Articoli

No profit e obbligo di fatturazione dal 1° gennaio 2024

Con il nuovo anno sono state introdotte alcune novità normative che interessano gli enti no profit in relazione alla fatturazione elettronica.

Le associazioni senza scopo di lucro che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolato di cui alla legge n.398 del 1991, comunemente indicato come regime “No profit”, dal 1° gennaio 2024 saranno soggette a discipline differenti rispetto al recente passato per quel che riguarda l’emissione e la conservazione delle fatture elettroniche.

Gli enti del terzo settore che svolgono attività commerciali connesse agli scopi istituzionali dovranno adeguare i propri sistemi contabili per far fronte alle novità normative in tema di fatturazione elettronica introdotte a partire dal nuovo anno. Tra le questioni oggetto di modifica rientrano gli obblighi di fatturazione elettronica in capo ai soggetti No profit e gli adempimenti connessi alla conservazione digitale dei documenti fiscali.

Pertanto, le associazioni interessate dovranno ricevere adeguate informazioni in merito alle nuove disposizioni entrate in vigore il 1° gennaio 2024 per garantire la corretta applicazione delle norme in tema di fatturazione elettronica.

No profit: chi sono i soggetti aderenti al regime 398/91

I soggetti aderenti al regime No profit di cui alla legge 398/91 sono le associazioni non commerciali e gli enti non commerciali che hanno optato per il regime agevolato che prevede un’imposizione forfettaria dei redditi prodotti dalle attività commerciali connesse alla principale attività mutualistica o sociale.

In particolare, aderiscono al regime No profit le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sportiva dilettantistica (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD). Queste categorie di soggetti, pur svolgendo attività commerciali accessorie agli scopi istituzionali, possono godere di un trattamento fiscale agevolato purché provino, tramite il bilancio, che si tratta di attività connesse e secondarie rispetto alle finalità istituzionali.

Dal 1° gennaio 2024 tutti gli enti No profit dotati di partita IVA sono obbligati all’emissione e trasmissione della fattura elettronica, che già dal 1° luglio 2022 era prevista per i soggetti con volume di ricavi superiori a 25.000 euro annui. Restano esclusi gli enti non commerciali sprovvisti di partita IVA.

Pertanto, le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sportiva dilettantistica (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) con partita IVA e attività commerciale accessoria, a prescindere dal volume di ricavi, dal 1° gennaio 2024 dovranno emettere fattura elettronica per le operazioni imponibili effettuate nell’esercizio dell’attività commerciale.

No profit e obbligo di fatturazione 

Associazione no profit: cosa cambia dal 1° gennaio 2024

A partire dal 1° gennaio 2024 cambiano alcuni importanti adempimenti fiscali per le associazioni senza scopo di lucro che hanno optato per il regime No profit di cui alla legge 398/91.

Innanzitutto, viene abrogata la soglia dei 25.000 euro di ricavi annuali che fino al 31 dicembre 2023 consentiva ai soggetti al di sotto di tale limite di continuare a emettere fattura cartacea. Dal nuovo anno, tutti gli enti No profit, a prescindere dal volume di ricavi conseguito, sono tenuti all’obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni imponibili poste in essere nell’esercizio dell’eventuale attività commerciale. Pertanto, ad esempio, è una ONLUS dovrà emettere fattura elettronica nei confronti dei propri clienti e fornitori con i quali intrattiene rapporti di natura commerciale.

Oltre all’emissione del documento in formato digitale, le associazioni No profit devono attrezzarsi per garantire anche la conservazione delle fatture elettroniche, possibile gratuitamente mediante l’utilizzo del portale messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o ricorrendo a servizi di conservazione offerti da soggetti terzi. Non è invece previsto un obbligo di conservazione per le fatture passive ricevute.

L’adozione della fatturazione elettronica è finalizzata ad assicurare la tracciabilità delle operazioni economiche poste in essere dalle associazioni No profit, semplificando al contempo gli adempimenti contabili a carico di queste importanti realtà del terzo settore.

Fatturazione elettronica B2C: regolamentazione e implicazioni per le imprese e i consumatori

L’introduzione della Fatturazione elettronica B2C ha introdotto una serie di implicazioni che hanno reso necessaria un’attenta opera di regolamentazione da parte dei competenti organismi tecnici e istituzionali.

Infatti, il passaggio dalla fatturazione cartacea a quella elettronica nei rapporti commerciali tra imprese e privati consumatori ha comportato la definizione di standard tecnici da rispettare per l’emissione, la trasmissione e la conservazione della fattura elettronica. La normativa in materia è stata soggetta a progressivi aggiornamenti al fine di chiarire e semplificare gli adempimenti connessi alla nuova procedura. Occorre tener presente che eventuali aspetti applicativi ancora da chiarire vengono puntualmente affrontati dall’Agenzia delle Entrate attraverso le Circolari dedicate.

Inoltre, è stata necessaria un’opera di formazione e informazione rivolta sia agli operatori economici che alle famiglie, al fine di spiegare le novità introdotte con la fatturazione elettronica B2C e illustrare le opportunità offerte dal passaggio alla fattura elettronica in termini di semplificazione, oltre che gli adempimenti amministrativi cui gli stessi sono tenuti.

Pertanto, risulta fondamentale per gli operatori IVA che emettono fattura elettronica e per i consumatori finali tenersi costantemente aggiornati sugli sviluppi della normativa di riferimento, in modo da essere sempre in possesso delle corrette informazioni per gestire gli scambi documentali nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Fatturazione elettronica B2C: criteri di applicazione e adempimenti

La fatturazione elettronica B2C è la fatturazione elettronica rivolta ai consumatori finali. In base a quanto stabilito dalla normativa, da gennaio 2019 è diventato obbligatorio l’utilizzo della fatturazione elettronica anche per i soggetti titolari di partita IVA che emettono fatture nei confronti dei consumatori finali, cioè persone fisiche non impegnate in attività economiche o professionali, per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di attività economiche. In questo caso quindi le fatture elettroniche devono essere emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei privati che acquistano tali beni e servizi non per scopi professionali, ma per esigenze strettamente personali.

Come per la fatturazione elettronica B2B, anche per la fatturazione elettronica B2C è necessario aver aperto una partita IVA e dotarsi della chiave di accesso al Sistema di Interscambio (SdI), al fine di trasmettere i dati delle fatture in formato XML. A tale scopo, i soggetti IVA devono registrarsi al portale dell’Agenzia delle Entrate, seguendo una procedura guidata che consente di generare la partita IVA.

Una volta deciso di aprire una partita IVA e generata la chiave pubblica e privata, è possibile procedere all’inserimento nel Sistema di Interscambio dei dati identificativi della società o ditta individuale e inviare le fatture elettroniche B2C ai clienti privati, le quali dovranno contenere gli stessi dati previsti per le fatture elettroniche B2B, con alcune specifiche riguardanti in particolare il codice destinatario.

La Fatturazione elettronica B2C prevede l’obbligo di emettere fatture elettroniche nei confronti dei consumatori finali a partire dal 1° gennaio 2019 per i soggetti titolari di partita IVA, con gli adempimenti peculiari di registrazione al servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate e trasmissione dei dati delle fatture al Sistema di Interscambio tramite i formati XML previsti.

Fatturazione elettronica B2C

B2C fattura elettronica: Impatti organizzativi ed economici dell’adozione dell’e-fattura B2C per imprese e consumatori

L’introduzione della Fatturazione elettronica B2C ha comportato inevitabili impatti sia a livello organizzativo che economico per le imprese emissive di fattura nonché per i consumatori.

Per quanto riguarda le imprese, l’adozione della fatturazione elettronica ha interessato principalmente l’ambito dei processi interni connessi con l’emissione, la conservazione e l’invio telematico al Sistema di Interscambio delle fatture emesse ai consumatori finali. È stato necessario un ripensamento del flusso documentale al fine di digitalizzare le fatture cartacee preesistenti e introdurre nella routine aziendale la generazione elettronica, la sottoscrizione con firma digitale e la trasmissione per via telematica delle stesse, secondo i formati e le tempistiche disposte dalla normativa sulla fatturazione elettronica. Ciò ha comportato sia investimenti iniziali in hardware e software per la digitalizzazione, sia costi operativi aggiuntivi legati alla formazione del personale e all’assistenza di figure specializzate nella gestione della fatturazione elettronica.

Per i consumatori finali, invece, i principali impatti hanno riguardato gli aspetti informativi. Hanno dovuto essere informati adeguatamente sull’introduzione della fattura elettronica, sulle modalità di ricezione della nuova documentazione fiscale solo in formato elettronico, anche attraverso i canali di assistenza e consulenza messi a disposizione dalle imprese. Inoltre potrebbero dover sostenere costi aggiuntivi in caso di necessità di assistenza per l’accesso e la consultazione della fattura digitale.

Se da un lato la fatturazione elettronica B2C ha comportato investimenti e adeguamenti per le imprese emissive, dall’altro ha avviato un processo di digitalizzazione dei rapporti commerciali che nel medio-lungo periodo potrà portare semplificazioni anche per i consumatori finali, una volta pienamente acquisite le potenzialità della fatturazione elettronica.

Fatturazione elettronica B2B: l’evoluzione normativa e il confronto con l’emissione verso i consumatori

La normativa in materia di fatturazione elettronica B2B ha affrontato sin dalla sua entrata in vigore un processo di costante evoluzione e aggiornamento.

Quando nel 2019 è divenuto operativo l’obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni commerciali intracomunitarie previsto dal D.Lgs. n.127/2015, sono state emanate disposizioni attuative che con il tempo hanno affinato i meccanismi di trasmissione e consultazione delle fatture digitali.

Ad esempio, sono state aggiornate le specifiche tecniche per la trasmissione al Sistema di Interscambio dei file in formato XML, in risposta all’esigenza delle imprese di snellire i processi. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato progressivamente ulteriori chiarimenti e FAQ interpretative circa gli aspetti applicativi della fatturazione elettronica B2B.

A dimostrazione di ciò, recentemente sono state introdotte alcune semplificazioni per la gestione del codice destinatario univoco ed è stato potenziato il canale di assistenza per la risoluzione di anomalie.

Alla luce di quanto descritto, appare evidente come la normativa sulla fatturazione elettronica in ambito business-to-business, anche a seguito dei feedback provenienti dal mercato, sia dinamica e in costante fase di perfezionamento. Risulta quindi indispensabile per gli operatori vigilare con attenzione sulle novità introdotte al fine di operare sempre nel pieno rispetto del quadro giuridico di riferimento.

B2B fattura elettronica: Il quadro normativo e i cambiamenti introdotti dalla fatturazione elettronica

La normativa in materia di fatturazione elettronica B2B ha introdotto elementi di novità che hanno modificato le procedure amministrative tra operatori economici.

Con la legge n.222 del 2017 il legislatore ha stabilito l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, a partire dal 1° gennaio 2019. In attuazione di ciò, la fatturazione elettronica B2B prevede che i file XML delle fatture, una volta generate mediante software certificati dall’Agenzia delle Entrate, devono essere inviati al Sistema di Interscambio, la piattaforma telematica istituita presso l’Amministrazione Finanziaria.

Oltre al file in formato elettronico, la norma richiede che ciascun operatore economico comunichi al proprio fornitore un codice destinatario univoco, ovvero il codice identificativo costituito da 7 cifre associato alla partita IVA. Tale codice consente al Sistema di Interscambio di recapitare correttamente la fattura elettronica al singolo destinatario.

In concreto, la fatturazione elettronica B2B ha imposto la dematerializzazione degli scambi documentali mediante l’uso obbligatorio della tecnologia digitale, da un lato per la generazione dei file XML e il loro invio telematico, dall’altro per la comunicazione e l’utilizzo del codice destinatario univoco al fine del recapito della fattura elettronica. Un processo ormai codificato nell’attuale sistema normativo di riferimento.

Fatturazione elettronica B2B

Fatturazione elettronica B2B VS fatturazione elettronica B2C: le differenze principali

Nell’attuale quadro normativo della fatturazione elettronica esistono alcune differenze significative tra il processo di fatturazione elettronica B2B e quello B2C. La fatturazione elettronica B2B, resa obbligatoria dal 1° gennaio 2019 con la Legge n.222/2017 nei rapporti commerciali tra operatori, prevede che i file XML delle fatture, una volta generati mediante software certificati, debbano essere inviati al Sistema di Interscambio per il loro inoltro ai singoli clienti identificati tramite il codice destinatario univoco.

Diversamente, la fatturazione elettronica 2024 emessa nei confronti dei consumatori da parte di soggetti individuali non obbligati denominata B2C, prevede di inserire i “0000000” (7 volte 0) nel codice destinatario per i privati residenti in Italia, mentre per quelli residenti all’estero si prevede il codice “XXXXXXX” (7 volte X).

Strutture per anziani: ecco tutti i profili gestionali e gli adempimenti normativi

Attualmente, sul territorio italiano sono presenti numerose Strutture per anziani che forniscono assistenza residenziale e semiresidenziale alle persone in terza età non autosufficienti.

Secondo gli ultimi dati ISTAT, al 2019 risultavano operanti in Italia circa 4.600 strutture residenziali per un totale di oltre 310.000 posti letto autorizzati. Tale comparto risulta in costante crescita: nell’ultimo quinquennio sono state autorizzate e aperte più di 600 nuove Strutture per anziani, con un incremento medio annuale del 3%.

Si tratta indubbiamente di un settore in espansione, che offre rilevanti opportunità occupazionali ma richiede al contempo un’adeguata formazione professionale per la gestione di tutti gli aspetti connessi all’assistenza socio-sanitaria degli ospiti.

Altrettanto complesso risulta il profilo amministrativo-fiscale che caratterizza tali attività. Oltre alla corretta tenuta della contabilità e all’assolvimento di tutti gli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte, una Struttura per anziani è soggetta anche alla fatturazione elettronica per le operazioni imponibili effettuate con i fornitori.

Risulta pertanto fondamentale acquisire una preparazione adeguata in materia fiscale e nella gestione dei sistemi per l’adempimento degli obblighi di fatturazione, al fine di evitare errori nella rendicontazione delle prestazioni rese e nel rispetto delle scadenze dettate dalla normativa vigente in campo contabile e tributario.

Strutture per anziani: apertura e gestione di una struttura residenziale per anziani

L’apertura e la gestione di una struttura residenziale per anziani richiede una serie di passaggi preliminari volti ad assicurare la piena conformità alle normative di settore e la sostenibilità economica dell’iniziativa imprenditoriale.

In primo luogo, è necessario individuare un immobile idoneo a ospitare la struttura, che soddisfi tutti i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e di funzionalità degli spazi previsti dalle linee guida regionali/nazionali in materia di Strutture per anziani. A tal fine, un’attenta analisi preliminare dell’edificio scelto permetterà di verificare la presenza dei necessari standard qualitativi e dimensionali delle camere, dei servizi comuni, degli spazi per attività ricreative e di cura.

Contestualmente, si renderà necessario aprire una partita IVA per l’esercizio dell’attività socio-assistenziale e avviare la raccolta della documentazione richiesta per ottenere le autorizzazioni ministeriali e regionali al funzionamento. Tra i documenti fondamentali figurano il progetto organizzativo e funzionale della struttura, corredato da piantine e planimetrie dettagliate, il regolamento interno che descriva nel dettaglio l’erogazione delle prestazioni garantite e i livelli di assistenza forniti in relazione alle diverse tipologie di ospiti, nonché i curricula professionali del personale medico e sociosanitario che dovrà essere assunto.

Ottenute le necessarie licenze amministrative, sarà poi indispensabile provvedere all’acquisto e all’installazione delle attrezzature e della strumentazione medica essenziali, procedere all’arredo degli spazi e avviare la selezione e la formazione del personale. Quindi, una volta ultimate le operazioni preliminari, si potrà procedere all’apertura al pubblico della Struttura per anziani e all’accoglienza dei primi ospiti, assicurando loro il livello di cura e di benessere psicofisico preventivato nel progetto autorizzato.

Una gestione oculata ed efficace in tutte le sue componenti amministrative, organizzative e socio-sanitarie apparirà di fondamentale importanza per il successo dell’iniziativa imprenditoriale nel tempo.

Strutture per anziani

Struttura per anziani: tutti gli Adempimenti fiscali, amministrativi e dichiarativi

La gestione di una Struttura per anziani comporta numerosi adempimenti fiscali, amministrativi e dichiarativi che devono essere assolti scrupolosamente e nei tempi previsti dalla normativa.

In primo luogo, l’operatore del settore è tenuto al pagamento dell’IVA e delle imposte sui redditi generate dall’attività con cadenza trimestrale e annuale utilizzando i modelli F24 predisposti dall’Agenzia delle Entrate. Un ruolo importante rivestono poi gli adempimenti contributivi mensili da espletare presso l’INPS, quali l’invio delle denunce DM10 e i versamenti per il personale dipendente.

Ogni anno vengono inoltre predisposte la dichiarazione IVA e la dichiarazione dei redditi, rispettivamente entro il termine di aprile e settembre. Altro adempimento rilevante è la Certificazione Unica da inviare all’INPS e mettere a disposizione dei dipendenti entro il 31 marzo per la gestione delle ritenute fiscali.

Particolare attenzione merita la tenuta della contabilità, che deve essere redatta in conformità ai principi civilistici e ai criteri previsti per il settore socio-sanitario, e il mantenimento dell’inventario dei beni ammortizzabili. Sotto il profilo amministrativo, si rileva l’obbligo di conservare i registri del personale, la documentazione sanitaria degli ospiti e le cartelle individuali aggiornate, nonché di comunicare l’elenco dei dipendenti all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Il corretto assolvimento di tutti gli adempimenti fiscali è fondamentale per operare in regola con le normative di legge e prevenire possibili sanzioni.

Come aprire una casa vacanze: gli aspetti burocratici, fiscali e di gestione dell’attività

È indubbio che molti si chiedono come aprire una casa vacanze, in particolare coloro che possiedono una seconda abitazione ma non la sfruttano pienamente. Questa opzione può effettivamente tramutarsi in una vera e propria proprietà di reddito passivo.

Mettere a reddito l’immobile per locazioni brevi, sia gestendolo direttamente come attività parallela, sia delegandone la gestione, comporta ovviamente degli oneri amministrativi iniziali. Tuttavia, una volta avviata correttamente l’attività recuperandone i costi, come aprire una casa vacanze può consentire di monetizzare un bene che altrimenti sarebbe sotto-utilizzato.

Soprattutto in località balneari o montane ad alta vocazione turistica, la richiesta di alloggi per brevi soggiorni è molto elevata durante l’anno, quindi con una buona promozione e gestione è possibile raggiungere un tasso di occupazione tale da generare un reddito passivo significativo, in grado potenzialmente di coprire le rate di mutuo o di integrarne le entrate familiari. Naturalmente i guadagni dipendono da varie variabili ma, se ben sfruttata a fini ricettivi, una seconda casa può trasformarsi in un investimento remunerativo nel lungo periodo.

Come aprire una casa vacanze: tutti gli Adempimenti amministrativi e gestionali

Aprire una casa vacanza richiede un’attenta pianificazione degli adempimenti amministrativi e gestionali da seguire. Come primo passo è necessario stabilire se si intende esercitare l’attività in forma di impresa individuale o societaria.

Nel primo caso è opportuno aprire partita IVA come locazione breve gestita in forma non imprenditoriale, che prevede una tassazione da cedolare secca del 21% dei ricavi. Tale regime agevolato può essere adottato solo se si ottengono ricavi annui non superiori a 5.000 euro e se l’unità immobiliare offre alloggio per un periodo non superiore a 30 giorni. Chi intende avviare l’attività come impresa individuale deve aprire una partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate comunicando il codice ATECO 55.20.52 (attività di alloggi per brevi soggiorni).

Nel secondo caso, chi intende operare come società deve costituire una delle forme societarie previste dal codice civile (SRL, SPA ecc.) redigendo l’atto costitutivo, iscrivendo la società nel Registro delle Imprese e aprendo partita IVA con il codice ATECO di riferimento. Indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, è necessario comunicare alla questura l’inizio dell’attività mediante la SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività).

Sapere come aprire una casa vacanze significa anche conoscere il passo successivo da fare vale a dire l’iscrizione al registro delle strutture ricettive della regione, che rilascia il codice identificativo regionale (CIR). Infine, per esercitare è necessario richiedere le autorizzazioni previste dal regolamento edilizio comunale in materia di agibilità, conformemente alle normative nazionali e regionali in materia di sicurezza e antincendio. Tutte queste pratiche devono essere portate a termine prima di pubblicizzare e commercializzare l’immobile per periodi brevi.

Come aprire una casa vacanze

Come aprire una casa vacanza: come funzionano la fatturazione e dichiarazione dei redditi

Per gestire correttamente le scritture contabili di una casa vacanza è fondamentale conoscere le corrette procedure di fatturazione e di compilazione della dichiarazione dei redditi. Come aprire una casa vacanze, chi adotta la cedolare secca per le locazioni brevi dovrà semplicemente tenere una registrazione analitica delle entrate e delle spese, senza obbligo di emissione di fatture.

In caso di partita IVA, invece, sarà necessario emettere fattura o ricevuta fiscale per ogni transazione economica effettuata, sia in entrata che in uscita. Le scritture contabili obbligatorie da tenere sono il registro degli acquisti e il registro dei corrispettivi, dove annotare giornalmente gli incassi.

Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, i titolari di partita IVA devono compilare il modello Redditi PF o lo specifico modello per società, indicando i ricavi lordi derivanti dalle locazioni brevi ed elencando le spese sostenute nell’anno solare. La dichiarazione deve essere trasmessa entro il 30 novembre di ciascun anno, salvo proroghe. Chi applica il regime forfettario presenta invece la dichiarazione semplificata. Il rispetto delle procedure contabili e di dichiarazione dei redditi è fondamentale per operare in regola dal punto di vista fiscale.

Sanzioni Agenzia delle Entrate: come funziona il sistema sanzionatorio di AdE

L’Agenzia delle Entrate ha da sempre nel proprio ordinamento il potere di irrogare sanzioni amministrative per inadempimenti ed errori da parte dei contribuenti.

Tale sistema di sanzioni Agenzia delle Entrate permette all’amministrazione finanziaria di applicare, proporzionalmente alla natura della violazione, ammende, multe e altre penalizzazioni pecuniarie per una vasta tipologia di illeciti.

Nel dettaglio, l’Agenzia può comminare oblazioni per omessa o infedele presentazione delle dichiarazioni, per tardiva emissione di fatture, per errori o difformità nei versamenti dell’IVA o delle ritenute. Particolare importanza rivestono le sanzioni per la mancata, incompleta od oltre i termini di legge emissione e trasmissione della fatturazione elettronica.

Tali sanzioni Agenzia delle Entrate costituiscono uno strumento indispensabile a presidio del corretto assolvimento degli obblighi tributari, anche a fronte di fenomeni sempre più diffusi come l’introduzione della fatturazione elettronica. Nel contempo, l’esistenza di un articolato sistema sanzionatorio consente all’amministrazione finanziaria una proporzionata ed equa repressione di condotte illecite, fungendo da deterrente per comportamenti non conformi alla legge.

Sanzione agenzia delle entrate: le diverse tipologie

Le diverse tipologie di sanzioni irrogate dall’Agenzia delle Entrate possono essere raggruppate in base alla natura dell’inadempimento.

In primo luogo, vi sono le sanzioni amministrative pecuniarie applicate in caso di inottemperanza agli obblighi dichiarativi. Tali sanzioni, la cui entità varia in una forbice tra il 120% e il 240% dell’imposta evasa, risultano comminate dall’Agenzia delle Entrate quando il contribuente omette la presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero la presenta in ritardo o con dati incompleti o non veritieri.

Uno specifico tipo di sanzione amministrativa è quella inflitta in caso di omessa o tardiva comunicazione dei dati rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, come nel caso delle operazioni transfrontaliere.

L’Agenzia delle Entrate e Riscossione, invece, può irrogare specifiche sanzioni come la mora nel caso di ritardato o mancato pagamento delle somme dovute a seguito di avviso bonario o di accertamento. Vi è poi l’ulteriore tipologia di sanzione pari al 30% dell’importo non versato nel termine di 60 giorni dalla scadenza, nell’ipotesi di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle somme iscritte a ruolo.

In caso di resistenza all’ingiunzione di pagamento, l’Agenzia delle Entrate e Riscossione può applicare una sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva pari al 10% del debito non onorato nei termini di legge.

Le sanzioni amministrative irrogate dall’Agenzia delle Entrate risultano graduate in funzione della gravità dell’inadempimento riscontrato e sono sempre comminate nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Sanzioni agenzia delle entrate

Sanzioni agenzia delle entrate: Procedure e strumenti per la loro corretta applicazione

L’applicazione delle sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate segue precisi procedimenti volti ad assicurarne la correttezza.

Prima dell’irrogazione di qualsiasi sanzione amministrativa, l’ente provvede a comunicare agli interessati un preventivo avviso di irregolarità con il quale si segnalano gli inadempimenti rilevati e si invita a regolarizzare la propria posizione entro un termine assegnato. Trascorso infruttuosamente tale termine senza ricevere riscontro, l’Agenzia delle Entrate può emettere formale avviso di addebito delle sanzioni dovute.

Contro tale atto di sanzione è sempre ammesso ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale da parte del contribuente. L’ente, al fine di ottemperare ai principi di trasparenza e terzietà, pubblica annualmente apposite circolari che forniscono criteri interpretativi uniformi circa l’applicazione e la quantificazione delle sanzioni tributarie.

Uno strumento essenziale per assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa è il contraddittorio con il contribuente sanzionato. A tal fine, l’Agenzia delle Entrate, prima dell’emanazione dell’atto di sanzione, deve concedere al destinatario la possibilità di effettuare chiarimenti e produzioni istruttorie. Cruciale anche il monitoraggio dell’applicazione delle sanzioni da parte della stessa Agenzia, al fine di uniformarne la quantificazione e l’irrogazione entro i limiti di legge, con particolare riguardo al rispetto del principio di proporzionalità. Ciò assume ancor più rilievo dopo l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica 2024.

Codici tributo Agenzia Entrate: sistema di classificazione e modalità di utilizzo

Il sistema di codifica dei pagamenti fiscali attraverso i codici tributo agenzia entrate costituisce uno strumento consolidato di standardizzazione delle movimentazioni contabili con l’amministrazione finanziaria.

Tale schema alfanumerico, precisamente regolamentato dall’Agenzia delle Entrate, assicura un’identificazione univoca di ciascuna transazione tributaria, in ottemperanza ai principi di trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari con l’erario pubblico. Attraverso la compilazione obbligatoria del codice fiscale corrispondente al tipo di tassa, all’esercizio e talvolta alla specifica natura dell’importo, risulta infatti possibile registrare e archiviare in maniera inequivocabile qualsiasi versamento o adempimento periodico.

Si tratta di un metodo rigoroso e altamente funzionale, la cui complessità risulta bilanciata dai vantaggi di standardizzazione del flusso informativo con l’amministrazione. Proprio tale rigorosità strutturale rende indispensabile per operatori economici e professionisti dotarsi di una piattaforma gestionale all’avanguardia in grado di supportare l’applicazione completa delle regole contabili stabilite. Al riguardo, soluzioni digitali evolute come FatturaPRO.click consentono di disciplinare in modo sistematico scadenzari, versamenti, registri IVA attraverso il corretto utilizzo dei codici tributo agenzia entrate, fornendo agli utenti il pieno governo degli adempimenti amministrativo-fiscali di pertinenza.

Codici tributo agenzia entrate: Classificazione e struttura

I codici tributo dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione consentono di identificare in modo univoco i versamenti e i movimenti contabili di natura fiscale. Essi rientrano nel sistema della classificazione della contabilità pubblica e costituiscono un elemento essenziale per la corretta imputazione dei pagamenti presso l’amministrazione finanziaria.

La struttura dei codici tributo è stabilita dall’Agenzia delle Entrate e Riscossione, organismo pubblico preposto alla riscossione dei tributi non autoliquidati e al controllo delle dichiarazioni dei redditi. Ciascun codice si compone di quattro cifre alfanumeriche attraverso cui è possibile riconoscere l’ente di destinazione, il tipo di tributo, l’anno di riferimento e l’eventuale categoria specifica.

Nel dettaglio, i primi due caratteri del codice individuano il beneficiario del versamento identificando l’amministrazione fiscale competente a riceverlo (08 per l’Agenzia delle Entrate). La terza cifra stabilisce la tipologia di tributo, possono per esempio distinguersi i codici per l’IRPEF, l’IRAP o l’IVA. Il quarto valore identifica l’esercizio cui si riferisce il pagamento. Alcuni codici, come quelli delle somme da riversare all’erario, contengono in aggiunta una quarta cifra per specificare ulteriormente la natura dell’importo.

 

I codici tributo dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione consentono di rintracciare in modo univoco i versamenti fiscali effettuati dagli operatori economici o dai cittadini verso l’amministrazione finanziaria, assolvendo una funzione fondamentale di corretta imputazione contabile dei pagamenti. Essi costituiscono un elemento chiave del sistema tributario italiano.

Codici tributo agenzia entrate

Codice tributo agenzia entrate: l’utilizzo corretto per i versamenti e le dichiarazioni

L’utilizzo corretto dei codici tributo dell’Agenzia delle Entrate risulta fondamentale sia per l’esecuzione dei versamenti che per la trasmissione delle dichiarazioni periodiche.

Il sistema di codifica di tali elementi identificativi dei pagamenti fiscali, come sopra indicato, mira ad assicurare una precisa imputazione contabile di ogni transazione. Pertanto, il contribuente è tenuto ad applicare i codici tributo Agenzia Entrate in maniera puntuale rispettando la ben definita struttura alfanumerica degli stessi.

In particolare, l’inserimento del codice tributo corrispondente all’imposta da versare, all’esercizio e, laddove necessario, alla specifica tipologia di versante è condizione indispensabile per l’esecuzione della transazione fiscale secondo le direttive impartite dall’amministrazione. Eventuali errori o omissioni nella codifica del pagamento potrebbero infatti comprometterne la corretta imputazione contabile.

Lo stesso principio si applica alla trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA o delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte sui redditi. Anche in tali adempimenti, previsti con cadenza regolare o annuale, è essenziale che il contribuente indichi puntualmente i codici fiscali corrispondenti alle singole poste. Ciò risulta ancora più importante a seguito dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica 2024 che ha reso prevalentemente digitali gli scambi di dati con il fisco.

Il rispetto delle regole di compilazione e di valorizzazione dei codici tributo Agenzia Entrate nella loro articolata struttura normativa garantisce la corretta imputazione amministrativo-contabile di tutti gli adempimenti di natura fiscale.

Voluntary disclosure: fondamenti, normativa e best practice della comunicazione volontaria di informazioni extra-finanziarie

La voluntary disclosure è una prassi che negli ultimi anni sta riscontrando un uso sempre più esteso da parte dei contribuenti, che ricorrono a questo istituto per regolarizzare in modo agevolato la propria posizione fiscale.

In particolare, dall’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, che ha reso più immediate le attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, si è verificato un netto incremento del ricorso alla voluntary disclosure. L’obbligo di fatturazione elettronica, in vigore dal 1° gennaio 2019 per alcune tipologie di operatori e dal 1° gennaio 2022 esteso a tutti i soggetti in possesso di partita IVA, ha di fatto reso più trasparente il sistema dei rapporti commerciali.

La fatturazione elettronica, infatti, rende immediatamente disponibili all’Anagrafe tributaria tutti i dati delle fatture, rendendo più agevole l’incrocio delle informazioni e l’identificazione di eventuali anomalie o discrasie. Questo maggior livello di trasparenza ha indotto molti contribuenti a ricorrere preventivamente all’istituto della voluntary disclosure per regolarizzare spontaneamente, e con aliquote sanzionatorie agevolate, la propria posizione fiscale prima di eventuali controlli e con l’obiettivo di evitare conseguenze più onerose.

Pertanto, l’introduzione della fatturazione elettronica ha determinato, negli ultimi anni, una crescita esponenziale del ricorso alla voluntary disclosure da parte dei contribuenti.

Voluntary disclosure: Significato e caratteristiche

La voluntary disclosure consiste nella presentazione spontanea da parte del contribuente di rettifiche ai dati dichiarativi, di dichiarazioni in precedenza omesse o di dichiarazioni integrative che comportano il versamento di maggiori imposte o sanzioni.

Tale prassi, introdotta in Italia già dagli anni ’90, è stata regolamentata nel tempo dall’Agenzia delle Entrate e Riscossione allo scopo di favorire il miglioramento dei rapporti di collaborazione tra fisco e contribuente e conseguire un effettivo recupero di basi imponibili sottratte a tassazione. La voluntary disclosure consiste in un’istanza che il contribuente presenta all’amministrazione finanziaria al fine di regolarizzare la propria posizione fiscale in relazione a periodi d’imposta non ancora prescritti.

In cambio della presentazione spontanea, l’Agenzia delle Entrate e Riscossione concorda una riduzione delle sanzioni applicabili, agevolando la definizione della questione con il pagamento solo delle imposte dovute e di una sanzione ridotta. Per usufruire dell’istituto la regolarizzazione deve riguardare posizioni imponibili non oggetto di accessi, ispezioni o altre attività di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria al momento della presentazione dell’istanza di voluntary disclosure. Tale procedura integra l’istituto del ravvedimento operoso incentivando la spontanea emersione di fenomeni di evasione mediante la prospettiva di sanzioni attenuate, come stabilito dalla normativa vigente in materia.

Voluntary disclosure 

Disclosure voluntary: Normativa e prassi

La normativa sulla voluntary disclosure si è evoluta nel corso degli anni per recepire gradualmente gli indirizzi comunitari in tema di emersione spontanea da parte del contribuente.

Il primo intervento organico sul tema è stato l’articolo 13 del decreto legislativo 218/1997 che ha istituito la figura della rivelazione spontanea e definito i criteri per la determinazione della sanzione. Successivamente sono intervenuti numerosi regolamenti emanati dall’Agenzia delle Entrate che hanno disciplinato i procedimenti applicativi a seguito della voluntary disclosure.

In particolare, il regolamento del 2015 ha introdotto il sistema della procedura semplificata mediante presentazione del modello per la presentazione dell’istanza che contiene i criteri agevolativi per il calcolo della sanzione ridotta. La normativa ha subito un’ulteriore evoluzione con il decreto fiscale del 2020 che ha disciplinato gli effetti della voluntary disclosure anche a seguito dell’implementazione della fatturazione elettronica 2024.

Secondo la più recente prassi consolidata, la voluntary disclosure consente al contribuente di definire in via agevolata la propria posizione fiscale irregolare attraverso il pagamento dell’imposta dovuta e di una sanzione ridotta calcolata applicando percentuali inferiori rispetto a quelle ordinarie. Tale istituto risulta perciò tuttora in vigore e viene recepito dall’amministrazione finanziaria come strumento di emersione delle violazioni tributarie.

Impresa agricola: asset e regole del settore primario

L’impresa agricola è soggetta a una normativa contabile e di fatturazione elettronica specifica, che è importante conoscere per una corretta gestione amministrativa e fiscale.

Dal punto di vista contabile, le imprese agricole di piccole dimensioni possono applicare, in alternativa alla contabilità ordinaria, la mera registrazione di incassi e pagamenti sui registri IVA semplificati o la revisione semestrale delle scritture. Tuttavia, è consigliabile valutare caso per caso la soluzione più adeguata alle proprie esigenze organizzative.

Relativamente alla fatturazione elettronica, dal 1° gennaio 2024 anche l’impresa agricola è tenuta all’invio telematico delle fatture attive e passive al Sistema di Interscambio. È necessario quindi dotarsi degli strumenti tecnologici idonei e acquisire familiarità con le procedure di compilazione e trasmissione dei documenti digitali, al fine di assolvere correttamente a tale obbligo.

Inoltre, l’impresa agricola svolge attività di autospedizione dei propri prodotti, emettendo autofatture. Pertanto, è importante conoscere le specifiche modalità di applicazione della fatturazione elettronica a tali documenti semplificati, al fine di evitare inconvenienti con il fisco.

La normativa contabile e di fatturazione elettronica riserva all’impresa agricola alcune regole peculiari, che è opportuno padroneggiare in modo da gestire in maniera ottimale gli adempimenti amministrativi e fiscali richiesti, scongiurando possibili sanzioni.

Impresa agricola: caratteristiche, settori di attività e normativa di riferimento

L’impresa agricola è un’unità operativa i cui scopi principali sono la produzione agricola e zootecnica. Essa gestisce un’attività economica riguardante la coltivazione del suolo, l’allevamento del bestiame e lo sfruttamento delle risorse naturali, con una organizzazione tecnica ed economica finalizzata alla produzione e vendita di beni agricoli.

Le aziende agricole si differenziano per dimensioni, per settori produttivi coinvolti, per tecniche adottate e per destinazione delle produzioni. In termini generali è possibile suddividere le imprese agricole tra quelle che operano nel settore della coltivazione, quelle orientate all’allevamento zootecnico e quelle attive sia nella coltivazione che nell’allevamento.

La normativa di riferimento per l’impresa agricola è costituita in primo luogo dal Regolamento (UE) n.1308/2013 che ha sostituito l’Organizzazione Comune dei Mercati Agricoli, disciplinando aspetti come produzione, commercializzazione e organizzazione della filiera agricola. Ulteriori disposizioni sono contenute nel D.Lgs. n.99/2004 che recepisce la direttiva comunitaria sulle norme relative alle organizzazioni comuni di mercato, nella normativa statale in materia civilistica e su questioni come la sicurezza e l’igiene alimentare.

L’impresa agricola può assumere diverse forme giuridiche, prevalendo in Italia la forma di ditta individuale o società semplice. Caratteristica peculiare è l’autofattura agricola, ovvero la possibilità per le imprese agricole di emettere fatture semplificate senza ricorrere a intermediari. Tale forma consente di alleggerire gli adempimenti amministrativi e burocratici in capo alle aziende agricole.

L’impresa agricola svolge un ruolo fondamentale nel sistema economico e sociale del Paese, contribuendo in modo rilevante alla formazione del valore aggiunto nazionale e all’occupazione. Essa costituisce inoltre un presidio importante per il mantenimento del territorio e della biodiversità. Proprio per la sua importanza, il quadro normativo di riferimento è costantemente aggiornato al fine di sostenere la competitività e lo sviluppo sostenibile del settore agricolo.

Impresa agricola

Imprese agricole: Contabilità semplificata e tassazione dei redditi

Le imprese agricole godono di una disciplina contabile e fiscale semplificata rispetto alle altre attività economiche.

Dal punto di vista contabile, per le aziende agricole di piccole dimensioni è facoltativa la tenuta della contabilità ordinaria ed è ammessa la mera registrazione degli incassi e pagamenti mediante moduli prestabiliti, denominati registri IVA semplificati. Inoltre, queste imprese possono applicare il regime di revisione semestrale delle scritture contabili.

Per quanto riguarda la tassazione dei redditi, per l’impresa agricola opera un regime di determinazione del reddito imponibile basato su criteri forfettari, direttamente collegati alla produzione, anziché sulla determinazione analitica dei costi e ricavi. Tale regime semplificato trova applicazione per le aziende al di sotto di determinati limiti di ricavi.

Un’ulteriore agevolazione è rappresentata dalla cosiddetta “autofatturazione”, che consente alle imprese agricole di emettere fatture semplificate per i conferimenti di prodotti senza dover ricorrere a intermediari.

Da evidenziare che a partire dal 1° gennaio 2024, per effetto della riforma fiscale, anche le imprese agricole saranno soggette all’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica 2024, allineandosi alla disciplina delle altre attività economiche. Tale novità semplificherà gli adempimenti amministrativi dell’impresa agricola, rendendo più celere lo scambio delle informazioni fiscali con l’Agenzia delle Entrate.

Pertanto, seppur nel rispetto dei principi generali di determinazione del reddito d’impresa, il quadro normativo riserva alle imprese agricole un regime contabile e fiscale semplificato, con l’obiettivo di alleviarne gli oneri amministrativi, riconoscendone il ruolo strategico per l’economia nazionale.

Quater rottamazione: requisiti, procedure di adesione e modalità di pagamento per mettersi in regola con il fisco

Il meccanismo della quater rottamazione rappresenta ormai un collaudato istituto attraverso il quale il legislatore mira a razionalizzare il pregresso contenzioso tributario e a migliorare in maniera significativa i rapporti tra Fisco e contribuenti.

Giunta alla quarta edizione, la “Quater rottamazioneconsente anche per l’anno 2024 di definire agevolmente le posizioni debitorie emerse successivamente all’introduzione della fatturazione elettronica, attraverso il pagamento delle sole imposte dovute senza sanzioni e interessi aggiuntivi.

Nel dettaglio, la normativa vigente prevede che i contribuenti con carichi pendenti affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 possano aderire volontariamente a questa definizione agevolata.

Per l’adesione è necessario presentare apposita dichiarazione entro il 30 novembre 2024, optando per il versamento dell’importo dovuto in unica soluzione oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate di importo costante.

Trattasi di un rodato meccanismo che, come evidenziato dalle precedenti “rottamazioni”, tende a favorire gli spontanei versamenti delle imposte a debito e una generale distensione nei rapporti tra cittadini e Amministrazione finanziaria.

Quater rottamazione: cos’è la e chi può aderire

La cosiddetta “rottamazione quater” rappresenta uno dei principali strumenti introdotti dal Legislatore ai fini del miglioramento dei rapporti fra Fisco e contribuenti, attraverso la riduzione del contenzioso tributario pendente. In particolare, la rottamazione quater consente ai soggetti con posizioni debitorie nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria di regolarizzare la propria situazione debitoria versando le sole imposte dovute senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Cosa sono le imposte? Le imposte sono i tributi dovuti allo Stato da parte dei cittadini e delle imprese in ragione della proprietà, dei consumi o di altre capacità contributive individuate dalla legge. Rappresentano una fondamentale fonte di gettito per le casse erariali e consentono di finanziare i servizi pubblici essenziali.

La rottamazione quater consente in particolare di definire in maniera agevolata i debiti fiscali superiori a 1.000 euro iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, versando l’importo dovuto senza corrispondere gli ulteriori interessi e sanzioni maturati.

Si tratta di uno strumento significativo per razionalizzare il pregresso e favorire il recupero delle somme dovute al Fisco, nell’ottica di una migliore compliance da parte dei contribuenti. L’esperienza delle precedenti “rottamazioni” ha infatti dimostrato l’efficacia di tali misure nel promuovere l’adempimento spontaneo e il riequilibrio dei rapporti tributari pendenti. Anche per queste ragioni, la rottamazione quater rappresenta una proficua opportunità sia per l’Amministrazione Finanziaria che per i contribuenti in difetto di versamento delle imposte.

Quater rottamazione

Rottamazione-quater: Modalità di adesione e pagamento

La cosiddetta rottamazione-quater introdotta dal legislatore nel 2023 concerne la definizione agevolata dei debiti fiscali superiori a 1.000 euro contenuti nelle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Possono aderire alla Quater rottamazione tutti i contribuenti che hanno debiti pendenti inclusi nei carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo sopra indicato, a prescindere dall’importo dovuto.

Per quanto concerne le modalità di adesione, il legislatore ha stabilito che il debitore possa optare tra il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2023 (termine differito per le zone colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2022) ovvero mediante rateizzazione in massimo 18 rate di uguale importo. La prima e la seconda rata devono essere corrisposte entro il 18 dicembre 2023 e il 30 novembre 2023, mentre le restanti hanno scadenza il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024.

Il debitore interessato deve presentare apposita dichiarazione di adesione in via telematica, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Successivamente dovrà provvedere al pagamento delle somme dovute scegliendo tra la soluzione unica ovvero quella rateale.

La Quater rottamazione costituisce indubbiamente uno strumento significativo introdotti nel sistema tributario italiano a seguito dell’introduzione della fatturazione elettronica, al fine di favorire il recupero delle somme dovute al fisco e di migliorare l’adempimento spontaneo da parte del contribuente.