Fattura elettronica: cosa fare se…
Da quando la fattura elettronica è entrata a far parte del sistema amministrativo italiano, di acqua sotto i ponti né passata moltissima. All’inizio è diventata obbligatoria per le Pubbliche Amministrazioni centrali (PA) – 6 giugno 2014. Successivamente è stata estesa per le PA locali – 31 marzo 2015.
È diventata poi obbligatoria per i B2B dal 1 gennaio 2019, quando l’aggiornamento al formato digitale ha interessato tutte le imprese e i liberi professionisti.
Infine è stata resa obbligatoria anche per i B2C, quando l’emissione del documento digitale è stato reso inderogabile anche nei confronti dei consumatori finali in tutti i casi di cessione di beni o servizi.
La gestione della fatturazione elettronica ha reso indispensabile la nascita di piattaforme come FatturaPRO.click. Con un solo click, permette di emettere, inviare e conservare la fattura elettronica. Pochi passaggi, semplici e precisi. Attorno alla e-fattura si è creato un mondo complesso e vario, che ha generato, qualche volta, alcuni dubbi e difficoltà. Le norme al riguardo sono molto precise, ma la loro decifrazione non è sempre intuitiva e alla portata di tutti.
Vediamo quindi le casistiche più comuni nell’emettere fattura elettronica con i relativi suggerimenti per gestirli al meglio.
Fattura elettronica: cosa fare se viene indicata una PEC diversa da quella del destinatario
Può capitare che al momento in cui è necessario comunicare i dati affinché possa essere emessa una fattura elettronica, la PEC dichiarata sia diversa da quella del destinatario. Per dimenticanza, o per negligenza, può capitare di comunicare un data sbagliato, in questo caso la PEC. In questo caso allora la fattura elettronica è sempre valida?
L’indirizzo PEC serve semplicemente per il recapito della fattura elettronica stessa, nel caso non venissero messi a disposizione altri recapiti telematici (come ad esempio il codice destinatario). Se la PEC non viene indicata (o ne viene indicata una sbagliata, alternativa), la e-fattura è comunque messa a disposizione dell’acquirente nell’area riservata accessibile con credenziali Entratel/Fisconline.
Alla fine la PEC non è un elemento obbligatorio e indispensabile per l’emissione del documento digitale. Quindi, anche se non è indicata (o indicata sbagliata), la e-fattura è comunque valida e corretta.
Fattura elettronica: cosa fare se ne riceviamo una per sbaglio
Possibile (poco probabile, ma possibile) che un soggetto per errore riceva una fattura elettronica (fattura o nota di credito) non indirizzate espressamente a lui. In questo caso è necessario effettuarne la registrazione? No, non è necessario (né fattura, né nota di credito). Non esiste nessun obbligo di registrazione, in quanto i documenti non sono destinati a chi li ha ricevuti per errore. Al contrario, chi li ha emessi e inviati dovrebbe provvedere a eliminarli. L’eliminazione dovrebbe avvenire emettendo documenti recanti la stessa data di emissione di quelli sbagliati. Questo per evitare distorsioni nel meccanismo della liquidazione dell’imposta. A chi emette, quindi, serve un documento di rettifica, altrimenti farebbe sballare la dichiarazione annuale dell’IVA.
Fattura elettronica: come fare se voglio scegliere la cifra dalla quale iniziare per la numerazione
Può capitare che una nuova attività desideri iniziare la numerazione della fatturazione elettronica, da una determinata cifra, che non corrisponda esattamente dalla n°”1”. La domanda quindi sorge spontanea: è possibile?
Per rispondere a questa domanda partiamo dal DPR 633/1972 e più precisamente dall’articolo 21, comma 1, lettera b). Questo cita che: “… si può ricorrere a qualsiasi tipo di numerazione progressiva che ne garantisca l’identificazione univoca, … ogni contribuente può scegliere se adottare una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1 la identifichi in modo univoco”.
Questo significa che la numerazione della fattura elettronica può partire da una qualunque cifra. Può essere scelta dal contribuente, che la identificherà in modo “progressivo”. È possibile quindi scegliere il numero che si preferisce, anche perché il Sistema di Interscambio (SDI) assegna a ogni fattura un numero che la caratterizza, di conseguenza la numerazione del contribuente ha assunto un ruolo secondario.