Superbonus 110 ultime notizie: quarta cessione del credito d’imposta

Se vi state chiedendo ancora una volta quali sono, in merito al Superbonus 110, ultime novità, iniziative, aggiornamenti e agevolazioni, sappiate che sono nuovamente cambiati i termini stabiliti per la cessione del credito. Di nuovo in discussione la legge del decreto n°17 del 1° marzo 2022, nella quale è inserita la possibilità di una quarta cessione del credito. Vediamo quindi come funziona, a oggi secondo le ultime novità, la cessione del credito, alla banca o alla posta, oppure lo sconto in fattura.

Superbonus 110 ultime notizie sulla cessione del credito

L’articolo 119 del Decreto Rilancio, ha stabilito che, per i bonus edili, come ad esempio il 100, è possibile richiedere la detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, oppure lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Lo sconto in fattura, così come spiega il termine stesso, permette di sfruttare uno sconto direttamente nella fattura del fornitore. La cessione del credito, invece, consiste nel cedere il proprio credito agli istituti bancari, istituti assicurativi, fornitori, o altri intermediari terzi. A questi è richiesto di anticipare gli importi per conto del committente.

Cessione del credito: l’onere della banca

Chi chiede di usufruire dell’agevolazione rappresentata dalla cessione del credito, deve essere consapevole che non si tratta di un’operazione a costo zero. Infatti, se da una parte gli istituti bancari concedono la liquidità necessaria al committente, dall’altra trattengono una parte del credito d’imposta. Quest’ultimo serve a coprire le spese sostenute dalle banche per la gestione delle pratiche  e l’erogazione dei soldi.

Il credito d’imposta è concesso se e solo se i pagamenti del finanziamento avvengono a SAL, vale a dire a stato avanzamento lavori, oppure alla fine delle opere, vale a dire a saldo. Il Decreto Sostegni ter ha introdotto la possibilità di cedere il credito d’imposta fino a un massimo di tre volte. La prima volta libera, le altre due subordinate a intermediari bancari e assicurativi autorizzati. Le cose cambiano invece con il Decreto Energia e la possibilità di accedere a una quarta cessione del credito, sulla quale è già stato detto che si tratta di:

“Un altro risultato è che è consentita nuovamente una cessione del credito ulteriore rispetto a oggi: questo è un fatto positivo, perché dà la possibilità a molte aziende di trovare più facilmente un compratore per il credito, e dunque di ricevere una boccata d’ossigeno”. 

Superbonus 110 ultime notizie

Superbonus 110 ultime notizie sulla quarta cessione del credito

Il Decreto Energia ha introdotto quindi la possibilità di optare per una quarta cessione del credito maturato. La legge stabilisce che banche e intermediari terzi, una volta soddisfatte le precedenti richieste, possano erogare una quarta cessione di credito. Inizialmente banche e istituti intermediari autorizzati erano considerati responsabili solidamente per il recupero dell’importo. Oggi, invece, qualcosa è cambiato e sembra che non debbano più essere considerate tali.

Antonio Federico, capogruppo del Movimento 5 stelle e relatore del Decreto Energia ha detto:

“L’emendamento al decreto Energia, a firma mia e del collega relatore Squeri, introduce la possibilità di una quarta cessione. Questo vale solo per i soltanto per i correntisti delle banche cessionarie. Un passo avanti significativo rispetto alla formulazione precedente del Governo che prevedeva la responsabilità solidale degli istituti di credito. L’interlocuzione con l’esecutivo ha prodotto una soluzione utile a sbloccare l’impasse in cui si trovano le imprese. Ora, infatti, potranno portare i crediti in compensazione alla quarta cessione”.

Tutte queste novità sono applicabili esclusivamente alle cessioni del credito comunicate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022. Importanti novità anche per i titolari di partita IVA e soggetti IRES. L’articolo 29 TER infatti, stabilisce delle novità anche per  i soggetti IRES e titolari di partita IVA. Chi trasmette dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, può inviare la comunicazione dell’esercizio delle opzioni relative allo sconto in fattura o della cessione del credito, anche oltre il 29 aprile, ma entro il 15 ottobre 2022.

Agevolazioni imprese: cosa prevede il Decreto attuativo

Il 2 febbraio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Mise del 19-11-2021. Il DM stabilisce le disposizioni per l’attuazione dell’art. 1 relativo ai commi dal 109 al 112 della Legge di bilancio 2021. In particolare riguarda le agevolazioni imprese creative, sia piccole che medie, e individua la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo.

Agevolazioni nuove imprese: cosa stabilisce il decreto

Il decreto attuativo, in merito al Fondo per piccole e medie imprese creative, ha individuato:

  • ripartizione finanziaria del Fondo
  • codici Ateco per le imprese del settore creativo
  • modalità e criteri di concessione delle agevolazioni imprese
  • iniziative ammissibili alle forme di aiuto
  • ulteriori forme d’intervento del Fondo

La disciplina del decreto

In modo particolare il Decreto attuativo, suddiviso in diversi capitoli, stabilisce la disciplina inerente alla creazione, lo sviluppo, la dotazione finanziaria e l’acquisizione di servizi specialistici delle imprese creative.

Al Capo II troviamo, infatti, la normativa relativa alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle imprese creative in relazione ai programmi di:

  • investimento da parte delle singole imprese creative
  • investimento da parte d’imprese creative in collaborazioni con altre imprese creative e non
  • investimenti nel capitale di rischio delle imprese creative, a beneficio esclusivo di quelle che costituiscono start-up innovative e PMI innovative

Al Capo III invece è normata la situazione relativa ai voucher per l’acquisizione dei servizi specialistici erogati da imprese creative. Inoltre sono presi in considerazione gli interventi per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori, sostenendo l’acquisizione di servizi specialistici.

Capo IV, analizza tutte le modalità di agevolazioni imprese relative ai paragrafi precedenti.

Al Capo V, infine, sono normate altre formule di sostegno all’intero sistema imprenditoriale creativo.

Agevolazioni imprese: la ripartizione della dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista dal Fondo per ciascun anno, 2021 e 2022, ammonta a 20 milioni di euro. La ripartizione prevista è la seguente:

  • 28.000.000,00 euro per ogni intervento previsto al Capo II
  • 10.000.000,00 euro per gli interventi relativi al Capo III
  • 2.000.000,00 euro per i sistemi previsti al Capo V

La concessione dell’erogazione dei fondi è quindi subordinata a un’accettazione preventiva sottoposta a una procedura valutativa con procedimento a sportello.

Per ottenere le agevolazioni imprese previste al Capo II e III, le domande devono essere inoltrate seguendo le regole stabilite da diversi provvedimenti del Ministero. Regole che prevedono, eventuali concorsi finanziari delle regioni, specifici ambiti settoriali, di filiera o tecnologici.

I finanziamenti agevolati imprese sono gestiti direttamente dall’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a., Invitalia.

Agevolazioni imprese

Impresa Creativa: definizione

Il Decreto Ministeriale definisce impresa creativa:

“l’impresa operante nel settore creativo la cui attività, come risultante dal registro delle imprese, è individuata da uno dei codici ATECO elencati all’allegato 1”

Per meglio capire e identificare tale imprese, riportiamo anche alcuni codici Ateco dell’elenco proposto nel Decreto:

  • 15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
  • 16.10.00 Taglio e piallatura del legno
  •  16.2 Fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio
  • 16.29.19 Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
  • 16.29.20 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
  •  16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
  •  16.29.40 Laboratori di corniciai
  • 17.29 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
  • 18.1 Stampa e servizi connessi alla stampa
  • 18.13 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
  • 18.14 Legatoria e servizi connessi
  •  18.20 Stampa e riproduzione di supporti registrati
  • 23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
  •  23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
  • 23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica

Per l’elenco completo è possibile consultare il seguente link.

Gli incentivi per le piccole e medie imprese sono, ormai, all’ordine del giorno e la classe politica prende sempre in seria considerazione tali misure, anche per fini propagandistici. In particolare, come abbiamo potuto vedere con questo Decreto attuativo, i settori maggiormente interessati dalle agevolazioni, sono proprio quelli relativi all’innovazione tecnologica. Un campo diventato quindi indispensabile ed essenziale per l’intera struttura socio-economica del paese.

Fatturazione elettronica europea 2023

La graduale adozione di parte di ciascun paese europeo alla fatturazione elettronica ha dato, e sta dando, le basi per l’introduzione di un sistema che riesca a unificare l’e-fattura nel vecchio continente. Tutte le attività che in questo momento inviano e ricevono documenti dall’estero dovranno essere pronti per le nuove regole che entreranno in vigore, con ogni probabilità dalla fine di quest’anno.

Vediamo insieme perché la fatturazione europea potrebbe già comparire dall’inizio del 2023.

Fatturazione elettronica: la visione a livello europeo

L’Italia è stata senza ombra di dubbio l’apripista della fatturazione elettronica. Paesi come Spagna, Francia, San Marino e Polonia stanno verso la stessa strada.

Entro il 2024 tutti questi paesi avranno introdotto la fatturazione elettronica B2B, B2G e B2C come obbligatoria.

In ogni caso l’Unione Europea vorrebbe accelerare i processi per raggiungere l’armonizzazione dell’IVA. L’intento è quello di ridurre le frodi fiscali e aver un miglior tracciamento delle operazioni a livello europeo.

Fatturazione elettronica europea: le raccomandazione del Parlamento europeo

Nell’iniziativa 2020/2254(INL) del 28 settembre 2021 si sono aperte due raccomandazioni: la C1 e la C2. Nella prima si parla dell’introduzione obbligatoria della fatturazione elettronica entro il 2023 per tutta l’Unione Europea. Invece, nella seconda si parla di terminare il divario dell’IVA tra gli stati dell’Unione.

Secondo il Parlamento Europeo la Raccomandazione C1 avrebbe lo scopo di fare entrate in vigore l’e-fattura per tutti entro la fine di quest’anno. Questo per emettere fatture amministrate mediante sistemi gestiti dallo Stato o da certificati. Inoltre ci sarà una notevole riduzione dei costi conformità e dei rischi per le PMI (Piccole e Medie imprese).

Invece, per la Raccomandazione C2 si parla della riduzione del divario IVA tra stati dell’Unione. Quest è sostenuta dal rilancio dell’iniziativa del regime definitivo, l’estensione della piattaforma OSS da B2C a B2B e la segnalazione online dei dati per il commercio al di fuori dell’Unione. Tutte queste pratiche dovrebbero essere svolte tra il termine del 2022 e l’inizio del 2023.

Fatturazione elettronica europea

Commissione Europea e IVA, lascia un commento

Fino al 5 maggio del 2022 è aperta una consultazione pubblica da parte della Commissione Europea. Qui è possibile “lasciare il proprio contributo”.

Si può tranquillamente commentare a patto che si faccia parte di una di queste categorie: PMI, associazioni di categoria, delle piattaforme od operatori del commercio elettronico.

La situazione in Italia: addio all’esterometro

Come abbiamo menzionato nel nostro articolo delle novità della fattura elettronica del 2022, a partire dal 1° luglio 2022 l’esterometro andrà nel dimenticatoio. Infatti per le operazioni effettuate verso i soggetti esteri, sarà sufficiente la trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) entro dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.

Il codice destinatario dovrà essere valorizzato con sette X. Fare attenzione per i documenti per e verso San Marino. In questi casi bisogna scrivere 2R4GTO8 come codice destinatario (trovate un articolo con tutte le specifiche qui).

Per le operazioni ricevute dal 1° luglio dovrà essere emessa un’autofattura (di tipo TD16 per i prodotti, oppure di tipo TD17 per i servizi). Questa emissione non può superare il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Attendiamo il documento ufficiale dove ci sarà la data di partenza e le regole che ne conseguono, in modo da darvi tutte le indicazioni in merito alla fattura elettronica europea.

Il Formato: Peppol

Pan-European Public Procurement On-Line (Peppol) è uno standard non solo europeo ma ormai mondiale che rende possibile l’interoperabilità di tutti i tipi di dati.

A livello nazionale, lo standard Peppol è stato preso come riferimento nell’implementazione del Nodo Smistamento Ordini (NSO) del Servizio Sanitario Nazionale, previsto dalla legge di bilancio 2018.

Anche Italia le specifiche tecniche si basano quindi sul formato UBL-XML definito da OpenPeppol, promosso in Italia da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), in qualità di Authority Peppol nazionale.

La fatturazione elettronica europea con FatturaPRO.click

FatturaPRO.click è anche un Access Point PEPPOL, con cui è possibile ricevere e inviare nel formato europeo UBL-XML, occupandosi di convertire in modo trasparente le fatture elettroniche nello standard richiesto.

Di fatto, per i nostri clienti e per i gestionali a noi collegati non cambierà assolutamente nulla, se non il fatto di dover indicare un codice Peppol invece di un codice destinatario SdI.

Già da diverso tempo tutti i piani Premium permettono di emettere un’autofattura per prodotti o servizi acquistati dall’estero e questo consente a tutti di assolvere agli obblighi di legge.

FatturaPRO.click sarà quindi assolutamente pronta ad accogliere le richieste dettate dalla normativa, ma soprattutto lo farà con la semplicità e la flessibilità che serve alle persone, siano esse artigiani, professionisti o imprese.

Certificazione unica istruzioni per i forfettari e novità del codice “24”

Oggi trattiamo un tema particolarmente importante: “certificazione unica istruzioni per forfettari e le novità introdotte dal codice 24”. Partiamo dicendo che il 16 marzo 2022 fissa la scadenza entro la quale i sostituti d’imposta devono inviare ad Agenzia delle Entrate le certificazioni dei redditi. Certificazioni che riguardano i redditi da lavoro dipendente, autonomo e redditi diversi. Il periodo di riferimento è l’anno 2021.

Quindi, i documenti che devono essere inviati sono:

  • Frontespizio – documento contenente le seguenti informazioni:
    • tipo di comunicazione
    • dati del sostituto
    • dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione
    • firma della comunicazione
    • impegno alla presentazione telematica
  • Quadro CT – contenente i dati relativi al modello 730-4 reso disponibile da Agenzia delle Entrate
  • Certificazione Unica 2022 – documento contenente:
    • dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente
    • assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo
    • provvigioni e redditi diversi
    • dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi inerenti alle locazioni brevi

Certificazione unica istruzioni per i forfettari

La categoria dei lavoratori autonomi, comprende anche i contribuenti che rientrano sotto il regime forfettario. In base all’art. 1, comma 69 della Legge n. 190/2014, i forfettari non sono considerati sostituti d’imposta. Questo significa che, se ricevono una fattura assoggettata a ritenuta d’acconto, devono saldarla al lordo dell’importo indicato. Inoltre non sono obbligati al versamento delle ritenute d’acconto e, di conseguenza, a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta, vale a dire il Modello 770.

Una situazione molto diversa rispetto ai contribuenti ritenuti sostituti d’imposta che rientrano nel regime ordinario, semplificato, o nel vecchio regime dei minimi che ricevono fatture dai forfettari. Questi,  infatti, hanno l’obbligo d’indicare, nelle Certificazioni Uniche, tutti i compensi corrisposti ai contribuenti forfettari. L’indicazione deve essere inserita nel quadro relativo alla sezione per i lavoratori autonomi.

Certificazione unica istruzioni

Certificazione unica istruzioni 2022: compensi erogati ai forfettari

La Certificazione Unica è composta da una serie di sezioni e quadri che devono essere compilati seguendo delle regole ben precise. Ad esempio, per quanto riguarda le istruzioni da seguire per compilare il documento relativamente ai compensi erogati ai forfettari, si devono rispettare le seguenti indicazioni:

  • Riquadro: “dati relativi alle somme erogate – tipologia reddituale” – indicare causale A per prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale
  • Sezione “dati fiscali” punto “4” – indicare importo lordo corrisposto al forfettario. Questo deve essere comprensivo delle eventuali anticipazioni fatte al cliente ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972 e dell’eventuale rivalsa INPS al 4% ai fini previdenziali.
  • Riquadro “6” – il codice “12” presente esclusivamente nelle Certificazioni Uniche 2021 è oggi sostituito dal codice “24”. Questo significa che i contribuenti forfettari nel campo 6 devono riportare:
    • codice 24 per indicare i compensi non assoggettati a ritenuta d’acconto corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, della L. 190/2014.
    • codice “22”, nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito.

Certificazione Unica: scadenze

La certificazione unica deve essere correttamente compilata e inviata telematicamente ad Agenzia delle Entrate, entro e non oltre il 16 marzo 2022.

Infine, per le sole CU, contenenti esclusivamente redditi esenti, o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (Mod. 730), il termine di trasmissione è fissato al 31 ottobre 2022.

Infine si ricorda che entro il 21.03.2022, vale a dire entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista per l’invio telematico, si possono effettuare correzioni alle certificazioni inviate nei termini, senza incorrere in sanzioni.

Fatturazione elettronica per Forfettari: obblighi e novità dal 2022

La fatturazione elettronica per forfettari diventa, a breve, un obbligo. La Legge di Bilancio 2022 non prevede ancora l’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica anche ai soggetti che rientrano a far parte del regime forfettario. Non si tratta ancora di una misura entrata in vigore, ma il Governo sta studiando la proposta in modo tale da renderla effettiva forse già dalla metà di quest’anno.

La Commissione dell’Unione Europea ha dato il via libera con la decisione n° 2021/2251 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Ue del 17 dicembre 2021. Attualmente i contribuenti appartenenti al regime forfettario non addebitano l’IVA in rivalsa, né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti nazionali, intracomunitari e alle importazioni. Inoltre non vi è alcun obbligo di liquidazione e versamento dell’imposta, nonché obblighi contrattuali e dichiarativi. A oggi, i forfettari non hanno l’obbligo di emettere fatturazione elettronica verso i privati, mentre sono tenuti a farlo verso la Pubblica Amministrazione. La situazione, quindi, potrebbe cambiare nel giro di pochi mesi.

Forfettari e fattura elettronica: le disposizioni della Legge di stabilità 2015

La Legge di Stabilità 2015 ha previsto una serie di agevolazioni per i contribuenti appartenenti al regime forfettario. Tra queste ricordiamo che, chi ha un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, può godere di una riduzione di un anno del termine di decadenza dell’accertamento. Inoltre i contribuenti possono decidere di evitare di conservare le fatture cartacee e passare alla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse. Infine, per le fatture elettroniche ricevute, non esiste obbligo di conservazione sostitutiva. Rimane, invece, l’obbligo di conservare la fattura cartacea.

Fatturazione elettronica per Forfettari: l’ampliamento dell’obbligo

Il 31 dicembre 2021 è scaduto il termine entro il quale il Consiglio Europeo aveva concesso all’Italia l’autorizzazione per l’introduzione del regime della fatturazione elettronica anche tra privati.

Il Ministero dell’Economia ha chiesto la proroga fino al 31 dicembre 2024. Assieme a questa richiesta è stata inoltrata anche l’istanza per estendere l’obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari. Una manovra che permettere di contrastare in modo ancora più efficace, l’evasione fiscale nel nostro paese. In questo modo, infatti, il Fisco riuscirebbe a conoscere in modo più preciso il fatturato prodotto su territorio nazionale. La fatturazione elettronica riuscirebbe, inoltre, a semplificare le procedure legate all’obbligo tributario dei soggetti forfettari e migliorerebbe l’efficientamento della riscossione fiscale.

Fatturazione elettronica per Forfettari

La domanda è stata inoltrata tenendo conto che, la fatturazione elettronica, non ha gravato sui costi sostenuti dai soggetti titolari di Partita IVA.

Il Governo chiede di ampliare l’obbligo al regime forfettario anche per raggiungere il traguardo M1C1-1033. Si tratta di uno degli obiettivi specifici richiesti dall’Unione Europea nell’ambito della riforma fiscale.

Forfettari fattura elettronica 2022: numeri e stime

La proposta inoltrata dal Governo italiano, permetterebbe di recuperare circa 2 miliardi di euro e sarebbero previste entrate supplementari, indirettamente collegate alla misura adottata, per circa 580 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece la lotta all’evasione fiscale, estendere l’obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari potrebbe apportare notevoli benefici. Basti pensare che, solo nel 2019, i controlli eseguiti, hanno fatto recuperare al Fisco oltre 900 milioni di euro.

La lotta all’evasione fiscale rimane, quindi, uno dei punti cardine della nuova riforma fiscale. Riforma che è iniziata grazie alla Legge di Bilancio 2022 e alla rimodulazione delle aliquote IRPEF.

Forfettari, fattura elettronica e delibera del consiglio Europeo

Il Consiglio Europeo ha deciso di accogliere la richiesta italiana. La proposta è stata approvata dal Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) l’8 dicembre 2021 (la decisione del Consiglio è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE del 17 dicembre 2021).

Anche se il Consiglio Europeo ha dato il via libera all’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica al regime forfettario, manca ancora una normativa ad hoc per la regolamentazione delle implementazioni richieste. È quindi molto probabile che la fatturazione elettronica per forfettari diventi obbligatoria nel corso del 2022, anche se attualmente non c’è ancora nulla di certo.

IVA prima casa: AdE chiarisce le novità per gli under 36

Nell’articolo precedente: “Esenzione iva per i servizi anti Covid” abbiamo visto come la Legge di Bilancio 2021 avesse introdotto delle importanti novità in materia di esenzione iva per i servizi anti Covid-19. Oggi, vogliamo invece affrontare un altro importante argomento che riguarda l’IVA prima casa e le novità previste dalla nuova Legge di bilancio 2022. Novità che riguardano l’acquisto della prima casa da parte degli under 36. Il decreto sostegni bis ha introdotto delle agevolazioni relative all’imposta sul valore aggiunto nel caso di compravendite d’immobili. La Legge di Bilancio 2022 ha previsto che, per gli atti soggetti a IVA, il credito d’imposta sia dello stesso importo del tributo corrisposto. Agenzia delle Entrate chiarisce l’argomento con la circolare numero 3 del 4 febbraio.

IVA prima casa: contenuto della circolare numero 3 del 4 Febbraio

La circolare numero 3 del 4 febbraio 2022 ha chiarito alcuni importanti argomenti, quale, ad esempio, l’IVA prima casa under 36. Il documento riassume brevemente il contenuto della Legge di Bilancio 2022. È poi prevista un’IVA agevolata e ridotta al 5% sulle forniture gas metano destinato a usi civili e industriali, per i primi tre mesi dell’anno in corso (2022).

Senza contare che la circolare riporta anche chiarimenti sulle novità per quanto riguarda la sospensione dei versamenti delle imposte dovute dagli enti sportivi (come abbiamo visto nell’articolo: “LIPE: istruzioni di compilazione per il 2022”) e l’applicazione dell’IVA al 5% sulla vendita degli assorbenti e, infine, delucidazioni sull’imposta di bollo.

Quello che interessa, con questo articolo, è prendere in esame le agevolazioni acquisto prima casa per i giovani sotto i 36 anni. Anche questa novità è introdotta dal decreto Sostegni Bis.

Bonus prima casa

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 il bonus prima casa. In sostanza questo prevede che i giovani sotto i 36 anni di età, con un ISEE non superiore ai 40.000€, possono acquistare la prima casa sfruttando le agevolazioni previste dal decreto.

È il punto 3.2 a trattare l’argomento: “Proroga agevolazioni prima casa under 36 (comma 151)”

IVA prima casa

IVA prima casa: cosa prevede il bonus nello specifico

L’articolo 1 al comma 151 della Legge di Bilancio, prevede la proroga delle agevolazioni sull’acquisto prima casa da parte dei giovani under 36. Per accedere al bonus e usufruire delle agevolazioni, i requisiti da rispettare sono sempre gli stessi:

  1. non avere ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto di compravendita è rogitato
  2. avere un ISEE non superiore ai 40.000€ annui
  3. la compravendita deve riguardare solo l’acquisto della prima casa
  4. l’atto deve quindi rispettare quanto previsto nelle condizioni indicate dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al TUR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

In alternativa all’esenzione è prevista un’agevolazione anche per gli atti soggetti a IVA. Questo vale al momento del rogito per il pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale.

Per essere più chiari, i soggetti hanno diritto a un credito d’imposta pari all’ammontare del tributo corrisposto in relazione all’acquisto. La circolare numero 3 del 4 febbraio 2022 specifica inoltre:

“Tale credito può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute per successivi atti e denunce ovvero dalle imposte sui redditi delle persone fisiche risultanti dalla dichiarazione presentata dopo il perfezionamento dell’acquisto oppure in compensazione tramite F24.”

È prevista anche l’esenzione dell’imposta sostitutiva ex articolo 18 del DPR numero 601 del 1973, per i finanziamenti erogati per l’acquisto, costruzione e ristrutturazione dell’immobile a uso abitativo. Per quanto riguarda i requisiti, si tratta sempre dei medesimi che devono essere rispettati.

Esenzione iva per i servizi anti Covid

L’esenzione IVA per i servizi anti Covid è prevista per tutta una serie di misure atte a prevenire e controllare la diffusione della pandemia. Effettuazione dei tamponi e somministrazione dei vaccini prima di tutto, servizi e prestazioni strettamente connesse alla diagnostica per Covid-19. Agenzia delle entrate ha specificato le varie configurazioni all’interno della risposta all’Interpello numero 81 del 9 febbraio 2022. Servizi e prestazioni che possono usufruire dell’esenzione IVA proprio come previsto dalla Legge di bilancio 2021. L’agevolazione è applicata a tutti i beni e i servizi che rientrano nel lasso di tempo compreso tra il 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2022.

Esenzione IVA servizi anti Covid-19: il caso analizzato

Nella Legge di bilancio 2021, all’articolo 1 comma 452 e 453 è prevista un’esenzione IVA per servizi e beni anti Covid-19. L’Interpello n°81 del 9 febbraio di quest’anno, ha posto un quesito molto importante e interessante ad Agenzia delle entrate. Il problema riguardava una certa società di noleggio di tende e accessori che si è trovata, in periodo di pandemia, a locare accessori, tende, impianti di condizionamento e riscaldamento a una fondazione dove vengono effettuati tamponi e somministrati vaccini con modalità drive-in.

La fondazione, a sua volta, ha concesso, in comodato d’uso gratuito, tutti i beni locati a un’azienda socio sanitaria territoriale. Lo scopo della fondazione è quello di “offrire al territorio un efficace presidio Covid-19 per il periodo di tempo in cui è possibile prevedere una recrudescenza del fenomeno epidemico.”

A questo punto è sorto un dubbio sulla corretta tassazione IVA da applicare alle cessioni dei beni e dei servizi utilizzati per contrastare la diffusione della pandemia.

Direttive europee

Le esenzioni IVA predisposte da AdE riguardano le cessioni di strumentazioni per diagnostica in vitro e di vaccini anti Covid-19, oltre che hai servizi strettamente connessi a queste cessioni particolari.

I periodi agevolati sono i seguenti:

  • dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 per tutti i beni e servizi che rientrano nel comma 452
  • dal 20 dicembre 2020 per quelli che invece rientrano nel comma 453

Per definire i beni e i servizi in questione, nonché i periodi di riferimento e la tipologia di agevolazioni, AdE ha richiamato la direttiva UE 2020 del 2020 del Consiglio del 7 dicembre 2020 (direttiva Covid). Una direttiva che aveva apportato delle modifiche alla precedente, denominata “direttiva IVA”. In sostanza le modifiche apportate sono quelle che prevedono la possibilità di ridurre l’imposta dell’Iva su alcuni beni e servizi specifici.

Il documento cita:

“Si tratta in particolare di prestazioni di servizi “strettamente connesse” (rectius indispensabili) a tali dispositivi e vaccini anti-Covid senza le quali diventa difficile per uno Stato membro assicurare una capillare ed efficace campagna di prevenzione/diagnosi e vaccinale a costi sostenibili.”

Esenzione iva

IVA da applicare ai servizi anti Covid-19

Oltre alla risposta all’Interpello n° 81, Agenzia delle Entrate fa riferimento anche a una precedente risposta data all’interpello n°354 del 2021. Nel documento citato, AdE spiega che l’esenzione con il diritto alla detrazione, si applica solo alle prestazioni effettuate per i tamponi se strettamente connessi ai dispositivi in vitro.

Nel caso specifico, l’amministrazione finanziaria sottolinea che l’unica operazione rilevante ai fini IVA, è la locazione tra la società e la fondazione in questione. Questo significa che solo questa operazione di “noleggio” è passibile d’IVA. Di conseguenza, può beneficiare dell’esenzione IVA come beni connessi alla prevenzione e al controllo anti Covid-19. L’operazione successiva, vale a dire, la cessione dei beni all’azienda socio sanitaria territoriale, essendo a titolo gratuito, non è rilevante ai fini d’IVA. Quindi, come diretta conseguenza, non può certo beneficiare dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.

Per rispondere in modo esaustivo all’interpello, Agenzia delle Entrate, cita le seguenti risposte:

  • 354 del 2021
  • 541 del 2021
  • 548 del 2021
  • principio di diritto numero 12 del 2021

Esenzione IVA: la risposta definitiva di Agenzia delle Entrate

All’Interpello n° 81 del 9 febbraio 2022, Agenzia delle Entrate ha risposto, in via definitiva, come segue:

“si ritiene che le prestazioni di servizi indicate nel contratto oggetto del presente interpello – le uniche rilevanti ai fini IVA – possano beneficiare del particolare regime di esenzione in commento e quindi essere acquistati dalla Fondazione in esenzione da IVA, senza pregiudizio, in capo all’Istante, del diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del Decreto IVA.”

Fattura cointestata elettronica: più di un’eccezione!

La fattura cointestata elettronica è diventata, oggi, una realtà e non più un’eccezione. Capita sempre più spesso, infatti, che i contribuenti debbano confrontarsi con fatture elettroniche da cointestare a più soggetti diversi. Il caso nasce soprattutto per consulenze fiscali, o notarili, su comproprietà e interessi comuni. In questi casi infatti capita che il committente sia un soggetto pluripersonale con posizione tributaria autonoma (vale a dire, con partita IVA, oppure con codice fiscale). Il dubbio, quindi, nasce, per l’emissione della fattura elettronica che potrebbe essere cointestata verso uno o più cessionari e/o committenti. Vediamo quindi di capire meglio la situazione specifica.

Fattura elettronica cointestata: cosa prevede la norma

Nel DPR n°633/72 sono indicati gli elementi obbligatori che la fattura elettronica ordinaria deve riportare:

  1. a) data di emissione;
  2. b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
  3. c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  4. d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
  5. e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  6. f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale;
  7. g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;

e ancora…

g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui é corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;

  1. h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’articolo 15, primo comma, n. 2;
  2. i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
  3. l) aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro; …”

È evidente che emergono delle limitazioni per quanto riguarda la composizione plurima dei soggetti destinatari. In pratica Agenzia delle Entrate ammette il caso della fattura cointestata elettronica solo se il soggetto plurimo destinatario sia composto da privati (B2C) e non quando i soggetti sono titolari di partita IVA (B2B).

Fattura cointestata elettronica

Fattura cointestata elettronica: ecco come emetterla correttamente

In merito alla questione sulla possibilità di emettere una fattura cointestata elettronica, AdE si è espressa con la Risoluzione n° 87/E del 5 Luglio 2017.

In pratica non si ritiene plausibile la possibilità di emettere fattura cointestata elettronica in caso di cessionario/committente soggetto passivo IVA B2B. Invece, nel caso in cui il committente/cessionario sia un soggetto non passivo IVA, quindi un soggetto B2C, nella sezione identificativi fiscali devono essere. Riportati i dati di uno solo dei soggetti coinvolti.

Il Sistema di Interscambio non effettua, di conseguenza, controlli automatizzati sull’intestazione plurima delle fatture elettroniche. In generale quindi, è possibile concludere che è possibile emettere una fattura cointesta elettronica solo quando il committente/cessionario è un soggetto non passivo IVA e riportando solo i dati di un unico soggetto coinvolto nell’operazione.

Una soluzione sempre valida

In ogni caso, comunque, non esiste un formato specifico oppure delle indicazioni di ordine pratico da seguire da parte dell’Amministrazione Finanziaria, per emettere una fattura cointestata elettronica.

Non esistono delle indicazioni esatte, ma ugualmente si è andata delineando una procedura standard quando si presenta questa situazione specifica:

  • nel caso di soggetti plurimi B2B la fattura deve essere frazionata tra tutti gli interessati
  • uno dei componenti dei soggetti plurimi, deve essere indicato come destinatario della fattura. Tutti gli altri, devono essere indicati come cointestatari all’interno di uno degli altri campi non sottoposto al controllo automatizzato del Sistema di Interscambio.

In ogni caso, comunque, la fattura elettronica emessa, sarà ritenuta valida per l’Amministrazione finanziaria e, quindi, non potrà essere scartata dal Sistema di Interscambio.

LIPE: istruzioni di compilazione per il 2022

LIPE= liquidazioni periodiche IVA, per il 2022 Agenzia delle Entrate (AdE) aggiorna le istruzioni per la comunicazione dell’IVA trimestrale. Anche il software per la compilazione e il controllo delle comunicazioni subisce degli aggiornamenti sostanziali. Tra i vari aggiornamenti troviamo, ad esempio, la sospensione dei versamenti nel settore sport da gennaio ad aprile, prevista direttamente dalla Legge di Bilancio 2022.

Le federazioni sportive nazionali, devono indicare con il codice 2, l’accesso alla sospensione dei versamenti IVA. La sospensione è ideata e valida per tutte le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società dilettantistiche e professionali. Quindi, aggiornamenti LIPE e nuove specifiche tecniche.

LIPE: nuove specifiche tecniche e sospensione versamenti settore sport

Abbiamo quindi detto che per le seguenti categorie:

  • federazioni sportive nazionali
  • enti di promozione sportiva
  • associazioni e società dilettantistiche e professionali

La Legge di bilancio 2022 ha previsto delle sospensioni dei versamenti per:

  • somme dovute a titolo di ritenute alla fonte dei sostituti d’imposta
  • contributi previdenziali
  • contributi assistenziali
  • IVA
  • Imposte sui redditi

Questo significa che i pagamenti relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile rimangono congelati.  Agenzia delle Entrate (AdE) ha quindi aggiornato tempestivamente le istruzioni relative alla compilazione delle comunicazioni Iva tenendo conto dell’articolo 1, comma 923 lettera C della Legge n° 234/2021, al rigo VP1 nella casella relativa agli “Eventi eccezionali” debutta il codice 2.

Eventi Eccezionali si riferiscono a tutti i soggetti che hanno beneficiato di agevolazioni fiscali in materia di IVA che sono previste per chi ha subito calamità o altre tipologie di situazioni gravi.

LIPE

LIPE: disposizioni aggiornate da Agenzia delle Entrate

Riportiamo il dettaglio delle specifiche LIPE 2022 che Agenzia delle Entrate ha riportato direttamente sul proprio sito ufficiali:

“… Il codice 2 va indicato dalle Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del d.p.c.m. 24 ottobre 2020. Per tali soggetti l’articolo 1, comma 923, della legge n. 234 del 2021, ha sospeso i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022.”

Le modifiche adottate da AdE coinvolgono, di conseguenza, anche le specifiche tecniche per la compilazione della comunicazione delle liquidazioni IVA periodiche e i relativi software di compilazione e controllo. Gli aggiornamenti fanno riferimento al 10 febbraio 2022.

LIPE: sospensione versamenti IVA settore sport e competizioni in corso

Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuove indicazioni per la compilazione delle LIPE 2022 dopo la decisione di sospendere i versamenti IVA.

Le novità sono indicate nella circolare n°3/4 del 4 febbraio 2022. I primi soggetti che beneficiano delle sospensioni dei versamenti IVA sono, come abbiamo detto, le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. I soggetti devono avere il domicilio fiscale, la sede legale, oppure la sede operativa sul territorio dello stato e devono operare nell’ambito delle competizioni sportive, ancora in corso di svolgimento.

Non tutti i soggetti del mondo dello sport hanno accesso e diritto alla sospensione dei versamenti Iva previsti dalla Legge di Bilancio 2022. Anche le varie associazioni e federazioni sportive possono usufruire dell’agevolazione esclusivamente nell’ambito di attività e competizioni sportive ancora in corso di svolgimento. La competizione sportiva deve quindi essere in corso di svolgimento alla data del 1° gennaio 2022. La data è stata prevista direttamente nella Legge di Bilancio 2022.

Bando INAIL: proroga al 23 febbraio 2022

Il Bando ISI è stato inizialmente revocato, perché tutti i fondi sono stati dirottati a favore delle misure contro il Covid-19. INAIL ha pubblicato il bando solo nel mese di novembre 2020, in cui erano stati messi a disposizione 211.226.450 euro  per i consueti  finanziamenti annuali a fondo perduto. Fondi destinati a realizzare progetti che dovevano servire a migliorare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il click day, vale a dire il giorno previsto per l’invio delle domande, si è concluso regolarmente l’11-11-2021. Il 3 febbraio, L’istituto, sul proprio sito istituzionale, ha annunciato il rinvio della scadenza per la presentazione della documentazione e, di conseguenza, anche per la pubblicazione degli elenchi definitivi dei progetti approvati. Vediamo quindi quali sono le nuove date per il Bando INAIL.

Bando INAIL: le nuove scadenze

INAIL ha annunciato le seguenti nuove proroghe:

  • Upload della documentazione entro il  23 febbraio 2022, ore 18:00 (annullata la data del 4 febbraio 2022)
  • Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi entro il 31 marzo 2022 (data rinviata rispetto al 16 marzo 2022).

Il 3 dicembre scorso, invece, sono già stati pubblicati gli elenchi provvisori dei beneficiari, suddivisi per regione e asse di finanziamento.

Gli elenchi riportano tutte le domande correttamente inoltrate, in ordine cronologico di arrivo di arrivo registrato dai sistemi INAIL. Ogni domanda è contrassegnata in base all’esito con una serie di lettere:

  • S – posizione utile per l’ammissibilità
  • S-REC – subentrate in posizione utile a seguito dell’esclusione di domande annullate per violazione delle regole tecniche
  • N – provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi

Per l’ammissibilità vera e propria le domande contrassegnate dalle lettere “S” ed “S-REC” devono essere convalidate. La convalida avviene a seguito dell’invio del modulo di domanda (modulo A) e della documentazione a suo completamento, entro le ore 18 del 23 febbraio 2022.

Bando INAIL: i destinatari

Come per gli anni precedenti, i destinatari del bando INAIL sono:

  • Imprese iscritte alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura
  • Enti del terzo settore appartenenti all’asse 2.

Bando INAIL

Bando INAIL: assi di finanziamento

Le risorse finanziarie sono ripartite per assi di finanziamento e in base alle regioni. Gli assi di Finanziamento sono:

  •  1  – Progetti d’investimento (primo avviso)
  •  1 – Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (secondo avviso)
  •  2 – Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC)
  • 3 – Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
  •  4 – Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività:
      • Pesca (codice Ateco A03.1)
      • Fabbricazione di mobili (codice Ateco C31)

Importo erogabile

Sono previste delle soglie massime erogabili alle varie aziende:

  • 130.000 euro per tutti i progetti rientranti negli assi 1, 2, 3.
  • 50.000 euro per tutti i progetti rientranti nell’asse 4.

Bando INAIL: le procedure informatiche

Il 1° giugno 2021, INAIL ha annunciato l’apertura delle procedure informatiche e una tabella cronologica con la quale sono indicate le modalità d’inoltro delle domande:

  • Compilazione domande – dal 1° giugno 2021 al 15 luglio 2021 ore 18.00
  • Download codici identificativi – dal 20 luglio 2021
  • Comunicazione regole tecniche per l’invio della domanda online – entro il 15 luglio
  • Click day – 11 novembre 2021
  • Comunicazione elenchi provvisori dei beneficiari – 25 novembre 2021, poi posticipato al 3 dicembre 2021
  • Upload documentazione e invio – 23 febbraio 2022 h. 18.00
  • Pubblicazione elenchi definitivi – entro il 31 marzo 2022

È inoltre stato messo a disposizione un numero telefonico per ottenere assistenza e informazioni: 06.6001 del Contact center Inail.