Tuir: cos’è e a cosa serve il Testo Unico delle Imposte sui Redditi

Tuir è acronimo di Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Come dice il nome stesso, disciplina  la tassazione dei redditi di qualunque tipologia di contribuente. Che si tratti di persona fisica, piuttosto che di società, il TUIR è sempre il punto di riferimento a cui rivolgere la propria attenzione. È presente in Italia dal 1986, quando venne introdotto nell’ordinamento dal D.P.R. 917. È in continuo divenire, sempre in aggiornamento per stare al passo con i tempi e disciplinare al meglio l’argomento (spinoso) legato alla tassazione dei redditi. Si tratta di un argomento piuttosto lungo e complesso, più che altro forse, spinoso perché tocca un soggettivamente chiunque. Non si tratta infatti, di una normativa che riguarda esclusivamente le società, i liberi professionisti, le PMI e i commercianti, ma chiunque produca un qualunque tipo di reddito nel nostro paese. Cerchiamo quindi di capire com’è fatto, cosa contiene e a cosa disciplina, nello specifico.

TUIR: com’è strutturato

Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi è suddiviso in quattro diverse parti:

  • IRPEF
  • IRES
  • Operazioni di carattere straordinario e operazioni di carattere internazionale
  • Disposizioni varie, transitorie e finali

Ciascuna parte è a sua volta suddivisa in Capi svariati Articoli. Per capire meglio la struttura del testo ne riportiamo la suddivisione nei vari capitoli interni:

IRPEF

  • Titolo I – Imposta sul reddito delle persone fisiche

Seguono poi i Capi dal I al VII, dedicati a:

  • Disposizioni generali (artt. 1-24)
  • Redditi fondiari (artt. 25-43)
  • Redditi di capitale (artt. 44-48)
  • Redditi di lavoro dipendente (artt. 49-52)
  • Redditi di lavoro autonomo (artt. 53-54)
  • Redditi di impresa (artt. 55-66)
  • Redditi diversi (artt. 67-71)

IRES

  • Titolo II – Imposta sul reddito delle società

Seguono poi i Capi dal I al VI, dedicati a:

  • Soggetti passivi e disposizioni generali (artt. 72-80)
  • Base imponibile società/enti commerciali residenti (artt. 81-142)
  • Enti non commerciali residenti (artt. 143-150)
  • Società ed enti commerciali non residenti (artt. 151-152)
  • Enti non commerciali non residenti (artt. 153-154)
  • Base imponibile per alcune imprese marittime (artt. 155-161)

Tuir

Disposizioni comuni

  • Titolo III – Disposizioni comuni

Seguono poi i Capi dal I al V, dedicati a:

  • Disposizioni generali (artt. 162-164)
  • Redditi prodotti all’estero e rapporti internazionali (artt. 165-169)
  • Operazioni straordinarie (artt. 170-177)
  • Operazioni straordinarie fra soggetti di diversi stati membri UE (artt. 178-181)
  • Liquidazione volontaria e procedure concorsuali (artt. 182-184)

Titolo IV – Disposizioni varie, transitorie e finali (artt. 185-191)

TUIR: modifiche e aggiunte

Come detto in apertura articolo, il TUIR è un testo sempre in continuo aggiornamento, che cerca di stare così al passo con i tempi. Lo scopo dei vari aggiornamenti, è quello di riuscire a disciplinare al meglio una materia vasta e complessa che cambia di anno in anno in base alla nascita di nuove esigenze fiscali ed economiche, nonché di dinamiche socio-politiche. Le varie modifiche apportate al testo unico vanno, di conseguenza, a incidere su ogni singolo contribuente italiano. Dalla persona fisica, all’azienda più piccola, fino ad arrivare alle società strutturate in compagnie maggiori che emettono ogni anno diverse centinaia di migliaia di fatture elettroniche.

Una delle ultime e più importanti modifiche al TUIR è stata quella applicata con il DLGS 344 del 12 dicembre 2003. Questa norma ha infatti introdotto nel testo unico l’IRPEG= Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche e l’IRES=Imposta sul Reddito delle Società. 

Per quanto riguarda l’IRES, negli articoli: “Quanto si paga di tasse in Italia: IRPEF, IRES e IRAP” e “Irpef e Ires: cosa sono e come funzionano” abbiamo già visto cos’è e quando grava sulle spalle dei contribuenti. Per quanto riguarda invece l’IRPEG, spendiamo qualche parola.

L’IRPEG è stata il precursore dell’IRES. Era una imposta italiana di tipo proporzionale. Dal 1° gennaio 2004 è stata definitivamente sostituita dall’IRES. Lo scopo è stato quello di disciplinare il regime fiscale dei capitali e delle imprese seguendo il modello prevalente nei Paesi membri dell’Unione Europea. Ai tempi fu una modifica radicale e profonda per il Testo unico sulle imposte sui Redditi, che segnò un punto di svolta per tutti. Il Decreto Legislativo artefice di questa modifica fu il 12 dicembre 2003, n. 344 “Riforma dell’imposizione sul reddito delle società, a norma dell’articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80“.

Accertamento sintetico: cos’è e come funziona

L’accertamento sintetico, conosciuto più comunemente come redditometro, è uno strumento utilizzato dal Fisco. Serve a determinare il reddito presunto dei contribuenti. Basa i calcoli sulle spese sostenute ed effettuati dai vari soggetti. È presente in Italia dal lontano 1973, ma rivisitato e potenziato nel 2010 in seguito al decreto legge n° 78.

Questo strumento è utilizzato dall’Agenzia delle Entrate. Serve quindi a determinare il reddito complessivo netto dei contribuenti e prende in esame le spese generiche sostenute dai vari soggetti. In base alle spese, Ade, determina il reddito netto e spetta al contribuente la prova contraria. In altre parole è a carico dell’utente dimostrare all’Agenzia delle Entrate che le spese sostenute sono state pagate con redditi diversi da quelli posseduti durante il periodo d’imposta (vale a dire preso in esame), oppure con redditi che non partecipano alla formazione del reddito imponibile, o ancora con redditi soggetti, o esenti, dalla ritenuta alla fonte.

Accertamento sintetico: dalle origini ad oggi

Per conoscere meglio questo particolare strumento del Fisco, partiamo proprio dalle sue origini. È introdotto nel 1973, dall’articolo n°38, c. 4 a 8, DPR n°600/1973. Fino al 2008 l’accertamento sintetico previsto dalla legge, prevedeva:

“… Con riferimento esclusivo alle persone fisiche, che prevede che l’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’art. 39 del DPR n. 600/1973, può in base ad elementi e circostanze di fatto certo, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato”.

Nel 2010 le disposizioni sono state rivisitate. Oggi, infatti, l’accertamento sintetico e quindi il relativo redditometro consiste nella:

“… Determinazione sintetica del reddito complessivo ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. L’ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fi ni dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione”.

Una forma leggermente diversa, con termini modificati che, in sostanza, comunque prevede sempre il redditometro quale strumento per l’accertamento del reddito netto di un contribuente. A lui poi l’onere della prova contraria.

Accertamento sintetico

Accertamento sintetico: a chi si applica

L0’accertamento sintetico è applicabile a tutte le persone fisiche ai fini di determinare l’imposta sul reddito. È inoltre applicabile a tutte le persone fisiche  che esercitano imprese, arti e professioni. In quest’ultimo caso il reddito complessivo dei soggetti deve risultare essere inferiore a quello a loro attribuibile, in base a tutte le spese sostenute nel periodo d’imposta esaminato e ai relativi indici di capacità contributiva. In altre parole si ricorre al redditometro, solo quando il reddito presunto supera di almeno il 20% di quello realmente dichiarato.

Il calcolo del reddito è eseguito in base a specifici indicatori di capacità contributiva. Il Fisco prende in esame specifiche spese sostenute dal soggetto durante il periodo d’imposta e ne moltiplica gli importi per determinati coefficienti di riferimento. I coefficienti sono legati alla classe di appartenenza del contribuente.

Accertamento sintetico: ecco come funziona

Cerchiamo adesso di capire nel dettaglio come funziona l’accertamento sintetico. Le caratteristiche prese in considerazione sono tre:

  • Composizione familiare – i calcoli sono effettuati valutando la situazione familiare del contribuente. Quindi si tiene conto se è single, oppure in coppia e se ha o no dei figli.
  • Età – tre i diversi scaglioni di appartenenza: fino a 35 anni, da 35 a 64 anni e oltre i 65 anni.
  • Area geografica di riferimento – in base alla residenza del contribuente sul territorio nazionale.

Ogni contribuente è identificato all’interno di specifiche classi. A ciascuna classe corrispondono dei coefficienti. Le spese effettuate dai contribuenti nell’arco del periodo d’imposta, sono moltiplicate per i relativi coefficienti. Il risultato corrisponde al presunto reddito netto. Agenzia delle Entrate, dopo aver calcolato l’importo, invia comunicazione al contribuente. In seguito alla ricezione dell’avviso, spetta al contribuente presentarsi presso gli uffici AdE competenti per territorio, e fornire le prove che giustificano le eventuali differenze tra spese e reddito dichiarato.

Successivamente all’accertamento sintetico, il contribuente può richiedere un accertamento di adesione. Agenzia delle Entrate mette inoltre a disposizione un sistema, chiamato Redditest che consente di calcolare preventivamente un’eventuale congruenza tra reddito dichiarato e spese sostenute.

Rimborso spese e regime forfettario: cosa sono e come funzionano

Per rimanere nel regime forfettario è necessario non superare la soglia di compensi e ricavi pari a 85.000€ annui, come visto nell’articolo: “Regime forfettario limiti ricavi e fatture elettroniche”. Il rimborso spese contribuisce alla formazione del reddito e al raggiungimento del limite di fatturato di 85.000€ annui imposto per il regime forfettario. È inoltre impossibile, per questo regime, dedurre le spese sostenute per lo svolgimento della propria attività. Esiste però un’eccezione. Infatti il rimborso spese non concorre al calcolo del reddito imponibile, quando queste sono sostenute dal professionista come anticipazione a nome e per conto del cliente.

Vediamo di capire meglio come funziona.

Rimborso spese: le varie tipologie di rimborsi

La definizione: “anticipazione a nome e per conto del cliente”, assume, per il regime forfettario, una particolare accezione. Esistono diverse tipologie di spese che il forfettario può trovare a dover sostenere e, di conseguenza, per ciascuna di esse, un determinato rimborso.

Ad esempio, le spese prepagate dal committente, altro non sono che costi sostenuti in via anticipata dal cliente/committente, prima dell’inizio del lavoro stesso. Per capire meglio di cosa si tratta, si può pensare ai biglietti del treno, dell’aereo o del noleggio di un’autovettura, prima il viaggio del forfettario abbia inizio. Affinché il rimborso spesa possa rientrare in questa specifica categoria, la fattura elettronica deve, obbligatoriamente, essere intestata al cliente/committente. Può, ma non è obbligatorio, contenere il riferimento al forfettario, vale a dire a colui che ha beneficiato del bene/servizio.

Il Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), nell’articolo 54, comma 1, ha specificato dettagliatamente che, in questo caso, le spese sostenute non corrispondono a un compenso. Essendo poi un costo sostenuto direttamente dal committente/cliente, non c’è bisogno nemmeno del rimborso. A tal proposito, il professionista non deve inserire questa voce nella fattura elettronica che emette al cliente per le proprie prestazioni.

Rimborso spese effettuate a nome e per conto del cliente

Altro caso relativo al rimborso spese per il regime forfettario è quello nel quale le spese sono sostenute direttamente dal professionista, ma la fattura è intestata al cliente. In pratica, paga materialmente il forfettario, ma la fattura è fatta intestare al cliente. Questa è l definizione vera e propria di “anticipazioni a nome e per conto del cliente”.

In questo caso, il professionista, in seguito, può chiedere al cliente il rimborso della spesa sostenuta. Il rimborso è richiesto direttamente in fattura elettronica, con una voce specifica relativa la prestazione effettuata. La voce deve essere accompagnata dalla dicitura: “spese anticipate ex. Art. 15 DPR 633/72”. Sarebbe importante, inoltre, allegare alla fattura anche le spese intestate al cliente. Valgono come controprova per gli importi sostenuti.

Rimborso spese

È necessario stabilire a priori con il cliente queste precise spese. Alla fine del lavoro, il loro importo deve poi corrispondere a quello concordato con il committente.

La scelta del metodo di rimborso spese è molto importante. Infatti i rimborsi a forfait sono considerati sempre un ricavo. Significa che contribuiscono all reddito imponibile.

Rimborso spese a nome e per conto proprio

Altra categoria molto importante di rimborso spese per il regime forfettario. A differenza delle spese precedenti, queste sono sostenute e intestate, direttamente a nome del forfettario. Concorrono al raggiungimento del limite della fattura, previsto per il regime (85.000€). Sono inoltre oggetto di calcolo di imposte e contributi, fiscali e previdenziali.

In questo caso il professionista che ha sostenuto la spesa, nella fattura elettronica che emette al cliente per la sua prestazione, deve indicare il rimborso spese da ricevere. Essendo parte del compenso, le spese sostenute dal professionista sono soggette alla ritenuta d’acconto e alla rivalsa previdenziale e contribuiscono alla formazione del reddito imponibile. In altre parole sono considerate imponibile ai fini di IVA.

Esistono due diverse tipologie di rimborso: analitico e forfettario.

Il rimborso spese analitico si ha quando il professionista raccoglie semplicemente le note spese e i documenti attestanti i costi sostenuti e li mostra al cliente. Il rimborso forfettario invece consiste in una somma concordata con il cliente da destinare al professionista per far fronte alle diverse spese.

Interessi di mora: cosa sono e come sono calcolati

Gli interessi di mora, o interessi moratori, sono un costo maggiorato applicato nel caso di mancato pagamento di una rata. Quando gli importi dovuti non sono saldati entro i termini prestabiliti, allora su questi sono calcolati e aggiunti gli interessi. Il sovrapprezzo applicato è solitamente calcolato ad un tasso di mora superiore a quello applicato al finanziamento stesso. Lo scopo della mora è quello di tutelare banche e finanziarie che prestano i soldi. Si tratta di un deterrente per i cattivi pagatori e serve ai creditori per far recuperare le rate non pagate, più un risarcimento danni. Dal punto di vista dei debitori invece rappresenta una vera e propria multa per illecito.  In ogni caso comunque il tasso degli interessi può essere stabilito dalla legge (tasso legale), oppure dalle parti (tasso convenzionale). Nel caso di ritardo di pagamento delle transazioni commerciali, si parla di interessi commerciali.

Interessi di mora: la formula matematica

Gli interessi di mora sono quindi applicati ad un tasso superiore a quello legale. La formula matematica utilizzata per calcolarli è la seguente:

importo dovuto X tasso di mora X numero di giorni di interessi maturati : 365

365 giorni è un elemento fisso usato anche nel caso di anni bisestili. Quello che varia, da banca a banca, è proprio il tasso di mora. Il tasso, che non può superare l’8%, è stabilito dal decreto legislativo 192/2012. Ogni istituto di credito ha comunque la propria politica personale ed interna relativa ai ritardi dei pagamenti.

Ufficialità e validità degli interessi di mora

Affinché gli interessi moratori possano essere applicati e quindi siano ritenuti validi, devono essere dichiarati in modo chiaro e preciso sin dall’inizio. Quindi il debitore deve sapere sin dall’inizio del contratto sottoscritto quali e quanti sono gli interessi di mora applicati in caso di ritardo di pagamento. Non solo. Il creditore ha l’obbligo di inviare al debitore anche una lettera raccomandata A/R entro 30 giorni dalla scadenza della rata di pagamento. Al termine di questa scadenza scattano immediatamente e in maniera automatica gli interessi di mora. Arrivati a questo punto non è più possibile patteggiare e il debitore è obbligato a pagare rata, più interessi senza poter contestare nulla.

Interessi di mora

Esiste però un’eccezione alla regola. Il solo caso in cui il debitore può evitare di pagare gli interessi di mora alla banca ed intentare una causa giustificativa. È il caso dimostrabile di errore della banca. Questo avviene, ad esempio, quando l’addebito della rata mensile non è andato a buon fine a causa di disguidi bancari. In questo caso non c’è intenzionalità di non pagare la rata, ma semplicemente un disguido tra banca e cliente. Quindi il debitore può saldare solo la rata senza dover pagare gli interessi di mora.

Transazioni commerciali, termini e ritardi di pagamento

Il decreto legislativo 231/2002 disciplina i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La norma può essere applicata ai contratti tra:

  • imprese e professionisti
  • imprese e pubbliche amministrazioni

Per oggetto i contratti in questione possono avere:

  • consegna di merci
  • prestazioni di servizi

Quindi, anche nelle transazioni commerciali, che prevedono scambio di beni/servizi contro il pagamento corrispettivo di una somma di denaro, possono essere calcolati e applicati gli interessi di mora, in caso di mancato pagamento. In questo specifico caso sono individuati due diverse tipologie di interessi:

  • concordati tra imprese
  • interessi legali di mora (che corrispondono ad interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali)

In questi specifici casi, gli interessi iniziano a decorrere senza che sia necessaria la costituzione in mora. Partono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. I termini possono essere legali o convenzionali.

I termini convenzionali sono quelli concordati preventivamente dalle parti. Questi però non possono essere superiori ai 60 giorni, nel caso di pagamento tra professionisti lavoratori autonomi. Questa convenzione è specificata nell’articolo 3 della legge 81/2017 recante “recante “misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.

Per la precisione è stabilito che: “si considerano abusive e prive di effetto le clausole […] mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura elettronica o della richiesta di pagamento”.

Stabile organizzazione in Italia: cos’è e come crearne una

La Stabile organizzazione in Italia è definita dall’articolo 162 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi:

“…una sede di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato…”.

La presenza di una società straniera in Italia, può essere esercitata in diversi modi:

  • con consistenza fisica – presenza fisica dell’impresa straniera in Italia, con ufficio, magazzini, depositi, negozi, ecc…
  • senza consistenza fisica – attività svolte online con uno o più siti web che hanno server e utenti italiani
  • stabile organizzazione Personale – soggetto presente fisicamente in Italia che opera sul nostro territorio concludendo contratti per un’azienda estera.

Dal 2017 è stato anche specificato che è considerata stabile organizzazione in Italia: “… Una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio dello stesso”.

Stabile organizzazione in Italia con consistenza fisica

In questo caso la stabile organizzazione in Italia di un’azienda estera, possiede una sede d’affari fisica su territorio nostrano. La sede deve essere fissa, vale a dire deve essere fisica e tangibile, oltre che durevole nel tempo. Per Sede d’affari invece si intende una sede nella quale sono esercitate attività commerciali in Italia.

Stabile organizzazione in Italia senza consistenza fisica

L’articolo 162 del DPR n 917/86 la definisce come:

“… Una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio dello stesso”

Questa nuova definizione è stata creata in previsione di imporre imposte sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate mediante mezzi elettronici. In altre parole: le aziende straniere che operano online su territorio italiano e che hanno come cliente utenti italiani, devono pagare le tasse anche in Italia. Il sito con il quale operano deve avere il server dislocato su territorio italiano.

Stabile organizzazione in Italia

Stabile organizzazione personale in Italia

La stabile organizzazione personale in Italia prende in considerazione tutte quelle aziende straniere che mandano a operare, nel nostro paese, un commissario. In pratica si tratta di un dipendente dell’azienda straniera che opera per conto loro in Italia. Si tratta quindi di un soggetto che svolge un ruolo determinante nella conclusione di un contratto. Il contratto in questione può essere chiuso sia a nome della società straniera, che a nome del commissario stesso.

Fatturazione elettronica e tassazione delle stabili organizzazioni in Italia

Una stabile organizzazione in Italia è tenuta a rispettare i doveri formali di fatturazione elettronica delle operazioni attive e la registrazione delle fatture passive. Inoltre è tenuta a presentare dichiarazione dei redditi annuale. A tutti gli effetti una stabile organizzazione è una vera e propria entità disgiunta e separata dalla casa madre. La sua identificazione serve solo a determinare il reddito d’impresa prodotto dallo Stato italiano.

Questo significa che questa tipologie di organizzazione deve presentare il modello redditi SC, che serve a determinare l’imposta da versare in Italia.

Cosa serve per aprire una stabile organizzazione in Italia

Basta qualche semplice step per poter procedere all’apertura di una stabile organizzazione.

  1. Verbale di istituzione della sede italiana
  2. Nomina del rappresentante in Italia
  3. Attivazione di una PEC
  4. Deposito del verbale e dello statuto presso un notaio (entro 45 giorni)
  5. Deposito presso il Registro delle Imprese
  6. Domanda di rilascio del codice fiscale e della partita IVA ad Agenzia delle Entrate
  7. Iscrizione INAIL in caso di dipendenti
  8. Iscrizione all’INPS

Il verbale costitutivo contiene sia la decisione dell’azienda estera di aprire una sede secondaria in Italia, sia la nomina del proprio rappresentante. L’atto deve essere registrato presso il Tribunale entro 45 giorni ad opera di un notaio con allegata relativa traduzione in lingua italiana. Inoltre entro 30 giorni, il notaio deve anche registrare l’atto presso il Registro delle Imprese. Infine, come specificato nell’elenco precedente, l’impresa deve anche attivare una casella PEC e dichiarare, agli enti competenti, l’acquisizione di relativo codice fiscale e partita IVA.

Baratto finanziario: compensazione multilaterale di crediti e debiti

Il baratto finanziario è uno strumento introdotto quest’anno dalla Legge di Bilancio. In pratica consiste nella compensazione multilaterale di crediti e debiti commerciali che provengono da fatture elettroniche. Il baratto è una delle forme commerciali più antiche che esistano al mondo. Ci sono due diverse tipologie di baratto: semplice e multiplo. Il primo, chiamato anche baratto diretto, consiste nello scambio di un singolo bene/servizio con un altro bene/servizio, preventivamente concordato tra le parti. Nel secondo, che prende anche il nome di baratto indiretto, il soggetto che cede il bene/servizio, non riceve in cambio quanto vuole a causa di una differenza di valore e/o reperibilità. Nel corso del tempo, sia in Italia, che nel resto del mondo, sono nate anche altre forme di baratto: amministrativo, finanziario e online. Quello introdotto dalla nuova legge di Bilancio è appunto il baratto finanziario, definito 4.0 che dovrebbe permettere alle imprese di compensare le proprie posizioni creditizie e debitorie, senza nemmeno dover passare dalla moneta.

Baratto finanziario: un sistema complementare a quello bancario

Si tratta di una vera e propria rivoluzione, al pari di quella protratta dall’introduzione della fatturazione elettronica e dei corrispettivi telematici. Il baratto finanziario è un vero e proprio sistema complementare a quello bancario.

La proposta di questa nuova formula compensatoria, nasce dall’ Associazione italiana dei Commercialisti e di Confimi industria (Confederazione dell’industria manifatturiera italiana). L’idea è nata dalla volontà di andare incontro e in aiuto alle imprese che presentano difficoltà finanziarie. In pratica, se venisse concretizzata, le fatture elettroniche verrebbero utilizzate come moneta di scambio (al posto della vera e propria moneta). Un’impresa non da poco, che presenta però moltissimi vantaggi, tra i quali, sicuramente, quello di dare respiro alle aziende in crisi di liquidità.

Si tratta quindi di un sistema sicuro e controllato che vuole incentivare la circolazione di beni e servizi tra le imprese. Un meccanismo che sfrutta appieno il sistema e i vantaggi della fatturazione elettronica.

Baratto Finanziario: i soggetti che possono sfruttare la compensazione

La compensazioni promossa dalle associazioni sopra citate avverrebbe su base volontaria attraverso una piattaforma telematica di Agenzia delle Entrate. Le imprese che aderirebbero potrebbero così chiedere la compensazione di crediti e debiti con altre aziende aderenti. Se entrambe le parti accettano la compensazioni, il sistema aggiorna la situazione e gli importi di crediti e debiti relativi. Le operazioni portate in compensazione comportano l’estinzione dell’obbligazione ex art. 1241 del codice civile.

Al baratto finanziario possono accedere tutte le imprese residenti o stabilite in Italia. Non possono invece sfruttare questo meccanismo le imprese:

  • soggette a procedure concorsuali
  • che hanno aderito a operazioni di ristrutturazione del debito
  • che hanno accettato e hanno in corso piani di risanamento iscritti al Registro delle Imprese.

Baratto Finanziario: tutti i vantaggi

I vantaggi per chi aderisce al baratto finanziario sono davvero molteplici. Le aziende infatti potrebbero, in questo modo, riuscire a ridurre:

  • il ricorso ai finanziamenti bancari
  • i rischi di crisi di liquidità
  • le perdite su crediti
  • il ricorso allo sconto su fatture elettroniche

Baratto Finanziario

Ma non solo. Il sistema del baratto finanziario funzionerebbe infatti su una piattaforma telematica controllata da Agenzia delle Entrate e farebbe affidamento su operazioni testimoniate e garantite dalla presenza delle fatture elettroniche. Questo significa che ci sarebbero molte meno possibilità di pressione sulle imprese da parte di organizzazioni mafiose, con una sensibile riduzione del rischio di usura.

Alla fine, riuscire a trasformare le fatture elettroniche in una vera e propria moneta digitale equivarrebbe a un grandissimo vantaggio competitivo per il paese. L’Italia oggi è l’unico paese in occidentale ad aver introdotto la fatturazione elettronica obbligatoria. Vale a dire un sistema controllato direttamente da Agenzia delle Entrate che sfrutta il Sistema di Interscambio (SdI) per emettere, controllare e recapitare le fatture elettroniche. Riuscire a sfruttare il SdI anche per compensare debiti e crediti delle imprese darebbe un ulteriore nuovo impulso al rinnovamento finanziario italiano. I rischi delle imprese verrebbero ridotti e molti dei fallimenti sistematici che incombono su diversi settori, verrebbero scongiurati per sempre.

Baratto Finanziario: a quali casi è applicato

Spiegato cos’è il baratto finanziario cerchiamo adesso di capire a quali casi potrebbe essere applicato questo sistema.

A questo scopo riportiamo due esempio:

Caso 1

L’impresa A emette fattura all’impresa B per un valore di 100€. Al tempo stesso l’impresa B emette fattura all’impresa A del valore di 70€. Saldato il debito, l’impresa A rimane creditrice nei confronti dell’impresa B di soli 30€

Caso 2

A fattura a B 100€. B fattura a C 200€ e C deve 100€ ad A. Compensando le varie fatture rimane solo un debito pari a 100€ dell’impresa B verso C

Questi sono due semplici esempio ai quali il sistema del baratto finanziario 4.0 potrebbe essere applicato con efficacia.

Spese detraibili: cosa sono e quali sono quelle detraibili nel Modello 730

Quest’anno le dichiarazioni 730 vedono introdotta una significativa novità: le spese detraibili certificate. Si tratta di una iniziativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 che individua delle spese per cui è prevista una detrazione d’imposta del 19% in fase di dichiarazione dei redditi. A questa, di conseguenza, di applica l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti in parola.

Spese detraibili: cosa sono

La Legge di bilancio 2020, articolo 1 comma 689 ha reso obbligatorio la tracciabilità delle spese detraibili al 19%. Questo significa che, affinché possano essere considerate spese detraibili certificate e comparire nel Modello 730, devono essere tracciate. In altre parole si tratta di spese pagate tramite un metodo di pagamento tracciato, verificabile dalle autorità giudiziarie (bonifico bancario, bonifico postale, carte di credito, carte di debito, assegni bancari o postali).

I pagamenti in contanti invece, anche se consentiti, non godono dell’agevolazione fiscale di detrazione del 19%.

Spese detraibili certificate: quali sono

Come specificato al paragrafo precedente, si tratta di spese sostenute attraverso un pagamento tracciato, controllabile dalle autorità giudiziarie. Tra queste, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, ricordiamo le spese:

  • assicurative
  • veterinarie
  • funebri
  • le spese sostenute dagli studenti fuori sede per affitti
  • spese sostenute per istruzione secondaria e universitaria

Ci sono poi alcune spese per le quali non si applica l’obbligo della tracciabilità, come ad esempio le spese sanitarie effettuate in farmacia (spese per farmaci da banco e dispositivi medici). Stesso discorso vale per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale. Queste sono spese per cui è possibile beneficiare della detrazione fiscale al 19%, ma possono essere effettuate in contanti. L’obbligo non si estende nemmeno alle spese per cui è prevista una detrazione diversa da quella del 19% e agli oneri deducibili.

Documentazione da presentare

Se il pagamento della spesa sostenuta è stato effettuato in contanti, questa allora non potrà essere detratta, anche se si conserva la ricevuta, lo scontrino o la fattura.

Al contrario, come abbiamo visto, se la spesa è stata pagata tramite mezzo tracciabile, allora è detraibile, ma è necessario aver conservato la prova del pagamento.

Nel caso in cui il documento attestante la prova del pagamento venga a mancare, occorre un’apposita annotazione in fattura (ricevuta fiscale o documento commerciale) da parte del precettore delle somme che cede il bene o servizio. Questo difatti certifica di aver ricevuto denaro con pagamento tracciato. L’annotazione è obbligatoria sul documento di acquisto, mentre non può essere ammessa se integrata manualmente da parte dell’acquirente.

Quindi la documentazione da presentare è costituita da:

Su ciascuna di esse deve essere riportato codice fiscale, numero di partita IVA e codice fiscale del contribuente.

Spese detraibili

L’Amministrazione Finanziaria può richiedere, quando e se lo desidera, di esibire la documentazione che dimostri il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione. Per questo motivo è necessario conservare la documentazione originale per tutto il periodo di accertamento (vale a dire entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione).

Esempi di documentazione da presentare per aver diritto alla deduzione

Per l’acquisto di farmaci (anche omeopatici), comprati presso farmacie, supermercati e altri esercizi commerciali, o attraverso farmacie on-line, la documentazione da conservare e presentare è:

  • Fattura o scontrino fiscale (detto anche parlante) in cui devono essere specificati natura (farmaco o medicinale, OTC, ecc…), qualità (codice alfanumerico) e quantità del prodotto acquistato nonché il codice fiscale del destinatario
  • Per eventuali farmaci acquistati all’estero idonea documentazione (v. CM n. 34 del 2008)

Per le spese di prestazioni medico-generiche, specialistiche e spese veterinarie è necessario avere:

  • Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico o dallo specialista
  • Ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa nell’ambito del SSN

Per spese per prestazioni chirurgiche:

  • Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’ospedale o dalla struttura inerente alle spese sanitarie le spese sanitarie sostenute per l’intervento chirurgico.

Nel caso di spese sostenute per degenze sanitarie:

  • Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’ospedale o dalla casa di cura – devono essere escluse le spese inerenti ogni maggiorazione extra (come ad esempio: uso del telefono, o spese relative al letto aggiuntivo utilizzato da chi presta l’assistenza)

Cambiando tipologia di spesa, per interessi passivi (mutui per la costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale a partire dal 1998) occorre conservare e presentare:

  • Ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nell’anno d’imposta
  • Contratto di mutuo dal quale dovrà risultare che il finanziamento è stato concesso per la costruzione dell’abitazione principale o per l’effettuazione degli interventi di ristrutturazione di cui all’art. 3, co. 1, lettera d) DPR n. 380 del 2001 dell’abitazione principale; in mancanza la motivazione può essere autocertificata
  • Autocertificazione che attesti che sussistono le condizioni richieste per la detraibilità in riferimento all’abitazione

Dazi doganali: cosa sono, come sono calcolati e quando non si applicano

Nel precedente articolo: “Bolletta doganale: cos’è e come funziona abbiamo visto cos’è e a cosa serve una bolletta doganale. In pratica si tratta di un documento che serve a confermare e certificare alle autorità competenti, il pagamento dei dazi doganali. Il dazio è la richiesta di pagamento per lo scambio merci tra paesi, più o meno vicini, più antico che si conosca. Già oltre 2000 anni fa i popoli ne esigevano il pagamento. Oggi invece, la definizione più comune è quella secondo la quale i dazi doganali sono delle imposte indirette applicate sul valore di tutti i prodotti importati ed esportati dal Paese che l’impone. In Europa i dazi sono richiesti per il pagamento di tutti i prodotti che provengono o sono diretti, in paesi che non fanno parte della CEE (Comunità Economica Europea). Quindi, in altre parole, i dazi doganali sono applicati a qualunque (o quasi) merce acquistata e proveniente dall’estero.

Dazi doganali: un po’ di storia

Come abbiamo detto, hanno un’origine molto antica. Durante il Medioevo, ad esempio, rappresentavano una delle entrate fiscali più alte ed importanti. In quel periodo i dazi erano applicati alla merce che transitava addirittura da un Comune all’altro. Con il passare del tempo, durante alcune particolari epoche, i dazi furono sospesi. Questo accorgimento venne adottato grazie ad una diversa organizzazione amministrativa del territorio e, visto che gli scambi commerciali andavano aumentando, la sospensione si rese necessaria, per evitare di gravare troppo sul transito della merce.

Dal 1600 i dazi interni sono ridotti drasticamente. Grazie a questa manovra, le dottrine economiche liberali, riescono a garantire una maggiore libertà di circolazione delle merci. A quel punto l’applicazione delle tasse doganali si applica esclusivamente quando la merce passa da una dogana all’altra sui confini dei vari Stati.

A cosa servono veramente

Non c’è un’unica vera ragione. Ne esistono molteplici, che spingono i vari Stati ad applicare ciascuno i propri dazi doganali. In alcuni casi, ad esempio, quando i dazi sono applicati in misura particolarmente alta su merce costosa e di pregio, il pagamento è richiesto in via cautelare per proteggere il consumatore. Infatti gli addetti della dogana devono eseguire degli attenti e accurati controlli  sull’origine dei prodotti.

In altri casi invece le autorità doganali devono controllare eventuali regole che disciplinano la circolazione della merce, la presenza o meno di autorizzazioni o divieti all’importazione e certificazioni. In questo caso il dazio compensa il controllo che mira ad individuare merce pericolosa di cui è vietata l’importazione (armi, stupefacenti, specie animali o vegetali protette, ecc…).

Ma non è sempre e solo una questione di controllo e tutela. Anzi, il più delle volte i dazi doganali sono introdotti dai vari Stati pe ragioni politiche. Ragioni che si traducono nel voler provare a proteggere settori produttivi interni che NON sono in grado di concorrere con i mercati stranieri. Quando però questo sistema è applicato sistematicamente, per cercare quindi di proteggere la produzione interna, allora è il caso di parlare di protezionismo.

I dazi doganali infine possono essere applicati anche alle esportazioni (merce in uscita dal paese). Questo avviene soprattutto quando un paese è particolarmente ricco di un determinato prodotto e deve incrementare le entrate fiscali.

Dazi doganali: il calcolo

Esistono tre diversi metodi per calcolare i dazi doganali:

  • sul valore della merce trasportata che risulta dalla fattura elettronica, al netto o al lordo delle spese di trasporto (valore della merce + nolo Extra UE – nolo=spesa di trasporto)
  • sulla quantità di merce trasportata espressa in una precisa unità di misura
  • sommando al primo metodo il secondo

Esiste una classificazione ben precisa della merce trasportata, che rientra tutta nelle tabelle online disponibili sul TARIC. Quest’ultimo è lo strumento utilizzato per calcolare i dazi doganali sulla merce importata. La merce è classificata per codici che ne identificano la natura e le caratteristiche, dalle quali, a loro volta, dipende il calcolo delle tasse alla dogana. Quindi ad ogni codice corrispondono precisi obblighi, disposizioni e tariffe doganali.

Sbagliare un codice significa trovare un’errata associazione tra categoria merceologica e merce trasportata. Questo può portare a inconvenienti che vanno dalla semplice sanzione amministrativa, al blocco della merce. 

Dazi doganali

Classificazione doganale delle merci

Ad ogni merce è assegnato un preciso codice numerico. Si tratta di una raccolta in 21 sezioni e 99 capitoli. Ogni codice è composto da 10 cifre e ogni parte del codice ha una specifica funzione:

  • le prime sei cifre del codice indicano le voci e le sottovoci del sistema armonizzato (SA – 1 e 2 identificano il capitolo, 3 e 4 la voce di tariffa del SA, 5 e 6 si riferiscono alla sottovoce).
  • le successive due si riferiscono invece alle sotto-voci relative alla suddivisione comunitaria della nomenclatura combinata (NC)
  • le ultime due invece identificano le sotto-voci del codice Taric

A questo schema si possono aggiungere ulteriori 4 cifre che servono a identificare il codice addizionale Taric, relativo a determinate categorie merceologiche oppure categorie soggette a dazi compensatori.

Unione Europea e Dazi doganali

La nascita del Mercato Unico Europeo ha cambiato la terminologia in fatto di dazi doganali. Difatti non si parla più di “dazi”, ma di “merce proveniente da paesi che non fanno parte dell’Unione Europea”. Quindi il dazio doganale, infatti, come anticipato, è un’imposta di consumo che grava sui prodotti che vengono importati da paesi terzi.

Cuneo Fiscale: cos’è e perché è necessario ridurlo

In un nostro precedente articolo: “Evasione fiscale: un fenomeno dilagante” abbiamo visto cos’è l’evasione fiscale, l’elusione fiscale e come il Governo italiano ha deciso di affrontare una volta per tutte questa piaga dilagante nel nostro paese. I primi veri passi sono stati mossi con l’adozione della fattura elettronica e dei corrispettivi telematici. Strumenti innovativi suggeriti dall’Unione Europea e prontamente adottati anche nel nostro Paese. Uno Stato che, come purtroppo ben sappiamo, vanta uno dei primati più tristi che ci siano. È infatti in vetta alla classifica europea degli Stati Membro con la percentuale di evasione fiscale più alta che ci sia. Altro grande fenomeno italiano, identificato con il nome di cuneo fiscale, è un ulteriore fenomeno che piaga l’Italia ormai da diversi decenni. Legato all’evasione perché sempre di tasse si tratta e del costante scoraggiamento che queste provocano nell’impiego privato e pubblico. In poche parole il cuneo fiscale è un indicatore. Vuole infatti segnalare gli effetti che la tassazione ha sul reddito dei lavoratori, sull’occupazione e il mercato di lavoro (di conseguenza anche sull’elusione e l’evasione fiscale).

Cuneo Fiscale: il costo del lavoro

Il cuneo fiscale è la somma delle imposte (dirette, indirette e contributi previdenziali) che gravano sul costo del lavoro. Un peso che schiaccia sia i lavoratori dipendenti, i liberi professionisti, ma anche i datori di lavoro stessi.

In altre parole il cuneo fiscale è la differenza tra lo stipendio lordo versato dal datore di lavoro e la busta paga netta incassata dai dipendenti. A verifica del gravame su imprese e dipendenti, l’ISTAT ha condotto delle ricerche dalle quali è emerso che nel 2016, questo era pari al 46% del costo del lavoro. Un dato sconcertante. Per essere precisi il costo del lavoro è dato dalla somma delle retribuzioni lorde dei lavoratori e dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro. Dallo studio ISTAT è quindi emerso che quello che rimane a disposizione dello stipendio al lavoratore, è poco più della metà del costo del lavoro stesso.

Tutto quello che rimane è il cuneo fiscale e contributivo, vale a dire la somma dell’imposta personale sul reddito da lavoro dipendente e dei contributi sociali del lavoratore e del datore di lavoro. La maggior parte è composto soprattutto dai contributi sociali dei datori di lavoro.

Inoltre è stata rilevata una sostanziale differenza di incidenza tra nord e sud Italia. Infatti nel nord Italia il costo del lavoro è nettamente superiore.

Lavoratore dipendente e cuneo fiscale

Per il lavoratore dipendente il cuneo fiscale è costituito da:

  • IRPEF
  • contributi previdenziali

Cuneo Fiscale

Lavoratore autonomo e cuneo fiscale

Per il lavoratore autonomo il cuneo fiscale è costituito da:

  • IRPEF
  • contributi previdenziali
  • IVA

Libero professionista e cuneo fiscale

Per il lavoratore autonomo il cuneo fiscale è costituito dalle seguenti imposte:

  • IRPEF
  • contributi previdenziali
  • IVA

Taglio del cuneo fiscale

Quest’anno è stato finalmente approvato il taglio del cuneo fiscale (l’ok da parte del Senato con a favore 254 voti). Con il decreto legge è attuata la norma della Legge di Bilancio con la quale sono stanziati oltre 3 miliardi per il 2020 e 5 miliardi per il 2021, atti a ridurre il carico fiscale.

Nonostante tutte le buone intenzioni dei vari Governi che si sono succeduti dal 2014 ad oggi, l’Italia è ancora uno dei paesi al mondo con il gravame fiscale più alto di tutti. Secondo il Taxing wages OCSE il peso delle tasse sul lavoro in Italia è infatti salito sopra il 49%, in confronto alla media che lo stesso ente ha registrato negli anni precedenti (pari a 35,9%).

Quindi il cuneo in Italia è da sempre uno dei più alti in Europa. In quasi tutti i paesi membri il maggior carico del cuneo è rappresentato dalla quota spettante all’impresa per i contributi fiscali e contributivi. Unica eccezione è la Germania dove tale quota grava maggiormente sul dipendente e non sul datore di lavoro.

CIE: carta identità elettronica per i servizi online di AdE e riscossione

La CIE andrà, piano piano, a sostituire il vecchio documento di identità e la precedente carta di identità elettronica. Da ottobre 2020 sono già state emesse oltre 17 milioni di CIE e le procedure per rilasciare il documento sono già state snellite e semplificate moltissimo. Ad oggi, ad esempio, è possibile caricare la foto direttamente online, anche scattata da smartphone, usando la nuova Agenda CIE.

Dal 13 gennaio 2021 è stato predisposta la possibilità di accedere ai servizi telematici di Agenzia delle Entrate, da parte degli utenti persone fisiche, tramite identità digitale autenticata con CIE (Carta di identità elettronica). Quindi, anche chi non possiede le credenziali dei servizi telematici delle Agenzie, Fisconline ed Entratel e non dispone nemmeno di SPID, potrà comunque accedere all’area riservata tramite CIE.

Da metà del mese scorso infatti è disponibile il nuovo sistema di identificazione: “Entra con CIE”. Agenzia delle Entrate e agenzia delle entrate e delle Riscossioni hanno aderito all’iniziativa, per estendere sempre di più la possibilità di accedere ai propri servizi, senza costringere gli utenti a recarsi di persona presso gli sportelli fisici.

CIE e servizi disponibili

I soggetti che si registrano sul sito con le credenziali CIE ottengono password e pin code associate al proprio profilo. Con la CIE è possibile fruire di diversi servizi online:

Per i professionisti

Il soggetto che accede tramite autenticazione CIE può essere persona fisica, oppure delegato da altro professionista, impresa, oppure ente. Al momento dell’autenticazione deve selezionare il ruolo corrispondente alla reale natura dell’accesso.

La CIE può essere sfruttata anche per accedere tramite smartphone, utilizzando l’applicazione denominata “IO”, che gestisce una serie piuttosto ampia di servizi pubblici.

È inoltre previsto l’accesso con CIE anche per l’esecuzione di pagamenti e servizi di riscossione, tramite sito e app Equiclick. In questo caso lo scenario che si prospetta è quello molto ampio di svariate funzioni e operazioni che possono essere svolte in completa autonomia, senza doversi rivolgere a funzionari e uffici preposti.

carta identità elettronica

Chi può richiedere la carta di identità elettronica

La nuova carta di identità, CIE, per accedere ai servizi sopra citati, può essere richiesta da:

  1. chi non ne ha mai avuta una
  2. i soggetti che hanno smarrito il proprio documenti di identità
  3. chi ha danneggiato la sua carta
  4. i soggetti che hanno apportato modifiche ai propri dati anagrafici
  5. i contribuenti che hanno raggiunto la data di scadenza del proprio documenti di riconoscimento

è inoltre possibile richiedere la CIE in caso di rinnovo di documento, prima ancora che scada. Il Decreto Legislativo 76/2020 ha infatti reso possibile inoltrare richiesta di CIE prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza (e non solamente dopo come invece era possibile fino a poco tempo fa).

Obiettivo è sempre quello di favorire al massimo l’accesso dei cittadini ai servizi in rete di Agenzia delle Entrate e di ogni altra Pubblica Amministrazione.

La durata di validità della CIE varia in base all’età del titolare:

  • 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni
  • 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni
  • 10 anni per i maggiorenni.

Le carte di identità adesso scadono nel giorno del compleanno del titolare, successivo allo scadere del decimo (oppure quinto o terzo, come sopra) anno dal giorno dell’emissione del documento. Durano quindi di più rispetto al passato. Anche i cittadini residenti all’estero possono richiedere la CIE. Dovranno, in questo caso presentare domanda presso il Consolato.

CIE: quanto costa

L’importo varia leggermente da comune a comune. In linea di massima comunque ammonta a 22,21€. La carta di identità elettronica è stampata dal Poligrafico dello Stato al costo basi di 16,79€. A questo importo sono poi aggiunti i diritti di segreteria e i diritti fissi spettanti al comune. Questi ammontano al massimo a 5,16€ per diritto fisso e 0,26€ per diritto di segreteria. La somma alla fine è di 22,21€. Sul totale delle CIE emesse, il Ministero riconosce ai Comuni la cifra forfettaria di 0,70 euro per ciascun documento.