramite i canali tradizionali, copia analogica di cortesia al condominio. Nonostante questa specifica, l’unica fattura valida ai fini fiscali è la fattura elettronica redatta in formato XML. Proprio per questo motivo, la copia analogica deve, obbligatoriamente, riportare la dicitura: “copia analogica di fattura elettronica inviata allo SdI”.

Vista la normativa e l’attuale situazione, sono in tanti a chiedersi l’utilità della copia di cortesia. Il condominio è semplicemente un privato consumatore, visto che non possiede partita IVA. In quanto tale, quindi l’amministratore deve semplicemente limitarsi a ricevere copia di cortesia della fattura e verificare invece, per i fini fiscali, la fattura elettronica sul proprio cassetto.

Fattura elettronica e condominio: la validità della copia di cortesia

Ai fini fiscali l’unica fattura valida è quella elettronica. La copia analogica serve solo a effettuare un controllo documentale. Quando e se si dovessero verificare una discordanza di dati tra la copia analogica e quella digitale, sono ritenuti validi quelli riportati sulla copia elettronica. Alla luce di quanto affermato finora, sembra davvero superfluo per un condominio dover ricevere per forza copia cartacea di cortesia.

Anche l’accertamento dei dati della copia analogica senza insensato, visto che gli unici dati validi sono quelli riportati sulla fattura elettronica. Nonostante questo è necessario e doveroso che l’Amministratore condominiale verifichi la correttezza dei dati sulla copia cartacea e si accerti che la copia inviata all’SdI sia compilata correttamente.

Proroga esterometro 2022: slitta l’abrogazione

Proroga esterometro 2022 datata 1° luglio. L’anno passato era circolata comunicazione che l’abrogazione doveva entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2022. Nuove comunicazioni hanno smentito definitivamente quanto preventivano nel 2021. Infatti, fino al 30 giugno 2022 tutti i dati relativi alle operazioni transnazionali effettuate dai soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono continuare a essere comunicati ogni tre mesi ad Agenzia delle entrate. La situazione cambio invece dal 1° luglio, quando la comunicazione dei dati ad Agenzia delle Entrate (AdE) dovrà usare obbligatoriamente il Sistema di Interscambio e utilizzare il formato della classica fattura elettronica.

Proroga esterometro 2022: legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021)

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo a carico dei soggetti passivi IVA la trasmissione dei dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi transfrontaliere. In altre parole, l’esterometro. I soggetti obbligati a tale adempimento sono tutti quelli residenti o stabiliti nel territorio italiano. Le operazioni soggette a comunicazione sono tutte quelle rese o ricevute da soggetti non residenti o stabiliti su territorio dello Stato. La periodicità della comunicazione ha cadenza trimestrale.

Scadenza esterometro

Riassumendo schematicamente le scadenze previste per la comunicazione dell’esterometro, troviamo:

  1. Gennaio, febbraio, marzo – 30 aprile 2021
  2. Aprile, maggio, giugno – 2 agosto 2021
  3. Luglio, agosto, settembre – 2 novembre 2021
  4. Ottobre, novembre, dicembre – 31 gennaio 2022

Agenzia delle entrate esterometro: operazioni escluse

La comunicazione dei dati transnazionali non è obbligatoria per le seguenti operazioni:

Proroga esterometro 2022

Proroga esterometro 2022: cosa cambia

La Legge di Bilancio 2021 prevedeva un cambiamento delle precedenti disposizioni. Dal 1° gennaio 2022 la comunicazione dell’esterometro doveva avvenire attraverso il Sistema di Interscambio, secondo formato di fattura elettronica.

In particolare:

  • per le operazioni svolte nei confronti di soggetti non residenti o non stabiliti sul territorio dello Stato, la comunicazione doveva avvenire entro 12 giorni dal momento dell’operazione stessa;
  • per le operazioni ricevute da soggetti non residenti o non stabiliti sul territorio dello Stato, doveva essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione della stessa.

La proroga esterometro 2022 slitta però al 1° Luglio. Questo significa che per Operazioni transnazionali effettuate fino al 30 giugno 2022, i dati devono essere comunicati sempre trimestralmente ad Agenzia delle Entrate. Rimangono come sempre escluse tutte le operazioni per le quali siano state emesse bollette doganali, oppure ricevuta una fattura elettronica.

Proroga esterometro: cosa succede dal 1° luglio in poi

Dal 1à luglio 2022 tutti i dati relativi alle operazioni transnazionali potranno essere trasmessi esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio. Il formato utilizzabile sarà solamente quello XML, lo stesso utilizzato per le fatture elettroniche. Alcune specifiche per la compilazione corretta e l’invio delle comunicazioni:

  1. Il campo destinatario deve essere compilato con “XXXXXXX” (7 volte la lettera “X”) per quanto riguarda le fatture attive;
  2. per le fatture passive, vale a dire quelle ricevute dai fornitori esterni, il documento da generare è quello di tipo TD17, TD18 e TD19, da trasmettere al Sistema di Interscambio.

L’abrogazione quindi è rimandata ancora una volta. Dal 1° luglio per le operazioni transfrontaliere di:

  • cessioni di beni
  • e prestazioni di servizi effettuate (e ricevute)
  • nei confronti di soggetti al di fuori del territorio dello Stato

per le quali è prevista l’emissione di fattura, diventa quindi obbligatoria la trasmissione tramite Sistema di Interscambio (già previsto in Italia per le fatture elettroniche).

Per le operazioni che prevedono emissione di una bolletta doganale, o per quelle per le quali sono emesse o ricevute fatture elettroniche, la trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.