Il reato di bancarotta consiste nel sottrarre il patrimonio alle pretese dei creditori. Questo sussiste quando una società o un imprenditore dichiarati falliti dall’autorità giudiziaria, mettano in atto azioni con l’intento di voler sottrarre il proprio patrimonio personale o sociale alla rivalsa dei creditori. Questo reato è disciplinato dal RD n° 276/1942 art 217 e 217 della legge fallimentare. Esistono diverse tipologie di reati di bancarotta. Queste si differenziano in base alla condotta tenuta dal debitore. Non possono compiere reato di bancarotta le imprese non soggette al fallimento né al concordato preventivo.
Reato di Bancarotta: tipologie
Come abbiamo detto non esiste una definizione univoca di reato di bancarotta perché ne esistono diverse tipologie a seconda della condotta del debitore. Ricordiamo quindi che esiste la bancarotta fraudolenta:
patrimoniale (art. 216 co. 1 n. 1)
documentale (art. 216 co. 1 n. 2)
preferenziale (art. 216 co. 3)
Bancarottasemplice (art. 217)
Il minimo comune denominatore che accomuna ciascuna di queste tipologie è la dichiarazione giudiziale di fallimento dell’impresa o dell’imprenditore.
Bancarotta fraudolenta patrimoniale
L’articolo 216 comma 1 stabilisce che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale:
“È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che:
ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari”.
Per distruzione è inteso la rimozione definitiva del patrimonio. Per dissipazione invece lo sperpero del patrimonio effettuato con spese sproporzionate alle proprie finanze. La distrazione invece è l’utilizzo da parte del soggetto, dei propri beni, per attività e scopi estranei all’impresa. L’occultamento e la simulazione invece sono condotte attraverso le quali il soggetto cerca di nascondere i propri beni ai creditori. Infine l’esposizione e il riconoscimento di passività inesistenti si ha quando è rilevato uno stato patrimoniale passivo più consistente di quanto non è realmente.
Bancarotta fraudolenta documentale
In questo caso sono oggetto di sanzione le inadempienze relative alla tenuta della contabilità. Sono importanti quindi sia le scritture contabili obbligatorie, che quelle facoltative. La norma che regola questo processo prevede delle sanzioni in caso di sottrazione, distruzione, falsificazione e occultamento delle scritture contabili che renda difficile una reale ricostruzione del patrimonio.
Bancarotta fraudolenta preferenziale
La bancarotta fraudolenta preferenziale avviene quando il debitore esegue dei pagamenti di crediti in via preferenziale, o quando simula titoli di prelazione. Questa condotta può essere tenuta sia prima che durante la procedura fallimentare.
Bancarotta semplice
Anche in questo caso la bancarotta semplice può essere patrimoniale oppure documentale. Un soggetto risulta colpevole di bancarotta semplice se dichiarato fallito:
effettua spese personali o per la famiglia ritenute eccessive rispetto alla propria condizione economica
consuma in modo dissoluto buona parte del proprio patrimonio in operazioni legate alla sorte e alla fortuna
cerca di ritardare il fallimento con azioni molto imprudenti
non richiede la dichiarazione del proprio fallimento
non soddisfa le obbligazioni assunte precedentemente in un concordato preventivo o fallimentare
Mentre per lo stesso soggetto può essere dichiarato bancarotta semplice documentale quando:
Omette la tenuta delle scritture contabili prescritte dalla legge
Tiene una condotta irregolare dei documenti contabili (vale a dire non redige i documenti contabili rispettando i requisiti formali e sostanziali specificati dalla legge e/o dalla prassi commerciale)
Detiene scritture contabili intermittenti e lacunose
Bancarotta e sanzioni
Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale è prevista la reclusione da 3 a 10 anni. Inoltre è prevista una pena accessoria che consiste nell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa “fino a” 10 anni.
Per la bancarotta fraudolenta preferenziale invece è prevista la reclusione da 1 a 5 anni e la stessa pena accessoria delle precedenti. Infine per la bancarotta semplice il periodo di reclusione scende ad un lasso di tempo compreso tra i 6 mesi e i 2 anni. La pena accessoria in quest’ultimo caso è applicata solo per 2 anni.
Da poco il termine “fallimento” è stato sostituito con “liquidazione giudiziale”. Questa semplice modifica comunque non può dare luogo a fenomeno di abrogazione.
https://fatturapro.click/wp-content/uploads/2021/04/Bancarotta.jpg13332000Giovanni Papinihttps://fatturapro.click/logo_fatturapro.pngGiovanni Papini2021-04-21 09:33:422023-06-21 11:54:54Bancarotta: il reato di sottrarsi alla pretese dei creditori
La centrale rischi è uno strumento informatico creato dalla Banca d’Italia. Nel Bel Paese la maggior parte delle aziende ricorre al sistema bancario o al mondo finanziario, per ottenere credito, sotto qualunque forma. Per questo motivo le banche hanno bisogno di un sistema che consenta loro di effettuare molteplici accertamenti prima di concedere o meno credito alle attività. La centrale rischi, chiamata anche CR o CdR, permette loro di accedere a moltissime informazioni supplementari, rispetto a quelle che l’azienda fornisce al momento della richiesta dell’accesso al credito. Da questo sistema informatico è anche possibile capire se il soggetto richiedente è o no classificato come un cattivo pagatore. La decisione è completamente unilaterale da parte della banca che utilizza le informazioni della CR. Le stesse sono sempre più frequentemente utilizzate anche da clienti e creditori per effettuare controlli prima di entrare in affari con una controparte.
Centrale Rischi: cos’è
La centrale rischi è un sistema informatico che raccoglie informazioni sulla solvibilità degli utenti, sia persone fisiche che giuridiche. Queste informazioni sono poi fornite ai vari istituti di credito, oppure a clienti e fornitori che richiedono tale tipologia di controllo. I dati della CR sono gestiti o pubblicamente (quindi si parla di centrale rischi della Banca d’Italia), oppure privatamente (ad esempio Crif, ctc, ecc…).
Tutte le informazioni raccolte in questo sistema informatico sono importantissime sia a livello informativo, nella fasi di valutazione del credito (istruttoria e delibera), che per l’analisi e la gestione del credito stesso (monitoraggio). Tutte questi dati influenzano il rating finanziario di un’azienda.
CdR: a cosa serve
La CR ha un triplice scopo. Serve in primis a fornire una visione d’insieme dell’eventuale stato debitorio di soggetti singoli, imprese e famiglie. In secondo luogo serve ai clienti che possiedono un’ottima storia creditizia ad ottenere un finanziamentomolto più velocemente e a condizioni agevolate. Infine è utile alle banche e alle società finanziarie per valutare la capacità dei clienti di restituire i finanziamenti concessi.
CR: come funziona
Nella centrale rischi sono raccolte tutte le informazioni che banche ed istituti finanziari comunicano a questo strumento. Affinché banche ed istituti possano lecitamente inviare questi dati al CR, devono essere regolarmente iscritti all’albo e/o all’elenco speciale previsto negli articoli 64 e 107 del TUB.
Le informazioni così convogliate all’interno del sistema informatico, sono accessibili in qualunque moneto da qualunque banca e/o istituti finanziario, per controllare la situazione creditizia reale di qualunque soggetto. Queste permette alle banche e agli istituti finanziari di tutelarsi dall’esposizione di eventuali rischi determinati dalla concessione di finanziamenti e fidi multipli.
Soglie di registrazione
Un soggetto è inserito nella banca dati della centrale rischi con una soglia minima relativa alla propria posizione individuale di 30.000€. Questa è chiamata soglia di censimento. Invece per le soglie a sofferenza non c’è alcun limite minimo. Volendolo comunque identificare è molto basso e corrisponde alla somma di 250€.
La registrazione automatica all’interno della centrale rischi avviene quando un soggetto:
ottiene un finanziamento
risulta essere garantito dalla banca che concede un credito di firma e l’importo concesso supera la soglia di censimento
è garante del finanziamento di un altro soggetto (come ad esempio nel caso di una fideiussione, o di un mutuo prima casa, ecc.)
La Centrale rischi ogni mese riceve e raccoglie le informazioni da parte di ogni intermediario. Una volta raccolte ed elaborate, nonché aggiornate, tutte le informazioni, le restituisce agli stessi intermediari finanziari ed istituti bancari.
Centrale rischi e storia creditizia
La centrale rischi non è quindi solamente un mero elenco di cattivi pagatori. Raccoglie piuttosto l’intera storia creditizia dei soggetti iscritti. Contiene tutte le informazioni positive (regolarità di pagamento rate e chiusura rapporti finanziari), nonché quelle negative (difficoltà nel restituire il debito).
Questo vuol dire che se un soggetto non paga una rata non è inserito immediatamente e automaticamente nell’elenco della centrale rischi. Il creditore infatti, prima di segnalare il nominativo, valuta l’intera storia creditizia del soggetto, la complessità finanziaria della situazione e, alla luce di tutte le informazioni, decide se segnalare o meno il nominativo.
La centrale rischi gestita dalla Banca d’Italia ha quindi uno scopo pubblico, ma nel Bel Paese esistono anche altri archivi privatizzati, gestiti da diverse società che partecipano su base volontaria. Questi SIC, cioè sistemi di informazione creditizia, non sono assolutamente monitorati dalla Banca d’Italia. I meccanismi regolatori e di funzionamento sono disciplinati da precisi codici deontologici, consultabili direttamente sul sito del Garante per la protezione dei dati personali.
In questo caso per conoscere la propria posizione all’interno di queste banche dati è necessario contattare direttamente i SIC. La Banca d’Italia infatti non è assolutamente responsabile dei dati gestiti da organismi privati.
https://fatturapro.click/wp-content/uploads/2021/04/Centrale-Rischi.jpg13332000Giovanni Papinihttps://fatturapro.click/logo_fatturapro.pngGiovanni Papini2021-04-16 08:44:172023-06-21 11:21:35Centrale Rischi: cos’è e come funziona la CdR della Banca d’Italia
La prima nota è un documento contabile. Si tratta di un registro delle entrate e delle uscite della cassa che non è obbligatorio redigere, ma è sempre molto consigliato. In un’azienda infatti è sempre molto importante avere sotto controllo entrate ed uscite. Lasciare quindi traccia dei movimenti di denaro e dovendoli poi inserire nel bilancio d’esercizio, un registro aiuta a segnare in modo ordinato le entrate e le spese effettuate con i contanti. Un registro che risulta indispensabile per i movimenti economici quotidiani. Non ha una forma determinata, basta che contenga, in ordine di data, i movimenti e le operazioni finanziarie dell’attività. Si tratta di un registro che serve anche a trovare traccia di ogni evento esterno che ha coinvolto l’utilizzo di denaro contante. Risulta particolarmente importante, sia per i liberi professionisti, che per le aziende, perché molto spesso o movimenti in denaro sfuggono al controllo. Inoltre, se redatta correttamente, la prima nota, è un aiuto valido per preparare le varie scritture contabili all’interno del libro giornale.
Prima nota: la normativa di riferimento
La Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 9/101 del 09/08/1979 prevede che la prima nota acquista validità giuridica e fiscale quando è numerata regolarmente, bollata prima dell’utilizzo e, soprattutto, se contiene ogni operazione di gestione.
L’articolo 24 del DPR n. 633/1972, prevede inoltre che i commercianti al dettaglio esonerati dall’obbligo dei corrispettivi telematici, siano invece obbligati a redigere la prima nota. Sono inoltre obbligati a tenere correttamente un registro prima nota di cassa, quando il registro dei corrispettivi è conservato in un luogo diverso.
Un monitoraggio costante
Se la prima nota è tenuta correttamente, può rappresentare un valido riferimento per capire come sta andando l’azienda. Per redigerlo non esiste un modello standard, visto che non è obbligatorio. Esistono comunque delle regole di scrittura che ne assicurino una redazione precisa e puntuale.
Visto che si tratta di un registro giornaliero, che serve a tenere sotto controllo i movimenti dei contanti, deve riportare ogni singola operazione redatta e catalogata in ordine cronologico. Questo perché la prima nota riporta ogni transazione che deve poi essere trascritta nel libro giornale che raccoglie tutti gli eventi di gestione esterni.
I dati necessari e immancabili in una prima nota sono:
data
riferimenti specifici a documenti come ricevute, fatture, ecc…
importi singoli
importi totali
descrizione estesa ed esaustiva della natura della transazione eseguita
riferimento alla natura del documento contabile (fattura, ricevuta, ecc…)
partite fuori cassa (banca, o altro)
Prima nota di cassa e le operazioni da segnalare
Maggiore è la precisione con la quale la prima nota è redatta, maggiori saranno le informazioni da riportare poi più facilmente sul libro giornale. Tra le tante operazioni finanziarie che possono essere annotate nella prima nota ricordiamo:
La prima nota cassa è un documento da consegnare periodicamente al proprio commercialista. Il contabile infatti utilizza la prima nota integrandone le informazioni in essa contenute per predisporre i documenti di:
elenco fatture emesse e ricevute (ordinandole in base alla data di emissione)
elenchi ordinati di altra documentazione, come ad esempio, buste paghe, ricevute, quietanze di pagamento, estratti conto, ecc…
Di conseguenza è facile intuire come la redazione corretta della prima nota sia il primo passo da compiere per avere una contabilità attendibile e ordinata. Da questa poi, è possibile studiare l’andamento della propria attività, individuando e analizzando eventuali andamenti positivi e negativi relativi alla gestione stessa.
Da precisare comunque che, a differenza del libro giornale, la prima nota non è un documento fiscale. Nel libro giornale la registrazione è molto più rigida e dettagliata. La Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 9/101 del 09/08/1979 specifica infatti:
“Diviene un vero e proprio libro giornale con validità giuridica e fiscale quando è regolarmente numerato e bollato prima dell’uso e contiene tutte le operazioni di gestione di un’impresa”.
https://fatturapro.click/wp-content/uploads/2021/04/Prima-nota.jpg13332000Giovanni Papinihttps://fatturapro.click/logo_fatturapro.pngGiovanni Papini2021-04-07 09:16:012023-07-25 16:54:06Prima nota: registro di entrate e uscite
L’internazionalizzazione è un processo di penetrazione in nuovi mercati esteri da parte delle aziende nostrane. Le società si aprono sempre più frequentemente ai mercati esteri. I motivi di questa scelta sono svariati. Alcuni ad esempio lo fanno perché i mercati sui quali stanno già operando stagnano e non progrediscono (o addirittura retrocedono), in altri casi invece si prospettano semplicemente delle nuove opportunità di guadagno. Qualunque sia la motivazione di questa scelta è opportuno ponderarla e munirsi degli strumenti amministrativi e gestionali adatti a dirigere i vari aspetti economici e fiscali, per far fronte alle eventuali necessità (ne è un esempio il connubio “valuta estera e fatturazione elettronica”).
Internazionalizzazione: un nuovo modo di fare impresa
L’internazionalizzazione è evoluzione del tradizionale “fare impresa”. Si tratta infatti dell’apertura delle società locali ai mercati esteri, con i quali sono instaurati rapporti atti a vendere, e/o scambiare merce e servizi, produrre, acquistare materie prime e trovare, perché no, nuove fonti di finanziamento.
In questo processo le aziende presenti su un certo territorio entrano in contatto con aziende ed enti esteri, consumatori ed istituzioni operanti su diversi territori stranieri.
Molto spesso le società italiane decidono di ricorrere all’internazionalizzazione perché:
il mercato locale è saturo
la concorrenza dei competitors è troppo alta e agguerrita
mancano stimoli al consumo
è presente un’eccessiva burocratizzazione che rallenta la produttività
le società sono oppresse da un elevato carico fiscale
I mercati stranieri allettano le imprese italiane per la presenza di una burocrazia snella e una tassazione semplificata. Il processo di internazionalizzazione non è comunque privo di ostacoli. Per avvicinarsi ad un dato mercato estero è importante prima conoscere l’ambiente politico, sociale, economico e fiscale del paese con il quale si intende intrattenere rapporti commerciali.
In cosa consiste l’internazionalizzazione
In buona sostanza un’azienda sta compiendo il processo di internazionalizzazione quando svolge una delle seguenti attività:
produzione all’estero
esportazione all’estero dei propri prodotti
vendita all’estero dei propri prodotti
alleanze e coalizioni con partner stranieri
apporti di capitali di azionisti stranieri
creazione nei paesi stranieri di unità produttive locali
si tratta di un’ottima occasione di fare business all’estero.
Obiettivi dell’internazionalizzazione
Un’impresa italiana si interessa ai vari processi di internazionalizzazione per:
aumentare i propri ricavi
ridurre i costi di produzione
affacciarsi a nuovi sbocchi commerciali
delocalizzazione aziendale
ottimizzazione e/o riduzione del carico fiscale e del cuneo fiscale
trovare nuovi acquirenti
è possibile aspirare all’internazionalizzazione della propria azienda quando:
è ideato è ideato un nuovo prodotto adatto al mercato estero sul quale si vuole operare
esistono particolari opportunità di business
si hanno contatti e/o clienti all’estero
si hanno partner o contatti con papabili partner per la produzione all’estero
è possibile attirare eventuali investitori stranieri grazie a particolari prodotti e/o metodologie di produzione/lavoro
necessità di approvvigionamento presso fornitori esteri
è necessario ridurre i costi e trovare delle migliori condizioni economiche e fiscali all’estero
Internazionalizzazione: i requisiti
Non è possibile prendere in considerazione un processo di internazionalizzazione se prima non si valuta lo stato di “salute” della propria ditta. Non esistono regole precise da seguire, ma indubbiamente volersi affacciare ai mercati esteri è possibile quando la società ha una discreta solidità economica-finanziaria alle spalle, produce prodotti di qualità e adatti al target straniero, vanta prezzi competitivi sui mercati di destinazione, dispone di un sistema d’informazione affidabile e dispone infine di risorse temporali, economiche e umane per investire su un’altra piazza.
Immancabili dovrebbero essere anche interlocutori e controparti estere affidabili. Infatti poter fare affidamento su uno o più partner già presenti sul mercato straniero, significa riuscire a far fronte ad eventuali problematiche legate alla logistica, agli investimenti, ai pagamenti, ecc.
La migliore strategia
L’internalizzazione è sicuramente una buona carta da giocare per un’impresa che voglia avere maggiori opportunità di business. Affrontarla nel modo giusto però, significa fare affidamento ed essere affiancati durante il processo da professionisti in grado di stilare e strutturare un’adeguata strategia. Il tutto infatti deve essere realizzato tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dell’azienda e degli specifici mercati d’interesse. Per questi obiettivi sono erogati anche diversi contributi a fondo perduto pubblici nonché finanziamenti agevolati.
https://fatturapro.click/wp-content/uploads/2021/03/Internazionalizzazione-.jpg13332000Giovanni Papinihttps://fatturapro.click/logo_fatturapro.pngGiovanni Papini2021-03-23 08:58:262023-06-20 12:19:00Internazionalizzazione d’impresa: un futuro possibile e sempre più vicino
Il principiodicompetenzaeconomica, così come ilprincipiodicassa, è un principiocontabile. Si basa sulla correlazione tra costi e ricavi e serve per calcolare un preciso risultato economico che si riferisce ad un determinato lasso di tempo considerando solo costi e ricavi. Non prende in considerazione quello che potrà essere, né quello che è già avvenuto. Guarda solo ora e qui. Non prende quindi in considerazione la così detta manifestazione finanziaria. Un bilancio aziendale deve rispettare il principio di competenza economica sul quale si basa il calcolo annuale delle tasse. È un principio obbligatorio per la maggior parte delle aziende. Chi non vi è obbligato, significa che segue il principio di cassa. La competenza economica è materia di economia aziendale e si basa su tre diverse regole, chiamate, nello specifico, corollari.
Principio di competenza economica: che cos’è
Quando si parla di principio di competenza economica si generalizza semplicemente riferendosi ad una correlazione tra costi e ricavi. In realtà è più opportuno specificare che sono considerati di competenza i ricavi ottenuti dallo scambio o dalla produzione avvenuti e terminati nell’esercizio. Allo stesso modo si considerano di competenza quei costi sostenuti nell’esercizio stesso.
Per capire bene cos’è il principio economico basta fare un semplice esempio. Mettiamo che un imprenditore abbia emesso fattura elettronica a novembre, per un bene/servizio offerto durante lo stesso anno. Questa fattura elettronica però verrà saldata dal cliente solo a fine gennaio successivo, come precedentemente stabilito dagli accordi tra le parti. Questo significa che l’imprenditore non riscuoterà nulla fino ad anno nuovo. Nonostante il pagamento avverrà a distanza di qualche mese, tasse ed IVA previste e riportate in e-fattura devono comunque essere pagate. Questo perché una volta emessa fattura, questa deve comunque essere calcolata nel bilancio di chiusura.
In altre parole, quello che possiede manifestazione economica nel corso dell’anno, deve essere riportato in bilancio a prescindere dal reale movimento di denaro. Questo concetto vale sia per quanto riguarda i ricavi, che per quanto concerne i costi.
Assume quindi un ruolo di fondamentale importanza la manifestazione economica. Questa però è riconosciuta e gestita diversamente, a seconda del tipo di ricavo o di costo. Per quanto riguarda la vendita o l’acquisto di un bene/servizio è piuttosto facile, perché in questo caso la manifestazione economica avviene con l’emissione/ricezione della fattura elettronica.
Altro discorso invece i costi non finanziari, gli abbonamenti e/o affitti che si manifestano a cavallo tra più esercizi, la cui gestione è molto più complessa.
Principio di competenza economica: i tre corollari
I tre corollari altro non sono che regole utili a capire come e quando applicare il principio di competenza economica all’interno del bilancio. Indicano inoltre le scritture di assestamento e di rettifica per poterlo applicare.
1° Corollario
La prima delle tre regole del principio di competenza economica sostiene: “Non si possono imputare al conto economico costi o ricavi per i quali non siano stati conseguiti i relativi ricavi o sostenuti i correlativi costi”.
In altre parole, se non c’è stata una manifestazione economica, totale o parziale del ricavo/costo, allora questo elemento non può finire nel conto economico. Al contrario, quando un ricavo/costo dell’anno successivo ha invece manifestazione economica e quindi effetto, nell’anno in corso, deve allora essere registrato in bilancio. Questa operazione è possibile tramite:
Le prime, cioè le rimanenze, sono beni destinati alla vendita, o impiegati per la produzione degli articoli da rivendere, ma che rimangono in giacenza in magazzino al momento della chiusura dell’esercizio annuale. Le rimanenze sono classificate in:
materie prime e semilavorati
materie sussidiarie e di consumo
prodotti in corso di lavorazione
merci destinate alla rivendita
prodotti finiti
Gli ammortamenti invece sono scritture di assestamento, vale a dire voci inserite nel conto economico solo al termine dell’esercizio. Queste voci riguardano solo beni durevoli, anche immateriali, dell’azienda, come ad esempio:
capannone
terreni
macchinari
veicoli
Infine i riscontri sono voci contabili che rettificano costi e ricavi la cui competenza cade a “cavallo” di due annualità.
2° Corollario
La seconda regola cita testualmente: “Si rinviano costi già sostenuti o ricavi già conseguiti al risultato economico dell’esercizio successivo, in quanto sia attendibile che, nel futuro esercizio, debbano essere conseguiti o sostenuti i correlativi costi o ricavi”.
Questo vuol dire che le rettifiche nell’anno in corso, diventeranno costi e ricavi per l’anno successivo.
3° Corollario
L’ultima delle tre regole del principio di competenza economica riporta: “È necessario imputare al conto economico costi o ricavi che durante l’esercizio non si sono manifestati finanziariamente, qualora i correlativi ricavi o costi abbiano già avuto sostenimento o conseguimento”.
Per dirla con altre parole sono ricavi e costi non sono ancora stati incassati o pagati, ma hanno già avuto manifestazione economica nel corso dell’esercizio:
Accantonamenti
Ratei
Dove viene applicata la competenza economica
Quasi tutti i bilanci seguono il principio della competenza economica, almeno buona parte di quelli previsti dal Codice Civile. Le società di persone e di capitali sono obbligate a farlo. I liberi professionisti e le ditte individuali invece che usano la contabilità semplificata non sono obbligati ad applicarlo, visto che possono invece seguire il principio di cassa.
https://fatturapro.click/wp-content/uploads/2021/03/Principio-di-competenza-economica.jpg13332000Giovanni Papinihttps://fatturapro.click/logo_fatturapro.pngGiovanni Papini2021-03-16 08:45:102023-04-19 12:03:38Principio di competenza economica: cos’è e come si applica
Le indagini patrimoniali sono uno strumento utile e fondamentale per l’attività di recupero crediti. In Italia circa il 50% delle transazioni avviene a credito. Questo significa che il pagamento è fatto a 30, 60, o 90 giorni dalla data della fattura. Il Belpaese detiene anche un altro spiacevole record. È in vetta alla classifica per i ritardi dei pagamenti, rispetto alla media europea. Alla fine lo scenario che si prospetta, nella maggior parte dei casi, vede i creditori costretti ad inseguire i debitori per farsi pagare o saldare le fatture già emesse.
Esistono diversi strumenti a servizio di professionisti ed imprese che possono aiutare a far recuperare quanto dovuto. Qualche volta, prima di passare alle vie legali vere e proprie, è sufficiente dimostrare semplicemente la determinazione al recupero del credito. Per farlo è necessario ricorrere ad uno strumento potente, quanto sconosciuto ai più: l’indagine patrimoniale. Questa serve per capire la capacità patrimoniale del debitore e scoprire se il debitore ha sostanze più o meno aggredibili. È utile anche quando è necessario ricorrere alle vie legali per avere un quadro chiaro della situazione e degli eventuali beni pignorabili.
Report e Indagini patrimoniali
Dalle indagini patrimoniali è possibile ottenere il report patrimoniale. Questo è recuperabile sia che si tratti di persona fisica, che di persona giuridica. Anche se nella maggior parte dei casi si ha a che fare con imprese, i due report non differiscono molto l’uno dall’altro. In pratica nel documento sono riportati gli effettivi e verificati dati di residenza del soggetto interessato, nel caso di persona fisica, oppure la sede legale, per le persone giuridiche. È un’informazione molto importante ai fini legali, perché ogni comunicazione inviata a un indirizzo sbagliato, non ha alcuna validità legale.
Oltre a questo il report elenca:
reperibilità del soggetto (persona fisica)
operatività dell’azienda (persona giuridica)
presenza di atti pregiudizievoli
probabilità di successo dell’eventuale azione di recupero
stima del patrimonio aggredibile
azione consigliata per raggiungere l’obiettivo
indicazione dell’eventuale presenza di protesti, pregiudizievoli di conservatoria o procedure concorsuali già attive.
Il report è suddiviso in sezioni nella quali è analizzata la situazione del soggetto, da un punto di vista lavorativo, di referenze bancarie, possesso di beni immobili, partecipazioni e quote azionarie, Beni mobili/autoveicoli intestati, negatività, Dati legali aziende collegate, Dati legali, sedi e dati di bilancio.
Negatività
Nota di attenzione sulle negatività. In questa sezione del report patrimoniale sono indicati eventuali protesti, pregiudizievoli di conservatoria e procedure concorsuali attualmente in essere. Queste sono informazioni molto importanti per capire l’effettivo stato patrimoniale e la situazione economica del soggetto. Capire infatti se ci sono altri creditori nei suoi confronti, può aiutare a stilare meglio il quadro generale della situazione per capire la strategia da intraprendere. Ad esempio, è in questa specifica sezione che sono indicati eventuali pignoramenti da banche, finanziarie e/o agenzie di riscossione tributi. La raccolta di questi dati evita di dover richiedere un’ispezione ipocatastale (che poi sarebbe quella con la quale si dimostra la titolarità immobiliare di un soggetto, eventuali gravami come ipoteche, pignoramenti e note di cancellazione di ipoteche parziali o totali).
Beni immobili
Nel report patrimoniale alla sezione beni immobili sono riportati tutti gli immobili (case, fabbricati, terreni, ecc…) intestati al soggetto dell’indagine patrimoniale. La verifica e l’accertamento è fatto a livello nazionale e per ogni immobile identificato sono riportati nello specifico tutti i dati catastali.
È comunque sempre consigliata una successiva verifica ipocatastale prima di procedere con eventuali azioni esecutive.
Beni mobili e auto intestate
Sezione di particolare interesse nell’ambito di recupero crediti. Qui vi sono infatti riportati tutti i veicoli intestati al soggetto. Per ciascun veicolo è indicato targa, marca e modello, date di immatricolazione e intestazioni.
I veicoli sono beni pignorabili e, se sono beni strumentali all’attività del soggetto, si trasformano velocemente in un mezzo valido a risolvere il contenzioso.
https://fatturapro.click/wp-content/uploads/2021/03/cropped-view-businesswomen-reading-document.jpg13332000Giovanni Papinihttps://fatturapro.click/logo_fatturapro.pngGiovanni Papini2021-03-12 08:47:142023-06-19 12:05:43Indagini Patrimoniali: recupero credito e report patrimoniale persone fisiche e giuridiche
Nella determinazione del reddito, il principio di cassa assume un ruolo molto importante. È fondamentale nella dichiarazione dei redditi dei professionisti. Questi infatti in fase di dichiarazione annuale sono tenuti a verificare che i compensi dovuti per le prestazioni eseguite nel corso dell’anno, siano effettivamente incassati. Quindi il reddito dei professionisti è dato dalla differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute.
Mentre le imprese applicano il principio di competenza economica, i professionisti si attengono a quello di cassa. Secondo quanto previsto da questo fondamento, al calcolo del reddito concorrono solo i compensi effettivamente incassati nell’arco dell’anno. Allo stesso modo, solo le spese effettivamente sostenute nel corso del periodo d’imposta, possono essere considerate e ritenute valide per la deduzione. In quest’ultimo caso comunque esistono diverse eccezioni, come ad esempio i canoni di leasing, oppure la quota del TFR.
I problemi, se così si possono definire, possono sorgere quando i pagamenti delle prestazioni avvengono a fine, o a cavallo dell’anno, oppure quando i saldi sono eseguiti non in contanti, ma con altre modalità di pagamento.
Principio di cassa e pagamenti in contanti
Si tratta del caso più semplice relazionato al principio di cassa. Nonostante il pagamento in contanti oggi sia sempre meno incentivato dalle autorità, dal mercato e dagli strumenti a disposizione dei professionisti (come la fattura elettronica e lo scontrino elettronico), rimane comunque una tipologia di pagamento accettata. In questo caso i pagamenti in contanti si considerano eseguiti completamente nel momento in cui il denaro entra nelle disponibilità del professionista. Il momento del pagamento, quindi, coincide con quello dell’incasso.
Principio di cassa e pagamento con bonifico (bancario o postale)
Il secondo caso prevede il pagamento eseguito sotto forma di bonifico bancario/postale. In questo caso l’importo pagato al professionista concorre alla determinazione del reddito da lavoro autonomo quando riceve l’accredito sul proprio conto corrente.
Questo momento è individuato dalla così detta “data disponibile”. Quest’ultima indica la data dalla quale in poi il denaro è disponibile per essere utilizzato da parte del professionista. Vale solo e soltanto questa specifica data, mentre la data di valuta, la data di emissione ordine bonifico, oppure quella in cui la banca avvisa il cliente dell’accredito, non hanno alcuna rilevanza.
Qualche volta questa modalità di pagamento può dare vita a delle difficoltà. Questo avviene soprattutto quando il pagamento è eseguito a cavallo dell’anno fiscale. In altre parole il momento dell’incasso non coincide con quello utile per rilevare il periodo/mese in cui il soggetto che ha pagato, deve effettuare il versamento della ritenuta. Si tratta comunque di una problematica facilmente risolvibile. Infatti, in caso di verifiche e/o contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria, è necessario portare come prova gli estratti conti bancari dai quali è possibile attestare la data di effettivo incasso.
Principio di cassa e pagamenti con carte di credito
Altro caso sempre più frequente. I compensi per le prestazioni/servizi al professionista sono saldati mediante carta di credito. In questo funziona un po’ come per i pagamenti con bonifico bancario. Per la determinazione del reddito da lavoro autonomo fa fede la data dalla quale l’importo ricevuto si rende disponibile sul proprio conto corrente. In materia Agenzia delle Entrate non ha mai rilasciato nulla di preciso e ufficiale, ma nella pratica il principio di cassa ha seguito le stesse indicazioni in essere per i pagamenti avvenuti tramite bonifico bancario.
Assegni bancari e circolari
Per questa modalità di pagamento l’Agenzia delle Entrate (AdE) ha stabilito, mediante la circolare n° 38/E/2010, che ai fini del calcolo del reddito da lavoro autonomo, il pagamento è ritenuto concorsuale al momento in cui la somma di denaro si rende disponibile al professionista, cioè quando l’assegno è consegnato in mano al lavoratore. Quindi, un assegno che rappresenta un titolo di credito che si sostanzia al mento dell’ordine scritto, secondo il principio di cassa, si considera ai fini del calcolo del reddito da lavoro autonomo nel momento in cui il titolo di credito è consegnato al ricevente. Non conta invece, in questo caso, che la data di versamento e incasso dell’assegno sia successiva a quella di ricezione.
Pagamento con Carte di debito
Sempre più diffuse, le carte di debito rappresentano una delle molteplici modalità attraverso le quali i professionisti ricevono i propri compensi. Al pari dei pagamenti con bonifici bancari/postali, in base al principio di cassa per la determinazione del reddito da lavoro autonomo, la cifra si considera solo al momento in cui il denaro è reso disponibile sul conto corrente del ricevente.
https://fatturapro.click/wp-content/uploads/2021/03/Principio-di-cassa.jpg13342000Giovanni Papinihttps://fatturapro.click/logo_fatturapro.pngGiovanni Papini2021-03-02 08:28:312023-07-25 17:18:32Principio di cassa: cos’è e come si gestisce in dichiarazione dei redditi
I FringeBeneficts sono benefici collaterali, accessori. Si tratta di particolari benefici che sono riconosciuti ai dipendenti, da parte di alcune aziende e imprese particolarmente solide, erogati non in denaro, ma sotto altre molteplici forme. Sono quindi dei benefici supplementari alla busta paga, erogati per incentivare la produttività, oppure per integrare il semplice stipendio.
Quindi i fringe beneficts, o semplicemente beneficts, sono elementi aggiuntivi della retribuzione che concorrono alla formazione del reddito tassato del lavoratore dipendente. Si tratta di benefici in natura e non sotto forma di denaro, che migliorano la qualità della vita del dipendente, evitandogli di sostenere personalmente delle spese.
Molto spesso questi beneficts sono rappresentati dal cellulare aziendale, oppure dal computer portatile, o dal tablet, o ancora dalla casa in affitto, o dall’uso di un’auto aziendale. In particolare la concessione al lavoratore di un veicolo a uso privato, parziale o totale, è una forma di retribuzione in natura molto diffusa. I benefici aggiuntivi sono solitamente fissati nel contratto stipulato tra azienda e dipendente.
Fringe Benefits: tassazione
I fringe benefits sono tassati, ma con alcune eccezioni. Il Testo Unico sulle imposte stabilisce che:
“…il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali (ossia regali), in relazione al rapporto di lavoro”.
Essendo i benefici aggiuntivi beni che concorrono al reddito del lavoratore dipendente, sono soggetti a relativa tassazione. Ci sono, tuttavia, delle eccezioni. Se il dei beneficts erogati non supera i 258,23€ nel periodo d’imposta, allora non sono soggetti a tassazione. Se il limite è superato, il valore del bene allora concorre a formare il reddito e di conseguenza viene tassato. Questo vale per qualunque fringe beneficts percepito, da qualunque lavoro, anche diverso dal principale.
Se l’azienda opera all’ingrosso e i beneficts concessi sono prodotti aziendali, il loro valore è calcolato considerando il prezzo che l’impresa è solita applicare al grossista. Il sostituto d’imposta (ossia l’azienda) deve applicare la ritenuta sul valore dei fringe benefits.
I beneficts possono essere elargiti mediante i cosiddetti voucher in formatocartaceooppureelettronico, riportanti un preciso valore nominale. I voucher non possono essere usati da una persona diversa dal titolare, non possono essere convertiti in denaro o ceduti a terzi. Danno inoltre diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio, per l’intero valore nominale, senza che il titolare debba fare ulteriori integrazioni.
Fringe beneficts: le tipologie
La natura dei benefici concessi ai dipendenti varia molto. In alcuni casi, ad esempio, le aziende danno ai propri dipendenti la possibilità di acquistare uno o più beni prodotti dall’impresa stessa, con l’applicazione di un forte sconto sul prezzo di listino. È questo il caso delle aziende automobilistiche, che permettono ai dipendenti di comprare le vetture prodotte con sconti molto consistenti. Il valore nominale di riferimento, in questo caso, è rappresentato dal prezzo scontato che il costruttore applica sulla base di convenzioni ricorrenti.
In altri casi, invece, i datori di lavoro pagano i dipendenti fornendo loro dei buoni utilizzabili presso esercizi convenzionati. Il valore nominale è quindi rappresentato dal valore del buono stesso. Anche in questo caso non c’è tassazione se il valore non supera 258,23 euro.
Un altro esempio di fringe beneficts sono le opzioni sull’acquisto di azioni. Vale a dire che qualche volta l’azienda consente ai dipendenti di acquistare delle azioni dell’impresa stabilendo un preciso prezzo, che rimane sempre fisso e un termine entro il quale l’opzione può essere esercitata (stock options).
https://fatturapro.click/wp-content/uploads/2021/02/Fringe-Benefits.-.jpg13332000Giovanni Papinihttps://fatturapro.click/logo_fatturapro.pngGiovanni Papini2021-02-26 09:30:382023-08-29 22:22:09Fringe Benefits: cosa sono e come funzionano
I beni strumentali sono un insieme di beni materiali e immateriali, utilizzati per diversi anni, per il regolare svolgimento di un’impresa. Essendo il loro utilizzo spalmato su molti anni la loro registrazione contabile segue il principio dell’ammortamento.
Ammortamento: cos’è e in cosa consiste
L’ammortamento è, in generale, un procedimento amministrativo-contabile, secondo il quale il costo di un bene è ripartito nel corso di più esercizi. Oggetto degli ammortamenti sono i beni definiti “a fecondità ripetuta”. In altre parole si tratta di beni che mantengono e garantiscono la loro utilità nel corso del tempo.
Grazie al procedimento dell’ammortamento il loro costo è spalmato, cioè ripartito, su più anni. Il costo del bene è quindi suddiviso in varie quote. Il numero di quote varia in base al numero di esercizi in cui il bene sarà utilizzato.
Chi acquista un bene strumentale non deduce subito l’intero costo sostenuto, ma solo la quota relativa all’anno di utilizzo. Non sono soggettiadammortamento tutti quei bene che invece non presentano utilità pluriennale e non sono quindi beni strumentali. Esclusi dal sistema di ammortamento anche tutti quei beni utilizzati e non acquistati dall’impresa o dal professionista (leasing, noleggio, affitti, ecc…). s
Durata di ammortamento
Dipende sempre dalla durata di utilizzo del bene. Questo vale, in linea di massima, ai fini della redazione del bilancio (ammortamento civilistico). Diversa invece la durata per la normativa fiscale. In questo caso infatti la durata varia in base a:
settore di attività dell’impresa
tipologia di bene acquistato
Infatti, per la normativa fiscale è possibile dedurre l’intero costo del bene nell’anno di acquisto solo per il cui valore sia inferiore a 516,46€ (superammortamento).
Beni strumentali: natura e ammortamento
I beni strumentali si dividono in tre diverse categorie:
mobili strumentali
strumentali immobili
strumentali immateriali
Beni mobili strumentali
È sicuramente la categoria più ampia, che raccoglie una gran varietà di beni: veicoli commerciali e industriali, attrezzature e impianti di lavoro, macchine da ufficio e arredi per uffici e negozi (computer, smartphone, scrivanie, armadi, ecc…). L’ammortamento dei beni strumentali mobile avviene solitamente nel giro di dieci anni circa.
Beni strumentali immobili
Si tratta dei fabbricati strumentali: capannoni, uffici, magazzini, negozi, laboratori, ecc… Possono essere immobili già realizzati, che da costruire, o in fase di costruzione e/o restauro. La durata dell’ammortamento per questi beni è di gran lunga superiore a quella dei beni strumentali mobili. Si parla di circa 50 anni.
Beni strumentali immateriali
Terza ed ultima categoria comprende quelli immateriali, o immobilizzazioniimmateriali, comprende specifici beni. Si tratta, ad esempio, di brevetti, marchi, diritti su opere di ingegno, software, ecc… L’ammortamento in questo caso dipende dalla velocità con la quale il bene in questione perde via via di valore, oppure dalla durata del diritto.
I soggetti che possono ammortizzare
I beni strumentali possono essere ammortizzati dalle imprese e dai professionisti. Queste categorie basano l’ammortamento sui valori stabiliti dai coefficienti di ammortamento previsti dal ministero. Grazie ai vari ammortamenti, l’imponibile per il calcolo delle imposte è ridotto in base alle quote di detrazione. Nel regimeforfettario, oppure in quello dei minimi, l’uso di questi beni e il loro ammortamento, segue regole specifiche diverse.
Regime forfettario
Nel regime agevolato forfettario non è previsto l’ammortamento dei beni. Il loro valore è dedotto dal reddito in modo diverso. In questo regime infatti i costi sostenuti sono “forfettizzati”. Non esistono quindi quote esatte dei costi da dedurre, che sono invece calcolatiaforfait in percentuale al fatturato e alla tipologia di lavoro svolto.
Regime dei minimi
Nel regime dei minimi invece, l’ammortamento dei beni strumentali è possibile. L’unica regola da rispettare è che imprese e professionisti non possono possedere beni strumentali per un valore superiore ad una determinata soglia (attualmente 20.000€). Se la soglia dovesse essere superata, decade il regime dei minimi.
Acquisto e agevolazioni
La legge attuale prevede alcune agevolazioni volte ad incentivare l’acquisto di questi elementi. Esistono, ad esempio, incentivi materiali per spingere i contribuenti ad acquistarli, oppure è prevista un’agevolazione sulla durata di ammortamento, ridotta, rispetto magari allo standard (iperammortamento).
https://fatturapro.click/wp-content/uploads/2021/02/Beni-strumentali.-.jpg10552000Giovanni Papinihttps://fatturapro.click/logo_fatturapro.pngGiovanni Papini2021-02-19 09:00:302023-04-19 11:32:15Beni strumentali: cosa sono, come si ammortizzano e quali agevolazioni sono previste
Molti si sono chiesti e si continuano a domandare se sia possibile svolgere contemporaneamente un lavoro dipendente di una società e avere una partita IVA attiva. Per rispondere in modo esaustivo a questa domanda è importante conoscere bene e a fondo le regole che disciplinano i due diversi rapporti di lavoro, gli aspetti giuridici, quelli fiscali e previdenziali coinvolti.
La prima distinzione da fare è tra dipendenti pubblici e privati, in quanto le regole che disciplinano queste realtà sono assai diverse. Di ogni aspetto è importante conoscere ogni aspetto giuridico, fiscale e previdenziale.
Lavoro dipendente privato e partita IVA
I lavoratori dipendenti nel settore privato possono tranquillamente avere una partita IVA ed esercitare liberamente un’attività professionale propria o d’impresa. L’importante è che non vi sia concorrenza tra le due attività svolte.
A regolare l’aspetto giuridico in questa situazione ci pensa l’articolo 2105 del codice civile, che cita:
“prestatore di lavoro non deve trattare affari per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”
Si tratta dell’obbligo di fedeltà che, quando e se viene a mancare, rende possibile per il datore di lavoro licenziare per giusta causa il dipendente.
Il dipendente non è comunque obbligato ad avvisare della propria partita IVA, il proprio datore di lavoro. È comunque consigliato farlo.
Lavoro dipendente pubblico e partita IVA
Chi è dipendente pubblico è obbligato per legge a prestare servizio in esclusiva all’Amministrazione da cui dipende. Questa è la regola generale a cui però sono applicate delle eccezioni. Esistono infatti alcuni regimi speciali che possono fare sia l’uno che l’altro. Ne sono un esempio i docenti che possono tranquillamente svolgere la loro professione. Altra eccezione è costituita dai dipendenti pubblici part time a orario di lavoro inferiore al 50%.
I dipendenti pubblici full time che vogliono avere una propria partita IVA rischiano il licenziamento, o la decadenza dall’impiego. In alcuni casi la Pubblica Amministrazione (PA) può richiedere ai propri dipendenti full time di svolgere funzioni e incarichi di diversa natura. In questo caso però è richiesto solo al verificarsi di determinate condizioni:
temporaneità d’incarico
occasionalità di lavoro
assenza di conflitto di interessi
compatibilità con l’impiego principale svolto per la PA.
I part time al 50% possono essere contemporaneamente dipendenti PA e svolgere una propria attività con partita IVA. Basta che l’attività non sia in contrasto con la PA e che non venga svolta con alta Pubblica amministrazione.
I dipendenti pubblici di PA con orario inferiore al 50% e iscritti ad albi professionali, non possono lavorare con e per conto di altre PA.
Lavoro dipendente e partita IVA
Fiscalmente non sussiste alcun problema alla coesistenza di redditi da lavoratore dipendente e redditi d’impresa o di lavoro autonomo. In tutti i casi quello che importa è dichiarare sempre e comunque ogni reddito percepito.
I lavoratori dipendenti possono presentare dichiarazione dei redditi usando gli appositi modelli 730. Chi invece svolge entrambe le attività dovrà presentare l’Unico.
Chi volesse accedere al regime forfettario non possono farlo chi nell’anno precedente ha percepito un reddito superiore a 30.000€ derivante da lavoro dipendente e non.
Contributi e pensione
Per quanto riguarda invece il punto di vista previdenziale, occorre fare distinzione tra attività d’impresa o lavoro autonomo.
Nel primo caso infatti il contribuente deve iscriversi alla gestione IVS (artigiani e commercianti). Questo però se e solo se l’attività come dipendente non costituisca l’attività prevalente (tempo e reddito), perché in questo caso non è necessaria l’iscrizione e il relativo versamento dei contributi.
Nel secondo caso invece, quello che prevede lo svolgimento di lavoro autonomo, è necessaria l’iscrizione alla Gestione separata INPS e il versamento dei relativi contributi, con applicazione di aliquote ridotte. I lavoratori autonomi iscritti a un albo professionale possono non iscriversi alla relativa cassa.
https://fatturapro.click/wp-content/uploads/2021/01/Lavoro-dipendente-.jpg9172000Giovanni Papinihttps://fatturapro.click/logo_fatturapro.pngGiovanni Papini2020-12-29 09:06:092023-06-12 10:07:47Lavoro dipendente e partita Iva: è possibile contemporaneamente?
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