Domicilio digitale: cos’è, come funziona e a cosa serve

Il domicilio digitale è l’indirizzo al quale sono inviate le notifiche previste dalla legge ai fini tributari ed indica la competenza dei vari uffici tributari. Il concetto è stato introdotto dalla legge Semplificazioni, che ha previsto l’obbligo del domicilio digitale per aziende e professionisti a partire dal primo ottobre. Al momento però questa operazione si è tradotta solamente nell’avere una PEC personale e ad aver fissato delle sanzioni. Si tratta comunque di un primo importante passo compiuto verso l’obbligo per tutti i cittadini, che prima o poi saranno iscritti nell’Indice nazionale dei domicili digitali (INAD).

Con il domicilio digitale le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione (PA) saranno più facile. Oggi ancora limitate alla casella di posta cartacea, in futuro saranno gestite interamente online. Con il decreto Semplificazioni è stato stabilito che aziende e professionisti devono quindi comunicare al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale. I professionisti invece devono comunicarlo all’ordine o al collegio al quale sono iscritti.

A oggi avere un domicilio digitale significa solamente avere l’obbligo di avere una PEC aziendale. Questo era già obbligatorio, ma non erano previste sanzioni per chi ancora non avesse provveduto ad averla. Il nuovo decreto invece modifica la dicitura di “PEC” a “domicilio digitale” e prevede delle integrazioni sanzionatorie.

Domicilio digitale: la definizione

Quindi oggi il domicilio digitale è, a tutti gli effetti, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Questa serve a individuare un luogo virtuale dove sono inviate comunicazioni di natura giuridica, da parte di PA, professionisti, o aziende. Adesso esiste e vale anche per i privati. Non corrisponde a un indirizzo fisico, ma è composto da nome.cognome@gestorepec.it

Questo significa che adesso, qualunque sia la posizione fisica di un soggetto, gli saranno potute recapitare comunicazioni dalle PA. La PEC fa risparmiare tempo e denaro. Inoltre è matematica la certezza di ricevere e/o comunicazioni importanti.

Domicilio digitale: come fare per dichiararlo

Chi già possiede una PEC, ha in automatico il domicilio digitale. Imprese e aziende hanno già comunicato il proprio indirizzo PEC come disposto dal Decreto Legge 179/2012 e dalla Legge 2/2009.

I professionisti che ancora oggi, purtroppo non utilizzano regolarmente o che non hanno ancora una PEC valida, però sono ancora circa 1,7 milioni. Pertanto, tutti questi freelance, che ancora non hanno PEC, riceveranno delle sanzioni e gli uffici della Camera di Commercio assegnerà loro un domicilio digitale. I professionisti troveranno quindi questo nuovo “indirizzo” a disposizione sul Cassetto digitale dell’imprenditore erogato dalle Camere di Commercio (ma solo per la ricezione dei documenti).

Quindi chi non ha ancora una PEC, deve fare in fretta e crearne una il prima possibile, comunicandola poi al registro delle imprese o al proprio ordine professionale.

Domicilio digitale

Sanzioni previste per le imprese ancora senza domicilio digitale (PEC)

Per tutte le imprese che ancora non hanno una PEC sono previste delle sanzioni che vanno da un minimo di 206 euro, a un massimo di ben 2064 euro. Per le imprese individuali l’importo scende ed è compreso tra i 30 e i 1548 euro. Normalmente il Registro Imprese propone la definizione agevolata entro 60 giorni pagando il doppio del minimo o il terzo del massimo. É quindi possibile ravvedersi rispettando le scadenze versando circa 412 euro per le società e 60 euro per i lavoratori individuali.

Oltre alle sanzioni, il Registro Imprese assegnerà un nuovo indirizzo digitale di default. Questo sarà reso disponibile sul cassetto digitale dell’imprenditore. Ogni impresa trova il proprio a disposizione sul sito: impresa.italia.it Questo però sarà valido esclusivamente per ricevere documenti, comunicazioni e notifiche. Alla piattaforma è possibile accedere esclusivamente attraverso identità digitale (SPID, CNS e CIE).

Professionisti

Per i liberi professionisti ancora sprovvisti di PEC invece, la legge non prevede sanzioni pecuniarie. Però l’Ordine deve diffidare il professionista ad adempiere all’obbligo entro 30 giorni. In caso di mancata ottemperanza, l’Ordine può sospendere il professionista dal relativo Collegio od Ordine di appartenenza, fino a quando non comunicherà il domicilio digitale.

Per tutti i professionisti non obbligati a iscriversi a Ordini o Collegi, invece non è previsto ancora nessun obbligo, ne tanto meno sanzione. Possono quindi continuare a non avere la PEC.

Agenzia delle entrate e riscossione: cos’è e come funziona

Equitalia era una società italiana incaricata alla riscossione dei tributi su tutto il territorio nazionale, ad eccezione della Sicilia. A questa società partecipavano Agenzia delle Entrate (con una quota pari al 51%) e l’INPS (quota pari al 49%). Dal primo luglio 2017, Equitalia non esiste più. L’unica società del gruppo che è ancora attiva è Equitalia Giustizia. Il gruppo è stato sostituito da Agenzia delle entrate e riscossione. Si tratta di un ente pubblico economico strumentale dell’Agenzia delle Entrate che, per semplificare, possiamo dire che oggi gestisce le vecchie cartelle Equitalia.

Decreto legge n. 193/2016

A partire dal 30 giugno 2017 il gruppo Equitalia non esiste più. Al suo posto oggi, abbiamo Agenzia delle Entrate e Riscossione (Aer). Questa è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura processuale, grazie al decreto legislativo n° 193/2016.

Aer è diventata pertanto agente di riscossione. Il suo ruolo è quello di occuparsi dell’attività di esazione a livello nazionale, a eccezione sempre della regione Sicilia. Nel decreto sono specificate le varie funzioni necessarie a svolgere le attività di riscossione.

Il personale in servizio dell’Equitalia, al momento del trasferimento, ha mantenuto la propria posizione giuridica, economica e previdenziale. Prima però i dipendenti sono stati controllati per verificare che “… La ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente.”

Agenzia delle entrate e riscossione: struttura e organizzazione

Agenzia delle entrate e riscossione è composta da:

  1. Presidente (che corrisponde al Direttore dell’Agenzia delle Entrate)
  2. Comitato di gestione
  3. Collegio dei revisori dei conti (il cui Presidente è scelto tra i magistrati della Corte dei Conti).

Il presidente di Aer oltre a essere il Direttore dell’Agenzia delle Entrate è anche il soggetto che compone il Comitato di gestione. Si tratta di cariche gratuite che non prevedono rimborsi spese, compensi o indennità.

Agenzia delle Entrate e Riscossioni è direttamente controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Si tratta, come abbiamo già specificato, di un organismo strumentale di Agenzia delle Entrate, che rimane titolare della riscossione nazionale.

Agenzia delle entrate e riscossione

Qual è lo scopo di Agenzia delle entrate e riscossione

Questo organismo è stato creato per migliorare e facilitare i processi di riscossione a livello nazionale. Aer è stato composto pensando a soddisfare le esigenze di economicità di gestione della riscossione in tutto il paese. Inoltre, rispetto alla vecchia Equitalia, è stata posta maggiore attenzione alla soddisfazione dei soggetti che si avvalgono dei suoi servizi. Con Aer è stato auspicato un aumento degli importi riscossi, una maggiore incentivazione alle azioni di prevenzione e di contrasto all’evasione fiscale. Questo organo, assieme alla fatturazione elettronica e allo scontrino elettronico è uno dei tanti strumenti adottati per combattere la dilagante piaga dell’evasione fiscale in Italia.

Agenzia delle entrate e riscossione: cosa può fare

Dal primo ottobre 2011 gli avvisi di accertamento emessi da Agenzia delle Entrate, ai fini delle imposte sui redditi, IVA e IRAP, sono “esecutivi”. Questo perché contengono l’intimazione ad adempiere al pagamento degli importi indicati, nei termini previsti. Questi avvisi di accertamento diventano esecutivi trascorsi 30 giorni, periodo messo a disposizione per presentare eventuale ricorso.

Aer informa l’utente con raccomandata semplice o con posta elettronica, di aver preso in carico la riscossione delle somme. L’esecuzione forzata è comunque sospesa per un periodo di 180 giorni dalla data di tale affidamento. Questa sospensione non vale nel caso di accertamenti definitivi e nel caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateizzazione.

Allo stesso modo, dal primo gennaio 2011, avvengono gli avvisi di addebiti notificati dall’INPS. Gli avvisi hanno quindi valore di titolo esecutivo per la riscossione che sostituisce in tutto e per tutto la classica vecchia cartella di pagamento.

Cos’è l’iscrizione a ruolo

Si tratta dell’inserimento di un contribuente nell’elenco dei debitori, creato dall’ente creditore (Agenzia delle Entrate, INPS, comuni, ecc…). Sono iscritti a ruolo i soggetti intimati da Aer al pagamento di tributi, altre entrate, sanzioni e interessi. Con questa iscrizione l’ente incarica l’agente di riscossione (agenzia delle entrate e riscossione) a richiedere il pagamento di quanto dovuto. Questa operazione avviene attraverso l’invio della cartella di pagamento o, in fase di riscossione volontaria, di un avviso di pagamento.

La cartella di pagamento è notificata dal messo notificatore.

Cassetto fiscale fatture elettroniche: cos’è, a cosa serve e come accedervi

Il cassetto fiscale è un servizio personale messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il cassetto è accessibile da privati e aziende. Dal cassetto è possibile controllare tutta una serie di informazioni fiscali personali. A tutti gli effetti è una sorta di archivio personale, un valido e comodo strumento di riferimento per tenere sotto controllo tutta la propria documentazione fiscale (tasse, contributi e fatture elettroniche). I documenti fiscali aggiunti di volta in volta, sono automaticamente inseriti da AdE (Agenzia delle Entrate). Cassetto fiscale fatture elettroniche, informazioni fiscali personali, ecc… Tutto è strettamente correlato. Vediamo come.

Cassetto fiscale: fatture elettroniche, tasse e contributi

Dal cassetto fiscale si possono quindi consultare tutta una serie di dati fiscali personali:

  1. anagrafici
  2. dichiarazioni fiscali
  3. rimborsi
  4. dati dei versamenti effettuati tramite modello F24 e F23
  5. atti del registro (dati patrimoniali)
  6. dati e informazioni relativi agli studi di settore e agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (Isa)
  7. le informazioni sul proprio stato di iscrizione al Vies
  8. fatture elettroniche emesse e ricevute

Cassetto fiscale fatture elettroniche

Le fatture elettroniche sono tra i vari documenti che possono essere controllati tramite il cassetto fiscale. Il servizio è libero e gratuito per tutti i contribuenti. Questo però non vuol dire che si tratti di un sistema particolarmente semplice e intuitivo da utilizzare. Chi non ha molta dimestichezza con la tecnologia e internet, potrebbe a tutti gli effetti, incontrare delle difficoltà. Il procedimento per controllare le e-fatture emesse e ricevute, o semplicemente per verificare un solo documento, è alquanto macchinoso.

Suggeriamo quindi di utilizzare sistemi alternativi a quelli statali, di più semplice e veloce comprensione. Uno fra tutti FatturaPRO.click. Interfaccia intuitiva e registrazioni rapide con un semplice click. I documenti rimangono sempre a portata di mano e consultabili ovunque.

In ogni caso, il cassetto fiscale assolve comunque ai servizi di conservazione delle fatture elettroniche e di consultazione degli status. Permette inoltre di generare il QR code relativo alla propria attività.

Una breve parentesi sul QR code aziendale. Questo contiene tutti i dati della propria attività e della partita IVA, oltre all’indirizzo telematico al quale ricevere le fatture elettroniche. Il QR lo si può conservare sul tablet o smartphone, sempre a portata di mano.

Abilitazione del cassetto fiscale: richiesta del PIN e dello SPID

L’accesso al cassetto è possibile rivolgendosi ad AdE. É necessario iscriversi a Fisconline o Entratel. La registrazione può essere fatta telefonicamente al call center di Agenzia delle Entrate, oppure allo sportello territorialmente competente (serve un documento di identità in corso di validità).

Al momento della registrazione AdE inoltra richiesta per ottenere un PIN a dieci cifre. Le prime quattro cifre sono fornite al momento della richiesta, mentre le restanti sei, sono inoltrate all’utente per posta entro quindici giorni (oggi questa procedura è stata semplificata e i tempi ridotti causa Coronavirus).

Il PIN serve per entrare e consultare tutti i servizi del cassetto fiscale e non solo. Al posto del PIN è possibile eseguire l’accesso con lo SPID (sistema pubblico di identità digitale).

INPS e cassetto previdenziale

Tra i vari servizi consultabili c’è il cassetto previdenziale INPS. Questo è un fascicolo digitale che contiene tutte le informazioni relative ai propri contributi. A seconda dell’utente, le funzioni e le visualizzazioni del cassetto fiscale sono diverse. I fruitori del cassetto sono:

  • liberi professionisti
  • committenti Gestione separata
  • agricoltori autonomi
  • aziende agricole
  • aziende
  • artigiani
  • commercianti.

Delegare la consultazione del cassetto fiscale

L’utente può delegare un altro soggetto alla verifica e al controllo del proprio cassetto fiscale. Questa procedura è disciplinata dall’art.3, comma 3, del DPR 322/1998. Gli intermediari a cui delegare la consultazione possono essere un massimo di due.

La delega avviene online, presso gli uffici abilitati locali, oppure consegnando una delega PDF.

Online è predisposta una specifica funzione, disponibile a tutti gli utenti registrati al servizio telematico e presente nell’area riservata del Fisconline/Entratel. Recando presso gli uffici invece è necessario presentare la delega sottoscritta, più un documento di identità valido.

La delega in formato PDF può anche essere trasmessa dall’intermediario ad Agenzia delle Entrate, accompagnata da un documento di identità in corso di validità. In quest’ultimo caso l’utente, entro 15 giorni, riceverà un codice al proprio recapito. Questo codice deve essere successivamente consegnato all’intermediario.

La delega si revoca con le stesse modalità con le quali è possibile inoltrarla. Gli intermediari sono tenuti a sottoscrivere un regolamento-pdf per consultare il cassetto.

INPS iscrizione gestione separata: cos’è, come funziona e quando iscriversi

La Gestione Separata è un fondo pensionistico dell’INPS, finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori. Il sistema pensionistico ha visto la nascita dell’iscrizione gestione separata nel 1995, grazie alla legge 335. La riforma è stata prevista per garantire ed erogare le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori atipici. In passato infatti esistevano delle categorie escluse dal piano pensionistico nazionale. Solo dopo la riforma del sistema pensionistico pubblico Dini, i lavoratori atipici, autonomi con partita IVA o parasubordinati, hanno avuto garanzia di pensione. Queste categorie infatti erano state escluse fino a quel momento, ma grazie a un intervento, articolato su tre diversi fronti, hanno avuto anche loro una certa garanzia pensionistica.

INPS iscrizione gestione separata: cos’è e come è stata resa possibile

L’iscrizione gestione separata è quindi un fondo pensionistico previsto per tutte quelle categorie escluse fino al 1995/96. Categorie alle quali è stata assicurata una previdenza assistenziale derivante dalla raccolta di tutti i contributi previdenziali dei liberi professionisti.

Tra i tanti vantaggi introdotti dalla riforma degli anni ‘90, ai lavoratori è stata assicurata l’assistenza per invalidità, la pensione anticipata e supplementare, la pensione di vecchiaia e la pensione indiretta.

INPS iscrizione gestione separata

La riforma ha agito in tre diverse modi:

  • ha disposto la costituzione di nuovi fondi previdenziali (grazie al Decreto Legislativo n°103 del 10/02/1996);
  • sono aggregate diverse categorie di lavoratori e professionisti a casse previdenziali già esistenti;
  • È costituita l’iscrizione alla Gestione Separata (art.2 comma 26) (tutti i liberi professionisti, la quasi totalità delle forme di collaborazione coordinata e continuativa, la categoria dei venditori a domicilio, ecc…).

INPS iscrizione gestione separata: i soggetti obbligati

Esistono casi in cui l’iscrizione alla gestione separata risulta essere obbligatoria. Questa può avvenire anche in via telematica oggi, accedendo, ad esempio, al sito ufficiale dell’INPS, oppure telefonicamente, chiamando l’istituto.

L’iscrizione è obbligatoria per:

  1. Freelance senza una specifica cassa previdenziale
  2. lavoratori autonomi occasionali
  3. collaboratori coordinati e continuativi
  4. beneficiari di borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti
  5. beneficiari di degli assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero
  6. assegnisti di ricerca
  7. associati in partecipazione
  8. amministratori locali
  9. spedizionieri doganali non dipendenti
  10. medici che si stanno formando (formazione specialistica)
  11. i Volontari del Servizio Civile Nazionale (avviati dal 2006 al 2008)

I soggetti che devono versare i contributi

In alcuni casi i contributi previdenziali destinati ad alimentare la gestione separata, devono essere versati dagli stessi lavoratori autonomi e in altri casi dai committenti. I liberi professionisti che emettono fattura elettronica devono provvedere al versamento dei contributi autonomamente. Il versamento avviene attraverso modello f24.

I collaboratori oggi rientrano nella categoria dei lavoratori dipendenti. Di conseguenza questo significa che il pagamento dei contributi avviene per 1/3 a carico del collaboratore e per i restanti 2/3 a carico del committente del lavoro stesso. Il calcolo è fatto in base alla percentuale delle somme e ai valori percepiti a qualunque titolo dagli assicurati (anche sotto forma di erogazioni liberali).

Infine, per i lavoratori occasionali, è il datore di lavoro che versa le somme all’INPS.

INPS iscrizione gestione separata: come avviene la registrazione

L’iscrizione avviene sempre e comunque in concomitanza del primo rapporto di lavoro, senza bisogno che si ripeta per tutti quelli successivi. Quindi è possibile iscriversi:

  • via web attraverso i servizi telematici (è necessario in questo caso un PIN dispositivo rilasciato dallo stesso sistema INPS);
  • attraverso contact center (quindi chiamando semplicemente l’Istituto di previdenza sociale);
  • Interpellando i vari patronati.

A cosa da diritto la Gestione Separata

Questa garantisce ai propri iscritti:

  • Pensioni (calcolate con il sistema contributivo);
  • Indennità di disoccupazione DIS-COLL;
  • Assegno per il nucleo familiare;
  • Indennità di malattia per degenza ospedaliera;
  • malattia;
  • maternità.

Come chiudere la partita IVA: procedura e costi

In un articolo precedente: “Aprire una partita iva: la procedura da seguire e i costi da sostenere”, abbiamo visto l’iter burocratico e le spese da sostenere per iniziare una nuova attività. Adesso invece vogliamo spiegarvi come chiudere la partita IVA, la procedura da seguire, i costi da sostenere e i documenti da presentare.

La procedura da seguire per chiudere la partita IVA non è chiara a tutti. Per questo motivo vogliamo illustrarvi l’iter e i passaggi da seguire per chiudere un’attività e la relativa partita IVA.

Come chiudere la partita iva automaticamente

L’argomento è regolamentato dal Decreto Legislativo 193/2016, art. 7-quarter, comma 44/45. Il DL ha sostituito le precedenti disposizioni previste dal DL 471/1997, nel quale era prevista l’applicazione di una sanzione che andava dai 500€ ai 2000€,in caso di mancata comunicazione di cessazione attività.

Il DL 193/2016 prevede la chiusura automatica di tutte le partite IVA che non emettono fatture elettroniche e cartacee, da almeno tre anni consecutivi.

Come chiudere partita IVA: la domanda da inoltrare

Oltre alla chiusura automatica dopo tre anni di inattività, una partita IVA può essere cessata anche sotto richiesta diretta. La domanda deve essere inoltrata per scritto all’Agenzia delle Entrate (AdE) entro 30 giorni dalla data di cessazione dell’attività. La domanda è composta da due diversi moduli:

  1. Modello AA9/12 per le persone fisiche
  2. Modello AA7/10 per enti, società e associazioni (persone giuridiche)

Entrambi i modelli possono essere scaricati direttamente dal sito di AdE. Oltre a questi moduli AdE richiede anche la presentazione della dichiarazione di cessazione attività, sempre entro la stessa tempistica. La richiesta deve essere inoltrata dal titolare della partita IVA.

I modelli devono essere compilati seguendo tutte le indicazioni dettate e previste da Agenzia delle Entrate, facendo particolare attenzione al codice attività e all’indicazione della data di chiusura della partita IVA.

Le ditte individuali iscritte nei registri per le imprese, oltre alla dichiarazione di cessazione attività, da presentare ad AdE, devono inviare la stessa comunicazione anche in Camera di Commercio. Tale comunicazione interrompe l’obbligo del pagamento del diritto camerale e cancella dalla gestione separata INPS, commercianti e artigiani.

Se la ditta individuale non è iscritta al registro delle imprese, non è necessaria la comunicazione di fine attività.

Come chiudere la partita iva

Codice ATECO

Come ricordato nei paragrafi precedenti, sui modelli da presentare per la richiesta di chiusura partita IVA, è necessario indicare il codice dell’attività (codice ATECO). Solo indicando questo codice l’attività sarà cessata effettivamente. Il codice è sempre consultabile sul cassetto fiscale, al quale è possibile accedere con i propri dati personali.

Ricordiamo che il cassetto fiscale permette di accedere alla propria posizione fiscale personale presso il sito di Agenzia delle Entrate.

Presentazione dei modelli AA9 e AA7

Entrambi i modelli possono essere presentati:

  • in duplice copia presso l’ufficio di agenzia delle Entrate (indipendentemente dal domicilio fiscale dell’utente)
  • in un unico esemplare tramite posta raccomandata, allegando documento copia di un documento di identità fronte/retro e in corso di validità

Per via telematica (in questo la caso la comunicazione coinciderà con quella di ricezione dei dati da parte di AdE).

La dichiarazione di cessazione attività invece può essere presentata esclusivamente per via telematica da parte di tutti i soggetti iscritti nei registri delle imprese.

Quanto costa chiudere la partita IVA

In generale la chiusura della partita IVA non presenta alcun costo. Ricordiamo solamente la marca da bollo. Le ditte individuali iscritte nel registro delle imprese, per chiudere partita IVA, devono pagare una marca da bollo (di circa € 17,50) entro 30 giorni dalla cessazione attività.

Il momento giusto per chiudere partita IVA è quello in cui tutte le prestazioni relative all’attività di lavoro autonomo sono state incassate. Fino a quando ci saranno importi da incassare, la partita IVA deve rimanere aperta, per permettere la fatturazione elettronica o cartacea di tutte le operazioni.

Contributo a Fondo Perduto: il più ambito finanziamento per le PMI

Le PMI sono sempre in cerca di finanziamenti per ampliare, migliorare e consolidare la propria realtà. Che si tratti di una società avviata, piuttosto che una start up innovativa, riuscire a trovare finanziamenti è molto importante. Per accedere a bandi e incentivi nazionali, regionali e/o europei è necessario seguire determinate procedure. Non tutti i fondi si richiedono con lo stesso iter e soprattutto sono erogati con diverse modalità. Il contributo a fondo perduto, ad esempio, è uno dei più ambiti dalle imprese e permette di acquistare prodotti, servizi e beni, senza dover poi preoccuparsi di pagare interessi sui prestiti e i mutui ricevuti.

Contributo a Fondo Perduto: cos’è e come funzionano

Il contributo a fondo perduto è un’agevolazione erogata dall’ente pubblico all’azienda, che non prevede alcun tipo di rimborso. In altre parole l’ente erogatore (che può essere la Regione, la Camera di Commercio, il Ministero, ecc…) elargisce un importo in denaro, senza chiedere nulla in cambio. Si tratta quindi di una sorta di aiuto economico che viene dato alle piccole/medie imprese per comprare beni/servizi necessari alla crescita, allo sviluppo e alla digitalizzazione dell’attività.

Contributo a fondo perduto: il calcolo

Nel contributo a fondo perduto è solitamente fissato un tetto massimo di importo erogabile, che non può essere superato. Il calcolo per determinare l’importo erogabile si base sul totale delle spese ammissibili al bando stesso.

Difficilmente questa tipologia di contributo copre il 100% delle spese presentate dall’azienda. Solitamente la copertura va da un 40% all’80%. Quello che rimane è a carico della società che ha richiesto il contributo. La società in questo caso deve essere in grado di dimostrare di poter coprire tutte le rimanenti spese, con i propri capitali (prestati o già in possesso). Analogo al contributo a fondo perduto è il contributo in conto capitale.

Una specifica molto importante. In Italia, il contributo a fondo perduto, non è soggetto a IVA (imposta valore aggiunto), anche in caso di erogazioni condizionate.

Condizioni e restrizioni

Gli interventi a fondo perduto sono solitamente soggetti a determinate condizioni stabilite dall’ente erogante. Queste, ad esempio, possono includere:

  • indicazioni sugli interventi possibili
  • prescrizione di determinati utilizzi del capitale concesso
  • facoltà di controllo e verifica dell’utilizzo del capitale erogatore

L’ente può inoltre stabilire di poter annullare l’intervento, oppure richiedere addirittura la restituzione del capitale in caso di utilizzi diversi da quelli oggetto della condizione.

Contributo a Fondo Perduto

Alternative al contributo a fondo perduto

Le agevolazioni a fondo perduto non sono le uniche alle quali le PMI possono accedere. Le Regioni ad esempio utilizzano molto “il finanziamento agevolato”. In questo caso l’ente pubblico eroga l’agevolazione prevista, ma la società deve pagare un piccolo interesse, che solitamente si aggira attorno allo 0,5% (in alcuni casi è addirittura inferiore).

In altre parole l’ente pubblico eroga una determinata somma di denaro, per permettere alla PMI di acquistare beni/servizi, attraverso un finanziamento che prevede un tasso agevolato inferiore a quello di mercato. A differenza del contributo a fondo perduto, il finanziamento agevolato copre tutte (o quasi)le spese presentate dall’azienda e ammissibili al bando.

Il vantaggio per una società nel richiedere un finanziamento agevolato è nella differenza degli interessi da pagare. Il tasso applicato, solitamente, è compreso tra lo 0% e lo 0,5%. Un bando che usa soprattutto la forma di finanziamento agevolato, è il fondo rotativo.

Contributo in conto interessi: cos’è e come funziona

Alternativa al contributo a fondo perduto, quello in conto interessi è una forma agevolata di incentivo che copre solamente la quota interessi che un’azienda paga su un mutuo o un prestito. In questo caso l’importo erogabile non è calcolato sulla base del valore del bene/servizio acquistato, ma sull’ammontare degli interessi passivi pagati sul prestito.

Si tratta di una forma molto particolare di agevolazione che risulta particolarmente vantaggiosa per tutte le imprese che hanno acceso un mutuo o un prestito elevato.

Credito d’imposta

Altra forma di agevolazione riconosciuta alle PMI. Lo Stato centrale e le amministrazioni territoriali o locali, sono solite utilizzare questa forma di agevolazione per aiutare le imprese. Il credito d’imposta non è un finanziamento. Si tratta infatti di acquisire o generare un credito che permette di pagare meno tasse o contributi. Il credito d’imposta può essere destinato a compensare debiti, diminuire le imposte, oppure a chiederne il rimborso (quando ammesso) in sede di dichiarazione dei redditi.

Codice Eori: cos’è e a cosa serve

Economic Operator Registration and Identification (acronimo di codice EORI) registrazione e identificazione dell’operatore economico. Si tratta di un codice univoco assegnato dalla Comunità economica Europea dal 2009 a tutte le aziende che effettuano operazioni doganali. Quindi alle imprese che eseguono operazioni di importazione ed esportazione, che emettono fatturazione elettronica per merci da e per l’estero, è assegnato un codice alfanumerico che identifica, in modo inequivocabile, l’operatore economico in questione.

Il codice è composto da una sigla alfabetica iniziale che identifica il paese di origine (ad esempio IT per l’Italia, oppure DE per la Germania). La sigla iniziale è seguita da una serie di massimo 15 caratteri (la partita IVA o il codice fiscale).

Codice EORI: a cosa serve

Qualunque azienda, con sede al di fuori dell’Unione Europea, che voglia importare o esportare merci, deve possedere un codice EORI. Il codice è rilasciato dalle autorità doganali del primo stato membro dell’Unione in cui sono state effettuate le importazioni.

Il codice EORI è unico e univoco. Un’azienda può averne solo ed esclusivamente uno. Solitamente è un dato legato alla partita IVA, intracomunitario che si ottiene dal rappresentante fiscale designato sul territorio dell’UE.

Quando non si possiede il codice EORI

Un’azienda che importa ed esporta merci e che, per “X” motivi, non possiede ancora il codice EORI, può avere dei problemi presso le dogane internazionali. Le merci infatti rischiano di rimanere bloccate in dogana, anche se questa è regolarmente accompagnata da modulo DDT. Per evitare ritardi o blocchi, il codice EORI deve essere richiesto, alle autorità competenti, prima che le merci siano spedite verso il paese nel quale si intende esportare.

Importazioni via terra, via mare e via aerea

Il codice EORI è obbligatorio per qualunque tipologia di importazione ed esportazione. Quindi, qualunque operazione doganale eseguita via terra, via mare e persino via aerea. L’obbligo di possedere un codice EORI non è direttamente collegato alla quantità di merce da importare/esportare. In altre parole è sempre consigliato richiedere il rilascio del codice ancor prima di effettuare acquisti di prodotti campione dai propri fornitori.

codice Eori

Società e Privati

Il codice EORI è legato, solitamente, alla partita IVA di una società, oppure al codice fiscale del soggetto privato. Questo significa che il codice EORI può essere richiesto (e ottenuto), sia da persona giuridica, che privata. Le società straniere che intendono importare merci in Italia possono inoltre richiedere di ottenere un codice EORI italiano.

La verifica del codice

La verifica dei codici eseguita presso le dogane dei paesi interessati, dal personale competente. Sulla merce importata/esportata è indicato il nome del destinatario. Da questo dato, le autorità doganali, possono risalire al codice EORI del richiedente. Non è quindi necessario stampare alcun codice. Chi di competenza, facendo i dovuti controlli, potrà risalire in qualunque momento a tutti i dati relativi alla merce trasportata. É comunque necessario richiedere un codice EORI per ciascun paese nel quale si intende importare.

Come richiedere il codice EORI in Italia

Per ottenerlo basta rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questa è una delle tre agenzie fiscali (le altre sono l’Agenzia del demanio e l’Agenzia delle Entrate) che svolgono le attività tecnico-operative che prima erano di competenza del Ministero delle finanze. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli gestisce il sistema doganale italiano e il pagamento delle accise (una delle tante imposte, presenti in Italia, come IRAP, IRPEF ed IRES, ma che in questo caso è richiesta sulla fabbricazione e vendita di prodotti di consumo).

Il codice EORI rilasciato in Italia, non ha scadenza ed è comunque sempre possibile controllarne la validità direttamente dal sito della Commissione Europea.

Data protection: il regolamento per disciplinare il trattamento dei dati personali

L’argomento privacy, negli ultimi anni, ha assunto una grandissima importanza a livello mondiale. La possibilità di acquisire e condividere informazioni e dati personali, attraverso piattaforme digitali, ha aumentato la possibilità di facili violazioni della privacy. Alla luce di tutto questo, dal 2016, è entrata in vigore, in tutti i paesi dell’Unione Europea, un regolamento specifico della materia. La disciplina che regolamenta il trattamento dei dati personali si chiama: “Data Protection”. Si tratta quindi di un insieme di discipline, norme e regolamenti che hanno lo scopo di proteggere nel migliore dei modi possibili il trattamento dei dati personali. Argomento molto importante a livello individuale, ma anche e soprattutto per le aziende, le imprese in genere e le start up.

Data protection: equilibrio tra privacy e scopi commerciali

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati in sigla RGPD (o GDPR in inglese General Data Protection Regulation), è quindi l’insieme delle norme e procedure rivolte alla protezione dei dati personali. Ufficialmente l’argomento è stato regolamentato con la norma dell’UE n°2016/679. Le regole sono entrate in vigore a partire dal 27 aprile 2016 e la pubblicazione ufficiale sulla Gazzetta dell’Unione Europea è avvenuta il 4 maggio 2016.

Lo scopo della Commissione Europea è stato quello di rafforzare la protezione dei dati personali dei cittadini dell’UE (all’interno e all’esterno dei confini dell’unione). La data protection ha, in generale, lo scopo di tutelare la raccolta e la diffusione dei dati personali, trovando il giusto compromesso tra tutela della privacy e utilizzo dei dati a scopi commerciali.

In altre parole questo significa che chi acquisisce i dati di un utente (ad esempio quando un utente si registra su un sito e-commerce per eseguire un acquisto per il quale richiede regolare emissione di fattura elettronica), deve garantire che le informazioni acquisite saranno utilizzate esclusivamente per scopi consentiti dalla legge. Inoltre il soggetto che acquisisce i dati personali degli utenti, deve essere stato esplicitamente autorizzato (mediante richiesta di consenso) dal soggetto interessato.

GDPR: Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati

Il GDPR è il principale riferimento normativo al quale attenersi in materia di tutela dei dati personali. Il regolamento stabilisce:

“norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati” e si propone di proteggere “i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali”.

Il GDPR fa riferimento a tutti quei dati attraverso i quali è possibile l’identificazione univoca di una persona:

  1. personali
  2. personali particolari
  3. genetici
  4. biometrici
  5. sulla salute
  6. dati personali relativi a condanne penali o reati

Dati personali

Si tratta dei dati che consentono di identificare in modo univoco un soggetto. L’identificazione del soggetto può essere fatta in modo diretto o indiretto. Rientrano in questa categoria dati come: come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Data protection

Dati personali particolari

In italiano sono chiamati “Dati Sensibili”. In questa categoria troviamo: origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, dati relativi alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.

Sono considerati dati sensibili anche quelli genetici, biometrici e quelli sulla salute.

Dati genetici

Con questi si identificano i dati ereditati o acquisiti, ottenuti tramite analisi di DNA ed RNA da un campione biologico della persona fisica in questione.

Dati biometrici

Categoria particolare nella quale rientrano: immagine facciale, grazie ai quali è possibile identificare una e una sola persona fisica.

Dati sulla salute

Sia fisica che mentale, passata, presente o futura. Inoltre anche informazioni su servizi di assistenza sanitaria, laddove presenti, indipendentemente dalla fonte, quale, ad esempio, un medico.

Dati personali relativi a condanne penali o reati

Il trattamento dei dati personali relativi a reati o condanne deve avvenire sotto il controllo dell’autorità pubblica o se è autorizzato dal diritto dell’Unione.

Data protection a regola d’arte

Il trattamento dei dati personali è ritenuto valido quando il titolare ha dato il proprio consenso all’acquisizione degli stessi. Questo implica l’obbligo da parte del soggetto che acquisisce i dati, di poter dimostrare l’ottenimento del consenso da parte del soggetto interessato. Chi ha rilasciato i propri dati deve sempre avere la possibilità di revocarli in qualsiasi momento.

Inoltre il trattamento dei dati personali è ritenuto valido quando:

  • deve avvenire per l’esecuzione di un contratto
  • per l’adempimento di un obbligo legale
  • per la salvaguardia dell’interessato
  • in casi di esecuzione di un compito di pubblico interesse
  • per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare del trattamento o di un soggetto terzo

Data protection e i dati che non possono essere trattati

La Data protection definisce anche tutti i dati che non possono essere trattati:

“dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”.
Tutti questi dati possono essere trattati solo in presenza dell’esplicito consenso dell’interessato (e negli altri casi di liceità sopra elencati).

Stato patrimoniale e conto economico: definizione e differenze

Qualche articolo fa abbiamo iniziato a conoscere e a definire cos’è il Bilancio d’esercizio. In linea di massima, possiamo affermare che si tratta di un insieme di documenti che un’impresa è obbligata a redigere per definire la propria situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico d’esercizio. É composto da cinque diversi documenti: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il rendiconto finanziario, la Nota Integrativa e la relazione sulla gestione. Sviscerato l’argomento “Rendiconto finanziario”, passiamo adesso a definire e capire lo Stato Patrimoniale e conto Economico.

Stato patrimoniale e conto economico: cosa sono e a cosa servono

Stato Patrimoniale e Conto Economico rappresentano i principali prospetti contabili del Bilancio d’esercizio e tra i due esistono dei collegamenti. Entrambi sono indispensabili nella contabilità aziendale. I dati che i due documenti contengono devono essere d’aiuto a ogni analista economico-finanziario, per giudicare correttamente lo stato di “salute” di un’impresa. L’analisi di questi due documenti deve portare a un giudizio obiettivo sulla situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale d’impresa.

Stato patrimoniale

È il documento che rappresenta la situazione del patrimonio aziendale in un determinato momento di vita dell’impresa. Solitamente questo “momento”, coincide con la fine dell’anno solare (31 Dicembre) e nello stato patrimoniale sono riportate tutte le attività, le passività e il patrimonio netto d’impresa.

Finanziariamente questo significa che l’analisi del patrimonio di una società serve a capire se l’azienda è in grado di mantenere un corretto equilibrio patrimoniale e finanziario. Quindi le “attività” si identificano come i mezzi finanziari impiegati dalla ditta. Mentre le passività e il patrimonio netto sono da intendersi come fonti di finanziamento di tali impieghi.

Conto Economico

Si tratta del documento facente parte del Bilancio d’Esercizio che riassume l’insieme delle operazioni aziendali che hanno contribuito a determinare il risultato economico finale di un certo esercizio, comprende i costi e i ricavi di un’azienda.

Stato patrimoniale e conto economico

Le due sezioni contrapposte dello stato patrimoniale

Lo Stato patrimoniale definisce il patrimonio di un’azienda in un preciso momento. Inoltre definisce i diritti dei terzi che gravano sull’attività stessa. Si suddivide in:

  • Attivo
  • Passivo

L’attivo comprende il magazzino, le immobilizzazioni, le disponibilità liquide e i crediti. Si identifica come la somma di tutti gli investimenti eseguiti da un’impresa per svolgere al meglio la propria attività

Il passivo invece comprende le riserve, il capitale sociale, gli utili e le perdite dell’esercizio riportati a nuovo, ossia i debiti a breve, medio e lungo termine. In altre parole rappresenta i mezzi propri o di terzi, di cui si è dotata l’azienda per finanziare gli investimenti in modo da svolgere al meglio la propria attività.

Conto Economico: componenti positive e negative di reddito

Il conto economico è quindi l’insieme di tutte le operazioni che l’azienda ha compiuto per arrivare a un determinato risultato economico. É formato da due componenti: positivi e negativi di reddito, che si riferiscono sempre a un determinato periodo temporale.

In altre parole il conto Economico è formato da due voci:

  1. Ricavi – corrispondono alle vendite dei propri beni, agli interessi attivi o ai fitti attivi.
  2. Costi – riguardano gli acquisti, le utenze, le spese del personale, i fitti passivi, le imposte (IRAP, IRPEF, IRES) e le tasse. Tra quest’ultime l’IVA non è considerata un costo per la società. L’IVA infatti rappresenta un debito e al tempo stesso un credito che l’azienda ha nei confronti dell’Erario. Per questo motivo, a seconda del momento preso in esame, la voce IVA si potrebbe trovare da una parte o dall’altra del conto economico.

Documenti indispensabili per una gestione responsabile

Stato patrimoniale e conto economico sono documenti indispensabili per raggiungere una gestione responsabile delle risorse di una società e in generale della sua amministrazione complessiva.

Entrambi i documenti sono necessari alla definizione della situazione finanziaria, utilizzata poi per determinare il carico fiscale. Inoltre stato patrimoniale e conto economico servono anche a fornire tutti i dati aziendali all’erario. Questi documenti servono a fornire una misura tangibile di tutte le operazioni fatte durante il corso dell’anno solare. In base ai dati contenuti in essi, un’attività si rende conte se è necessario un miglioramento, oppure se è possibile continuare sulla stessa strada.

Firma elettronica avanzata: cos’è, come funziona e come ottenerla

FEA, acronimo di firma elettronica avanzata è definita e regolata dall’art n° 82 del decreto legislativo 7 del marzo del 2005:

“… è l’insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l’identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati”.

Un’evoluzione “potenziata” della normale firma elettronica semplice. Connessa unicamente al firmatario, lo identifica e ha validità legale al pari di una firma autografa.

Firma elettronica avanzata: come funziona

Il Regolamento Europa la chiama eIDAS, acronimo di Electronic IDentification Authentication and Signature. La normativa ha stabilito che la firma elettronica avanzata:

  • identifica esclusivamente il firmatario
  • è connessa esclusivamente al soggetto che appone la firma
  • è creata attraverso una serie di dati che il firmatario può, sotto il proprio controllo, usare in maniera esclusiva. È collegata ai dati sottoscritti e permette l’identificazione di ogni successiva modifica. In altre parole permette di rilevare se i dati sono stati modificati successivamente all’apposizione della firma elettronica avanzata.

L’art. 21, comma 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale, dispone che:

“… Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all’ articolo 20, comma 3, che garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile. L’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria”.

Firma elettronica avanzata: quando e come utilizzarla

La firma elettronica avanzata sostituisce in pieno quella analogica. É utilizzata in moltissimi ambiti, che vanno da quello fiscale (per sottoscrizione di contratti, bolle, fatture elettroniche, ecc…), a quello bancario ed assicurativo.

I documenti sui quali è apposta la firma elettronica avanzata hanno delle limitazioni:

  • ambito di validità limitato ai soli rapporti intercorrenti tra il sottoscrittore e il soggetto l’erogatore della soluzione di firma;
  • può essere utilizzata per la sottoscrizione di tutti gli atti per la cui validità sia richiesta la forma scritta (come i contratti bancari o assicurativi), tranne atti e contratti aventi oggetto beni immobili;
  • non è valida per la sottoscrizione di atti da parte di pubblico ufficiale.

 

Firma elettronica avanzata

Tipologie di firma elettronica avanzata

Esistono alcune specifiche forme di firma elettronica avanzata:

  1. Firma Grafometrica
  2. Firma remota avanzata

Firma Grafometrica

Si tratta della firma elettronica avanzata apposta su un particolare dispositivo hardware (come ad esempio un tablet), dotato di una particolare appendice (pen drive) che consente di memorizzare e rilevare alcune caratteristiche biometriche del firmatario (come ad esempio la velocità di scrittura, la pressione della firma e l’accelerazione del movimento).

Firma remota avanzata

In questo caso è utilizzato il telefono cellulare del firmatario come strumento di strong authentication e identification.

Differenze tra FEA, FEQ, FE e Firma digitale

La firma elettronica avanzata non è una semplice firma elettronica (FE). La FE è un’operazione informatica attraverso la quale il firmatario si attribuisce la titolarità del documento firmato.

La FEQ invece (firma elettronica qualificata) è una forma più strutturata e complessa. Presenta tutte le caratteristiche della firma elettronica avanzata, ma il suo funzionamento si basa anche su un certificato qualificato rilasciato da un Certificatore accreditato dall’AgID.

Infine la firma digitale è una particolare tipologia di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia. Si trattano di una chiave pubblica e di una privata. Queste consentono al titolare, tramite la chiave privata, e al destinatario tramite la chiave pubblica di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

Tutti i vantaggi della firma elettronica avanzata

Primo fra tutti la possibilità di apporre firme senza necessità di stampare su supporto cartaceo i documenti. Inoltre le firme elettroniche avanzate possono essere apposte anche in mobilità, grazie all’ausilio di moderni software che consentono di inviare le richieste di firma e monitorarne tutti i processi.

I processi sono molto sicuri perché remotizzati, oltre a fornire una copertura assicurativa (obbligatoria secondo norma).