Fattura non pagata: gli adempimenti contabili e le azioni ammesse contro il debitore moroso
Una fattura non pagata dal debitore alla scadenza comporta per il creditore una serie di adempimenti obbligatori e azioni specifiche al fine di tutelare legittimamente il proprio diritto di credito. In primo luogo, il creditore deve assolvere una serie di obblighi di natura contabile, quali l’iscrizione del credito nel registro delle fatture attive e in bilancio secondo criteri di competenza. Inoltre deve provvedere annualmente alla rivalutazione del debito e all’accantonamento nel fondo svalutazione crediti.
Tali adempimenti formali sono essenziali per dimostrare l’esistenza e la legittimità del credito in caso di eventuali controversie. Qualora i tentativi bonari di riscossione non vadano a buon fine, il secondo step prevede le azioni legali di recupero come l’ingiunzione di pagamento verso il Tribunale competente.
Se anche questa non è ottemperata, il creditore può richiedere l’esecuzione forzata attraverso il pignoramento dei beni mobili e immobili del debitore. Solo rispettando scrupolosamente tutti gli adempimenti e attivando le opportune azioni giudiziarie, il creditore può vedere riconosciuti e soddisfatti i propri diritti di credito in maniera effettiva, legale e tempestiva.
Fattura non pagata: Gli adempimenti contabili in capo al creditore
In caso di mancato pagamento di una fattura elettronica da parte del debitore, la legge prevede una serie di obblighi contabili da parte del creditore.
Il primo adempimento è l’iscrizione del credito nel registro delle fatture attive, così da documentarne l’esistenza e consentirne il corretto rilevamento ai fini IVA. L’art. 24 del DPR 633/1972 stabilisce che l’iscrizione debba avvenire entro il termine di emissione della fattura o dell’ultimo giorno del mese in cui è stata emessa. Successivamente, in base al principio di competenza, il credito va contabilizzato nel bilancio d’esercizio relativo all’anno di emissione della fattura stessa.
Inoltre, il credito va rivalutato annualmente applicando gli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo, come indicato dall’art. 1 della Legge 298/1982. Un altro obbligo è l’accantonamento nel fondo svalutazione crediti, previsto dall’art. 2426 c.c., al fine di adeguare il valore di bilancio del credito alla realistica possibilità di incasso. Il rigoroso assolvimento di tali obblighi contabili è fondamentale per assicurare trasparenza e veridicità del bilancio, nonché per dimostrare la legittimità del credito vantato in sede di eventuali azioni giudiziali contro il debitore.
Fatture non pagate: Le azioni legali per il recupero del credito
Quando il tentativo bonario di riscossione del credito non va a buon fine, il creditore può attivare le azioni giudiziarie previste dal nostro ordinamento per il recupero coattivo dell’importo dovuto. La prima azione è l’ingiunzione di pagamento ex art. 633 c.p.c, notificata presso il Tribunale territorialmente competente. Se il debitore non ottempera, si passa all’esecuzione forzata verso i beni mobili e immobili mediante pignoramento.
Ai sensi degli artt. 492 e seguenti del c.p.c., il creditore può richiedere al giudice dell’esecuzione il sequestro dei cespiti, il loro successivo vaglio e la loro alienazione all’asta fino al soddisfo del proprio credito.
Qualora i beni individuati non siano sufficienti a coprire l’intero ammontare dovuto, il debitore rimane responsabile in solido per il residuo con i propri beni futuri. In via facoltativa, il creditore può altresì scegliere di segnalare la posizione debitoria alle centrale rischi mediante l’iscrizione nell’apposito archivio dei cattivi pagatori ex art. 33 D.Lgs. 141/2010. Solo adottando le strategie legali di recupero crediti con professionalità e tempestività è possibile massimizzare la possibilità di soddisfacimento del proprio diritto di credito.